Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.8 leggi finanziarie |
Data: | 23/12/1999 |
Numero: | 488 |
Sommario |
Art. 1. (Risultati differenziali) |
Art. 2. (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali) |
Art. 3. (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari) |
Art. 4. (Patrimonio immobiliare dello Stato) |
Art. 5. (Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa) |
Art. 6. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile) |
Art. 8. (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni) |
Art. 9. (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari) |
Art. 10. (Imposta di registro sui conferimenti in società) |
Art. 11. (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale) |
Art. 12. (Oli emulsionati) |
Art. 13. (Disposizioni in materia di attività marittime) |
Art. 14. (Esecuzione di rimborsi di modesta entità) |
Art. 15. (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della legge n. 133/1999) |
Art. 16. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo) |
Art. 17. (Disposizioni concernenti le camere di commercio) |
Art. 18. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) |
Art. 19. (Rinnovi contrattuali) |
Art. 20. (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time) |
Art. 21. (Riduzione di personale del comparto della scuola) |
Art. 22. (Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita) |
Art. 23. (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca) |
Art. 24. (Affitti e fitti figurativi) |
Art. 25. (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico) |
Art. 26. (Acquisto di beni e servizi |
Art. 27. (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile) |
Art. 28. (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale) |
Art. 29. (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica) |
Art. 30. (Patto di stabilità interno) |
Art. 31. (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti) |
Art. 32. (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali) |
Art. 33. (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) |
Art. 34. (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario) |
Art. 35. (Gestioni previdenziali) |
Art. 36. (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL) |
Art. 37. (Contributo su pensioni con importo elevato) |
Art. 38. (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi) |
Art. 39. (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti) |
Art. 40. (Norma di trasparenza) |
Art. 41. (Fondi speciali) |
Art. 42. (Fondo di previdenza per il clero) |
Art. 43. (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa) |
Art. 44. (Disposizioni in materia di obblighi contributivi) |
Art. 45. (Disposizioni in materia di autotrasporto) |
Art. 46. (Mutui con oneri a carico dello Stato) |
Art. 47. (Rimborso dei buoni postali) |
Art. 48. (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità) |
Art. 49. (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità) |
Art. 50. (Misure per l'occupazione) |
Art. 51. (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo) |
Art. 52. (Incremento delle pensioni sociali) |
Art. 53. (Libri di testo) |
Art. 54. (Ulteriori finanziamenti) |
Art. 55. (Disposizioni per la Regione siciliana) |
Art. 56. (Interventi in materia di sicurezza stradale) |
Art. 57. (Disposizioni per il territorio del Sulcis) |
Art. 58. (Tutela dell'ecosistema marino) |
Art. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) |
Art. 60. (Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto) |
Art. 61. (Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del 1997) |
Art. 62. (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) |
Art. 63. (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare) |
Art. 64. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo) |
Art. 65. (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa) |
Art. 66. (Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato) |
Art. 67. (Disposizioni particolari in materia di investimenti) |
Art. 68. (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada) |
Art. 69. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative) |
Art. 70. (Fondi speciali e tabelle) |
Art. 71. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore) |
§ 27.8.30 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
(G.U. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.).
Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500 miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della
2. Per gli anni 2001 e 2002 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi, al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 384.000 miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico- finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI
Art. 2. (Dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali)
1. All'articolo 7 del
"2 ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2 quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta all'intermediario è calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2 quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.
2 sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2 ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:
a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della
b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2 septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2 octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2 nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della
2. Dopo la lettera f), del comma 109, dell'articolo 3, della
"f bis) Gli alloggi in edifici di pregio, sono definiti con circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore offerente".
3. [1]
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies dell'articolo 7 del
5. All'articolo 3, comma 109, della
a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c), dopo le parole: "di cui alla lettera b)" sono inserite le seguenti: ", nonché le modalità di determinazione del prezzo di vendita di cui alla lettera d)".
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui al presente articolo[2].
Art. 3. (Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari)
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis, della
“14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali pubblici, nonché i proventi distribuiti dagli stessi fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari".
Art. 4. (Patrimonio immobiliare dello Stato)
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della
"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati secondo programmi, modalità e tempi definiti, di concerto con il Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti programmi vengono altresì stabiliti le modalità di esercizio del diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del
4. Dopo il comma 99, dell'articolo 3, della
"99 bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola; il relativo programma di alienazione è definito di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende demaniali, di programmi di biodiversità animale e vegetale, le aree interne alle città e quelle in possesso o in gestione alle università agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la piena vitalità aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i quaranta anni di età. Il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della
"100. Lo Stato venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della
8. [All'articolo 2, comma 2, della
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano fino alla piena operatività dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della
"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attività di consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente comma. Lo Stato è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le modalità e i termini stabiliti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
11. Il comma 3, dell'articolo 44 della
"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera c), della
12. [Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni immobiliari di proprietà degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.
Art. 5. (Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa)
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della
a) al comma 2 le parole: ", avvenute in base a specifiche disposizioni di legge," sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalità di trascrizione" a: "nonché".
2. All'articolo 1 della
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità";
b) al comma 7, dopo le parole: "alienato a terzi", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purché all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica";
c) al comma 9, dopo le parole: "Hanno titolo di priorità", sono inserite le seguenti: "a parità di prezzo". Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".
Capo II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 6. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi)
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: "26,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: "lire 1.680.000", "lire 1.600.000", "lire 1.500.000", "lire 1.350.000", "lire 1.250.000" e "lire 1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 1.750.000", "lire 1.650.000", "lire 1.550.000", "lire 1.400.000", "lire 1.300.000" e "lire 1.200.000";
2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;
f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2 bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:
"2 ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: "lire 700.000", "lire 600.000", "lire 500.000", "lire 400.000" e "lire 300.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "lire 750.000", "lire 650.000", "lire 550.000", "lire 450.000" e "lire 350.000";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: "1 milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di lire";
g) all'articolo 13-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1 quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:
"Art. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
"a bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento;".
2. All'articolo 17, comma 3, del
3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali, per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti, affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento[6].
9. [7]
10. [8]
11. [9]
12. Il comma 5, dell'articolo 1 del
"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con
14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della
15. All'articolo 1 della
a) nel comma 1, le parole: "un importo pari al 41 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1 bis. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione";
c) al comma 3, le parole "e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997" sono sostituire dalle seguenti: "e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento".
16.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitolarità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 13 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
17. All'articolo 45 del
a) nel comma 1, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento";
b) nel comma 2, le parole da: "per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: "e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose";
b) dopo la lettera d-bis), è inserita la seguente: "d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici".
22 bis Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge. [10]
22 ter Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse. [11]
22 quater Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 7. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di base imponibile)
1. Ferme restando le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 10 del
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle operazioni fatturate a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. Il termine del 31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14, comma 9, della
4. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 2 del
5. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della
6. L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative note della Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
7. Nella Tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
8. Le disposizioni dei commi 4, 6 e 7 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Gli esercenti attività d'impresa nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore approvati con decreti del Ministro delle finanze entro il mese di marzo 2000 o, in mancanza degli stessi, i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999, all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
10. L'adeguamento di cui al comma 9 può essere effettuato mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
11. In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento:
a) dell'imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 1999 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri. L'aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
12. In caso di iscrizione di valori l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 30 per cento da applicare al valore iscritto.
13. L'adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione da presentare per il periodo d'imposta in corso al 30 settembre 1999 e, in caso di rateazione, per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino i dieci milioni di lire il versamento può essere effettuato in due rate, la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento delle somme complessivamente dovute. Per importi superiori a dieci milioni di lire è possibile effettuare per il primo anno un versamento di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in un massimo di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad esclusione dell'ultima, a cinque milioni di lire. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il primo versamento. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 11 e 12 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore della presente legge. L'imposta sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
15. La lettera e), del comma 10, dell'articolo 8, della
"e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;".
16. Le disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere dal 16 gennaio 1999.
17. All'articolo 11 della
a) nel comma 1, dopo le parole: "di vendita al dettaglio e all'ingrosso" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
c) il comma 9 è sostituito con il seguente:
"9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
18. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è estesa anche alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei tre successivi.
Art. 8. (Modifiche alla disciplina concernente le imposte sulle successioni e donazioni)
1. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
Art. 9. (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari)
1. [16]
2. [17]
3. [18]
4. [19]
5. [20]
5 bis. [21]
6. [22]
7. [23]
8.[24].
9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
10. [25]
11. [26]
11 bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato mediante marche da bollo ordinarie. [27]
Art. 10. (Imposta di registro sui conferimenti in società)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
a) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:
"Art. 50. - (Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole). - 1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di patrimonio di società o di enti, diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalità giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, con conferimento di immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è costituita dal valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passività e degli oneri accollati alle società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali o agricole, nonché delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del 2 per cento del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo";
b) nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'articolo 1 e nel successivo articolo 7: lire 250.000.";
c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
1) al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella colonna delle aliquote, le parole: "1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "lire 250.000";
2) le note sono sostituite dalle seguenti:
"Note - I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.";
d) sono abrogati il comma 3, dell'articolo 19, il comma 6 dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
2. Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a decorrere da quelli sottoscritti nel trimestre in corso al 31 dicembre 1999, la cui denuncia deve presentarsi successivamente a tale data.
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della
Art. 11. (Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria armatoriale)
1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
2. All'articolo 17 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento annuale.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta è determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24.";
c) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che vengano installate successivamente al 1° gennaio 2000, non è dovuto il canone annuo per le concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della
"1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorché ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonché gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento".
Art. 12. (Oli emulsionati)
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con
a) nel primo periodo, le parole: "negli esercizi di ristorazione e" sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: "nel settore alberghiero," sono inserite le seguenti: "negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,";
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti".
Art. 13. (Disposizioni in materia di attività marittime)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato
4. Al primo periodo del comma 1, dell'articolo 17, della
5. All'articolo 17 della citata
"3 bis. I servizi e le attività di cui ai commi 1 e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del
Art. 14. (Esecuzione di rimborsi di modesta entità)
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al contributo al Servizio sanitario nazionale nonché alle tasse e altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalità semplificate che prevedano l'utilizzazione di procedure automatizzate e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità un importo non superiore a 10 miliardi di lire è destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di importo, al netto degli interessi, non superiori a 5 milioni di lire richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e sono individuati gli uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.
