Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 27/12/2002 |
Numero: | 289 |
Sommario |
Art. 1. (Risultati differenziali) |
Art. 2. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) |
Art. 3. (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche) |
Art. 4. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) |
Art. 5. (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive) |
Art. 6. (Concordato preventivo) |
Art. 7. (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione) |
Art. 8. (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi) |
Art. 9. (Definizione automatica per gli anni pregressi) |
Art. 9 bis. Definizione dei ritardati od omessi versamenti |
Art. 10. (Proroga di termini) |
Art. 11. (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini) |
Art. 12. (Definizione dei carichi di ruolo pregressi) |
Art. 13. (Definizione dei tributi locali) |
Art. 14. (Regolarizzazione delle scritture contabili) |
Art. 15. (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione) |
Art. 16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti) |
Art. 16 bis. (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) |
Art. 17. (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale) |
Art. 18. (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli) |
Art. 19. (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo). |
Art. 20. (Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero) |
Art. 21. (Disposizioni in materia di accise) |
Art. 22. (Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive) |
Art. 23. (Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio). |
Art. 24. (Acquisto di beni e servizi) |
Art. 25. (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare). |
Art. 26. (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica) |
Art. 27. (Progetto "PC ai giovani"). |
Art. 28. (Acquisizione di informazioni). |
Art. 29. (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali). |
Art. 30. (Disposizioni varie per le regioni) |
Art. 31. (Disposizioni varie per gli enti locali) |
Art. 32. (Flussi di tesoreria e dati di cassa) |
Art. 33. (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa) |
Art. 34. (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici) |
Art. 35. (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica) |
Art. 36. (Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita) |
Art. 37. (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale) |
Art. 38. (Gestioni previdenziali) |
Art. 39. (Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto) |
Art. 40. (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili) |
Art. 41. (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà) |
Art. 42. (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS) |
Art. 43. (Norme in materia di ENPALS) |
Art. 44. (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro) |
Art. 45. (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti) |
Art. 46. (Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro) |
Art. 47. (Finanziamento di interventi per la formazione professionale). |
Art. 48. (Fondi interprofessionali per la formazione continua). |
Art. 49. (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia) |
Art. 50. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili) |
Art. 51. (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi) |
Art. 52. (Razionalizzazione della spesa sanitaria) |
Art. 53. (Medici con titolo di specializzazione). |
Art. 54. (Livelli essenziali di assistenza) |
Art. 55. (Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico) |
Art. 56. (Fondo per progetti di ricerca). |
Art. 57. (Commissione unica sui dispositivi medici) |
Art. 58. (Incentivi per la ricerca farmaceutica) |
Art. 59. (Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche) |
Art. 60. (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo) |
Art. 61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree) |
Art. 62. (Incentivi agli investimenti) |
Art. 63. (Incentivi alle assunzioni) |
Art. 64. (Misure compensative per le regioni e gli enti locali) |
Art. 65. (Operazioni sui titoli di Stato) |
Art. 66. (Sostegno della filiera agroalimentare) |
Art. 67. (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna) |
Art. 68. (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini) |
Art. 69. (Misure in materia agricola) |
Art. 70. (Fondo rotativo per la progettualità) |
Art. 71. (Fondo rotativo per le opere pubbliche) |
Art. 72. (Fondi rotativi per le imprese) |
Art. 73. (Estensione di interventi di promozione industriale) |
Art. 74. (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali) |
Art. 75. (Interventi ferroviari) |
Art. 76. (Interventi stradali) |
Art. 77. (Interventi ambientali) |
Art. 78. (Fondo per lo sviluppo sostenibile) |
Art. 79. (Limiti di impegno) |
Art. 80. (Misure di razionalizzazione diverse) |
Art. 81. (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo) |
Art. 82. (Continuità territoriale) |
Art. 83. (Mutui agevolati) |
Art. 84. (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici) |
Art. 85. (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna) |
Art. 86. (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219) |
Art. 87. (Banconote e monete) |
Art. 88. (Disposizioni concernenti i consorzi agrari) |
Art. 89. (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet) |
Art. 90. (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica) |
Art. 91. (Asili nido nei luoghi di lavoro) |
Art. 92. (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani) |
Art. 93. (Fondi speciali e tabelle) |
Art. 94. (Disposizioni varie) |
Art. 95. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) |
§ 27.8.36 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)
(G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 46.500 milioni di euro ed in 42.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE
Art. 2. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
"Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
"Articolo 13. (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003 e per l’anno 2004, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 [3].
7-bis. [Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo] [4].
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
11. Per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro [6].
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della
Art. 3. (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche)
1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del
b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, città metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio
2. All'articolo 52 della
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".
Art. 4. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".
2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Art. 5. (Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive)
1. Al
a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;
b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.
2. All'articolo 11 del
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite dalle seguenti: "alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.";
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";
f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".
3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO
Art. 6. (Concordato preventivo)
1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 7. (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione, aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del
12. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta. [14]
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al
Art. 8. (Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)
1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione può avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della
2. [18]
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione già presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del
4. In alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24 aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, è dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. [21]
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualità oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento: [22]
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonché, ove siano stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
d) [24]
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualità oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute, aumentate ai sensi del comma 6. [25]
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero secondo le modalità ivi previste. [26]
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruità delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonché delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del
b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa. [28]
11. Le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facoltà della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente articolo.
Art. 9. (Definizione automatica per gli anni pregressi)
1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalità previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, concernente, a pena di nullità, tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonché, anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonché i redditi di cui al comma 5 dell'articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalità ivi indicate. [30]
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, del contributo straordinario per l'Europa di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta superano gli importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento. [32]
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non è superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi è superiore a 180.000 euro. [33]
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non è superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari è superiore a 180.000 euro. [35]
7. Ai fini della definizione automatica è esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 della
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, è dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualità, un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attività di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata può opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilità di cui al comma 10, con invito a controllare la congruità delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del
b) è stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica; [40]
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalità applicative del presente articolo.
Art. 9 bis. Definizione dei ritardati od omessi versamenti [42]
1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.
Art. 10. (Proroga di termini)
1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
Art. 11. (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini) [44]
1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni. [45]
1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte. [46]
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione è priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
Art. 12. (Definizione dei carichi di ruolo pregressi)
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: [48]
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. [49]
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. [50]
2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2004, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2004. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo [51].
