§ 6.1.62 - L.R. 2 agosto 1997, n. 85.
Norme in materia di Programmazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:02/08/1997
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti ed organi della programmazione.
Art. 3.  Atti della programmazione regionale e locale.
Art. 4.  Definizione.
Art. 5.  Contenuti del P.R.S.
Art. 6.  Validità del P.R.S.
Art. 7.  Efficacia del P.R.S.
Art. 8.  Formazione del P.R.S.
Art. 9.  Aggiornamento del P.R.S.
Art. 10.  Piani Regionali di Settore.
Art. 11.  Programma Pluriennale della Provincia.
Art. 12.  Piani Pluriennali di Sviluppo delle Comunità Montane, degli Enti Parco e delle Comunità dei Parchi.
Art. 13.  Piani e Programmi comunali.
Art. 14.  Raccordo con il Bilancio di Previsione.
Art. 15.  Raccordo con il Bilancio Pluriennale.
Art. 16.  Disposizioni transitorie.
Art. 17.  Abrogazione di norme.


§ 6.1.62 - L.R. 2 agosto 1997, n. 85.

Norme in materia di Programmazione.

(B.U. n. Speciale dell'8 agosto 1997).

TITOLO I

Disposizioni di ordine generale

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, in armonia con quanto stabilito agli artt. 8 e 9 del proprio Statuto, adotta la programmazione quale metodo della propria azione politica.

     2. La Regione concorre, come soggetto autonomo, di concerto con le altre Regioni e Province Autonome, alla elaborazione dei documenti della programmazione nazionale, attuandone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze e coordina i propri interventi con quelli delle Autonomie Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 8.6.1990, n. 142.

TITOLO II

Organismi di programmazione

 

     Art. 2. Soggetti ed organi della programmazione.

     1. Sono soggetti della programmazione regionale la Regione, le Province, le Comunità montane, gli Enti Parco, ed i Comuni singoli od associati.

     2. Le Province ed i Comuni singoli, od associati, concorrono alla programmazione regionale secondo le disposizioni della presente legge.

     3. Gli organi della programmazione regionale sono il Consiglio e la Giunta regionale i quali si avvalgono del supporto:

     - del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro (CREL) previsto dalla L.R. 30.8.1996, n. 77;

     - della Conferenza Permanente Regione - Enti Locali, prevista dalla L.R. 18.4.1996, n. 21;

     - della Consulta regionale per la Montagna prevista dalla L.R. 25.10.1996, n. 101.

TITOLO III

Strumenti di programmazione

 

     Art. 3. Atti della programmazione regionale e locale.

     1. Sono atti della programmazione regionale:

     a) il Programma Regionale di Sviluppo;

     b) i Progetti regionali speciali di cui alla L.R. 6.3.1980, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) il Quadro regionale di Riferimento ed i relativi piani di settore;

     d) i Programmi, i Progetti ed i Piani di settore relativi al programma di cui alla lett. a);

     e) gli atti di indirizzo alle società a partecipazione regionale e agli Enti dipendenti della Regione.

     2. Sono atti della programmazione locale:

     f) i Piani ed i Programmi Pluriennali delle Province;

     g) i Piani di sviluppo economico delle Comunità Montane;

     h) i Piani ed i Programmi dei Comuni singoli od associati;

     i) i Piani territoriali provinciali;

     l) i Piani dei Parchi e delle riserve;

     m) i programmi pluriennali delle Comunità dei Parchi.

     3. Gli atti di cui al primo e secondo comma, indicati alle lett. b), c), d), e), f), g), h), m), devono evidenziare i rapporti con il quadro programmatorio regionale vigente.

TITOLO IV

Programma Regionale di Sviluppo

 

     Art. 4. Definizione.

     1. Il Programma regionale di sviluppo, di seguito denominato P.R.S. è il documento fondamentale di programmazione regionale attraverso il quale la Regione concorre alla definizione degli obiettivi della programmazione nazionale.

     2. Il P.R.S. individua gli obiettivi dello sviluppo socio-economico della Regione, definisce le linee programmatiche per il loro conseguimento e ne determina le priorità in relazione alle risorse finanziarie prevedibilmente acquisibili nel periodo di riferimento.

 

     Art. 5. Contenuti del P.R.S.

     1. Il P.R.S., previa analisi della realtà regionale, individua:

     a) il modello di sviluppo regionale nel quale vengono definiti gli obiettivi dello sviluppo socio-economico dell'Abruzzo, dell'uso razionale ed ordinato del territorio e stabilite le strategie da adottare per il loro conseguimento;

     b) il quadro economico finanziario recante le risorse per ciascuna delle azioni programmatiche in cui si articola il programma.

