§ 6.1.216 - L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:10/01/2013
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Rifinanziamento di leggi regionali)
Art. 2.  (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)
Art. 3.  (Modifiche alle denominazioni delle unità previsionali di base, istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa)
Art. 4.  (Disposizioni in materia di entrate regionali)
Art. 5.  (Riscossione diretta del gettito derivante dalla lotta all'evasione)
Art. 6.  (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
Art. 7.  (Riprogrammazione economie vincolate)
Art. 8.  (Disposizioni in favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ)
Art. 9.  (Spese per visite fiscali)
Art. 10.  (Disposizioni in materia di pari opportunità)
Art. 11.  (Fondo regionale per borse di studio in favore di studenti universitari)
Art. 12.  (Disposizioni attuative dell'art. 24 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 "Interventi a sostegno delle attività economiche e produttive")
Art. 13.  (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)
Art. 14.  (PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31 maggio 2012, n. 15. Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nell'ambito [...]
Art. 15.  (Contributo al Consorzio Mario Negri Sud)
Art. 16.  (CRAB - Progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario")
Art. 17.  (Interventi in favore della marineria di Pescara)
Art. 18.  (Contributo al Comune di Pescocostanzo AQ)
Art. 19.  (Aiuto economico alle imprese operanti nel settore terziario e portuale facente capo ai traffici marittimi del porto di Pescara)
Art. 20.  (Contributo a favore dell'associazione CIAPI)
Art. 21.  (Partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano")
Art. 22.  (Fondo di dotazione ex art. 4, legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo")
Art. 23.  (Disposizioni in favore dell'Associazione Culturale Ennio Flaiano di Pescara)
Art. 24.  (Sostegno alle piccole imprese di esercizio cinematografico)
Art. 25.  (Rifinanziamento dell'art. 33, della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria [...]
Art. 26.  (Contributo al Comitato Premio Vasto di arte contemporanea)
Art. 27.  (Contributo in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara)
Art. 28.  (Gestione Forestale sostenibile)
Art. 28 bis.  (Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale – Articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95)
Art. 29.  (Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL)
Art. 30.  (Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità)
Art. 31.  (Convenzione per la mobilità ciclistica)
Art. 32.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria")
Art. 33.  (Modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2003 n. 10 "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna [...]
Art. 34.  (Modifica all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2004, n. 13 "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici")
Art. 35.  (Modifica all'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale")
Art. 36.  (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 "Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini")
Art. 37.  (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale [...]
Art. 38.  (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale [...]
Art. 39.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge [...]
Art. 40.  (Modifica all'art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative")
Art. 41.  (Modifiche alla L.R. 18.12.2012, n. 64 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive [...]
Art. 42.  (Modifiche all'art. 26 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 47 "Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo")
Art. 43.  (Modifiche all'art. 1 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 [...]
Art. 44.  (Integrazioni all'art. 14 della L.R. n. 40/1991 "Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale")
Art. 45.  (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 "Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo")
Art. 46.  (Introduzione del comma 43 bis all'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio")
Art. 47.  (Modifica alla L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 "Norme per l'attuazione dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con [...]
Art. 48.  (Modifica alla L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo [...]
Art. 49.  (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e [...]
Art. 50.  (Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche")
Art. 51.  (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 27 "Modifiche alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia, residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'art. 2, della [...]
Art. 52.  (Modifiche alla L.R. 31 luglio 2001, n. 36 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo")
Art. 53.  (Modifiche alla L.R. 10 dicembre 2010, n. 58 "Contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per favorire [...]
Art. 54.  (Modifica all'art. 45 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti")
Art. 55.  (Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)
Art. 56.  (Sospensione applicazione comma 4, art. 14, L.R. 31.7.1986, n. 37 "Norme per l'applicazione del Regolamento CEE 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie")
Art. 57.  (Disposizioni per l'operatività della Sala operativa regionale della Protezione Civile)
Art. 58.  (Requisiti minimi organizzativi delle Strutture ospedaliere private)
Art. 59.  (Disposizioni in materia di "Social Housing")
Art. 60.  (Disposizioni per l'edilizia abitativa)
Art. 61.  (Patto di stabilità interno)
Art. 62.  (Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)
Art. 63.  (Norma Finanziaria)
Art. 64.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.216 - L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013).

(B.U. 16 gennaio 2013, n. 7 Speciale)

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

Art. 1. (Rifinanziamento di leggi regionali)

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 8, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

 

     Art. 2. (Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d'impegno)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d'impegno di cui all'"Allegato 2".

 

     Art. 3. (Modifiche alle denominazioni delle unità previsionali di base, istituzione e modifica capitoli di bilancio nello stato di previsione dell'entrata e della spesa)

1. Per il pagamento di oneri relativi a contenzioso del personale dipendente della Regione Abruzzo, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 02.01.009 - 321907.1 del Bilancio di previsione 2013 ridenominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale".

 

     Art. 4. (Disposizioni in materia di entrate regionali)

1. Per l'esercizio finanziario 2013, le entrate regionali relative ai canoni ed i proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'art. 86 del D.Lgs. 112/1998 sono destinate al finanziamento delle spese di funzionamento della Giunta regionale per l'importo di euro 3.000.000,00 (tre milioni).

 

2. Le entrate ulteriori, rispetto a quelle di cui al comma 1, sono ripartite secondo le disposizioni previste dall'art. 93, comma 8 ter, della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, nonché secondo le disposizioni previste dall'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze delle acque pubbliche).

