§ 27.1.74 - D.L. 20 giugno 1996, n. 323 .
Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:20/06/1996
Numero:323


Sommario
Art. 01.  (Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato).
Art. 1.  (Spesa per l'assistenza farmaceutica).
Art. 1 bis.  (Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468).
Art. 2.  (Ulteriori interventi in materia sanitaria).
Art. 3.  (Riduzione stanziamenti e blocco impegni).
Art. 4.  (Verifica stato invalidità civile).
Art. 5.  (Parziale copertura posti scuola).
Art. 6.  (Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali).
Art. 7.  (Redditi di capitale).
Art. 8.  (Reddito di lavoro autonomo).
Art. 9.  (Reddito di impresa).
Art. 10.  (Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali).
Art. 11.  (Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate).
Art. 11 bis.  (Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali).
Art. 12.  (Devoluzione erariale delle maggiori entrate).
Art. 12 bis.  (Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani).
Art. 13.  (Entrata in vigore).


§ 27.1.74 - D.L. 20 giugno 1996, n. 323 [1].

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

(G.U. 20 giugno 1996, n. 143).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 01. (Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato). [2]

     1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per gli anni 1996, 1997 e 1998, stabiliti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, anche sulla base della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il presente decreto effettua una riduzione di spese pari a lire 8.792,4 miliardi per l'anno 1996, lire 8.513,1 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.447,4 miliardi per l'anno 1998 in termini di competenza e, rispettivamente, pari a lire 9.005 miliardi, lire 10.540 miliardi e lire 10.150 miliardi in termini di cassa.

     2. Il presente decreto dispone altresì maggiori entrate in misura non inferiore in termini sia di competenza sia di cassa a lire 5.122 miliardi per l'anno 1996, lire 7.709 miliardi per l'anno 1997 e lire 7.058 miliardi per l'anno 1998.

 

          Art. 1. (Spesa per l'assistenza farmaceutica).

     1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il rispetto, per l'anno 1996, del limite di spesa farmaceutica previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

     2. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è differito al 15 luglio 1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un medesimo principio attivo per i quali è prevista uguale via di somministrazione e che presentano forma farmaceutica uguale o terapeuticamente comparabile con documentata bioequivalenza, anche se con diversa concentrazione di principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se posti in vendita al prezzo per unità posologica più basso fra quelli dei farmaci che presentano le caratteristiche predette, in vigore al 1° giugno 1996. I medicinali venduti ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata disposizione della legge n. 537 del 1993, eccettuato il caso in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a giudizio della stessa Commissione, giustificano il mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza. Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non effettivamente in commercio alla data del 1° giugno 1996 [3].

     3. Il comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: "130. Il Ministero della sanità autorizza, su domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei medicinali così come definiti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o più principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, e al regolamento CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di questa, dalla denominazione scientifica del medicinale, seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti rispetto a una specialità medicinale già autorizzata con la stessa composizione quali-quantitativa in principi attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. Non è necessaria la presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio sia presentata dal titolare della specialità medicinale di cui è scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La Commissione unica del farmaco esprime le proprie valutazioni sulla domanda, anche ai fini della classificazione dei farmaci ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se è offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a quello della corrispondente specialità medicinale a base dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di somministrazione, già classificata nelle classi a) o b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica del farmaco la medesima classificazione di detta specialità medicinale. Il Ministero della sanità adotta il provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio può essere omesso nella prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del paziente; in caso di mancata specificazione del nome del titolare, il farmacista può consegnare qualsiasi generico corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o richiesto. Il Ministero della sanità diffonde fra i medici e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed attua un apposito programma di informazione sull'uso dei farmaci generici; per la realizzazione di detto programma sarà utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del Ministero della sanità alimentato con le entrate derivanti dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanità ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1993.".

     4. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere curano l'informazione e l'aggiornamento del medico prescrittore nonché i controlli obbligatori, basati su appositi registri o altri idonei strumenti, necessari ad assicurare che la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco e che gli appositi moduli del Servizio sanitario nazionale non siano utilizzati per medicinali non ammessi a rimborso. Qualora dal controllo risulti che un medico abbia prescritto un medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda sanitaria locale, dopo aver richiesto al medico stesso le ragioni della mancata osservanza, ove ritenga insoddisfacente le motivazioni addotte, informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario, nonché il Ministero della sanità, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Il medico è tenuto a rimborsare al Servizio sanitario nazionale il farmaco indebitamente prescritto. A partire dal 1° gennaio 1997, le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità relazioni trimestrali sui controlli effettuati e sulle misure adottate ai sensi del presente comma.

