§ 2.2.66 - L.R. 29 luglio 1998, n. 64.
Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:29/07/1998
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente.
Art. 3.  Funzioni della Regione.
Art. 4.  Funzioni della Provincia.
Art. 5.  Compiti dell'Agenzia.
Art. 6.  Competenze dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. in relazione alla presente legge.
Art. 7.  Coordinamento tra A.R.T.A. e Aziende U.S.L. e L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".
Art. 8.  Vigilanza e Controllo
Art. 9.  Organi dell'Agenzia.
Art. 10.  Direttore generale
Art. 11.  Collegio dei Revisori.
Art. 11 bis.  Gestione finanziaria dell’A.R.T.A.
Art. 12.  Regolamento di contabilità.
Art. 13.  Il sistema di budget.
Art. 13 bis.  Controllo di gestione
Art. 14.  Direttore tecnico e Direttore amministrativo
Art. 15.  Organizzazione dell'A.R.T.A.
Art. 16.  Direzione centrale.
Art. 17.  Istituzione S.I.R.A.
Art. 18.  Distretti Provinciali
Art. 19.  Regolamento.
Art. 20.  Rapporti con gli enti istituzionali
Art. 21.  Rapporti dell'A.R.T.A. con l'Agenzia Nazionale.
Art. 22.  Comitato Regionale di Indirizzo.
Art. 23.  Comitato Tecnico dell'A.R.T.A.
Art. 24.  Costituzione.
Art. 25.  Dotazione di personale.
Art. 26.  Dotazione di beni.
Art. 27.  Modalità di assegnazione del personale e dei beni.
Art. 28.  Trattamento giuridico ed economico
Art. 29.  Dotazione finanziaria.
Art. 30.  Istituzione di distretto sub-provinciale di S. Salvo.
Art. 31.  Norme finali.
Art. 32.  Norma finanziaria.
Art. 33.  Norme transitorie.
Art. 34.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 2.2.66 - L.R. 29 luglio 1998, n. 64.

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.).

(B.U. 7 agosto 1998, n. 17).

 

TITOLO I

PARTE GENERALE

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, di seguito denominata A.R.T.A. o Agenzia, le modalità di coordinamento della stessa con la Regione, il sistema delle autonomie locali e con il Servizio Sanitario Regionale, allo scopo di assicurare la massima integrazione sia sul piano programmatico che tecnico-operativo.

     1 bis. Costituiscono obiettivi dell’ARTA il miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento da rumore e dall’inqunamento elettromagnetico [1].

     1 ter. Nel contributo annuale di cui all’art. 29, lettera b) deve essere ricompresa una quota vincolata al potenziamento e/o all’aggiornamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 bis [2].

 

     Art. 2. Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente.

     1. E' istituita l'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, con sede in Pescara.

     2. L'Agenzia è ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale e contabile, e di un proprio statuto approvato dalla Giunta Regionale. Opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge.

 

     Art. 3. Funzioni della Regione.

     1. La Giunta regionale emana direttive in materia ambientale e sanitario e provvede, in particolare a:

     a) definire gli obiettivi generali dell'attività di prevenzione, protezione e controllo ambientale;

     b) promuovere il più ampio concorso degli enti locali nella definizione degli obiettivi e nella programmazione dell'attività di prevenzione, protezione e controllo ambientale;

     c) emanare atti di indirizzo e coordinamento;

     d) promuovere la collaborazione con soggetti operanti nei settori della prevenzione, protezione e controllo ambientali.

     2. La Regione, anche tramite l'A.R.T.A., persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel campo della protezione e dei controlli ambientali, assicurando ai soggetti titolari di compiti amministrativi in materia ambientale il supporto analitico e tecnico scientifico per l'esercizio degli stessi.

     3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.T.A. all'azione delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Aziende U.S.L., dei parchi regionali e delle aree protette e delle Autorità di Bacino Regionali promuovendo l'integrazione, il coordinamento e l'omogeneità delle attività dei Servizi.

     4. L'A.R.T.A., per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, può stabilire rapporti di collaborazione e consulenza con il personale impiegato nei servizi di assistenza tecnica e agricoltura.

 

     Art. 4. Funzioni della Provincia.

     1. Le Province espletano le funzioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. Per l'espletamento delle funzioni tecniche le Province si avvalgono dell'A.R.T.A. secondo i criteri stabiliti in base ad apposita convenzione.

 

     Art. 5. Compiti dell'Agenzia.

     1. L’A.R.T.A. svolge le attività tecnico-scientifiche indicate nell’articolo 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito nella L. 61/94, connesse all’esercizio di funzioni di interesse regionale [3].

     L'Agenzia provvede, in particolare a:

     a) promuovere, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, e, in particolare, con il sistema universitario della Regione, iniziative di ricerca, applicata sui componenti dell'ambiente, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per l'uomo, sulle forme di tutela degli ecosistemi;

     b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programma di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Regione Abruzzo;

     c) realizzare e gestire un Sistema Informativo Regionale sull'ambiente e sul Territorio (S.I.R.A.), ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici anche in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL ed in stretto collegamento con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA);

     d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale [4];

     e) erogare le prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni, dalle Province, dalle aziende U.S.L. e da altre amministrazioni pubbliche, dai parchi ed Aree Naturali protette nonché Autorità di Bacino regionali e Consorzi acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;

     f) fornire, ove richiesto, agli Enti ed organi competenti pareri tecnici concernenti la tutela e il recupero dell'ambiente;

     g) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di particolare degrado o rischio;

     h) effettuare, anche attraverso mirate campagne di controllo ambientale, il controllo dei fattori fisici, geologici, chimici e biologici in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo;

     i) attuare il monitoraggio dell'ambiente con le tecniche e le metodologie ritenute più opportune;

     j) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti che vanno comunicati sistematicamente da parte delle suddette autorità all'A.R.T.A.;

     k) svolgere compiti di verifica a supporto delle funzioni dell'Aziende U.S.L. in materia di sicurezza, - ove questa, in quanto titolare di funzioni e competenze in merito, non ne abbia possibilità - prevenzione infortuni e igiene negli ambienti di lavoro, nonché prestazioni specialistiche della medesima materia;

     l) prestare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dai rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al D.P.R. n. 175/1988 e successive modificazioni;

     m) effettuare controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni ionizzanti e non;

     n) svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per le valutazioni di impatto e di compatibilità ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

     o) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale previste dalla legge e svolgere ogni altra attività ad essa demandata da norme nazionali e regionali [5];