 

3. Per l'esercizio 2013 la previsione di competenza del capitolo di entrata 03.02.001 - 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/1998" è fissato in euro 10.000.000,00 (dieci milioni).

 

     Art. 5. (Riscossione diretta del gettito derivante dalla lotta all'evasione)

1. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", le somme riscosse a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e di imposta regionale sulle attività produttive a seguito delle attività di controllo, di liquidazione delle dichiarazioni, di accertamento, di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale e di contenzioso tributario, espletate dall'Agenzia delle Entrate, sono riversate direttamente presso la Tesoreria regionale.

 

2. In coerenza con quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 68/2011, i proventi derivanti dalle attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'Imposta sul Valore Aggiunto, sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente nella Tesoreria regionale.

 

3. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

 

4. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite con apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

 

     Art. 6. (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili non è applicata.

 

     Art. 7. (Riprogrammazione economie vincolate)

1. Per l'esercizio finanziario 2013 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione [1].

 

2. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria [2].

 

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati [3].

 

4. Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di cui al comma 98, dell'art. 2, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" non utilizzata dalla Regione Abruzzo e per la quale non è sorto nell'anno 2012 alcun obbligo di rimborso, sono riprogrammate e destinate nel bilancio di previsione del 2013 al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale nell'ambito della riprogrammazione delle economie di cui "Allegato 3" [4].

 

CAPO II

Finalizzazione di somme, partecipazioni, contributi e finanziamenti

 

     Art. 8. (Disposizioni in favore dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ)

1. La Regione riconosce la rilevanza, per propri fini istituzionali, della SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, con sede in Roma, e aderisce alla stessa in qualità di Socio Sostenitore al fine di avvalersi dei servizi che lo Statuto dell'Associazione prevede siano forniti senza fini di lucro.

 

2. La misura della quota associativa per la partecipazione alla SVIMEZ, per l'esercizio finanziario 2013, è stabilita in euro 10.300,00.

 

3. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.300,00 per l'anno 2013, si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 02.01.001 - 11524 denominato "Contributo a titolo di quota associativa all'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno - SVIMEZ".

 

     Art. 9. (Spese per visite fiscali)

1. Al fine di procedere al rimborso delle spese inerenti le visite fiscali richieste per il controllo sulle assenze dal servizio per malattia ai sensi del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, l'iscrizione della somma di euro 100.000,00 sul capitolo di spesa, di nuova istituzione ed iscrizione, 02.01.005 - 11479 denominato "Oneri per la realizzazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti regionali".

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di pari opportunità)

1. Al fine di dare attuazione all'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" così come modificato dall'art. 21, lettera c), della legge 4 novembre 2010, n. 183, agli oneri derivanti dalle attività poste in essere, all'interno dell'amministrazione regionale, dal "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" - CUG, quantificati per l'anno 2013 in euro 5.000,00 si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa, di nuova istituzione ed iscrizione, 02.01.005 - 11476.1 denominato "Spese per le attività del Comitato Unico di Garanzia - art. 57, D.Lgs. 165/2001".

 

2. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento di spesa di cui al comma 1, è determinato con la legge annuale di bilancio.

 

3. Gli oneri derivanti dalle attività inerenti lo svolgimento di progetti concernenti la promozione delle Pari Opportunità, all'interno e all'esterno dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con altri enti, associazioni e strutture la cui attività riguarda le pari opportunità, la loro promozione e la rimozione di tutti quegli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, quantificati per l'anno 2013 in euro 5.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 01.01.006 - 11625 ridenominato "Spese per la realizzazione delle Pari Opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni".

 

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento di spesa di cui al comma 3 è determinato con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 11. (Fondo regionale per borse di studio in favore di studenti universitari)

1. E' istituito il Fondo regionale per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti universitari per le finalità di cui all'art. 18, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), ed al comma 6".

 

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2013, si provvede nei limiti dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 10.01.002 - 41514 denominato "Fondo regionale per erogazione borse di studio agli studenti universitari".

 

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento di spesa è determinato con la legge annuale di bilancio.

 

     Art. 12. (Disposizioni attuative dell'art. 24 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 "Interventi a sostegno delle attività economiche e produttive")

1. Per consentire gli adempimenti derivanti dal contenzioso legale generato a seguito dell'attuazione dell'art. 24, della L.R. 7/2002, la Giunta regionale è autorizzata, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, al pagamento degli oneri per la sorte capitale per l'importo di euro 112.500,00.

 

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, sul bilancio di previsione 2013, è istituito il capitolo di spesa 02.02.004 - 12330.1, denominato "Realizzazione studio di fattibilità per l'area Valle Peligna-Alto Sangro - art. 24 della L.R. 7/2002".

 

3. Gli oneri accessori trovano copertura con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione.

 

     Art. 13. (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)

1. Per le finalità di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 recante "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 117.779,26 sul capitolo di entrata di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35036 denominato "Rimborsi rate mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.5.1965, n. 590".

 

2. E' correlativamente autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 117.779,26 sul capitolo di spesa di nuova istituzione ed iscrizione 07.01.004 - 101436 denominato "Restituzione all'ISMEA delle rate dei mutui agevolati per la proprietà coltivatrice - L. 26.5.1965, n. 590".

 

3. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato solo previo accertamento della relativa entrata.

 

     Art. 14. (PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31 maggio 2012, n. 15. Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2007/2013 di cui al reg. CE n. 1698/2005 (decreto n. 15/2012)) [5]

1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/2012 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.879.941,63 sul capitolo di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35037 denominato "Restituzione risorse erogate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex D.M. MEF 15/2012".

