§ 6.1.7 - L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.
Norme sulla contabilità regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:29/12/1977
Numero:81


Sommario
Art. 1.  (Contenuto della legge).
Art. 2.  (Leggi regionali di bilancio - Divieto del referendum abrogativo).
Art. 3.  (Cooperazione fra Stato e Regioni).
Art. 4.  (Programma regionale di sviluppo, piani, progetti e finanziamento relativo).
Art. 5.  (Ulteriori programmi di sviluppo, progetti speciali, programmi comprensoriali e finanziamento relativo).
Art. 6.  (Approvazione del bilancio pluriennale - Rapporti col programmo di sviluppo).
Art. 7.  (Determinazione delle entrate nel bilancio pluriennale).
Art. 8.      (Determinazione delle spese nel bilancio pluriennale)
Art. 9.  (Struttura del bilancio pluriennale).
Art. 10.  (Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente).
Art. 11.  (Leggi di spesa a pluriennalità programmata).
Art. 12.  (Leggi di spesa continuativa a carattere preminente).
Art. 13.  (Stanziamenti annuali di spese pluriennali).
Art. 14.  (Copertura finanziaria delle leggi regionali).
Art. 15.  (Disciplina delle procedure di spesa).
Art. 16.  (Annualità del bilancio).
Art. 17.  (Presentazione e approvazione del bilancio annuale di previsione).
Art. 17 bis.  (Legge Finanziaria Regionale).
Art. 18.  (Contenuto del bilancio annuale di previsione).
Art. 19.  (Stanziamenti di competenza e di cassa per l'entrata).
Art. 20.  (Stanziamenti di competenza per la spesa).
Art. 21.  (Stanziamenti di cassa per la spesa).
Art. 22.  (Saldo finanziario e giacenza di cassa).
Art. 23.  (Determinazione dell'avanzo e del disavanzo finanziario).
Art. 24.  (Bilancio di competenza e bilancio di cassa).
Art. 25.  (Equilibrio del bilancio di competenza).
Art. 26.  (Equilibrio del bilancio di cassa - Anticipazioni di cassa).
Art. 27.  (Universalità e integrità del bilancio).
Art. 28.  (Esercizio provvisorio del bilancio).
Art. 29.  (Stato di previsione dell'entrata).
Art. 30.  (Stato di previsione della spesa).
Art. 31.  (Riclassificazione delle spese).
Art. 32.  (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati).
Art. 33.  (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).
Art. 34.  (Entrate e spese degli enti locali per funzioni regionali delegate).
Art. 35.  (Fondo di riserva per spese obbligatorie).
Art. 36.  (Fondo di riserva per spese impreviste).
Art. 37.  (Fondi globali).
Art. 38.  (Utilizzazione dei fondi globali iscritti nei bilancio per l'esercizio precedente).
Art. 39.  (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali).
Art. 40.  (Fondo di riserva del bilancio di cassa).
Art. 41.  (Variazione al bilancio di previsione).
Art. 42.  (Assestamento del bilancio).
Art. 43.  (Divieto di storni).
Art. 44.  (Mutui passivi e prestiti).
Art. 45.  (Garanzie prestate dalla Regione).
Art. 46.  (Accertamento delle entrate).
Art. 47.  (Riscossione delle entrate).
Art. 48.  (Versamento delle entrate).
Art. 49.  (Annullamento dei crediti di modesto entità).
Art. 50.  (Accertamento dei residui attivi).
Art. 51.  (Impegni di spesa).
Art. 52.  (Limite all'assunzione degli impegni sugli esercizi futuri).
Art. 53.  (Organi competenti all'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi futuri).
Art. 54.  (Registrazione degli impegni di spesa).
Art. 55.  (Liquidazione delle spese).
Art. 56.  (Pagamento della spesa).
Art. 57.  (Pagamento di spese disposte in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili).
Art. 58.  (Impegni e titoli di spesa ineseguibili).
Art. 59.  (Disciplina del servizio di tesoreria e modalità di estinzione dei titoli di pagamento).
Art. 60.  (Aperture di credito a favore di funzionari delegati).
Art. 61.  (Accertamento dei residui passivi).
Art. 62.  (Ricognizione dei residui passivi).
Art. 63.  (Inventari dei beni demaniali e patrimoniali).
Art. 64.  (Provveditorato e casse economali).
Art. 65.  (Autonomia contabile del Consiglio regionale).
Art. 66.  (Rilevazioni periodiche della gestione del bilancio).
Art. 67.  (Rendiconto generale della Regione).
Art. 68.  (Modalità per l'approvazione del rendiconto generale).
Art. 69.  (Nota preliminare al rendiconto generale).
Art. 70.  (Conto finanziario).
Art. 71.  (Conto del patrimonio).
Art. 72.  (Rendiconto degli enti dipendenti della Regione).
Art. 73.  (Rendiconto degli enti locali delegati).
Art. 74.  (Rendiconto dei funzionari delegati)
Art. 75.  (Rendiconto del Tesoriere).
Art. 76.  (Controllo generale della gestione).
Art. 77.  (Controllo interno di Enti, Aziende e altri Organismi dipendenti dalla Regione).
Art. 78.  (Controllo della gestione degli enti locali nelle materie delegate).
Art. 79.  (Controllo sugli agenti contabili e sui funzionari delegati).
Art. 80.  (Controllo sulla gestione della Tesoreria).
Art. 81.  (Responsabilità degli amministratori).
Art. 82.  (Responsabilità dei funzionari preposti al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria).
Art. 83.  (Responsabilità dei dipendenti della Regione).
Art. 84.  (Responsabilità dei funzionari delegati).
Art. 85.  (Responsabilità del Tesoriere).
Art. 86.  (Responsabilità per danni degli amministratori, dei dipendenti e degli agenti contabili di diritto e di fatto della Regione).
Art. 87.  (Competenza giurisdizionale della Corte dei Conti).
Art. 88.  (Obbligo di denuncia).
Art. 89.  (Norme sulla gestione del bilancio).
Art. 90.  (Adeguamento delle convenzioni per il servizio di Tesoreria).
Art. 91.  (Abrogazione e rinvio).
Art. 92.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 6.1.7 - L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

Norme sulla contabilità regionale.

(B.U. n. 2 del 10 gennaio 1978).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Contenuto della legge).

     La presente legge disciplina l'ordinamento contabile della Regione in attuazione delle norme direttive poste dalla legge statale 19 maggio 1976, n. 335.

     Per quanto non previsto nel suo contesto essa rinvia alle disposizioni contenute nella citata legge statale.

 

     Art. 2. (Leggi regionali di bilancio - Divieto del referendum abrogativo).

     - Ai sensi dell'art. 71 dello Statuto della Regione, le leggi regionali di bilancio previste dagli articoli seguenti non possono essere sottoposte a referendum popolare abrogativo.

 

     Art. 3. (Cooperazione fra Stato e Regioni).

     La Regione, a richiesta e a condizioni di reciprocità, fornisce agli Organi Statali e alle altre Regioni ogni notizia utile allo svolgimento delle funzioni inerenti alla materia oggetto della presente legge, avvalendosi a tale scopo del sistema informativo in sua dotazione e dell'Istituto di ricerche e di studi di cui all'art. 15 dello Statuto regionale.

     Ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento contabile alla disciplina della contabilità statale e del coordinamento della finanza pubblica agli effetti dell'art. 119, primo comma, della Costituzione, la Regione invia annualmente per conoscenza al Parlamento il rendiconto generale, approvato dal Consiglio Regionale, con la nota illustrativa dei risultati finali della gestione prevista dall'art. 69 della presente legge.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

 

     Art. 4. (Programma regionale di sviluppo, piani, progetti e finanziamento relativo). [1]

 

     Art. 5. (Ulteriori programmi di sviluppo, progetti speciali, programmi comprensoriali e finanziamento relativo).

     In rapporto alle esigenze della realtà economico-sociale la Regione, oltre al programma previsto dall'art. precedente per l'adempimento delle proprie funzioni normali, adotta ulteriori programmi di sviluppo che, diretti alla valorizzazione di particolari aree del territorio regionale, si collocano nell'ambito della programmazione nazionale.

     In sede di attuazione del programma regionale di sviluppo la Regione può altresì adottare progetti speciali per specifici settori di intervento, aggregando eventualmente interventi compresi anche in più programmi o in più piani o in più obiettivi generali.

     Nel quadro della programmazione regionale la Regione adotta infine i programmi dei comprensori secondo la disciplina degli organismi comprensoriali di cui all'art. 13 dello Statuto Regionale.

     La realizzazione degli ulteriori programmi di sviluppo, dei progetti speciali e dei programmi comprensoriali, di norma perseguita con gli strumenti indicati dal secondo comma del precedente articolo 4, trae la propria disciplina finanziaria e contabile, oltre che dallo stesso art. 4, anche dall'eventuale avanzo finanziario di cui al successivo art. 22, secondo comma, e dal ricorso al credito nonché dalle disposizioni in tema di programmazione nazionale e da altre norme dello Stato di carattere generale.

     Al finanziamento dei progetti speciali sono destinati anche i contributi speciali di cui all'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO III

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 6. (Approvazione del bilancio pluriennale - Rapporti col programmo di sviluppo).

     Entro il 15 dicembre il Consiglio Regionale. su proposta della Giunta Regionale da presentarsi entro il 30 ottobre, approva il bianco pluriennale. in rapporto al programma regionale di sviluppo e alla corrispondente durata di esso, indicando, per ciascuno degli anni cui si riferisce, le risorse che si prevede siano acquisite e la loro utilizzazione per il finanziamento dei settori di intervento prioritario e dei progetti.

     Il quadro delle risorse è tracciato in base alla legislazione statale e regionale vigente e alla previsione attendibile di nuovi interventi legislativi.

     Il bilancio pluriennale, approvato con la stessa legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, al quale viene allegato, è annualmente aggiornato e coordinato coii le realizzazioni del programma di sviluppo.

     L'approvazione del bilancio pluriennale non implica autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso iscritte.

     Al bilancio pluriennale sono riferite. ai fini del riscontro della copertura finanziaria, l'ammontare e la misura delle nuove o maggiori spese previste dalle leggi regionali a carico degli esercizi futuri.

     Le competenze dell'Ufficio del Bilancio previste dall'art. 13-III della Legge Regionale 19 giugno 1973, n. 24, sono estese al bilancio pluriennale ed alle iniziative legislative a carattere pluriennale.

 

     Art. 7. (Determinazione delle entrate nel bilancio pluriennale).

     Costituiscono risorse del bilancio pluriennale i seguenti cespiti presunti:

     a) il gettito dei tributi propri della Regione con specificazione analitica delle risorse derivanti da ciascun tributo:

     b) il gettito dei tributi erariali o di quote di essi assegnati alla Regione, tenuto conto, anche per le risorse di cui alla precedente lettera a), delle somme allo stesso titolo introitate negli anni precedenti, dei previsti incrementi di esse e, per quanto attiene ai tributi erariali, delle prospettive di politica finanziaria nazionale correlate con quella della programmazione;

     c) le somme provenienti dal fondo previsto dall'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, ripartito con i criteri di cui all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni;

     d) le somme attribuite a titolo di ripartizione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e quelle derivanti dalle assegnazioni di cui all'art. 12 della stessa legge;

     e) i proventi delle altre assegnazioni comunque disposte dallo Stato;

     f) le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali;

     g) le entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti

     h) le entrate costituite da mutui e prestiti già autorizzati e, separatamente, da nuovi mutui e prestiti che si prevede debbano essere contratti nel corso dell'esecuzione del programma regionale di sviluppo, entro i limiti stabiliti dall'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con le modificazioni di cui all'art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e alle eventuali successive disposizioni.