Art. 15. (Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16 della
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della
Art. 16. (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire 3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di stanze pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della
2. Nel canone di cui al comma 1 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.
Art. 17. (Disposizioni concernenti le camere di commercio)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della
Art. 18. (Modifiche al
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del
"f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del
"3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.".
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Capo I
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Art. 19. (Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla
Art. 20. (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time)
1. All'articolo 39 della
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: "ivi comprese" fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3 ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del
f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:
"18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18 bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
"20 bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai princìpi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20 ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 21. (Riduzione di personale del comparto della scuola)
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare, per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare, il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 22. (Conferma della disciplina relativa alle indennità ed ai compensi rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita)
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del
Art. 23. (Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca)
1. All'articolo 103, terzo comma, del
Art. 24. (Affitti e fitti figurativi) [29]
[1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all'articolo 26 della presente legge, adotta con proprio decreto, anche nell'ambito delle azioni e misure elaborate e attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma 1.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione, sulla base di piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti di concerto con l'Agenzia del demanio o con l'apposita struttura di cui al medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa[31].
4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unità previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro competente.]
Art. 25. (Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni in materia di clienti idonei del mercato elettrico)
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione di consorzi e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
Art. 26. (Acquisto di beni e servizi [33])
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo si applica anche agli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater, del
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati conseguiti.
Art. 27. (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile)
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. [I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto] [37].
7. [Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, del
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 17 della
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7), della
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal
12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla
13. [All'articolo 38 della
a) al comma 2, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2000";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della
15. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
16. All'articolo 1, comma 1, del
"a bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del
"1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della
Art. 28. (Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale)
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies, del
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del
4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della
11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della
a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8 ter del
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della
15. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della
16. All'articolo 72, comma 15, della
17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 29. (Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica)
1. [41]
2. Entro il 30 settembre 2000 il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale[42].
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della
4. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di princìpi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5 per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001 rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. Dalla riduzione di prezzo decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non superiore a lire 10.000[43].
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;
b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla Commissione unica del farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.
6. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della
7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della
8. All'articolo 70, comma 5, della
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della
10. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.
11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo "ex fabrica", l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.
12. Al comma 1 dell'articolo 19 del
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del
"2 bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi".
14. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Capo II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI
Art. 30. (Patto di stabilità interno)
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo 28, comma 1, della
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 28, comma 5, della
4. Le giunte regionali e provinciali nonché quelle dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30 giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre, una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e, successivamente, alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno.
6. Qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione minima di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della presente legge. La riduzione comunque non può eccedere per ciascun mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito la riduzione è concessa esclusivamente agli enti che hanno conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000 conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999 o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui è aumentata a 100 punti base. Le modalità tecniche di computo del disavanzo sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000 [45]
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai residenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
8. All'articolo 28 della
"2 bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma UNI 10685, rispondente al principio di efficienza ed economicità di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, commi 11 e 12, della
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del
12. Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi dei comuni che, nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilità interno provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47, comma 10, della
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998" sono aggiunte le seguenti: "e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato".
18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il 30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati al 29 febbraio 2000 e, limitatamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 31 dicembre 2000. [47]
20. E' soppressa l'indennità di lire 2 per ogni chilometro di percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma, dell'articolo 14 della
Art. 31. (Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti)
1. La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. La riduzione di cui al comma 1 è da ritenere aggiuntiva a quelle che fossero state già deliberate dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23 novembre 1999.
Art. 32. (Attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali)
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali previsto dalla
Art. 33. (Disposizioni concernenti la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2".
2. All'articolo 49 del
"1 bis. Resta, comunque, ferma la possibilità, in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16".
3. All'articolo 49 del
"4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'articolo 8 del
4. All'articolo 5 del
5. All'articolo 9, comma 1, del
6. All'articolo 11 del
7. Il numero 5 dell'Allegato 1 del
Art. 34. (Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure di acquisto nel settore sanitario)
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilità interno, promuove le necessarie intese tra le regioni affinché queste provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché l'effettuazione di acquisti centralizzati per diverse tipologie di beni.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 35. (Gestioni previdenziali)
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato:
a) ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
b) ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della
2. All'articolo 59, comma 34, della
Art. 36. (Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, definisce modalità e tempi di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL, maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della
Art. 37. (Contributo su pensioni con importo elevato)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18, della
2. [48]
Art. 38. (Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi)
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario [49].
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del
5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il diritto agli sgravi contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 2000 e alle situazioni pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni già versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in giudicato.
Art. 39. (Retribuzione pensionabile dei componenti delle autorità indipendenti)
1. A decorrere dal 15 gennaio 2006 il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle autorità indipendenti e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle autorità indipendenti, già iscritti all'atto della nomina ad enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base contributiva e pensionabile [50]:
a) fino a concorrenza del trattamento retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto della nomina a componente dell'Autorità od Organismo ivi ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della
b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano attività di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 2000, si provvede ad individuare le autorità e gli organismi di cui al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del
Art. 40. (Norma di trasparenza)
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonché quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, è fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al
Art. 41. (Fondi speciali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso i soppressi Fondi. Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche regole già previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1 rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle riduzioni di cui al comma 1. Il contributo può essere imputato dalle imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, è stabilito per il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma 2, nonché le modalità di corresponsione degli stessi all'INPS [51]
Art. 42. (Fondo di previdenza per il clero)
1. A decorrere dal primo gennaio 2000 il contributo annuo di cui all'articolo 6, 1° comma, della
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 è stabilita l'elevazione a 68 anni dell'età anagrafica per il diritto alla pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con la medesima scansione temporale è stabilita l'elevazione del relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui. Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31 dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui all'articolo 9 della citata
4. Dal 1° gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 è ordinato con il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, le parole: "pari a quello ufficiale di sconto maggiorato dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari a quello fissato dall'INPS per la generalità delle gestioni deficitarie".
6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
Art. 43. (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a copertura degli oneri per le anzianità assicurative e le anzianità contributive connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attività e le passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i trattamenti pensionistici in essere nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo comma 1 è trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unità entro il termine di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata in lire 20 miliardi su base annua, si provvede attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie dello Stato Spa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di inquadramento del predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessate sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuità delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economia.
Art. 44. (Disposizioni in materia di obblighi contributivi)
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 45. (Disposizioni in materia di autotrasporto)
1. A decorrere dall'anno 2000 è autorizzata la spesa annua di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 2 del
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del citato
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato
Capo IV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 46. (Mutui con oneri a carico dello Stato)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del presente articolo.
Art. 47. (Rimborso dei buoni postali)
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con
"Art. 178-bis. - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni). - 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può definire, per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di buoni postali fruttiferi denominati in euro".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti locali, disciplinato ai sensi dell'articolo 50 del
Art. 48. (Operazioni in titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità)
1. All'articolo 8 della
"Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con le stesse modalità il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato interbancario".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può autorizzare interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione, al fine di aumentarne la redditività, affidandone il coordinamento al Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilità finanziaria.
3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 2 del
Titolo IV
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Capo I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO
DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE
Art. 49. (Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità)
1. [56]
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del
2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del
3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della
8. [57]
9. [58]
10. [59]
11. [60]
12. [61]
13. [62]
14. [63]
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 50. (Misure per l'occupazione)
1. All'articolo 4, comma 1, della
Art. 51. (Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale del lavoro autonomo)
1. All'articolo 59, comma 16, della
a) al secondo periodo, le parole: "0,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "un punto percentuale";
b) al terzo periodo, le parole: "di un punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali";
c) al quarto periodo, le parole: "e agli assegni al nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera";
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in relazione al reddito individuale".
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del presente articolo, le parole: "al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento", a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 52. (Incremento delle pensioni sociali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della
Art. 53. (Libri di testo)
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della
Art. 54. (Ulteriori finanziamenti)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del
"b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del
Art. 55. (Disposizioni per la Regione siciliana)
1. A saldo di quanto dovuto per gli anni dal 1991 al 2000, il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione siciliana, è corrisposto mediante limiti di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.
Art. 56. (Interventi in materia di sicurezza stradale)
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3 dell'articolo 32 della
Art. 57. (Disposizioni per il territorio del Sulcis)
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire 15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della
Art. 58. (Tutela dell'ecosistema marino)
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED, presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Adriatico, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO, relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione della pesca nel mare Mediterraneo, con particolare riferimento al Canale di Sicilia, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
Art. 59. (Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al
1 bis. Sono tenuti al versamento del contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato di vendita [65].
1 ter. E' vietata la somministrazione agli animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le disposizioni per l'attuazione del presente comma [66].
2. [E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili] [67].
2 bis. [E' istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, alimentato da un contributo statale pari a lire quindici miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003. Il Fondo è finalizzato:
a) al sostegno allo sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti;
b) all'informazione dei consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine protetta] [68].
2 ter. [Il Fondo di cui al comma 2-bis è ripartito annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito di un'apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della
a) delle proposte di programmi regionali che i competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono presentare al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun anno;
b) delle priorità stabilite al comma 2 bis] [69].
3. [Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica] [70].
3 bis. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della
3 ter. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP), a indicazione geografica protette (IGP) e con attestazione di specificità (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica e di qualità, le Istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione. Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del
4 bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 del
5. [A partire dal 1° gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2 bis e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo] [75].
Art. 60. (Disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto) [76]
Art. 61. (Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della
Art. 62. (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 1-quinquies del
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 6, della
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale concesso per ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale ai sensi delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con più di 1.500 unità facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque limitatamente ai lavoratori occupati in unità produttive interessate ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 81, comma 3, della
h) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera f), della
i) i trattamenti di mobilità di cui all'articolo 45, comma 17, lettera c), della
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b), limitatamente al trattamento di mobilità, e), f), h) e i), è ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui al comma 1 è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i lavoratori ammessi ai benefici della
4. Alla
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le parole: "25 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "35 miliardi";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000"; i relativi benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. All'articolo 1 del
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000" e le parole: "per l'anno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000";
b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000".
