§ 2.1.91 – L.R. 9 maggio 2001, n. 17.
Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/05/2001
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente.
Art. 3.  Segreterie dei Componenti la Giunta - Segreteria del Vice Presidente della Giunta.
Art. 4.  Assegnazione di personale.
Art. 5.  Incarichi a tempo determinato presso le Segreterie.
Art. 6.  Incarichi dirigenziali
Art. 7.  Responsabili degli uffici.
Art. 8.  Trattamento economico del personale assegnato alle Segreterie.
Art. 9.  Abrogazione di norme.
Art. 10.  Norma di rinvio.
Art. 11.  Disposizioni di bilancio.
Art. 12.  Norma finanziaria.
Art. 13.  Urgenza.


§ 2.1.91 – L.R. 9 maggio 2001, n. 17.

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale.

(B.U. 30 maggio 2001, n. 11).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta Regionale così come individuate al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14.9.1999, n. 77.

     2. Le Segreterie disciplinate dalla presente legge godono di autonomia funzionale, non interferiscono con l'attività propria delle strutture amministrative, né possono sostituirsi ad esse.

     3. Alle Segreterie compete l'espletamento delle attività non istituzionalizzate e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenza degli uffici della struttura regionale. In particolare, sovrintendono alla preparazione e all'assistenza per i contatti della struttura all'interno ed all'esterno della Regione con enti, organi e persone.

     4. Esse sono organizzate secondo i contingenti numerici indicati nella tabella allegata.

 

     Art. 2. Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente. [1]

     1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, in conformità all’art. 14, comma 2, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, di un Ufficio di Diretta Collaborazione con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria, anche particolare, e per le relazioni interne ed esterne.

     2. La Giunta regionale con apposito atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il funzionamento l’articolazione, l’organizzazione e le dotazioni organiche nei limiti finanziari determinati dalla tabella A, dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, configurandolo come unità organizzativa complessa ed articolata e prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che articolazioni organizzative semplici. La dotazione organica ed il relativo tetto di spesa del personale a tempo determinato sono quelli attualmente in essere ed indicati nella tabella A [2].

     3. Le unità organizzative e le dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura Speciale di Supporto "Gabinetto della Presidenza" ed alla "Segreteria del Presidente" concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e la dotazione organica dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.

     4. Il Responsabile dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ed i Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che lo compongono devono essere muniti di esperienze professionali adeguate alla funzione da svolgere e possono essere scelti tra: personale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione; personale a tempo indeterminato in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni; soggetti esterni all’Amministrazione regionale, ivi compreso il personale di aziende o organismi privati. I relativi contratti stipulati dalla Regione Abruzzo con il responsabile dell’Ufficio di cui al comma 1 e con i responsabili delle articolazioni organizzative complesse possono essere di diritto privato, ovvero di diritto pubblico. Qualora i predetti contratti siano di diritto pubblico si osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 22 della legge regionale 14.9.1999, n. 77 [3].

     4 bis. L’espletamento dell’incarico di cui al comma 3, in una delle forme ivi previste, è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio e costituisce titolo di carriera da far valere nelle forme di legge previste ed è equiparato ad ogni effetto di legge, a quello del personale con qualifica dirigenziale di cui al CC.N.L: dell’area della dirigenza delle Regioni e delle Autonomie locali [4].

     5. I Responsabili di cui al comma 4 del presente articolo, se dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono collocati al di fuori del ruolo organico del personale dipendente, senza diritto agli assegni, per il periodo dell’incarico [5].

     6. Il Responsabile dell’Ufficio di Diretta Collaborazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene anche previsto il compenso che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i direttori della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato più elevata prevista per i direttori.

     7. I Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che compongono l’Ufficio di Diretta Collaborazione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene disposto per ciascun Responsabile il compenso, che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i dirigenti di servizio della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di servizio.

     8. [All’articolazione organizzativa complessa preposta allo svolgimento dei compiti di segreteria è assegnata, oltre che il Responsabile, la dotazione organica di numero otto unità di personale non dirigenziale prevista dalla tabella allegata alla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, nei limiti di 4 unità, può disporre con richiesta nominativa l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni di cui all’art. 5 della presente legge. Al personale spetta il trattamento di lavoro di cui all’art. 8 della presente legge] [6].

     9. [Nelle articolazioni organizzative complesse dell’Ufficio di Diretta collaborazione del Presidente diverse da quella preposta allo svolgimento di compiti di segreteria confluisce la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'attuale Struttura Speciale di Supporto Gabinetto della Presidenza] [7].

 

     Art. 3. Segreterie dei Componenti la Giunta - Segreteria del Vice Presidente della Giunta.

     1. Ciascun Componente la Giunta dispone per il funzionamento della propria attività di una struttura amministrativa di supporto denominata "Segreteria del Componente la Giunta".

