§ 79.3.53 - D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.
Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:06/02/2004
Numero:76


Sommario
Art. 1.  Personale volontario
Art. 2.  Elenco del personale volontario
Art. 3.  Qualifiche
Art. 4.  Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali
Art. 5.  Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari
Art. 6.  Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari
Art. 7.  Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.
Art. 8.  Incompatibilità
Art. 9.  Corsi di formazione del personale volontario
Art. 10.  Corsi periodici di addestramento del personale volontario
Art. 11.  Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario
Art. 12.  Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.
Art. 13.  Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.
Art. 14.  Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.
Art. 15.  Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.
Art. 16.  Commissioni esaminatrici
Art. 17.  Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento
Art. 18.  Modalità di impiego del personale volontario
Art. 19.  Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso
Art. 20.  Cancellazione dagli elenchi del personale volontario
Art. 21.  Ordinamento gerarchico del personale volontario
Art. 22.  Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario
Art. 23.  Onorificenze
Art. 24.  Tessera di riconoscimento
Art. 25.  Vestiario ed equipaggiamento
Art. 26.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 27.  Interpretazione autentica e abrogazioni
Art. 28.  Invarianza degli oneri


§ 79.3.53 - D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.

Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 25 marzo 2004, n. 71)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Personale volontario

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:

     a) vigili volontari iscritti, a domanda, negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996;

     b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dagli articoli 14 e 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

 

     Art. 2. Elenco del personale volontario

     1. In ogni comando provinciale è istituito un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 3. Qualifiche

     1. Le qualifiche del personale volontario sono le seguenti:

     a) funzionario tecnico antincendi volontario;

     b) capo reparto volontario;

     c) capo squadra volontario;

     d) vigile volontario.

     2. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

     3. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 4. Contingente del personale volontario utilizzato presso i distaccamenti volontari e i comandi provinciali

     1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei funzionari tecnici antincendi, è determinato come segue:

     a) un capo reparto volontario;

     b) quattro capi squadra volontari, cui si aggiunge un capo squadra ogni cinque vigili volontari, fino ad un massimo di dodici capi squadra volontari;

     c) almeno dieci vigili volontari.

     2. Per le esigenze dei comandi provinciali il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 1, con l'eccezione dei vigili volontari e dei funzionari tecnici antincendi è determinato come segue:

     a) un capo reparto volontario ogni 100 capi squadra che abbiano prestato servizio con tale qualifica per almeno ottanta giorni;

     b) un capo squadra volontario ogni 500 vigili volontari che abbiano prestato servizio per almeno ottanta giorni.

 

Capo II

RECLUTAMENTO

 

     Art. 5. Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari

     1. I funzionari tecnici antincendi volontari vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 e sono reclutati tra coloro che ne facciano domanda e siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o di perito industriale ed equipollenti;

     c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

     d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

     e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore agli anni quaranta;

     f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

     g) godimento dei diritti politici;

     h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

     i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     l) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

     2. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto e in possesso del titolo di studio di cui al comma 1, lettera b), può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi volontario; in tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera e).

3. I funzionari tecnici antincendi volontari di cui al comma 1 presentano l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza e successivamente all'iscrizione svolgono un tirocinio di cinque anni presso un distaccamento volontario, secondo modalità e tempi fissati con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Il periodo di tirocinio non è considerato richiamo in servizio.

 

     Art. 6. Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari

     1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     c) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di altre apposite strutture convenzionate;

     d) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

     e) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione; si prescinde da tale requisito esclusivamente per il personale volontario che chiede di essere impiegato presso un distaccamento situato in una provincia limitrofa a quella di residenza;

     f) godimento dei diritti politici;

     g) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

     h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     i) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

     2. I vigili volontari ex ausiliari di leva, in deroga a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1, entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, possono essere nuovamente iscritti a domanda nel medesimo elenco, conservando l'anzianità conseguita.

     3. Si prescinde dal possesso del requisito dell'età e dell'idoneità psico-fisica per i vigili volontari ai fini della partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     4. Per il personale di cui al precedente comma 3 non vige l'obbligo di frequentare i corsi di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

     5. Il personale di cui al precedente comma 3 non effettua il soccorso tecnico urgente.

 

     Art. 7. Reclutamento ed iscrizione nell'elenco del personale volontario dei comandi provinciali del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

     1. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono essere, altresì, reclutati a domanda tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

     2. Fermo restando quanto disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono essere, altresì, reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

     3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera d).

     4. Per il personale di cui ai commi 1 e 2 non vige l'obbligo di frequentare il corso di cui al comma 1, dell'articolo 9.

 

     Art. 8. Incompatibilità

     1. Non è consentita l'iscrizione nell'elenco del personale volontario:

     a) del personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     b) del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con eccezione degli appartenenti ai Corpi di polizia degli enti locali, previo nulla osta delle amministrazioni competenti;

     c) degli amministratori di società e dei titolari di impresa che producono, installano, commercializzano impianti, dispositivi e attrezzature antincendio e dei titolari di istituti, enti e studi professionali che esercitano attività di formazione, vigilanza, consulenza e servizi nel settore antincendio.

