§ 2.4.49 - L.R. 27 giugno 2008, n. 10.
Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comunità montane
Data:27/06/2008
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Natura
Art. 3.  Ambiti territoriali
Art. 4.  Territori classificati montani
Art. 5.  Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
Art. 6.  Procedimento di concertazione
Art. 7.  Modalità per la costituzione delle Comunità montane
Art. 8.  Statuto della Comunità montana
Art. 9.  Modalità di approvazione dello Statuto
Art. 10.  Criteri di ripartizione dei finanziamenti
Art. 11.  Organi della Comunità montana
Art. 12.  Composizione ed elezione dell'organo rappresentativo.
Art. 13.  Cause di scioglimento dell’organo rappresentativo
Art. 14.  Rinnovo e permanenza in carica dell'organo rappresentativo comunitario
Art. 15.  Composizione dell'organo esecutivo
Art. 16.  Elezione degli organi esecutivi
Art. 17.  Presidente
Art. 18.  Indennità
Art. 19.  Riduzione del numero delle Comunità montane
Art. 20.  Procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane mediante accorpamento
Art. 21.  Scioglimento di Comunità Montane, scioglimento per trasformazione in unione di Comuni o per incorporazione ad unioni di Comuni esistenti
Art. 22.  Disposizioni finali e transitorie
Art. 23.  Norma finanziaria
Art. 24.  Ulteriori disposizioni finanziarie
Art. 25.  Modifiche ed abrogazione di norme
Art. 26.  Spese per infrastrutture del Campionato Europeo di Basket Femminile "Chieti 2007"
Art. 27.  Integrazioni all' art. 1 della L. R. 28 Dicembre 2006, n. 47 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (Legge [...]
Art. 28.  Entrata in vigore


§ 2.4.49 - L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali.

(B.U. 11 luglio 2008, n. 39)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge, anche in attuazione dell’articolo 2, commi da 16 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”, disciplina il riordino delle Comunità montane, detta norme per il loro funzionamento e dispone l'adeguamento dei relativi statuti alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi.

 

     Art. 2. Natura

1. Le Comunità Montane sono unioni di Comuni, montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, costituite per la valorizzazione delle zone montane quali enti di presidio dei relativi territori, allo scopo di esercitare in modo più adeguato le funzioni loro delegate dai Comuni ai fini dello svolgimento in forma associata, quelle delegate dalla Provincia e quelle conferite dalla Regione.

 

     Art. 3. Ambiti territoriali

1. La Regione, con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, individua nel numero massimo di quindici gli ambiti territoriali per la costituzione delle Comunità Montane, la cui popolazione non può essere inferiore a 10.000 abitanti.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata con il procedimento di cui all’articolo 6, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) rilevanza delle aree montane, contiguità territoriale e grado di integrazione e di interdipendenza economico-sociale;

b) adeguatezza all'esercizio delle funzioni delegate o conferite, nonché all'esercizio associato di funzioni dei Comuni ricompresi, anche con riferimento ai livelli ottimali di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 3, comma 2, ed alla L.R. n. 11/1999;

c) tendenziale corrispondenza con ambiti e sistemi di riferimento per la programmazione regionale e con gli enti Parco.

3. Ai fini di cui al comma 1 possono essere esclusi dagli ambiti territoriali i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di Provincia ed i Comuni con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti.

4. L'esclusione di Comuni dalle Comunità Montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefìci e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

5. La ridelimitazione degli ambiti territoriali e la conseguente revisione delle Comunità Montane può essere realizzata, con cadenza non inferiore al quinquennio, con le stesse modalità di cui al presente articolo. Nel caso in cui la ridelimitazione degli ambiti territoriali non comporti nuova costituzione o revisione di tutte le Comunità Montane, il decreto del Presidente della Giunta Regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l’intero assetto delle Comunità stesse.

6. Il termine di cui al comma 5 può essere derogato solo ove la ridelimitazione degli ambiti territoriali comporti una riduzione del numero complessivo delle Comunità Montane e, conseguentemente, dei relativi costi. In tal caso, il decreto del Presidente della Giunta Regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l’intero assetto delle Comunità stesse.

