§ 6.1.220 - L.R. 16 luglio 2013, n. 20.
Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:16/07/2013
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla L.R. 3/2013)
Art. 2.  (Modifica all'art. 49 della L.R. 2/2013)
Art. 3.  (Integrazione alla L.R. 2/2013)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 29 della L.R. 2/2013)
Art. 5.  (Variazioni al bilancio di previsione 2013)
Art. 6.  (Sostituzione della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art. 14 della L.R. 2/2013)
Art. 7.  (Variazione al bilancio di previsione 2013)
Art. 8.  (Ulteriori modifiche alla L.R. 3/2013)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2011)
Art. 10.  (Modifica all'art. 19 della L.R. 28/2011)
Art. 11.  (Modifiche alla L.R. 141/1997)
Art. 12.  (Integrazione all'art. 183 della L.R. 6/2005)
Art. 13.  (Integrazione alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56)
Art. 14.  (Interpretazione autentica e disposizione attuativa dell'art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 71/2012)
Art. 15.  (Abrogazione di disposizioni normative)
Art. 16.  (Autorizzazione anticipazione di liquidità ex art. 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35)
Art. 17.  (Disposizioni in materia di ATER)
Art. 18.  (Norme in materia di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.)
Art. 19.  (Liquidazione coatta amministrativa E.N.A.I.P. Abruzzo)
Art. 20.  (Disposizioni finanziarie a sostegno del teatro di prosa)
Art. 21.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.220 - L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative

(B.U. 24 luglio 2013, n. 27)

 

Art. 1. (Modifiche alla L.R. 3/2013)

1. All’articolo 11, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015", le parole "323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002)" sono soppresse.

 

2. All’articolo 15, comma 1, della L.R. 3/2013, le parole "Euro 50.000.000,00" sono sostituite con le parole "Euro 59.000.000,00".

 

3. All’articolo 15, comma 5, primo periodo della L.R. 3/2013, le parole "e quelli dei capitoli di cui agli articoli 13 e 14" sono soppresse.

 

4. All’articolo 15, comma 6 della L.R. 3/2013, le parole "e di cui agli artt. 13 e 14" sono soppresse.

 

5. Per l’attuazione di quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel "Prospetto di variazione" allegato alla presente legge (All. A).

 

     Art. 2. (Modifica all'art. 49 della L.R. 2/2013)

1. Al comma 1, dell’art. 49, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole " 31 gennaio 2014".

 

2. Al comma 2, dell'art. 49, della L.R. 2/2013, le parole "30 giugno 2013" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2014".

 

     Art. 3. (Integrazione alla L.R. 2/2013)

1. Alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), dopo l’articolo 28 è aggiunto il seguente:

 

"Art. 28 bis. (Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale – Articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)

1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:

a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;

c) dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo.

2. Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 2013, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a) capitolo di entrata 02.02.011 – 22510, denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – Articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

b) capitolo di entrata 04.01.001 – 41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000";

c) capitolo di spesa 06.01.002 – 181510.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".

3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l’utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia.

4. L’articolo 65 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è abrogato."

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 29 della L.R. 2/2013)

1. L’articolo 29, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 29

(Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL)

1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44, recante "Disposizioni in materia di libera circolazione", dall’anno 2013 si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lettere a), b) ed e) dell’articolo 1, comma 1, della medesima legge regionale 44/2005, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.

2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 2, della legge regionale 44/2005, sono sostituiti dai seguenti:

"1 bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio, derivanti dall’attuazione della presente legge, e valutate per l’anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 – 181510, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95".

1 ter. Per gli esercizi successivi al 2013, la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di cui al comma 1 bis, prevedendo l’impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali"."

 

     Art. 5. (Variazioni al bilancio di previsione 2013)

1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel "Prospetto di variazione di bilancio" allegato alla presente legge (All. B).

 

     Art. 6. (Sostituzione della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art. 14 della L.R. 2/2013)

1. La tabella di cui all’"Allegato 3" dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3" della presente legge.

 

2. L'articolo 14 della L.R. 2/2013 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 14

(PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31 maggio 2012, n. 15. Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2007/2013 di cui al reg. CE n. 1698/2005 (decreto n. 15/2012))

1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/2012 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.879.941,63 sul capitolo di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35037 denominato "Restituzione risorse erogate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex D.M. MEF 15/2012".

2. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.239.941,63 nei seguenti termini:

a) la somma di euro 1.290.000,00 sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame";

b) la somma di euro 949.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53".

3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento della relativa entrata."

 

     Art. 7. (Variazione al bilancio di previsione 2013)

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – Bilancio pluriennale 2013-2015" sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel "Prospetto A" allegato alla presente legge (All. C).

 

     Art. 8. (Ulteriori modifiche alla L.R. 3/2013)

1. La denominazione del capitolo di spesa del bilancio 14.01.004 - 121540 "Contributo in favore delle Comunità Montane" è sostituita dalla seguente: "Contributo in favore delle Comunità Montane e sostegno finanziario alle Unioni Montane e agli Enti locali per la ricollocazione del personale delle Comunità Montane soppresse (art. 15 sexies L.R. 143/1997)".

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2011)

1. All'articolo 9, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011), i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

 

     Art. 10. (Modifica all'art. 19 della L.R. 28/2011) [1]

1. Dopo il comma 5 quater dell'art. 19 della L.R. 28/2011 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è inserito il seguente comma:

 

"5 quinquies. Non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13 della Legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica di livello 1."

 

     Art. 11. (Modifiche alla L.R. 141/1997)

1. Dopo la lettera b), del comma 2, dell'articolo 15, della L.R. 141/1997 è inserita la seguente:

 

"b bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione."

