§ 3.3.963 - Direttiva 18 giugno 2009, n. 54.
Direttiva n. 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:18/06/2009
Numero:54


Sommario
Art. 1. 1. La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme [...]
Art. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché soltanto le acque di cui all’articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano essere commercializzate quali acque [...]
Art. 3. Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque imbottigliate in conformità dell’allegato II
Art. 4. 1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire unicamente i seguenti trattamenti
Art. 5. 1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un’acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro [...]
Art. 6. Ogni recipiente utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali è munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione
Art. 7. 1. La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è "acqua minerale naturale" ovvero, se si tratta di un’acqua minerale naturale effervescente quale definita all’allegato I, parte III, a [...]
Art. 8. 1. I nomi di località, frazioni o luoghi possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un’acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel [...]
Art. 9. 1. È vietato l’uso, sia sulle confezioni o etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi [...]
Art. 10. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato [...]
Art. 11. 1. Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, o presenti un [...]
Art. 12. La Commissione adotta le seguenti misure
Art. 13. Le decisioni che possono avere effetti sulla salute pubblica sono adottate dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare
Art. 14. 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002
Art. 15. La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all’esportazione nei paesi terzi
Art. 16. La direttiva n. 80/777/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive indicati [...]
Art. 17. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 18. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 3.3.963 - Direttiva 18 giugno 2009, n. 54.

Direttiva n. 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

(G.U.U.E. 26 giugno 2009, n. L 164)

 

(Rifusione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali [3], ha subito diverse e sostanziali modificazioni [4]. In occasione di nuove modificazioni della suddetta direttiva, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale direttiva.

 

(2) Le legislazioni degli Stati membri definiscono le acque minerali naturali. Tali legislazioni fissano le condizioni per il riconoscimento delle acque minerali naturali come tali, disciplinando altresì le modalità di utilizzazione delle sorgenti. Esse contengono inoltre norme particolari per la commercializzazione delle acque in questione.

 

(3) Le differenze esistenti tra dette legislazioni ostacolano la libera circolazione delle acque minerali naturali, dando luogo a distorsioni della concorrenza e hanno, conseguentemente, una diretta incidenza sul funzionamento del mercato interno.

 

(4) Nel caso specifico, questi ostacoli possono essere eliminati sia in forza dell’obbligo che incombe a ciascuno Stato membro di ammettere sul proprio territorio la commercializzazione delle acque minerali naturali riconosciute come tali da ciascuno degli altri Stati membri, sia in forza dell’emanazione di norme comuni specie per quanto concerne i requisiti necessari sotto il profilo microbiologico e i requisiti per l’utilizzazione di denominazioni particolari per determinate acque minerali.

 

(5) Le norme in materia di acque minerali naturali perseguono l’obiettivo prioritario di proteggere la salute del consumatore, evitare che i consumatori siano ingannati e assicurare la lealtà delle operazioni commerciali.

 

(6) In attesa della conclusione di accordi tra la Comunità e i paesi terzi sul riconoscimento reciproco delle acque minerali naturali, è opportuno prevedere, fino all’applicazione di tali accordi, le condizioni per l’ammissione nella Comunità in qualità di acque minerali naturali dei prodotti simili importati dai paesi terzi.

 

(7) È necessario vigilare affinché le acque minerali naturali conservino, nella fase di commercializzazione, le caratteristiche in base a cui sono state riconosciute come tali. È pertanto opportuno che i recipienti utilizzati per il confezionamento delle acque siano muniti di un idoneo dispositivo di chiusura.

 

(8) Le acque minerali naturali sono soggette, per quanto riguarda l’etichettatura, alle norme generali fissate dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità [5]. La presente direttiva può quindi limitarsi ad adottare i completamenti e le deroghe che è opportuno apportare a dette norme generali.

 

(9) L’indicazione della composizione analitica dell’acqua minerale naturale dovrebbe essere obbligatoria per garantire l’informazione del consumatore.

 

(10) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6].