     5. Entro il 31 luglio 1996 la Commissione unica del farmaco procede, secondo i criteri dalla stessa adottati nel provvedimento del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, alla riclassificazione dei medicinali di cui è autorizzato il commercio, in modo tale da assicurare, sulla base dei consumi farmaceutici del 1995, un risparmio per il Servizio sanitario nazionale di 200 miliardi di lire per l'anno 1996. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al 30 settembre 1996, superiore al limite di cui al comma 6, la Commissione unica del farmaco procede a un'ulteriore riclassificazione, al fine di assicurare il rispetto del tetto di spesa prevista per il 1996.

     6. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dai seguenti:

     "11. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, i limiti di spesa comunque stabiliti per le singole tipologie di prestazioni sanitarie non costituiscono vincolo per le regioni che certifichino al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo. Le eventuali eccedenze che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento restano a carico dei bilanci regionali.

     11-bis. In deroga alle disposizioni del comma 11, per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 12 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti.".

 

          Art. 1 bis. (Modifica alla legge 5 agosto 1978, n. 468). [4]

     1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è abrogata.

 

          Art. 2. (Ulteriori interventi in materia sanitaria).

     1. Nell'anno 1996, in deroga ai meccanismi negoziali previsti dal capo VI dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e dal corrispondente accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta, i livelli di spesa indotta per l'assistenza farmaceutica e specialistica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono superare, a livello regionale i corrispondenti livelli registrati nell'esercizio 1995, ridotti dell'1 per cento.

 

          Art. 3. (Riduzione stanziamenti e blocco impegni).

     1. Nelle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono eliminati gli accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ancora da realizzare ed i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, collegati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, contrassegnati dalle medesime lettere alfabetiche.

     2. Le quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto dei fondi speciali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per la revisione delle pensioni di guerra e per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri nonché della quota di lire 5 miliardi dell'accantonamento di parte corrente relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 1996, 1997 e 1998, con riferimento alla finalizzazione “Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale”, e della quota di lire 5 miliardi del medesimo accantonamento per gli anni 1997 e 1998 con riferimento alla finalizzazione “Diritto allo studio degli alunni handicappati della scuola media superiore, costituiscono economie di bilancio [5].

     2 bis. Gli stanziamenti di cui all'articolo 14 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di lire 10 miliardi per l'anno 1996, di lire 12 miliardi per l'anno 1997 e di lire 12 miliardi per l'anno 1998 [6].

     3. Gli stanziamenti dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato, di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, sono ridotti per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

     4. Le autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto, sono ridotte per l'anno 1996 per gli importi indicati nella tabella medesima. Tali importi sono reiscritti ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. Per le autorizzazioni correlate a limiti di impegno decorrenti dall'anno 1996, la decorrenza dei limiti medesimi slitta all'esercizio 1997.

     5. Lo stanziamento del capitolo n. 1292 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo al fondo per le esigenze di formazione del personale e di potenziamento e funzionamento di scuole e uffici dell'amministrazione scolastica, è ridotto di lire 50 miliardi per l'anno 1996, di lire 220 miliardi per l'anno 1997 e di lire 90 miliardi per l'anno 1998. Una quota dello stanziamento del suddetto capitolo, per l'anno 1996, pari a lire 40 miliardi, è assegnata ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti le spese di funzionamento amministrativo e didattico delle scuole secondarie superiori [7].

     5-bis. Con regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disciplinata la materia prevista dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133. Il finanziamento di cui al comma 5 è finalizzato all'attuazione del predetto regolamento [8].

     6. A decorrere dall'anno finanziario 1995 i contributi previdenziali a carico dei dipendenti e dell'impresa Ferrovie dello Stato S.p.a. di cui all'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono versati, con cadenza mensile, al conto corrente di tesoreria infruttifero intestato a "Ferrovie dello Stato - pagamento pensioni". I contributi di cui sopra, relativi ai periodi di paga precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono versati in unica soluzione entro il 15 luglio 1996.

     7. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 relativi all'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sono ridotti del 20 per cento, ad eccezione di quelle autorizzate dal Ministero degli affari esteri per impegni internazionali.

