§ 5.1.47 - L.R. 1 luglio 1987, n. 37.
Istituzione, organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:01/07/1987
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione e gestione dei presidi multizonali di igiene e prevenzione).
Art. 3.  (Compiti dei PMIP).
Art. 4.  (Programmazione degli interventi).
Art. 5.  (Articolazione operativa dei presidi multizonali di igiene e prevenzione).
Art. 6.  (Compiti del settore chimico-ambientale).
Art. 7.  (Compiti del settore fisico-ambientale).
Art. 8.  (Compiti del settore bio-tossicologico).
Art. 9.  (Compiti del settore impiantistico-antinfortunistico).
Art. 10.  (Compiti del settore veterinario).
Art. 11.  (Compiti del settore amministrativo).
Art. 12.  (Gruppi di lavoro interdisciplinari).
Art. 13.  (Comitato tecnico del presidio multizonale di igiene e prevenzione).
Art. 14.  (Dotazione organica).
Art. 15.  (Responsabilità dei settori e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione).
Art. 16.  (Utilizzazione di beni, attrezzature e personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi).
Art. 17.  (Attività ispettive di controllo).
Art. 18.  (Aggiornamento professionale).
Art. 19.  (Norma finanziaria).
Art. 20.  (Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti).
Art. 21.  (Utilizzazione di settori di altri presidi multizonali).
Art. 22.      E' abrogata ogni disposizione legislativa regionale contraria o incompatibile con la presente normativa.


§ 5.1.47 - L.R. 1 luglio 1987, n. 37.

Istituzione, organizzazione e funzionamento dei presidi multizonali di igiene e prevenzione.

(B.U. n. 22 del 21 luglio 1987).

 

Art. 1. (Finalità).

     La presente legge disciplina, con riferimento all'art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e nell'ambito del piano sanitario regionale, la istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei presidi multizonali d'igiene e prevenzione (PMIP) e stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento degli stessi con i servizi delle UU.LL.SS.SS.

 

     Art. 2. (Istituzione e gestione dei presidi multizonali di igiene e prevenzione).

     I presidi multizonali di igiene e prevenzione sono istituiti presso le UU.LL.SS.SS. dei quattro capoluoghi di provincia ed il bacino di utenza abbraccia l'intero territorio della provincia di competenza.

     Agli adempimenti necessari per la loro attivazione, organizzazione e gestione secondo le norme della presente legge, provvedono i comitati di gestione delle UU.LL.SS.SS. ove i presidi medesimi hanno sede, con l'obbligo per le medesime di uno specifico conto di gestione, ai sensi dell'art. 18 - secondo comma, lettera c) - della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 3. (Compiti dei PMIP).

     I PMIP costituiscono una struttura specialistica polifunzionale, dotata di propria autonomia tecnico-funzionale.

     I presidi multizonali di prevenzione esercitano le proprie attività autonomamente e su richiesta delle UU.LL.SS.SS. dell'ambito territoriale di ciascun presidio quali strutture di supporto dei servizi delle UU.LL.SS.SS. medesime, con particolare riferimento ai servizi di prevenzione ed igiene ambientale, medicina legale e del lavoro e veterinaria, secondo le modalità di cui all'art. 4 della presente legge.

     I presidi multizonali di prevenzione, in collegamento con le UU.LL.SS.SS. interessate, svolgono funzioni di controllo e di tutela dell'igiene ambientale, di verifica delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in relazione ad attività che, o presentino caratteristiche tecniche e specialistiche particolari o che, per le finalità specifiche perseguite, sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una ULSS.

     Indagini specialistiche di interesse regionale sono eseguite dai presidi multizonali di prevenzione secondo indicazioni e modalità contenute nei piani sanitari regionali e nelle forme previste dall'art. 4 della presente legge.

     I PMIP svolgono, in maniera autonoma ed in collaborazione con gli istituti superiori, attività di ricerca finalizzata e di ricerca epidemiologica, nell'ambito dei compiti ad essa demandati dalla presente legge, con particolare riferimento alla patologia infettiva, all'igiene degli alimenti, all'igiene ambientale ed alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro. I PMIP assicurano la propria consulenza alle UU.LL.SS.SS. ed alla Regione nelle indagini e nelle rilevazioni campionarie sulla popolazione per la valutazione dello stato di salute e per la ricerca degli indicatori biologici di rischio.