 

(11) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali, le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti, le condizioni per l’impiego di aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali, le informazioni riguardanti i trattamenti delle acque minerali naturali, i metodi di analisi per determinare l’assenza di inquinamento delle acque minerali naturali e le procedure di campionamento e i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(12) Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE, ai fini dell’adozione di modifiche della presente direttiva che si rendano necessarie per garantire la protezione della salute pubblica.

 

(13) I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Ad essi non deve quindi essere data attuazione nella legislazione degli Stati membri.

 

(14) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato IV, parte B,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

1. La presente direttiva riguarda le acque estratte dal suolo di uno Stato membro e riconosciute dall’autorità responsabile di tale Stato membro quali acque minerali naturali conformi alle norme contenute nell’allegato I, parte I.

 

2. La presente direttiva si estende anche alle acque estratte dal suolo di un paese terzo, importate nella Comunità e riconosciute come acque minerali naturali dall’autorità responsabile di uno Stato membro.

 

Le acque di cui al primo comma possono formare oggetto di tale riconoscimento solo se l’autorità competente del paese ove le acque sono estratte dal suolo abbia accertato che esse sono conformi alle disposizioni dell’allegato I, parte I, e che si è proceduto a controlli regolari dell’applicazione delle disposizioni dell’allegato II, punto 2.

 

Il periodo di validità dell’accertamento di cui al secondo comma non può superare i cinque anni. Qualora l’accertamento sia rinnovato prima della fine di tale periodo non è necessario un nuovo riconoscimento ai sensi del primo comma.

 

3. La presente direttiva non si applica:

 

a) alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano [7];

 

b) alle acque minerali naturali utilizzate a fini curativi alla sorgente negli stabilimenti termali o idrotermali.

 

4. Il riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 è debitamente motivato dall’autorità responsabile dello Stato membro e detti motivi formano oggetto di pubblicazione ufficiale.

 

5. Ogni Stato membro informa la Commissione dei casi nei quali si è proceduto al riconoscimento di cui ai paragrafi 1 e 2 ovvero alla sua revoca. L’elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 2.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché soltanto le acque di cui all’articolo 1 che siano conformi alle norme della presente direttiva possano essere commercializzate quali acque minerali naturali.

 

     Art. 3.

Le sorgenti di acque minerali naturali debbono essere utilizzate e le loro acque imbottigliate in conformità dell’allegato II.

 

     Art. 4.

1. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, possono subire unicamente i seguenti trattamenti:

 

a) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà;

 

b) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell’arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:

 

i) il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, definite dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare [8];

 

ii) il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

 

c) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere a) e b), a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell’acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua stessa le sue proprietà e sempreché:

 

i) il trattamento rispetti le condizioni di utilizzazione stabilite dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

 

ii) il trattamento sia notificato alle autorità competenti e da esse specificamente controllato;

 

d) eliminazione totale o parziale dell’anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici.

 

Le misure di cui alle lettere b), punto i), e c), punto i), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

 

Il primo comma non impedisce l’utilizzazione delle acque minerali naturali o delle acque di sorgente per la fabbricazione di bevande rinfrescanti analcoliche.

 

2. Le acque minerali naturali, quali si presentano alla sorgente, non possono essere soggette ad aggiunte diverse dall’incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica alle condizioni previste nell’allegato I, parte III.

 

3. Sono vietati qualsiasi trattamento di disinfezione e, fatto salvo il paragrafo 2, l’aggiunta di elementi batteriostatici o qualsiasi altro trattamento tale da modificare il microbismo dell’acqua minerale naturale.

 

     Art. 5.

1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi revivificabili di un’acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. Tale tenore è determinato alle condizioni previste all’allegato I, parte II, punto 1.3.3.

 

Dopo l’imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22 °C, in 72 ore, in agar-agar o miscela agar-gelatina, e 20 per millilitro a 37 °C in 24 ore in agar-agar. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all’imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l’acqua è mantenuta a una temperatura di 4 °C ± 1 °CC.