 

     Art. 8.

     (Determinazione delle spese nel bilancio pluriennale).

     Il bilancio pluriennale di previsione indica distintamente:

     a) le spese conseguenti all'applicazione delle leggi già in vigore;

     b) le spese per il finanziamento dei progetti di cui al precedente art. 4 specificando, nell'ambito di essi, le spese che attengano alle funzioni normali e quelle che riguardino le funzioni di sviluppo.

     Per queste ultime le quote previste nel piano autonomamente programmato dalla Regione, a norma del precedente art. 5, sono tenute distinte dalle quote finanziate cori l'utilizzazione delle assegnazioni statali di cui al terzo comma dell'articolo 4;

     c) le spese destinate al finanziamento di uno o più progetti riguardanti l'amministrazione generale, l'ordinario funzionamento degli organi e degli uffici della Regione nonché l'adempimento delle normali funzioni amministrative attribuite o delegate alla Regione medesima;

     d) le spese derivanti dall'ammortamento dei mutui e dal rimborso dei prestiti già contratti e, distintamente, quelle derivanti dall'ammortamento dei mutui e dal rimborso dei prestiti che si prevede siano contratti nel corso di esecuzione del programma regionale, giusta la lettera h) del precedente art. 7;

     e) le spese previste da leggi che rinviano ai bilanci annuali la determinazione della loro entità, in rapporto ai settori prescelti per l'intervento prioritario.

     Agli effetti della copertura delle nuove o maggiori spese previste dall'art. 4, il bilancio pluriennale si considera disponibile fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'art. 5 e il totale delle spese già predeterminate previste dalle lettere a), b), c), d), prima parte, ed e) del comma precedente.

 

     Art. 9. (Struttura del bilancio pluriennale).

     Il bilancio pluriennale è costituito:

     a) dallo stato di previsione delle entrate:

     b) dallo stato di previsione delle spese;

     c) dal quadro riassuntivo.

     La classificazione delle entrate e delle spese del bilancio pluriennale è operata secondo lo schema adottato per la classificazione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione, a norma dei successivi artt. 29 e 30.

     Per le spese si tiene conto anche della specificazione stabilita dalla lettera b) del precedente art. 8.

     In corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale di cui al successivo art. 18 è indicata la quota delle singole entrate e delle singole spese riguardanti il primo esercizio del periodo pluriennale considerato nonché la quota riguardante l'esercizio successivo e, globalmente, quella relativa al rimanente periodo.

     4 bis. Per ciascuna delle azioni programmatiche indicate nel P.R.S., il bilancio pluriennale, nel rispetto della normativa contabile vigente individua anche con annotazioni in calce o in nota:

     a) gli obiettivi generali nel P.R.S.;

     b) i Settori Regionali competenti;

     c) la normativa di riferimento;

     d) le risorse di finanziamento distinte in quote regionali, statali e comunitarie;

     e) la partecipazione, ove prevista, di altri soggetti pubblici e privati;

     f) i costi complessivi ed i risultati attesi in termini di quantità e qualità per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione regionale [2].

     (Omissis) [3].

     Sotto ciascun progetto sono altresì iscritte le quote di spesa eventualmente imputate ai fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi riguardanti il progetto stesso in via di perfezionamento nel corso dell'esercizio ed è precisato il numero corrispondente al relativo elenco allegato al bilancio.

     Le spese riguardanti i singoli progetti sono riportate nel bilancio pluriennale anche se le somme relative non siano state ancora impegnate.

     Al bilancio pluriennale di previsione della Regione sono allegate le previsioni pluriennali di entrata e di spesa degli enti e delle aziende dipendenti, di cui al successivo art. 33.

TITOLO IV

LEGGI REGIONALI DI SPESA

 

     Art. 10. (Leggi di spesa a carattere continuativo e ricorrente).

     Le leggi regionali che prevedono attività o interventi, rispettivamente, a carattere continuativo o ricorrente, determinano soltanto, per quanto attiene alla loro disciplina sostanziale, gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, facendo espresso rinvio alle leggi di bilancio per la determinazione delle entità della spesa relativa. Tra gli atti delle procedure non rientrano quelli dai quali sorga comunque per l'amministrazione l'obbligo di assumere impegni a termini del successivo art. 51.

     Nei casi contemplati dal comma precedente gli adempimenti procedimentali richiesti dalla legge possono essere iniziati anche prima che sia determinata l'entità della spesa da operare.

 

     Art. 11. (Leggi di spesa a pluriennalità programmata).

     In deroga a quanto previsto dall'articolo precedente, allorché la natura tecnico-economica o giuridico-amministrativa dell'intervento lo richieda, le leggi regionali di spesa relative a programmi da eseguire in più esercizi indicano l'ammontare complessivo della spesa con riferimento alla durata pluriennale degli interventi previsti nonché la quota eventualmente stanziata nel bilancio in corso o già presentato per l'approvazione. Alle successive leggi di bilancio esse rinviano la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei rispettivi esercizi.

 

     Art. 12. (Leggi di spesa continuativa a carattere preminente).

     In deroga al principio contenuto nell'art. 10, quando la continuità e la regolarità della spesa nel tempo assumano un interesse preminente, la legge regionale che disponga spese a carattere pluriennale può determinare la quantificazione annuale della spesa.

     Le leggi di spesa di cui ai precedenti artt. 10 e 11 possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione, semprechè siano imputate agli stanziamenti di ciascun bilancio, a termini dell'art. 51, soltanto le somme inerenti a prestazioni che vengano a scadere nel corso del relativo esercizio.

 

     Art. 13. (Stanziamenti annuali di spese pluriennali).

     L'indicazione della quota di spesa a carico del bilancio in corso o di quello già presentato per l'approvazione, a termini dell'art. 11, comporta, nel primo caso, variazione alla legge di bilancio, nel secondo, integrazione del bilancio in corso di approvazione.

     Alla determinazione della quota stessa può tuttavia provvedersi in sede di approvazione del bilancio.

     La quota annuale di spesa determinata ai sensi dell'art. 11 è iscritta nei bilanci relativi agli esercizi cui la spesa stessa si riferisce.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria delle leggi regionali).

     Le leggi regionali che prevedono oneri a carico dell'esercizio in corso indicano l'ammontare e la copertura finanziaria delle spese, sia agli effetti del bilancio pluriennale, sia del bilancio annuale.

     Qualora il bilancio annuale per l'esercizio successivo sia stato già presentato per l'approvazione, sono altresì indicate la spesa e la relativa copertura con riferimento al bilancio stesso.

     Sulla copertura e sulle conseguenze finanziarie dei progetti di legge che comunque comportino spese a carico del bilancio regionale o minori entrate, è sentito il preventivo parere della Commissione per il bilancio a norma dell'art. 52 dello Statuto.

     Per gli adempimenti di cui al comma precedente, la predetta Commissione può avvalersi dell'Ufficio del Bilancio.

 

     Art. 15. (Disciplina delle procedure di spesa).

     Per i procedimenti comportanti l'erogazione di spese, le leggi regionali determinano gli organi, gli uffici o gli enti competenti a porre in essere gli adempimenti, per l'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale a norma del successivo art. 51.

     Le leggi regionali stabiliscono le modalità per il sollecito eventuale reimpiego, nello stesso ambito di destinazione, delle somme non impegnate dagli organi, uffici od enti di cui al 10 comma, entro i termini fissati.

     La legge che disponga l'erogazione di contributi a favore di enti o di soggetti privati prevede i termini perentori entro i quali debbano essere da essi eseguiti gli adempimenti cui l'erogazione stessa è condizionata. La inosservanza di tali termini o comunque l'accertata impossibilità del conseguimento degli obiettivi cui la spesa è destinata determina la revoca del contributo, da disporsi con provvedimento adottato dallo stesso organo competente all'erogazione, contestualmente all'annullamento dell'impegno corrispondente.

     La legge regionale stabilisce le modalità per l'eventuale riutilizzazione, nello stesso ambito di destinazione, delle somme che si siano rese disponibili per effetto del provvedimento di cui al comma precedente.

TITOLO V

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

 

     Art. 16. (Annualità del bilancio).

     L'anno finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

     Tale durata può essere protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo unicamente per consentire la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e il pagamento delle spese impegnate, per le quali, alla stessa data del 31 dicembre, siano stati disposti gli ordini di emissione dei titoli di spesa.

     Alla stessa data del 31 gennaio può essere protratta la chiusura dei conti.

 

     Art. 17. (Presentazione e approvazione del bilancio annuale di previsione).

     Entro il 30 ottobre la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione, predisposto sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Giunta regionale in merito alle relazioni di cui al primo comma dell'art. 9, della relazione previsionale e programmatica dello Stato, tenuto conto del disegno di legge finanziaria, ove predisposto, unitamente al bilancio pluriennale e ai bilanci di previsione degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto [4].

     Il Consiglio Regionale approva i bilanci anzidetti entro il 15 dicembre dell'anno considerato.

 

     Art. 17 bis. (Legge Finanziaria Regionale). [5]

     Contestualmente ai bilanci di cui al 1° comma del precedente articolo 17 la Giunta Regionale presenta al Consiglio un progetto di provvedimento legislativo a contenuto generale e sostanziale che dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

     a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che coincidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce, sempre che leggi statali non prevedono termini diversi e tassativi per procedere alle variazioni medesime;

     b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato al bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionali;

     c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

     d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

     e) alla introduzione, in leggi di spesa vigenti, di modifiche procedurali e di misure di aggiornamento delle condizioni di intervento atte a consentire il più efficiente ed efficace conseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi generali;

     f) alla abrogazione delle leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli obiettivi individuati dal programma regionale di sviluppo.

     Il provvedimento di cui al 1° comma ha riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa che esso dispone, nel bilancio annuale e pluriennale ed è approvato dal Consiglio Regionale prima della legge di bilancio.

 

     Art. 18. (Contenuto del bilancio annuale di previsione).

     Il bilancio annuale di previsione è costituito dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa nonché dal quadro generale riassuntivo ed è formulato in termini di competenza e di cassa.

     Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, indica.

     1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi del capitolo o dei capitoli corrispondenti alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

     2) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui è autorizzato l'impegno nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     3) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizzi il pagamento nel medesimo esercizio, senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui e in conto competenza.

     L'ammontare, rispettivamente, dei residui, della competenza e della cassa è indicato per ciascun capitolo dell'entrata e della spesa.

 

     Art. 19. (Stanziamenti di competenza e di cassa per l'entrata).

     Gli stanziamenti di entrata di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma dell'art. 18 sono determinati, agli effetti della loro iscrizione in bilancio, con riferimento agli atti e fatti che, nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si prevede diano luogo, rispettivamente, ad atti di accertamenti e ad atti di riscossione e versamento in ordine ai crediti relativi sia all'esercizio di riferimento sia agli esercizi precedenti.

 

     Art. 20. (Stanziamenti di competenza per la spesa).

