§ 5.1.25 - L.R. 14 agosto 1981, n. 33.
Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/08/1981
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Competenze dei Comuni esercitate mediante le Unità Locali Socio-Sanitarie).
Art. 3.  (Competenze della Regione).
Art. 4.  (Attribuzioni del Presidente della punta regionale).
Art. 5.  (Attribuzioni del Sindaco).
Art. 6.  (Competenze dei Servizi Veterinari dell'Unità Locale Socio- Sanitaria).
Art. 7.  (Attività nell'interesse di privati).
Art. 8.  (Sostituzione del Veterinario Provinciale e del Veterinario Comunale nelle commissioni, collegi e comitati).
Art. 9.  (Distretti).
Art. 10.  (Aree funzionali).
Art. 11.  (Attività operativa in materia di profilassi obbligatorie e volontarie).
Art. 12.  (Personale).
Art. 13.  (Compiti e funzioni del Veterinario responsabile).
Art. 14.  (Presidi e servizi, multizonali).
Art. 15.  (Istituto Zooprofilattico «G. Caporale» di Teramo).
Art. 16.  (Trasferimento fondi alle Unità Locali Socio-Sanitarie).
Art. 17.  (Norme transitorie e finali).
Art. 18.  (Urgenza).


§ 5.1.25 - L.R. 14 agosto 1981, n. 33.

Organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari nelle Unità Locali Socio-Sanitarie.

(B.U. n. 30 del 14 settembre 1981).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge detta norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, nonché per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 e successive modifiche.

 

     Art. 2. (Competenze dei Comuni esercitate mediante le Unità Locali Socio-Sanitarie).

     A decorrere dal 10 aprile 1981 le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato o alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate agli Uffici del Veterinario Provinciale e del Veterinario Comunale, sono attribuite ai Comuni che le esercitano mediante le Unità Locali Socio-Sanitarie, a norma della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 e della presente legge, ferme restando le attribuzioni di ciascun Sindaco quale autorità sanitaria locale.

     Tali funzioni comprendono, oltre a quelle previste dall'art. 26 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10, anche quelle concernenti in particolare:

     1) l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati all'alimentazione umana, sugli impianti di macellazione, sugli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione delle carni, sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati e sui Prodotti della pesca nelle fasi di produzione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

     2) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito delle carni e dei prodotti ed avanzi animali, ove prevista dalla vigente normativa;

     3) la vigilanza sull'utilizzazione dei prodotti di origine animale per la produzione opoterapica;

     4) la vigilanza sugli impianti di raccolta, trasporto e lavorazione degli avanzi animali;

     5) la profilassi delle malattie infettive ed infestive a carattere diffusivo degli animali, ivi comprese quelle trasmissibili dagli animali all'uomo;

     6) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

     7) la vigilanza sull'esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali eventualmente gestiti da associazioni o enti;

     8) la vigilanza sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere ed esposizioni animali, sui pubblici abbeveratoi, sui concentramenti animali;

     9) la vigilanza sulle stazioni di monta, sugli impianti di fecondazione artificiale, sugli ambulatori per la cura della sterilità degli animali e sulle attività esecutive di dette strutture;

     10) la vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;

     11) la vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, ove prevista dalla vigente normativa;

     12) la vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione,

commercializzazione e impiego dei mangimi per l'alimentazione zootecnica;

     13) la tutela igienico-sanitaria degli allevamenti;

     14) la vigilanza sull'impiego di integratori medicali o di sostanze ormonali o antiormonali come fattori di crescita o di neutralizzazione sessuale degli animali, le cui carni ed i cui prodotti siano destinati all'alimentazione umana;

     15) l'organizzazione e la vigilanza sull'assistenza zooiatrica, la vigilanza sugli ambulatori veterinari e sull'impiego di farmaci per uso veterinario;

     16) la vigilanza sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

     17) la promozione ed il coordinamento di indagini comunque interessanti i servizi veterinari su base locale;

     18) gli adempimenti statistici vari;

     19) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;

     20) la protezione dell'ambiente in relazione a tutte le attività sottoposte a vigilanza veterinaria;

     21) le indagini epidemiologiche su base locale;

     22) la cattura, la custodia, il mantenimento dei cani accalappiati e la loro eventuale soppressione eutanasica.

