§ 4.4.139 - L.R. 24 agosto 2001, n. 41.
Realizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000 n. 378 Scanno, n 349 Gran Sasso d'Italia, n. 351 Pescara e n. 339 Teramo della Carta geologica [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:24/08/2001
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività).
Art. 3.  (Norma Finanziaria).
Art. 4.  (Urgenza).


§ 4.4.139 - L.R. 24 agosto 2001, n. 41.

Realizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000 n. 378 Scanno, n 349 Gran Sasso d'Italia, n. 351 Pescara e n. 339 Teramo della Carta geologica nazionale

(B.U. n. 18 del 19 settembre 2001).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Abruzzo, al fine di perseguire le finalità stabilite dalla Legge Regionale n. 24 del 1992 realizza, in compartecipazione finanziaria del Servizio Geologico Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore lotto di fogli geologici in scala 1:50.000 n. 378 Scanno, n. 349 Gran Sasso d'Italia, n. 351 Pescara, n. 339 Teramo.

 

     Art. 2. (Attività).

     1. La Regione Abruzzo affida all'Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti, Dipartimento di Scienze della Terra, la realizzazione dei 4 fogli geologici in programma: "Mediante convenzione, il cui schema è approvato dalla Giunta Regionale, e la cui stipula è attribuita, ai sensi della L.R. 77/99, al Dirigente della Direzione competente".

     2. La Regione assicura alla Direzione Regionale competente in materia di politiche dei Bacini Idrografici le risorse necessarie per esecuzione di studi ricerche, attività connesse, formazione del personale, divulgazione delle conoscenze, assunzione a termine di personale precario, ed altre azioni finalizzate alla crescita della conoscenza geologica e geotematica della Regione.

 

     Art. 3. (Norma Finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'applicazione delle presente legge è complessivamente valutato per il triennio 2001/2003 in lire 2.500.000.000.

     2. Relativamente alle attività di cui al primo comma del precedente articolo 2, valutate in £. 1.750.000.000, si provvede come segue:

     a) quanto a lire 1.000.000.000, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 152399 del corrente esercizio finanziario;

     b) quanto a lire 500.000.000, mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 152121 - annualità 2001, la cui denominazione viene così modificata "Realizzazione dei fogli geologici, alla scala 1:50.000, n. 378 Scanno, n. 349 Gran Sasso d'Italia, n. 351 Pescara, n. 339 Teramo ed altre attività finalizzate alla conoscenza geologica della Regione";

     c) quanto a lire 100.000.000, mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 152121, annualità 2002;

     d) quanto a lire 150.000.000, mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 152121, annualità 2003.

     3. All'onere derivante dalle attività di cui al secondo comma del precedente art. 2, valutato in lire 750.000.000 si provvede:

     a) quanto a lire 400.000.000, mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 152121, annualità 2002;

     b) quanto a lire 350.000.000, mediante utilizzazione dello stanziamento del capitolo di spesa n. 152121, annualità 2003.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.