     Gli stanziamenti di competenza per la spesa, di cui al n. 2) del secondo comma del precedente articolo 18, sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e per gli interventi che, in base alle leggi vigenti nonché ai programmi ed ai progetti della Regione, si prevede diano luogo, nel corso dell'esercizio di competenza, ad impegni di spesa a carico del medesimo, avuto riguardo ai termini stabiliti dalle leggi regionali a norma del precedente art. 15 e alle eventuali procedure preliminari già svolte a norma del primo comma dell'art. 10.

     Per le spese a carattere pluriennale da ripartire in più esercizi si osservano i criteri di cui agli artt. 11, 12 primo comma e 13.

     In ogni caso sono stanziate le somme corrispondenti agli impegni già assunti che vengano a scadenza nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

 

     Art. 21. (Stanziamenti di cassa per la spesa).

     Gli stanziamenti di cassa per la spesa sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede la Regione debba eseguire nell'esercizio per effetto degli impegni già assunti e dei nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, senza distinzione tra residui e competenza, tenendo conto dei termini stabiliti dalle Leggi regionali a norma del precedente art. 15 e delle disponibilità di cassa della Regione.

 

     Art. 22. (Saldo finanziario e giacenza di cassa).

     Tra le entrate e le spese di cui al n. 2 del secondo comma del precedente art. 18 è iscritto anche, in apposito capitolo, l'eventuale saldo finanziario presunto, positivo o negativo, al termine dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.

     L'importo dell'eventuale avanzo finanziario è destinato unicamente alle spese di carattere non ricorrente le cui finalità siano coordinate con quelle previste dall'ulteriore programma regionale di sviluppo, dai progetti speciali e dai programmi comprensoriali di cui al precedente art. 5. Nella relazione programmatica prevista dal quinto comma dell'art. 4 della presente legge sono indicati i capitoli di spesa cui l'avanzo stesso viene destinato.

     Tale avanzo deve essere utilizzato entro l'esercizio finanziario in ordine al quale dispone il bilancio annuale che lo riporta.

     Tra le entrate di cui al n. 3) del secondo comma dello stesso art. 18 è iscritto altresì l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio medesimo si riferisce.

 

     Art. 23. (Determinazione dell'avanzo e del disavanzo finanziario).

     La determinazione dell'avanzo o del disavanzo finanziario presunto viene effettuata in rapporto ai risultati certi dell'ultimo esercizio chiuso e ai risultati presumibili dell'esercizio corrente. A tal fine si tiene conto delle differenze che presumibilmente si verifichino, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio, tra le previsioni aggiornate e gli accertamenti di entrata, tra le previsioni aggiornate e gli impegni di spesa, integrati dei dati presunti relativi agli elementi dei residui passivi di cui alle lettere a) e b) del primo comma del successivo art. 61, nonché delle variazioni che alla stessa data si presume intervengano nella gestione dei residui attivi e passivi.

     Le economie che concorrono alla formazione dell'avanzo o del minor avanzo finanziario, derivanti da stanziamenti di spese correlati ad assegnazioni di fondo con vincolo di destinazione, sono poste in evidenza mediante apposite annotazioni.

     Le quote dei fondi globali di cui al successivo art. 37, destinate ad essere utilizzate, a termini del secondo comma dell'art. 38, sono detratte dall'avanzo finanziario e aggiunte al disavanzo finanziario.

 

     Art. 24. (Bilancio di competenza e bilancio di cassa).

     Il totale delle entrate e delle spese di cui al n. 2) del secondo comma del precedente art. 18, comprensivo dell'eventuale saldo finanziario attivo o passivo presunto, costituisce il bilancio annuale di competenza.

     Il totale delle entrate e delle spese di cui al n. 3) del secondo comma dello stesso art. 18, comprensivo dell'eventuale giacenza di cassa presunta costituisce il bilancio annuale di cassa.

     Il conto dei residui, costituito dal totale degli stessi a norma del n. 1) del secondo comma dell'art. 18, completa il bilancio annuale.

 

     Art. 25. (Equilibrio del bilancio di competenza).

     Nel bilancio annuale il totale delle spese delle quali si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e prestiti autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti indicati dal successivo art. 44.

     Nel bilancio predetto il totale delle spese delle quali si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto B) n. 1) di cui al terzo comma del successivo art. 32, non può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al funzionamento di spese di sviluppo, risultanti dal progetto A) n. la) previsto dal secondo comma dello stesso art. 32.

     Le entrate non ricorrenti non possono essere destinate al finanziamento di spese correnti.

     In ogni caso l'equilibrio del bilancio è assicurato in termini dinamici, in relazione all'entità complessiva degli oneri derivanti dalle leggi di spesa a carattere pluriennale di cui agli artt. 7, 10, 11 e 12 della presente legge.

 

     Art. 26. (Equilibrio del bilancio di cassa - Anticipazioni di cassa).

     Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza di cassa.

     Ai sensi dell'art. 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la Regione può contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare deficienze di cassa per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle quote dei tributi erariali spettanti alla Regione e iscritte in bilancio a norma del successivo art. 2D. Le anticipazioni stesse devono essere distinte nell'esercizio finanziario nel quale sono contratte, con deliberazione della Giunta Regionale.

     Le operazioni di anticipazioni di cassa, secondo la disciplina del precedente comma, sono disposte dalla Giunta Regionale, che ne determina eventuali condizioni e modalità, adottando le conseguenti variazioni di bilancio.

     Al termine di ogni trimestre, giusta l'art. 62, ultimo comma, dello Statuto della Regione la Giunta Regionale trasmette al Consiglio regionale la situazione di cassa.

 

     Art. 27. (Universalità e integrità del bilancio).

     Nel bilancio regionale tutte le entrate e tutte le spese regionali sono iscritte integralmente, al lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese connesse. Parimenti le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative.

     Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti e delle aziende dipendenti di cui agli artt. 17, ultimo comma, e 33 della presente legge.

     Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo di specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:

     a) assegnazioni per effetto di deleghe di funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione;

     b) assegnazioni per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo di cui al precedente art. 5.

     Nei casi di assegnazioni dello Stato alla Regione, connesse con deleghe di funzioni amministrative, e negli altri casi di cui al comma precedente, sono consentiti lo stanziamento e l'erogazione di somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, con riguardo alla delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le funzioni relative.

     E' altresì consentita, qualora in un esercizio siano state erogate somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato a norma del comma precedente, la compensazione di tali maggiori spese co minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.

     In relazione all'epoca in cui vie ne effettuata l'assegnazione dei fondi statali prevista dal terzo comma del presente articolo, le spese relative possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo allorché non sia possibile disporre l'impegno di tali spese, a norma del successivo art. 51, entro la durata dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.

     Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di quest'ultimo esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al precedente comma ai fini del calcolo del saldo finanziario.

 

     Art. 28. (Esercizio provvisorio del bilancio).

     A termini dell'ultimo comma dell'art. 61 dello Statuto della Regione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il Consiglio regionale può autorizzare con legge l'esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo non superiore ai tre mesi qualora la legge di bilancio non sia stata ancora approvata ai sensi del precedente art. 17. In tal caso l'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento im ogni capitolo di spesa per ciascun mese di esercizio.

     Il ricorso alla gestione in via provvisoria del bilancio è consentito:

     1) in pendenza del visto commissariale, della promulgazione e pubblicazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 127, 10 e 2° comma, della Costituzione:

     a) limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo;

     b) nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese di natura obbligatoria non differibili né suscettibili di impegno o di pagamento frazionato;

     2) in caso di rinvio della legge di bilancio ovvero nel caso in cui sia stata per essa promossa questione di legittimità o di merito ai sensi dell'art. 127 terzo e quarto comma della Costituzione:

     A) per le sole parti e per i capitoli non coinvolti nel rinvio o nella questione di legittimità o di merito;

     B) nell'ipotesi che il rinvio o la questione di legittimità o di merito investano l'intero bilancio:

     a) limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, per ogni mese di pendenza del procedimento;

     b) nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese di natura obbligatoria non differibili né suscettibili di impegno o di pagamento frazionato.

     Fino a quando non sia entrata in vigore la legge che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio, approvata nel termine di cui al primo comma del presente articolo, è consentita la gestione in via provvisoria dell'esercizio predetto secondo la disciplina prevista sub 1) o sub 2) del secondo comma del presente articolo, a seconda che ricorrano, in ordine alla legge di autorizzazione stessa, le ipotesi ivi distintamente contemplate.

TITOLO VI

STRUTTURA DEL BILANCIO

 

     Art. 29. (Stato di previsione dell'entrata).

     Nello stato di previsione del bilancio annuale le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:

     TITOLO I: entrate derivanti da tributi propri della Regione. dal gettito dei tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     TITOLO Il: entrate derivanti da contributi e da assegnazioni dello Stato e in genere da trasferimento di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione;

     TITOLO III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o di aziende regionali, entrate derivanti da recuperi connessi con la gestione della spesa; entrate eventuali;

     TITOLO IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e rimborso di crediti;

     TITOLO V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;

     TITOLO VI: entrate per contabilità speciali.

     Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura ed in rapporto alle particolari esigenze economico- finanziarie della Regione.

Nell'ambito di ciascuna categoria le entrate si ripartiscono, altresì, secondo l'oggetto, in capitoli, i quali costituiscono le unità fondamentali del bilancio.

     Per ciascun capitolo dell'entrata sono indicati: la numerazione progressiva anche discontinua, la denominazione analitica, il riferimento alla categoria e gli altri elementi stabiliti dal precedente art. 18.

     In ogni caso è fatta espressa menzione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate disposti da leggi speciali dello Stato o della Regione.

     Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.

 

     Art. 30. (Stato di previsione della spesa).

     Lo stato di previsione della spesa del bilancio annuale contiene, per ciascuno dei progetti di intervento previsti nel bilancio pluriennale di cui al precedente art. 6, le quote annuali a carico dell'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

     Le spese sono ripartite secondo classificazioni atte a rappresentare per obiettivi programmatici i piani e i progetti di intervento della Regione in correlazione con l'impostazione del bilancio pluriennale.

     A tal fine sono tenute distinte: le spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione, le spese per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo e le spese per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato.

     Allo scopo di consentire agli altri enti locali l'omogeneità, rispetto al bilancio regionale annuale, della classificazione nei propri bilanci delle spese riguardanti le funzioni ad esse delegate a norma del terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

     TITOLO I: spese correnti;

     TITOLO Il: spese di investimento o in conto capitale;

     TITOLO III: spese per ammortamento di mutui e per rimborso di prestiti e anticipazioni;

     TITOLO IV: contabilità speciali.

     Alla ripartizione delle spese in sezioni e categorie, secondo un'analisi funzionale o per grandi obiettivi programmatici, si provvede con la legge annuale di bilancio.

     Nell'ambito di ciascuna categoria la ripartizione si effettua in capitoli, costituenti ciascuno l'unità fondamentale per la classificazione delle spese. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero più oggetti omogenei strettamente collegati in rapporto a un piano, programma o progetto della Regione.

     Per ciascun capitolo sono indicati: il numero progressivo anche discontinuo, la denominazione, il riferimento alla categoria, il riferimento al codice del progetto previsto nel bilancio pluriennale e gli altri elementi indicati nel precedente art. 18.

     Non possono essere comunque incluse nel medesimo capitolo:

     a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;'

     b) spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;

     c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a finzioni delegate dallo Stato;

     d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione fruisca di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.

     La denominazione di ciascun capitolo indica chiaramente e analiticamente il settore, gli oggetti e le finalità della spesa.

