§ 1.5.37 - L.R. 30 agosto 2016, n. 30.
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:30/08/2016
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Integrazioni alla L.R. 39/2014)
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 39/2014)
Art. 4.  (Integrazione alla L.R. 39/2014)
Art. 5.  (Adeguamento della banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del d.lgs. 196/1999)
Art. 6.  (Attuazione in via amministrativa)
Art. 7.  (Sanzioni)
Art. 8.  (Finalità e oggetto)
Art. 9.  (Ambito di applicazione)
Art. 10.  (Definizioni)
Art. 11.  (Modalità di esercizio dell'attività)
Art. 12.  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
Art. 13.  (Esercizio dell'attività)
Art. 14.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)
Art. 15.  (Concessione di posteggio)
Art. 16.  (Utilizzazione dei posteggi)
Art. 17.  (Posteggi riservati)
Art. 18.  (Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)
Art. 19.  (Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione)
Art. 20.  (Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)
Art. 21.  (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
Art. 22.  (Hobbisti)
Art. 23.  (Obbligo di regolarità contributiva)
Art. 24.  (Documenti sostitutivi del DURC)
Art. 25.  (Regolarizzazione e decadenza)
Art. 26.  (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni)
Art. 27.  (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)
Art. 28.  (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)
Art. 29.  (Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati)
Art. 30.  (Trasferimento dei mercati)
Art. 31.  (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
Art. 32.  (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)
Art. 33.  (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)
Art. 34.  (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Art. 35.  (Computo delle presenze)
Art. 36.  (Aree private messe a disposizione)
Art. 37.  (Funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale)
Art. 38.  (Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche)
Art. 39.  (Autorità competente)
Art. 40.  (Norma finanziaria)
Art. 41.  (Abrogazioni)
Art. 42.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.37 - L.R. 30 agosto 2016, n. 30.

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016).

(B.U. 14 settembre 2016, n. 36)

 

TITOLO I. (Adeguamento all'ordinamento europeo)

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:

a) direttiva 2014/64/UE che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri;

b) direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova;

c) direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

2. La presente legge contiene inoltre disposizioni per assicurare la conformità dell'ordinamento regionale alla normativa europea in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato.

 

TITOLO II. (Adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39)

 

     Art. 2. (Integrazioni alla L.R. 39/2014)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 39/2014 sono inseriti i seguenti:

"Art. 12-bis (Coordinamento regionale per le procedure di infrazione)

1. In caso di procedimenti Eu-Pilot o di avvio di procedure d'infrazione che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, la Direzione generale della Giunta regionale, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, effettua il raccordo ed il coordinamento informativo delle strutture regionali della Giunta, competenti per materia, al fine di evitare l'insorgere di possibili contenziosi europei.

2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, la Direzione generale della Giunta, attraverso il Servizio competente per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello europeo, è referente regionale per la struttura di missione dedicata alle procedure d'infrazione del Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Le strutture regionali competenti per materia, qualora interessate da procedimenti Eu-Pilot o da procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo, per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8 richiedono al Servizio di cui al comma 1 l'inserimento di disposizioni nella legge europea regionale.

4. Il Servizio di cui al comma 1 trasmette copia della documentazione sui procedimenti Eu-Pilot o sulle procedure d'infrazione derivanti da sentenze che riguardano il territorio della Regione Abruzzo al Servizio competente del Consiglio regionale.

Art. 12-ter (Disciplina del potere sostitutivo della Regione in caso di violazione della normativa europea)

1. In caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea dalla quale discendono vincoli o anche oneri imputabili alla Regione, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti in materie di competenza regionale, anche collegati tra loro, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, sentiti gli Enti locali inadempienti rispetto a funzioni amministrative conferite con legge regionale, assegna agli stessi termini congrui per l'adozione di ciascuno degli atti necessari a conformarsi alla sentenza. Decorso inutilmente anche uno solo dei termini assegnati, la Giunta regionale, sentito l'Ente interessato, nomina un commissario ad acta con facoltà di avvalersi degli uffici degli Enti inadempienti ovvero, se necessario, provvede direttamente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente alle materie di competenza regionale, si applicano anche nei casi in cui sono in corso le fasi di avvio delle procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).".

