§ 4.4.215 - L.R. 19 dicembre 2007, n. 45.
Norme per la gestione integrata dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:19/12/2007
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e finalità
Art. 2.  Principi e criteri
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Competenze della Regione
Art. 5.  Competenze delle Province
Art. 6.  Competenze dei Comuni
Art. 7.  Competenze dell’Autorità d’Ambito
Art. 8.  Osservatorio Regionale Rifiuti
Art. 9.  Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti
Art. 10.  Approvazione del piano regionale
Art. 11.  Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale
Art. 12.  Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento
Art. 13.  Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 14.  Ambiti Territoriali Ottimali
Art. 15.  Forme di cooperazione
Art. 16.  Costituzione della forma di cooperazione.
Art. 17.  Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA
Art. 18.  Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito
Art. 19.  Affidamento del servizio
Art. 20.  Schema - tipo di contratto di servizio
Art. 21.  Gestioni esistenti
Art. 22.  Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti
Art. 22 bis.  Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
Art. 23.  Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo
Art. 24.  Promozione del riuso, riciclaggio e recupero
Art. 25.  Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici
Art. 26.  Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani
Art. 27.  Rifiuti organici
Art. 28.  Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa
Art. 29.  Informazione al cittadino
Art. 30.  Educazione e formazione nell’ambito dei servizi
Art. 31.  Carta dei servizi
Art. 32.  Comitato consultivo degli utenti
Art. 33.  Iniziative di studio e ricerche
Art. 34.  Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni
Art. 35.  Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni
Art. 36.  Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali
Art. 37.  Rifiuti da attività agricole
Art. 38.  Rifiuti sanitari
Art. 39.  Rifiuti inerti
Art. 40.  Veicoli Fuori Uso
Art. 41.  Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
Art. 42.  Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti
Art. 43.  Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
Art. 44.  Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q
Art. 45.  Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
Art. 46.  Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti
Art. 47.  Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale
Art. 48.  Garanzie finanziarie
Art. 49.  Impianti di ricerca e sperimentazione
Art. 50.  Impianti mobili
Art. 51.  Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti
Art. 52.  Ordinanze contingibili e urgenti
Art. 53.  Provvedimenti regionali straordinari
Art. 54.  Vigilanza ed attività sostitutiva
Art. 55.  Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati
Art. 56.  Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti
Art. 57.  Fondo ambientale
Art. 58.  Incentivi e premialità
Art. 59.  Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti
Art. 60.  Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani
Art. 61.  Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 62.  Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani
Art. 63.  Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi
Art. 64.  Sanzioni
Art. 65.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 66.  Abrogazioni di norme
Art. 67.  Proroga stagione venatoria
Art. 68.  Entrata in vigore


§ 4.4.215 - L.R. 19 dicembre 2007, n. 45.

Norme per la gestione integrata dei rifiuti.

(B.U. 21 dicembre 2007, n. 10 Straord.)

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. Ambito di applicazione e finalità

1. La presente legge intende preservare le risorse naturali e proteggere la salute umana e l’ambiente, con particolare riferimento ai valori naturali e paesaggistici del territorio regionale, dagli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, nonché prevenire e rimuovere le situazioni di rischio causate dalla contaminazione delle matrici ambientali.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative, i principi e le necessarie misure d’attuazione di detti principi, in materia di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e di bonifica dei siti contaminati, anche mediante la delega alle province e ai comuni di specifiche attribuzioni.

3. La presente legge è adottata in attuazione del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni (di seguito denominato: "D.Lgs 152/2006"), nel rispetto dei principi del diritto comunitario, del Titolo V della Costituzione, nonché ai sensi dell’art. 9 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

4. La Regione, con la presente legge, promuove l’utilizzo di strumenti economici, bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori pubblici e privati, nonché dei sistemi di qualità, per contribuire ad un uso efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione dell’ambiente.

4 bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e quelle di cui alla normativa statale ed europea vigente [1].

 

     Art. 2. Principi e criteri [2]

1. La programmazione, anche negoziata, l'organizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti si conformano ai principi stabiliti dal presente articolo, che costituiscono criteri vincolanti per l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

2. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ferme restando le eccezioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione;

b) preparazione per il riutilizzo;

c) riciclaggio;

d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;

e) smaltimento.”.

4. Nel rispetto dei criteri di priorità di cui al comma 3, la Regione, le Province ed i Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze ed in particolare nell’esercizio delle funzioni di programmazione e di autorizzazione, adottano le misure necessarie e favoriscono le iniziative idonee a realizzare un sistema di gestione integrata dei rifiuti. A tal fine:

a) sono favorite le attività di prevenzione e la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti e, in secondo luogo, la progressiva riduzione del flusso dei rifiuti avviati ad operazioni di smaltimento attraverso la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero degli stessi;

b) è preferibile il recupero dai rifiuti di materiali e prodotti di consumo, mediante la preparazione per il riutilizzo ed il riciclaggio, rispetto al recupero energetico, salvi casi di comprovate ragioni di natura tecnica, economica ed ambientale;

c) è assicurato lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi ed i benefici collettivi, secondo principi di autosufficienza e prossimità di cui all’art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

d) l’azione amministrativa in materia di gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché delle norme in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali, anche al fine di contenere i costi e di rispettare gli standard qualitativi ed i principi per l’erogazione dei servizi a salvaguardia in particolare degli utenti.

e) nella gestione dei rifiuti è assicurato il rispetto dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga;

f) sono attuati gli strumenti di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento; a tal fine è previsto, per i settori di interesse, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

g) sono salvaguardati ed incrementati i livelli occupazionali e garantite le condizioni contrattuali degli operatori del settore, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva;

h) è favorita l'applicazione di nuove tecnologie che determinano una riduzione dei fattori inquinanti.

 

     Art. 3. Definizioni [3]

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della presente legge e della programmazione regionale, si intende per:

a) Ambito Territoriale Ottimale (di seguito denominato: "ATO"): la circoscrizione territoriale, delimitata ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all'interno della quale devono essere conseguiti l'autonomia della gestione integrata dei rifiuti urbani e gli altri obiettivi individuati dal piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (di seguito denominato: "piano regionale");

b) Autorità d'Ambito (di seguito denominata: "AdA"): la struttura dotata di personalità giuridica, costituita in ciascun ATO, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed a cui è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;

c) Piano d'Ambito (di seguito denominato: "PdA"): il piano elaborato ed adottato dall'AdA, ai sensi degli articoli 201, comma 3 e 203, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per conseguire la gestione integrata dei rifiuti urbani all'interno dell'ATO, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza;

d) bacino di gestione dei rifiuti urbani: il territorio asservito ad un impianto di smaltimento, trattamento o recupero dei rifiuti, individuato e delimitato dal PdA, coincidente con l'ATO o a diverse porzioni del territorio all'interno dell'ATO;

e) area di raccolta dei rifiuti urbani: il territorio, delimitato dal PdA, coincidente con il bacino o con i bacini di gestione di rifiuti urbani, all'interno di un ATO, nel quale sono predisposte e realizzate soluzioni organizzative idonee a gestire i servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo criteri unitari, omogenei e comuni;

f) punto di raccolta temporaneo: area di raccolta, individuata per effettuare singole campagne per il conferimento ed il ritiro di rifiuti, anche di origine agricola, della durata massima di tre giorni; l'area è individuata e predisposta secondo criteri e misure idonee a garantire che la campagna di raccolta si svolga senza creare rischi per la salute e per l'ambiente;

g) ecopunto: area non custodita, che non costituisce attività di stoccaggio, presso la quale sono posizionati più contenitori stradali per la raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani;

h) piattaforma ecologica: la struttura di livello locale a servizio di un bacino di utenza indicativamente variabile dai 30.000 ai 100.000 abitanti, localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, presso la quale i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata sono conferiti per essere sottoposti ad operazioni di selezione, di cernita e ad altri trattamenti che li rendono idonei, sotto il profilo merceologico ed ambientale, ad essere riutilizzati, riciclati e recuperati;

i) centro di trasferenza: la struttura localizzata in un'area delimitata e sorvegliata, che costituisce parte integrante del sistema di raccolta differenziata ed indifferenziata di rifiuti urbani, presso la quale i rifiuti sono sottoposti ad operazioni di carico, scarico e trasbordo da diversi mezzi di trasporto e possono essere sottoposti a deposito per il tempo strettamente necessario a prepararli per tali operazioni;

l) impianto: il macchinario o il sistema o l'insieme di macchinari o di sistemi, costituito da una struttura fissa o da una struttura mobile ma assicurata al suolo durante la sua utilizzazione, dotata di una sua autonomia funzionale per l'esercizio di operazioni di smaltimento o di recupero di qualsiasi tipologia di rifiuti;

m) indici di efficienza: indicatori di qualità, identificati da una serie di parametri, riferiti a molteplici aspetti della gestione dei rifiuti.

 

TITOLO II

COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE

 

Capo I

Competenze istituzionali

 

     Art. 4. Competenze della Regione

1. Spettano alla Regione le competenze di cui all’art. 196 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare l’esercizio delle seguenti funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione:

a) la predisposizione, l’approvazione e l’aggiornamento del piano regionale di cui all’art. 9 e del piano regionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati di cui all’art. 55, comma 2, lett. b) del D.Lgs 152/2006;

b) la delimitazione degli ATO per la gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo le linee guida generali di cui all’art. 195, comma 1, lett. m) del D.Lgs 152/2006 e le procedure di cui all’art. 14 della presente legge, nonché la definizione delle forme e dei modi di collaborazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;

c) la disciplina del controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 200, comma 4, del D.Lgs 152/2006;

d) l’approvazione dei PdA, previa verifica di conformità con le previsioni del piano regionale;

e) l’elaborazione e l’approvazione di norme tecniche ed amministrative per la gestione integrata dei rifiuti nonché per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province [4];

f) la definizione dei criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’art. 195, comma 1, lett. p) del D.Lgs 152/2006 [5];

g) la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’art. 195, comma 2, lett. a) del D.Lgs 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

h) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;

i) l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, nonché l’autorizzazione alle modifiche ed il rinnovo delle autorizzazioni degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all’art. 195, comma 1, lett. f) del D.Lgs 152/2006 salvo quelle delegate alle province ai sensi dell’art. 5, comma 3 della presente legge;

j) l’autorizzazione degli impianti mobili e degli impianti di ricerca e sperimentazione di cui, rispettivamente, agli articoli 208, comma 15, e 211 del D.Lgs 152/2006;

k) l’adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni di propria competenza;

l) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alla spedizione dei rifiuti che lo stesso attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;

m) la definizione di criteri per la redazione, da parte delle AdA, del regolamento di cui all’art. 6, comma 1 della presente legge;

n) le informazioni, i dati e gli altri contenuti minimi della comunicazione di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/2006, nonché i documenti da allegare alla stessa;

o) l’incentivazione delle attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi della presente legge e del piano regionale, ed in particolare: la riduzione della produzione, riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti; il passaggio da tassa a tariffa; la rilocalizzazione di impianti di trattamento secondo i criteri stabiliti dal piano regionale;

p) la stipula di accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti;

q) la definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l’utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché di recupero dei rifiuti con procedura semplificata;

r) l’emanazione di linee guida e criteri per la predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;

s) l’adozione dello schema-tipo di contratto di servizio per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri ed indirizzi di cui all’art. 195, comma 1, lettere l), m), n) e o) del D.Lgs 152/2006;

t) l’adozione dello schema-tipo dello statuto e della convenzione della forma di cooperazione di cui all’art. 16 della presente legge;

u) la definizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in conformità delle vigenti disposizioni statali;

v) l’autorizzazione, sentiti i soggetti interessati, a smaltire rifiuti urbani presso impianti ubicati al di fuori del territorio provinciale o di ATO, di produzione degli stessi per un periodo limitato, nel caso di mancata attivazione da parte delle province ai sensi dell’art. 34, comma 4 della presente legge [6].

1 bis. La Regione esercita, altresì, le seguenti funzioni:

a) può concedere contributi e irroga sanzioni alle AdA in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti dai Comuni sulla base delle previsioni di cui al comma 4 dell’art. 23;

b) sostiene gli interventi di riorganizzazione dei servizi orientati alla progressiva estensione delle forme di raccolta differenziata domiciliare;

c) provvede alla comunicazione e diffusione, a soggetti pubblici e privati, dei dati trasmessi dalle Province;

d) certifica la quantità dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti e i valori di raccolta differenziata conseguiti da ciascuna AdA e da ciascun Comune [7].

2. La Regione privilegia la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento; tale disposizione non si applica alle discariche.

3. L’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere a), b), f), e g), è di competenza del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale; l’adozione degli atti di cui al comma 1, lettere c), d), e), h), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), è attribuita alla competenza della Giunta regionale e del Presidente della Giunta regionale; gli atti di cui al comma 1, lettere i), j) e k) sono adottati dalla Direzione competente in materia della Giunta Regionale, secondo quanto disciplinato dalla presente legge e secondo i principi ed i criteri stabiliti dalla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e successive modifiche [8].

4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente di cui alla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’Ambiente) e successive modifiche ed integrazioni (di seguito denominata "ARTA") ed, in caso di necessità, mediante apposita convenzione, con l’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente ed i servizi tecnici, (di seguito denominata "APAT"), di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5. Competenze delle Province

1. Spettano alle province le competenze e le funzioni di cui all’art. 197 del D.Lgs 152/2006 ed in particolare:

a) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ed il conseguente monitoraggio;

b) l’esercizio delle attività di vigilanza e controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti ed in particolare degli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione, nonché l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto;

c) la verifica ed il controllo delle condizioni e dei requisiti stabiliti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs 152/2006 per l’applicazione delle procedure semplificate ed in particolare che i rifiuti interessati, siano effettivamente destinati e sottoposti a operazioni di recupero nel rispetto di dette disposizioni;

d) l’individuazione, sulla base del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito denominato: "PTCP"), di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e delle previsioni di cui all’art. 199, comma 3, lettere d) e h) del D.Lgs 152/2006, sentite le AdA ed i comuni, delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

e) le funzioni sostitutive di cui all’art. 54 della presente legge.

