§ 27.8.30 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:23/12/1999
Numero:488


Sommario
Art. 1.  (Risultati differenziali)
Art. 2.  (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)
Art. 3.  (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
Art. 4.  (Patrimonio immobiliare dello Stato)
Art. 5.  (Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
Art. 7.  (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile)
Art. 8.  (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni)
Art. 9.  (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
Art. 10.  (Imposta di registro sui conferimenti in società)
Art. 11.  (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale)
Art. 12.  (Oli emulsionati)
Art. 13.  (Disposizioni in materia di attività marittime)
Art. 14.  (Esecuzione di rimborsi di modesta entità)
Art. 15.  (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133/1999)
Art. 16.  (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
Art. 17.  (Disposizioni concernenti le camere di commercio)
Art. 18.  (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
Art. 19.  (Rinnovi contrattuali)
Art. 20.  (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)
Art. 21.  (Riduzione di personale del comparto della scuola)
Art. 22.  (Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
Art. 23.  (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)
Art. 24.  (Affitti e fitti figurativi)
Art. 25.  (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico)
Art. 26.  (Acquisto di beni e servizi
Art. 27.  (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)
Art. 28.  (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale)
Art. 29.  (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)
Art. 30.  (Patto di stabilità interno)
Art. 31.  (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti)
Art. 32.  (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)
Art. 33.  (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
Art. 34.  (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario)
Art. 35.  (Gestioni previdenziali)
Art. 36.  (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL)
Art. 37.  (Contributo su pensioni con importo elevato)
Art. 38.  (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)
Art. 39.  (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)
Art. 40.  (Norma di trasparenza)
Art. 41.  (Fondi speciali)
Art. 42.  (Fondo di previdenza per il clero)
Art. 43.  (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa)
Art. 44.  (Disposizioni in materia di obblighi contributivi)
Art. 45.  (Disposizioni in materia di autotrasporto)
Art. 46.  (Mutui con oneri a carico dello Stato)
Art. 47.  (Rimborso dei buoni postali)
Art. 48.  (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)
Art. 49.  (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità)
Art. 50.  (Misure per l'occupazione)
Art. 51.  (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo)
Art. 52.  (Incremento delle pensioni sociali)
Art. 53.  (Libri di testo)
Art. 54.  (Ulteriori finanziamenti)
Art. 55.  (Disposizioni per la Regione siciliana)
Art. 56.  (Interventi in materia di sicurezza stradale)
Art. 57.  (Disposizioni per il territorio del Sulcis)
Art. 58.  (Tutela dell'ecosistema marino)
Art. 59.  (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)
Art. 60.  (Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto)
Art. 61.  (Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997)
Art. 62.  (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
Art. 63.  (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare)
Art. 64.  (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
Art. 65.  (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa)
Art. 66.  (Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
Art. 67.  (Disposizioni particolari in materia di investimenti)
Art. 68.  (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada)
Art. 69.  (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
Art. 70.  (Fondi speciali e tabelle)
Art. 71.  (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)


§ 27.8.30 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

(G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1. (Risultati differenziali)

     1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2, commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno finanziario 2000.

     2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.

     3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

     4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico- finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

 

          Art. 2. (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)

     1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono aggiunti i seguenti commi:

     "2 ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

     2 quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.

     2 quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.

     2 sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2 ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:

     a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;

     b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

     2 septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

     2 octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.

     2 nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica".

     2. Dopo la lettera f), del comma 109, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunta la seguente:

     "f bis) Gli alloggi in edifici di pregio, sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".

     3. [1]

     4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997. L'ente venditore è tenuto a dare priorità all'alienazione, a favore dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso l'ente venditore è tenuto a determinare il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo le norme previste.

     5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";

     b) alla lettera c), dopo le parole: "di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: ", nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".

     6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo[2].

 

          Art. 3. (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)

     1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     “14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari".

 

          Art. 4. (Patrimonio immobiliare dello Stato)

     1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere".

     2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

     3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

     "99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di uno o più consulenti immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non compresi nei programmi, sono alienati in deroga alle norme di contabilità di Stato. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere alienati a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".

     4. Dopo il comma 99, dell'articolo 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

     "99 bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".

     5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

     "100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".

     6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla seguente: "stipulati".

     7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.

     8. [All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,"] [3].

     9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

     "1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".

     11. Il comma 3, dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

     "3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione".

     12. [Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per le attività svolte dalla società incaricata delle attività di dismissione e valorizzazione] [4].

     13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000, 2001 e 2002.

     14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

     15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.

     16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.

 

          Art. 5. (Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)

     1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2 le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di legge," sono soppresse;

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";

     c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di trascrizione" a: "nonché".

     2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità";

     b) al comma 7, dopo le parole: "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica";

     c) al comma 9, dopo le parole: "Hanno titolo di priorità", sono inserite le seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".

 

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

 

          Art. 6. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)

     1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

     "3 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

     b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento";

     c) all'articolo 12:

     1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";

     2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni";

     d) all'articolo 13:

     1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e "lire 1.200.000";

     2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

     a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

     b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

     c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

     d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

     e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

     f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

     2 bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.";

     3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

     "2 ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

     a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

     b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

     c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.";

     4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000", "lire 500.000", "lire 400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000", "lire 650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000";

     e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze";

     f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: "1 milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di lire";

     g) all'articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1 quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida";

     h) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

     "Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

     a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

     b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.";

     i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;".

     2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: "lire 270.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 500.000".

     3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 [5].

     4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

     6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

     7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "di cui all'articolo 34, comma 4-quater", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10, comma 3-bis".

     8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento[6].

     9. [7]

     10. [8]

     11. [9]

     12. Il comma 5, dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

     "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

     13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

     14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

     15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota";

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1 bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione";

     c) al comma 3, le parole "e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997" sono sostituire dalle seguenti: "e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento".

     16.

     Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

     17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento";

     b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento".

     18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

     19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.

     20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     21. Al comma 10-bis dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto".

     22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera d), sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose";

     b) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: "d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici".

     22 bis Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge. [10]

     22 ter Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse. [11]

     22 quater Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge. [12]

 

          Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile)

     1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle ad esso allegate, fino alla data del 31 dicembre 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento: [13]

     a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

     b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni [14].

     2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.

     3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con riferimento all'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti di taluni ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.

     4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad uso abitativo e relative pertinenze, è ridotta di un quarto.

     5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000[15].

     6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è ridotta al 3 per cento.

     7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, le parole: "i trasferimenti coattivi: 8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento".

     8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

     11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:

     a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;

     b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.

     12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.

     13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

     14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

     15. La lettera e), del comma 10, dell'articolo 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituita dalla seguente:

     "e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;".

     16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.

     17. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa";

     b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo";

     c) il comma 9 è sostituito con il seguente:

     "9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001".

     18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.

 

          Art. 8. (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni)

     1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituita dalla tariffa di cui all'Allegato A della presente legge.

     2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, concernente l'istituzione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, le parole: "se detto valore supera 250 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "se detto valore supera 350 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2001".

 

          Art. 9. (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)

     1. [16]

     2. [17]

     3. [18]

     4. [19]

     5. [20]

     5 bis. [21]

     6. [22]

     7. [23]

     8.[24].

     9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.

     10. [25]

     11. [26]

     11 bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie. [27]

 

          Art. 10. (Imposta di registro sui conferimenti in società)

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

     "Art. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo";

     b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.";

     c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:

     1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: "1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "lire 250.000";

     2) le note sono sostituite dalle seguenti:

     "Note - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

     II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

     III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

     IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

     V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.";

     d) sono abrogati il comma 3, dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.

     2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.

     3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 11. (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale)

     1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.

     2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la tassa di stazionamento dovuta per unità da diporto, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:

     a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;

     b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;

     c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;

     d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.";

     c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.

     3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.

     4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

     "1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento".

 

          Art. 12. (Oli emulsionati)

     1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce "Gas di petrolio liquefatti (GPL)", la seguente voce: "Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

     a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

     b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

     c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

     d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi".

     2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999.

     3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

     4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448/1998 è sostituita dalla seguente:

     "c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

     1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

     2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F

     3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

     4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.".

     5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di ristorazione e" sono soppresse;

     b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore alberghiero," sono inserite le seguenti: "negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,";

     c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti".

 

          Art. 13. (Disposizioni in materia di attività marittime)

     1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le parole: "sulle retribuzioni corrisposte", sono sostituite dalle seguenti: "sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti".

     2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 è attribuito anche ai soggetti che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo di navi da crociera attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attività indicate al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, le predette disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.

     4. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 17, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte in fine le parole: "nonché ogni altra attività commerciale complementare, accessoria o comunque relativa all'attività crocieristica".

     5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "3 bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30".

 

          Art. 14. (Esecuzione di rimborsi di modesta entità)

     1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.

     3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

 

          Art. 15. (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133/1999)

     1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.

 

          Art. 16. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

     a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;

     b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;

     c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;

     d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;

     e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000. [28]

     2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

     3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

 

          Art. 17. (Disposizioni concernenti le camere di commercio)

     1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

     "3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

     4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

     a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

     b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

     c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

     d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

     2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

     3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

     4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

 

          Art. 18. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

     1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

     "f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:

     1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

     I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

     II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

     2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

     3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

     4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

     5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;".

     2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

     "3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.".

 

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

Capo I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

 

          Art. 19. (Rinnovi contrattuali)

     1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo e della scuola, è determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi e in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.

     2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi e in lire 850 miliardi. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 226, un'ulteriore somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, è utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.

     3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

     5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 

          Art. 20. (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)

     1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2 bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";

     c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.";

     d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del periodo;

     e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

     "3 ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative";

     f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

     "18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

     18 bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro";

     g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

     "20 bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

     20 ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite".

