§ 2.1.86 - L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/09/1999
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Fonti.
Art. 3.  Criteri di organizzazione.
Art. 4.  Indirizzo politico-amministrativo.
Art. 5.  Autonomia della funzione dirigenziale.
Art. 6.  Qualificazione della responsabilità dei dirigenti.
Art. 7.  Criteri generali di organizzazione del Consiglio.
Art. 8.  Criteri organizzativi della Giunta.
Art. 9.  Strutture Organizzative.
Art. 10.  Strutture organizzative permanenti.
Art. 11.  Strutture organizzative temporanee.
Art. 12.  Strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti.
Art. 13.  Strutture amministrative di supporto agli organi elettivi ed ai Gruppi consiliari.
Art. 14.  Strutture speciali di supporto.
Art. 15.  Gabinetto della Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 16.  Sistema Informativo Regionale.
Art. 17.  Costituzione delle Direzioni regionali.
Art. 18.  Qualifica dirigenziale.
Art. 19.  Accesso alla dirigenza.
Art. 20.  Incarichi dirigenziali.
Art. 21.  Graduazioni delle posizioni dirigenziali.
Art. 22.  Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato.
Art. 22 bis.  (Prosecuzione del rapporto di lavoro)
Art. 23.  Competenze del Direttore regionale.
Art. 24.  Competenze del dirigente di Servizio e di Staff.
Art. 25.  Conferenza dei Direttori regionali.
Art. 26.  Comitato di direzione.
Art. 27.  Revoca degli incarichi dirigenziali.
Art. 28.  Controllo contabile ed ispettivo.
Art. 29.  Controllo di gestione.
Art. 29 bis.  Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Art. 30.  Nucleo di valutazione e verifica dei risultati.
Art. 31.  Dotazione organica.
Art. 32.  Disciplina del rapporto di lavoro.
Art. 33.  Reclutamento del personale.
Art. 34.  Mansioni.
Art. 35.  Mobilità.
Art. 36.  Albi professionali.
Art. 37.  Formazione del personale.
Art. 38.  Relazioni con le associazioni sindacali.
Art. 39.  Partecipazione dei lavoratori.
Art. 40.  Partecipazione del comitato per le pari opportunità.
Art. 41.  Responsabilità del procedimento amministrativo.
Art. 42.  Formazione e pubblicità degli atti.
Art. 43.  Relazioni con il pubblico.
Art. 44.  Norme di richiamo.
Art. 45.  Disposizioni transitorie.
Art. 46.  Abrogazione di norme.
Art. 47.  Norma finanziaria.
Art. 48.  Urgenza.


§ 2.1.86 - L.R. 14 settembre 1999, n. 77.

Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

(B.U. 24 settembre 1999, n. 37).

 

TITOLO I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità.

     1. Le disposizioni della presente legge, in armonia con i principi della legge regionale del 21.6.1996, n. 40 inerente l'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale, delle leggi regionali di recepimento della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinano l'organizzazione, ed il funzionamento delle strutture organizzative della Regione, i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigente. Esse sono informate ai seguenti criteri:

     a) accrescere l'efficienza del sistema organizzativo regionale per il migliore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini utenti in relazione a quella delle corrispondenti strutture organizzative dei Paesi dell'Unione Europea;

     b) assicurare l'economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse;

     c) potenziare la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo per assicurarne la funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività e l'integrazione con altre pubbliche istituzioni;

     d) valorizzare il personale, curandone la formazione e lo sviluppo professionale, anche tramite adeguati processi di aggiornamento, riqualificazione e riconversione, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

     2. Agli effetti della presente legge con l'espressione "D.Lgs. 29/93" si intende richiamato il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Con l'espressione "Organo di direzione politica" si intendono "l'Ufficio di Presidenza" e la "Giunta Regionale".

 

     Art. 2. Fonti.

     1. La presente legge definisce le linee fondamentali di organizzazione della Regione, i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali, ed in sede di prima applicazione individua le strutture organizzative di maggiore rilevanza e la dotazione organica complessiva.

     2. Gli Organi di direzione politica, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi dello Stato e sulla base della presente legge, adottano gli atti inerenti l'organizzazione delle proprie strutture.

     3. Nell'ambito delle leggi e degli atti di organizzazione, di cui al comma precedente, le determinazioni per l'organizzazione delle strutture organizzative e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai dirigenti con le modalità di cui all'art. 4 comma 2 del decreto legislativo n. 29/93, in un quadro complessivo di rispetto e tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti.

 

     Art. 3. Criteri di organizzazione.

     1. Il sistema organizzativo regionale, compresi gli Enti e le Aziende costituiti per l'assolvimento di funzioni finali o strumentali, è orientato ai seguenti criteri:

     a) distinzione delle competenze e delle responsabilità proprie degli Organi di direzione politica da quelle attribuite ai dirigenti;

     b) valorizzazione delle funzioni istituzionali di legislazione, programmazione, coordinamento, indirizzo, monitoraggio e controllo;

     c) articolazione delle strutture secondo funzioni omogenee, distinguendo fra funzioni finali, funzioni strumentali e di supporto;

     d) trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso l'individuazione del responsabile dell'unità organizzativa responsabile per ciascun procedimento e l'istituzione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini;

     e) collegamento dell'attività delle strutture mediante l'attivazione di forme di comunicazione interna ed esterna avvalendosi delle più moderne tecnologie per favorire l'interconnessione e lo scambio di informazioni;

     f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea;

     g) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa ed attivazione di efficaci politiche di sviluppo professionale delle risorse umane;

     h) istituzione di controlli interni volti a determinare l'efficienza nella utilizzazione delle risorse e l'efficacia nel raggiungimento dei risultati e nel soddisfacimento delle attese dei cittadini;

     i) controllo sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti regionali da parte dei soggetti destinatari degli interventi regionali, nonché sui responsabili della gestione dei servizi di interesse regionale;

     j) razionalizzazione del costo del personale, contenendo la spesa complessiva diretta ed indiretta entro i vincoli della finanza pubblica;

     k) soppressione e riorganizzazione delle strutture amministrative, a seguito del trasferimento delle risorse finanziarie e del personale al sistema della Autonomie locali, in attuazione delle leggi regionali di recepimento della Legge 15.03.1997, n. 59.

     1 bis. Gli uffici delle Direzioni della Giunta hanno sede all'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione e consistenza territoriale; le ulteriori attribuzioni, derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione e dalle previsioni dello Statuto della Regione, sono attribuite sulla base dell'affinità e delle materie già assegnate [1].

 

TITOLO II

Indirizzo politico e attività di gestione

 

     Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo.

     1. Nel rispetto delle linee di indirizzo delineate nei documenti programmatici e di bilancio compete all'Organo di direzione politica:

     a) definire gli obiettivi generali ed i risultati che devono essere raggiunti dalle diverse strutture regionali e dagli Enti ed Aziende istituite dalla Regione, con l'indicazione delle scale di priorità, anche attraverso l'emanazione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione e l'adozione di atti di indirizzo interpretativo ed applicativo di normative generali;

     b) individuare ed approvare programmi e piani di rilevante interesse regionale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici in relazione ai documenti di programmazione e pianificazione approvati dal Consiglio regionale;

     c) emanare direttive generali finalizzate a rendere omogenea l'azione amministrativa e la gestione;

     d) curare i rapporti esterni ai vari livelli istituzionali, fatte salve le competenze proprie della dirigenza;

     e) richiedere i pareri alle Autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

     f) effettuare le nomine, le designazioni ed atti analoghi ad essa attribuiti da specifiche disposizioni;

     g) formulare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi ed altri ausili finanziari, nonché per la determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze e provvedimenti analoghi;

     h) determinare le risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità, nonché la loro distribuzione fra le Direzioni regionali;

     i) ridefinire e ridurre le Direzioni regionali;

     j) conferire gli incarichi delle Direzioni regionali e delle strutture di supporto e, di intesa con i Direttori quelli dei Servizi e delle posizioni di Staff;

     k) graduare le posizioni economiche dirigenziali;

     l) determinare la composizione della delegazione di Parte Pubblica per la contrattazione decentrata del personale del Consiglio e della Giunta e nominare i componenti;

     m) risolvere eventuali conflitti di competenze tra le Direzioni;

     n) verificare la rispondenza dei risultati conseguiti nell'attività amministrativa e nella gestione agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti.

     2. L'Organo di direzione politica non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di un atto, da parte del Direttore regionale, da cui derivi pregiudizio per l'interesse pubblico, gli Organi di direzione politica possono fissare un termine entro il quale il provvedimento deve essere adottato. Qualora l'inerzia permanga possono nominare un altro Direttore per l'adozione del provvedimento ed applicano, nei confronti del responsabile, le sanzioni di cui al successivo art. 27.

     3. Gli Organi di direzione politica, anche sulla base delle proposte dei Direttori regionali, di cui all'art. 23, definiscono ed aggiornano periodicamente gli obiettivi, i programmi ed i progetti di ciascuna Direzione regionale, specificando le corrispondenti scale di priorità ed i tempi massimi di attuazione e assegnano ai Direttori le risorse a ciò destinate individuate nei pertinenti capitoli di bilancio. In sede di prima applicazione, gli atti sono posti in essere entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. In attesa della legge di riordino della contabilità regionale, l'assegnazione delle quote di cui al precedente comma 3, è determinata anche mediante aggregazione o disaggregazione dei capitoli di relativa pertinenza.

