§ 2.2.62 – L.R. 1 giugno 1996, n. 29.
Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:01/06/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Ulteriori compiti.
Art. 4.  Organi.
Art. 5.  Direttore generale.
Art. 6.  Collegio dei Revisori contabili.
Art. 7.  Compiti del Direttore generale.
Art. 8.  Poteri del Presidente.
Art. 9.  Vice-Presidente.
Art. 10.  Compiti del Collegio dei Revisori.
Art. 11.  Il Direttore Generale.
Art. 11 bis.  Direttori di area.
Art. 12.  Emolumenti.
Art. 13.  Incompatibilità.
Art. 14.  Personale.
Art. 15.  La dirigenza.
Art. 16.  Conferenza di dirigenti.
Art. 17.  Commissioni tecnico-scientifiche.
Art. 18.  Direttive ed atti di indirizzo.
Art. 19.  Controlli.
Art. 20.  Bilanci e finanziamenti.
Art. 21.  Programmazione.
Art. 22.  Commissione Consultiva.
Art. 23.  Trasferimento.
Art. 24.  Controllo sugli Organi e poteri sostitutivi.
Art. 25.  Soppressione dell'ERSA.
Art. 26.  Successione dell'ERSA.
Art. 27.  Amministrazione temporanea dell'Agenzia.
Art. 28.  Mobilità del personale.
Art. 29.  Abrogazione di norme.
Art. 30.  Urgenza.


§ 2.2.62 – L.R. 1 giugno 1996, n. 29. [1]

Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo.

(B.U. 7 giugno 1996, n. 9).

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E COMPITI

 

Art. 1. Istituzione.

     1. E' istituita l'Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo

- A.R.S.S.A. - di seguito chiamata Agenzia.

     2. Al fine di assicurare un indirizzo unitario in materia agricola, l'ARSSA opera in diretto collegamento funzionale con il Settore Agricoltura della Regione.

     3. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria ed ha sede in Avezzano.

     4. L'Agenzia esercita le proprie funzioni nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione - Settore Agricoltura - in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comunitaria, osservando gli indirizzi contenuti nel piano agricolo e nel piano agro-alimentare nazionali.

     5. I posti vacanti nella pianta organica della regione e dell'ARSSA possono essere coperti mediante procedure di mobilità ai sensi dell'art. 33 del D.Leg.vo n. 80/98 [2].

     6. La Regione e l'ARSSA possono attivare altresì procedure di comando secondo le vigenti disposizioni di legge [3].

 

     Art. 2. Compiti.

     1. L'Agenzia promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti.

     2. Elabora e realizza progetti di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione per la conservazione ed il miglioramento ecologico dei terreni coltivati e per tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata, e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità e genuinità dei prodotti. Promuove la tutela della salute degli operatori agricoli, degli animali e delle piante anche attraverso l'istituzione di un apposito osservatorio.

     3. L'Agenzia promuove e gestisce progetti di innovazione tecnologica, di processo, di prodotto e di filiera. Promuove l'adozione delle innovazioni e delle tecniche di gestione aziendale.

     4. L'Agenzia gestisce i servizi di agrometeorologia, di difesa fitopatologica, di diffusione delle tecniche irrigue per l'uso ottimale dell'acqua, di analisi agrochimiche dei terreni e dei prodotti agro- alimentari e promuove servizi di informatica e telematica presso le società agricole.

     5. L'Agenzia gestisce, di concerto con la Regione, servizi di contabilità agraria, di analisi e di informazione di mercato di supporto alle attività di commercializzazione.

     6. L'Agenzia sviluppa in collegamento con enti, istituti e università, scelti prevalentemente tra quelli che operano nel territorio regionale, rapporti di collaborazione per progetti finalizzati di ricerca di cui al precedente comma 2, previa approvazione del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura.

     7. L'Agenzia realizza tutte le attività di assistenza tecnica specializzata, da applicare ai programmi di ordine sperimentale, divulgativo e dimostrativo, coordinandole all'assistenza tecnica polivalente.

     8. L'Agenzia promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, la promozione e lo svolgimento delle iniziative di mercato a sostegno delle produzioni agricole e zootecniche, anche all'estero, nonché la istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione.