     2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "Nell'ambito del medesimo comparto". Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

     3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

 

          Art. 21. (Riduzione di personale del comparto della scuola)

     1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del 1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della presente legge, nonché quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.

     2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

 

          Art. 22. (Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)

     1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti le indennità, i compensi, le gratifiche, gli emolumenti ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti, indennità, compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.

 

          Art. 23. (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)

     1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: "nonché, a domanda” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ”nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente".

 

          Art. 24. (Affitti e fitti figurativi) [29]

     [1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate e attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente, almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. [30]

     2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.

     3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa[31].

     4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comunque in uso gratuito, il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o categorie di beni per i quali, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, è dovuto un canone d'uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai fitti di mercato dei beni medesimi. [32]

     5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.

     6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.]

 

          Art. 25. (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico)

     1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le condizioni.

 

          Art. 26. (Acquisto di beni e servizi [33])

     1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 [34].

     2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.

     3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti [35].

     3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 [36].

     4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.

 

          Art. 27. (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)

     1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

     2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

     3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.

     4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

     5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     6. [I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto] [37].

     7. [Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° ottobre 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b), del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera c). Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998] [38].

     8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

     9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

     a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

     b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

     10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse [39].

     11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

     13. [All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2000";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175"] [40].

     14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla prevista autorizzazione della Commissione delle Comunità europee di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione.

     15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

     16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, ferme restando le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

     1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

     2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

     3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2".

     17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: "comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali" sono soppresse e le parole: "non superiore" sono sostituite con le parole: "non inferiore".

     18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

     19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

     "1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".

 

          Art. 28. (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale)

     1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

     2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

     3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

     4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, è stabilita dai contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.

     5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

     6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

     7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

     8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo è integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue; corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.

     9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

     10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

     11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

     12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

     13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:

     a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;

     b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;

     c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

     14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.

     15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

     16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6".

     17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

 

          Art. 29. (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)

     1. [41]

     2. Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale[42].

     3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

     4. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di princìpi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000[43].

     5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:

     a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

     b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;

     c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;

     d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

     6. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

     7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione "medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità" deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

     9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10, dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

     10. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

     11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo "ex fabrica", l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

     12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa".

     13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

     "2 bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".

     14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

 

Capo II

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

 

          Art. 30. (Patto di stabilità interno)

     1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, l'obiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare il differenziale nell'anno 2000[44].

     2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente: "Il disavanzo è calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nonché quelle derivanti dai proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno. Tra le entrate e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità. Agli enti partecipanti al patto di stabilità interno è consentito calcolare il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel presente comma. Gli stessi enti hanno facoltà di valutare la propria conformità al patto di stabilità interno sulla base del disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo 0,2 per cento del PIL per il 1999".

     3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a trasmettere altresì una relazione illustrativa delle misure adottate o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.

     4. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.

     5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.

     6. Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione minima di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non può eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000 [45]

     7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai residenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.

     8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2 bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:

     a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

     b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

     c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

     d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;

     e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;

     g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2001, salva la facoltà degli enti locali di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori percentuali relativi alla determinazione degli importi degli ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1".

     9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione è rinviata al 1° gennaio 2001, o del decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della predetta legge n. 448 del 1998.

     10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

     a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;

     b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

     c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;

     d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.

     11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunti, in fine i seguenti periodi: "Il termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo avviso. A tal fine, gli uffici competenti provvedono alla comunicazione dell'avvenuto classamento delle unità immobiliari a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresì che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

     12. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile[46].

     13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.

     14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.

     15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere rinnovati sino all'anno 2003.

     16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

     17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998" sono aggiunte le seguenti: "e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".

     18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.

     19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000. [47]

     20. E' soppressa l'indennità di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma, dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

 

          Art. 31. (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti)

     1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua modalità di intervento atte a ridurre gli oneri di ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.

     2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.

 

          Art. 32. (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)

     1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la differenza è coperta mediante corrispondente riduzione delle dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale riduzione è operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La riduzione può essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti previsti da disposizioni di legge.

 

          Art. 33. (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

     1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".

     2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1 bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16".

     3. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

     "4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158".

     4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato il comma 3.

     5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono soppresse le parole: "a decorrere dall'esercizio finanziario 1999".

     6. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono abrogati il secondo periodo della lettera d) del comma 1 e i commi 2, 3 e 4.

     7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è abrogato.

 

          Art. 34. (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario)

     1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinché queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché l'effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.

 

Capo III

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

          Art. 35. (Gestioni previdenziali)

     1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato:

     a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione speciale minatori ed all'ENPALS;

     b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani, è stabilito per l'anno 2000, rispettivamente, in lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi e in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989; delle somme di lire 4 miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

     2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli esercizi 1998 e 1999,".

 

          Art. 36. (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL)

     1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

 

          Art. 37. (Contributo su pensioni con importo elevato)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è dovuto, sulla parte eccedente, un contributo di solidarietà nella misura del 2 per cento secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. [48]

 

          Art. 38. (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)

     1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

     2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

     3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario [49].

     4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto alle aziende che operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo, come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori anche non residenti per le attività dagli stessi effettivamente svolte nei predetti territori.

     6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.

 

          Art. 39. (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)

     1. A decorrere dal 15 gennaio 2006 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile [50]:

     a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'Autorità od Organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

     b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

 

          Art. 40. (Norma di trasparenza)

     1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni. Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.

 

          Art. 41. (Fondi speciali)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi Fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.

     2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:

     a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;

     b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS [51]

 

          Art. 42. (Fondo di previdenza per il clero)

     1. A decorrere dal primo gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, 1° comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo 20 della citata legge n. 903 del 1973.

     2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli importi di pensione. L'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni.

     3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una anzianità contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo 15 della citata legge n. 903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente articolo.

     4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.

     5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: "pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie".

     6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.

 

          Art. 43. (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa)

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso. A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbligatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa e all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi.

     2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:

     a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;

     b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;

     c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.

     3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

     4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.

     6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.

     7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia.

 

          Art. 44. (Disposizioni in materia di obblighi contributivi)

     1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo.

 

          Art. 45. (Disposizioni in materia di autotrasporto)

     1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:

     a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40[52];

     b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998[53];

     c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998[54].

 

Capo IV

STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

 

          Art. 46. (Mutui con oneri a carico dello Stato)

     1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

     3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.

 

          Art. 47. (Rimborso dei buoni postali)

     1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è inserito il seguente:

     "Art. 178-bis. - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro".

     2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

          Art. 48. (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)

     1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario".

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.

     3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213[55].

 

Titolo IV

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

 

Capo I

DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO

DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

 

          Art. 49. (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità)

     1. [56]

     2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.

     3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.

     4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:

     a) per i datori di lavoro:

     1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;

     2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;

     3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;

     4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

     5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;

     b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.

     5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).

     6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.

     7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

     a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;

     b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. [57]

     9. [58]

     10. [59]

     11. [60]

     12. [61]

     13. [62]

     14. [63]

     15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.

     16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

          Art. 50. (Misure per l'occupazione)

     1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: "a decorrere dal periodo di imposta" fino a: "un milione di lire annue", sono sostituite dalle seguenti: "un credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi".

 

          Art. 51. (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo)

     1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al secondo periodo, le parole: "0,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale";

     b) al terzo periodo, le parole: "di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali";

     c) al quarto periodo, le parole: "e agli assegni al nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera";

     d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale".

     2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino ad un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.

     3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese;", sono inserite le seguenti: "la riduzione è pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;".

     4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: "al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento", a decorrere dal 1° gennaio 2001.

 

          Art. 52. (Incremento delle pensioni sociali)

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000 mensili.

     2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale.

 

          Art. 53. (Libri di testo)

     1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno scolastico 2000-2001. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000.

 

          Art. 54. (Ulteriori finanziamenti)

     1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.

     2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

     3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     "b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro".

     4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonché all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, è prorogato al 31 dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

     5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni, le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione dei benefici, le modalità di rideterminazione dei tassi agevolati applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora più elevati di quello determinato sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data maggiorato di un punto percentuale. L'articolo 15 e l'articolo 16, ad eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e l'articolo 37 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del presente comma.

     6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente comma operano anche per le revoche già disposte per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

     7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di contributo si riferiscono.

 

          Art. 55. (Disposizioni per la Regione siciliana)

     1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.

 

          Art. 56. (Interventi in materia di sicurezza stradale)

     1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti proprietari delle strade territorialmente competenti per la realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 57. (Disposizioni per il territorio del Sulcis)

     1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

 

          Art. 58. (Tutela dell'ecosistema marino)

     1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

     2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo, con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

 

          Art. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma [64].

     1 bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita [65].

     1 ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma [66].

     2. [E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili] [67].

     2 bis. [E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:

     a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;

     b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta] [68].

     2 ter. [Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla base:

     a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;

     b) delle priorità stabilite al comma 2 bis] [69].

     3. [Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] [70].

     3 bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome [71].

     3 ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attestazione di specificità (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "anche per via telematica" [72].

     4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le Istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti. Le predette istituzioni pubbliche, nonchè le organizzazioni senza fini di lucro aventi finalità assistenziali possono altresì acquistare direttamente dall'AGEA le produzioni agricole disponibili allo stesso prezzo di acquisizione. L'AGEA è autorizzata a stipulare contratti diretti con le predette istituzioni per la cessione dei prodotti agricoli alle condizioni suddette [73].

     4 bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è soppresso [74].

     5. [A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo] [75].

