§ 3.7.13 - L.R. 4 giugno 1980, n. 50.
Normativa organica sul turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:04/06/1980
Numero:50


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Interventi).
Art. 3.  (Ambiti territoriali di intervento).
Art. 4.  (Delega ai Comuni).
Art. 5.  (Soggetti beneficiari).
Art. 6.  (Mutui a tasso agevolato).
Art. 7.  (Contributi in conto-capitale).
Art. 8.  (Fondo di rotazione).
Art. 9.  (Maggiorazione dei mutui).
Art. 10.  (Trattamento tributario).
Art. 11.  (Iscrizione ipotecaria).
Art. 12.  (Procedure e modalità per accedere ai mutui ed ai contributi).
Art. 13.  (Modalità di concessione e controlli).
Art. 14.  (Condizioni per la concessione).
Art. 15.  (Vincoli di destinazione).
Art. 16.  (Revoca della concessione delle provvidenze).
Art. 17.  (Norma finanziaria)
Art. 18.  (Divieto di cumulo).
Art. 19.  (Norme transitorie e finali).
Art. 20.  (Comitato Tecnico Consultivo).
Art. 21.  (Programmi annuali).
Art. 35.  (Interventi).
Art. 36.  (Programma di attività).
Art. 37.  (Procedure).
Art. 38.  (Contributi per fruizione per ferie bassa stagione).
Art. 39.  (Agevolazione per turismo culturale).
Art. 40.  (Programma particolareggiato di attività).
Art. 41.  (Contributi per turismo sociale).
Art. 42.  (Contributo «una-tantum»).
Art. 43.  (Domande).
Art. 44.  (Revoca contributo).
Art. 45.  (Miglioramento offerta turistica).
Art. 46.  (Valorizzazione patrimonio).
Art. 47.  (Abrogazione).
Art. 48.  (Norma finanziaria).
Art. 49.  (Delega).


§ 3.7.13 - L.R. 4 giugno 1980, n. 50.

Normativa organica sul turismo.

(B.U. n. 30 del 27 giugno 1980).

 

Art. 1. (Finalità).

     In coerenza con il programma di sviluppo regionale la presente legge si propone i seguenti obiettivi:

     - tendere al massimo sviluppo del turismo sociale ampliando l'offerta dei servizi di natura collettiva;

     - potenziare e migliorare i servizi turistici di tipo tradizionale;

     - operare una profonda trasformazione strutturale dell'organizzazione turistica complessiva, in senso democratico, dando il più ampio spazio agli interventi dei Comuni e delle unità territoriali intermedie;

     - ampliare gli interventi nei confronti della domanda nella duplice direzione dell'ampliamento delle stazioni turistiche e delle fasce sociali in grado di fruire delle vacanze.

 

TITOLO I

INTERVENTI PER L'INDUSTRIA ALBERGHIERA E PER LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA

TURISTICA

 

     Art. 2. (Interventi).

     Per gli interventi di realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, da eseguirsi nel quadro dei programmi previsti dalla presente legge, è costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro - SACAT - o presso più Istituti di Credito abilitati all'esercizio del credito turistico ed alberghiero, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, mediante mutui a tasso agevolato e contributi in conto capitale, delle seguenti iniziative:

     a) realizzazione, anche mediante adattamento di immobili, di alberghi, pensioni, locande, di autostelli; rifugi montani, campeggi, impianti termali, stabilimenti balneari, villaggi turistici a tipo alberghiero ed aziende della ristorazione, quest'ultime limitatamente ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di cui al punto A1 art. 3 della presente legge. Per quanto riguarda le Aziende alberghiere, gli interventi sono riservati agli esercizi di piccola e media dimensione fino ad un massimo di 100 posti letto ed agli esercizi a conduzione familiare;

     b) ammodernamento, ampliamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento delle opere di cui alla lettera a) del presente articolo, senza limitazione di posti letto, nonché ammodernamento, restauro e ristrutturazione di edifici pubblici da destinare a centri per congressi e uffici di informazione;

     c) realizzazione, anche mediante adattamento di immobili, di ostelli per la gioventù e case per ferie;

     d) ammodernamento, ampliamento, arredamento e rinnovo dell'arredamento delle opere di cui alla lettera c) del presente articolo;

     e) ammodernamento, adattamento, ampliamento e ristrutturazione di locali e alloggi di immobile preesistente nei centri abitati ad uso di esercizi di affittacamere e, previo parere favorevole del Comune competente per territorio, anche di quelli in stabili isolati o comunque esterni al centro urbano su in zone di interesse turistico. Le iniziative di cui alla presente lettera sono ammesse a fruire soltanto del contributo in conto capitale, purché ricadenti nel territorio di Comuni sprovvisti in maniera assoluta di esercizi ricettivi.

 

     Art. 3. (Ambiti territoriali di intervento).

