§ 3.5.65 - L.R. 20 luglio 2002, n. 16.
Interventi a sostegno dell’economia.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:20/07/2002
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti beneficiari.
Art. 3.  Spese ammissibili.
Art. 4.  Misura dell'agevolazione.
Art. 5.  Cumulabilità.
Art. 6.  Tempi di realizzazione dei Progetti.
Art. 7.  Controlli e ispezioni.
Art. 8.  Revoche e sanzioni.
Art. 9.  Flessibilità dell’investimento.
Art. 10.  Territorio di intervento.
Art. 11.  Soggetti beneficiari.
Art. 12.  Spese ammissibili.
Art. 13.  Misura dell'agevolazione.
Art. 14.  Cumulabilità.
Art. 15.  Tempi di realizzazione dei progetti.
Art. 16.  Controlli e ispezioni.
Art. 17.  Revoche e sanzioni.
Art. 18.  Flessibilità dell'investimento.
Art. 19.  Finalità.
Art. 20.  Territori di intervento.
Art. 21.  Spese ammissibili.
Art. 22.  Soggetti beneficiari.
Art. 23.  Misura dell'agevolazione.
Art. 24.  Tempi di realizzazione dei progetti.
Art. 25.  Controlli e ispezioni.
Art. 26.  Revoche e sanzioni.
Art. 27.  Territori di intervento.
Art. 28.  Soggetti beneficiari.
Art. 29.  Operazioni ammissibili.
Art. 30.  Spese ammissibili.
Art. 31.  Misura dell'agevolazione.
Art. 32.  Tempi di realizzazione dei progetti.
Art. 33.  Controlli e ispezioni.
Art. 34.  Revoche e sanzioni.
Art. 35.  Territori di intervento.
Art. 36.  Soggetti beneficiari.
Art. 37.  Finalità.
Art. 38.  Spese ammissibili.
Art. 39.  Meccanismo dell’agevolazione.
Art. 40.  Tempi di realizzazione dei progetti.
Art. 41.  Controlli e ispezioni.
Art. 42.  Revoche e sanzioni.
Art. 43.  Soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione della legge.
Art. 44.  Modalità di gestione della legge.
Art. 45.  Apertura termini di presentazione delle istanze.
Art. 46.  Norma Finanziaria.
Art. 47.  Urgenza.


§ 3.5.65 - L.R. 20 luglio 2002, n. 16.

Interventi a sostegno dell’economia.

(B.U. 7 agosto 2002, n. 16).

 

CAPO I

Interventi finalizzati alla creazione di nuova imprenditorialità nel campo

dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, in forma

societaria, cooperativa, piccola cooperativa ed individuale, attività professionali.

 

Sezione I

Nuove società, piccole cooperative e cooperative

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue competenze, intende potenziare la politica di incentivi rivolti alla nuova imprenditoria per ridurre la disoccupazione giovanile e femminile, promuovere la nascita di nuove imprese sul territorio regionale, tutelare maggiormente le categorie sociali svantaggiate.

     2. Le aree interessate dagli interventi agevolativi di cui alla presente sezione sono i territori della Regione Abruzzo.

 

     Art. 2. Soggetti beneficiari.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 3 le nuove Piccole e Medie Imprese, di seguito denominate PMI, operanti nei settori dell’industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, cat. ISTAT D – F – G – H, - I da cod. 63.11.1 a 64.11.0, - K - O da cod. 92.12.00 - costituite in forma di società, piccola cooperativa e cooperativa, in cui la compagine sociale annoveri, in misura non inferiore al 50%, soggetti in età compresa tra 18 ed i 50 anni residenti nel territorio regionale. Priorità è riservata alle società o cooperative di lavoro costituite per assicurare la continuità produttiva.

     2. Il limite di età di cui al comma 1 è elevabile a 55 anni per:

     a) lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

     b) donne iscritte nelle liste di collocamento;

     c) portatori di handicap o di invalidità superiore al 40%;

     d) lavoratori disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento da almeno 12 mesi.

     3. I soggetti di cui ai commi precedenti devono detenere la maggioranza delle quote o azioni.

     4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

     5. I soggetti suindicati hanno l’obbligo di prestazione lavorativa.

     6. La nuova PMI deve avere sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio regionale, e non devono essere ricompresi nella compagine sociale dipendenti pubblici in servizio.

     7. Per primi tre anni, a decorrere dalla data di ammissione ai benefici, sono consentiti trasferimenti di quote sociali, a condizione che non risultino alterate le composizioni stabilite nei commi 1,2, 3 e 5.

     I trasferimenti di quote sono preventivamente autorizzati dall’ente responsabile dell’attuazione della legge.

 

     Art. 3. Spese ammissibili.

     1. Le spese per investimenti, ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente sezione, sono:

     a) spese di costituzione;

     b) spese sostenute per la consulenza erogata in fase di presentazione dell'istanza e di avvio dell'impresa;

     c) allacciamenti, macchinari ed attrezzature;

     d) beni materiali, ad esclusione dei beni immobiliari, o immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo o al servizio da rendere, compresa la realizzazione di marchi, l'acquisizione di brevetti, licenze, quote iniziali dei contratti di franchising;

     e) perizia tecnica conclusiva.

     2. Le spese di gestione ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente sezione sono quelle relative al primo anno di attività:

     a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

     b) locazioni;

     c) prestazioni di servizio;

     d) beni di consumo;

     e) polizza fideiussoria per l'erogazione del primo anticipo;

     f) oneri finanziari con esclusione della restituzione del credito agevolato.