     9. L'Agenzia predispone ed attua progetti di riordino fondiario a livello regionale o comprensoriale; promuove e coordina operazioni di ricomposizione fondiaria; può istituire un apposito osservatorio del mercato fondiario anche in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali.

     10. L'Agenzia provvede al coordinamento dell'attività dei Centri regionali di ricerca ai quali l'Agenzia partecipa come socio o comunque di quelle attività che i Centri stessi svolgono nei campi di sua specifica competenza. Allo scopo, entro sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia sottopone alla Giunta Regionale un piano per ricondurre ad unico sistema funzionale tali Centri, attivando una sezione speciale per l'analisi ed il controllo delle produzioni ai fini di una migliore qualificazione sul mercato e di favorirne il consumo.

     Il piano propone, tra l'altro, le soluzioni più efficienti fra gestione diretta da parte dell'Agenzia ed altre forme gestionali, con previsioni di spesa per finanziamenti finalizzati ad agevolare tali soluzioni. In attesa della definizione di tale piano, l'Agenzia può disporre il distacco di proprio personale presso i Centri di ricerca ai quali partecipa e ne può finanziare programmi annuali di ricerca e di attività [4].

     11. L'Agenzia prende iniziative per stimolare forme di tutoraggio di impresa, conduzione di gruppo, servizi collettivi e sostitutivi in agricoltura.

     12. L'Agenzia, su richiesta del competente settore regionale, contribuisce con le proprie competenze tecniche all'attuazione ed alla elaborazione del programma regionale di sviluppo e di ogni atto di programmazione regionale per il settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale.

     13. L'Agenzia provvede ad elaborare ed attuare idonee strategie di valorizzazione e promozione delle produzioni agro-alimentari e fornire ogni supporto alle imprese ed alle associazioni di prodotto per una migliore e più efficace commercializzazione sui mercati interni ed esteri.

     14. L'Agenzia provvede ad espletare, fino ad esaurimento, le residue funzioni di riforma fondiaria, di cui alle leggi 230/50 e 379/77, con le modalità ed alle condizioni previste dall'art. 9 della legge 30.4.1976 n. 386.

     Assicura il proseguimento della gestione e manutenzione delle opere idrauliche primarie del Fucino di interesse generale ed interregionale.

     15. L'Agenzia provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una relazione sullo stato dell'agricoltura e a trasmetterla all'Assessore preposto al secondo Dipartimento Agricoltura, Foreste e Alimentazione. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore e le opportunità di sviluppo.

     16. L'Agenzia può, altresì, promuovere la costituzione e partecipare a consorzi, società ed organismi vari per la migliore realizzazione dei propri compiti di istituto, previa autorizzazione della Giunta regionale [5].

 

     Art. 3. Ulteriori compiti.

     1. La Giunta regionale può affidare all'Agenzia ulteriori compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese, nei settori agrozootecnico, agroambientale, agroforestale, agroindustriale ed agroalimentare. Tali incarichi, che possono avere carattere saltuario o specifico, organico o poliennale, avvengono sulla base di atti di affidamento che prevedano le finalità dell'azione, i tempi e le modalità di svolgimento, gli strumenti di aggiornamento e verifica, le dotazioni finanziarie occorrenti, gli obblighi e le forme di rendicontazione delle spese sostenute, i referti sui risultati conseguiti.

     2. I compiti affidati all'Agenzia devono interessare in genere, tutto il territorio regionale o, comunque, ampie estensioni territoriali della Regione. In particolare la Giunta regionale può affidare all'Agenzia compiti specifici riferiti all'attuazione di disposizioni dell'Unione Europea o Nazionali.

     3. L'Agenzia, inoltre, può provvedere a realizzare, previo assenso della Giunta Regionale, progetti in materia di servizi di sviluppo agricolo congiuntamente ad altri soggetti pubblici o privati, o anche per loro conto, al fine di favorire l'integrazione o il coordinamento delle loro iniziative con quelle proprie e dell'Ente Regione. Nel caso, i contratti di programma oltre a contenere i requisiti previsti per gli atti di affidamento di cui al comma uno, debbono riservare all'Agenzia una quota delle spese generali sul finanziamento del progetto a copertura anche parziale dei costi da sostenere.