     Per la valorizzazione dei diversi tipi di aree marine, collinari e montane, avuto riguardo al diverso grado di sviluppo turistico delle zone ed in ragione dell'ubicazione delle singole iniziative, sono individuate le seguenti zone nel piano provinciale di sviluppo:

     A1) zone con scarsa o inesistente ricettività, non ancora adeguatamente valorizzate e suscettibili di notevole sviluppo turistico;

     A2) zone in fase di iniziale o intermedio sviluppo turistico e con buone prospettive vocazionali di ulteriore espansione;

     A3) zone di consistente sviluppo turistico, ma con prospettive di ulteriore, definitiva affermazione in questo settore;

     A4) zone di affermato sviluppo turistico, già sature, non suscettibili di ulteriori proficui investimenti nel comparto specifico, ovvero precluse all'utilizzazione turistica per scelta programmatoria e per esigenze di tutela e salvaguardia dell'ambiente naturale.

     Fino a quando non saranno stati redatti i piani provinciali di sviluppo all'individuazione dei Comuni per la classificazione in base alla predetta distinzione di zone provvede la Regione entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Province, i Comuni e le loro associazioni,

 

     Art. 4. (Delega ai Comuni).

     E' delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera concernenti le competenze attribuite alla Regione in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 nonché quelle già esercitate dagli EPT relative a:

     a) locazione di immobili destinati ad albergo, pensioni o locande;

     b) vigilanza sulle tariffe alberghiere;

     c) affittacamere;

     d) applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione di leggi statali e regionali in materia di turismo e industria alberghiera ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

     Le funzioni per l'attuazione del presente titolo sono delegate ai Comuni che le esercitano nelle forme associative previste dalla legge regionale 44/1979.

     Le funzioni delegate alle Province sono quelle stabilite con apposita legge.

     Alla spesa per l'esercizio delle funzioni delegate gli organismi di cui sopra nel seguito denominati Enti delegatari fanno fronte con le risorse finanziarie loro attribuite dalla Regione mediante atto amministrativo del Consiglio regionale [2].

     Nelle rispettive circoscrizioni, gli Enti delegatari provvedono, ai fini della graduazione degli incentivi, ad assegnare le iniziative al corrispondente ambito zonale, avuto riguardo alle definizioni stabilite nell'articolo precedente e secondo criteri selettivi in funzione della tipologia delle opere cui le iniziative si riferiscono.

 

     Art. 5. (Soggetti beneficiari).

     I mutui a tasso agevolato ed i contributi in conto capitale 50110 concessi:

     a) agli enti locali e loro Associazioni;

     b) alle associazioni cooperativistiche e democratiche del tempo libero interessate allo sviluppo delle attività turistiche;

     c) agli imprenditori in genere, agli operatori culturali ed a chiunque eserciti o intenda esercitare attività d'interesse turistico.

 

     Art. 6. (Mutui a tasso agevolato).

     Sono concessi mutui a tasso agevolato di durata non superiore a 20 anni per il finanziamento delle opere murarie, impianti fissi ed eventuali pertinenze delle iniziative di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2 nonché per l'acquisto del terreno e dell'immobile da adibire ad uso ricettivo.

     A tal fine, la quota di spesa ammessa a finanziamento per l'eventuale acquisto del terreno o del fabbricato non può eccedere il loro valore catastale, ovvero, per i terreni, il valore espropriativo degli stessi. In difetto di detti valori supplisce la valutazione dell'Ufficio Tecnico Erariale.

     Per le opere finanziabili di cui alle lettere b) e d) dell'art. 2 sono concessi mutui a tasso agevolato di durata non superiore a 10 anni.

     L'importo massimo dei mutui di cui ai commi precedenti è stabilito come segue:

     - per le iniziative contemplate nelle lettere a) e c) dell'art. 2 è pari alla differenza fra il 90% della spesa ammessa a finanziamento e la misura massima del contributo in conto capitale di cui al successivo art. 7;

     - per le iniziative contemplate nelle lettere b) e d) dell'art. 2 è pari alla differenza fra l'80% della spesa ammessa a finanziamento e la misura massima del contributo in conto capitale di cui al successivo art. 7.

     Entro tali limiti massimi, la misura percentuale del mutuo è determinata moltiplicando la percentuale massima di cui al comma precedente per il prodotto dei seguenti coefficienti:

     1) in relazione all'ambito zonale:

     1 per zona A1;

     0,8 per zona A2;

     0,6 per zona A3;

     2) in relazione all'incidenza, da valutare sulla spesa ammessa a finanziamento del costo dei servizi integrativi rispetto al costo totale dell'opera:

     1 per incidenza di almeno il 10%;

     0,9 per incidenza di almeno il 5%;

     0,8 per incidenza inferiore al 5%.

     Per le iniziative di cui alle lettere b) e d) dell'art. 2, il coefficiente di cui al punto 2) del comma precedente si applica nella misura minima ivi prevista.

     La percentuale risultante dall'applicazione dei coefficienti va arrotondata a unità intera.

