§ 4.4.147 - L.R. 10 luglio 2002, n. 15.
Disciplina delle acque minerali e termali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:10/07/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  Attribuzione delle funzioni.
Art. 4.  Strumenti.
Art. 5.  Pianificazione.
Art. 6.  (Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo)
Art. 7.  Piano regionale delle acque minerali e termali
Art. 8.  Contenuti del Piano regionale.
Art. 9.  Elaborati del Piano.
Art. 10.  Formazione e pubblicazione del Piano.
Art. 11.  Adeguamento degli strumenti urbanistici.
Art. 12.  Programmazione.
Art. 13.  Definizione.
Art. 14.  Oggetto della ricerca.
Art. 15.  Limiti della ricerca.
Art. 16.  Obblighi del ricercatore.
Art. 17.  Accesso ai fondi.
Art. 18.  (Diritti)
Art. 19.  Diritto proporzionale.
Art. 20.  Istanza.
Art. 21.  Istanze concorrenti e priorità.
Art. 22.  Parere del Comune.
Art. 23.  (Rilascio del permesso)
Art. 24.  Contenuto del permesso.
Art. 25.  Trasferimento del permesso.
Art. 26.  Definizione e attribuzione delle funzioni
Art. 27.  Oggetto della coltivazione.
Art. 28.  Condizioni particolari.
Art. 29.  Aree di salvaguardia.
Art. 30.  Pubblica utilità.
Art. 31.  Permesso di costruire
Art. 32.  Pertinenze.
Art. 33.  Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.
Art. 34.  (Modificazione dell'estensione dell'area concessa)
Art. 35.  Obblighi.
Art. 36.  (Concessione)
Art. 37.  Istanza di concessione.
Art. 37 bis.  (Contributo alle spese di istruttoria)
Art. 38.  Preferenze per il rilascio della concessione.
Art. 39.  Rilascio e durata delle Concessioni.
Art. 40.  Contenuto della concessione.
Art. 41.  Deposito cauzionale e denuncia di esercizio.
Art. 42.  (Riconoscimento)
Art. 43.  (Trasferimento della concessione)
Art. 44.  (Trasformazione e modifiche delle società)
Art. 45.  Fallimento.
Art. 46.  (Successione mortis causa)
Art. 47.  Rinnovo.
Art. 48.  Cessazione.
Art. 49.  Rinuncia.
Art. 50.  Decadenza.
Art. 51.  Revoca.
Art. 52.  (Scadenza del termine)
Art. 53.  Pubblicità.
Art. 54.  (Autorizzazioni)
Art. 54 bis.  (Immissione in commercio di acqua di sorgente)
Art. 55.  Stabilimenti di imbottigliamento.
Art. 56.  Etichette e contenitori.
Art. 57.  Individuazione dell’acqua.
Art. 58.  Stabilimenti termali.
Art. 59.  Obiettivi e indirizzi.
Art. 60.  Accreditamento e convenzionamento.
Art. 61.  Contratti di somministrazione.
Art. 62.  Convenzioni.
Art. 63.  (Rinvio).
Art. 64.  Incentivazioni.
Art. 65.  Formazione professionale.
Art. 66.  Collegamento con strutture europee.
Art. 67.  Incentivazioni.
Art. 68.  Pubblicità.
Art. 69.  Soggetti beneficiari.
Art. 70.  (Procedimento di erogazione degli incentivi).
Art. 71.  Vigilanza.
Art. 72.  Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 73.  Registri.
Art. 74.  Informazioni ed attività ispettive.
Art. 75.  Statistica.
Art. 76.  Polizia mineraria.
Art. 77.  (Sanzioni)
Art. 78.  Procedura.
Art. 79.  Opposizione.
Art. 79 bis.  Disposizioni transitorie e finali in materia di pianificazione mineraria e organizzazione.
Art. 79 ter.  Bacini minerari d’interesse strategico.
Art. 80.  Norma transitoria e finale.


§ 4.4.147 - L.R. 10 luglio 2002, n. 15.

Disciplina delle acque minerali e termali.

(B.U. n. 15 del 26 luglio 2002).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e finalità) [1]

     1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale.

     2. Con la presente legge, la Regione:

a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;

b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.

     3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.

 

     Art. 2. (Definizioni) [2]

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (Attuazione della direttiva 2009/54/CE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali);

b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, riconosciute ai sensi del d.lgs. 176/2011;

c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini).

 

     Art. 3. Attribuzione delle funzioni.

     1. In applicazione delle LL.RR. 72/98 e 11/99, la Regione Abruzzo conserva il potere di pianificazione territoriale e di programmazione economica del settore, unitamente alla vigilanza ed alla statistica mineraria delle attività volte allo sfruttamento delle risorse idrotermali e delle acque di sorgente.

     2. Le funzioni relative alla pianificazione mineraria, alla vigilanza ed alla statistica su tutta la materia, fino a diversa organizzazione da parte della Giunta Regionale, sono esercitate dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio [3].

     3. Le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse, compresa l'autorizzazione all'apertura al pubblico degli stabilimenti, sono esercitate dalla Direzione regionale in materia di politiche della salute, attraverso il competente Servizio [4].

     4. Le funzioni amministrative concernenti l’istruttoria ed il rilascio dei decreti di permesso di ricerca e di concessione allo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente sono esercitate in attuazione dell'articolo 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 17 del D.L. 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, per assicurane l'esercizio unitario, dalla Regione attraverso la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo [5].

     5. Lo sviluppo termale è affidato alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo [6].

     6. Le funzioni relative alla congruità dei prelievi idrici discendenti dalle derivazioni concesse ai fini della presente legge rispetto al bilancio idrogeologico di bacino idrografico sono di pertinenza della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio, già competente per materia [7].

     7. [La Giunta Regionale, al fine di disciplinare la delega alle Province delle funzioni di cui al precedente comma 4 e la riorganizzazione di quelle da essa conservate nel rispetto del D.Lgs 112/98, predisporrà, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, un testo unico in materia mineraria, che fissi modalità e tempi procedimentali, oltre che l’autonomia organizzativa e di spesa degli organi preposti e la regolamentazione e lo sviluppo dell’impresa mineraria, individuando per ogni minerale, oggetto di sfruttamento, il canone parafiscale a favore degli Enti Locali e stabilendo l’abrogazione di tutte le norme regionali precedenti. Detto canone parafiscale dovrà essere corrisposto agli Enti locali a partire dall’approvazione della presente legge] [8].

 

     Art. 4. Strumenti.

     1. Gli strumenti per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, sono il Piano regionale delle acque minerali e termali, il documento di programmazione economica e finanziaria regionale, la disciplina della materia con gli istituti dei permessi, delle concessioni, delle autorizzazioni, dei pareri preventivi, dei controlli e degli incentivi [9].

     2. La Regione e gli Enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione, valorizzazione e realizzazione di un sistema integrato delle attività [10].

     2 bis. Per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico e per la migliore utilizzazione della risorsa mineraria, possono essere introdotte modifiche alle concessioni già rilasciate [11].

     2 ter. Nelle fattispecie di cui al comma 2 bis la Regione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni [12].

     2 quater. In caso di mancata conclusione degli accordi di cui al comma 2 ter la Regione può modificare unilateralmente la concessione, con l'obbligo di provvedere al conseguente indennizzo in caso di pregiudizio in danno del soggetto direttamente interessato, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni [13].

 

TITOLO II

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 5. Pianificazione.

     1. La Regione dispone gli interventi pianificatori nel settore delle acque minerali e termali mediante deliberazioni di Giunta con cadenza quinquennale.

 

     Art. 6. (Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo) [14]

     1. E' istituito presso la Giunta regionale, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo (di seguito Comitato).

     2. Sono componenti del Comitato:

a) il Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo con funzione di presidente;

b) il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio in qualità di vicepresidente;

c) il Dirigente competente in materia di aree protette, beni ambientali, storici, architettonici e Valutazione d'impatto ambientale (VIA);

d) il Dirigente competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare;

e) il Dirigente competente in materia di sviluppo del turismo;

f) il Dirigente competente in materia di legislazione.

     3. Fanno altresì parte del Comitato cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale, così individuati:

a) uno su indicazione delle associazioni regionali di categoria delle aziende termali;

b) uno su indicazione delle associazioni degli albergatori dei comuni termali;

c) uno su indicazione dell'associazione di categoria delle aziende delle acque;

d) i sindaci dei comuni termali.

     4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura regionale; in caso di mancata indicazione di un componente, così come previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta assegna un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale provvede in ogni caso alla sostituzione del componente interessato.