     4. L'Agenzia presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli Enti locali ed agli Organismi pubblici operanti nel territorio regionale.

 

TITOLO II

ORGANI DELL'AGENZIA

 

     Art. 4. Organi. [6]

     1. Sono organi dell’Agenzia:

     a) il Direttore generale;

     b) il Collegio dei Revisori Contabili.

 

     Art. 5. Direttore generale. [7]

     1. La Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al settore Agricoltura, nomina il Direttore generale dell’Agenzia.

     2. Per l’attribuzione dell’incarico di Direttore generale dell’Agenzia gli aspiranti devono possedere:

     a) diploma di laurea;

     b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica e/o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private in posizione dirigenziale, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie svolte nei dieci anni precedenti.

     3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo ed incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e qualsiasi carica elettiva pubblica. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni con il diritto al mantenimento del posto. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 24.4.1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all’Agenzia, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

     4. L’incarico è regolato da contratto di diritto privato stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile.

     5. L’incarico è conferito per un periodo minimo di anni tre e non superiore ad anni cinque e può essere rinnovato. In ogni caso il contratto si intende risolto all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, ai sensi delle vigenti disposizioni.

     6. Il Presidente della Giunta regionale su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Agricoltura, provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dal codice civile e dal contratto stesso. In caso di cessazione dall’incarico per decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto o per dimissioni, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.

     7. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina del Direttore generale entro i successivi 90 giorni dalla sua entrata in vigore. Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente legge e la nomina del Direttore generale, resta in carica per l’amministrazione ed il funzionamento dell’Agenzia l’organismo già incaricato dell’amministrazione con il trattamento economico e giuridico previsto dall’art. 11, comma 4, come modificato dall’art. 4 della presente legge.

 

     Art. 6. Collegio dei Revisori contabili.

     1. Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo contabile e gestionale dell'Agenzia. E' composto di 3 membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti all'Albo nazionale dei revisori contabili di cui al Dlg 27.1.92, n. 88, garantendo la rappresentanza della minoranza sia tra gli effettivi che tra i supplenti.

     2. Il Presidente del Collegio è nominato a maggioranza assoluta dal Collegio stesso, tra i suoi componenti effettivi.

     3. Il Collegio dura in carica per cinque anni ed in ogni caso, se nominato medio termine, non oltre la scadenza del Consiglio regionale.

     4. Le decisioni dei revisori vengono assunte a maggioranza. Le motivazioni dei dissenzienti debbono risultare a verbale.

     5. Gli organi di revisione contabile dell'Agenzia non possono essere confermati dopo il primo mandato. I revisori contabili non possono essere revocati se non per giusta causa.

     [6. In difetto di attività da parte del Consiglio regionale, si applica la vigente normativa statale in materia di proroga degli organi amministrativi.] [8]

 

     Art. 7. Compiti del Direttore generale. [9]

     1. Il Direttore generale è dotato dei più ampi poteri per l’amministrazione dell’Agenzia, ha la rappresentanza legale e sovrintende al suo funzionamento, emana gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell’Agenzia e provvede a stabilire le direttive e gli atti di indirizzo.

     2. Il Direttore generale adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Agenzia e stabilisce le iniziative da intraprendere nei diversi settori di intervento in coerenza con gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale e/o le direttive impartite dal Componente la Giunta regionale preposto al settore Agricoltura. Verifica la corrispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica alle direttive generali impartite.

     3. In particolare provvede ad:

     a) adottare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;

     b) adottare i regolamenti inerenti il funzionamento e l’attività amministrativa e contabile dell’Agenzia;

     c) adottare la pianta organica dell’agenzia e le relative variazioni;

     d) attribuire gli incarichi dirigenziali;

     e) stipulare contratti e convenzioni con soggetti esterni;

     f) esercitare i poteri e le funzioni che ritiene di riservarsi per motivate esigenze di funzionalità;

     g) definire gli obiettivi che gli altri dirigenti devono perseguire attribuendo loro la responsabilità di specifici gestioni e/o progetti;

     h) provvedere alla mobilità del personale;

     i) approvare i piani di intervento.