     All'erogazione provvedono l'Istituto o gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico all'uopo designati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa autorizzazione di ammissibilità ad istruttoria bancaria da parte dell'Ente delegatario di cui all'art. 4 cui è demandata l'intera istruttoria della pratica.

     Sulle somme mutuate è dovuto l'interesse del 4,50% che affluisce al Fondo e l'1% a favore dell'Istituto di Credito convenzionato, a titolo di corrispettivo delle spese di amministrazione.

     Eventuali variazioni future del tasso, che dovessero rendersi necessarie per allinearlo al diverso costo del denaro, saranno disposte, di volta in volta, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Le somme messe a disposizione dell'Istituto di Credito per l'applicazione della normativa di cui al presente Titolo possono essere utilizzate in modo che, anche nella fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non superi il tasso stabilito per il periodo di ammortamento.

     La restituzione dei mutui deve effettuarsi in un numero di rate semestrali corrispondente alla durata dei mutui, di cui ai primi due commi del presente articolo, e deve avere inizio a partire dalla fine del secondo anno dall'ultimazione dell'opera.

     E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima di detto termine.

 

     Art. 7. (Contributi in conto-capitale).

     I contributi in conto capitale vengono erogati nella misura massima del 25% della spesa ammessa, in base alla relativa documentazione ed alle risultanze dei controlli effettuati.

     I contributi in conto capitale di cui sopra sono aumentati alla misura massima del 60% della spesa ammessa al finanziamento per le iniziative di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, qualora l'iniziativa sia assunta dai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5.

     I contributi per le iniziative di cui alla lettera e) dell'art. 2 sono concessi fino ad un massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a lire quindici milioni, salvo restando la maggiorazione prevista nell'ultimo comma del presente articolo.

     Entro tali limiti massimi, la misura percentuale del contributo è determinata moltiplicando la percentuale massima di cui ai commi precedenti per il prodotto dei seguenti coefficienti:

     1) in relazione all'ambito zonale:

     1 per zona A1;

     0,7 per zona A2;

     0,4 per zona A3;

     2) in relazione all'incidenza dei servizi integrativi rispetto al costo totale dell'opera:

     1 per incidenza di almeno il 10%;

     0,9 per incidenza di almeno il 5%;

     0,8 per incidenza inferiore al 5%.

     Per le iniziative di cui alle lettere b), d), e) dell'art. 2 il coefficiente di cui al punto 2 del comma precedente si applica nella misura minima ivi prevista.

     La percentuale risultante dall'applicazione dei coefficienti va arrotondata a unità intera.

     Per le iniziative previste nell'art. 2, ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'importo del contributo erogabile in conto capitale è aumentato del 15%.

 

     Art. 8. (Fondo di rotazione).

     Per consentire i finanziamenti, la Regione mette a disposizione dell'Istituto o degli Istituti di credito, nei limiti e con le modalità determinati con apposita convenzione, il fondo necessario per le operazioni di mutuo e per l'erogazione dei contributi in conto capitale.

     Il fondo di rotazione, dopo le acquisizioni finanziarie conseguite per effetto dell'applicazione della presente normativa, le cui modalità di copertura sono specificate nella norma finanziaria del presente titolo e limitate al solo anno 1980, deve intendersi autofinanziato attraverso i rientri delle somme restituite, comprese le quote per interessi, in ammortamento dei mutui, degli interessi prodotti dalle disponibilità giacenti, nonché delle somme derivanti da eventuali estinzioni volontarie anticipate dei finanziamenti o da revoche delle provvidenze stesse nei casi previsti dal presente titolo.

     Al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni. Il costo del servizio prestato dall'Istituto di credito è a carico del mutuatario.

     Conseguentemente all'operatività della delega di funzioni di cui al secondo comma dell'art. 4 ed a seguito dell'assegnazione dei mezzi finanziari in attuazione del quarto comma del predetto articolo, la Giunta Regionale dispone l'apertura, o l'aumento di dotazione, a carico e nell'ambito del fondo di rotazione di apposito sottoconto, intestato all'Ente delegatario, dal quale l'Ente medesimo trarrà gli ordinativi di pagamento relativi ai finanziamenti concessi. I rientri previsti dal secondo comma del presente articolo affluiscono al fondo [3].

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a stipulare, con gli Istituti di credito designati, la convenzione per l'applicazione della presente normativa.

     Detta convenzione è soggetta alla registrazione con il' pagamento della relativa imposta dovuta.

 

     Art. 9. (Maggiorazione dei mutui).

     La Giunta Regionale, quando le opere da realizzare raggiungano una valutazione ottimale per tipologia e localizzazione e garantiscano un elevato e costante livello occupazionale, assumendo a proprio carico il rischio dell'operazione integrativa, autorizza l'Istituto di credito ad elevare il mutuo fino all'importo di cui all'art. 6 integrato del 10% della spesa ammessa a finanziamento.

     (Omissis) [4].