 

          Art. 60. (Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto) [76]

 

          Art. 61. (Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997)

     1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15 marzo 1997, n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere utilizzati nell'anno 2000.

 

          Art. 62. (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

     1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:

     a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende che abbiano già stipulato accordi ministeriali ai sensi della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700 milioni; [77]

     b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unità, nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni; [78]

     c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da società appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unità alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere è valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;

     d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;

     e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 11 miliardi;

     f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;

     g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalle legge 19 luglio 1993, n. 236;

     h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10 miliardi;

     i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21 miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al secondo periodo della medesima lettera c).

     2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), f), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 45, comma 23, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

     3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo come civili alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi, accedono al trattamento di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al predetto trattamento può essere concessa nel limite massimo di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: "25 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "35 miliardi";

     b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

     5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000" e le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000";

     b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000".

     6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.

 

          Art. 63. (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare)

     1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, lo svolgimento delle attività in un periodo non superiore a sei mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: "10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "110 miliardi".

     2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

     3. [79]

     4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal Ministro".

 

          Art. 64. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)

     1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati";

     b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;";

     c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio";

     d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei). - 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:

     a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;

     b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

     3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità rispetto alle finalità istituzionali previste dal comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.

     4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.

     5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2";

     e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: "comma 2, lettera a)," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8".

     2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

 

          Art. 65. (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa)

     1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 è sostituito dal seguente:

     "3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano".

     2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

 

          Art. 66. (Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in società per azioni, di cui è consentita la dismissione, oltre che con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 332 del 1994, anche mediante altre modalità, definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidità di esecuzione della cessione. L'individuazione può esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonché le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato. Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.

     2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le modalità di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

     3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanità pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.

     4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.

     5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.

 

          Art. 67. (Disposizioni particolari in materia di investimenti)

     1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, è autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000 miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma di cui al presente comma, assicurando i necessari finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

 

Titolo V

NORME FINALI

 

          Art. 68. (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada) [80]

     [1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.

     3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

     4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

     5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.]

 

          Art. 69. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)

     1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.

     2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

 

          Art. 70. (Fondi speciali e tabelle)

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

     3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

     4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

     5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

     6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

     7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.

 

          Art. 71. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

     1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

     2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti.

     3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato A - (Articolo 8, comma 1)

 

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000:

 

 

b) aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni

Valore imponibile

a) aliquote sul va-

fratelli e sorelle

altri parenti fino al

altri soggetti

(scaglioni in milioni di lire)

lore globale netto

e affini in linea

quarto grado e affini

 

 

dell'asse ereditario

retta

in linea collaterale

 

 

e delle donazioni

 

fino al terzo grado

 

Oltre 10 fino a 100 ...............

-

-

3

6

Oltre 100 fino a 250 .............

-

3

5

8

Oltre 250 fino a 350 .............

-

6

9

12

Oltre 350 fino a 500 .............

7

10

13

18

Oltre 500 fino a 800 .............

10

15

19

23

Oltre 800 fino a 1.500 ..........

15

20

24

28

Oltre 1.500 fino a 3.000 .......

22

24

26

31

Oltre 3.000 .............................

27

25

27

33

 

Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001:

 

 

b) aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni

Valore imponibile

a) aliquote sul va-

fratelli e sorelle

altri parenti fino al

altri soggetti

(scaglioni in milioni di lire)

lore globale netto

e affini in linea

quarto grado e affini

 

 

dell'asse ereditario

retta

in linea collaterale

 

 

e delle donazioni

 

fino al terzo grado

 

Oltre 10 fino a 100 ...............

-

-

3

6

Oltre 100 fino a 250 .............

-

3

5

8

Oltre 250 fino a 350 .............

-

6

9

12

Oltre 350 fino a 500 .............

-

10

13

18

Oltre 500 fino a 800 .............

10

15

19

23

Oltre 800 fino a 1.500 ..........

15

20

24

28

Oltre 1.500 fino a 3.000 .......

22

24

26

31

Oltre 3.000 .............................

27

25

27

33

 

     TABELLA 1 – (Articolo 9, comma 2) [81]

 

     TABELLA 2 – (Articolo 12, comma 2)

 

ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI

Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante

Lire 657.774 per mille litri

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento

Lire 657.774 per mille litri

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

 

- con olio combustibile ATZ

Lire 79.200 per mille chilogrammi

- con olio combustibile BTZ

Lire 39.600 per mille chilogrammi

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

 

- con olio combustibile ATZ

Lire 79.200 per mille chilogrammi

- con olio combustibile BTZ

Lire 39.600 per mille chilogrammi

 

     Tabella 2-bis (Art. 6, comma 22-bis) [82]

 

Tariffa 1

Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate

L. 50.000

Tariffa 2

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate

L. 150.000

Tariffa 3

Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate

L. 500.000

Tariffa 4

Per autoveicoli di massa complessiva pari a18 tonnellate o superiore

L. 1.100.000

Tariffa 5

Per trattori stradali:

 

 

a) a 2 assi

L. 1.100.000

 

b) a 3 assi

L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferrioviari.

I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.

 

     TABELLA 3 – (Articolo 54, comma 1)

 

 

 

2000

2001

2002

Anno Terminale

 

 

(milioni di lire)

1

Legge n. 808 del 1985, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 6: Settore aeronautico (Industria, commercio e artigianato - 6.2.1.16 - cap. 7802)

-

45.000

-

2015

 

 

-

-

44.000

2016

2

Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 7.2.1.7 - cap. 8573)

-

5.000

-

2015

 

 

-

-

5.000

2016

3

Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Ammodernamento e potenziamento Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Interno - 7.2.1.2. - cap. 7401)

30.000

-

-

2008

 

 

-

150.000

-

2009

4

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9336)

-

-

5.000

2016

5

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici - 2.2.1.4 - cap. 7156)

-

50.000

-

2015

 

 

-

-

50.000

2016

6

Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6. - cap. 7068)

-

37.000

-

2015

 

 

-

-

40.000

2016

7

Legge n. 211 del 1992, articolo 9: Trasporto rapido di massa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.6 - cap. 7070)

-

9.000

-

2015

 

 

-

-

10.000

2016

8

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996, articolo 1, comma 3: Potenziamento e ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa (Trasporti e navigazione - 2.2.1.3 - cap. 7033)

-

35.500

-

2015

 

 

-

-

45.500

2016

9

Legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7114)

-

50.000

-

2015

 

(Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7119)

-

10.000

-

2015

10

Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Basilicata; decreto legislativo n. 76 del 1990, articolo 23, comma 2: Interventi di viabilità della Valle d'Agri (Lavori pubblici - 5.2.1.3 - cap. 8067)

-

15.000

-

2015

 

 

-

-

15.000

2016

11

Legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 203, lettera b): Intesa istituzionale di programma Friuli-Venezia Giulia; decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 1978, articolo 1: Interventi relativi alla viabilità nella provincia di Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.17 - cap. 7281)

-

30.000

-

2015

12

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Umbria e Marche) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 20.2.1.2 - cap. 9332)

-

9.000

-

2015

 

 

-

-

10.000

2016

13

Legge n. 194 del 1998, articolo 2, comma 5: Parco autobus (Trasporti e navigazione - 2.2.1.5 - cap. 7056)

-

67.000

-

2015

 

 

-

-

62.000

2016

14

Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.15 - cap. 7262)

-

40.000

-

2015

15

Legge n. 413 del 1998, articolo 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (Trasporti e navigazione - 4.2.1.4 - cap. 7265)

-

45.000

-

2015

 

 

-

-

41.000

2016

16

Legge n. 426 del 1998, articolo 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente - 1.2.1.4 - cap. 7081)

-

-

4.000

2012

17

Legge n. 140 del 1999, articolo 8: Fondo per l'innovazione degli impianti a fune (Industria, commercio e artigianato - 6.2.1.16 - cap. 7803)

-

5.000

-

2015

18

Legge n. 144 del 1999, articolo 32, comma 5: Interventi di sicurezza stradale (Lavori pubblici - 2.2.1.3 - cap. 7125)

-

25.000

-

2015

 

 

-

-

40.000

2016

19

Legge n. 144 del 1999, articolo 43, comma 1: Opere funzionali al progetto Malpensa 2000 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - cap. 7705)

-

30.000

-

2015

 

TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI

30.000

657.500

438.500

 

 

SPESA COMPLESSIVA ANNUA

30.000

687.500

1.059.000

 

 

     Prospetto di copertura - (Articolo 71, comma 1)

     COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

 

 

 

 

2000

2001

2002

 

 

(importi in miliardi di lire)

1)

ONERI DI NATURA CORRENTE

 

 

 

 

Tabella "A" (1)

492

1.397

1.849

 

Nuove o maggiori spese correnti:

 

 

 

 

Articolato

3.698

6.270

7.215

 

Rinnovi contrattuali

672

2.070

2.768

 

Separazione assistenza-previdenza

619

619

619

 

Assegno di maternità

92

186

188

 

Incremento fondo scuola

0

123

320

 

Riduzione costo lavoro (maternità, autotrasporto, ecc.)