     p) collaborare con altre strutture presenti nella Regione che si occupano delle elaborazioni meteoclimatiche, fino all'istituzione del Servizio Metereologico regionale;

     q) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero; degli aspetti fitosanitari del verde pubblico e delle Aree Naturali Protette nonché dei prodotti agricoli esposti ad inquinamento;

     r) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenze ambientali, anche curando il collegamento telematico con banche dati specializzate;

     s) collaborare con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e partecipare a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale;

     t) mantenere rapporti tecnico-scientifici con Enti ed Istituti italiani ed esteri operanti in ambiti epidemiologici e/o di prevenzione sanitaria e ambientale;

     u) elaborare, promuovere e svolgere compiti, anche in supporto alle Aziende USL, finalizzati alla tutela della salute della popolazione in rapporto a fattori di rischio ambientale;

     v) passano all'Agenzia anche le funzioni inerenti le attività, già svolte, di laboratori deputati al controllo ufficiale dell'acqua destinata ad uso umano e si istituisce il Settore Qualità che per conto della Regione effettua le valutazioni ed i riconoscimenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs 156 del 26.05.1997 e collabora, con compiti di supporto, alla verifica dei requisiti minimi per l'accreditamento se richiesto dei laboratori pubblici e privati di cui al D.P.R. 14.01.1997.

     2. La Regione si avvale dell'Agenzia per il supporto tecnico specialistico delle attività di competenza del Settore Sanità in materia di prevenzione, fatte salve le competenze della sanità pubblica veterinaria. L'Agenzia nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione si coordina con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e le strutture tecnico-scientifiche regionali per quanto attiene alle problematiche di natura ambientale correlate ai fattori della salute.

     3. L'Agenzia gestisce il sistema telematico di documentazione legislativa e tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente.

     3 bis. Le attività di cui ai commi da 1 a 3 svolte a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed Aziende U.S.L. sono rese obbligatoriamente dall’Agenzia senza oneri. Il Regolamento di cui all’articolo 19 definisce le prestazioni e i servizi che l’A.R.T.A., nell’ambito di tali attività, è tenuta ad assicurare [6].

     4. L'Agenzia può fornire prestazioni a favore di privati purché le stesse non risultino incompatibili dal punto di vista dell'imparzialità che l'Agenzia è tenuta a garantire nell'esercizio dei compiti di istituto. L'Agenzia adotta pertanto modelli organizzativi atti a determinare la separazione tra i compiti di istituto e l'erogazione di prestazioni a favore dei privati.

     5. L'Agenzia, per il conseguimento dei fini istituzionali in materia ambientale, può erogare servizi, anche in rapporto a progetti predisposti da Enti territoriali, che prevedono oneri a carico dell'utente.

     5 bis. L’A.R.T.A. non può detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fideiussioni, né svolgere attività che non costituiscano pubblico servizio [7].

 

     Art. 6. Competenze dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. in relazione alla presente legge.

     1. Restano attribuiti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L., secondo l'articolazione in servizi di cui alla L.R. 25.10.1994, n. 72, le seguenti funzioni così come previste:

     - art. 1 L.R. 14.8.81, n. 32 con esclusione dei punti 7 e 13 relativi alla tutela dell'ambiente contro i fattori di inquinamento e al controllo sull'allontanamento e lo smaltimento dei rifiuti;

     - artt. 21 e 22 L.R. 15.2.1980, n. 10 con esclusione del punto "e" dell'art. 21 relativo all'igiene dell'ambiente;

     - art. 2 L.R. 14.8.1981, n. 33 con esclusione del punto 20 relativo alla protezione dell'ambiente in relazione a tutte le attività sottoposte a vigilanza veterinaria;

     - art. 26 L.R. 15.2.1980, n. 10 con esclusione del punto "c" limitatamente alla protezione dell'ambiente nell'ambito delle funzioni di igiene delle produzioni animali.

     2. Ai sensi dell'art. 3 del D.L. 496/93 convertito con legge 21.01.1994, n. 61, tutte le funzioni già assegnate ai Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (P.M.I.P.) dalla L.R. 01.07.1987, n. 37 e da altre normative rimangono attribuite all'A.R.T.A., fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 9, limitatamente alle lettere a), b), c) e d), e 10 della stessa L.R. 37/87, che sono attribuite alle Aziende U.S.L., unitamente a quelle relative agli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione.

 

     Art. 7. Coordinamento tra A.R.T.A. e Aziende U.S.L. e L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

     1. L'A.R.T.A. ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. esercitano in modo coordinato ed integrato le funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria.

     2. Nei casi di cui al comma 1, la responsabilità del procedimento è imputata al soggetto che ha la competenza prevalente; l'altro soggetto vi concorre limitatamente agli aspetti di sua competenza.

     3. In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, la competenza è assegnata all'A.R.T.A. che si avvale dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. per acquisire i pareri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

     4. Il riparto delle competenze e le modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell'A.R.T.A. e i Dipartimenti di prevenzione delle aziende U.S.L. avviene come riportato nella presente tabella:

 

------------------------------------------------------------------

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE    A.R.T.A.

AZIENDE U.S.L.

 

Igiene e edilizia              > Supporto tecnico e consulenza

Alimenti e acque potabili      > Supporto tecnico-analitico

Tutela salute dei lavoratori   > Supporto tecnico-analitico

Controlli impiantistici        > Supporto tecnico-analitico

Inquinamento acustico          > Supporto tecnico-analitico

ambienti confinati (di

lavoro)

Parere igienico sanitario      < Prevenzione e controllo

                                ambientale (Aria, acqua, suolo e

                                sottosuolo, rifiuti)

Supporto igienico-sanitario    < Radioattività ambientale

ed epidemiologico

Supporto epidemiologico        < Rete laboristica (Ambiente e di

                                sanità pubblica)

Supporto igienico-sanitario    < Grandi rischi industriali

Supporto igienico-sanitario    < Inquinamento acustico e

ed epidemiologico              ambienti di vita

                                < Inquinamento elettromagnetico

------------------------------------------------------------------

 

     5. L'ARTA, ferme restando le rispettive competenze, si avvale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" con particolare riferimento ai compiti attribuiti a quest'ultimo dalle LL.RR. 27.8.82 n. 59; 10.8.94 n. 50 e 22.8.1984 n. 55, alle attività di laboratorio, alla gestione e alla medicina forense della fauna regionale protetta.