7. Ai fini di cui al presente articolo, il dato relativo alla popolazione anagrafica comunale è quello risultante dalla più recente rilevazione annuale ISTAT.

 

     Art. 4. Territori classificati montani

1. Sono Comuni montani o parzialmente montani quelli il cui territorio è classificato montano ai sensi delle vigenti disposizioni della legge statale, indicati nella tabella "A", allegata alla presente legge.

2. Le variazioni della classificazione dei territori montani sono disposte con delibera del Consiglio regionale su proposta della Giunta, nel rispetto della normativa statale.

 

     Art. 5. Principio di non sovrapposizione tra enti associativi

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione di rifiuti, il Comune facente parte di una Comunità Montana non può aderire ad alcuna delle altre forme associative previste dagli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali TUEL) qualora l'esercizio associato riguardi la medesima funzione o il medesimo servizio [1].

2. Fermo restando quanto disposto nel comma 1, le Comunità Montane ridelimitate a seguito di accorpamento, possono disciplinare nel proprio statuto una ripartizione funzionale del territorio comunitario in sub-ambiti, finalizzata alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell’assetto territoriale, nonché delle risorse umane e strumentali utilizzate nell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi.

 

     Art. 6. Procedimento di concertazione

1. Allo scopo di definire gli ambiti territoriali, la concertazione si svolge tra la Giunta regionale e le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali (ANCI - UPA - UNCEM e Lega delle Autonomie) e si realizza ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 3 comma 5, garantendo ai soggetti interessati la formulazione di proposte, rilievi e osservazioni.

2. Il procedimento è avviato dalla Giunta regionale, sulla base di una propria proposta, motivata in relazione ai principi e criteri di cui all’articolo 3, anche a seguito di richiesta da parte delle Comunità Montane, dei Comuni e delle associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessati alla materia.

3. I risultati della concertazione sono constatati, entro 45 giorni dall'inizio del procedimento, in apposito verbale redatto congiuntamente dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La proposta concertata è comunicata tempestivamente, a cura della Giunta regionale, a ciascuna Comunità ed a ciascun Comune interessato, con invito a deliberare e comunicare, nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla data della comunicazione medesima, eventuali osservazioni e proposte alternative.

5. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, con l’adozione da parte della Giunta regionale della proposta concertata, motivando espressamente in ordine ad eventuali aspetti che non risultino concordemente definiti in sede concertativa ed alle eventuali osservazioni e proposte non recepite.

 

     Art. 7. Modalità per la costituzione delle Comunità montane

1. Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, provvede alla costituzione delle Comunità montane tra i Comuni i cui territori ricadono negli ambiti territoriali individuati nella deliberazione stessa.

2. Il decreto prevede altresì il termine per l’approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi.

3. Ove la ridelimitazione degli ambiti territoriali avvenga per accorpamento o scioglimento di Comunità Montane, il decreto regolamenta i rapporti successori fra gli enti, anche prevedendo la nomina di un Commissario.

 

     Art. 8. Statuto della Comunità montana

1. La Comunità Montana adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione della Comunità montana e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale della Comunità Montana, anche in giudizio, le forme di collaborazione fra Comunità montana e Province.

 

     Art. 9. Modalità di approvazione dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dall'organo rappresentativo della Comunità montana con il voto favorevole di due terzi dei componenti assegnati.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

3. Le Comunità montane approvano il proprio Statuto entro centoventi giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio comunitario.

4. Decorso tale termine e fino al momento di entrata in vigore del nuovo statuto, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

5. Nel caso di mancata approvazione dello Statuto nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione, preliminarmente all’esercizio del potere sostitutivo, interviene prima a mezzo di una richiesta di chiarimenti indirizzata al Consiglio comunitario per verificare le ragioni dell’inadempimento e, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, con una diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore comunque a sessanta giorni.

6. Trascorso il termine perentorio concesso con la diffida, il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per l’approvazione dello statuto.

7. Lo Statuto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio della Comunità e dei Comuni membri.

8. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Comunità Montana.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie, in quanto compatibili.