     5. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, nel quadro dei programmi amministrativi e degli obiettivi e degli indirizzi generali, sovrintendono alla organizzazione ed al funzionamento del sistema amministrativo.

     6. Ciascun componente la Giunta regionale garantisce che l'attività della struttura a cui è preposto sia svolta in coerenza con i piani di lavoro della Giunta, con gli atti di programmazione strategica e con i relativi progetti ed interventi attuativi.

 

     Art. 5. Autonomia della funzione dirigenziale.

     1. I dirigenti assicurano, nel rispetto delle priorità fissate, la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti assegnati dagli Organi di direzione politica e provvedono a garantire il miglior funzionamento delle strutture organizzative e l'ottimale utilizzo delle risorse umane; contribuiscono mediante l'elaborazione di proposte e pareri allo svolgimento dell'attività degli Organi regionali.

     2. In particolare i dirigenti regionali:

     a) adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito delle risorse attribuite;

     b) gestiscono le risorse umane conferite; attribuiscono i trattamenti economici accessori nel rispetto delle disposizioni contrattuali e degli accordi sindacali; svolgono, ai fini della valutazione dei risultati, le opportune verifiche sull'attività delle articolazioni organizzative alle quali sono preposti;

     c) garantiscono la speditezza, l'economicità e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

     d) assicurano il collegamento, la collaborazione e l'interconnessione tra le diverse strutture ed articolazioni organizzative, mediante sistemi informativi e statistici;

     e) partecipano a commissioni e comitati di natura tecnica, rappresentano la Regione nelle Conferenze di servizio e negli accordi di programma secondo le rispettive competenze e curano l'istruttoria tecnica da parte delle strutture interessate;

     f) presiedono le commissioni di appalto, di concorso e di comitati tecnici; stipulano i contratti e le convenzioni; sovrintendono alle procedure di appalto e di negoziazione;

     g) assicurano ogni utile assistenza amministrativa e professionale all'Organo di direzione politica, anche attraverso l'acquisizione sistematica e la messa a disposizione di elementi di conoscenza, di informazione, di documentazione attinenti le problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica;

     h) realizzano moduli organizzativi volti ad assicurare l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico attraverso sistemi informativi e telematici;

     i) svolgono tutti gli adempimenti attuativi della presente legge che non sono posti espressamente nelle attribuzioni degli Organi di direzione politica.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni previgenti che conferiscono ad Organi di direzione politica l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, di cui al presente articolo, e la Presidenza dei comitati tecnici di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.

 

     Art. 6. Qualificazione della responsabilità dei dirigenti.

     1. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa volta al conseguimento degli obiettivi assegnati, della gestione delle risorse attribuite e dei risultati conseguiti. In particolare sono responsabili:

     a) della coerenza sotto il profilo tecnico, finanziario ed amministrativo dei provvedimenti assunti, in relazione agli obiettivi generali stabiliti dai competenti Organi di direzione politica;

     b) dei risultati conseguiti nell'attività gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo, di costo e di qualità stabiliti;

     c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane assegnate, adottando criteri di parità e di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. 29/93;

     d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali;

     e) della trasparenza, snellezza e tempestività dell'azione amministrativa;

     f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura alla quale sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale;

     g) della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 19.09.1994, n. 626, nei limiti delle attrezzature e risorse tecniche fornite dalla competente struttura che è tenuta preventivamente a garantirne l'idoneità.

 

TITOLO III

Modello organizzativo

 

     Art. 7. Criteri generali di organizzazione del Consiglio.

     1. Le strutture amministrative del Consiglio regionale sono informate a criteri organizzativi volti al conseguimento dei seguenti obiettivi strategici:

     a) accrescere l'efficienza e la capacità di innovazione del sistema organizzativo consiliare per garantire i servizi di supporto necessari al migliore esercizio delle funzioni di legislazione, indirizzo e controllo dell'Organo consiliare;

     b) garantire ampia, tempestiva e completa comunicazione istituzionale sull'azione legislativa del Consiglio, anche attraverso l'impiego di adeguate tecnologie telematiche;

     c) sviluppare la capacità di acquisire, trattare dati ed informazioni e di istituire collegamenti stabili con altre assemblee legislative europee, nazionali e regionali al fine di garantire qualità, aggiornamento e fattibilità tecnica alle proposte di innovazione legislativa del Consiglio;

     d) adottare le misure e le procedure più idonee per garantire la speditezza, la trasparenza e la semplificazione degli atti consiliari;

     e) realizzare banche dati legislative aperte alla consultazione pubblica.

 

     Art. 8. Criteri organizzativi della Giunta.

     1. L'Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale è informata ai seguenti criteri:

     - omogeneità di funzioni;

     - programmazione e controllo per orientare il sistema alla realizzazione degli obiettivi e dei risultati e, più in generale, al soddisfacimento del pubblico interesse.

     2. La Giunta regionale, nell'adozione degli atti organizzativi di cui al successivo art. 17, su indicazione dei rispettivi Direttori regionali, provvede ad articolare le Direzioni, secondo le caratteristiche funzionali di ciascuna, prevedendo all'interno di esse lo svolgimento di tutte o di alcune delle seguenti attività, in diretto raccordo con le strutture competenti per materia:

     - studio - programmazione - gestione degli interventi;

     - economico - finanziaria e rilevamento dei costi e delle entrate;

     - indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività degli Enti strumentali e delle Aziende dipendenti dalla Regione;

     - contrattuale e rogito degli atti regionali;

     - legale;

     - progettazione e gestione delle politiche comunitarie;

     - progettazione - direzione e collaudo di opere pubbliche e di pubblico interesse;

     - prevenzione e protezione per la sicurezza interna;

     - statistica - informatica - telematica - cartografica;

     - informazioni e relazioni con il pubblico;

     - controllo interno;

     - rapporti con le conferenze che regolano i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Autonomie locali;

     - rapporti con l'Unione Europea.

 

     Art. 9. Strutture Organizzative.

     1. Le strutture organizzative del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articolano in:

     a) strutture permanenti che attengono a funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;

     b) strutture temporanee, preposte all'attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali;

     c) strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti;

     d) strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi ed ai Gruppi consiliari;

     e) strutture amministrative speciali di supporto.

 

     Art. 10. Strutture organizzative permanenti.

     1. Le Strutture organizzative permanenti sono articolate in:

     a) Direzioni regionali;

     b) Strutture speciali di supporto di cui all’art. 14;

     c) Servizi;

     d) Posizioni dirigenziali di Staff;

     e) Uffici [2].

     2. Le Direzioni regionali sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l'esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell'ambito del bilancio regionale. Le Direzioni regionali del Consiglio non possono essere superiori a due unità, quelle della Giunta non possono essere superiori a dodici unità.

     3. I Servizi sono unità organizzative complesse, comprese nell'ambito delle Direzioni regionali e sono individuati sulla base di specifiche funzioni omogenee.

     4. Nell'ambito delle Direzioni regionali possono essere costituite posizioni di Staff, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecniche, di studio, ricerca, di vigilanza, nonché di specifiche attività professionali caratterizzate tutte da un elevato grado di autonomia e di responsabilità di prodotto e di risultato.

     5. I Servizi e le posizioni di Staff del Consiglio e della Giunta non possono essere superiori rispettivamente a 11 ed a 120 unità.

     6. Gli Uffici sono unità organizzative semplici costituiti nell'ambito dei Servizi che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento delle funzioni individuate nell'art. 8 del contratto per la revisione del sistema di classificazione del personale delle Regioni e degli Enti Locali. Gli Uffici non possono essere complessivamente inferiori al doppio dei Servizi. In caso di assenza o impedimento per un periodo superiore a trenta giorni lavorativi continuativi, senza diritto al percepimento della retribuzione, il titolare dell’Ufficio può essere provvisoriamente sostituito con altro responsabile di Ufficio in servizio assegnato alla Direzione medesima con provvedimento formale del Direttore, su proposta del Dirigente di riferimento. Per il periodo della sostituzione, al Funzionario incaricato compete una retribuzione di risultato pari, al massimo, al 50 per cento dell’indennità di posizione organizzativa prevista per l’Ufficio, tenuto conto dei risultati e della valutazione [3].

     7. La responsabilità delle Direzioni, dei Servizi e delle posizioni di Staff è attribuita ai dirigenti. La responsabilità degli Uffici è attribuita a dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali.

 

     Art. 11. Strutture organizzative temporanee.

     1. Le strutture organizzative temporanee sono articolazioni flessibili all'interno delle Direzioni regionali o tra più Direzioni.