     2. Le risorse finanziarie, di cui al punto b) del precedente comma, sono iscritte nelle previsioni di spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione.

 

     Art. 6. Validità del P.R.S.

     1. Il P.R.S. ha una validità non superiore al quinquennio, e può essere aggiornato con la procedura di cui al successivo art. 9.

 

     Art. 7. Efficacia del P.R.S.

     1. Il Consiglio regionale e la Giunta garantiscono la coerenza dell'azione della Regione con le linee programmatiche individuate nel P.R.S..

     2. La Giunta regionale cura, attraverso i Settori competenti, che le attività degli Enti dipendenti dalla Regione e dalle Società a prevalente partecipazione regionale siano coerenti agli indirizzi del Piano Regionale di Sviluppo.

     3. Ogni provvedimento amministrativo della Regione e degli Enti Locali che interagisce con gli obiettivi della programmazione deve essere in sintonia con le indicazioni del P.R.S..

 

     Art. 8. Formazione del P.R.S.

     1. La Giunta regionale, in attuazione dell'art. 3, comma 6 della legge 142/90, provvede all'elaborazione del P.R.S. con il concorso delle Province, dei Comuni, delle Comunità e degli Enti parco.

     2. Lo schema del programma, predisposto dal Servizio di Programmazione, è adottato dalla Giunta regionale ed è contemporaneamente trasmesso:

     - alle Province;

     - al Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro;

     - alla Conferenza Permanente Regione - Enti Locali;

     - alla Consulta regionale per la Montagna.

     3. In ogni Provincia è istituita una Conferenza per la Programmazione per coordinare e raccordare l'attività programmatica degli Enti Locali agli obiettivi della programmazione regionale.

     4. Alla Conferenza, presieduta dal Presidente della Provincia, partecipano i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane e dei Parchi naturali Nazionali e Regionali.

     5. Entro 120 giorni dal ricevimento dello schema del programma, le Province trasmettono alla Giunta regionale le risultanze della Conferenza, unitamente alle proprie proposte.

     6. Entro lo stesso termine, il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro, la Conferenza Permanente Regione-Enti Locali e la Consulta regionale per la Montagna, trasmettono alla Giunta il proprio parere obbligatorio non vincolante sullo schema di programma di cui al comma 2.

     7. Qualora le valutazioni ed i pareri di cui ai precedenti quinto e sesto comma non sono resi nei termini assegnati se ne prescinde.

     8. Lo schema del P.R.S., rielaborato alla luce delle indicazioni formulate, è riesaminato dalla Giunta regionale ed è trasmesso al Consiglio regionale che si pronuncia nei successivi 60 giorni.

     9. La deliberazione consiliare di approvazione del P.R.S. è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 9. Aggiornamento del P.R.S.

     1. Ogni anno, in occasione della presentazione del conto consuntivo, i Settori Regionali interessati all'azione del programma, trasmettono alla Giunta regionale una relazione contenente:

     a) lo stato di attuazione del P.R.S. e delle azioni programmatiche da questo previste;

     b) i risultati conseguiti ed i costi sostenuti;

     c) gli atti adottati per l'attuazione delle azioni programmatiche con l'indicazione analitica delle cause che eventualmente non abbiano consentito il raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.R.S.;

     d) eventuali proposte e suggerimenti di modifica alle modalità di realizzazione delle azioni programmatiche di competenza del Settore.

     2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite delle Strutture Regionali, assume le determinazioni in merito all'eventuale aggiornamento o modifica del P.R.S. in vigore.

     3. Il P.R.S. è aggiornato con la procedura di cui al precedente art. 8.

TITOLO VI

Altri strumenti di programmazione regionale

 

     Art. 10. Piani Regionali di Settore.

     1. I Piani Regionali di Settore sono specifici interventi attuativi del P.R.S. che definiscono:

     a) gli obiettivi ed i risultati attesi nel settore in relazione alle finalità del P.R.S. e ad altri interventi comunitari, statali e regionali;

     b) i soggetti pubblici e privati responsabili dell'attuazione degli interventi e della loro gestione;

     c) le risorse organizzative ed economiche necessarie per il raggiungimento dei risultati attesi;

     d) i modi ed i tempi degli interventi ed i criteri per la loro localizzazione; tenuto conto del Quadro regionale di Riferimento e delle sue aree di attuazione programmatica;

     e) i criteri e le modalità per la concessione di eventuali sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;

     f) gli eventuali accordi di programma da redigere per la relativa realizzazione;

     g) la spesa complessiva e quella di parte regionale distinta in annualità per tutta la durata del Piano;

     h) le modalità di coperture della spesa regionale con l'indicazione espressa dei capitoli del bilancio annuale e pluriennale a tal fine interessati.