     L'autorizzazione di cui al comma precedente può essere concessa dalla Giunta Regionale prioritariamente in favore dei soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 della presente legge e, subordinatamente, dei soggetti di cui alla lettera e) dello stesso articolo purché dimostrino capacità tecnico-organizzative e si trovino nell'impossibilità di offrire le ulteriori garanzie richieste dall'Istituto di Credito.

     La proposta di integrazione deve essere motivatamente formulata dagli Enti delegatari.

 

     Art. 10. (Trattamento tributario).

     Agli atti e contratti di mutuo occorrenti per l'esecuzione di opere finanziate dagli Istituti di Credito anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie o agli altri benefici, si applicano le disposizioni della legislazione statale vigente in materia.

 

     Art. 11. (Iscrizione ipotecaria).

     La concessione dei mutui a tasso agevolato previsti dal presente Titolo è subordinata ad iscrizione ipotecaria, a favore dell'Istituto di credito mutuante, sugli immobili per i quali sono stati concessi i finanziamenti, e/o all'acquisizione di altre idonee garanzie, reali o personali, che il soggetto richiedente le provvidenze sia in grado di prestare. La capienza di tali garanzie è vagliata dall'Istituto di credito mutuante [4]a.

     Per le provvidenze contemplate dalle lettere b) e d) dell'art. 2 da concedersi ai gestori delle aziende non proprietari dell'immobile, qualora non sia possibile l'accensione di ipoteca sull'immobile stesso o su altri immobili di proprietà dei medesimi o di terzi, può essere sufficiente la prestazione di altre adeguate garanzie, quali depositi di titoli, fidejussioni di banche, Enti, Società, persone, polizze assicurative e simili. La capienza di tali garanzie sarà vagliata dall'Istituto concedente il finanziamento.

 

     Art. 12. (Procedure e modalità per accedere ai mutui ed ai contributi).

     Le domande intese ad ottenere le provvidenze sono dirette agli Enti delegatari di cui all'art. 4 della presente legge e devono essere corredate della documentazione secondo procedure e modalità disciplinate in modo unitario con regolamento di attuazione da emanarsi entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente legge.

     «Il predetto regolamento definisce le tipologie e stabilisce i relativi parametri dimensionali e di costo e i criteri di valutazione per la determinazione della spesa ammessa a finanziamento [5].

 

     Art. 13. (Modalità di concessione e controlli).

     Le agevolazioni di cui ai precedenti articoli sono concesse ai singoli beneficiari con deliberazione dell'Ente delegatario competente.

     Tale deliberazione stabilisce le clausole operative e tecniche alle quali deve attenersi ciascun beneficiario.

     L'erogazione delle provvidenze avviene sulla base degli stati di avanzamento dell'opera, nella stessa misura percentuale del finanziamento concesso. Gli stati di avanzamento devono essere vistati, previo accertamento della regolarità dei lavori, dal legale rappresentante del predetto Ente.

     Spetta all'Istituto o agli Istituti di Credito appositamente convenzionati, di intesa con l'Ente delegatario, il controllo tecnico e amministrativo sull'impiego e sulla destinazione delle somme erogate ai sensi del presente Titolo.

     In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse, o di inadempimento degli obblighi delle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'Istituto propone all'Ente competente l'emanazione dei provvedimenti volti al recupero delle somme erogate. Detti provvedimenti sono emanati dal Presidente di tale Ente, su delibera dell'Ente medesimo.

     Il Presidente dell'Istituto di Credito può, tuttavia,. adottare direttamente o richiedere all'Autorità Giudiziaria ogni provvedimento cautelare, conservativo o di urgenza, informandone immediatamente l'Ente delegatario competente.

     Resta ferma la facoltà del predetto Ente di disporre direttamente e propri funzionari i controlli di cui ai commi precedenti.

 

     Art. 14. (Condizioni per la concessione).

     Pena la decadenza del beneficio, l'opera deve essere iniziata entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimenti di concessione e risultare completa e funzionante entro il termine stabilito nel provvedimento stesso.

     Per comprovati motivi, l'Ente delegatario Competente può concedere una sola volta, a richiesta dell'interessato. una proroga di congrua durata.

 

     Art. 15. (Vincoli di destinazione).

     Gli immobili realizzati con finanziamento ai sensi del presente titolo sono vincolati alla specifica destinazione alberghiera per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e per un periodo di 10 anni nel caso di contributo una tantum in conto capitale a partire dalla data di accertamento della puntuale esecuzione dei lavori.

     Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari con spesa a carico dei beneficiari.

     L'Ente delegatario. competente può. proporre alla Regione, previa estinzione anticipata del mutuo e restituzione del contributo in conto capitale, il mutamento di destinazione dell'immobile per la dimostrata sopravvenuta impossibilità della destinazione stessa ai sensi della normativa vincolistica vigente.

     I contributi in conto capitale erogati devono essere restituiti maggiorati da un interesse nella misura pari al tasso ufficiale di sconto.