     2. Le strutture temporanee possono essere istituite dal Direttore, con propria decisione, se interne alla Direzione, o con atto degli Organi di direzione politica, nel limite di cui all'art. 10 comma 5, sentita la conferenza dei Direttori di cui al successivo art. 25, se attengono a più Direzioni. L'atto di istituzione stabilisce:

     a) gli obiettivi da perseguire ed i risultati attesi dal programma o progetto;

     b) il responsabile del programma o progetto;

     c) le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente alla struttura;

     d) i tempi di realizzazione del programma o progetto, che, di norma, non possono eccedere i due anni, prorogabili per un solo anno;

     e) i rapporti funzionali e di collaborazione con le strutture permanenti;

     f) le modalità di verifica degli stati di avanzamento.

     3. Alle strutture temporanee è adibito, prioritariamente, il personale a tempo indeterminato. La direzione delle stesse è affidata, di norma, ai dirigenti di Staff il cui incarico ha una durata correlata a quella del programma o progetto. In presenza di motivate esigenze può essere assunto personale a tempo determinato secondo le vigenti disposizioni.

     4. Il dipendente regionale assegnato alla struttura temporanea ha diritto alla conservazione del posto nella struttura permanente, che è reso indisponibile, e vi rientra automaticamente al termine dell'incarico. La sede della struttura temporanea è da considerarsi ordinaria sede di servizio.

 

     Art. 12. Strutture amministrative di supporto alle Autorità indipendenti.

     1. Le Autorità indipendenti della Regione sono:

     a) Difensore Civico;

     b) Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro;

     c) Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza.

     2. Le Autorità indipendenti dispongono di strutture amministrative regolate con legge. Il personale di tali strutture è ricompreso nella dotazione organica complessiva di cui all'allegata tabella B.

 

     Art. 13. Strutture amministrative di supporto agli organi elettivi ed ai Gruppi consiliari.

     1. Gli Organi elettivi del Consiglio e della Giunta Regionale dispongono di strutture amministrative regolate da leggi regionali. Dette strutture amministrative sono:

     [a) la Segreteria del Presidente della Giunta;] [4]

     b) la Segreteria del Presidente del Consiglio;

     c) Segreteria del Vice Presidente della Giunta e dei Vice-Presidenti del Consiglio;

     d) Segreterie degli Assessori e dei Consiglieri - Segretari del Consiglio.

     2. Le Segreterie dei Gruppi Consiliari sono disciplinate da apposite leggi regionali.

     3. Il Personale regionale assegnato a tali strutture è ricompreso nella dotazione organica complessiva di cui all'allegata tabella B.

     4. Gli incarichi di responsabilità di dette strutture di supporto sono conferiti dagli Organi di direzione politica.

 

     Art. 14. Strutture speciali di supporto.

     1. Le strutture speciali di supporto del Consiglio sono:

     a) Gabinetto della Presidenza;

     b) Stampa;

     2. Le Strutture speciali di supporto della Giunta Regionale sono:

     [a) Gabinetto della Presidenza;] [5]

     b) Sistema Informativo Regionale;

     c) Avvocatura Regionale, di cui alla L.R. 9/2000;

     d) Stampa;

     e) Controllo di Gestione;

     f) Controllo ispettivo - contabile;

     g) Tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro [6];

     h) Relazioni internazionali, comunitarie e delegazione di Bruxelles [7].

     3. I Dirigenti responsabili delle strutture speciali di supporto di cui ai precedenti commi 1, lettera a) e 2, lettere a), b) e c) assumono la denominazione di Direttori regionali ed è attribuito agli stessi il trattamento economico corrispondente a quello previsto per i Direttori preposti alle Direzioni di cui all'allegata tabella A [8].

     4. I dirigenti delle strutture speciali di supporto di cui ai precedenti, comma 1 lett. b) e comma 2 lettere d), e), f) e g), partecipano alla Conferenza dei Direttori Regionali. Ad essi sono attribuite le seguenti competenze:

     a) la formulazione di proposte ed esprime pareri all’Organo politico di riferimento, nelle materie di competenza;

     b) il conferimento degli incarichi di responsabile di Ufficio;

     c) la cura l’attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali determinati dall’Organo di direzione politica;

     d) la partecipazione al dibattito culturale e scientifico per le tematiche di competenza, assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;

     e) l’adozione degli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;

     f) la rappresentanza dell’Amministrazione limitatamente alle proprie competenze ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti, di conciliare e transigere, di concludere accordi;

     g) la richiesta di pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione per le materie attinenti la competenza;

     h) la cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

     i) la cura il coordinamento dei rapporti con gli uffici dell’Unione Europea;

     j) l’affidamento degli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l’esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al componente la giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni dell’adozione del provvedimento;

     k) la ripartizione tra i diversi Uffici delle risorse umane e strumentali;

     l) l’adozione degli atti di gestione del personale assegnato, verifica, periodicamente, i carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce i trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;

     m) l’individuazione e la nomina dei responsabili dei procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli stessi;

     n) la presidenza delle commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, in rappresentanza della Regione;

     o) lo svolgimento di ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.

     Ai dirigenti delle Strutture speciali di supporto è attribuito il trattamento economico dei dirigenti di servizio, fino alla data della definitiva graduazione delle posizioni economiche dirigenziali.

     Della peculiarità delle suddette posizioni sarà tenuto conto ai fini della graduazione di cui all’art. 21 [9].

     5. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organi di direzione politica, con propri atti di organizzazione, provvedono a determinare le competenze dei Servizi di cui al precedente comma, ed al conferimento dei relativi incarichi ai sensi del successivo articolo 20. Gli incarichi per le strutture della Giunta regionale sono conferiti su proposta del componente della Giunta competente. Gli incarichi di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono conferiti su proposta del Presidente della Giunta.

     6. Negli ulteriori 90 giorni gli Organi di direzione politica, sentiti i Dirigenti responsabili, individuano, per ciascun Servizio di cui al comma 4, gli Uffici, la dotazione organica, nel limite di cui al successivo articolo 31, ed attribuiscono agli stessi le risorse finanziarie, strumentali ed umane.

     7. I Dirigenti di Servizio, entro 30 giorni dall'assegnazione di cui al precedente comma, conferiscono gli incarichi di Responsabile degli Uffici.

 

     Art. 15. Gabinetto della Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale. [10]

     [1. Il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, oltre a svolgere specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, provvede all'espletamento delle attività istituzionali concernenti i rapporti con le strutture del Consiglio e della Giunta.

     Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti dell'Ufficio di Presidenza in ordine alla conformità degli atti alle leggi ed ai regolamenti. Cura i rapporti del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza con i diversi soggetti istituzionali, ed, inoltre, i rapporti esterni, le pubbliche relazioni ed il cerimoniale.

     2. Il Gabinetto del Presidente della Giunta è preposto allo svolgimento delle attività di supporto necessarie per l’esercizio delle funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuite al Presidente della Giunta Regionale dallo Statuto e dalle Leggi. Il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale svolge, inoltre, specifici compiti ad esso assegnati dal Presidente o dalla Giunta e provvede all’espletamento delle attività istituzionali concernenti i rapporti del Presidente con le strutture del Consiglio. Assicura al Presidente e alla Giunta Regionale il necessario supporto in ordine all’attività legislativa e di produzione normativa degli stessi. Cura i rapporti a prevalente contenuto politico, con i rappresentanti di organismi locali, nazionali ed internazionali; cura, inoltre, le attività relative alle nomine e alle designazioni di competenza del Presidente e della Giunta Regionale e svolge compiti di raccordo tra gli organi di direzione politica ed amministrativa [11].]

 

     Art. 16. Sistema Informativo Regionale.

     1. Il Sistema Informativo regionale è teso a massimizzare l'obiettivo di interconnessione sistemica interna alla Regione al fine di garantire standard europei di qualità ed eccellenza nel trasferimento del flusso di informazione.

     2. Il Sistema è articolato nei seguenti moduli organizzativi:

     a) Statistico;

     b) Informatico - Telematico;

     c) Territoriale - Cartografico.

     3. Il Sistema è preposto alla programmazione ed al coordinamento unitario del flusso informativo unitario e deve prevedere al suo interno adeguate strutture di raccordo con le attività delle Direzioni regionali.

 

     Art. 17. Costituzione delle Direzioni regionali.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge le Direzioni regionali sono definite nella Tabella "A".

     2. Le Direzioni possono essere ridefinite e ridotte, con atto degli Organi di direzione politica, previa informazione alle OO.SS. regionali confederali e alle altre parti sociali, anche in relazione all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di conferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e dalla Regione agli Enti Locali o di costituzione di Agenzie regionali, o a seguito di altre iniziative comportanti modificazioni del modello organizzativo per il trasferimento di funzioni, risorse finanziarie e strumentali e personale regionale.

     3. A seguito dei provvedimenti di conferimento delle funzioni agli Enti locali previsti dalla L.R. 72/98 e dalle leggi applicative del D.lgs. 59/97, le Direzioni regionali della Giunta regionale non possono essere superiori a 11 unità.

     4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli Organi di direzione politica provvedono al conferimento degli incarichi di Direttore regionale e di Direttore delle strutture speciali di supporto di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a), e comma 2 lettera a) e b), secondo le disposizioni del comma 6 dell'art. 20 della presente legge.