 

Alla sorgente, detti valori non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22 °C in 72 ore e 5 per ml a 37 °C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.

 

2. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un’acqua minerale naturale è esente da:

 

a) parassiti e microrganismi patogeni;

 

b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;

 

c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;

 

d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.

 

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, nonché le modalità di utilizzazione di cui all’allegato II, nella fase della commercializzazione:

 

a) il tenore totale di microrganismi revivificabili dell’acqua minerale naturale può risultare soltanto dall’evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;

 

b) l’acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.

 

     Art. 6.

Ogni recipiente utilizzato per il confezionamento delle acque minerali naturali è munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione o di contaminazione.

 

     Art. 7.

1. La denominazione di vendita delle acque minerali naturali è "acqua minerale naturale" ovvero, se si tratta di un’acqua minerale naturale effervescente quale definita all’allegato I, parte III, a seconda dei casi, "acqua minerale naturale naturalmente gassata", "acqua minerale naturale rinforzata con gas della sorgente", "acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica".

 

La denominazione di vendita delle acque minerali naturali sottoposte a uno dei trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d), è completata, secondo il caso, dalle menzioni "totalmente degassata" o "parzialmente degassata".

 

2. Le etichette delle acque minerali naturali recano anche le seguenti informazioni obbligatorie:

 

a) l’indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici;

 

b) il luogo di utilizzazione della sorgente e il nome della stessa;

 

c) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c).

 

3. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito alle informazioni sui trattamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali.

 

     Art. 8.

1. I nomi di località, frazioni o luoghi possono entrare nella composizione di una designazione commerciale soltanto se si riferiscono a un’acqua minerale naturale la cui sorgente è utilizzata nel luogo indicato dalla designazione commerciale e purché non induca in errore circa il luogo di sfruttamento della sorgente.

 

2. È vietata la commercializzazione di acque minerali naturali provenienti da un’unica sorgente sotto più di una descrizione commerciale.

 

3. Quando le etichette o iscrizioni apposte sui recipienti nei quali le acque minerali naturali sono poste in vendita recano l’indicazione di una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione, tale luogo di utilizzazione o il nome della sorgente sono indicati mediante caratteri di altezza e larghezza almeno pari a una volta e mezza il carattere più grande utilizzato per l’indicazione di tale designazione commerciale.

 

Nella designazione commerciale utilizzata nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali si applicano, mutatis mutandis e nello stesso spirito, le disposizioni di cui al primo comma in ordine all’importanza attribuita al nome della sorgente o al luogo della sua utilizzazione.

 

     Art. 9.

1. È vietato l’uso, sia sulle confezioni o etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che:

 

a) per quanto riguarda le acque minerali naturali, evochino caratteristiche non possedute dalle acque, in ordine all’origine, alla data di autorizzazione all’esercizio, ai risultati delle analisi o a riferimenti analoghi a garanzie di autenticità;

 

b) per quanto riguarda un’acqua potabile confezionata in recipienti, non conforme alle disposizioni dell’allegato I, parte I, possano generare confusione con acque minerali naturali, in particolare l’espressione "acqua minerale".

 

2. Sono vietate tutte le indicazioni che attribuiscono a un’acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

 

Sono tuttavia autorizzate le menzioni di cui all’allegato III a condizione che siano rispettati i criteri corrispondenti ivi fissati o, qualora non ve ne siano, i criteri fissati dalle legislazioni nazionali e purché siano state stabilite sulla base di analisi fisico-chimiche e, se necessario, di esami farmacologici, fisiologici e clinici effettuati secondo metodi scientificamente sperimentati, conformemente alle disposizioni dell’allegato I, parte I, punto 2.

 

Gli Stati membri possono autorizzare le menzioni "stimola la digestione", "può favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe. Essi possono inoltre autorizzare altre menzioni purché non siano in contrasto con i principi di cui al primo comma e siano compatibili con i principi di cui al secondo comma.