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
Art. 13. (Definizione dei tributi locali)
1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
Art. 14. (Regolarizzazione delle scritture contabili)
1. Le società di capitali e gli enti equiparati, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni. Le quantità e i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio. [52]
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresì procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attività o delle passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa né la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalità anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attività si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. [53]
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonché, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonchè negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni di attività in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti è dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta sostitutiva del 6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è dovuta anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalità dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 6 per cento non è dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facoltà prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. [54]
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata. [55]
Art. 15. (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione) [56]
1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione: [58]
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro; [59]
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; [60]
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro. [61]
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione. [62]
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato: [63]
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo; [64]
b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso. [65]
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso. [67]
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. [69]
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato
Art. 16. (Chiusura delle liti fiscali pendenti)
1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio. [73]
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato; [75]
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati. [76]
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo, ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio. [77]
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. [78]
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1° giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio. [79]
7. [80]
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 15 giugno 2004, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5. [83]
Art. 16 bis. (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) [84]
1. Con riferimento ai debitiiscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma 3, 9, comma 12, 15, comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2, dello stesso
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis
Art. 17. (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)
1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio
Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto già versato. [85]
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicità commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonché in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non dà luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della
Capo III
PROROGHE E ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 18. (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa automobilistica su alcuni quadricicli)
1. Per i veicoli storici e d'epoca nonché per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, è consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattività triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica è pari a 50 euro.
Art. 19. (Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo). [86]
1. All'articolo 45, comma 1, del
2. All'articolo 11 del
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2004".
3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2003".
Art. 20. (Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero) [88]
1. [89]
2. [90]
3. [91]
4. [92]
5. [93]
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al
Art. 21. (Disposizioni in materia di accise)
1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 31 dicembre 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
"1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della
14. Fino al 31 dicembre 2003 è sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del
Art. 22. (Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)
1. Per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonché per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformità degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneità al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 ottobre 2004 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito [98].
2. L'articolo 38 della
"Articolo 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
7. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresì che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarità, è revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo è ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
"Articolo 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.
8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del
"Articolo 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:
a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.
4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
6. Il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è assegnata all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 è consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio è comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacità di raccolta, definita in funzione di quella già riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non più di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purché rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 è consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attività diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonché di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonché di quelle disciplinate dal regolamento di cui al
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore e a quota fissa presso gli sportelli all'interno degli ippodromi è consentita anche per le corse che si svolgono su altri campi [101].
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresì, dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 23. (Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio).
1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti [103].
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. [Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 24. (Acquisto di beni e servizi) [106]
1. [Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al
2. [Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto [109].
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti [110].
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento [112].
Art. 25. (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare). [113]
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.
Art. 26. (Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)
1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:
a) [definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica l'attuazione] [115];
b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 del
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di realizzazione;
e) [valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni] [116];
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1, della
g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori;
h) [promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie] [117]. [118]
3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:
a) convenzioni con istituti di credito o finanziari;
b) contributi di privati interessati a forme di promozione;
c) ricorso alla finanza di progetto;
d) operazioni di cartolarizzazione.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato fatto salvo quanto previsto dalla
a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione dell'interattività, salvaguardando il principio della loro usabilità;
b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita;
c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate risorse di apprendimento per ciascun courseware;
d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring;
e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in funzione della certificazione delle competenze acquisite; provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento offerti.
6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 27. (Progetto "PC ai giovani"). [121]
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilità, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della
Art. 28. (Acquisizione di informazioni). [122]
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze può acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno, nonché i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalità e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, città e autonomie locali e la Corte dei conti".
7. Il decreto previsto dal comma 6 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 29. (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali). [123]
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative;
e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non può essere superiore a quello dell'anno 2001.
6-bis. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti [124].
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali, nonché quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative.
8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della
9. Il comma 5 dell'articolo 24 della
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilità interno è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;
b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di compartecipazione ai tributi erariali;
c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attività finanziarie e dalla riscossione dei crediti;
d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti.
12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non può essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale è fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del
15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne dà comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI [125].
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo [126].
Art. 30. (Disposizioni varie per le regioni)
1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. All'articolo 6, comma 3, della
3. All'articolo 5, comma 3, del
4. L'articolo 6 del
"Articolo 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite). - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario".
5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della
6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallée d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalità previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della
9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della
10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
13. La regione Friuli Venezia Giulia può destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla
15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione della violazione [129].
Art. 31. (Disposizioni varie per gli enti locali)
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della
2. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro [130].
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attività di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimità:
a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui al comma 6 è aumentato di ulteriori 5 milioni di euro per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento;
b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della
c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del
a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF 2003 di cui all'articolo 67 della
b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.
14. [Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E' fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
17. All'articolo 8, comma 1, lettera d), del
"4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del
19. [Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al
22.
Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della
Art. 32. (Flussi di tesoreria e dati di cassa)
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della
2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della
3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del
4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della
Capo II
ONERI DI PERSONALE
Art. 33. (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa) [136]
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aero-navigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aero-navigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse.
Art. 34. (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002 [140].
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della
7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della
9. All'articolo 6, comma 2, del
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del
12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al
13 bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonchè per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della
14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della
16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 13 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della
20. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della
21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della
23. All'articolo 28 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
"c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della
25. All'articolo 28 del
a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".
Art. 35. (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. [Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento [149].
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della
Art. 36. (Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita) [150]
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.
Art. 37. (Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)
1. Il primo comma dell'articolo 12 della
"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni, aumentato della metà. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione".
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 38. (Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della
4. All'articolo 11, comma 4, del
5. I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla
6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della
8. Il comma 6 dell'articolo 36 del
"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2003".
9. A decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonché di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura può essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non può, in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilità e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non può comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità. Il predetto incremento può essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità a condizione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all'articolo 8, secondo comma, della
10. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Tunisia.
11. E' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o società di nazionalità italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorità libiche a partire dal 1° gennaio 1969, e che hanno altresì beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.
Art. 39. (Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)
1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione è pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della
3. E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della
4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non può superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
5. Il comma 2 dell'articolo 38 della
6. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della
7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
8. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della
9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della
Art. 40. (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)
1. Gli obiettori di coscienza di cui alla
2. Possono presentare la richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attività lavorativa o sociale o abbiano la necessità dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 è certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento è necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della
Art. 41. (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità e contratti di solidarietà)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
4. All'articolo 3, comma 8, della
5. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della
6. L'intervento di cui all'articolo 15 del
7. Per gli anni dal 2004 al 2017 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, nonchè di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 42. (Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all'articolo 22 della
7. E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del
Art. 43. (Norme in materia di ENPALS)
1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1° gennaio 2003:
a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di cui all'articolo 1 del
b) l'ENPALS non è tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della
c) la disciplina prevista all'articolo 3 del
2. L'articolo 3, secondo comma, del
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente al monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere, altresì, integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del
4. All'articolo 1, comma 15, del
Art. 44. (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità di cui al comma 1 a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità. Le annualità di anzianità contributiva e di età sono arrotondate al primo decimale e la loro somma è arrotondata all'intero più vicino. Se l'importo da versare è inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero è nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianità, hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianità, è considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalità e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si è verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unità superiore. Il versamento non può eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 è provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalità definite dall'ente previdenziale di appartenenza.