     5. Il Comitato dura in carica fino alla conclusione della legislatura regionale ed opera come strumento di raccordo tra la Regione, gli enti pubblici e le associazioni di categoria, con funzioni propositive e consultive per la programmazione e la pianificazione che interessano il settore termale.

     6. Il Comitato esprime pareri preventivi non vincolanti in materia termale, su richiesta della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti pubblici e delle associazioni di categoria.

     7. La partecipazione al Comitato da parte dei suoi componenti è gratuita.

     8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo.

 

     Art. 7. Piano regionale delle acque minerali e termali

     1. La pianificazione, nel quadro generale del piano di sviluppo economico regionale e di un'organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonché nell'interesse pubblico generale, avviene sulla base degli elementi raccolti nel Piano regionale delle acque minerali e termali.

 

     Art. 8. Contenuti del Piano regionale.

     1. Il Piano contiene:

     a) l’indicazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione delle acque minerali e termali;

     b) l’elenco delle località in cui è stata effettuata la ricerca;

     c) la localizzazione dei giacimenti di acqua minerale e termale;

     d) la indicazione delle caratteristiche batteriologiche e chimico- fisiche derivanti dallo stato della conoscenza dei principali orizzonti acquiferi;

     e) la localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali, con la specificazione delle qualità curative e di quelle di sorgente;

     f) le indicazioni per le misure di protezione igienica delle sorgenti;

     g) la classificazione delle acque minerali, termali e di sorgente;

     h) l’individuazione dei centri termali praticanti il termalismo sociale, con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e della riabilitazione;

     i) la quantità di risorsa idrica erogata e quella sfruttabile, distinta per caratteristiche e usi, e l’eventuale esistenza del diritto di uso civico

     l) le zone di protezione ambientale;

     m) l’indicazione delle aree all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;

     n) la rilevazione del flusso dei curandi e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale;

     o) la definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali;

     p) la descrizione delle necessità delle nuove risorse da coltivare e dei requisiti turistico-ricettivi dei comuni termali, con indicazione e motivazione delle priorità;

     q) la delimitazione cartografica delle zone territoriali individuate;

     r) le zone di rispetto assoluto igienico sanitario individuate sulla base di relazione tecnica;

     s) la quantificazione aggiornata delle risorse idriche utilizzabili compatibilmente con il bilancio idrogeologico e gli altri usi della risorsa idrica, ivi compresi quelli prioritari relativi all’uso idropotabile.

 

     Art. 9. Elaborati del Piano.

     1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:

     - una relazione che, in corrispondenza dei contenuti di cui all'art. 8, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;

     - gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi;

     - una mappa a scala adeguata dei giacimenti e delle aree da destinare a sede degli impianti di utilizzazione, con la delimitazione delle aree di rispetto assoluto igienico-sanitario e di protezione ambientale oltre che di quelle in cui sono vietate ricerca e utilizzazione.

 

     Art. 10. Formazione e pubblicazione del Piano.

     1. Il Piano è approvato dalla Giunta Regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, dopo la consultazione degli Enti interessati e delle associazioni di categoria e previo avviso pubblico contenente il termine per la presentazione di osservazioni.

     2. Le variazioni possono avvenire in ogni momento, sempre ad opera della Giunta Regionale, nel rispetto della concertazione con gli interessati più diretti e dei principi di trasparenza e pubblicità.

 

     Art. 11. Adeguamento degli strumenti urbanistici.

     1. I Comuni interessati sono tenuti a adeguare i rispettivi strumenti urbanistici alle necessità delle zone di protezione ambientale ed alla natura giuridica delle zone di rispetto assoluto igienico-sanitario, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. [Durante tale periodo rimane il divieto, per colui che non sia concessionario, di eseguire costruzioni nelle zone di rispetto assoluto igienico-sanitario oltre che l’obbligo di chiedere il parere del Comitato Tecnico di cui al precedente art. 6 per gli interventi nelle zone di protezione ambientale] [15].

 

     Art. 12. Programmazione.

     1. La Regione programma a cadenza quinquennale nel settore delle acque minerali, termali e di sorgente, inserendo le previsioni annuali nel Documento di programmazione economico- finanziaria ed iscrivendo appositi capitoli di bilancio.

     2. Riserva somme allo studio necessario alla formazione ed all’aggiornamento del Piano; attua propri interventi nella ricerca e nella salvaguardia delle risorse minerarie.

     3. Incentiva iniziative di terzi, con particolare riguardo a quelle promosse da enti pubblici o partecipate da essi. Partecipa, ove opportuno, fino al 50% della spesa.

 

TITOLO III

RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI [16]

 

Capo I

Disposizioni relative alla ricerca [17]

 

     Art. 13. Definizione.

     1. La ricerca è l’attività di individuazione dei giacimenti idrotermali e di quelli delle acque minerali e di sorgente, delle aree ad essi sottese e dei loro emungimenti, nonché della loro estensione e delle quantità e qualità delle rispettive risorse.

     2. Essa è riservata principalmente alla Regione.

     3. E’ consentita anche al privato che abbia capacità tecnica ed economica e che si munisca del relativo permesso.

 

     Art. 14. Oggetto della ricerca.

     1. La ricerca ha ad oggetto:

     a) l’individuazione di scaturigini idrominerali o di falde acquifere non affioranti, aventi caratteristiche minerali, termali o di acqua di sorgente;

     b) la delimitazione del bacino idrogeologico e dell'area di protezione igienico-sanitaria delle sorgenti e delle falde;

     c) lo studio dell'origine e della natura dei terreni e del bacino idrogeologico, corredato da rilievi comprendenti la ricostruzione del bacino di alimentazione del giacimento e i dati relativi alle perforazioni eseguite ed alle eventuali indagini geoelettriche e sismiche;

     d) l’accertamento della costanza della temperatura, della conducibilità elettrica, delle caratteristiche organolettiche, fisiche, fisico-chimiche, chimiche e batteriologiche dell’acqua minerale anche a seguito di variazione di portata.

     e) la dimostrazione, attraverso indagini cliniche e tossico- farmacologiche appropriate alle caratteristiche dell’acqua minerale naturale e ad i suoi effetti sull’organismo umano, che l’acqua stessa sia in possesso di caratteristiche igieniche particolari nonché di proprietà favorevoli alla salute;

     f) la determinazione del microbismo dell’acqua minerale, l’assenza dei parassiti, di microrganismi patogeni e di indici di contaminazione fecale;

     g) la captazione, con opere provvisorie, ai fini degli accertamenti di cui ai punti precedenti.

     2. Per la individuazione delle caratteristiche delle acque minerali, termali e di sorgente si seguono le disposizioni contenute nel d.lgs. 176/2011 e nella legge 323/2000 [18].

 

     Art. 15. Limiti della ricerca.

     1. La ricerca è ammessa per un’area non superiore a duecento ettari e per un tempo non superiore a due anni.

     2. La Direzione competente ai bacini idrografici può vietare o sospendere la ricerca in caso di particolari abbassamenti delle falde o in caso di inquinamenti e di peculiari assetti idrogeologici del suolo o comunque per esigenze ambientali.

     3. [Il testo unico di cui al precedente articolo 3 comma 7 fisserà divieti specifici e metodiche di ricerca, anche in relazione alla sicurezza e igiene dei lavori] [19].

 

     Art. 16. Obblighi del ricercatore.

     1. Il titolare del permesso, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, comunica l'avvio della ricerca ai sindaci ed ai proprietari e possessori dei terreni interessati dai lavori, inviando copia dell’istanza e dei documenti di cui all’art. 20, terzo comma, lett. a) e b).

     2. Il ricercatore entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti [20].

     3. Il ricercatore inoltre comunica, immediatamente e per iscritto, alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo il rinvenimento di falde acquifere e la captazione delle sorgenti [21].

     4. Invita l’Azienda Sanitaria Locale ed il Servizio regionale ‘Risorse del Territorio’ ad assistere alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche chimiche, chimico- fisiche e microbiologiche [22].

     5. Adotta le misure di protezione contro ogni pericolo di inquinamento, facendo in modo che anche i materiali impiegati nelle opere di captazione, di canalizzazione e di contenimento impediscano qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica dell’acqua minerale naturale.

     6. Invia gli elementi conoscitivi della ricerca alla Regione ai fini dell’aggiornamento del Piano.

     7. Ripristina lo stato dei luoghi dove non si rinvengono falde acquifere utilizzabili e risarcisce i danni arrecati a terzi.