 

3. Gli Stati membri possono adottare disposizioni particolari per menzioni, sia sulle confezioni o sulle etichette, sia nella pubblicità, concernenti l’idoneità di un’acqua minerale naturale per l’alimentazione dei lattanti. Dette disposizioni possono riguardare anche le proprietà dell’acqua ai fini dell’utilizzazione di queste menzioni.

 

Gli Stati membri che hanno intenzione di adottare tali disposizioni ne informano preventivamente gli altri Stati membri e la Commissione.

 

4. Il termine "acqua di sorgente" è riservato alle acque destinate al consumo umano allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, sempreché:

 

a) soddisfino le condizioni di utilizzazione di cui all’allegato II, punti 2 e 3, che si applicano in toto alle acque di sorgente;

 

b) soddisfino i requisiti microbiologici di cui all’articolo 5;

 

c) osservino le disposizioni relative all’etichettatura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 8;

 

d) non siano state sottoposte a trattamenti diversi da quelli menzionati all’articolo 4. Altri trattamenti possono essere autorizzati dalla Commissione.

 

Le misure di cui alla lettera d) intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

 

Le acque di sorgente rispettano inoltre le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano [9].

 

5. Qualora non esistano disposizioni comunitarie in merito al trattamento delle acque di sorgente di cui al paragrafo 4, primo comma, lettera d), gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali al riguardo.

 

     Art. 10.

Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché il commercio delle acque minerali conformi alle definizioni e alle disposizioni della presente direttiva non sia ostacolato dall’applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che regolano le proprietà, la composizione, le modalità di utilizzazione, il confezionamento, l’etichettatura o la pubblicità delle acque minerali naturali o dei prodotti alimentari in genere.

 

     Art. 11.

1. Qualsiasi Stato membro, qualora abbia circostanziati motivi per ritenere che un’acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni stabilite nella presente direttiva, o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri, può temporaneamente sospendere o limitare, nel proprio territorio, la commercializzazione di tale prodotto. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della decisione.

 

2. Su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione, lo Stato membro che ha riconosciuto detta acqua fornisce tutte le informazioni pertinenti relative al riconoscimento della stessa, nonché i risultati dei controlli periodici.

 

3. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro di cui al paragrafo 1 nell’ambito del comitato permanente di cui all’articolo 14, paragrafo 1, esprime senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.

 

4. Se la Commissione ritiene che siano necessarie modifiche alla presente direttiva per garantire la protezione della salute pubblica, essa adotta tali modifiche.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2. Per motivi imperativi di urgenza la Commissione può avvalersi della procedura d’urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

 

Lo Stato membro che abbia eventualmente adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione delle modifiche medesime.

 

     Art. 12.

La Commissione adotta le seguenti misure:

 

a) i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali;

 

b) tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l’elevato tenore di alcuni componenti;

 

c) le condizioni per l’impiego di aria arricchita di ozono, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b);

 

d) le informazioni riguardanti i trattamenti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera c);

 

e) i metodi di analisi, compresi i limiti di individuazione, per verificare l’assenza di inquinamento delle acque minerali naturali;

 

f) le procedure di campionamento ed i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali.

 

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

 

     Art. 13.

Le decisioni che possono avere effetti sulla salute pubblica sono adottate dalla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

 

     Art. 14.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 15.

La presente direttiva non si applica alle acque minerali naturali destinate all’esportazione nei paesi terzi.

 

     Art. 16.

La direttiva n. 80/777/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive indicati all’allegato IV, parte B.

 

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato V.

 

     Art. 17.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 18.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 162 del 25.6.2008, pag. 87.

 

[2] Parere del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2009.

 

[3] GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1.

 

[4] Cfr. allegato IV, parte A.