2. E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.239.941,63 nei seguenti termini:

a) la somma di euro 1.290.000,00 sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame";

b) la somma di euro 949.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53".

3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento della relativa entrata.

 

     Art. 15. (Contributo al Consorzio Mario Negri Sud)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio Mario Negri Sud, per l'anno 2013, un contributo pari a euro 250.000,00, finalizzato al ripiano delle perdite degli anni precedenti e per la quota di propria competenza per l'anno corrente e per sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all'acquisto di attrezzature, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di studio e dì ricerca.

 

2. È fatto obbligo al Consorzio Mario Negri Sud di presentare all'Amministrazione regionale, entro il mese di giugno 2013, in riferimento al contributo di cui al presente articolo, un rendiconto delle spese sostenute nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell'anno precedente.

 

     Art. 16. (CRAB - Progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario") [6]

1. Limitatamente al progetto "Studi di processi per la produzione di nuovi prodotti idonei a migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti nel settore lattiero caseario", la Regione Abruzzo interviene con un contributo a fondo perduto di euro 26.400,00 a favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie).

 

2. Lo stanziamento per l'esercizio finanziario 2013, pari ad euro 26.400,00 è inserito nel Cap. 101584, UPB 07.01.004 di nuova istituzione denominato "Contributo per partecipazione a progetti".

 

     Art. 17. (Interventi in favore della marineria di Pescara)

1. Al fine di tutelare le risorse ittiche del mare, è autorizzato il differimento dal 5.10.2012 al 28.2.2013 dell'intervento finanziario straordinario per l'erogazione di aiuti a favore delle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che esercitano la pesca a strascico, approvato con delibera della Giunta regionale n. 404 del 25 giugno 2012.

 

2. L'aiuto di cui al comma 1 è corrisposto nel rispetto dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 e dell'art. 24 del Reg. (CE) n. 1198/2006 fino a concorrenza dell'importo di euro 650.000,00, in conformità alla scheda informativa comunicata alla Commissione europea in data 21 giugno 2012.

 

3. Nell'anno 2013, previo esperimento dei necessari adempimenti volti a conformarle alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alla Pesca, sono applicate ulteriori misure di aiuto a favore della Marineria di Pescara, in dipendenza dei disagi arrecati dall'insabbiamento del Porto di Pescara, in aderenza alle statuizioni dettate dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.

 

4. Al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede con le risorse assegnate alla Regione Abruzzo dall'art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221.

 

5. Nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 23101 - UPB 02.02.006 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.

 

6. Nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2013 è istituito il capitolo 141501 - UPB 08.01.016 denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34, commi 32 e 33, del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modifiche in L. 17.12.2012, n. 221", con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 per competenza e per cassa.

 

7. La competente Direzione della Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 2 per gli aiuti di cui ai commi 1 e 2, fino a concorrenza dell’importo di euro 650.000,00. La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012. Il contributo individuale è computato in relazione ai periodi di forzosa inattività dei predetti natanti causata dalle problematiche dell’insabbiamento dei fondali portuali, ed è proporzionale al periodo di iscrizione del marittimo nel ruolino d’equipaggio delle stesse Unità nell’arco temporale compreso tra il 9/7/2012 e il 31/5/2013 [7].

 

     Art. 18. (Contributo al Comune di Pescocostanzo AQ)

1. La Regione Abruzzo riconosce la valenza storica della Chiesa Santa Maria del Colle di Pescocostanzo. A tal fine concede, per l'anno 2013, un contributo straordinario di euro 200.000,00, finalizzato al recupero del campanile della Chiesa Santa Maria del Colle di Pescocostanzo.

 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento di euro 200.000,00 nel capitolo di nuova istituzione 152425 della UPB 04.02.001 denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Pescocostanzo per il recupero della Chiesa S. Maria del Colle".

 

     Art. 19. (Aiuto economico alle imprese operanti nel settore terziario e portuale facente capo ai traffici marittimi del porto di Pescara)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis», concede un aiuto economico alle imprese operanti nel settore terziario e portuale facente capo ai traffici marittimi del porto di Pescara, nonché a tutte le imprese che svolgono presso lo stesso la propria attività principale ovvero i traffici marittimi, a copertura, anche parziale, delle perdite economiche intervenute a seguito dell'insabbiamento dei fondali e della conseguente restrizione al transito dei natanti nel porto di Pescara.

 

2. Possono accedere ai benefici del presente articolo nel rispetto dell'art. 1 del Regolamento (CE) n. 1998/2006, le agenzie marittime, gli spedizionieri e gli agenti doganali, le imprese attive nei servizi portuali, pubblici ed amministrativi, le imprese che svolgono attività di servizi alla logistica, alle merci e alle navi, nonché le imprese che operano nei cantieri navali.

 

3. L'aiuto è concesso ai soggetti beneficiari di cui al comma 1 che rispettano le seguenti condizioni:

 

a) hanno subito la sospensione o la riduzione delle attività a seguito dell'ordinanza n. 36 del 2011 della Capitaneria di Porto di Pescara relativa alla restrizione al transito di natanti nel porto di Pescara;

 

b) hanno beneficiato complessivamente, compreso il presente aiuto, di un importo degli aiuti concessi non superiore a euro 100.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1998/2006;

 

c) non ricadono nella definizione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione (2004/C 244/02) - Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;

 

d) sono in regola con i versamenti contributivi.

 

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano la documentazione attestante i danni subiti derivanti dalla restrizione al transito dei natanti nel porto di Pescara ovvero derivanti dall'inagibilità ai traffici marittimi svolti presso lo stesso, conseguenti all'insabbiamento dei fondali.