     2. I Piani Regionali di Settore sono approvati con la procedura prevista dall'art. 6 bis della L.R. 27.4.1995, n. 70.

TITOLO VI

Strumenti di programmazione locale

 

     Art. 11. Programma Pluriennale della Provincia.

     1. La Provincia, con riferimento al P.R.S., adotta un proprio Programma Pluriennale, sia di carattere generale che settoriale, avente la stessa validità temporale del documento di programmazione regionale.

     2. La Provincia assicura la partecipazione degli Enti Locali attraverso la Conferenza per la programmazione di cui al precedente art. 8 comma 3.

     3. Il Programma Pluriennale è adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, entro 120 giorni dall'approvazione del P.R.S., ed è trasmesso alla Giunta regionale ed alla Conferenza Permanente Regione - Enti Locali, nei successivi 90 giorni dall'adozione.

     4. La Giunta regionale, attraverso la Conferenza Permanente Regione - Enti Locali, qualora ravvisi elementi di incompatibilità con gli indirizzi della programmazione regionale, trasmette i propri rilievi alla Provincia che deve adeguarsi nei successivi 90 giorni.

     5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il Programma Pluriennale della Provincia entro 60 giorni dal ricevimento.

     6. La deliberazione consiliare di approvazione del programma pluriennale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 12. Piani Pluriennali di Sviluppo delle Comunità Montane, degli Enti Parco e delle Comunità dei Parchi.

     1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 21 e 22 della L.R. 92/94 e successive modificazioni.

     2. [1].

     3. [2].

     4. I piani dei Parchi ed i Piani Pluriennali di sviluppo socio- economico delle Comunità dei Parchi sono regolati dalle disposizioni della legge 394/91 e dalla L.R. 38/96.

     5. [3].

 

     Art. 13. Piani e Programmi comunali.

     1. Gli atti di programmazione socio-economica dei comuni sono:

     a) il bilancio di previsione;

     b) il bilancio pluriennale;

     c) la relazione previsionale e programmatica.

     2. I Comuni trasmettono la relazione previsionale e programmatica alla Provincia per la verifica di compatibilità con i programmi provinciali, ed alla Conferenza Permanente Regione - Enti Locali per la verifica di compatibilità con il P.R.S..

     3. La verifica di compatibilità si intende compiuta decorsi trenta giorni dal ricevimento. In caso di incompatibilità, la Conferenza Regione - Province, di cui all'art. 8 della L.R. 21/96, formula i propri rilievi e li trasmette alla Giunta regionale che si pronuncia definitivamente nei successivi 30 giorni dal ricevimento.

     4. La Provincia trasmette ogni anno alla Regione una relazione sugli atti di programmazione ad essa pervenuti nell'anno precedente e sulle verifiche di compatibilità effettuate.

     5. La Regione, ai sensi dell'art. 54, comma 12, della legge 142/90, concorre al finanziamento dei programmi di investimento degli Enti Locali per la realizzazione del proprio Piano Regionale di Sviluppo.

TITOLO VII

Raccordo degli strumenti programmatici e finanziari

 

     Art. 14. Raccordo con il Bilancio di Previsione. [4]

 

     Art. 15. Raccordo con il Bilancio Pluriennale. [5]

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 16. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni previste negli artt. 14 e 15 si applicano dal primo bilancio successivo all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.S. vigente.

 

     Art. 17. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogati l'art. 4 e l'art. 9, quinto comma, della L.R.C. 81/77.

     2. Salvo quanto disposto dalla L.R. 21/96, art. 4, 1° comma, punti 1) e 2) ed art. 8, comma 6, è abrogata ogni altra norma regionale che risulti in contrasto con le disposizioni recate dalla presente legge.

 

 


[1] Modifica l'art. 22, comma 2, della L.R. 6 dicembre 1994, n. 92.

[2] Comma abrogato dalla L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[3] Integra l'art. 18, comma 2, della L.R. 21 giugno 1996, n. 38.

[4] Articolo abrogato dall’art. 59 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.

[5] Articolo abrogato dall’art. 59 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3.