 

[5] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

 

[6] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

[7] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

 

[8] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

 

[9] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

 

 

ALLEGATO I

 

I. DEFINIZIONE

 

1. Per "acqua minerale naturale" si intende, ai sensi dell’articolo 5, un’acqua microbiologicamente pura, la quale abbia per origine una falda o un giacimento sotterranei e provenga da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

 

L’acqua minerale naturale si distingue nettamente dall’acqua ordinaria da bere:

 

a) per la sua natura, caratterizzata dal tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed eventualmente per taluni suoi effetti;

 

b) per la sua purezza originaria;

 

caratteristiche, queste, rimaste entrambe intatte data l’origine sotterranea dell’acqua che è stata tenuta al riparo da ogni rischio di inquinamento.

 

2. Le caratteristiche di cui al punto 1, che possono conferire all’acqua minerale naturale le sue proprietà salutari, devono essere state valutate:

 

a) sui piani:

 

i) geologico e idrologico;

 

ii) fisico, chimico e fisico-chimico;

 

iii) microbiologico;

 

iv) se necessario, farmacologico, fisiologico e clinico;

 

b) secondo i criteri indicati nella parte II;

 

c) secondo i metodi scientificamente riconosciuti dall’autorità responsabile.

 

Gli esami di cui al primo comma, lettera a), punto iv), possono essere facoltativi quando l’acqua presenti quelle caratteristiche di composizione in base alle quali un’acqua è stata considerata come acqua minerale naturale nello Stato membro di origine prima del 17 luglio 1980. Ciò si verifica in particolare quando l’acqua analizzata contiene all’origine, e dopo imbottigliamento, un minimo di 1000 mg di solidi totali in soluzione o un minimo di 250 mg di anidride carbonica libera per chilogrammo.

 

3. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali dell’acqua minerale naturale debbono mantenersi costanti nell’ambito delle variazioni naturali; in particolare, esse non debbono subire modifiche dovute a eventuali variazioni di portata.

 

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, deve intendersi per microbismo normale dell’acqua minerale naturale la flora batterica percettibilmente costante, rilevata alla sorgente prima che sia intervenuta qualsiasi manipolazione e la cui composizione qualitativa e quantitativa, analizzata per il riconoscimento di detta acqua, sia sottoposta a periodici controlli.

 

II. PRESCRIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE

 

1.1. Prescrizioni applicabili per gli esami geologici e idrologici

 

Sono richiesti in particolare:

 

1.1.1. la situazione esatta della captazione determinata dalla sua altitudine e, sul piano topografico, da una carta di scala non superiore a 1:1000;

 

1.1.2. un rapporto geologico dettagliato sull’origine e sulla natura dei terreni;

 

1.1.3. la stratigrafia del giacimento idrogeologico;

 

1.1.4. la descrizione dei lavori di captazione;

 

1.1.5. la determinazione della zona o dettagli di altre misure di protezione della sorgente contro l’inquinamento.

 

1.2. Prescrizioni applicabili per gli esami fisici, chimici e fisico-chimici

 

Questi esami comportano in particolare la determinazione:

 

1.2.1. della portata della sorgente;

 

1.2.2. della temperatura dell’acqua alla sorgente e della temperatura ambiente;

 

1.2.3. dei rapporti esistenti tra la natura dei terreni e la natura ed i tipi della mineralizzazione;

 

1.2.4. dei residui secchi a 180 °C e 260 °C;

 

1.2.5. della conduttività o della resistività elettrica, con precisazione della temperatura di misura;

 

1.2.6. della concentrazione in ioni idrogeno (pH);

 

1.2.7. degli anioni e cationi;

 

1.2.8. degli elementi non ionizzati;

 

1.2.9. degli oligo-elementi;

 

1.2.10. della radio-attinologia alla sorgente;

 

1.2.11. se del caso, delle proporzioni relative in isotopi degli elementi costitutivi dell’acqua, ossigeno (16O — 18O) e idrogeno (protio, deuterio, tritio);

 

1.2.12. della tossicità di taluni degli elementi costitutivi dell’acqua, tenuto conto dei limiti fissati al riguardo per ciascuno di essi.