6. Il
Art. 63. (Disposizioni in materia di politiche per l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare)
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), della
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
3. [79]
4. All'articolo 78 della
Art. 64. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo)
1. Alla
a) all'articolo 1, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta limitazione non trova applicazione con riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, con particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento può presentare maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di soggetti terzi;";
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio";
d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei). - 1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11, comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
3. Il Fondo di cui al comma 2 è attivato a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa verifica della congruità rispetto alle finalità istituzionali previste dal comma 1, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al Fondo di cui al comma 2";
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: "comma 2, lettera a)," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3" e sono aggiunte, in fine, le parole: "e le relative percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8".
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della
Capo II
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 65. (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa)
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma 3, della
"3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della società per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi cui esse partecipano".
2. L'articolo 37, terzo comma, del
Art. 66. (Modalità di dismissione delle partecipazioni detenute dallo Stato)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2, del
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle società per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.
Art. 67. (Disposizioni particolari in materia di investimenti)
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del
Titolo V
NORME FINALI
Art. 68. (Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada) [80]
[1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del
5. Il
Art. 69. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, di cui all'articolo 11 della
2. L'importo di cui al comma 1 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 11 della
Art. 70. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della
Art. 71. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2000.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Allegato A - (Articolo 8, comma 1)
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2000: |
||||
|
|
b) aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni |
||
Valore imponibile |
a) aliquote sul va- |
fratelli e sorelle |
altri parenti fino al |
altri soggetti |
(scaglioni in milioni di lire) |
lore globale netto |
e affini in linea |
quarto grado e affini |
|
|
dell'asse ereditario |
retta |
in linea collaterale |
|
|
e delle donazioni |
|
fino al terzo grado |
|
Oltre 10 fino a 100 ............... |
- |
- |
3 |
6 |
Oltre 100 fino a 250 ............. |
- |
3 |
5 |
8 |
Oltre 250 fino a 350 ............. |
- |
6 |
9 |
12 |
Oltre 350 fino a 500 ............. |
7 |
10 |
13 |
18 |
Oltre 500 fino a 800 ............. |
10 |
15 |
19 |
23 |
Oltre 800 fino a 1.500 .......... |
15 |
20 |
24 |
28 |
Oltre 1.500 fino a 3.000 ....... |
22 |
24 |
26 |
31 |
Oltre 3.000 ............................. |
27 |
25 |
27 |
33 |
Tariffa concernente l'imposta sulle successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2001: |
||||
|
|
b) aliquote sull'eredità e sulle quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni |
||
Valore imponibile |
a) aliquote sul va- |
fratelli e sorelle |
altri parenti fino al |
altri soggetti |
(scaglioni in milioni di lire) |
lore globale netto |
e affini in linea |
quarto grado e affini |
|
|
dell'asse ereditario |
retta |
in linea collaterale |
|
|
e delle donazioni |
|
fino al terzo grado |
|
Oltre 10 fino a 100 ............... |
- |
- |
3 |
6 |
Oltre 100 fino a 250 ............. |
- |
3 |
5 |
8 |
Oltre 250 fino a 350 ............. |
- |
6 |
9 |
12 |
Oltre 350 fino a 500 ............. |
- |
10 |
13 |
18 |
Oltre 500 fino a 800 ............. |
10 |
15 |
19 |
23 |
Oltre 800 fino a 1.500 .......... |
15 |
20 |
24 |
28 |
Oltre 1.500 fino a 3.000 ....... |
22 |
24 |
26 |
31 |
Oltre 3.000 ............................. |
27 |
25 |
27 |
33 |
TABELLA 1 – (Articolo 9, comma 2) [81]
TABELLA 2 – (Articolo 12, comma 2)
ALIQUOTE DA ASSUMERE COME BASE DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DELLE ACCISE DELLE EMULSIONI |
|
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione: |
|
a) emulsione con oli da gas usata come carburante |
Lire 657.774 per mille litri |
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento |
Lire 657.774 per mille litri |
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: |
|
- con olio combustibile ATZ |
Lire 79.200 per mille chilogrammi |
- con olio combustibile BTZ |
Lire 39.600 per mille chilogrammi |
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: |
|
- con olio combustibile ATZ |
Lire 79.200 per mille chilogrammi |
- con olio combustibile BTZ |
Lire 39.600 per mille chilogrammi |
Tabella 2-bis (Art. 6, comma 22-bis) [82]
Tariffa 1 |
Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate |
L. 50.000 |
Tariffa 2 |
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate |
L. 150.000 |
Tariffa 3 |
Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate |
L. 500.000 |
Tariffa 4 |
Per autoveicoli di massa complessiva pari a18 tonnellate o superiore |
L. 1.100.000 |
Tariffa 5 |
Per trattori stradali: |
|
|
a) a 2 assi |
L. 1.100.000 |
|
b) a 3 assi |
L. 1.550.000 |
Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferrioviari. |
||
I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa. |
TABELLA 3 – (Articolo 54, comma 1)
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
Anno Terminale |
|
|
(milioni di lire) |
|||
1 |
|
- |
45.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
44.000 |
2016 |
2 |
|
- |
5.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
5.000 |
2016 |
3 |
|
30.000 |
- |
- |
2008 |
|
|
- |
150.000 |
- |
2009 |
4 |
|
- |
- |
5.000 |
2016 |
5 |
|
- |
50.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
50.000 |
2016 |
6 |
|
- |
37.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
40.000 |
2016 |
7 |
|
- |
9.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
10.000 |
2016 |
8 |
|
- |
35.500 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
45.500 |
2016 |
9 |
|
- |
50.000 |
- |
2015 |
|
(Università e ricerca - 2.2.1.2 - cap. 7119) |
- |
10.000 |
- |
2015 |
10 |
|
- |
15.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
15.000 |
2016 |
11 |
|
- |
30.000 |
- |
2015 |
12 |
|
- |
9.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
10.000 |
2016 |
13 |
|
- |
67.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
62.000 |
2016 |
14 |
|
- |
40.000 |
- |
2015 |
15 |
|
- |
45.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
41.000 |
2016 |
16 |
|
- |
- |
4.000 |
2012 |
17 |
|
- |
5.000 |
- |
2015 |
18 |
|
- |
25.000 |
- |
2015 |
|
|
- |
- |
40.000 |
2016 |
19 |
|
- |
30.000 |
- |
2015 |
|
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI |
30.000 |
657.500 |
438.500 |
|
|
SPESA COMPLESSIVA ANNUA |
30.000 |
687.500 |
1.059.000 |
|
Prospetto di copertura - (Articolo 71, comma 1)
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA (articolo 11, comma 5, della
|
||||
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
(importi in miliardi di lire) |
||
1) |
ONERI DI NATURA CORRENTE |
|
|
|
|
Tabella "A" (1) |
492 |
1.397 |
1.849 |
|
Nuove o maggiori spese correnti: |
|
|
|
|
Articolato |
3.698 |
6.270 |
7.215 |
|
Rinnovi contrattuali |
672 |
2.070 |
2.768 |
|
Separazione assistenza-previdenza |
619 |
619 |
619 |
|
Assegno di maternità |
92 |
186 |
188 |
|
Incremento fondo scuola |
0 |
123 |
320 |
|
Riduzione costo lavoro (maternità, autotrasporto, ecc.) |
1.572 |
2.127 |
1.201 |
|
Incremento pensioni sociali |
98 |
100 |
103 |
|
Fondo copertura accelerazione DIT |
0 |
500 |
1.500 |
|
Sostegno emittenti locali |
40 |
40 |
40 |
|
Altre misure |
605 |
505 |
476 |
|
Tabella "C" |
1.310 |
769 |
1.188 |
|
Minori entrate correnti: |
|
|
|
|
Articolato |
8.093 |
11.086 |
9.423 |
|
Sgravi fiscali |
7.970 |
10.198 |
9.803 |
|
Copertura super DIT ( |
1.000 |
1.000 |
0 |
|
Canoni concessione radiotelevisivi |
77 |
0 |
0 |
|
Autotrasporto |
41 |
41 |
41 |
|
Altri |
117 |
204 |
333 |
|
Totale oneri da coprire |
13.593 |
19.522 |
19.675 |
2) |
MEZZI DI COPERTURA |
|
|
|
|
Nuove o maggiori entrate: |
|
|
|
|
Articolato |
183 |
434 |
1.675 |
|
Carbon tax: copertura tutela maternità e costo del lavoro |
0 |
0 |
869 |
|
Effetti indotti |
50 |
392 |
759 |
|
Canoni concessione radiotelevisivi |
0 |
42 |
47 |
|
Contributo unificato iscrizione a ruolo |
133 |
0 |
0 |
|
Tabella "C" |
2 |
2 |
2 |
|
Riduzione di spese correnti: |
|
|
|
|
Articolato |
7.762 |
9.583 |
8.203 |
|
Riduzione personale scuola |
205 |
534 |
534 |
|
Assunzioni di personale |
0 |
800 |
970 |
|
Previdenza e assistenza |
3.703 |
3.718 |
2.294 |
|
Gestione debito pubblico |
2.000 |
1.900 |
1.800 |
|
Consumi intermedi |
958 |
1.624 |
1.724 |
|
Modifica aliquote IRAP |
542 |
644 |
551 |
|
Emittenti locali |
24 |
33 |
0 |
|
Riduzione aggi raccoglitori lotto |
330 |
330 |
330 |
|
Quota del miglioramento del risparmio pubblico: |
5.646 |
9.503 |
9.795 |
|
Totale mezzi di copertura |
13.593 |
19.522 |
19.675 |
|
(Miglioramento risparmio pubblico a legislazione vigente) |
13.151 |
20.284 |
44.522 |
|
|
|
|
|
NOTE |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
(importi in miliardi di lire) |
|||
(1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto degli accantonamenti di segno negativo e delle seguenti regolazioni debitorie pregresse |
3.410 |
4.805 |
5.559 |
|
2000 = > miliardi 12.568; |
|
|
|
|
2001 = > miliardi 7.686; |
|
|
|
|
2002 = > miliardi 3.561. |
|
|
|
|
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie |
2.918 |
3.408 |
3.710 |
|
2000 = > miliardi 10.275; |
|
|
|
|
2001 = > miliardi 10.000; |
|
|
|
|
2002 = > miliardi 9.725. |
|
|
|
|
Variazioni del fondo speciale derivanti dalla legge finanziaria |
492 |
1.397 |
1.849 |
|
Fondo globale nuova legislazione ............................................ |
15.978 |
12.491 |
9.120 |
|
Regolazioni contabili nuova legislazione ................................ |
12.568 |
7.686 |
3.561 |
|
Fondo globale legislazione vigente .......................................... |
13.193 |
13.408 |
13.435 |
|
Regolazioni contabili legislazione vigente .............................. |
10.275 |
10.000 |
9.725 |
|
Regolazioni contabili ................................................................... |
12.568 |
7.686 |
