§ 3.7.85 - L.R. 28 aprile 2000, n. 77.
Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:28/04/2000
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Attività finanziabili.
Art. 3.  Contributi in conto capitale
Art. 4.  Fondo di dotazione finanziaria.
Art. 5.  Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese.
Art. 6.  Procedure e modalità per accedere alle agevolazioni
Art. 7.  Condizioni per la concessione dei finanziamenti.
Art. 8.  Vincolo di destinazione.
Art. 9.  Revoca della concessione delle provvidenze.
Art. 10.  Programmi di attuazione.
Art. 11.  Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. 39/98.
Art. 12.  Ispezioni e controlli.
Art. 13.  Divieto di cumulo.
Art. 14.  Monitoraggio e valutazione dell'efficacia.
Art. 15.  Norme finanziarie.
Art. 16.  Periodo transitorio.
Art. 17.  Urgenza.


§ 3.7.85 - L.R. 28 aprile 2000, n. 77.

Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo. [1]

(B.U. 9 giugno 2000, n. 16).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge è finalizzata ad ammodernare e qualificare il patrimonio turistico-ricettivo esistente nella Regione, a realizzare nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta e a potenziare l'offerta turistico-balneare.

 

     Art. 2. Attività finanziabili.

     1. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse prioritariamente alle imprese il cui fatturato o il ricavato dell'attività ricettiva degli ultimi tre anni sia integralmente derivante dall'attività turistica, secondo criteri e modalità definiti con delibera approvata dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente. Nel fatturato o ricavato non sono computate le entrate relative ad attività conseguenti a calamità naturali o altri eventi determinati da disastri naturali o incidenti di particolare rilevanza nonché per motivi riconducibili ad esigenze di ordine e di sicurezza pubblici o altresì in esecuzione di specifici provvedimenti coattivi [2].

     2. Per gli interventi di cui al comma precedente è costituito presso la FINANZIARIA REGIONALE ABRUZZESE S.p.A., di seguito denominata FIRA, un fondo di dotazione finanziaria a sostegno delle iniziative.

 

     Art. 3. Contributi in conto capitale [3]

     1. In attuazione della presente legge e dei programmi di cui all'art. 10, ai soggetti indicati nell’art. 2, comma 1, sono concessi contributi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato per i seguenti interventi:

a) realizzazione di strutture ricettive mediante nuova costruzione o riconversione, ristrutturazione e recupero di strutture edilizie esistenti;

b) ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti;

c) acquisto di immobili destinati alla ricettività;

d) acquisto di arredi, macchinari e attrezzature;

e) realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero.

     2. La concessione e l’erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata secondo il regime di aiuti e le modalità indicate nel Programma di attuazione di cui all’art. 10.

 

     Art. 4. Fondo di dotazione finanziaria.

     1. La Regione mette a disposizione della FIRA, che può, a sua volta, convenzionarsi con Istituti bancari, il fondo necessario per l'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge, nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione.

     2. Il fondo di dotazione finanziaria viene finanziato attraverso i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 per il periodo transitorio di vigenza di cui all'art. 16 della presente legge e con le somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti o da revoche delle provvidenze stesse.

     3. Affluiscono, inoltre, al fondo, le disponibilità finanziarie scaturenti dal minor utilizzo delle risorse derivanti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 già destinate al finanziamento della L.R. 30 novembre 1989, n. 99 e della legge 30 dicembre 1989, n. 424 nonché le ulteriori risorse assegnate dallo Stato, purché compatibili con la presente legge regionale.

     Per le eventuali economie sarà istituito apposito capitolo ai sensi dell'art. 41 della L.R.C. 81/1977 e successive modifiche e integrazioni.

     4. Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni.

     5. La dotazione del fondo viene stabilita annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi della L.R. 13/1999e trasferita alla FIRA con ordinanza dirigenziale[4].

     6. Alla FIRA viene riconosciuto, per l'attuazione della presente legge, il 2% annuo, oltre IVA, della dotazione iniziale, per tre anni [5].

     7. Per far fronte alle spese di gestione, alla FIRA è riconosciuto lo 0,5% annuo del fondo per tre anni, a valere esclusivamente sugli interessi che maturano sul fondo stesso [6].

     8. La FIRA predispone annualmente una dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:

     a) lo stato di attuazione finanziaria, con riferimento ai movimenti intervenuti sul fondo di cui al presente articolo;

     b) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

     c) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario.