     3. La spesa ammissibile relativa alla costituzione di cui al comma 1, lett a) non può superare l'importo di 3000 euro.

     4. La spesa ammissibile relativa alla consulenza di cui al comma 1, lett. b) non può superare l'importo di 5000 euro.

     5. La spesa ammissibile relativa alla perizia tecnica conclusiva di cui al comma 1, lett e) non può superare l'importo pari al 3% del costo complessivo dell'intervento.

     6. E' possibile l'acquisto di beni usati purché l'istanza sia accompagnata da una perizia giurata di un tecnico abilitato.

     7. E' consentito l'acquisto di beni in leasing, in tal caso l’agevolazione è concessa sulla quota capitale del bene.

     8. Sono riconosciute le spese effettuate prima della presentazione della domanda, a condizione che la società o la cooperativa non risulti attiva.

     9. La spesa ammissibile per gli investimenti, di cui al comma 1, e la gestione del primo anno, di cui al comma 2, non può superare la somma di 200.000 euro

 

     Art. 4. Misura dell'agevolazione.

     1. L'agevolazione concessa agli investimenti ed alla gestione ha quattro intensità distinte:

     a) Contributo in conto capitale pari al 50% delle spese ammissibili di investimento e delle spese di gestione del primo anno. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

     b) Contributo in conto capitale per iniziative avviate nei territori di cui all'obiettivo 2 della decisione C(2000) 2327 del 27 .07 2000, pari al 15% delle spese ammissibili di investimento e delle spese di gestione del primo anno. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 70/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87-88 del Trattato CE relativi agli aiuti di Stato a favore delle PMI ("regime di esenzione").

     c) Contributo in conto capitale per iniziative avvia te nei territori in deroga all'art 87.3.c pari al 30% delle spese ammissibili di investimento e delle spese di gestione del primo anno. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 70/2001 relativo all'applicazione degli artt. 87-88 del Trattato CE relativi agli aiuti di Stato a favore delle PMI ("regime di esenzione").

     d) Contributo, in conto interessi, su linee di credito a copertura delle spese ammissibili di investimento e gestione nella misura variabile fra il 25% ed il 75%. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

     Tali agevolazioni possono essere scelte singolarmente o cumulate secondo quanto previsto dal successivo art.5.

 

     Art. 5. Cumulabilità.

     1. Per le iniziative avviate nei territori di cui all'obiettivo 2 della Decisione C(2000) 2327 del 27 07 2000, è possibile cumulare i contributi di cui alla lettera a) con quelli di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 4. Tale cumulabilità è concessa nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") –lett. a) e lett. d) - e del Reg. CE n. 70/2001 ("regime di esenzione") - lett b).

     2. Per le iniziative avviate nei territori in deroga all'art. 87.3.c del Trattato CE agli aiuti di Stato, è possibile cumulare i contributi di cui al punto d) con quelli di cui al punto a) o c) dell'articolo precedente. Tale cumulabilità è concessa nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") –lett. d) e lett. a) - e del Regolamento CE 70/2001 ("regime di esenzione") –lett. c).

     2 bis. Per le iniziative avviate nei territori fuori obiettivo e non ricomprese nei territori in deroga all’art. 87.3.c del Trattato CE agli aiuti di Stato è consentito il cumulo dei contributi previsti al punto d) con quelli previsti al punto a) [1].

     3. In ogni caso l'apporto proprio di capitale non può essere inferiore al 10% del costo complessivo degli investimenti.

 

     Art. 6. Tempi di realizzazione dei Progetti.

     1. Gli investimenti previsti devono essere completamente realizzati entro 24 mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi, su richiesta dell'impresa da far pervenire alla Direzione competente in materia di Attività produttive - Servizio Sviluppo dell'Industria - Ufficio sostegno alle Imprese, almeno trenta giorni prima della predetta scadenza.

     2. Gli investimenti si intendono completamente realizzati allorché siano state integralmente pagate tutte le spese debitamente documentate dalle relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate. Per i beni acquistati in leasing, la quietanza per i canoni con scadenza successiva al termine di presentazione del rendiconto, potrà essere sostituita da garanzia fidejussoria svincolata all’atto del riscatto del bene.

 

     Art. 7. Controlli e ispezioni.

     1. La Regione Abruzzo, attraverso la struttura competente all'attuazione della presente legge, come individuata nel successivo art. 44, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni.

 

     Art. 8. Revoche e sanzioni.

     1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

     a) qualora il progetto non venga realizzato secondo quanto previsto dal precedente art. 6;

     b) qualora la domanda di erogazione a saldo, e la relativa documentazione, non sia presentata entro il termine di cui al Regolamento di attuazione;

     c) qualora, tra il costo totale del progetto, indicato nella domanda, e quello riconosciuto dalla Regione, a conclusione dell'iniziativa, risulti una differenza superiore al 20%;

     d) qualora la tipologia dell'iniziativa venga modificata.

     2. In caso di recupero di somme erogate, a seguito dei provvedimenti di revoca di cui al precedente comma 1, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 9. Flessibilità dell’investimento.

     l. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni può attuare autonomamente variazioni e/o riallocazioni alla spesa di investimento nel limite massimo del 20% del contributo accordato, a condizione che le variazioni e/o le allocazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo concesso.

 

Sezione II

Iniziative individuali, professionisti

 

     Art. 10. Territorio di intervento.

     1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi di cui alla presente sezione sono i territori della Regione Abruzzo.

 

     Art. 11. Soggetti beneficiari.

     1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo art. 12 i soggetti individuali in età compresa tra 18 e 50 anni e residenti nel territorio regionale, in relazione alle seguenti fattispecie:

     a) Nuove iniziative:

     a.1) avvio di nuova ditta individuale operante nei settori dell'industria del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo , cat. ISTAT D – F – G – H, - I da cod. 63.11.1 a 64.11.0, - K - O da cod. 92.12.00.

     a. 2) avvio di nuova attività professionale.

     b) Rilevazioni di attività esistenti nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, cat. ISTAT D – F – G – H, - I da cod. 63.11.1 a 64.11.0, - K - O da cod. 92.12.00.