     [2. Ciascuna struttura ha il livello di Ufficio, quale unità organizzativa semplice come definita al comma 6 dell'art. 10 della L.R. 14.9.1999, n. 77.] [8]

     3. Nel caso di Componenti la Giunta ai quali sono state attribuite deleghe per materie che ricadono nella competenza di strutture amministrative con sede in L'Aquila e in Pescara, la sede dell'ufficio è quella indicata dal Componente la Giunta interessato; nell'altra sede è possibile localizzare dipendenze adeguatamente arredate per le esigenze istituzionali e con possibilità di utilizzo di personale secondo le disposizioni del successivo comma 4.

     4. Nell'ambito della dotazione indicata nel successivo comma 6, il Direttore per le risorse umane della Giunta può disporre, su richiesta motivata del Componente la Giunta, e previo consenso del personale interessato, che una parte del contingente di personale per ciascuna segreteria svolga servizio, senza trattamento di missione, presso la dipendenza.

     5. I Responsabili delle Segreterie di cui al presente articolo possono essere scelti:

     - tra il personale regionale;

     - tra il personale della Pubblica Amministrazione;

     - tra soggetti esterni;

     tutti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

     I predetti Responsabili, se dipendenti da pubblica amministrazione, possono essere collocati in aspettativa senza assegni; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza di previdenza ed anzianità di servizio. [9]

     5 bis. I Responsabili delle Segreterie, qualora siano scelti tra i funzionari direttivi regionali titolari di posizione organizzativa, conservano lo status giuridico di responsabile di ufficio durante il periodo di assegnazione alle Segreterie [10].

     6. Ferma restando la dotazione organica complessiva fissata dalla L.R. 14.9.1999, n. 77, a ciascuna Segreteria, oltre al responsabile, è assegnato personale di categoria non superiore alla "C", nel limite indicato nella tabella allegata.

     7. Per la Segreteria del Componente la Giunta che riveste la carica di Vice Presidente trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e il limite di cui alla tabella allegata è elevato di un'unità. Tale disposizione trova applicazione anche nel caso di componenti la Giunta che abbiano dipendenze sia in L'Aquila che in Pescara.

     8. Il personale è assegnato alla Segreteria su richiesta nominativa formulata dal Componente la Giunta interessato, secondo la disciplina di cui al successivo art. 4.

     9. Nel limite di un'unità per ciascuna Segreteria del Componente la Giunta e di due unità per quella del Componente con funzioni di Vice Presidente, può essere assunto personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni prescritte nel successivo art. 5.

 

     Art. 4. Assegnazione di personale.

     1. Il personale è assegnato alle Segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:

     a) della Giunta regionale;

     b) del Consiglio regionale;

     c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e di Enti strutturali della Regione, mediante l'istituto del comando;

     d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.

     Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare due unità per la Segreteria del Vice Presidente ed un'unità per le altre segreterie.

     2. All'assegnazione di personale alle Segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane della Giunta d'intesa, per il personale di cui alla lett. b), con il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio.

     3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa vigente nel tempo in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.

     4. L'assegnazione alle segreterie è temporanea, cessa contestualmente alla cessazione dell'incarico dell'Amministratore che l'ha proposta e può essere revocata su iniziativa dello stesso Amministratore.

     5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine dell'assegnazione temporanea.

     6. I dipendenti di cui al precedente comma 5 conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico, ma sono posti alle dirette dipendenze della struttura alla quale sono assegnati.

     7. L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le Segreterie, è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dall'organo di direzione politica.

     8. Per l’attribuzione delle mansioni superiori si rinvia alle disposizioni previste dall’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche [11].

 

     Art. 5. Incarichi a tempo determinato presso le Segreterie.

     1. Nell'ambito della dotazione organica assegnata con la presente legge e nei limiti fissati negli articoli precedenti e nella tabella allegata, su richiesta nominativa dell'Organo di direzione politica, il Direttore per le risorse umane della Giunta regionale può assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'impiego regionale in relazione alla categoria da assegnare.

     2. Al personale assunto ai sensi del comma precedente spetta, per tutta la durata del rapporto di lavoro, il trattamento tabellare iniziale corrispondente alla categoria assegnata oltre ai compensi dovuti per legge.

     3. In sostituzione del trattamento economico accessorio spetta altresì l'indennità di cui al 2° comma dell'art. 8.

     4. Il rapporto è regolato dai contratti individuali e dai CCNL del comparto.

     5. L'assunzione a tempo determinato non costituisce in alcun caso titolo o riconoscimento per la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato.

 

     Art. 6. Incarichi dirigenziali

     1. La responsabilità della Segreteria di cui al precedente art. 2 è conferita al Dirigente regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 5 e 8 dell'art. 20 della L.R. 14.9.1999, n. 77, ovvero mediante la stipula di contratti a tempo determinato con soggetti aventi i requisiti di cui al 2° comma dell'art. 22 della L.R. 14.9.1999, n. 77 nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo.

     2. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma precedente non concorrono alla determinazione del limite percentuale di cui al 1° comma dell'art. 22 della L.R. 14.9.1999, n. 77.