 

5. La Direzione regionale competente in materia di Sviluppo Economico verifica la regolarità della documentazione attestante le condizioni di cui al comma 3 prima della concessione dell'aiuto.

 

6. La misura del singolo aiuto è determinata dalla Direzione regionale competente in materia di Sviluppo Economico, in rapporto al numero delle istanze ammissibili e nei limiti delle risorse disponibili ed è erogato nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

 

7. L'aiuto massimo, per ciascun beneficiario, non può eccedere il 60% della somma derivante dalla differenza tra il fatturato relativo ai 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e la media dei fatturati relativi al triennio antecedente l'emanazione dell'ordinanza n. 36/2011 della Capitaneria di Porto di Pescara.

 

8. Se il numero delle istanze eccede le risorse finanziarie disponibili, la misura dell'aiuto spettante a ciascun beneficiario è rideterminata in maniera proporzionale, tenuto conto del totale degli aiuti riconosciuti. In ogni caso a ciascun beneficiario non possono essere assegnati aiuti eccedenti il 20% della somma totale a disposizione nel relativo capitolo di spesa.

 

9. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo sono demandati alla Direzione regionale competente in materia di Sviluppo economico.

 

10. La Giunta regionale, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006, stabilisce i criteri e le procedure per il riconoscimento, la quantificazione e l'erogazione dei contributi, avendo particolare riguardo a:

 

a) tempi e modalità per la presentazione delle domande;

 

b) documentazione comprovante il diritto d'accesso ai benefici;

 

c) modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici.

 

11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati per l'anno 2013 in euro 300.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento iscritto nella UPB 05.01.007 "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 281602 denominato "Interventi urgenti a sostegno delle imprese dei servizi portuali e del terziario operanti nel porto di Pescara".

 

     Art. 20. (Contributo a favore dell'associazione CIAPI)

1. Al fine di consentire all'Associazione CIAPI di far fronte al pagamento degli emolumenti al personale, è concesso un contributo straordinario di euro 680.000,00 finalizzato all'erogazione di emolumenti a favore del personale.

 

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'anno 2013 in euro 680.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto per competenza e cassa sul capitolo di spesa di nuova istituzione 51610 - UPB 11.01.003 denominato "Contributo straordinario a favore dell'Associazione CIAPI finalizzato all'erogazione di emolumenti a favore del personale".

 

     Art. 21. (Partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano")

1. La Regione partecipa al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 21 ottobre 2009.

 

2. Il Consorzio è costituito dalla Regione Abruzzo, la Provincia di Teramo e i Comuni di Pineto e Silvi Marina.

 

3. Per l'anno 2013, per il funzionamento dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano", la Regione assegna una somma proporzionale alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con un limite massimo di euro 40.000,00, compatibilmente con le disponibilità iscritte nel capitolo di spesa 05.01.001 - 271604 denominato "Area marina protetta Torre del Cerrano".

 

4. Gli oneri di cui al comma 3, per gli esercizi successivi al 2013, trovano copertura finanziaria nelle leggi di bilancio ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.R. 3/2002 e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/1977.

 

     Art. 22. (Fondo di dotazione ex art. 4, legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo")

1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 77/2000 comprensiva dello stanziamento iscritto sul bilancio di previsione 2012 con L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, art. 13, è stabilita presuntivamente per l'anno 2013 in euro 1.650.000,00.

 

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 77/2000, il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo).

 

3. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, nello stato di previsione dell'entrata è iscritto lo stanziamento di euro 1.650.000,00, sul capitolo 34020, UPB 04.02.002, denominato "Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall'art. 4 della L.R. 77/2000".

 

4. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 1.650.000,00 sul Cap. 242432, UPB 09.02.002, denominato "Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'artico 4 della L.R. 77/2000 - Fondo di dotazione".

 

5. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

 

     Art. 23. (Disposizioni in favore dell'Associazione Culturale Ennio Flaiano di Pescara)

1. La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare le rilevanti e prestigiose testimonianze della cultura abruzzese, finalizza la somma di euro 50.000,00 dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.02.009 - 62423 denominato "Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali - L.R. 3.11.1999, n. 98", quale contributo per l'anno 2013 in favore dell'Associazione Culturale Ennio Flaiano di Pescara per l'organizzazione della Mostra Internazionale del Cinema e per la promozione del Premio Cinematografico a lui dedicato.

 

     Art. 24. (Sostegno alle piccole imprese di esercizio cinematografico)

1. La Regione Abruzzo, in considerazione della loro importanza socio-culturale, sostiene le piccole imprese che gestiscono le sale cinematografiche tradizionali, per favorire il loro sviluppo e la loro competitività sul mercato.

 

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo concede delle agevolazioni finalizzate all'effettuazione di investimenti diretti:

 

a) all'acquisto di apparecchi di proiezione e riproduzione digitale di nuova fabbricazione;

 

b) all'acquisto di impianti e apparecchiature per la ricezione del segnale digitale via terrestre e/o via satellite di nuova fabbricazione;

 

c) all'adeguamento strutturale delle cabine di proiezione, degli impianti e dei locali accessori già adibiti alla proiezione mediante pellicola.

 

3. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio cinematografico.

 

4. Sono considerate tali le imprese che hanno sede operativa nella Regione Abruzzo, dotate di un massimo di tre schermi ed effettuano attività di proiezione cinematografica per almeno 120 giorni all'anno.

 

5. Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente articolo le piccole imprese di esercizio cinematografico iscritte nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 (Albo delle imprese cinematografiche tenuto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Cinema DGC) ed il possesso dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

 

6. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, ad ogni singola impresa, nella misura del 25% della spesa effettuata per gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 2, fino ad esaurimento dello stanziamento.