     8. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, appartenenti alla categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e delle rubriche 1 e 2 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - sono ridotti del 7 per cento; per lo stato di previsione del Ministero della difesa - escluse le rubriche 12 e 14 - la riduzione è limitata al 5 per cento. Si intendono corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro del tesoro, la riduzione può essere operata su determinati capitoli di spese discrezionali della medesima categoria [9].

     9. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, come determinata dallatabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, è ridotta di lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998 [10].

     10. Le somme mantenute in bilancio, ai sensi dell'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, come sostituito dall'articolo 4, comma 11, della legge n. 559 del 1993, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sui capitoli 4480, 4481, 4482 e 4483 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996, costituiscono economie di bilancio, rispettivamente, per lire 50 miliardi, lire 80 miliardi, lire 230 miliardi e lire 35 miliardi. Costituiscono, altresì, economie di bilancio le disponibilità in conto residui per l'importo di lire 30 miliardi iscritte sul capitolo 7443 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1996 [11].

     11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1996 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi e impegni internazionali, alle spese connesse a interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

     12. Gli impegni sui capitoli del bilancio dello Stato, relativi a erogazioni a favore di soggetti ed enti pubblici o privati, sono assunti con cadenza trimestrale per quote di pari importo. La presente disposizione non si applica per le spese connesse con accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per annualità relative ai limiti di impegno, per regolazioni debitorie pregresse e contabili e per obbligazioni giuridicamente perfezionate, per trasferimenti destinati ad assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché quando specifiche disposizioni legislative prevedano espressamente erogazioni con cadenze diverse da quella trimestrale. In relazione alle effettive e documentate esigenze di fabbisogno, indicate sul piano finanziario dei pagamenti del pertinente capitolo di bilancio dalla amministrazione titolare del centro di spesa, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, ferma restando la cadenza trimestrale, può assentire l'assunzione di impegni di importo differente per ciascun trimestre. L'erogazione è effettuata entro il decimo giorno dall'inizio del trimestre di riferimento [12].

     12-bis. Limitatamente agli oneri di cui all'articolo 37, comma 3, lett. c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e all'articolo 2, comma 4, lett. a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa alle erogazioni a favore dell'INPS è autorizzata sulla base del fabbisogno di cassa dell'ente approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, l'INPS presenta, entro il mese di gennaio di ogni anno, il fabbisogno annuale con evidenza delle esigenze mensili e il successivo aggiornamento non oltre il mese di giugno [13].

     13. Le riduzioni di cui al presente articolo, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, danno luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo [14].

     13-bis. Per gli anni 1997 e 1998 gli stanziamenti previsti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 396, come determinati dallatabella C allegata alla legge 28 dicembre 1995, n. 550, sono ridotti di 5 miliardi di lire [15].

 

          Art. 4. (Verifica stato invalidità civile).

     1. Entro il 30 novembre 1996, i minorati civili che alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni ed indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo al riconoscimento del beneficio economico di invalidità civile. Tale certificazione dovrà essere effettuata con apposito modello determinato dal Ministro del tesoro con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre1996 [16].

     2. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito determina la sospensione immediata dell'erogazione del beneficio in godimento. Nel caso in cui l'invalido, entro novanta giorni dalla data di comunicazione della sospensione, non fornisca un'idonea giustificazione circa la mancata presentazione, il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede alla revoca della provvidenza.

     3. Il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra attua negli anni 1996 e 1997 un piano straordinario per l'effettuazione di almeno 150.000 verifiche sanitarie, già previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, da effettuarsi, anche senza preavviso, nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo [17].

     3-bis. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidità civile viene accertata con verbale emesso dai medici appartenenti alla commissione medica superiore di invalidità civile o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile [18].

     3-ter. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la Direzione generale di cui al comma 1 provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica [19].

     3-quater. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al giudice ordinario [20].

     3-quinquies. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 3, le prefetture trasmettono alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra o alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, entro sessanta giorni, la documentazione richiesta [21].

     3-sexies. Nella programmazione della attività di verifica la Direzione generale di cui al comma 1 dà priorità agli accertamenti nei confronti dei beneficiari con anzianità di godimento della pensione, assegno o indennità superiore a cinque anni e per quelle province ove più elevata è la percentuale degli assistiti rispetto al dato medio nazionale. La stessa Direzione presenta al Ministro del tesoro trimestralmente un prospetto che indica, per ciascuna provincia, il numero di pensioni, assegni e indennità in essere dall'inizio del trimestre, nonché il numero dei casi esaminati, dei verbali emessi e delle revoche disposte in ciascun trimestre [22].