     9. La FIRA è tenuta, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 22 gennaio 1996, n. 7, a presentare alla Direzione regionale competente, il rendiconto delle somme di cui al presente articolo.

 

     Art. 5. Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese. [7]

     [1. Una quota del fondo di dotazione di cui all'art. 4 è destinata al finanziamento di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi in favore delle piccole e medie imprese in applicazione della presente legge. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e l'ammontare della sua misura per ciascuna operazione, sono regolati dai programmi di cui all'art. 10.

     2. La FIRA è inoltre autorizzata ad utilizzare, per la concessione di garanzie, ulteriori finanziamenti ad essa erogati dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per interventi analoghi a quelli previsti dalla presente legge.]

 

     Art. 6. Procedure e modalità per accedere alle agevolazioni[8]

     1. Le domande tese ad ottenere le provvidenze sono inviate al competente ufficio regionale che ne cura l'istruttoria tecnica e amministrativa, secondo le modalità attuative stabilite, nel contesto del programma di cui all'art. 10, dalla Giunta regionale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     2. Le domande saranno esaminate con la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e nel programma di cui all'art. 10 sarà precisato se con il ricorso al procedimento a sportello o al procedimento a graduatoria.

 

     Art. 7. Condizioni per la concessione dei finanziamenti.

     1. Pena la decadenza del beneficio, l'opera deve essere iniziata entro un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione e risultare completa entro il termine stabilito nel provvedimento stesso, che non può comunque essere superiore a due anni [9].

     2. Per comprovati motivi, la Regione, su proposta della FIRA, può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato, una proroga di congrua durata.

 

     Art. 8. Vincolo di destinazione.

     1. Le iniziative finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo pari alla durata dell'intervento regionale a partire dalla data di accertamento della puntuale esecuzione dei lavori o delle forniture e comunque non inferiore a 10 anni.

     2. Il programma di cui all'art. 10 determina le modalità con cui viene garantito il vincolo.

     3. E' consentito il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa ai sensi della normativa vincolistica vigente, previa restituzione del contributo percepito.

 

     Art. 9. Revoca della concessione delle provvidenze.

     1. La concessione delle provvidenze è revocata con ordinanza del dirigente del competente Servizio regionale nei seguenti casi:

     - quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo provvedimento di concessione;

     - quando venga mutata la destinazione dell'intervento rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli inerenti alla concessione del mutuo;

     - quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali o di contratti di lavoro, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici.

     2. Anche al di fuori dei casi predetti, in caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il dirigente competente provvede alla revoca degli interventi.

     3. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi dei commi precedenti, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura pari a due volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

     4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al presente articolo o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

     5. Per le restituzioni di cui al comma 4 ed il recupero dei crediti si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

     6. Il recupero, in uno alle spese ed agli interessi, avviene sulla base dell'iscrizione al ruolo, ai sensi delle leggi vigenti in materia.

 

     Art. 10. Programmi di attuazione.

     1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) della L.R. 14 settembre 1999, n. 77, mediante programmi di attuazione, sentite le Province e le Comunità Montane.

     2. Detti programmi, qualora non rispettino le soglie di esenzione previste dai Regolamenti comunitari in materia di Aiuti di Stato, sono assoggettati alla preventiva notifica alla Commissione europea [10].

     3. Nei programmi di attuazione sono indicati:

     a) gli obiettivi da perseguire;

     b) le specifiche iniziative oggetto di finanziamento, anche in relazione a predeterminati ambiti territoriali ed i limiti di intervento;

     c) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;

     d) il fabbisogno finanziario per il finanziamento degli interventi;

     d bis) il regime di aiuti e la misura degli incentivi concedibili [11];

     d ter) limiti di cumulo [12];

     d-quater) la procedura valutativa di cui all'art. 5 del D.Lgs. 123/1998 con la quale saranno esaminate le domande, se con il ricorso al procedimento a sportello o al procedimento a graduatoria [13].

     3 bis. Le provvidenze di cui al comma 1 hanno una validità di due anni a partire dalla data di approvazione del Programma di attuazione. Decorso tale termine il fondo di cui all’art. 4 destinato al Programma sarà ritenuto in ogni caso esaurito [14].

     3 ter. Lo scorrimento degli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del Programma di attuazione 2006-2007 è consentito fino al 30.6.2011 [15].