3.561 |
|
Tesoro ............................................................................................ |
6.211 |
1.561 |
561 |
|
Politiche agricole .......................................................................... |
1.357 |
1.125 |
0 |
|
Sanità .............................................................................................. |
5.000 |
5.000 |
3.000 |
|
Tesoro ............................................................................................. |
245 |
245 |
245 |
|
Tesoro ............................................................................................. |
316 |
316 |
316 |
|
Tesoro ............................................................................................. |
5.000 |
1.000 |
0 |
|
Tesoro ............................................................................................. |
650 |
0 |
0 |
|
Politiche agricole .......................................................................... |
500 |
275 |
0 |
|
Politiche agricole .......................................................................... |
107 |
100 |
0 |
|
Politiche agricole .......................................................................... |
750 |
750 |
0 |
|
Sanità .............................................................................................. |
5.000 |
5.000 |
3.000 |
|
Totale .............................................................................................. |
12.568 |
7.686 |
3.561 |
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI ANNI 1999–2002
|
|
1999 assestato |
Previsioni |
||
|
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
(importi in miliardi di lire) |
|||
A) |
LEGISLAZIONE VIGENTE |
|
|
|
|
|
A.1) Entrata |
24.047,1 |
25.400,0 |
27.300,0 |
28.500,0 |
|
Rimborsi IVA |
19.000,0 |
19.400,0 |
21.300,0 |
22.500,0 |
|
Anticipo concessionari |
4.500,0 |
6.000,0 |
6.000,0 |
6.000,0 |
|
Fondo ammortamento titoli di Stato |
547,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
A.2) Spesa |
69.772,5 |
48.791,8 |
37.300,0 |
38.225,0 |
|
Rimborsi IVA |
19.000,0 |
19.400,0 |
21.300,0 |
22.500,0 |
|
Anticipo concessionari |
4.500,0 |
6.000,0 |
6.000,0 |
6.000,0 |
|
Fondo ammortamento titoli di Stato |
664,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Rimborso crediti di imposta con titoli di Stato |
5.850,0 |
5.441,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Applicazione sentenze Corte costituzionale |
1.682,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Crediti di imposta: incentivi per la rottamazione |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Gioco del lotto |
4.154,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Anticipazioni di tesoreria pregresse: |
|
|
|
|
|
INPS |
6.327,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
INPDAP |
3.875,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ripiano disavanzi pregressi USL |
3.320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Risorse comunitarie |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Fondo globale corrente |
13.055,0 |
10.275,0 |
10.000,0 |
9.725,0 |
|
Compensazione ARIET |
538,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Invalidi civili |
6.031,7 |
5.875,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Rimborsi d'imposta non residenti |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Rimborsi imposte dirette procedura automatizzata |
0,0 |
1.000,0 |
0,0 |
0,0 |
B) |
NUOVA LEGISLAZIONE |
|
|
|
|
|
B.1) Spesa |
0,0 |
10.062,0 |
-2.314,0 |
-6.164,0 |
|
Fondo sanitario nazionale: saldo IRAP anno 1998 |
0,0 |
7.333,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Fondo globale di parte corrente (differenziale) |
|
2.293,0 |
-2.314,0 |
-6.164,0 |
|
Fondo globale conto capitale |
|
436,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Effetto sul saldo netto da finanziare (+ : positivo) |
45.725,4 |
33.453,8 |
7.686,0 |
3.561,0 |
Tabella A
TABELLA A - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
MINISTERI |
2000 |
2001 |
2002 |
|
(milioni di lire) |
||
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate |
|
|
|
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica |
7.162.604 |
3.069.254 |
2.302.304 |
Di cui: |
|
|
|
regolazione debitoria |
|
|
|
2000: 6.211.000 |
|
|
|
2001: 1.561.000 |
|
|
|
2002: 561.000 |
|
|
|
Ministero delle finanze |
57.735 |
160.146 |
528.021 |
Ministero della giustizia |
136.437 |
198.537 |
278.537 |
Ministero degli affari esteri |
320.179 |
253.278 |
260.778 |
Ministero della pubblica istruzione |
688.369 |
735.273 |
735.273 |
Ministero dell'interno |
205.450 |
243.000 |
213.000 |
|
\hU1~(a) |
\hU1~(a) |
\hU1~(a) |
Ministero dei trasporti e della navigazione |
229.300 |
563.800 |
662.500 |
Di cui: |
|
|
|
limiti di impegno a favore di soggetti non statali |
|
|
|
2000: 85.000 |
|
|
|
2001: 85.000 |
|
|
|
2002: 85.000 |
|
|
|
Ministero della difesa |
94.790 |
373.999 |
629.999 |
Ministero delle politiche agricole e forestali |
1.382.250 |
1.135.750 |
10.750 |
Di cui: |
|
|
|
regolazione debitoria |
|
|
|
2000: 1.357.000 |
|
|
|
2001: 1.125.000 |
|
|
|
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
3.000 |
- |
- |
Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
209.600 |
309.600 |
309.600 |
Ministero del commercio con l'estero |
20.000 |
40.000 |
40.000 |
Ministero della sanità |
5.199.250 |
5.202.200 |
3.198.400 |
Di cui: |
|
|
|
regolazione debitoria |
|
|
|
2000: 5.000.000 |
|
|
|
2001: 5.000.000 |
|
|
|
2002: 3.000.000 |
|
|
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
58.270 |
79.370 |
24.500 |
Ministero dell'ambiente |
120.376 |
136.676 |
70.876 |
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica |
190.000 |
190.000 |
155.000 |
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE |
16.077.610 |
12.690.883 |
9.419.538 |
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate |
|
|
|
|
\hU2~(a) |
\hU2~(a) |
\hU2~(a) |
Ministero dei trasporti e della navigazione |
- 100.000 |
- 200.000 |
- 300.000 |
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE |
- 100.000 |
- 200.000 |
- 300.000 |
TOTALE TABELLA A . . . . . . . |
15.977.610 |
12.490.883 |
9.119.538 |
Tabella B
TABELLA B - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
MINISTERI |
2000 |
2001 |
2002 |
|
(milioni di lire) |
||
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate |
|
|
|
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica |
1.408.763 |
1.418.500 |
1.160.000 |
Di cui: |
|
|
|
limiti di impegno a favore di soggetti non statali |
|
|
|
2000: 7.000 |
|
|
|
2001: 119.000 |
|
|
|
2002: 119.000 |
|
|
|
Ministero dell'interno |
27.500 |
27.500 |
2.000 |
|
\hU1~(a) |
\hU1~(a) |
\hU1~(a) |
Ministero dei lavori pubblici |
301.200 |
400.200 |
372.200 |
Di cui: |
|
|
|
limiti di impegno a favore di soggetti non statali |
|
|
|
2000: 70.000 |
|
|
|
2001: 178.000 |
|
|
|
2002: 179.000 |
|
|
|
Ministero dei trasporti e della navigazione |
134.000 |
214.500 |
236.000 |
Di cui: |
|
|
|
limiti di impegno a favore di soggetti non statali |
|
|
|
2000: 129.000 |
|
|
|
2001: 150.000 |
|
|
|
2002: 172.000 |
|
|
|
Ministero delle comunicazioni |
211.800 |
216.800 |
220.800 |
Di cui: |
|
|
|
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali |
|
|
|
2001: 6.000 |
|
|
|
2002: 6.000 |
|
|
|
Ministero delle politiche agricole e forestali |
1.482.800 |
1.051.800 |
982.800 |
Di cui: |
|
|
|
regolazione debitoria |
|
|
|
2000: 436.000 |
|
|
|
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato |
121.000 |
122.000 |
125.000 |
Ministero per i beni e le attività culturali |
76.000 |
84.000 |
79.000 |
Di cui: |
|
|
|
Limiti di impegno a favore di soggetti non statali |
|
|
|
2000: 3.000 |
|
|
|
2001: 5.000 |
|
|
|
2002: 5.000 |
|
|
|
Ministero dell'ambiente |
115.000 |
125.000 |
55.000 |
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica |
703.500 |
707.500 |
708.500 |
Di cui: |
|
|
|
limiti di impegno a favore di soggetti non statali |
|
|
|
2000: 3.000 |
|
|
|
2001: 7.000 |
|
|
|
2002: 8.000 |
|
|
|
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE |
4.581.563 |
4.367.300 |
3.941.300 |
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate |
|
|
|
|
\hU2~(a) |
\hU2~(a) |
\hU2~(a) |
Ministero dei lavori pubblici |
- 104.000 |
- 143.000 |
- 143.000 |
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE |
- 104.000 |
- 143.000 |
- 143.000 |
TOTALE TABELLA B . . . . . . . |
4.477.563 |
4.224.300 |
3.798.300 |
Tabella C
TABELLA C - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2000 |
2001 |
2002 |
|
(milioni di lire) |
||
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
|
|
|
|
35.894 |
36.612 |
37.344 |
|
28.765 |
29.627 |
30.516 |
|
60.000 |
60.000 |
60.000 |
|
240.000 |
138.000 |
138.000 |
|
355.000 |
228.000 |
229.000 |
- Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3700) |
46.469.000 |
48.217.000 |
49.954.000 |
- Art. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (7.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 3701) |
7.333.000 |
- |
- |
|
86.542 |
86.542 |
86.542 |
|
|
|
|
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) |
225.000 |
225.000 |
225.000 |
- Art. 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36 - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p) |
185.000 |
185.000 |
220.000 |
|
100.000 |
75.000 |
- |
|
|
|
|
- Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (3.1.2.30 - Gestioni liquidatorie enti soppressi - cap. 2171) |
|
|
|
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della |
|
|
|
|
575 |
575 |
575 |
|
70.000 |
70.000 |
72.000 |
|
|
|
|
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) |
330.000 |
356.000 |
350.000 |
- Art. 6, comma 1: Spese ammortamento mutui (20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/p) |
140.000 |
140.000 |
140.000 |
|
|
|
|
- Art. 4: Istituzione dell'Autorità per l'informatica nella P.A. (3.1.2.43 - Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - cap. 2501) |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
|
|
|
|
- Art. 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10 - Corte dei conti - cap. 2815) |
449.000 |
449.000 |
449.000 |
|
|
|
|
- Art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.42 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 2503) |
25.000 |
25.000 |
30.000 |
|
|
|
|
- Art. 2: Istituzione dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità (3.1.2.46 - Autorità per i servizi di pubblica utilità - cap. 2502) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.26 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2121) |
13 |
13 |
13 |
|
22.045 |
22.045 |
22.045 |
|
|
|
|
- Art. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4. - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1430) |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
|
|
|
- Art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.47 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 2505) |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
|
|
|
|
- Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (16.1.2.1 - Obiezione di coscienza - capp. 5717, 5718) |