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 14 della L.R. 39/2014)

1. L'articolo 14 della legge regionale 39/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (Aiuti di Stato)

1. La Regione assicura il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 107, 108 e 109 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

2. Sono notificati alla Commissione europea le leggi promulgate, le deliberazioni della Giunta regionale e i provvedimenti amministrativi formalmente adottati che istituiscono o modificano misure di aiuto soggette all'obbligo di notifica.

3. Alle misure di aiuto soggette a notifica non può essere data esecuzione prima dell'adozione dell'autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea; a tal fine i relativi atti contengono la clausola che ne sospende l'efficacia fino alla decisione di autorizzazione dell'aiuto da parte della Commissione europea.

4. Le decisioni di autorizzazione degli aiuti da parte della Commissione europea sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (BURAT) unitamente o successivamente ai provvedimenti che istituiscono o modificano misure di aiuto.

5. Gli atti che istituiscono misure di aiuto in regime di esenzione sono comunicati alla Commissione europea nel rispetto della normativa europea di riferimento e sono pubblicati sul BURAT.

6. I provvedimenti che istituiscono o modificano, nel rispetto della normativa europea di riferimento, misure di aiuto in regime "de minimis", sono pubblicati sul BURAT, senza preventiva notifica o comunicazione alla Commissione europea.

7. Le notifiche e le comunicazioni delle misure di aiuto alla Commissione europea sono effettuate dalla Direzione Generale della Regione, attraverso il competente Servizio e in raccordo con le Strutture regionali competenti per materia, nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni europee di riferimento e dagli atti di organizzazione.

8. Il Servizio di cui al comma 7 cura, in raccordo con le strutture regionali, il censimento annuale degli aiuti di Stato nel rispetto dei vigenti regolamenti europei, ad eccezione degli aiuti di Stato in agricoltura per i quali provvede il Dipartimento competente per materia.

9. Le strutture regionali che concedono misure di aiuto adempiono agli obblighi imposti dalla normativa europea dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

10. Nel rispetto dei regolamenti europei, i provvedimenti amministrativi di concessione di aiuti recano l'indicazione dell'atto europeo di riferimento e della pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.".

 

     Art. 4. (Integrazione alla L.R. 39/2014)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 39/2014 è inserito il seguente:

"Art. 17-bis (Procedure di recupero dei contributi erogati sui Fondi SIE)

1. La Giunta regionale stabilisce criteri omogenei, per fattispecie analoghe, per il recupero dei contributi erogati ai sensi dei regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), in tutto o in parte non utilizzati dai beneficiari o utilizzati in maniera difforme dai regolamenti europei.".

 

TITOLO III. (Attuazione della direttiva 2014/64/UE che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri)

 

     Art. 5. (Adeguamento della banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del d.lgs. 196/1999)

1. La Giunta regionale, su proposta del Servizio competente del Dipartimento per la Salute e il Welfare, è autorizzata ad attuare in via amministrativa l'adeguamento della banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina) alle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014).

 

TITOLO IV. (Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova)

 

     Art. 6. (Attuazione in via amministrativa)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare in via amministrativa la direttiva 2009/158/CE nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 dicembre 2014, n. 199 (Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova).

2. Gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici regionali, ai fini dell'attuazione del presente Titolo sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe di cui al primo periodo sono predeterminate e pubbliche.

 

     Art. 7. (Sanzioni)

1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26 del d.lgs. 199/2014 di competenza della Regione provvedono le Aziende sanitarie locali alle quali sono devoluti i relativi proventi.

 

TITOLO V. (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche)

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 8. (Finalità e oggetto)

1. Il presente Titolo disciplina il commercio su aree pubbliche quale attività di servizio per il cittadino, favorendo, con la collaborazione degli Enti locali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo.

 

     Art. 9. (Ambito di applicazione)

1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).

 

     Art. 10. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo, si intende per:

a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

f) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;

h) produttore agricolo, i soggetti esonerati dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) non tenuti all'iscrizione al registro delle imprese, i quali esercitano l'attività di vendita su aree pubbliche dei propri prodotti;

i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti: l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;

n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attività;

o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;

p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi.