     6. La Giunta regionale, con appositi atti di indirizzo e coordinamento, può ulteriormente specificare il riparto delle competenze di cui agli artt. 5 e 6 nonché individuare modalità di collaborazione tra le strutture provinciali dell'A.R.T.A., i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale".

 

     Art. 8. Vigilanza e Controllo [8]

1. Il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo sull’Agenzia per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite della Commissione consiliare competente per materia.

3. L’Agenzia trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di ambiente:

a) ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate dal Direttore generale, specificando l'oggetto di ciascun atto;

b) ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista per il semestre successivo.

4. La Commissione consiliare di cui al comma 2, può richiedere, per le attività di competenza, la documentazione necessaria allo svolgimento delle attività di controllo, convocando, se necessario, gli organi dell’Agenzia.

5. La Commissione Consiliare presenta al Consiglio regionale, entro il quindici ottobre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia ed una relazione sull’attività di controllo svolta ogni qualvolta lo ritenga necessario. Di tali relazioni si trasmette copia anche all’Agenzia.

6. Nell’esercizio della funzione di controllo, la Commissione Consiliare non può emanare direttive agli uffici, o procedere ad imputazione di responsabilità o sindacare l’attività di organi, enti e uffici al di fuori dalle relazioni di cui al comma 5.

7. Sono sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo.

8. Sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:

a) il programma pluriennale di attività;

b) le variazioni di bilancio e gli impegni di spesa pluriennali;

c) il regolamento di organizzazione;

d) la pianta organica e le sue modifiche.

9. Gli atti di cui al comma 8 sono inviati alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Per gli atti di cui alle lettere a) c) e d) del comma 8, la Giunta regionale provvede entro novanta giorni dal ricevimento. Per gli atti di cui alla lettera b) del medesimo comma 8, la Giunta provvede entro 20 giorni dal ricevimento. I termini sono interrotti per una sola volta se, prima della loro scadenza, sono richiesti chiarimenti o integrazioni; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione di quanto richiesto.

10. La Regione Abruzzo può richiedere informazioni, notizie e atti non sottoposti a controllo, necessari all’esercizio delle attività di cui ai commi 7 e 8.

 

     Art. 9. Organi dell'Agenzia.

     1. Sono organi dell'Agenzia:

     - il Direttore Generale;

     - il Collegio dei Revisori.

 

     Art. 10. Direttore generale [9]

1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’ente, ne ha la rappresentanza legale, sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per realizzarne le finalità e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo. Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’ente e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e dalle direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore competente. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

2. Il Direttore generale in particolare provvede a:

a) adottare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l’attività amministrativa e contabile dell’ente;

c) adottare la pianta organica e le relative variazioni;

d) nominare i dirigenti delle aree funzionali di cui all’articolo 16 e i dirigenti dei Distretti provinciali di cui all’articolo 18 e attribuire gli incarichi dirigenziali;

e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;

f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;

g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifiche attività o progetti;

h) provvedere alla mobilità del personale;

i) approvare i piani di intervento;

j) redigere ed inviare alla Giunta regionale, in occasione della predisposizione del bilancio preventivo, e comunque non oltre il 30 ottobre di ogni anno, una relazione programmatica che individua gli obiettivi da perseguire e, tra questi, quelli specifici di miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento da rumore e dall’inquinamento elettromagnetico, e, in occasione della presentazione del conto consuntivo, una relazione sulla gestione ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3;

k) assicurare le necessarie interrelazioni con il sistema dei controlli interni della Regione.

3. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale previa pubblicazione del relativo avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito web istituzionale della Regione.

La nomina è preceduta da una valutazione comparativa tra i curricula dei candidati ed è integrata da una adeguata motivazione sui criteri e sulle ragioni della scelta operata. Per l’attribuzione dell’incarico sono necessari i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento;

b) esperienza almeno quinquennale di Direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie;

b-bis) possesso di elevata competenza tecnica e scientifica e di vasta esperienza nel settore ambientale, sia in attività nel settore privato che nel contesto di organismi pubblici [10].

4. Il candidato è scelto anche tenendo conto delle qualità morali e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno, esclusivo ed incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto, fatta salva l’autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

6. L’incarico, regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, è conferito per un periodo minimo di anni tre e massimo di anni cinque, con possibilità di rinnovo.

7. L’Assessore regionale competente per materia, qualora riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell’ente ed alle direttive della Giunta regionale, se coerenti con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale, propone alla Giunta la revoca del Direttore dell’Agenzia. La Giunta regionale dispone con provvedimento motivato la revoca dandone comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta utile. La Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria dell’Agenzia. Il commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli organi ordinari dell’Agenzia, trascorso il quale decade.

8. In caso di cessazione dall’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla sarà dovuto a titolo di indennità di recesso.

9. Al Direttore generale si applica il trattamento economico fisso pari al 70% di quello dei Direttori della Giunta regionale. A tale compenso si aggiunge una parte variabile sino ad un ammontare massimo di un ulteriore 30% del trattamento economico dei Direttori della Giunta regionale, correlata ai risultati raggiunti e tra questi, in particolare, a quelli di miglioramento della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo e di tutela della salute dei cittadini dall’inquinamento da rumore e dall’inquinamento elettromagnetico. I risultati sono appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all’art. 13 bis.

 

     Art. 11. Collegio dei Revisori.

     1. Il Consiglio regionale nomina i tre membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti ed i due membri supplenti. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni. I Revisori sono scelti tra i contabili iscritti nel Registro previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 27.1.1992 n. 88.

     2. Il Direttore Generale convoca la prima seduta del Collegio.

     3. Il Presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta.

     4. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile.

     5. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del mandato e una indennità annua lorda pari al 10% della quota fissa della retribuzione spettante al Direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del 50% [11].

     6. Il Collegio dei revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del codice civile. Il Collegio accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'A.R.T.A. I Revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori, qualora ravvisi gravi irregolarità che possano compromettere il buon andamento dell'amministrazione e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, predispone una relazione da inviare alla Giunta regionale ed al Direttore Generale, nella quale siano, inoltre, evidenziate possibili iniziative volte a superare le disfunzioni rilevate.

     6 bis. Il Collegio dei revisori dei conti collabora con il Servizio regionale di controllo di gestione nonché con gli Uffici di controllo interno dell’Agenzia, per il miglior adempimento dei loro compiti di istituto. Collabora altresì mettendo a disposizione informazioni e documenti richiesti a scopo informativo e valutativo dalla Commissione consiliare competente per materia [12].

