§ 3.1.141 - L.R. 11 marzo 2013, n. 6.
Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:11/03/2013
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 4 della l.r. 29/2011)
Art. 2.  (Integrazioni all’art. 102 della l.r. 64/2012)
Art. 3.  (Ulteriori misure di sostegno alla Marineria di Pescara)
Art. 3 bis.  (Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio)
Art. 4.  (Norma finanziaria)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 3.1.141 - L.R. 11 marzo 2013, n. 6.

Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell’Agricoltura e della Pesca in Abruzzo

(B.U. 13 marzo 2013, n. 10)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 4 della l.r. 29/2011)

1. Il comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo) è sostituito dal seguente:

 

“7. Le risultanze delle operazioni di liquidazione, comprensive dell’ammontare dei residui attivi e del saldo di cassa finale, nonché dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione, sono approvate dalla Giunta regionale al fine dell’iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio regionale mediante variazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nel rispetto del principio del pareggio finanziario del bilancio. L’eventuale avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo e dal piano di liquidazione è destinato al fondo di riserva per spese obbligatorie ed una quota è riservata a finanziare interventi urgenti a favore della marineria pescarese.”

 

     Art. 2. (Integrazioni all’art. 102 della l.r. 64/2012)

1. All’articolo 102 della legge regionale 16 dicembre 2012, n. 64 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei Regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006 (Legge europea regionale 2012)” dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

 

"5 bis. Al fine di non determinare soluzione di continuità nella gestione delle attività di cui agli articoli 98 e 99, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori (ARA), nelle more dell’approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attività previsti dal presente articolo, un’anticipazione del contributo pubblico fino al 50% delle disponibilità iscritte nel bilancio annuale.

5 ter. L'anticipazione di cui al comma 5 bis è concessa previa istituzione da parte della Giunta regionale del regime di aiuto, nonché previa comunicazione alla Commissione europea della sintesi delle informazioni e della pubblicazione delle informazioni relative al medesimo, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1857/2006."

 

     Art. 3. (Ulteriori misure di sostegno alla Marineria di Pescara)

1. Al fine di tutelare le risorse ittiche, è autorizzato l’ulteriore differimento dal 28 febbraio 2013 al 30 aprile 2013 della scadenza dell’arresto temporaneo delle Unità da pesca con sistemi a strascico di stanza nel porto di Pescara, disposto originariamente con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012, già integrata dalle DD.GG.RR. n° 613 del 28.09.2012 e n. 827 del 3.12.2012, e con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pescara n° 41 del 6.7.2012, integrata dalle successive Ordinanze n° 67 del 3.10.2012 e n° 73 del 3.12.2012.

2. Limitatamente alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara che abbiano già adempiuto alle prescrizioni all’uopo dettate dalla Capitaneria di Porto di Pescara con le Ordinanze di cui al comma 1, è corrisposto, in relazione al periodo di arresto effettivamente praticato nel periodo 1.3.2013 – 30.4.2013, un aiuto in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. 404 del 25 giugno 2012.

 

     Art. 3 bis. (Rimborso oneri conseguenti alle operazioni di dragaggio) [1]

1. Tenuto conto del persistente stato di precarietà dei fondali del Porto di Pescara e nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio, è autorizzato in via straordinaria il trasferimento di € 56.000,00 alla Provincia di Pescara per l’adozione di misure urgenti e necessarie a consentire alle unità di pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare l'attività di prelievo ittico in condizioni di maggiore sicurezza [2].

1 bis. Per favorire il nuovo start - up delle attività aziendali in relazione alla ripresa delle attività di pesca nel Porto di Pescara, è autorizzata la concessione di un contributo di € 20.000,00 a favore della Società Cooperativa “Nuovo progresso società cooperativa” con sede in Pescara. Per la concessione del contributo, la Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico assicura il rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”.) [3].

2. L’onere straordinario è posto a carico della Regione nel limite massimo di € 76.000,00 e trova copertura con lo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08.01.016 – 141502, denominato “Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.03.2013, n. 6”.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria) [4]

1. Agli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in euro 428.000,00, si provvede:

a) con le risorse iscritte nell’ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato "Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17.12.2012, n. 221" di euro 23.498,00;

b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara – Articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" di euro 404.502,00.

2. [Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 – 321907, denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" è ridotto di euro 404.502,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R. 11.3.2013, n. 6" è incrementato di euro 404.502,00] [5].

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 8 maggio 2013, n. 11.

[2] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 2013, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

[3] Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2013, n. 23.

[4] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 2013, n. 10.

[5] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.