§ 4.4.77 - L.R. 27 aprile 1995, n. 70.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.4.1983, n. 18: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:27/04/1995
Numero:70


Sommario
Art. 51. 
Art. 52.      1. Fino all'approvazione della Carta dell'uso del suolo ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 18/83, aggiunto dalla presente legge, il rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole [...]
Art. 53.      2. Qualora i Piani territoriali provinciali non vengano approvati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le previsioni dei piani urbanistici di cui al comma 2 [...]
Art. 54.      1. I Comuni devono adeguare il proprio Regolamento edilizio alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.
Art. 55.      1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 18.4.1994, n. 383 la regione è rappresentata nella conferenza dei servizi dal presidente della giunta regionale o suo delegato.
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58.      1. Agli strumenti urbanistici adottati e trasmessi alla Provincia al momento di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell'inizio del [...]
Art. 59.      1. Gli artt. 15, 22, 31, 36, 39, 54, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 92, 93, 96 della L.R. 18/83 sono abrogati.
Art. 60. 
Art. 61.      1. I Comuni possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, comprese le concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28.2.1985, n. 47, oltre che per le finalità di cui all'art. 12 [...]
Art. 62.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 4.4.77 - L.R. 27 aprile 1995, n. 70.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.4.1983, n. 18: Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

(B.U. n. 12 del 23 maggio 1995).

 

TITOLO I

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.4.1983, n. 18

 

     Artt. 1. - 50. [1].

 

TITOLO II

Norme finali e transitorie

 

Art. 51. [2]

 

     Art. 52.

     1. Fino all'approvazione della Carta dell'uso del suolo ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.R. 18/83, aggiunto dalla presente legge, il rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole è subordinato ad una dichiarazione da parte del richiedente che attesti la conformità del progetto con quanto previsto dall'art. 68, comma 2, della L.R. 18/83.

 

     Art. 53.

     2. Qualora i Piani territoriali provinciali non vengano approvati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le previsioni dei piani urbanistici di cui al comma 2 dell'art. 91 della L.R. 18/83 aggiunto dall'art. 50 della presente legge diventano efficaci a tutti gli effetti, con le modalità previste nel 4 comma dell'art. 91.

 

     Art. 54.

     1. I Comuni devono adeguare il proprio Regolamento edilizio alle disposizioni contenute nella presente legge entro un anno dall'entrata in vigore della medesima.

     2. [2]a.

 

     Art. 55.

     1. Ai sensi dell'art. 3 del DPR 18.4.1994, n. 383 la regione è rappresentata nella conferenza dei servizi dal presidente della giunta regionale o suo delegato.

 

     Art. 56. [3]

 

     Art. 57. [4]

 

     Art. 58.

     1. Agli strumenti urbanistici adottati e trasmessi alla Provincia al momento di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento dell'inizio del relativo procedimento, ivi comprese le disposizioni contenute nell'art. 15 della L.R. 18/83.

 

     Art. 59.

     1. Gli artt. 15, 22, 31, 36, 39, 54, 76, 77, 81, 83, 84, 86, 92, 93, 96 della L.R. 18/83 sono abrogati.

 

     Art. 60. [5]

 

     Art. 61.

     1. I Comuni possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, comprese le concessioni in sanatoria ai sensi della legge 28.2.1985, n. 47, oltre che per le finalità di cui all'art. 12 della legge 28.1.1977, n. 10, per la copertura dei costi relativi alla formazione degli strumenti urbanistici.

 

     Art. 62. (Omissis) - (Urgenza).

 

 


[1] Vedi L.R. 12 aprile 1983, n. 18.

[2] Modifica l'art. 8, comma 1, della L.R. 13 luglio 1989, n. 52.

[2]2a Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 23 settembre 1998, n. 89.

[3] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 9 maggio 1990, n. 66.

[4] Modifica la L.R. 12 aprile 1983, n. 18.

[5] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 9 maggio 1990, n. 69.