171.850 |
171.850 |
171.850 |
|
|
|
|
- Art. 80, comma 4: Formazione professionale (3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 2128) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
- Art. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.1.51 - SVIMEZ - cap. 7900) |
3.700 |
3.700 |
3.700 |
|
360.000 |
360.000 |
360.000 |
|
1.637.000 |
1.602.000 |
1.597.000 |
|
58.454.384 |
52.607.964 |
54.303.585 |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (5.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1825/p) |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1165) |
16 |
16 |
16 |
|
300 |
300 |
300 |
|
20.316 |
20.316 |
20.316 |
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
|
|
|
|
5.400 |
5.400 |
5.400 |
|
2.976 |
2.976 |
2.976 |
|
1.900 |
1.900 |
1.900 |
|
275 |
275 |
275 |
|
671.887 |
671.887 |
672.887 |
|
4.055 |
3.855 |
3.855 |
|
5.500 |
5.500 |
5.500 |
|
3.200 |
3.200 |
3.200 |
|
359 |
359 |
359 |
|
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|
- |
10.000 |
10.000 |
|
701.552 |
711.352 |
712.352 |
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |
|
|
|
|
750 |
750 |
750 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1800) |
17.870 |
17.870 |
17.870 |
|
450.000 |
400.000 |
450.000 |
|
468.620 |
418.620 |
468.620 |
MINISTERO DELL'INTERNO |
|
|
|
|
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
40.000 |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 7.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) |
6.800 |
6.800 |
6.800 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1286) |
1.011 |
280 |
280 |
|
97.811 |
97.080 |
97.080 |
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - Spese in conto capitale per ammortamento mutui (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) |
2.000.000 |
1.500.000 |
1.000.000 |
- Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061/p) |
2.000.000 |
2.000.000 |
2.000.000 |
|
710.000 |
600.000 |
600.000 |
|
4.710.000 |
4.100.000 |
3.600.000 |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
|
|
|
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (10.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2339) |
3.100 |
3.100 |
3.100 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (6.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1841) |
942 |
942 |
942 |
|
14.042 |
14.042 |
14.042 |
MINISTERO DELLA DIFESA |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) |
91.500 |
91.500 |
91.500 |
- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) |
32.500 |
32.500 |
32.500 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091) |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
|
138.000 |
138.000 |
138.000 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2853, 2854, 2954/p, 2955/p, 2956; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3053, 3054, 3055) |
26.957 |
26.957 |
26.957 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 1661) |
11.000 |
11.000 |
11.000 |
|
37.957 |
37.957 |
37.957 |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (5.1.2.2 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2850) |
60.000 |
60.000 |
65.000 |
|
47.600 |
47.600 |
47.600 |
|
460.000 |
450.000 |
450.000 |
|
|
|
|
Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2860) |
5.024 |
5.024 |
5.024 |
|
572.624 |
562.624 |
567.624 |
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi – cap. 2130) |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
|
|
|
- Art. 8, comma 1, lettera a): Contributo di funzionamento (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2100) |
205.000 |
205.000 |
205.000 |
- Art. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attività promozionale (4.1.2.1 - Istituto commercio estero - cap. 2101) |
150.000 |
150.000 |
160.000 |
|
430.000 |
430.000 |
440.000 |
MINISTERO DELLA SANITA' |
|
|
|
|
250 |
250 |
250 |
|
|
|
|
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (7.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2980) |
489.550 |
439.750 |
444.750 |
|
210.000 |
210.000 |
210.000 |
|
160.000 |
160.000 |
160.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (9.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3241) |
4.500 |
4.500 |
4.500 |
|
2.600 |
2.600 |
2.600 |
|
866.900 |
817.100 |
822.100 |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
|
|
|
|
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
970.000 |
970.000 |
980.000 |
|
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
6.500 |
6.500 |
6.500 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1951) |
39.064 |
39.064 |
39.064 |
|
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
1.053.564 |
1.053.564 |
1.063.564 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE |
|
|
|
|
95.000 |
95.000 |
95.000 |
|
250 |
250 |
250 |
|
104.450 |
104.450 |
104.450 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2001) |
123.000 |
123.000 |
123.000 |
|
322.700 |
322.700 |
322.700 |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA |
|
|
|
|
6.000 |
6.000 |
6.000 |
|
20.000 |
15.000 |
15.000 |
|
150.000 |
150.000 |
200.000 |
|
195.000 |
195.000 |
200.000 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
- Art. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanziamento ordinario delle università (2.1.2.3 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1263) |
11.200.000 |
11.200.000 |
11.350.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 87: Costituzione del fondo per il finanziamento ordinario degli osservatori (2.1.2.4 - Finanziamento ordinario degli osservatori - cap. 1265) |
78.000 |
78.000 |
78.000 |
|
2.412.000 |
2.402.000 |
2.402.000 |
|
14.261.000 |
14.246.000 |
14.451.000 |
TOTALE GENERALE . . . . . . . |
82.149.470 |
75.577.319 |
77.058.940 |
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Tabella D
TABELLA D - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2000 |
2001 |
2002 |
|
(milioni di lire) |
||
|
130.000 |
340.000 |
350.000 |
|
|
|
|
- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550) |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
|
- |
- |
5.000 |
|
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|
- |
- |
40.000 |
|
|
|
|
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660) |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
|
|
|
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711) |
- |
- |
26.000 |
|
- |
- |
18.800 |
|
40.000 |
30.000 |
30.000 |
|
10.000 |
10.000 |
- |
|
|
|
|
- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240) |
10.000 |
10.000 |
5.000 |
|
- |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) |
26.000 |
22.000 |
17.000 |
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350) |
21.000 |
6.000 |
1.000 |
|
|
|
|
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della |
10.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 4, comma 3: Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
|
6.000 |
- |
- |
|
10.000 |
10.000 |
- |
|
|
|
|
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109) |
50.000 |
100.000 |
600.000 |
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) |
- |
- |
250.000 |
|
|
|
|
- Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339) |
30.000 |
50.000 |
60.000 |
|
2.950.000 |
2.800.000 |
4.000.000 |
|
|
|
|
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ( |
10.000 |
12.000 |
12.000 |
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 9131) |
- |
- |
25.000 |
|
|
|
|
- Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8158) |
10.000 |
10.000 |
- |
|
30.000 |
30.000 |
750.000 |
|
- |
- |
130.000 |
|
- |
- |
200.000 |
|
|
|
|
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353) |
- |
- |
80.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) |
- |
- |
60.000 |
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio di esercizio ( |
- |
- |
1.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Politiche agricole: 3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) |
- |
- |
200.000 |
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130) |
- |
- |
280.000 |
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601) |
- |
- |
100.000 |
|
|
|
|
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) |
- |
- |
130.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) |
800.000 |
- |
- |
- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
|
15.000 |
15.000 |
- |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061) |
970.000 |
1.000.000 |
990.000 |
|
- |
- |
225.000 |
|
|
|
|
- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
- Art. 2, comma 2: Finanziamento della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - 3.2.1.54 - Informatica di servizio - cap. 7703) |
30.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 6, comma 3: Finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526) |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
|
|
|
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) |
50.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) |
190.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401) |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
- Art. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
- Art. 49, comma 11: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) |
30.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE – cap. 8100) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008) |
- |
300.000 |
- |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) |
2.000.000 |
5.000.000 |
5.000.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) |
80.000 |
90.000 |
100.000 |
|
13.000 |
15.000 |
10.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) |
300.000 |
- |
- |
- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
|
|
|
|
- Art. 27: Fornitura gratuita dei libri di testo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7243) |
100.000 |
- |
- |
- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) |
700.000 |
- |
- |
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) |
1.068.000 |
1.504.000 |
2.755.000 |
- Art. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi |
200.000 |
- |
- |
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800) |
1.595.000 |
690.000 |
690.000 |
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560) |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1 (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580) |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
12.914.000 |
13.489.000 |
18.585.000 |
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano – dopo l'indicazione della amministrazione – il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Tabella E
TABELLA E - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO |
2000 |
2001 |
2002 |
|
|
(milioni di lire) |
|
|
- 40.000 |
- |
- |
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095) (1) |
- |
- 18.000 |
- 18.000 |
- Art. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) (2) |
- |
- 70.000 |
- 70.000 |
|
- 40.000 |
- 88.000 |
- 88.000 |
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.