 

     Art. 17. Accesso ai fondi.

     1. I possessori dei fondi compresi nel perimetro della ricerca non possono opporsi ai lavori, fermi restando i divieti contenuti nel DPR 9 aprile 1959, n. 128.

     2. E’ fatto obbligo al ricercatore di risarcire danni causati dai lavori di ricerca.

     3. Il proprietario del terreno soggetto alla ricerca ha facoltà di esigere una cauzione, che il ricercatore deve depositare entro trenta giorni dalla data della richiesta.

     4. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, il Servizio ‘Risorse del Territorio’ decreta, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, l'ammontare della cauzione medesima [23].

     5. Il ricercatore può dare esecuzione ai lavori solo dopo l’effettuazione del deposito.

     6. La coltivazione non può essere iniziata prima del pagamento dell’eventuale indennità di esproprio.

 

     Art. 18. (Diritti) [24]

     1. La ricerca può essere congruamente prorogata se non è portata a termine per giustificati motivi.

     2. Il ricercatore ha diritto ad un indennizzo a carico del concessionario in ragione dell'attività svolta e delle opere utilizzabili ai fini della coltivazione.

     3. L'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 2, in mancanza di accordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato equamente nel provvedimento di concessione.

 

     Art. 19. Diritto proporzionale.

     1. La ricerca è sottoposta al diritto proporzionale annuo anticipato pari a Euro 11,57 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie ammessa, da corrispondersi in favore della Regione [25].

     2. La misura del diritto proporzionale viene adeguata ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo II

PERMESSO

 

     Art. 20. Istanza.

     1. La ricerca delle acque minerali e termali è consentita anche a terzi, purché siano muniti di permesso.

     2. L'istanza per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo [26].

     3. L'istanza deve essere corredata dai seguenti elementi:

     a) da una mappa dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetria in scala non superiore a 1:25.000;

     b) da un progetto di ricerca contenente il programma dei lavori che si intendono eseguire, compreso il sistema di captazione provvisoria, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento nonché i tempi di attuazione;

     c) da una relazione idrogeologica sulla zona interessata dalle ricerche, con particolare riferimento all'uso attuale delle sorgenti e delle falde del bacino idrogeologico, redatta da un tecnico specifico della materia;

     d) dalla documentazione atta a dimostrare il possesso, da parte del titolare o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economici adeguati alle attività da intraprendere;

     e) dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato dei carichi pendenti e dalla documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), tutti in data non anteriore a tre mesi [27];

     f) dal certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

     g) da uno studio di massima per la valutazione delle modifiche ambientali che le attività di ricerca programmate comportano sull'ambiente;

     h) dalle ricevute della spedizione, ai Comuni ed ai proprietari interessati, e della documentazione di cui alla precedente lett. b [28];

     i) dall’impegno ad adempiere agli obblighi di legge, compresi quelli di cui all’art. 22 della presente legge ed alle prescrizioni contenute nel permesso.

     4. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo può richiedere ogni altra documentazione ritenuta pertinente [29].

     5. Qualora il permesso di ricerca sia chiesto da una società, alla istanza deve essere allegata copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.

     6. Gli enti locali devono allegare la relativa delibera consiliare.

 

     Art. 21. Istanze concorrenti e priorità.

     1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti qualora ricadano nella stessa area o presentino interferenza nelle aree interessate dalla ricerca.

     2. In caso di concorso di più istanze, è preferita quella del soggetto che presenta la capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenuto conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi; a parità di condizioni prevale l'istanza presentata anteriormente [30].

     3. A parità di condizioni prevale la data anteriore di presentazione dell'istanza.

 

     Art. 22. Parere del Comune. [31]

     1. La domanda è sottoposta al parere del Comune o dei Comuni competenti per territorio.

     2. A tale scopo, il Comune provvede, entro otto giorni, alla pubblicazione dell’istanza all’albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e, decorsi altri quindici giorni per eventuali osservazioni di terzi, esprime il parere entro 45 giorni dalla ricezione di detta istanza. Trascorso inutilmente tale periodo, il parere si intende espresso favorevolmente

 

     Art. 23. (Rilascio del permesso) [32]

     1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Dirigente regionale del Servizio Risorse del Territorio, previa istruttoria sull'accoglibilità, sul piano tecnico, dell'istanza.

     2. Per le zone sottoposte a vincoli, il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio sente gli organi competenti.

     3. Per la conclusione definitiva dell'istruttoria il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio indice una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990, che può fissare condizioni e prescrizioni.

     4. La Direzione regionale competente per materia autorizza anche la realizzazione degli impianti e delle opere di adduzione, canalizzazione e sollevamento.

 

     Art. 24. Contenuto del permesso.

     1. Il provvedimento relativo al permesso di ricerca deve contenere:

     a) le generalità del titolare e il suo domicilio eletto nella Provincia in cui devono eseguirsi i lavori;

     b) la durata del permesso e la superficie accordata;

     c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo;

     d) la data dell’inizio dei lavori contenuti nel programma approvato;

     e) le condizioni generali e particolari a cui esso è subordinato.

     2. Al provvedimento deve essere allegato il piano topografico, che ne costituisce parte integrante, sul quale è delimitata l'area oggetto del permesso di ricerca.

 

     Art. 25. Trasferimento del permesso.

     1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio. L'autorizzazione deve essere richiesta dal subentrante al titolo minerario ed è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20, lett. d). La domanda deve essere controfirmata dal primo ricercatore. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Regione ai Sindaci territorialmente interessati [33].

     2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale il permesso è stato rilasciato.

     3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata comporta la decadenza del permesso.

 

Capo III

COLTIVAZIONE

 

     Art. 26. Definizione e attribuzione delle funzioni

     1. La coltivazione è l’attività preordinata allo sfruttamento dei giacimenti ed alla estrazione delle acque minerali, termali e di sorgente.

     2. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, e tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge [34].

     3. Le relative funzioni amministrative sono esercitate dalla Regione [35].

 

     Art. 27. Oggetto della coltivazione.

     1. La coltivazione ha ad oggetto:

     a) l’elevazione in superficie, con opere permanenti, delle acque minerali, termali e di sorgente non affioranti;

     b) la stabile sistemazione delle superfici;

     c) la sistemazione e la manutenzione dell’area di protezione igienico-sanitaria;

     d) l’adozione delle misure di salvaguardia della portata e della qualità;

     e) l’esecuzione delle opere finalizzate all’utilizzazione delle acque;

     f) ogni altra attività necessaria alla conservazione, al miglioramento ed all’utilizzazione razionale del giacimento.

 

     Art. 28. Condizioni particolari.

     1. La coltivazione non può essere iniziata prima del pagamento delle indennità al ricercatore e all’espropriato o del deposito delle somme.

 

     Art. 29. Aree di salvaguardia.

     1. Le zone di rispetto assoluto igienico-sanitario per la tutela dei requisiti mineralogici delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa, così come previste nel Piano, sono parti integranti delle miniere e sono soggette ad esproprio a favore della Regione e a spese del concessionario.

     2. Le opere pertinenziali, così come definite al successivo articolo 32, ivi costruite dal concessionario, sono di proprietà della Regione.

     3. Le zone di protezione ambientale, previste per la salvaguardia dei bacini imbriferi, delle aree di ricarica delle falde e delle caratteristiche naturali delle località, sono vincolate ed ogni attività è soggetta al preventivo nulla osta del Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo [36].

     4. Qualora lo impongano particolari e contingenti necessità concernenti l’assetto idrogeologico, quali inquinamento, impoverimento della falda idrica, consolidamento del suolo, la coltivazione può essere sospesa per aree determinate e per tempo definito, con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta del Servizio Risorse del Territorio [37].

 

     Art. 30. Pubblica utilità.

     1. Le opere necessarie alla protezione igienico-sanitaria ed idrogeologica del giacimento, alla captazione, la conduzione, l'adduzione e l’accumulo delle acque minerali, termali e di sorgente, alla loro utilizzazione, alla produzione e trasmissione dell'energia elettrica ed alla sicurezza dell'attività di coltivazione, sono considerate di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865 n. 2359 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Quando le opere indicate nel comma precedente debbono eseguirsi fuori dal perimetro della zona di rispetto, il dirigente del Servizio Risorse del Territorio, su richiesta del concessionario, può ordinare l’occupazione d’urgenza e procedere all’esproprio anche per la costituzione di servitù coattiva, ponendo le indennità a carico del concessionario [38].

