§ 98.1.27330 - Legge 24 aprile 2002, n. 75.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/04/2002
Numero:75


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27330 - Legge 24 aprile 2002, n. 75.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali

(G.U. 26 aprile 2002, n. 97)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”; al comma 3, dopo le parole: “per l'approvazione del bilancio” , sono inserite le seguenti: “non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso” e le parole: “approvato con” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al”.

     All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     “1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: “con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare” sono inserite le seguenti: “di concerto con il Ministero dell'interno”.

     Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: “Art. 2-bis. - 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

     2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie.

     6. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1”.

     All'articolo 3:

     al comma 2, capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: “negli anni 1997, 1998 e 1999” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000”; al secondo periodo, le parole da: “diverse rispetto all'anno 2000” fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: “determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla gestione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003”;

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     “2-bis. Al comma 9, secondo periodo, dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: “l'importo dei trasferimenti” è inserita la seguente: “correnti” e sono aggiunte, in fine, le parole: “, e comunque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti”.

     Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

     “Art. 3-bis. - 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

     “Art. 268-bis. - (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori passività) - 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l'onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.

     2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l'esistenza di ulteriori passività pregresse.

     3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.

     4. L'attività gestionale ed i poteri dell'organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell'interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

     5. Ai fini dei commi 1 e 2 l'ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuale e pluriennale. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.

     Art. 3-ter. - 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.”.

     Art. 3-quater. - 1. All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: “sulle contabilità speciali di girofondi” sono sostituite dalle seguenti: “sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed”;

     b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali”.