§ 3.7.112 - L.R. 29 maggio 2007, n. 12.
Integrazione all’art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:29/05/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all’art. 15 della L.R. n. 141/1997)
Art. 2.  (Integrazione all’art. 13 della L.R. n. 141/1997)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 3.7.112 - L.R. 29 maggio 2007, n. 12.

Integrazione all’art. 15 della legge regionale n. 141/1997 recante: “Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative”, così come modificato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42 recante “Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive”.

(B.U. 6 giugno 2007, n. 32)

 

Art. 1. (Integrazione all’art. 15 della L.R. n. 141/1997) [1]

     1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’art. 15 della L.R. n. 141/1997 (Norme per l’attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) così come modificato dall’art. 2, comma 1 della L.R. 4.12.2006, n. 42 (Disposizioni urgenti in materia di demanio marittimo, turismo ed attività sportive) è aggiunta la seguente lettera:

“c bis) Per l’anno 2011 i comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste e non abbiano approvato il regolamento di cui alla lettera b), possono rilasciare concessioni demaniali marittime a carattere stagionale o temporaneo per attività turistiche e ricreative.” [2].

 

     Art. 2. (Integrazione all’art. 13 della L.R. n. 141/1997) [3]

     1. All’art. 13 della L.R. n. 141/1997 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2 bis. Vanno altresì riservate un numero di concessioni equivalenti al numero degli Ambiti sociali, così come individuati dalla L.R. n. 22/1998 e sue modifiche ed integrazioni, la cui gestione è affidata agli Ambiti stessi. Alla individuazione del numero di concessioni che ogni singolo Comune deve destinare agli Ambiti sociali provvede la Regione Abruzzo tramite il competente Settore regionale, entro 45 giorni dall’approvazione della presente legge.».

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 bis della L.R. 31 luglio 2007, n. 28.

[2] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 27 maggio 2009, n. 9, dall'art. 1 della L.R. 12 maggio 2010, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 6 maggio 2011, n. 13.

[3] Articolo già modificato dall'art. 17 della L.R. 17 luglio 2007, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 bis della L.R. 31 luglio 2007, n. 28.