L'interessato può comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attività lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento può avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purché entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilità di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attività lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1° aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1° gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalità di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal
Art. 45. (Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)
1. In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. E' fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 46. (Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della federazione maestri del lavoro)
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1 [156].
6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attività statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, è conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
Art. 47. (Finanziamento di interventi per la formazione professionale).
1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. All'articolo 118, comma 16, della
Art. 48. (Fondi interprofessionali per la formazione continua). [160]
1. All'articolo 118 della
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della
2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della
f) il comma 12 è sostituito dal seguente:
"12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato articolo 25 della
b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10".
2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della
Art. 49. (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento indennizzi ex Jugoslavia)
1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto è maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorità estera sarà acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003.
2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della
Art. 50. (Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 del
"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del
"1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano già maturato detti requisiti anteriormente al 1° gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attività socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilità già riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovrà essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilità con la quale l'interessato dovrà fornire le indicazioni sull'attività che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attività. L'assegno anticipato è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è concesso con le modalità previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della
Art. 51. (Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)
1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.
2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonchè la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005 [161].
Capo IV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 52. (Razionalizzazione della spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del
a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della
b) l'adozione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la relativa verifica avviene secondo modalità definite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale fine, la flessibilità organizzativa e gli istituti contrattuali della turnazione del lavoro straordinario e della pronta disponibilità, potranno essere utilizzati, unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità non prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti [162];
d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del
5. Il comma 3 dell'articolo 85 della
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo 1 della
7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della
8. La riduzione del prezzo delle specialità medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, è rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonché di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalità per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.
10. All'articolo 3 del
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3 del
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato già corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sarà attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della
a) variazioni del confezionamento primario;
b) quantità del contenuto;
c) variazione di una o più diluizioni del o dei materiali di partenza purché la nuova diluizione sia più alta della precedente;
d) sostituzione di un componente con uno analogo;
e) eliminazione di uno o più componenti;
f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla commercializzazione;
g) variazione del nome commerciale;
h) variazione del sito di produzione;
i) variazione del produttore.
16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanità 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del
18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesù" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, è consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del
20. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della
21. Al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della
a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono inserite le seguenti: "di cui al
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, è assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun istituto richiedente,";
c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e la misura massima dello stesso" sono soppresse.
23. La lettera e) dell'articolo 2 della
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalità di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del
24. All'articolo 29 della
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "è autorizzato" fino a: "per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "può assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di impegno ventennali";
c) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".
25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo criteri e modalità stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal 1° luglio 2003. Fino a tale data è comunque sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla
26. Il termine di cui al comma 25 è ulteriormente prorogato nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del
27. L'articolo 4, comma 9, della
Art. 53. (Medici con titolo di specializzazione). [166]
1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione è riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
Art. 54. (Livelli essenziali di assistenza)
1. Dal 1° gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del
Art. 55. (Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico)
1. All'articolo 5-bis, comma 1, del
Art. 56. (Fondo per progetti di ricerca). [168]
1. È istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per l'anno 2004, 92,758 milioni di euro per l'anno 2005, 97,934 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalità provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica [169].
Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
Art. 57. (Commissione unica sui dispositivi medici)
1. Presso il Ministero della salute è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. [La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio] [170].
3. [La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta] [171].
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono esporre on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
Art. 58. (Incentivi per la ricerca farmaceutica)
1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento è riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico.
Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica:
a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca;
b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio precedente;
c) livelli annuali delle esportazioni;
d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e semilavorati) rispetto all'anno precedente;
e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca, al netto del personale per il marketing, rapportato alla media degli addetti dei tre anni precedenti;
f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni precedenti.
I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e l'entità massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo negoziato sono definiti nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica. [172]
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
Art. 59. (Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle malattie neoplastiche)
1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
Capo V
FINANZIAMENTI DEGLI INVESTIMENTI
Art. 60. (Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)
1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate [174].
3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della
Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
4. [A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali] [175].
4-bis. [Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013] [176].
4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 [177].
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002.
Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni.
Art. 61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
3. Il Fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principii contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento [178].
7. [Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa]. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni [179].
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
11. All'articolo 18 del
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria.".
12. All'articolo 23 del
"3-bis. La società di cui al comma 1 può essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalità da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del
Art. 62. (Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della
La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo di cui al citato articolo 8 della
Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo della presente lettera, è attribuito un contributo nelle forme di credito d'imposta secondo le stesse modalità di cui al primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006. L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8 della
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.
In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo 8 della
1 bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità. [181]
2. È abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del
Art. 63. (Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista dall'articolo 2 del
b) dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera a), per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, è attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonché quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, può essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entità dell'incremento occupazionale nonché gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresì, in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della
Art. 64. (Misure compensative per le regioni e gli enti locali)
1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 62, comma 1, lettera h), è garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 65. (Operazioni sui titoli di Stato)
1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonchè le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia può utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro è pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
4. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.
Art. 66. (Sostegno della filiera agroalimentare)
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. [Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005] [185].
Art. 67. (Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)
1. La normativa di cui al
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al
Art. 68. (Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere:
a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di sorveglianza;
b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:
1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini;
2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo smaltimento;
3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficoltà di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi di attesa imposti o raccomandati dalle autorità competenti, con priorità per le imprese ricadenti in zona di protezione;
c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali l'autorità sanitaria abbia previsto un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto sulla base della normativa sanitaria in materia;
d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.
4. All'articolo 129, comma 1, della
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".
Art. 69. (Misure in materia agricola)
1. Al comma 1 dell'articolo 11 del
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilità dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria può essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validità annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della
7. All'articolo 5, comma 1, del
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 è destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero è destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10. [Alla
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione di quella zootecnica";
b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "esclusa quella zootecnica"] [186].
11. [All'articolo 3, comma 2, lettera a), della
12. Le disponibilità finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono finalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della
17. All'articolo 67, della
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della
Art. 70. (Fondo rotativo per la progettualità)
1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della
a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo è riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento, alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo è riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree depresse del territorio nazionale nonché per l'attuazione di progetti comunitari da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla
b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione del direttore generale, non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto dell'opera.
56-bis. Nello stabilire le modalità di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti è tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti:
a) studio di fattibilità valutato positivamente, con parere motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui all'articolo 1 della
Tale parere deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere espresso, si dà per acquisita la valutazione positiva;
b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la compatibilità dell'opera con gli indirizzi della programmazione regionale.";
c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse, le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace utilizzo".
2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della
Art. 71. (Fondo rotativo per le opere pubbliche)
1. [Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della
2. [Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo] [189].