 

1.3. Criteri applicabili per gli esami microbiologici alla sorgente

 

Questi esami comportano in particolare:

 

1.3.1. l’accertamento dell’assenza di parassiti e di microrganismi patogeni;

 

1.3.2. la determinazione quantitativa dei microrganismi revivificabili indici di contaminazione fecale:

 

a) assenza di escherichia coli e di altri colibacilli in 250 ml a 37 °C e 44,5 °C;

 

b) assenza di streptococchi fecali in 250 ml;

 

c) assenza di anaerobi sporigeni solfito-riduttori in 50 ml;

 

d) assenza di pseudomonas aeruginosa in 250 ml;

 

1.3.3. la determinazione del tenore totale di microrganismi revivificabili per ml di acqua:

 

a) a 20 °C - 22 °C in 72 ore in agar-agar o miscela agar-gelatina;

 

b) a 37 °C in 24 ore in agar-agar.

 

1.4. Prescrizioni applicabili per gli esami clinici e farmacologici

 

1.4.1. La natura degli esami, cui si procede secondo metodi scientifici riconosciuti, è adattata alle caratteristiche proprie dell’acqua minerale naturale ed ai suoi effetti sull’organismo umano, quali la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali.

 

1.4.2. Eventualmente, la constatazione della costanza e della concordanza di un gran numero di osservazioni cliniche può sostituire gli esami di cui al punto 1.4.1. In casi appropriati gli esami clinici possono sostituirsi agli esami di cui al punto 1.4.1, a condizione che la costanza e la concordanza di un gran numero di osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati.

 

III. QUALIFICAZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE ALLE ACQUE MINERALI NATURALI EFFERVESCENTI

 

Le acque minerali naturali effervescenti liberano, all’origine o dopo imbottigliamento, spontaneamente e in maniera nettamente percettibile, anidride carbonica alle condizioni normali di temperatura e di pressione. Esse si dividono in tre categorie alle quali si applicano rispettivamente le seguenti denominazioni riservate:

 

a) "Acqua minerale naturale naturalmente gassata": un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla sorgente, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è uguale a quello della sorgente, tenuto eventualmente conto della reintegrazione di una quantità di gas proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, pari a quella liberata nel corso di tali operazioni, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

 

b) "Acqua minerale naturale rinforzata col gas della sorgente": un’acqua il cui tenore di anidride carbonica proveniente dalla stessa falda o dallo stesso giacimento, dopo eventuale decantazione e imbottigliamento, è superiore a quello della sorgente;

 

c) "Acqua minerale naturale addizionata di anidride carbonica": un’acqua in cui è stata disciolta anidride carbonica non prelevata dalla falda o dal giacimento da cui essa proviene.

 

 

ALLEGATO II

 

CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI

 

1. L’utilizzazione di una sorgente d’acqua minerale naturale è subordinata all’autorizzazione dell’autorità responsabile del paese in cui l’acqua è stata estratta, previo accertamento della sua conformità ai criteri di cui all’allegato I, parte I.

 

2. Gli impianti destinati all’utilizzazione sono realizzati in modo da escludere ogni pericolo di contaminazione e da conservare le proprietà dell’acqua corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla fonte.

 

A tal fine, in particolare:

 

a) la sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento;

 

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all’acqua e costruiti in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e microbiologica di tale acqua;

 

c) le condizioni di utilizzazione e, in particolare, gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti sono trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche microbiologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate;

 

d) è proibito il trasporto dell’acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumatore finale.

 

Tuttavia si può non applicare la lettera d) alle acque minerali estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro se in questo Stato membro, alla data del 17 luglio 1980, era autorizzato il trasporto in cisterna dell’acqua minerale naturale dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento.

 

Analogamente si può non applicare la lettera d) alle acque di sorgente estratte, utilizzate e commercializzate nel territorio di uno Stato membro se in questo Stato membro, alla data del 13 dicembre 1996, era autorizzato il trasporto in cisterna dell’acqua di sorgente dalla sorgente sino allo stabilimento di imbottigliamento.