     5. Nei successivi 60 giorni, gli Organi di Direzione politica, su proposta della Conferenza dei Direttori provvedono, anche con più atti di organizzazione, ad individuare, per ciascuna Direzione e per ciascuna struttura speciali di supporto, di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a), e comma 2 lettera a) e b), i Servizi, le posizioni di Staff e gli Uffici, nonché la dotazione organica complessiva del personale, nel limite di cui al successivo articolo 31, tenuto conto anche dei processi di conferimento di funzioni alla Regione e da questa agli Enti locali. Gli atti di organizzazione definiscono le competenze ed attività dei Servizi, delle posizioni di Staff e degli Uffici.

     6. Negli ulteriori 30 giorni gli Organi di direzione politica assegnano a ciascuna Direzione e struttura speciale di supporto di cui all'articolo 14 comma 1, lettera a), e comma 2 lettera a) e b), su indicazione del relativo Direttore e sentita la Conferenza dei Direttori, il personale di qualifica dirigenziale e delle restanti qualifiche.

     7. Entro il termine di cui al comma precedente, gli Organi di direzione politica, conferiscono, di intesa con i Direttori, gli incarichi di Dirigente, di Servizio e di Staff ai sensi dell'articolo 20 comma 7.

     8. I Direttori, entro i successivi 30 giorni, attribuiscono risorse e personale alle diverse strutture dirigenziali della Direzione e conferiscono gli incarichi di Responsabile di Ufficio, su proposta dei Dirigenti di Servizio, al personale inquadrato nella categoria apicale del contratto del comparto Regioni Autonomie - Locali, nel rispetto dei criteri determinati in sede di contrattazione con le OO.SS..

 

TITOLO IV

Ordinamento della Dirigenza

 

     Art. 18. Qualifica dirigenziale.

     1. La dirigenza regionale è ordinata in un'unica qualifica ed è articolata in livelli diversificati di responsabilità. Gli Organi di direzione politica, con gli atti di organizzazione di cui al precedente art. 17, individuano, sentiti i Direttori, particolari profili professionali della qualifica dirigenziale in correlazione ad alcuni Servizi o posizioni di Staff per la cui direzione è richiesta una specifica professionalità.

     2. I dirigenti regionali sono iscritti in un apposito Albo. Gli Organi di direzione politica provvedono alla costituzione di una banca dati informatica, contenente gli elementi inerenti la formazione culturale e professionale di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti stessi fra amministrazioni ed enti diversi a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.

 

     Art. 19. Accesso alla dirigenza.

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo dell'amministrazione regionale avviene, previa determinazione programmatica del fabbisogno di personale, tramite concorso pubblico per esami.

     2. Alla copertura dei posti dirigenziali si provvede mediante due distinte procedure concorsuali, alle quali possono rispettivamente partecipare:

     a) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di diploma di laurea e, ove richiesta, di abilitazione professionale, con anzianità di servizio di cinque anni effettivi svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; possono essere, altresì, ammessi soggetti aventi la qualifica di dirigente in strutture pubbliche diverse da quelle contemplate dall'art. 1, comma 2, del D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in possesso di diploma di laurea e, ove prescritta, di abilitazione professionale, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali, nonché coloro che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

     b) soggetti in possesso di diploma di laurea, nonché di diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post-laurea rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da altre istituzioni formative pubbliche o private, tenuto conto delle modalità di riconoscimento previste dalla normativa in materia di accesso alla dirigenza statale; possono altresì essere ammessi dipendenti di strutture private, muniti di diploma di laurea, che abbiano svolto per cinque anni le funzioni dirigenziali.

     3. Gli Organi di direzione politica, con propri atti di organizzazione, definiscono i criteri per la composizione e la nomina delle Commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento delle selezioni.

     4. I vincitori di concorso di cui al comma 2, sono tenuti a frequentare un ciclo di formazione iniziale di durata annuale, comprensivo di uno o più periodi di applicazione presso Amministrazioni, Enti ed altri organismi pubblici italiani o stranieri e/o presso aziende pubbliche o private, organizzato dalla Direzione preposta alle risorse umane, anche tramite convenzioni con qualificate istituzioni formative.

     5. Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo comma, spetta, durante il periodo di formazione e sino al conferimento del primo incarico, il trattamento economico dei dirigenti, comprensivo della retribuzione di posizione nella misura minima.

     5 bis. Il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, individuati ai sensi dell’art. 19 della L.R. 77/1999 per il periodo 2001-2003 nell’ambito delle dotazioni organiche di cui alla tabella B della citata legge regionale, è coperto mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale di ruolo in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge del diploma di laurea e cinque anni di anzianità nella categoria D o di diploma di laurea e tre anni nella categoria D, con diploma, almeno biennale, di specializzazione post laurea. Con specifico provvedimento della Giunta regionale, di concerto con le OO.SS. sono stabiliti i profili professionali messi a concorso [12].

 

     Art. 20. Incarichi dirigenziali.

     1. Gli incarichi dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilità:

     a) Direttore regionale preposto ad una Direzione;

     b) Dirigente preposto ad un Servizio o ad una posizione di Staff.

     2. Il Direttore regionale, limitatamente alla durata dell'incarico, è sovraordinato al restante personale dirigenziale. Il Dirigente preposto ad una posizione di Staff è giuridicamente equiordinato al dirigente preposto ad un Servizio.

     3. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali e per il passaggio ad incarichi diversi, si tiene conto:

     a) della natura e delle caratteristiche dei programmi e progetti da realizzare;

     b) delle attitudini e delle capacità professionali;

     c) dei risultati conseguiti in precedenza.

     4. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si segue di norma il criterio della rotazione. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

     5. Nell'attribuzione degli incarichi e nel passaggio ad incarichi diversi non trova applicazione l'art. 2103 comma 1 del codice civile.

     6. Gli incarichi di Direttore regionale e di Dirigente delle strutture speciali di supporto sono conferiti dalla Giunta Regionale su proposta del Componente la Giunta competente in materia, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

     L’incarico di Direttore o Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata al Direttore cessa decorsi centottanta giorni dall’insediamento dell’organo di direzione politica e, comunque dal giorno precedente dall’insediamento del nuovo Direttore.

      [I dirigenti del ruolo regionale cessati dall’incarico di Direttore o di Responsabile di Struttura Speciale di Supporto equiparata al Direttore rimangono a disposizione dell’Amministrazione per un periodo massimo di tre mesi e svolgono, su specifico incarico della Giunta Regionale, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici] [13].

      [Entro lo stesso termine gli Organi di direzione politica provvedono alla loro assegnazione ad altra Direzione o Struttura Speciale di Supporto] [14].

      [Per il medesimo periodo, e comunque fino all’affidamento di incarico diverso se precedente, essi percepiscono l’indennità prevista per i Dirigenti di Posizione di Staff] [15] [16].

     6 bis. Al termine dell’incarico di cui al comma 6, secondo capoverso, il Direttore e il Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore del ruolo regionale, riassumono automaticamente e senza soluzione di continuità la titolarità del Servizio precedentemente ricoperto in qualità di Dirigente, qualora lo stesso risulti ancora privo di responsabile assunto a tempo indeterminato o sia stato ricoperto dopo l’entrata in vigore della legge regionale finanziaria 2005.

     Nel caso in cui la struttura precedentemente ricoperta non fosse disponibile, al Direttore regionale ed al Dirigente responsabile di struttura speciale di supporto equiparata a Direttore, cessati dall’incarico, viene attribuita la titolarità di altro Servizio della stessa Direzione, e comunque nella stessa Sede di servizio.

     Nelle more di detta attribuzione, essi percepiscono l’indennità prevista per i Dirigenti in Servizio [17].

     6 ter. In caso di cessazione dell’incarico di Dirigente di Servizio o di Staff viene conferita contestualmente e senza soluzione di continuità la titolarità di un altro incarico nella stessa posizione o di altra posizione e comunque nella stessa sede di servizio.

     In caso di revoca di incarico dirigenziale per motivate esigenze organizzative, ai dirigenti viene conferito contestualmente e senza soluzione di continuità un altro incarico dirigenziale nella stessa Direzione o comunque nella stessa sede di servizio.

     Nelle more di dette attribuzioni i dirigenti continuano a percepire l’indennità di posizione in godimento [18].

     6 quater. I dipendenti regionali di categoria C, nominati dalla Giunta regionale come consulenti tecnici di parte per conto della Regione, in sede di contenzioso e che svolgono tale funzione da oltre 10 anni, possono essere inquadrati alla categoria D allorché vi siano posti disponibili e riservati al personale interno per la stessa categoria [19].

     7. Gli incarichi di Dirigente di Servizio e di Staff sono conferiti dall'Organo di direzione politica, d'intesa con il Direttore, ai Dirigenti assegnati alla Direzione stessa, nel rispetto dei criteri di cui al terzo comma.

     8. Gli incarichi dirigenziali sono definiti con contratto nel quale sono indicati: gli obiettivi da conseguire, l'oggetto, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico.

     9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l’assenza o l’impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l’incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell’indennità di posizione spettante per l’incarico di dirigente del posto vacante [20].