3. [Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del
a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del
4. [Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario] [191].
5. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla
Art. 72. (Fondi rotativi per le imprese)
1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi:
a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo [193].
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonché alla concessione di incentivi per attività produttive disposti con le procedure di cui al
Art. 73. (Estensione di interventi di promozione industriale)
1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attività produttive, approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Art. 74. (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)
1. Per l'anno 2003 è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonché all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri:
a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;
b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;
c) gli indici di criminalità locali.
Art. 75. (Interventi ferroviari)
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocità/alta capacità", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. [Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema alta velocità/alta capacità" [195]].
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. [Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione [196]].
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità".
4. [I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocità/alta capacità" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito] [197].
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione".
Art. 76. (Interventi stradali)
1. All'articolo 7 del
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi da 115 a 119, della
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del
c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
d) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del
f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito".
2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1° agosto 2002, n. 166, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 77. (Interventi ambientali)
[1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della
[2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della
3. [Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del
4. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate] [201].
5. [Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese] [202].
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della
7. All'articolo 15 della
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003".
Art. 78. (Fondo per lo sviluppo sostenibile)
1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della
Art. 79. (Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
Capo VI
ALTRI INTERVENTI
Art. 80. (Misure di razionalizzazione diverse)
1. Alla
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati progressivamente".
2. Le disponibilità finanziarie esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società costituita ai sensi dell'articolo 7 del
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni all'Agenzia del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche sulle modalità e sulle condizioni della cessione, comunica agli enti locali la propria disponibilità all'eventuale cessione.
6. [Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività, di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti finalità umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai sensi dell'articolo 7 del
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 del
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, è autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra le singole unità previsionali di base. Con lo stesso stanziamento di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni 2003, 2004 e 2005, è incrementato l'organico del personale dei ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed è altresì autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000 unità delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003, 32,7 milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno 2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno 6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme ICAO (International Civil Aviation Organization) è autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al
12. All'articolo 33, comma 4, della
13. All'articolo 145, comma 40, della
a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'80 per cento";
b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum permanente realizzato da una o più ONLUS per la professionalità nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture".
14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorché le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalità di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla
17. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, nonché al programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+ Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 nonché del programma nazionale di iniziativa comunitaria Leader+'Creazione di una Rete nazionale per lo sviluppo rurale' e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi Programmi nell'ambito delle procedure di cui alla
20. Al
a) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6 con tale società bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale";
b) all'articolo 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo", "sette" e "settennio"".
21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del
"11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della
26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attività degli Istituti italiani di cultura all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
31. Ai fini della promozione culturale delle città e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per gli anni 2003 e 2004 è autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attività dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale è individuata nella città di Lecce [208].
32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del
33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della
34. Al comma 1 dell'articolo 146 della
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della
36. Al fine di favorire il coordinamento delle attività e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonché il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonché le spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAl ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del
42. [Il 10 per cento delle maggiori entrate di ciascun anno, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, è prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttività del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attività di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] [210].
43. All'articolo 10, comma 7, della
44. All'articolo 1, comma 5, del
45. All'articolo 141 della
"3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonché per la realizzazione di ulteriori investimenti è autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato può partecipare, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della
50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della
51. E' concessa al Ministro dell'interno la facoltà, per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresì tra le unità previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0., 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al
b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti: "servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".
53. All'Istituto per la contabilità nazionale è concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della
54. Le disponibilità finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della
56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della
57. All'articolo unico della
"Il venditore ha tuttavia facoltà di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione è cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della
60. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).
Art. 81. (Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)
1. [Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del
2. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 82. (Continuità territoriale)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della
Art. 83. (Mutui agevolati)
1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo 61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
Art. 84. (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici)
1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformità alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 è stabilita con le modalità previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della
Art. 85. (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)
1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" è esente dai diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della
5. L'articolo 15 della
Art. 86. (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla
1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della
3. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.
Art. 87. (Banconote e monete)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del
"1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvederà alla conversione in euro, utilizzando le disponibilità del conto di cui all'articolo 4 della
5. È autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 0,25, 0,75, 1,5, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 e 1.000 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia [215].
Art. 88. (Disposizioni concernenti i consorzi agrari)
1. All'articolo 4 della
"2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attività dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della
"7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del
Art. 89. (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet)
1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1° dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 è disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.
Art. 90. (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica)
1. Le disposizioni della
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.";
b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
4. [Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del
5. [Gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa] [218].
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del
8. [Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:
"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) è abrogata.
10. All'articolo 17, comma 2, del
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da considerarsi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
12. Presso l'Istituto per il credito sportivo è istituito il Fondo di garanzia per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonchè di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive; b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali [221].
13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dall'Autorità di Governo delegata per lo sport, ove nominata, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano. Al Fondo, che può prestare garanzia con la sua dotazione finanziaria, possono essere destinati i nuovi apporti conferiti direttamente o indirettamente dallo Stato o da enti pubblici [222].
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata [223].
15. [La garanzia prestata dal Fondo è di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilità del Fondo] [224].
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all'articolo 5 della
17. [Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro [225]] [226].
18. [Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonchè le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni] [227].
18-bis. [E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva] [228].
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci [229].
19. [Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della
20. [Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali] [231].
21. [Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
22. [Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20] [233].
23. [I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
24. [L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive] [235].
25. [Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento] [236].
26. [Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
Art. 91. (Asili nido nei luoghi di lavoro)
1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera. [239]
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali [240].
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti. [241]
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali [242].
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della
Art. 92. (Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)
1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalità di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresì esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, è presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, è presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
4. Per l'attuazione del presente articolo è istituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo è definito in 300.000 euro annui.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 93. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1° luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della
Art. 94. (Disposizioni varie)
1. Nei comuni con sede di tribunale è mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa è ripristinata con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al
3. In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 della
4. Fra le calamità naturali, di cui all'articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il termine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, è prorogato al 30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalità di personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della
8. All'articolo 13 della
"13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale".