 

     Art. 10. Criteri di ripartizione dei finanziamenti

1. Le risorse derivanti da programmi e iniziative cofinanziate dall'Unione Europea o da atti di programmazione negoziata, nonché i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti, di opere e di interventi, previsti nei Piani di Sviluppo Socio Economico, a valere sulle risorse del bilancio regionale proprie o trasferite dallo Stato, sono ripartiti ed assegnati in conformità delle rispettive discipline specifiche.

2. La Regione concede annualmente un contributo alle Comunità montane per le finalità istituzionali, in aggiunta ai fondi ordinari erogati dallo Stato.

3. Le risorse statali assegnate alla Regione ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le risorse regionali previste con legge annuale di bilancio, relative ai contributi di cui al comma 2 ed ai finanziamenti per le finalità di cui alla L.R. 9 aprile 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono ripartite e assegnate alle Comunità Montane sulla base dei seguenti coefficienti:

a) 40% in parti uguali;

b) 25% in relazione alla superficie dei rispettivi territori classificati montani sulla base dei dati

UNCEM nazionale più recenti;

c) 25% in base all'indice di spopolamento delle zone classificate montane desunto dai dati

UNCEM nazionale più recenti riferiti all'ultimo quinquennio;

d) 10% in relazione alla popolazione residente in zona classificata montana sulla base dei dati

UNCEM nazionale più recenti.

4. Le Comunità Montane devono trasmettere entro il 30 giugno, alla Giunta regionale – Direzione

Riforme istituzionali enti locali, controlli - copia del bilancio preventivo annuale munito della

relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge, ed entro il 30 settembre copia del conto

consuntivo, munito della relativa delibera consiliare esecutiva ai termini di legge, fatte salve le

proroghe previste per legge.

 

     Art. 11. Organi della Comunità montana

1. La Comunità Montana ha un organo rappresentativo - consiglio, un organo esecutivo - giunta -

ed un presidente.

 

     Art. 12. Composizione ed elezione dell'organo rappresentativo.

1. L'organo rappresentativo della Comunità Montana è costituito da sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni membri, eletti dai rispettivi consigli che deliberano in tal senso nella prima seduta successiva al loro insediamento e, comunque, non oltre il quarantacinquesimo giorno dallo stesso. Trascorso tale termine, si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco.

2. In seno all’organo rappresentativo della Comunità Montana, in ottemperanza all’articolo 2, comma 18, lett. b) della Legge 24.12.2007, n. 244, è attribuito a ciascun Comune un solo rappresentante, eletto a scrutinio palese.

3. In caso di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica di un componente del consiglio comunitario, il Comune interessato provvede, entro venti giorni dal verificarsi dell’evento, alla surroga del rappresentante da sostituire, con le stesse modalità previste per l'elezione dei consiglieri comunitari. Trascorso tale termine si considera rappresentante del Comune inadempiente il Sindaco e, ove la surroga riguardi il medesimo, il Presidente della Giunta regionale esercita il potere sostitutivo con la nomina del commissario ad acta.

4. Dopo ciascuna tornata elettorale non ordinaria, l'organo rappresentativo comunitario provvede, in un'unica seduta da tenersi entro dieci giorni dall'acquisizione delle deliberazioni di nomina dei Consigli comunali rinnovati, alla convalida dei nuovi rappresentanti nominati dai Consigli comunali eletti nella consultazione. A tal fine le deliberazioni dovranno essere trasmesse nel termine massimo di 30 giorni dalla data di adozione.

5. I casi di ineleggibilità e incompatibilità sono quelli contemplati dal D.Lgs. n. 267/2000 per i consiglieri degli enti locali.

 

     Art. 13. Cause di scioglimento dell’organo rappresentativo

1. Sono causa di scioglimento del Consiglio della Comunità Montana:

a) la mancata elezione del Presidente e dell’Organo esecutivo secondo quanto previsto all’art. 16;

b) la rimozione, la decadenza, il decesso, le dimissioni del Presidente dell’Organo esecutivo;

c) le dimissioni contestuali o la decadenza di almeno la metà dei consiglieri comunitari nominati dai consigli comunali;

d) la mancata approvazione del bilancio di previsione e della delibera di salvaguardia del riequilibrio di bilancio nei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente della Giunta Regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del Consiglio della Comunità Montana e nomina un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo.

3. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione, lo scioglimento è disposto con modalità procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell’ art. 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13 convertito in legge dall’art. 1 della legge 24 aprile 2002, n. 75, spettando comunque al Presidente della Giunta regionale di provvedere, salvo diversa disciplina dello Statuto della Comunità Montana, in ordine alle modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio.

4. In caso di scioglimento del Consiglio comunitario i Comuni appartenenti alla Comunità Montana provvedono, entro venti giorni dallo scioglimento, ad una nuova elezione dei propri rappresentanti, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 12.

 

     Art. 14. Rinnovo e permanenza in carica dell'organo rappresentativo comunitario

1. Il rinnovo dell'organo rappresentativo comunitario consegue alla tornata elettorale ordinaria dei Consigli comunali e l’organo dura in carica fino all'insediamento di quello successivo.

 

     Art. 15. Composizione dell'organo esecutivo

1. In ottemperanza all’articolo 2, comma 18, lett. b) della Legge 24.12.2007, n. 244, il numero dei componenti la Giunta, compreso il Presidente, non può essere superiore a tre, se la popolazione complessiva della Comunità montana non supera i 30.000 abitanti e non superiore a cinque, se la popolazione complessiva supera i 30.000 abitanti.

 

     Art. 16. Elezione degli organi esecutivi

1. L'organo rappresentativo della Comunità montana elegge al proprio interno il Presidente e gli altri componenti dell'organo esecutivo con un'unica votazione, sulla base di un documento programmatico, contenente la lista dei candidati alle suddette cariche, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla Comunità Montana.

2. L'elezione avviene nella prima seduta dopo le nomine e, comunque, entro trenta giorni dalla seduta di convalida degli eletti, a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità montana. Ove non sia raggiunta tale maggioranza, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

3. Qualora in nessuna di esse sia raggiunta la maggioranza richiesta, si procede allo scioglimento dell'organo rappresentativo.

4. In caso di dimissioni del Presidente, decade l'organo esecutivo; in tal caso la nuova elezione avviene con la procedura di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione, pena lo scioglimento dell'organo rappresentativo.

5. La surroga di uno o più componenti l'organo esecutivo deve avvenire nella prima seduta dell'organo rappresentativo successiva alla vacanza. Il membro dimissionario o decaduto resta in carica fino all'elezione del suo successore.

 

     Art. 17. Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. La carica è cumulabile con quella di sindaco di uno dei Comuni membri della Comunità montana.

 

     Art. 18. Indennità

1. In attuazione dell’articolo 2, comma 18, lett. c) della legge 24.12.2007, n. 244 ed ai fini del contenimento dei costi degli organi, al Presidente e agli Assessori della Comunità montana non è riconosciuta alcuna indennità di funzione.

2. Sono a carico dei Comuni facenti parte della Comunità montana eventuali indennità previste dallo Statuto della Comunità montana.

3. L’eventuale differenza tra l’indennità spettante al Presidente in quanto tale e quella spettante in quanto Sindaco può essere riconosciuta dallo Statuto; in tal caso il relativo onere è posto a carico dei Comuni facenti parte della Comunità montana.

4. Permane altresì il diritto a fruire dei permessi, licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela spettante ai componenti degli organi delle Comunità Montane in base alla vigente normativa statale in materia di “status degli amministratori”.

 

     Art. 19. Riduzione del numero delle Comunità montane

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione provvede, in attuazione dell’articolo 2, comma 18, lett. a) della Legge 24.12.2007, n. 244, a realizzare la riduzione del numero delle Comunità Montane da 19 fino a un massimo di 15, mediante accorpamento, scioglimento ovvero scioglimento con contestuale eventuale trasformazione in Unione di Comuni, anche mediante incorporazione ad una Unione già esistente.

2. Non possono comunque far parte di una Comunità Montana i capoluoghi di provincia ed i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

 

     Art. 20. Procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane mediante accorpamento

1. Il procedimento di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane mediante accorpamento ai sensi dell’articolo 19, è avviato dalla Giunta Regionale anche a seguito di richiesta, previamente concertata tra le Comunità Montane, i Comuni e le associazioni regionali rappresentative degli Enti Locali interessati alla materia, trasmessa dall’UNCEM alla Giunta Regionale, Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali – Controlli – Pescara, entro e non oltre il 31.08.2008.

