§ 3.7.70 - L.R. 17 dicembre 1997, n. 141.
Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:17/12/1997
Numero:141


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative - (PDM).
Art. 3.  Indirizzi regionali.
Art. 4.  Attribuzioni sub delegate ai Comuni.
Art. 5.  Domande per il rilascio della concessione.
Art. 6.  Rilascio della concessione.
Art. 7.  Revoca, decadenza, subingresso della concessione.
Art. 8.  Vigilanza.
Art. 9.  Finanziamento della spesa per le funzioni delegate.
Art. 10.  Norme tributarie.
Art. 11.  Servizi regionali in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.
Art. 12.  Organizzazione.
Art. 13.  Criteri generali di applicazione.
Art. 14.  Prima attuazione del PDM.
Art. 15.  Norme di salvaguardia.
Art. 16.  Prima applicazione delle funzioni amministrative delegate.
Art. 17.  Norma abrogativa e finale.
Art. 18.  Urgenza.


§ 3.7.70 - L.R. 17 dicembre 1997, n. 141.

Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

(B.U. n. 21 del 29 dicembre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge la Regione Abruzzo disciplina l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni, nei limiti e per le finalità di cui all'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

CAPO I

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

     Art. 2. Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative - (PDM).

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta approva, ai sensi dell'art. 6, comma 3. della L. n. 494/1993 [e dell'art. 6 della L.R. n. 18 del 1983 successivamente modificata e integrata dalla L.R. n. 70 del 1995] [1] il Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo che abbiano finalità turistiche e ricreative, che di seguito si indica con la sigla (PDM).

     2. La Giunta regionale formula la sua proposta, sentita la competente Autorità marittima e dopo aver acquisito il parere dei Sindaci dei comuni interessati, delle Associazioni regionali di categoria, appartenenti alle Organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi e dei Presidenti delle province interessate per quanto di competenza.

 

     Art. 3. Indirizzi regionali.

     1. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento ai fini dell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla L. n. 494/1993.

     2. La Giunta regionale individua la valenza turistica delle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3 della L. n. 494/1993.

 

CAPO II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

 

     Art. 4. Attribuzioni sub delegate ai Comuni.[2]

     1. Ai Comuni, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime che abbiano finalità turistiche e ricreative, sono subdelegate le seguenti funzioni amministrative:

     a) rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime;

     b) revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;

     c) autorizzazione al subingresso nella concessione;

     d) autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e delle attività secondarie nell'ambito della concessione.

     2. I Comuni trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative sub- delegate con riferimento all'anno precedente.

     3. I Comuni sono inoltre tenuti a fornire, su richiesta, dati e informazioni alla Regione.

 

     Art. 5. Domande per il rilascio della concessione.[3]

     1. Le domande per ottenere il rilascio ed il rinnovo della concessione, corredate della necessaria documentazione, devono essere rivolte al Comune territorialmente competente.

     2. La domanda deve specificare sia l'uso che il richiedente intende effettuare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta nei limiti massimi di cui all'art. 1, comma 2° della L. n. 494/1993.

 

     Art. 6. Rilascio della concessione.[4]

     1. Le concessioni demaniali sono rilasciate o rinnovate in conformità al Piano Spiaggia comunale.

     2. Nell'atto di concessione devono essere indicati, oltre agli elementi previsti dal Regolamento di esecuzione del Codice di Navigazione, anche quelli predeterminati dal Comune sulla base delle disposizioni regionali.

     3. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'Ufficio del Registro, competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze determinate nell'atto di concessione.

     4. Il concessionario, a garanzia della osservanza degli obblighi assunti con la concessione provvede ad un deposito cauzionale secondo le norme vigenti.

 

     Art. 7. Revoca, decadenza, subingresso della concessione.[5]

     1. In caso di decadenza della concessione, per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione o per mancato inizio della gestione nei termini assegnati, nonché per uso non continuato dell'attività nel periodo fissato nell'atto di concessione o per cattivo uso dello stesso, può essere accordata al concessionario una proroga fino ad un anno.

     2. Il concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione comunale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione comunale, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

 

     Art. 8. Vigilanza.

     1. Le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico e ricreativo sono esercitate dal Comune competente ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice di Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione.

     2. L'atto di concessione determina i casi di sospensione e di decadenza per grave violazione delle norme e delle condizioni cui è sottoposta la concessione stessa.

 

CAPO III

FINANZIAMENTI E TRIBUTI

 

     Art. 9. Finanziamento della spesa per le funzioni delegate.[6]

     1. Per gli oneri eventualmente derivanti dall'esercizio delle funzioni sub-delegate ai comuni, eccedenti rispetto agli introiti derivanti dalla imposta di concessione di cui al precedente articolo, ove necessario, si rinvia ad un successivo provvedimento legislativo.