1.572

2.127

1.201

 

Incremento pensioni sociali

98

100

103

 

Fondo copertura accelerazione DIT

0

500

1.500

 

Sostegno emittenti locali

40

40

40

 

Altre misure

605

505

476

 

Tabella "C"

1.310

769

1.188

 

Minori entrate correnti:

 

 

 

 

Articolato

8.093

11.086

9.423

 

Sgravi fiscali

7.970

10.198

9.803

 

Copertura super DIT (legge n. 133 del 1999)

1.000

1.000

0

 

Canoni concessione radiotelevisivi

77

0

0

 

Autotrasporto

41

41

41

 

Altri

117

204

333

 

Totale oneri da coprire

13.593

19.522

19.675

2)

MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

 

Nuove o maggiori entrate:

 

 

 

 

Articolato

183

434

1.675

 

Carbon tax: copertura tutela maternità e costo del lavoro

0

0

869

 

Effetti indotti

50

392

759

 

Canoni concessione radiotelevisivi

0

42

47

 

Contributo unificato iscrizione a ruolo

133

0

0

 

Tabella "C"

2

2

2

 

Riduzione di spese correnti:

 

 

 

 

Articolato

7.762

9.583

8.203

 

Riduzione personale scuola

205

534

534

 

Assunzioni di personale

0

800

970

 

Previdenza e assistenza

3.703

3.718

2.294

 

Gestione debito pubblico

2.000

1.900

1.800

 

Consumi intermedi

958

1.624

1.724

 

Modifica aliquote IRAP

542

644

551

 

Emittenti locali

24

33

0

 

Riduzione aggi raccoglitori lotto

330

330

330

 

Quota del miglioramento del risparmio pubblico:

5.646

9.503

9.795

 

Totale mezzi di copertura

13.593

19.522

19.675

 

(Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente)

13.151

20.284

44.522

 

 

 

 

 

NOTE

2000

2001

2002

 

(importi in miliardi di lire)

(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse

3.410

4.805

5.559

2000 = > miliardi 12.568;

 

 

 

2001 = > miliardi 7.686;

 

 

 

2002 = > miliardi 3.561.

 

 

 

Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie

2.918

3.408

3.710

2000 = > miliardi 10.275;

 

 

 

2001 = > miliardi 10.000;

 

 

 

2002 = > miliardi 9.725.

 

 

 

Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria

492

1.397

1.849

Fondo globale nuova legislazione ............................................

15.978

12.491

9.120

Regolazioni contabili nuova legislazione ................................

12.568

7.686

3.561

Fondo globale legislazione vigente ..........................................

13.193

13.408

13.435

Regolazioni contabili legislazione vigente ..............................

10.275

10.000

9.725

Regolazioni contabili ...................................................................

12.568

7.686

3.561

Tesoro ............................................................................................

6.211

1.561

561

Politiche agricole ..........................................................................

1.357

1.125

0

Sanità ..............................................................................................

5.000

5.000

3.000

Tesoro .............................................................................................

245

245

245

Tesoro .............................................................................................

316

316

316

Tesoro .............................................................................................

5.000

1.000

0

Tesoro .............................................................................................

650

0

0

Politiche agricole ..........................................................................

500

275

0

Politiche agricole ..........................................................................

107

100

0

Politiche agricole ..........................................................................

750

750

0

Sanità ..............................................................................................

5.000

5.000

3.000

Totale ..............................................................................................

12.568

7.686

3.561

 

     BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999–2002

 

 

 

1999 assestato

Previsioni

 

 

 

2000

2001

2002

 

 

(importi in miliardi di lire)

A)

LEGISLAZIONE VIGENTE

 

 

 

 

 

A.1) Entrata

24.047,1

25.400,0

27.300,0

28.500,0

 

Rimborsi IVA

19.000,0

19.400,0

21.300,0

22.500,0

 

Anticipo concessionari

4.500,0

6.000,0

6.000,0

6.000,0

 

Fondo ammortamento titoli di Stato

547,1

0,0

0,0

0,0

 

A.2) Spesa

69.772,5

48.791,8

37.300,0

38.225,0

 

Rimborsi IVA

19.000,0

19.400,0

21.300,0

22.500,0

 

Anticipo concessionari

4.500,0

6.000,0

6.000,0

6.000,0

 

Fondo ammortamento titoli di Stato

664,3

0,0

0,0

0,0

 

Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato

5.850,0

5.441,5

0,0

0,0

 

Applicazione sentenze Corte costituzionale

1.682,5

0,0

0,0

0,0

 

Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione

75,0

0,0

0,0

0,0

 

Gioco del lotto

4.154,0

0,0

0,0

0,0

 

Anticipazioni di tesoreria pregresse:

 

 

 

 

 

INPS

6.327,0

0,0

0,0

0,0

 

INPDAP

3.875,0

0,0

0,0

0,0

 

Ripiano disavanzi pregressi USL

3.320,0

0,0

0,0

0,0

 

Risorse comunitarie

700,0

0,0

0,0

0,0

 

Fondo globale corrente

13.055,0

10.275,0

10.000,0

9.725,0

 

Compensazione ARIET

538,0

0,0

0,0

0,0

 

Invalidi civili

6.031,7

5.875,3

0,0

0,0

 

Rimborsi d'imposta non residenti

0,0

800,0

0,0

0,0

 

Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata

0,0

1.000,0

0,0

0,0

B)

NUOVA LEGISLAZIONE

 

 

 

 

 

B.1) Spesa

0,0

10.062,0

-2.314,0

-6.164,0

 

Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998

0,0

7.333,0

0,0

0,0

 

Fondo globale di parte corrente (differenziale)

 

2.293,0

-2.314,0

-6.164,0

 

Fondo globale conto capitale

 

436,0

0,0

0,0

 

Effetto sul saldo netto da finanziare (+ : positivo)

45.725,4

33.453,8

7.686,0

3.561,0

 

     Tabella A

     TABELLA A - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

 

MINISTERI

2000

2001

2002

 

(milioni di lire)

1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate

 

 

 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

7.162.604

3.069.254

2.302.304

Di cui:

 

 

 

regolazione debitoria

 

 

 

2000: 6.211.000

 

 

 

2001: 1.561.000

 

 

 

2002: 561.000

 

 

 

Ministero delle finanze

57.735

160.146

528.021

Ministero della giustizia

136.437

198.537

278.537

Ministero degli affari esteri

320.179

253.278

260.778

Ministero della pubblica istruzione

688.369

735.273

735.273

Ministero dell'interno

205.450

243.000

213.000

 

\hU1~(a)

\hU1~(a)

\hU1~(a)

Ministero dei trasporti e della navigazione

229.300

563.800

662.500

Di cui:

 

 

 

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

 

 

 

2000: 85.000

 

 

 

2001: 85.000

 

 

 

2002: 85.000

 

 

 

Ministero della difesa

94.790

373.999

629.999

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.382.250

1.135.750

10.750

Di cui:

 

 

 

regolazione debitoria

 

 

 

2000: 1.357.000

 

 

 

2001: 1.125.000

 

 

 

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

3.000

-

-

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

209.600

309.600

309.600

Ministero del commercio con l'estero

20.000

40.000

40.000

Ministero della sanità

5.199.250

5.202.200

3.198.400

Di cui:

 

 

 

regolazione debitoria

 

 

 

2000: 5.000.000

 

 

 

2001: 5.000.000

 

 

 

2002: 3.000.000

 

 

 

Ministero per i beni e le attività culturali

58.270

79.370

24.500

Ministero dell'ambiente

120.376

136.676

70.876

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

190.000

190.000

155.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

16.077.610

12.690.883

9.419.538

2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate

 

 

 

 

\hU2~(a)

\hU2~(a)

\hU2~(a)

Ministero dei trasporti e della navigazione

- 100.000

- 200.000

- 300.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE

- 100.000

- 200.000

- 300.000

TOTALE TABELLA A . . . . . . .

15.977.610

12.490.883

9.119.538

 

     Tabella B

     TABELLA B - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

 

MINISTERI

2000

2001

2002

 

(milioni di lire)

1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate

 

 

 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

1.408.763

1.418.500

1.160.000

Di cui:

 

 

 

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

 

 

 

2000: 7.000

 

 

 

2001: 119.000

 

 

 

2002: 119.000

 

 

 

Ministero dell'interno

27.500

27.500

2.000

 

\hU1~(a)

\hU1~(a)

\hU1~(a)

Ministero dei lavori pubblici

301.200

400.200

372.200

Di cui:

 

 

 

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

 

 

 

2000: 70.000

 

 

 

2001: 178.000

 

 

 

2002: 179.000

 

 

 

Ministero dei trasporti e della navigazione

134.000

214.500

236.000

Di cui:

 

 

 

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

 

 

 

2000: 129.000

 

 

 

2001: 150.000

 

 

 

2002: 172.000

 

 

 

Ministero delle comunicazioni

211.800

216.800

220.800

Di cui:

 

 

 

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali

 

 

 

2001: 6.000

 

 

 

2002: 6.000

 

 

 

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.482.800

1.051.800

982.800

Di cui:

 

 

 

regolazione debitoria

 

 

 

2000: 436.000

 

 

 

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

121.000

122.000

125.000

Ministero per i beni e le attività culturali

76.000

84.000

79.000

Di cui:

 

 

 

Limiti di impegno a favore di soggetti non statali

 

 

 

2000: 3.000

 

 

 

2001: 5.000

 

 

 

2002: 5.000

 

 

 

Ministero dell'ambiente

115.000

125.000

55.000

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

703.500

707.500

708.500

Di cui:

 

 

 

limiti di impegno a favore di soggetti non statali

 

 

 

2000: 3.000

 

 

 

2001: 7.000

 

 

 

2002: 8.000

 

 

 

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

4.581.563

4.367.300

3.941.300

2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate

 

 

 

 

\hU2~(a)

\hU2~(a)

\hU2~(a)

Ministero dei lavori pubblici

- 104.000

- 143.000

- 143.000

TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE

- 104.000

- 143.000

- 143.000

TOTALE TABELLA B . . . . . . .