     2. Il limite di età di cui al precedente comma 1 è elevabile a 55 anni per:

     a) Lavoratori in cassa integrazione guadagni o iscritti alle liste di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

     b) Donne iscritte nelle liste di collocamento;

     c) Portatori di handicap o di invalidità superiore al 40%;

     d) lavoratori disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento da almeno 12 mesi.

     3. I requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

     4. La ditta individuale ed il libero professionista devono avere sede legale, amministrativa ed operativa, nel territorio regionale.

 

     Art. 12. Spese ammissibili.

     1. Le spese per investimenti ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente sezione sono:

     a) spese sostenute per la consulenza erogata in fase di presentazione dell'istanza e di avvio dell'impresa;

     b) allacciamenti, macchinari ed attrezzature;

     c) beni materiali, ad esclusione dei beni immobiliari, o immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo o al servizio da rendere, comprese la realizzazione di marchi, l'acquisizione di brevetti, licenze, quote iniziali dei contratti di franchising.

     2. Le spese di gestione ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente sezione sono quelle relative al primo anno di attività:

     a) acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti;

     b) locazioni;

     c) prestazioni di servizio;

     d) beni di consumo;

     e) polizza fideiussoria per l’erogazione del primo anticipo;

     f) oneri finanziari, con esclusione della restituzione del credito agevolato.

     3. E' ammissibile l'acquisto di beni usati a condizione che l'istanza sia accompagnata da una perizia giurata di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale.

     4. E' ammissibile l'acquisto di beni in leasing, in tal caso l’agevolazione è concessa sulla quota capitale del bene.

     5. Sono riconosciute le spese effettuate prima della domanda a condizione che la ditta non risulti attiva.

 

     Art. 13. Misura dell'agevolazione.

     1. L'agevolazione è concessa sugli investimenti e sulle spese di gestione del primo anno, essa consiste:

     a) per gli interventi di cui al comma 1 lett. a) del precedente art. 11 in un contributo in conto capitale pari a 25.000 euro, fino all’ammontare della spesa, ed un contributo, in conto interessi, su linee di credito a copertura delle spese ammissibili di investimento e gestione nella misura del 40% dell’eventuale quota eccedente non coperta dal contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

     b) per gli interventi di cui al comma 1, lett. b) del precedente art. 11 in un contributo in conto capitale pari a 20.000 euro, fino all’ammontare della spesa, ed un contributo, in conto interessi, su linee di credito a copertura delle spese ammissibili di investimento e gestione nella misura del 35% dell’eventuale quota eccedente non coperta dal contributo in conto capitale. Le agevolazioni sono erogate ai sensi del regolamento CE n. 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

     2. Fermo restando le agevolazioni di cui al precedente comma 1, il contributo in conto capitale previsto per le spese di consulenza erogata in fase di presentazione dell'istanza e di avvio dell'impresa individuale non può superare l'importo di 2.500 euro.

     3. La spesa ammissibile di cui al comma 1 e al comma 2 dell’art. 12, non può superare la somma globale di 100.000 euro per i soggetti di cui al comma 1 lettera a.1) dell’art. 11, la somma globale di 50.000 euro per i soggetti di cui al comma 1, lettera a.2) e lettera b) dell’art. 11

 

     Art. 14. Cumulabilità.

     1. I diversi tipi di agevolazioni di cui alla presente sezione non sono cumulabili.

 

     Art. 15. Tempi di realizzazione dei progetti.

     1. Gli investimenti previsti devono essere completamente realizzati entro 18 mesi dalla data della comunicazione ufficiale di ammissione a finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per cause di forza maggiore, per un periodo non superiore a sei mesi, su richiesta dell'impresa da far pervenire alla Struttura competente responsabile dell'attuazione della legge.

     2. Gli investimenti si intendono completamente realizzati allorché siano state integralmente pagate tutte le spese debitamente documentate dalle relative fatture e/o ricevute regolarmente quietanzate. Per i beni acquistati in leasing, la quietanza per i canoni con scadenza successiva al termine di presentazione del rendiconto, potrà essere sostituita da garanzia fidejussoria svincolata all’atto del riscatto del bene.

 

     Art. 16. Controlli e ispezioni.

     1. La Regione Abruzzo, attraverso la Struttura competente all'attuazione della presente legge può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

 

     Art. 17. Revoche e sanzioni.

     1. Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

     a) qualora il progetto non venga realizzato nei tempi previsti dal precedente art. 15;

     b) qualora la domanda di erogazione a saldo e la relativa documentazione non sia presentata entro il termine di cui al regolamento di attuazione;

     c) qualora tra il costo totale del progetto indicato nella domanda e quello riconosciuto dalla Regione a conclusione dell'iniziativa risulti una differenza negativa superiore al 20%;

     d) qualora la tipologia dell' iniziativa venga modificata.

     2. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, maggiorate degli interessi legali.

 

     Art. 18. Flessibilità dell'investimento.

     1. L'impresa beneficiaria delle agevolazioni può attuare autonomamente variazioni e/o riallocazioni alla spesa di investimento nel limite massimo del 20% del contributo accordato, a condizione che le variazioni e/o le allocazioni siano coerenti con gli obiettivi progettuali, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo concesso.