     3-septies. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Direzione generale di cui al comma 1 effettua la verifica dei requisiti reddituali nei confronti dei beneficiari di pensione o assegno di invalidità civile. Tale verifica avviene mediante controlli incrociati con le banche dati del Ministero delle finanze e del casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare della pensione o dell'assegno sia in possesso di redditi superiori ai limiti prescritti, la suddetta Direzione generale ne dà comunicazione alla competente prefettura per i provvedimenti di revoca. Per l'anno 1996 tale verifica potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno [23].

     3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonché le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati [24].

     3-nonies. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato [25].

     3-decies. Per le esigenze connesse all'attuazione delle verifiche di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1997. Le somme non impegnate nell'esercizio 1997 possono esserlo in quello successivo [26].

 

          Art. 5. (Parziale copertura posti scuola).

     1. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione di personale di ruolo. Per l'anno scolastico 1996-1997 i criteri di programmazione delle nuove nomine per l'assunzione del personale docente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono stabiliti con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 8 maggio 1996, n. 174, entro il limite del 35 per cento delle predette dotazioni. E' fatto divieto di procedere alla copertura dei posti delle citate dotazioni organiche mediante assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato [27].

     2. In relazione alle esigenze di attuazione e sviluppo dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado e dei programmi di diffusione dell'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ivi compresa la formazione linguistica dei docenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali è prioritariamente utilizzato per la sostituzione dei docenti impegnati nei predetti programmi.

     3. Nelle scuole elementari, fermo restando il disposto dei commi precedenti, il personale delle dotazioni organiche provinciali può essere utilizzato per lo svolgimento delle attività di tempo pieno, autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, in relazione ad accertate esigenze connesse alle specifiche situazioni locali.

 

          Art. 6. (Fondo patronati e fiscalizzazione oneri sociali). [28]

     1. In attesa che si proceda alla revisione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, l'aliquota percentuale, di cui all'articolo 4, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, da applicarsi sul gettito dei contributi incassati dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, è fissata per gli anni 1997, 1998 e 1999 nella misura pari allo 0,226 per cento del gettito accertato, rispettivamente, per gli anni 1996, 1997 e 1998 [29].

     2. Con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1996 il livello di fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto, con riferimento al contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67:

     a) di 0,6 punti percentuali, per le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, nonché per i soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n.89;

     b) di 0,3 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legge n.71 del 1993;

     c) di 0,1 punti percentuali, per le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto legge n. 71 del 1993.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

Capo I

IMPOSTE DIRETTE

 

          Art. 7. (Redditi di capitale).

     1. [Sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo previsto per i proventi medesimi, è dovuta una somma pari al 20 per cento degli importi maturati nel periodo d'imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno ricevuto i predetti depositi, provvedono entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui i proventi sono erogati, al versamento diretto della somma al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, trattenendone l'importo sui proventi corrisposti. In caso di estinzione del deposito prima della corresponsione dei proventi, l'avente diritto è tenuto a fornire ai predetti soggetti la provvista nella misura del 20 per cento degli importi maturati e non corrisposti nel periodo di durata del deposito] [30].

     2. [Per i depositi effettuati presso soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la somma dovuta è prelevata, da parte della banca o di altro intermediario finanziario, a carico dei relativi proventi all'atto della corresponsione dei medesimi ovvero ricevendone provvista dall'avente diritto. Il prelievo non deve essere eseguito qualora il depositario non residente certifichi con atto redatto in forma autentica, su richiesta del depositante, che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti ad imprese residenti. La certificazione non può essere rilasciata da soggetti residenti in Paesi con i quali la Repubblica italiana non ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni e ai fini sanzionatori è equiparata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. I proventi non percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi e su di essi è dovuta la somma determinata ai sensi del comma 1] [31].

     3. [Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 si considerano finanziamenti anche le garanzie prestate a terzi da parte del depositario ovvero da parte di imprese, anche non residenti, controllanti, controllate o collegate allo stesso; ai predetti fini si considerano effettuati presso il depositario residente nel territorio dello Stato i depositi in garanzia costituiti presso proprie succursali all'estero o imprese non residenti controllate, controllanti o collegate] [32].

     4. [Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi da 1 a 2] [33].

     5. Al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ritenuta si applica, a titolo di imposta, anche sui proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante o al medesimo gruppo dell'erogante e, a titolo di acconto, su quelli corrisposti alle predette stabili organizzazioni; ai fini del presente comma si intendono per appartenenti al medesimo gruppo le società di cui l'impresa erogante possieda la maggioranza del capitale sociale, o la cui maggioranza del capitale sociale sia posseduta dalla stessa impresa che possiede la maggioranza del capitale sociale dell'impresa erogante." [34].