 

     Art. 12. (Integrazione all'art. 183 della L.R. 6/2005) [2]

1. All'art. 183 "Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili" della L.R. 6/2005 (Finanziaria regionale 2005), dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

 

"2 bis. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.

2 ter. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2 bis.

2 quater. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2 ter sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di € 20.000,00."

 

     Art. 13. (Integrazione alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56)

1. Dopo l'art. 22 della L.R. 56/1993 (Nuove norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente articolo:

 

"Art. 22 bis.

1. Al fine di favorire la cultura dello sport di cittadinanza e concorrere alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo per la promozione della cultura della legalità e dell'immagine dell'Abruzzo la Giunta regionale destina per l'anno 2013 fino al 40% delle disponibilità iscritte nel Bilancio di previsione nel capitolo di spesa 91527 a progetti innovativi nel campo dello sport selezionati mediante apposite procedure pubbliche."

 

     Art. 14. (Interpretazione autentica e disposizione attuativa dell'art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 71/2012)

1. Ai fini di una chiara applicazione della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale – IPA) i commi 3 e 4, dell'art. 2 sono interpretati, per la loro attuazione, come segue: ai dirigenti che hanno superato i sette anni di incarico con funzioni da direttore presso le ADSU, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'ordinamento vigente, è conferito un nuovo incarico dirigenziale ai sensi della legge regionale n. 77 /1999 e s.m.i. prioritariamente presso l'Amministrazione regionale.

 

2. La competente Direzione del personale della Giunta regionale provvede ad espletare le procedure di mobilità per i posti in organico, con incarico dirigenziale, resisi vacanti presso le ADSU interessate, nel rispetto del contenimento della spesa di personale e secondo le disposizioni dell'ordinamento vigente.

 

     Art. 15. (Abrogazione di disposizioni normative)

1. All’articolo 4, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo", il comma 2 è abrogato.

 

2. Gli articoli 5 e 6, della legge regionale 24 aprile 2013, n. 10 recante "Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell’11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015), n. 6 dell’11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative" sono abrogati.

 

3. L’articolo 8, della legge regionale 24 aprile 2013, n. 10, è abrogato.

 

4. L’articolo 2, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 recante "Modifiche all’art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all’art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell’art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il finanziamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico", è abrogato.

 

5. All’articolo 22, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", il comma 3 è abrogato.

 

6. Il comma 3, dell’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, è abrogato.

 

     Art. 16. (Autorizzazione anticipazione di liquidità ex art. 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35) [3]

1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla restituzione di quanto anticipato dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 recante "Pagamenti dei debiti degli enti locali", finalizza, a decorrere dall'anno 2014, per un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1, della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, per un importo fino a Euro 13.000.000,00.

 

2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 16.03.002 - 313320, da ridenominare "Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35" e sul capitolo di spesa 16.01.002 - 311720, da ridenominare "Interessi passivi su anticipazione di liquidità dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35".

 

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 2 per esigenze di gestione.

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia di ATER)

1. Le somme che costituiscono a qualunque titolo entrata per le ATER sono da considerarsi entrate per l'espletamento delle funzioni istituzionali, ovvero relative alla costruzione di nuovi alloggi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a garantire la gestione di alloggi di edilizia sociale con particolare riferimento alla copertura delle spese di funzionamento.

 

     Art. 18. (Norme in materia di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.)

1. Le funzioni ispettive e di vigilanza sull'attività di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. sono demandate alle Aziende Sanitarie Locali che le esercitano mediante le Commissioni aziendali di cui alla L.R. 32/1981 e s.m.i. e alla L.R. 72/1994 e s.m.i..

 

2. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.

 

     Art. 19. (Liquidazione coatta amministrativa E.N.A.I.P. Abruzzo)

1. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di formazione e lavoro, è autorizzata ad erogare in favore del Commissario Liquidatore dell’E.N.A.I.P. Abruzzo con sede in Pescara, incaricato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 78, l’importo di Euro 191.021,84 a titolo di compenso, comprensivo di ogni imposta ed onere, per l’attività di competenza.

 

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale di cui al comma 1, è autorizzata a corrispondere al Commissario Liquidatore dell’E.N.A.I.P. Abruzzo la somma massima di Euro 26.500,00 a titolo di spese correlate all’attività di competenza.

 

3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati nell’importo massimo di Euro 217.521,84 si provvede mediante le risorse iscritte sul capitolo di spesa, di nuova istituzione, 11.01.003 – 51622.1 da denominare "Intervento regionale per il completamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo."

 

4. Per l’anno 2013, la Regione Abruzzo destina quota parte dei rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, per una quota massima pari ad Euro 217.521,84, al finanziamento delle spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo.

 

5. Al bilancio di previsione per l’anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

 

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 – 42201.1, denominato "Entrate per rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, destinate al fondo di rotazione per le politiche del lavoro", è incrementato di Euro 217.521,84;

 

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 11.01.003 – 51622.1, denominato "Intervento regionale per il completamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell’E.N.A.I.P. Abruzzo", è incrementato di Euro 217.521,84."

 

     Art. 20. (Disposizioni finanziarie a sostegno del teatro di prosa)

1. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento di Euro 30.000,00.

 

2. Quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 62436 "Interventi a favore del Teatro di prosa - legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5", UPB 10.02.009, per un importo di euro 30.000,00, è destinato al rifinanziamento degli interventi previsti dal comma 5, dell’articolo 12 (Definizione e finalità) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 "Norme organiche sul teatro di prosa", per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 21. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno 2014, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 2017, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.