     3 quater. Eventuali economie derivanti dalla scadenza della validità delle provvidenze di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter, sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione [16].

 

     Art. 11. Estensione alle attività turistiche dei benefici previsti dalla L.R. 39/98. [17]

     [1. I benefici previsti dalla L.R. 5 maggio 1998, n. 39 in favore delle Cooperative di Garanzia dei commercianti operanti alla data del 31 dicembre 2001, di seguito indicate con il termine "Cooperative", sono estesi alle attività inerenti il turismo previste dalla presente legge, con le modalità indicate ai commi successivi [18].

     [2. La Giunta regionale concede contributi a favore dei consorzi regionali fidi costituiti da cooperative di garanzia finalizzate alla costituzione e integrazione dei fondi rischi.] [19]

     L'aiuto di cui al presente articolo rientra ad ogni titolo nella categoria de minimis di cui alla "disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" per cui l'importo massimo totale dell'aiuto concedibile ad ogni consorzio regionale fidi è comunque pari all'equivalente in lire di 100.000 EURO per ogni cooperativa aderente.

     3. La Regione concede alle Cooperative un contributo di lire 3 miliardi con le disponibilità di cui al capitolo previsto dal successivo art. 15, per prestiti garantiti in favore delle imprese indicate all'art. 2, comma 1 della presente legge regionale con riserva del 10% a favore dei consorzi regionali fidi per le finalità di cui al comma 2.

     4. L'importo massimo finanziabile a tasso agevolato per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, non può superare i 250 mila EURO per ciascun soggetto [20].

     5. L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale è determinato nella misura del 4 per cento.

     6. La garanzia diretta sui prestiti è concessa in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione.

     7. Il contributo di cui al comma 3 è ripartito tra le diverse cooperative in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31.12.1999 in fase di prima applicazione della predetta legge ed al 31 dicembre di ogni anno per le annualità successive[21].

     8. Le Cooperative, per avvalersi dei finanziamenti previsti dal presente articolo, devono adeguare i loro statuti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     9. Le disposizioni previste dall'art. 1, comma 9 e dall'art. 4, commi 4, 5 e 6 della citata L.R. 5 maggio 1998, n. 39, per quanto compatibili, si applicano anche ai finanziamenti indicati nel presente articolo.

     10. La durata massima del finanziamento è di anni 8 (otto) [22].]

 

     Art. 12. Ispezioni e controlli.

     1. La Regione può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, sui programmi e le spese oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.

 

     Art. 13. Divieto di cumulo.

     1. Le provvidenze previste dalla presente legge non sono cumulabili con altri aiuti erogati dalla Regione, da altri Enti pubblici, dallo Stato o dalla Unione Europea per gli stessi costi ammissibili salvo che nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato [23].

 

     Art. 14. Monitoraggio e valutazione dell'efficacia.

     1. Il Servizio regionale competente provvede al monitoraggio degli interventi al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, del programma di cui all'art. 10 e la capacità di perseguire i relativi obiettivi, anche in relazione a indicatori di efficacia predeterminati.

     2. [Il direttore regionale della direzione competente predispone annualmente e presenta alla Giunta Regionale per l'approvazione, una dettagliata relazione nella quale sono in particolare indicati:

     a) lo stato di attuazione finanziario;

     b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;

     c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;

     d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi, con il relativo fabbisogno finanziario, tenuto conto degli obiettivi da perseguire e dei possibili risultati conseguibili] [24].

 

     Art. 15. Norme finanziarie.

     1. Per l'anno 2000, in fase di prima applicazione della presente legge, vengono utilizzate le risorse disponibili sul Cap. 242432 della L.R. 50/80 che assume la nuova seguente denominazione "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del Turismo".

 

     Art. 16. Periodo transitorio.

     1. La L.R. 4 giugno 1980, n. 50 continua ad applicarsi limitatamente ai procedimenti in corso.

 

     Art. 17. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Per una proroga dei termini di cui alla presente legge vedi la D.G.R. 28 dicembre 2002, n. 1208.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 gennaio 2017, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 75.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2019, n. 38.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 novembre 2019, n. 38.

[7] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2014, n. 14.

[9] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 27 marzo 2014, n. 14.

[14] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[15] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[16] Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[17] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[19] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[20] Comma così modificato dall’art. 86 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[21] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 75.

[22] Comma aggiunto dall’art. 86 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[23] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[24] Comma modificato dall’art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 75 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.