     Essi attivano sistemi per la raccolta, classificazione ed elaborazione dei dati tecnico-analitici rilevati nella popolazione e nell'ambiente, operando in coordinamento con i servizi delle UU.LL.SS.SS. e in stretto contatto con i sistemi informativi regionali e locali. La Regione può avvalersi dei PMIP per l'esercizio dell'attività istruttoria e tecnica nelle materie di propria competenza.

     I PMIP svolgono, altresì, indagini su richiesta dei privati o di altri enti pubblici, nell'ambito delle procedure previste e compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro di cui al successivo art. 4.

     Gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dal tariffario vigente.

 

     Art. 4. (Programmazione degli interventi).

     L'attività dei presidi multizonali di igiene e prevenzione è svolta sulla base dei piani generali di lavoro predisposti annualmente dal comitato tecnico di cui al successivo art. 13 ed approvati dal comitato di gestione della ULSS in cui il presidio stesso è collocato, sentiti i comitati di gestione delle UU.LL.SS.SS. interessate.

     I piani di lavoro, che devono contenere le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale per le materie rientranti nelle previsioni della presente legge, vanno trasmessi alla Giunta regionale, la quale, sentita la competente Commissione Consiliare, può formulare osservazioni in ordine alla sua [1] conformità agli obiettivi della programmazione regionale.

     I presidi multizonali di igiene e prevenzione esplicano la propria attività in stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, con l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, con il CNEN, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo e il Molise e con gli Istituti Universitari o di Ricerca.

 

     Art. 5. (Articolazione operativa dei presidi multizonali di igiene e prevenzione).

     I PMIP sono articolati nei seguenti settori:

     a) settore chimico-ambientale;

     b) settore fisico-ambientale;

     c) settore bio-tossicologico;

     d) settore impiantistico-antinfortunistico;

     e) settore amministrativo;

     f) settore veterinario.

     I singoli settori di attività costituiscono strutture di supporto tecnico-specialistico dei servizi delle UU.LL.SS.SS. nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno.

     La Giunta regionale promuove intese tra le UU.LL.SS.SS. per assicurare stabili forme di collaborazione e costanti scambi di informazione fra il personale in esse operante, il quale in tali ipotesi può prestare parte del suo servizio nell'ambito dei presidi e servizi di Unità sanitarie locali diverse da quella di appartenenza.

     Gli interventi nelle materie elencate nei successivi artt. 6, 7, 8 e 9 concernono le competenze della Regione o delle Unità Locali Socio-Sanitarie entro i limiti consentiti dalle riserve statali di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 6. (Compiti del settore chimico-ambientale).

     Il Settore chimico-ambientale svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo ed in particolare quelle relative a:

     a) inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, acque superficiali dolci, marine e sotterranee, smaltimento dei rifiuti;

     b) acque di balneazione;

     c) acque potabili ed impianti di potabilizzazione;

     d) acque da tavola e minerali;

     e) alimenti, bevande e altri prodotti comunque destinati all'alimentazione in via diretta o mediata, prodotti dietetici e alimenti per la prima infanzia;

     f) farmaci, cosmetici, stupefacenti e sostanze ad azione psicotropa;

     g) tossicologia ambientale, inquinamento degli ambienti di lavoro;

     h) antidoping nella tutela sanitaria dell'attività sportiva;

     i) imballaggi, utensili, oggetti e recipienti destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e con sostanze di uso personale.

     Il settore chimico-ambientale svolge altresì compiti di supporto ai servizi delle UU.LL.SS.SS. per le attività istruttorie e di controllo connesse all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 7. (Compiti del settore fisico-ambientale).

     Il settore fisico-ambientale svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo relative in particolare all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al microclima ed alle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.

 

     Art. 8. (Compiti del settore bio-tossicologico).

     Il settore bio-tossicologico svolge specifiche funzioni operative e di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo, in conformità alle leggi e disposizioni vigenti, relative a:

     a) inquinamento atmosferico, inquinamento idrico, acque superficiali dolci, marine e sotterranee, smaltimento dei rifiuti;

     b) acque di balneazione;

     c) acque potabili ed impianti di potabilizzazione;

     d) acque da tavola e minerali;

     e) alimenti, bevande ed altri prodotti comunque destinati all'alimentazione in via diretta o mediata, prodotti dietetici o alimenti per la prima infanzia;

     f) cosmetici e prodotti d'uso personale e industriale;

     g) farmaci, psicofarmaci, tossici e sostanze d'abuso nei liquidi biologici;

     h) rilevamento dello stato di qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo mediante indicatori biologici;

     i) tossicologia ambientale, inquinamento degli ambienti di vita e di lavoro;

     l) accertamenti diagnostici di malattie infettive, parassitarie e micetiche;

     m) accertamenti sierologici;

     n) rilevamenti epidemiologici di popolazione.

     Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica non espressamente previste dal presente articolo, sono esercitate dalle UU.LL.SS.SS. mediante i propri laboratori di analisi cliniche e microbiologiche.

 

     Art. 9. (Compiti del settore impiantistico-antinfortunistico).

     Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza, sulla base della normativa vigente, ed in particolare:

     a) attività di ispezione e di vigilanza, successive al collaudo di cui al D.M. 4 febbraio 1984 (pubblicato nella G.U. n. 40 del 9 febbraio 1984);

     b) controllo sull'applicazione delle norme di sicurezza relative al l'esercizio, al trasporto e alla sorveglianza degli apparecchi e degli impianti a pressione di vapore e di gas;

     c) verifiche periodiche degli impianti e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e delle installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosioni e di incendio, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 settembre 1959 e successive modificazioni ed integrazioni;

     d) verifiche periodiche ad apparecchi di impianti di sollevamento per persone e per materiali, nonché ad idroestrattori a forma centrifuga ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 settembre 1959 e successive modificazioni ed integrazioni;

     e) attività di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo le norme previste dall'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 10. (Compiti del settore veterinario).

     Il settore veterinario svolge attività di profilassi e polizia veterinaria ex art. 14 lettera p) legge 833/1978 nonché le attività di cui all'art. 14 legge regionale n. 33 del 14 agosto 1981 ed in particolare:

     a) la profilassi antirabbica, la profilassi dell'idatidosi, la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

     b) la collaborazione all'attuazione della profilassi vaccinale antirabbica ove prevista dalla normativa vigente, che sarà eseguita dalla ULSS;

     c) la programmazione ed attuazione di ogni forma di lotta contro il randagismo dei cani;

     d) la programmazione, organizzazione ed esecuzione di campagne di profilassi contro la idatidosi;

     e) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dei ricoveri animali, dei pascoli e degli impianti soggetti a vigilanza veterinaria;

     f) recupero di carcasse di animali da distruggere o da destinare ad uso diverso da quello alimentare umano;

     g) abbattimento, nei casi previsti come obbligatori, di animali ed il recupero e distruzione delle relative carcasse;

     h) censimento, monitoraggio e controllo delle volpi nonché di altre specie selvatiche e sinantropiche; ai fini della profilassi delle malattie trasmissibili all'uomo.

 

     Art. 11. (Compiti del settore amministrativo).

     Il settore amministrativo svolge in particolare i seguenti compiti:

     a) segreteria del responsabile del Presidio, del Comitato tecnico e dei responsabili dei settori;

     b) protocollo in arrivo e in partenza;

     c) ricezione, registrazione, conservazione dei campioni e connesse attività amministrative;

     d) copia dattilografica, fotoriproduzione, ciclostilatura, ecc.;

     e) economato e magazzino;

     f) biblioteca;

     g) gestione automezzi;

     h) rilevazioni statistiche ed elaborazione dati;

     i) diffusioni delle informazioni sui problemi e sulle soluzioni consolidate;

     l) produzione di materiale e servizi per la formazione del personale e l'informazione del settore.

 

     Art. 12. (Gruppi di lavoro interdisciplinari).

     L'organizzazione del lavoro all'interno dei presidi di igiene e prevenzione si ispira al principio dell'interdisciplinarietà degli interventi. A tal fine e per garantire il coordinato esercizio da parte dei presidi multizonali dei compiti ad essi attribuiti dalla presente legge, possono essere formati gruppi di lavoro permanenti a carattere interdisciplinare tra il personale appartenente ai settori di attività in cui i presidi medesimi sono articolati.

     I gruppi di lavoro, di cui al comma precedente, riguardano le seguenti materie:

     a) l'inquinamento dell'aria;

     b) l'inquinamento dell'acqua e del suolo;

     c) l'igiene degli alimenti e delle bevande;

     d) l'igiene e la sicurezza del lavoro.

     Possono essere altresì formati gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici o alla soluzione di problemi particolari.

     All'attivazione ed alla composizione dei gruppi provvede il comitato di gestione dell'ULSS dove ha sede il presidio multizonale di igiene e prevenzione, sentito il comitato tecnico di cui al successivo art. 13.

 

     Art. 13. (Comitato tecnico del presidio multizonale di igiene e prevenzione).

     E' istituito presso ogni presidio multizonale di igiene e prevenzione un comitato tecnico con funzioni consultive.