 

     Art. 9. Corsi di formazione del personale volontario

     1. I funzionari tecnici antincendi volontari, prima del tirocinio di cui all'articolo 5, comma 3, nonchè i vigili volontari a domanda, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare al corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. E 'facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determina la cancellazione dall'elenco del personale volontario degli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari che all'atto della domanda non erano ancora iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 con diversa qualifica.

     2. Il personale volontario può essere chiamato a partecipare agli altri corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

     3. Il personale volontario chiamato a partecipare a corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, per un periodo di impiego giornaliero superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

     4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione, con l'eccezione del corso di cui al comma 1, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

     Art. 10. Corsi periodici di addestramento del personale volontario

     1. Il personale volontario richiamato in servizio è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza, con cadenza mensile di almeno cinque ore, frazionabili, se necessario, in due periodi. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento. Per il restante personale volontario l'impiego per l'addestramento deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del Comandante.

     2. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare a corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di cui ai commi 1 e 2 sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

     Art. 11. Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario

     1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento, nonchè della manutenzione dei beni dell'amministrazione.

     2. L'incarico di capo distaccamento volontario ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; esso è conferito, sentito il personale volontario in servizio, con proprio provvedimento dal competente Comandante provinciale a volontario con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni. Per i distaccamenti di nuova istituzione, si prescinde dall'anzianità minima e si conferisce l'incarico sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

 

Capo III

AVANZAMENTO

 

     Art. 12. Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

     1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

     2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari con una anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

     3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

 

     Art. 13. Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei distaccamenti volontari.

     1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

     2. Al corso sono ammessi, secondo 1'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2 da oltre cinque anni, impiegati in un distaccamento volontario e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

     3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

 

     Art. 14. Conferimento della qualifica di capo reparto volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

     1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

     2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze del comando provinciale per almeno cento giorni con tale qualifica.

     3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

     4. Il capo reparto volontario impiegato presso il comando provinciale espleta, in via ordinaria, funzioni relative  all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

     5. L'impiego operativo è consentito esclusivamente nel caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

 

     Art. 15. Conferimento della qualifica di capo squadra volontario al personale utilizzato per le esigenze dei comandi provinciali.

     1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, comma 2, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione di quattro settimane, anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

     2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari che siano stati richiamati in servizio per le esigenze di un comando provinciale per almeno cinquecento giorni.

     3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II allegata al presente regolamento.

     4. Il capo squadra volontario impiegato presso il comando provinciale espleta in via ordinaria funzioni relative all'addestramento ed alla formazione del personale volontario impiegato presso il comando stesso.

     5. L'impiego operativo è consentito esclusivamente nell'ambito dei distaccamenti volontari o nell'ambito del comando provinciale nel solo caso di prolungata e contemporanea assenza del cinquanta per cento del personale permanente di pari qualifica.

 

     Art. 16. Commissioni esaminatrici

     1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla C2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla C1.

     2. Le commissioni di cui al comma 1 valutano gli elaborati degli esami finali svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie per ciascun distaccamento volontario.

 

     Art. 17. Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento

     1. Con circolare ministeriale sono comunicati annualmente ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari ed i comandi medesimi per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontario, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

     2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza.

 

Capo IV

IMPIEGO

 

     Art. 18. Modalità di impiego del personale volontario

     1. Il personale volontario è richiamato in servizio per le ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a rotazione e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione nell'elenco, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonchè del carico familiare degli interessati. Sentite le organizzazioni sindacali, il richiamo viene disposto dal competente direttore regionale qualora il servizio debba essere espletato in una provincia diversa da quella di residenza e dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, qualora il servizio debba essere espletato in una regione diversa da quella di residenza.

     2. Il personale volontario, ad eccezione del funzionario tecnico antincendi, viene impiegato presso i distaccamenti volontari con le seguenti modalità:

     a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza del distaccamento volontario:

     1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento con contestuale informazione della sala operativa del comando provinciale;

     2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al comando provinciale;

     b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.

     3. Il personale volontario in forza presso i posti di vigilanza viene impiegato analogamente con le modalità indicate nei commi 1 e 2.

     4. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.

     5. L'attivazione del funzionario tecnico antincendi volontario avviene esclusivamente su disposizione del Comandante provinciale per specifiche esigenze, compreso il coordinamento di due o più distaccamenti volontari.

     6. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, 71 e 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, le prestazioni ed i servizi direttamente connessi, resi dal personale volontario di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

     Art. 19. Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso

     1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purchè tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.