4.477.563

4.224.300

3.798.300

 

     Tabella C

     TABELLA C - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2000

2001

2002

 

(milioni di lire)

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

 

 

Legge n. 195 del 1958 e legge n. 1198 del 1967: Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2707)

35.894

36.612

37.344

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.3.1 - Organi costituzionali - cap. 2706)

28.765

29.627

30.516

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.16 - CONSOB - cap. 1990)

60.000

60.000

60.000

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (7.1.3.5. - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 4521)

240.000

138.000

138.000

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio

355.000

228.000

229.000

- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355)

 

 

 

Legge n. 833 del 1978, decreto legislativo n. 502 del 1992 (articolo 12) e decreto legislativo n. 446 del 1997 (articolo 39, comma 3):

 

 

 

- Art. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700)

46.469.000

48.217.000

49.954.000

- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701)

7.333.000

-

-

Legge n. 16 del 1980: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana all'estero (3.2.1.39 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7576)

86.542

86.542

86.542

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

 

 

 

- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)

225.000

225.000

225.000

- Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p)

185.000

185.000

220.000

Decreto-legge n. 694 del 1981, convertito dalla legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AGEA) (3.1.2.15 - Cassa conguaglio zucchero - cap. 1980)

100.000

75.000

-

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

 

 

 

- Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)

 

 

 

Decreto-legge n. 285 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 441 del 1980: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:

10.000

10.000

10.000

- Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171)

 

 

 

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.12 - Ferrovie dello Stato - cap. 1951)

575

575

575

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930)

70.000

70.000

72.000

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

 

 

 

- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)

330.000

356.000

350.000

- Art. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p)

140.000

140.000

140.000

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati dalle amministrazioni pubbliche:

 

 

 

- Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501)

26.000

26.000

26.000

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti:

 

 

 

- Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815)

449.000

449.000

449.000

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:

 

 

 

- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503)

25.000

25.000

30.000

Legge n. 481 del 1995: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità:

 

 

 

- Art. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502)

5.000

5.000

5.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2121)

13

13

13

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2124)

22.045

22.045

22.045

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato:

 

 

 

- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4. - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430)

24.000

24.000

24.000

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.22 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 2060)

50.000

50.000

50.000

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee:

 

 

 

- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505)

7.000

7.000

7.000

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:

 

 

 

- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718)

171.850

171.850

171.850

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 2128)

5.000

5.000

5.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900)

3.700

3.700

3.700

Decreto legislativo n. 165 del 1999: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.11 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1940/p)

360.000

360.000

360.000

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714)

1.637.000

1.602.000

1.597.000

 

58.454.384

52.607.964

54.303.585

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

 

 

 

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p)

20.000

20.000

20.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165)

16

16

16

Legge n. 678 del 1996: Proroga del contributo a favore del Centro di prevenzione e difesa sociale di Milano (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1856)

300

300

300

 

20.316

20.316

20.316

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

 

 

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, con sede in Firenze (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)

5.400

5.400

5.400

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131)

2.976

2.976

2.976

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749)

1.900

1.900

1.900

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)

275

275

275

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2151, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

671.887

671.887

672.887

Legge n. 948 del 1982: Norme per l'erogazione dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1161; 9.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2176; 10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2741; 12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3384; 13.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3741)

4.055

3.855

3.855

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)

5.500

5.500

5.500

Legge n. 411 del 1985: Concessione di un contributo statale ordinario alla società "Dante Alighieri" (10.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2744)

3.200

3.200

3.200

Legge n. 760 del 1985: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'Assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (12.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3383)

359

359

359

Legge n. 505 del 1995: Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (17.1.2.2; 18.1.2.2; 19.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - capp. 4232; 4332; 4432)

6.000

6.000

6.000

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)

-

10.000

10.000

 

701.552

711.352

712.352

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

 

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della Convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (9.1.2.1 - Interventi diversi - cap. 3901)

750

750

750

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1800)

17.870

17.870

17.870

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 [(articolo 68, comma 4, lettera b)]: Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.3.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1810)

450.000

400.000

450.000

 

468.620

418.620

468.620

MINISTERO DELL'INTERNO

 

 

 

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il personale della Polizia di Stato (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)

50.000

50.000

50.000

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916)

40.000

40.000

40.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

 

 

 

- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)

6.800

6.800

6.800

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1286)

1.011

280

280

 

97.811

97.080

97.080

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

 

 

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

 

 

 

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

- Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p)

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (7.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 4201)

710.000

600.000

600.000

 

4.710.000

4.100.000

3.600.000

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

 

 

 

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2265)

10.000

10.000

10.000

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339)

3.100

3.100

3.100

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1841)

942

942

942

 

14.042

14.042

14.042

MINISTERO DELLA DIFESA

 

 

 

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:

 

 

 

- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908)

91.500

91.500

91.500

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691)

32.500

32.500

32.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091)

14.000

14.000

14.000

 

138.000

138.000

138.000

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

 

 

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055)

26.957

26.957

26.957

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1661)

11.000

11.000

11.000

 

37.957

37.957

37.957

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

 

 

 

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

 

 

 

- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850)

60.000

60.000

65.000

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (8.1.2.1 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 3930)

47.600

47.600

47.600

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7210)

460.000

450.000

450.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2860)

5.024

5.024

5.024

 

572.624

562.624

567.624

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2130)

75.000

75.000

75.000

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

 

 

 

- Art. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100)

205.000

205.000

205.000

- Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101)

150.000

150.000

160.000

 

430.000

430.000

440.000

MINISTERO DELLA SANITA'

 

 

 

Legge n. 927 del 1980: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2630)

250

250

250

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

 

 

 

- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980)

489.550

439.750

444.750

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità: (7.1.2.2 - Istituto superiore di sanità - cap. 2990) .

210.000

210.000

210.000

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro: (7.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3000)

160.000

160.000

160.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241)

4.500

4.500

4.500

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo: (4.1.2.3 - Prevenzione del randagismo - cap. 2642)

2.600

2.600

2.600

 

866.900

817.100

822.100

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

 

 

 

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1601)

6.000

6.000

6.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1602, 1603; 4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2111, 2112)

10.000

10.000

10.000

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215)

970.000

970.000

980.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2 1 - Enti ed attività culturali - cap. 2304)

2.000

2.000

2.000

Legge n. 466 del 1988: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1804)

6.500

6.500

6.500

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951)

39.064

39.064

39.064

Legge n. 534 del 1996: Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 1802)

20.000

20.000

20.000

 

1.053.564

1.053.564

1.063.564

MINISTERO DELL'AMBIENTE

 

 

 

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 3955, 3957/p)

95.000

95.000

95.000

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1879, 1880/P)

250

250

250

Decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994: Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (articolo 1-bis, comma 5, e articolo 6, comma 1) (6.1.2.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 3151; 6.2.1.1 - Agenzia nazionale per la protezione ambientale - cap. 8008)

104.450

104.450

104.450

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001)

123.000

123.000

123.000

 

322.700

322.700

322.700

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

 

 

Legge n. 407 del 1974, modificata dalla legge n. 216 del 1977: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7592)

6.000

6.000

6.000

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2.5 - Altri interventi per le università statali - cap. 1271)

20.000

15.000

15.000

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (2.1.2.1 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1256)

150.000

150.000

200.000

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.1.2.2 - Università ed istituti non statali - cap. 1262)

195.000

195.000

200.000

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembe 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (3.1.2.2 - Diritto allo studio - cap. 1527)

200.000

200.000

200.000

 

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263)

11.200.000

11.200.000

11.350.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265)

78.000

78.000

78.000

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.1.1 – Ricerca scientifica - cap. 7536)

2.412.000

2.402.000

2.402.000

 

14.261.000

14.246.000

14.451.000

TOTALE GENERALE . . . . . . .

82.149.470

75.577.319

77.058.940

 

     N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

 

     Tabella D

     TABELLA D - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2000

2001

2002

 

(milioni di lire)

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

130.000

340.000

350.000

Legge n. 1089 del 1968 di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

 

 

 

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550)

200.000

200.000

200.000

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402)

-

-

5.000

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171) .

20.000

20.000

20.000

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)

-

-

40.000

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Misure a sostegno delle esportazioni italiane:

 

 

 

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)

150.000

150.000

150.000

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

 

 

 

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)

-

-

26.000

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (Art. 7) (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573 - Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)

-

-

18.800

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 Emergenze sul territorio - cap. 9337)

40.000

30.000

30.000

Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)

10.000

10.000

-

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

 

 

 

- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240)

10.000

10.000

5.000

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)

-

10.000

10.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

 

 

 

- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)

26.000

22.000

17.000

- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)

21.000

6.000

1.000

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

 

 

 

- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)

10.000

-

-

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

 

 

 

- Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)

5.000

10.000

10.000

Legge n. 771 del 1986: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8878)

6.000

-

-

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)

10.000

10.000

-

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

 

 

 

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481)

15.000

15.000

15.000

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)

50.000

100.000

600.000

- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)

-

-

250.000

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati dal dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

 

 

 

- Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339)

30.000

50.000

60.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)

2.950.000

2.800.000

4.000.000

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

 

 

 

- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)

10.000

12.000

12.000

- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131)

-

-

25.000

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

 

 

 

- Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158)

10.000

10.000

-

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)

30.000

30.000

750.000

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)

-

-

130.000

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)

-

-

200.000

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

 

 

 

- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353)

-

-

80.000

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

-

-

60.000

- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)

-

-

1.000

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

 

 

 

- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

-

-

200.000

- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)

-

-

280.000

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)

25.000

25.000

25.000

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria:

 

 

 

- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)

-

-

100.000

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

 

 

 

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)

-

-

130.000

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

 

 

 

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)

800.000

-

-

- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)

150.000

150.000

150.000

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600)

15.000

15.000

-

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)

100.000

100.000

100.000

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

 

 

 

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)

970.000

1.000.000

990.000

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)

-

-

225.000

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

 

 

 

- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464)

10.000

10.000

10.000

Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica:

 

 

 

- Art. 2, comma 2: Finanziamento della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - Informatica di servizio - cap. 7703)

30.000

-

-

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

 