     6 ter. Il Collegio dei revisori dei conti ha l’obbligo di segnalare e comunicare le irregolarità riscontrate al Servizio regionale preposto al controllo di gestione ed agli Uffici di controllo interno dell’Agenzia [13].

     6 quater. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato lo scioglimento, previo parere della Commissione competente per materia, formulato con procedura d’urgenza [14].

 

     Art. 11 bis. Gestione finanziaria dell’A.R.T.A. [15]

     1. La gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti anche mediante l'utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.

     Le modalità di tenuta della gestione finanziaria sono disciplinate da apposita Sezione dedicata allo scopo, nell’ambito del Regolamento di cui al successivo articolo 12.

     Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione l'A.R.T.A. adotta idonei strumenti di contabilità analitica per le cui modalità di tenuta si rinvia al regolamento di cui al successivo articolo 12.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella L.R. 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

     In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni l'Agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall'anno finanziario 2007.

 

     Art. 12. Regolamento di contabilità. [16]

     1. Nell'ambito delle norme statutarie dell'Agenzia, il Direttore Generale emana il Regolamento di contabilità economico-patrimoniale e finanziaria. Con tale Regolamento l'Agenzia applica i principi contabili stabiliti dalla presente legge e, per quanto compatibili e coerenti, i principi contabili di generale accettazione; individua altresì le modalità organizzative maggiormente rispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità delle soluzioni.

 

     Art. 13. Il sistema di budget. [17]

     1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato di piani e programmi e la formalizzazione dei correlati obiettivi di gestione, l'Agenzia si dota di opportuni sistemi di gestione budgettaria all'interno del proprio bilancio economico-patrimoniale e finanziario. Nella definizione del budget l'Agenzia si ispira al principio del decentramento delle responsabilità al fine di valorizzare l'autonomia organizzativa e gestionale dei dipartimenti provinciali e di ogni altra articolazione organizzativa di cui alla presente legge.

 

          Art. 13 bis. Controllo di gestione [18]

1. Gli organi di amministrazione e i dirigenti dell’Agenzia sono responsabili, nei rispettivi ambiti di competenza, dei risultati dell’attività dell’ente in relazione agli obiettivi programmati, alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati ed ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa la gestione del personale.

2. L’Agenzia adotta, sulla scorta di direttive approvate dalla Giunta regionale, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta, con l’istituzione di specifici uffici, ai fini del controllo di gestione da parte di apposito servizio regionale.

 

     Art. 14. Direttore tecnico e Direttore amministrativo [19]

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata pari a quella del Direttore generale.

2. Il Direttore tecnico è un laureato in discipline tecnico-scientifiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione tecnico-scientifica di strutture pubbliche o private o servizi complessi. Il Direttore tecnico dirige e coordina le attività tecniche assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:

a) coordina, assicurandone livelli omogenei nella qualità e nella quantità delle prestazioni, i distretti provinciali;

b) in conformità con gli indirizzi espressi dal Direttore generale, elabora le linee di programmazione delle attività tecnico scientifiche;

c) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l’aggiornamento del personale di propria competenza;

d) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;

e) esprime il parere di competenza sugli atti del Direttore generale;

f) propone gli standard qualitativi da rispettare nella erogazione dei servizi gestiti dall’A.R.T.A. e ne garantisce il raggiungimento.

3. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che abbia maturato, per almeno cinque anni, qualificata esperienza e competenza specifica nella direzione di strutture pubbliche o private e/o servizi complessi. Il Direttore amministrativo dirige e coordina le attività amministrative assumendone la responsabilità nei confronti del Direttore generale e, in particolare:

a) verifica la regolarità e la legittimità degli atti amministrativi e dei contratti attivi e passivi, ivi compresi consulenze, collaborazioni e incarichi professionali, curando la loro conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;

b) è responsabile, di fronte al Direttore generale, della gestione economico finanziaria e patrimoniale dell’A.R.T.A.;

c) esercita i poteri di gestione che gli sono delegati dal Direttore generale ed adotta i relativi atti;

d) sovrintende alla gestione del patrimonio dell’A.R.T.A.;

e) sovrintende all’approvvigionamento di prodotti, servizi, materiali e beni strumentali necessari allo svolgimento dell’attività dell’A.R.T.A.;

f) supporta il Direttore generale nei rapporti con il collegio dei revisori contabili;

g) è responsabile della gestione complessiva delle risorse umane, sia per gli aspetti normativi che per quelli economici;

h) supporta il Direttore generale nelle relazioni con le rappresentanze sindacali;

i) cura, attraverso la predisposizione di specifici piani, l’aggiornamento del personale di propria competenza;

j) esprime parere di competenza sugli atti del Direttore generale.

Il Direttore amministrativo, nei limiti delle proprie competenze, coadiuva il Direttore generale nell’elaborazione dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive, attraverso specifico contributo volto a perseguire risultati di miglioramento continuo sui temi dell’efficacia e dell’economicità dell’azione amministrativa.

4. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato; l’incarico è a tempo pieno, non compatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche ed è subordinato, qualora l’incarico venga ricoperto da soggetti dipendenti di pubbliche amministrazioni, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione o ente di provenienza, fatta salva l’autonomia delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

5. Il compenso del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo non può essere complessivamente superiore all’ottanta per cento del trattamento economico del Direttore generale. Il 70% di tale compenso corrisponde a quota fissa, il restante 30% corrisponde ad una quota variabile correlata al raggiungimento di obiettivi prefissati, previa valutazione del Direttore generale.

 

     Art. 15. Organizzazione dell'A.R.T.A. [20]

1. L'A.R.T.A. è organizzata:

a) in una struttura centrale con valenza regionale, con sede in Pescara;

b) in strutture periferiche con valenza territoriale denominate “Distretti provinciali” e “Distretti sub-provinciali.

 

     Art. 16. Direzione centrale.

     1. La direzione centrale comprende:

a) un’area amministrativa;

b) un’area tecnica [21].

     2. L’area tecnica costituisce il riferimento organizzativo per la programmazione delle attività dell’A.R.T.A. sia a livello centrale che periferico. Offre assistenza tecnica nel settore pubblico e privato, svolge le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, in collaborazione con le università abruzzesi e i centri di ricerca presenti nella Regione Abruzzo, alla rilevazione dello stato della ricerca e dell’avanzamento delle nuove tecnologie per la migliore tutela dell’ambiente. Effettua indagini conoscitive finalizzate all’acquisizione di nuova strumentazione per la dotazione strumentale dei dipartimenti. Organizza le attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini. In tale contesto provvede all’organizzazione e al coordinamento di una rete regionale di centri di esperienza e di laboratori territoriali di educazione ambientale, coerenti con le specifiche competenze dell’ARTA, di cui all’accordo di programma del 6 febbraio 1996 tra il Ministero dell’Ambiente e quello della Pubblica Istruzione [22].