2. Le richieste di accorpamento, formulate ai sensi del comma 1, devono tener conto della rilevanza delle aree montane, della contiguità territoriale e del grado di integrazione e di interdipendenza economico sociale, nonché del requisito della popolazione di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge.

3. Tali richieste sono valutate dalla Giunta Regionale che, in ogni caso, predispone una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali, tenuto conto in particolare dei criteri di cui all’articolo 3, comma 2 della presente legge.

4. La proposta è sottoposta entro il 30.09.2008 alla Conferenza Regione Enti Locali o, ove costituito, al Consiglio delle Autonomie Locali, per la relativa concertazione ed è approvata con atto di Giunta entro il 31.10.2008.

5. In caso di accorpamento, la nuova Comunità Montana subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, delle precedenti.

6. Il Presidente della Giunta Regionale entro il 31.12.2008 emana i decreti di ridelimitazione, con cui disciplina i rapporti successori fra le precedenti Comunità Montane ed i nuovi enti, compreso quelli relativi al personale, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nominando, ove necessario, un Commissario [2].

7. Il decreto prevede altresì il termine per l’approvazione dei nuovi statuti e per la costituzione dei nuovi organi.

8. Decorso tale termine e fino all’entrata in vigore del nuovo statuto, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.

9. Nel caso in cui il procedimento di ridelimitazione operato ai sensi del comma 3 del presente articolo non riguardi tutte le Comunità Montane, il decreto del Presidente della Giunta Regionale riguarda comunque, anche solo a fini confermativi, l’intero assetto delle Comunità stesse.

 

     Art. 21. Scioglimento di Comunità Montane, scioglimento per trasformazione in unione di Comuni o per incorporazione ad unioni di Comuni esistenti

1. Qualora tutti o almeno l’80% dei Comuni facenti parte di una Comunità Montana deliberino lo scioglimento della Comunità montana ovvero, lo scioglimento con contestuale trasformazione in una Unione di Comuni, anche allargata ad altri Comuni non montani, o con incorporazione ad una Unione già esistente, la Comunità Montana trasmette entro il 31.08.2008 il relativo atto deliberativo alla Giunta Regionale, Direzione Riforme Istituzionali, che ne tiene conto ai fini della predisposizione della proposta di ridelimitazione di cui all’articolo 20, comma 3.

2. Lo scioglimento di Comunità Montane può anche essere previsto dalla Giunta Regionale nella proposta di ridelimitazione di cui all’articolo 20, comma 3. A tal fine si tiene conto del requisito della popolazione di cui all’articolo 3, comma 1 della presente legge e/o dell’altitudine e/o della marginalità dei Comuni facenti parte della Comunità Montana.

3. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo assumono le funzioni della Comunità Montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

4. In caso di scioglimento della Comunità Montana, i Comuni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

5. Allo scioglimento della Comunità Montana provvede il Presidente della Giunta regionale con decreto da emanarsi entro il 31.12.2008, in cui vengono regolamentati i relativi rapporti successori, compresi quelli relativi al personale facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nominando, ove necessario un Commissario [3].

6. [In caso di scioglimento o soppressione di Comunità montane, la Regione partecipa in sostituzione delle stesse, a società da esse costituite o partecipate per la gestione dei servizi pubblici. Con successiva legge regionale, nel rispetto dell’articolo 57 dello statuto regionale, è autorizzata la partecipazione, stabilita la misura e sono determinati i presupposti e le condizioni, con riferimento all’atto costitutivo e allo statuto sociale, nonché gli oneri a carico della Regione stessa] [4].

 

     Art. 22. Disposizioni finali e transitorie

1. Al fine di verificare la sostenibilità della presente legge nel tempo, sono attivati sistemi di monitoraggio e valutazione degli effetti prodotti dalla norma a regime.

2. Fino alla data di emanazione dei decreti del Presidente della Giunta Regionale effettuata ai sensi degli articoli 20 e 21, le Comunità Montane sono quelle costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, elencate nell'allegata tabella "B".