 

Capo II

Norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

 

     Art. 11. (Modalità di esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, società di persone o di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.

4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.

6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

8. Sono illegittime discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.

9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

 

     Art. 12. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Le attività commerciali di cui al presente Titolo sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

     Art. 13. (Esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto:

a) al rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione da parte del SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato su posteggio;

b) alla presentazione della SCIA al SUAP del Comune dove l'esercente intende avviare l'attività se effettuato in forma itinerante.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

 

     Art. 14. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 (di seguito solo Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione e concessione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) alla partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.

3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

 

     Art. 15. (Concessione di posteggio)

1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano alla struttura regionale competente in materia di commercio i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i 30 giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune.

2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nella fiera ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

4-bis. La presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale, sia societaria, ai fini previdenziali costituisce criterio di priorità cui fare riferimento nell'ambito delle procedure di selezione per l'assegnazione delle aree pubbliche nel caso di pluralità di domande concorrenti secondo le modalità stabilite dall'Intesa e dai successivi atti attuativi [1].

4-ter. Il criterio di priorità legato alla presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa è da intendersi riferito soltanto a colui che partecipa alla selezione e attribuisce un punteggio pari a 3 per l'impresa in possesso dei menzionati certificati [2].

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

 

     Art. 16. (Utilizzazione dei posteggi)

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. A seconda del numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.

3. I posteggi occasionalmente liberi o per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box e altre strutture fisse.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 avviene a favore dei riservatari, ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.

5. La registrazione delle presenze degli operatori di cui al comma 3, nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base della relativa autorizzazione.

6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Qualora l'operatore sia in possesso di più autorizzazioni valide per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di esse intende partecipare.

7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

 

     Art. 17. (Posteggi riservati)

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera h).

2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori con le procedure di cui all'articolo 16, commi 3 e 4.

 

     Art. 18. (Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)

1. I Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere la stessa disciplina prevista dall'articolo 14 in materia di rilascio di autorizzazione e contestuale concessione di posteggio. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa.

2. I Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.

3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

 

     Art. 19. (Subingresso nelle autorizzazioni su posteggi dati in concessione)

1. Fermo restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale il cessionario subentra nell'autorizzazione di cui all'articolo 14; il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione del subingresso al Comune sede del posteggio, unitamente all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi, allegando l'autorizzazione originale e copia dell'atto di cessione.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata entro sei mesi dalla data di stipula dell'atto di cessione. In attesa del rilascio del nuovo titolo, l'attività è svolta sulla base di copia dell'autorizzazione originale e della comunicazione di subingresso.

3. Nel caso di trasferimento per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

4. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.

5. Nel caso in cui l'operatore sia autorizzato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

6. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

7. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, l'autorizzazione ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

8. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

 

     Art. 20. (Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA ed è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. La SCIA è trasmessa al SUAP del Comune in cui il richiedente, persona fisica o persona giuridica, intende avviare l'attività.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010 e dalle disposizioni in materia igienico-sanitaria vigenti.

3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) alla partecipazione alle fiere.

4. Ogni abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferita alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, con soste nel medesimo punto aventi durata non superiore ad un'ora, senza porre a terra la merce in vendita, con obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri decorso detto periodo di sosta e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata. I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore.

6. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

7. Nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, il subentrante può iniziare l'attività solo a seguito di comunicazione di subingresso al SUAP del Comune che ha ricevuto la SCIA. La comunicazione di subingresso contiene l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi con allegata copia della SCIA originaria e dell'atto di cessione. Si applica anche al subingresso nelle abilitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto ai commi 2, 3, 4 e 7 dell'articolo 19.

 

     Art. 21. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 22. (Hobbisti)

1. Ai fini del presente Titolo, sono hobbisti i soggetti che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di 250,00 euro. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), senza l'autorizzazione o la SCIA di cui all'articolo 13, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune nel regolamento di cui all'articolo 32, comma 4, può disciplinare le modalità di partecipazione degli hobbisti in altre fiere e mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune dove si svolge il primo mercatino scelto. La struttura regionale competente in materia di commercio stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, d.lgs. 59/2010.