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga è autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualità di cui all'articolo 1, comma 54, della
14. [Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge è concesso nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della
Art. 95. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato 1
(art. 61, comma 1)
Elenco delle leggi che confluiscono nel fondo per le aree sottoutilizzate
Tabella 1 - (Articolo 79, comma 1)
|
2003 |
2004 |
2005 |
Anno terminale |
|
|
(in migliaia di euro) |
|
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
|
|
|
- |
15.000 |
- |
2018 |
|
10.000 |
- |
- |
2017 |
|
- |
18.000 |
- |
2023 |
|
10.000 |
- |
- |
2017 |
|
- |
10.000 |
- |
2018 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
|
|
|
|
|
- |
100.000 |
- |
2018 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
|
|
|
|
|
140 |
- |
- |
2017 |
Totale limiti di impegno autorizzati |
20.140 |
143.000 |
- |
|
SPESA COMPLESSIVA ANNUA |
20.140 |
163.140 |
163.140 |
|
Allegato 2
(art. 93, comma 7)
AMMINISTRAZIONE |
STANZIAMENTI 2003 (in euro) |
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
Calamità naturali |
254.035.000 |
|
2.582.000 |
|
5.000.000 |
|
180.760.000 |
65.693.000 |
|
Incentivi alle imprese |
204.001.000 |
|
103.292.000 |
|
25.823.000 |
|
36.152.000 |
|
38.734.000 |
Difesa del suolo e tutela ambientale |
82.116.000 |
|
23.757.000 |
|
5.165.000 |
|
1.549.000 |
51.645.000 |
|
Totale Ministero dell'economia e delle finanze |
540.152.000 |
Ministero della giustizia |
|
Edilizia penitenziaria e giudiziaria |
137.367.207 |
|
116.708.931 |
|
20.658.276 |
Totale Ministero della giustizia |
137.367.207 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
|
Università e ricerca |
348.337.743 |
|
28.405.000 |
10.329.138 |
|
|
46.481.121 |
|
115.493.707 |
|
20.658.000 |
|
43.124.000 |
34.783.372 |
|
49.063.405 |
|
Edilizia universitaria |
201.447.393 |
|
158.228.000 |
|
820.393 |
|
42.399.000 |
Totale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
549.785.136 |
Ministero dell'interno |
|
Enti locali |
2.271.052.527 |
|
1.863.502.299 |
|
105.874.000 |
100.000.000 |
|
|
98.127.000 |
|
103.291.000 |
258.228 |
|
Totale Ministero dell'interno |
2.271.052.527 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
|
Difesa del suolo e tutela ambientale |
991.683.207 |
141.856.827 |
|
23.411.000 |
|
13.118.005 |
|
118.785.087 |
|
6.713.940 |
|
2.065.828 |
|
11.568.634 |
|
|
154.937.000 |
41.316.552 |
|
|
2.006.705 |
|
2.220.764 |
388.760.865 |
|
7.453.000 |
|
|
77.469.000 |
Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
991.683.207 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|
Opere strategiche |
|
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 13 |
354.300.000 |
Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
354.300.000 |
Ministero della difesa |
|
Ricerca scientifica |
154.505.000 |
|
116.700.320 |
37.804.680 |
|
Totale Ministero della difesa |
154.505.000 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
|
Agricoltura, foresta e pesca |
474.933.156 |
|
7.746.853 |
|
10.329.138 |
|
10.329.138 |
|
15.493.707 |
|
12.911.422 |
|
12.911.422 |
5.164.569 |
|
|
5.164.569 |
1.549.371 |
|
1.549.371 |
|
2.582.285 |
|
2.582.284 |
|
6.870.908 |
|
232.276.000 |
|
|
18.323.000 |
|
13.428.000 |
|
2.066.000 |
|
5.164.568 |
|
551.060 |
|
14.977.250 |
|
67.139.397 |
|
25.822.844 |
Totale Ministero delle politiche agricole e forestali |
474.933.156 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
|
Patrimonio culturale |
348.931.050 |
211.897.564 |
|
|
25.306.389 |
|
5.164.569 |
|
206.583 |
|
2.582.285 |
|
77.468.535 |
|
896.793 |
11.387.874 |
|
|
6.504.001 |
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1 |
5.000.000 |
Legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6 |
2.000.000 |
516.457 |
|
Totale Ministero per i beni e le attività culturali |
348.931.050 |
Prospetto di copertura - (art. 95, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (Articolo 11, comma 5, della
|
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
(importi in milioni di euro) |
|
1) ONERI DI NATURA CORRENTE |
|
|
|
Nuove o maggiori spese correnti: |
|
|
|
Articolato: |
5.814 |
6.225 |
6.824 |
Disposizioni per enti locali |
838 |
417 |
417 |
Pubblico impiego |
1.147 |
1.334 |
1.711 |
Assistenza e previdenza (1) |
2.757 |
3.167 |
3.711 |
Spesa sanitaria |
755 |
1.091 |
788 |
Altri interventi |
303 |
170 |
129 |
Effetti indotti |
14 |
47 |
68 |
Tabella "A" |
565 |
1.088 |
1.423 |
Tabella "C" |
878 |
606 |
718 |
Minori entrate correnti: |
|
|
|
Articolato: |
4.291 |
9.009 |
5.144 |
Sgravi fiscali |
4.222 |
8.884 |
5.102 |
Altro |
69 |
125 |
42 |
Totale oneri da coprire |
11.548 |
16.929 |
14.110 |
2) MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
Nuove o maggiori entrate |
|
|
|
Articolato: |
7.287 |
3.432 |
1.485 |
Interventi (condoni, ecc.) |
7.148 |
3.286 |
1.307 |
Effetti indotti |
139 |
146 |
178 |
Altro |
0 |
0 |
0 |
Riduzione spese correnti |
|
|
|
Articolato: |
2.398 |
4.241 |
4.823 |
Consumi intermedi |
725 |
700 |
700 |
Pubblico impiego |
37 |
130 |
192 |
Disposizioni per enti locali |
63 |
95 |
121 |
Assistenza e previdenza |
516 |
568 |
568 |
Spesa sanitaria |
501 |
153 |
0 |
Effetti indotti (effetto netto) |
556 |
2.595 |
3.243 |
Totale mezzi di copertura |
9.685 |
7.673 |
6.309 |
Utilizzo miglioramento risparmio pubblico |
1.863 |
9.256 |
7.801 |
Totale |
11.548 |
16.929 |
14.110 |
Miglioramento risparmio pubblico |
4.301 |
15.731 |
29.843 |
Margine |
2.438 |
6.475 |
22.042 |
N.B.: La copertura è al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilità nazionale entrate in conto capitale.