3. Dall’entrata in vigore della presente legge, alle indennità previste per il Presidente e gli assessori delle Comunità Montane si applicano le previsioni di cui all’articolo 18 della presente legge.

4. Le risorse finanziarie iscritte sui capitoli di seguito indicati del bilancio regionale relativo all’esercizio finanziario 2008 sono ripartite ed assegnate alle Comunità Montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) U.P.B 14.02.001 - capitolo 122341 denominato: “Fondo Nazionale Ordinario degli investimenti per le Comunità Montane – Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”;

b) U.P.B 14.01.004 - capitolo 121540 denominato “Contributo in favore delle Comunità Montane – L.R. 92/1994 ”;

c) U.P.B. 14.01.001 - capitolo 121534 denominato: “Spese correnti per l’incentivazione del trasporto locale nelle aree montane L.R. 10.05.2002, n. 7”;

d) U.P.B. 14.01.001 - capitolo 121532 denominato “Fondo regionale per la montagna per spese correnti L.R. 18/05/2000, n. 95”;

e) U.P.B. 14.02.001 - capitolo 122342 denominato “Fondo regionale della montagna per gli interventi speciali e L.R. 18/05/2000, n. 95”;

f) U.P.B. 14.02.001 - capitolo 122343 denominato “Fondo regionale della montagna di cui all’art. 2 L.31/1/1994, n. 97 L.R. 95/2000”;

g) U.P.B. 07.02.006 - capitolo 122440 denominato “Interventi a favore delle Comunità Montane per le finalità di cui alla L. 93/81 – L.R. 29/97”.

5. La Giunta Regionale approva con proprio atto la relazione tecnico finanziaria prevista dall’articolo 2, comma 21 della legge 244/2007.

 

     Art. 23. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 10 della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2008 in € 300.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 14.01.004 sul capitolo 121540, denominato “Contributo in favore delle Comunità montane”.

2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con le annuali leggi di bilancio ai sensi della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della regione Abruzzo”.

3. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008 sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 03.05.002 – 35001 denominato “Entrate derivanti da violazione alle disposizioni relative ai tributi propri (L.R. 04.01.1972, n. 1, L.R. 17.04.1974, n. 10, L.R. 14.06.1990, n. 158)” è incrementato di € 300.000,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 14.01.004 – 121540 denominato “Contributo in favore delle Comunità Montane” è incrementato di € 300.000,00.

 

     Art. 24. Ulteriori disposizioni finanziarie

1. Il comma 33 bis dell'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 47 è sostituito dal seguente:

“33 bis) Per le finalità e gli interventi di cui ai commi 31 e 33, quantificati per l'esercizio 2008 in Euro 2,4 milioni, sono utilizzate le economie vincolate accertate sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102424 denominato “Interventi per il finanziamento delle azioni organiche n. 7 (allevamenti zootecnici), n. 8 (coltivazioni tipiche regionali), n. 9 (forestazione produttiva) previste dalla L. 1/3/1986, n. 64” per le quali la Giunta regionale è autorizzata a disporre la reiscrizione sul capitolo di nuova istituzione 07.02.005 - 102475 denominato “Finanziamenti straordinari ai Consorzi di Bonifica regionali per far fronte alle maggiori spese derivanti da situazioni eccezionali di emergenza idrica”.

2. Al bilancio di previsione 2008 approvato con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.02.010 - 12490, denominato “Oneri per interventi di cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata” è ridotto di Euro 1,5 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 10.02.001 - 152303 “Cofinanziamento interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici", è incrementato di Euro 1,5 milioni.

3. All'Elenco delle spese in conto capitale finanziate mediante ricorso ad indebitamento allegato al bilancio di previsione 2008 approvato con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'importo relativo al capitolo di spesa 02.02.010 - 12490, denominato "Oneri per interventi di cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata" è ridotto di Euro 1,5 milioni;

b) è inserito il capitolo di spesa 10.02.001 - 152303 "Cofinanziamento interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici", per l'importo di Euro 1,5 milioni.

