§ 3.4.64 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 135.
Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:23/12/1999
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Soggetti a cui si applicano le presenti norme.
Art. 4.  Modalità di svolgimento.
Art. 4 bis.  (Requisiti per lo svolgimento dell’attività).
Art. 5.  (Rilascio dell’autorizzazione)
Art. 6.  Assegnazione dei posteggi nei mercati.
Art. 7.  Validità ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere.
Art. 8.  Norme concernenti le fiere.
Art. 9.  Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
Art. 10.  Esercizio dell’attività su aree demaniali marittime aeroporti, stazioni e autostrade
Art. 11.  Aree private.
Art. 12.  Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione.
Art. 13.  Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.
Art. 14.  (Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)
Art. 15.  Indirizzi ai Comuni per la determinazione di agevolazioni relative ai tributi e alle entrate.
Art. 16.  Funzioni e compiti dei Comuni.
Art. 17.  Orari e calendari dei mercati e delle fiere.
Art. 18.  Norme igienico sanitarie.
Art. 19.  Sfera di applicazione della legge.
Art. 19 bis.  Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate
Art. 20.  Sanzioni.
Art. 20 bis.  Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico
Art. 21.  Cessazione e abrogazione di norme.
Art. 22.  Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla legge statale 112/91.
Art. 23.  Disposizioni finali.
Art. 24.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.64 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 135. [1]

Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114.

(B.U. 28 dicembre 1999, n. 30  - Suppl. Straord.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. La Regione Abruzzo disciplina e regolamenta con la presente legge, ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 114/98, l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale.

     2. La presente legge disciplina le norme generali e gli indirizzi cui i Comuni devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni amministrative concernenti il commercio su aree pubbliche.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.

     2. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

     3. Per posteggio si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

     4. Per posteggio isolato o fuori mercato si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.

     5. Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. La qualifica di area mercatale è recepita nelle norme urbanistiche del Comune.

     6. Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. I mercati straordinari si svolgono, di norma, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo e possono essere collegati ad eventi particolari.

     7. Per mercato specializzato si intende il mercato di cui al precedente comma 5 istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologia del medesimo genere o affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

     8. Per mercato stagionale si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune interessato.

     9. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.

     10. Per fiera specializzata si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.

     11. Per fiera locale si intende la manifestazione di cui al comma 9 a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.

     12. Per presenze in un mercato si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento o ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso [2].

     13. Per presenza effettiva in una fiera si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.

     14. Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dalla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 “Nuove norme in materia di commercio” [3].

     15. Per autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche si intende il provvedimento rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori aventi la concessione del posteggio e quello rilasciato dal Comune nel quale l’operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l’attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici [4].

     16. Per concessione di posteggio si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.

 

     Art. 3. Soggetti a cui si applicano le presenti norme.

     1. Sono soggetti alla presente legge tutti coloro che intendono svolgere attività di vendita di commercio al dettaglio su aree pubbliche nei modi e con i mezzi consentiti dalle leggi dello Stato, dalla presente legge e delle norme, direttive e regolamenti nazionali e locali.

     2. Limitatamente ai soli soggetti e cittadini dell'Unione Europea si prescinde dall'applicazione del comma 2, del successivo art. 4 qualora l'interessato sia già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche o altro documento equipollente rilasciato dal Paese di provenienza.

 

TITOLO II

NORME SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

 

     Art. 4. Modalità di svolgimento.

     1. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, assegnati temporaneamente, o su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

     2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell’art. 2 e al possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 bis. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative [5].

     2 bis. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività [6].

     3. L'autorizzazione rilasciata per l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nell'ambito del territorio regionale, limitatamente al periodo di non utilizzazione della disponibilità del posteggio concesso.

     4. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.