 

3. Se, durante le operazioni, si constata che l’acqua minerale naturale è inquinata e non risponde più alle caratteristiche microbiologiche di cui all’articolo 5, l’imprenditore, senza indugio, sospende tutte le utilizzazioni, in particolare l’operazione di imbottigliamento, fino a quando non sia stata eliminata la causa dell’inquinamento e l’acqua non risulti conforme alle norme dell’articolo 5.

 

4. L’autorità responsabile del paese di origine procede periodicamente a controlli:

 

a) della conformità dell’acqua minerale naturale, di cui sia autorizzata l’utilizzazione della sorgente, alle disposizioni dell’allegato I, parte I;

 

b) dell’osservanza, da parte dell’imprenditore, dei punti 2 e 3.

 

 

ALLEGATO III

 

MENZIONI E CRITERI PREVISTI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2

 

Menzioni

Criteri |

 

 

Oligominerale o leggermente mineralizzata

Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 500 mg/l |

 

 

Minimamente mineralizzata

Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, non è superiore a 50 mg/l |

 

 

Ricca in sali minerali

Il tenore di sali minerali, calcolato come residuo fisso, è superiore a 1500 mg/l |

 

 

Contenente bicarbonato

Il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l |

 

 

Solfata

Il tenore di solfati è superiore a 200 mg/l |

 

 

Clorurata

Il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l |

 

 

Calcica

Il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l |

 

 

Magnesiaca

Il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l |

 

 

Fluorata, o contenente fluoro

Il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l |

 

 

Ferruginosa, o contenente ferro

Il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l |

 

 

Acidula

Il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l |

 

 

Sodica

Il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l |

 

 

Indicata per la preparazione degli alimenti per lattanti

— |

 

 

Indicata per le diete povere di sodio

Con un tenore di sodio inferiore a 20 mg/l |

 

 

Può avere effetti lassativi

— |

 

 

Può avere effetti diuretici

— |

 

 

 

ALLEGATO IV

 

PARTE A

 

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva 80/777/CEE del Consiglio (GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1). | |

 

Direttiva 80/1276/CEE del Consiglio (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 77). | limitatamente all’articolo 1, terzo trattino |

 

Direttiva 85/7/CEE del Consiglio (GU L 2 del 3.1.1985, pag. 22). | limitatamente all’articolo 1, punto 10 |

 

Punto B.1. o dell’allegato I all’atto di adesione del 1985 (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 214). | |

 

Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26). | |

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1). | limitatamente all’allegato III, punto 4 |

 

PARTE B

 

Termini di recepimento nel diritto nazionale

 

(di cui all’articolo 16)

 

Direttiva

Termine di attuazione

Autorizzazione del commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Divieto del commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva |

 

 

 

 

80/777/CEE

18 luglio 1982

18 luglio 1984 |

 

 

 

 

80/1276/CEE

— |

 

 

 

 

85/7/CEE

— |

 

 

 

 

96/70/CE

28 ottobre 1997

28 ottobre 1998 [1] |

 

[1] Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

 

--------------------------------------------------

 

ALLEGATO V

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 80/777/CEE

Presente direttiva |

 

 

Art. 1, paragrafo 1

Art. 1, paragrafo 1 |

 

 

Art. 1, paragrafo 2

Art. 1, paragrafo 2 |

 

 

Art. 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Art. 1, paragrafo 3, lettere a) e b) |

 

 

Art. 1, paragrafo 4

Art. 1, paragrafo 4 |

 

 

Art. 1, paragrafo 5

Art. 1, paragrafo 5 |

 

 

Art. 2

Art. 2 |

 

 

Art. 3

Art. 3 |

 

 

Art. 4, paragrafo 1, lettera a)

Art. 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a) |

 

 

Art. 4, paragrafo 1, lettera b), primo e secondo trattino

Art. 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punti i) e ii) |

 

 

Art. 4, paragrafo 1, lettera c), primo e secondo trattino

Art. 4, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti i) e ii) |

 

 