     9 bis. Qualora un Direttore cessi dalle funzioni attribuite, ovvero in caso di vacanza del posto, la Giunta Regionale, nelle more dell’espletamento delle procedure per la copertura del posto e per un periodo non superiore a sei mesi, può attribuire l’incarico di Direttore ad un dirigente del ruolo unico regionale in servizio presso la medesima direzione. Al dirigente incaricato compete, la differenza tra l’indennità di posizione percepita e quella spettante per l’incarico di direttore [21].

     9 ter. In attuazione dell’art. 69 del D.Lgs. 165/2001, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dal CCNL, istituisce e valorizza le alte professionalità del personale della categoria D, mediante il conferimento di incarichi a termine. A tal fine si attiene nell’individuazione delle strutture di elevata professionalità ai seguenti requisiti oggettivi per l’assegnazione delle suddette posizioni:

a) dipendenti esperti avvocati di cui all’art. 1, comma 4 bis, della L.R. 9/2000 che prestino servizio presso la Struttura di Supporto all’Avvocatura Regionale o presso le Direzioni Regionali per le mansioni di carattere giuridico e per mansioni amministrative di elevata complessità;

b) dipendenti di categoria D, delle strutture direzionali anche di staff a responsabilità non dirigenziali;

c) dipendenti di categoria D che siano portatori di competenze elevate e innovative, acquisite nell’ente, ovvero attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private rilevabili dal curriculum professionale con preparazione correlata a titoli accademici anche, dove rispondenti all’esigenze dell’ente, specializzazioni professionali e abilitazioni o iscrizioni ad albi nonché ai dipendenti di categoria D con qualifica giornalista [22].

     9 quater. Ai titolari di alta professionalità possono essere conferiti anche il coordinamento e/o la responsabilità di uno o più procedimenti amministrativi complessi, ivi compresa la predisposizione della proposta di provvedimento finale a rilevanza esterna anche con annessa responsabilità di capitoli di spesa e/o di bilancio.

Le posizioni di elevata professionalità sono poste alle dirette dipendenze del Direttore della Struttura di assegnazione ed hanno rilevanza esterna per la durata dell’incarico e nei limiti delle responsabilità di procedimento di natura complessa conferite [23].

 

     Art. 21. Graduazioni delle posizioni dirigenziali.

     1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione, in funzione dei seguenti parametri di riferimento:

     a) dimensione ed articolazione delle strutture organizzative;

     b) entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;

     c) complessità dei procedimenti, della tecnologia e della normativa;

     d) dimensione e qualità dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, a cui si rapporta l'attività della struttura;

     e) rilevanza strategica delle funzioni rispetto agli obiettivi istituzionali della Regione.

     2. Gli Organi di direzione politica, previa concertazione con le OO.SS., graduano le posizioni dei Direttori e dei dirigenti preposti ai Servizi e alle posizioni di Staff, in relazione ai parametri di cui al precedente comma nei limiti definiti dal C.C.N.L. per la dirigenza. Gli atti di graduazione dei Direttori della Giunta regionale sono adottati su proposta del Componente preposto alle risorse umane. Gli atti di graduazione dei Dirigenti di Servizio e di Staff sono adottati con le suddette modalità acquisiti i pareri del Direttore nella cui direzione ineriscono le posizioni dirigenziali.

     3. In caso di istituzione di nuove posizioni dirigenziali o di costituzione di strutture temporanee, si provvede alla graduazione delle posizioni con la procedura di cui ai commi precedenti. Il sistema delle graduazioni è aggiornato in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza ed in caso di rilevanti modifiche delle competenze e responsabilità dei Direttori e degli assetti organizzativi interni alle stesse direzioni.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla graduazione delle posizioni dirigenziali di cui ai commi precedenti, gli Organi di direzione politica, determinano la retribuzione provvisoria di posizione del Direttore, del Dirigente di Servizio e di Staff nei limiti e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Dirigenza.

 

     Art. 22. Incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato.

     1. Per particolari e specifiche esigenze, connesse alla necessità di acquisire figure professionali di particolare rilievo tecnico e dotate di adeguata professionalità, nonché per la direzione delle strutture organizzative temporanee, possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato. La durata dell'incarico per la direzione delle strutture temporanee è quella prevista all'art. 11 comma 2 lettera d); negli altri casi la durata non può essere superiore a 5 anni rinnovabili una sola volta. Ferma restando la dotazione complessiva della dirigenza di cui all'allegato B, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono conferire incarichi a contratto nel limite del 20% del numero complessivo delle Direzioni regionali e, rispettivamente del 20% e del 10% delle posizioni dirigenziali di cui all'art. 10 comma 5.

     2. I contratti di cui al primo comma, possono essere stipulati con soggetti aventi i seguenti requisiti:

     a) possesso di un diploma di laurea e, ove previsto, della iscrizione all'Albo professionale attinente al posto da ricoprire;

     b) una documentata qualificazione professionale, maturata in almeno 5 anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella pubblica amministrazione, in enti od organismi pubblici, aziende pubbliche o private, oppure nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato, ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

     3. Ai dirigenti assunti con contratto a tempo determinato si applicano, per tutta la durata dello stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità relative ai dirigenti a tempo indeterminato, ed è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti regionali. La retribuzione di posizione è correlata a quella corrisposta ai dirigenti a tempo indeterminato per responsabilità analoghe a quelle conferite.

     4. Per il periodo di durata del contratto dirigenziale presso la Regione, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ed il servizio è riconosciuto ai fini dell'anzianità.

     5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell’Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria “D” a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali [24].

 

          Art. 22 bis. (Prosecuzione del rapporto di lavoro) [25]

1. I Direttori regionali che maturano l’età anagrafica o contributiva utile per il collocamento a riposo nel corso della Legislatura, possono presentare richiesta di prosecuzione dell’attività lavorativa sino al termine della Legislatura stessa.

2. La richiesta di cui al comma 1 può essere presentata anche dai Direttori regionali che maturano nel corso della Legislatura il sessantasettesimo anno di età a seguito della permanenza in servizio per l’ulteriore biennio previsto dall’art. 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503.

3. La prosecuzione dell’attività lavorativa dei direttori regionali non può essere estesa oltre il compimento del settantesimo anno di età.

4. Gli Organi di Direzione politica hanno facoltà di accogliere la richiesta in relazione ad esigenze correlate alla continuità nell’esercizio della funzione direttiva del richiedente e della particolare professionalità acquisita dal richiedente nella funzione esercitata

 

     Art. 23. Competenze del Direttore regionale.

     1. Il Direttore, nell'ambito dell'incarico conferito e fermo restando il potere di indirizzo dell'Organo di direzione politica, svolge le seguenti funzioni:

     a) formula proposte ed esprime pareri all'Organo politico di riferimento, nelle materie di competenza;

     b) propone, agli Organi di direzione politica, gli incarichi di Dirigente di Servizio e di Dirigente preposto a posizioni di Staff, a favore dei dirigenti assegnati alla Direzione;

     c) conferisce, con propria decisione, gli incarichi di responsabile di Ufficio, su proposta dei Dirigenti di Servizio;

     d) provvede a ripartire il personale e le risorse assegnate fra i diversi Servizi, le posizioni di Staff e le eventuali strutture temporanee della Direzione;

     e) cura l'attuazione dei piani, programmi e progetti secondo gli indirizzi generali determinati dall'Organo di direzione politica;

     f) esercita i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

     g) definisce gli obiettivi che i singoli dirigenti di servizio devono perseguire e può attribuire loro la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

     h) attribuisce i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate ai Dirigenti preposti ai Servizi, mantenendo il coordinamento ed il controllo degli stanziamenti di bilancio assegnati alla Direzione;

     i) emana, sentiti i dirigenti della Direzione, le direttive tecniche in relazione a questioni di particolare complessità;

     j) esercita le funzioni di direzione e coordinamento dell'attività dei dirigenti e risolve eventuali conflitti di competenza;

     k) vigila sull'attività dei dirigenti preposti alle strutture della Direzione, esercita il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia o ritardo dell'esercizio dei poteri loro conferiti e promuove l'accertamento delle responsabilità;

     l) provvede, all'interno della Direzione, alla mobilità del personale di qualifica non dirigenziale assegnato alla stessa, anche per sedi diverse, previo conforme parere dei dirigenti dei Servizi interessati;

     m) partecipa al dibattito culturale e scientifico per le tematiche relative alla Direzione; assiste alle Conferenze e riunioni tecniche ai diversi livelli;

     n) adotta gli atti necessari per garantire la semplificazione delle procedure, nel rispetto dei diritti dei cittadini, in materia di accesso alle informazioni;

     o) rappresenta l'Amministrazione, limitatamente alle competenze della Direzione, ed ha pertanto il potere di promuovere e di resistere alle liti, di conciliare e transigere, di concludere accordi;

     p) richiede pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione per le materie attinenti la competenza della Direzione;

     q) verifica la sicurezza nei luoghi di lavoro ed il rispetto delle leggi in materia e formula al Responsabile della sicurezza eventuali proposte e suggerimenti;

     r) cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

     s) cura il coordinamento dei rapporti dei Servizi della Direzione con gli uffici dell'Unione Europea;

     t) affida gli incarichi di consulenza per particolari questioni attinenti l’esercizio delle funzioni attribuite, dandone preventiva informazione scritta, per il tramite della Segreteria di Giunta, al Componente la Giunta preposto alla materia, almeno dieci giorni prima dell’adozione del provvedimento [26];

     t1) cura la raccolta delle determinazioni adottate dai Dirigenti della propria Direzione [27].

     u) svolge ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti e dagli atti di organizzazione adottati dall'Organo di direzione politica.