     Sono, altresì, comprese le funzioni indicate nell'art. 7, lettera a) e b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 delegate dallo Stato alle Regioni e da queste sub-delegate ai comuni, ai sensi del quarto comma del citato articolo, fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso, nonché ogni altra funzione in materia veterinaria attribuita ai Comuni dalle leggi dello Stato e della Regione.

     Nell'espletamento delle sue funzioni l'Unità Locale Socio-Sanitaria deve garantire la massima informazione nei momenti di programmazione, attuazione e verifica dell'intervento, tramite l'attivazione di tutti i possibili canali alternativi.

 

     Art. 3. (Competenze della Regione).

     Restano di competenza della Regione le seguenti funzioni che sono esercitate dalla Giunta regionale:

     a) indirizzi e coordinamento al fine di assicurare l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sul territorio;

     b) direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria;

     c) predisposizione dei programmi per l'esecuzione dei piani di profilassi e di risanamento del bestiame previsti dalla normativa statale e regionale e coordinamento della loro corretta applicazione;

     d) predisposizione dei programmi di intervento per la costituzione e per l'ammodernamento delle strutture necessarie al buon funzionamento dei servizi veterinari;

     e) coordinamento della raccolta dei dati statistici relativi ai servizi veterinari nella Regione necessari alle verifiche di efficienza e di efficacia dell'intervento e alla programmazione statale e regionale attraverso il Centro epidemiologico di cui al successivo art. 15;

     f) ricezione delle copie e raccolta delle denunce di malattie infettive e diffusive degli animali, di cui all'art. 1 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, per l'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

     g) ricezione dei dati relativi alle malattie infettive;

     h) approvvigionamento e distribuzione alle Unità Locali Socio- Sanitarie dei sieri, vaccini e prodotti diagnostici necessari per le profilassi obbligatorie;

     i) redazione della relazione annuale sull'andamento dei servizi veterinari nella Regione, da trasmettere ai competenti organi dello Stato e attuazione di ogni altro adempimento periodico disposto dallo Stato;

     l) promozione, sentiti gli Ordini Provinciali dei Veterinari, le organizzazioni sindacali più rappresentative, le associazioni di categoria, l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale e le Università di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria ed alimentare;

     m) promozione di iniziative di propaganda veterinaria;

     n) promozione di un sistema informativo veterinario regionale che viene realizzato nell'ambito di quello generale sanitario, dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale in collaborazione anche con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

     L'attività istruttoria tecnica e amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è espletata dal Servizio Veterinario presso l'Assessorato Regionale alla Sanità, previo opportuno concerto, ove del caso, con l'Assessorato all'Agricoltura.

     Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente comma il servizio veterinario si avvale, ove necessario, dei servizi e presidi delle Unità Locali Socio-Sanitarie.

     Nell'ambito del Consiglio regionale di Sanità deve essere istituita una sezione veterinaria con il compito di esprimere i pareri sulle attività veterinarie.

 

     Art. 4. (Attribuzioni del Presidente della punta regionale).

     Spetta al Presidente della Giunta regionale l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria interessanti il territorio di più Comuni.

     La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dagli Uffici competenti in materia, che si avvalgono, ove necessario, dei presidi e servizi delle Unità Locali Socio-Sanitarie interessate.

     L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai Sindaci dei Comuni interessati. In caso di inadempienza il Presidente della Giunta regionale provvede attraverso la nomina di un commissario ad acta.

 

     Art. 5. (Attribuzioni del Sindaco).

     In materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di Polizia veterinaria spettano al Sindaco, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i provvedimenti autorizzativi, prescrittivi e di concessione, ivi compresi quelli già demandati ai veterinari provinciali ed ai veterinari comunali e l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

     Il Sindaco, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale direttamente dei presidi e dei servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria. A tal fine l'Unità Locale Socio-Sanitaria, nello stabilire l'organizzazione dei servizi e nel definire la pianta organica del personale, deve garantire ai Sindaci le condizioni per il pieno esercizio delle proprie attribuzioni.

 

     Art. 6. (Competenze dei Servizi Veterinari dell'Unità Locale Socio- Sanitaria).