     Lo stato di previsione della spesa contiene un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli e un riepilogo per titoli.

 

     Art. 31. (Riclassificazione delle spese).

     Allo scopo di ristabilirne la corrispondenza al piano dei conti indicati nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio in armonia con i criteri indicati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 le spese regionali sono riclassificate, in allegato al bilancio e per quanto necessario, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato in:

     1) titoli, secondo che si tratti di spese correnti, di investimento o attinenti al rimborso di mutui e prestiti;

     2) sezioni, secondo l'analisi funzionale;

     3) categorie, secondo l'analisi economica.

 

     Art. 32. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati).

     In applicazione dell'ultimo comma dell'art. 29, dell'ultimo comma dell'art. 30 dell'art. 31 della presente legge è elaborato un quadro generale riassuntivo che riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.

     Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:

     A) un prospetto che mette a raffronto:

     1) le entrate, distinte per capitoli, derivanti:

     a) da assegnazioni dello Stato effettuate in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

     b) da assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.

     In entrambi i casi è indicata la rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto;

     2) le spese, anch'esse distinte per capitoli, con le destinazioni di cui alle assegnazioni predette.

     Il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dal terzo comma e dal quarto del precedente art. 27;

     B) un prospetto che esponga distintamente:

     1) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione;

     2) gli stanziamenti, di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali diverse da quelle derivanti dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, col ricorso al credito, ovvero con risorse proprie della Regione.

 

     Art. 33. (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione).

     I bilanci degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, dello Statuto regionale e dell'art. 17 primo comma, della presente legge, in qualunque forma costituiti, sono presentati annualmente alla Giunta Regionale entro il 10 ottobre, approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     In tali bilanci, redatti in termini di competenza e di cassa, le spese sono classificate e ripartite in conformità a quanto disposto per il bilancio regionale dal precedente art. 30, in modo da consentire la realizzazione di un bilancio consolidato regionale. Per ciascun capitolo di bilancio sono indicati gli elementi di cui ai nn. 1), 2), 3) del primo comma dell'art. 18 della presente legge.

     Tra le entrate e le spese è iscritto l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente.

 

     Art. 34. (Entrate e spese degli enti locali per funzioni regionali delegate).

     Le leggi regionali che delegano l'esercizio di funzioni amministrative regionali agli enti locali possono disporre assegnazioni di fondi, anche pluriennali, a favore degli enti medesimi.

     In tal caso esse stabiliscono i termini per la presentazione dei rendiconti relativi e le modalità di esercizio del controllo regionale sulla destinazione dei fondi assegnati dalla Regione.

     A tal fine la Giunta Regionale, d'intesa con gli enti locali, formula proposte al Consiglio Regionale, il quale provvede nel rispetto del principio di autonomia di spesa degli enti locali.

     Le entrate e le spese relative all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione agli enti locali sono iscritte, nei bilanci degli stessi, in capitoli separati delle spese correnti o delle spese in conto capitale nell'ambito della classificazione dell'entrata e della spesa prevista dalla normativa vigente in materia per gli enti predetti.

     La denominazione dei capitoli secondo l'oggetto è omogenea rispetto a quella corrispondente del bilancio regionale e richiama la numerazione del capitolo del bilancio regionale cui si riferisce.

     In allegato al bilancio della Regione è data dimostrazione riassuntiva delle previsioni relative alle spese da effettuarsi da parte degli enti locali, nel medesimo esercizio finanziario, nello svolgimento delle funzioni ad esse delegate dalla Regione o comunque in attuazione dei progetti della Regione stessa.

     Nell'allegato di cui al comma precedente le spese sono ripartite secondo i criteri prescritti per la ripartizione delle spese nel bilancio regionale.

     Alle spese di funzionamento degli enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate si provvede a carico di appositi capitoli, da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell'amministrazione regionale.

 

     Art. 35. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).

     Nel bilancio annuale di competenza è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per spese obbligatorie.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono prelevate da tale fondo e iscritte nei relativi capitoli, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti, riguardanti spese di carattere obbligatorio in rapporto alle leggi in vigore.

     Tra le spese obbligatorie sono comprese in ogni caso:

     1) le spese attinenti a residui passivi caduti in perenzione a norma dell'ultimo comma del successivo art. 61 e richieste dagli aventi diritto, purché non prescritte, nonché quelle necessarie per la restituzione di tributi o di altre somme indebitamente percetti;

     2) le spese relative agli oneri per l'ammortamento di mutui e prestiti, nonché agli stipendi, alle pensioni e ad altri assegni fissi in favore del personale tassativamente autorizzati e regolati per legge;

     3) le spese concernenti i fondi di garanzia per le fedejussioni concesse dalla Regione, di cui al successivo art. 45.

     L'elenco dei capitoli suscettibili di integrazione a norma del secondo comma è allegato al bilancio di previsione e approvato contestualmente.

 

     Art. 36. (Fondo di riserva per spese impreviste).

     Nel bilancio annuale di competenza è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per spese impreviste allo scopo di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente art. 35.

     Le somme prelevate da tale fondo, con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione Consiliare, sono iscritte in aumento agli stanziamenti dei capitoli di spesa, ovvero in nuovi capitoli, per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi carattere di assoluta necessità e di improrogabilità, non prevedibili all'atto dell'approvazione del bilancio e che non impegnino bilanci di esercizi futuri.

     I decreti di prelevamento sono presentati al Consiglio Regionale entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività.

     Le maggiori spese alle quali non possa provvedersi mediante gli stanziamenti di bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva di cui al presente articolo e al precedente art. 35 devono essere autorizzate con legge regionale.

 

     Art. 37. (Fondi globali).

     Nel bilancio annuale di competenza sono iscritti uno o più fondi globali nella misura presumibilmente necessaria per far fronte agli oneri conseguenti a provvedimenti legislativi della Regione che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio stesso.

     In relazione alla loro destinazione i fondi predetti sono distinti in:

     - fondi globali per l'adempimento di funzioni normali della Regione;

     - fondi globali per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo di cui al precedente art. 5;

     - fondi globali per spese correnti;

     - fondi globali per spese in conto capitale.

     I fondi globali non possono essere oggetto di imputazione diretta di oneri, ma sono utilizzati unicamente per prelevamenti di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni dei capitoli di spesa esistenti o in nuovi capitoli, dopo l'entrata in vigore delle leggi che autorizzano le spese medesime.

     E' ammessa la variazione del bilancio con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, in conseguenza dei prelevamenti dai fondi globali, purché tale variazione sia espressamente autorizzata con la legge di bilancio o con i provvedimenti legislativi che dispongono i prelevamenti medesimi.

     Al bilancio annuale sono allegati elenchi indicativi, per oggetto e importo, dei fondi globali iscritti.

 

     Art. 38. (Utilizzazione dei fondi globali iscritti nei bilancio per l'esercizio precedente).

     Le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell'esercizio rappresentano economie di spesa.

     In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, può farsi ricorso alle quote non prelevate dei fondi globali di detto esercizio a condizione che tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto dell'esercizio medesimo e, comunque, entro il termine dell'esercizio successivo. Restano ferme in tal caso l'assegnazione dei fondi globali al bilancio di iscrizione e quella delle nuove o maggiori spese al bilancio inerente all'esercizio nel quale si definiscono i relativi provvedimenti legislativi.

     Il finanziamento delle nuove o maggiori spese col ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente, di cui al secondo comma del presente articolo, deve opportunamente risultare nel bilancio nel quale le spese medesime sono iscritte.

     Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto conseguente al bilancio suddetto, delle spese di cui al precedente comma, non si tiene conto ai fini del computo dell'eventuale disavanzo previsto dal precedente art. 23.

 

     Art. 39. (Disposizioni comuni ai fondi di riserva e ai fondi globali).

     Ai fondi di riserva previsti dagli artt. 35 e 36 e ai fondi globali di cui all'art. 37 corrispondono appositi stanziamenti di. cassa, in rapporto alla prevedibile esecuzione dei provvedimenti amministrativi o legislativi che ne determinano i prelievi.

     Gli stessi provvedimenti legislativi o amministrativi comportanti l'utilizzazione dei predetti fondi di riserva ne dispongono i conseguenti prelievi ovvero le conseguenti riduzioni degli stanziamenti, sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

 

     Art. 40. (Fondo di riserva del bilancio di cassa).

     Nel bilancio annuale di cassa è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendano necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa, rispetto agli stanziamenti di cassa disposti in sede di previsione.

     Al trasferimento di somme dal fondo di cui al precedente comma agli altri capitoli del bilancio di cassa si provvede con deliberazione della Giunta Regionale di cui verrà fatta menzione nella relazione trimestrale di cassa [6].

     Allo scopo di consentire il pagamento dei residui passivi risultanti in chiusura di esercizio, non previsti o previsti in misura inadeguata nell'apposita colonna del bilancio di previsione e quindi privi di corrispondente stanziamento di cassa, ovvero dotati di stanziamento insufficiente, è ammessa l'istituzione o l'adeguamento dello stanziamento di cassa nei modi di cui al precedente comma, salvo il conseguente aggiornamento dell'ammontare presunto dei residui passivi medesimi in occasione dell'assestamento di bilancio di cui al successivo art. 42.

     L'ammontare del predetto fondo di riserva è determinato dalla legge di bilancio nella misura di un dodicesimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima o dai provvedimenti di variazione al bilancio di cui al successivo art. 41.

 

     Art. 41. (Variazione al bilancio di previsione).

     La legge di approvazione del bilancio autorizza il Presidente della Giunta Regionale ad apportare con proprio decreto nel corso dell'esercizio su conforme deliberazione della Giunta stessa, le variazioni di bilancio occorrenti:

     a) per l'iscrizione in nuovi capitoli delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali e regionali;

     b) per la contemporanea iscrizione, nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa, degli stanziamenti concernenti le entrate e le spese strettamente connesse tra loro per disposizioni di leggi statali.

     Quando la spesa sia attribuibile alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, a norma del sesto comma del precedente articolo 27, la variazione può essere disposta, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, sull'esercizio in chiusura per la parte entrata e sul nuovo esercizio per la parte spesa, anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione del nuovo esercizio.

     Le leggi regionali che autorizzano nuovi o maggiori spese a carico del bilancio già presentato al Consiglio Regionale e in corso di approvazione, disponendone in tutto o in parte il finanziamento mediante l'utilizzazione dei fondi globali del bilancio precedente a norma del secondo comma dell'art. 38, autorizzano il Presidente della Giunta Regionale ad apportare con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima, le conseguenti variazioni di competenza e di cassa, dopo l'entrata in vigore della relativa legge di approvazione del bilancio per l'esercizio di competenza.

     Ogni altra variazione al bilancio, salvo quelle di cui ai precedenti artt. 35, 36 e 40, è disposta con legge regionale.

     Nessuna variazione al bilancio, tranne quella di cui al primo comma del presente articolo, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno in cui il bilancio si riferisce.

     Gli atti amministrativi coi quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 42. (Assestamento del bilancio).

     Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio Regionale, tenuto conto della relazione del Presidente della Giunta Regionale di cui al quinto comma del precedente art. 4, approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale, oltre alle variazioni ritenute opportune, si provvede:

     1) all'aggiornamento dell'ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi di cui ai successivi artt. 50 e 61;

     2) all'aggiornamento dell'eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell'esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato con le variazioni intervenute alla stessa data nell'ammontare dei residui attivi e passivi;

     3) all'aggiornamento della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce;

     4) all'aggiornamento delle previsioni di entrata e di spesa in relazione all'entità dell'avanzo o del disavanzo finanziario accertato rispetto a quello iscritto.