2. Le province istituiscono gli Osservatori Provinciali Rifiuti (di seguito denominati: "OPR"), di cui all’art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale) e successive modificazioni, al fine di organizzare, in particolare, il monitoraggio e l’analisi sulla produzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e sulle raccolte differenziate, mediante l’acquisizione dei dati quali-quantitativi ed il supporto tecnico-scientifico ed informativo agli enti pubblici e territoriali.

3. Sono inoltre delegate alle province, le seguenti funzioni e competenze:

a) l’autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti urbani contemplati nel PdA, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [9];

b) l’autorizzazione unica dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti inerti, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [10];

c) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, centri di raccolta, impianti di recupero e di smaltimento dei veicoli fuori uso, nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti e centri di raccolta, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) [11];

d) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti, ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni [12];

e) l’autorizzazione delle attività di stoccaggio, condizionamento ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura ai sensi degli articoli 208 e 209 del D.Lgs 152/2006 e degli articoli 8 e 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);

f) l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di trattamento, recupero e smaltimento di oli minerali di cui al D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative all’eliminazione degli oli usati), nonché il rinnovo dell’autorizzazione e l’autorizzazione a modifiche di detti impianti, degli articoli 208 e 209 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [13];

g) l’autorizzazione degli impianti e delle operazioni di deposito di rifiuti di cui alla voce R 14 dell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/2006, nel caso non sussistono le condizioni previste dall’art. 183, comma 1, lett. m) dello stesso;

h) l’approvazione dei progetti di bonifica e l’autorizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree contaminate dai rifiuti comprese nel territorio di più comuni;

i) l’adozione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo.

4. Al fine di poter espletare l’esercizio delle funzioni descritte nel presente articolo, le province si avvalgono dell’operato dell’ARTA.

5. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di stabilimenti, impianti o imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 197, comma 3, del D.Lgs 152/2006.

6. Restano delegate alle province le funzioni di cui all’art. 8 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani).

7. Le Province comunicano alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati della gestione dei rifiuti urbani dei Comuni appartenenti all’ATO di propria competenza, validati da questi ultimi ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell’articolo 6 [14].

7 bis. Se le Province non comunicano i dati entro il termine di cui al comma 7, per consentire all’Osservatorio Regionale Rifiuti di svolgere le attività di elaborazione, integrazione e divulgazione dei dati, la Regione utilizza quelli validati dai Comuni e trasmessi per via telematica alle Province [15].

8. Le province esercitano le nuove funzioni previste dalla presente legge a decorrere da novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, previa intesa sottoscritta con il competente servizio regionale.

 

     Art. 6. Competenze dei Comuni

1. I comuni, che ricadono nel medesimo ATO, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con apposito regolamento adottato ai sensi dell’art. 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità ed in coerenza dei PdA.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1, è inviato al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la sua pubblicazione e stabilisce in particolare:

a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria e la protezione dell’ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs 152/2006;

e) le misure necessarie per ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;

g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri fissati dalle vigenti norme statali.

3. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario del servizio da parte dell’AdA, i comuni continuano a gestire i rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

4. Ai comuni sono attribuite le seguenti competenze:

a) l’attività di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai servizi di raccolta nell’ambito del proprio territorio e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 261, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l’abbandono dei rifiuti;

b) lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell’ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo quinto del D.Lgs 152/2006, anche chiedendo la collaborazione dell’ARTA;

b bis) l’approvazione della realizzazione dei centri di raccolta o loro adeguamento alle norme vigenti, il rilascio, il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione alla gestione degli stessi; i centri di raccolta non sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [16].

5. I Comuni forniscono alla Provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA. I Comuni validano e trasmettono alla Provincia territorialmente competente, esclusivamente in via telematica, i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché tutte le altre informazioni sulla gestione dei rifiuti per consentirne la trasmissione alla Regione [17].

5 bis. I dati di cui al comma 5, distinti per mensilità, sono trasmessi telematicamente, con la seguente periodicità:

a) per i mesi da gennaio a giugno, entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno;

b) per i mesi da luglio a dicembre, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo [18].

5 ter.Nel rispetto della tempistica di cui al comma 5 bis, i Comuni trasmettono le dichiarazioni di validazione e veridicità dei dati forniti; i contenuti e le modalità di trasmissione telematica sono stabilite dalla Giunta regionale [19].

6. I comuni, con provvedimento del sindaco, possono conferire funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni di regolamenti comunali relative alle modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ai propri dipendenti o ai dipendenti dei soggetti ai quali è affidato il servizio di raccolta dei rifiuti, che non abbiano riportato condanne penali o non abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico e che abbiano superato, con esito favorevole, l’esame conclusivo di un idoneo corso di formazione; i verbali redatti nell’esercizio di dette funzioni, hanno efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

 

     Art. 7. Competenze dell’Autorità d’Ambito

1. La forma di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 15, comma 1, per l’esercizio associato da parte dei comuni di ciascun ATO delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti, costituisce l’AdA [20].

2. I comuni esercitano le proprie competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti tramite l’AdA alla quale gli stessi partecipano obbligatoriamente ed organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

3. [La gestione e l’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate dall’AdA, con procedure di evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Per le finalità del precedente comma 2 e del comma 3 dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale. In particolare l’affidamento riguarda le seguenti attività:

a) realizzazione, gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti sulla base delle previsioni del PdA di cui all’art. 18;

b) raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno dell’ATO] [21].

4. Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite dalla legge, l’AdA svolge, tra l’altro, le seguenti attività:

a) organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e definizione degli obiettivi da perseguire per garantire che la stessa si svolga secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 201, comma 3, del D.Lgs 152/2006; a tal fine redige, approva ed aggiorna il PdA, completo di programma degli interventi, piano finanziario, modello gestionale e organizzativo, che costituisce lo strumento fondamentale di attuazione del piano regionale;

b) controllo dell’attuazione del PdA, con particolare riferimento all’evoluzione dei fabbisogni ed all’offerta impiantistica disponibile e necessaria e, nei tempi e nelle forme stabiliti dalla Giunta regionale, predispone e trasmette a Regione, provincia e comuni un apposito rapporto sullo stato di attuazione del PdA;

c) determinazione della tariffa di ATO, ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006;

d) definizione delle forme e delle modalità di costituzione del "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all’art. 32;

e) elaborazione ed approvazione, sentito il "Comitato Consultivo degli utenti", di cui all’art. 32, della "Carta dei Servizi" ai sensi dell’art. 31, nella quale sono specificati gli standard qualitativi minimi dei singoli servizi, nonché i diritti e gli obblighi degli utenti;

f) definizione delle procedure di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’ art. 201, comma 4, del D.Lgs 152/2006, al fine di garantire l’aggiudicazione per la realizzazione, la gestione ed erogazione dell’intero servizio, comprensivo di servizi integrativi e delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

g) nuovi affidamenti delle gestioni esistenti, ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs 152/2006, tenendo conto dell’obiettivo di limitare gli oneri economici a carico del cittadino utente a quelli minimi indispensabili richiesti dall’applicazione del principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza della gestione e di non gravare lo stesso con operazioni complesse;

h) controlla che il servizio reso sia svolto dal soggetto affidatario nel rispetto delle specifiche norme contenute nell’atto di affidamento e nella "Carta dei Servizi";

i) provvede alla ricognizione ed all’amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l’esercizio dei servizi pubblici.

5. Gli atti istitutivi di cui all’art. 15, comma 4 contengono una clausola ricognitiva di tutte le competenze e funzioni di cui ai commi 3 e 4 [22].

6. L’AdA, entro 120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il "Comitato consultivo degli utenti" di cui all’art. 32, per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e ne assicura il funzionamento.

7. Al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, per esigenze tecniche o per dare attuazione ad atti di programmazione negoziata, l’AdA può disporre, anche in relazione a singole fasi del ciclo integrato ed a particolari vocazioni territoriali di ordine economico-ambientale del territorio dell’ATO, che la gestione dei rifiuti sia organizzata all’interno di appositi bacini compresi in un medesimo ATO, garantendo in ogni caso che sia superata la frammentazione antieconomica della gestione stessa; a tal fine può proporre alla Regione specifici accordi di cui all’art. 4, comma 1, lett. p), con comuni di Regioni contermini [23].

8. L’AdA per l’espletamento dei propri servizi, subentra, ai sensi della normativa vigente, nei rapporti in atto tra gli enti associati dell’ATO ed i terzi.

9. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari.

10. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari non può essere inferiore a 15 anni.

11. L’AdA per l’espletamento delle proprie funzioni può avvalersi degli uffici dei comuni dell’ATO.

12. L’AdA per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuove accordi di programma con i soggetti gestori, pubblici e privati, di riconosciuta competenza.

13. L’AdA è tenuta a fornire alla provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, con espresso riferimento ai dati sulla produzione per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR ed all’ARTA.

 

Capo II

Strumenti di organizzazione

 

     Art. 8. Osservatorio Regionale Rifiuti

1. E’ istituito l’osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, denominato Osservatorio Regionale Rifiuti (di seguito denominato: "ORR").

2. L’ORR opera in collaborazione con gli Enti locali, le AdA, l’APAT, l’ARTA, gli OPR, per la raccolta, l’elaborazione, l’integrazione e la divulgazione di dati ed informazioni sui rifiuti.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce l’organizzazione dell’ORR ed individua, le modalità di raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, nonché l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari Enti e soggetti interessati.

4. L’Osservatorio Regionale Rifiuti:

a) adotta in collaborazione con l’ARTA e le province, nell’ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale "SIRA", un progetto di sistema informatizzato dedicato alla gestione dei rifiuti in grado di consentire un continuo e veloce aggiornamento di tutti i dati statistici a disposizione e l’integrazione tra le informazioni ed i sistemi dei vari enti e soggetti interessati;

b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal piano regionale;

c) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

d) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell’erogazione nonché degli impianti;

e) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;

f) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l’ammodernamento degli impianti e dei servizi;

g) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l’eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori o in tema di lavoro nero;

h) redige una relazione a consuntivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, da inviare alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare e ne assicura la divulgazione attraverso la pubblicazione anche mediante strumenti informatici;

i) fornisce, al competente servizio della Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo sistematico ed informatizzato, i dati relativi ai flussi di rifiuti ai singoli impianti a supporto dell’attività di pianificazione [24].

5. L’ORR è autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a trattare, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, i dati raccolti, ivi compresa la loro comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, a soggetti pubblici e privati.

 

TITOLO III

PIANIFICAZIONE

 

Capo I

Piano regionale

 

     Art. 9. Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è predisposto ed adottato, ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sentite le Province, i Comuni e per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d’ambito di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [25].

2. Il piano regionale è elaborato, adottato ed approvato nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) attuazione dei programmi comunitari in materia di sviluppo sostenibile;

b) autosufficienza, programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza, economicità, flessibilità del sistema di recupero e di smaltimento;

c) riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti prodotti e l’effettivo recupero di materia nonché di energia;

d) creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti che, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili a costi economicamente sostenibili secondo la disciplina comunitaria nonché del contesto geografico e della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, consente lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, nel rispetto delle esigenze di protezione dell’ambiente e della salute pubblica ed al fine di garantire l’efficacia dei controlli sulla movimentazione dei rifiuti destinati allo smaltimento;

e) individuazione delle tipologie e della quantità degli impianti per l’incenerimento o altra forma di trattamento termico, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile;

f) sostegno dell’innovazione tecnologica, valorizzando anche le esperienze del sistema industriale regionale.

3. Se sussistono comprovate situazioni di necessità nella gestione dei rifiuti urbani, la Giunta regionale, sentite le province e le AdA interessate, sulla base di una relazione del competente servizio regionale, individua i flussi di rifiuti urbani e gli impianti di smaltimento e recupero necessari e adotta un piano straordinario che integra e modifica il piano regionale; tale piano straordinario di interventi viene approvato con le stesse procedure di cui all’art. 11 e recepito dalle AdA nei propri PdA.

4. Il piano regionale si articola nella relazione di piano, distinta in parti tematiche relative, in particolare, alla gestione dei rifiuti urbani e degli speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; costituisce parte integrante del piano regionale il piano regionale della bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati.

5. La parte relativa alla gestione integrata dei rifiuti urbani, sentite le province, contiene in particolare, il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari secondo criteri di autosufficienza all’interno di ciascun ATO ed, eventualmente, tra ATO diversi; la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti.

6. Il piano regionale è coordinato con gli strumenti di pianificazione di competenza regionale, previsti dalle normative vigenti, ove adottati.

7. Il piano regionale è integrato dalla Valutazione Ambientale Strategica (di seguito denominata: "VAS"), condotta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, approvata il 27 giugno 2001, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 21.7.2000, serie L 197/30, nonché delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

8. Le variazioni e gli adeguamenti tecnici, necessari a conformare il piano regionale a norme statali sopravvenute, immediatamente operative, sono approvati dalla Giunta regionale e comunicati alla Commissione consiliare competente [26].

 

     Art. 10. Approvazione del piano regionale

1. E’ approvato il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti che, allegato alla presente legge come parte integrante e sostanziale, si compone dei seguenti elaborati:

a) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Relazione di piano (All. 1);

b) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate - disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati (allegato 2) [27];

c) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Rapporto ambientale (VAS) (All. 3);

d) Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Studio d’incidenza sui siti della Rete Natura 2000 (All. 4).