     L'attività istruttoria, ispettiva, di accertamento, di vigilanza e di controllo, nelle materie indicate nei precedenti artt. 2 e 5, è coordinata dal Veterinario responsabile del servizio ed è svolto dalle aree funzionali competenti per materie. A tal fine il responsabile medesimo può chiedere di avvalersi di personale di altri enti con qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

     Nell'ambito delle attribuzioni conferitegli dalla legge e limitatamente all'esercizio delle relative funzioni, il personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di vigilanza e di controllo assume la qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 221 Codice procedura penale.

 

     Art. 7. (Attività nell'interesse di privati).

     Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, espletati a favore di privati dai presidi, servizi e strutture delle Unità Locali Socio- Sanitarie, sono stabilite dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, su proposta degli Ordini Provinciali dei Veterinari.

 

     Art. 8. (Sostituzione del Veterinario Provinciale e del Veterinario Comunale nelle commissioni, collegi e comitati).

     Il Veterinario Provinciale ed il Veterinario Comunale, ove incaricati dalle vigenti disposizioni quali presidenti o componenti di Commissioni, Collegi, Comitati, etc., sono sostituiti dai Veterinari responsabili dei servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria, nel cui territorio hanno sede le attività di competenza delle Commissioni, dei Collegi, dei Comitati, etc., o per loro delega, da altri veterinari con la qualifica di veterinari dirigenti.

 

     Art. 9. (Distretti).

     Il distretto veterinario è delimitato in base ai parametri indicati dall'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e corrisponde al territorio di uno o più distretti sanitari, al fine di consentire l'erogazione dell'attività veterinaria di base.

     In ogni distretto, anche attraverso modalità organizzative interdistrettuali e nel rispetto delle competenze dell'area funzionale, sono assicurate le prestazioni inerenti alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, il controllo e la vigilanza sulla distribuzione e sull'erogazione dei farmaci e sugli alimenti per la zootecnia, la polizia veterinaria, la vigilanza sull'assistenza zooiatrica e sulla fecondazione artificiale, il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle varie fasi dalla produzione alla somministrazione e la continuità dell'assistenza zooiatrica, ivi comprese le attività di raccolta dati utili ai fini della sorveglianza epidemiologica.

     In ogni distretto devono essere garantite la massima informazione e partecipazione degli utenti alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi.

 

     Art. 10. (Aree funzionali).

     Il servizio veterinario di cui all'art. 26 della L.R. 15 febbraio 1980, n. 10, è articolato nelle seguenti aree:

     - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali. Disciplina di esame: sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

     - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale. Disciplina di esame: igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

     Per ciascuna delle suddette aree sono istituiti i relativi posti in organico.

     Ai posti in organico delle due aree del servizio veterinario sono preposti due veterinari in posizione funzionale apicale in possesso dei prescritti requisiti professionali, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     In mancanza di tale personale, i suddetti posti vanno conferiti, in applicazione delle norme di cui all'art. 69 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 46 della L.R. 3 settembre 1984, n. 60, della Giunta regionale, mediante concorsi riservati per soli titoli, ai veterinari collocati nella posizione funzionale intermedia di cui alle tabelle allegate al richiamato decreto presidenziale.

     Le graduatorie dei concorsi sopra indicati sono utilizzate, per un periodo di due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, per coprire tutti i posti di veterinario dirigente, con esclusione di quelli per i quali siano state attivate le procedure concorsuali vacanti nelle Unità Locali Socio-Sanitarie e nei Presidi multizonali di igiene e profilassi [1]a.

     Nelle attribuzioni dei posti hanno la precedenza i veterinari utilmente collocati nella graduatoria delle singole Unità Locali Socio- Sanitarie, poi in quella delle Unità Locali Socio-Sanitarie della Provincia e, infine, in quella regionale [1]a.

     Il Comitato di Gestione delle Unità Locali Socio-Sanitarie attribuisce, ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 18 e 26 della L.R. 15 febbraio 1980, n. 10, la responsabilità del servizio veterinario centrale ad uno dei due dirigenti delle aree funzionali, scelto in base al possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza ai sensi dell'art. 163 del D.M. 30 giugno 1980, pubblicato nel supplemento alla G.U. n. 51 del 22 febbraio 1982.

     Il personale veterinario dirigente che, in applicazione della legge regionale 14 agosto 1981, n. 32, ha optato per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione, ha facoltà, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere l'inquadramento in una delle Unità Socio-Sanitarie della regione stessa, previo parere favorevole della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, e per giustificati motivi [1].