     Restano fermi i vincoli di equilibrio dei bilanci di competenza e di cassa di cui ai precedenti artt. 25 e 26 primo comma.

 

     Art. 43. (Divieto di storni).

     E' vietato il trasporto di somme da un capitolo all'altro del bilancio mediante atto amministrativo per quanto riguarda sia gli stanziamenti di competenza sia gli stanziamenti di cassa, salvo il disposto dei precedenti artt. 35, 36, 40 e 41, secondo comma.

     E' vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza, e viceversa. E' altresì vietato lo storno di fondi da capitoli di spese per l'esercizio di funzioni delegate o per ulteriori programmi di sviluppo, cui concorrono specifiche assegnazioni statali, a favore di altri capitoli di spesa.

     Qualora lo stanziamento annuale di bilancio sia definito da una specifica legge di settore, ogni variazione in aumento dello stesso può essere autorizzato solo da provvedimenti legislativi distinti da quelli di mera variazione di bilancio.

     Lo storno di fondi da capitoli di spesa di investimento per ulteriori programmi di sviluppo a favore di capitoli di spesa per funzioni normali è ammesso entro il limite dell'ammontare dei primi che non risulti coperto da mutui o da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata.

 

     Art. 44. (Mutui passivi e prestiti).

     La legge regionale di approvazione del bilancio annuale o di variazione del bilancio stesso autorizza, per le finalità di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la stipulazione di mutui passivi e l'emissione di prestiti obbligazionari a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si dispone l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di competenza.

     La legge predetta specifica altresì l'entità massima del tasso di interesse, la durata massima del periodo di ammortamento nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri con riferimento alle previsioni, rispettivamente, del bilancio annuale e di quello pluriennale. Il compimento delle operazioni, la determinazione delle condizioni e delle modalità spettano alla Giunta Regionale, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in materia di prestiti obbligazionari.

     Non può essere autorizzata la stipulazione di nuovi mutui se non sia stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto del penultimo esercizio rispetto a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

     Possono essere autorizzate in ciascun esercizio la stipulazione di mutui passivi e l'emissione di prestiti in estinzione in misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento per capitale e interesse, comprese le annualità derivanti da mutui e prestiti già contratti e da quelli autorizzati con legge di bilancio relativa all'esercizio precedente e con le connesse variazioni non superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritte in bilancio nel Titolo 1, sempreché gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale della Regione.

     Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in rapporto alle effettive esigenze di cassa della Regione.

     L'autorizzazione a contrarre mutui o ad emettere prestiti obbligazionari cessa di aver vigore al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. In conseguenza le entrate da mutui stipulati, anche in forma condizionata, entro il termine dell'esercizio e non riscosse vengono iscritte fra i residui attivi di cui al successivo art. 50, mentre le entrate da mutui autorizzati ma non stipulati entro lo stesso termine costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali dell'esercizio medesimo.

 

     Art. 45. (Garanzie prestate dalla Regione).

     La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione alla stipulazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, indica la copertura finanziaria del relativo rischio ai sensi del precedente art. 14.

     Nel bilancio regionale sono iscritti uno o più capitoli di spesa dotati annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entità del rischio, per l'assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate.

     Alle eventuali maggiori esigenze, rispetto agli stanziamenti di cui al comma precedente, si fa fronte con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie previsto dal precedente art. 35.

     La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l'esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale è iscritto un apposito capitolo di entrate per l'imputazione dei recuperi.

     In allegato al bilancio di previsione della Regione sono elencate, con l'indicazione dei beneficiari, del capitale garantito e della durata, le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione alla data di approvazione del bilancio medesimo.

TITOLO VII

GESTIONE DEL BILANCIO

Sezione I

Delle entrate

 

     Art. 46. (Accertamento delle entrate).

     All'accertamento delle entrate della Regione provvede l'Ufficio regionale centrale o periferico competente secondo le leggi regionali, sulla base di titolo idoneo, dopo che siano state acquisite l'identità del debitore nonché la certezza del credito o dell'assegnazione e sia prevedibile la riscossione entro i termini dell'esercizio finanziario di competenza.

     L'accertamento è disposto:

     a) per le entrate provenienti da assegnazioni dello Stato, sulla base dei provvedimenti statali di riparto e di assegnazione dei fondi;

     b) per le entrate riguardanti contributi propri non riscossi mediante ruolo, sulla base dell'accreditamento dei fondi da parte dei competenti uffici ovvero della relativa comunicazione dell'accreditamento stesso;

     c) per le entrate tributarie da riscuotere mediante ruolo, tenendo conto delle rate scadenti entro il termine dell'esercizio;

     d) per le entrate di natura patrimoniale, normalmente sulla base delle deliberazioni o dei contratti che ne precisino l'ammontare o ne autorizzino la riscossione a carico dell'esercizio di competenza;

     e) per le entrate riguardanti capitoli delle contabilità speciali, di cui al titolo VI del primo comma del precedente art. 29, o poste compensative della spesa, per effetto dell'assunzione dell'impegno o dell'esecuzione del pagamento nel corrispondente capitolo della spesa.

     In ogni altro caso, in difetto di preventive comunicazioni riguardanti il credito, all'accertamento del credito stesso si procede contestualmente alla riscossione di esso.

     Gli accertamenti delle entrate sono registrati e contabilizzati dall'Ufficio del Bilancio.

 

     Art. 47. (Riscossione delle entrate).

     La riscossione delle entrate di cui al precedente art. 46, si esegue mediante ordinativi di incasso a firma del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria della Regione o di chi legittimamente lo `sostituisce.

     L'entrata si considera riscossa quando il debitore abbia effettuato al Tesoriere il pagamento dovuto e la Regione ne abbia ricevuto comunicazione.

 

     Art. 48. (Versamento delle entrate).

     Le somme spettanti alla Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori diretti, sono integralmente versate alla Tesoreria regionale entro i termini stabiliti dalle leggi regionali, dai regolamenti e dalle convenzioni.

     Il Tesoriere provvede all'introito della somma secondo le disposizioni contenute nell'apposita convenzione prevista dal primo comma del successivo art. 59 e comunica periodicamente alla Ragioneria regionale, o quando ne sia richiesto, l'elenco dei versamenti eseguiti nelle sue casse.

 

     Art. 49. (Annullamento dei crediti di modesto entità).

     Con la legge di approvazione del bilancio la Giunta Regionale è autorizzata a disporre l'annullamento dei diritti di credito vantati dalla Regione in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento., di riscossione e di versamento di ciascuna entrata risulti eccessivo rispetto alla misura della stessa.

     La legge di approvazione del bilancio fissa altresì annualmente il limite massimo di ciascun credito soggetto ad annullamento a norma del precedente comma.

     Resta ferma la disciplina stabilita dalla legge regionale 12 luglio 1977, n. 32 per quanto si riferisce all'annullamento dei crediti derivanti da pene pecuniarie dovute per violazione alle leggi tributarie.

 

     Art. 50. (Accertamento dei residui attivi).

     Costituiscono residui attivi le somme accertate non riscosse né versate entro il termine dell'esercizio.

     L'accertamento definitivo delle somme da comprendere nei residui attivi è fatto annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo. Prima della formazione di tale conto e comunque non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa, con atto predisposto dall'Ufficio del Bilancio provvede all'accertamento provvisorio delle somme da conservare nel conto dei residui attivi e alla classificazione dei residui stessi nelle seguenti categorie:

     A) crediti la cui riscossione può essere considerata certa;

     B) crediti per la riscossione dei quali sono da promuovere o sono in corso i procedimenti amministrativi o giudiziari;

     C) crediti riconosciuti inesigibili.

     I crediti di cui alle lettere A) e R) continuano ad essere riportati nelle scritture contabili e sono affidati alla riscossione degli uffici competenti. I crediti di cui alla lettera C) sono eliminati dalle scritture degli uffici.

     Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Sezione II

Delle spese

 

     Art. 51. (Impegni di spesa).

     Le somme dovute dalla Regione in base a legge o a contratto o ad altro titolo idoneo, a creditori determinati o determinabili, formano impegno di spesa sugli stanziamenti di competenza del bilancio in corso, entro i limiti delle disponibilità dei singoli capitoli, semprechè la relativa obbligazione venga a scadere entro il termine dell'esercizio.

     Salvo il limite di cui al successivo art. 52, l'impegno può estendersi a più anni per le spese in conto capitale ripartite per legge in più esercizi finanziari o per le spese programmate, per le quali la legge preveda un'autorizzazione globale riferita ad un periodo pluriennale determinato, giusta il precedente art. 11. In tal caso i pagamenti sono contenuti entro l'ammontare degli impegni che vengano a scadere in ciascun esercizio.

     La norma di cui al precedente comma si applica anche agli impegni di spesa corrente continuativa a carattere preminente, assunti per più esercizi, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la regolarità dei servizi.

     Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale assunte dalla Regione sulla base di specifica autorizzazione legislativa ovvero, per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la regolarità dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti le sole quote che vengano a scadere nel corso dell'esercizio medesimo.

     Per le spese da erogarsi in annualità, il primo degli stanziamenti annuali di ogni limite di impegno, da iscrivere in bilancio per effetto dell'autorizzazione di legge, costituisce il limite massimo entro il quale possono essere assunti impegni ed essere eseguiti pagamenti relativi alla prima annualità. Gli impegni così assunti si estendono, per tanti esercizi quante sono le annualità da pagare, sugli stanziamenti di bilancio degli esercizi successivi.

     Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di adottare ulteriori atti si intendono impegnate a carico dei relativi stanziamenti le spese dovute:

     a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

     b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;

     c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti e a contratti di somministrazione di servizi. Dell'andamento di tali spese verrà informata la Giunta Regionale con relazioni semestrali [7].

     Nel corso dell'esercizio finanziario possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure di appalto in via di espletamento inerenti ad opere pubbliche e a forniture di beni e servizi. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gare bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, permane l'impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla gara già adottati. [8]

     La disposizione di cui al precedente comma si applica a valere dal 1995 [9].

     I provvedimenti di indizione di gare emanati successivamente al 31 ottobre di ciascun servizio finanziario devono indicare espressamente le ragioni di indifferibilità ed urgenza che determinano l'indizione stessa ed il relativo impegno [10].

 

     Art. 52. (Limite all'assunzione degli impegni sugli esercizi futuri).

     Per le spese in conto capitale di carattere pluriennale di cui al secondo comma del precedente art. 51, la facoltà di assumere impegni a carico di esercizi futuri è limitata al primo esercizio successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

     Per le spese in annualità è consentito di assumere impegni su nuovi limiti, soltanto per l'esercizio immediatamente successivo a quello di normale scadenza della legislatura.

 

     Art. 53. (Organi competenti all'assunzione degli impegni di spesa sugli esercizi futuri). [11]

 

     Art. 54. (Registrazione degli impegni di spesa).

     Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale adozione da parte degli organi regionali sono trasmessi, con la relativa documentazione al Servizio Affari Finanziari e ragioneria per la prenotazione del relativo impegno.

