§ 94.1.219 - Legge 9 marzo 1955, n. 471.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:09/03/1955
Numero:471


Sommario
Art. 1.      Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951
Art. 2.      Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore


§ 94.1.219 - Legge 9 marzo 1955, n. 471.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

(G.U. 13 giugno 1955, n. 134)

 

 

     Art. 1.

     Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione delle piante, firmata a Roma il 6 dicembre 1951.

 

          Art. 2.

     Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.