Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 30/12/2020 |
Numero: | 178 |
Sommario |
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali) |
Art. 2. (Stato di previsione dell'entrata) |
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative) |
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative) |
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative) |
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) |
Art. 7. (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative) |
Art. 8. (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione) |
Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) |
Art. 10. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) |
Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) |
Art. 12. (Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca) |
Art. 13. (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) |
Art. 14. (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative) |
Art. 15. (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative) |
Art. 16. (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) |
Art. 17. (Totale generale della spesa) |
Art. 18. (Quadro generale riassuntivo) |
Art. 19. (Disposizioni diverse) |
Art. 20. (Entrata in vigore) |
§ 27.8.61 - L. 30 dicembre 2020, n. 178.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
(G.U. 30 dicembre 2020, n. 322 - S.O. n. 46)
SEZIONE I
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della
2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
3. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo.
4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della
5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di econo mia e finanza, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.
6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della
7. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della
8. All'articolo 2 del
a) al comma 1, dopo la parola: "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro";
c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2" e le parole: "in otto rate di pari ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "in dieci rate di pari ammontare" [1].
9. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della
10. Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della
13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della
14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della
17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.
20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonchè la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al
22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero.
22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea [3].
23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
24. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del
25. All'articolo 4, comma 24, lettera a), della
26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della
«i-bis) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del
27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
28. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del
29. Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire ai lavoratori assicurati a fini previdenziali presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) piena ed effettiva parità di trattamento rispetto agli altri lavoratori dipendenti, le disposizioni legislative statali recanti incentivi alla salvaguardia o all'incremento dell'occupazione riconosciuti in favore dei datori di lavoro per la generalità dei settori economici sotto forma di sgravi o esoneri contributivi si applicano, salvo diversa previsione di legge, ai dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva dell'INPGI con riferimento alla contribuzione per essi dovuta. Il relativo onere è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cadenza semestrale, un apposito rendiconto ai fini del rimborso dei relativi oneri. Ai fini degli adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'INPGI assume la funzione di amministrazione concedente e come tale provvede al monitoraggio, per quanto di competenza, in coerenza con quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
30. Al fine di fronteggiare i maggiori oneri di assistenza derivanti dalla crisi economica e occupazionale conseguente alla diffusione dell'epidemia di COVID-19 e di favorire il riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, fino al 31 dicembre 2021 è posto a carico del bilancio dello Stato, a titolo di fiscalizzazione, l'onere, comprensivo delle quote di contribuzione figurativa accreditate, sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di cassa integrazione, solidarietà e disoccupazione erogati in favore degli iscritti nei limiti e con le modalità previsti dalla legge ovvero dai regolamenti dell'Istituto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPGI invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza semestrale, un rendiconto sulla base del quale è disposto il rimborso dei relativi oneri, al netto del gettito contributivo derivante dalle corrispondenti aliquote contributive versato all'INPGI dai soggetti obbligati, che resta acquisito dal predetto Istituto a titolo di compensazione. Qualora l'ammontare del predetto gettito risulti superiore all'onere sostenuto dall'INPGI, la differenza resta acquisita presso il medesimo Istituto a titolo di acconto in compensazione a valere sul semestre successivo, fermo restando l'obbligo di conguaglio a saldo finale, a credito o a debito, alla data del 31 dicembre 2021.
31. Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione delle misure di riforma volte al riequilibrio della gestione previdenziale sostitutiva dell'INPGI, il termine di cui all'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del
32. L'INPGI, a sostegno dell'efficacia degli interventi di cui al comma 29, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, gestionale e contabile prevista dal
33. All'articolo 1, comma 503, della
34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero del- l'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara [5].
35. L'esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
38. All'articolo 1, comma 44, della
a) al primo periodo, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021»;
b) il secondo periodo è soppresso.
39. All'articolo 1, comma 506, della
40. La nozione di preparazioni alimentari di cui al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al
41. Per l'anno 2021, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
42. All'articolo 6, comma 2, del
43. La ritenuta del 12,50 per cento prevista dal quarto periodo del comma 2 dell'articolo 6 del
44. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
45. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;
d) arte, attività e beni culturali.
46. I soggetti di cui al comma 44 destinano l'imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 44 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.
47. Le fondazioni di cui al
48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della
49. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. All'articolo 5 del
«2-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati nel comma 2, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 16 del
2-ter. Le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 2-bis sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter non si applicano ai rapporti di cui alla
51. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
54. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
55. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonchè degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
56. Per le finalità di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonchè la standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.
56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del
57. All'articolo 242, comma 7, del
58. Al
a) all'articolo 14:
1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2-bis, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2021»;
b) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020», le parole: «anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2021», le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «16.000 euro», le parole: «anno 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2020» e le parole: «nel 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2021».
59. All'articolo 1, comma 219, della
60. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
«3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione».
61. Al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo denominato «Fondo per il risparmio di risorse idriche», con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di cui al comma 62.
62. Alle persone fisiche residenti in Italia è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 61 e fino ad esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
63. Il bonus idrico di cui al comma 62 è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
64. Il bonus idrico di cui al comma 62 non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
65. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui ai commi da 61 a 64, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
66. All'articolo 119 del
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «di pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;
2) alla lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente»;
b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»;
c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
«1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perchè sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purchè al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A»;
d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente,» sono inserite le seguenti: «nonchè agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
e) al comma 3-bis, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo»;
f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
g) al comma 4-ter, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «
h) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
«4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
i) al comma 5, dopo le parole: «26 agosto 1993, n. 412,» sono inserite le seguenti: «ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici,» e dopo le parole: «pari importo» sono inserite le seguenti: «e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022»;
l) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del
m) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023»;
n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: «condomini» sono aggiunte le seguenti: «e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche»;
o) al comma 10, le parole: «I soggetti di cui al comma 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b)»;
p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole»;
q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
r) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla
67. All'articolo 121 del
«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119».
68. All'articolo 16, comma 1-bis, del
69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del
70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonchè di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonchè gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del
73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72.
74. L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.
75. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.
76. All'articolo 1, comma 12, della
77. Per l'anno 2021, è riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al
78. Il contributo di cui al comma 77 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 [8].
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore [10].
79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019 [11].
79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea [12].
80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del
82. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del
83. Dopo il comma 8 dell'articolo 110 del
«8-bis. Le disposizioni dell'articolo 14 della
84. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socioeconomico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonchè di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del
a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;
b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.
85. Il Ministero dello sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 84.
86. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.
87. All'articolo 59, comma 1, del
a) all'alinea, dopo le parole: «o di città metropolitana» sono inserite le seguenti: «e dei comuni ove sono situati santuari religiosi»;
b) alla lettera a), dopo le parole: «comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «e per i comuni ove sono situati santuari religiosi».
88. Per i comuni di cui al comma 87, diversi dai comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, le disposizioni del medesimo comma 87 hanno efficacia per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, che costituisce limite di spesa.
89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.
91. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonchè di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.
92. Il fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.
93. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:
a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
c) ubicazione in siti di interesse comunitario.
94. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 93.
95. All'articolo 2, comma 4, del
96. Per le finalità di cui al comma 95, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del
97. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.
98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene:
a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;
c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.
99. Gli interventi di cui al comma 98, lettera a), possono consistere in:
a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;
d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del
f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106.
100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni:
a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;
b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale;
e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106.
101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.
103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonchè le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
104. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato:
a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97;
b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa;
c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102.
105. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.
106. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.
107. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della
108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonchè le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.
109. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonchè con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per «settore creativo» si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al comma 110;
b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 111;
c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonchè alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
114. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori, delle bande musicali e della musica jazz, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il «Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e bande musicali e della musica jazz», con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021.
115. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.
116. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 [13].
118. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:
a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
119. Il credito d'imposta di cui al comma 117 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
120. Il credito d'imposta di cui al comma 117 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
121. Il credito d'imposta di cui al comma 117 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
122. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 119, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
124. Al fine di sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonchè della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.
125. Il Fondo di cui al comma 124 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.
126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonchè le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.
127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della
128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2021 [15].
129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.
130. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del
131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del
132. All'articolo 1, comma 673, della
133. All'articolo 78, comma 3-bis, del
134. Al fine di sostenere la ripresa del settore vitivinicolo di qualità che ha subito perdite in seguito alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo destinato allo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica certificati o atti a divenire tali e detenuti in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
135. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 134.
136. Ai fini del sostegno e del rilancio della filiera suinicola nazionale, al comma 1 dell'articolo 11-bis del
a) le parole: «di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) dopo le parole: «nonchè a promuovere l'innovazione» sono inserite le seguenti: «, a contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne».
137. Gli aiuti previsti dalle disposizioni di cui al comma 136 sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
138. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi [17].
140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento [18].
141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione [19].
142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del
143. All'attuazione dei commi da 139 a 142 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
144. All'articolo 32 del
a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b) al comma 12, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 53 della
c) al comma 15, le parole: «per ciascun anno, a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del
146. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della
148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura di predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra la rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonchè il piano economico-finanziario volto a dimostrare la redditività dell'investimento e la sua sostenibilità economico-finanziaria nonchè a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali e occupazionali sul territorio.
149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono:
a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della
b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera a), gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;
d) le risorse pubbliche e private destinate al piano;
e) le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;
f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo;
g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonchè gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi;
i) le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi», con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021, di 72 milioni di euro per l'anno 2022 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.
151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.
152. Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del
153. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del
154. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del
155. Al fine di realizzare interventi straordinari per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinati al lavoro dei detenuti nonchè per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della
157. Per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, è attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 157, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonchè le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.
160. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.
161. Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione, determinati dall'epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
162. L'agevolazione di cui al comma 161 non si applica:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorchè a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
163. Una quota delle minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 162, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata alle finalità di cui al comma 200.
164. L'agevolazione di cui al comma 161 è concessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
165. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029 l'agevolazione di cui al comma 161 è concessa previa adozione della decisione di autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.
166. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.
167. Gli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161 sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l'anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l'anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l'anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l'anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l'anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 161, per 1.491,6 milioni di euro per l'anno 2021 e per 2.508,4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con le risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050.
168. Il comma 2 dell'articolo 27 del
169. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, è ridotto di 3.500 milioni di euro per l'anno 2023.
170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 del
171. All'articolo 1 della
a) al comma 98, primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
172. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del
174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 173 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:
a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.
175. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.
176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonchè per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità e di addizionalità;
b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:
1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;
2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;
c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonchè l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualità, definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);
5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonchè di monitoraggio dello stesso;
6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;
d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:
1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonchè l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;
2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;
3) in caso di presenza di città metropolitane nel territorio regionale, l'entità delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del
4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;
5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del
6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;
7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonchè di monitoraggio dello stesso;
8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;
e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021- 2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);
f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonchè per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);
g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del
h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonchè le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i) [21].
179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla
179-bis. Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla
180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
181. [Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quinquies, del
182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.
183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;
b) per titoli, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.
184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
185. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della
186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 159,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 107,2 milioni di euro per l'anno 2025 [26].
188. Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.
189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonchè ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.