     6. Al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "trenta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "ventisette per cento".

     6-bis. Al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole ”con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma” sono sostituite dalla seguenti: “con l'aliquota del 27 per cento sui redditi di cui al secondo comma” [35].

     7. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi e vincolati è fissata nella misura del ventisette per cento, indipendentemente dalla durata dei titoli o dei depositi.

     7-bis. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui depositi a risparmio postale si applica nella misura del ventisette per cento [36].

     8. Per i proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito emessi dalle banche, la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del ventisette per cento indipendentemente dalla scadenza.

     9. [Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, maturati fino al momento dell'anticipato rimborso, è dovuta dall'emittente una somma pari al venti per cento, qualora il rimborso abbia luogo entro diciotto mesi dall'emissione] [37].

     10. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui al comma 9. Ai fini dell'accertamento, della riscossione, delle sanzioni e del contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

     11. Al comma 2 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa la lettera a).

     12. Il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è elevato al 65 per cento per la seconda scadenza relativa all'anno 1996, al 78 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1997, al 52 per cento per ciascuna delle due scadenze relative al 1998. Per il 1999 e per gli anni successivi, il suddetto versamento di acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.

     13. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano sui proventi maturati a decorrere dal 1° luglio 1996 e per i versamenti di cui al comma 1 da effettuare fino al 15 ottobre 1996 il termine è differito al 15 novembre 1996; le disposizioni del comma 5, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, e dei commi 6 e 7 si applicano con riferimento ai proventi maturati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; per i certificati di deposito e per i depositi nominativi e vincolati oltre dodici mesi e fino a diciotto mesi la disposizione di cui al comma 7 si applica relativamente ai certificati emessi ed ai depositi raccolti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano ai proventi dei buoni e dei certificati e agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto; la disposizione del comma 11 si applica ai buoni e certificati emessi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto [38].

     13-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 4 è inserito il seguente: “4-bis. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territoro dello Stato” [39].

     13-ter. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, non si applica per buoni fruttiferi ed i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi dalle banche anteriormente alla data del 20 giugno 1996 [40].

 

          Art. 8. (Reddito di lavoro autonomo).

     1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 4, primo periodo, dopo le parole "spese di impiego" è inserita la seguente ", custodia" e nel secondo periodo, le parole "Per le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore" sono sostituite dalle seguenti: "Per i ciclomotori, nonché per i motocicli, le autovetture o autoveicoli di cilindrata non superiore a quella indicata nel periodo precedente,";

     b) nel comma 8, primo periodo, dopo le parole: "la riduzione non si applica" sono inserite le seguenti: "alla parte dei compensi che supera l'ammontare di cento milioni di lire e".

     b-bis) nel comma 8, secondo periodo, le parole: “ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese;” sono sostituite dalle seguenti: “ridotto del 20 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La riduzione non si applica alla parte dei proventi che supera l'ammontare di cento milioni di lire;” [41].

     2. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni del comma 1, lettere b) e b-bis), si applicano per i compensi percepiti a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [42].

 

          Art. 9. (Reddito di impresa).

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 55, comma 3, lettera b), la parola "nono" è sostituita dalla seguente: "quarto";

     b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, dopo le parole: "2500 centimetri cubici" sono inserite le seguenti "nonché i ciclomotori e i motocicli di cilindrata non superiore a 350 centimetri cubici".

     2. La disposizione della lettera a) del comma 1 si applica con riferimento ai proventi incassati a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; le disposizioni della lettera b) del comma 1 si applicano per le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Capo II

IMPOSTE INDIRETTE E ALTRE ENTRATE

 

          Art. 10. (Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali).

     1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione" sono inserite le seguenti: "di ciclomotori,".

     2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 44:

     1) al primo comma, dopo la parola "presentata" sono inserite le seguenti: "nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma" e le parole "metà della" sono soppresse;

     2) il secondo comma è abrogato;

     b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.";

     c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.".

     2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “compreso il personale tecnico amministrativo” sono soppresse [43].

     2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto [44].

     3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole "superiore ad un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a lire cinquecentomila";

     b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.".

