§ 2.1.125 - L.R. 3 agosto 2011, n. 24.
Intervento di adeguamento normativo in materia di personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/08/2011
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 5 della L.R. n. 49/2010)
Art. 2.  (Abrogazione dell’art. 11 della L.R. 49/2010)
Art. 3.  (Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 49/2010)
Art. 4.  (Inserimento dell’art. 12 bis nella L.R. n. 49/2010)
Art. 5.  (Disposizioni in materia di personale per le ATER)
Art. 6.  (Modifiche all’art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118)
Art. 7.  (Modifiche all’art. 23 della L.R. 1/2010)
Art. 8.  (Modifiche all’art. 20 della l.r. n. 77/1999)
Art. 9.  (Abrogazione dell’art. 47 della L.R. n. 1/2011)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale n. 6 dell’8.4.2011 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”)
Art. 11.  (Entrata in vigore)


§ 2.1.125 - L.R. 3 agosto 2011, n. 24.

Intervento di adeguamento normativo in materia di personale.

(B.U. 12 agosto 2011, n. 49)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 5 della L.R. n. 49/2010)

1. L’art. 5 della L.R. 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010) è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Utilizzazione degli idonei dei concorsi pubblici regionali

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il Consiglio e la Giunta regionale, per la copertura dei posti disponibili nella propria dotazione organica prima di indire le procedure del concorso pubblico e previo esperimento delle procedure di mobilità, possono utilizzare eventuali graduatorie di idonei derivanti da pubblici concorsi ancora vigenti espletati o dalla Giunta Regionale o dal Consiglio Regionale, tenuto conto del profilo professionale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La previsione di cui al comma 1 si applica solo per i posti vacanti istituiti prima della pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie.”

 

     Art. 2. (Abrogazione dell’art. 11 della L.R. 49/2010)

1. L’art. 11 della L.R. n. 49/2010 è abrogato.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’art. 12 della L.R. 49/2010)

1. L’art. 12 della L.R. n. 49/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

1. La Giunta Regionale è autorizzata a indire una o più procedure selettive per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedendo il riconoscimento di specifici punteggi in ragione del periodo di impiego effettivamente svolto in uffici dell'Amministrazione Regionale o di enti ad essa strumentali, dai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a tempo determinato.

2. I punteggi preferenziali di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in ogni caso, in misura non eccedente 1/3 del punteggio complessivo e comunque in misura tale da non pregiudicare irragionevolmente la possibilità di accesso e partecipazione di concorrenti esterni all'Amministrazione regionale.

3. Il numero dei posti da mettere a concorso pubblico non deve superare le disponibilità previste dai vigenti atti programmatori della dotazione organica”.

 

     Art. 4. (Inserimento dell’art. 12 bis nella L.R. n. 49/2010)

1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 49 (Interventi normativi e finanziari per l’anno 2010) è inserito il seguente:

“Art. 12 bis. (Neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 5 e 12 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica”.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di personale per le ATER)

1. Le ATER, nel rispetto della dotazione organica vigente, possono avvalersi prioritariamente del personale in servizio a tempo indeterminato della Regione Abruzzo mediante l’istituto della mobilità di cui al D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

 

     Art. 6. (Modifiche all’art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118)

1. Sono abrogati i commi 2 bis e 2 ter dell’art. 1 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni recante “Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex L. n. 285 del 1977”.

 

     Art. 7. (Modifiche all’art. 23 della L.R. 1/2010)

1. All’art. 23 della l.r. 9 gennaio 2010, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 53, lett. a) del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10, modificativo dell’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole “2010 e 2011” sono inserite le seguenti: “2012, 2013 e 2014”; dopo le parole “il personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché degli Enti dipendenti e delle Agenzie regionali, nel rispetto della loro autonomia funzionale ed organizzativa,”.

b) Dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis:

“1 bis. A seguito di notifica del provvedimento di accoglimento a cura dei competenti uffici dell’Ente, la richiesta diviene irrevocabile”.

c) Al comma 4, dopo le parole “esercizio 2011” sono aggiunte le seguenti: “e negli esercizi successivi”.

d) Al comma 7, dopo le parole “disposizioni di cui al presente articolo,” sono aggiunte le seguenti:

“non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero e”. Al secondo periodo, le parole “i posti risultati” sono sostituite dalle seguenti: “un numero di posti, nella dotazione organica dell’Ente, per singola categoria, pari a quelli risultati”.

e) Dopo il comma 8 è aggiunto il comma 8 bis:

“8 bis. Per il personale collocato in esonero il trattamento economico accessorio, come specificato nel comma 8, è pari al 50% di quanto spettante per competenza nell’anno precedente”.

f) Al comma 9, le parole da “di svolgere tali attività ” fino a “in via di sviluppo” sono sostituite dalle seguenti: “opportunamente e certifichi annualmente di svolgere in modo continuativo attività presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti risultanti da appositi elenchi o albi a livello nazionale o regionale”.