190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.
191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del
192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della
194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027.
195. Al fine di migliorare le competenze legate all'economia della conoscenza di cui al comma 188 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a rinforzare l'attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale. Il fondo è ripartito tra le regioni di cui al comma 188 ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione turistica esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo da parte dei soggetti individuati dal medesimo comma 188, in ragione della vocazione turistica del proprio territorio. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuati le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.
196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della
197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della
198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della
199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della
200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della
201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.
201-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 201 sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201 [29].
203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della
204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.
205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.
206. All'articolo 1 del
a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «cessioni di crediti con» sono inserite le seguenti: «o senza»;
c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: «delocalizzare le produzioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purchè il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione».
207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del
208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del
209. Dopo l'articolo 1-bis del
«Art. 1-bis.1 - (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) - 1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della
210. All'articolo 6, comma 14-bis, del
a) al primo periodo:
1) dopo le parole: «in conformità alla normativa dell'Unione Europea,» sono inserite le seguenti: «per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento,»;
2) dopo le parole: «esercizio del credito in Italia» sono inserite le seguenti: «nonchè di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.»;
c) al terzo periodo, le parole: «È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto».
211. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.
212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della
213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del
214. All'articolo 1, comma 1, della
«b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione di finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonchè al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti».
215. L'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della
216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del
217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del
218. All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del
219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del
220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
221. Il credito d'imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della
223. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non può eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e può essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo [30].
226. Al comma 1 dell'articolo 68 del
227. All'articolo 4 del
«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del
229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del
230. All'articolo 1 della
a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
b) al comma 90, le parole: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».
231. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del
232. All'articolo 35 del
a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 giugno 2021»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021».
233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda qualora il progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di acquisto di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento. Se alle operazioni di cui al comma 233 partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, ai fini del periodo precedente per tali società si considerano le attività risultanti dall'ultimo bilancio consolidato disponibile. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) non sono deducibili nè trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del
235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
236. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 233 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario nè in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del
238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo si applicano anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 ed entro due anni dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 237 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo [34].
239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
240. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.
241. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione della commissione, nonchè per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233.
243. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.
244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del
245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del
246. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.
248. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8, del
249. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del
250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del
251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del
252. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
253. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
254. Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del
255. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo.
256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della
a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purchè la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della
b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.
257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera c), possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
258. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze subordina l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 256, lettera c), da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al
259. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
260. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di cui al comma 259 nonchè la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della
261. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
262. All'articolo 17 della
a) al comma 5-bis, le parole: «, nonchè svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici» sono soppresse;
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonchè svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali».
263. All'articolo 26 del
a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021,»;
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purchè il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione»;
d) al comma 8:
1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «1° gennaio 2024» sono inserite le seguenti: «, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021,»;
e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
f) al comma 12:
1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021» e dopo le parole: «entro i limiti della dotazione del Fondo» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021»;
2) al secondo periodo, le parole da: «lettera a);» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio»;
g) al comma 16, il secondo periodo è soppresso;
h) al comma 18, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo»;
i) al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del
265. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, costituiti in forma di società cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e adeguatamente patrimonializzati possono erogare credito alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b), del
266. L'articolo 6 del
«Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonchè delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».
267. Al comma 7-bis dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
268. All'articolo 22 del
«2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro».
269. All'articolo 45 della
270. All'articolo 23 del
a) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:
«3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».
271. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del
272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al
273. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del
274. All'articolo 43 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purchè il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale»;
c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale».
275. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro, nonchè al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al
277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 276.
278. È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del
279. All'articolo 93 del
280. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del
281. All'articolo 199, comma 1, lettera b), del
282. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
283. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
284. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del
285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del
286. Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle regioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.
287. All'onere derivante dall'attuazione del comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
288. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
289. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del
290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.
291. All'articolo 1-ter del
a) al comma 1:
1) dopo la parola: «decreto» sono inserite le seguenti: «, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti,»;
2) le parole: «delle aree di crisi complessa» sono soppresse;
3) le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
4) le parole: «, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020» sono soppresse;
b) al comma 2:
1) all'alinea, dopo la parola: «presenza» sono inserite le seguenti: «alla data di presentazione dell'istanza»;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;
d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità per i lavoratori della regione Campania».
292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del
b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del
c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma;
d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del
293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
294. All'articolo 1, comma 162, della
295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il solo anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2021».
296. All'articolo 1, comma 495, della
297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della
298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della
299. Al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 6.128,3 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di 2.298,3 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del
300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del
301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
303. I fondi di cui all'articolo 27 del
304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del
305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.
306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del
307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del
308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
311. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande [39].
313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299 [40].
314. Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.
315. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e alla pesca in acque interne e lagunari, compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla
316. Per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca di cui alla
317. La domanda deve essere presentata all'INPS, per i lavoratori subordinati, entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, per i lavoratori di cui al comma 316, entro il 30 settembre 2021.
318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per i lavoratori di cui al comma 316, nella misura di 40 euro netti al giorno. Il trattamento non dà luogo all'accredito della contribuzione figurativa nè al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare.
319. Il trattamento di cui al comma 315 è concesso nel limite massimo di spesa di 31,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Servizi Spa.
321. Per l'esercizio finanziario 2021, in linea con quanto disposto dall'articolo 18 del
322. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della
323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
324. Al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato «Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU», con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un programma denominato «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del
325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del
326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione di cui al comma 325 e le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 325, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del
327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 324 e il relativo riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del
328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.
329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della
330. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per l'Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 4.900.000 euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 [41].
331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonchè al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.
332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonchè il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
333. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
334. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della
335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del
336. All'articolo 16 del
337. Al fine di semplificare le procedure e l'utilizzo del beneficio economico della Pensione di cittadinanza da parte dei soggetti anziani, il comma 6-bis dell'articolo 5 del
«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS il beneficio è erogato insieme con detta prestazione pensionistica per la quota parte spettante ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6».
338. All'articolo 8, comma 2, del regolamento di cui al
«a) residenza fuori dell'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia medesima».
339. All'articolo 1 della
a) al comma 179, alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) al comma 186, le parole: «323,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «411,1 milioni di euro per l'anno 2021, di 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 8,9 milioni di euro per l'anno 2026».
340. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della
341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonchè per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
342-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la titolarità della piattaforma di cui al comma 341 è attribuita al Ministero della giustizia. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2024, il fondo di cui al comma 341 è iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia [43].
343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonchè le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del
344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, attestata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della giustizia, le firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonchè per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della
345. All'articolo 1, comma 160, della
346. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
a) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della
b) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della
c) lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della
d) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
e) con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
347. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il temine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
348. I benefici di cui al comma 346, che in ogni caso non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, sono riconosciuti nel limite di 2.400 soggetti e nel limite massimo di spesa di 34,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 33,5 milioni di euro per l'anno 2022, di 26,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 16,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2026.
349. All'articolo 41 del
a) al comma 1, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità, e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del
d) al comma 6, le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 5 e 5-bis»;
e) al comma 7, le parole: «dal comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 5 e 5-bis» e le parole: «e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022».
350. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi è riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del
351. Ai fini della prosecuzione, dal 1° al 31 gennaio 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 52.240.592 euro, di cui 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali e 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
352. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 351, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.
353. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021.
354. All'articolo 1, comma 149, primo periodo, della
355. All'articolo 21-bis, comma 1, del
356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della
357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000, elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia [47].
358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della
359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della
360. All'articolo 1 della
«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.
277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:
a) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;
b) l'onere previsto per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
277-quater. Ai fini dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di cui al comma 277, tenendo conto prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.
277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.
277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della
361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della
362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della
363. Al comma 354 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo, le parole: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a sette giorni per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021».
364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della
365. Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa [49].
366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365.
367. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della
368. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.
370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), di cui alla
371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
372. Per assicurare la necessaria copertura finanziaria alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 9 novembre 2020, che ha ridotto da cinque a tre anni la durata del periodo di applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 261, della
373. All'articolo 1 della
a) al primo comma, le parole: «all'8 settembre 1943» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 aprile 1945»;
b) al secondo comma, lettera b), le parole: «quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato» sono soppresse;
c) al secondo comma, lettera d), le parole: «e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno» sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: «nelle identiche ipotesi» sono soppresse;
e) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di persecuzioni per motivi di ordine razziale, gli atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero di cui al secondo comma, lettera c), si presumono, salvo prova contraria.».
374. Le disposizioni di cui al comma 373 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.
375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del
376. Le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche sono nulle se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva.
377. Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi.
378. Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della
379. In relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378.
380. Dal 1° gennaio 2022, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 5, comma 2, del
381. [Per l'anno 2021, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell'importo del contratto di locazione è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di cui al comma 384, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore] [50].
382. [Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 381, il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo] [51].
383. [Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione dei commi 381 e 382 e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 384, nonchè le modalità di monitoraggio delle comunicazioni di cui al comma 382] [52].
384. [Per le finalità di cui al comma 381 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021] [53].
385. All'articolo 1, comma 333, della
386. Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti di cui al comma 387. L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
387. L'indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
388. L'indennità è riconosciuta, ai sensi del comma 397, ai soggetti di cui al comma 387 che presentano i seguenti requisiti:
a) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
b) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al
c) avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda;
d) aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;
e) essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
f) essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
389. La domanda è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. L'INPS comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'INPS l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con le modalità e nei termini definiti mediante accordi di cooperazione tra le parti.
390. I requisiti di cui al comma 388, lettere a) e b), devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità.
391. L'indennità, pari al 25 per cento, su base semestrale, dell'ultimo reddito certificato dall'Agenzia delle entrate, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
392. L'importo di cui al comma 391 non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
393. I limiti di importo di cui al comma 392 sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.
394. La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.
395. La cessazione della partita IVA nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l'attività.
396. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
397. L'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è riconosciuta nel limite di spesa di 70,4 milioni per l'anno 2021, di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 19,3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,9 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
398. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 397 è disposto un aumento dell'aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della
399. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui ai commi da 386 a 398 al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.
400. L'erogazione dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395 è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale e del loro finanziamento. L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro monitora la partecipazione ai percorsi di aggiornamento professionale dei beneficiari dell'indennità di cui ai commi da 386 a 395.
401. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dai commi da 386 a 400 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
402. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della
403. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della salute.
404. Quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.
405. All'articolo 1, comma 522, della
406. Al
a) all'articolo 8-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e per l'erogazione di cure domiciliari»;
b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: «che ne facciano richiesta,» sono inserite le seguenti: «nonchè alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari,»;
c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le parole: «e con i professionisti accreditati,» sono inserite le seguenti: «nonchè con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari,».
407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del
408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
409. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
410. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
411. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
412. L'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del
413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del
414. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonchè agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 414 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2021.
416. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del
417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
418. I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.
419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del
420. All'articolo 1, comma 2, del
«e-ter) l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare».
421. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del
422. Per l'attuazione del comma 421 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
423. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonchè di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del
424. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del
425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
a) articolo 4-bis del
b) articolo 12, comma 1, del
426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del
427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020.
428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.
