§ 3.9.2 - L.R. 20 novembre 1987, n. 75.
Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 cooperazione
Data:20/11/1987
Numero:75


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.      1. Con la presente legge viene istituito, a cura della Giunta regionale, Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale, l'Albo regionale delle [...]
Art. 10.      1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione e da altri Enti.
Art. 11.  (Norma finanziaria).


§ 3.9.2 - L.R. 20 novembre 1987, n. 75. [1]

Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo.

(B.U. n. 19 Straord. del 2 dicembre 1987).

 

Art. 1. [2]

     1. La Regione, conformemente ai principi espressi dall’art. 45 della Costituzione e dall’art. 14 del proprio Statuto, favorisce la promozione e lo sviluppo della cooperazione, riconoscendo alla stessa preminente funzione sociale e un ruolo fondamentale nelle scelte di politica economica regionale e relativa attuazione.

     2. A tal fine la Regione, nell’ambito delle competenze assegnatele dagli artt. 117 e 118 della Costituzione ed a quelle ad essa eventualmente delegate, realizza iniziative volte alla promozione, allo sviluppo, alla qualificazione dell’impresa cooperativa, nonché alla formazione dei cooperatori nella partecipazione e gestione d’impresa, attraverso l’attuazione di seminari, convegni, congressi, studi e approfondimenti sui temi dell’associazionismo, l’assistenza tecnica, economica, progettuale, finanziaria, fiscale e per i rapporti sul mercato.

     3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo la Regione si avvale delle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, tramite le loro strutture regionali abruzzesi.

     4. Le iniziative di cui ai precedenti commi devono essere programmate secondo le indicazioni di cui al successivo art. 3 con priorità nelle zone e nei settori ove la cooperazione è meno diffusa.

     5. Pertanto le iniziative devono essere dirette a favorire la promozione e lo sviluppo della cooperazione in coerenza con le priorità programmatiche della Regione, desumibili dal Documento Unico di Programmazione e della normativa organica dei diversi Settori.

 

     Art. 2. [3]

 

     Art. 3. [4]

     1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della Cooperazione, concede i contributi per la promozione, lo sviluppo e il consolidamento della cooperazione nei diversi settori produttivi e dei servizi alle Organizzazioni regionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute in ambito nazionale alle iniziative finalizzate:

     a) alla promozione di nuovi Enti cooperative e/o Consorzi e al potenziamento di quelli esistenti;

     b) all’assistenza alle cooperative e loro consorzi che intraprendono opere di potenziamento, ristrutturazione e riconversione aziendale, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti e magazzini, e/o che attuino nuove iniziative sulla base di progetti in armonia con le indicazioni della programmazione regionale;

     c) all’assistenza tecnica, amministrativa fiscale e finanziaria diretta ad agevolare la gestione di imprese delle cooperative e loro consorzi;

     d) alla qualificazione dei quadri delle imprese cooperative e loro consorzi attraverso tirocini formativi presso Enti, ovvero organismi in possesso di idonei requisiti in discipline economiche, giuridiche e tecniche, anche mediante l’assegnazione di borse di studio;

     e) all’aggiornamento dei quadri delle cooperative e loro consorzi sulle nuove disposizioni legislative;

     f)all’effettuazione di seminari, convegni, congressi sulle tematiche riguardanti l’associazionismo;

     g) alla realizzazione di indagini sulla situazione socio-economica degli enti cooperativi e loro consorzi in ambito territoriale regionale;

     h) alla pubblicazione di studi e ricerche, periodici di informazione e di animazione per l’associazionismo cooperativo.

 

     Artt. 4. - 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

     1. Per ottenere i contributi previsti per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 3, le organizzazioni di cui all’1 sono tenute a presentare domanda alla Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale entro il trenta aprile di ogni anno, allegando [7]:

     a) il programma delle attività ed il preventivo di spesa relativi alle iniziative che si intendono svolgere per il perseguimento delle finalità suddette e che, comunque, devono essere completate entro il 31 dicembre dell’anno successivo;

     b) una relazione dettagliata circa l’utilizzo dei contributi ottenuti nell’anno precedente per l’espletamento di iniziative di cui alla lettera a);

     c) l’elenco degli enti cooperativi e loro consorzi associati sulle quali ciascuna Organizzazione regionale esercita la vigilanza e la tutela con il relativo numero dei soci che le compongono, nonché il numero di iscrizione all’Albo regionale delle imprese cooperative, non appena sarà istituito con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Le organizzazioni cooperative interessate sono tenute a presentare, entro il 30 aprile il conto consuntivo relativo all’anno precedente per il quale si richiede il contributo.

     3. La Giunta regionale, tramite i competenti uffici della Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale, effettua il controllo e predispone ogni eventuale accertamento idoneo ad assicurare l’osservanza ed il corretto impiego del contributo concesso [8].

 

     Art. 7. [9]

     1. Entro giorni sessanta dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 del precedente art. 6 la Giunta regionale, accertato il possesso dei requisiti da parte delle Organizzazioni Nazionali delle cooperative richiedenti, in relazione ai programmi di attività predisposti dalle Organizzazioni stesse, approva il riparto dei fondi stanziati in base ai seguenti criteri [10]:

     a) il 30% della somma disponibile viene assegnato in parti uguali alle Organizzazioni regionali di cui al precedente art. 1;

     b) il restante 70% della somma disponibile viene assegnata alle organizzazioni regionali in misura direttamente proporzionale al numero delle cooperative attive associate a ciascuna di esse, quali risultano dall’elenco delle ispezioni effettuate entro il 31 dicembre dell’anno precedente, come da dichiarazione del Ministero delle Attività Produttive, attraverso le sue strutture territoriali.

     2. L'erogazione del contributo assegnato ad ogni organizzazione avviene per il 50% ad avvenuta approvazione del riparto e per il restante 50% entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento [11].

     3. Il contributo deve essere garantito dall’Organizzazione regionale interessata mediante stipulazione di una  polizza fideiussoria per la durata di 18 mesi dalla data di erogazione del primo 50% del contributo.

 

     Art. 8. [12]

 

 

     Art. 9.

     1. Con la presente legge viene istituito, a cura della Giunta regionale, Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale, l'Albo regionale delle Cooperative con scopi di programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi regionali a favore della cooperazione e dell'associazionismo cooperativo che garantiscano requisiti di mutualità [13].

     2. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti dalle norme vigenti e dalla presente legge, promuovono l'iscrizione all'Albo degli Enti cooperativi loro associati.

 

     Art. 10.

     1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri contributi erogati allo stesso titolo dalla Regione e da altri Enti.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38.

[2] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156 e così sostituito dall’art. 50 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156 e così ulteriormente sostituito dall’art. 50 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[5] Articoli abrogati dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.

[6] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156 e così ulteriormente sostituito dall’art. 50 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[7] Alinea così modificato dall’art. 91 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[8] Comma così modificato dall’art. 91 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[9] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156 e così ulteriormente sostituito dall’art. 50 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[10] Alinea così modificato dall’art. 91 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[11] Comma così modificato dall’art. 91 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[12] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1997, n. 156.

[13] Comma così modificato dall’art. 91 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.