     4. In occasione della predisposizione del bilancio preventivo, redige una relazione programmatica che individua gli obiettivi da perseguire.

     5. Con il bilancio consuntivo viene trasmessa alla Giunta regionale una relazione sull’utilizzo delle risorse assegnate e i risultati tecnici-operativi desunti dalla gestione.

 

     Art. 8. Poteri del Presidente. [10]

     [1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende al suo funzionamento; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; cura gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'Agenzia; provvede ad emanare le direttive di indirizzo e programmatiche.

     2. Il Presidente può adottare, in caso d'urgenza e per giustificati motivi, deliberazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione dichiarandole immediatamente esecutive.

     Detti provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione che deve essere convocato entro quindici giorni.

     3. Il Presidente, inoltre, può adottare tutti i provvedimenti che non sono attribuiti dalla presente legge alla competenza del Consiglio di Amministrazione, munendoli anche, motivatamente, della immediata esecutività.

     4. In caso di grave inadempienza o inefficienza di gestione, il Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati propone alla Giunta regionale la decadenza del Presidente. La Giunta regionale con propria deliberazione decide in merito e provvede, ove il caso, a nominare il nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ed il nuovo Presidente secondo le procedure di cui al precedente art. 5.]

 

     Art. 9. Vice-Presidente. [11]

     [1. Il Vice-Presidente svolge funzioni vicarie e delegate dal Presidente; in caso di assenza o impedimento ne assume le funzioni.]

 

     Art. 10. Compiti del Collegio dei Revisori. [12]

     Il Collegio dei Revisori contabili:

     1) esamina gli atti dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile, gestionale e finanziaria;

     2) svolge l'attività di controllo contabile, redige le relazioni di competenza al Bilancio di Previsione, al Conto consuntivo ed alle eventuali variazioni e trasmette semestralmente al Presidente dell'Agenzia ed alla Giunta regionale una relazione sull'andamento contabile, gestionale e finanziario dell'Agenzia;

     3) può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

     Il Collegio dei Revisori contabili deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Il Revisore contabile che, senza giustificato motivo non partecipa nel corso di un esercizio finanziario a due riunioni del Collegio, decade dall'Ufficio. Il Presidente del Collegio o, in sua vece, il Collegio stesso ne dà comunicazione al Consiglio Regionale entro quindici giorni dal verificarsi del fatto. La sostituzione, secondo la procedura fissata dall'art. 6, comma 1, deve essere deliberata nella prima seduta utile del Consiglio Regionale.

 

     Art. 11. Il Direttore Generale.

     [1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Esso viene scelto tra il personale dirigente della più elevata qualifica, dell'Agenzia, della Regione o di altre pubbliche amministrazioni ed in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali. Il Direttore Generale può essere scelto anche fra liberi professionisti ed esperti particolarmente qualificati mediante pubblica selezione indicando le modalità ed i criteri per il conferimento dell'incarico. La nomina non può eccedere i cinque anni ed è rinnovabile.] [13]

     [2. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.] [14]

     [3. Il Direttore Generale sovrintende al personale ed al funzionamento dei Servizi; cura, sotto l'indirizzo del Presidente e la sorveglianza del Consiglio di Amministrazione, le proposte di attività e gli adempimenti relativi alla esecuzione degli atti deliberativi. Partecipa senza voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione, controfirma le deliberazioni e interviene negli atti e nei contratti che comportino impegni di spesa. Esercita tutte le altre funzioni di coordinamento e di direzione riguardanti le attività ed il funzionamento dell'Agenzia.] [15]

     4. Il trattamento economico e giuridico del Direttore generale è pari a quello della funzione più elevata del personale regionale con una maggiorazione del 25% degli assegni stipendiali, aventi natura pensionabile [16].

 

     Art. 11 bis. Direttori di area. [17]

     1. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale dell’Agenzia è coadiuvato da un direttore tecnico ed un direttore amministrativo incaricati con provvedimento motivato dal Direttore generale, e responsabili nei confronti dello stesso.

     2. Tali incarichi sono conferiti per un periodo da tre a cinque anni e comunque cessano con la decadenza del Direttore generale che li ha conferiti.