     5. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

 

          Art. 4 bis. (Requisiti per lo svolgimento dell’attività). [7]

1. Non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. L'esercizio di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

 

     Art. 5. (Rilascio dell’autorizzazione) [8]

1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 15 dell’art. 2, il richiedente, persona fisica o giuridica, presenta domanda al Comune nel quale intende avviare l’attività per la vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, ovvero al Comune sede del posteggio per la vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio. La domanda contiene:

a) le generalità del richiedente o, in caso di società la ragione o denominazione sociale;

b) l'indicazione del codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

c) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

d) gli estremi di identificazione del posteggio richiesto qualora l'operatore non intenda esercitare l'attività in forma itinerante;

e) l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 bis.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. Uno stesso soggetto può essere titolare di più autorizzazioni per l'esercizio dell'attività mediante utilizzo di posteggio e di non più di un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

4. Uno stesso soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare al massimo di due autorizzazioni per l’utilizzo di posteggi nell’ambito dello stesso mercato o fiera solo mediante sub ingresso.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio non può essere rilasciata qualora il posteggio richiesto non sia disponibile o quando, nei mercati del Comune interessato, non siano disponibili altri posteggi. La medesima non è valida se non contiene le indicazioni del posteggio concesso.

6. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggi sono rilasciate in conformità ai criteri di cui all’art. 6.

7. Il Comune può rilasciare autorizzazioni stagionali valide per la partecipazione ai mercati di cui al comma 8 dell’art. 2 nonché autorizzazioni stagionali di validità non superiore a tre mesi per l'esercizio dell'attività in forma itinerante o di particolari prodotti a carattere stagionale.

8. L'autorizzazione in originale deve essere esibita ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.

9. In occasione di fiere o altre riunioni straordinarie di persone il Sindaco può rilasciare, sentite le organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello provinciale, autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette fiere o riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti previsti dall'articolo 4 bis.

 

     Art. 6. Assegnazione dei posteggi nei mercati.

     1. In caso di nuova istituzione di mercati o in caso di ampliamenti di mercati esistenti, o in caso di posteggi resisi disponibili, il Comune pubblica, sull'albo pretorio un regolare bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili, di quelli resisi liberi e di quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato. Copia del bando va trasmessa, lo stesso giorno della pubblicazione sull'albo pretorio, alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.

     2. Il bando deve contenere:

     a) l'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione;

     b) il termine di 60 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda di cui all'articolo precedente;

     c) il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando;

     d) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo;

     e) ogni altra notizia utile agli operatori.

     3. Il Comune assegna i posteggi resisi liberi e quelli disponibili a seguito di ampliamento del mercato sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

     a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;

     b) anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

     c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale.

     4. Nei mercati di nuova istituzione i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

     a) maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;

     b) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale.

     5. Prima della pubblicazione del bando di cui al comma 1, i Comuni sono tenuti ad espletare, fra tutti gli operatori del mercato o dei mercati già concessionari di posteggio, una procedura di riassegnazione dei posteggi fra tutti i soggetti interessati che ne facciano domanda con l'applicazione dei criteri di cui al comma 3. I residui posteggi rimasti liberi dopo l'espletamento di detta procedura saranno posti in assegnazione a mezzo bando. Gli operatori concessionari di posteggi non possono scambiare fra loro il posteggio.

 

     Art. 7. Validità ed uso della concessione di posteggi nei mercati e nelle fiere.

     1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale e sono rinnovate su domanda dell'interessato da presentare al Comune competente prima della scadenza.

     2. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità limitatamente al giorno o ai giorni di concessione. Nelle fiere che si svolgono almeno una volta l’anno, il 100% dei posteggi può essere assegnato per un periodo di 10 anni, rinnovabile, con relativo rilascio dell’autorizzazione a chi vi ha operato almeno tre anni nell’ultimo quinquennio e che ne fa richiesta nei modi e nei termini previsti da apposito bando [9].

     3. Qualora la concessione di posteggio sia revocata per motivi di viabilità e traffico o altri motivi di pubblico interesse, il soggetto interessato ha diritto ad ottenere, nel territorio comunale, un altro posteggio che non può avere superficie inferiore a quello revocato e che deve essere localizzato in conformità a scelte concordate con i rappresentanti degli operatori presenti nel mercato.