     2. Alla istituzione del pertinente capitolo di entrata ed al correlativo capitolo di spesa si rinvia alle modalità di cui all'art. 37 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.

 

     Art. 10. Norme tributarie.

     1. Le concessioni oggetto della presente legge sono soggette all'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in base alla classificazione di cui all'articolo 03, comma 1 della legge n. 494/1993, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione calcolato non tenendo conto della lievitazione del costo dovuto in conseguenza dell'espletamento della licitazione privata ex art. 37 del Codice della Navigazione [7].

     2. L'imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone erariale, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione.

     2 bis. Ove l'uso della concessione comporti la realizzazione di opere soggette a concessione edilizia, l'imposta regionale di cui al presente articolo decorre dalla data di rilascio della concessione edilizia purché, il rilascio stesso avvenga non oltre il termine di mesi sei dalla data di perfezionamento del provvedimento di concessione del bene demaniale [8].

     3. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

 

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA ORGANIZZAZIONE

DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE REGIONALI

 

     Art. 11. Servizi regionali in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

     1. Allo svolgimento delle attività tecnico-amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative adempiono le strutture del Settore Turismo della Giunta regionale per:

     a) l'istruttoria dei provvedimenti tecnico-amministrativi;

     b) la raccolta sistematica, la catalogazione, l'archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

     c) la formazione del catasto del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

     d) la predisposizione di documenti di programmazione, di indirizzo e di pianificazione (PDM) di competenza regionale e degli strumenti di pianificazione di livello comunale (Piani spiaggia) in caso di esercizio di poteri sostitutivi;

     e) la memorizzazione delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;

     f) la verifica dello stato di attuazione della programmazione, pianificazione e degli indirizzi regionali;

     g) la predisposizione delle misure di salvaguardia e il controllo di competenza;

     h) la consulenza amministrativa, tecnica e giuridica agli enti locali per la pianificazione e gestione del demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative.

 

     Art. 12. Organizzazione.

     1. Con successivo provvedimento, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione con L. n. 494/93 e di quelle statuite dalla presente legge, sarà disciplinata la riorganizzazione del Servizio Strutture Turistiche presso il Settore Turismo.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 13. Criteri generali di applicazione. [9]

     1. La Regione in sede di prima formazione del P.D.M., utilizza e razionalizza, per quanto compatibili, le indicazioni fornite dai "Piani spiaggia comunali" vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il P.D.M. di cui all'art. 6 della L.R. 12.4.1983, n. 18 definisce la normativa di dettaglio.

     2 bis. Vanno altresì riservate un numero di concessioni equivalenti al numero degli Ambiti sociali, così come individuati dalla L.R. n. 22/1998 e sue modifiche ed integrazioni, la cui gestione è affidata agli Ambiti stessi. Alla individuazione del numero di concessioni che ogni singolo Comune deve destinare agli Ambiti sociali provvede la Regione Abruzzo tramite il competente Settore regionale, entro 45 giorni dall’approvazione della presente legge [10].

     2 ter. Nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, nel periodo invernale, possono essere installati sistemi di protezione non impattanti a tutela dei complessi balneari (manufatti principali inclusi verande, portici, piattaforme coperte se ad essi connessi), per la salvaguardia, custodia e conservazione del patrimonio della ditta concessionaria; possono essere altresì delimitate aree specifiche dell’area concessa, con sistema a giorno non impattante [11].

     2 quater. Il Piano Demaniale Marittimo (PDM), individua le linee generali e gli standard qualitativi e quantitativi dei sistemi di protezione dei complessi balneari e delle delimitazioni delle aree specifiche per l’applicazione del comma 2 ter [12].

     2 quinquies. Successivamente all’adozione degli standard di cui al comma 2 quater, ai Comuni, titolari dell’esercizio delle funzioni amministrative conferite in materia di demanio marittimo e della competenza di pianificazione del proprio territorio costiero, è demandata, con regolamento da adottarsi entro 60 giorni, la disciplina dei sistemi di protezione di cui al comma 2 ter [13].

 

     Art. 14. Prima attuazione del PDM.

     1. Il PDM si attua attraverso i Piani Spiaggia comunali.

     2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del PDM i Comuni formano (se sprovvisti) o adeguano (se provvisti) i Piani Spiaggia comunali secondo le prescrizioni ed indicazioni del PDM.

     3. In caso di inadempienza alle disposizioni contenute al comma 2° del presente articolo, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 60 giorni, si sostituisce al Comune per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando un Commissario ad acta.

 

     Art. 15. Norme di salvaguardia.