1 bis. La rubrica dell’allegato 2 di cui alla lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate - disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati” [28].

 

     Art. 11. Procedimento di approvazione, efficacia ed effetti del piano regionale

1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita con L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), adotta il progetto di piano regionale e lo propone al Consiglio regionale che provvede alla sua approvazione; con lo stesso procedimento si provvede, almeno ogni tre anni, all’aggiornamento del piano regionale.

2. Gli aggiornamenti e le variazioni sostanziali delle previsioni del piano sono sottoposti al procedimento di formazione di cui all’art. 9, con i termini ridotti della metà

3. Le prescrizioni normative e le previsioni contenute nel piano regionale hanno carattere vincolante per i PdA, gli Enti pubblici e loro Società nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici ed i soggetti privati interessati.

4. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limiti di tempo, fino a quando non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

4 bis. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto del termine fissato dal comma 8 dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è adeguato con legge regionale [29].

 

     Art. 12. Monitoraggio sull’attuazione del piano regionale e suo aggiornamento

1. La Giunta regionale, tramite il competente servizio e l’ORR di cui all’art. 8, svolge l’attività di monitoraggio sull’efficacia del piano regionale e sulla definizione dei fabbisogni impiantistici in relazione alle effettive esigenze territoriali, anche al fine di un eventuale aggiornamento della programmazione.

2. Le AdA redigono una relazione annuale, da inviare alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento, sul livello di raggiungimento degli obiettivi posti dal piano regionale, che la stessa valuta ai fini dell’aggiornamento della pianificazione di settore; la prima relazione annuale è redatta ed inviata alla Giunta Regionale entro il 31 marzo 2008.

2 bis. La Giunta regionale istituisce il Comitato tecnico di coordinamento per la gestione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Il Comitato opera presso la Direzione regionale competente ed è organismo consultivo della Giunta regionale per la gestione dei rifiuti e per le connesse problematiche. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso. Il Comitato è composto da esperti in materia di rifiuti designati:

a) tre dalla Giunta regionale, di cui almeno uno del Servizio Gestione Rifiuti;

b) uno da ciascuna Provincia;

c) uno dagli organismi rappresentativi dei Comuni [30].

2 ter. Il funzionamento e l’organizzazione del Comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale [31].

2 quater. Alle riunioni del Comitato assiste, con diritto d’intervento, un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative [32].

 

TITOLO IV

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

 

Capo I

Organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

 

     Art. 13. Sistema di gestione e di gestione integrata dei rifiuti urbani [33]

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata in ATO.

2. Gli ATO costituiscono il comprensorio territoriale fondamentale del sistema di gestione integrata dei seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai fini dello smaltimento, che usufruiscono del servizio pubblico;

c) rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane;

d) rifiuti non pericolosi avviati a smaltimento, che a seguito di trattamento, non modificano la natura e composizione di rifiuti urbani indifferenziati.

3. La gestione dei rifiuti avviene secondo un ordine di priorità stabilito in base alla migliore opzione ambientale e nel rispetto della seguente gerarchia:

a) prevenzione tramite l’adozione di misure e strumenti nonché lo svolgimento di attività prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventano rifiuto e che favoriscono modelli di produzione e consumo sostenibili, con l’obiettivo di garantire un impiego più razionale delle materie prime;

b) riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti tramite misure, strumenti e attività, compreso l’autocompostaggio, finalizzati alla minimizzazione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;

c) preparazione per il riutilizzo tramite operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti per essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

d) riutilizzo tramite operazioni che consentono di reimpiegare prodotti o componenti che non sono rifiuti per le stesse finalità per i quali erano stati concepiti;

e) riciclaggio e recupero dei rifiuti e tutte le altre operazioni il cui principale risultato è quello di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, di ridurre i rifiuti avviati allo smaltimento, di trattare i rifiuti per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; a tal fine il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all’uso dei rifiuti come fonte di energia;

f) recupero di altro tipo, come il recupero di energia;

g) smaltimento finale in sicurezza, inteso come fase residuale del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

 

     Art. 14. Ambiti Territoriali Ottimali

1. La gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, anche ai fini della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 e dell’art. 200 del D.Lgs 152/2006, è organizzata sulla base dei seguenti ATO:

a) ATO n. 1, comprendente tutti i comuni della provincia di Teramo;

b) ATO n. 2, comprendente comuni delle province di Pescara e Chieti, come da piano regionale allegato;

c) ATO n. 3, comprendente comuni della provincia di Chieti, come da piano regionale allegato;

d) ATO n. 4, comprendente tutti i comuni della provincia di L’Aquila;

fermo restando il principio che ad ogni ATO corrisponde un gestore unico.

2. La delimitazione degli ATO di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell’autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti, è effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni, attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all’interno dell’ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni ed affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

3. La delimitazione e la modifica degli ATO sono comunicate alle province ed ai comuni interessati.

4. I singoli comuni interessati possono presentare alla Giunta regionale, entro 30 giorni dalla comunicazione della delimitazione degli ATO di cui al comma 1, motivata e documentata richiesta di modifica dell’assegnazione ad uno specifico ATO e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione; la Giunta regionale esamina la richiesta e in caso di accoglimento la sottopone all’approvazione del Consiglio regionale che provvede sentita la Conferenza permanente Regione Enti locali di cui alla L.R. 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale).

5. Decorso il termine di cui al comma 4, eventuali richieste di modifica dell’assegnazione di uno o più comuni ad uno specifico ATO e di spostamento di uno o più comuni in un ATO diverso, limitrofo a quello di assegnazione, possono essere presentate solo dall’AdA cedente previa deliberazione favorevole delle assemblee ATO coinvolte assunta a maggioranza. Le richieste sono motivate e documentate con la necessità di assicurare l’attuazione dei criteri individuati al comma 2, nonché ai sensi dell’art. 195, comma 1, lett. m), del D.Lgs 152/2006, con particolare riferimento a situazioni sopravvenute. Sulla richiesta, che è presentata alla Giunta regionale, provvede il Consiglio regionale ai sensi del comma 4.

6. Gli ATO possono comprendere il territorio di più comuni appartenenti a province o a regioni diverse. Gli ATO interregionali sono costituiti e delimitati d’intesa tra le regioni interessate mediante apposito accordo di programma. All’interno degli ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

7. In ogni ATO:

a) è raggiunta, nell’arco di 5 anni dalla sua costituzione, l’autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e/o privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa con una discarica di servizio, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2, comma 3, lett. c).

 

     Art. 15. Forme di cooperazione

1. Ai sensi del D.Lgs 267/2000 e del D.Lgs 152/2006, i comuni di ciascun ATO costituiscono un consorzio obbligatorio denominato "Autorità d’Ambito", disciplinato dalla presente legge, per la rappresentanza unitaria degli interessi degli enti locali associati e per l’esercizio unitario di tutte le funzioni amministrative ad essi spettanti in materia di gestione dei rifiuti.

2. L’AdA ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia organizzativa.

3. Gli enti locali appartenenti al medesimo ATO partecipano obbligatoriamente all’AdA, alla quale è trasferito l’esercizio delle proprie competenze in materia di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 201, comma 2 del D.Lgs 152/2006.

4. Gli organi dell’AdA, le attribuzioni ed il funzionamento sono definiti dallo statuto e dalla convenzione in conformità all’art. 31 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del presente articolo; sono costituiti da:

a) un’assemblea d’ambito, composta dal Presidente e dall’assemblea dei sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale;

b) un presidente, a cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’assemblea tra i suoi componenti;

c) un consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell’AdA, composto da tre membri eletti dall’Assemblea;

d) un revisore dei conti;

e) un direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’AdA.

5. La rappresentanza in seno all’assemblea d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito o loro delegati ed è determinata dallo statuto o dalla convenzione in base alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT ed a criteri volti a salvaguardare la rappresentatività dei piccoli comuni e dei comuni montani; non è ammessa la delega tra enti locali.

 

6. Le modalità di organizzazione dell’AdA sono determinate dalla convenzione o dallo statuto di cui al comma 4.

 

7. L’assunzione da parte dell’amministratore dell’Ente Locale della carica di componente degli organi di amministrazione dell’AdA e/o di società di capitali partecipate dallo stesso Ente Locale non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento. Nessun emolumento è parimenti dovuto ai componenti dell’Assemblea dei Sindaci.

Non possono essere nominati amministratori dei soggetti gestori i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, comunità Montane e Regione.

Non possono essere nominati direttori dei soggetti gestori e dell’AdA:

a) i sindaci, i presidenti, i componenti delle Giunte e consiglieri di Comuni, Province, Comunità Montane e Regione;

b) coloro che hanno rivestito cariche elettive negli ultimi tre anni dalla data dell’incarico.

 

8. Per l’espletamento delle proprie funzioni ed attività, l’AdA si dota di una struttura operativa posta alle dipendenze del direttore; può inoltre avvalersi, previa intesa, di uffici e servizi dei comuni e delle province i cui territori ricadono nell’ATO.

 

     Art. 16. Costituzione della forma di cooperazione.

1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure di istituzione dell’AdA, il presidente della provincia provvede a:

a) predisporre, previa intesa con l’ANCI, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, la convenzione e lo statuto dell’AdA, sulla base dello schema tipo di cui all’art. 4, comma 1, lett. t), che la Giunta regionale adotta entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge;

b) inviare ai comuni ricadenti nell’ATO interessato la convenzione e lo statuto di cui alla lett. a), stabilendo un termine perentorio, che non può superare i 60 giorni, per la loro approvazione da parte di ogni consiglio di comuni che costituiscono l’AdA;

c) convocare nei successivi 120 giorni dalla data di invio di cui alla lett. b) l’assemblea di insediamento per l’approvazione della convenzione e dello statuto per l’elezione degli organi dell’AdA.

 

2. La convenzione e lo statuto sono approvati dall’assemblea con il pronunciamento favorevole dei comuni che rappresentano almeno la maggioranza assoluta della popolazione dei comuni ricadenti nell’ATO.

 

3. La Giunta regionale, nel caso in cui i comuni o le province non costituiscono l’AdA nei termini indicati al comma 1, esercita i poteri sostitutivi e nomina un commissario ad acta che provvede ad adottare gli atti necessari per l’istituzione dell’AdA.

 

4. Gli oneri conseguenti all’attività di cui al presente articolo sono posti a carico del bilancio dell’AdA.

 

5. Nell’ipotesi di un ATO interprovinciale, la convocazione di cui al comma 1, lett. c), spetta alla provincia nel cui territorio è ricompresa la parte territorialmente prevalente dell’ATO, fermi i poteri di intervento della Regione.

 

6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della conferenza dei Sindaci di cui al comma 1, sia attivata la procedura per la modificazione degli ambiti di cui all’art. 14, comma 1, sono sospesi per una sola volta e per la durata della procedura; la proposta di modificazione perviene al Consiglio regionale entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione della procedura.

 

     Art. 17. Patrimonio, bilancio e fabbisogno dell’AdA

1. L’AdA ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, dagli eventuali conferimenti di natura effettuati dai consorziati e dalle acquisizioni dirette realizzate dall’AdA nei modi di legge.

 

2. Il fondo di dotazione è sottoscritto da ogni consorziato, in proporzione alla popolazione servita, secondo le modalità fissate nello statuto e nella convenzione.

 

3. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati all’ORR.

 

4. L’AdA accede ai finanziamenti regionali, statali e comunitari.

 

     Art. 18. Contenuti ed effetti del Piano d’Ambito

1. L’AdA adotta il PdA di cui all’art. 203 del D.Lgs 152/2006 entro 180 giorni dalla sua costituzione e lo trasmette alla Giunta regionale; il PdA comprende il programma degli interventi necessari e la localizzazione dei relativi impianti; è accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.

 

2. Il PdA si basa sull’analisi della situazione esistente e sugli obiettivi da conseguire per attuare i principi della presente legge, tenendo conto delle misure e degli strumenti previsti dal piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del PdA:

a) l’eventuale articolazione del territorio in bacini idonei alla gestione integrata dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell’ATO;

b) l’individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, previsti dal piano regionale, sulla base delle indicazioni del PTCP promuovendo la realizzazione di impianti di media taglia e, nei centri minori, di piccoli impianti comunitari;

c) i progetti preliminari degli impianti previsti nel PdA, completi dei relativi piani economici e finanziari;

d) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lett. c);

e) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l’intero ATO gli obiettivi previsti dalla presente legge;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe, di propria competenza, riferite ai diversi servizi organizzati nell’ATO;

g) le linee guida e le risorse finanziarie previste per il piano di comunicazione ed educazione ambientale in attuazione della carta dei servizi;

h) le linee guida e le risorse finanziarie per le iniziative e progetti miranti alla riduzione della produzione dei rifiuti;

i) la ricognizione degli impianti esistenti al fine di individuare quelli incompatibili con le previsioni del PTCP;

j) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 61 per il periodo considerato.

 

3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal ricevimento del PdA, ne verifica la conformità alle disposizioni della presente legge e del piano regionale e trasmette le relative valutazioni all’AdA, invitandola ad eliminare le eventuali difformità riscontrate rispetto alla predette disposizioni o a fornire i necessari chiarimenti entro un congruo termine.

 

4. In caso di parere positivo o di inutile decorso del termine di cui al comma 3, l’AdA procede all’approvazione del PdA.

 

5. Se l’AdA non provvede ad apportare al PdA gli adeguamenti tempestivamente richiesti nei termini di decadenza fissati dalla Giunta regionale e le motivazioni addotte a tal fine sono infondate o il PdA risulta comunque difforme anche a seguito dell’adeguamento, la Giunta regionale provvede alle necessarie integrazioni del PdA ed alla sua approvazione e lo trasmette all’AdA.