     4. I posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera sono assegnati, giornalmente, ad eccezione se trattasi di box o manufatti, ai soggetti legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato o nella fiera.

     5. Il Comune provvede, secondo le norme stabilite dal regolamento comunale, alla registrazione delle presenze.

     6. Nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione, o in caso di ristrutturazione dei mercati esistenti i posteggi devono essere organizzati per disposizione e per ampiezza in modo che possano essere utilizzati, dove ne è consentito l'uso, anche da automezzi.

     7. Il Comune tiene a disposizione degli operatori una planimetria di mercato continuamente aggiornata.

     8. Nei mercati di cui al precedente art. 2, comma 5, devono essere riservati i posteggi per i produttori agricoli. Essi sono assegnati con i criteri di cui al precedente art. 6 qualora vi siano domande superiori alla disponibilità.

     9. Quando le date di svolgimento dei mercati e delle fiere coincidono e si sovrappongono e non vi siano disponibili aree pubbliche ulteriori per lo svolgimento specifico delle due manifestazioni i posteggi complessivi da assegnare debbono comprendere tanto l'organico normale di mercato quanto quello della fiera. In alternativa i Comuni dispongono il recupero del mercato in altra data domenicale o festiva.

     10. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve limitazioni imposte dal Comune a norma del successivo art. 16, comma 2 o di carattere igienico sanitario.

 

     Art. 8. Norme concernenti le fiere.

     1. Salvo quanto previsto dai commi successivi, le domande di partecipazione alle fiere devono essere inviate mediante raccomandata al protocollo del Comune o di altro soggetto delegato all'organizzazione, almeno 90 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima. La graduatoria delle concessioni di posteggio è pubblicata all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera stessa [10].

     2. I regolamenti comunali di cui al successivo art. 16 possono fissare termini unificati per la presentazione delle domande e possono prevedere l'assegnazione delle concessioni di posteggio anche per più manifestazioni in numero non superiore a tre. In tali casi la concessione decade se non viene usata per una sola volta.

     3. La graduatoria delle concessioni di posteggio relativa alle fiere, da affiggersi all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

     a) più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

     b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

     c) ulteriori criteri previsti dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti, inseriti nel regolamento comunale.

     4. Non sono ammissibili criteri di priorità basati sulla cittadinanza o residenza o sede legale dell'operatore.

     5. Alle fiere che si svolgono sul territorio regionale possono partecipare gli operatori in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 15 del precedente art. 2 provenienti da tutto il territorio nazionale nei limiti della disponibilità dei posteggi previsti.

     6. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche utilizzando autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio sulla stessa fiera.

     I posteggi rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono assegnati in primo luogo secondo la graduatoria di cui al precedente comma 1, sempre che gli operatori interessati siano presenti, e quindi secondo il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze prevale l'anzianità di iscrizione del soggetto al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.

     7. Nelle fiere di cui al presente articolo il Comune può assegnare fino a un massimo del 5% ulteriore rispetto ai posteggi disponibili a beneficio di operatori rimasti esclusi dalla graduatoria in possesso di particolari articoli da fiera.

     8. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere di cui al presente articolo possono essere distinte secondo i settori e le tipologie determinate dai Comuni a norma del successivo art. 16, comma 2.

 

     Art. 9. Modalità per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

     1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, esclusivamente in forma itinerante, abilita alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago nonché su ogni area pubblica non vietata ai sensi del successivo art. 16 comma 4, con mezzi motorizzati o altro, a condizione che la merce non venga esposta occupando suolo pubblico. Nel caso di vendita a domicilio del consumatore si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98.