429. La dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è incrementata di 40 unità di personale, di cui 25 unità da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 unità di personale della dirigenza sanitaria.
430. L'AIFA è autorizzata, per gli anni 2021 e 2022, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del
431. L'AIFA può prorogare e rinnovare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonchè i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del
432. A decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del
433. Per l'attuazione del comma 430 è autorizzata la spesa di 1.213.142 euro per l'anno 2021 e di 2.426.285 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021 e 1.449.765 euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia di COVID-19, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
436. Per l'attuazione del comma 435 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022.
437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per la tutela della vista», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437.
440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a decorrere dall'anno 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.
441. Il Ministero della salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440, nonchè gli arretrati dell'indennizzo di cui alla
442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della
443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della
444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.
445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della
446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.
447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della salute si avvale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del
449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.
450. Al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della
451. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma.
452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del
453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al
454. Al comma 401 dell'articolo 1 della
455. Il comma 402 dell'articolo 1 della
«402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonchè le buone pratiche terapeutiche ed educative;
b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità».
456. [Il regolamento di cui al comma 402 dell'articolo 1 della
457. Per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale.
458. Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del
459. [Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 nel territorio nazionale, i medici specializzandi a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione sono chiamati a concorrere allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per la popolazione. La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del
460. Al fine di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto
461. Alla richiesta di manifestazione di interesse di cui al comma 460 possono partecipare anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonchè i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea purchè in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al
462. In deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal
463. In ogni caso, i rapporti di lavoro instaurati con i contratti di cui al comma 462 non danno diritto all'accesso ai ruoli del servizio sanitario regionale, nè all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso servizio.
463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonchè dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonchè dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalità e con le stesse modalità le regioni e le province autonome possono coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia medica nonchè gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
464. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonchè, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività [62].
464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione, al personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della
465. La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e province autonome possono prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2, attraverso l'integrazione, per tale finalità, degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
466. [Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla determinazione del rimborso spese forfetario di cui al comma 459, a consuntivo fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 10 milioni di euro di cui al comma 467, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate] [65].
467. Per l'attuazione del comma 464 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell' emergenza epidemiologica COVID-19 [66].
468. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del
469. Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, per l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione dell'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al predetto finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge.
471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della
472. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del
473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.
474. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del
475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della
476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
478. Dopo l'articolo 10 del
«Art. 10 bis. (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) - 1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.
2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.
3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.
480. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 479, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal medesimo comma [68].
481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del
482. [In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 396 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande] [70].
483. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al comma 481, è autorizzata la spesa di 195,15 milioni di euro per l'anno 2021 [71].
484. Con effetto dal 1° gennaio 2021, all'articolo 26, comma 3, del
485. Dopo l'articolo 8 del
«Art. 8 bis. (Disposizioni finali) - 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli enti interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della salute, che vi provvede con decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia di definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono disporre per un periodo massimo di tre anni.
2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sottoscrizione della convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, il Ministero della salute è autorizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle regioni a valere sul finanziamento stabilito dal presente decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.
3. A seguito della ricognizione, effettuata dal commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione e dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione del personale medesimo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
486. Dopo l'articolo 4 del
«Art. 4 bis. (Beni utilizzati per attività istituzionali). - 1. I beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere trasferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei suoi compiti statutari.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza di trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.
3. I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonchè di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.
4. Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'usuario.
5. I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione».
487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del
488. Al fine di incrementare la capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonchè per fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 [72].
489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 [73].
491. Al fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonchè gli equilibri economico-finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le liste d'attesa, nonchè in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11, dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole regioni e province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole regioni e province autonome, su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e con le province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.
491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili [74].
492. A decorrere dal 2022, la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della
493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati standard nell'attività resa dagli erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
494. Il Comitato di cui al comma 492 elabora, altresì, un programma nazionale di valutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle aree di confine nonchè ai flussi interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.
495. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del
496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati di produzione di cui all'ultima compensazione tra le regioni nonchè di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. È corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.
497. All'articolo 7 del
«1-sexies. In attuazione dell'articolo 53 della
1-septies. In attuazione di quanto disposto dal comma 1-sexies, il presidente dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.
1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal
498. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.
499. Per le finalità di cui alla
500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri [76].
501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento [77].
502. All'articolo 42-bis del
«5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
504. In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di Stato le risorse finanziarie allo scopo necessarie, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale interessati, e, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del
505. Per le finalità di cui al comma 504 sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2021 sui pertinenti capitoli del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della
506. Agli oneri di cui ai commi 504 e 505 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della
507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.
508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.
509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.
510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
511. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.
512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della
513. Per le finalità di cui all'articolo 234 del
514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del
515. Al fine di promuovere l'equità e la trasparenza in favore degli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti, all'articolo 1 della
a) al comma 6:
1) alla lettera a), numero 5), dopo le parole: «le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,»;
2) alla lettera c), dopo il numero 14) è aggiunto il seguente:
«14-bis) garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del
b) al comma 31, secondo periodo, dopo le parole: «norme sulle posizioni dominanti» sono inserite le seguenti: «o in applicazione del
516. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del codice del consumo, di cui al
517. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle materie di cui al comma 515, dopo il comma 66 dell'articolo 1 della
«66-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno 2021, l'entità della contribuzione a carico dei fornitori di servizi di intermediazione on line e di motori di ricerca on line di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della
518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorchè privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del
520. Per l'anno 2021, i contributi di cui all'articolo 2 della
521. Al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il «Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Per le medesime finalità di cui al primo periodo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, della
522. Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al
523. Al fine di valorizzare la vocazione collegiale delle università statali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'articolo 13, comma 4, lettera a), del
524. Alla lettera b) del comma 5-sexies dell'articolo 6 del
a) all'alinea, le parole: «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;
b) al numero 1), le parole: «per almeno il» sono sostituite dalle seguenti: «fino al»;
c) al numero 2), le parole: «per non più del» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno il».
525. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del
526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
527. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.
528. Al fine di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse, presso tre università statali, una del nord, una del centro e una del sud d'Italia, sono istituite sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.
529. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonchè le università di cui al comma 528.
530. Per l'attuazione del comma 528, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
531. Al fine di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare cento borse di studio della durata di sei mesi per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione al lavoro di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a venticinque anni.
532. I progetti di studio e di ricerca di cui al comma 531, definiti anche in collaborazione con le istituzioni universitarie, sono finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari e hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale, alla digitalizzazione dei processi, al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti, alla misurazione e valutazione della performance, al lavoro agile e alle relazioni istituzionali e internazionali.
533. I giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, di ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.
534. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 244, della
535. Al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonchè di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo.
536. Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
537. Le iniziative formative di cui al comma 536 realizzate attraverso università pubbliche e private garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore. Nei casi in cui i percorsi formativi siano erogati da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche o private diversi da quelli di cui al periodo precedente, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR, EQUIS o AACSB e devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.
538. Al fine di identificare i soggetti di cui ai commi 536 e 537, all'interno della sezione di attività economica 85 «Istruzione» del codice ATECO, l'Istituto nazionale di statistica istituisce la sottocategoria 85.43 «Istruzione post universitaria; formazione manageriale, master post lauream, master executive».
539. Il beneficio di cui al comma 536 è riconosciuto nel limite di una maggiore spesa annua pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.
540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del
541. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del
542. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all'articolo 12 della
543. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 273, della
544. Al fine di consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese è autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2021 a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali - CENSIS.
545. All'articolo 1, comma 381, della
546. Al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali, le risorse di cui all'articolo 57, comma 2-novies, del
547. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani supporta gli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 in favore dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.
548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.
549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.
550. Il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonchè per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonchè di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi, il Ministero dell'università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del
a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del
b) l'articolo 32, comma 3, del
c) l'articolo 21, comma 3, della
552. Per consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall'anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell'attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
553. Il Ministero dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, delle istituzioni e degli organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del
554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo denominato «Fondo per la ricerca in campo economico e sociale» con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.
555. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale - FoRST, attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale.
556. Per l'attuazione del comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
557. Per l'anno 2021, al Ministero dell'università e della ricerca è assegnata la somma di 25 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, al fine del trasferimento della stessa somma all'università degli studi di Roma «Tor Vergata» per la definizione dei contenziosi in essere con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello Sport».
558. L'assegnazione della somma di cui al comma 557 avviene contestualmente al trasferimento, da parte dell'università degli studi di Roma «Tor Vergata» in favore dell'Agenzia del demanio, del diritto di proprietà dell'area in cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato «Città dello sport», nonchè delle opere già realizzate unitamente ai progetti già sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L'atto traslativo deve essere stipulato e trascritto, in ogni caso, entro il 31 marzo 2021.
559. All'Agenzia del demanio è assegnata la somma di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e della messa in sicurezza dell'area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.
560. La convenzione tra l'università degli studi di Roma «Tor Vergata» e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere.
561. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561 [80].
563. Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.
564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire direttamente su apposita contabilità speciale allo stesso intestata [81].
565. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio 1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla differenza tra l'aliquota contributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti di quiescenza con riferimento al periodo 2016-2020, pari a euro 53.926.054 per l'anno 2021, si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all'ente previdenziale.
566. È istituita la fondazione denominata «Fondazione per il futuro delle città», avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.
567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze.
568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.
570. Al fine di promuovere soluzioni vegetali per il futuro delle città mediante interventi di rimboschimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del
571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
572. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della
573. Al fine di promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare a progetti di formazione di eccellenza. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo, considerando come requisito prioritario lo svolgimento pluriennale di documentate attività di collaborazione, consulenza e cooperazione con organismi e istituzioni internazionali.
574. Al fine di consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
575. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del
576. Al comma 357 dell'articolo 1 della
577. Al primo periodo del comma 317 dell'articolo 1 della
578. Il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, di cui all'articolo 1, comma 359, della
579. Al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). A decorrere dall'anno 2023 alla Fondazione di cui al primo periodo è riconosciuto un contributo pari a 300.000 euro annui.
580. Al fine di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 132, del
581. Ai fini della celebrazione nazionale, nell'anno 2023, dell'ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, nonchè di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionali in ambito artistico, culturale e sociale, sono stanziati 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 in favore del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che istituisce un Comitato nazionale responsabile delle iniziative a cui le risorse sono destinate.
582. In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate e allo scopo di razionalizzare gli interventi e le attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese. Alle eventuali spese di funzionamento del predetto Osservatorio si provvede nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo.
583. Alla
a) all'articolo 13, comma 2, secondo periodo, le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «640 milioni»;
b) all'articolo 15, le parole: «30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
c) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
2) il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 19, comma 1, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
e) all'articolo 21:
1) al comma 1, le parole: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti»;
2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo».
584. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della
585. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà Srl alla medesima data.
586. Le azioni dell'Istituto Luce Cinecittà Spa sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
587. L'Istituto Luce Cinecittà Spa è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente, designato d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, e tre, uno dei quali con funzioni di amministratore delegato, designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
588. Alla data del 1° gennaio 2021 di cui al comma 585, il capitale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà Spa di un importo pari a 10 milioni di euro.