 

CAPO II

Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione

di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali

da adibire ad attività produttiva e di servizio

 

     Art. 19. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo interviene attraverso la concessione di agevolazioni a favore delle PMI in forma singola o associata (consorzi di imprese) per la costruzione, l'acquisto, l’acquisto e la ristrutturazione di immobili situati in aree industriali e artigianali e nelle aree portuali ed aeroportuali anche di natura demaniale.

     1 bis. Ai fini della presente legge, sono considerate aree industriali ed artigianali tutte le aree così specificamente destinate in strumenti urbanistici approvati ovvero adottati [2].

     2. Le stesse agevolazioni sono concesse ad iniziative imprenditoriali eco-compatibili ricomprese all’interno dei Parchi, ubicate anche nel tessuto urbano o in zone al di fuori delle aree industriali ed artigianali.

     3. Tutti gli immobili, oggetto di agevolazione, dovranno essere adibiti, dal soggetto beneficiario, all’attività produttiva per la quale è stato concesso il beneficio.

     4. Ai fini delle localizzazioni di interventi all’interno delle Aree Industriali ed Artigianali, alle attività organizzative e funzionali delle imprese edili, è riconosciuta equiparazione alle attività produttive industriali ed artigianali.

 

     Art. 20. Territori di intervento.

     1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi di cui al presente capo sono i territori della Regione Abruzzo.

 

     Art. 21. Spese ammissibili.

     1. Sono finanziabili le seguenti spese:

     a) spese di progettazione;

     b) spese per indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno;

     c) spese per capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento, impianto idrico, elettrico, condizionamento, ecc.);

     d) costi di acquisto e ristrutturazione di immobili preesistenti

     e) spese per fabbricati, per uffici e servizi;

     f) spese per corpi di fabbrica accessori e per servizi generali (tettoie, cabine elettriche, ecc.);

     g) spese per la realizzazione di strade e piazzali interni all'area di intervento;

     h) spese per recinzione area;

     i) spese per cabina elettrica;

     j) spese per basamenti dei macchinari;

     k) spese per pozzi idrici;

     l) spese per impianti antinquinamento.

 

     Art. 22. Soggetti beneficiari.

     1. I soggetti beneficiari sono le piccole, le medie e le grandi imprese, rientranti nelle categorie "D-F-G-K" della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", che abbiano chiuso almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, aventi sede operativa nella Regione Abruzzo e che intendano usufruire del contributo di cui al presente Capo II per investimenti localizzati nel territorio abruzzese.

     2. In particolare i soggetti beneficiari sono:

     a) Le PMI rientranti nelle categorie ISTAT “D -F-K”, in forma singola o associata. Per le PMI in forma associata si intendono i consorzi o società consortili specificatamente costituite per il raggiungimento degli obiettivi di cui al Capo II della presente legge. I consorzi e le società consortili devono essere formate da almeno 5 PMI anche di nuova costituzione;

     b) le società consortili di PMI, le società consortili miste, le cooperative rientranti nelle categorie ISTAT “D-F-K”,.

     c) le grandi imprese esclusivamente appartenenti alla categoria “D” della classificazione dell’attività economica ISTAT ‘91.

     d) Le PMI commerciali rientranti nella cat. “G” ISTAT ’91 con le seguenti limitazioni:

     d.1) PMI, consorzi, società consortili, cooperative che esercitano attività di commercio all’ingrosso, cat. “G” da cod. 50.10.0 a cod. 51.70.0, per interventi in aree industriali ed artigianali.

     d.2) PMI, consorzi, società consortili, cooperative che esercitano attività di commercio al dettaglio, cat. “G” da cod. 52.11.1 per interventi nelle aree Parco, al di fuori delle aree industriali ed artigianali.

     3. Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall'Unione Europea con la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla GUCE n. C213 del 23 luglio 1996).

 

     Art. 23. Misura dell'agevolazione.

     1. Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate, dal soggetto responsabile della gestione della legge, così come individuato dall’art. 43, comma 1, con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari alle migliori condizioni di mercato, sentita la competente Commissione Consiliare Industria. Tali linee di credito sono garantite dalla Regione Abruzzo attraverso apposite fidejussioni [3].

     2. Sono ammesse le seguenti tipologie di intervento:

     a) Costruzione di nuovi immobili

     b) Acquisto di immobili preesistenti;

     c) Acquisto e ristrutturazione di immobili preesistenti

     In tutti i casi di intervento il soggetto responsabile della gestione della legge, acquisisce idonea garanzia patrimoniale o reale sui beni oggetto dell’intervento, sino al rimborso totale del finanziamento [4].

     3. Per tutte le operazioni di cui al successivo comma 4, il contributo consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l’Istituto mutuante applica per finanziamenti di durata pari a 10 anni [5].

     4. Le operazioni di finanziamento potranno avere durata rispettivamente pari a:

     a) 10 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento [6]

     b) 15 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento [7]

     c) 20 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento [8].

     5. L'importo del finanziamento può essere:

     a) per le PMI non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

     b) per i consorzi e le società consortili di imprese, di cui all’art. 22, comma 2, punto a), non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro riferito ad ogni singola PMI

     c) per le grandi imprese non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.

     6. Il finanziamento agevolato sarà rimborsato in rate semestrali anticipate a partire dal diciottesimo mese successivo all'erogazione del contributo. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione e garantito da apposita fideiussione rilasciata dall'impresa beneficiaria, e svincolata al collaudo finale dell'oggetto dell'investimento [9].

     7. [Il beneficiario acquisisce a titolo definitivo la proprietà oggetto dell’investimento con il pagamento dell’ultima rata di finanziamento e di tutte le spese relative.] [10]

     8. Le condizioni sopra riportate sono oggetto di apposito contratto stipulato fra il soggetto beneficiario e la Regione Abruzzo preliminarmente alla operazione di finanziamento.