     2. L'operatore in forma itinerante osserva gli orari determinati dal Sindaco ai sensi del successivo art. 17, non può avere concessioni di posteggio collegate alla sua autorizzazione, può sostare nelle aree appositamente individuate dal Comune nel regolamento di cui al successivo art. 16, comma 4, per un massimo di due ore nello stesso punto e a distanza di almeno 300 mt. tra una sosta e l'altra ed è comunque soggetto, nell'esercizio della sua attività itinerante, alle prescrizioni del Codice della Strada.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'agricoltore che eserciti la vendita di propri prodotti in forma itinerante ai sensi della legge statale 9 gennaio 1963, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 10. Esercizio dell’attività su aree demaniali marittime aeroporti, stazioni e autostrade [11]

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti, stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. L’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali marittime è soggetto all’autorizzazione rilasciata dai Comuni di cui al primo comma dell’art. 4, Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative).

3. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, determinano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero delle autorizzazioni da rilasciare per l’anno successivo, o la scelta di non rilasciare autorizzazioni.

4. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria, le associazioni ambientaliste e dei consumatori più rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, emanano un regolamento contenente le modalità e le condizioni per l’accesso alle aree demaniali marittime, le modalità di esercizio se in forma fissa o itinerante, nonché i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Piano demaniale marittimo regionale (PDM) e dei Piani demaniali comunali, escludendo la possibilità di ulteriori ampliamenti di superfici pavimentate e volumetrie sull’arenile e l’occupazione delle spiagge libere con strutture adibite ad attività commerciali di cui alla presente legge.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 2 non possono essere rilasciate in assenza della preventiva emanazione, da parte dei Comuni, del regolamento di cui al comma 4.

 

          Art. 11. Aree private.

     1. Qualora uno o più soggetti anche in forma cooperativa o consorziata mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di mercati e fiere per uno o più giorni della settimana dei mese, essa può essere inserita fra le aree destinate all'attività i soggetti promotori hanno diritto prioritariamente all'assegnazione delle concessioni di posteggio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 12. Subingressi e reintestazione dell'autorizzazione.

     1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni al Comune sede di posteggio per gli operatori concessionari di posteggio, al Comune di residenza del dante causa in caso di esercizio dell'attività in forma itinerante, alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

     2. Ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.Lgs. 114/98 l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata. La comunicazione presentata ai sensi del precedente comma 1 è sottoscritta sia dal dante causa che dal subentrante ed entrambe le firme dovranno essere autenticate.

     3.Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L’anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l’anzianità di iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità [12].

     4. Qualora il soggetto interessato non abbia usufruito della facoltà di cui all'art. 5, comma 3 della legge statale 25 marzo 1997, n. 77, in caso di cessione dell'azienda, deve indicare su quale titolo trasferisce i diritti connessi ai titoli di priorità maturati.

     5. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la. decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

 

     Art. 13. Decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

     1. L'autorizzazione è revocata:

     a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

     b) nel caso di decadenza per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

     c) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.

     2. La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo del posteggio medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare [13].

     3. Il rapporto di cui al comma precedente, pari ad un quarto dell'anno solare, si misura con riferimento all'effettivo numero dei giorni nei quali è possibile svolgere l'attività secondo la cadenza periodica del mercato per il quale viene rilasciata la concessione di posteggio.

 

TITOLO III

INDIRIZZI REGIONALI E COMPITI DEI COMUNI

 

     Art. 14. (Criteri per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche) [14]

1. I Comuni definiscono le aree ed il numero dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, nel rispetto degli strumenti urbanistici e secondo i criteri di seguito indicati:

a) impatto positivo sul tessuto economico, al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e congestionamento commerciale;

b) aree mercatali e superfici dei posteggi adeguate all’esercizio delle attività;

c) aree idonee in relazione alla dotazione di servizi igienici nonché di impianti per la rete elettrica, idrica e fognaria;

d) aree funzionali ad un accesso agevole da parte dei consumatori nonché adeguato per il passaggio dei mezzi di emergenza;

e) aree idonee per condizioni viarie, di parcheggio e di trasporto pubblico;

f) localizzazione delle aree in zone in via di espansione urbana, in zone turistiche e montane ed in frazioni.

2. Il comune individua le zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale nelle quali, l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia.

3. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.

4. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.

 

     Art. 15. Indirizzi ai Comuni per la determinazione di agevolazioni relative ai tributi e alle entrate.

     1. Dall'1 gennaio 2000 cessa l'applicazione della tassa sulle concessioni regionali relative alle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230 e alla L.R. 3 dicembre 1994, n. 90.

     2. I Comuni montani, i Comuni con meno di 3000 abitanti hanno facoltà di prevedere particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di propria competenza connesse all'esercizio delle attività su posteggi.

     3. I comuni non montani o con popolazione superiore a 3000 abitanti hanno facoltà di prevedere le agevolazioni di cui al comma precedente nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.

 

     Art. 16. Funzioni e compiti dei Comuni.

     1. I Comuni esercitano le funzioni concernenti il rilascio, la revoca, la reintestazione, la sospensione e la conversione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività nonché il rilascio e la revoca delle concessioni di posteggio.

     2. I Comuni sulla base dei criteri e degli indirizzi di cui al precedente art. 14 e in conformità alle previsioni urbanistiche, stabiliscono l'ampiezza complessiva delle aree e il numero di posteggi da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche secondo le sue diverse forme di attività, la loro superficie e le aree riservate agli agricoltori. Altresì istituiscono, sopprimono, spostano data e localizzazione dei mercati e delle fiere e possono determinare nell'ambito dei settori merceologici le specifiche tipologie merceologiche dei posteggi di mercati e fiere mediante la definizione di un organico iniziale da aggiornarsi almeno ogni tre anni. Nel caso di spostamento parziale di mercato o fiera che non superi il 40% dei posteggi si procede alla sistemazione mediante graduatoria parziale con i seguenti criteri:

     a) anzianità di presenza;

     b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

     c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. [15]

     3. I Comuni adottano altresì un regolamento generale per l'esercizio dell'attività e uno o più regolamenti per lo svolgimento dei mercati e delle fiere. Tali regolamenti sono emanati in conformità con le disposizioni di cui al Titolo X del D.Lgs. 114/98 e con i criteri di cui all'art. 14 della presente legge. I Comuni inoltre stabiliscono le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di posteggio nonché i termini per il loro esame.

     4. I Comuni possono stabilire divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante esclusivamente per motivi di viabilità e traffico, di carattere igienico e sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Possono altresì individuare aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è sottoposto a particolari condizioni.

     5. Gli atti e i regolamenti di cui ai commi precedenti oltre a recepire le disposizioni della presente legge determinano e stabiliscono le tipologie, gli orari, le localizzazioni, le articolazioni di mercati e fiere; le modalità di accesso, di sistemazione delle attrezzature e delle operazioni di vendita nonché le modalità di riassegnazione dei posteggi a seguito di spostamento del mercato.

     6. Il Comune può affidare la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché le manifestazioni non sistematiche come i raduni, le rassegne i trofei e simili, attraverso apposite convenzioni, ai seguenti soggetti:

     a) associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale di operatori del commercio su aree pubbliche;

     b) enti pubblici;

     c) cooperative e consorzi di operatori che svolgono attività di commercio su aree pubbliche.

     L’affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va effettuato a titolo non oneroso. Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lett. a), b), e c), il Comune effettua l’assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l’ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c). Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio. Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l’affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica [16].

     7. Gli atti concernenti l'istituzione, la modificazione e la soppressione di mercati e fiere nonché lo spostamento e la definizione dei regolamenti sono sottoposte all'acquisizione del parere delle associazioni di categoria degli operatori del settore e dei consumatori, presenti nella Regione tra quelle più rappresentative a livello nazionale.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 17. Orari e calendari dei mercati e delle fiere.

     1. La determinazione degli orari dei mercati e delle altre forme di commercio su aree pubbliche è finalizzata al perseguimento della migliore fruizione possibile dell'offerta da parte dei consumatori e all'opportunità di stabilire pari condizioni fra commercio su aree pubbliche e altro commercio al dettagliò, mediante condizioni di flessibilità e di intervalli diversificati secondo le condizioni climatiche e con riferimento agli altri orari scolastici, lavorativi, dei servizi collettivi pubblici e privati.