     Il comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio. E' composto dai responsabili dei settori di attività in cui il presidio è articolato; dai responsabili dei servizi di prevenzione e igiene ambientale, di medicina legale e del lavoro, di veterinaria delle UU.LL.SS.SS. dell'ambito territoriale del presidio multizonale di igiene e prevenzione.

     E' convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi, è altresì convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi rappresentanti.

     Il regolamento delle UU.LL.SS.SS. ove hanno sede i presidi multizonali di igiene e prevenzione disciplina le modalità di funzionamento del comitato tecnico consultivo.

     L'attività del comitato tecnico è finalizzata al coordinamento, all'interdisciplinarietà ed alla standardizzazione degli interventi effettuati dal presidio, ed al collegamento tecnico con i servizi delle UU.LL.SS.SS. comprese nell'ambito territoriale dei presidi medesimi.

     Il comitato tecnico, sulla base di un programma di attività da predisporre entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, formula proposte al comitato di gestione in ordine:

     a) all'organico dei settori ed alle sue modifiche;

     b) agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti di dotazione dei presidi;

     c) agli abbonamenti alle riviste scientifiche nazionali ed estere di interesse dei settori;

     d) all'attività formativa ed informativa degli operatori;

     e) alle modalità per l'attuazione delle forme di collaborazione con gli enti e gli istituti indicati nell'art. 4, ultimo comma, della legge;

     f) ai piani di lavoro annuali o periodici.

     Il comitato tecnico, inoltre, indirizza il lavoro amministrativo.

 

     Art. 14. (Dotazione organica).

     La dotazione organica di ciascun presidio multizonale di igiene e prevenzione, nonché l'adeguamento degli organici del personale delle UU.LL.SS.SS. preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 14, terzo comma, lettere o) e p) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali più rappresentative, con provvedimenti del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I relativi posti sono assegnati, prioritariamente e su specifica richiesta, al personale di ruolo in servizio presso le Unità Locali Socio- Sanitarie alla data di entrata in vigore della presente legge, con compiti corrispondenti a quelli da svolgere negli istituendi presidi multizonali, purché in possesso dei requisiti prescritti.

 

     Art. 15. (Responsabilità dei settori e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione).

     Ad ogni settore di attività è preposto un responsabile avente il seguente titolo di studio:

     a) settore chimico-ambientale: laurea in chimica o chimica industriale;

     b) settore fisico-ambientale: laurea in fisica;

     c) settore bio-tossicologico: laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche;

     d) settore impiantistico-antinfortunistico: laurea in ingegneria;

     e) settore amministrativo: il responsabile appartenente al ruolo amministrativo deve ricoprire almeno la posizione funzionale di Direttore Amministrativo;

     f) settore veterinario: laurea in medicina veterinaria.

     Il responsabile appartenente al ruolo sanitario deve ricoprire almeno la posizione funzionale di coadiutore.

     Il responsabile preposto al servizio multizonale di prevenzione è uno dei responsabili di settore che ricopre la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva competenza.

     Alla nomina dei responsabili dei presidi multizonali provvede il comitato di gestione dell'ULSS sede del presidio, ai sensi dell'art. 163 del D.M. 30 gennaio 1982 pubblicato nel supplemento ordinario dalla G.U. n. 51 del 22 febbraio 1982.

     In mancanza di personale in possesso della posizione funzionale apicale, l'incarico di responsabile del presidio multizonale è conferito al responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio.

     L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile.

     I responsabili dei presidi multizonali di igiene e prevenzione fanno parte, in qualità di componenti, dell'ufficio di direzione delle UU.LL.SS.SS. ove hanno sede i presidi medesimi.

     I Responsabili dei Presidi:

     a) danno esecuzione ai programmi ed ai piani di lavoro predisposti dal comitato tecnico di cui al precedente art. 13;

     b) coordinano l'attività dei singoli settori al fine di assicurare l'unitarietà e l'interdisciplinarietà degli interventi;

     c) hanno la responsabilità tecnico-organizzativa del presidio.

     Nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni i responsabili di settore:

     a) svolgono le attività e le prestazioni inerenti alla loro competenza professionale, nonché attività di studio e di ricerca nell'ambito delle competenze attribuite al proprio settore;

     b) definiscono l'organizzazione e la distribuzione del lavoro, stabilendone le procedure in rapporto all'organizzazione generale del presidio, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti affidati al proprio settore;

     c) redigono una relazione annuale sull'attività di specifica competenza;

     d) rispondono dei risultati e degli effetti dell'attività del proprio settore al responsabile del presidio.

 

     Art. 16. (Utilizzazione di beni, attrezzature e personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi).

