§ 3.4.83 - L.R. 29 novembre 2010, n. 50.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23.12.1999, n. 135: 'Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:29/11/2010
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 19 bis alla L.R. 135/99
Art. 2.  Inserimento dell’articolo 20 bis alla L.R. 135/99
Art. 3.  Esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 3.4.83 - L.R. 29 novembre 2010, n. 50. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23.12.1999, n. 135: 'Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114'

(B.U. 17 dicembre 2010, n. 15 Straord.)

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 19 bis alla L.R. 135/99

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale n. 135/99 (Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente articolo 19 bis:

 

“Art. 19 bis. Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate

1. La Regione persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e stabilisce le norme generali alle quali i comuni si attengono nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti il commercio abusivo su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Le occupazioni con l’esposizione delle merci in spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione sono abusive”.

 

     Art. 2. Inserimento dell’articolo 20 bis alla L.R. 135/99

1. Dopo l’articolo 20 della L.R. n. 135/99 è inserito il seguente articolo 20 bis:

 

“Art. 20 bis. Sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico

1. Per la cessazione delle occupazioni abusive l’autorità comunale procede nel modo seguente:

a) a coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio senza le autorizzazioni prescritte dalla legge si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 114/1998 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e la contestuale confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l’automezzo se funzionale alla vendita;

b) nell’ipotesi di cui alla lettera a) l’agente o l’ufficiale accertatore procede al sequestro delle merci e delle attrezzature trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all’autorità competente e dandone copia al trasgressore;

c) l’autorità competente emana il provvedimento di confisca entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale;

d) le merci confiscate ai sensi della lettera a) qualora contraffatte o consistenti in generi merceologici fungibili, devono essere distrutte entro quarantotto ore dalla confisca, a spese del trasgressore, salvo la conservazione di un campione della merce stessa per fini giudiziari;

e) non si procede alla confisca delle merci o attrezzature o a distruzione delle cose confiscate se il trasgressore, in via d’urgenza, previa audizione personale richiesta senza formalità, anche verbalmente, dimostri al competente ufficio che la vendita e l’occupazione erano oggetto rispettivamente di autorizzazione e di concessione. In tal caso le merci vengono riconsegnate;

f) le merci confiscate non contraffatte consistenti in beni non fungibili di cui il trasgressore non sia in grado di dimostrare la provenienza vengono custodite presso la depositeria comunale o altro magazzino allo scopo autorizzato. Dell’atto di deposito è dato immediato avviso all’Albo Pretorio del Comune e, qualora trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione i beni non vengono reclamati dai legittimi proprietari, il Comune può procedere alla distruzione o, nel caso di consistente valore economico, alla vendita degli stessi tramite asta pubblica;

g) i generi alimentari confiscati freschi o mantenuti in confezione integra, non in scadenza, prodotti e conservati nel rispetto della normativa riguardante l’igiene degli alimenti, con particolare riguardo al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari) devono essere donati in beneficenza previo verbale di consegna a strutture ufficialmente riconosciute che operano nel campo della solidarietà.

2. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 29 commi, 2 e 3, del D.Lgs. 114/98 la recidiva si verifica qualora vengono commesse le stesse violazioni per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/81 (Modifiche al sistema penale) e s.m.i. e indipendentemente dalla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni comminate a norma dello stesso articolo 29 D.Lgs. 114/98.

3. Nel caso di particolare gravità o recidiva oltre che alla sanzione pecuniaria, l’agente o l’ufficiale accertatore dispone la confisca delle merci e delle attrezzature ivi compreso l’automezzo se funzionale alla vendita, a norma della legge 689/81 trasmettendo il verbale di accertamento e di sequestro all’Autorità competente e dandone copia al trasgressore. Il Sindaco o altra autorità competente, entro ventiquattro ore dal ricevimento del verbale, può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni insieme al provvedimento di confisca delle merci ed eventualmente delle attrezzature secondo le modalità e le procedure previste alle lettere d), e), f), g) del comma 1.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l’attività di vendita diretta.

5. Il monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull’abusivismo, l’informazione, gli studi ed approfondimenti delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti, l’individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell’abusivismo sono esercitate dall’ Osservatorio regionale del sistema distributivo di cui al comma 86 dell’articolo 1 della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)”.

 

     Art. 3. Esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 2 della L.R. 38/2010 gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa di cui alle lettere d) ed e) (M1/M2) del comma 3 dell’art. 1 della L.R. 11/2008, ai quali si applica l’art. 34 della L.R. 17/2010 senza obblighi di chiusura infrasettimanale.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 41 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30.