 

6. Il PdA è sottoposto alla procedura di VAS ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

7. Il PdA è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni momento a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui al presente articolo.

 

8. Le previsioni contenute nel PdA sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del PdA per la gestione integrata dei rifiuti ed hanno l’obbligo di realizzare tutti gli interventi ivi previsti.

 

9. La validità dei contenuti del PdA è a tempo indeterminato, fino all’approvazione di eventuali modifiche ed integrazioni in sede di aggiornamento del PdA stesso.

 

10. La concessione di eventuali contributi regionali per la realizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti è subordinata all’approvazione del PdA e del programma degli interventi.

 

Capo II

Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

 

     Art. 19. Affidamento del servizio

1. L’AdA aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel rispetto delle norme nazionali, delle disposizioni comunitarie, in conformità, per le gare, ai criteri di cui all’art. 113, comma 7, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche, nonché con riferimento all’ammontare complessivo del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006. Per le finalità del comma 2 dell’art. 7 della presente legge e del comma 3 dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006, ferma restando la necessità di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è consentito l’affidamento a società o consorzi a prevalente capitale pubblico effettivamente controllati dai comuni rientranti nell’ambito territoriale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della loro attività, anche nell’ottica di una semplificazione istituzionale che determini la formazione di ambiti territoriali ottimali integrati per la programmazione e gestione integrata di funzioni e servizi di livello sovracomunale.

 

2. I soggetti partecipanti alla gara formulano, con apposita relazione tecnico-

illustrativa allegata all’offerta, proposte di miglioramento della gestione, di riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire e di miglioramento dei fattori ambientali, proponendo un proprio piano di riduzione dei corrispettivi per la gestione al raggiungimento di obiettivi autonomamente definiti. Nella valutazione delle proposte si deve tener conto, in particolare, del peso che grava sull’utente sia in termini economici, sia di complessità delle operazioni a suo carico.

 

3. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali, già esistenti al momento dell’assegnazione del servizio, sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio.

 

4. I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell’art. 113, comma 5-ter del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o mediante il ricorso alle procedure di cui al D.Lgs 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

 

5. Al personale interessato dei servizi per la gestione dei rifiuti si applicano le disposizioni di cui all’art. 202, comma 6, del D.Lgs 152/2006.

 

     Art. 20. Schema - tipo di contratto di servizio

1. I rapporti tra l’AdA ed il soggetto affidatario del servizio integrato sono regolati da un contratto di servizio, ai sensi dell’art. 203 del D.Lgs 152/2006, conforme ad uno schema tipo adottato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità ai criteri ed agli indirizzi di cui all’art. 195, comma 1, lettere l), m), n) ed o) del D.Lgs 152/2006.

 

2. Lo schema - tipo di contratto di servizio prevede:

a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;

b) l’obbligo del raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione;

c) la durata dell’affidamento, comunque non inferiore a quindici anni;

d) i criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio;

e) le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio;

f) i principi e regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all’uopo preposte;

g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni;

h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione, secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo;

i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti;

j) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902 (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali);

k) l’obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;

l) idonee garanzie finanziarie ed assicurative;

m) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

 

3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema-tipo di cui al comma 2, l’AdA opera la ricognizione delle opere ed impianti esistenti, trasmettendo al servizio competente della regione i relativi dati; inoltre, ai medesimi fini, definisce le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano regionale.

 

     Art. 21. Gestioni esistenti

1. Alle gestioni esistenti dei servizi si applicano le disposizioni di cui all’art. 204 del D.Lgs 152/2006.

 

2. I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, continuano a gestirlo fino all’istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell’AdA.

 

3. Se l’AdA non provvede agli adempimenti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale esercita, con le modalità previste dal decreto, i poteri sostitutivi, nominando un commissario ad acta che avvia, entro 45 giorni, le procedure di affidamento, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali.

 

4. Alla scadenza ovvero all’anticipata risoluzione delle gestioni di cui al comma 1, i beni e gli impianti delle imprese già concessionarie sono trasferiti direttamente all’ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento.

 

Capo III

Prevenzione e riduzione dei rifiuti

 

     Art. 22. Azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti, prevedendo anche le relative risorse economiche.

 

2. La Giunta regionale elabora ed approva il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti che:

a) contiene parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione;

b) fissa gli obiettivi di prevenzione;

c) valuta l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato L del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni o di altre misure adeguate, in conformità con il programma nazionale di prevenzione di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [34].

2 bis. Il Programma di cui al comma 2 è integrato nel Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [35].

3. Il programma di cui al comma 2, di durata triennale, viene aggiornato annualmente ed ha efficacia vincolante nei confronti dei soggetti destinatari delle disposizioni in esso contenute.

 

4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2.

 

5. Tutti i provvedimenti aventi ad oggetto la concessione di contributi regionali a soggetti pubblici o privati devono obbligatoriamente prevedere il criterio della riduzione dei rifiuti al fine di favorire le procedure di ecoaudit.

 

6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina modalità e condizioni per l’inserimento nei capitolati per appalti pubblici di opere, forniture e di servizi di specifiche condizioni che favoriscano l’utilizzo di materiali derivanti dal recupero di rifiuti.

 

     Art. 22 bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti [36]

1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 180-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, promuove iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta emana direttive tecniche, sostiene la costituzione di centri e reti accreditati di riparazione e riutilizzo e può utilizzare strumenti economici.

 

Capo IV

Azioni per lo sviluppo del recupero e del riciclo

 

     Art. 23. Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo

1. In tutto il territorio regionale sono attivate obbligatoriamente, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni della presente legge, le raccolte differenziate previste dal piano regionale e dagli strumenti di pianificazione della gestione dei rifiuti che, tenendo conto del contesto territoriale, economico, sociale, e dei principi e degli obiettivi della presente legge, privilegiano l’adozione di sistemi di raccolta intensivi, domiciliari o di prossimità.

 

2. Al fine di superare in tempi brevi le situazioni di necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente nei territori interessati da provvedimenti straordinari di cui agli articoli 52 e 53 della presente legge, il termine e gli adempimenti di cui al comma 1, salve diverse previsioni dei provvedimenti straordinari medesimi, è ridotto a 90 giorni per le seguenti frazioni [37]:

a) pile e farmaci scaduti;

b) carta e cartoni;

c) frazioni organiche da grandi utenze, frazioni verdi e residui vegetali compostabili, derivanti dalla manutenzione di verde pubblico e privato, da avviare agli impianti di produzione di composto di qualità.

 

3. Il competente servizio regionale emana, per l’attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, direttive contenenti anche specifiche sanzioni in caso di inadempienza da parte dei soggetti interessati.

 

4. L’AdA assicura che nel territorio dell’ATO sia conseguito il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata del piano regionale:

a) almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011;

c bis) almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012 [38].

 

5. Al fine di garantire il maggior reimpiego dei materiali raccolti in sostituzione di materie prime, è definito un obiettivo medio tendenziale di riciclo pari al 90% di quelli definiti al comma 4.

5 bis. La Giunta regionale stabilisce i criteri in base ai quali i Comuni realizzano la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall’articolo 205 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di realizzare, altresì, entro il 2015 la raccolta differenziata almeno per la carta, i metalli, la plastica e il vetro, e ove possibile per il legno. Il piano regionale di cui all’articolo 9 prevede le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [39].

6. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 64, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione dei rifiuti rispetto alla media procapite di ATO e la percentuale relativa alla raccolta differenziata, raggiunga gli obiettivi di cui al comma 4.

 

7. La Regione e l’AdA possono concedere contributi ai Comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti. Il contributo può essere concesso anche ai Comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l’estensione dei servizi domiciliari [40].

 

8. La Giunta regionale stabilisce, nelle more dell’emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo al fine di accertare il raggiungimento, in ciascun ATO, degli obiettivi stabiliti dal piano regionale.

 

9. Fatte salve le necessità di trattamento di specifici flussi di materiali intercettati con la raccolta differenziata per motivi di potenziale pericolosità o di materiali per i quali non siano conseguiti, a seguito di trattamenti di valorizzazione, i necessari standard qualitativi, è vietata, in ambito regionale, ogni attività di smaltimento diretto, di incenerimento e di recupero energetico dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti che è destinata esclusivamente al riciclaggio, ad eccezione di impurità e sovvalli, in misura indicativamente pari al 10% del totale raccolto nonché degli oli vegetali esausti [41].

 

10. E’ vietato lo smaltimento in discarica di partite omogenee di frazioni riciclabili di rifiuti costituite da carta, plastiche, vetro, legno in misura del 70%; tali materiali sono sottoposti ad adeguati trattamenti di recupero, limitando lo smaltimento finale ai sovvalli e scarti di tali processi di trattamento.

 

11. E’ obbligatoria l’attivazione per tutti i comuni con oltre 5.000 abitanti di servizi di raccolta per la valorizzazione e l’ottimizzazione dello smaltimento residuale dei rifiuti ingombranti.

 

12. Nell’ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

 

13. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione preventiva del bilancio dei rifiuti prodotti ed autosmaltiti da parte delle strutture da insediare nonché gli indirizzi che tali attività intendono adottare per garantire la corretta gestione dei rifiuti.

 

     Art. 24. Promozione del riuso, riciclaggio e recupero

1. Al fine di incrementare il recupero di materia dei rifiuti, anche tramite operazioni di "scambio di rifiuti" di cui alla voce R12 di cui all’allegato C "Operazioni di recupero" del D.Lgs 152/2006 e di contenerne la produzione e la pericolosità, nonché favorire il raggiungimento dei previsti obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo, la Giunta regionale entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, promuove azioni e stipula convenzioni con i Consorzi nazionali di cui al D.Lgs 152/2006, con il settore della produzione, della distribuzione e con le Camere di Commercio per lo sviluppo della borsa telematica del rifiuto.

 

2. Il servizio competente della Regione emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi domiciliari e/o di prossimità, al fine di superare le criticità nell’ambito dei territori interessati; inoltre emana direttive per incentivare le imprese che effettuano il recupero di materia a valle delle raccolte differenziate.

 

3. La Giunta regionale, attraverso l’ORR, al fine di incentivare direttamente o indirettamente il riuso, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, provvede alla definizione di "Programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero", a carattere annuale o pluriennale, ed alla previsione di specifici finanziamenti. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un primo programma straordinario per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero

4. Tali programmi devono favorire:

a) le iniziative finalizzate alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, al riutilizzo di prodotti e alla preparazione per il riutilizzo, in particolare delle istituzioni pubbliche, in conformità del programma regionale di cui all’articolo 22 [42];

b) la diffusione di sistemi di raccolta differenziata, privilegiando "sistemi integrati" per le principali categorie di rifiuti urbani, nonché per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi esistenti;

c) la realizzazione di stazioni ecologiche per agevolare la raccolta differenziata dei materiali riutilizzabili e riciclabili;

d) la diffusione di sistemi di imballaggi cauzionati a rendere degli utilizzatori industriali, tra cui il deposito cauzionale presso la ristorazione collettiva e le catene di grande distribuzione;

e) l’organizzazione di iniziative per favorire la ricerca nella progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale e l’istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l’utilizzo di materiali recuperati;

f) la realizzazione di impianti per la produzione di compost di qualità, che promuovano la partecipazione diretta degli operatori agricoli alla gestione degli stessi, privilegiando la stessa anche mediante tutti gli strumenti di spesa attinenti l’impiantistica per il compostaggio, ovvero prevedendo in tal caso prioritariamente, rispetto ad altri, il finanziamento di impianti di compostaggio che vedano la partecipazione diretta del mondo dell’agricoltura negli stessi;

g) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui comportamenti di consumo orientato al contenimento della produzione dei rifiuti;

h) la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

i) l’utilizzo del compost di qualità, di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88) e successive modifiche ed integrazioni, per attività agronomiche e tutela dei suoli [43];

j) l’utilizzo delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale;

k) l’utilizzo di frazioni secche residue, non recuperabili in altro modo e delle biomasse, ai fini di programmi energetici di fonti rinnovabili.

 

5. Le modalità per la definizione delle disposizioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui ai commi 3 e 4 sono stabilite dal competente servizio della Regione con apposite direttive, sentiti gli enti ed i soggetti interessati, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

6. Per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si applicano i divieti di cui all’art. 226 del D.Lgs 152/2006; in particolare è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

6 bis. E’ vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali spiaggiati sulle coste, anche a seguito di mareggiate. La Giunta regionale emana le direttive ai Comuni costieri al fine di:

a) ridurre la quantità di rifiuti da smaltire in discarica, prevedendo, prioritariamente la tutela delle risorse naturali costituite dalla sabbia e da ciottoli;

b) avviare a recupero i materiali riciclabili, previa selezione degli stessi;

c) prevedere che i quantitativi di rifiuti raccolti contribuiscono esclusivamente al calcolo complessivo della raccolta differenziata [44].

6 ter. La Regione può concedere contributi finanziari ai Comuni interessati, per garantire adeguati servizi di pulizia delle spiagge [45].

 

     Art. 25. Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici

1. La Giunta regionale, gli enti locali singoli o associati ed i gestori dei servizi promuovono la diffusione degli "acquisti verdi" e provvedono all’approvvigionamento di beni attraverso prodotti provenienti dal mercato del riciclaggio, secondo le disposizioni del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo) e successivi provvedimenti attuativi.