     I mutui agevolati vanno restituiti per le quote residue e, insieme con i contributi in conto capitale e relativi interessi, affluiscono nel fondo di rotazione.

     Per le iniziative previste dall'art. 2 lett. b) e d), i beneficiari degli interventi accordati devono obbligarsi, con atto soggetto a registrazione, a mantenere la continuità della destinazione degli arredi fino all'estinzione del mutuo.

     In caso di mutamento di destinazione degli arredi di cui al precedente comma l'Ente delegatario dispone la revoca del provvedimento ed il recupero delle somme erogate.

 

     Art. 16. (Revoca della concessione delle provvidenze).

     La concessione delle provvidenze può essere revocata con decreto del Presidente dell'Ente concedente nei seguenti casi:

     - quando l'opera non venga realizzata conformemente al progetto approvato o nei termini indicati nel relativo decreto di concessione;

     - quando venga mutata la destinazione dell'opera rispetto agli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda ed ai vincoli registrati inerenti alla concessione del mutuo;

     - quando vengano rilevate gravi violazioni di leggi speciali o di contratti di lavoro, oppure qualora il beneficiario sia incorso in inosservanze di rilievo alle prescrizioni vigenti ed a quelle fissate negli strumenti urbanistici.

     Con le stesse modalità la maggiorazione del mutuo prevista dall'art. 9 può essere revocata qualora vengano meno i relativi presupposti ivi contemplati.

     Il recupero, in uno alle spese ed agli interessi, avviene sulla base delle leggi vigenti in materia ed in particolare del D.P.R. n. 7 del 21 gennaio 1976.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria)

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Divieto di cumulo).

     Le provvidenze previste dal presente Titolo non sono cumulabili con analoghi interventi finanziari agevolati concessi dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno e da altri Enti pubblici per la stessa natura di opere.

 

     Art. 19. (Norme transitorie e finali).

     Sono ammesse ai benefici della presente normativa le opere di cui all'art. 2 iniziate dopo il 6 marzo 1976.

     Gli operatori turistica che hanno presentato, alla Cassa per il Mezzogiorno, istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di iniziative turistico-alberghiere non ancora ammesse, da parte della Cassa medesima, ad istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, possono essere ammessi a finanziamento, per le stesse opere che hanno formato oggetto della richiesta, sempreché i lavori relativi alle iniziative stesse risultino iniziati o ultimati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

     Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno abbia concesso il solo mutuo a tasso agevolato in quanto la domanda di contributo a fondo perduto, riguardante le stesse opere, venne presentata alla Cassa stessa dopo il 10 maggio 1976, può farsi luogo alla erogazione del contributo a fondo perduto unicamente a favore dei soggetti che dalla Cassa hanno avuto approvate le opere.

     Gli operatori turistici che hanno presentato, alla Cassa per il Mezzogiorno, istanze tendenti ad ottenere le agevolazioni di cui all'art. 125 del T.U. 30 giugno 1967, n. 1523, per la costruzione, l'ampliamento e l'adattamento di iniziative turistico-alberghiere non ancora ammesse, dalla Cassa medesima, a istruttoria bancaria alla data del 6 marzo 1976, ovvero presentate dopo tale data alla Cassa e da questa trasmesse alla Regione ai sensi dell'art. 7, lettera b) della Legge 2 maggio 1976, n. 183, possono essere ammessi a finanziamento per le stesse opere che hanno formato oggetto della richiesta, anche se i relativi lavori sono stati iniziati prima del 6 marzo 1976 e sempreché i lavori. stessi risultino iniziati o ultimati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge [6].

 

     Art. 20. (Comitato Tecnico Consultivo).

     E' istituito, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta Regionale Settore Turismo - il Comitato Tecnico Consultivo con il compito di esprimere parere in ordine all'ammissibilità all istruttoria bancaria delle istanze di finanziamento rientranti nella previsione normativa dell'art. 19 della presente legge, nonché su altre pertinenti questioni che il Settore Turismo ritenga opportuno sottoporgli.

     Il Comitato di cui al comma precedente, presieduto dal Componente la Giunta preposto al Settore Turismo e da un suo delegato, è composto:

     - dal Coordinatore del Settore Turismo, dai Dirigenti dei Servizi Turismo, Strutture Turistiche, Programmazione [6]a;

     - dal responsabile dell'Ufficio del Bilancio della Regione;

     - da un rappresentante dell'Associazione Regionale Albergatori;

     - da un rappresentante dei gestori di campeggi;

     - da due rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali;

     - da due rappresentanti di Comuni e loro Associazioni;

     - da un esperto della pianificazione del territorio;

     - da tre rappresentanti delle Associazioni del tempo libere, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     - da tre rappresentanti delle Organizzazioni della Cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     - da tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale [7].

     Funge da Segretario un dipendente regionale del Settore Turismo con la qualifica non inferiore a Funzionario.