 

 

- Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)

25.000

25.000

25.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)

50.000

-

-

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

 

 

 

 

- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

190.000

-

-

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

120.000

120.000

120.000

- Art. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804)

5.000

5.000

5.000

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

- Art. 49, comma 11: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)

30.000

-

-

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

 

 

 

- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE – cap. 8100)

100.000

100.000

100.000

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

 

 

 

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008)

-

300.000

-

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

 

 

 

- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)

10.000

10.000

10.000

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)

2.000.000

5.000.000

5.000.000

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)

80.000

90.000

100.000

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)

13.000

15.000

10.000

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)

10.000

10.000

10.000

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)

300.000

-

-

- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)

55.000

55.000

55.000

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

- Art. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243)

100.000

-

-

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)

700.000

-

-

- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)

1.068.000

1.504.000

2.755.000

- Art. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177)

200.000

-

-

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)

1.595.000

690.000

690.000

- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560)

300.000

300.000

300.000

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

 

 

 

- Art. 1, comma 1 (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580)

30.000

30.000

30.000

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)

100.000

100.000

100.000

Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.914.000

13.489.000

18.585.000

 

     N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

 

     Tabella E

     TABELLA E - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

 

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2000

2001

2002

 

 

(milioni di lire)

 

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412)

- 40.000

-

-

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato:

 

 

 

- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095) (1)

-

- 18.000

- 18.000

- Art. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) (2)

-

- 70.000

- 70.000

 

- 40.000

- 88.000

- 88.000

 

     N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

 

     Tabella F

     TABELLA F - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

 

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. -Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto

2. -Interventi a favore delle imprese industriali

3. -Interventi per calamità naturali

4. -Interventi nelle aree depresse

5. -Credito agevolato al commercio

6. -Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia

7. -Provvidenze per l'editoria

8. -Edilizia residenziale e agevolata

9. -Mediocredito centrale - SIMEST spa

10. -Artigiancassa

11. -Interventi nel settore dei trasporti

12. -Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

13. -Interventi nel settore della ricerca

14. -Interventi a favore dell'industria navalmeccanica

15. -Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

16. -Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)

17. -Edilizia penitenziaria e giudiziaria

18. -Metropolitana di Napoli

19. -Difesa del suolo e tutela ambientale

20. -Realizzazione strutture turistiche

21. -Interventi in agricoltura

22. -Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

23. -Università (compresa edilizia)

24. -Impiantistica sportiva

25. -Sistemazione aree urbane

26. -Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali

27. -Interventi diversi

N.B.:I seguenti settori sono privi di autorizzazioni nn. 15, 18, 20, 26.

 

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO

2000

2001

2002

2003 e successivi

Anno terminale

Limite impeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di lire)

1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)

4.600

-

-

-

-

 

 

4.600

-

-

-

 

 

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):

 

 

 

 

 

 

- Art. 18 e Art. 19 della legge n. 193 del 1984, legge n. 317 del 1991 e decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, comma 1: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

37.000

-

-

-

-

 

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

30.000

98.500

-

-

-

3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - cap. 7611)

31.250

-

-

-

-

 

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

100.400

-

-

-

-

 

Decreto-legge n. 396 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 481 del 1994: Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

100.690

-

-

-

-

 

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

15.000

15.000

-

-

-

2

- Art. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

100.000

100.000

100.000

 

-

3

Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

20.000

-

-

-

-

 

- Art. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 266 del 1997 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

60.000

60.000

60.000

-

-

3

- Art. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804)

5.000

5.000

5.000

-

-

 

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

1.595.000

690.000

690.000

-

-

3

Legge n. 140 del 1999: Norme in materia di attività produttive:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

99.700

99.700

99.700

-

-

3

- Art. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

84.800

84.800

84.800

-

-

3

- Art. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

-

35.000

35.000

-

-

3

 

2.278.840

1.188.000

1.074.500

-

 

 

3. Interventi per calamità naturali.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8502, 8504)

12.500

12.500

17.500

-

-

3

Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.7 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8571)

2.000

2.000

4.000

-

-

3

Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9337)

40.000

30.000

30.000

-

-

 

Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7483)

-

10.000

10.000

-

-

3

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.10 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 9190)

75.440

100.000

122.800

127.200

2003

3

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

 

 

 

 

 

 

- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/P)

107.000

135.000

80.000

-

-

3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8500)

300.000

300.000

350.000

870.000

2004

3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995 e decreto-legge n. 154 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

 

 

 

 

 

 

- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8602)

100.000

100.000

233.000

-

-

3

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

 

 

 

 

 

 

- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

120.000

120.000

120.000

1.940.000

2019

3

- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

35.000

35.000

35.000

525.000

2017

3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008)

-

300.000

-

-

-

3

- Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

4.000

4.000

4.000

20.000

2007

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302)

10.000

25.000

25.000

-

-

3

 

- Art. 50, comma 1, lettera l): Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250)

15.000

15.000

15.000

-

-

3

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302)

15.000

15.000

15.000

-

-

3

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito con modificazioni, dalla legge n. 266 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile.

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7804)

3.000

3.000

3.000

-

-

3

- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

47.000

47.000

47.000

799.000

2019

3

- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

3.000

3.000

3.000

51.000

2019

3

- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332)

29.500

33.000

33.000

561.000

2019

3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti. Delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250)

60.000

60.000

60.000

-

-

3

 

978.440

1.349.500

1.207.300

4.893.200

 

 

4. Interventi nelle aree depresse

 

 

 

 

 

 

Legge n. 1089 del 1968, di conversione del decreto-legge n. 918 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

200.000

200.000

200.000

-

-

 

Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989 nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)

4.097.336

2.821.192

2.500.000

-

-

3

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° agosto 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7309; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)

313.000

50.000

-

-

-

3

Decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 1995: Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse (articolo 9) (Tesoro bilancio e programmazione economica: 8.2.1.6 - Metropolitane - cap. 9150; 8.2.1.11 - Aree depresse - cap. 9103; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)

121.170

-

-

-

-

 

(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

42.830

-

-

-

-

 

Decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995: Misure dirette ad eccelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse (articolo 4)

 

 

 

 

 

 

(Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590)

50.000

69.142

-

-

-

3

(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662)

633.221

85.771

-

-

-

3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)

268.426

460.092

-

-

-

3

(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331)

99.426

82.408

-

-

-

3

(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

96.250

-

-

-

-

 

(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)

168.820

205.310

-

-

-

3

(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115)

96.361

71.840

-

-

-

3

Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1):

 

 

 

 

 

 

(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.1.2.2. - Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 9240; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - cap. 9275)

999.107

2.497.432

-

-

-

 

(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 7.2.1.5 - Aree depresse - cap. 9435)

87.754

135.645

-

-

-

3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7251; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)

66.355

240.889

-

-

-

3

(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P 8.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 8060)

28.394

-

-

-

-

3

(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7773)

50.000

70.713

-

-

-

3

(Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7448; 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)

51.508

68.792

-

-

-

3

(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

168.750

-

-

-

-

 

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (articolo 1):

 

 

 

 

 

 

(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.17 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8573; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230)

1.504.784

1.475.753

-

-

-

 

(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520: 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4520)

52.950

131.816

-

-

-

3

(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - cap. 8951)

460.372

235.704

-

-

-

3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263)

183.133

316.621

-

-

-

3

(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331)

130.574

170.592

-

-

-

3

(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

1.086.432

350.000

-

-

-

3

(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 7670/P)

20.000

-

-

-

-

 

(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P)

131.513

381.022

-

-

-

3

(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

168.750

-

-

-

-

 

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse:

 

 

 

 

 

 

(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 9356)

3.202.299

6.305.606

6.142.599

-

-

3

(Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - cap. 3590)

200.000

150.000

-

-

-

3

(Lavori pubblici: 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - cap. 7669; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013)

268.760

789.182

409.601

-

-

3

(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7180)

68.507

113.440

42.987

-

-

3

(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599)

34.360

64.105

26.901

-

-

3

(Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

635.000

1.250.000

600.000

-

-

3

(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670/P)

15.000

-

-

-

-

 

(Beni culturali: 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7790; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060)

20.501

36.382

15.267

-

-

3

(Ambiente: 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7771)

39.007

72.775

30.538

-

-

3

(Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

116.566

568.510

32.107

-

-

3

 

- Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8591)

73.100

73.100

-

-

-

3

- Art. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999):

 

 

 

 

 

 

(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8592; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230)

2.800.000

2.900.000

-

-

-

3

(Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065)

300.000

300.000

-

-

-

3

(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800)

1.250.000

1.250.000

-

-

-

3

(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

200.000

200.000

-

-

-

3

 

20.600.316

24.193.834

10.000.000

-

 

 

5. Credito agevolato al commercio.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

 

 

 

 

 

 

- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

106.000

-

-

-

-

 

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

 

 

 

 

 

 

- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P)

124.000

209.600

-

-

-

 

 

230.000

209.600

-

-

 

 

6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilascio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610)

26.000

22.000

17.000

-

-

 

- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350)

21.000

6.000

1.000

-

-

3

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 2: Interventi per Venezia.