     3. Ciascun incarico conferito ai sensi del presente articolo è a tempo determinato, ha una durata comunque non superiore a quella della legislatura e decade contestualmente alla cessazione dell'incarico dell'Amministratore che l'ha proposto.

     4. Ai dirigenti incaricati sono attribuiti la responsabilità e il trattamento economico del Dirigente di Servizio di cui alla ripetuta L.R. 14.9.1999, n. 77.

 

     Art. 7. Responsabili degli uffici.

     1. L'incarico di responsabilità di ciascuno degli uffici disciplinati dalla presente legge è conferito a tempo determinato per una durata non superiore a quella della legislatura e decade comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico dell'Amministratore che lo ha proposto o su richiesta dello stesso Amministratore.

     2. Ai responsabili degli Uffici spetta la retribuzione di posizione nella misura che sarà determinata dalla Giunta Regionale nel rispetto dei limiti previsti dal CCNL.

     3. Ai responsabili degli Uffici spetta, altresì, la retribuzione di risultato secondo le regole stabilite dal CCNL.

     4. Qualora il dipendente assegnato alle Segreterie abbia l'incarico di direzione di un ufficio della struttura regionale, lo conserva. E' possibile, comunque, ricoprire tale incarico temporaneamente con altri dipendenti di categoria D fino al termine dell'assegnazione.

 

     Art. 8. Trattamento economico del personale assegnato alle Segreterie.

     1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle Segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento.

     2. Al personale di categoria B e C può essere corrisposta, mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta regionale, un'indennità annua, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, che assorbe tutte le competenze accessorie previste dal vigente CCNL, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

     3. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell’automezzo assegnato in uso esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale dipendente regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all’articolo 4, a personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l’utilizzo dell’automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell’organo fruente o presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti. All’assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura di provenienza [12].

     4. Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell’incarico, un’indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell’entità è riconducibile all’istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. L’importo della stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì assicurate l’indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti [13].

 

     Art. 9. Abrogazione di norme.

     1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione riferita alle strutture organizzative delle Segreterie del Presidente, vice Presidente e Componenti della Giunta regionale in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

     2. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

     - la L.R. 28.12.1977, n. 76;

     - la L.R. 31.8.1978, n. 55;

     - la L.R. 14.12.1979, n. 55;

     - l'art. 22 della L.R. 10.1.1980, n. 11;

     - il comma 5 dell'art. 30 della L.R. 21.5.1985, n. 58

     - la L.R. 7.9.1993, n. 47

     - la L.R. 7.12.1995, n. 140

     - la L.R. 17.12.1996, n. 141

 

     Art. 10. Norma di rinvio.

     1. Ferma restando la dotazione organica delle Segreterie, fissata dalla presente legge, la Giunta Regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a provvedere a modifiche della tabella dell'organico per comprovate ed inderogabili esigenze organizzative.

 

     Art. 11. Disposizioni di bilancio.

     1. La spesa relativa al personale delle segreterie di cui alla presente legge assume la configurazione di "spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale" ed è iscritta in apposito capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 12. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in £. 2.350.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio in corso:

     Cap. 011202 denominato "Retribuzione al personale - Indennità di reperibilità e rischio" - in diminuzione £. 2.350.000.000;

     Cap. 011215 di nuova istituzione ed iscrizione (Tit. 1, Ctg. 2, aggr. economico 1, voce economica 1, Sez. 01, Sett. 01) denominato "Spesa per il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli Organi elettivi della Giunta regionale" con uno stanziamento di £. 2.350.000.000.

     1 bis. Il trattamento economico del personale a tempo indeterminato della Giunta regionale assegnato alle Segreterie grava sul cap. 11202, relativamente al trattamento principale, e sul cap. 11215, relativamente al trattamento accessorio. Il trattamento economico, fondamentale e accessorio, del restante personale grava sul cap. 11215 [14].

     1 ter. Agli oneri derivanti dal comma 1 bis, complessivamente quantificati per l'anno 2012 in € 200.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate e disponibili sul Cap. di spesa 02.01.005 - 11202 "Trattamento economico del personale: principale ed accessorio" [15].

     2. Per gli anni successivi gli oneri saranno determinati con le leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29.12.1977, n° 81.

 

 

     Art. 13. Urgenza.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

TABELLA A [16]

Organico del personale delle Segreterie del Presidente e dei componenti la Giunta regionale

 

Segreterie

Dirigente

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Personale a termine

Totale

Presidente

1

2

4

2

[4]

9

vice Presidente

 

1

4

 

[2]

5

Assessori

 

1

3

 

[1]

4

 


[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.

[2] Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[3] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[4] Comma inserito dall'art. 22, comma 4, della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1. Il comma 4, art. 22, L.R. 1/2010 è stato abrogato dall'art. 2 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.

[5] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[6] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[7] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[8] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.

[9] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.

[10] Comma inserito dall’art. 76 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[11] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 25, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2012, n. 58.

[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 23 novembre 2012, n. 58.

[16] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14.