     3. Tali opere, pur eseguite a spese del concessionario, sono di proprietà della Regione unitamente alle aree espropriate, fatta eccezione per gli stabilimenti insistenti fuori del perimetro delle aree di rispetto assoluto, che non impediscano diverso e comodo sfruttamento della risorsa naturale.

 

     Art. 31. Permesso di costruire [39].

     1. Per la realizzazione delle opere nell’area di rispetto ambientale, il permesso a costruire è subordinato all’accertamento del possesso della concessione mineraria [40].

 

     Art. 32. Pertinenze.

     1. Costituiscono pertinenze indisponibili del giacimento le opere di captazione, gli impianti di adduzione delle acque minerali e termali e tutte le opere, anche aziendali, sempre che funzionali all’esercizio estrattivo, situate nell’area di concessione mineraria.

     2. Non costituiscono pertinenze indisponibili le opere separabili senza pregiudizio del giacimento.

 

     Art. 33. Diritto proporzionale - Contribuzione agli oneri diretti e indiretti.

     1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato di Euro 2.892,16 per le acque minerali e di Euro 1.446,00 per le acque di sorgente [41].

     2. Per gli anni successivi al primo, il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo, sotto pena, in mancanza, di decadenza dalla concessione. Entro un mese dal pagamento i concessionari sono tenuti ad inviare copia della quietanza all’ufficio provinciale ed a quello regionale competenti in materia di acque minerali e termali.

     3. La misura del diritto proporzionale annuo è adeguata con provvedimento del Servizio Regionale ‘Risorse del Territorio’ ogni biennio, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita determinati dall'ISTAT, prendendo come base quello riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge [42].

     4. Per l'uso delle pertinenze funzionali di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno più utilizzate.

     5. E’ istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un canone a carico dei concessionari di acque minerali e termali destinate rispettivamente all’imbottigliamento e commercializzazione o attività termali, determinato nella misura di:

a) € 4,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti [43];

b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

c) euro 1,00 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata.

Detti importi sono rivalutati annualmente sulla base degli indici Istat rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente [44].

     5 bis. Al fine di garantire la difesa dei livelli occupazionali in considerazione della congiuntura economica in atto, ai concessionari, che sottoscrivono un protocollo di intesa con la Regione Abruzzo recanti patti sulla difesa dei livelli occupazionali, il canone stabilito dal comma 5 è applicato in forma ridotta come segue:

a) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti;

b) euro 0,50 per ogni 1000 litri o frazione di acqua termale emunta;

c) euro 0,30 per ogni 1000 litri o frazione di acqua di sorgente imbottigliata [45].

     5 ter. L’importo corrispondente al canone determinato ai sensi dei commi 5 e 5 bis deve essere corrisposto dai concessionari alla Regione Abruzzo in rate semestrali posticipate, calcolate sulla base dei consumi dei rispettivi semestri entro il mese successivo a quello di scadenza del semestre di riferimento [46].

     5 quater. Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento il concessionario deve corrispondere una sanzione amministrativa pari al 20% dell’importo non versato, ridotta al 10% se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto, nonché gli interessi determinati con applicazione dei tassi definiti con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) [47].

     5 quinquies. In caso di accertamento d’ufficio, la mancata regolarizzazione del versamento ai sensi del comma 5 quater entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione comporta, previa diffida, la decadenza della concessione da disporre con provvedimento da parte della Struttura competente [48].

     5 sexies. Al fine della determinazione degli importi dovuti ai sensi del presente articolo, i concessionari trasmettono alla Direzione regionale competente in materia entro il mese successivo al semestre di riferimento, in concomitanza con il pagamento del canone semestrale dovuto, un’autocertificazione attestante la quantità di acqua minerale naturale e di sorgente emunta e quella imbottigliata e, per le acque termali, la quantità di acqua emunta, come rilevate dagli appositi misuratori dei volumi e delle portate installati a cura dei concessionari medesimi [49].

     5 septies. I semestri di riferimento hanno termine al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno [50].

     5 octies. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione e corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le norme applicative dell’articolo medesimo [51].

     5 novies. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall’anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sono imputate al capitolo di entrata 03.01.001 - 31150, “Proventi derivanti da applicazione del canone sulle concessioni acque minerali” [52].

     5 decies. Le entrate di cui al presente articolo sono stimate in € 100 mila annui. A decorrere dal primo gennaio 2012, quota parte dei proventi ricavati dal canone di concessione, in misura pari al 10 per cento, iscritta nel capitolo di spesa, di nuova istituzione, 08.01.020 - 131010, denominato "Trasferimento ai Comuni del 10% dei proventi del canone di concessione per le acque minerali e termali", è destinata all’amministrazione comunale nella quale è sita la concessione e viene annualmente ripartita tra i comuni interessati con specifico provvedimento della Giunta regionale [53].

     5 undecies. I canoni fissati al comma 5 bis cessano di applicarsi qualora le imprese operanti nel settore riducano gli attuali livelli occupazionali. In tale eventualità tornano ad applicarsi i canoni previsti dal comma 5 [54].

 

     Art. 34. (Modificazione dell'estensione dell'area concessa) [55]

     1. Con provvedimento motivato della Regione, l'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, ferma restando la durata stabilita nel provvedimento originario.

 

     Art. 35. Obblighi.

     1. La coltivazione comporta, oltre all’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, i seguenti obblighi:

     a) eseguire ogni anno alla presenza di un funzionario della struttura Regionale competente la misurazione della portata, della temperatura ed il rilevamento di ogni altro elemento utile in ordine alle caratteristiche del giacimento;

     b) inviare al Servizio regionale ‘Risorse del Territorio’ ed a quella provinciale le risultanze dei controlli batteriologici e chimico- fisici eseguiti da Laboratori ed istituzioni abilitati dal Ministero della Sanità in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa. Per le acque termali le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche devono essere effettuate ogni anno con le modalità previste dalle vigenti leggi [56].

     c) l’effettuazione di analisi per periodi diversi da quelli indicati dalla presente legge, eventualmente prescritte dalla Regione [57].

     d) inviare al Servizio regionale ‘Risorse del Territorio’, entro l’ultimo trimestre di ogni anno, il programma dei lavori che il concessionario intende svolgere nell’anno successivo [58].

 

Capo IV

CONCESSIONE MINERARIA

 

     Art. 36. (Concessione) [59]

     1. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all'articolo 26; la durata massima della concessione non può essere superiore a trent'anni ed è proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati.

     2. La concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell'esistenza e della coltivabilità del relativo giacimento.

     3. La concessione non può aversi separatamente dall'area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione ed utilizzazione.

     4. Durante la coltivazione, il concessionario può richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso.

     5. La concessione non può essere rilasciata:

a) se il richiedente è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente;

b) se è iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a);

c) se il richiedente ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;

d) se il richiedente non ha ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili;

d-bis) se il richiedente ha commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. La presente lettera non si applica se il richiedente ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle istanze. Ai fini dell'applicazione della presente lettera:

1) per violazioni gravi si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di euro 5.000,00;

2) costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti mministrativi non più soggetti ad impugnazione;

3) costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) [60].

     6. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione;

b) programma di coltivazione del giacimento;

c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio.

     7. In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordare al titolare del permesso di ricerca ed in subordine al proprietario dell'area in cui è compresa la miniera e su cui devono essere eseguite le opere necessarie alla coltivazione ed alla utilizzazione.

     8. La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, la Regione può consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.

     9. Se la concessione viene meno per qualsiasi motivo, il concessionario deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.

     10. All'atto del rilascio della concessione a società e se si verifica un trasferimento di quote pari al 10 per cento del capitale sociale, la certificazione di cui al d.lgs. 159/2011 è esibita da tutti i soci.

     11. Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) come novellato dall'articolo 96, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di venti anni, salvo che il concessionario non incorra in motivi di decadenza.

