Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 11/03/2013 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’art. 4 della l.r. 29/2011) |
Art. 2. (Integrazioni all’art. 102 della l.r. 64/2012) |
Art. 3. (Ulteriori misure di sostegno alla Marineria di Pescara) |
Art. 3 bis. (Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio) |
Art. 4. (Norma finanziaria) |
Art. 5. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.141 - L.R. 11 marzo 2013, n. 6.
Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo
(B.U. 13 marzo 2013, n. 10)
Art. 1. (Modifiche all’art. 4 della
1. Il comma 7 dell’articolo 4 della
“7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell’iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 25 della
Art. 2. (Integrazioni all’art. 102 della
1. All’articolo 102 della
"5 bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell’approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un’anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.
5 ter. L'anticipazione di cui al comma 5 bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del
Art. 3. (Ulteriori misure di sostegno alla Marineria di Pescara)
1. Al fine di tutelare le risorse ittiche, è autorizzato l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013 della scadenza dell’arresto temporaneo delle Unità da pesca con sistemi a strascico di stanza nel porto di Pescara, disposto originariamente con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012, già integrata dalle DD.GG.RR. n° 613 del 28.09.2012 e n. 827 del 3.12.2012, e con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n° 41 del 6.7.2012, integrata dalle successive Ordinanze n° 67 del 3.10.2012 e n° 73 del 3.12.2012.
2. Limitatamente alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che abbiano già adempiuto alle prescrizioni all’uopo dettate dalla Capitaneria di Porto di Pescara con le Ordinanze di cui al comma 1, è corrisposto, in relazione al periodo di arresto effettivamente praticato nel periodo 1.3.2013 – 30.4.2013, un aiuto in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012.
Art. 3 bis. (Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio) [1]
1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di € 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l’adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza [2].
1 bis. Per favorire il nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un contributo di € 20.000,00 a favore della Società Cooperativa “Nuovo progresso società cooperativa” con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del
2. L’onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della
Art. 4. (Norma finanziaria) [4]
1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:
a) con le risorse iscritte nell’ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del
b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della
2. [Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è ridotto di euro 404.502,00;
b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della
Art. 5. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo inserito dall'art. 1 della
[2] Comma già sostituito dall'art. 2 della
[3] Comma inserito dall'art. 23 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[5] Comma abrogato dall'art. 15 della