     9. I massimali di costo riconosciuti per l'investimento sono i seguenti:

     a) Nuova costruzione:

     a.1) aree produttive: 388 euro/mq

     a.2) aree adibite ad uffici e servizi: 570 euro/mq

     b) Acquisto:

     b1) aree produttive: 450 euro/mq

     b2) aree adibite ad uffici e servizi: 600 euro/mq

     c) Acquisto e ristrutturazione:

     c1) Aree produttive: 516 euro/mq

     c.2) aree adibite ad uffici e servizi: 516 euro/mq

     10. Le superfici utili per il calcolo de i massimali di costo sono da intendersi come superficie coperte, nette calpestabili. Non vengono computate nel calcolo della metratura, tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, ecc.

     11. Il beneficiario può optare per:

     a) regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

     b) “regime di esenzione" nel rispetto del Regolamento CE 70/2001 scontando al valore attuale, al momento dell' erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi.

 

     Art. 24. Tempi di realizzazione dei progetti.

     1. L'investimento deve essere realizzato nei termini di seguito indicati:

     a) per la costruzione di nuovi immobili, il progetto di investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione de l finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell'Impresa e/o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Il soggetto responsabile della gestione, d’intesa con il soggetto responsabile dell’attuazione, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio, da far pervenire anteriormente alla scadenza, può concedere, per causa di forza maggiore, un’ulteriore proroga della durata massima di dodici mesi, a condizione che l’Impresa e/o il Consorzio siano adempienti dell’obbligazione di rimborso in rate semestrali del finanziamento agevolato e previa acquisizione di garanzia fideiussoria efficace per il periodo di proroga [11];

     a.1) Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

     1) siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;

     2) sia stata acquisita la documentazione tecnica di chiusura dei lavori e collaudo finale;

     3) sia stata acquisita, perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori

     b) Il progetto di investimento per acquisto e ristrutturazioni di immobili deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell'Impresa e/o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, 30 giorni prima della predetta scadenza. Il soggetto responsabile della gestione, d’intesa con il soggetto responsabile dell’attuazione, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio, da far pervenire anteriormente alla scadenza, può concedere, per causa di forza maggiore, un’ulteriore proroga della durata massima di dodici mesi, a condizione che l’Impresa e/o il Consorzio siano adempienti dell’obbligazione di rimborso in rate semestrali del finanziamento agevolato e previa acquisizione di garanzia fideiussoria efficace per il periodo di proroga [12];

     b.1) Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

     1) siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;

     2) sia stata acquisita la documentazione tecnica di chiusura dei lavori e collaudo finale;

     3) sia stata acquisita, perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori

     c) Il progetto di investimento per acquisto immobili deve essere realizzato entro 3 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 2 mesi, su richiesta dell'Impresa e/o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza.

     c. 1) II progetto si intende completamente realizzato allorché:

     1) siano state integralmente pagate tutte le spese;

     2) sia stato acquisito l'atto di acquisto dell'immobile in forma autentica;

     3) sia stata acquisita, perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatta da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori.

 

     Art. 25. Controlli e ispezioni.

     1. L'impresa deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo la documentazione relativa al progetto agevolato per tutta la durata del periodo di ammortamento.

     2. La Regione Abruzzo, attraverso la struttura regionale competente, può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

 

     Art. 26. Revoche e sanzioni.

     1 Le agevolazioni ed il finanziamento sono revocati nei seguenti casi:

     a) qualora il progetto venga realizzato in difformità a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda ed in sede di erogazione del finanziamento

     b) qualora il progetto di investimento non sia realizzato entro i termini di cui al precedente art. 24;

     c) qualora l'immobile, nel periodo di ammortamento, venga adibito ad attività diversa da quella per cui è stato chiesto il contributo;

     d) qualora l'immobile, oggetto dell'agevolazione subisca un subentro da parte di altre imprese non preventivamente autorizzato. L’autorizzazione è concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale ;

     e) qualora l'immobile venga sub-affittato senza preventiva autorizzazione.

     L’autorizzazione è concessa solo in caso di conclamata crisi aziendale.

     2. In caso di revoca le rate di finanziamento pagate restano acquisite, a titolo definitivo, dal soggetto responsabile della gestione della legge, quale indennità per l’utilizzo dell’immobile oggetto dell’agevolazione [13].

     3. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorate degli interessi legali.

 

CAPO III

Consolidamento delle passività bancarie a breve e dell’indebitamento assoggettato a procedura

giudiziaria attraverso mutui a medio termine

 

     Art. 27. Territori di intervento.

     1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi sono i territori della Regione Abruzzo.

 

     Art. 28. Soggetti beneficiari.

     1. I soggetti beneficiari sono le PMI industriali, artigiane commerciali e di servizi, rientranti nelle categorie "D-F-G-K" della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", aventi sede operativa nella Regione Abruzzo, che intendano attuare operazioni di consolidamento dei debiti a breve, afferenti alle unità produttive localizzate nel territorio abruzzese, per le quali sia stato chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, deve essere stata presentata almeno una dichiarazione dei redditi.

     2. In particolare i soggetti beneficiari. sono:

     a) le imprese artigiane, le PMI industriali commerciali e di servizio, anche in forma cooperativa;

     b) i consorzi e le società consortili fra le imprese;

     c) le società consortili miste;

     d) le società di servizi cosi come definite nell'ambito della legge 488/92.

     3. Non possono accedere ai benefici, di cui al comma 1 del presente articolo, i soggetti che abbiano in corso, alla data di presentazione della domanda, operazioni di consolidamento ai sensi di altre Leggi regionali, nazionali e comunitarie. Tutti i soggetti beneficiari devono mantenere, o incrementare, la base occupazionale [14].