     3. [L'area innovazione tecnologica, sviluppo, ricerca e studi ambientali svolge le funzioni relative alla promozione e allo sviluppo della ricerca, in collaborazione con le università abruzzesi, i centri di ricerca presenti nella Regione Abruzzo, alla rilevazione dello stato della ricerca e dell'avanzamento delle nuove tecnologie per la migliore tutela dell'ambiente, svolge inoltre indagini conoscitive finalizzate all'acquisizione di nuova strumentazione per la dotazione strumentale dei dipartimenti] [23].

     4. [L'area formazione, informazione e S.I.R.A. provvede all'organizzazione delle attività di documentazione, di formazione e di aggiornamento del personale, di informazione, sensibilizzazione ed educazione dei cittadini. In tale contesto provvede all'organizzazione e coordinamento di una rete regionale di centri di esperienza e di laboratori territoriali di educazione ambientale, coerenti con le specifiche competenze dell'ARTA, di cui all'accordo di programma del 6.02.1996 tra il Ministero dell'Ambiente e quello della Pubblica Istruzione] [24].

     5. Presso la struttura centrale è prevista, inoltre, una unità operativa con il compito di realizzare i programmi e gli obiettivi di verifica della qualità delle prestazioni espletate secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 19.

     L'area amministrativa svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio, del patrimonio, nonché ogni altra attività amministrativa di carattere unitario.

     6. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento e l'ulteriore articolazione delle competenze delle aree funzionali e dei requisiti dei dirigenti di area sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 19.

     7. A ciascuna area funzionale è preposto un Dirigente nominato dal Direttore Generale, con provvedimento motivato, e scelto tra il personale dipendente dell'A.R.T.A. o di altri enti pubblici.

     8. In mancanza di specifico contratto il trattamento economico e normativo fa riferimento a quello stabilito per i dirigenti regionali apicali, ovvero viene mantenuto il trattamento economico e normativo previsto dal contratto della categoria dirigenziale di appartenenza, qualora più favorevole, del quale segue gli aggiornamenti.

     9. Ai fini del conferimento di ciascun incarico, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali e diverse, si tiene conto oggettivamente della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e soggettivamente delle attitudini, della formazione culturale e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

     10. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa possono comportare, se gravi, e previo contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.

     11. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata nei confronti dei dirigenti può essere disposto, previo contraddittorio, il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione.

     12. Per quanto non contemplato dai commi precedenti si applicano le disposizioni degli articoli 2118 - 2119 del codice civile.

     13. Gli atti di cui ai precedenti commi 10, 11 e 12 sono adottati dal Direttore Generale dell'A.R.T.A..

     14. A parziale modifica della L.R. 30 agosto 1996, n. 76, sono strutture specializzate della direzione centrale dell'A.R.T.A., con competenza sull'intero territorio regionale, anche:

     - il Centro GEI-SPIGA di Atri;

     - la Motonave Laboratorio Ermione.

     Queste devono essere riorganizzate secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 19, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Istituzione S.I.R.A.

     1. E' istituito, tramite accordo di programma fra tutti gli organismi e le strutture competenti della Regione Abruzzo, il Servizio Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) [25].

     2. Per il conseguimento degli scopi istitutivi e per la raccolta ed elaborazione dei dati l'A.R.T.A. si avvale, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dell'A.R.S.A., del C.O.T.I.R. e del C.R.A.B., nonché degli istituti di ricerca operanti nella Regione.

 

     Art. 18. Distretti Provinciali [26].

     1. In ciascuna Provincia sono istituiti i Distretti Provinciali dell'A.R.T.A. che per la realizzazione dei programmi e attività di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore Generale [27].

     2. Ad ogni Distretto Provinciale è preposto un Dirigente nominato dal Direttore Generale e scelto nell'ambito del personale dirigente dell'A.R.T.A [28].

     3. I Distretti Provinciali sono articolati in Sezioni operative che possono essere ubicati anche in sedi periferiche, prioritariamente in quelle ad alto rischio ambientale, e che agiscono tramite il responsabile del dipartimento ai fini dell'integrazione e coordinamento tra essi stessi e con i servizi del dipartimento di prevenzione o con i settori di igiene e sanità pubblica e medicina del lavoro delle Aziende sanitarie [29].

     4. Il Direttore Generale dell'A.R.T.A., sulla base delle apparecchiature disponibili e delle competenze assegnate ai singoli Dipartimenti, individua in capo agli stessi Dipartimenti forme di specializzazione su temi specifici al fine di una ottimale gestione delle risorse.

     5. L'organizzazione, la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento dei Dipartimenti Provinciali sono definite dal regolamento di cui all'art. 19.

 

     Art. 19. Regolamento.

     1. Il regolamento dell'A.R.T.A. è predisposto dal Direttore Generale sentiti i Direttori tecnico ed amministrativo di cui all'art. 14; il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.

     2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al comma 1.

     3. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'A.R.T.A. e, in particolare, definisce:

     a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonché le modalità di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei Dipartimenti Provinciali di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 18;

     b) i servizi che l'A.R.T.A. assicura alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L. e le modalità della loro erogazione [30];

     c) le modalità per la prestazione da parte dell'A.R.T.A. di attività tecnico-scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti alla lettera b), sulla base di apposite convenzioni, nonché a privati;

     d) le modalità per la prestazione da parte dell'A.R.T.A. di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione, a condizioni di particolare favore, ad associazioni prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;

     e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali;

     f) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali e prestazioni esterne;

     g) la contabilità dell'A.R.T.A. individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilità a carattere economico-patrimoniale integrato con un sistema di contabilità analitica e le modalità di tenuta della contabilità finanziaria. A tal fine si applicano i principi stabiliti dal 3 e 4 comma dell'art. 2423 e dall'art. 2423 bis del Codice Civile [31];

     g bis) Il regolamento prevede, altresì, misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta, anche mediante l’istituzione di specifici uffici che devono raccordarsi con gli omologhi uffici della Giunta regionale [32].

     g ter) Il regolamento prevede misure idonee ad assicurare la pubblicazione e l’aggiornamento costante sul sito web di tutte le rilevazioni effettuate sulla qualità dell’aria, delle acque e dei suoli, nonché sull’inquinamento da rumore e sull’inquinamento elettromagnetico [33].