Art. 4, paragrafo 1, lettera d)

Art. 4, paragrafo 1, primo comma, lettera d) |

 

 

Art. 4, paragrafo 1, secondo comma |

 

 

Art. 4, paragrafo 2

Art. 4, paragrafo 2 |

 

 

Art. 4, paragrafo 3

Art. 4, paragrafo 3 |

 

 

Art. 4, paragrafo 4

Art. 4, paragrafo 1, terzo comma |

 

 

Art. 5, paragrafo 1

Art. 5, paragrafo 1 |

 

 

Art. 5, paragrafo 2

Art. 5, paragrafo 2 |

 

 

Art. 5, paragrafo 3, primo e secondo trattino

Art. 5, paragrafo 3, lettere a) e b) |

 

 

Art. 6

Art. 6 |

 

 

Art. 7, paragrafo 1

Art. 7, paragrafo 1 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2

Art. 7, paragrafo 2 |

 

 

Art. 7, paragrafo 2 bis

Art. 7, paragrafo 3 |

 

 

Art. 8

Art. 8 |

 

 

Art. 9, paragrafo 1

Art. 9, paragrafo 1 |

 

 

Art. 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Art. 9, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 3

Art. 9, paragrafo 3 |

 

 

Art. 9, paragrafo 4

— |

 

 

Art. 9, paragrafo 4 bis, primo comma, dal primo al quarto trattino

Art. 9, paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a d), |

 

 

Art. 9, paragrafo 4 bis, secondo comma

Art. 9, paragrafo 4, secondo comma |

 

 

Art. 9, paragrafo 4 ter

Art. 9, paragrafo 5 |

 

 

Art. 10, paragrafo 1

Art. 10 |

 

 

Art. 10 bis

Art. 11 |

 

 

Art. 11, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino

Art. 12, lettere da a) a d) |

 

 

Art. 11, paragrafo 2, primo e secondo trattino

Art. 12, lettere a) e b) |

 

 

Art. 11 bis

Art. 13 |

 

 

Art. 12, paragrafo 1

Art. 14, paragrafo 1 |

 

 

Art. 12, paragrafo 2

Art. 14, paragrafi 2 e 3 |

 

 

Art. 12, paragrafo 3

— |

 

 

Art. 13

— |

 

 

Art. 14

Art. 15 |

 

 

Art. 15

— |

 

 

Art. 16

— |

 

 

Art. 16 |

 

 

Art. 17 |

 

 

Art. 17

Art. 18 |

 

 

Allegato I, parte I, paragrafo 1

Allegato I, parte I, paragrafo 1 |

 

 

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punti da 1) a 4)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera a), punti da i) a iv) |

 

 

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera b) |

 

 

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Allegato I, parte I, paragrafo 2, primo comma, lettera c) |

 

 

Allegato I, parte I, paragrafo 2, secondo comma

Allegato I, parte I, paragrafo 2, secondo comma |

 

 

Allegato I, parte I, paragrafo 3

Allegato I, parte I, paragrafo 3 |

 

 

Allegato I, parte II, punto 1.1

Allegato I, parte II, punto 1.1 |

 

 

Allegato I, parte II, punto 1.2

Allegato I, parte II, punto 1.2 |

 

 

Allegato I, parte II, punto 1.3

Allegato I, parte II, punto 1.3 |

 

 

Allegato I, parte II, punto 1.3.1

Allegato I, parte II, punto 1.3.1 |

 

 

Allegato I, parte II, punto 1.3.2

Allegato I, parte II, punto 1.3.2 |

 

 

Allegato I, parte II, punto 1.3.3, punti i) e ii)

Allegato I, parte II, punto 1.3.3, lettere a) e b) |

 

 

Allegato I, parte II, punto 1.4

Allegato I, parte II, punto 1.4 |

 

 

Allegato I, parte III

Allegato I, parte III |

 

 

Allegato II

Allegato II |

 

 

Allegato III

Allegato III |

 

 

Allegato IV |

 

 

Allegato V |