§ 4.1.119 - L.R. 6 luglio 2011, n. 19.
Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/07/2011
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 2.  Destinazione dei proventi
Art. 3.  Modifiche alle LL.RR. nn. 34/2007, 1/2010 e 1/2011
Art. 4.  Modifica al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 43/2000
Art. 5.  Norma finanziaria


§ 4.1.119 - L.R. 6 luglio 2011, n. 19.

Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011.

(B.U. 20 luglio 2011, n. 44)

 

Art. 1. Piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. I Comuni, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono proporre alla Giunta regionale, per l’approvazione, piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica iscritti nel loro patrimonio, nel rispetto della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76 (Norme per l’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

 

2. I piani prevedono la salvaguardia dei diritti degli assegnatari legittimi, oltre che il diritto di prelazione, in caso di acquisto, da parte degli assegnatari legittimi. Per le unità abitative che si rendono disponibili si procede alla dismissione, tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato.

 

3. Per i Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15, della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) [1].

 

4. I piani di cui al comma 1 possono essere rimodulati ed approvati dalla Giunta regionale ogni due anni su proposta dei Comuni interessati.

 

     Art. 2. Destinazione dei proventi

1. I proventi delle vendite di cui ai piani previsti dall’art. 1 costituiscono erogazione di finanziamento regionale per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio pubblico ai sensi dell’art. 8 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l’edilizia residenziale pubblica) e dell’art. 17, comma 1 della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), da destinare a programmi annuali e pluriennali di intervento di edilizia residenziale pubblica approvati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3. Modifiche alle LL.RR. nn. 34/2007, 1/2010 e 1/2011

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'art. 27 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e rivive l'art. 30 della L.R. 34/2007; è altresì abrogato l'art. 53 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

 

2. All'art. 30 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

 

"1 bis. In sede di prima applicazione, nei fabbricati in cui non vi è il numero di garages o di autorimesse pari a quello degli alloggi, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale provvederà all'abbinamento dei garages con gli alloggi a mezzo di estrazione a sorte alle cui procedure possono partecipare tutti gli interessati, fermo restando gli abbinamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in virtù di contratti di locazione, altro titolo equivalente o di fatto".

 

     3. Al comma 1 dell'art. 55 della L.R. 10.1.2011, n. 1 sono soppresse le parole "e le autorità di pubblica sicurezza competenti".

 

     Art. 4. Modifica al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 43/2000

1. Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 43/2000 le parole "entro il 31 gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 marzo di ogni anno".

 

     Art. 5. Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.


[1] Comma già sostituito dall'art. 8 bis della L.R. 15 ottobre 2012, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 43 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.