     I componenti il Comitato di cui sopra sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

     Il Comitato Tecnico Consultivo si riunisce in via ordinaria una volta al mese e straordinariamente, in relazione al lavoro da svolgere, su richiesta della metà più uno dei suoi componenti o su convocazione del Componente la Giunta, nella sua qualità di Presidente del Comitato stesso.

     (Omissis) [8].

     Ai componenti il Comitato compete il trattamento previsto dalla L.R. 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni alla relativa spesa, prevista in L. 4.000.000 per anno, si fa fronte, per il 1980, con i fondi stanziati sul Cap. 70 dello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio e, per gli anni successivi, negli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

 

     Art. 21. (Programmi annuali).

     Le provvidenze di cui al presente Titolo sono predisposte mediante programmi annuali di attuazione.

 

TITOLO II

PIANI DI INTERVENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVO-RICREATIVI E DI FRUIZIONE DEL

TEMPO LIBERO

 

     Artt. 22. - 34.

     (Omissis) [9].

 

TITOLO III

PROMOZIONE TURISTICA INTERVENTI PER LA PROPAGANDA E LA PROMOZIONE TURISTICA

 

     Art. 35. (Interventi).

     La Regione, per l'incremento del movimento turistico nel proprio territorio, promuove, mediante programmi annuali di attività, le seguenti iniziative anche di diretta gestione degli enti delegatari:

     a) propaganda e pubblicità turistica;

     b) partecipazione a mostre rassegne, fiere, convegni, congressi, conferenze, incontri di pubbliche relazioni, in Italia in via autonoma, con la collaborazione degli enti locali e turistici, d'intesa con l'ENIT ed altri organismi statali, nonché forme di promozione all'estero in collaborazione con l'EHIT, mediante apposito programma annuale corrispondente alle concrete possibilità di offerta ai fini di raggiungere, con la minor spesa, la più alta produttività promozionale; si osservano le disposizioni previste dagli artt. 4 e 57 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

     c) attività promozionali e interventi della Regione e degli enti pubblici coordinati con i soggetti che operano nel settore, attraverso la concessione di contributi particolari a sostegno di iniziative e di campagne pubblicitarie di particolare interesse, realizzate in modo collettivo dagli operatori privati, tese a favorire il turismo montano, il turismo culturale, congressuale e sociale anche in periodi di bassa stagione;

     d) acquisto, edizione e produzione di materiale pubblicitario grafico e di mezzi audiovisivi, in funzione dell'attività di propaganda e di commercializzazione dell'offerta turistica;

     e) incentivazione, attraverso la concessione di contributi, del turismo sociale (lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati, emigrati, studenti, giovani, anziani e simili categorie sociali), per la fruizione delle vacanze, di norma in bassa stagione;

     f) studi, rilievi, ricerche e progetti per la conoscenza, la organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali; l'adesione ai programmi comuni di informatica interessanti il turismo;

     g) incentivazione delle iniziative ed attività rivolte alla valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali;

     h) incentivazione delle iniziative per manifestazioni turistiche sul territorio regionale ad opera di Enti pubblici dì diritto pubblico e associazioni di turismo sociale;

     i) ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

 

     Art. 36. (Programma di attività).

     (Omissis) [1]0.

     Il programma è redatto dalla Giunta Regionale in forma analitica e contiene l'indicazione della spesa per le singole iniziative previste.

     Il programma annuale prevede un fondo di riserva non superiore al 5% della spesa globale.

     (Omissis) [1]0.

 

     Art. 37. (Procedure).

     La Giunta Regionale per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali, può incaricare Enti pubblici, singoli e associati, idonei allo svolgimento delle attività programmate.

     Per consentire l'immediata erogazione delle spese per le iniziative previste dal programma promozionale, viene autorizzato i'accreditamento, agli Enti incaricati, dei fondi occorrenti, sia in conto competenze sia in conto residui, senza limiti d'importo, in attuazione di provvedimenti recanti il contestuale impiego dei fondi.

     Si osservano le norme sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato e le norme in materia emanate con legge regionale.

 

     Art. 38. (Contributi per fruizione per ferie bassa stagione).

     La Regione, nell'intento di favorire la crescita civile e culturale dei cittadini a più basso reddito e nel contempo ampliare l'arco di utilizzo delle strutture turistiche, promuove, mediante la concessione di contributi, la fruizione delle vacanze anche nei periodi di bassa stagione, in favore di particolari categorie sociali.

     Il programma annuale di attività prevede la misura del contributo, le categorie ammesse e le modalità di erogazione.

 

     Art. 39. (Agevolazione per turismo culturale).

     Allo scopo di agevolare e iniziative turistico-culturali in favore degli studenti abruzzesi, con le modalità previste nell'ultimo, comma dell'articolo precedente, possono essere concessi contributi per viaggi e soggiorni in località della Regione e di altre Regioni italiane.

     Le stesse agevolazioni possono essere estese alle scuole pubbliche e private di altre Regioni per soggiorni, anche brevi, in Abruzzo.