     4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 2, terzo comma, lettera h), le parole "per effetto del secondo comma dell'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e-quater)";

     b) nell'articolo 10, numero 8), le parole "o acquistati per la rivendita" sono soppresse;

     c) nell'articolo 10 dopo il numero 8) è inserito il seguente: "8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;";

     d) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera e-quater) è aggiunta la seguente: "e-quinquies) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;

     e) nel numero 127-ter) della tabella A, parte terza, sono soppresse le parole: "o acquistati per la rivendita".

     5. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 40, comma 1, secondo periodo, le parole: "ad eccezione delle locazioni e degli affitti, e delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe, esenti ai sensi dell'articolo 10, numero 8), dello stesso decreto" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8) e 8-bis), dello stesso decreto";

     b) il comma 4 dell'articolo 50 è abrogato;

     c) nell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società: lire 250.000;".

     6. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, stabilito in misura fissa dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è elevato a lire 250 mila.

     7. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: "Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 250.000.".

     8. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si applicano agli atti giudiziari pubblicati o emanati, agli atti pubblici formati, alle donazioni fatte e alle scritture private autenticate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate e alle denunce presentate per la registrazione da tale data.

     9. L'aumento dell'imposta di registro previsto dai commi 6 e 7 non si applica:

     a) alle locazioni e affitti di beni immobili;

     b) alle misure previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

     10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 27, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La rettifica deve essere notificata, mediante avviso, entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta principale";

     b) nell'articolo 37, comma 1, le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni". Tale disposizione si applica anche alle disposizioni relative a successioni apertesi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma la cui imposta non sia stata ancora liquidata alla stessa data [45];

     c) nell'articolo 59, comma 1:

     1) nell'alinea, le parole "nella misura fissa di lire centomila" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fissa prevista per l'imposta di registro";

     2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli di cui alle lettere h) ed i) dell'articolo 12.".

     11. Ai fini della tempestiva definizione delle liquidazioni delle dichiarazioni di successione e dell'appuramento delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto per il recupero degli omessi o insufficienti versamenti della medesima imposta l'amministrazione finanziaria adotta, senza oneri aggiunti a carico dello Stato, le misure necessarie alla riorganizzazione dei servizi in modo da assicurare maggiori entrate nette per gli anni 1996, 1997 e 1998, rispettivamente non inferiori a lire 700 miliardi, a lire 1.600 miliardi e a lire 1.200 miliardi.

     12. La tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

     13. Il titolo III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è sostituito da quello di cui alla tabella B allegata al presente decreto.

     14. [La riscossione volontaria delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui ai commi 12 e 13 è affidata agli uffici del dipartimento del territorio] [46].

     15. Alla parte prima della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, la nota 1 all'articolo 3 è soppressa.

     16. La lettera b) del quinto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, è soppressa.

     17. Le disposizioni dei commi 12, 13, 14 e 15 hanno effetto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     18. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 16:

     1) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Lo stesso decreto potrà autorizzare, anche in sostituzione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione, da qualunque titolo derivanti, la presentazione di una nota o di una domanda redatta su supporto informatico o la sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori elettronici, stabilendo le caratteristiche tecniche di tale nota o domanda e della certificazione di avvenuta esecuzione delle formalità.";

     2) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, viene stabilita, per ciascuna conservatoria dei registri immobiliari, la data a decorrere dalla quale la presentazione della nota di trascrizione, di iscrizione e della domanda di annotazione da qualunque titolo derivanti avviene secondo le modalità stabilite dal secondo periodo del secondo comma.";

     b) nell'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalità di cui al terzo comma può essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa è presentata." [47].

     19. La parte che domanda l'esecuzione di una trascrizione, iscrizione o annotazione, fermo restando l'obbligo di presentare al conservatore dei registri immobiliari il titolo nelle forme previste dal codice civile, può altresì produrre il contenuto del titolo stesso su supporto informatico, secondo le modalità e le caratteristiche tecniche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

     20. All'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che il contribuente dichiari nell'atto di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.".

     21. All'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. La disposizione del comma 5 si applica inoltre alle unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, con riferimento alla rendita proposta, alla sola condizione che la volontà di avvalersene sia espressamente manifestata nella dichiarazione di successione.".

     22. All'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Per le unità immobiliari urbane oggetto di denuncia in catasto con modalità conformi a quelle previste dal regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 1-quinquies ed 1-septies, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 1. In tale caso, nel termine di dieci giorni dall'eventuale notifica della rendita catastale definitiva, il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.".

     22-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente: “27-quater. Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382.” [48].