 

7. La spesa massima finanziabile, effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 40.000,00 [8]

 

8. Il contributo massimo concedibile per gli interventi previsti alla lettera c), del comma 2 è fissato in euro 2.500,00.

 

9. Tutti i beni acquisiti al patrimonio dell'Impresa, grazie alla concessione delle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo, non possono essere alienati nei cinque anni successivi alla concessione dell'agevolazione, pena la restituzione delle somme concesse maggiorate degli interessi legali.

 

10. Per il perseguimento delle finalità previste ai commi 2, 4 e 6, la Regione interviene con un contributo a favore delle imprese cinematografiche ai sensi e nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

 

11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, trovano copertura nel capitolo 62423, UPB 10.02.009 denominato “Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98” nella misura della somma di euro 50.000,00 derivanti dalla variazione di bilancio come riportata nel Prospetto “A” di variazione al bilancio di previsione 2013, in termini di competenza e cassa, di cui all’allegato C, alla legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative) [9].

 

12. L'applicazione del presente articolo è demandata al Settore della Giunta competente per materia il quale provvede, con propri atti, a stabilire tempi e modalità dei bandi per l'assegnazione delle agevolazioni.

 

     Art. 25. (Rifinanziamento dell'art. 33, della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010 - 2012 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2010)" Riconoscimento di Lettomanoppello (Pe) Città della Pietra)

1. E' autorizzato, per l'anno 2013, il rifinanziamento dell'art. 33, della L.R. 1/2010, con uno stanziamento di euro 15.000,00.

 

2. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

     Art. 26. (Contributo al Comitato Premio Vasto di arte contemporanea)

1. La Regione, al fine di diffondere e promuovere la cultura sul territorio regionale, concede un contributo straordinario di euro 30.000,00 al "Comitato Premio Vasto di arte contemporanea" con sede in Vasto.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'iscrizione per l'anno 2013 dello stanziamento di euro 30.000,00 nell'ambito della UPB 10.01.004, Cap. 61617 di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Contributo straordinario per il "Comitato Premio Vasto di arte contemporanea"".

 

     Art. 27. (Contributo in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara) [10]

1. E' concesso per l'anno 2013 un contributo di euro 45.000,00 in favore dell'Associazione On The Road onlus di Pescara, per TRAIN DE VIE, Centro Polifunzionale per le persone senza fissa dimora di Pescara.

 

     Art. 28. (Gestione Forestale sostenibile) [11]

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi stabiliti a livello internazionale e nazionale, promuove la certificazione dei processi gestionali e produttivi del settore forestale ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" con un contributo straordinario pari a euro 50.000,00. La Giunta regionale delibera i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

 

2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 50.000,00, trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 07.01.002 - 111416 denominato "Spese per interventi di certificazione della gestione forestale sostenibile".

 

     Art. 28 bis. (Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale – Articolo 16 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95) [12]

1. A decorrere dall’anno 2013 è istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:

a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 16 bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;

c) dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo.

2. Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 2013, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a) capitolo di entrata 02.02.011 – 22510, denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale – Articolo 16 bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

b) capitolo di entrata 04.01.001 – 41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all’articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000";

c) capitolo di spesa 06.01.002 – 181510.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".

3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l’utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia.

3-bis. In sede di programmazione annuale del Fondo, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una percentuale non superiore allo 0,1 per cento del Fondo regionale trasporti, per interventi sulla mobilità scolastica a favore dei piccoli Comuni che non sono più sedi di scuola d'infanzia e primaria e la cui rete viaria di collegamento verso gli istituti scolastici abbia riportato gravi danni a causa di eventi calamitosi non immediatamente ripristinabili [13].

4. L’articolo 65 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è abrogato.

 

     Art. 29. (Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL) [14]

1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44, recante "Disposizioni in materia di libera circolazione", dall’anno 2013 si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lettere a), b) ed e) dell’articolo 1, comma 1, della medesima legge regionale 44/2005, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.

2. I commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 2, della legge regionale 44/2005, sono sostituiti dai seguenti:

"1 bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio, derivanti dall’attuazione della presente legge, e valutate per l’anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 – 181510, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95".

1 ter. Per gli esercizi successivi al 2013, la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di cui al comma 1 bis, prevedendo l’impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".

 

     Art. 30. (Destinazione fondi per interventi in materia di viabilità)

1. Gli stanziamenti previsti per l'anno 2013 nel capitolo di spesa 172334, UPB 06.02.002 denominato "Interventi in conto capitale per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/98 in materia di viabilità" sono destinati, per euro 350.000,00 al Comune di Lanciano, per interventi relativi al completamento della "Strada comunale Artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S. Vito - Lanciano" e per euro 200.000,00 alla Provincia di Chieti per gli interventi di manutenzione straordinaria della ex SP "Lanciano-Guardiagrele dal Km. 68,100 al Km. 72,200".

 

2. Per gli interventi di cui al comma 1, la Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica dispone, entro il 30.6.2013, la reiscrizione delle economie a destinazione vincolata sul capitolo di spesa 172334, UPB 06.02.002 denominato "Interventi in conto capitale per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/98 in materia di viabilità".

 

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività Sportive, per il tramite del Servizio Bilancio, è autorizzata all'utilizzo del capitolo di spesa 15.01.003- 323600 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate".