     3. Il Direttore tecnico sovrintende e coordina le attività tecniche dell’Agenzia per quanto attiene gli aspetti di intervento sul territorio e sviluppa le opportune iniziative per favorire la predisposizione di programmi tesi alle innovazioni e all’ammodernamento del sistema agricolo, agro-alimentare, agroindustriale ed ambientale della Regione.

     4. Il Direttore amministrativo sovrintende e coordina le attività amministrative dell’Agenzia e sviluppa ogni opportuna iniziativa per rendere più efficiente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia.

     5. Ai Direttori di area, spetta il trattamento economico previsto per i Direttori regionali.

 

     Art. 12. Emolumenti.

     [1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia compete un emolumento mensile pari al 35% di quello spettante ai Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30.5.73, n. 23] [18].

     [2. L'emolumento di cui al comma 1 è pari al 65% per il Presidente e al 40% per il Vice Presidente, di quello spettante ai Consiglieri regionali.] [19]

     3. Ai membri del Collegio dei revisori l'emolumento mensile di cui al comma 1 è del 30% e del 25%, rispettivamente per il Presidente del Collegio e per i Revisori, di quello spettante ai Consiglieri regionali.

     4. Oltre tali compensi compete il trattamento di missione, nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

     5. E' consentita la copertura assicurativa contro gli infortuni per la funzione svolta.

 

     Art. 13. Incompatibilità.

     1. Le situazioni di incompatibilità sono quelle fissate dalla legge 23.4.1981, n. 154.

     2. Non possono essere eletti membro del Collegio dei revisori contabili i parlamentari, i consiglieri regionali, i componenti di giunta provinciali, comunali e di comunità montane, i dipendenti regionali e degli enti pubblici regionali [20].

     3. Se dette incompatibilità sussistono in sede di nomina debbono essere eliminate entro 30 giorni. Le situazioni di incompatibilità danno luogo - se non eliminate entro 30 giorni - alla decadenza dall'incarico, che deve essere dichiarata dal Presidente della Giunta regionale.

     Se le stesse incompatibilità sono sopravvenute alla nomina, senza che vi sia rinuncia entro 30 giorni, danno luogo alla decadenza, dichiarata sempre con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     4. La decadenza e la sospensione per le violazioni della legge penale sono regolate dalla vigente legislazione per i pubblici amministratori.

     5. La nomina degli amministratori e dei revisori contabili in sostituzione di quelli revocati, dimissionari, deceduti o decaduti per motivi diversi dall'assenza ingiustificata deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di revoca, dimissioni, decesso o decadenza secondo le procedure previste dagli articoli 5 e 6.

     6. I membri del Collegio dei revisori non possono far parte di Commissioni costituite nell'ambito dell'Agenzia, né ricevere da questa incarichi di consulenza, anche dopo la cessazione del rapporto limitatamente ai cinque anni.

     7. Non può far parte del Collegio sindacale chi ha ricoperto l'incarico di Presidente, Vice Presidente o membro del Consiglio di Amministrazione o Direttore Generale dell'Agenzia.

 

TITOLO III

STRUTTURA OPERATIVA

 

     Art. 14. Personale.

     1. L'Agenzia provvede a definire la propria struttura organizzativa e funzionale in armonia con quanto stabilito dalla legge n. 421 del 22 ottobre 1992 e dal Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e dalle leggi regionali di recepimento. Entro 180 giorni dal suo insediamento il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia approva la ridefinizione di pianta organica secondo le finalità e compiti della presente legge.

     2. In sede di prima applicazione il contingente massimo del personale dell'Agenzia è pari a quello in servizio presso l'ERSA alla data dell'1.1.1996 ed a quello previsto nella pianta organica dell'osservatorio per le Malattie delle Piante di cui al successivo art. 23 della presente legge. Il Consiglio di Amministrazione assume ogni atto necessario alla gestione del personale ed alla ridefinizione della pianta organica nei limiti del contingente massimo stabilito dal presente comma.

     L'Agenzia provvede alla copertura degli eventuali posti vacanti con l'indizione di concorsi che fino al 35% possono essere riservati al personale interno in possesso dei requisiti di legge.

     L'Agenzia può indire corsi di riqualificazione per adeguare i profili professionali alla pianta organica di cui al precedente comma 1.