 

2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale sentite le Province, le AdA ed i Comuni, entro 120 giorni dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni, approva un "Programma d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi pubblici" affinché le stazioni appaltanti nelle procedure di acquisto di beni e servizi, prevedano l’impiego di una percentuale minima di materiali e prodotti riciclati non inferiore al 30%, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione che attesti che le caratteristiche prestazionali di detti materiali e prodotti soddisfano i requisiti richiesti dalle vigenti norme tecniche internazionali e nazionali per l’utilizzo di materiali nella realizzazione delle opere considerate.

 

3. Nella definizione del programma di cui al comma 2, le amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali per qualificare le procedure di selezione degli approvvigionamenti pubblici:

a) riduzione dell’uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;

c) riduzione della produzione dei rifiuti;

d) riduzione delle emissioni climalteranti;

e) riduzione dei rischi ambientali;

f) produzione di rifiuti riutilizzabili o riciclabili.

 

4. Il programma di cui al comma 2 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti almeno nelle seguenti categorie merceologiche:

a) arredi;

b) materiali da costruzione;

c) manutenzione delle strade;

d) gestione del verde pubblico;

e) illuminazione e riscaldamento;

f) elettronica;

g) tessile;

h) cancelleria;

i) ristorazione;

j) materiali per l’igiene;

k) trasporti.

 

5. Ai fini della conservazione dell’ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli enti pubblici, anche economici, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.

 

6. Gli enti interessati trasmettono annualmente all’ORR i dati relativi ai provvedimenti assunti.

 

     Art. 26. Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani

1. L’incenerimento dei rifiuti urbani e delle frazioni di rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, avviene nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di esercizio e delle procedure di autorizzazione stabiliti dal D.Lgs 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti).

 

2. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, le frazioni di rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti urbani e non altrimenti riciclabili, costituite da CDR possono essere destinate alla co-combustione in impianti industriali, di produzione di energia elettrica e in cementifici purché il loro utilizzo avvenga in sostituzione di combustibili fossili e sia conseguito un complessivo miglioramento delle prestazioni ambientali dell’impianto interessato; a tal fine la Giunta regionale emana apposite direttive per definire le modalità operative ed efficaci verifiche e controlli nei confronti dei soggetti interessati, anche tramite la definizione di accordi volontari e protocolli tecnici.

 

3. L’incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili, nell’ambito di flussi di cui all’art. 13, comma 2, in impianti dedicati, è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo minimo, da effettuare entro il mese di febbraio di ogni anno, provvede il competente servizio regionale, che si avvale dell’ORR e dell’ARTA.

 

4. Alla positiva verifica dell’obiettivo di cui al comma 3, la Giunta regionale, può adottare od inviare al Consiglio uno specifico piano stralcio che contenga:

a) criteri per l’individuazione delle aree maggiormente vocate in relazione all’ottimizzazione dei costi gestionali e, comunque, nel rispetto dei criteri di localizzazione degli impianti fissati dal presente piano regionale; tenendo conto che in tal caso l’ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l’intero territorio regionale;

b) le migliori tecnologie applicabili in funzione delle più significative esperienze maturate nel contesto nazionale ed internazionale;

c) indirizzi operativi al fine di garantire la prevalente partecipazione delle AdA alle attività di gestione;

d) specifiche prescrizioni per garantire misure e campionamenti in continuo ed analisi

5. Le potenzialità di trattamento di rifiuti urbani in impianti di incenerimento dedicati, non possono superare complessivamente il 25% dei flussi di cui all’art. 13, comma 2.

 

6. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, rilevata dai competenti organi di controllo, si applica al soggetto gestore dell’impianto, a titolo di sanzione, un’addizionale del 50% del tributo speciale di cui alla L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

 

     Art. 27. Rifiuti organici [46]

1. La Giunta regionale elabora ed approva, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), un "Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica"; il programma integra il piano regionale di cui all’art. 9.

 

2. La Giunta regionale, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma regionale di cui al comma 1, prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o di energia, incentiva la raccolta differenziata dei rifiuti urbani biodegradabili e di quelli assimilabili destinati alla produzione di ammendanti compostati ed alla stabilizzazione, e promuove accordi di filiera per le diverse categorie dei rifiuti, in particolare per gli oli e grassi vegetali ed animali, esausti.

 

3. I programmi ed i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della relativa comunicazione alla commissione europea.

 

4. Se in taluni contesti territoriali sono conseguiti obiettivi di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili contenute nei rifiuti urbani tali da garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 5 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e norme attuative, può essere valutata, in assenza di impianti dedicati al trattamento termico dei rifiuti urbani, l’opportunità di avvio diretto a discarica della componente residua del rifiuto senza sottoporre lo stesso a specifici pretrattamenti. Tale modalità è anche possibile, nelle more dell’istituzione della gestione unitaria del servizio, nel singolo Comune che abbia conseguito un obiettivo equivalente di intercettazione della frazione organica e delle altre frazioni biodegradabili [47].

 

5. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche per incentivare l’impiego compatibile delle frazioni organiche stabilizzate, definendo le specifiche analitiche e le modalità di impiego delle stesse, in rapporto alle finalità ed ai livelli di contaminazione stabiliti per i vari siti.

 

6. E’ vietato lo smaltimento in discarica delle frazioni omogenee dei rifiuti organici provenienti dalle raccolte differenziate, di cui alla lettera d), comma 1 dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [48].

6 bis. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, emana direttive volte a promuovere:

a) la raccolta separata dei rifiuti organici;

b) il trattamento dei rifiuti organici;

c) l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici [49].

 

     Art. 28. Accordi e contratti di programma, protocolli d’intesa

1. Fatti salvi i principi e gli obiettivi del D.Lgs 152/2006, la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d’intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti.

 

2. Ai fini del comma 1, gli accordi volontari possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente e contengono, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l’attività di recupero è dispensata dall’autorizzazione. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per il controllo delle caratteristiche degli stessi nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all’ingresso nell’impianto di effettivo impiego.

 

3. Gli accordi di cui al comma 1, soddisfano almeno i seguenti requisiti:

a) avere forza vincolante;

b) definire la durata temporale di validità;

c) specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;

d) prevedere l’accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;

e) essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e comunicati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

4. La Giunta regionale stipula appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per promuovere e favorire l’utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit – EMAS)

5. Le AdA, per perseguire il miglioramento qualitativo dei servizi pubblici nonché per sviluppare il controllo delle gestioni e la ricerca tecnologica applicata ai medesimi, promuovono accordi volontari con i soggetti gestori e con altri soggetti, pubblici e privati, di riconosciuta esperienza.

 

Capo V

Informazione, educazione, partecipazione, studi e ricerche

 

     Art. 29. Informazione al cittadino

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1, in conformità ai principi della “Carta di Aalborg” approvata dai partecipanti alla Conferenza europea sulle città sostenibili, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l’ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità degli ambiti territoriali ottimali di cui al titolo II.

 

2. La Giunta regionale promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione ed informazione al cittadino, forum annuali, finalizzati a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, riutilizzo, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

 

3. La Giunta regionale assicura l’unitarietà di indirizzo dell’informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.

 

4. Le province, in collaborazione con le AdA e con i comuni, nel rispetto della programmazione regionale, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone i contenuti agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria per le peculiari caratteristiche del territorio provinciale.

 

5. Le AdA, in collaborazione con i comuni, attuano le attività di informazione e sensibilizzazione funzionali ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio

6. I gestori degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, rendono trasparente al massimo ai cittadini la gestione degli stessi, rendendo facilmente accessibili e comprensibili i dati e le informazioni relativi alla gestione dei rifiuti ed alle autorizzazioni possedute. A tal fine la Giunta regionale emana, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, apposite direttive vincolanti.

 

     Art. 30. Educazione e formazione nell’ambito dei servizi

1. La Regione considera prioritaria l’educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti.

 

2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, promuove iniziative per la formazione diretta a potenziare professionalità specifiche nei soggetti addetti alle attività di erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione, operando in collaborazione con gli enti locali, le Università, il terzo settore, il sistema camerale abruzzese, le istituzioni scolastiche, aziende e società, nonché associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.

 

3. La Regione riconosce e valorizza l’apporto delle organizzazioni, legalmente riconosciute, del volontariato di cui alla L.R. 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e successive modificazioni, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, per la realizzazione di progetti connessi all’erogazione dei servizi nel settore.

 

     Art. 31. Carta dei servizi

1. L’AdA adotta una "Carta dei servizi", assicurando la partecipazione del "Comitato consultivo degli utenti" di cui all’art. 32, predisposta secondo gli schemi emanati dall’art. 11 del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con la quale assumono nei confronti dell’utenza impegni diretti a garantire predeterminati e controllabili livelli di qualità delle prestazioni.

 

2. La carta dei servizi prevede in particolare:

a) l’adozione di indicatori e standard di qualità dei servizi;

b) l’obbligo di diffusione dei dati di monitoraggio relativi al raggiungimento degli standard adottati;

c) l’istituzione di uffici locali per le relazioni con il pubblico;

d) la procedura per l’inoltro dei reclami da parte degli utenti;

e) l’istituzione di tavoli di conciliazione delle controversie insorte con gli utenti;

f) i casi di rimborso e di eventuale indennizzo dovuti agli utenti;

g) il diritto di accesso dell’utente alle informazioni relative al servizio.

h) L’AdA provvede alla distribuzione della carta dei servizi e dei suoi eventuali aggiornamenti a tutti i clienti.

 

     Art. 32. Comitato consultivo degli utenti

1. L’AdA, entro 120 giorni dalla sua costituzione, istituisce il "Comitato consultivo degli utenti", per il controllo della qualità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani.

 

2. L’AdA assicura il funzionamento del Comitato consultivo degli utenti che:

a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;

b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell’accesso ai servizi;

c) segnala all’AdA ed al soggetto gestore la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;

d) trasmette all’AdA informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all’erogazione del servizio;

e) esprime parere sullo schema di riferimento della carta dei servizi pubblici di cui all’art. 31;

f) può proporre quesiti e fare segnalazioni all’AdA.

 

3. La Giunta regionale emana una direttiva rivolta alle AdA ai fini della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti, a cui la partecipazione è a titolo gratuito. La direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento dei suddetti comitati consultivi degli utenti.

 

     Art. 33. Iniziative di studio e ricerche

1. La Giunta regionale per l’espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, anche su proposta delle AdA, può affidare ad enti, università, istituti di ricerca, aziende specializzate ed a liberi professionisti di comprovata esperienza, incarichi di studio e ricerche, finalizzati ad attività aventi carattere innovativo ed in particolare per:

a) effettuazione di ricerche per la progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale;

b) istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l’utilizzo di materiali recuperati;

c) definizione di sistemi integrati di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti di imballaggio;

d) definizione di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del piano regionale.

 

Capo VI

Smaltimento interregionale dei rifiuti

 

     Art. 34. Smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni

1. È vietato smaltire in impianti localizzati nel territorio della Regione Abruzzo i rifiuti urbani non pericolosi prodotti in altre regioni.

 

2. Accordi internazionali o accordi stipulati con altre regioni, sentite le province territorialmente competenti, possono stabilire in via di eccezione specifiche e limitate deroghe al divieto di cui al comma 1, a condizione che non si pregiudichi l’attuazione del piano regionale e si consente di raggiungere livelli ottimali di utenza servita, tenendo conto degli aspetti territoriali e di opportunità tecnico-economiche.

 

3. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire per quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.

 

4. Fermo il divieto di cui al comma 1, le province, nell’ambito della regione, possono autorizzare, in presenza di accertate necessità, lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti in uno degli ATO di cui all’art. 14, comma 1, in un ATO diverso. L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nel cui territorio è localizzato l’impianto di smaltimento sulla base di apposito accordo di programma stipulato con la Provincia nel cui territorio sono stati prodotti i rifiuti urbani da smaltire e con gli altri soggetti interessati.

 

5. Entro 5 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4, la provincia nel cui territorio è localizzato l’impianto dove i rifiuti sono destinati ad essere smaltiti trasmette l’accordo medesimo al competente servizio della Regione che, nei successivi 5 giorni, si pronuncia sulla compatibilità o sul contrasto con il piano regionale; in caso di contrasto con le previsioni del piano regionale, la Regione può dichiarare inefficace l’accordo o può assegnare un termine per apportare i necessari adeguamenti all’accordo medesimo e ne dispone la sospensione. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla ricezione dell’accordo da parte della Regione, l’accordo stesso diviene definitivamente efficace.

 

6. Il competente servizio regionale emana specifiche direttive, in particolare per disporre obblighi, divieti e sanzioni riguardanti i servizi di raccolta differenziata, privilegiando sistemi organizzativi integrati, al fine di superare le criticità nei singoli ATO.

 

     Art. 35. Smaltimento, trattamento e recupero nel territorio regionale di rifiuti speciali prodotti in altre regioni

1. La Giunta regionale persegue la massima valorizzazione delle attività di recupero e riciclo dei rifiuti speciali prodotti in ambito regionale

2. Lo smaltimento nel territorio della Regione di rifiuti speciali prodotti in altre regioni è consentito nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 2, commi 3, lett. c) e 4, nonché del principio di cui all’art. 7, comma 4, della direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti. In particolare, in sede di procedimento di autorizzazione degli impianti di smaltimento per rifiuti speciali che non costituiscono impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti, quali ad esempio le discariche, la valutazione dell’interesse pubblico generale ai sensi dell’art. 208, comma 6 del D.Lgs 152/2006 è condotta con riferimento alle previsioni del piano regionale, al sistema regionale di impianti di smaltimento esistenti in relazione al fabbisogno regionale stimato ed all’esigenza di consentire prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal sistema economico della Regione nonché, in relazione al contesto geografico nel quale è localizzato l’impianto, ai rifiuti prodotti in luoghi prossimi all’impianto ancorché in territorio di Regioni limitrofe.