Tabella F
TABELLA F - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. -Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. -Interventi a favore delle imprese industriali
3. -Interventi per calamità naturali
4. -Interventi nelle aree depresse
5. -Credito agevolato al commercio
6. -Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia
7. -Provvidenze per l'editoria
8. -Edilizia residenziale e agevolata
9. -Mediocredito centrale - SIMEST spa
10. -Artigiancassa
11. -Interventi nel settore dei trasporti
12. -Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. -Interventi nel settore della ricerca
14. -Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. -Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. -Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. -Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. -Metropolitana di Napoli
19. -Difesa del suolo e tutela ambientale
20. -Realizzazione strutture turistiche
21. -Interventi in agricoltura
22. -Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. -Università (compresa edilizia)
24. -Impiantistica sportiva
25. -Sistemazione aree urbane
26. -Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. -Interventi diversi
N.B.:I seguenti settori sono privi di autorizzazioni nn. 15, 18, 20, 26.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 e successivi |
Anno terminale |
Limite impeg. |
|
|
|
|
|
|
|
|
(milioni di lire) |
|||||
1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7262) |
4.600 |
- |
- |
- |
- |
|
|
4.600 |
- |
- |
- |
|
|
2. Interventi a favore delle imprese industriali. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 18 e Art. 19 della |
37.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
30.000 |
98.500 |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: 7.2.1.2 - Fondo per la promozione allo sviluppo - cap. 7611) |
31.250 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
100.400 |
- |
- |
- |
- |
|
|
100.690 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 1: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore di materiali di armamento (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
- |
2 |
- Art. 4, comma 3: Interventi nel settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
- |
3 |
Art. 6, comma 1: Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 8, comma 5: Conferimento al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 2, della |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 14, comma 1: Interventi per lo sviluppo industriale in aree di degrado urbano (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7804) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
1.595.000 |
690.000 |
690.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1: Interventi per il settore aeronautico (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
99.700 |
99.700 |
99.700 |
- |
- |
3 |
- Art. 2, comma 5/A: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
84.800 |
84.800 |
84.800 |
- |
- |
3 |
- Art. 2, comma 5/B: Programmi dei settori aerospaziale e duale (Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
- |
35.000 |
35.000 |
- |
- |
3 |
|
2.278.840 |
1.188.000 |
1.074.500 |
- |
|
|
3. Interventi per calamità naturali. |
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12.500 |
12.500 |
17.500 |
- |
- |
3 |
|
2.000 |
2.000 |
4.000 |
- |
- |
3 |
|
40.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
|
|
- |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
3 |
|
75.440 |
100.000 |
122.800 |
127.200 |
2003 |
3 |
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|
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|
|
|
|
- Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.3 - Fondo per la protezione civile - cap. 9353/P) |
107.000 |
135.000 |
80.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 8500) |
300.000 |
300.000 |
350.000 |
870.000 |
2004 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici: 4.2.1.3 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7484; 6.2.1.9 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8602) |
100.000 |
100.000 |
233.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) |
120.000 |
120.000 |
120.000 |
1.940.000 |
2019 |
3 |
- Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
525.000 |
2017 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente: 1.2.1.1 - Difesa del suolo - cap. 7008) |
- |
300.000 |
- |
- |
- |
3 |
- Art. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
20.000 |
2007 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302) |
10.000 |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 50, comma 1, lettera l): Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7302) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 3: Recupero edifici monumentali privati (Beni culturali: 4.2.1.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7804) |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) |
47.000 |
47.000 |
47.000 |
799.000 |
2019 |
3 |
- Art. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) |
3.000 |
3.000 |
3.000 |
51.000 |
2019 |
3 |
- Art. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9332) |
29.500 |
33.000 |
33.000 |
561.000 |
2019 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 42, comma 5: Chiusura programma edilizio a Napoli per il sisma dell'Irpinia. (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.14 - Edilizia abitativa - cap. 7250) |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
3 |
|
978.440 |
1.349.500 |
1.207.300 |
4.893.200 |
|
|
4. Interventi nelle aree depresse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
|
|
4.097.336 |
2.821.192 |
2.500.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 8: Progetti strategici aree depresse (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.19 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7309; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) |
313.000 |
50.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
121.170 |
- |
- |
- |
- |
|
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) |
42.830 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Tesoro bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590) |
50.000 |
69.142 |
- |
- |
- |
3 |
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662) |
633.221 |
85.771 |
- |
- |
- |
3 |
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) |
268.426 |
460.092 |
- |
- |
- |
3 |
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331) |
99.426 |
82.408 |
- |
- |
- |
3 |
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
96.250 |
- |
- |
- |
- |
|
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P) |
168.820 |
205.310 |
- |
- |
- |
3 |
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7115) |
96.361 |
71.840 |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.1.2.2. - Aree depresse - cap. 4920; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 9240; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - cap. 9275) |
999.107 |
2.497.432 |
- |
- |
- |
|
(Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 7.2.1.5 - Aree depresse - cap. 9435) |
87.754 |
135.645 |
- |
- |
- |
3 |
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.3 - Edilizia di servizio - cap. 7251; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) |
66.355 |
240.889 |
- |
- |
- |
3 |
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P 8.2.1.1 - Strutture turistiche e ricettive - cap. 8060) |
28.394 |
- |
- |
- |
- |
3 |
(Beni culturali: 4.2.1.2 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7716; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7773) |
50.000 |
70.713 |
- |
- |
- |
3 |
(Ambiente: 3.2.1.1 - Parchi nazionali e aree protette - cap. 7448; 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P) |
51.508 |
68.792 |
- |
- |
- |
3 |
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) |
168.750 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7380; 7.2.1.17 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 8573; 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230) |
1.504.784 |
1.475.753 |
- |
- |
- |
|
(Pubblica istruzione: 3.1.2.4 - Aree depresse - cap. 2220; 4.1.2.3 - Aree depresse - cap. 2520: 5.1.2.2 - Aree depresse - cap. 2920; 6.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3220; 7.1.2.2 - Aree depresse - cap. 3520; 10.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4220; 11.1.2.3 - Aree depresse - cap. 4520) |
52.950 |
131.816 |
- |
- |
- |
3 |
(Lavori pubblici: 3.2.1.1 - Opere marittime e portuali - cap. 7257; 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7574; 5.2.1.1 - Edilizia abitativa - cap. 8011; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 6.2.1.3 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - capp. 8281, 8287; 6.2.1.10 - Aree depresse - cap. 8662; 6.2.1.17 - Patrimonio culturale statale - cap. 8951) |
460.372 |
235.704 |
- |
- |
- |
3 |
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.3 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7034; 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7046; 2.2.1.6 - Trasporto rapido di massa - cap. 7071; 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7099; 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7164; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7263) |
183.133 |
316.621 |
- |
- |
- |
3 |
(Politiche agricole: 6.2.1.3 - Aree depresse - cap. 8331) |
130.574 |
170.592 |
- |
- |
- |
3 |
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
1.086.432 |
350.000 |
- |
- |
- |
3 |
(Lavoro e previdenza: 7.1.2.1 - Occupazione - cap. 7670/P) |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
|
(Ambiente: 4.2.1.1 - Piani disinquinamento - cap. 7614/P 4.2.1.3 - Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo - cap. 7735/P) |
131.513 |
381.022 |
- |
- |
- |
3 |
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) |
168.750 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: |
|
|
|
|
|
|
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230; 8.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9275, 9276; 20.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 9356) |
3.202.299 |
6.305.606 |
6.142.599 |
- |
- |
3 |
(Finanze: 4.1.2.5 - Devoluzione di proventi - cap. 3590) |
200.000 |
150.000 |
- |
- |
- |
3 |
(Lavori pubblici: 4.2.1.7 - Intese istituzionali di programma - cap. 7669; 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065; 5.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 8095; 6.2.1.18 - Intese istituzionali di programma - capp. 9012, 9013) |
268.760 |
789.182 |
409.601 |
- |
- |
3 |
(Trasporti e navigazione: 2.2.1.12 - Intese istituzionali di programma - capp. 7125, 7126; 3.2.1.4 - Intese istituzionali di programma - cap. 7180) |
68.507 |
113.440 |
42.987 |
- |
- |
3 |
(Politiche agricole: 6.2.1.8 - Intese istituzionali di programma - cap. 8599) |
34.360 |
64.105 |
26.901 |
- |
- |
3 |
(Industria: 5.2.1.8 - Centri di sviluppo dell'imprenditorialità nel Mezzogiorno - cap. 7520; 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800/P) |
635.000 |
1.250.000 |
600.000 |
- |
- |
3 |
(Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670/P) |
15.000 |
- |
- |
- |
- |
|
(Beni culturali: 3.2.1.9 - Intese istituzionali di programma - cap. 7510; 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7790; 5.2.1.6 - Intese istituzionali di programma - cap. 8060) |
20.501 |
36.382 |
15.267 |
- |
- |
3 |
(Ambiente: 4.2.1.5 - Intese istituzionali di programma - cap. 7771) |
39.007 |
72.775 |
30.538 |
- |
- |
3 |
(Università e ricerca: 2.2.1.3 - Intese istituzionali di programma - cap. 7337, 7338; 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) |
116.566 |
568.510 |
32.107 |
- |
- |
3 |
- Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8591) |
73.100 |
73.100 |
- |
- |
- |
3 |
- Art. 1, comma 1/A: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive da tabella C, legge finanziaria 1999): |
|
|
|
|
|
|
(Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8592; 7.2.1.10 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 8620; 7.2.1.20 - Intese istituzionali di programma - cap. 8740; 8.2.1.13 - Accordi di programma - cap. 9230) |
2.800.000 |
2.900.000 |
- |
- |
- |
3 |
(Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8065) |
300.000 |
300.000 |
- |
- |
- |
3 |
(Industria: 6.2.1.16 - Incentivi alle imprese - cap. 7800) |
1.250.000 |
1.250.000 |
- |
- |
- |
3 |
(Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
20.600.316 |
24.193.834 |
10.000.000 |
- |
|
|
5. Credito agevolato al commercio. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e articolo 3 della |
106.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della |
124.000 |
209.600 |
- |
- |
- |
|
|
230.000 |
209.600 |
- |
- |
|
|
6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe - Interventi per Venezia. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.9 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 8610) |
26.000 |
22.000 |
17.000 |
- |
- |
|
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria: 4.2.1.6 - Aree depresse - cap. 7350) |
21.000 |
6.000 |
1.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 2: Interventi per Venezia. |
|
|
|
|
|
|
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7151, 7153, 7154, 7157) |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
- |
- |
3 |
(Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7158; 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7262) |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
- |
- |
3 |
(Beni culturali: 3.2.1.7 - Interventi per Venezia - cap. 7601) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
- |
- |
3 |
(Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - capp. 7107, 7108, 7118) |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera b): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.40 - Interventi per Venezia - capp. 7585, 7586) |
6.000 |
16.000 |