 

     Art. 40. (Programma particolareggiato di attività).

     Al fine di sostenere ed integrare l'offerta turistica regionale, il programma annuale di attività prevede le iniziative- da assumere o da incentivare, di norma in periodi di bassa stagione, per:

     - l'organizzazione ed incentivazione di manifestazioni ed iniziative per l'animazione delle vacanze in bassa stagione;

     - l'organizzazione di escursioni e trasporti colletti vi a scopo turistico;

     - le facilitazioni per l'ingresso in musei, gallerie, pinacoteche, parchi, impianti sportivi ecc.;

     - i contributi a Tour Operators e ad Agenti di viaggio sulle spese per la stampa del materiale e del cataloghi e per il sostegno pubblicitario, per la vendita delle vacanze in Abruzzo;

     - l'incentivazione, mediante la concessione di contributi, dei servizi di trasporto aerei turistici (charters) con diretta destinazione Abruzzo, organizzati da soggetti italiani e stranieri, autorizzati all'esercizio del trasporto charteristico, secondo le norme vigenti in materia di trasporti aerei civili;

     - le azioni promozionali comuni con vettori ed operatori turistici, italiani e stranieri; con Enti pubblici e privati per la propagandare la commercializzazione dei servizi turistici;

     - l'incentivazione per l'integrazione dell'offerta turistica ordinaria degli operatori privati relativa alla fruizione del tempo libero (scuola di vela, tennis, nuoto, equitazione, pesca ed altre attività ricreative).

 

     Art. 41. (Contributi per turismo sociale).

     La Regione, in adempimento delle norme statutarie, promuove, mediante la concessione di contributi, lo sviluppo e l'organizzazione di forme associative fra lavoratori addetti al settore turistico, piccoli e medi operatori turistici, per la gestione di imprese turistiche (alberghi, pensioni, locande, camping ostelli per la gioventù ed altre strutture ricettive) e di opere ed impianti complementari all'attività turistica previsti nel Titolo I della presente legge, nonché per la presentazione e la commercializzazione dell'offerta turistica regionale, nell'ambito delle scelte programmatiche del Settore.

     A favore di cooperative ed altre forme associative di lavoratori e di piccoli e medi imprenditori turistici, operanti nella Regione, costituite ai sensi e per gli effetti del Codice Civile, possono essere concessi contributi per la realizzazione delle seguenti iniziative:

     a) gestione diretta degli insediamenti turistici;

     b) organizzazione di iniziative propagandistiche e promozionali;

     c) acquisizione di impianti ed attrezzature, fissi e mobili, direttamente collegati all'attività turistica.

     Gli interventi previsti sub lett. a) sono disposti in favore delle cooperative di lavoratori, con preferenza per quelle costituite da persone che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di tipo alberghiero o da giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento di cui alla Legge 285/1977.

 

     Art. 42. (Contributo «una-tantum»).

     Per gli interventi di cui al precedente articolo sono concessi contributi una tantum nella misura massima del 50 per cento della spesa documentata risultante da:

     a) il saldo passivo della gestione dei servizi ricettivi - ivi compresi gli oneri per la costituzione delle scorte aziendali - fino al limite massimo di disavanzo di lire venti milioni;

     b) le spese, fino all'importo di lire dieci milioni, per la stampa e diffusione di materiale propagandistico;

     c) le spese, fino al limite di lire cento milioni, per le iniziative di cui alla lett. c) dell'articolo precedente.

     La copertura del disavanzo ai sensi del precedente comma, non può essere richiesta per un periodo superiore a due anni.

     Gli interventi per la realizzazione di iniziative promo- propagandistiche sono disposti in favore di cooperative, consorzi ed altre associazioni di operatori turistici che presentano l'offerta turistica in maniera unitaria anche in rapporto alle tariffe ed ai servizi, con preferenza per le iniziative riguardanti esercizi ricettivi a più ampia apertura nel corso dell'anno.

     I contributi previsti sub lett. e) sono disposti in favore di cooperative di lavoratori, di cooperative e consorzi di piccoli e medi imprenditori turistici e di consorzi di cooperative, limitatamente ad una sola iniziativa. Gli stessi benefici sono estesi ad Enti pubblici e di diritto pubblico, anche riuniti in consorzio.

 

     Art. 43. (Domande).

     Le domande per ottenere i contributi, dirette al Presidente della Giunta Regionale, debbono essere presentate, entro il 30 giugno, al Settore Turismo, con allegati, a seconda dei casi:

     1) l'atto costitutivo dell'organismo associativo e, ove previsto da tale atto, copia autentica dello Statuto;

     2) il progetto di massima e relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche dell'iniziativa, nonché sui tempi e modi di attuazione;

     3) il piano dettagliato delle iniziative promo-propagandistiche;

     4) i bilanci consuntivi, preventivi di spesa e piano di finanziamento;

     5) a richiesta degli Uffici competenti, ogni altra documentazione idonea a meglio rappresentare la validità dell'iniziativa o necessaria per la verifica contabile ed amministrativa della stessa.