 

 

 

 

 

 

(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7151, 7153, 7154, 7157)

3.500

3.500

3.500

-

-

3

(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7158; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7262)

2.000

2.000

2.000

-

-

3

(Beni culturali: 3.2.1.7 - Interventi per Venezia - cap. 7601)

1.000

1.000

1.000

-

-

3

(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107, 7108, 7118)

3.500

3.500

3.500

-

-

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586)

6.000

16.000

16.000

-

-

3

(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7152, 7154)

14.000

34.000

34.000

-

-

3

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale:

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8660)

4.000

4.000

4.000

4.000

2003

3

 

81.000

92.000

82.000

4.000

 

 

7. Provvidenze per l'editoria.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551)

5.000

5.000

5.000

15.000

2005

3

 

5.000

5.000

5.000

15.000

 

 

8. Edilizia residenziale e agevolata

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7251)

-

200.000

221.900

-

-

3

Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 - Eliminazione barriere architettoniche - cap. 9473)

20.000

-

-

-

-

 

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160)

141.600

90.000

100.000

-

-

 

 

161.600

290.000

321.900

-

-

 

9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 1329 del 1965: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

130.000

340.000

350.000

-

-

3

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660)

150.000

150.000

150.000

-

-

 

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 1984):

 

 

 

 

 

 

- Art. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)

-

-

133.400

-

-

3

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

 

 

 

 

 

 

- Art. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)

50.000

50.000

44.600

-

-

3

Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240)

10.000

10.000

5.000

-

-

 

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

 

 

 

 

 

 

- Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziamento del sistema produttivo - cap. 7657)

50.000

50.000

34.600

-

-

3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

70.000

70.000

70.000

616.000

2004

3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658)

75.000

75.000

75.000

375.000

2007

3

- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657)

50.000

50.000

50.000

600.000

2006

3

 

585.000

795.000

912.600

1.591.000

 

 

10. Artigiancassa.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

 

 

 

 

 

 

- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

50.000

50.000

69.750

-

-

3

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

50.000

50.000

29.750

-

-

3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

 

 

 

 

 

 

- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401)

195.000

195.000

195.000

450.000

2007

3

 

295.000

295.000

294.500

450.000

 

 

11. Interventi nel settore dei trasporti.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350)

6.150.000

6.200.000

6.200.000

16.473.000

2005

3

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098)

3.500

3.500

3.500

21.000

2008

3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7160)

15.000

15.000

15.000

-

-

3

- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)

195.000

195.000

195.000

1.755.000

2011

3

- Art. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7319)

20.000

20.000

20.000

-

-

3

- Art. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 - Trasporti pubblici locali - cap. 7340)

2.500

2.500

2.500

-

-

3

- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056)

1.000

1.000

1.000

10.000

2012

3

- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido e massa - cap. 7069)

50.000

50.000

50.000

320.000

2009

3

- Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094)

5.000

5.000

5.000

-

-

3

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095)

110.000

110.000

110.000

554.000

2007

3

- Art. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096)

250.000

250.000

250.000

1.250.000

2007

3

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione: 2.2.1.10 - Mobilità ciclistica - cap. 7111)

13.000

15.000

10.000

-

-

 

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:

 

 

 

 

 

 

- Art. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nei porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265)

100.000

100.000

100.000

-

-

3

- Art. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7045)

20.000

20.000

20.000

-

-

3

- Art. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: 4.2.1.6 - Sistemi idroviari - cap. 7331)

40.000

40.000

40.000

-

-

3

- Art. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 - Informatica di servizio - cap. 7476)

4.400

4.400

4.400

-

-

3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione tradizionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7235)

5.400

5.400

5.400

-

-

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992 (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7068)

80.000

180.000

180.000

-

-

3

 

7.064.800

7.304.800

7.299.800

20.823.000

 

 

12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine

 

 

 

 

 

 

Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (articolo 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8154)

10.000

10.000

-

-

-

3

Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8157)

10.000

10.000

-

-

-

3

Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

 

 

 

 

 

 

- Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio – cap. 8158)

10.000

10.000

-

-

-

3

 

30.000

30.000

-

-

 

 

13. Interventi nel settore della ricerca.

 

 

 

 

 

 

Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

 

 

 

 

 

 

- Art. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7591)

7.000

-

-

-

-

 

- Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2. - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P)

8.000

8.000

-

-

-

3

- Art. 6, comma 3: finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526)

40.000

25.000

25.000

-

-

3

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672)

10.000

10.000

10.000

-

-

 

 

65.000

43.000

35.000

-

-

3

14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1, lettera a): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7205)

60.000

60.000

60.000

-

-

3

- Art. 1, comma 1, lettera b): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7210)

30.000

30.000

30.000

-

-

3

- Art. 8, comma 3, lettera a): Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Potenziamento - cap. 7504)

10.000

10.000

10.000

-

-

3

 

100.000

100.000

100.000

-

 

 

16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione

 

 

 

 

 

 

Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

 

 

 

 

 

 

- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061)

3.867.000

3.897.000

990.000

-

-

3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8031)

20.000

20.000

20.000

280.000

2016

3

- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032)

20.000

20.000

20.000

280.000

2016

3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8033)

55.000

75.000

75.000

1.250.000

2017

3

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

 

 

 

 

 

 

- Art. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)

61.600

61.600

61.600

-

-

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034)

50.000

70.000

70.000

-

-

3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066)

-

10.000

10.000

-

-

3

 

4.073.600

4.153.600

1.246.600

1.810.000

 

 

17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

 

 

 

 

 

 

- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481)

113.390

15.000

15.000

-

-

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera f): Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 - Edilizia penitenziaria - cap. 8730)

80.000

80.000

80.000

-

-

3

 

193.390

95.000

95.000

-

 

 

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

 

 

 

 

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici: 4.2.1.1 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - cap. 7402)

5.000

5.000

5.000

-

-

3

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111)

5.000

10.000

10.000

-

-

 

Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339)

30.000

50.000

60.000

-

-

 

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.6 - Difesa del suolo - cap. 8561)

730.000

730.000

750.000

-

-

3

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)

100.000

100.000

100.000

-

-

3

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

 

 

 

 

 

 

- Art. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7589)

3.000

-

-

-

-

 

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - capp. 7081, 7082)

446.200

16.200

16.200

-

-

3

- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente: 4.2.1.1 - Piani di disinquinamento - cap. 7616; 5.2.1.1 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale - capp. 7802, 7803, 7804; 7.2.1.2 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 8254)

55.000

55.000

55.000

-

-

3

Legge n. 448 del 1998: Misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082)

700.000

-

-

-

-

 

 

2.074.200

966.200

996.200

-

 

 

21. Interventi in agricoltura

 

 

-

 

 

 

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole: 2.2.1.3 - Cassa proprietà contadina - cap. 7171) .

20.000

20.000

20.000

-

-

3

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale: - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

200.000

200.000

200.000

-

-

3

- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130)

280.000

280.000

280.000

-

-

3

Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624)

10.000

10.000

10.000

-

-

 

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186)

100.000

100.000

100.000

-

-

3

 

610.000

610.000

610.000

-

 

 

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi

 

 

 

 

 

 

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

 

 

 

 

 

 

- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8104)

10.000

12.000

12.000

-

-

3

Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici: 6.2.1.16 - Patrimonio culturale non statale - cap. 8875)

18.500

-

-

-

-

 

(Beni culturali: 4.2.1.2. - Patrimonio culturale non statale - cap. 7710; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7765)

6.500

-

-

-

-

 

 

35.000

12.000

12.000

-

 

 

23. Università (compresa edilizia)

 

 

 

 

 

 

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

 

 

 

 

 

 

- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109)

550.000

600.000

600.000

-

-

3

Legge n. 315 del 1998: Interventi finanziari per l'università e la ricerca:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1, lettera e): Progetto Large Binocular Telescope (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P)

4.600

-

-

-

-

 

- Art. 1, comma 1, lettera f): Fondo speciale la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P)

52.500

-

-

-

-

 

- Art. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie - cap. 8551)

6.000

6.000

-

-

-

3

 

613.100

606.000

600.000

-

 

 

24. Impiantistica sportiva.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987. (Beni culturali: 7.2.1.2 - Impianti sportivi - cap. 8261)

20.000

20.000

-

-

-

3

 

20.000

20.000

-

-

 

 

25. Sistemazione aree urbane

 

 

 

 

 

 

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.1 - Fondo per Roma capitale - cap. 9410)

200.000

200.000

200.000

-

-

3

 

200.000

200.000

200.000

-

 

 

27. Interventi diversi.

 

 

 

 

 

 

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 8140)

40.000

40.000

40.000

-

-

3

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

 

 

 

 

 

 

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711)

26.000

26.000

26.000

-

-

3

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7): (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - capp. 7570, 7572, 7573)

8.800

8.800

8.800

-

-

3

(Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461)

10.000

10.000

10.000

-

-

3

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

 

 

 

 

 

 

- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100)

250.000

250.000

250.000

-

-

3

Legge n. 813 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620)

2.950.000

2.800.000

4.000.000

-

-

3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

 

 

 

 

 

 

- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti eseguibili - cap. 9131)

25.000

25.000

25.000

-

-

3

Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di credito e di diritto pubblico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.28 - Istituti di credito di diritto pubblico - cap. 7454)

16.667

-

-

-

-

 

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.21 - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 7340)

130.000

130.000

130.000

-

-

3

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

63.043

63.043

60.000

-

-

3

- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - cap. 7995)

1.000

1.000

1.000

-

-

3

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali: 3.2.1.3 - Progetto Leopardi - cap. 7451)

2.000

-

-

-

-

 

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.15 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 8680)

25.000

25.000

25.000

-

-

3

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

 

 

 

 

 

 

- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601)

50.000

50.000

100.000

-

-

3

Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236)

130.000

130.000

130.000

-

-

3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670)

800.000

-

-

-

-

 

- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640)

150.000

150.000

150.000

-

-

3

Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8600)

15.000

15.000

-

-

-

 

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7232)

225.000

225.000

225.000

-

-

3

Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464)

10.000

10.000

10.000

-

-

 

Decreto-legge n. 630 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 1997: Finanziamento dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996 - (Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica) (articolo 1-bis) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)

600.000

600.000

-

-

-

3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

 

 

 

 

 

 

- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

190.000

-

-

-

-

 

Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.18 - Occupazione - cap. 8720)

100.000

100.000

150.000

-

-

3

Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (articolo 2) (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7246