16.000 |
- |
- |
3 |
(Lavori pubblici: 2.2.1.4 - Interventi per Venezia - capp. 7152, 7154) |
14.000 |
34.000 |
34.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.14 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 8660) |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
4.000 |
2003 |
3 |
|
81.000 |
92.000 |
82.000 |
4.000 |
|
|
7. Provvidenze per l'editoria. |
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|
|
- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: 3.2.1.5 - Editoria libraria - cap. 7551) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
15.000 |
2005 |
3 |
|
5.000 |
5.000 |
5.000 |
15.000 |
|
|
8. Edilizia residenziale e agevolata |
|
|
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- |
200.000 |
221.900 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici: 7.2.1.3 - Eliminazione barriere architettoniche - cap. 9473) |
20.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi per l'adeguamento degli edifici demaniali alle norme di sicurezza (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio - cap. 8160) |
141.600 |
90.000 |
100.000 |
- |
- |
|
|
161.600 |
290.000 |
321.900 |
- |
- |
|
9. Mediocredito centrale - SIMEST Spa. |
|
|
|
|
|
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130.000 |
340.000 |
350.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7660) |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 18, ottavo e nono comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) |
- |
- |
133.400 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 9, sesto comma: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) |
50.000 |
50.000 |
44.600 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.13 - Cooperazione allo sviluppo - cap. 7240) |
10.000 |
10.000 |
5.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziamento del sistema produttivo - cap. 7657) |
50.000 |
50.000 |
34.600 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
616.000 |
2004 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7658) |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
375.000 |
2007 |
3 |
- Art. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.46 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7657) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
600.000 |
2006 |
3 |
|
585.000 |
795.000 |
912.600 |
1.591.000 |
|
|
10. Artigiancassa. |
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|
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|
|
|
|
|
- Art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401) |
50.000 |
50.000 |
69.750 |
- |
- |
3 |
|
50.000 |
50.000 |
29.750 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.26 - Artigiancassa - cap. 7401) |
195.000 |
195.000 |
195.000 |
450.000 |
2007 |
3 |
|
295.000 |
295.000 |
294.500 |
450.000 |
|
|
11. Interventi nel settore dei trasporti. |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.22 - Ferrovie dello Stato - cap. 7350) |
6.150.000 |
6.200.000 |
6.200.000 |
16.473.000 |
2005 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7098) |
3.500 |
3.500 |
3.500 |
21.000 |
2008 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 2: Opere di ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali (Trasporti e navigazione: 3.2.1.1 - Aeroporti - cap. 7160) |
15.000 |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) |
195.000 |
195.000 |
195.000 |
1.755.000 |
2011 |
3 |
- Art. 2, comma 8/A: Contributi per il risanamento tecnico-economico della gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda (Trasporti e navigazione: 4.2.1.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 7319) |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 2, comma 8/B: Contributi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno (Trasporti e navigazione: 4.2.1.7 - Trasporti pubblici locali - cap. 7340) |
2.500 |
2.500 |
2.500 |
- |
- |
3 |
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione: 2.2.1.5 - Trasporti pubblici locali - cap. 7056) |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
10.000 |
2012 |
3 |
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione: 2.2.1.6 - Trasporto rapido e massa - cap. 7069) |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
320.000 |
2009 |
3 |
- Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7094) |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione dei passaggi a livello (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7095) |
110.000 |
110.000 |
110.000 |
554.000 |
2007 |
3 |
- Art. 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per interventi di potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Trasporti e navigazione: 2.2.1.9 - Ferrovie dello Stato - cap. 7096) |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
1.250.000 |
2007 |
3 |
|
13.000 |
15.000 |
10.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 9, comma 1: Realizzazione di opere infrastrutturali nei porti (Trasporti e navigazione: 4.2.1.4 - Opere marittime e portuali - cap. 7265) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 9, comma 3: Potenziamento della rete interportuale nazionale (Trasporti e navigazione: 2.2.1.4 - Trasporto intermodale - cap. 7045) |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 11: Risanamento del sistema idroviario padano-veneto (Trasporti e navigazione: 4.2.1.6 - Sistemi idroviari - cap. 7331) |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 18: Informatizzazione dei servizi marittimi (Trasporti e navigazione: 8.2.1.2 - Informatica di servizio - cap. 7476) |
4.400 |
4.400 |
4.400 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 19: Sostituzione parco autoveicoli a propulsione tradizionale con autoveicoli a minimo impatto ambientale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.48 - Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico - cap. 7235) |
5.400 |
5.400 |
5.400 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera a): Prosecuzione interventi previsti dall'articolo 9 della |
80.000 |
180.000 |
180.000 |
- |
- |
3 |
|
7.064.800 |
7.304.800 |
7.299.800 |
20.823.000 |
|
|
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine |
|
|
|
|
|
|
|
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 27: Programma di costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - Edilizia di servizio – cap. 8158) |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
30.000 |
30.000 |
- |
- |
|
|
13. Interventi nel settore della ricerca. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 6, comma 3: Sincrotrone Trieste e Grenoble (Università e ricerca: 4.2.1.3 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7591) |
7.000 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca: 2.2.1.2. - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P) |
8.000 |
8.000 |
- |
- |
- |
3 |
- Art. 6, comma 3: finanziamento INFM (Università e ricerca: 4.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7526) |
40.000 |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.47 - Ricerca scientifica - cap. 7672) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
|
|
65.000 |
43.000 |
35.000 |
- |
- |
3 |
14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1, lettera a): Contributi alle imprese di costruzione navale (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7205) |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 1, comma 1, lettera b): Contributi in favore delle imprese armatoriali (Trasporti e navigazione: 4.2.1.2 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7210) |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 8, comma 3, lettera a): Spese per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento della componente aeronavale (Finanze: 7.2.1.4 - Potenziamento - cap. 7504) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
3 |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
|
|
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8061) |
3.867.000 |
3.897.000 |
990.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8031) |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
280.000 |
2016 |
3 |
- Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8032) |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
280.000 |
2016 |
3 |
|
55.000 |
75.000 |
75.000 |
1.250.000 |
2017 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3, comma 1: Adeguamento sistema autostradale (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034) |
61.600 |
61.600 |
61.600 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera g): Rifinanziamento dei programmi di intervento (Lavori pubblici: 5.2.1.2 - Opere stradali - cap. 8034) |
50.000 |
70.000 |
70.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 11: Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania (Lavori pubblici: 5.2.1.3 - Ente nazionale per le strade - cap. 8066) |
- |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
3 |
|
4.073.600 |
4.153.600 |
1.246.600 |
1.810.000 |
|
|
17. Edilizia penitenziaria e giudiziaria. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: 6.2.1.6 - Edilizia penitenziaria - cap. 8481) |
113.390 |
15.000 |
15.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera f): Opere di edilizia penitenziaria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.19 - Edilizia penitenziaria - cap. 8730) |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
- |
- |
3 |
|
193.390 |
95.000 |
95.000 |
- |
|
|
19. Difesa del suolo e tutela ambientale. |
|
|
|
|
|
|
|
5.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 6.2.1.1 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 8111) |
5.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 20.2.1.2 - Emergenze sul territorio - cap. 9339) |
30.000 |
50.000 |
60.000 |
- |
- |
|
|
730.000 |
730.000 |
750.000 |
- |
- |
3 |
|
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 13, comma 6-sexies: Bacino idrico lago Trasimeno (Lavori pubblici: 4.2.1.5 - Opere idrauliche e sistemazione del suolo - cap. 7589) |
3.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - capp. 7081, 7082) |
446.200 |
16.200 |
16.200 |
- |
- |
3 |
- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla |
55.000 |
55.000 |
55.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente: 1.2.1.4 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082) |
700.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
2.074.200 |
966.200 |
996.200 |
- |
|
|
21. Interventi in agricoltura |
|
|
- |
|
|
|
|
20.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
3 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 8130) |
280.000 |
280.000 |
280.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1 (Politiche agricole: 3.2.1.4 - Informazione e ricerca - cap. 7624) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole: 2.2.1.4 - Interventi nel settore agricolo e forestale - cap. 7186) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
3 |
|
610.000 |
610.000 |
610.000 |
- |
|
|
22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ( |
10.000 |
12.000 |
12.000 |
- |
- |
3 |
|
18.500 |
- |
- |
- |
- |
|
(Beni culturali: 4.2.1.2. - Patrimonio culturale non statale - cap. 7710; 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7765) |
6.500 |
- |
- |
- |
- |
|
|
35.000 |
12.000 |
12.000 |
- |
|
|
23. Università (compresa edilizia) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7109) |
550.000 |
600.000 |
600.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1, lettera e): Progetto Large Binocular Telescope (Università e ricerca: 2.2.1.2 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7111/P) |
4.600 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 1, comma 1, lettera f): Fondo speciale la ricerca applicata (Università e ricerca: 4.2.1.2 - Ricerca applicata - cap. 7550/P) |
52.500 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 3, comma 1: Infrastrutture universitarie (Lavori pubblici: 6.2.1.8 - Opere varie - cap. 8551) |
6.000 |
6.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
613.100 |
606.000 |
600.000 |
- |
|
|
24. Impiantistica sportiva. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
20.000 |
20.000 |
- |
- |
|
|
25. Sistemazione aree urbane |
|
|
|
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
- |
3 |
|
200.000 |
200.000 |
200.000 |
- |
|
|
27. Interventi diversi. |
|
|
|
|
|
|
|
40.000 |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza: 8.2.1.2 - Formazione professionale - capp. 7710, 7711) |
26.000 |
26.000 |
26.000 |
- |
- |
3 |
|
8.800 |
8.800 |
8.800 |
- |
- |
3 |
(Ambiente: 8.2.1.2 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8461) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 9100) |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
- |
- |
3 |
|
2.950.000 |
2.800.000 |
4.000.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.4 - Progetti eseguibili - cap. 9131) |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
3 |
|
16.667 |
- |
- |
- |
- |
|
|
130.000 |
130.000 |
130.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002) |
63.043 |
63.043 |
60.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio d'esercizio ( |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
- |
- |
3 |
|
2.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
25.000 |
25.000 |
25.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità: 7.2.1.1 - Ricerca scientifica - cap. 7601) |
50.000 |
50.000 |
100.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 3.2.1.2 - Finanziamento enti locali - cap. 7236) |
130.000 |
130.000 |
130.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e previdenza: 7.2.1.3 - Occupazione - cap. 7670) |
800.000 |
- |
- |
- |
- |
|
- Artt. 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640) |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
- |
- |
3 |
|
15.000 |
15.000 |
- |
- |
- |
|
|
225.000 |
225.000 |
225.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.29 - Imprenditorialità giovanile - cap. 7464) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