 

3. Il competente servizio regionale emana, ai fini del comma 1, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, specifiche direttive per stabilire le modalità per acquisire informazioni sui rifiuti speciali provenienti da altre regioni, che vengono trattati e smaltiti in impianti ubicati nel territorio regionale.

 

TITOLO V

RIFIUTI SPECIALI

 

Capo I

Particolari categorie di rifiuti

 

     Art. 36. Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai rifiuti che rientrano nelle categorie individuate all’ art. 184, comma 3, del D.Lgs 152/2006, diversi da quelli di cui all’art. 13, comma 2.

 

2. La gestione dei rifiuti speciali si basa sulla riduzione della produzione, sull’invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull’ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento nonché sui seguenti principi generali:

a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche adottate garantiscono l’autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;

b) la gestione è organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento;

c) le discariche devono costituire la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocare a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti ed a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse.

 

3. Il piano regionale definisce i principi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche di riferimento e le relative potenzialità, anche con riferimento ad un’articolazione sovraprovinciale nonché, in caso di positive sinergie, anche a livello sovraregionale.

 

4. Al fine di ottimizzare la gestione di particolari categorie di rifiuti ed attuare i criteri ed i principi di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove e favorisce accordi di programma con i diversi soggetti interessati e può emanare norme tecniche ed amministrative.

4 bis. La Giunta regionale può emanare direttive per la gestione di altre categorie di rifiuti speciali non individuate nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti [50].

 

     Art. 37. Rifiuti da attività agricole

1. La Giunta regionale persegue l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.

 

2. La Giunta regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell’art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche.

 

     Art. 38. Rifiuti sanitari

1. La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità con quanto disposto dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

 

2. La Giunta regionale adotta iniziative dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti sanitari, diminuirne la pericolosità, favorirne il riciclaggio ed il recupero ed ottimizzarne la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

 

3. La Giunta regionale, ai fini del comma 2, promuove accordi volontari tra i soggetti interessati ed emana apposite direttive e linee guida, in particolare per la definizione delle strutture da considerare produttrici di rifiuti, per la distinzione e la caratterizzazione dei vari tipi di rifiuti sanitari e per uniformare le procedure amministrative dei soggetti interessati relative alla gestione degli stessi.

 

     Art. 39. Rifiuti inerti

1. La Giunta regionale e gli altri soggetti competenti favoriscono il recupero ed il riciclo dei rifiuti derivanti dalle attività edilizie tramite specifici accordi di programma che prevedono semplificazioni amministrative per le attività di gestione dei rifiuti ed interventi adeguati.

 

2. Al fine di favorire il recupero dei rifiuti inerti derivanti dall’attività edilizia, ciascun comune approva, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disposizioni che obbligano il titolare o il progettista o il direttore dei lavori a dichiarare, per ogni intervento edilizio derivante da concessione edilizia, autorizzazione o altro atto comunale di assenso:

a) la stima dell’entità e della tipologia dei rifiuti che si producono;

b) l’autocertificazione attestante la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell’unità catastale oggetto dell’intervento;

c) il luogo ove si intendono conferire i rifiuti.

 

3. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la Giunta regionale promuove l’utilizzo dei rifiuti provenienti dall’estrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali.

 

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 la Giunta regionale emana direttive tecniche vincolanti per gli enti locali in particolare per:

a) definire la modulistica da utilizzare;

b) stabilire criteri e modalità gestionali dei materiali da avviare ad effettivo recupero [51].

 

     Art. 40. Veicoli Fuori Uso

1. La gestione dei rifiuti derivanti dai veicoli fuori uso è effettuata in conformità del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. La Giunta regionale promuove, d’intesa con gli enti locali interessati ed anche con appositi accordi volontari, iniziative volte a favorire il riuso, il riciclaggio, il recupero ed il corretto smaltimento dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dai suoi componenti o materiali; in particolare, al fine di ridurre lo smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine di priorità, il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero energetico.

 

3. La Giunta regionale favorisce la rilocalizzazione dei centri di raccolta e di impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, ubicati in aree non idonee, individuando a tal fine, in collaborazione con altri enti interessati, appositi strumenti di agevolazione.

 

     Art. 41. Rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico

1. La Regione approva i piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e successive modifiche ed integrazioni.

1 bis. La Regione approva altresì le procedure relative all’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d’intesa con l’Autorità marittima [52].

2. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico è organizzata dalle autorità portuali, ove istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico).

 

3. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti è aggiornato ed approvato in coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni tre anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione dei porti.

 

4. La Giunta regionale, al fine di incentivare le attività di recupero dei rifiuti portuali, in particolare di quelli pericolosi, promuove appositi accordi di programma con i consorzi nazionali per la gestione delle batterie al piombo e degli oli minerali esausti.

 

     Art. 42. Rifiuti provenienti dalle attività di dragaggio dei porti [53]

1. Per l’attuazione della L.R. 16 giugno 2006, n. 19 (Norme di attuazione degli interventi di dragaggio dei fiumi e dei canali nonché per la realizzazione di impianti di stoccaggio e recupero fanghi), è competente la Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, Servizio Gestione Rifiuti.

 

     Art. 43. Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. La gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è effettuata in conformità del D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti) e successive modiche ed integrazioni.

 

2. La Giunta regionale al fine di attuare programmi di ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al termine del loro ciclo di utilità, per il riutilizzo e il riciclaggio dei materiali emana apposite direttive per la realizzazione di impianti dedicati e promuove accordi di programma con i soggetti interessati.

 

3. E’ obbligatoria l’attivazione per tutti i comuni con oltre 5.000 abitanti di servizi di raccolta a chiamata per il ritiro e la valorizzazione dei rifiuti elettrici ed elettronici di cui al comma 1.

 

     Art. 44. Produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q

1. La Giunta regionale, al fine di realizzare il massimo recupero dei rifiuti, prevede la produzione e l’utilizzo del combustibile da rifiuti (di seguito "CDR") e del combustibile da rifiuti di qualità (di seguito "CDR-Q"), da parte di impianti ubicati nella regione.

 

2. Il competente servizio regionale promuove iniziative con le AdA, i gestori di impianti non dedicati e le associazioni di categoria interessate affinché alcune tipologie di rifiuti speciali, suscettibili di valorizzazione energetica, possano concorrere alla produzione ed utilizzo del CDR e CDR-Q, unitamente alla frazione secca derivante dal trattamento dei rifiuti urbani.

 

3. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale promuove accordi di programma per stabilire criteri, modalità e ripartizione dei costi di produzione e gestione del CDR e del CDR-Q, sia con gestori di impianti ubicati nella regione che extraregionali.

 

TITOLO VI

NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

 

Capo I

Autorizzazioni e iscrizioni

 

     Art. 45. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda all’ente competente ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 o della normativa vigente di settore, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, con specifico riferimento, a tutti i requisiti e condizioni di cui all’art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [54].

 

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, definisce direttive vincolanti che individuano gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti, l’esercizio delle funzioni amministrative relative all’approvazione degli stessi, al collaudo funzionale degli impianti, al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ed all’entità delle prestazioni, garantendo la promozione dell’utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le schede tecniche relative all’attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

 

3. Resta ferma l’applicazione della normativa nazionale relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

 

4. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa statale o regionale, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità competente ed i termini del procedimento restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

 

5. L’autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; a tal fine l’istruttoria verifica la sussistenza dell’interesse pubblico generale alla realizzazione dell’impianto.

 

6. L’autorizzazione verifica e garantisce, anche tramite apposite prescrizioni, che l’impianto è realizzato e l’attività svolta nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all’art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Se nel corso dell’esame della documentazione si rileva la necessità di provvedere all’integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte dell’interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato [55].

7. L’istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, con il rilascio dell’autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa; il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini fissati nel provvedimento stesso o salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, i lavori non vengono iniziati e l’impianto non sia messo in esercizio, rispettivamente: a) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro ventiquattro mesi per la messa in esercizio, se trattasi di discarica;

b) entro dodici mesi, per l’inizio dei lavori ed entro trentasei mesi per la messa in esercizio, in ogni altro caso.

 

8. La localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze.

 

9. Per la realizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.

 

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all’autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%. Per i soli impianti di trattamento delle frazioni organiche da raccolte differenziate, le variazioni in aumento dei quantitativi è elevata al 15% [56];

d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l’ingombro plano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 10% in più o in meno; la Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare in riferimento alle capacità volumetriche delle discariche.

 

11. Nei casi di cui al comma 10, alla domanda è allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all’impianto e/o discarica autorizzati.

 

12. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.

 

13. Ove l’impianto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino all’acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

 

14. Le province, per le funzioni delegate relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, si avvalgono dell’ARTA.

 

15. L’approvazione del progetto, l’autorizzazione alla realizzazione e gestione dell’impianto effettuata dalle province determina gli effetti previsti dall’art. 208 del D.Lgs 152/2006.

 

16. Qualora a seguito di controlli successivi all’avviamento dell’impianto, questo non risulti conforme all’autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato;

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni.

 

     Art. 46. Requisiti tecnici e compatibilità degli impianti

1. La Giunta regionale, per ciascuna tipologia degli impianti previsti dal piano regionale e dai PdA, può definire specifiche tecniche inerenti i criteri progettuali, anche secondo principi di equivalenza delle soluzioni tecniche attuabili, requisiti gestionali e condizioni di esercizio per ciascuna delle tipologie di impianti previsti dal piano regionale, incluse le operazioni di monitoraggio ambientale durante l’esercizio, per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura, ai sensi delle normative vigenti, ai quali il titolare dell’impianto e il gestore devono ottemperare

2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore dei PdA, la Giunta regionale e le province, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti di chiusura, di messa in sicurezza o di bonifica degli impianti localizzati in aree non idonee ai sensi del PTCP.

 

3. Le Autorità competenti invitano il titolare degli impianti non rientranti nel campo di applicazione del comma 2 che possono essere trasformati o riconvertiti, al fine di renderli compatibili con le prescrizioni del PdA, a presentare un progetto di adeguamento entro un termine non superiore a 180 giorni. Se il titolare dell’impianto non adempie entro il termine stabilito o nel caso di mancata approvazione del progetto, l’Autorità competente dispone la chiusura, la messa in sicurezza o la bonifica degli impianti, salvo possibili interventi di compensazione ambientale.

 

4. Si considera nuova discarica anche l’ampliamento di una discarica esistente, qualora detto ampliamento comporti per la stessa una variante sostanziale ai sensi dell’art. 45.

 

5. Si considerano non più in attività le discariche per le quali sia stato ultimato l’intervento di ricopertura finale in conformità al progetto approvato, anche se sono ancora in corso la gestione ed il controllo del percolato e del biogas e gli interventi di mitigazione degli effetti della discarica sotto il profilo paesaggistico.

 

     Art. 47. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

1. Le procedure di rinnovo delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono disciplinate dall’art. 209 del D.Lgs 152/2006.

 

2. La Giunta regionale, ai fini del comma 1, definisce entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, direttive vincolanti relative alle modalità di presentazione delle autocertificazioni e dei relativi documenti da allegare alla domanda.

 

     Art. 48. Garanzie finanziarie

1. La Giunta regionale definisce, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i criteri e i parametri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di un impianto, articolati per tipo di attività, per caratteristiche tecniche degli impianti, compresi quelli di cui al titolo quinto del decreto e per natura e caratteristiche dei rifiuti, con particolare riferimento ai rischi ambientali ed agli eventuali costi di bonifica e ripristino ambientale.

 

2. La prestazione e l’accettazione delle garanzie finanziarie costituiscono requisito di efficacia dell’autorizzazione e condizione per l’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto; a tal fine le garanzie finanziarie per la gestione di una discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, sono prestate conformemente a quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fidejussorie, coperture assicurative e il loro importo deve essere idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l’esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell’impianto e ripristino del sito, eventuale bonifica e risarcimento del danno ambientale ed è soggetto ad aggiornamenti biennali.

 

4. Le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)" del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

 

5. Le garanzie finanziarie sono trattenute per due anni successivi al periodo garantito o alla chiusura degli impianti. Per le discariche le garanzie finanziarie sono trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di manutenzione e di gestione successiva alla chiusura della discarica.

 

6. La Giunta regionale può prevedere che le garanzie finanziarie di cui all’art. 14 del D.Lgs 36/2003 non si applichino a particolari tipologie di impianti aventi un basso impatto ambientale.

 

     Art. 49. Impianti di ricerca e sperimentazione

1. Gli impianti di ricerca e sperimentazione sono autorizzati dal competente servizio regionale, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs 152/2006.

 

2. La durata dell’autorizzazione di cui al comma 1, è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può, comunque, superare altri due anni.

 

3. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

 

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è comunicata dal competente servizio della Regione all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nel rispetto dei commi 5 e 5-bis dell’articolo 211, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni [57].

 

5. La Giunta regionale con apposite disposizioni definisce:

a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;

c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell’ARTA, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l’autorizzazione alla sperimentazione;

d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

 

     Art. 50. Impianti mobili

1. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero sono autorizzati ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006.

 

2. La Giunta regionale emana, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione degli impianti, le procedure di controllo, eventuali prescrizioni integrative.

 

3. Il competente servizio regionale può vietare l’attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento dell’attività dell’impianto mobile nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.

 

     Art. 51. Procedure semplificate per l’autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti [58]

1. Per l’applicazione delle procedure semplificate, l’esercizio delle attività di autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi e di recupero dei rifiuti previsti dagli articoli 214, 215 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, può essere avviato, decorsi i novanta giorni dall’invio alla Provincia territorialmente competente della comunicazione di inizio attività, in presenza delle condizioni richieste dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e delle seguenti:

a) rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di rifiuti recuperabili;

b) indicazione dettagliata delle attività di recupero da svolgere;

c) dimostrazione della capacità di recupero e del ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti sono destinati a essere recuperati;

d) indicazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;

e) indicazione delle modalità con cui svolgere le attività di recupero, delle caratteristiche strutturali dell’impianto, delle attrezzature utilizzate, dei dispositivi di sicurezza adottati e della potenzialità dell’impianto;

f) rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;

g) rispetto delle norme in materia di smaltimento dei reflui.