     3. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, la distribuzione del personale per profili professionali è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

     5. Il Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, definisce la struttura organizzativa e l'articolazione territoriale degli Uffici dell'Agenzia.

     In armonia con quanto disposto dagli artt. 1, 2 e 3 della presente legge, la strutturazione dei servizi e degli uffici deve tener conto delle realtà agricole regionali.

     6. Per assolvere ai compiti di cui agli artt. 2 e 3, l'Agenzia dovrà definire una pianta organica in cui almeno il 60% è rappresentato da personale tecnico.

     7. Per i compiti affidati all'Agenzia ai sensi dell'art. 3 e per attività limitate nel tempo, l'Agenzia può costituire specifiche unità organizzative delle quali possono far parte personale esterno con contratto a termine e/o part-time, nei limiti e condizioni previsti dalla normativa in materia di impiego presso le pubbliche amministrazioni e alla disciplina contrattuale vigente.

 

     Art. 15. La dirigenza.

     1. Nel rispetto delle scelte e delle linee di indirizzo formulate con gli strumenti di programmazione da parte degli organi di amministrazione, spetta alla dirigenza la gestione e la realizzazione delle attività. Alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le norme in vigore per la dirigenza regionale.

     2. La responsabilità dei Servizi e degli Uffici è affidata, con le modalità previste dalla legislazione regionale, ai dirigenti in possesso dei necessari requisiti.

     Previo assenso delle parti, è consentita l'attribuzione di responsabilità di dette unità organizzative e dei relativi coordinamenti a dirigenti regionali per l'Agenzia e a dirigenti dell'Agenzia per la Regione. L'interscambio dei dirigenti avviene senza il rimborso delle spese. Gli eventuali maggiori oneri e le spese connesse restano a carico dell'ente datore.

 

     Art. 16. Conferenza di dirigenti.

     1. Al fine di assicurare e verificare che l'azione complessiva in agricoltura si svolga in modo coerente con le scelte programmatiche, con le direttive generali e le scale di priorità indicate dagli organi dell'Agenzia, il Direttore generale convoca periodicamente, e comunque ogni tre mesi, la Conferenza dei dirigenti.

     2. Alla Conferenza dei dirigenti possono partecipare, altresì, il Coordinatore del Settore agricoltura ed i responsabili dei Centri regionali di ricerca di cui al precedente art. 2, comma 10.

 

     Art. 17. Commissioni tecnico-scientifiche. [21]

     1. Il Direttore generale con proprio provvedimento può costituire Commissioni tecnico-scientifiche in relazione alle specificità dei programmi e dei progetti da realizzare; le Commissioni hanno generalmente durata limitata e la composizione deve tener conto delle attribuzioni.

 

TITOLO IV

VIGILANZA E CONTROLLO - BILANCIO E FINANZIAMENTI

 

     Art. 18. Direttive ed atti di indirizzo.

     1. Il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta, emana direttive per la piena attuazione della presente legge.

     2. La Giunta regionale determina gli indirizzi generali dell'Agenzia sulla base dei documenti programmatici della Regione e può affidarle, con le modalità di cui all'art. 3, gli ulteriori compiti previsti.

 

     Art. 19. Controlli. [22]

     1. Il dirigente dell'ARSSA incaricato per la formazione delle delibere dell'Agenzia attesta la legittimità e la regolarità formale delle stesse.

     2. Tutte le deliberazioni assunte dagli organismi di amministrazione dell'ARSSA vanno pubblicate all'Albo dell'Agenzia e trasmesse al Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione della Giunta Regionale entro tre giorni dalla loro adozione. Esse diventano esecutive decorso il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo dell'Agenzia, salvo che nel predetto periodo il Componente la Giunta Regionale delegato all'Agricoltura non disponga la sospensione, la richiesta di chiarimenti o l'annullamento dell'atto per contrasto con gli indirizzi programmatici del Settore Agricoltura della Regione. I provvedimenti di sospensione o di annullamento possono essere comunicati all'ARSSA anche a mezzo telematico.

     3. Il computo della decorrenza dei termini previsti per l'esercizio del controllo di cui al precedente comma è sospeso dall'8 al 21 agosto e dal 23 dicembre all'1 gennaio.