3. Il tesserino, unico per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo.

4. Il tesserino è vidimato dal Comune che organizza il mercatino di cui al comma 1 prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno su tutto il territorio abruzzese. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione.

 

     Art. 23. (Obbligo di regolarità contributiva) [3]

1. Il rilascio, la cessione e la reintestazione delle autorizzazioni e delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla sussistenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 296/2006.

2. La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla verifica della sussistenza della regolarità contributiva in capo al cessionario e in capo al cedente.

3. I Comuni svolgono in via telematica l'attività di verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 e nell'ambito dei controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del medesimo articolo.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della SCIA, il Comune verifica la regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche.

5. Per le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell'autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, il Comune competente verifica la regolarità contributiva entro novanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle Imprese comunicata dal richiedente.

6. La partecipazione a fiere e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre Regioni è subordinata alla verifica del DURC o della documentazione sostitutiva di cui all'articolo 24, se tali documenti, nella Regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche.

7. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario è subordinata alla verifica di regolarità contributiva.

8. Le imprese abilitate all'esercizio di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono soggette alla verifica di regolarità contributiva di cui al comma 7. Alla medesima verifica sono soggetti, nell'esercizio di detta attività, gli operatori spuntisti in mercati e fiere della Regione.

9. Se i Comuni non possono svolgere l'attività di verifica di cui al comma 3 in via telematica per l'assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell'INPS e dell'INAIL trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

     Art. 24. (Documenti sostitutivi del DURC) [4]

1. Nei casi in cui il richiedente non è soggetto ad iscrizione all'INAIL gli adempimenti di cui all'articolo 23 sono assolti con l'attività di verifica della regolarità contributiva presso l'INPS.

2. Le imprese europee possono presentare documentazione equivalente al DURC o al Certificato di regolarità contributiva rilasciata nello Stato membro d'origine.

3. Nei casi di cui comma 9 dell'articolo 23, le imprese assolvono agli adempimenti di cui all'articolo 23 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante la propria regolarità contributiva INPS e INAIL. Il Comune è tenuto ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del d.p.r. 445/2000.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS e dall'INAIL la rateizzazione del debito contributivo.

5. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa statale in caso di presentazione di documentazione mendace, nei casi in cui emerga la non veridicità del contenuto della documentazione sostitutiva del DURC di cui al presente articolo, il dichiarante decade dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera.

 

     Art. 25. (Regolarizzazione e decadenza) [5]

1. Il Comune, nel caso di accertata irregolarità contributiva dell'impresa, intima al titolare dell'autorizzazione o dell'abilitazione di provvedere a regolarizzare la propria posizione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Il Comune provvede a rilasciare e trasmettere all'interessato entro trenta giorni dall'avvenuta regolarizzazione la relativa comunicazione.

2. Nel caso in cui ad accertare l'irregolarità è un Comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione o dell'abilitazione, lo stesso provvede ad informare il Comune interessato per gli adempimenti di cui al comma 1.

3. L'abilitazione, l'autorizzazione e la concessione di posteggio si intendono decaduti qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il termine di cui al comma 1.

 

     Art. 26. (Decadenza, sospensione delle autorizzazioni)

1. L'autorizzazione è dichiarata decaduta [6]:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio o del perfezionamento del silenzio-assenso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs. 114/1998;

d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di cui all'articolo 14 non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza.

2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. L'autorizzazione è sospesa fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

 

     Art. 27. (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)

1. Le occupazioni con l'esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive.

2. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 114/1998.

3. Le merci confiscate possono essere devolute a fini assistenziali o di beneficenza.

 

Capo III

Programmazione del commercio su aree pubbliche

 

     Art. 28. (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.

2. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o nuove fiere, i Comuni tengono particolarmente conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale, ed in particolare, relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari a mq. 30, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici;

h) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.

4. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.

5. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.

6. I Comuni, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 31, possono istituire, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5, mercati o fiere specializzati.