     4 Le imprese sono definite piccole e medie in base ai parametri stabiliti dall'Unione Europea con la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese" (96/C 213/04, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C 213 del 23 luglio 1996), come riportato nell'appendice.

 

     Art. 29. Operazioni ammissibili.

     1. Il contributo è concesso alle PMI di cui all' articolo 28, per gli oneri finanziari connessi ad operazioni di consolidamento di passività a breve termine verso banche, e di indebitamento verso, fornitori, dipendenti, scaduti da almeno 6 mesi ed assoggettati a procedimento monitorio.

 

     Art. 30. Spese ammissibili.

     1. Sono ammesse operazioni di consolidamento sulla passività globale a breve termine intendendo per passività globale la sommatoria dei seguenti valori:

     Pg = A+B.

     2. Per valore "A" si intende la media aritmetica dell'indebitamento mensile a breve termine, calcolato nei 12 mesi antecedenti la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, verso banche così come risultante dai relativi estratti conti e da apposite dichiarazioni bancarie. Si intendono per passività a breve, le passività verso le banche di durata originaria non superiore ai 18 mesi, che rientrino nelle seguenti categorie:

     a) prestiti diretti;

     b) conti correnti;

     c) operazioni con l'estero;

     d) operazioni con garanzia reale.

     3. Per valore "B" si intende l'indebitamento verso fornitori, dipendenti, scaduti da almeno 6 mesi ed assoggettati a procedimento monitorio, valutata alla data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, cosi come risultante dalla documentazione amministrativa della società, dagli atti legali e dai bilanci di competenza.'

 

     Art. 31. Misura dell'agevolazione.

     1. La PMI, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento consolidato che abbatte di quattro punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si è conclusa l'operazione di consolidamento.

     2. Tra le banche ed i soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, viene individuato, attraverso una procedura di evidenza pubblica, il soggetto gestore della misura.

     3. Le operazioni di consolidamento devono avere durata di dieci anni, oltre ad un anno di preammortamento, e sono effettuate da banche e da soggetti operanti nel settore finanziario di cui al D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 – previa stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore di cui al comma precedente – anche se non vantano crediti nei confronti delle piccole e medie imprese interessate [15].

     4. L'operazione di consolidamento dovrà essere effettuata da una unica banca per l'importo complessivo.

     5. Il tasso di interesse massimo applicabile è Euribor (6 mesi) + Spread 1.50 vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento, il contributo rimarrà fisso anche nell'ipotesi di tasso variabile.

     6. La passività da consolidare ai sensi della presente legge non può superare l'importo di 500.000 euro per ciascuna impresa.

     7. La piccola o media impresa, in caso di accoglimento dell'istanza, riceve una garanzia massima del 50% del finanziamento accordato.

     8. L' ammontare massimo delle garanzie concesse non può superare di 10 volte il capitale del fondo.

     9. Il regime di aiuto è nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 "de minimis" –Contributo massimo 100.000 EURO.

 

     Art. 32. Tempi di realizzazione dei progetti.

     1. Il finanzia mento deve essere erogato dalla Banca convenzionata, entro 1 mese dalla data di comunicazione dell’avvenuto accoglimento dell’istanza presentata.

 

     Art. 33. Controlli e ispezioni.

     1. La Regione Abruzzo, attraverso le strutture regionali competenti può, in qualsiasi momento del procedimento, disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

 

     Art. 34. Revoche e sanzioni.

     1 Le agevolazioni sono revocate nei seguenti casi:

     a) In caso dì estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, ivi comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attività, di incorporazione, di cessione, di fusione, di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'impresa beneficiaria.

     2. La revoca decorre rispettivamente per la casistica di cui al punto precedente dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento, di incorporazione, di fusione, di cessione dell'attività, dalla data di cessazione dell'attività, dalla data di fallimento o di presentazione del ricorso per concordato preventivo.

     3. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le stesse sono rivalutate sulla base dell' indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorate degli interessi legali.

 

CAPO IV

Promozione di nuovi insediamenti industriali

da parte delle PMI e delle grandi imprese

 

     Art. 35. Territori di intervento.

     1. Le aree interessate dagli interventi agevolativi sono tutti i territori della Regione Abruzzo.

 

     Art. 36. Soggetti beneficiari.

     1. I soggetti beneficiari sono le PMI e grandi imprese industriali, rientranti nella categoria D della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", che intendano insediare nuove unità produttive nei territori di cui all'art 35.

     2. I soggetti di cui al comma precedente devono aver chiuso ed approvato almeno un esercizio contabile alla data di presentazione della domanda, intendendo tale la data dell'autentica della firma in calce al modulo. Per le imprese non tenute alla redazione del bilancio, deve essere stata presentata almeno una dichiarazione dei redditi.

     3. In particolare i soggetti beneficiari sono:

     a) le PMI industriali;

     b) le grandi imprese;

     c) i consorzi e le società consortili fra le imprese;

     d) le società consortili miste.

 

     Art. 37. Finalità.

     1. Il contributo è concesso ai soggetti di cui all'art. 36 per promuovere nuovi insediamenti produttivi nelle aree di cui all'art 35.

 

     Art. 38. Spese ammissibili.

     1. Sono finanziabili le seguenti spese:

     a) di progettazione;

     b) per indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno;

     c) per realizzazione di capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento, idrico, elettrico, condizionamento, ecc.);

     d) per costi di acquisto e ristrutturazione di immobili preesistenti;

     e) per costruzione di fabbricato per uffici e servizi;

     f) per costruzione di corpi di fabbrica accessori e per servizi generali (tettoie, cabine elettriche, ecc.);

     g) per formazione dì strade e piazzali interni all'area di intervento;

     h) per recinzione di aree;

     i)per cabina elettrica;

     j)per pozzi idrici;

     k) per basamenti per macchinari,

     l)per impianti antinquinamento;

     m) per macchine, impianti ed attrezzature,

     n) per altri beni materiali ed immateriali direttamente connessi con il ciclo produttivo.