(1) Comprende: |
|
|
|
|
|
Disavanzo INPDAI |
1041 |
1055 |
1067 |
|
Maggiori spese assistenza - |
353 |
799 |
1323 |
|
Adeguamento ISTA pensioni |
533 |
533 |
533 |
già scontati nel tendenziale. |
|
|
|
|
Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
MINISTERI |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
(migliaia di euro) |
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
244.668 |
188.494 |
184.734 |
Di cui: |
|
|
|
regolazione debitoria |
|
|
|
2003: 100.000 |
|
|
|
2004: 100.000 |
|
|
|
2005: 100.000 |
|
|
|
Ministero delle attività produttive |
4.000 |
5.165 |
5.165 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
287.354 |
782.000 |
785.000 |
Ministero della giustizia |
33.005 |
39.643 |
39.643 |
Ministero degli affari esteri |
191.167 |
201.065 |
162.065 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
286.527 |
241.951 |
248.951 |
Ministero dell'interno |
15.429 |
12.956 |
12.579 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
6.000 |
6.000 |
6.000 |
Ministero delle comunicazioni |
19.648 |
4.648 |
4.648 |
Ministero della difesa |
6.697 |
6.709 |
399.709 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
517.058 |
519.911 |
519.911 |
Di cui: |
|
|
|
regolazione debitoria |
|
|
|
2003: 517.000 |
|
|
|
2004: 517.000 |
|
|
|
2005: 517.000 |
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
12.537 |
8.130 |
500 |
Ministero della salute |
123.582 |
222.267 |
222.267 |
Totale Tabella A |
1.747.672 |
2.238.939 |
2.591.172 |
Di cui regolazione debitoria |
617.000 |
617.000 |
617.000 |
Di cui limite d'impegno |
- |
- |
- |
Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale
MINISTERI |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
(migliaia di euro) |
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
1.011.732 |
1.057.919 |
1.302.434 |
Di cui: |
|
|
|
regolazione debitoria |
|
|
|
2003: 75.000 |
|
|
|
2004: 75.000 |
|
|
|
2005: 75.000 |
|
|
|
limite di impegno |
|
|
|
2003: 41.862 |
|
|
|
2004: 137.520 |
|
|
|
2005: 137.520 |
|
|
|
Ministero delle attività produttive |
76.769 |
104.740 |
104.740 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
9.350 |
9.100 |
9.100 |
Ministero dell'interno |
6.550 |
10.300 |
9.500 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio |
101.550 |
201.050 |
201.050 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
95.200 |
76.550 |
72.600 |
Ministero delle comunicazioni |
5.165 |
5.165 |
5.165 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
7.388 |
7.388 |
7.388 |
Di cui: |
|
|
|
limite di impegno |
|
|
|
2003: 5.058 |
|
|
|
2004: 5.058 |
|
|
|
2005: 5.058 |
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
52.029 |
20.279 |
52.279 |
Ministero della salute |
83.200 |
83.400 |
82.900 |
Totale Tabella B |
1.448.933 |
1.605.891 |
1.847.156 |
Di cui regolazione debitoria |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
Di cui limite d'impegno |
46.920 |
142.578 |
142.578 |
Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria
N.B.: Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
(migliaia di euro) |
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
|
|
28.852 |
27.358 |
27.358 |
|
14.646 |
14.742 |
14.742 |
|
23.299 |
22.768 |
22.768 |
|
11.248 |
11.026 |
11.026 |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) |
448.733 |
449.676 |
561.256 |
|
41.316 |
25.823 |
25.823 |
|
|
|
|
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) |
114.062 |
111.415 |
111.415 |
|
490.664 |
480.119 |
480.119 |
|
286 |
286 |
286 |
|
|
|
|
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
154.937 |
154.937 |
154.937 |
- Art. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
92.962 |
92.962 |
92.962 |
|
|
|
|
- Art. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) |
47.273 |
46.198 |
46.198 |
- Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) |
472.733 |
472.733 |
472.733 |
|
|
|
|
- Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) |
12.087 |
11.820 |
11.820 |
|
|
|
|
- Art. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) |
213.563 |
213.141 |
213.141 |
|
|
|
|
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) |
13.979 |
13.661 |
13.661 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) |
2.219 |
2.214 |
2.214 |
|
10.252 |
10.018 |
10.018 |
|
|
|
|
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) |
10.200 |
10.173 |
10.173 |
|
23.298 |
22.768 |
22.768 |
|
|
|
|
- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701). |
- |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723) |
4.660 |
4.554 |
4.554 |
|
|
|
|
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) |
119.475 |
119.239 |
119.239 |
|
|
|
|
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) |
1.790 |
1.753 |
1.753 |
|
193.108 |
125.425 |
125.425 |
|
14.026 |
13.706 |
13.706 |
|
4.758 |
4.650 |
4.650 |
|
|
|
|
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) |
2.316.310 |
2.316.310 |
2.316.310 |
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) |
211.970 |
211.970 |
211.970 |
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) |
428.014 |
428.014 |
428.014 |
- Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) |
528.723 |
528.723 |
528.723 |
|
308.450 |
300.577 |
300.577 |
|
|
|
|
- Art. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p) |
137.922 |
134.783 |
134.783 |
|
10.329 |
10.329 |
10.329 |
|
|
|
|
- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
- Art. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) |
4.194 |
4.098 |
4.098 |
|
6.565.338 |
6.452.969 |
6.564.549 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) |
23.298 |
22.768 |
22.768 |
|
26.174 |
24.171 |
24.171 |
|
201.419 |
201.419 |
201.419 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280). |
29.021 |
28.968 |
28.968 |
|
|
|
|
- Art. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) |
109.639 |
106.784 |
106.784 |
- Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) |
64.454 |
61.534 |
61.534 |
|
454.005 |
445.644 |
445.644 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) |
2.331 |
2.277 |
2.277 |
|
|
|
|
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) |
2.331 |
2.277 |
2.277 |
|
|
|
|
- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) |
1.528.034 |
1.202.525 |
1.202.525 |
|
1.532.696 |
1.207.079 |
1.207.079 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768/p) |
9.956 |
9.936 |
9.936 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160) |
138 |
137 |
137 |
|
10.094 |
10.073 |
10.073 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) |
2.796 |
2.732 |
2.732 |
|
1.632 |
1.595 |
1.595 |
|
946 |
944 |
944 |
|
274 |
273 |
273 |
|
617.813 |
546.516 |
546.516 |
|
2.738 |
2.733 |
2.733 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163). |
9.981 |
9.960 |
9.960 |
|
4.978 |
4.968 |
4.968 |
|
641.158 |
569.721 |
569.721 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
|
|
|
|
4.648 |
4.648 |
4.648 |
|
7.990 |
7.830 |
7.830 |
|
373 |
373 |
373 |
|
121.964 |
121.724 |
121.724 |
|
104.355 |
104.149 |
104.149 |
|
124.453 |
124.208 |
124.208 |
|
|
|
|
- Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Università statali - cap. 5507/p) |
6.225.000 |
6.235.000 |
6.235.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483) |
18.537 |
18.500 |
18.500 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 87: Costituzione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512) |
39.607 |
38.705 |
38.705 |
|
214.059 |
198.732 |
198.723 |
|
1.550.000 |
1.600.000 |
1.600.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) |
30.987 |
30.987 |
30.987 |
|
8.441.973 |
8.484.856 |
8.484.847 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
|
|
|
|
24.891 |
24.842 |
24.842 |
|
19.913 |
19.873 |
19.873 |
|
|
|
|
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) |