     2. L'interessato può presentare domanda per lo svolgimento delle mansioni di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità al servizio di soccorso.

 

     Art. 20. Cancellazione dagli elenchi del personale volontario

     1. La cancellazione dall'elenco del personale volontario è prevista per:

     a) decesso;

     b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;

     c) raggiungimento dei limiti di età, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3;

     d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

     e) mancata partecipazione o mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9;

     f) le ipotesi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera c), e 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

     g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come prevista dal decreto ministeriale in data 5 febbraio 2002, e successive modificazioni;

     h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8.

 

     Art. 21. Ordinamento gerarchico del personale volontario

     1. Ai fini gerarchici il personale permanente è sovraordinato al personale volontario di pari grado.

     2. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità di servizio, intesa come lo svolgimento di un maggior numero di interventi di soccorso. A parità di anzianità di servizio, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

 

     Art. 22. Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario

     1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10.

     2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e 1'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

 

     Art. 23. Onorificenze

     1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

 

     Art. 24. Tessera di riconoscimento

     1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia per il personale permanente. La tessera va immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dall'elenco.

 

     Art. 25. Vestiario ed equipaggiamento

     1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

     2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

 

     Art. 26. Disposizioni transitorie e finali

     1. Il personale volontario che, per cambio di residenza o domicilio, viene iscritto nell'elenco del personale volontario di un altro comando provinciale conserva l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

     2. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari indicati nelle convenzioni stesse.

     3. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonchè dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e i capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.

     4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     5. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

     6. Per assicurare modalità organizzative coerenti con il programmato sviluppo sul territorio della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il reclutamento e l'iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari di cui all'articolo 5, nonchè il conferimento della qualifica di capo reparto volontario di cui agli articoli 12 e 14 vengono sospesi per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     7. I funzionari tecnici antincendi volontari ed i capi reparto volontari in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento espletano, in via ordinaria, funzioni di carattere organizzativo all'interno del distaccamento volontario e dispongono, nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni, esclusivamente del personale volontario.

     8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono i benefici stabiliti in materia per il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove applicabili.

 

     Art. 27. Interpretazione autentica e abrogazioni

     1. L'abrogazione della parte seconda del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, disposta dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, in materia di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2000.

     2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362.

 

     Art. 28. Invarianza degli oneri

     1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

 

 

Tabella I

(prevista dagli articoli 5, comma 1, lettera d) e 6, comma 1, lettera c)

 

REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER L'ACCESSO NEI QUADRI DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

 

Art.1.

1. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

b) statura non inferiore a metri 1,62;

c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula: I.M.C. = p/(h x h)

I.M.C. = indice di massa corporea

p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

h = altezza (espressa in metri)

indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;

d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

f) acutezza visiva:

per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti; -

per il profilo da funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purchè la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purchè in ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.

 

Art. 2.

1. Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità:

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

b) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

c) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

d) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed i loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

e) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

f) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterologhi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sè causa di inidoneità;

g) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari, o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie; i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A; l'ipertrofia tonsillare di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;

h) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali; l'ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

i) dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

l) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e i loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

m) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardio-circolatorio: la destrocardia; le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritarda di attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretta associata a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sapraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; 1'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori dalla pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiare a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24 h; le arteriopatie;. gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali, le emerroidi croniche, voluminose e molteplici;

n) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonchè rilevanti disturbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;

o) le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi, ostacolanti la funzionalità organica; le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare; le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, tali da ostacolare o limitare la funzione articolare;

p) le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

q) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

r) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

s) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

t) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo rilievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica clinica; le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

u) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione a numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

v) la presenza nelle urine o in altri liquidi biologici di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre, n. 309, e successive modficazioni;

w) le micosi e le parassitosi clinicamente rilevabili, che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

x) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio valontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

 

Art. 3.

1. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico, avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.

 

 

Tabella II

(prevista dagli articoli 12, comma 3; 13, comma 3; 14, comma 3; 15, comma 3)

 

MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO VOLONTARIO

 

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:

il Corpo nazionale VV.FF.;

codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

adempimenti amministrativi;

struttura del rapporto di lavoro;

miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);

attrezzature di protezione individuale;

costruzioni e dissesti statici;

sostanze pericolose;

strategia e tattica di intervento;

polizia giudiziaria;

la protezione civile;

la pianificazione dell'emergenza;

le calamità naturali;

il rischio industriale;

la cartografia.

 

Materie di esame per il conferimento della qualifica di capo squadra volontario

 

L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:

il Corpo nazionale VV.FF.;

codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

adempimenti amministrativi;

la protezione civile;

miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626);

attrezzature di protezione individuale;

costruzioni e dissesti statici;

sostanze pericolose;

strategia e tattica di intervento;

polizia giudiziaria;

impianti tecnologici.