 

TITOLO II

RAPPORTI ISTITUZIONALI E CONSULTIVI

 

     Art. 20. Rapporti con gli enti istituzionali [34]

1. La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Aziende U.S.L. per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza, fatti salvi i compiti attribuiti ai servizi di sanità pubblica veterinaria, devono avvalersi dell'A.R.T.A., la quale è tenuta a garantire loro il necessario supporto tecnico-scientifico, strumentale e analitico.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, il regolamento di cui all’articolo 19 ed il piano pluriennale di attività definiscono i servizi che l'A.R.T.A. è tenuta ad assicurare agli Enti Istituzionali di cui al comma 1.

3. Il piano pluriennale delle attività, predisposto dal Direttore generale sulla scorta degli indirizzi del Comitato regionale di indirizzo di cui all’articolo 22, individua, in relazione alle risorse disponibili, i servizi e le prestazioni da rendere per il periodo considerato.

4. La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, di utilizzo delle strutture provinciali dell'A.R.T.A. per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzative e di controllo, attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.

5. La Giunta regionale sentiti gli enti e gli organismi competenti, individua le strutture incompatibili con quelle dell'A.R.T.A.. Alla Regione, alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alle Aziende ASL non è consentito mantenere o attivare propri laboratori o apparecchiature destinati al controllo ambientale se dichiarati incompatibili.

6. L'A.R.T.A. può stipulare convenzioni o accordi con la Regione, le Province, i Comuni, gli Enti Parco, le Comunità montane ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL per le prestazioni di servizi ed attività aggiuntivi, a condizione che sia garantito quanto già previsto dai commi 2, 3 e 4.

7. L'A.R.T.A. può fornire prestazioni a favore di soggetti privati, limitatamente a servizi analitici, tecnico-scientifici ed informativi, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e progettazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 19, subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto e purché tale attività non sia in contrasto con i compiti suddetti nell'esercizio delle attività tecniche di controllo ad essa affidate; le prestazioni sono remunerate secondo apposito tariffario approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale.

 

     Art. 21. Rapporti dell'A.R.T.A. con l'Agenzia Nazionale.

     1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 61/94, l'A.R.T.A. è tenuta a collaborare con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (A.N.P.A.) ed a prestare alla stessa, su richiesta, il necessario supporto tecnico in attuazione di specifiche convenzioni stipulate tra l'A.N.P.A. e la Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 della citata L. 61/94.

 

     Art. 22. Comitato Regionale di Indirizzo.

     1. La Giunta regionale, al fine di definire gli obiettivi generali e di predisporre le direttive di cui all'art. 3, ricerca la collaborazione delle Province e degli altri Enti Locali.

     2. A tal fine è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato regionale di indirizzo con compiti generali di consulenza, di indirizzo e di verifica composto dal Presidente della Giunta regionale, dagli Assessori all'ecologia e alla sanità, dagli altri Assessori regionali individuati di volta in volta a seconda della materia trattata, dal Presidente della Commissione competente deputata alla Vigilanza e Controllo ai sensi dell’art. 8, dai Presidenti delle Province o da Assessori delegati, e da un esponente designato dalla sezione regionale dell'A.N.C.I., da un rappresentante dell'U.N.C.E.M.. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore Generale dell'A.R.T.A.. Possono essere altresì invitati i dirigenti responsabili dei Dipartimenti provinciali e sub-provinciali dell'Agenzia, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL, nonché altri responsabili di strutture regionali eventualmente interessate [35].

     Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.

     3. Il Comitato Regionale si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale o il Componente la Giunta preposto al Settore Ecologia e Tutela dell'Ambiente ne richieda la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richiede un terzo dei suoi componenti o il Direttore Generale dell'A.R.T.A..

     4. Al Comitato Regionale sono inviati i programmi annuali e pluriennali, il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo, le eventuali convenzioni stipulate e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'A.R.T.A., nonché la relazione annuale di cui all'art. 10, comma 2, lettera g); ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale i programmi annuali e pluriennali dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L.

     5. Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato riferisce annualmente al Consiglio Regionale sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.

     6. Ai componenti del Comitato competono le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio se ed in quanto dovuti.

 

     Art. 23. Comitato Tecnico dell'A.R.T.A.

     1. Il Direttore Generale, nell'espletamento delle sue responsabilità gestionali, istituisce e presiede un Comitato Tecnico con funzioni consultive, composto dai responsabili delle aree funzionali di cui all'art. 16 e dai responsabili dei Dipartimenti Provinciali di cui all'art. 18. Alle riunioni partecipano di diritto il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo.

     2. Il Comitato Tecnico collabora alla predisposizione degli atti di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) e all'art. 10, comma 2, lettere c), d), e), f) ed esprime parere su di essi nelle forme indicate dal regolamento dell'A.R.T.A.

     3. Il Comitato Tecnico esprime parere in ordine alle decisioni di cui all'art. 20, comma 6.

     4. Il regolamento dell'A.R.T.A. definisce le forme di autonomia a cui assoggettare i finanziamenti destinati alle attività dei Dipartimenti Provinciali di cui all'art. 18.

 

TITOLO III

COSTITUZIONE DELL'A.R.T.A. E SUE DOTAZIONI

 

     Art. 24. Costituzione.

     1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11.

     2. Fino al novantesimo giorno successivo alla nomina di cui al comma 1, il Direttore Generale svolge le funzioni di Commissario Straordinario per il compimento dei seguenti atti:

     a) entro novanta giorni dalla nomina, ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.T.A.;

     b) entro sessanta giorni dalla nomina, ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei Presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Aziende U.S.L.;

     c) entro sessanta giorni dalla nomina, ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale;

     d) entro novanta giorni dalla nomina, predisposizione del Regolamento di cui all'art. 19.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attività del Commissario Straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del Commissario medesimo.

     4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e assegna all'A.R.T.A. la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di Aziende U.S.L.

     5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'A.R.T.A. è costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il Direttore Generale è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all'art. 25, comma 1, sono trasferite all'A.R.T.A.

 

     Art. 25. Dotazione di personale.