3.385 |
3.378 |
3.378 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) |
440 |
122 |
122 |
|
48.629 |
48.215 |
48.215 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
|
|
|
|
48.785 |
47.696 |
47.696 |
|
249 |
248 |
248 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) |
53.779 |
53.672 |
53.672 |
|
|
|
|
- Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240) |
57.747 |
56.516 |
56.516 |
|
160.560 |
158.132 |
158.132 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|
|
|
|
4.978 |
4.968 |
4.968 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) |
1.529 |
1.495 |
1.495 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336) |
410 |
409 |
409 |
|
729 |
727 |
727 |
|
48.537 |
48.441 |
48.441 |
|
246.496 |
246.010 |
246.010 |
|
302.679 |
302.050 |
302.050 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) |
45.550 |
45.460 |
45.460 |
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) |
16.179 |
16.147 |
16.147 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) |
6.224 |
4.339 |
4.339 |
|
|
|
|
- Art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761) |
1.865 |
1.822 |
1.822 |
|
69.818 |
67.768 |
67.768 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) |
22.402 |
22.358 |
22.358 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200) |
5.653 |
5.641 |
5.641 |
|
19.415 |
19.377 |
19.377 |
|
47.470 |
47.376 |
47.376 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
|
|
|
|
2.797 |
2.732 |
2.732 |
|
4.660 |
4.556 |
4.556 |
|
506.629 |
500.000 |
500.000 |
|
986 |
967 |
967 |
|
3.262 |
3.188 |
3.188 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) |
32.336 |
33.248 |
33.248 |
|
550.670 |
544.691 |
544.691 |
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
|
|
|
18.668 |
18.631 |
18.631 |
|
34.476 |
34.408 |
34.408 |
|
|
|
|
- Art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300) |
191.160 |
186.809 |
186.809 |
|
93.191 |
91.070 |
91.070 |
|
69.893 |
68.302 |
68.302 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390) |
6.413 |
6.400 |
6.400 |
|
2.389 |
2.335 |
2.335 |
|
5.966 |
5.829 |
5.829 |
|
422.156 |
413.784 |
413.784 |
Totale generale |
19.247.246 |
18.752.358 |
18.863.929 |
Tabella D - Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale
N.B. - Le autorizzazioni di spesa in cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione del settore di intervento - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
(migliaia di euro) |
|
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
|
|
|
|
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici. (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) |
46.000 |
123.000 |
102.000 |
|
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) |
- |
- |
5.000 |
|
|
|
|
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) |
1.844.723 |
- |
4.292.225 |
|
|
|
|
- Art. 15, comma 43: Fondo per il consorzio statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) |
10.500 |
59.500 |
- |
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti. (Settore n. 27) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646) |
13.000 |
13.000 |
13.000 |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
4.500 |
25.500 |
- |
|
|
|
|
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile. (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446) |
77.000 |
77.000 |
77.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) |
100.000 |
- |
- |
|
10.000 |
15.000 |
20.000 |
|
|
|
|
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa. (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) |
500.000 |
1.000.000 |
2.442.000 |
|
|
|
|
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE. (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400) |
50.000 |
50.000 |
- |
|
|
|
|
- Art. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani. (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7521) |
25.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (Settore n. 27) (5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 7719) |
5.000 |
15.000 |
15.000 |
- Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (Settore n. 27) (5.2.3.18 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7720) |
69.000 |
50.000 |
50.000 |
|
2.824.723 |
1.498.000 |
7.086.225 |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380) |
- |
- |
5.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive. (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420) |
100.000 |
100.000 |
750.000 |
|
100.000 |
100.000 |
755.000 |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Settore n. 27) ( 2.2.3.2 - Formazione professionale - cap. 7111) |
12.746 |
12.746 |
12.746 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3. - Occupazione - cap. 7141) |
44.667 |
11.467 |
520.999 |
|
57.413 |
24.213 |
533.745 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide. (Settore n. 13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p) |
- |
- |
28.405 |
|
|
|
|
- Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore n. 4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 8932/p) |
20.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
- Art. 104: Ricerca di base. (Settore n. 13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 9000/p) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
120.000 |
140.000 |
168.405 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
|
|
|
|
10.500 |
10.500 |
10.500 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (Settore n. 19) (1.2.3.6. - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) |
33.360 |
33.360 |
33.360 |
|
43.860 |
43.860 |
43.860 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
|
|
|
|
2.500 |
- |
- |
|
30.000 |
- |
- |
|
32.500 |
- |
- |
MINISTERO DELL POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale. (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano. (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Enti ed attività culturali - cap. 7431) |
2.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004. (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8337) |
500 |
- |
- |
|
2.500 |
- |
- |
MINISTERO DELLA SALUTE |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani. (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7040) |
- |
- |
100.000 |
|
- |
- |
100.000 |
Totale generale |
3.280.996 |
1.906.073 |
8.787.235 |
Tabella E - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte
Nella colonna “definanziamento” il codice “0” indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice “1” indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2003 |
2004 |
2005 |
Definanziamento |
|
|
(migliaia di euro) |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) |
- |
- 103.950 |
- |
|
|
|
|
|
|
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335/p) |
- 8.500 |
- 8.500 |
- 8.500 |
1 |
|
- 5.000 |
- 5.000 |
- 5.000 |
1 |
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della |
- 7.500 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
- Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (Settore n. 27) (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060/p) |
- |
- 18.000 |
- 18.000 |
|
Totale generale |
- 21.000 |
- 135.450 |
-31.500 |
|
Tabella F - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa da leggi pluriennali
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle “D” (Rifinanziamento) ed “E” (Definanziamento).
Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei Fondi investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002 (Allegato 2 - Fondo investimenti) viene indicato il calcolo relativo al fondo pertinente.
I limiti di impegno figurano nelle tabelle solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno triennale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.