3.000

3.000

-

-

-

3

Legge n. 270 del 1997: Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 23.2.1.2 - Giubileo 2000 - cap. 9412)

160.000

-

-

-

-

 

Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

 

 

 

 

 

 

- Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7106/P)

10.000

-

-

-

-

 

Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

- Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331)

1.000.000

1.000.000

-

-

-

3

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero:

 

 

 

 

 

 

- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SAE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100)

100.000

100.000

100.000

-

-

3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7647)

300.000

300.000

500.000

-

-

3

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Lavori pubblici: 2.2.1.3 - Opere varie - cap. 7121)

30.000

30.000

30.000

480.000

2018

1

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore:

 

 

 

 

 

 

- Art. 8, comma 3, lettera a): Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7574)

10.000

10.000

10.000

-

-

3

- Art. 8, comma 3, lettera b): Costruzione di unità navali per la vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7575)

20.000

20.000

20.000

-

-

3

- Art. 8, comma 3, lettera d): Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7576)

2.000

2.000

2.000

-

-

3

Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali (articoli 1, comma 1, 2, comma 1, 4 e 6) (Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - capp. 7717, 7719, 7721; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 8212)

24.000

5.000

5.000

-

-

3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

 

 

 

 

 

 

- Art. 50, comma 1, lettera e): Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401)

67.100

67.100

67.100

-

-

2

- Art. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi legge n. 266 del 1997 (articolo 4, comma 3) (Difesa: 11.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7177)

250.000

76.000

76.000

-

-

3

- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)

1.773.000

2.209.000

3.525.000

285.000

-

3

- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560)

1.000.000

1.000.000

300.000

-

-

3

Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 1 (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580)

30.000

30.000

30.000

-

-

 

- Artt. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanità (Sanità: 5.2.1.4 - Informatica di servizio - cap. 7570; 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580)

103.532

-

-

-

-

 

- Art. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541)

135.000

200.000

-

-

-

3

Legge n. 477 del 1998: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7245)

23.000

23.000

23.000

42.500

2004

3

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto (Spese per la realizzazione di un programma per la costruzione e l'ammodernamento di immobili) (articoli 29, comma 4, e 28, comma 3) (Finanze: 5.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7163; 7.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 7282)

79.500

79.500

79.500

67.400

2003

3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7271)

40.000

40.000

-

-

-

3

- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688)

80.000

80.000

80.000

1.360.000

2019

3

- Art. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381)

10.000

10.000

10.000

70.000

2009

3

- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260)

20.000

30.000

30.000

-

-

3

Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alle normative sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

 

 

 

 

 

 

- Art. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - edilizia di servizio - cap. 8663)

45.000

-

-

-

-

 

- Art. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7776)

4.000

-

-

-

-

 

- Art. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 - Acquisizione di beni bibliografici e archivistici - cap. 7507)

1.000

-

-

-

-

 

- Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7253)

6.895

-

-

-

-

 

 

11.194.537

10.032.443

10.228.400

2.304.900

 

 

TOTALE................

51.443.423

52.531.977

35.220.800

31.891.100

 

 

 

     N.B.: Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

     1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;

     2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;

     3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.

     Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità. - Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).

 

     Allegato n. 1 - Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni (articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208)

 

     ALLEGATO N. 1 - (Articolo 70, comma 7)

     Legge n. 1329 del 1965: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7658)

     Legge n. 1089 del 1968: Nuove norme sui territori depressi del centro-nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle ferrovie dello Stato:

     - Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca - cap. 7550/p)

     Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 del 1968: Piano regolatore generale degli acquedotti (Lavori pubblici - cap. 7402)

     Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice (Politiche agricole - cap. 7171)

     Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto-legge n. 155 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 243 del 1993 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8140)

     Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

     - Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)

     Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale:

     - Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)

     Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7251)

     Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (Trasporti e navigazione - capp. 7570, 7572, 7573; Ambiente - cap. 8461)

     Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

     - Art. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)

     Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e dell'11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9337)

     Legge n. 16 del 1985: Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici - cap. 8154)

     Legge n. 49 del 1985: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:

     - Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240)

     - Art. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670)

     Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 662 del 1985: Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi di alcuni abitati (Lavori pubblici - capp. 7483, 8304, 8605)

     Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:

     - Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610)

     - Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350)

     Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

     - Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria - cap. 7800)

     Legge n. 64 del 1986, articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonché legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)

     Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:

     - Art. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole - cap. 8111)

     Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici - cap. 8157)

     Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

     - Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)

     - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca - cap. 7109/p)

     - Art. 7, comma 15, lettera d): Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7281)

     - Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)

     Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità:

     - Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339)

     Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8620/p)

     Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

     - Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980) (Politiche agricole - cap. 8104)

     - Art. 17, comma 26: interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali (Lavori pubblici - cap. 7123)

     - Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9131)

     Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:

     - Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)

     Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8561)

     Legge n. 289 del 1989: Realizzazione di impianti sportivi (Beni culturali - cap. 8261)

     Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9190)

     Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7340)

     Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9410)

     Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

     - Art. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353)

     - Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

     - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)

     - Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (Politiche agricole - cap. 7995)

     Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (articolo 9, comma 4) (Finanze - capp. 7020, 7061, 7101, 7161, 7221, 7281)

     Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

     - Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)

     Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (Beni culturali - cap. 7451)

     Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:

     - Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)

     - Art. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8130)

     Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8680)

     Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

     - Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità - cap. 7601)

     Decreto legislativo n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

     - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236)

     Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

     - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)

     - Art. 1–ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601)

     - Art. 3, comma 9, e 8, comma 4–bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640)

     Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

     - Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole - cap. 8217)

     Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici - cap. 8600)

     Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9260)

     Decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

     - Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061/p)

     Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (Interno - cap. 7232/p)

     Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994:

     - Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - capp. 7484, 8602)

     Decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali:

     - Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7464)

     Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

     - Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali - cap. 7551)

     Decreto-legge n. 307 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 400 del 1996: Disposizioni urgenti per l'utilizzazione in conto residui dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti finalizzati per la pubblica amministrazione, nonché delle spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica:

     - Art. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della pubblica amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7703)

     Decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 573 del 1996: Misure urgenti per le università e gli enti di ricerca:

     - Art. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca - cap. 7526/p)

     - Art. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Università e ricerca - cap. 7528/p)

     Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca - cap. 7111/p)

     Decreto-legge n. 552 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 642 del 1996: Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996 (Art. 9) (Politiche agricole - capp. 3056, 3057, 3058)

     Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

     - Art. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350)

     Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

     - Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239)

     - Art. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)

     Decreto-legge n. 130 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 228 del 1997: Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi nel territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura (articolo 1, comma 1) (Politiche agricole - cap. 8212)

     Legge n. 196 del 1997: Norme in materia di promozione dell'occupazione (articolo 25) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8720)

     Legge n. 242 del 1997: Rifinanziamento della legge 29 dicembre 1987, n. 545, per il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi (Lavori pubblici - cap. 8875; Beni culturali - capp. 7765, 7710)

     Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Trasporti e navigazione - cap. 7185)

     Legge n. 251 del 1997: Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti (Art. 2) (Affari esteri - cap. 8001)

     Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

     - Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca - cap. 7533)

     - Art. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7380)

     - Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7401)

     - Art. 14: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria - cap. 7804)

     Legge n. 270 del 1997: piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9412)

     Legge n. 276 del 1997: Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente, nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari:

     - Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)

     Legge n. 345 del 1997: Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia:

     - Art. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (lavori pubblici - cap. 8064)

     - Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473)

     - Art. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca - cap. 7318)

     - Art. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e città di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484)

     Legge n. 449 del 1997: Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica:

     - Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)

     Legge n. 454 del 1997: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità:

     - Art. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione - cap. 7086)

     Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

     - Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione - cap. 7098)

     Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi:

     - Art. 13, comma 6–sexies: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici - cap. 7589)

     - Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332):

     - Art. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)

     - Art. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)

     - Art. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)

     - Art. 23–quinquies: Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212)

     Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

     - Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101)

     - Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100)

     Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite dai disastri franosi nella regione Campania:

     - Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008)

     Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

     - Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647)

     - Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056)

     - Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056)

     - Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069)

     - Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094)

     Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica:

     - Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)

     Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

     - Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)

     - Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8591)

     Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico:

     - Art. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici - cap. 8160)

     - Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)

     Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Trasporti e navigazione - cap. 7111)

     Legge n. 423 del 1998: Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico:

     - Art. 1, comma 1 (Politiche agricole - cap. 7624)

     - Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7185)

     Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale:

     - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)

     - Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla legge n. 344 del 1997 in materia ambientale (Ambiente - capp. 7802, 7803, 7616, 7804 e 8254)

     Legge n. 444 del 1998: Nuove disposizioni per favorire la riapertura di immobili adibiti a teatro e per attività culturali:

     - Art. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali - cap. 8212)

     - Art. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali - cap. 7717)

     - Art. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali - cap. 7719)

     Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

     - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)

     - Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8541)

     - Art. 50, comma 1, lettera h): Interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle forze armate (Difesa - cap. 7177)

     - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria - cap. 7800)

     - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità - cap. 7560)

     Decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1999: Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attivazione del Piano sanitario nazionale 1998–2000:

     - Art. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità - cap. 7580)

     - Art. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità - cap. 7570)

     Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto:

     - Art. 28: Costruzione immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze - cap. 7101)

     Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

     - Artt. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)

     Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

     - Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7271)

     - Art. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688)

     - Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186)

     Legge n. 237 del 1999: Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività culturali:

     - Art. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici - cap. 8663)

     - Art. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706)

     - Art. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507)

     - Art. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349) - - Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali - cap. 7253)

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 3 del 25 settembre 2001, n. 351.

[2] Comma così modificato dall'art. 43 della dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[3] Comma abrogato dall'art. 29 del D.P.R. 13 settembre 2005, n.