 

     Art. 31. (Convenzione per la mobilità ciclistica)

1. Al fine di favorire l'integrazione tra l'uso del mezzo pubblico e l'utilizzo di mezzi alternativi alle auto ed offrire la possibilità di un diverso e più rispettoso approccio al territorio regionale ed alle sue ricchezze attraverso l'incentivazione e la promozione delle attività cicloturistiche, la Regione Abruzzo stanzia euro 30.000,00 per convenzione con Trenitalia per il trasporto gratuito sui treni regionali delle bici al seguito.

 

CAPO III

Modifiche a leggi regionali

 

     Art. 32. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 agosto 2011, n. 35 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria")

1. L'art. 18, della L.R. 35/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Disposizioni in materia di formazione professionale)

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, i trasferimenti di fondi regionali per le spese di investimento derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi dell'art. 79, comma 5, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72."

 

     Art. 33. (Modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 24 giugno 2003 n. 10 "Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati da fauna selvatica")

1. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. 10/2003, dopo le parole "condizioni mercantili" sono inserite le parole ", nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

 

2. Al comma 2, dell'art. 4, della L.R. 10/2003, dopo le parole "del prodotto perduto" sono inserite le parole ", nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

 

3. Al comma 3, dell'art. 4 bis, della L.R. 10/2003, dopo le parole "all'evento dannoso" sono inserite le parole ", nei limiti delle disponibilità di bilancio.".

 

     Art. 34. (Modifica all'art. 4 della legge regionale 17 marzo 2004, n. 13 "Provvidenze per il recupero e la valorizzazione dei centri storici")

1. Il comma 6, dell'art. 4, della L.R. 13/2004 è abrogato.

 

     Art. 35. (Modifica all'art. 6 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 56 "Testo coordinato ed integrato della legge sui Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale")

1. La lettera d), del comma 1, dell'art. 6, della L.R. 56/1994 è abrogata.

 

     Art. 36. (Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 "Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini")

1. L'art. 11, della L.R. 40/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge e per il funzionamento del Comitato Scientifico Regionale di cui all'art. 6, è autorizzata l'istituzione nel bilancio regionale del capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 14.01.002 - 121340.1, denominato "Interventi per la sicurezza dei cittadini - L.R. 12 novembre 2004, n. 40".

2. Per l'anno 2013 l'onere di spesa è quantificato in euro 45.500,00. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto con la legge annuale di bilancio".

 

     Art. 37. (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)")

1. Al comma 9, dell'art. 85 della L.R. 15/2004, così come modificato dall'art. 58 della L.R. 1/2012, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2013".

 

     Art. 38. (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)")

1. Il comma 2, dell'art. 6, della L.R. 1/2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il comma 2, dell'art. 83, della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" è abrogato."

 

     Art. 39. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)")

1. Al comma 1, dell'art. 40, della L.R. 1/2012, le parole "fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole ", per il completamento del progetto assegnato, fino al 31 dicembre 2013,".

 

2. La competente Direzione Affari della Presidenza Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia provvede a tutti gli atti consequenziali.

 

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in euro 400.000,00, trovano copertura nel Bilancio Regionale esercizio 2013, come appresso specificato:

 

a) euro 320.000,00 sul capitolo 21401 UPB 02.01.005 denominato "Finanziamento progetti finalizzati per l'assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa";

 

b) euro 80.000,00 sul capitolo 21498 UPB 02.01.005 denominato "Oneri riflessi delle collaborazioni".

 

     Art. 40. (Modifica all'art. 15 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141 "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative")

1. Alla lettera c bis), del comma 2, dell'art. 15, della L.R. 141/1997 le parole "l'anno 2012" sono sostituite con "l'anno 2013".

 

     Art. 41. (Modifiche alla L.R. 18.12.2012, n. 64 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006 (Legge europea regionale 2012)")

1. Al comma 3, dell'art. 110, della L.R. 64/2012 le parole "a partire dall'esercizio 2015" sono sostituite dalle parole "a partire dall'esercizio 2016".

 

     Art. 42. (Modifiche all'art. 26 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 47 "Disciplina delle relazioni tra la Regione Abruzzo e le Comunità di Abruzzesi nel Mondo")

1. Il comma 1, dell'art. 26, della L.R. 47/2004 è abrogato.

 

2. Il comma 3 bis, dell'art. 26, della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"3 bis. Agli oneri correnti derivanti dall'attuazione degli articoli 1 bis, 16 e 17, valutati per l'anno 2013 in euro 40.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.01.002 - 21625 denominato "Interventi per i cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47"."

 

3. Il comma 3 ter, dell'art. 26, della L.R. 47/2004 è sostituito dal seguente:

"3 ter. Alle spese d'investimento di cui agli articoli 1 bis, 16 e 17, valutati per l'anno 2013 in euro 5.000,00 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo di spesa 13.02.001 - 22425 denominato "Interventi in conto capitale a favore dei cittadini Abruzzesi emigrati - L.R. 13.12.2004, n. 47"."

 

     Art. 43. (Modifiche all'art. 1 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011")

1. Il comma 3, dell'art. 1, della L.R. 19/2011 è sostituito dal seguente:

"3. Per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione).

 

     Art. 44. (Integrazioni all'art. 14 della L.R. n. 40/1991 "Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale")

1. Al comma 2, dell'art. 14, della L.R. 40/1991, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i servizi interurbani gli abbonamenti possono essere per 3 giorni, 5 giorni, 6 giorni, mensili, annuali o per anno scolastico".

 

2. Dopo il comma 3, dell'art. 14, della L.R. n. 40/1991 è inserito il seguente:

"3 bis. Gli abbonamenti per 3 giorni sono rilasciati ad una tariffa pari alla metà di quella prevista per gli abbonamenti per 6 giorni e possono essere utilizzati, nel corso della settimana di riferimento, anche in giorni non consecutivi.".