 

     Art. 37. Istanza di concessione. [61]

     1. L'istanza per ottenere la concessione deve essere presentata alla Provincia con i seguenti allegati:

     a) planimetria a scala 1:25.000 con indicazione del perimetro dell’area oggetto di richiesta di concessione, della ubicazione delle sorgenti captate, dei pozzi perforati e delle manifestazioni acquifere presenti, delle opere di captazione, dello stabilimento di progetto e delle relative condotte, della viabilità esistente e di quella di progetto destinata al collegamento interno ed esterno dello stabilimento;

     b) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farvi fronte e i tempi di attuazione;

     c) studio di dettaglio del bacino idrogeologico comprendente:

     - l'inquadramento geologico, stratigrafico e tettonico dell'area;

     - la climatologia locale;

     - il bilancio idrogeologico;

     - la geochimica delle acque;

     - l’idraulica dei sistemi di captazione;

     - l’illustrazione delle modalità di coltivazione del giacimento;

     d) un progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con documentazione relativa all'inserimento paesistico delle opere e l'indicazione dei parametri urbanistici che si prevede di utilizzare;

     e) certificati dei definitivi accertamenti chimico- fisici e microbiologici delle sorgenti;

     f) certificazione rilasciata dal Comune contenente la normativa urbanistica dell'area interessata nonché la cartografia degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, con indicazione dei vincoli gravanti sull'area interessata;

     g) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le imprese;

     h) documentazione atta a dimostrare il possesso da parte del titolare, o del legale rappresentante in caso di società, dei requisiti tecnici ed economico- finanziari adeguati all'attività da intraprendere;

     i) certificato generale dei casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e dal certificato di cui alla Legge 575/1965 come modificata e integrata dalla Legge 55/1990 e loro successive modificazioni ed integrazioni, tutti in data non anteriore a tre mesi;

     l) certificato del tribunale attestante che nei confronti dei titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

     m) studio di valutazione di impatto ambientale.

     2. La Provincia chiede il nulla osta dell’Autorità di Bacino, il parere del competente Servizio Tecnico del Territorio sugli aspetti tecnici/idraulici ed il parere del Servizio Gestione e Tutela Risorsa Acqua Superficiale e Sotterranea in relazione alla compatibilità dell’autorizzando prelievo idrico con l’equilibrio idrogeologico del bacino idrografico.

     3. Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla istanza devono essere allegate copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

 

     Art. 37 bis. (Contributo alle spese di istruttoria) [62]

     1. Per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente ovvero per i procedimenti concernenti i trasferimenti o le modifiche dei predetti provvedimenti amministrativi è dovuto alla Regione l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge e sono imputate alla UPB 03.04.001.

     2. L'attestazione del versamento è allegata all'istanza.

 

     Art. 38. Preferenze per il rilascio della concessione. [63]

     1. Hanno priorità nel rilascio della concessione, nell’ordine che segue, il ricercatore, il proprietario dell’area in cui è compresa la miniera e nella quale devono eseguirsi le opere necessarie alla coltivazione e alla utilizzazione e colui che offra maggiori garanzie.

 

     Art. 39. Rilascio e durata delle Concessioni. [64]

     1 Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Dirigente dell’Amministrazione provinciale competente, solo dopo che l’Amministrazione regionale abbia riconosciuto l’esistenza e la coltivabilità del relativo giacimento. La durata del titolo non è mai superiore ai 30 anni.

     2 All'atto di rilascio della concessione a società e comunque nel caso in cui si verifichi un trasferimento di quote pari al 10% del capitale sociale, la certificazione di cui alla Legge 575/1965, come successivamente integrata e modificata dalla Legge 55/1990, deve essere esibita da tutti i soci.

 

     Art. 40. Contenuto della concessione.

     1. La concessione ha ad oggetto il giacimento, costituito dalla sorgente e dall’area di rispetto assoluto igienico-sanitario.

     2. L’atto concessorio contiene:

     a) l'indicazione delle generalità del concessionario e del suo domicilio eletto in uno dei Comuni interessati all'attività;

     b) la durata della concessione;

     c) la delimitazione dell’area oggetto di concessione e quelle di protezione igienico-sanitaria [65];

     d) l'indicazione del diritto proporzionale a carico del concessionario;

     e) l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto al ricercatore [66];

     f) l’obbligo del concessionario di indennizzare gli espropri e di eseguire i lavori necessari all’apertura al pubblico degli stabilimenti, in tempi strettamente tecnici;

     g) altri obblighi, compreso il rispetto dell’eventuale uso civico secondo la stipulanda convenzione tra Regione e Comune, oltre che condizioni a discrezione della Regione [67];

     g bis) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi [68];

     g ter) eventuali prescrizioni e limitazioni [69].

     3. Al provvedimento sono allegati:

     a) la planimetria e il verbale di delimitazione, che ne costituiscono parte integrante;

     b) il programma generale di coltivazione;

     c) il progetto planivolumetrico dello stabilimento di utilizzazione con le eventuali modifiche introdotte d'ufficio;

     4. Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Regione le modificazioni dello statuto e delle cariche sociali, entro trenta giorni dalla loro approvazione [70].

 

     Art. 41. Deposito cauzionale e denuncia di esercizio.

     1. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di concessione il titolare è tenuto a depositare a favore della Regione una cauzione mediante fidejussione bancaria (o polizza fidejussoria assicurativa), d’importo pari al 2,5% della spesa indicata nel programma dei lavori e comunque non inferiore a Euro 51.645,69. La cauzione è vincolata per tutta la durata del programma di lavoro [71].

     2. Lo svincolo della cauzione è concesso, a domanda dell'interessato, con provvedimento del dirigente del Servizio Risorse del Territorio [72].

     3. In caso di mancata realizzazione del programma o in caso di decadenza della concessione, la Giunta Regionale destina l'importo della cauzione ad interventi diretti alla tutela, manutenzione e studi delle sorgenti.

 

     Art. 42. (Riconoscimento) [73]

     1. Il riconoscimento dell'acqua minerale naturale è effettuato ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 176/2011.

     2. Il riconoscimento dell'acqua di sorgente è effettuato ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 176/2011.

 

     Art. 43. (Trasferimento della concessione) [74]

     1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione della Regione richiesta dal titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo da parte del soggetto subentrante del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.

     2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione.

     3. L'atto di cessione è nullo in assenza dell' autorizzazione preventiva di cui al comma 1; la nullità dell'atto di cessione comporta la pronuncia di decadenza della concessione, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 50.

 

     Art. 44. (Trasformazione e modifiche delle società) [75]

     1. Se il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto ad autorizzazione della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 159/2011.

     2. L'assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta la pronuncia di decadenza con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 50.

     3. Il possesso dei requisiti, previsti dalla presente legge, da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori della società che subentra, nonché degli imprenditori individuali è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.

 

     Art. 45. Fallimento.

     1. In caso di fallimento del titolare della concessione la Regione pronuncia la decadenza della concessione [76].

 

     Art. 46. (Successione mortis causa) [77]

     1. In caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione della Regione all'erede che ne fa richiesta entro nove mesi dal decesso del titolare, salvo il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.

     2. In caso di più eredi, fatto salvo l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario se provvedono a nominare un rappresentante unico o a costituire una società commerciale in conformità alle vigenti norme civilistiche, con richiesta presentata entro il termine di cui al comma 1.

     3. Il decorso del termine di cui al comma 2 equivale a rinuncia alla concessione da parte degli eredi; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49.

 

     Art. 47. Rinnovo. [78]

     1. La concessione può essere prorogata, su richiesta dell’interessato da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza dei periodi concessi.

     2. L’istanza di rinnovo è corredata da una relazione sull’attività svolta e su quella da svolgere ed è accoglibile solo in caso di buona conduzione del giacimento, di razionale manutenzione e miglioramento degli impianti e delle pertinenze, di avvenuta utile gestione dello stabilimento.

     3. L’Amministrazione provinciale si pronuncia, previa istruttoria da concludersi con una conferenza dei vari servizi e Enti coinvolti, entro tre mesi, trascorsi i quali opererà il silenzio assenso.

     La proroga non può essere negata per l’avvenuta insorgenza di vincoli di altra natura, per il rispetto dei quali, comunque, la conferenza fissa apposite prescrizioni.

 

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI AI PERMESSI ED ALLE CONCESSIONI

 

     Art. 48. Cessazione.

     1. Il permesso di ricerca e la concessione cessano, oltre che per scadenza del termine, per rinuncia, decadenza e revoca.

     2. In ogni caso, la cessazione comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del ricercatore e del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all’utilizzazione.

 

     Art. 49. Rinuncia.

     1. La dichiarazione scritta di rinuncia, diretta alla Regione ed ai Comuni interessati, non può essere sottoposta a condizione [79].

     2. Dal giorno in cui essa è stata presentata, il rinunziante è costituito custode dei beni e delle relative attrezzature e pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato dei luoghi salvo l’obbligo di eliminare eventuali pericoli.

     3. La Regione adotta i necessari provvedimenti di conservazione e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, il quale può fornire ulteriori prescrizioni per la sicurezza di luoghi e pertinenze [80].

 

     Art. 50. Decadenza.