589. Per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del
590. Alla procedura di cui all'articolo 11 del
591. Ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all'articolo 182-ter del
592. Le funzioni del commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 3, del
593. Ai fini dell'attuazione dei commi da 589 a 592 è autorizzata una spesa pari a 40,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
594. Il compenso del commissario straordinario di cui al comma 592 del presente articolo, nel limite massimo stabilito dall'articolo 15, comma 3, del
595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
596. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del
597. All'articolo 13-quater del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonchè degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del
b) i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) al comma 7, dopo le parole: «strutture ricettive,» sono inserite le seguenti: «i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del
598. All'articolo 32, comma 1, del
599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della
600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020.
601. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del
602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del
603. All'articolo 182, comma 1, del
604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del
605. Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.
606. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, con proprio decreto, definisce le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 605 [86].
607. Per le finalità di cui al comma 605 del presente articolo, all'articolo 9, comma 1, del codice della strada, di cui al
608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del
«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della
609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono di giornali quotidiani o periodici rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della
610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del
611. Al comma 357 dell'articolo 1 della
612. [Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613] [88].
613. [Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del comma 612] [89].
614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del
615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della
616. Al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse, tenendo conto dello stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio
a) quanto a 110 milioni di euro annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale quota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della
b) per la restante quota, alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.
617. Le somme di cui al comma 616, lettere a) e b), non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
618. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.
619. A decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) il comma 292 dell'articolo 1 della
b) i commi 160, 161 e 162 dell'articolo 1 della
c) al comma 163 dell'articolo 1 della
620. All'articolo 239, comma 2, del
621. Per gli anni 2021 e 2022, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione nonchè il servizio di assistenza tecnica e il funzionamento della piattaforma di cui all'articolo 6 del
621-bis. Il Ministero della salute assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del
622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del
623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 240 del 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al
624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tale fine, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della
625. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623] [94].
626. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.
627. Al
a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.
7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020»;
b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:
«Art. 60 bis. (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) - 1. Le regioni, le province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.
2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purchè risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021;
b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.
3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del
4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto stesso deve essere restituita.
5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;
c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»;
d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020».
628. L'articolo 6, comma 1, lettera c), della
629. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare la propria normativa alle disposizioni del comma 628.
630. Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
631. All'articolo 27, comma 3, del
632. La disposizione di cui al comma 631 si applica agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
633. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
634. Al fine di provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all'articolo 35-ter della
635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della
636. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale, la Banca d'Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2025 la durata dell'accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB), di cui all'articolo 2, comma 13, lettera c), del
637. Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l'accordo di cui all'articolo 25, comma 2, del
638. Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del
639. I rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
640. Sui prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione dei relativi accordi.
641. Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, del
642. Ai fini dell'attuazione del piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e alle risoluzioni seguenti, comprese le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso piano nonchè la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
643. Al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, il finanziamento annuale in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della
644. Al fine di assicurare l'adempimento delle obbligazioni internazionali, sono disposti i seguenti interventi:
a) il contributo per la partecipazione italiana al bilancio dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla
b) il contributo al Consiglio d'Europa di cui alla
c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla
d) il contributo per la partecipazione italiana alla European Peace Facility è determinato in 55.561.000 euro per l'anno 2021, in 68.561.000 euro per l'anno 2022, in 80.561.000 euro per l'anno 2023 e in 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
645. Al fine di coordinare, attraverso la costituzione di un apposito tavolo istituzionale, le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica previsto per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e ne fanno parte il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma capitale, che possono delegare la loro partecipazione a propri rappresentanti, nonchè tre senatori e tre deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari. Il predetto tavolo definisce, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate e delle intese tra la Santa Sede e lo Stato italiano, gli indirizzi nonchè il piano degli interventi e delle opere necessari, da aggiornare e rimodulare su base almeno semestrale, sentite le competenti Commissioni parlamentari [95].
646. Gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati in aree ubicate almeno parzialmente nel territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità per la loro attuazione.
647. All'articolo 1, comma 587, della
a) al primo periodo, le parole «2,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «8,7 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati».
648. Per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla
649. All'articolo 85 del
«1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonchè di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno» [96].
650. All'articolo 1, comma 114, della
651. All'articolo 1 della
a) al comma 1034, le parole: «Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo»;
b) al comma 1042, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente:
«1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:
CO2 g/km |
Imposta (euro) |
191-210 |
1.100 |
211-240 |
1.600 |
241-290 |
2.000 |
Superiore a 290 |
2.500 |
d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: «al comma 1042», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1042 e 1042-bis»;
e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente:
«1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal
652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:
CO2 (g/km) |
Contributo (euro) |
0-20 |
2.000 |
21-60 |
2.000 |
b) per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:
CO2 (g/km) |
Contributo (euro) |
0-20 |
1.000 |
21-60 |
1.000 |
653. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della
654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro [97].
655. Il contributo di cui al comma 654 è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e abbiano un prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della
657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella [98]:
Massa totale a terra (tonnellate) |
Veicoli esclusivamente elettrici |
Ibridi o alimentazione alternativa |
Altre tipologie di alimentazione |
0-1,999 |
|
|
|
Con rottamazione |
4.000 |
2.000 |
1.200 |
Senza rottamazione |
3.200 |
1.200 |
800 |
2-3,299 |
|
|
|
Con rottamazione |
5.600 |
2.800 |
2.000 |
Senza rottamazione |
4.800 |
2.000 |
1.200 |
3,3-3,5 |
|
|
|
Con rottamazione |
8.000 |
4.400 |
3.200 |
Senza rottamazione |
6.400 |
2.800 |
2.000 |
658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della
659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652;
b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654;
c) euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.
660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
661. All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della
662. All'articolo 199 del
a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: «un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono aggiunte le seguenti: «e di 68 milioni per l'anno 2021» e, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021»;
b) al comma 10-ter, dopo le parole: «nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020».
663. All'articolo 48, comma 6, del
664. All'articolo 88 del
a) al comma 1, le parole: «e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 30 aprile 2021»;
b) al comma 2, le parole: «e 7 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e 35 milioni di euro per l'anno 2021».
665. All'articolo 89, comma 1, del
666. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della
668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
669. Al fine di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di Messina.
670. Al comma 18 dell'articolo 1 del
a) dopo le parole: «del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, nonchè esclusivamente di quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009,»;
b) le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
671. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonchè gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021 [99].
672. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della
673. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della
674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del
677. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021 [101].
678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del
680. Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma.
681. All'articolo 1, comma 1, della
682. Il comma 2-ter dell'articolo 9 del
683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le regioni e le province autonome interessate, sono attribuiti alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del
684. Entro il 31 dicembre 2021, la regione Veneto e la regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.
685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
686. Dalla data di decorrenza dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della
687. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
688. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonchè di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della
689. Per le medesime finalità di cui al comma 688 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della
a) alla lettera c), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro»;
b) alla lettera d), le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 25.000 euro».
690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.
691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della
692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del
693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del
694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del
695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al
697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del
698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al
699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al
701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 702 e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 ottobre 2025, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi [103].
702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.
705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al
706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato «buono veicoli sicuri», ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al
707. Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
708. All'articolo 8-bis del
«Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare».
709. All'articolo 7 del
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del
3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del
710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del
711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del
712. Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.
713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del
714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente articolo, richiesti dalle imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del
715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione:
a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;
b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.
716. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonchè, al fine di evitare sovracompensazioni:
a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonchè delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
717. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.
718. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonchè i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.
719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
720. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera a), che ne facciano richiesta, nonchè un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione nè al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.
721. All'articolo 13-bis, comma 2, del
722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del
723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.
724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della
725. All'articolo 17-septies, comma 9, del
726. All'articolo 8 del
«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
727. All'articolo 57, comma 6, del
728. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732.
730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.
730-bis. Per le finalità di cui al comma 729, per "nave abbandonata" si intende qualsiasi nave per la quale, verificata l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida adottata dall'autorità marittima, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, del codice della navigazione nei casi di unità che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorità di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale è collocata la nave [104].
730-ter. Per le finalità di cui al comma 729, per "relitto" si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi [105].
731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al
732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 del presente articolo, di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.
733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del
734. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19 [106].
735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri.
736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonchè di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della
737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della
738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del
739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
740. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della
«ee-octies) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente».
741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
742. All'articolo 1, comma 103, della
743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il
744. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonchè le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato
745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile composto da tre esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.
746. Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.
747. All'articolo 5, comma 5, del
748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della
749. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del
750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla
752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.
753. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.
754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.
755. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla
757. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.
759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del
760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del
761. Agli utilizzatori di cui alla lettera s) del comma 1 dell'articolo 218 del
762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
763. Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.
764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
765. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al
766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei commi da 760 a 765.
767. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito, in via sperimentale, il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l'adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale di cui all'articolo 4-ter del
768. Agli enti di governo d'ambito composti dai comuni di cui al comma 767 o, laddove non costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 767 del presente articolo, è erogato un contributo per la copertura fino al 50 per cento dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture tecniche e informatiche necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.
769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del
771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.
772. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina:
a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, all'interno del programma integrato di intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e le modalità di cui all'articolo 27-bis del
b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la zona speciale Porta Romana o l'alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall'accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell'area indicata, limitatamente all'area identificata dal masterplan previsto dall'accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
773. Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
774. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse di cui al comma 773.
775. Il fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del
776. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 775 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni di cui al medesimo comma 775 con l'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei comuni disponibile, superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite, adottata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del
777. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 775 e 776 del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse di cui all'articolo 53 del
778. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario ai sensi degli articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
779. Il fondo di cui al comma 778 è finalizzato al finanziamento di interventi per la messa a norma dei rifugi di cui al medesimo comma 778 o alla progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia.
780. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al
781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.
782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781.
783. A decorrere dall'anno 2022, i contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario confluiscono in due specifici fondi da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della
784. Per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 [110].
785. I fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 418, della
786. All'articolo 109 del
a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020»;
b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «agli esercizi finanziari 2020 e 2021»;
c) al comma 2-bis, le parole: «Per l'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021».
787. Al
a) all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza»;
b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: «Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente» sono inserite le seguenti: «e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19».
788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
789. Al comma 17 dell'articolo 3 della
790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 euro per l'anno 2024, di 390.923.000 euro per l'anno 2025, di 442.923.000 euro per l'anno 2026, di 501.923.000 euro per l'anno 2027, di 559.923.000 euro per l'anno 2028, di 618.923.000 euro per l'anno 2029 e di 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.
792. Al comma 449 dell'articolo 1 della
«d-quinquies) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno 2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.923.000 euro per l'anno 2023, a 345.923.000 euro per l'anno 2024, a 390.923.000 euro per l'anno 2025, a 442.923.000 euro per l'anno 2026, a 501.923.000 euro per l'anno 2027, a 559.923.000 euro per l'anno 2028, a 618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, a 150 milioni di euro per l'anno 2023, a 200 milioni di euro per l'anno 2024, a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, in percentuale e nel limite dei livelli essenziali di prestazione (LEP), l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido". Il contributo di cui al primo periodo è ripartito su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della
d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla regione Veneto e aggregato alla regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della provincia di Udine, ai sensi della
793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della
794. In considerazione delle disposizioni recate dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della
795. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.
796. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 795 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del
a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera a) per area di attività.
799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della
800. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonchè ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.
801. Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonchè dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del
802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del
803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della
804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della
805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:
REGIONI E PROVINCE AUTONOME |
Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l’anno 2021 |
Valle d’Aosta |
3.200.000 |
Sardegna |
18.200.000 |
Trento |
13.700.000 |
Bolzano |
14.200.000 |
Friuli Venezia Giulia |
20.700.000 |
Sicilia |
30.000.000 |
TOTALE |
100.000.000 |
806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.
807. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinchè gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE - Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del
808. Il contributo di 80 milioni di euro riconosciuto a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 1, comma 875, della
809. All'articolo 1 della
a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: «Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonchè per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della
b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge;
c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:
«c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale»;
d) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
«135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della
e) dopo il comma 136 è inserito il seguente:
«136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato»;
f) al comma 137, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o forniture»;
g) il comma 138 è sostituito dal seguente:
«138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal
810. All'articolo 1, comma 63, della
811. Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del
812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del
a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
b) alla lettera a), dopo la parola: «articoli» sono inserite le seguenti: «21, 27,».
813. Al comma 3 dell'articolo 9 del
814. All'articolo 1, comma 871, della
815. All'articolo 22 della
«1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale:
a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonchè la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
b) sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture [113].
1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera a), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) estensione delle superfici territoriali;
b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
e) particolari requisiti delle zone di montagna;
f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b).
1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, lettera a), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.
1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al
816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato e non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo, anche tenuto conto della programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi stabilite, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le regioni e i comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della
817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del
818. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al
819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al
820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonchè le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonchè di erogazione del contributo stesso [116].
821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla
822. Il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del
823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del
824. Nell'anno 2023 è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
825. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
826. Al
a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti:
«2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.
2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale»;
b) dopo l'allegato D è inserita la tabella 1 di cui all'allegato I annesso alla presente legge.
827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
828. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 827 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2022, ma entro il 30 giugno 2022, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 822, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 827 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2022, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 827 entro la data del 31 luglio 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
829. Entro il 31 ottobre 2022 è verificata la perdita di gettito e l'andamento delle spese nell'anno 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane tenendo conto delle certificazioni di cui al comma 827 [119].
830. All'articolo 39 del
a) al comma 2, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
831. Al comma 1 dell'articolo 106 del
832. Al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti, per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo tra gli enti locali beneficiari, da valutare in rapporto ai fabbisogni di spesa e alle minori entrate, al netto delle minori spese.
833. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonchè a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del
835. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le regioni nè per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della
836. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della regione o della provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:
a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del
b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.
837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.
838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del
839. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del
840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della regione o della provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).
841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
842. La regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.
843. Il fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario, di cui all'articolo 106-bis del
844. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del
845. Per l'anno 2021, le risorse del fondo di cui al comma 844 sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 31 dicembre 2020 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
846. Il fondo di cui al comma 844 è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
847. All'articolo 1, comma 562, della
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento non si considerano effettuate nel comune»;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «, le prestazioni rese nell'esercizio d'impresa, arti o professioni» sono inserite le seguenti: «da soggetti»;
c) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Non si considerano effettuate a Campione d'Italia le prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni».
848. Il comma 831 dell'articolo 1 della
«831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
Classificazione dei comuni |
Tariffa |
Comuni fino a 20.000 abitanti |
euro 1,50 |
Comuni oltre 20.000 abitanti |
euro 1 |
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al
849. In considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute a effettuare a decorrere dall'anno 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato L annesso alla presente legge sono ridotte degli importi ivi indicati. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
850. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della governance economica europea, le regioni e le province autonome assicurano, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, un contributo alla finanza pubblica pari a 196 milioni di euro. Per i medesimi fini i comuni, le province e le città metropolitane assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro, per i comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025 [121].
851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le regioni e le province autonome, formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto del Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
852. Fermo restando l'importo complessivo di 196 milioni di euro annui del concorso alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per la regione Friuli Venezia Giulia e i relativi enti locali, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi del
853. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane di cui al comma 850 è effettuato, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12 'Diritti sociali, politiche sociali e famiglià degli schemi di bilancio degli enti locali, come risultanti dal rendiconto di gestione 2022 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato, trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 30 novembre 2023. Per gli anni 2024 e 2025 le somme a qualunque titolo spettanti per ciascun anno a ciascun ente sono erogate al netto del rispettivo concorso alla finanza pubblica. In caso di incapienza si applicano le procedure previste all'articolo 1, commi 128 e 129, della
854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente [124].
855. Il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per l'anno 2021, di euro 16.695.797 per l'anno 2022, di euro 18.258.138 per l'anno 2023, di euro 18.617.341 per l'anno 2024, di euro 23.615.915 per l'anno 2025, di euro 23.755.233 per l'anno 2026, di euro 24.182.538 per l'anno 2027, di euro 24.681.058 per l'anno 2028, di euro 25.108.361 per l'anno 2029 e di euro 25.606.881 annui a decorrere dall'anno 2030, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
856. All'articolo 8 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale è attribuito, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, un incentivo economico parametrato all'indennità mensile di cui all'articolo 2, comma 1, della
b) nella rubrica, alla parola: «Valutazione» sono premesse le seguenti: «Disciplina economica e».
857. Per le finalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 8 della
858. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e di far fronte alle gravi scoperture di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato, per l'anno 2022, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a indire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un contingente di 120 unità di Area III, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. L'amministrazione attribuisce un punteggio aggiuntivo, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al primo periodo, in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del
859. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
860. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 858 è autorizzata la spesa di euro 72.241.502 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854 [126].
861. Al fine di far fronte alle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 70 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, 10 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 120 unità nell'Area II, posizione economica F2.
862. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 861 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
863. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 861, è autorizzata la spesa di euro 2.115.962 per l'anno 2021 e di euro 8.463.845 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
864. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è aumentata di 100 unità di personale appartenente all'Area III.
865. Per le medesime finalità di cui al comma 864, il Ministero della giustizia, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzato, nel triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato un contingente di personale pari a 100 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, del comparto Funzioni centrali.
866. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 864 e 865 è autorizzata la spesa di 1.167.216 euro per l'anno 2021 e di 4.668.861 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021.
867. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale legata all'esecuzione penale esterna e di comunità e alla luce delle rilevanti scoperture di organico, il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 35 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 45 unità nell'Area II, posizione economica F2.
868. Al fine di incentivare le attività amministrative del personale del settore della giustizia, nonchè di garantire maggiore efficienza e funzionalità agli uffici giudiziari, agli istituti penitenziari per adulti e minori e ai servizi di giustizia minorile e di esecuzione penale esterna, in particolare nella fase connessa al superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2021, di 8,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
869. Quota parte delle risorse di cui al comma 959, nella misura corrispondente all'onere per la copertura a regime dell'elemento perequativo di cui all'articolo 1, comma 440, lettera b), della
870. In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del
871. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 867 è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2021.
872. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 867, è autorizzata la spesa di euro 855.648 per l'anno 2021 e di euro 3.422.590 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
873. Al fine di assicurare i necessari standard di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela, coordinamento e programmazione dei settori agroalimentare, dell'ippica, della pesca e forestale, nonchè per adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze anche a seguito degli effetti derivanti dall'emergenza da COVID-19, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di coprire le vacanze di organico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il biennio 2021-2022, è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche, secondo i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 247, 248 e 249 del
874. Nell'ambito dell'autorizzazione all'assunzione di cui al comma 873 possono essere avviate anche nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva;
g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;
h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
875. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 873 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021.
876. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 873, pari a 967.722 euro per l'anno 2021 e a 6.592.412 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
877. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, di 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e di 250 unità non prima del 1° ottobre 2023.
878. Ai fini dell'attuazione del comma 877 è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per l'anno 2021, di euro 13.104.943 per l'anno 2022, di euro 23.755.767 per l'anno 2023, di euro 31.848.179 per l'anno 2024, di euro 32.038.478 per l'anno 2025, di euro 32.382.499 per l'anno 2026, di euro 32.726.520 per l'anno 2027, di euro 32.984.535 per l'anno 2028, di euro 33.064.890 per l'anno 2029, di euro 33.386.308 per l'anno 2030, di euro 33.707.727 per l'anno 2031, di euro 33.948.790 per l'anno 2032 e di euro 34.087.694 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
879. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 877, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2021, di euro 300.000 per l'anno 2022, di euro 525.000 per l'anno 2023 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
880. Al fine di favorire il ricambio generazionale e per far fronte alle accresciute attività nei diversi settori di competenza istituzionale, e in particolare a quelle relative al settore della depenalizzazione, il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del
881. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 880 è autorizzata la spesa di euro 778.073 per l'anno 2021 e di euro 9.336.880 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
882. Per far fronte agli accresciuti compiti di profilassi internazionale e alle attività connesse alla competitività del sistema Paese in materia di controlli sanitari e procedure autorizzatorie, il Ministero della salute, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonchè complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all'Area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali, di 22 unità di dirigenti sanitari e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III [127].
883. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 882, pari a euro 3.329.688 per l'anno 2021 e a euro 13.318.749 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
884. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonchè di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonchè per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il triennio 2022-2024, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del
885. Per gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 884 è autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per l'anno 2021 e di euro 23.552.453 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.
886. Per le finalità di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità pari a 30 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali è richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilità e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilità e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854 [129].
887. All'articolo 22-bis, comma 2, del
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio alla data del 24 giugno 2017 presso le predette istituzioni anche con contratto di lavoro flessibile, nonchè per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
b) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Completato l'inquadramento di cui al terzo periodo, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al predetto decreto, ovvero di analogo decreto adottato ai sensi del terzo periodo, può altresì essere inquadrato il personale, anche con contratto di lavoro flessibile, in servizio alla data del 1° dicembre 2020».
888. All'esito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del
889. Ai fini del comma 888 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 e di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 da destinare all'ampliamento della dotazione organica delle istituzioni ivi previste, cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 854.
890. Nelle more della piena attuazione del regolamento di cui al
891. Dall'anno accademico 2021/2022, ferma restando la durata dei contratti in essere, gli incarichi di docenza non rientranti nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 284, della
892. Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 19,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo periodo è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento l'inquadramento economico di tali figure tecniche in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del
893. All'articolo 1, comma 654, della
894. All'articolo 1, comma 285, della
895. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della
896. L'indicatore del limite delle spese per il personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il valore soglia del 70 per cento.
897. Nell'ipotesi di cui al comma 895, primo periodo, del presente articolo, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del
898. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Agenzia spaziale italiana non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 del
899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del
900. Le amministrazioni di cui ai commi da 855 a 899 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla data delle assunzioni previste dai medesimi commi da 855 a 899, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte e i corrispondenti oneri, anche al fine del conseguente trasferimento delle risorse mediante il riparto del fondo di cui al comma 854.
