§ 4.4.87 - L.R. 30 agosto 1996, n. 76.
Norme per l'esercizio della motonave «Ermione».


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/08/1996
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Esercizio della motonave «Ermione».
Art. 2.  Uso della motonave.
Art. 3.  Spese di esercizio e manutenzione della motonave.
Art. 4.  Commissione di vigilanza.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Urgenza.


§ 4.4.87 - L.R. 30 agosto 1996, n. 76.

Norme per l'esercizio della motonave «Ermione».

(B.U. n. 30 speciale del 10 settembre 1996).

 

Art. 1. Esercizio della motonave «Ermione».

     La Giunta regionale è autorizzata ad affidare in gestione armatoriale l'esercizio della motonave «Ermione», di proprietà regionale, mediante convenzione, ai sensi dell'art. 265 e seguenti del Codice della Navigazione e dietro corrispettivo.

     La convenzione deve contenere le direttive vincolanti circa l'uso della motonave ed il corrispettivo a favore dell'armatore.

 

     Art. 2. Uso della motonave.

     L'uso della motonave è finalizzato alle campagne di ricerca e di controllo dei fenomeni riguardanti l'inquinamento e l'eutrofizzazione del mare Adriatico e dei corsi d'acqua e le erosioni marine, nonché per rilievi batimetrici e correntometrici e per studi attinenti il rilevamento e la determinazione di parametri connessi con i predetti fenomeni o comunque inerenti la salvaguardia ecologica dell'ambiente marino, per la parte interessante il territorio regionale.

     L'impiego della motonave può essere esteso ad altre zone dell'Adriatico nel quadro di ricerche finalizzate alla conoscenza e al risanamento di detto mare, previe apposite convenzioni, approvate dalla Giunta regionale, con altre Regioni della costa adriatica o con organi dello Stato ed altri enti ed istituti di ricerca.

     Le convenzioni di cui al comma precedente determinano, altresì, gli oneri finanziari a carico dei soggetti a favore dei quali viene rivolta l'attività di ricerca e le modalità di versamento delle relative somme in apposito capitolo del bilancio regionale, da destinare alle spese di esercizio e di manutenzione della motonave e al rinnovo o completamento della strumentazione scientifica di bordo e a terra.

     La Giunta regionale, con provvedimenti motivati, potrà autorizzare di volta in volta l'utilizzazione della motonave per usi diversi da quelli indicati nei commi precedenti, purché rispondenti alle finalità istituzionali della Regione e compatibilmente con le possibilità operative del natante e degli strumenti in dotazione allo stesso.

 

     Art. 3. Spese di esercizio e manutenzione della motonave.

     Ai fini della determinazione del corrispettivo a favore dell'armatore, di cui al precedente art. 1, verranno presi in considerazione i seguenti oneri: costo dell'equipaggio, costo del carburante, oneri di assicurazione, costo della manutenzione, materiale di consumo delle apparecchiature di laboratorio installate a bordo, materiale di consumo ordinario, spese generali e quanto altro documentabile attinente all'esercizio della motonave.

     Gli oneri per la manutenzione straordinaria nonché per il completamento ed il rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione installata a bordo della motonave saranno assunti direttamente dalla Regione.

 

     Art. 4. Commissione di vigilanza.

     Con provvedimento della Giunta regionale è istituita una apposita Commissione di vigilanza sull'esercizio della motonave, così composta:

     - tre funzionari della Regione, di cui due designati dal Coordinatore del Settore Ecologia e T.A. e uno dal Coordinatore del Settore Finanza e Patrimonio;

     - il comandante dell'Ufficio di Porto ove la motonave ha il proprio ricovero abituale o un suo delegato;

     - un rappresentante dell'armatore cui venga affidata la gestione.

     I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     La Commissione di vigilanza cura che la motonave venga usata e mantenuta secondo le norme della buona tecnica e nel rispetto del Codice della Navigazione.

     La Commissione vigila altresì affinché vengano osservati, nell'uso della motonave, gli indirizzi e le prescrizioni emanati dalla Giunta regionale, fornendo periodicamente notizie alla Giunta stessa.

     La Commissione di vigilanza esamina, inoltre, la gestione amministrativa e contabile connessa all'esercizio della motonave, fornendo i pareri richiesti dalla Giunta regionale anche in ordine alla necessità e congruità delle spese di cui al 2° comma del precedente art. 3.

     Ai Componenti esterni della Commissione, che si riunisce presso il Settore Ecologia della Giunta Regionale, è attribuito il solo rimborso delle spese di missione, qualora ricorrano le condizioni e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione dei dirigenti regionali.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1996 in L. 250.000.000, si provvede introducendo variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario:

     - Cap. 32300 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»

     - in diminuzione L. 250.000.000

     - Cap. 291631 denominato «Spese per l'esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria della motonave Ermione, ivi comprese le spese per il completamento e rinnovo della strumentazione scientifica e di navigazione»

     - in aumento L. 250.000.000

     2. La partita n. 12 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione per il 1996 è soppressa.

     3. Il relativo capitolo di entrata sarà istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale a norma della L.R. di contabilità.

     4. Per gli esercizi successivi al 1996 le leggi di approvazione o variazione dei pertinenti bilanci regionali determinano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29.12.1977, n. 81, gli oneri relativi agli interventi previsti dalla presente legge.

 

     Art. 6. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.