 

     Art. 45. (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 febbraio 2000, n. 15 "Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo")

1. Al comma 1, dell'art. 5, della L.R. 15/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) le parole ''j) Cooperativa laboratorio teatro danza - Pescara" sono sostituite dalle seguenti ''j) Ecamlab Soc. Coop. - Pescara";

 

b) dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

"z) bis Associazione Culturale ELLEDIENNE - Avezzano;

z) ter Associazione Culturale Harmonia Novissima - Avezzano;

z) quater Associazione Culturale Teatro Lanciavicchio - Avezzano".

 

     Art. 46. (Introduzione del comma 43 bis all'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio")

1. All'art. 1, della L.R. 11/2008, dopo il comma 43, è aggiunto il seguente:

"43 bis. (Localizzazioni in aree agricole).

E' fatto divieto di riconoscere localizzazioni commerciali che sottraggano aree a destinazione d'uso agricolo, così come individuate dagli strumenti urbanistici operanti, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo agricolo".

 

     Art. 47. (Modifica alla L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 "Norme per l'attuazione dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)")

1. Alla lettera f), del comma 8, dell'art. 2, della L.R. 49/2012 le parole "quali immobili di interesse storico" sono soppresse.

 

     Art. 48. (Modifica alla L.R. 18 dicembre 2012, n. 62 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'art. 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"")

1. Dopo il comma 1, dell'art. 2, della L.R. 62/2012 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2013."

 

     Art. 49. (Modifiche alla L.R. 13 dicembre 2011, n. 43 "Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali")

1. Al comma 1, dell'art. 3, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2014" [15].

 

2. Al comma 1, dell'art. 4, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 43, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle parole "31 gennaio 2014" [16].

 

     Art. 50. (Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche")

1. Al comma 5, dell'art. 19, della L.R. 28/2011, le parole "solo previa validazione" sono sostituite dalle parole "previa realizzazione".

 

2. All'art. 19, della L.R. 28/2011, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Nelle more dell'organizzazione funzionale degli Uffici competenti, al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di istruttoria, di conservazione e di consultazione dei progetti di cui al Titolo III e di vigilanza e controllo di cui al Titolo IV, è autorizzato l'affidamento del servizio a soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

5 ter. Nelle more della definizione delle disposizioni nazionali in materia di riordino delle Province, ovvero qualora le stesse Amministrazioni provinciali dichiarino la non disponibilità ad esercitare le funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72, alla data di cui al comma 1, dell'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, tali funzioni sono esercitate dalla Giunta regionale.

5 quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo III e al Titolo IV, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 5 ter, la Giunta regionale provvede con propri atti alla modifica delle disposizioni attuative della L.R. 72/1998".

3. All'art. 21 della L.R. 28/2011, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Alla spesa necessaria per la realizzazione delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 5 bis, si fa fronte con le risorse economiche di cui all'art. 15.

4 ter. In riferimento alle previsioni di cui al comma 5 ter dell'art. 19, alla data di cui al comma 1, dell'art. 1, della L.R. 27 febbraio 2012, n. 10, cessano i trasferimenti assegnati alle Province per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, punto 3, della L.R. 72/1998".

 

     Art. 51. (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, n. 27 "Modifiche alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia, residenziale pubblica): attuazione del comma 1, dell'art. 2, della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali)")

1. Dopo il comma 1, dell'art. 4, della L.R. 27/2011, è inserito il seguente:

"1 bis. All'Amministratore unico di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di cui al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 44/1999, nel testo modificato dalla presente legge."

 

     Art. 52. (Modifiche alla L.R. 31 luglio 2001, n. 36 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo")

1. Dopo l'art. 3 della L.R. 36/2001 è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis. (Norma finanziaria)

1. La Regione Abruzzo per il perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, sostiene le iniziative delle Parrocchie per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero con un contributo straordinario di euro 300.000,00. La Giunta regionale delibera le forme di incentivazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie.

2. L'onere derivante dal contributo straordinario, quantificato in euro 300.000,00 trova copertura, per l'anno 2013, nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 10.01.003 - 91511 denominato "Finanziamento per interventi nella diffusione di attività sportive e culturali negli Oratori delle Diocesi dell'Abruzzo".

 

     Art. 53. (Modifiche alla L.R. 10 dicembre 2010, n. 58 "Contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini della Regione Abruzzo con disabilità uditiva")

1. Dopo il comma 2, dell'art. 1, della L.R. 58/2010, è inserito il seguente comma:

"2 bis. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui al comma 1, riconosce al Consiglio regionale Abruzzo dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), un contributo straordinario per l'anno 2013 di euro 70.000,00".

 

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 58/2010 è inserito il seguente:

"1 bis. L'onere derivante dal contributo straordinario per l'anno 2013, quantificato in euro 70.000,00 trova copertura nell'ambito dello stanziamento del capitolo di spesa di nuova istituzione 13.01.003 - 71602 denominato "Contributo straordinario per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale - L.R. 10 dicembre 2010, n. 58"."

 

     Art. 54. (Modifica all'art. 45 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti")

1. Alla lettera c), del comma 10, dell'art. 45 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) della L.R. 45/2007, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per i soli impianti di trattamento delle frazioni organiche da raccolte differenziate, le variazioni in aumento dei quantitativi è elevata al 15%".

 

CAPO IV

Ulteriori disposizioni normative

 

     Art. 55. (Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, Capo IV, ed alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39)

1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV ed alla legge n. 724/1994, art. 39, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014 [17].