     Le iniziative ammesse ai benefici sono comprese nel programma promozionale.

     I contributi sono erogati dalla Giunta Regionale con apposito atto deliberativo, dietro esibizione dei documenti giustificativi della spesa e della dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale competente circa l'avvenuta realizzazione delle opere e l'attuazione delle iniziative.

 

     Art. 44. (Revoca contributo).

     La concessione del contributo è revocata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della spesa:

     a) quando l'opera o l'iniziativa non venga realizzata in conformità alla domanda ed al progetto indicati nella delibera di approvazione;

     b) qualora vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione e nella documentazione giustificativa della spesa;

     e) qualora siano trascorsi i tempi assegnati per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo.

     Nei suddetti casi, si procede al recupero delle somme eventuale mente erogate, ai sensi del R.D. 14 gennaio 1910, 639 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 45. (Miglioramento offerta turistica).

     Per favorire lo sviluppo turistico e soddisfare le esigenze culturali e ricreative della comunità abruzzese, la Regione promuove, con propria legge, mediante la concessione di contributi, la costruzione, ristrutturazione, trasformazione, restauro, realizzazione, ampliamento, ammodernamento ed adattamento di:

     a) musei, gallerie, pinacoteche;

     b) monumenti e scavi archeologici di rilevante interesse culturale e turistico;

     c) parchi, riserve e aree naturali e faunistiche;

     d) rilevazione aerofotogrammetriche finalizzate all'individuazione e valorizzazione di zone di rilevante interesse turistico o culturale;

     e) porti ed approdi turistici;

     f) parchi, giochi e percorsi verdi alberati.

 

     Art. 46. (Valorizzazione patrimonio).

     Allo scopo di conservare ed esaltare le tradizioni culturali e folkloristiche, la Regione promuove, mediante la concessione di contributi, interventi rivolti alla valorizzazione del patrimonio socio-culturale abruzzese.

     Ai Comuni, singoli o associati, che:

     a) costituiscono o patrocinano complessi e gruppi folkloristici;

     b) organizzano corsi di addestramento di apprendisti dell'artigianato artistico del ferro, rame, legno, pelli, ceramica, tombolo ed altre produzioni tipiche dell'artigianato artistico abruzzese;

     c) realizzano impianti ed attrezzature, sportivi e ricreativi, di piccole dimensioni, ubicate in zone rurali anche a servizio delle famiglie insediate in case sparse o in borgate;

sono concessi contributi sulla spesa sostenuta nelle misure seguenti:

     - 50% per le iniziative previste sub lett. a) con un contributo massimo di L. 1.000.000;

     - 80% per le iniziative previste sub lett. b) con un contributo massimo di L. 30.000.000;

     - 80% per le iniziative previste sub lett. e) con un contributo massimo di L. 10.000.000.

     Si osservano le norme previste nei precedenti articoli 43 e 44

 

     Art. 47. (Abrogazione).

     Sono abrogate le disposizioni contenute nelle leggi regionali 19 giugno 1974, n. 20 e 9 dicembre 1977, n. 71 incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 48. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 49. (Delega).

     Il Consiglio Regionale delibera, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento generale contenente le norme di attuazione ed il regolamento tipo di disciplina della delega agli enti destinatari.

     (Urgenza) - (Omissis).

 

 

 


[2] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 21 luglio 1983, n. 53.

[3] Comma così modificato con art. 1 L.R. 28 aprile 1981, n. 9.

[4] Comma abrogato con art. 1 L.R. n. 9/1981.

[4]4a Comma così sostituito con art. 1 L.R. 10 febbraio 1988, n. 19.

[5] Comma aggiunto con L.R. n. 9/1981.

[6] Comma così modificato con L.R. 8 gennaio 1982, n. 2.

[6]6a Alinea così sostituito con art. 9 L.R. 30 novembre 1989, n. 99.

[7] Comma così sostituito con L.R. 16 marzo 1982, n. 21

[8] Comma soppresso con art. 3 L.R. 28 aprile 1981, n. 9. Il comma 2° dell'art. 3 L.R. 28 aprile 1981, n. 9, dispone: «Il Comitato Tecnico Consultivo di cui all'art. 20 della L.R. n. 50/1980 cessa la sua attività contestualmente all'esaurimento delle funzioni attribuite al Settore Turismo della Giunta Regionale in applicazione del Titolo I della L.R. n. 50/1980 e dell'art. 2 della presente legge». Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 28 aprile 1981, n. 9: «Fino a quando non saranno costituite le Comunità non montane, i compiti e le funzioni a queste affidate dalla L. R. 4 giugno 1980, n. 50 sono esercitati secondo le rispettive competenze dalla Giunta e dal Consiglio Regionale».

[9] Titolo abrogato con art. 28 L.R. 22 luglio 1987, n. 43.

[1]10 Comma abrogato con L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.

[1]10 Comma abrogato con L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.