901. Al fine di promuovere lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 mediante il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo, è istituito, nella città dell'Aquila, il Centro di formazione territoriale dell'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
902. Il Centro di formazione territoriale dell'Aquila concorre, insieme con le altre strutture formative, all'attuazione delle politiche di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al capo IV-bis del
903. Con apposita convenzione, da stipulare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate e messe a disposizione del Centro di formazione territoriale le unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila, tenendo conto anche del carattere residenziale della struttura formativa medesima.
904. Ai fini dell'attuazione dei commi 901 e 902, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.
905. All'articolo 249, comma 1, del
906. All'articolo 38 della
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di servizi operativi e di supporto all'attività operativa sono anticipate dall'amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio, previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo medesimo»;
b) alla rubrica, dopo le parole: «vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale».
907. Alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dal comma 906, pari ad euro 25.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del
908. Al fine di garantire il mantenimento dei requisiti di riconoscimento previsti dal
909. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 908 è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per l'anno 2021 e di euro 3.819.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
910. Al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione del regolamento (UE) 2018/ 1475 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, la predetta Agenzia è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14 unità, di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di Area III e 7 di Area II, un contingente di 21 unità di personale, così ripartito: 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale, di cui 9 da inquadrare nell'Area III, di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1, e 10 da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2.
911. Il reclutamento del personale di cui al comma 910 del presente articolo avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del
912. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 911 del presente articolo per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l'Agenzia nazionale per i giovani è autorizzata a reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del
913. Per far fronte agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 910 è autorizzata la spesa di euro 259.065 per l'anno 2021 e di euro 1.036.258 annui a decorrere dall'anno 2022.
914. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo indeterminato, ai sensi della
915. Per l'attuazione del comma 914 è autorizzata la spesa di euro 585.000 per l'anno 2021 e di euro 1.770.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
916. Le amministrazioni di cui ai commi da 908 a 915 comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei medesimi commi da 908 a 915 e i relativi oneri da sostenere a regime.
917. Il Ministero della difesa, al fine di assicurare le funzioni e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonchè per potenziare le realtà produttive locali in un sistema sinergico con le amministrazioni locali, nei limiti della dotazione organica del personale civile prevista dall'articolo 2259 ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2021;
b) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 125 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2022;
c) 19 unità di Area III, fascia retributiva F1, e 124 unità di Area II, fascia retributiva F2, per l'anno 2023.
918. Le assunzioni di cui al comma 917 del presente articolo sono effettuate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie assegnate all'Arma dei carabinieri sui competenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennità di cui all'articolo 52, comma 3, del
920. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 919, pari a 7,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della
921. Al fine di razionalizzare l'impiego di personale estraneo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomaticoconsolare sono disposti i seguenti interventi:
a) all'articolo 168 del
1) il settimo comma è abrogato;
2) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Gli esperti che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosettantadue con l'esclusione delle unità riservate, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
b) le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 170 del
c) l'articolo 1 della
d) al comma 3 dell'articolo 4 del
922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della
923. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2021, 100 dipendenti della II Area funzionale, posizione economica F2, e 50 dipendenti della III Area funzionale, posizione economica F1, mediante l'indizione di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi. È a tal fine autorizzata la spesa di euro 1.394.600 per l'anno 2021 e di euro 5.578.399 annui a decorrere dall'anno 2022.
924. All'articolo 152, primo comma, primo periodo, del
925. Al fine di dare attuazione a un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato a eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonchè di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e di repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di Area II, posizione economica F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
926. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 925 è autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per l'anno 2021 e di euro 32.659.734 per l'anno 2022.
927. L'articolo 8 del
928. All'articolo 24, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio» sono sostituite dalle seguenti: «degli uffici periferici» e le parole: «16 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «24 milioni»;
b) al terzo periodo, le parole: «Ciascuna Soprintendenza» sono sostituite dalle seguenti: «Ciascun ufficio».
929. All'articolo 22, comma 6, terzo periodo, del
930. All'articolo 1-ter, comma 1, del
a) al primo periodo, dopo le parole: «luoghi della cultura» sono inserite le seguenti: «e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile» e dopo le parole: «29 agosto 2019,» sono inserite le seguenti: «e comunque fino al 31 dicembre 2025»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non si applica il comma 2 dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al
c) al secondo periodo, dopo le parole: «primo periodo,» sono inserite le seguenti: «oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» e le parole: «e a 245.000 euro nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».
931. Per l'attuazione del comma 930, lettera c), è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
932. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul patrimonio culturale è consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del
933. Per l'attuazione del comma 932 è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2021.
934. Al fine di potenziare le attività derivanti dalle accresciute competenze e dai nuovi compiti previsti dalla riforma della Politica agricola comune per il periodo 2021-2027, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 6, del regolamento di cui al
935. A seguito dell'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, al fine di garantirne la funzionalità, la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del
936. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'università e della ricerca connesse all'assolvimento di obblighi nei confronti dell'Unione europea e internazionali nel campo della formazione superiore e della ricerca e, in particolare, alla nuova programmazione europea della ricerca, la dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale, di cui una destinata alla diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del
937. Il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, per il biennio 20212022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del
938. Le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalità nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche. Per la partecipazione sono richiesti la laurea magistrale o specialistica nonchè uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca; master universitario di secondo livello; diploma di scuola di specializzazione post universitaria. Le procedure, da svolgere in forma telematica e decentrata, anche in deroga al comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
a) valutazione dei titoli;
b) prova orale;
c) attività di lavoro e formazione;
d) prova scritta.
939. Nella valutazione dei titoli di cui alla lettera a) del comma 938 sono valorizzati il possesso di abilitazioni professionali e lo svolgimento di attività lavorativa nei settori attinenti ai profili ricercati. Nella prova orale di cui alla lettera b) del citato comma 938 è valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonchè di un'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera. All'esito della valutazione delle fasi di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 938, sulla base dei punteggi conseguiti è formata una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del
940. Le assunzioni di cui al comma 939 sono autorizzate in deroga all'articolo 36, comma 2, del
941. Agli oneri derivanti dai commi 936 e 940, pari a 1.183.807 euro per l'anno 2021 e a 459.750 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'anno 2021, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del
942. Al fine di assicurare l'esercizio delle maggiori funzioni del Ministero dell'istruzione connesse anche alle iniziative relative agli impegni sovranazionali europei, la vigente dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di tre posizioni dirigenziali di livello non generale. Nelle more dell'entrata in vigore dei conseguenti regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, le tre posizioni dirigenziali di cui al primo periodo sono destinate alla struttura di cui all'articolo 4, comma 2, del
943. All'articolo 57, comma 3, del
944. All'articolo 57, comma 3-bis, del
a) all'alinea, le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
b) la lettera b) è abrogata.
945. All'articolo 3 del
a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;
b) al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del
947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del
948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del
950. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.
951. All'articolo 57, comma 3, del
a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le seguenti: «, i termini»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del
952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del
953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del
954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla
955. Al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del
956. A fini di cui al comma 955, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare appositi accordi con l'Agenzia del demanio, con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e con le altre amministrazioni titolari di idonei beni immobili.
957. Per le finalità di cui ai commi 955 e 956 del presente articolo, le risorse disponibili in conto residui di cui all'articolo 2, comma 5, della
958. I commi da 1 a 4 dell'articolo 2 della
959. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 436, della
960. All'articolo 1 della
«366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373».
961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della
962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/ 2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della
963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della
964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del
965. All'articolo 58 del
«5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma».
966. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 230-bis, comma 1, del
967. Al fine di assicurare stabilmente quanto previsto dal comma 966 del presente articolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del
968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della
969. Il fondo di cui all'articolo 12 del
970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della
a) dopo le parole: «2020/2021» sono inserite le seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023»;
b) le parole da: «può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche» fino a: «equipe territoriali formative» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate dal Ministero dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio».
971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.
972. All'articolo 2, comma 6, del
973. All'articolo 32-ter, comma 3, del
974. All'articolo 1, comma 330, della
975. Al
a) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 18, nonchè le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 70 unità»;
b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le attività di formazione del personale da destinare all'estero sono organizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con i fondi di cui all'articolo 39, comma 1»;
c) all'articolo 19:
1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il personale è selezionato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla base di un bando emanato sentito il Ministero dell'istruzione»;
2) al comma 4, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;
d) all'articolo 20, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca» sono sostituite dalla seguente: «predetto»;
e) all'articolo 24:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e amministrativo e dirigenti scolastici in assegnazione temporanea presso scuole statali all'estero e per altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per la durata massima di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 19, comma 4. In mancanza di graduatorie utili, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può individuare candidati idonei attingendo a graduatorie di altre aree linguistiche o di materie affini o, in mancanza anche di queste, pubblicando nel proprio sito internet istituzionale un interpello semplificato, anche limitato al personale di cui all'articolo 13, comma 1. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale»;
2) al comma 2, le parole: «di concerto con» sono sostituite dalla seguente: «sentito»;
f) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole: «articolo 144» sono inserite le seguenti: «, commi primo, secondo e terzo,»;
g) all'articolo 35, comma 2, le parole: «dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione»;
h) le parole: «dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono soppresse.
976. Le disposizioni di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 975 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.
977. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già collocato fuori ruolo presso il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del
978. Per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 19-quater del
979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021, 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024 [137].
980. All'articolo 1 del
«18-novies. Esclusivamente in caso di esaurimento delle graduatorie utili, a legislazione vigente, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui al comma 17-ter, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi del comma 18-decies.
18-decies. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire procedure selettive, su base regionale, finalizzate all'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione conseguito ai sensi della normativa vigente, nei limiti assunzionali di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
18-undecies. Le graduatorie di cui al comma 18-decies sono integrate ogni due anni a seguito di nuova procedura ai sensi del medesimo comma 18-decies, a cui possono partecipare solo i soggetti aventi titolo ai sensi del predetto comma 18-decies. Ogni due anni, inoltre, per i candidati già collocati nelle predette graduatorie è previsto l'aggiornamento del punteggio sulla base dei titoli conseguiti tra la data di partecipazione alla procedura e la data dell'aggiornamento».
981. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici nell'anno scolastico 2019/2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo con una dotazione di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute per il predetto anno scolastico in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e ricerca».
982. Per l'attuazione del comma 981 è autorizzata la spesa di 25,856 milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della
983. Il comma 7 dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«7. A decorrere dall'anno 2021, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 20 milioni di euro annui, è destinata ad alimentare il fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e un'ulteriore quota parte, pari a 30 milioni di euro annui, è destinata ad aumentare per il medesimo personale l'indennità di amministrazione, le cui misure sono determinate in sede di contrattazione collettiva per il triennio 20192021. L'utilizzo delle predette risorse è subordinato alla progressiva riduzione, sino al raggiungimento del numero di 20.000 unità, della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa fissata dalla tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, da operare in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi degli articoli 6 e seguenti del
984. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonchè di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi anche all'emergenza sanitaria da COVID-19, nonchè l'efficienza degli istituti penitenziari, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) 800 unità per l'anno 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
b) 500 unità per l'anno 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) 1.160 unità per l'anno 2023, di cui 300 unità nella Polizia di Stato, 200 unità nell'Arma dei carabinieri, 150 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
d) 1.160 unità per l'anno 2024, di cui 200 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 200 unità nel Corpo della guardia di finanza e 510 unità nel Corpo di polizia penitenziaria;
e) 915 unità per l'anno 2025, di cui 100 unità nella Polizia di Stato, 250 unità nell'Arma dei carabinieri, 50 unità nel Corpo della guardia di finanza e 515 unità nel Corpo di polizia penitenziaria.
985. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 984, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 984, con una dotazione di euro 3.855.298 per l'anno 2021, di euro 32.318.063 per l'anno 2022, di euro 58.358.288 per l'anno 2023, di euro 103.346.347 per l'anno 2024, di euro 151.510.382 per l'anno 2025, di euro 187.987.418 per l'anno 2026, di euro 195.007.907 per l'anno 2027, di euro 196.566.668 per l'anno 2028, di euro 199.622.337 per l'anno 2029, di euro 202.387.875 per l'anno 2030, di euro 204.480.113 per l'anno 2031, di euro 205.659.245 per l'anno 2032, di euro 206.733.517 per l'anno 2033, di euro 208.639.130 per l'anno 2034, di euro 210.838.415 per l'anno 2035 e di euro 213.454.024 annui a decorrere dall'anno 2036.
986. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per l'anno 2021, di euro 2.590.800 per l'anno 2022, di euro 7.510.280 per l'anno 2023, di euro 7.422.830 per l'anno 2024 e di euro 5.915.870 per l'anno 2025, da iscrivere in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno da ripartire tra le amministrazioni interessate con le modalità di cui al comma 984.
987. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'autorizzazione ad assumere, le amministrazioni comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze i dati concernenti le assunzioni effettuate e la situazione organica complessiva e del ruolo iniziale, anche al fine del riparto delle risorse dei fondi di cui ai commi 985 e 986.
988. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
989. Al fine di mantenere elevati i livelli operativi e di efficienza del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonchè di fare fronte agli accresciuti compiti di garanzia della sicurezza della navigazione, dei passeggeri e delle merci trasportate, al comma 1 dell'articolo 815 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«a) 3.500 fino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.030 per l'anno 2024, 4.180 per l'anno 2025, 4.230 per l'anno 2026 e 4.250 dall'anno 2027 in servizio permanente».
990. All'articolo 585, comma 1, del codice di cui al
h-septies) per l'anno 2023: 88.748.197,04;
h-octies) per l'anno 2024: 94.904.738,87;
h-novies) per l'anno 2025: 101.061.280,69;
h-decies) per l'anno 2026: 103.337.793,52;
h-undecies) per l'anno 2027: 104.418.929,64;
h-duodecies) per l'anno 2028: 104.698.134,11;
h-terdecies) per l'anno 2029: 104.975.165,92;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 105.252.197,73;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 106.044.951,54;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 106.808.612,95;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 107.628.048,67;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 108.410.280,29;
h-undevicies) per l'anno 2035: 109.192.511,91;
h-vicies) per l'anno 2036: 109.459.022,53;
h-vicies semel) a decorrere dall'anno 2037: 109. 570.365,55.
991. Ai fini del comma 989 è autorizzata la spesa di euro 798.668,25 per l'anno 2023, euro 1.636.713,28 per l'anno 2024, euro 2.474.758,30 per l'anno 2025, euro 3.312.803,33 per l'anno 2026, euro 4.150.848,35 per l'anno 2027, euro 4.190.225,12 per l'anno 2028, euro 4.227.429,23 per l'anno 2029, euro 4.264.633,34 per l'anno 2030, euro 4.301.837,45 per l'anno 2031, euro 4.339.041,56 per l'anno 2032, euro 4.487.588,68 per l'anno 2033, euro 4.598.931,70 per l'anno 2034, euro 4.710.274,72 per l'anno 2035, euro 4.821.617,74 per l'anno 2036 ed euro 4.932.960,76 annui a decorrere dall'anno 2037.
992. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 989 e 990, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 29.120 euro per l'anno 2023, 58.240 euro per l'anno 2024, 87.360 euro per l'anno 2025, 116.480 euro per l'anno 2026 e 145.600 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
993. Per gli anni 2021 e 2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del
994. All'articolo 115, comma 1, del
995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al
997. Al fine di garantire l'efficace svolgimento delle attività derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonchè dalle ulteriori esigenze connesse all'attività di sostegno al settore agricolo, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
998. Alla
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Se gli accertatori sono militari del Corpo della guardia di finanza, le quote previste dall'articolo 1, primo comma, lettere c) e d), e terzo comma, e quelle spettanti agli accertatori nei casi indicati dall'articolo 2 sono assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la distribuzione ai militari del medesimo Corpo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le quote di cui al comma 1 del presente articolo sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo della guardia di finanza secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comandante generale del medesimo Corpo»;
b) l'articolo 4 è abrogato.
999. All'articolo 1, comma 7, del
1000. All'articolo 2 della
«28-bis. Le somme derivanti dalla concessione in uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi del Corpo della guardia di finanza sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate al programma 5 "Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica" nell'ambito della missione 7 "Ordine pubblico e sicurezza" e al programma 3 "Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali" nell'ambito della missione 29 "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
1001. Il Corpo della guardia di finanza collabora con l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni di cui all'articolo 2 della
1002. Per lo svolgimento dei servizi di cui al comma 1001:
a) il Corpo della guardia di finanza impiega un'aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità;
b) sono posti a carico dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nel limite di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell'aliquota di cui alla lettera a), compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonchè le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per lo svolgimento dei medesimi servizi.
1003. L'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato stipula un'apposita convenzione con il Corpo della guardia di finanza per definire il numero di unità di personale da impiegare nel limite previsto dal comma 1002 nonchè le modalità operative della collaborazione di cui al comma 1001 e di sostenimento degli oneri di cui al comma 1002, anche ai sensi dell'articolo 2133 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
1004. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale, nonchè di rafforzare le attività ispettiva, di certificazione e di vigilanza e controllo, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del
1005. Il reclutamento del personale di cui al comma 1004 del presente articolo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 249 del
1006. L'ENAC provvede agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1004 e 1005, quantificati in euro 6.053.109 per l'anno 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dall'anno 2022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.
1007. L'ENAC comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei commi 1004 e 1005 e gli oneri da sostenere a regime.
1008. All'Agenzia del demanio, relativamente ai beni devoluti allo Stato a seguito di eredità vacanti di cui all'articolo 586 del codice civile, situati nel territorio nazionale, sono affidate la gestione e la valorizzazione, in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine agli immobili, dei beni mobili, dei valori, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento e degli altri valori mobiliari, dei crediti nonchè dei diritti e dei beni immateriali. Ai fini del funzionamento del sistema di gestione l'Agenzia del demanio può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente comma le risorse stanziate sul capitolo 3901 in favore dell'Agenzia del demanio sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, per un importo pari a euro 500.000, da utilizzare nelle forme e nei limiti dell'autonomia gestionale propria di un ente pubblico economico.
1009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinati i criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.
1010. All'articolo 615, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
a) al primo periodo, le parole: «, con una dotazione di euro 1.017 milioni per l'anno 2009,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «Per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera b),».
1011. All'articolo 26, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al
«a-bis) provvede, per le esigenze dei comandi direttamente dipendenti e degli enti interforze di cui all'articolo 93 del regolamento, all'impiego operativo e alla diretta amministrazione dei correlati fondi del settore funzionamento volti ad assicurare l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati dal Ministro».
1012. All'articolo 4, comma 1, della
«f-bis) i risparmi di cui alla lettera d) sono iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l'esercizio finanziario di riferimento e sono resi disponibili nell'esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento».
1013. Al fine di potenziare lo strumento militare della difesa contro le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021 per l'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC.
1014. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli interventi volti all'incremento delle capacità tecnico-operative della Scuola interforze per la difesa NBC, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1013.
1015. Nel processo penale, all'imputato assolto, con sentenza divenuta irrevocabile, perchè il fatto non sussiste, perchè non ha commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, è riconosciuto il rimborso delle spese legali nel limite massimo di euro 10.500.
1016. Il rimborso di cui al comma 1015 è liquidato in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1017. Il rimborso di cui al comma 1015 è riconosciuto dietro presentazione di fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata di parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, nonchè di copia della sentenza di assoluzione con attestazione di cancelleria della sua irrevocabilità.
1018. Il rimborso di cui al comma 1015 non è riconosciuto nei seguenti casi:
a) assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri reati;
b) estinzione del reato per avvenuta amnistia o prescrizione;
c) sopravvenuta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
1019. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015, nonchè le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui al comma 1020, attribuendo rilievo al numero di gradi di giudizio cui l'assolto è stato sottoposto e alla durata del giudizio.
1020. Per la finalità dei commi da 1015 a 1019, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti, con la dotazione di euro 8 milioni per gli anni 2021 e 2022 ed euro 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, che costituisce limite complessivo di spesa per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 1015 [141].
1021. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti di cui ai commi da 1015 a 1020 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1022. Le disposizioni dei commi da 1015 a 1021 si applicano nei casi di sentenze di assoluzione divenute irrevocabili successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
1023. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
1024. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1023 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 176.730.722 per l'anno 2021, di euro 149.721.230 per l'anno 2022 e di euro 137.070.683 per l'anno 2023, con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro 174.260.039 e di euro 2.470.683, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
1025. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
1026. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro 2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale [145].
1027. Al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell'interno e la continuità nell'erogazione dei servizi, il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della
1028. Per il personale dirigenziale contrattualizzato del Ministero dell'interno è autorizzata, a decorrere dall'anno 2021, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del
1029. In relazione all'esigenza di procedere alla graduale perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello della dirigenza delle altre amministrazioni statali, le risorse disponibili a legislazione vigente per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il triennio 2019-2021 sono incrementate, a decorrere dall'anno 2021, di 9 milioni di euro.
1030. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonchè per le maggiori responsabilità ad esse connesse, ai direttori delle ragionerie territoriali dello Stato situate nei capoluoghi di regione, comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, è corrisposta una maggiorazione del 20 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Il relativo fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato di 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021 anche per le finalità di cui al primo periodo. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.100.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
1031. Al fine di garantire, per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, la funzionalità del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 2.160.800 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
1032. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per la funzionalità del medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato al potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni di cui alla
1033. A decorrere dall'anno 2022, il fondo di cui al comma 1032 è alimentato con una quota, pari al 5 per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della
1034. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del
1035. Ai fini dell'attuazione del comma 1034 è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1034 e gli oneri da sostenere a regime.
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023 [146].
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU [147].
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.
1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonchè le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonchè a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti alla realizzazione del programma Next Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.
1046-bis. Fermo restando quanto previsto a legislazione vigente, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonchè dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) possono essere utilizzate dalle amministrazioni titolari, previa comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia [148].
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.
1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonchè nel conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. L'unità di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-ter, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili [150].