     1. Il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio pronuncia con decreto la decadenza del permesso o della concessione nei seguenti casi [81]:

     a) inosservanza degli obblighi di cui all’art. 16;

     b) lavori non iniziati nel termine stabilito o sospesi per oltre tre mesi senza autorizzazione o senza giustificato motivo;

     c) mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei permessi, nelle concessioni o nelle autorizzazioni;

     d) mancata corresponsione del diritto proporzionale;

     e) venir meno dei requisiti di capacità tecnica ed economica del titolare;

     f) mancata realizzazione delle opere necessarie a rendere effettiva la capacità produttiva e l’utilizzazione del giacimento;

     g) trasferimento della ricerca o della gestione senza autorizzazione;

     h) previsione degli artt. 44, secondo comma e 61;

     i) assenza di autorizzazione sanitaria;

     l) fallimento;

     m) venir meno dei motivi e delle caratteristiche chimiche, fisico-chimiche e microbiologiche, nonché delle proprietà che eventualmente stavano a base della concessione;

     m bis) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione o di ricerca, riconducibile a negligenza del concessionario o del ricercatore [82];

     m-ter) in caso di violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d-bis) del comma 5 dell'articolo 36 [83].

     2. La decadenza è pronunciata previa contestazione dei motivi all'interessato, il quale può presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di trenta giorni.

     3. In nessun caso il decaduto può vantare il diritto a rimborsi o compensi o indennità nei confronti della Regione.

 

     Art. 51. Revoca.

     1. La Regione revoca la concessione o il permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività [84].

     2. Al possessore del titolo minerario spetta il rimborso di ogni spesa convalidabile.

 

     Art. 52. (Scadenza del termine) [85]

     1. Alla scadenza del termine della concessione, l'area è rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa.

     2. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele a tal fine stabilite dalla Regione, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione.

 

     Art. 53. Pubblicità.

     1. Il provvedimento di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     2. Dalla data dei predetti provvedimenti il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti nell'atto di concessione.

 

TITOLO IV

UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

 

     Art. 54. (Autorizzazioni) [86]

     1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale da rilasciare in conformità alle disposizioni del medesimo decreto.

     2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

     3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dalla Direzione competente in materia di politiche della salute e riguarda:

a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali naturali e di sorgente;

b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;

c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 176/2011;

d) l'estrazione dei sali delle acque minerali.

     4. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove insiste lo stabilimento.

     5. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.

     6. L'autorizzazione contiene gli estremi del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 176/2011.

     7. La modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione è stabilita dalla Giunta regionale.

     8. In conformità agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 176/2011, la vigilanza sanitaria sugli impianti di utilizzazione e sulla commercializzazione è svolta, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), secondo le modalità e la programmazione minima riguardante gli operatori del settore alimentare stabilite dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC).

 

     Art. 54 bis. (Immissione in commercio di acqua di sorgente) [87]

     1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale in conformità al medesimo decreto.

     2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 176/2011 dalla Direzione competente in materia di politiche della salute entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

     3. La domanda per il rilascio dell' autorizzazione è presentata al SUAP del Comune in cui si trova il punto di emergenza dell'acqua di sorgente.

     4. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.

     5. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 55. Stabilimenti di imbottigliamento.

     1. Le domande concernenti l’apertura e l’esercizio di stabilimenti per l’imbottigliamento delle acque minerali naturali e di sorgente devono indicare:

     a) le generalità e il domicilio del richiedente;

     b) il nome con il quale l’acqua viene posta in vendita,

     c) la caratteristica saliente dell’acqua, le prerogative che ne giustificano la qualifica di acqua minerale e l’uso al quale verrà destinata;

     d) il periodo di conservazione dell’acqua nei recipienti;

     e) l’eventuale trattamento dell’acqua per la:

     1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà,

     2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione di anidride carbonica.

     2. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

     a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell’acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari;

     b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata al rispetto assoluto igienico-sanitario della sorgente stessa;

     c) relazione sommaria sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell’acqua;

     d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla Giunta Regionale;

     e) nota descrittiva, corredata dai disegni in scala non inferiore a 1:200, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di un progetto già in atto:

     1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;

     2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l’imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l’imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;

     f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonché per l’assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell’igiene;

     g) l’etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell’acqua;

     h) dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti l’utilizzazione e la conservazione delle caratteristiche fisico chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione dal richiedente.

 

     Art. 56. Etichette e contenitori.

     1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 176/2011; sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto [88].

     2. Le acque minerali e di sorgente per il diretto consumo umano, possono essere contenute in recipienti aventi capacità non superiore ai due litri, così come disposto dalla legge 614/76, in esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi.

     3. Valgono le disposizioni del D.M. 23/1/1976 per l’autorizzazione al confezionamento dell’acqua minerale o di sorgente in contenitori diversi dal vetro [89].

 

     Art. 57. Individuazione dell’acqua. [90]

     1. Ogni acqua minerale e di sorgente è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione.

     2. Vanno osservate le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. 105/92.

 

     Art. 58. Stabilimenti termali.

     1. La domanda concernente l’apertura e l’esercizio di stabilimenti termali deve indicare:

     a) le generalità e il domicilio del richiedente;

     b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato;

     c) il periodo di apertura dello stabilimento.

     2. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

     a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per quelli di assistenza sanitaria e di funzionamento interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il personale;

     b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l’utilizzazione delle acque minerali e termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;

     c) dati analitici dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico- chimiche, chimiche e biologiche dell’acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate da istituti universitari;

     d) i documenti di cui ai punti b), c), d) del precedente articolo 54.

     3. Per gli stabilimenti a funzionamento stagionale, l’atto autorizzatorio deve indicare il giorno di apertura e di chiusura di ogni stagione.

     4. Ogni variazione all’apertura e alla chiusura degli stabilimenti rispetto alle previsioni dell’atto autorizzatorio va comunicata al Servizio regionale competente almeno 15 giorni prima.

 

     Art. 59. Obiettivi e indirizzi.

     1. Nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, emana direttive alle strutture sanitarie per la funzionale utilizzazione degli stabilimenti termali con eventuale soggiorno, pubblici e privati, anche in integrazione fra essi, in particolare nel settore delle patologie invalidanti, nei casi in cui la terapia termale risulti validamente sostitutiva al ricovero di tipo ospedaliero.

 

     Art. 60. Accreditamento e convenzionamento.

     1. L’accreditamento delle strutture termali ed il consequenziale convenzionamento sono attualmente regolamentati dalla delibera di Giunta Regionale n. 1163 del 14.5.1997 e dalle norme vigenti di diritto privato [91].

 

     Art. 61. Contratti di somministrazione.

     1. I contratti di somministrazione di acque, sali, muffe e similari all’utente sono nulli senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici della Giunta regionale.

 

     Art. 62. Convenzioni.

     1. Le Aziende sanitarie locali, a norma degli artt. 3, comma quarto, 4, comma 1, e 5 della Legge 323/2000, stipulano con gli stabilimenti termali convenzioni relative alla riconosciuta specificità terapeutica delle acque e delle cure termali autorizzate, assicurando agli assistiti del Sistema Sanitario Nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardiorespiratoria e delle funzioni auditive, con il soggiorno in albergo per il periodo delle cure.

 

     Art. 63. (Rinvio).

     1. Il concessionario deve in ogni caso rispettare le norme statali vigenti in materia di salvaguardia, di utilizzazione e di commercio delle acque minerali, termali e di quelle di sorgente.

 

TITOLO V

PROMOZIONE DEL TERMALISMO E DEL TURISMO TERMALE

 

Capo I

PROMOZIONE DEL TERMALISMO

 

     Art. 64. Incentivazioni.

     1. La Regione Abruzzo incentiva l’apertura degli stabilimenti termali ai fini terapeutici e la valorizzazione di quelli esistenti.

     2. La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute [92]:

     a) favorisce l’accreditamento ed il convenzionamento di cui all’art. 60 emanando apposite direttive;

     b) eroga contributi per progetti di cure e terapie per categorie deboli e che siano sottoposti al suo esame, ovvero studi e ricerche nel campo dell’idrologia medica applicata, anche in collaborazione con le Università abruzzesi.

     3. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo [93]:

     a) incentiva ricerche e studi idrogeologici per il rinvenimento delle falde acquifere mineralizzate atte all’impiego termale nonché studi sulle qualità terapeutiche delle diverse acque;

     b) incentiva nuove captazioni, razionalizzazioni, ristrutturazioni e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale, impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quant’altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale, nonché costruzioni, ricostruzioni, riconversioni, ampliamenti ed ammodernamenti di stabilimenti di cure termali, compresi gli stabilimenti che forniscono prestazioni paratermali, fisiochinesiterapiche, pneumoterapiche e talassoterapiche; nuove coltivazioni incluse ne l piano, opere di salvaguardia delle zone di protezione.