     1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 27:

     a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione così come previsto nella pianta organica in essere alla data del 31.12.1993, nonché quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali posizioni soprannumerarie, riferite al personale in dotazione dei P.M.I.P. ed assegnate all'A.R.T.A., saranno riassorbite da questa nei rispettivi ruoli previsti negli organici. Il personale del settore impiantistico-infortunistico dei P.M.I.P. le cui funzioni, ai sensi del precedente art. 6, comma 2, sono attribuite alle ASL, resta assegnato, in forma definitiva, alle ASL interessate;

     b) il personale alla data del 31.12.1993 dei servizi delle ASL, in base alla ricognizione di cui all'art. 27, relativa al personale adibito alle funzioni e alle attività, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite;

     c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle ASL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'A.R.T.A. sul totale della dotazione organica;

     d) le dotazioni organiche della regione o di enti regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

     e) le dotazioni organiche della provincia e dei comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

     f) il personale che già opera in enti deputati alla tutela ambientale che eventualmente ne facesse richiesta;

     g) il personale assunto con contratto avente ad oggetto "Raccolta dei dati esistenti sull'inquinamento atmosferico e sulla distribuzione degli impianti alla luce del D.P.R. 203/88" in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Settore ecologia e tutela ambiente della Regione Abruzzo. Nelle more della costituzione dell'A.R.T.A. il personale, di cui alla presente lettera, resta assegnato al Settore Ecologia e tutela ambiente [36].

     2. Esperite le procedure di mobilità esterna, alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'A.R.T.A. si procede mediante concorsi pubblici.

     3. La Giunta regionale assegna all'A.R.T.A., fin dalla data della sua costituzione, in accordo con il Direttore Generale, dipendenti regionali in posizione di comando.

     4. Al fine di consentire il primo avvio dell'A.R.T.A. ed in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche l'Agenzia può avvalersi di personale qualificato assunto a tempo determinato. Le assunzioni in ogni caso non possono avere durata superiore ad un anno.

     5. Il Direttore Generale può, nell'ambito delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia, acquisire specifiche consulenze professionali, con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 19.

     6. L'A.R.T.A., anche al fine di favorire l'inserimento di giovani specialisti nel proprio organico, è autorizzata ad assegnare borse di studio con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 19.

 

     Art. 26. Dotazione di beni.

     1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 27:

     a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, fatta eccezione per quelli adibiti all'esercizio delle funzioni del settore impiantistico ed antinfortunistico attribuite alle ASL, nonché i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle ASL adibiti alla data del 31.12.1993 all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A. [37];

     b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature del centro GEI-SPIGA di Atri e della Motonave Laboratorio Ermione;

     c) le attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, nonché altri beni mobili ed immobili e attrezzature della Regione o di enti regionali, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

     d) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche delle Province e dei Comuni, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.

 

     Art. 27. Modalità di assegnazione del personale e dei beni.

     1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della ricognizione effettuata dal Direttore Generale dell'A.R.T.A. nell'esercizio delle proprie funzioni di Commissario Straordinario di cui all'art. 24, provvede a trasferire all'A.R.T.A. le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, indicati all'art. 25, comma 1, lettere da a) a d), e all'art. 26, comma 1, lettere a), b) e c) e le relative risorse finanziarie.

     2. All'atto del trasferimento all'A.R.T.A. del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza provvedono alla corrispondente riduzione dei ruoli organici, fatta salva la possibilità di richiedere apposita convenzione per l'espletamento di specifici compiti.

     3. Per l'assegnazione del personale e dei beni si procede ai seguenti adempimenti:

     a) i Direttori Generali delle Aziende U.S.L. presentano alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le dotazioni organiche, gli elenchi del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e le relative dotazioni finanziarie dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L. in essere sia alla data del 31 dicembre 1993, sia alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone gli elenchi delle dotazioni organiche del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie del Centro GEI-SPIGA di Atri e della Motonave Laboratorio Ermione, nonché gli elenchi delle attrezzature di controllo ambientale di proprietà regionale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e delle relative dotazioni finanziarie della Regione o di Enti regionali, adibiti alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.;

     c) le Province e i Comuni individuano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le relative dotazioni finanziarie, adibiti alla data di entrata in vigore della presente legge all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A. e ne propongono l'assegnazione all'A.R.T.A. medesima; per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'A.R.T.A. si provvede, entro novanta giorni dal termine della ricognizione di cui all'art. 24, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti interessati.

     4. Qualora gli enti di cui al comma 3, lettere a) e c) risultino inadempienti, la Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario ad acta.

     5. Il personale dei Presidi multizonali di prevenzione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quello di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) assegnato ad altri servizi delle Aziende U.S.L. successivamente al 31 dicembre 1993 è assegnato e trasferito all'A.R.T.A. fin dalla sua costituzione.

     6. Il personale in servizio presso i Presidi multizonali di prevenzione alla data del 31 dicembre 1993 e successivamente trasferito ad altri servizi delle Aziende U.S.L. può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell'A.R.T.A.

     7. Il personale dei servizi delle Aziende U.S.L. di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) adibito in modo esclusivo o prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A., è assegnato e trasferito all'A.R.T.A. fin dalla sua costituzione.

     8. Il personale dei servizi delle Aziende U.S.L. di cui all'art. 25, comma 1, lettera b) adibito in modo prevalente alle funzioni ed alle attività di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A., può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva al personale dell'A.R.T.A., in posizione funzionale e settore di attività corrispondenti, in relazione alle effettive disponibilità della dotazione organica dell'A.R.T.A. e secondo specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     9. La copertura della quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle Aziende U.S.L. assegnata all'A.R.T.A., di cui all'art. 25, comma 1, lettera c) è garantita mediante trasferimenti di personale sulla base di specifiche modalità stabilite dalla Giunta regionale.

     10. Fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'A.R.T.A. e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'A.R.T.A. è assicurato, in anticipazione, dagli enti di provenienza.

     11. Per l'utilizzo delle attrezzature del centro GEI-SPIGA l'A.R.T.A. stipula apposite convenzioni con il personale che opera o ha operato nella struttura su progetti inerenti le attività di cui all'art. 5.

 

     Art. 28. Trattamento giuridico ed economico [38]

1. Al personale dell’A.R.T.A. si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

2. Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge n. 496 del 1993 così come convertito dalla legge n. 61 del 1994, nell'espletamento delle attività di controllo e vigilanza di impianti nelle sedi di attività il personale richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'A.R.T.A.. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'A.R.T.A. con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, deve disporre della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente per territorio.