 

     Art. 39. Meccanismo dell’agevolazione.

     1. Per gli investimenti di cui alle voci a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dell'articolo precedente (investimenti immobiliari ) sono concesse le seguenti agevolazioni:

     a) gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate, dal soggetto responsabile della gestione della legge, così come individuato dall’art. 43, comma 1, con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti Finanziari alle migliori condizioni di mercato, sentita la competente Commissione Consiliare Industria. Tali linee di credito saranno garantite dalla Regione Abruzzo attraverso apposite fidejussioni [16].

     b) In tutti i casi di intervento il soggetto responsabile della legge, acquisisce idonea garanzia patrimoniale o reale sui beni oggetto dell’intervento, sino al rimborso totale del finanziamento [17].

     c) Per tutte le operazioni di cui al successivo comma 2, il contributo consiste nell'abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l’Istituto mutuante applica per finanziamenti di durata pari a 10 anni [18].

     2. Le operazioni di finanziamento potranno avere durata rispettivamente pari a:

     a) 10 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento [19]

     b) 15 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento [20]

     c) 20 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento [21].

     3. Per le PMI, i Consorzi e le società consortili di imprese: l'importo del finanziamento non può essere inferiore a 500.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.

     4. Per le grandi imprese: l'importo del finanziamento non può essere inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.500.000 di euro.

     5. Il finanziamento agevolato sarà rimborsato in rate semestrali anticipate a partire dal 18° mese successivo all'erogazione del contributo. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione e garantito da apposita fideiussione rilasciata dall'impresa beneficiaria e svincolata al collaudo finale dell'oggetto dell'investimento [22].

     6. [Il beneficiario acquisisce definitivamente la proprietà oggetto dell’intervento con il pagamento dell’ultima rata del finanziamento e di tutte le spese relative.] [23]

     7 Le condizioni sopra riportate sono oggetto di apposito contratto stipulato fra il soggetto beneficiario ed il soggetto responsabile della gestione della legge preliminarmente alla operazione di finanziamento [24].

     8. I massimali di costo riconosciuti per l'investimento sono i seguenti:

     a) Nuova costruzione:

     a.1) Aree produttive: 388 euro/mq

     a.2) Aree adibite ad uffici e servizi: 570 euro/mq

     b) Acquisto:

     b.1) Aree produttive: 450 euro/mq

     b.2) Aree adibite ad uffici e servizi: 600 euro/mq

     c) Acquisto e ristrutturazione:

     c.1) Aree produttive: 516 euro/mq

     c.2) Aree adibite ad uffici e servizi: 516 euro/mq.

     9. Le superfici utili per il calcolo dei massimali di costo sono da intendersi come superfici coperte, nette calpestabili. Non vengono computate, nel calcolo della metratura, tettoie, pensiline, parcheggi, cabine elettriche, ecc.

     10 Il beneficiario può optare per:

     a) Regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

     b) Regime di esenzione nel rispetto del Regolamento CE 70/2001 scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi.

     11. Per gli investimenti di cui alle voci k, l, m, n dell'articolo precedente (investimenti in macchine, impianti, attrezzature, beni materiali ed immateriali direttamente connessi con il ciclo produttivo), sono concesse le seguenti agevolazioni:

     a) Gli investimenti sono finanziati al 100% mediante Linee di credito attivate, dal Soggetto responsabile della gestione della legge, con la Cassa Depositi e Prestiti ovvero con altri Istituti finanziari, alle migliori condizioni di mercato, sentita la competente Commissione Consiliare Industria. Tali linee di credito saranno garantite dalla regione Abruzzo attraverso apposite fidejussioni [25].

     b) il contributo massimo consiste nell’abbattimento degli interessi passivi relativi al finanziamento.

     c) le operazioni di finanziamento possono avere durata massima pari a:

     5 anni comprensivi di 1 anno di preammortamento [26].

     d) Per le PMI, i Consorzi e le società consortili di imprese: l'importo del finanziamento non può essere inferiore a 250.000 euro e non superiore a 500.000 euro.

     e) Per le grandi imprese: l'importo del finanziamento non può essere inferiore a 250.000 euro e non superiore a 1.500.000 di euro.

     12. Il finanziamento è rimborsata in rate semestrali anticipate a partire dal 12° mese successivo all'erogazione del contributo. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione e garantito da apposita fideiussione rilasciata dall'impresa beneficiaria e svincolata alla fine del periodo di ammortamento dei beni [27].

     13. [All'estinzione del finanziamento, il soggetto beneficiario eserciterà il diritto di riscatto della proprietà senza oneri aggiuntivi.] [28]

     14. Le condizioni sopra riportate sono oggetto di apposito contratto stipulato fra il soggetto beneficiario ed il soggetto responsabile della gestione della legge preliminarmente alla operazione di finanziamento [29].

     15. Il beneficiario potrà optare per:

     a) regime di aiuto nel rispetto del Regolamento CE 69/2001 relativo agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

     b) regime di esenzione nel rispetto del Regolamento CE 70/2001 scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, il beneficio derivante dalla quota interessi.

 

     Art. 40. Tempi di realizzazione dei progetti.