     4. Hanno priorità, nella fruizione delle incentivazioni, le aziende che hanno ottenuto il marchio di qualità termale.

     4 bis La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato [94].

 

     Art. 65. Formazione professionale.

     1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nelle more di attuazione dell’art. 9 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, promuove iniziative di aggiornamento e riqualificazione, nonché di formazione professionale tese al conseguimento presso Enti pubblici e privati delle necessarie qualifiche, relative alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali, “operatore termale”, “massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici” e similari, disciplinandone i profili professionali ed il percorso formativo.

 

     Art. 66. Collegamento con strutture europee.

     1. La Regione Abruzzo, al fine del migliore utilizzo delle strutture termali presenti sul territorio abruzzese e di prestazione di servizi più completi, finanzia forme di collaborazione con lo Stato, le Istituzioni dell’Unione Europea, di altri organismi internazionali, di Stati esteri e di organismi portatori di interessi pubblici e/o collettivi ivi operanti, comprese le strutture sanitarie [95].

 

Capo II

PROMOZIONE DEL TURISMO TERMALE

 

     Art. 67. Incentivazioni.

     1. Per l’attuazione del programma, la Regione concede incentivi a favore dei Comuni termali e di privati, in relazione a:

     a) costruzioni e ristrutturazioni di strutture ricettive alberghiere e ricettive in genere abilitate subordinatamente all’esito del pronunciamento della Comunità europea alla quale sarà notificato il provvedimento;

     b) riqualificazione urbana dei territori termali;

     c) realizzazione nei territori termali di impianti sportivi e per il tempo libero per consentire un’adeguata attività complementare al ripristino dello stato di benessere psico-fisico;

     c) bis - interventi per il miglioramento del soccorso pubblico e della sicurezza locale [96];

     d) manifestazioni ricreative e culturali.

     e) innovazione tecnologica e gestionale nei territori termali [97].

     2. La Regione può prevedere, attraverso la FIRA, la sottoscrizione di quote di partecipazione alle società operanti nel settore [98].

     3. Le funzioni di cui al precedenti commi sono attribuite alla Direzione attività produttive d'intesa con la Commissione Consiliare competente, che può delegare la FIRA per la realizzazione di singole attività, nei procedimenti amministrativi inerenti tale funzione la Direzione acquisisce il parere della Direzione Turismo[99].

     4. La Regione effettua attività di promozione nazionale e transnazionale del sistema termale regionale [100].

     4 bis Per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, è assicurato il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato [101].

 

     Art. 68. Pubblicità.

     1. L’agenzia regionale di promozione turistica inserisce il termalismo nel programma annuale di promozione turistica regionale e locale.

 

     Art. 69. Soggetti beneficiari.

     1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

     a) i Comuni;

     b) i Consorzi fra detti Enti;

     c) le Aziende termali di cui all’art. 3 della legge 323/00;

     d) i consorzi di aziende termali e di alberghi;

     e) gli imprenditori privati che gestiscono gli impianti termali ed idropinici;

     f) gli imprenditori privati che gestiscono direttamente le strutture alberghiere e ricettive in genere;

     g) le ONLUS, le associazioni culturali e ricreative, di categoria nonché le associazioni e società sportive [102].

     h) le Agenzie di Sviluppo Locale [103].

     2. A parità di condizioni tecnico-economiche sono finanziate prioritariamente gli interventi promossi da Enti Pubblici e da società termali a partecipazione pubblica, anche in considerazione dei flussi turistici annuali, con preferenza per le località in cui operano aziende termali fornite del marchio di qualità termale.

 

     Art. 70. (Procedimento di erogazione degli incentivi).

     1. Le domande di contributo relative ai progetti per la realizzazione degli interventi indicati nell’art. 67, sono presentate al Presidente della Giunta regionale, corredate da una relazione tecnica contenente i progetti di massima, il computo metrico estimativo e il piano finanziario, entro i termini fissati dalla Giunta Regionale.

     2. Sono ammesse al contributo anche domande relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico o dei quali sia comprovata la funzionalità.

     3. Con successivo atto da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale determina i criteri per l’accesso, l’istruttoria e l’erogazione dei contributi.

     4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con l’istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio.

 

TITOLO VI

VIGILANZA E CONTROLLI

 

     Art. 71. Vigilanza.

     1. Alla Direzione Sviluppo economico e del turismo spettano le funzioni di vigilanza e controllo nonché il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle altre Direzioni regionali [104].

     2. Tale Direzione cura ogni adempimento tecnico relativo al Comitato Tecnico Regionale Consultivo per il Termalismo, al Piano, alla Programmazione.

     3. Al Servizio ‘Attività Estrattive e Minerarie competono pure le funzioni amministrative di polizia mineraria e sulla sicurezza del lavoro nelle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, termali e di sorgente.

     4. I controlli igienico-sanitari spettano alla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute ed alle Asl [105].

     5. La vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque minerali e termali è esercitata dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio [106].

 

     Art. 72. Installazione di apparecchiature di misura.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente hanno l'obbligo, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

     - di installare, per le acque minerali e di sorgente, possibilmente alla scaturigine o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, e comunque prima degli interventi di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata; hanno inoltre l'obbligo di installare la strumentazione necessaria per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e della temperatura di minima e di massima;

     - per le acque termali, di installare il misuratore automatico della portata.

     2. Gli stessi titolari di concessione di cui sopra hanno l'obbligo di effettuare, le rilevazioni indicate al comma precedente e di inviare ogni sei mesi i relativi risultati al Servizio regionale ‘Risorse del Territorio’ [107].

 

     Art. 73. Registri.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali devono tenere un registro aggiornato di tutti gli interventi effettuati sulla sorgente. In tale registro devono essere riportate, in ordine cronologico, le riparazioni, le sostituzioni, le modifiche apportate alle opere di presa, agli impianti e alle pertinenze in genere.

     2. In apposito diverso registro vengono riportati gli infortuni.

     3. In altro registro, destinato alle prescrizioni, vengono riportate le disposizioni impartite dagli organi di vigilanza.

     4. In apposito registro vengono riportati i valori giornalieri delle portate emunte.

     5. I registri dei commi precedenti vengono mostrati, quando richiesti, agli organi di vigilanza.

 

     Art. 74. Informazioni ed attività ispettive.

     1. I titolari di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente sono tenuti a comunicare alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, la quantità dell’imbottigliamento ed il numero delle prestazioni effettuate dagli stabilimenti termali, suddivise a seconda delle terapie, nonché ogni ulteriore notizia e chiarimento eventualmente richiesti.

     2. I titolari debbono, inoltre, mettere a disposizione dei funzionari dell’Amministrazione regionale tutti i mezzi necessari alle ispezioni. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere l'ausilio della forza pubblica [108].

     3. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione utilizzerà le informazioni ai fini statistici, della diffusione delle conoscenze e delle valutazioni degli organi politici [109].

 

     Art. 75. Statistica.

     1. La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo mantiene un registro in cui inserisce tutti i dati riguardanti gli stabilimenti di acque minerali, termali e di sorgente, con le notizie di cui all’articolo precedente e con la descrizione dei lavori esperiti ogni anno negli stabilimenti, nelle strutture ricettive pubbliche e private e nei Comuni, ai fini della promozione del termalismo, oltre che la descrizione delle manifestazioni annuali culturali e del tempo libero con i relativi costi. Nel registro sono riportati anche i contributi pubblici erogati [110].

     2. La Direzione trasmette annualmente i dati al Presidente della Giunta Regionale ed alle Consulte.

     3. La Direzione ogni cinque anni redige accurato studio sugli interventi e sui risultati.

 

TITOLO VII

SANZIONI E CONTENZIOSO

 

     Art. 76. Polizia mineraria.

     1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria contenute nel D.P.R. 128/59 sulle acque minerali, termali e di sorgente e negli stabilimenti di produzione sono esercitate dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo della Regione, Servizio "Risorse del Territorio" [111].

     2. Il dirigente del predetto Servizio, il quale in virtù del D.Lgs 112/98 svolge tutte le incombenze in precedenza attribuite dal D.P.R. 128/59 al Prefetto ed all’Ingegnere Capo del Distretto Minerario dello Stato, può in ogni momento disporre prescrizioni a carico del concessionario o del ricercatore di giacimenti di acque minerali, termali e di sorgente, a garanzia della continuità dell’esercizio dell’impresa mineraria e della sicurezza e igiene del lavoro.