 

     Art. 24. Competenze del dirigente di Servizio e di Staff.

     1. Il dirigente preposto al Servizio, nell'ambito dell'autonomia funzionale dirigenziale, svolge funzioni di direzione e organizzazione della struttura affidata.

     2. In particolare, il dirigente preposto al Servizio:

     a) formula proposte, avanza suggerimenti ed esprime pareri al Direttore, relativamente alle competenze attribuite al Servizio, con specifico riferimento anche alle misure volte a garantire lo snellimento delle procedure ed il diritto di accesso e di informazione dei cittadini;

     b) propone al Direttore gli incarichi degli Uffici inerenti il Servizio;

     c) cura l'attuazione dei progetti e l'attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando, nell'ambito delle risorse attribuite, i poteri di spesa o, secondo i casi, di accertamento ed acquisizione delle entrate;

     d) ripartisce tra i diversi Uffici del Servizio le risorse umane, finanziarie e strumentali;

     e) adotta gli atti di gestione del personale assegnato al Servizio, verifica, periodicamente, i carichi di lavoro ed i livelli di produttività dei dipendenti, ed attribuisce i trattamenti economici accessori, nel rispetto delle previsioni contrattuali;

     f) individua e nomina, nell'ambito delle competenze del Servizio, i responsabili dei procedimenti e verifica il rispetto dei termini per la conclusione degli stessi; esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e/o di omissioni ed attiva i relativi procedimenti disciplinari;

     g) verifica periodicamente l'efficienza e la produttività degli Uffici facenti capo al Servizio, analizzando e controllando costi, rendimenti e qualità dell'azione amministrativa;

     h) presiede le commissioni di appalto e di concorso, stipula contratti e convenzioni, in rappresentanza della Regione;

     h1) trasmette le proprie determinazioni al Direttore per l’inserimento nella relativa raccolta [28];

     i) svolge ogni altra funzione prevista dalla presente legge, dai regolamenti, dagli atti di organizzazione adottati dagli Organi elettivi.

     3. I dirigenti, cui sono conferiti incarichi di Staff, nell'ambito dell'autonomia funzionale attribuita ai dirigenti, sulla base delle disposizioni e direttive generali emanate dagli Organi di direzione politica e secondo le indicazioni definite dai Direttori, svolgono funzioni ispettive, di controllo e vigilanza, attività di studio e ricerca, di elaborazione tecnica, nonché specifiche attività professionali.

 

     Art. 25. Conferenza dei Direttori regionali.

     1. Al fine di realizzare l'unitarietà amministrativa regionale ed accrescere l'integrazione tra le strutture organizzative, è istituita la Conferenza dei Direttori regionali. La Conferenza dei Direttori del Consiglio è convocata e presieduta dal Direttore competente per gli Affari del Personale, anche su richiesta degli altri Direttori. La Conferenza dei Direttori della Giunta regionale, alla quale partecipano i Direttori delle strutture di supporto, è convocata e presieduta dal Direttore responsabile della direzione "Affari della Presidenza". La Conferenza può essere convocata, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Direttori regionali.

     2. La Conferenza, che si riunisce almeno due volte l'anno, esprime pareri e formula proposte operative agli Organi di direzione politica in merito:

     a) alla definizione dei procedimenti intersettoriali che richiedono integrazione ed apporti interdisciplinari;

     b) al funzionamento complessivo delle strutture regionali ed all'istituzione di strutture interdirezionali per la realizzazione di specifici progetti ai sensi dell'art. 11;

     c) ai processi organizzativi, in relazione alle competenze conferite dallo Stato alla Regione e da questa agli Enti Locali;

     d) alla individuazione delle posizioni dirigenziali nelle Direzioni e alla determinazione e ripartizione delle risorse economiche, strumentali e di personale necessarie al funzionamento delle Direzioni;

     e) ai parametri ed ai criteri di valutazione delle prestazioni dirigenziali;

     f) ai parametri di riferimento del controllo di gestione.

     3. Il Presidente della Conferenza può convocare riunioni ristrette qualora le questioni in discussione attengano solo ad alcune Direzioni, anche su richiesta dei relativi Direttori.

 

     Art. 26. Comitato di direzione.

     1. Nell'ambito di ciascuna direzione è istituito il Comitato di direzione composto dal Direttore e dai Dirigenti assegnati.

     2. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ed esamina il programma di lavoro, lo stato di avanzamento dei progetti, i problemi funzionali e organizzativi al fine di una organica ed effettiva attuazione delle direttive generali emanate dall'Organo di direzione politica.

 

     Art. 27. Revoca degli incarichi dirigenziali.

     1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'art. 17 della Legge 59/97, comportano per il dirigente responsabile la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico, anche presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

     2. Nel caso di grave inosservanza alle direttive impartite dall'Organo di direzione politica o di ripetuta valutazione negativa, secondo le risultanze fornite dal Nucleo di valutazione, di cui al successivo art. 30, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile, e dei contratti collettivi.

     3. I provvedimenti di cui al secondo comma sono adottati dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale previo parere conforme di un Comitato di Garanti i cui componenti sono nominati dai predetti Organi di direzione politica per quanto di competenza. I Comitati dei Garanti del Consiglio e della Giunta sono presieduti da Magistrati della Corte dei Conti, con esperienza nel controllo di Gestione, designati dal Presidente della sezione regionale della stessa. Il Comitato dei Garanti del Consiglio si compone, altresì, di un dirigente eletto dall'assemblea dei dirigenti del ruolo consiliare e da un esperto nominato dal Presidente del Consiglio. Il Comitato dei Garanti della Giunta si compone, altresì, di un esperto eletto dall'assemblea dei dirigenti del ruolo della Giunta e da un esperto nominato dal Presidente della Giunta. Le modalità di elezione dei Dirigenti regionali sono regolate da apposito disciplinare adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, sentite le organizzazione sindacali. Gli esperti sono scelti tra soggetti con specifiche qualificazioni ed esperienze nei settori dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. I Comitati durano in carica 5 anni e gli incarichi non sono rinnovabili.

     4. Con provvedimento degli Organi di direzione politica è determinato il trattamento economico del Comitato dei Garanti.

 

TITOLO V

Sistema del controllo interno

 

     Art. 28. Controllo contabile ed ispettivo.

     1. I dirigenti di ciascuna Direzione assicurano la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

     2. La Struttura speciale di supporto “Controllo ispettivo-contabile”, è deputata a: effettuare verifiche e controlli, nonché ispezioni finanziarie [29].

     3. La Direzione della Giunta regionale preposta alla gestione finanziaria è deputata tra l'altro a:

     a) effettuare verifiche e controlli per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali presso le proprie strutture organizzative e presso gli Enti, le Aziende, le Agenzie ed altri Organismi dipendenti dalla Regione;

     b) assicurare alle competenti strutture regionali la collaborazione necessaria per i controlli e le verifiche di natura finanziario-contabile dei bilanci preventivi e dei rendiconti presentati all'Amministrazione regionale dalle Aziende, Agenzie ed Organismi dipendenti dalla Regione;

     c) controllare e certificare tutte le attività coofinanziate con le risorse dell'Unione Europea con le modalità di cui all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2064/97 e delle eventuali modifiche direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico italiano;

     d) svolgere il controllo ispettivo finanziario sulle strutture della Giunta regionale.

     4. Per l'espletamento delle proprie attività le Direzioni di cui al primo comma hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere verbalmente o per iscritto informazioni alle strutture regionali.

     5. Le verifiche di regolarità contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla Pubblica Amministrazione, i principi generali della revisione aziendale.

 

     Art. 29. Controllo di gestione.

     1. Il controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale ed orienta l'Organo di direzione politica.

     2. La Direzione del Consiglio regionale preposta alle risorse finanziarie è deputata anche al controllo di gestione. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede, con proprio atto di organizzazione, a definirne la composizione organizzativa e ad individuare il responsabile.

     3. La Giunta regionale, con proprio atto organizzativo, regolamenta l'attività del Controllo di gestione, istituito con l'articolo 14 comma 2 lettera d), in conformità ai decreti legislativi attuativi dell'articolo 17 della legge 15.3.1997 n. 59.

     4. Gli Organi di direzione politica, previo parere della Conferenza dei Direttori, su proposta dei Responsabili del controllo di gestione, adottano i parametri di riferimento del controllo in relazione a specifici indicatori di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali.

     5. Per l'espletamento delle proprie attività il Responsabile del controllo ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere verbalmente o per iscritto, informazioni alle strutture regionali.

     6. I Responsabili comunicano, con periodicità semestrale, ai Direttori ed agli Organi di direzione politica i risultati dell'attività svolta.