     1. L'investimento dovrà essere realizzato nei termini sotto riportati:

     a) il progetto di investimento, per la costruzione di nuovi immobili e l’acquisto di macchine, impianti ed attrezzature o per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili, l’acquisto di macchine impianti ed attrezzature, deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per causa di forza maggiore, e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell'impresa da far pervenire all'Ente Gestore almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Il soggetto responsabile della gestione, d’intesa con il soggetto responsabile dell’attuazione, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio da far pervenire anteriormente alla scadenza, può concedere un’ulteriore proroga della durata massima di dodici mesi, a condizione che l’Impresa e/o il Consorzio siano adempienti dell’obbligazione di rimborso in rate semestrali del finanziamento agevolato e previa acquisizione di garanzia fideiussoria efficace per il periodo di proroga e per almeno i sei mesi successivi. Entro il termine di realizzazione del progetto, eventualmente prorogato, dovranno essere formalizzate le assunzioni a tempo indeterminato, dichiarate in sede di presentazione dell’istanza [30].

     b) Il progetto di investimento per l’acquisto di immobili e l’acquisto di macchine, impianti ed attrezzature, deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell’Impresa da far pervenire all’Ente Gestore almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Entro tale termine dovranno essere formalizzate le assunzioni a tempo indeterminato, dichiarate in sede di presentazione dell’istanza [31].

     2. Il progetto si intende completamente realizzato allorché:

     a) siano state integralmente pagate tutte le spese relative al progetto;

     b ) sia stata acquisita la documentazione tecnica di chiusura dei lavori e collaudo finale;

     c) sia stata acquisita, perizia tecnica giurata a conclusione del progetto, redatto da tecnico iscritto in un albo professionale, esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente e diverso dal progettista e dal direttore dei lavori.

     d) siano stati rispettati tutti i requisiti previsti nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 44.

 

     Art. 41. Controlli e ispezioni.

     1. L'impresa deve tenere a disposizione della Regione Abruzzo la documentazione relativa al progetto agevolato, per tutta la durata del periodo di ammortamento.

     2. La Regione Abruzzo, attraverso la struttura organizzativa competente, può in qualsiasi momento del procedimento disporre controlli e ispezioni, anche a campione, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

 

     Art. 42. Revoche e sanzioni.

     1. Le agevolazioni ed il finanziamento sono revocati nei seguenti casi:

     a) qualora il progetto venga realizzato in difformità a quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda ed in sede di erogazione del finanziamento.

     b) qualora il progetto di investimento non sia realizzato entro i termini di cui all'art. 40.

     2. In caso di recupero di somme erogate, a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo, le stesse sono rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo maggiorate degli interessi legali.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 43. Soggetto responsabile dell'attuazione e della gestione della legge.

     1. La Regione Abruzzo individua, quale soggetto responsabile dell'attuazione della presente Legge "Interventi a sostegno dell'economia", la Direzione Regionale competente in materia di Attività Produttive, e come soggetto responsabile della gestione la FIRA SpA. Finanziaria Regionale Abruzzese [32].

 

     Art. 44. Modalità di gestione della legge.

     1. Il Consiglio regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione contenente: le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle somme, la documentazione da presentare, la modulistica necessaria nonché le modalità di gestione della presente legge ed i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo e il soggetto responsabile della gestione [33].

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è predisposto dal soggetto responsabile dell’attuazione della legge.

     3. L’assessore al ramo invia annualmente un rapporto analitico sullo stato di attuazione della legge alla Commissione Consiliare competente.

 

     Art. 45. Apertura termini di presentazione delle istanze.

     1. L'apertura dei termini per la presentazione delle istanze è effettuata successivamente alla predisposizione del regolamento di attuazione, per singolo Capo della presente legge, mediante determina dirigenziale del Dirigente preposto alla struttura responsabile dell'attuazione della Legge, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

 

     Art. 46. Norma Finanziaria.

     1. All'onere derivante dell'applicazione valutato per l'anno 2002 in 10.047.669 euro, si provvede mediante lo stanziamento sul capitolo 282451 [34].

     1 bis. Per le medesime finalità sono utilizzate, di anno in anno, le assegnazioni statali alla Regione Abruzzo ai sensi del D.Lgs. 112/98 in materia di “Incentivi alle imprese”, iscritte sui pertinenti capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale e destinate agli interventi di cui alla presente legge in base ad apposito atto di riparto della Giunta regionale [35].

     1 ter. Gli oneri della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge sono garantiti mediante l’istituzione, nell’ambito della U.P.B. 08.02.002, del capitolo di spesa 282456 denominato: "Oneri per garanzia fidejussoria – ex L.R. 16/2002 e s.m.i.", la cui copertura finanziaria è garantita dal Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.lgs. 112/98 [36].

     2. [37].

 

     Art. 47. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 6 novembre 2002, n. 24.

[2] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.

[4] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.

[6] Lettera così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[7] Lettera così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[8] Lettera così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[9] Comma già modificato dall’art. 1 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[10] Comma abrogato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[13] Comma così modificato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[14] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 6 novembre 2002, n. 24.

[15] Comma così modificato dall’art. 226 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[16] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.

[17] Lettera sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5 e così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[18] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.

[19] Lettera così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[20] Lettera così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[21] Lettera così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[22] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[23] Comma abrogato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[24] Comma così modificato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[25] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.

[26] Lettera così modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[27] Comma già modificato dall’art. 2 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5 e così ulteriormente modificato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[28] Comma abrogato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[29] Comma così modificato dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[30] Lettera modificata dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituita dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[31] Punto aggiunto dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[32] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.

[33] Comma così sostituito dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[34] Comma così modificato dall’art. 91 quater della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[35] Comma inserito dall’art. 91 quater della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[36] Comma aggiunto dall’art. 163 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[37] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 20 marzo 2003, n. 5.