     Il predetto Servizio, ai fini di cui al precedente comma ed esclusa comunque ogni valutazione di merito, accerta la completezza e la regolarità della documentazione di spesa, verifica la conformità della spesa al capitolo del bilancio al quale viene riferita e la disponibilità del relativo stanziamento.

     Ove il Servizio Affari Finanziari e Ragioneria ritenga di non poter effettuare la registrazione degli atti di impegno, lo stesso è tenuto a sospendere l'ulteriore corso del provvedimento e ad informare immediatamente il Presidente della Giunta Regionale per le conseguenti decisioni.

     Ai fini della registrazione degli impegni definitivi sono trasmessi al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria, gli atti adottati dagli organi regionali anche nell'ipotesi che, per comprovati motivi di urgenza, per gli stessi non si sia proceduto alla prenotazione dei relativi impegni di spesa.

     Le ordinanze emanate dai Dirigenti regionali, nei casi stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, che comportino impegni, liquidazioni, ordinazioni e pagamenti di spesa a carico del bilancio regionale, fermo rimanendo il contenuto e la documentazione di cui al precedente 1° comma nonché del successivo art. 55 sono trasmesse, a cura della relativa struttura, al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria in unico esemplare.

     Il predetto Servizio, effettuate le verifiche di cui al precedente 2° comma, ove non riscontri irregolarità provvede alle relative registrazioni contabili dandone comunicazione ai Servizi che hanno emanato le ordinanze. [12]

 

     Art. 55. (Liquidazione delle spese).

     La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'identità del creditore e dell'esatto ammontare del debito scaduto, è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore medesimo.

     Alla liquidazione delle spese provvede la Giunta Regionale salvo che nel caso di spese fisse, in cui è disposta dal Presidente della Giunta Regionale, e nei casi in cui le spese si riferiscano all'esercizio dell'autonomia funzionale e contabile del Consiglio Regionale prevista dal successivo art. 65, nei quali provvede il Consiglio stesso.

     La Giunta Regionale può delegare per la liquidazione il Presidente della Giunta stessa, i responsabili degli Uffici periferici e singoli funzionari dell'Amministrazione, stabilendo, ove occorrano, opportune direttive.

     Nel caso delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati, di cui al successivo art. 60, gli stessi provvedono alla liquidazione della spesa, salvo disposizioni diverse contenute negli atti di delega.

 

     Art. 56. (Pagamento della spesa).

     Il pagamento, delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento erogabili con assegni, ordinativi o buoni di prelievo, nonché di ruoli di spesa fissa.

     I predetti titoli di spesa sono vistati dal responsabile dell'Ufficio di Ragioneria e firmati dal Presidente della Giunta regionale.

     I mandati di pagamento in esecuzione di ruoli di spesa fissa, provenienti da contratti, sono emessi d'ufficio dalla Ragioneria regionale col solo visto del responsabile della stessa ragioneria o di chi lo sostituisce.

     Prima di emettere i titoli di spesa di cui ai precedenti commi, l'Ufficio di Ragioneria regionale verifica la causa del pagamento e l'intervenuta liquidazione del conto; riscontra altresì che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa autorizzato con legge di bilancio e dell'impegno di spesa cui si riferisce, e che la spesa stessa sia correttamente rapportata al conto della competenza o al conto dei residui.

     Ogni titolo di spesa emesso può essere riferito ad un solo capitolo del bilancio.

     Il Servizio Ragioneria può, con proprio provvedimento, indicare il termine annuale entro cui le strutture regionali devono far pervenire i provvedimenti di spesa recanti pagamenti [13].

 

     Art. 57. (Pagamento di spese disposte in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili).

     Non può farsi luogo al pagamento delle spese disposte con i relativi provvedimenti se questi non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

     Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria regionale, al quale perviene il provvedimento di spesa, non può procedere all'emissione del titolo relativo qualora non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 per l'invio del provvedimento stesso alla Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale.

     Lo stesso responsabile non può procedere all'emissione dei titoli di spesa disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili successivamente al decorso del termine di cui al terzo comma del citato art. 49, ove sull'atto non siano dichiarati gli estremi della sua approvazione da parte della predetta Commissione di controllo ovvero non sia dichiarato che questa non ha adottato alcuna decisione nel termine medesimo.

     La mancata osservanza delle disposizioni che precedono comporta le responsabilità di cui al successivo art. 83.

 

     Art. 58. (Impegni e titoli di spesa ineseguibili).

     Il responsabile del Servizio Affari Finanziari e Ragioneria qualora non ritenga, in base ai riscontri di cui ai precedenti artt. 54, 56, 57, di registrare un impegno di spesa o non intenda dar corso all'emissione dei titoli di spesa sulla base dei provvedimenti da lui ritenuti irregolari e non regolarizzarli d'ufficio, ne riferisce al Presidente della Giunta Regionale con adeguata motivazione e con la indicazione di eventuali soluzioni alternative per il conseguimento dei risultati voluti [14].

     Il presidente della Giunta Regionale, ove ravvisi che debba ugualmente procedersi alla registrazione dell'impegno o all'emissione del titolo di spesa, ne dà ordine scritto al responsabile del servizio Affari Finanziari e Ragioneria il quale è tenuto ad eseguirli [15].

     L'ordine scritto di cui al comma precedente non può essere eseguito quando si riferisca all'impegno o al pagamento di una spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio rispettivamente di competenza o di cassa ovvero di una spesa da imputare a un capitolo diverso da quello pertinente.

 

     Art. 59. (Disciplina del servizio di tesoreria e modalità di estinzione dei titoli di pagamento).

     La disciplina del servizio di tesoreria per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese di competenza della Regione è regolata, a norma dell'art. 60 dello Statuto, da apposita convenzione [16], stipulata tra la Regione stessa e uno o più istituti di credito, operanti nel territorio regionale. Tale disciplina è integrata dalle disposizioni contenute nei commi seguenti.

     I titoli di pagamento sono estinti dal Tesoriere regionale, nei limiti dei fondi stanziati per ciascun capitolo di bilancio di cassa, e sono da lui restituiti all'Ufficio di Ragioneria regionale.

     All'estinzione predetta il Tesoriere provvede mediante:

     a) pagamento in contanti con firma diretta di quietanza del creditore sul titolo;

     b) accreditamento in conto corrente postale per conto del creditore o dei creditori;

     c) commutazione in assegno circolare non trasferibile in favore del creditore o dei creditori da spedire agli stessi a mezzo raccomandata;

     d) commutazione in reversale di versamento a favore della Regione;

     e) accreditamento a favore di istituto di credito designato dal creditore;

     f) assegno postale localizzato.

     Nelle forme di pagamento di cui alle lettere b), c), e) ed f) del precedente comma costituisce quietanza liberatoria l'espressa attestazione, debitamente controfirmata, apposta sul titolo dal Tesoriere regionale.

     I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e di persone giuridiche private, di cui agli artt. 11 e 12 del codice civile, nonché a favore di enti, associazioni ed istituzioni non riconosciute giuridicamente, sono estinti senza presentazione, qualora prescritta, della bolletta di riscossione mediante accreditamento in conto corrente postale intestato ai medesimi soggetti, da eseguire non oltre il quinto giorno dalla data di ricezione del titolo di spesa da parte della Tesoreria.

 

     Art. 60. (Aperture di credito a favore di funzionari delegati).

     1. La legge regionale prevede i casi in cui le spese possono essere effettuate mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati [17], entro i limiti di importo di volta in volta stabiliti.

     2. Al bilancio di previsione annuale è allegato l'elenco dei capitoli di spesa a Carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento in favore dei funzionari predetti. Tale elenco è approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

     3. Per le spese di mantenimento e di funzionamento negli uffici, nonché per quelle di manutenzione degli stabili e dei mobili ad essa pertinenti, ciascuna apertura di credito è autorizzata con atto motivato della Giunta regionale [18].

     4. [19]

     5. Possono essere funzionari delegati i responsabili delle unità operative costituite da uffici regionali.

     6. La disciplina per l'accreditamento e la gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati è disposta con apposito regolamento regionale.

 

     Art. 61. (Accertamento dei residui passivi).

     Costituiscono residui passivi:

     a) le somme impegnate a norma del precedente art. 51 e non pagate entro il termine dell'esercizio;

     b) le somme attribuite alla Regione con vincolo di destinazione anche se non formalmente impegnate.

     L'accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi è disposto con decreto del Presidente della Giunta Regionale da adottare, su conforme deliberazione della Giunta medesima, entro il 31 marzo di ciascun anno con le modalità stabilite dal successivo art. 62.

     La conservazione dei residui passivi di cui alla lettera a) del precedente primo comma è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno è stato adottato.

     La conservazione dei residui di cui alla lettera b) dello stesso primo comma è consentita per il solo esercizio successivo a quello di iscrizione nel bilancio di competenza. L'eliminazione di tali fondi dal conto dei residui è subordinata alla correlativa reiscrizione dei fondi stessi alla competenza del nuovo esercizio finanziario per la medesima finalità e in aumento dello stanziamento eventualmente già iscritto.

     Salvo quanto previsto dal presente articolo, non è ammessa la conservazione tra i residui passivi di somme non impegnate ai sensi del precedente art. 51.

     Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo costituiscono economie di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

     Decorsi i termini previsti dal terzo e dal quarto comma del presente articolo per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.

 

     Art. 62. (Ricognizione dei residui passivi).

     La ricognizione dei residui passivi viene fatta annualmente in sede di approvazione del conto consuntivo di cui al successivo art. 68.

     Prima della formazione di tale conto, e comunque non oltre il 31 marzo di ciascun anno, il Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della Giunta stessa con atto predisposto dall'Ufficio del bilancio, provvede all'accertamento provvisorio delle somme da conservare nel conto residui nonché alla classificazione dei residui stessi nelle seguenti categorie:

     1) somme riferibili a titoli di spesa emessi nel corso dell'esercizio e rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio medesimo;

     2) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti alla data di chiusura dell'esercizio finanziario e divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo per la parte degli stessi non coperta da titoli di spesa emessi entro il 31 gennaio dello stesso esercizio;

     3) somme riferibili ad impegni di spesa registrati in base ad atti deliberativi formalmente assunti entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario e non ancora divenuti esecutivi entro la data del 31 marzo dell'esercizio successivo.

     Le somme di cui ai punti 1) e 2) continuano ad essere riportate nelle scritture come residui passivi; quelle di cui al punto 3) sono eliminate dalle scritture e costituiscono economie di spesa in sede di rendiconto consuntivo.

 

     Art. 63. (Inventari dei beni demaniali e patrimoniali).

     Il servizio demanio e patrimonio al quale, ai sensi dell'art. 14-VII della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24 compete l'amministrazione e la gestione dei beni demaniali e patrimoniali della Regione entro la data di chiusura dell'esercizio finanziario, predispone l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione, da allegare al conto del patrimonio di cui all'ultimo comma del successivo art. 71.

     Si applica ai funzionari del servizio la norma sulla responsabilità prevista dal successivo art. 87.

 

     Art. 64. (Provveditorato e casse economali).

     La gestione delle spese necessarie ad assicurare il funzionamento dei servizi indicati nell'art. 14-VI della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, compete al Servizio provveditorato ed economato.

     Al suddetto servizio, oltre alla trattazione degli affari inerenti alle attività di cui al precedente comma, spetta, altresì, la gestione della cassa economale costituita da una cassa centrale e da casse economali periferiche.