 

     Art. 20. Bilanci e finanziamenti.

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva i bilanci di previsione dell'Agenzia con l'allegata relazione programmatica, il conto consuntivo e la relazione delle attività svolte durante l'esercizio finanziario.

     2. L'esercizio finanziario dell'Agenzia coincide con quello della Regione.

     3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo adottati dall'Agenzia sono inviati quindici giorni prima del termine per la presentazione dei documenti, previsto dalla L.R. 29.12.1977, n. 81, al Settore Agricoltura della Giunta Regionale che dopo aver espresso un proprio parere circa la coerenza dei documenti in esame con gli indirizzi programmatici della Regione in materia agricola, lo trasmette al Settore Bilancio per gli adempimenti di cui agli artt. 33 e 72 della L.R. 29.12.1977, n. 81, ovvero, in caso rilevi incoerenza, restituisce il bilancio all'Agenzia perché lo adegui ai rilievi formulati entro dieci giorni dall'avvenuta restituzione [23].

     4. Nelle more dell'approvazione del bilancio, l'Agenzia è autorizzata all'esercizio provvisorio, con i limiti e le modalità dell'esercizio provvisorio del bilancio regionale.

     5. La classificazione del bilancio dell'Agenzia è fissata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tenendo conto di tutti gli elementi di collegamento con il bilancio regionale.

     6. Per l'attuazione delle proprie attività e per le spese di personale e di funzionamento la Regione assegna annualmente all'Agenzia le necessarie dotazioni a carico di specifici capitoli di spesa del bilancio regionale.

     7. L'erogazione delle assegnazioni annuali sono effettuate in favore dell'Agenzia, con deliberazioni della Giunta regionale, all'inizio dell'esercizio finanziario; durante l'eventuale gestione provvisoria del bilancio regionale le assegnazioni sono concesse mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 29.12.1977 n. 81.

     8. Il servizio tesoreria dell'Agenzia è affidato al medesimo istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione.

     9. L'Agenzia oltre ad introitare i proventi per i servizi di cui all'art. 3, può attivare la erogazione di servizi a pagamento le cui modalità di fruizione e di contribuzione saranno definiti da apposito regolamento.

     Le deliberazioni di assestamento e variazioni di bilancio dell'ARSSA, non contemplate dall'art. 41 della L.R. n. 81/77, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale [24].

 

     Art. 21. Programmazione.

     1. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'Agenzia opera con il metodo della programmazione che deve essere articolata e strutturata con quella della Regione. L'Assessore al ramo provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Agenzia.

     2. L'Agenzia redige un programma poliennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 1 e correlato con la relazione annuale di cui al comma 15 dell'art. 2 della presente legge. Il programma definisce gli obiettivi e quantizza le risorse occorrenti [25].

     3. Il programma poliennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Agenzia. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

 

TITOLO V

NORME PARTICOLARI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. Commissione Consultiva.

     1. Presso l'Agenzia è istituita la Commissione Consultiva.

     2. Tale Commissione è composta di nove membri: quattro indicati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, due dalle associazioni cooperative, uno dalle associazioni degli industriali per il settore agroalimentare, uno dalle associazioni regionali dei consumatori, uno dai parchi e Riserve Naturali. Qualora si renda necessario una concertazione tra gli Enti e le Associazioni, per la concorde designazione dei propri rappresentanti in seno alla Commissione, la Giunta Regionale, verificato l'eventuale mancato raggiungimento dell'accordo, provvede direttamente ad individuare i componenti della Commissione tra i nominativi segnalati da ciascun Ente e da ciascuna Associazione. La Commissione è nominata con provvedimento della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura [26].

     3. La Commissione consultiva è presieduta dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato che partecipa senza diritto di voto ed è convocata ogniqualvolta il Direttore generale lo ritiene opportuno e comunque almeno due volte l'anno, in sede di elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo. La Commissione viene altresì sentita per l'adozione dei bilanci poliennali e dei relativi piani e programmi di attività [27].

     4. Ai membri della Commissione compete un gettone di presenza determinato nei limiti e secondo le modalità previsti dalla L.R. 28.4.1995, n. 72, la cui entità è definita dal Direttore generale dell'Agenzia. Compete loro, inoltre, il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata [28].