     1. Il PDM è approvato dal Consiglio regionale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Fino all’approvazione dei Piani Demaniali Comunali (P.D.C.) con le procedure stabilite nel Piano del Demanio Marittimo Regionale (P.D.M.), approvato con verbale del Consiglio regionale n. 141 del 29.07.2004, o all’adeguamento del Piano Spiaggia Comunale, con le medesime procedure, per i Comuni già dotati di tale strumento, si applicano le seguenti norme di salvaguardia per il rilascio di nuove concessioni:

     a) i Comuni forniti di Piano Spiaggia Comunale, alla data di approvazione del P. D. M. regionale, applicano le prescrizioni del medesimo Piano Spiaggia purché non siano in contrasto con le norme del P. D. M. regionale;

     b) ai Comuni che hanno adottato il Piano Demaniale Comunale è consentito il rilascio delle concessioni a carattere stagionale o temporaneo per l’esercizio di attività ricreative, ovvero per lo svolgimento di manifestazioni in genere. Le attività ricreative comprendono anche l’ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie e lettini da spiaggia. Le concessioni rilasciate possono avere un fronte mare non superiore a m. 50 e sono senza diritto di insistenza. E’ consentita, previa autorizzazione, e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa del P.D.M., l’installazione temporanea di modesti manufatti da adibire a rimessaggio di attrezzature e servizi, connessi funzionalmente alle attività sopra citate, con l’obbligo di rimozione alla scadenza della concessione. I Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono i termini di presentazione delle domande e procedono ad istruire le domande pervenute secondo quanto stabilito all’art. 37 del Codice della Navigazione;

     b bis) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. b), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione [14].

     c) le prescrizioni di cui alla lettera b) si applicano anche ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste [15];

     c bis) Per l'anno 2013, i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative ai soggetti ai quali sono state rilasciate nell’anno precedente e per il medesimo lotto, anche nelle zone ricadenti in aree SIC in assenza di una specifica regolamentazione [16].

     3. [Dalla data di entrata in vigore del PDM e fino all'entrata in vigore del Piano spiaggia comunale, formato o adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni del PDM, non possono essere rilasciate nuove concessioni con l'eccezione di cui al precedente comma 2 ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni del PDM] [17].

 

     Art. 16. Prima applicazione delle funzioni amministrative delegate.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge ed al fine di assicurare il corretto esercizio della delega di cui all'art. 59 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, nonché per garantire un graduale passaggio di competenze ai comuni, le funzioni amministrative sub-delegate a detti enti, secondo quanto disposto dall'art. 4, sono esercitate in via provvisoria dalla Regione.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'avvalimento delle Capitanerie di Porto competenti in relazione funzionale con l'Amministrazione regionale e ciò anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate.

     3. La Regione esercita le funzioni amministrative sub-delegate ai comuni, così come disposto al comma 1° del presente articolo, sino alla data di scadenza del rapporto convenzionale fra la Regione e le Capitanerie di Porto competenti.

     4. Ai sensi dell'art. 8 della legge 23.12.96 n. 647 fino alla data della sottoscrizione della convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle Capitanerie di Porto competenti d'intesa con la Regione e secondo le disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge.

 

     Art. 17. Norma abrogativa e finale.

     1. Sono abrogate le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge ed in particolare sono abrogati gli articoli 9, 10, 12 e 13 della L.R. 24 agosto 1992, n. 83.

     2. Per quanto non disposto dalla presente legge, si osservano le norme contenute nel Codice della Navigazione e relativo Regolamento di attuazione.

 

     Art. 18. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Le parole tra parentesi sono state abrogate dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1999, n. 30 e ripristinate dal comma 2 dall’art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 68 come modificata dall’art. 2 della L.R. 25 marzo 2002, n. 4.

[2] Per la sospensione del presente articolo vedi art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 68.

[3] Per la sospensione del presente articolo vedi art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 68.

[4] Per la sospensione del presente articolo vedi art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 68.

[5] Per la sospensione del presente articolo vedi art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 68.

[6] Per la sospensione del presente articolo vedi art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 68.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 17.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 17.

[9] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 21 maggio 1999, n. 30 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2004, n. 29.

[10] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12.

[11] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 giugno 2010, n. 22.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 giugno 2010, n. 22.

[13] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 21 giugno 2010, n. 22.

[14] Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[15] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 1998, n. 63 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12, come modificato dall'art. 3 della L.R. 27 maggio 2009, n. 9, dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2010, n. 18 e dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2011, n. 13, sostituita dall'art. 10 della L.R. 20 maggio 2008, n. 6, dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2012, n. 22 e così modificata dall'art. 40 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[17] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 1998, n. 63 e abrogato dall’art. 2 della L.R. 18 agosto 2004, n. 29.