     I funzionari preposti alle casse economali provvedono alla ordinazione, alla liquidazione e al pagamento delle minute spese di ufficio e sottopongono alla Giunta Regionale i relativi rendiconti nell'ambito del rendiconto predisposto dalla cassa economale centrale.

     Si applica nei confronti di tali funzionari la norma sulla responsabilità di cui al successivo art. 87.

     La disciplina amministrativa e contabile concernente il funzionamento del Servizio di provveditorato ed economato, anche per le connessioni con altri servizi, è contenuta nell'apposito regolamento regionale [20].

 

     Art. 65. (Autonomia contabile del Consiglio regionale).

     Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, il Consiglio Regionale esercita la propria autonomia funzionale e contabile nei limiti degli stanziamenti assegnati con la legge di bilancio.

     Gli adempimenti per la formazione del bilancio del Consiglio regionale, per la gestione di esso e per la rendicontazione sono disciplinati con la legge regionale 10 marzo 1974, n. 8.

     Entro il 30 settembre di ogni anno i fabbisogni di spesa del consiglio regionale, ripartiti in capitoli ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla Presidenza della Giunta Regionale per l'iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno successivo.

     Le somme stanziate in tali capitoli sono messe globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio regionale presso la Tesoreria della Regione, mediante titoli di spesa a lui intestati, e sono utilizzati con ordini tratti sulla Tesoreria stessa.

     Il saldo finanziario eventualmente risultante in chiusura di ciascun esercizio è riportato nel bilancio consiliare di previsione per l'esercizio immediatamente successivo ed è trasferito nel bilancio di previsione della Regione relativo alla competenza dello stesso esercizio in occasione dell'assestamento di cui al precedente art. 42.

     I risultati del conto consuntivo del Consiglio Regionale sono trasmessi alla Presidenza della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno e sono inclusi nel rendiconto generale della Regione previsto dal successivo art. 67.

     L'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, prevista nei precedenti commi, non esclude la responsabilità degli agenti contabili addetti alla gestione del bilancio consiliare, giusta l'ordinamento dello Stato e in relazione all'art. 103, secondo comma, della Costituzione.

 

     Art. 66. (Rilevazioni periodiche della gestione del bilancio).

     Le risultanze della contabilità di bilancio, degli impegni provvisori e definitivi, dei pagamenti disposti con mandati diretti e con ordini di accreditamento nonché le erogazioni disposte dai funzionari in rapporto ad aperture di credito sono semestralmente rilevate dal Servizio Affari Finanziari e Ragioneria [21].

     La suddetta rilevazione viene effettuata distintamente per esercizio e contiene, per ciascun capitolo di spesa, le variazioni nelle previsioni, gli impegni analiticamente assunti e lo stato di perfezionamento dei relativi atti nonché l'elencazione dei titoli di spesa emessi dall'Amministrazione.

     La rilevazione contiene inoltre per ciascun funzionario delegato, i dati riguardanti le aperture di credito disposte, le somme erogate o prelevate, l'ammontare delle somme rendicontate e l'ammontare delle somme ammesse a discarico.

     Quando le esigenze lo richiedano, le rilevazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate in tempi diversi rispetto al termine previsto nel primo comma.

     Le rilevazioni stesse sono comunicate dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare bilancio e programmazione.

TITOLO VIII

RENDICONTAZIONE

 

     Art. 67. (Rendiconto generale della Regione).

     I risultati della gestione del bilancio regionale sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

     Il rendiconto generale comprende una nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio e il conto generale del patrimonio.

     Le modalità per rendere uniforme il rendiconto generale della Regione a quello delle altre Regioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei successivi artt. 69, 70 e 71, sono adottate in base alle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

     Art. 68. (Modalità per l'approvazione del rendiconto generale).

     Il rendiconto generale è deliberato dalla Giunta Regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario.

     Entro il 15 maggio, corredato della nota preliminare di cui al successivo art. 69 e integrato con le risultanze del conto consuntivo del Consiglio Regionale, previsto dal sesto comma del precedente art. 65, il rendiconto generale è presentato al Consiglio medesimo, il quale lo approva con legge entro il 15 giugno.

 

     Art. 69. (Nota preliminare al rendiconto generale).

     La nota preliminare al rendiconto generale, predisposta a cura della Giunta Regionale, oltre ad illustrare i dati consuntivi riguardanti sia il conto finanziario sia il conto del patrimonio, contiene la dimostrazione dell'attuazione dell'annualità del bilancio pluriennale di cui all'art. 6 della presente legge e degli effetti delle misure eventualmente adottate ai sensi dell'ultimo comma lettera c) del precedente art. 4. Essa fornisce altresì dati e valutazioni sullo stato di svolgimento del programma regionale di sviluppo, tenuto conto degli obiettivi rappresentati dal relativo bilancio di previsione con riferimento ai piani settoriali e ai singoli progetti di attuazione, indicando il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate e ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti per la realizzazione di ciascun servizio, piano o progetto della Regione.

     La nota predetta espone infine, sulla base dei rendiconti di cui ai successivi artt. 72, 73 e 74, i dati riassuntivi delle spese effettuate nel medesimo esercizio da parte degli enti locali nell'espletamento delle funzioni ad essi delegate dalla Regione nonché da parte degli enti, organismi ed aziende dipendenti dalla Regione.

     Alla nota è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna società nella quale la Regione abbia partecipazione finanziaria.

 

     Art. 70. (Conto finanziario).

     Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo finanziario del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) gli stanziamenti di cassa riportati dall'esercizio precedente;

     5) L'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;

     6) l'ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;

     7) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell'esercizio;

     8) l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;

     9) l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;

     10) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alle previsioni di cassa;

     11) l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio, ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     12) l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;

     13) l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     14) l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.

     Il conto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:

     1) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;

     2) le previsioni finali di competenza;

     3) le previsioni finali di cassa;

     4) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;

     5) l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;

     6) l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;

     7) l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;

     8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;

     9) le economie o le eccedenze di pagamento rispetto agli stanziamenti di cassa;

     10) l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;

     11) l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;

     12) l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;

     13) l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.

 

     Art. 71. (Conto del patrimonio).

     Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:

     a) le attività e le passività finanziarie;

     b) i beni mobili e immobili;

     c) ogni altra attività e passività nonché le poste rettificate.

     Il conto del patrimonio contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

     Al conto del patrimonio è allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.

 

     Art. 72. (Rendiconto degli enti dipendenti della Regione).

     Il rendiconto degli enti, delle aziende e degli organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, a norma del precedente art. 33, sono redatti in conformità del disposto degli artt. 70 e 71 della presente legge e presentati annualmente alla Giunta Regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esercizio finanziario, con una relazione illustrativa delle risultanze contabilizzate.

     La Giunta regionale presenta i rendiconti stessi, in allegato al rendiconto generale della Regione, al Consiglio Regionale, il quale li approva con legge unitamente al rendiconto generale predetto.

 

     Art. 73. (Rendiconto degli enti locali delegati).

     Gli enti locali, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate su delega della Regione a norma dell'art. 34 della presente legge, sono tentiti a presentare il rendiconto della loro gestione nei termini e con le modalità stabiliti dal precedente art. 72.

     Le leggi di delegazione assicurano in tal caso il rispetto del principio dell'autonomia contabile degli enti locali, il quale non esclude tuttavia i controlli della Regione sulle spese riguardanti e materie delegate e la responsabilità degli amministratori e degli agenti in conformità delle norme contenute nel successivo titolo X della presente legge.

 

     Art. 74. (Rendiconto dei funzionari delegati) [22].

     I funzionari delegati di cui all'art. 60 della presente legge devono rendere trimestralmente alla Regione, con scadenza rispettivamente al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno, il conto delle somme erogate.

     Le somme accreditate e non utilizzate alla fine dell'esercizio possono essere trasportate, ai fini della loro utilizzazione, nell'esercizio successivo, salvo il disposto degli ultimi due commi del precedente art. 61.

     Il rendiconto dev'essere comunque presentato in caso di completa utilizzazione delle somme accreditate ovvero quando siano venute a cessare, per qualsiasi motivo, le attribuzioni di funzionario delegato.

     Il termine per la presentazione del rendiconto è di venticinque giorni dalla scadenza del periodo trimestrale o dal verificarsi di uno degli eventi indicati nel comma precedente.

     Le leggi regionali che dispongono aperture di credito in favore dei funzionari delegati, a norma del primo comma del precedente articolo 60, possono prevedere specifiche norme contabili per la gestione delle somme accreditate. In ogni caso dal rendiconto di cui ai precedenti commi del presente articolo devono rilevarsi:

     1) gli estremi dell'atto con cui è stato autorizzato l'accreditamento;

     2) l'entità delle somme amministrate con l'indicazione del saldo contabile del rendiconto precedente, aumentato delle eventuali integrazioni già deliberate e accreditate;

     3) l'analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;

     4) un riepilogo generale dal quale si desuma il saldo contabile alla data del rendiconto.

     L'Ufficio di ragioneria regionale, eseguiti i necessari riscontri contabili, trasmette il rendiconto alla Giunta Regionale, la quale lo approva con propria deliberazione dichiarando il discarico del funzionario delegato per le spese regolarmente eseguite.

     Qualora in sede di riscontro contabile emergano irregolarità nella tenuta dei conti o risulti carente la documentazione giustificativa della spesa il Presidente della Giunta Regionale restituisce il rendiconto al funzionario con invito a provvedere alla regolarizzazione di esso.

     Se il funzionario delegato non vi provvede entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il Presidente della Giunta Regionale rimette gli atti alla Giunta stessa per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata, anche agli effetti del promuovimento della relativa azione di responsabilità di cui al successivo art. 89.

     Il procedimento indicato nel precedente comma si applica anche nel caso in cui il funzionario delegato non abbia reso il conto dovuto e non vi provveda entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'apposito invito da parte del Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 75. (Rendiconto del Tesoriere).

     Gli Istituti di credito operanti nel territorio regionale, incaricati del servizio di tesoreria a norma del primo comma del precedente art. 59, sono tenuti a rendere il conto della loro gestione alla Giunta Regionale, secondo le clausole stabilite nelle apposite convenzioni di affidamento del servizio medesimo, entro il 31 marzo di ciascun anno.

     La Giunta Regionale, entro il 30 aprile successivo, approva il conto reso dal Tesoriere con le modalità di cui al precedente comma, previa apposizione sullo stesso del visto di regolarità da parte dell'Ufficio di Ragioneria regionale.

TITOLO IX

CONTROLLI

 

     Art. 76. (Controllo generale della gestione).

     La Giunta Regionale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e indipendentemente dalle rilevazioni previste dal precedente art. 66, può disporre verifiche periodiche sullo stato di attuazione e sui risultati economici e finanziari dei progetti o programmi nonché di tutte le iniziative di spesa assunte dalle strutture amministrative regionali.

     L'esito delle verifiche anzidette è comunicato dalla Commissione Consiliare di vigilanza, ai fini dei controlli previsti dall'art. 28 dello Statuto Regionale.

 

     Art. 77. (Controllo interno di Enti, Aziende e altri Organismi dipendenti dalla Regione).

     Negli Organi di controllo interno degli Enti, delle Aziende e di altri Organismi, dipendenti dalla Regione, almeno uno dei rappresentanti della Regione stessa in seno a tali Organi, ove tali rappresentanti siano previsti dalle relative leggi istitutive, è prescelto nell'ambito del personale in servizio presso gli Uffici finanziari e di bilancio, con qualifica funzionale noti inferiore ad Istruttore.