 

          Art. 29 bis. Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro. [30]

     1. In materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro, la Regione Abruzzo recepisce il D.Lgs. 19.09.1994, n.626, coordinato col D.Lgs 19.03.1996, n. 242 e, per l’organizzazione della propria azione amministrativa, fa altresì propria la Direttiva Comunitaria n. 89/391/CEE.

     2. L’attuazione delle norme di cui al comma 1, è di competenza della Struttura Speciale di Supporto, “ Tutela della salute e Sicurezza sul lavoro”.

     3. Il Dirigente Responsabile della Struttura Speciale di Supporto “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro” è individuato quale Datore Unico di Lavoro per tutte le sedi di lavoro della Giunta Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.

     4. Per far fronte rispettivamente agli oneri per la prevenzione dei rischi e la tutela igienico sanitaria e per l’attuazione del Programma Annua le degli interventi di adeguamento delle sedi alle prescrizioni del D.Lgs. 626/94, il Dirigente di cui al comma 3 cura la gestione dello stanziamento del Capitolo 11205 e, per l’anno 2002, della somma di Euro 4.320.000 dello stanziamento iscritto nel Capitolo 12101.

 

     Art. 30. Nucleo di valutazione e verifica dei risultati. [31]

     [1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini della attribuzione degli incarichi, dello sviluppo professionale e della retribuzione di risultato.

     2. La valutazione delle prestazioni è effettuata dai Nuclei di valutazione del Consiglio e della Giunta regionale. I Nuclei di valutazione verificano, anche avvalendosi delle risultanze dell'attività del controllo di gestione, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse regionali, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I Nuclei possono svolgere accertamenti presso le strutture regionali, hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere informazioni. I Nuclei supportano l'attività dei dirigenti per la valutazione dei responsabili degli Uffici.

     3. Ogni Nucleo è composto da n. 3 esperti, esterni all'Amministrazione regionale, particolarmente qualificati nelle tecniche di valutazione. Gli Organi di direzione politica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nominano ciascuno per la propria competenza, i componenti dei Nuclei di valutazione, ne definiscono l'organizzazione, le modalità di funzionamento ed il trattamento economico.

     4. I Nuclei di valutazione, nei successivi 30 giorni, sentita la Conferenza dei direttori regionali definiscono i parametri ed i criteri di valutazione, che sono approvati dagli Organi di direzione politica.

     5. Il procedimento di valutazione implica la diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dei Nuclei e la partecipazione del valutato.

     6. I Nuclei di valutazione, nello svolgimento dell'attività di verifica di cui al secondo comma, tengono conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attività è svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilità di risorse nelle strutture amministrative oggetto di verifica.

     7. I Nuclei, sulla base delle risultanze di verifica, propongono l'adozione di eventuali interventi correttivi e forniscono elementi per l'adozione delle misure previste dall'articolo 27, nei confronti dei Dirigenti responsabili.

     8. I Nuclei di valutazione riferiscono esclusivamente agli Organi di direzione politica della Regione.]

 

TITOLO VI

Dotazione organica - Gestione

e formazione del personale

 

     Art. 31. Dotazione organica.

     1. La dotazione organica della Regione, in sede di prima applicazione della presente legge, è quella indicata nell'allegata tabella B.

     2. Gli Organi di direzione politica, con atti di organizzazione, previa consultazione delle OO.SS., approvano annualmente il programma triennale dei fabbisogni di personale ed apportano le conseguenti variazioni alla dotazione organica.

     3. Qualora le variazioni delle dotazioni organiche comportino maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

     4. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, previa concertazione con le OO.SS., sentiti i Direttori regionali:

     - individuano ed istituiscono i profili professionali relativi alle diverse categorie di classificazione del personale;

     - quantificano i posti di organico dei singoli profili, nell'ambito della dotazione complessiva di categoria;

     - assegnano i posti di organico per categoria e profilo alle singole Direzioni e strutture di supporto.

     5. I Direttori, con propria decisione, assegnano i posti per categoria e profilo alle diverse strutture delle Direzioni.

 

     Art. 32. Disciplina del rapporto di lavoro.

     1. Nel rispetto delle fonti individuate a norma dell'art. 2 i rapporti di lavoro del personale regionale sono regolati contrattualmente.

     2. La Regione osserva gli obblighi assunti con i contratti collettivi stipulati ai sensi del Titolo 3° del D.lgs. n. 29/93.

 

     Art. 33. Reclutamento del personale.

     1. Gli Organi di direzione politica, previo confronto con le OO.SS., disciplinano, con propri atti di organizzazione, nel rispetto dei principi dell'art. 36 del D.lgs. 29/93 e dei contratti collettivi di lavoro:

     a) le modalità di assunzione agli impieghi;

     b) i requisiti di accesso nelle procedure selettive.

     2. Le graduatorie delle prove selettive rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente, per la eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

     3. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle graduatorie attualmente vigenti.

 

     Art. 34. Mansioni.

     1. L'utilizzazione del personale in mansioni superiori è disposta con decisione del Direttore, su proposta del Dirigente di Servizio, nel rispetto dell'art. 56 del Decreto Legislativo 29/93, così come modificato dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli ordinamenti professionali previsti dai Contratti Collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.

 

     Art. 35. Mobilità.

     1. La Regione promuove in relazione al proprio fabbisogno e alle esigenze di operare un riequilibrio fra eccedenze e vacanze delle proprie strutture, l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di reclutamento del personale quale strumento di miglioramento organizzativo, di arricchimento professionale, nonché di perseguire le pari opportunità.

     2. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale, di intesa, previa concertazione con le OO.SS., determinano i criteri per la mobilità interna ed esterna nel rispetto delle norme contenute nel decreto 29/93 e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente e negli accordi integrativi decentrati.

     3. La mobilità del personale tra le Direzioni è disposta dal Direttore preposto alle risorse umane, acquisiti i pareri dei Direttori interessati, nel rispetto dei criteri di cui al precedente secondo comma.

 

     Art. 36. Albi professionali.

     1. Il personale che svolge qualificate attività professionali richiedenti il possesso di laurea e l'iscrizione in Albi professionali o che svolga attività tecnico - scientifica e di ricerca è iscritto in appositi Albi professionali del ruolo regionale, in attuazione dell'art. 11 lett. d) della L. 15.3.1997 n. 59 e dell'art. 45 comma 3 del "D.lgs. 29/93".

 

     Art. 37. Formazione del personale.

     1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del personale sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.

     2. La Regione riconosce la formazione e l'arricchimento professionale quali criteri qualificanti per lo sviluppo della progressione orizzontale e verticale da parte del personale dipendente.

     3. E' istituito l'Albo dei docenti della Regione Abruzzo. La Giunta regionale di intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Direttore preposto alle risorse umane, con atto di organizzazione, determina le modalità di tenuta dell'Albo ed i requisiti culturali e professionali per l'iscrizione nello stesso di docenti interni ed esterni.

     4. La Regione, anche di intesa con altre Pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative formative attuandone direttamente od avvalendosi, in regime di convezione, dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico e scientifico o di istituiti, anche privati, di qualificata professionalità ed esperienza.

     5. I programmi formativi, annuali e pluriennali, dovranno assicurare il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative e gestionali del personale anche mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della Pubblica Amministrazione, prevedendo anche il successivo scambio di esperienze con altre Pubbliche Amministrazioni e Settori dell'imprenditoria pubblica e privata.

     6. La Regione destina almeno l'uno per cento della spesa complessiva per il personale ai processi formativi.

 

TITOLO VII

Relazioni sindacali e partecipazione

 

     Art. 38. Relazioni con le associazioni sindacali.

     1. L'Amministrazione regionale intrattiene relazioni sindacali con le rappresentanze sindacali unitarie, democraticamente elette, ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali territoriali e di categoria, firmatarie del C.C.N.L. del Comparto regioni Enti Locali.

     2. Gli Organi di direzione politica formulano gli indirizzi per la contrattazione decentrata alla delegazione di Parte Pubblica e promuovono nei confronti delle associazioni di cui al primo comma, le forme di partecipazione attraverso la concertazione, l'informazione e la contrattazione, nell'ambito delle materie stabilite dai contratti collettivi nazionali, nel rispetto della relativa disciplina.

     3. L'Amministrazione regionale garantisce il rispetto di tutti gli altri istituti di partecipazione sindacale sui luoghi di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.

 

     Art. 39. Partecipazione dei lavoratori.

     1. Gli Organi di direzione politica promuovono la partecipazione dei dipendenti alla fase di elaborazione delle scelte in materia di organizzazione del lavoro e di qualificazione professionale in funzione dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi assegnati alle strutture organizzative ed al miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti.

     2. Almeno una volta l'anno, i Direttori convocano e presiedono "Conferenze di organizzazione" di tutto il personale assegnato. La Conferenza esamina il programma di lavoro, formula proposte per migliorare l'organizzazione delle strutture, le procedure ed i metodi di lavoro. Alle conferenze partecipano le rappresentanze sindacali.

     3. L'impostazione dell'attività e la verifica della funzionalità delle strutture sono attuate in riunioni collegiali periodiche di tutti gli addetti. Le riunioni vengono convocate dai singoli dirigenti, almeno due volte l'anno.

 

     Art. 40. Partecipazione del comitato per le pari opportunità.