3. Il personale dell’A.R.T.A. non può assumere incarichi professionali di consulenza, progettazione o direzione lavori su attività relative ai compiti istituzionali; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d’ufficio, devono essere autorizzati dal Direttore generale sulla base dei principi stabiliti dal regolamento dell’A.R.T.A., il quale prevede idonee forme di pubblicità; di tali incarichi deve essere data comunicazione alla Giunta regionale. Il regolamento disciplina i divieti all’esercizio dell’attività libero professionale anche intramoenia.

 

     Art. 29. Dotazione finanziaria.

     1. Le entrate dell'A.R.T.A. sono costituite:

     a) fino alla determinazione da parte statale della quota del Fondo sanitario nazionale, capitolo prevenzione, che sarà destinata al finanziamento dei controlli ambientali, da una quota del Fondo sanitario regionale, determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione:

     1. ai posti delle dotazioni organiche dei Presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende U.S.L. trasferiti all'A.R.T.A., alle relative spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-scientifiche e laboratoristiche erogate, nonché alle spese di investimento;

     2. ai servizi che l'A.R.T.A. assicura ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende U.S.L., ai sensi dell'art. 20, comma 1;

     b) da un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., ai sensi dell'art. 20, comma 1, da determinare per gli anni successivi al 1997 con leggi di bilancio;

     c) da un finanziamento regionale per la realizzazione delle attività e dei progetti specifici commissionati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;

     d) da contributi annuali della Provincia e degli altri Enti Locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'A.R.T.A., con le modalità di cui all'art. 20, comma 1;

     e) da finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'A.R.T.A. delle Province e dai Comuni, dalle Comunità Montane e dalle Aziende U.S.L. con le modalità di cui all'art. 20, comma 7;

     f) da introiti derivanti dall'effettuazione di prestazioni erogate a favore di terzi, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9;

     g) da finanziamenti statali e comunitari per la realizzazione di attività e progetti specifici;

     h) da eventuali lasciti o donazioni;

     h bis) [La Giunta regionale può autorizzare l’ARTA ad accendere mutui per il finanziamento di spese di investimento relative all’acquisto, ristrutturazione e manutenzione degli immobili al solo fine di garantire il buon funzionamento dell’Agenzia. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento, per capitale ed interessi non può superare il 30% delle entrate proprie dell’Arta quali risultano dall’ultimo bilancio di esercizio approvato] [39].

 

     Art. 30. Istituzione di distretto sub-provinciale di S. Salvo. [40]

     1. Sulla base di quanto previsto dal punto c) dell'art. 15, ed in attesa della articolazione territoriale delle strutture afferenti all'A.R.T.A., in considerazione dell'alto rischio ambientale presente in quell'area, l'A.R.T.A. istituisce a S. Salvo un distretto sub-provinciale, con le competenze previste dall'art. 5 della presente legge ed in particolare per la prevenzione e lo studio delle emissioni in atmosfera e delle ricadute sull'ambiente.

 

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 31. Norme finali.

     1. Le funzioni in materia ambientale disciplinate dalla presente legge e già attribuite dalla legislazione regionale al settore per l'igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. sono svolte dai Dipartimenti Provinciali dell'A.R.T.A. territorialmente competenti.

     2. L'A.R.T.A., sulla base di apposite convenzioni, svolge a favore del settore primario, laddove applicabili, le attività tecniche e laboratoristiche già esercitate dal Centro GEI-SPIGA di Atri e dalla Motonave Laboratorio Ermione.

 

     Art. 32. Norma finanziaria. [41]

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in L. 3.500.000.000 si provvede:

     - quanto a L. 500.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 4 - Cap. 324000 - "Fondo globale occorrente per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi per spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

     - quanto a L. 3.000.000.000 mediante pari riduzione dello stanziamento del Cap. 292210 denominato: "Fondo regionale per la realizzazione di interventi di prevenzione e di bonifica delle aree inquinate".

     2. Il Capitolo 321910 denominato "Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti" è conseguentemente ridotto di L. 500.000.000.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 lo stanziamento del Capitolo 292352, denominato: "Intervento finanziario regionale per la costituzione dell'Agenzia Regionale per la prevenzione e la protezione ambientale - A.R.T.A." è incrementato, in termini di competenza e cassa di L. 3.500.000.000.

 

     Art. 33. Norme transitorie.

     1. Sino alla costituzione dell'A.R.T.A. gli attuali Presidi multizonali di prevenzione continuano a svolgere l'attività prestata al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Analogamente, le strutture della Regione, delle Province e dei Comuni continueranno ad assolvere le funzioni trasferite, ivi compresa quella della gestione del personale, fino a quando non sia operativo il trasferimento previsto dalla presente legge, sostenendo i relativi oneri.

     2. Nella fase di avvio e di primo funzionamento dell'A.R.T.A. e per il periodo di un anno dalla data di attivazione dell'Agenzia, le Aziende U.S.L. site nei capoluoghi di Provincia forniranno al Direttore Generale dell'Agenzia, tramite i propri uffici, ogni collaborazione necessaria e richiesta.

     3. Per l'assolvimento delle attività dell'Area amministrativa il Direttore Generale dell'Agenzia può attivare convenzione con una Azienda U.S.L. della Regione o di altra Regione limitrofa.

     4. Per un periodo di almeno un anno dalla costituzione dell'Agenzia si applicano le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, salve le disposizioni di natura regolamentare emanate dall'Agenzia nell'ambito della autonomia contabile.

 

     Art. 34. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[3] Capoverso così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[4] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[7] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[9] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 27 settembre 2016, n. 34.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[12] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[13] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[14] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[15] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[16] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[17] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[18] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[19] Articolo modificato dall’art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[21] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[22] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[23] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[24] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[25] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[26] Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[27] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[28] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[29] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[30] Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[31] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[34] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[35] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 1999, n. 18. Il Governo nella seduta del 16.3.99 ha osservato, circa la norma della lettera g dell'art. 25 comma 1 della L.R. 64/98 introdotta dall'art. 1 della presente L.R. "che il personale ivi contemplato, assunto con contratto a tempo determinato, in servizio presso il settore ecologico e tutela ambientale della Regione, verrà utilizzato da parte dell'A.R.T.A. per la durata del contratto stesso e non inquadrato nel ruolo organico dell'Agenzia Regionale per la tutela dell'Ambiente".

[37] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 31 marzo 1999, n. 18.

[38] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[39] Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27 e abrogata dall'art. 16 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[40] Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 17 luglio 2010, n. 27.

[41] Vedi il disposto dell'art. 1 della L.R. 11 novembre 1998, n. 128.