4. Il comma 9 dell'articolo l della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47 concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2008)" è sostituito dal seguente:

“9. Al fine di consentire l’erogazione della spesa inerente l’attuazione degli interventi previsti dalle L.R. 7 maggio 2007, n. 7 (Incentivazione all’esodo), la Giunta Regionale, per il tramite della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, è autorizzata a disporre gli adeguamenti contabili delle risorse a valere sulla U.P.B. 02.01.005 del bilancio del corrente esercizio finanziario, nonché a ripristinare l'importo prelevato dal fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all’articolo 18 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 nell'esercizio finanziario 2008".

 

     Art. 25. Modifiche ed abrogazione di norme

1. All'art. 8, comma 6, della L.R. n. 95/2000, sono aggiunti i seguenti commi:

"6 bis Ai fini dell'approvazione, il Consiglio provinciale esamina lo strumento programmatorio entro 60 giorni dal suo ricevimento; trascorso tale termine, il piano si intende approvato.

6 ter In caso di approvazione condizionata, la Comunità provvede ad inviare alla Provincia i provvedimenti di adeguamento richiesti, entro e non oltre 30 giorni; la definitiva approvazione del Piano è adottata dal Consiglio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento degli atti comunitari."

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi:

a) L.R. 05.08.2003, n. 11 recante: “Norme in materia di Comunità montane”;

b) L.R. 29.06.2005, n. 26 recante: “Disposizioni per il funzionamento e la continuità amministrativa delle Comunità Montane costituite ai sensi della Legge regionale 05.08.2003, n.11”.

 

     Art. 26. Spese per infrastrutture del Campionato Europeo di Basket Femminile "Chieti 2007"

1. Per i maggiori oneri sostenuti dal Comitato Organizzatore del campionato Europeo di Basket Femminile dell’anno 2007, costituito con atto notarile del 19 dicembre 2005, registrato a Chieti il 9 gennaio 2006, al n. 52 - sezione 1, per la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle gare, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di 5 milioni di euro.

2. La Giunta Regionale, previa presentazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente per l'esecuzione delle opere pubbliche, è autorizzata alla erogazione dei fondi previsti dal comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante le economie accertate e disponibili sul capitolo di spesa 02.02.009 - 12490.2 denominato: “Fondo accantonamento per completamenti e partecipazione a progetti strategici L. 01.03.1986, n. 64" per l'importo massimo di Euro 5 milioni.

 

     Art. 27. Integrazioni all' art. 1 della L. R. 28 Dicembre 2006, n. 47 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007)

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della Legge Regionale 28 Dicembre 2006 n. 47 sono inseriti i seguenti commi:

“5 bis Si procede all'alienazione dei beni immobili di proprietà della ASL adibiti a civile abitazione ricorrendo alla trattativa privata qualora il conduttore, oppure una persona del suo nucleo familiare, si trovi in almeno una delle seguenti condizioni e non sia proprietario di beni immobili adibiti a civile abitazione, nel comune di residenza:

a) abbia compiuto sessantacinque anni;

b) sia invalido civile, di guerra o sul lavoro;

c) sia portatore di handicap;

d) il reddito imponibile dell'intero nucleo familiare non sia superiore a euro quindicimila.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conduttori il cui contratto sia scaduto, purché in regola con i crediti richiesti dall' Amministrazione. Nel caso di vendita a trattativa privata il prezzo di vendita degli immobili è stabilito dall'Agenzia del Territorio dell'Aquila.

5 ter. E' riconosciuto il diritto di prelazione, all'esito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, a tutti i conduttori e concessionari di immobili destinati ad uso abitativo non ricompresi nelle categorie di cui al comma precedente.

5 quater. I proventi derivanti dall' alienazione del patrimonio disponibile da parte delle Aziende Sanitarie da versare alla tesoreria Regionale per il ripiano dei disavanzi in Sanità vengono computati al netto delle spese accessorie sostenute dalle Aziende stesse per:

a) Valutazioni Agenzia del Territorio e spese per variazioni catastali;

b) Pubblicazioni ed espletamento aste;

c) Spese derivanti da plusvalenze.

5 quinquies. L'ammontare delle somme di cui al comma 5 quater deve essere regolarmente rendicontato alla Regione entro il trimestre successivo alla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile.”

 

     Art. 28. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

 

 

TABELLE


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 24.

[2] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

[3] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 27 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6.