|
|
600.000 |
600.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 3.2.1.3 - Altri interventi enti locali - cap. 7239) |
190.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
100.000 |
100.000 |
150.000 |
- |
- |
3 |
|
3.000 |
3.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
160.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia: 4.2.1.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7106/P) |
10.000 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.20 - Poste italiane Spa - cap. 7331) |
1.000.000 |
1.000.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SAE (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.2.1 - SACE - cap. 8100) |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.45 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - cap. 7647) |
300.000 |
300.000 |
500.000 |
- |
- |
3 |
|
30.000 |
30.000 |
30.000 |
480.000 |
2018 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 8, comma 3, lettera a): Adeguamento della componente navale del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7574) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 8, comma 3, lettera b): Costruzione di unità navali per la vigilanza al di là del limite esterno del mare territoriale (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7575) |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 8, comma 3, lettera d): Adeguamento della componente aerea del Ministero dei trasporti e della navigazione (Trasporti e navigazione: 10.2.1.3 - Mezzi navali ed aerei - cap. 7576) |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
- |
- |
3 |
|
24.000 |
5.000 |
5.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 50, comma 1, lettera e): Prosecuzione del potenziamento tecnologico delle forze di polizia (Interno: 7.2.1.1 - Potenziamento servizi e strutture - cap. 7401) |
67.100 |
67.100 |
67.100 |
- |
- |
2 |
- Art. 50, comma 1, lettera h): Prosecuzione interventi |
250.000 |
76.000 |
76.000 |
- |
- |
3 |
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) |
1.773.000 |
2.209.000 |
3.525.000 |
285.000 |
- |
3 |
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità: 5.2.1.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7560) |
1.000.000 |
1.000.000 |
300.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 1 (Sanità: 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580) |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
|
- Artt. 1, comma 3, e 2, comma 1: Sanità (Sanità: 5.2.1.4 - Informatica di servizio - cap. 7570; 5.2.1.5 - Edilizia sanitaria - cap. 7580) |
103.532 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 4-bis: Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 7.2.1.4 - Edilizia sanitaria - cap. 8541) |
135.000 |
200.000 |
- |
- |
- |
3 |
|
23.000 |
23.000 |
23.000 |
42.500 |
2004 |
3 |
|
79.500 |
79.500 |
79.500 |
67.400 |
2003 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.16 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7271) |
40.000 |
40.000 |
- |
- |
- |
3 |
- Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.52 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7688) |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
1.360.000 |
2019 |
3 |
- Art. 28: Metanizzazione del Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 3.2.1.24 - Metanizzazione - cap. 7381) |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
70.000 |
2009 |
3 |
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale per la montagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica: 8.2.1.16 - Fondo per la montagna - cap. 9260) |
20.000 |
30.000 |
30.000 |
- |
- |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
- Art. 1, comma 10: Ristrutturazione edilizia sede del Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici: 6.2.1.1 - edilizia di servizio - cap. 8663) |
45.000 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 4.2.1.3 - Patrimonio culturale statale - cap. 7776) |
4.000 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali: 3.2.1.4 - Acquisizione di beni bibliografici e archivistici - cap. 7507) |
1.000 |
- |
- |
- |
- |
|
- Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali: 2.2.1.4 - Prevenzione e sicurezza del patrimonio culturale - cap. 7253) |
6.895 |
- |
- |
- |
- |
|
|
11.194.537 |
10.032.443 |
10.228.400 |
2.304.900 |
|
|
TOTALE................ |
51.443.423 |
52.531.977 |
35.220.800 |
31.891.100 |
|
|
N.B.: Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo. Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2001 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2001 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1999 e quelli derivanti da spese di annualità. - Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento) ed "E" (Definanziamento).
Allegato n. 1 - Elenco delle leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
ALLEGATO N. 1 - (Articolo 70, comma 7)
- Art. 4: Fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca - cap. 7550/p)
- Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7660)
- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (Lavoro e previdenza - capp. 7710, 7711)
- Art. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7657)
- Art. 1: Istituzione del Fondo di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7240)
- Art. 17: Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (Lavoro e previdenza - cap. 7670)
- Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8610)
- Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Industria - cap. 7350)
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agroalimentari e articolo 3 della
- Art. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole - cap. 8111)
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici - cap. 8481)
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (Università e ricerca - cap. 7109/p)
- Art. 7, comma 15, lettera d): Ristrutturazione e ammodernamento autostrada Salerno-Reggio Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7281)
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale in conto capitale (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9100)
- Art. 1: Interventi in materia di dissesto idrogeologico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9339)
- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (
- Art. 17, comma 26: interventi straordinari per completamento opere in corso di competenza statale finanziate con leggi speciali (Lavori pubblici - cap. 7123)
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9131)
- Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici - cap. 8158)
- Art. 6, comma 1: Fondo protezione civile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9353)
-
- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole - capp. 7991, 7992, 7993, 7994, 7995, 7997, 7999, 8001, 8002)
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8500)
- Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7439)
- Art. 1, comma 4 (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8130)
- Art. 12: Fondo sanitario nazionale (Sanità - cap. 7601)
- Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno - cap. 7236)
- Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro - cap. 7670)
- Art. 1–ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza - cap. 8601)
- Art. 3, comma 9, e 8, comma 4–bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8640)
- Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale (Politiche agricole - cap. 8217)
- Art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività - spese in conto capitale per ammortamento mutui (Lavori pubblici - cap. 8061/p)
- Art. 7, comma 1: Ripristino opere pubbliche (Lavori pubblici - capp. 7484, 8602)
- Art. 1: Imprenditorialità giovanile (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7464)
- Art. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali - cap. 7551)
- Art. 2, comma 2: Finanziamento della rete unitaria della pubblica amministrazione (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7703)
- Art. 6, comma 3: Finanziamento Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (Università e ricerca - cap. 7526/p)
- Art. 6, comma 3: Sincrotone Trieste e Grenoble (Università e ricerca - cap. 7528/p)
Art. 6, comma 3: Osservatori astronomici e astrofisici (Università e ricerca - cap. 7111/p)
- Art. 2, comma 12: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7350)
- Art. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno - cap. 7239)
- Art. 9: Fondo di rotazione per la progettazione delle opere pubbliche (Lavori pubblici - cap. 7181)
- Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Università e ricerca - cap. 7533)
- Art. 9: Metanizzazione Mezzogiorno (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7380)
- Art. 12, comma 3: Fondo contributi interessi per la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7401)
- Art. 14: Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano (Industria - cap. 7804)
- Art. 14, comma 7: Strutture mobiliari (Giustizia - cap. 7010)
- Art. 1, comma 3: Opere viarie - Milano Malpensa (lavori pubblici - cap. 8064)
- Art. 1, comma 4: Eliminazione barriere architettoniche (Lavori pubblici - cap. 9473)
- Art. 1, comma 5: Università di Urbino (Università e ricerca - cap. 7318)
- Art. 1, comma 6: Uffici giudiziari regioni Sicilia, Calabria e città di Napoli (Lavori pubblici - cap. 8484)
- Art. 53, comma 13: Apporto al capitale sociale dell'Ente poste italiane (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7331)
- Art. 10, comma 1: Interventi vari in favore dell'autotrasporto e dell'intermodalità (Trasporti e navigazione - cap. 7086)
- Art. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (Trasporti e navigazione - cap. 7098)
- Art. 13, comma 6–sexies: Bacino idrico del lago Trasimeno (Lavori pubblici - cap. 7589)
- Art. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332):
- Art. 17: Interventi infrastrutturali regione Emilia-Romagna e provincia di Crotone (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 18: Interventi a favore dei soggetti privati della regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 19: Interventi urgenti per eventi sismici ottobre 1996 nella regione Emilia-Romagna (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 23–quinquies: Incendi boschivi (Politiche agricole - cap. 8212)
- Art. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8101)
- Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8100)
- Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente - cap. 7008)
- Art. 1, comma 4: Ricapitalizzazione società di trasporto aereo (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7647)
- Art. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- Art. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (Trasporti e navigazione - cap. 7056)
- Art. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Trasporti e navigazione - cap. 7069)
- Art. 3, comma 2: Onere per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco (Trasporti e navigazione - cap. 7094)
- Art. 1, comma 3: Fondo integrativo speciale per la ricerca (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7672)
- Art. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Quote aggiuntive) (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8590)
- Art. 1, comma 2: Completamento interventi nelle aree depresse per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e lavoro (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8591)
- Art. 1, comma 1: Adeguamento edifici pubblici (Lavori pubblici - cap. 8160)
- Art. 1, comma 2: Porti di Trapani e Marsala (Lavori pubblici - cap. 7262)
- Art. 1, comma 1 (Politiche agricole - cap. 7624)
- Art. 1, comma 3 (Politiche agricole - cap. 7185)
- Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente - cap. 7052)
- Art. 3, commi 1, 2, 3 e 7: Rifinanziamento degli interventi previsti dalla
- Art. 1, comma 1: Rifinanziamento Fondo di intervento (Beni culturali - cap. 8212)
- Art. 2, comma 1: Prosecuzione interventi città Siena (Beni culturali - cap. 7717)
- Art. 4, comma 1: Ricostruzione Teatro Petruzzelli di Bari (Beni culturali - cap. 7719)
- Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente - cap. 7052)
- Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 8541)
- Art. 50, comma 1, lettera h): Interventi per ammodernamento e potenziamento operativo dei mezzi delle forze armate (Difesa - cap. 7177)
- Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Industria - cap. 7800)
- Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Sanità - cap. 7560)
- Art. 1, comma 1: Realizzazione struttura per assistenza palliativa (Sanità - cap. 7580)
- Art. 2, comma 1: Realizzazione tessera sanitaria (Sanità - cap. 7570)
- Art. 28: Costruzione immobili uffici unici Ministero delle finanze (Finanze - cap. 7101)
- Artt. 1 e 2: Interventi per le regioni Basilicata, Campania e Calabria (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9332)
- Art. 4, comma 5: Progettazione preliminare amministrazioni regionali e locali (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7271)
- Art. 22: Ristrutturazione Poligrafico (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 7688)
- Art. 25: Fondo per lo sviluppo in agricoltura (Politiche agricole - cap. 7186)
- Art. 1, comma 10: Centro arti contemporanee e musei (Lavori pubblici - cap. 8663)
- Art. 1, comma 12/A: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7706)
- Art. 1, comma 12/B: Acquisto opere e beni (Beni culturali - cap. 7507)
- Art. 7: Ricostruzione Basilica di Noto (Tesoro, bilancio e programmazione economica - cap. 9349) - - Art. 8, comma 2: Piano straordinario tutela beni culturali (Beni culturali - cap. 7253)
[1] Comma abrogato dall'art. 3 del 25 settembre 2001, n. 351.
[2] Comma così modificato dall'art. 43 della dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
[3] Comma abrogato dall'art. 29 del