 

     Art. 23. Trasferimento.

     1. L'Agenzia dovrà provvedere alla realizzazione del servizio fitosanitario regionale ai sensi del D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 536.

     2. All'uopo sono trasferite all'Agenzia le funzioni amministrative e tecniche dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di cui all'art. 74 del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616; le funzioni di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento applicativo di cui al R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, nonché della legge 7 marzo 1955 n. 471 [29].

     3. Il personale di ruolo in servizio presso l'Osservatorio di cui al precedente comma è posto alle dipendenze funzionali dell'Agenzia. I posti di pianta organica, ricoperti dai dipendenti che per qualsiasi motivo cessano dal servizio, sono soppressi dalla pianta organica della Regione e l'Agenzia provvederà a ricoprire i posti che si renderanno vacanti sulla base della nuova pianta organica di cui al precedente art. 14.

 

     Art. 24. Controllo sugli Organi e poteri sostitutivi.

     1. La Giunta regionale può adottare provvedimenti resi obbligatori da disposizioni di legge o regolamentari, quando gli Organi di Amministrazione dell'Agenzia, previamente diffidati, non vi provvedano senza giustificato motivo nei termini assegnati.

     2. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia può essere sciolto per persistenti irregolarità e inadempienti in atti dovuti, per ripetute violazioni di legge, per impossibilità a funzionare, per gravi deviazioni dalle direttive di indirizzo programmatiche degli Organi regionali.

     3. Il provvedimento previsto al comma precedente è deciso, previo parere della 3ª Commissione consiliare permanente, dalla Giunta regionale su proposta motivata dell'Assessore al ramo e adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

     4. In caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, con lo stesso Decreto, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore al ramo, viene nominato un Commissario straordinario per un periodo di tre mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta.

 

     Art. 25. Soppressione dell'ERSA.

     1. L'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo, istituito con L.R. n. 87 del 28.12.78 e successive modificazioni, è soppresso.

 

     Art. 26. Successione dell'ERSA.

     1. L'Agenzia succede di diritto, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle attività e alle passività, e comunque a tutta la titolarità dei diritti e degli obblighi dell'Ente Regionale di Sviluppo di cui alla L.R. istitutiva n. 87 del 28.12.1978 e successive modificazioni, che contestualmente viene a cessare.

     2. L'Agenzia può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e difesa in giudizio.

 

     Art. 27. Amministrazione temporanea dell'Agenzia.

     1. Fino alla nomina dei nuovi organi previsti dalla presente legge, restano in carica per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia quelli già operanti per l'Ente regionale di sviluppo agricolo.

 

     Art. 28. Mobilità del personale.

     1. Il personale dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni di cui ai commi 47 e 48 dell'art. 3 della Legge 537/93, al decreto legislativo n. 29 del 3.2.93 e relative norme regionali al riguardo.

 

     Art. 29. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le LL.RR. n. 87 del 28.12.1978, n. 14 del 23.3.83, n. 59 del 23.5.85 e n. 62 del 9.5.90 e la lett. c) dell'art. 3 della L.R. 8.6.1993, n. 24.

 

     Art. 30. Urgenza.

     1. La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] L'Agenzia di cui alla presente legge è stata soppressa dall'art. 1 della L.R. 11 agosto 2011, n. 29.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 157.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 23 dicembre 1998, n. 157.

[4] Capoverso così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[8] Comma abrogato dall’art. 9. della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[10] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[11] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[12] L’art. 9 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37 ha disposto l’abrogazione del “comma 3” del presente articolo. È incerto se tale disposizione intendesse riferirsi al numero 3) del comma 1, mancando un comma 3.

[13] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. della 28 novembre 2005, n. 37.

[14] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. della 28 novembre 2005, n. 37.

[15] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. della 28 novembre 2005, n. 37.

[16] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[17] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[18] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37. Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 2 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

[19] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[20] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[21] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

[23] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1998, n. 157.

[25] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.

[27] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[28] Comma così sostituito dall’art. 8 della L.R. 28 novembre 2005, n. 37.

[29] Comma così rettificato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 1998, n. 31.