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i laboratori provinciali di igiene e profilassi. Il personale, le attrezzature e i beni appartenenti ai soppressi laboratori sono assegnati ai rispettivi presidi multizonali di igiene e prevenzione.

 

     Art. 17. (Attività ispettive di controllo).

     Su proposta del Presidente della Giunta regionale, il Prefetto nomina gli operatori dei presidi multizonali di igiene e prevenzione, che assumono ai sensi delle leggi vigenti, in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Al suddetto personale sono altresì attribuiti i poteri di accesso e di diffida previsti dall'art. 21, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 18. (Aggiornamento professionale).

     I comitati di gestione delle UU.LL.SS.SS. dove sono ubicati i presidi multizonali di igiene e prevenzione, sentiti i comitati tecnici di cui al precedente art. 13, formulano annualmente proposta alla Regione per la predisposizione, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, di programmi di aggiornamento del personale dei PMIP, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     All'aggiornamento del personale previsto dal precedente comma partecipa il personale dei servizi di prevenzione e igiene ambientale e di medicina legale e del lavoro.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria).

     Al finanziamento della gestione dei presidi multizonali di igiene e prevenzione si provvede:

     a) quanto alla spesa corrente, quota a destinazione indistinta ai sensi della L.R. da adottare in applicazione dell'art. 51, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) quanto alla spesa corrente, quota a destinazione vincolata, nonché alla spesa in conto capitale in relazione alle disposizioni sul finanziamento della spesa di sviluppo prevista dalle leggi di piano sanitario regionale.

     Il finanziamento è assegnato a ciascuna ULSS sede del presidio multizonale, con l'obbligo, per la medesima, della tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale.

     Fino all'emanazione dei provvedimenti legislativi regionali suddetti, al finanziamento delle spese correnti si provvede con le assegnazioni disposte a favore delle UU.LL.SS.SS. sedi dei presidi, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, dalla Giunta regionale, mentre per quello in conto capitale si provvede con piano di riparto annuale a favore delle UU.LL.SS.SS. stesse, deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 20. (Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti).

     Le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'art. 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, sono insediate presso il settore fisico-ambientale di ogni presidio multizonale di igiene e prevenzione ed hanno competenza per l'ambito territoriale cui si riferisce ciascun presidio.

     Le commissioni sono presiedute dal responsabile del settore di attività fisico-ambientale e sono composte:

     a) da un laureato in medicina, specialista in radiologia;

     b) da un laureato in fisica facente parte del servizio di fisica sanitaria ospedaliera dell'ambito territoriale del presidio multizonale;

     c) da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui all'art. 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

     d) da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;

     e) da un ispettore medico del lavoro, preferibilmente specializzato in igiene, medicina del lavoro e medicina nucleare.

     Le funzioni di Segretario sono svolte a un dipendente della U.L.S.S. inquadrato in una qualifica non inferiore a quella di Collaboratore Amministrativo [2].

     Le Commissioni Vengono di volta in volta integrate dai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Igiene Ambientale, di Medicina Legale e del Lavoro e del Servizio Veterinario della ULSS nel cui territorio si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione [3].

     Le commissioni hanno funzioni consultive e restano in carica tre anni. I componenti sono nominati dal comitato di gestione della ULSS in cui ha sede il presidio multizonale di igiene e prevenzione e possono essere riconfermati.

     Le commissioni esprimono parere per tutte le questioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché ai fini del rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 102 del D.P.R. 13 febbraio 1984, n. 185.

     Le commissioni prestano inoltre la propria consulenza ai Sindaci e alle UU.LL.SS.SS. circa i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni.

 

     Art. 21. (Utilizzazione di settori di altri presidi multizonali).

     Finché non siano stati attivati tutti i settori di attività di un presidio multizonale di igiene e prevenzione, questo si avvale, sulla base di specifici accordi stipulati fra le UU.LL.SS.SS. interessate, del corrispondente settore di attività di un altro presidio multizonale di igiene e prevenzione.

     Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attività fisico- ambientale, le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, di cui al precedente art. 20, sono presiedute dai responsabili dei presidi multizonali o dai responsabili di altro settore di attività. Alla loro individuazione provvede il comitato di gestione dell'ULSS ove i presidi medesimi sono ubicati.

 

     Art. 22.

     E' abrogata ogni disposizione legislativa regionale contraria o incompatibile con la presente normativa.

 

 

 


[1] Rectius: «loro».

[2] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 9 luglio 1992, n. 55.

[3] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 9 luglio 1992, n. 55.