 

     Art. 11. (Attività operativa in materia di profilassi obbligatorie e volontarie).

     Per assicurare l'esecuzione delle profilassi obbligatorie pianificate stabilite dallo Stato o dalla Regione e delle profilassi a carattere volontario, ciascuna Unità Locale Socio-Sanitaria, nel caso non possa provvedervi con propri veterinari, stipula apposite convenzioni con veterinari abilitati all'esercizio della professione con iscrizione all'albo professionale.

     Dette convenzioni saranno stipulate in conformità a quanto disposto dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Analoghe convenzioni saranno stipulate con veterinari liberi professionisti, ove necessario al fine di garantire la continuità dell'assistenza zooiatrica.

     L'attività dei veterinari convenzionati, di cui al presente articolo, è programmata, coordinata e controllata dal veterinario dell'area funzionale dei servizi veterinari dell'Unità Locale Socio-Sanitaria.

     La continuità dell'assistenza zooiatrica potrà essere assicurata anche attraverso gli istituti normativi comunque contemplati nell'accordo unico nazionale di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 12. (Personale).

     Il Comitato di Gestione attribuisce la responsabilità dei servizi ad un veterinario con la qualifica di dirigente secondo quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10.

     Nell'ambito dei servizi veterinari opera inoltre personale amministrativo di vari livelli, operatori professionali, operatori tecnici nonché agenti tecnici previsti dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Tale personale è ripartito fra le varie aree funzionali, e, in caso di necessità, può essere impiegato per l'espletamento di compiti anche in altre aree.

     Le mansioni del personale di cui al precedente comma sono stabilite nel regolamento dell'Unità Locale Socio-Sanitaria.

Nello stesso regolamento è stabilito l'organico di tutto il personale dei servizi veterinari dell'Unità Locale Socio-Sanitaria.

 

     Art. 13. (Compiti e funzioni del Veterinario responsabile).

     Il Veterinario responsabile cura l'andamento dei servizi veterinari dell'Unità Locale Socio-Sanitaria, risponde al Comitato di Gestione e all'Ufficio di Direzione del conseguimento degli obiettivi e della corretta attuazione delle direttive impartite.

     In particolare il veterinario responsabile:

     1) coordina i piani di lavoro dei servizi e ne verifica lo stato di attuazione;

     2) riferisce periodicamente all'ufficio di Direzione ed al Comitato di Gestione sul funzionamento dei servizi, sui risultati conseguiti, sulle eventuali cause che abbiano ostacolato il buon andamento dei servizi, formula, proposte per l'adeguamento dei programmi;

     3) assicura il collegamento servizi dell'Unità Locale Socio-Sanitaria;

     4) riceve le denunce dei casi di malattia degli animali trasmissibili all'uomo e ne informa il responsabile del servizio di prevenzione e igiene ambientale, parimenti viene informato, dal responsabile del servizio di prevenzione e igiene ambientale, dei casi delle citate malattie accertate nell'uomo, in, osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

     5) concorre, con gli altri responsabili di servizio, all'elaborazione e verifica dei programmi di attività dell'Unità Locale Socio-Sanitaria;

     6) coordina, ove esistano, l'attività dei servizi e presidi multizonali;

     7) informa il Presidente del Comitato di Gestione delle attività istruttorie svolte ai sensi dei Precedenti artt., 2, 3 e 5;

     8) propone al Sindaco competente per territorio ed agli organi di gestione dell'Unità Locale Socio-Sanitaria i provvedimenti di rispettiva competenza, e, in caso di urgenza, procede o delega a procedere altro Veterinario dell'area funzionale competente in materia; propone, altresì, interventi temporanei di ordine tecnico professionale;

     9) partecipa alle riunioni del Comitato di Gestione quando si trattano argomenti comunque interessanti i Servizi Veterinari;

     10) redige, sulla base delle relazioni annuali trasmesse dai veterinari dirigenti delle aree funzionali, la relazione annuale sui servizi veterinari e la trasmette agli organi dell'Unità Locale Socio- Sanitaria, alla Regione, e, se richiesta, allo Stato;

     11) predispone i piani di aggiornamento tecnico;

     12) predispone la continuità dei servizi anche, ove occorra, con l'istituzione della guardia veterinaria;

     13) trasmette alla Regione copia della denuncia di malattia infettiva.

     Il rapporto di lavoro del veterinario responsabile è a tempo pieno.

