§ 3.4.76 - L.R. 27 maggio 2009, n. 9.
Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:27/05/2009
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di Commercio)
Art. 1 bis. 
Art. 2.  (Integrazioni all’art. 1 della L.R. 11/2008)
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 12/2007
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 3.4.76 - L.R. 27 maggio 2009, n. 9.

Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007

(B.U. 12 giugno 2009, n. 29)

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di Commercio)

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga all'art. 1, comma 50, della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio), l'esercizio di attività professionali e di attività commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita nelle aree del comune di L'Aquila destinate ad insediamenti produttivi, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, limitatamente ai professionisti e ai titolari di autorizzazioni commerciali i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all'accesso [1].

2. La superficie massima consentita per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, anche in forma integrata, non può essere superiore a quella precedentemente utilizzata dai titolari negli immobili colpiti dal sisma, incrementata di una percentuale massima del 10 per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i titolari di autorizzazioni commerciali al dettaglio in sede fissa, piccoli e medi, agli studi professionali e agli esercizi di vicinato nonché agli esercizi per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 1, commi 90 e 91, L.R. 11/2008, con esclusione dei centri commerciali, in tutti i comuni, i quali abbiano avuto per i propri immobili, adibiti alle predette attività, la dichiarazione di inagibilità o che non possono utilizzarli in quanto ricadenti in aree interdette all’accesso. In tal caso la deroga viene loro concessa dai sindaci dei rispettivi comuni, in aree da essi individuate.

4. Nelle stesse aree è consentita fino al 31 dicembre 2010 l’organizzazione di fiere periodiche, mercati giornalieri e mercati settimanali ai quali partecipano, esclusivamente, gli esercenti il commercio al dettaglio su aree pubbliche in possesso di una qualsiasi autorizzazione, rilasciata dal comune di l’Aquila ai sensi dell’art. 2 della L.R. 135/1999 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

5. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno carattere provvisorio e la loro applicazione cessa al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale [2].

 

     Art. 1 bis. [3]

1. Per consentire la ripresa delle attività economiche nel territorio del Comune dell’Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, l’esercizio di attività professionali, commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita e del terziario, nelle aree del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Possono beneficiare delle previsioni di cui al comma 1 i professionisti, i titolari di autorizzazioni commerciali e di attività riconducibili al settore del terziario i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all’accesso.

3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano beneficiare della deroga devono presentare apposita richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L’Aquila [4].

4. Per le finalità di cui al presente articolo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L’Aquila disciplina con proprio atto le modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell’autorizzazione e la relativa durata, che, in ogni caso, non può essere superiore ad anni sei, salvo proroghe per giustificati motivi.

5. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell’Aquila fornisce risposta entro 45 giorni, in mancanza di risposta si applica l’istituto del silenzio-assenso.

6. Per le finalità di cui al presente articolo il Nucleo per lo Sviluppo Industriale dell’Aquila provvede alle procedure di assegnazione dell’area.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che si siano insediati nelle aree del Nucleo di Sviluppo Industriale di L’Aquila per effetto della previsione di cui agli artt. 1 e 1 bis della presente legge che non abbiano presentato la relativa istanza.

7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza stabilito da normativa statale [5].

 

     Art. 2. (Integrazioni all’art. 1 della L.R. 11/2008)

1. Dopo il comma 80 della L.R. n. 11/2008 è aggiunto il seguente comma:

“80 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 80 e fino al 31/12/2010 è consentito agli esercenti il commercio nel Comune di l’Aquila effettuare liberamente “vendite di liquidazione”.

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 12/2007

1. Alla lettera c/bis dell'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 12 le parole "l'anno 2007" sono sostituite con le parole "l'anno 2009".

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dagli artt. 1 e 2 della L.R. 17 giugno 2010, n. 21.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2011, n. 22.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 2010, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2011, n. 22.

[5] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2011, n. 22.