1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal
1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla
1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla
1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro [153].
1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro [154].
1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro [155].
1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza [156].
1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza [157].
1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza [158].
1059. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiore a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale [160].
1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della
1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.
1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter. In relazione agli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058-ter, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla
1063. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058-ter del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della
1064. All'articolo 1 della
a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 199, primo periodo, le parole: «reddito d'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;
c) al comma 200:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «con soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel territorio dello Stato o»;
3) alla lettera e), le parole: «delle maggiorazioni ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «della maggiorazione ivi prevista»;
d) al comma 201:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese di personale indicate alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c)»;
e) al comma 202:
1) alla lettera b), dopo le parole: «beni materiali mobili» sono inserite le seguenti: «e ai software»;
2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: «sono ammissibili a condizione che i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;
f) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica» è inserita la seguente: «asseverata»;
h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della
i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
l) dopo il comma 210 è inserito il seguente:
«210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo, ad esclusione della quota pari a 5.280,90 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.012,95 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.699,68 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.063,97 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede con le risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040 [163].
1066. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della
1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della
1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma Next Generation EU, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037.
1069. [Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 1070 a 1073, per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi di cui al medesimo comma 1068, in macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. I contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento] [164].
1070. [La gestione delle risorse di cui al comma 1068 è affidata alla società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata. Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse] [165].
1071. [Il gestore provvede a:
a) predisporre e rendere disponibile nel proprio sito internet istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;
b) verificare, sulla base della documentazione prodotta dalle imprese istanti, che gli investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti positivi sulla coesione sociale, con particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonchè, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti;
c) verificare che le imprese istanti:
1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
5) non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del
1072. [In seguito alle verifiche di cui al comma 1071, il gestore comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 1069 del presente articolo, l'accoglimento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto dai commi da 1037 a 1050. Il contributo è erogato, entro l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo] [167].
1073. [Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonchè la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede:
a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1068, come documentati ai sensi del comma 1071, lettera b), o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati;
b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonchè alle spese di gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070] [168].
1074. [Il Ministro dello sviluppo economico trasmette annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui al comma 1073, lettera b), relative alla rendicontazione dell'attività svolta dal gestore e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU] [169].
1075. All'articolo 10, comma 1, del
1076. All'articolo 1, comma 940, della
1077. Per i depositi costieri di oli minerali e i depositi di stoccaggio dei medesimi prodotti, autorizzati rispettivamente ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del
1078. Per i depositi di cui al comma 1077, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti, i provvedimenti autorizzativi rilasciati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al
1079. Ai fini del rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzate con utilizzo del falso plafond IVA, l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del
1080. Nel caso in cui i riscontri di cui al comma 1079 diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.
1081. Considerato il disposto di cui all'articolo 12-septies del
1082. Ai fini di cui al comma 1079, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-quinquies, del
1083. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082 e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.
1084. All'articolo 1 della
a) al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: «semilavorati,» sono inserite le seguenti: «comprese le preforme,»;
b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: «il fabbricante» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali»;
c) al comma 638, le parole: «, come materia prima o semilavorati,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642»;
d) al comma 643, le parole: «euro 10» sono sostituite dalle seguenti: «euro 25»;
e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, obbligato in solido con i medesimi»;
f) il comma 647 è sostituito dal seguente:
«647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al
g) il comma 650 è sostituito dal seguente:
«650. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 634 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del
h) il comma 651 è sostituito dal seguente:
«651. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonchè della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui al comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie»;
i) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° luglio 2021».
1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del
1086. All'articolo 1 della
a) al comma 663, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»;
b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: «al condizionamento» sono inserite le seguenti: «ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento»;
c) al comma 666, le parole: «dal fabbricante nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui al comma 664, lettera a),» e le parole: «dallo stesso soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «dagli stessi soggetti»;
d) il comma 674 è sostituito dal seguente:
«674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del
e) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2022».
1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonchè ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale [170].
1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma [171].
1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.
1090. Nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, è previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.
1091. All'articolo 1 della
«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del
327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l'incremento della quota di 112 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l'anno 2021, in conformità al comma 326.
328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, anche rideterminato ai sensi del comma 327, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022, in conformità al comma 326».
1092. Al comma 807 dell'articolo 1 della
a) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) 150.000 euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti»;
b) alla lettera c), le parole: «fino a 200.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti».
1093. Al comma 808 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1094. All'articolo 35 del
1095. All'articolo 1 della
a) al comma 540:
1) al primo periodo, dopo le parole: «che effettuano» sono inserite le seguenti: «, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico,»;
2) al terzo periodo, le parole: «del sito internet dell'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
b) al comma 541, dopo le parole: «o professione» sono inserite le seguenti: «esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico»;
c) al comma 542, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con il provvedimento di cui al comma 544 sono istituiti premi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro».
1096. All'articolo 18, comma 2, del
1097. All'articolo 1 della
a) al comma 288 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale»;
b) al comma 290, il secondo periodo è soppresso.
1098. All'articolo 120, comma 2, primo periodo, del
1099. I soggetti beneficiari del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del
1100. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del
1101. All'articolo 31-ter del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 del presente decreto non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è concessa al contribuente la facoltà di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purchè non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. È concessa al contribuente la facoltà di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 43 non sono ancora scaduti, a condizione che: a) per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le autorità competenti di Stati esteri; b) il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo; c) le autorità competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualità precedenti; d) per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 è subordinata al versamento di una commissione pari a:
a) 10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
b) 30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
c) 50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.
3-ter. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla metà. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma».
1102. All'articolo 7 del regolamento di cui al
«3-bis. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, lettera a), possono annotare le fatture nel registro di cui all'articolo 23 del
1103. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione».
1104. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del
1105. All'articolo 10-bis del
1106. All'articolo 4 del
a) al comma 1, dopo le parole: «nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente» sono inserite le seguenti: «e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria»;
b) al comma 2, dopo le parole: «anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
1107. All'articolo 16 del
«3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonchè degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del
1108. Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della
1109. All'articolo 2 del
a) al comma 5, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «La memorizzazione elettronica di cui ai commi 1 e 2 e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti di cui ai periodi precedenti, è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione»;
b) al comma 5-bis, primo periodo, la parola: «gennaio» è sostituita dalla seguente: «luglio»;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: «dal comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, del
1110. All'articolo 6 del
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «novanta per cento»;
c) al comma 4, dopo le parole: «2, primo periodo,» sono inserite le seguenti: «2-bis, primo periodo,».
1111. All'articolo 11 del
a) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del
b) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del
1112. All'articolo 12, comma 2, del
«Le sanzioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del
1113. All'articolo 12, comma 3, del
1114. All'articolo 13, comma 1, lettera b-quater), del
1115. Le disposizioni di cui ai commi da 1109 a 1114 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.
1116. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
1117. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l'anno 2021.
1118. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del
1119. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.
1120. L'articolo 25-novies del
1121. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1122. All'articolo 2, comma 2, del
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
1123. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del
1124. All'articolo 62-quater del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «al dieci per cento e al cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023»;
b) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il produttore è tenuto anche a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto»;
c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cauzione è di importo pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta»;
d) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La circolazione dei prodotti di cui al presente articolo è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° aprile 2021.
3-ter. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-bis. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza, ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonchè le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati. Con il medesimo provvedimento sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 3»;
f) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide di cui al comma 1-bis, secondo i seguenti criteri: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui al comma 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite di generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al primo periodo, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività».
1125. All'articolo 21 del
a) al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «è consentita» sono inserite le seguenti: «, secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,»;
b) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. In caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione del comma 11, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'articolo 102 del
1126. Al comma 3 dell'articolo 39-terdecies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «ad accisa in misura pari al venticinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad accisa in misura pari al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023».
1127. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della
1128. All'articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
a) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorchè ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23; per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorchè le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo»;
b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
«6-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-bis, limitatamente ai depositi commerciali di cui ai commi 1 e 6 che movimentano benzina e gasolio usato come carburante, la licenza di cui al comma 4 è altresì negata ai soggetti che, a seguito di verifica, risultano privi dei requisiti tecnico-organizzativi minimi per lo svolgimento dell'attività del deposito rapportati alla capacità dei serbatoi, ai servizi strumentali all'esercizio ovvero al conto economico previsionale, in base alle specifiche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. I soggetti per conto dei quali i titolari di depositi commerciali detengono o estraggono benzina o gasolio usato come carburante sono obbligati a darne preventiva comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; in caso di riscontrata sussistenza delle situazioni di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 23, la medesima Agenzia adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione o, qualora successiva al predetto termine, dalla data del verificarsi delle condizioni impeditive previste dai medesimi commi»;
c) al comma 7, le parole: «La licenza di esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «Al di fuori dei casi di cui al comma 6-bis, la licenza di esercizio».
1129. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1128, lettera b), i soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti presso i depositi commerciali di cui all'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
1130. All'articolo 1, comma 636, alinea, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2023».
1131. Il canone mensile di cui all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni.
1132. I titolari di concessione per l'esercizio del gioco del Bingo che scelgano la modalità di versamento del canone di proroga delle concessioni di cui al comma 1131 sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell'intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno.
1133. La prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il giorno 10 di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022.
1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonchè della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della
1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al
a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
b) svolgano la propria attività da almeno tre anni e presentino un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera a).
1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonchè al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.
1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti al patrimonio pubblico in comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promozione di attività socio-aggregative, autoimprenditoriali per l'autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento.
1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134.
1139. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto.
1140. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della
1141. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
1142. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del
c) all'articolo 48, comma 2, lettera d), del
1143. All'articolo 1 della
a) all'ultimo periodo del comma 496, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati»;
b) all'ultimo periodo del comma 497, le parole: «un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 100 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati».
1144. [Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonchè del contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian sounding ai sensi dell'articolo 144, comma 1-bis, del codice della proprietà industriale, di cui al
1145. [Per «ristorante italiano» si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che sono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette e da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonchè alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto «pizza italiana» o il prodotto «gelato italiano» si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma] [173].
1146. [Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1144 a 1148, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del
b) attribuire l'attestazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o) e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;
c) attribuire l'attestazione distintiva di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);
d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine «italiano» nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);
e) curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana;
g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;
h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;
i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
l) elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica italiana;
m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;
n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonchè redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;
o) curare l'organizzazione della conferenza della ristorazione italiana, di cui al comma 1148, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature] [174].
1147. [L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonchè da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo] [175].
1148. [È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «ristorante italiano nel mondo», di «pizzeria italiana nel mondo» e di «gelateria italiana nel mondo» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «Ospitalità italiana»] [176].
1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
1150. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
SEZIONE II
APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE
Art. 2. (Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2021, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).
Art. 3. (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, è stabilito, per l'anno 2021, in 223.000 milioni di euro [177].
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del
4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2021, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della
8. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2021, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonchè nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
15. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2021, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021, possono essere apportate variazioni compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel medesimo anno e che sono conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 34-bis della
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del
Art. 5. (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.
Art. 6. (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2021, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).