Nella colonna “Limite impeg.” i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2004 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2004 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2004 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2002 e quelli derivanti da spese di annualità.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
|
|
|
|
(migliaia di euro) |
|
|
|
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p) |
34.000 |
34.000 |
34.000 |
- |
|
3 |
|
- Art. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali (Limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p) |
- |
64.000 |
64.000 |
- |
|
3 |
|
|
34.000 |
98.000 |
98.000 |
- |
|
|
|
2. Interventi a favore delle imprese industriali. |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.349 |
42.349 |
42.349 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
393.925 |
358.228 |
100.000 |
- |
|
3 |
|
|
436.274 |
400.577 |
142.349 |
- |
|
|
|
3. Interventi per calamità naturali. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamità naturali - cap. 7004/p) |
5.165 |
2.582 |
- |
- |
|
3 |
|
|
65.693 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 6 comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) |
335.228 |
391.811 |
227.000 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1 comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamità naturali - cap. 7004/p) |
180.760 |
168.558 |
100.000 |
- |
|
3 |
|
|
2.582 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
170.430 |
201.417 |
201.417 |
738.533 |
2019 |
3 |
|
- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
18.076 |
18.076 |
18.076 |
216.912 |
2017 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P) |
154.937 |
206.583 |
- |
- |
|
3 |
|
- Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
2.066 |
2.066 |
2.066 |
4.131 |
2007 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.12 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7095) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
24.273 |
24.273 |
24.273 |
339.829 |
2019 |
3 |
|
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
1.549 |
1.549 |
1.549 |
22.208 |
2019 |
3 |
|
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia e Toscana, colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
17.043 |
17.043 |
17.043 |
238.603 |
2019 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 144, comma 5: Spese per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi e avversità atmosferiche (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 52, comma 51: Contributi regione Piemonte (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zona terremotate - cap. 7417) |
1.000 |
1.000 |
- |
- |
|
3 |
|
- Art. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) |
2.000 |
2.000 |
- |
- |
|
3 |
|
|
1.034.536 |
1.090.692 |
645.158 |
1.560.216 |
|
|
|
4. Interventi nelle aree depresse. |
|
|
|
|
|
|
|
|
877.914 |
677.914 |
674.685 |
300.000 |
2006 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) |
1.203.800 |
893.925 |
750.000 |
- |
|
3 |
|
|
7.747 |
7.747 |
7.747 |
- |
|
3 |
|
|
258.228 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: |
|
|
|
|
|
|
|
Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p; 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - cap. 7531; 5.2.3.8 - Aree depresse - cap. 7669; 5.2.3.10 - Accordi di programma - cap. 7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - capp. 7707, 7709, 7710 |
5.023.961 |
1.659.245 |
- |
- |
|
3 |
|
Attività produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p |
1.167.193 |
1.032.914 |
2.375.702 |
- |
|
3 |
|
Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141 |
28.405 |
- |
- |
- |
|
3 |
|
Istruzione, università e ricerca: 2.1.2.1 - Aree depresse - cap. 1272; 25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932/p |
151.993 |
- |
- |
- |
|
3 |
|
Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.11 - Aree depresse - cap. 7546 |
46.481 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti universitari e ricerca - cap. 8932/p) |
200.760 |
246.583 |
40.000 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 27, comma 11: Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile (Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576) |
309.937 |
216.975 |
- |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 8: Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) |
557.000 |
- |
- |
- |
|
|
|
- Art. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Economia e finanze: 3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150) |
77.469 |
51.646 |
- |
- |
|
3 |
|
|
9.910.888 |
4.786.949 |
3.848.134 |
300.000 |
|
|
|
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia e aree limitrofe - Interventi per Venezia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Economia e finanze: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - cap. 7270 |
12.237 |
21.244 |
21.244 |
- |
|
3 |
|
- Istruzione, università e ricerca: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p |
821 |
1.182 |
1.182 |
- |
|
3 |
|
- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7954/p |
28.257 |
49.875 |
49.875 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) |
10.000 |
10.000 |
5.000 |
- |
|
3 |
|
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attività produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380) |
10.165 |
5.000 |
5.000 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7505) |
2.066 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
63.546 |
87.301 |
82.301 |
- |
|
|
|
7. Provvidenze per l'editoria. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attività culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) |
2.582 |
2.582 |
2.582 |
- |
|
3 |
|
|
2.582 |
2.582 |
2.582 |
- |
|
|
|
8. Edilizia residenziale e agevolata. |
|
|
|
|
|
|
|
|
51.646 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 - Edilizia abitativa - cap. 7437) |
41.317 |
41.317 |
- |
- |
|
3 |
|
|
92.963 |
41.317 |
- |
- |
|
|
|
9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301) |
46.000 |
123.000 |
102.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) |
103.292 |
25.823 |
- |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) |
36.152 |
281.985 |
- |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) |
38.734 |
38.734 |
38.734 |
77.469 |
2007 |
3 |
|
- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
232.405 |
2006 |
3 |
|
|
250.001 |
495.365 |
166.557 |
309.874 |
|
|
|
10. Artigiancassa. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) |
10.500 |
59.500 |
- |
- |
- |
|
|
|
4.500 |
25.500 |
- |
- |
- |
|
|
|
15.000 |
85.000 |
- |
- |
|
|
|
11. Interventi nel settore dei trasporti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo di trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa -cap. 8163) |
25.307 |
25.307 |
25.307 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 8095) |
20.658 |
20.658 |
20.658 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122) |
3.804.000 |
3.751.000 |
4.082.000 |
7.371.596 |
|
3 |
|
|
53.502 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - Informatica di servizio - cap. 8079/p) |
3.873 |
3.873 |
3.873 |
- |
|
|
|
- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
1.808. |
1.808 |
1.808 |
5.422 |
2008 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 5: Parco autobus (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) |
15.494 |
15.494 |
15.494 |
- |
|
3 |
|
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) |
100.709 |
100.709 |
100.709 |
604.255 |
2011 |
3 |
|
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) |
516 |
516 |
516 |
3.612 |
2012 |
3 |
|
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164) |
25.823 |
25.823 |
25.823 |
87.798 |
2009 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
56.810 |
56.810 |
56.810 |
115.687 |
2007 |
3 |
|
- Art. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) |
129.114 |
129.114 |
129.114 |
258.229 |
2007 |
1 |
|
|
10.829 |
500 |
- |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3. - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p) |
20.658 |
20.658 |
20.658 |
- |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 144, comma 12: Raddoppio galleria di valico della ferrovia Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello Stato - cap. 8128) |
2.582 |
- |
- |
- |
|
|
|
- Art. 144, comma 13: Mutui per la regione Sicilia per il completamento della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7511) |
516 |
516 |
516 |
- |
|
3 |
|
- Art. 145, comma 48: Interventi infrastrutturali nel canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.7 - Sistemi idroviari - cap. 7901) |
2.582 |
- |
- |
- |
|
|
|
- Art. 145, comma 71: Realizzazione di infrastrutture nuovo polo fieristico Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8167/p) |
25.823 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilità nuovo polo fieristico di Milano (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8167/p) |
4.000 |
9.000 |
9.000 |
- |
|
|
|
- Art. 45, comma 3: Infrastrutture per la mobilità Fiere di Bari e Verona (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - capp. 8168, 8169) |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
|
3 |
|
- Art. 13 comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) |
- |
40.000 |
40.000 |
- |
|
3 |
|
- Art. 17, comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (Economia e finanze: 3.2.3.35 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7320) |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
|
3 |
|
- Art. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - cap. 8179/p) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
|
3 |
|
- Art. 38, comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per la ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 - Autotrasporto di cose per conto terzi - cap. 8179/p) |
- |
13.000 |
13.000 |
- |
|
3 |
|
|
4.371.604 |
4.281.786 |
4.582.286 |
8.446.599 |
|
|
|
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della guardia di finanza (limite impegno) (Economia e finanze: 7.2.3.1 - Edilizia di servizio - cap. 7822) |
12.911 |
12.911 |
12.911 |
- |
|
3 |
|
|