 

     Art. 77. (Sanzioni) [112]

     1. Ferme restando le sanzioni previste dal d.lgs. 176/2011, sono comminate le sanzioni amministrative di seguito indicate a:

a) chiunque intraprende o effettua la ricerca di acque minerali, termali o di sorgente senza permesso da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;

b) chiunque effettua la ricerca di acque minerali, termali e di sorgente in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;

c) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione, da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;

d) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, da euro 3.000,00 a euro 6.000,00.

     2. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lettera b) dell'articolo 35, ovvero di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera a) del medesimo articolo, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.

     3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 74 è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.

     4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui al comma 2 dell'articolo 16, nonché di mancata presentazione del programma di lavori di cui alla lettera d) dell'articolo 35, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.

 

     Art. 78. Procedura.

     1. Agli adempimenti di vigilanza ed alla irrogazione delle sanzioni per le infrazioni alle norme della presente legge provvedono i funzionari tecnici regionali appositamente incaricati dai rispettivi dirigenti , muniti di tessera di riconoscimento [113].

     2. Ad essi spetta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a norma dell’art. 5 del D.P.R. 128/59 [114].

     3. I funzionari del Servizio regionale ‘Risorse del Territorio’ svolgono anche le funzioni di vigilanza di cui ai DD.PP.RR. 547/55, 302/56, 303/56, e ai DD. Lgs 758/94 e 624/96 [115].

     4. Nell’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge, il dirigente del Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo rispetterà i principi vigenti in materia [116].

     5. L’ordinanza- ingiunzione è emessa sulla base del verbale redatto dagli incaricati della vigilanza.

     6. Per la notifica e per ogni altro aspetto procedurale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni [117].

 

     Art. 79. Opposizione. [118]

     1. Avverso l’irrogazione della sanzione amministrativa, è possibile proporre opposizione ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81.

     2. Si fa espressamente rinvio alle disposizioni della medesima legge 689/81 per i termini, per l’oblazione, per i principi e per quanto non espressamente previsto nel presente titolo.

 

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 79 bis. Disposizioni transitorie e finali in materia di pianificazione mineraria e organizzazione. [119]

     1. La ricerca di base consiste, ai sensi dell’art. 4 della Legge 6.10.1982, n. 752: Norme per l’attuazione della politica mineraria, nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nell’elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

     2. Nelle more dell’approvazione del piano regionale delle acque minerali e termali di cui all’art. 7, in base alle risultanze della ricerca mineraria di base, la Giunta regionale individua le aree indiziate per la ricerca mineraria di acque minerali e termali, e ne disciplina le modalità di ricerca; detto provvedimento costituisce atto di pianificazione della ricerca mineraria.

     3. [Per le funzioni inerenti le attività di cui al Tit. V della presente legge, nell’ambito della Direzione attività produttive, la posizione di staff prevista dal vigente atto di organizzazione è trasformata in Servizio sviluppo del termalismo] [120].

     4. Nell’ambito della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo è istituita la Consulta Medica per il termalismo presieduta dal componente la Giunta preposto, la Giunta regionale con proprio atto ne determina la composizione [121].

     5. Nell’ambito della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo è istituita la consulta degli operatori economici dei Comuni termali, presieduta dal Componente la Giunta preposto al termalismo [122].

     6. La Giunta regionale con proprio atto ne determina la composizione [123].

     7. Della consulta regionale fa parte un rappresentante delle province designato dall'UPA – Unione Province Abruzzesi [124].

     8. La partecipazione alle sedute della consulta è gratuita [125].

 

     Art. 79 ter. Bacini minerari d’interesse strategico. [126]

     I territori dei comuni ove siano presenti una o più concessioni minerarie per lo sfruttamento di acque minerali e termali, che complessivamente prevedono un emungimento pari o superiore a 100 lt/sec, e dei comuni a questi contermini, nonché le aree dichiarate indagate dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 79bis costituiscono i bacini minerari d’interesse strategico.

     I territori dei bacini minerari d’interesse strategico sono sottoposti a vincolo minerario, la Giunta regionale individua con proprio atto gli interventi potenzialmente pregiudizievoli per i giacimenti presenti in detti territori.

     La realizzazione d’interventi potenzialmente pregiudizievoli individuati dal comma 2 del presente articolo, nonché ogni altro intervento nell’ambito delle concessioni minerarie è sottoposto a nullaosta della Direzione attività produttive - Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie.

     Nell’ambito dei bacini minerari d’interesse strategico le funzioni amministrative inerenti permessi di ricerca e concessioni minerarie di cui al Titolo III della presente legge sono esercitate dalla Direzione regionale attività produttive - Servizio sviluppo attività estrattive e minerarie. Nel restante territorio regionale le funzioni amministrative sono esercitate ai sensi dell’art. 3 della presente legge.

 

     Art. 80. Norma transitoria e finale.

     1. Le concessioni e i permessi già rilasciati conservano efficacia fino alla naturale scadenza del titolo, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla presente legge e si presenti la documentazione ivi prevista.

     2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione trasmette alla Provincia tutte le istanze, per le quali non sia stato ancora portato a termine il relativo procedimento.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[3] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[4] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[6] Comma già sostituito dall’art. 24 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[7] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[8] Comma abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[9] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[10] Comma modificato dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così sostituito dall'art. 23 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[11] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[12] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[13] Comma aggiunto dall'art. 23 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[15] Comma abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[16] Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[17] Rubrica così sostituita dall'art. 25 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[18] Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[19] Comma abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[20] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[21] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[22] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[23] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[25] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[26] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[27] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[28] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[29] Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[30] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[31] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[33] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[34] Comma così sostituito dall'art. 35 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[35] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[36] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[37] Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[38] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[39] Rubrica così sostituita dall'art. 38 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[40] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[41] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[42] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 29 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[44] Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, modificato dall'art. 10 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[45] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[46] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[47] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[48] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[49] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1, abrogato dall'art. 10 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 e nuovamente aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[50] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[51] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[52] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[53] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 2011, n. 37 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[54] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 43.

[55] Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[56] Lettera così modificata dall'art. 41 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[57] Lettera così modificata dall'art. 41 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[58] Lettera così modificata dall'art. 41 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[59] Articolo sostituito dall'art. 42 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[60] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2017, n. 1.

[61] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[62] Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[63] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[64] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[65] Lettera così sostituita dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[66] Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[67] Lettera così modificata dall'art. 44 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[68] Lettera aggiunta dall'art. 44 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[69] Lettera aggiunta dall'art. 44 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[70] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[71] Comma così modificato dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[72] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[73] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[74] Articolo così sostituito dall'art. 47 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[75] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[76] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[77] Articolo così sostituito dall'art. 50 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[78] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[79] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[80] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[81] Alinea così modificato dall'art. 52 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[82] Lettera aggiunta dall'art. 52 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[83] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 3 gennaio 2017, n. 1.

[84] Comma così sostituito dall'art. 53 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[85] Articolo così sostituito dall'art. 54 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[86] Articolo così sostituito dall'art. 55 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[87] Articolo inserito dall'art. 56 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[88] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[89] Comma così modificato dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[90] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[91] Comma così modificato dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[92] Alinea così modificato dall'art. 58 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[93] Alinea così modificato dall'art. 58 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[94] Comma aggiunto dall'art. 58 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[95] Articolo così sostituito dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[96] Lettera aggiunta dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[97] Lettera aggiunta dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[98] Comma così sostituito dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[99] Comma aggiunto dall’art. 24 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, sostituito dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.

[100] Comma aggiunto dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 come comma 3.

[101] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[102] Lettera aggiunta dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[103] Lettera aggiunta dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[104] Comma così sostituito dall'art. 60 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[105] Comma così modificato dall'art. 60 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[106] Comma così sostituito dall'art. 60 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[107] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[108] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[109] Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[110] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[111] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[112] Articolo così sostituito dall'art. 65 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[113] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[114] Comma così modificato dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[115] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[116] Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[117] Comma così sostituito dall'art. 66 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[118] Articolo abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[119] Articolo inserito dall’art. 167 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[120] Comma abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[121] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[122] Comma aggiunto dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così modificato dall'art. 67 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.

[123] Comma aggiunto dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[124] Comma aggiunto dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[125] Comma aggiunto dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[126] Articolo aggiunto dall’art. 133 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 111 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.