7. Per mercato specializzato si intende quello in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso.

8. Per fiera specializzata si intende la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

9. La Giunta regionale, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione, definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa.

 

     Art. 29. (Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati)

1. La soppressione di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 28, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'articolo 18.

3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:

a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) trasferimenti di fiere e mercati;

c) variazioni di data di svolgimento.

4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 28, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 18, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo articolo 18.

 

     Art. 30. (Trasferimento dei mercati)

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal Comune per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito all'Intesa;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

 

     Art. 31. (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;

c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;

d) alla definizione di eventuali priorità integrative;

e) alle eventuali determinazioni di cui all'articolo 34;

f) alle determinazioni in materia di posteggi per produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;

g) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

h) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

i) alla determinazione degli orari di vendita;

j) alle norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, d.lgs. 114/1998, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;

k) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;

l) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;

m) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;

n) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

o) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate ai sensi dell'articolo 28, comma 17, d.lgs. 114/1998.

2. I Comuni stabiliscono altresì:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree predeterminate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

 

     Art. 32. (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I Comuni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo come definiti dall'articolo 10, comma 1, lettera i).

2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano:

a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;

b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale di cui all'articolo 22.

3. I Comuni in cui si svolgono i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo tengono un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

4. L'istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo è deliberata dal Comune che ne approva il regolamento.

5. Il Comune può affidare la gestione dei mercatini ad Enti pubblici, a soggetti privati o ad associazioni di categoria, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 4.

6. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2012, n. 137) è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

 

     Art. 33. (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)

1. Al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche a cura dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, nonché di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, i Comuni inseriscono nella banca dati di cui all'articolo 37:

a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'articolo 31;

b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, per ogni mercato o fiera, con indicazione dell'eventuale posteggio;

c) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

 

     Art. 34. (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 37, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

2. I Comuni inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all'articolo 37 i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.

 

     Art. 35. (Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa o ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, indica nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.

 

     Art. 36. (Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

2. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 37. (Funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, le seguenti funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

b) la definizione del calendario regionale dei mercati e delle fiere presenti sul territorio regionale;

c) il riconoscimento di ente fieristico regionale.

2. La Giunta regionale istituisce senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, presso la struttura competente in materia di commercio, una banca dati di interesse regionale che contiene:

a) il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio;

b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, per mercato o fiera, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, con indicazione dell'eventuale posteggio;

c) i provvedimenti comunali di riordino del settore di cui all'articolo 31;

d) un elenco regionale meramente ricognitivo delle imprese che esercitano le attività commerciali su aree pubbliche e le informazioni necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete di tali attività commerciali sul territorio;

e) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

3. La banca dati è aggiornata periodicamente con il flusso dei dati trasmessi dai Comuni, dal sistema camerale, dalle associazioni di categoria e dalle imprese interessate.

 

     Art. 38. (Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo si applicano le sanzioni previste al Titolo X del d.lgs. 114/1998.

2. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 22, comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.

3. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo di cui all'articolo 22, comma 2, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.

 

     Art. 39. (Autorità competente)

1. Per le violazioni di cui al presente Titolo l'autorità competente per la vigilanza, per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza di ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è individuata nel Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni.

 

TITOLO VI. (Disposizioni finanziarie, abrogazioni ed entrata in vigore)

 

     Art. 40. (Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione Abruzzo e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

 

     Art. 41. (Abrogazioni)

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei) sono abrogati.

2. La legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è abrogata.

3. La legge regionale 28 marzo 2006, n. 10 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è abrogata.

4. La legge regionale 4 agosto 2009, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 135 recante "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del Titolo X del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114") è abrogata.

5. La legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23.12.1999, n. 135: "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114") è abrogata.

6. La legge regionale 10 dicembre 2010, n. 56 (Modifica alla legge regionale 29 novembre 2010, n. 50 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23.12.1999, n. 135 "Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114") è abrogata.

7. Gli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59 recante (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge comunitaria regionale 2010)) sono abrogati.

 

     Art. 42. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

 


[1] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 44.

[2] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 44.

[3] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 44.

[4] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 44.

[5] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 44.

[6] Alinea così modificato dall'art. 5 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 44.