     1. Gli Organi di direzione politica consultano il Comitato per le pari opportunità sulle misure generali che incidono sulla qualità dell'ambiente di lavoro, sull'organizzazione dell'attività lavorativa, nonché sugli interventi che concretizzano azioni positive a favore delle lavoratrici con particolare riferimento al reale conseguimento di condizioni di pari opportunità in ordine agli accessi, ai percorsi formativi e alle posizioni organizzative e di responsabilità.

     2. Al fine di favorire le consultazioni di cui al primo comma sono organizzate periodiche sessioni di incontri con i Dirigenti ed il personale interessato.

 

TITOLO VIII

Trasparenza e tutela degli utenti

 

     Art. 41. Responsabilità del procedimento amministrativo.

     1. Fermo quanto disposto dalla legge regionale 3 Marzo 1999 n. 11, ed in particolare dall'art. 9, gli Organi di direzione politica, con atti di organizzazione, possono indicare per ciascun procedimento amministrativo, attinente le competenze delle proprie strutture, il termine per l'emanazione del provvedimento finale ai sensi dell'art. 2 della legge 7 Agosto 1990 n. 241.

     2. Nell'ambito delle funzioni attribuite a ciascuna Direzione, il Direttore individua, per ciascun tipo di procedimento, la struttura competente per l'istruttoria e per ogni altro adempimento procedimentale.

     3. Il dirigente di ciascun servizio può assegnare ai dipendenti di qualifica non inferiore a quella apicale prevista dal contratto del personale del comparto Regioni - Autonomie locali, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento.

     4. La struttura organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è destinato ed, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

     5. Il responsabile del procedimento assolve con autonomia ai compiti previsti dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

     6. In sede di prima applicazione della presente legge le determinazioni di cui ai commi 2 e 3 sono adottate entro i sessanta giorni successivi all'affidamento dei rispettivi incarichi dirigenziali

 

     Art. 42. Formazione e pubblicità degli atti.

     1. I Direttori regionali ed i Dirigenti esercitano le rispettive competenze mediante l'adozione di provvedimenti monocratici che assumono la denominazione di "determinazioni". Le attività riconducibili alla capacità ed ai poteri del privato datore di lavoro, vengono formalizzate mediante decisioni o comunicazioni, ovvero con ordini di servizio, quando trattasi di attività di organizzazione [32].

     2. Gli Organi di direzione politica formulano periodiche direttive rivolte ad assicurare la pubblicazione, anche per estratto, degli atti e dei provvedimenti a rilevanza esterna adottati dagli Organi politici e dalla dirigenza. Gli atti di organizzazione delle Direzioni regionali e delle relative strutture dirigenziali interne sono pubblicati in una apposita sezione del Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 43. Relazioni con il pubblico.

     1. L'Ufficio di Presidenza, con gli atti di organizzazione di cui all'art. 17, individua, all'interno di una delle direzioni, una struttura per le relazioni con il pubblico.

     2. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle singole direzioni della Giunta, è istituita una apposita struttura per le relazioni con il pubblico presso la Direzione "Affari della Presidenza", con sede a L'Aquila per il coordinamento delle attività di informazione all'utenza attivate presso le direzioni regionali.

     3. Le strutture di cui al primo e secondo comma provvedono anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche che consentano la massima capillarità territoriale del servizio erogato:

     a) a garantire ai cittadini l'effettiva partecipazione di cui al capo terzo della legge 7 agosto 1990 n. 241;

     b) a monitorare, in raccordo con le associazioni degli utenti, la qualità e l'efficienza dell'informazione relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

     c) alla attività di ricerca e di analisi finalizzate alla evidenziazione delle esigenze dell'utenza e delle carenze rilevate nella erogazione dei servizi.

 

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 44. Norme di richiamo.

     1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni contenute nel D.lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 45. Disposizioni transitorie.

     1. Sino all'emanazione di una legge organica inerente l'organizzazione delle strutture di supporto agli Organi elettivi ed ai Gruppi consiliari, rimangono in vigore le vigenti disposizioni legislative.

     2. Fino all'applicazione degli atti di organizzazione previsti dall'art. 17, il personale continua a prestare servizio nelle strutture di appartenenza ed esercitare le funzioni già assegnate.

     3. I dirigenti, fino al conferimento dei nuovi incarichi previsti dalla presente legge, conservano quelli in atto.

 

     Art. 46. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e/o in contrasto con quelle della presente Legge e con le disposizioni sui Contratti Collettivi Nazionali.

     2. In particolare sono abrogate le seguenti leggi:

     a) L.R. 31.05.1985 n. 58 e successive modifiche ad eccezione del comma 5 dell'art. 30;

     b) L.R. 26.11.1987, n. 80;

     c) L.R. 07.12.1995 n. 139;

     d) L.R. 13.01.1997 n. 3.

     3. A seguito dell'emanazione degli atti di organizzazione di cui all'art. 17 comma 5, sono abrogati l'art. 1 comma 8 e 9, della L.R. 26.02.1998 n. 11 e la L.R. 31.03.1999 n. 19 ad eccezione degli articoli 5, 6, secondo comma.

     4. La Giunta regionale, entro due anni dalla presente legge, propone al Consiglio regionale l'adozione di un Testo Unico contenente le leggi, i regolamenti e gli atti di organizzazione finalizzati alla disciplina del rapporto di lavoro del personale regionale e degli Enti collegati.

 

     Art. 47. Norma finanziaria.

     1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1999 in lire 5.800.000.000, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti afferenti ai capitoli 11201, 11301 e 321920.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio in corso, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     Cap. 11201 denominato "Retribuzione al personale Consiglio regionale"

     In diminuzione £. 500.000.000

     Cap. 11301 denominato: "Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo"

     In diminuzione £. 2.500.000.000

     Cap. 321920 denominato: "Fondo di Riserva per spese obbligatorie"

     In diminuzione £. 2.800.000.000

     Cap. 11202 denominato: "Retribuzione al personale della Giunta regionale"

     In aumento £. 2.800.000.000

     Cap. 11204 denominato: "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi"

     In aumento £. 3.000.000.000

     3. Gli oneri di cui al precedente primo comma ricomprendono:

     - la somma di £. 116.762.000 relativa alla lettera l) dell'art. 15 comma 1 del C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali stipulato in data 1.4.1999;

     - la somma di £. 538.085.000 ai sensi dell'art. 15 comma 2;

     - la somma di £. 2.240.000.000 per l'attivazione dei nuovi processi di riorganizzazione previsti dalla presente legge e finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del medesimo contratto.

     4. Per gli anni successivi gli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci regionali sono determinati dalle relative leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977 n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 48. Urgenza.

 

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.A.

 

 

TABELLA "A"

DIREZIONI DEL CONSIGLIO

1. DIREZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

2. DIREZIONE ATTIVITA' LEGISLATIVA.

DIREZIONI DELLA GIUNTA

1. DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E POLITICHE LEGISLATIVE. 2. DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, RIFORME ISTITUZIONALI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI.

3. DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE.

4. DIREZIONE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI.

5. DIREZIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', EDILIZIA RESIDENZIALE E AREE URBANE.

6. DIREZIONE AMBIENTE E GESTIONE INTEGRATA ACQUA E SUOLO.

7. DIREZIONE SANITA'.

8. DIREZIONE AGRICOLTURA, FORESTE E SVILUPPO RURALE.

9. DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE.

10. DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE.

11. DIREZIONE QUALITA' DELLA VITA, BENI E ATTIVITA' CULTURALI, PROMOZIONE SOCIALE [33].

12. DIREZIONE TERRITORIO E BENI AMBIENTALI [34].

 

 

TABELLA B

 

                            DOTAZIONE ORGANICA

 

------------------------------------------------------------------

                             Consiglio       Giunta        Totale

                             Regionale    Regionale

------------------------------------------------------------------

Dirigenti                          15          136           151

 

Categoria D                        34          507           541

 

Categoria C                        37          641           678

 

Categoria B                        50          361           411

 

Categoria A                        17          271           288

 

TOTALE                            153         1916          2069

------------------------------------------------------------------

 


[1] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 9.

[2] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[3] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[4] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 39 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2012, n. 8.

[8] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[9] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7. Per una modifica al presente comma, vedi l'art. 39 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[10] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[12] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, come da ultimo sostituito dall’art. 35 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. La Corte costituzionale, con sentenza 11 luglio 2012, n. 177, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[13] Capoverso abrogato dall’art. 34 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[14] Capoverso abrogato dall’art. 34 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[15] Capoverso abrogato dall’art. 34 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[16] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[17] Comma aggiunto dall’art. 34 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[18] Comma aggiunto dall’art. 26 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[19] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[20] Comma già sostituito dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2006, n. 35 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

[21] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[22] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 50.

[23] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 50.

[24] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 16. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 105, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 16/2012.

[25] Articolo inserito dall'art. 21 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1. La disposizione di modifica è stata abrogata dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[26] Lettera così sostituita dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[27] Lettera aggiunta dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[28] Lettera aggiunta dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[29] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[30] Articolo aggiunto dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[31] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 8 aprile 2011, n. 6.

[32] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[33] Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 1999, n. 90.

[34] Numero così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 1999, n. 90.