g) Il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. La posizione di esonero non consente al beneficiario di assumere nuovi rapporti di lavoro dipendente. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l’esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.”.

h) Il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Le norme di cui ai commi precedenti sono estese al personale con rapporto a tempo indeterminato incaricato come dirigente a tempo determinato, avuto riguardo alla categoria posseduta nel contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza”.

i) Il comma 20 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modifiche all’art. 20 della l.r. n. 77/1999)

1. Il comma 9 dell’articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

“9. In caso di assenza o impedimento di un Direttore, di un Dirigente responsabile di Struttura Speciale di Supporto, di un Dirigente, le relative funzioni possono essere temporaneamente conferite dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente in materia, ad altro dirigente. Ove l’assenza o l’impedimento di un dirigente di servizio o di staff non superino trenta giorni lavorativi e continuativi, alla sostituzione provvede con proprio atto il Direttore conferendo l’incarico ad uno tra i dirigenti assegnati alla Direzione. Le posizioni dirigenziali prive di titolare possono essere ricoperte con incarichi dirigenziali ad interim conferiti, per esigenze straordinarie, a dirigenti. A ciascun dirigente può essere attribuito un solo incarico di dirigente ad interim. Il dirigente assume la titolarità della posizione ed è legittimato all’esercizio delle relative funzioni dalla sottoscrizione del contratto di incarico ad interim. Al dirigente incaricato compete il cinquanta per cento dell’indennità di posizione spettante per l’incarico di dirigente del posto vacante”.

 

     Art. 9. (Abrogazione dell’art. 47 della L.R. n. 1/2011)

1. L’art. 47 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)) è abrogato.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale n. 6 dell’8.4.2011 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”)

1. L’art. 10 della legge regionale n. 6 dell’8.4.2011 recante “Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali”è sostituito dal seguente:

“Art. 10

(Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV))

1. L’esercizio delle attività di cui all’art. 14, commi 4 e 5 del D.lgs. 150/2009, e delle attività di controllo strategico, è affidato all’Organismo indipendente di valutazione delle prestazioni (OIV). Sono istituiti organismi distinti per la Giunta e per il Consiglio regionale. Ciascun OIV è collocato, in posizione di autonomia, rispettivamente presso la Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale e presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, e risponde esclusivamente al rispettivo organo. L’OIV della Giunta regionale svolge le funzioni anche per gli Enti Strumentali della Regione Abruzzo.

2. Ciascun OIV è costituito da 3 componenti, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione delle prestazioni e del personale, nominati rispettivamente dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore preposto alle risorse umane e al personale, e dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Nella scelta dei componenti è assicurato il rispetto dell’equilibrio di genere. La durata dell’incarico è di tre anni, rinnovabile una sola volta.

3. Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.lgs. 150/2009, i componenti dell’OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione; non possono, altresì, essere nominati coloro che nel triennio antecedente hanno avuto incarichi di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Abruzzo ed i suoi Enti strumentali e Società partecipate.

4. Le modalità organizzative, i criteri ed il procedimento per la nomina, il regime contrattuale e il compenso spettante ai componenti dell’OIV sono stabiliti con deliberazione dell’Organo di direzione politica.

5. Per l’espletamento delle proprie attività istituzionali, l’OIV della Giunta regionale si avvale del Servizio "Controllo contabile ed ispettivo", e del Servizio "Controllo di Gestione"; l’OIV del Consiglio regionale, si avvale dell’Ufficio incaricato del Controllo di Gestione.

6. A supporto dell’attività dell’OIV è preposta una struttura tecnica permanente per la misurazione delle prestazioni, all’interno di un Servizio della Direzione Risorse umane e strumentali della Giunta regionale, la cui responsabilità è affidata a soggetto che abbia specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione e valutazione delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche e del personale. Il Servizio cura anche la gestione delle forme di conciliazione e di contenzioso relative al ciclo della valutazione. Per il Consiglio regionale il supporto è garantito da un Ufficio individuato con atto organizzativo dell’Ufficio di Presidenza.

7. In sede di prima applicazione, l’OIV, sulla base degli indirizzi della Commissione di cui all’art. 13 del D.lgs. 150/2009, elabora lo schema del Sistema di Valutazione delle Prestazioni di cui all’art. 5 in tempo utile a garantire la piena operatività del sistema dal 1° gennaio 2012.

8. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento di ciascun organismo di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate alle attività di valutazione e controllo strategico, comprensive delle risorse a tal fine attualmente iscritte nei bilanci degli Enti strumentali della Regione.

9. Le funzioni dell’OIV sono assolte dai componenti dei Nuclei interni di Valutazione (NIV) della Giunta regionale, del Consiglio regionale, nonché degli Enti strumentali della Regione fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione dell’OIV le funzioni dei Nuclei interni di Valutazione scaduti degli Enti strumentali sono assolte dal NIV della Giunta regionale.

 

     Art. 11. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.