§ 19.1.41 - L. 30 marzo 2004, n. 92.
Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:19. Celebrazioni
Capitolo:19.1 celebrazioni
Data:30/03/2004
Numero:92


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 2 ter. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 19.1.41 - L. 30 marzo 2004, n. 92.

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

(G.U. 13 aprile 2004, n. 86)

 

Art. 1.

     1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

     2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E' altresì favorita, da parte di istituzioni ed enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e culturale del territorio della costa nord-orientale adriatica ed altresì a preservare le tradizioni delle comunità istriano-dalmate residenti nel territorio nazionale e all'estero.

     2-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonchè dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. A tal fine è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 [1].

     2-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonchè delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonchè della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [2].

     2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca [3].

     3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici nè, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

     4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [4].

 

     Art. 2.

     1. Sono riconosciuti il Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e l'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma. A tale fine, è concesso un finanziamento di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004 alla Società di studi fiumani.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 mila euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2 bis. [5]

     1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni, nonchè di favorire il dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica.

     2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili. Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2 ter. [6]

     1. È concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

     Art. 3.

     1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonchè ai soggetti di cui al comma 2, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica con relativo diploma nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1.

     2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti, gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.

     3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2 mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.

     3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste [7].

 

     Art. 4.

     1. Le domande, su carta libera, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonchè riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

     2. Le domande devono essere presentate entro il termine di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 5, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato [8].

 

     Art. 5.

     1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di dieci membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta dai capi servizio degli uffici storici degli stati maggiori dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri, da due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti delle foibe, da un esperto designato dall'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste, da un esperto designato dalla Federazione delle associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, nonchè da un funzionario del Ministero dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal riconoscimento i congiunti delle vittime perite ai sensi dell'articolo 3 per le quali sia accertato, con sentenza, il compimento di delitti efferati contro la persona.

     2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e dell'opera e del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esuli istriani, giuliani e dalmati, o scelti anche tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

 

     Art. 6.

     1. L'insegna metallica e il diploma a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

     2. La commissione di cui all'articolo 5 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta "La Repubblica italiana ricorda", nonchè del diploma.

     3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

     Art. 7.

     1. Per l'attuazione dell'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di 172.508 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     3. Dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


[1] Comma inserito dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2024, n. 16.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2024, n. 16.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2024, n. 16.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2024, n. 16.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2024, n. 16.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2024, n. 16.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2024, n. 16.

[8] Comma già modificato dall'art. 12 ter del D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla L. 3 luglio 2023, n. 87.