     2. I Comuni, sulla base degli indirizzi generali di cui ai precedenti commi e sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale, stabiliscono gli orari dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche nonché eventuali deroghe alla normativa generale sugli orari. In ogni caso non si può sospendere l'effettuazione di mercati e fiere senza la preventiva comunicazione agli operatori interessati.

     3. Nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte, al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggior afflusso turistico, un servizio soddisfacente, il Sindaco può stabilire deroghe al normale regime degli orari.

     4. Gli orari di vendita sono uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato o fiera a prescindere dalle merceologie trattate e possono differire dal commercio in sede fissa. In caso di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere è consentita, previa deliberazione del comune e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, per lo stesso orario, l'apertura facoltativa agli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso.

     5. Entro il 30 ottobre di ciascun anno i Comuni rendono pubblico il calendario dei mercati e delle fiere dell'anno successivo e indicano eventualmente le date e i motivi di pubblico interesse per i quali le predette manifestazioni non potranno avere luogo nonché le date del loro recupero.

     6. I mercati e le fiere che, al momento dell'entrata in vigore del presente legge, si svolgono nei giorni domenicali e festivi, continuano a svolgersi negli stessi giorni. Lo svolgimento dei mercati e delle fiere di nuova istituzione è consentito anche nelle domeniche o negli altri giorni festivi, purché non in concomitanza con mercati e fiere già esistenti nei Comuni confinanti [17].

 

     Art. 18. Norme igienico sanitarie.

     1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dal Ministero della Sanità.

     2. All'interno dei mercati i Comuni stabiliscono la dislocazione dei posteggi in relazione a criteri ed alle esigenze di ordine igienico sanitarie e in relazione alle necessità di servizio o di allacciamento della rete idrico fognaria.

     3. Fatto salvo in ogni caso il rispetto delle misure igienico sanitarie attualmente previste, il Comune ha l'obbligo di applicare le nuove norme che dovessero entrare in vigore, pena la decadenza dei posteggi esistenti per la vendita dei prodotti alimentari.

 

     Art. 19. Sfera di applicazione della legge.

     1. La presente legge si applica agli industriali e agli artigiani che intendono esercitare il commercio al dettaglio, su aree pubbliche, dei propri prodotti.

     2. La presente legge si applica anche ai soggetti che intendano vendere od esporre per la vendita al dettaglio su aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico di cui alla legge statale 20 novembre 1971, n. 1062.

     3. La presente legge non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge statale 9 febbraio 1963, n. 59 e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

     4. La presente legge non si applica a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio dei consumatori ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 114/98.

     5. Salvo che per le disposizioni relative alla concessione del suolo pubblico, la presente legge non si applica a chi venda o esponga per la vendita esclusivamente le proprie opere d'arte.

 

          Art. 19 bis. Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate [18]

1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

 

     Art. 20. Sanzioni.

     1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le sanzioni previste al Titolo X del D.Lgs. 114/98.

     2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

 

          Art. 20 bis. Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico [19]

1. Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede nel modo seguente:

a) a coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e la contestuale confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l’automezzo se funzionale alla vendita;

b) nell’ipotesi di cui alla lettera a) l’agente o l’ufficiale accertatore procede al sequestro delle merci e delle attrezzature trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all’autorità competente e dandone copia al trasgressore;

c) l’autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale;

d) le merci confiscate ai sensi della lettera a) qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari;

e) non si procede alla confisca delle merci o attrezzature o a distruzione delle cose confiscate se il trasgressore, in via d’urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l’occupazione erano oggetto rispettivamente di autorizzazione e di concessione. In tal caso le merci vengono riconsegnate;

f) le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato. Dell’atto di deposito è dato immediato avviso all’Albo Pretorio del Comune e, qualora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengono reclamati dai legittimi proprietari, il Comune può procedere alla distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica;

g) i generi alimentari confiscati freschi o mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) devono essere donati in beneficenza previo verbale di consegna a strutture ufficialmente riconosciute che operano nel campo della solidarietà.

2. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 29 commi, 2 e 3, del D.Lgs. 114/98 la recidiva si verifica qualora vengono commesse le stesse violazioni per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/81 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i. e indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni comminate a norma dello stesso articolo 29 D.Lgs. 114/98.

3. Nel caso di particolare gravità o recidiva oltre che alla sanzione pecuniaria, l’agente o l’ufficiale accertatore dispone la confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l’automezzo se funzionale alla vendita, a norma della legge 689/81 trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all’Autorità competente e dandone copia al trasgressore. Il Sindaco o altra autorità competente, entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale, può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni insieme al provvedimento di confisca delle merci ed eventualmente delle attrezzature secondo le modalità e le procedure previste alle lettere d), e), f), g) del comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’art. 4 del D.lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57) che esercitano l’attività di vendita diretta, ad esclusione degli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l’attività di vendita limitatamente alla vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, come previsto dall’articolo 9, comma 3 [20].

5. Il monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull’abusivismo, l’informazione, gli studi ed approfondimenti delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti, l’individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell’abusivismo sono esercitate dall’ Osservatorio regionale del sistema distributivo di cui al comma 86 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio).

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 21. Cessazione e abrogazione di norme.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia, nel territorio della Regione, la legge statale 28 marzo 1991, n. 112 e successive modifiche e integrazioni nonché il D.M. 4 giugno 1993, n. 248 e successive modifiche e integrazioni.

     2. Sono abrogate le LL.RR. 90/94, 22/97 e la deliberazione di Consiglio regionale n. (illeggibile sull'originale) del 23.9.1997, nonché ogni altra norma incompatibile o contraria alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 22. Conversione dei titoli autorizzatori rilasciati in base alla legge statale 112/91.

     1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche rilasciata ai sensi delle leggi statali 19 maggio 1976, n. 398 e 28 marzo 1991, n. 112 è convertita d'ufficio e senza spese per gli operatori.

     2. Alle conversioni provvedono rispettivamente:

     a) i Comuni sede di posteggio limitatamente alle concessioni rilasciate per il proprio territorio;

     b) i Comuni di residenza per i soggetti titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante;

     c) i Comuni che hanno rilasciato l'autorizzazione già in possesso di soggetti residenti fuori Regione.

     3. Gli operatori entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presenze richiedono il rinnovo della propria autorizzazione con l'obbligo da parte del Comune di provvedere entro i successivi centoventi giorni al rilascio della nuova autorizzazione con contestuale ritiro del vecchio titolo autorizzativo. Trascorsi duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge non è consentito l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche all'operatore che non abbia prodotto richiesta del nuovo titolo autorizzativo ai sensi del presente articolo.

     4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a coloro che non hanno esercitato nei termini previsti la facoltà di cui all'art. 5, comma 3, della legge statale 25 marzo 1997, n. 77. A tal fine l'operatore provvede ad inoltrare richieste di conversione per il rilascio di singole autorizzazioni ai Comuni sedi di mercati nei quali è titolare di un posteggio.

 

     Art. 23. Disposizioni finali.

     1. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alla presente legge e alle medesime norme che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché esse non contrastino con le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. 114/98.

     2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     3. Le graduatorie esistenti, a qualsiasi titolo per mercati e fiere, alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate nella loro validità.

     4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al Titolo X del D.Lgs. 114/98.

 

     Art. 24. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[3] Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[4] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[5] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[6] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[7] Articolo inserito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[9] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[10] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2009, n. 10.

[12] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[13] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 2010, n. 59.

[15] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[16] Comma così modificato dall’art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[17] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10.

[18] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2010, n. 50.

[19] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 29 novembre 2010, n. 50.

[20] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 56.