 

     Art. 14. (Presidi e servizi, multizonali).

     In attuazione degli artt. 16 e 18 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di assicurare livelli omogenei di prestazioni tecniche e specialistiche idonee a soddisfare particolari esigenze in ambiti territoriali più vasti di una singola Unità Locale Socio-Sanitaria, nell'istituzione dei presidi e servizi multizonali occorre aver riguardo alle seguenti attività:

     1) la profilassi antirabbica, la profilassi dell'idatidosi, la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

     2) la collaborazione all'attuazione della profilassi vaccinale antirabbica che sarà eseguita dall'Unità Locale Socio-Sanitaria;

     3) la programmazione ed attuazione di ogni forma di lotta contro il randagismo dei cani;

     4) la programmazione, organizzazione ed esecuzione di campagne di profilassi contro l'idatidosi;

     5) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria.

     Il Consorzio per la profilassi e la polizia veterinaria, operante nella provincia dell'Aquila, è sciolto.

     Per i beni mobili e immobili, e per le attrezzature del suddetto Consorzio si applicano le norme dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Per il personale si applicano le norme dell'art. 68 della stessa legge.

     L'organizzazione e la gestione di detto servizio è affidata all'Unità Locale Socio-Sanitaria di L'Aquila, con la quale le altre Unità Locali Socio-Sanitarie possono convenzionarsi.

 

     Art. 15. (Istituto Zooprofilattico «G. Caporale» di Teramo).

     L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» è struttura pluriregionale al servizio anche dell'Abruzzo e delle sue Unità Locali.

     Detto Istituto conserva la propria natura giuridica in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84.

     L'Istituto Zooprofilattico, ivi comprese le sue sezioni diagnostiche provinciali ed ittica, presta la propria collaborazione al servizio Veterinario delle Unità Locali Socio-Sanitarie ed ai servizi e presidi multizonali per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive e infestive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per l'alimentazione del bestiame.

     Al fine di assicurare un costante controllo dello stato di sanità animale, per la conseguente attività di programmazione da parte della Regione, viene utilizzato il Centro Epidemiologico esistente presso l'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale».

 

     Art. 16. (Trasferimento fondi alle Unità Locali Socio-Sanitarie).

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie predispongono entro il 31 gennaio di ogni anno i programmi per l'effettuazione dei piani di profilassi e per altre forme di intervento inerenti alla medicina veterinaria.

     I programmi vengono inviati all'Assessorato Regionale Sanità che provvede alla stesura di un piano regionale di intervento da inviare al Ministero competente.

     I fondi assegnati alla Regione dal Ministero della Sanità, finalizzati all'effettuazione dei piani di profilassi e ad altre forme di intervento, vengono accreditati dalla Regione stessa alle Unità Locali Socio-Sanitarie che ne hanno fatto richiesta, ai sensi del primo comma del presente articolo, in relazione al piano regionale di intervento.

 

     Art. 17. (Norme transitorie e finali).

     Con deliberazione della Giunta regionale, in stretta analogia con quanto previsto dall'art. 69, 1° e 2° comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sarà disciplinata l'assegnazione in favore di veterinari dei posti di posizione apicale dei servizi veterinari previsti nelle piante organiche predisposte in relazione a quanto previsto dall'art. 15, 9° comma, e 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla presente legge.

     I programmi relativi ai piani di profilassi, per l'anno 1981, vengono predisposti dagli Uffici Veterinari Provinciali tenuto conto della necessità delle singole Unità Locali Socio-Sanitarie.

     Con l'attribuzione delle funzioni alle Unità Locali Socio-Sanitarie, eventuali somme non utilizzate per piani di profilassi nell'anno 1980 possono essere utilizzate per l'attuazione dei piani di profilassi per il 1981, e vengono accreditate alle Unità Locali Socio-Sanitarie, tenuto conto dei programmi predisposti.

 

     Art. 18. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1]1a Comma aggiunto con art. 1 L.R. 8 febbraio 1989, n. 13. La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1995, n. 514, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1989, n. 13.

[1]1a Comma aggiunto con art. 1 L.R. 8 febbraio 1989, n. 13. La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 dicembre 1995, n. 514, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 8 febbraio 1989, n. 13.

[1] Articolo così sostituito con art. unico L.R. 9 settembre 1986, n. 47.