 

     Art. 78. (Controllo della gestione degli enti locali nelle materie delegate).

     Le leggi regionali che, a norma del precedente art. 34, delegano funzioni amministrative agli enti locali, dispongono adeguate forme di collaborazione per garantire che l'attuazione dei programmi e dei progetti da parte degli enti stessi si svolga senza ritardi rispetto alle previsioni, anche nel caso di finanziamento solo parzialmente a carico della Regione.

     Gli enti predetti, oltre alla dimostrazione delle spese eseguite nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, sono tenuti a presentare alla Giunta regionale una relazione sui risultati economici e finanziari nei modi e con le periodicità stabiliti dalle leggi di delega.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, può disporre che periodicamente, o quando le circostanze lo facciano ritenere necessario, siano effettuate verifiche presso gli enti locali per accertare la destinazione e lo stato di esecuzione delle assegnazioni regionali.

 

     Art. 79. (Controllo sugli agenti contabili e sui funzionari delegati).

     L'Ufficio di Ragioneria regionale, a norma dell'art. 13-IV della legge regionale 19 giugno 1973, n. 24, esercita vigilanza sull'operato degli agenti dell'amministrazione regionale incaricati del maneggio del denaro, di valori, di titoli e di altri beni mobili. Tale vigilanza si esplica mediante periodiche verifiche di cassa e ispezioni da effettuare almeno una volta all'anno.

     Gli agenti di cui al precedente comma sono tenuti alla resa, del conto secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione dell'articolo 14-VI della citata legge regionale.

     L'Ufficio di Ragioneria può altresì procedere ad ispezioni presso i funzionari delegati per accertare l'esistenza, nelle giacenze di cassa, delle somme prelevate nonché la regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti.

 

     Art. 80. (Controllo sulla gestione della Tesoreria).

     L'Ufficio di Ragioneria regionale, a norma dell'art. 13-IV della legge, regionale 19 giugno 1973, n. 24, esercita la vigilanza sul servizio di Tesoreria.

     Le convenzioni di Tesoreria prevedono apposite clausole per consentire agli uffici regionali l'accertamento dello stato dei pagamenti relativi all'attuazione dei servizi, progetti e programmi della Regione nonché per stimolare la collaborazione fra gli uffici stessi e il Tesoriere, allo scopo di assicurare la tempestività e la speditezza dei pagamenti e l'utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi.

TITOLO X

RESPONSABlLITA'

 

     Art. 81. (Responsabilità degli amministratori).

     Gli amministratori regionali rispondono in proprio quando assumono impegni di spesa ovvero ordinano spese non iscritte in bilancio o non deliberate nei modi e nelle forme di legge e le spese stesse siano eseguite, ovvero quando danno esecuzione a provvedimenti non deliberati e approvati nei modi predetti o non ancora divenuti esecutivi.

     I predetti amministratori regionali rispondono in proprio per l'avvenuta esecuzione di atti dichiarati immediatamente eseguibili, che non abbiano conseguito l'esecutività ai sensi di legge.

 

     Art. 82. (Responsabilità dei funzionari preposti al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria). [23]

     I funzionari preposti al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria, nell'ambito delle competenze stabilite dal 4° comma dell'art. 13 della L.R. 19 giugno 1973, n. 24, e dalle altre disposizioni normative rispondono personalmente in caso di violazione degli artt. 54, 56, 57 e 58 della presente legge [24].

     Essi sono esenti da responsabilità quando abbiano agito sulla base di ordine scritto alla cui esecuzione erano tenuti. In tal caso la responsabilità è a carico di chi tale ordine abbia impartito.

 

     Art. 83. (Responsabilità dei dipendenti della Regione).

     I dipendenti della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili quando diano corso a spese derivanti da deliberazioni o da atti degli organi regionali con i quali sono assunti i relativi impegni, nel caso che tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi o non siano immediatamente eseguibili.

     I dipendenti della Regione sono altresì personalmente e solidalmente responsabili per le violazioni menzionate nei precedenti artt. 81 e 82 quando abbiano dato causa alle stesse.

     Essi rispondono personalmente degli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti al loro ufficio.

 

     Art. 84. (Responsabilità dei funzionari delegati).

     Il funzionario delegato è responsabile dei pagamenti, delle registrazioni e delle rendicontazioni concernenti i fondi accreditati ed utilizzati in violazione delle norme dei precedenti artt. 60 e 74 e di quelle contenute nella legge che disciplina la gestione contabile dei fondi predetti.

 

     Art. 85. (Responsabilità del Tesoriere).

     La responsabilità del Tesoriere è regolata dalle clausole contenute nelle apposite convenzioni per l'affidamento del servizio di tesoreria regionale, ai sensi del primo comma del precedente art. 59.

     Ai fini del discarico dalla propria responsabilità il Tesoriere è tenuto a dimostrare, in occasione della resa del conto di cui all'articolo 75:

     a) nell'entrata: il debito di chiusura dell'esercizio precedente e le somme riscosse nel corso dell'esercizio;

     b) nella spesa: il credito alla chiusura dell'esercizio precedente e le somme pagate nel corso dell'esercizio;

     c) la differenza fra riscossioni e pagamenti da trasportare a credito dell'esercizio successivo.

 

     Art. 86. (Responsabilità per danni degli amministratori, dei dipendenti e degli agenti contabili di diritto e di fatto della Regione).

     Gli amministratori e i dipendenti della Regione rispondono dei danni derivanti all'Ente da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

     Rispondono altresì dei danni arrecati all'Ente, oltre agli agenti delle riscossioni e dei pagamenti e coloro che abbiano istituzionalmente maneggio di denaro e di valori o carico di materiale di spettanza della Regione, anche coloro che si ingeriscano senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai predetti agenti.

     Sono esenti da tale responsabilità i dipendenti della Regione che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salvo, in tal caso, la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

     Sono altresì esenti da responsabilità gli amministratori e i titolari degli uffici nel caso di responsabilità esclusiva del dipendente, ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 83, tranne che sussista colpa grave in relazione al loro dovere di vigilanza.

 

     Art. 87. (Competenza giurisdizionale della Corte dei Conti).

     Gli amministratori e i dipendenti della Regione, i quali siano incorsi nella responsabilità di cui agli artt. 81, 82, 83 e 86 sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia.

     La Corte dei Conti, valutate le singole responsabilità può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso, secondo le norme in vigore per i dipendenti dello Stato.

 

     Art. 88. (Obbligo di denuncia).

     Gli amministratori nonché i responsabili degli uffici e dei servizi della Regione, i quali vengano a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporti cui sono tenuti i titolari degli uffici ad essi sottoposti, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dei precedenti artt. 81, 82, 83, 84 e 86 debbono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità ai fini della determinazione del danno.

     Se il fatto dannoso sia imputabile all'amministratore, la denuncia è fatta a cura del relativo organo collegiale; se esso sia imputabile al responsabile di un ufficio o servizio, l'obbligo di denuncia incombe all'amministratore o all'organo collegiale da cui dipende il responsabile.

     Qualora in sede di giudizio si accerti che la denuncia fu omessa per dolo o per colpa grave, la Corte dei Conti può condannare al risarcimento dei danni anche il responsabile dell'omissione.

     Le leggi regionali, nel disciplinare l'organizzazione degli Uffici della Regione e nell'attribuire nuove competenze in sede di delega di funzioni amministrative, dettano norme che consentano di individuare i responsabili dei singoli atti o delle omissioni da cui discenda responsabilità ai sensi dei precedenti artt. 81, 82, 83, 84 e 86.

TITOLO XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 89. (Norme sulla gestione del bilancio).

     Nella determinazione dei residui attivi e passivi delle risultanze di bilancio per l'esercizio finanziario 1976 si applicano le disposizioni della legge di contabilità di Stato.

     Gli stanziamenti o le quote degli stanziamenti residui di spesa non impegnati entro il 31 dicembre 1976 possono essere utilizzati, conservando l'originaria destinazione, fino al 31 dicembre 1978.

     Le operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 1977 sono effettuate sulla base della normativa di contabilità dello Stato attualmente in vigore, fatta eccezione per la determinazione dei residui attivi e passivi per la quale sono applicati i seguenti criteri:

     a) spese in conto capitale: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per tre esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato;

     b) spese correnti, per rimborso di prestiti e per partite di giro: le somme impegnate e non pagate sono mantenute in conto residui per due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato.

     A partire dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1978, i residui corrispondenti ad impegni assunti sul bilancio per l'esercizio 1977 e quelli assunti sui bilanci degli esercizi precedenti in conformità con la legge di contabilità dello Statuto e mantenuti fra i residui passivi in chiusura dell'esercizio 1978 a norma del precedente comma costituiscono economie di spesa se non conformi alla disciplina di cui all'art. 61 della presente legge.

     Le norme della presente legge concernenti il bilancio pluriennale il bilancio annuale e il rendiconto consuntivo secondo le modalità introdotte dalla legge 19 maggio 1976, n. 335 nonché le norme che alle medesime si ricollegano, entrano in vigore con la presentazione, rispettivamente, del bilancio e del rendiconto per l'esercizio finanziario 1978 e, comunque, col 10 gennaio 1978.

 

     Art. 90. (Adeguamento delle convenzioni per il servizio di Tesoreria).

     Con le stesse modalità di stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di credito operanti nel territorio regionale incaricati del servizio di Tesoreria, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si procederà all'aggiornamento delle convenzioni medesime ai fini dell'adeguamento e del coordinamento del servizio con le disposizioni contenute nella legge medesima.

 

     Art. 91. (Abrogazione e rinvio).

     Sono abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.

     Per quanto non sia espressamente disciplinato dalla legge medesima, si fa rinvio alle norme, in quanto applicabili, di contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 92. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione, salvo il disposto dell'articolo 89.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 2 agosto 1997, n. 85.

[2] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 2 agosto 1997, n. 85. L’art. 15 della L.R. 85/1997 è abrogato dall’art. 59 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 agosto 1997, n. 85.

[4] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 agosto 1997, n. 85. L’art. 14 della L.R. 85/1997 è abrogato dall’art. 59 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13 e così modificato dall'art. 25 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[9] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[10] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[12] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13. L'art. 9 della stessa legge indica la data del primo giugno 1999 per l'effettivo trasferimento al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria delle funzioni di cui al presente articolo.

[13] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[14] Gli originari primi due commi sono così sostituiti dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13. L'art. 9 della stessa legge indica la data del primo giugno 1999 per l'effettivo trasferimento al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria delle funzioni di cui al presente articolo.

[15] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13.

[16] V. L.R. 3 maggio 1972, n. 8.

[17] V. L.R. 23 novembre 1977, n. 66.

[18] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13.

[19] Comma soppresso dall'art. 6 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13.

[20] V. Del. G.R. n. 319 del 24 maggio 1972.

[21] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13. L'art. 9 della stessa legge indica la data del primo giugno 1999 per l'effettivo trasferimento al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria delle funzioni di cui al presente articolo.

[22] V. artt. 14, 15, 16 L.R. 23 novembre 1977, n. 66.

[23] Titolo dell'art. così modificato dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13.

[24] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 marzo 1999, n. 13. L'art. 9 della stessa legge indica la data del primo giugno 1999 per l'effettivo trasferimento al Servizio Affari Finanziari e Ragioneria delle funzioni di cui al presente articolo.