 

2. Al fine di consentire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i soggetti che hanno la disponibilità degli immobili per i quali è stata richiesta la sanatoria trasmettono all'ufficio comunale competente, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

a) la disponibilità dell'immobile da parte del dichiarante;

b) la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dalla legge 47/1985, art. 34, comma 3, e dalla legge n. 724/1994, art. 39, comma 13;

c) la descrizione dello stato delle opere abusive comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;

d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad abitazione;

e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato ed agricoltura, nonché la sede dell'impresa in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attività imprenditoriali;

f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui alla legge 47/1985, art. 35, commi 5, 6, 7 e 8 nei casi prescritti nella legge stessa;

g) l'avvenuta variazione catastale, da allegare in copia con visura aggiornata.

 

3. Resta ferma la facoltà del comune di verificare la veridicità della dichiarazione formulata ai sensi del comma 2. Se tale accertamento dà esito negativo, il comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio di cui al presente articolo.

 

4. Il dirigente dell'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità della dichiarazione sostitutiva presentata ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, se sussistono i presupposti di legge, rilascia il titolo edilizio in sanatoria.

 

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'art. 33 della legge 47/1985.

 

     Art. 56. (Sospensione applicazione comma 4, art. 14, L.R. 31.7.1986, n. 37 "Norme per l'applicazione del Regolamento CEE 797/85 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie")

1. Per l'anno 2013 è sospesa l'applicazione del comma 4, dell'art. 14, della L.R. 37/1986 a seguito della mancata emanazione del bando relativo all'Indennità Compensativa anno 2012.

 

     Art. 57. (Disposizioni per l'operatività della Sala operativa regionale della Protezione Civile)

1. Al fine di garantire il funzionamento e la piena operatività della Sala Operativa Regionale della Protezione Civile - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile - la Direzione regionale competente è autorizzata a prorogare, nelle more dell'espletamento della selezione pubblica, in ottemperanza alla L.R. 14.11.2012, n. 53, per l'assunzione di personale a tempo determinato, giusta Deliberazione di Giunta n. 894 del 21.12.2012 avente ad oggetto "L.R. 1.10.2007, n. 34, art. 22 - Istituzione del Centro Funzionale D'Abruzzo. Atto di organizzazione del Centro Funzionale d'Abruzzo. Parziale modifica D.G.R. n. 668 adottata nella seduta del 15.10.2012", fino al 31.3.2013 il personale attualmente in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza al 31.12.2012 e che ad oggi ha assicurato il regolare svolgimento del servizio, in analogia a quanto previsto per il personale destinatario di OPCM 3771 del 19.5.2009, art. 5, commi 2 e 2 bis.

 

2. La competente Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile provvede a tutti gli atti conseguenziali.

 

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio regionale per l'esercizio 2013 sul capitolo di spesa corrente della Protezione Civile n. 151300 per un importo di euro 100.043,33.

 

     Art. 58. (Requisiti minimi organizzativi delle Strutture ospedaliere private)

1. Nelle Case di Cura Private, fino a 90 posti letto, la funzione di Direttore Sanitario responsabile può essere affidata ad un medico dirigente, in funzione apicale, responsabile di raggruppamento, di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

 

     Art. 59. (Disposizioni in materia di "Social Housing")

1. Al fine di perseguire gli obiettivi del "Social Housing", i Comuni partecipanti a fondi di investimento, appositamente istituiti, possono trasferire gratuitamente, in tutto od in parte, il proprio patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) competente per territorio.

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, le ATER sono tenute a conservare il vincolo di destinazione ERP per gli immobili trasferiti, e possono riprogrammare le economie risultanti da precedenti finanziamenti per ERP per successivi interventi di ristrutturazione e recupero del patrimonio così acquisito.

 

     Art. 60. (Disposizioni per l'edilizia abitativa)

1. Il massimale di contributo in conto capitale, così come adeguato dall'art. 58 della L.R. 1/2012, da erogare ai beneficiari previsti dell'art. 1 della L.R. 16 settembre 1982, n. 82 "Provvidenze regionali per l'edilizia abitativa: agevolazioni finanziarie a cooperative edilizie per la costruzione di nuovi alloggi ed a privati per la costruzione e l'acquisto di nuovi alloggi, nonché per il recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente" viene applicato agli interventi finanziati con la stessa legge non ancora definiti con l'assegnazione degli alloggi agli aventi titolo.

 

CAPO V

Patto di stabilità

 

     Art. 61. (Patto di stabilità interno)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2013, la Direzione competente in materia di Bilancio e Ragioneria della Giunta regionale coordina, mediante i relativi Servizi Bilancio e Ragioneria Generale, l'assunzione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all'interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Ente Regione.

 

     Art. 62. (Obiettivi di finanza pubblica degli enti locali)

1. I Comuni che si fanno carico del personale delle Comunità Montane di cui alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 10 recante "Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali" possono beneficiare prioritariamente di quanto previsto dal presente articolo.

 

2. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 138 e seguenti dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) provvede ad adattare per gli Enti Locali le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale riguardanti la disciplina del patto di stabilità interno, fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa nazionale.

 

3. In applicazione del comma 2, la Regione provvede a comunicare agli Enti Locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

 

4. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative dei commi 2 e 3.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 63. (Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2013.

 

     Art. 64. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 2017, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 2017, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile 2017, n. 89, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2013, n. 241, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2013, n. 241, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2013, n. 13 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

[8] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2013, n. 241, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre 2013, n. 241, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[12] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[13] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 19 agosto 2016, n. 26.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[17] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.