2. Le condizioni prescritte dal comma 1 sono documentate nella relazione da allegare alla comunicazione d’inizio attività, di cui agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli impianti di auto smaltimento e recupero dei rifiuti, sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere realizzati solo in aree a destinazione urbanistica artigianale o industriale.

4. L’esercizio delle attività di recupero di cui al presente articolo è soggetto alla prestazione di idonea garanzia finanziaria, a favore della Provincia competente per territorio, per una somma commisurata alla tipologia dell’impianto ed ai quantitativi massimi dichiarati secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.

5. La Provincia territorialmente competente, decorso un anno dall’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 3 dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, entro i sessanta giorni successivi verifica, nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l’effettivo avvio delle operazioni di recupero, come comunicate. Per effettivo avvio si intende la sussistenza dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività di recupero, nonché la piena disponibilità di un complesso di beni organizzati a ciò finalizzati.

6. La Provincia territorialmente competente, se accerta il mancato avvio delle operazioni di recupero, assegna un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, dispone il divieto di inizio dell’attività e la cancellazione dal registro di cui al comma 3 dell’articolo 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7. La Giunta regionale emana direttive per la realizzazione degli impianti, e per stabilire condizioni e requisiti tecnici di gestione delle attività di cui al presente articolo.

 

TITOLO VII

Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi

 

     Art. 52. Ordinanze contingibili e urgenti

1. Il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ed ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006, spetta:

a) al Presidente della Giunta regionale, quando la situazione contingibile ed urgente rende necessario adottare un provvedimento che interessa il territorio di più province, salvi i poteri delle province e dei comuni di adottare, nell’ambito dei poteri di cui alle lettere b) e c), provvedimenti contingibili ed urgenti di autorizzazione di impianti di deposito preliminare [59];

b) al Presidente della provincia, quando l’emissione dell’ordinanza interessi più territori comunali all’interno della provincia;

c) al Sindaco, quando l’emissione dell’ordinanza interessi il territorio comunale di competenza.

 

2. Le ordinanze di cui al comma 1:

a) garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente;

b) hanno durata non superiore a sei mesi;

c) prevedono le tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti interessati;

d) sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;

e) non possono essere reiterate per più di due volte.

 

3. Qualora ricorrano comprovate necessità, si applicano le disposizioni di cui all’art. 191, comma 4 del D.Lgs 152/2006.

 

4. L’emissione di un’ordinanza da parte di uno degli organi di cui al comma 1, è comunicata agli altri organi di cui alle altre lettere dello stesso comma, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione ed all’AdA, entro tre giorni dalla data di emissione.

 

5. La Giunta regionale può determinare annualmente l’ammontare di un contributo dovuto alla Regione per lo smaltimento dei rifiuti urbani in impianti utilizzati per sopperire ad emergenze e richieste di smaltimento di rifiuti provenienti da ambiti territoriali ottimali diversi da quello in cui è ubicato l’impianto; il gettito derivante dall’applicazione del contributo viene introitato nell’apposito capitolo di bilancio di cui al fondo previsto dall’art. 57 ed impiegato, per una quota non inferiore al trentacinque per cento, a favore degli ambiti territoriali ottimali ove vengono conferiti i rifiuti. La Giunta regionale emana specifiche disposizioni per definire le modalità di versamento.

 

     Art. 53. Provvedimenti regionali straordinari

1. Il Presidente della Giunta regionale emana atti per fronteggiare situazioni di necessità e urgenza, in applicazione delle disposizioni e delle procedure di cui all’art. 191 del D.Lgs 152/2006, anche in deroga alle previsioni dei piani vigenti. [A tal fine può, tra l’altro, individuare impianti di smaltimento esistenti, localizzare nuovi siti per realizzare impianti di gestione dei rifiuti e disporre la realizzazione diretta, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti in deroga, sostituzione o integrazione delle previsioni del piano di gestione dei rifiuti [60]].

 

2. [I provvedimenti di cui al comma 1 producono gli effetti di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto di cui all’art. 208 del D.Lgs 152/2006] [61].

 

3. [Il Presidente della Giunta regionale, previo parere del competente servizio regionale che si avvale dell’ARTA:

a) approva, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento e, qualora non sia possibile provvedere altrimenti, ne dispone la realizzazione e gestione tramite commissario ad acta;

b) approva gli atti di occupazione e di espropriazione e ogni altro atto di competenza degli enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma 1;

c) autorizza i comuni interessati alla situazione di necessità e urgenza a conferire i rifiuti negli impianti di cui al comma 1;

d) determina la tariffa di conferimento dovuta ed il relativo importo deve essere versato alla Regione entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal gestore dell’impianto] [62].

 

4. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, la Giunta regionale con proprio atto, su conforme proposta del competente servizio, adotta apposite disposizioni tecniche minimali, per l’approntamento dei siti da destinare all’accoglimento dei rifiuti in situazioni di emergenza, ai fini dell’adozione delle ordinanze di cui all’art. 52; le disposizioni sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA)

5. Il soggetto che realizza una discarica o un impianto di trattamento con discarica di servizio deve riservare alla Regione, ove occorra, una quota pari al 5% della volumetria complessiva autorizzata; la Regione può utilizzare la stessa, definendone le modalità, per far fronte a provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’art. 52.

 

     Art. 54. Vigilanza ed attività sostitutiva

1. I poteri di vigilanza, controllo, accertamento delle violazioni e i compiti di irrogazione delle sanzioni amministrative, relativi all’applicazione della presente legge, sono attribuiti alle Province, salvo diversa indicazione, ai sensi dell’ art. 191 del D.Lgs 152/2006; in particolare, le province esercitano:

a) funzioni di vigilanza, e relativi poteri sostitutivi, sul rispetto dei tempi e dei modi di attuazione dei PdA e dei programmi pluriennali, e di esecuzione degli interventi previsti, b) funzioni di vigilanza, e relativi poteri sostitutivi, sul rispetto dei contenuti, dei tempi e delle procedure di approvazione da parte dei comuni associati delle forme di cooperazione di cui all’art. 15 della presente legge.

 

2. La Provincia informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione del PdA, e dei provvedimenti sostitutivi adottati, ed entro il 31 marzo di ogni anno invia alla Regione una relazione nella quale sono indicati lo stato di attuazione del PdA, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati. L’invio della relazione nel termine predetto è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali, e per l’erogazione dei finanziamenti degli interventi in corso d’esecuzione.

 

3. La Regione esercita le funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi nei casi di accertata inadempienza degli enti per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali.

 

4. I poteri sostitutivi provinciali e regionali, previsti dal presente articolo, sono rispettivamente esercitati dal Presidente della provincia e dal Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine e mediante la nomina di un commissario «ad acta».

 

TITOLO VIII

Bonifiche dei siti contaminati

 

     Art. 55. Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati

1. Il presente articolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati ai sensi del titolo quinto della parte quarta del D.Lgs 152/2006.

 

2. La Giunta regionale, in attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, mediante apposite disposizioni e nel rispetto di quanto stabilito nell’Allegato 3 alla presente legge: "Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati", provvede a:

a) aggiornare l’anagrafe dei siti da bonificare;

a bis) Istituire Siti d’Interesse Regionale (SIR), in caso di aree potenzialmente contaminate di vasta estensione e di rilevanza socio-economica [63];

b) proporre al Consiglio regionale l’aggiornamento del piano di bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti;

c) proporre al Consiglio regionale l’attuazione di specifici programmi di finanziamento, di norma triennali, nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi dei siti produttivi;

d) proporre al Consiglio regionale, mediante appositi piani, la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al titolo quinto della parte quarta del D.Lgs 152/2006.

 

3. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientale delle aree contaminate, di cui al comma 2, lett. b), da parte di soggetti pubblici o privati non obbligati ai sensi della vigente normativa.

 

4. Qualora i responsabili della situazione di contaminazione o potenziale contaminazione non provvedono ad eseguire i necessari interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, anche con misure di messa in sicurezza permanente, ovvero non siano individuabili, il soggetto che effettua gli interventi è individuato dall’Ente territorialmente competente, con procedure ad evidenza pubblica; tutti i costi connessi alla bonifica, sono sostenuti integralmente dall’affidatario e recuperate ai sensi delle normative vigenti [64].

 

5. [Al fine di garantire all’affidatario il recupero dei costi nonché il congruo utile d’impresa, lo stesso può disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio, in concessione o cedendole a terzi, secondo le direttive fissate negli strumenti urbanistici comunali] [65].

 

6. L’Ente competente, dopo aver esperito infruttuosamente la procedura di cui ai commi 4 e 5, procede d’ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dalla normativa vigente. In tal caso la Regione può concedere contributi fino alla totale copertura delle spese secondo le priorità indicate nel piano regionale di bonifica delle aree contaminate di cui al comma 2, lett. b), utilizzando le risorse economiche iscritte nell’apposito capitolo di bilancio di cui all’art. 57, nonché risorse individuate da altri strumenti di programmazione di spesa nel settore ambientale.

 

7. Gli interventi di bonifica dei siti contaminati possono essere assistiti, sulla base di appositi programmi, da finanziamento pubblico regionale, in forma di contributo o di anticipazione, entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e occupazionale.

 

8. Con apposite disposizioni e tenuto conto di quanto stabilito nell’Allegato 3 alla presente legge "Disciplinare tecnico per la gestione e l’aggiornamento dell’anagrafe dei siti contaminati", il competente servizio regionale definisce le eventuali modifiche alle modalità di attuazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

 

9. Con il provvedimento di approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, ed è fissata l’entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato dell’intervento, che devono essere prestate nei confronti dell’ente che autorizza gli interventi di bonifica.

 

10. Per la bonifica di discariche, di aree contaminate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, ovvero di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, il comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l’intero importo dell’intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l’inquinamento.

 

11. Ai fini della bonifica delle aree di cui al comma 10, la Giunta regionale concede finanziamenti al Comune territorialmente competente, in misura non inferiore al 60%, in forma di contributo o di anticipazione, finalizzati all’esecuzione delle attività di progettazione, previste dall’art. 242 del D.Lgs 152/2006, ed all’esecuzione degli eventuali interventi di bonifica, fatta eccezione degli oneri necessari alla rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato che restano a totale carico del comune, come disposto dall’art. 56, comma 4.

 

12. L’approvazione del progetto di bonifica e ripristino ambientale di un sito contaminato comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, anche ai fini urbanistici, per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto di bonifica.

 

13. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il comune, prima del rilascio dell’autorizzazione a costruire su un’area utilizzata per attività produttive, industriali o artigianali, impone al soggetto interessato, con oneri a carico di quest’ultimo, un’indagine di qualità ambientale sulle matrici ambientali, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, che evidenzi la compatibilità dell’intervento proposto con l’eventuale stato di contaminazione dell’area per la quale il soggetto interessato stesso ha richiesto il permesso a costruire.

 

14. Per le aree di ridotte dimensioni, la Regione attua le direttive per l’applicazione delle procedure semplificate, secondo i criteri di cui all’allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs 152/2006.

 

15. Per eventi avvenuti, comunque, anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs 152/2006, inerenti i casi previsti dagli articoli 242, comma 11, e 245 dello stesso, il soggetto interessato ottempera a quanto stabilito dall’art. 242 del D.Lgs 152/2006; a tal fine inoltra alla Regione, nonché alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinare l’entità e l’estensione della potenziale contaminazione.

 

     Art. 56. Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti

1. Sono vietati l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo pubblico e privato nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque pubbliche o private, superficiali e sotterranee e nella rete fognante.

 

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è tenuto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, purché a questi ultimi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

 

3. Il Sindaco del comune territorialmente competente, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, dispone con ordinanza le operazioni di cui al comma 2, fissando un termine perentorio per provvedere, decorso il quale provvede d’ufficio e procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme a carico degli stessi soggetti.

 

4. Ove i soggetti responsabili dell’abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti non siano identificabili e non sia addebitabile, per dolo o colpa, ai proprietari dell’area il concorso nella violazione del divieto di cui al comma 1, il comune provvede d’ufficio con oneri a proprio carico.

 

5. E’ vietata la combustione di rifiuti.

 

TITOLO IX

FONDO AMBIENTALE, INCENTIVI, TARIFFE, COMPENSAZIONI E SANZIONI

 

Capo I

Fondo regionale ed incentivazioni

 

     Art. 57. Fondo ambientale

1. Il Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, di cui all’art. 15 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17, è alimentato, oltre che dalle risorse ivi previste, da:

a) somme derivanti da azioni regionali di rivalsa in danno dei soggetti responsabili di situazioni di inquinamento;

b) somme derivanti da sanzioni amministrative di competenza regionale, per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia ecologica e di tutela ambientale di cui alla L.R. 3 aprile 1995, n. 27 (Istituzione del servizio volontario) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all’art. 64;

d) somme derivanti da sanzioni amministrative di cui all’art. 28 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 (Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo) e successive modifiche ed integrazioni.

 

2. Il Fondo regionale di cui al comma 1, è destinato ai seguenti interventi: a) iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l’ambiente;

b) realizzazione di iniziative di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, nel rispetto delle previsioni e priorità contenute nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate;

c) azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;

d) realizzazione di iniziative finalizzate all’attuazione della L.R. 3 aprile 1995, n. 27, ivi compresa l’erogazione di contributi agli Enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica;

e) attuazione di programmi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e di programmi straordinari per lo sviluppo delle raccolte differenziate e del recupero;

f) azioni di sensibilizzazione e di educazione ambientale;

g) iniziative di studio e di ricerca, di rilevazione e organizzazione di dati, anche finalizzati all’attività di pianificazione in campo ambientale;

h) iniziative intese all’attuazione delle politiche ambientali della Regione anche mediante la concessione di contributi a soggetti pubblici o privati.

 

3. L’impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è disposto dalla Giunta regionale, nel rispetto delle destinazioni vincolate dalle disposizioni statali e regionali.

 

4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale 35025 – U.P.B. 03.05.002 denominato: "Entrate derivanti da sanzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti" e alimentano il correlato capitolo di spesa 291530 – U.P.B. 05.01.011 denominato: "Fondo regionale per gli interventi di prevenzione degli inquinamenti e per risanamento ambientale".

 

5. Gli impegni di spesa sul citato capitolo 291530 possono essere assunti solo previo accertamento della relativa entrata iscritta sul predetto capitolo 35025.

 

     Art. 58. Incentivi e premialità

1. La Giunta regionale, nell’ambito delle finalità della presente legge, al fine di incentivare:

a) la diffusione, la riorganizzazione ed il miglioramento dei servizi di raccolta differenziata, prioritariamente secondo sistemi integrati;

b) il compostaggio domestico;

c) la realizzazione di impianti per il recupero e la valorizzazione dei materiali;

d) il conseguimento di risultati di tutela ambientale più elevati;

può concedere, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al citato capitolo 291530, alle province, alle AdA, ai comuni, singoli o associati, alle associazioni senza finalità di lucro, contributi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano regionale.

 

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti di cui al comma 1, la documentazione da allegare, i criteri di ripartizione dei fondi disponibili, i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie, individuando le priorità nonché le competenze del servizio regionale competente.

 

3. La Giunta regionale e gli enti locali promuovono ed incentivano le attività di volontariato miranti ad incrementare, prioritariamente, la pulizia dei rifiuti nei boschi, nelle aree pubbliche, lungo le sponde dei corsi d’acqua e lungo i litorali.

 

Capo II

Tariffe e compensazioni

 

     Art. 59. Tariffa di conferimento di rifiuti urbani agli impianti

1. L’approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e per quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell’allegato C al D.Lgs 152/2006.

 

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina, con apposite direttive, norme e criteri generali che le AdA adottano ed applicano sul proprio territorio al fine di definire le tariffe di conferimento agli impianti asserviti ai corrispondenti bacini.

 

3. La tariffa di cui al comma 1 è calcolata sulla base di un piano economico-

finanziario formulato dal titolare, composto da due fattori:

a) il costo industriale, predisposto in relazione a:

1. costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell’impianto, ivi compresi gli oneri finanziari ed i costi relativi alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale;

2. spese per la gestione operativa, ivi comprese quelle relative al personale e ai mezzi d’opera utilizzati;

3. spese generali e tecniche ed utile d’impresa;

4. spese per l’eventuale dismissione degli impianti e, per le discariche, spese previste per la ricomposizione ambientale e per la gestione del periodo successivo alla chiusura;

5. ricavi dalla vendita di materiali riciclabili ed energia;

b) gli oneri fiscali nella misura determinata dalle vigenti leggi.

 

4. I criteri di cui al comma 3 prevedono, inoltre, una modulazione della tariffa di conferimento per:

a) incentivare la minor produzione di rifiuti e la separazione alla fonte, la raccolta differenziata ed il riutilizzo;

b) penalizzare i conferimenti impropri e gli smaltimenti derivanti da mancata separazione alla fonte.

 

5. La tariffa di conferimento può essere adeguata dall’AdA, su richiesta del titolare dell’impianto, quando ricorrono comprovate ragioni di necessità come:

a) variazioni riscontrate a consuntivo o previste per l’anno successivo, nei costi di gestione, ivi compresi gli incrementi ISTAT ovvero nel costo di costruzione delle opere previste in progetto;

b) nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti;

c) nuove perizie di variante.

 

     Art. 60. Contributo ambientale ai comuni sede di impianti per rifiuti urbani

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province e le AdA, emana direttive e criteri generali per determinare il contributo, inteso come ristoro ambientale, dovuto ai comuni sede di impianti per la gestione dei rifiuti urbani, e per ripartire il contributo medesimo fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti, tenendo conto della tipologia degli impianti, delle caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, della quantità e natura dei rifiuti gestiti.

 

2. I criteri di cui al comma 1 provvedono a:

a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità, per i quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;

b) a determinare l’entità del contributo in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate;

c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.

 

3. Le AdA applicano le disposizioni di cui al comma 1 e dispongono l’eventuale aggiornamento annuale del contributo.

 

4. Il contributo ambientale è utilizzato obbligatoriamente dai Comuni per finalità inerenti il miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree, e per il ristoro di eventuali danni agli utenti interessati. Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni comunicano alla Provincia la destinazione del contributo. In mancanza della comunicazione e del rispetto dell’utilizzo, previsto dal comma 1, la Provincia applica le sanzioni previste dall’art. 64 comma 1 [66].

 

     Art. 61. Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

1. Chiunque possieda o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producono rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs 152/2006.

 

2. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall’art. 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); a tal fine l’AdA adotta un apposito regolamento per la definizione delle tariffe a carico degli utenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

 

3. La tariffa è applicata in forma differenziata, prevedendo misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, in relazione alla minor produzione, alla separazione alla fonte ed alle quantità di rifiuti urbani conferiti in maniera di differenziata, inoltre possono essere previste misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli, ed agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo.

 

4. Sino all’emanazione del regolamento di cui al comma 2 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

 

5. La Giunta regionale promuove e può incentivare azioni per l’applicazione, da parte dell’AdA o dei comuni, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

 

     Art. 62. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti urbani

1. Il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica è regolato con L.R. 16 giugno 2006, n. 17 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche ed integrazioni.

 

Capo III

Qualità dei servizi e forme di garanzia per i consumatori

 

     Art. 63. Strumenti di garanzia di efficacia ed efficienza dei servizi

1. Al fine di concorrere a garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo all’applicazione delle tariffe nonché della tutela degli utenti e dei consumatori, la Giunta regionale avvalendosi anche dell’ORR di cui all’art. 8, tramite specifiche iniziative ed accordi volontari con le associazioni dei consumatori, promuove:

a) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

b) analisi dei livelli di qualità dei servizi erogati;

c) analisi e comparazione sulle tariffe applicate dai soggetti gestori dei servizi;

d) attività di monitoraggio del grado di soddisfazione dell’utenza, mediante individuazione di standard di misurazione.

 

2. Gli accordi volontari sono attuati anche attraverso specifiche direttive vincolanti finalizzate al miglioramento degli stessi, e con la previsione di eventuali sanzioni in caso di inottemperanza alle disposizioni della presente legge, nei confronti dei soggetti gestori dei servizi.

 

Capo IV

Sistema sanzionatorio

 

     Art. 64. Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 5, comma 7, dall’articolo 6, commi 5, 5 bis e 5 ter, dall’articolo 23, commi 1, 2, 9, 10 e 11, dall’articolo 24, comma 6 bis, dall’articolo 27, comma 6, dall’articolo 34, comma 1, dall’articolo 39, comma 4, dall’articolo 43, comma 3 e dall’articolo 60, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00; chi viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all’articolo 56, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00 [67].

 

1 bis. Per le violazioni delle prescrizioni e delle direttive riguardanti la gestione dei rifiuti urbani e speciali, di cui all’articolo 22 e al Capo I, sono comminate sanzioni amministrative pecuniarie da € 2.582,00 a € 10.329,00 [68].

 

2. L’irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, secondo le norme ed i principi di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni.

 

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del decreto, sono devoluti alle province, fatti salvi i proventi delle sanzioni di cui all’art. 261, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che sono devoluti ai comuni e quelli del successivo comma 5, che sono devoluti alla Regione.

 

4. Le province destinano le somme introitate per le seguenti finalità:

a) per l’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale;

b) ai comuni, per le attività di riduzione e raccolta differenziata dei rifiuti;

c) per il completamento del sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati.

 

5. Alla Regione, in attuazione della presente legge, sono devoluti i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per il non rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 7, art. 6, comma 5, e art. 7, comma 13, che confluiscono in un apposito capitolo del bilancio [69].

 

6. I tributi di cui alla L.R. 16 giugno 2006, n. 17 sono aumentati nella misura del 20%, qualora:

a) non vengono raggiunti, a livello di singolo comune, sino alla costituzione dell’AdA di cui all’art. 15, gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 23, comma 4; l’AdA ripartisce la somma complessiva derivante dall’aumento sui comuni del proprio territorio, in proporzione inversa rispetto alle quote di raccolta differenziata raggiunte dagli stessi;

b) vengono conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs 36/03 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le deroghe o proroghe previste dalle norme statali e da provvedimenti regionali di cui all’art. 52.

 

7. Gli enti locali che non provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge, sono esclusi, previa diffida ad adempiere entro un determinato periodo, dai finanziamenti regionali di settore.

 

7 bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozza le pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di € 500,00 [70].

7 ter. Ai sensi dell’articolo 34-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.000,00 [71].

7 quater. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati che non rispettano le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dagli appositi regolamenti di cui al comma 2 dell’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. I Comuni irrogano le sanzioni e riscuotono i proventi [72].

7 quinquies. Per incentivare il riciclo dei rifiuti urbani, la Giunta regionale prevede per i Comuni un sistema di premialità e di penalizzazioni basato sui seguenti criteri di efficienza dei servizi:

a) prevenzione e minore produzione dei rifiuti;

b) livelli quantitativi e qualitativi delle raccolte differenziate;

c) minor conferimento in discarica dei rifiuti;

d) qualità ed economicità dei servizi erogati [73].

 

TITOLO X

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

 

     Art. 65. Disposizioni transitorie e finali

1. Il vigente piano regionale di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 recante "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti, fino all’entrata in vigore del nuovo piano regionale di cui alla presente legge.

 

2. I vigenti piani provinciali di gestione dei rifiuti, di cui alla L.R. 28 aprile 2000, n. 83 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti, salvo per le disposizioni in contrasto con il piano regionale e le norme di cui alla presente legge, sino all’approvazione dei relativi PdA di cui all’art. 18 [74].

 

3. Le norme amministrative e tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti, restano in vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione della presente legge.

 

4. La Giunta regionale può aggiornare, sostituire o modificare gli allegati alla presente legge in relazione alle conoscenze scientifiche ed in presenza di fatti e circostanze imprevedibili ed urgenti, nonché in seguito a modifiche delle disposizioni comunitarie.

 

4 bis. I criteri di localizzazione, previsti dal Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti di cui all’articolo 9, non si applicano agli impianti esistenti alla data del 22 dicembre 2007 [75].

 

     Art. 66. Abrogazioni di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate, escluse le disposizioni di cui la presente legge prevede l’ulteriore vigenza:

a) art. 62 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 recante: "Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali";

b) L.R. 23 marzo 2000, n. 52 recante: "Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti";

c) L.R. 28 aprile 2000, n. 83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti", salvi gli atti attuativi che continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti disposizioni previste dalla presente legge, nonché le norme introdotte dalla L.R. 23.6.2006, n. 22 recante "Integrazione del PRGR con il piano di gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, con il Piano regionale per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario in attuazione dell’art. 4, comma 1 del DLgs. 209/99 dell’art. 11, comma 1, della direttiva 96/59/CE in ordine allo smaltimento dei PCB/PCT e con il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica" e la L.R. 6.7.2006, n. 24 recante "Integrazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con L.R. 28 aprile 2000, n. 83 – D.Lgs 24.6.2003, n. 182 - Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico dei porti di Pescara, Ortona, Giulianova e Vasto" che continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che in attuazione della presente legge disciplinano le medesime materie;

d) art. 66 della L.R. 8.2.2005, n. 6 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni;

e) articoli 7 e 8 della L.R. 3 agosto 2006, n. 27 recante "Disposizioni in materia ambientale";

f) art. 30 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) ed alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008".

 

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 67. Proroga stagione venatoria [76]

[1. Limitatamente alla stagione venatoria 2007/2008 è prorogato il periodo di prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa) fino al 6.1.2008.]

 

     Art. 68. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

ALLEGATO 1 -

RELAZIONE DI PIANO

 

 

ALLEGATO 2 -

DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE E L’AGGIORNAMENTO DELL’ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI

 

 

ALLEGATO 3 - RAPPORTO AMBIENTALE (VAS)

 

 

ALLEGATO 4 - STUDIO D’INCIDENZA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000


[1] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[4] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[7] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[9] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[10] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[11] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[12] Lettera già modificata dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 e così ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[13] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[15] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[17] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[18] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[19] Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[20] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[21] Comma abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[22] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[24] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[25] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[26] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[27] Lettera così sostituita dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[28] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[29] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44. La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 2019, n. 28, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[30] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[31] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[32] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[34] Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[35] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[36] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[37] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[38] Lettera inserita dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[39] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[40] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[41] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[42] Lettera modificata dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 e così sostituita dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[43] Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[44] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[45] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[46] Rubrica così sostituita dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[47] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[48] Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[49] Comma aggiunto dall'art. 18 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[50] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[51] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[52] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[53] Articolo abrogato dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[54] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[55] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[56] Lettera così modificata dall'art. 54 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[57] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[58] Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[59] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[60] Periodo soppresso dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[61] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[62] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[63] Lettera inserita dall'art. 25 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[64] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[65] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[66] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[67] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16 e così sostituito dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[68] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[69] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[70] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[71] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[72] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[73] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[74] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[75] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

[76] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.