 

          Art. 11. (Imposta sulle assicurazioni, sul gas metano e altre entrate).

     1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. (Denuncia e versamenti). 1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.

     2. Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

     3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro il 15 giugno alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di imposta, eventualmente risultante dalla predetta liquidazione definitiva, deve essere computato nel primo versamento mensile successivo a quello della comunicazione della liquidazione da parte dell'ufficio del registro.

     5. L'importo da pagare è arrotondato alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario.".

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti mensili decorre dal mese di settembre 1996 e l'ammontare delle imposte relative ai premi incassati fino al mese di luglio 1996, dedotto quanto versato a titolo di liquidazione provvisoria nella rata scadente il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali unitamente ai versamenti mensili previsti da settembre a dicembre. Non devono essere effettuati i versamenti previsti per il 15 settembre 1996, il 15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base alle liquidazioni provvisorie già effettuate.

     3. Il comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

     "8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere presentate dai soggetti obbligati entro il mese successivo a quello cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'accisa.".

     3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi di lavorazione degli stabilimenti industriali utilizzate come combustibili, assoggettate alla tassazione prevista dal comma 5 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero [49].

     4. Il Ministro delle finanze entro il 30 giugno 1996 adotta disposizioni per l'aumento del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con elevazione del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     5. L'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie istantanee è stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto.

 

          Art. 11 bis. (Termini per i versamenti in materia di irregolarità formali). [50]

 

          Art. 12. (Devoluzione erariale delle maggiori entrate). [51]

     1. Le entrate derivanti dal presente titolo sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

 

          Art. 12 bis. (Esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani). [52]

     1. I comuni possono disporre l'esenzione dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione.

 

          Art. 13. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Tabella 1

(prevista dall'art. 3, comma 3) [53]

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA 1

 

 

 

RIDUZIONE

 

 

 

di

 

 

 

COMPETENZA

 

 

 

 

 

(in miliardi di lire)

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

 

1386:

Rimborso agevolazioni postali

20

 

7615:

Fondo Protezione Civile

20

 

7658:

Realizzazione metropolitane

10

 

7900:

Fondo per Roma Capitale

20

 

 

TOTALE P.C.M.

 

 

 

 

 

 

MINISTERO DEL TESORO

 

 

4517:

Contributi a gestioni previdenz.

35

 

4529:

Garanzie Cambio

500

 

4531:

Somma da assegnare all'AIMA

40

 

4532:

Somma da assegnare all'AIMA

20

 

4542:

Somma da assegnare all'AIMA

80

 

4585:

Somma da versare al Fondo di Tesoreria

30

 

4640:

Sovvenzione all'ANAV

15

 

5929:

Somma da erogare per i consultori familiari

20

 

7743:

Aumento Fondo presso Cassa Credito Imprese Artigiane

150

 

7750:

Rate Mutui F S

1.500

 

7775:

Fondo Mediocredito Centrale

358,8

 

7795:

Apporto dello Stato a edilizia residenziale

30

 

7828:

Fondo Credito Cooperazione

30

 

7878:

Piste ciclabili

10

 

7879:

Mediocredito Centrale e Artigiancassa

100

 

8317:

Fondo Solidarietà Nazionale

50

 

8778:

Contributo straordinario alla Sicilia

70

 

9010:

Difesa del suolo

30

 

 

TOTALE TESORO

3.068,8

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

 

3204:

Assistenza morale e benessere

5

 

 

TOTALE DIFESA

5

 

 

 

 

 

MINISTERO RISORSE AGRICOLE

 

 

7972:

Contributi pesca

1,9

 

7974:

Piano pesca

3,1

 

8123:

Subsidenza Ravenna e Delta Po

10

 

8287:

Somma a enti sviluppo agricolo

4

 

 

TOTALE RISORSE AGRICOLE

19

 

MINISTERO DELL'INDUSTRIA

 

 

7552:

Finanziamento settore aeronautico

50

 

7553:

Contributi interessi settore aeronautica

7,5

 

7554:

Ente cellulosa e carta

40

 

7561:

Interventi industria bellica

50

 

7565:

Aree depresse

7

 

7567:

Aree depresse

100

 

 

TOTALE INDUSTRIA

254,5

 

 

 

 

 

MINISTERO BENI CULTURALI

 

 

2102:

Conservazione e restauro beni

1

 

8100:

Restauro monumenti artistici

9

 

 

TOTALE BENI CULTURALI

10

 

 

 

 

 

MINISTERO DELLA SANITA'

 

 

1297:

Fondo per le attività di ricerca

30

 

 

TOTALE SANITA'

30

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE

 

 

7410:

Aree naturali protette

20

 

7705:

Programma triennale

38

 

8370:

Contributi ANPA

10

 

 

TOTALE AMBIENTE

68

 

 

 

 

 

MINISTERO DELL'UNIVERSITA'

 

 

1518:

Contributi università

22

 

7101:

Spese acquisto attrezzature

22

 

7324:

Fondo edilizia universitaria

70

 

 

TOTALE MURST

114

 

 

TOTALE GENERALE

3.639,3

 

 

Tabella 2

(prevista dall'articolo 3, comma 4)

TABELLA 2 [54]

LEGGE O DECRETO LEGGE

CAPITOLO

RIDUZIONI DI COMPETENZA (IN MILIARDI DI LIRE)

 

 

 

MINISTERO DEL TESORO

 

 

Decreto-legge n. 328 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 471 del 1994: fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993

7866

100

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane

7743

20

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): art. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi

7743

20

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane

7743

20

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: art. 1, comma 1, lettera a): Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane

7743

40

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: art. 3, comma 9 e Art. 8, comma 4 bis: Contributo speciale alla regione Calabria

8789

50

Decreto-legge n. 248 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402 del 1994: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale

8788

50

Decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994: Interventi urgenti a sostegno dell'economia: Art. 1, comma 1, lettera b): Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

8187

50

 

 

 

MINISTERO DELLE FINANZE

 

 

Legge 358/91 art. 9 comma 4: Ristrutturazione Ministero Finanze

7853

76

 

 

 

MINISTERO LAVORI PUBBLICI

 

 

D.l. 691/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 35/95: Eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994

9087

100

Legge 521/88: Costruzione sedi di servizio Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

8438

20

Legge 910/86: Completamento immobili da destinare agli Istituti di prevenzione e pena

8404

50

Legge 317/93: Completamento piani ricostruzione post-bellica

9310

84

 

 

 

MINISTERO TRASPORTI

 

 

L. 67/88 art. 14 comma 1: Aeroporti Roma e Milano

7509

30

L. 211/92: Collegamenti ferroviari aeroportuali

7311

20

 

 

 

MINISTERO RISORSE AGRICOLE

 

 

Decreto-legge 149/93, convertito in legge 237/93: Interventi urgenti in favore dell'economia - art. 1 comma 1

8217

30

Decreto-legge 547/94 convertito dalla legge 644/94 Interventi urgenti a sostegno economia art. 1 comma 2

8217

20

 

 

 

MINISTERO INDUSTRIA

 

 

Decreto-legge 201/96: Settore aeronautico

7552

60

Decreto-legge 149/93 convertito L. 237/93: Riconversione settore materiali di armamento

7561

50

Legge 10/91: Piano energetico nazionale

7716, 7718

20

Legge 710/85: Credito agevolato

7545

10

Legge 910/86: Innovazione tecnologica

7548

10

L.F. 67/88 - art. 15, c. 24: Mercati ingrosso

8043

35,8

L. 231/75: Piccole e medie imprese

7541

10

 

 

 

MINISTERO LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

 

 

D.L. 148/93 convertito L. 236/93: Interventi urgenti in favore dell'economia

8032

25

D.L. 300/96: Disposizioni urgenti in materia lavori socialmente utili, ecc.

8032

20

 

 

 

MINISTERO UNIVERSITA'

 

 

D.L. 26/95 convertito legge 95/95: Disposizioni urgenti per la ripresa attività imprenditoriale

7520

20

 

TOTALE

1040,8

 

Tabella A

(prevista dall'art. 10, comma 12)

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

TABELLA A

 

TASSE IPOTECARIE

Parte I - uffici meccanizzati

 

N. Ord.

OPERAZIONI

Tariffa in lire

1.0

Esecuzione di formalità

 

 

– per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)

50.000

 

– per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente

50.000

2.0

Ispezione

 

2.1

Ispezione nominativa

 

 

– per ogni nominativo richiesto (b)

 

 

* nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei successivi punti) (c)

30.000

 

* nell'ambito di una singola conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio

5.000

 

– per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)

2.000

 

– per ogni formalità stampata a seguito di ispezione nominativa (c) (e)

5.000

 

– per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (e)

5.000

 

* nell'ambito nazionale (oltre quanto previsto nei precedenti punti) (c), per ogni mese o frazione di mese

100.000

2.2

Ispezione per immobile

 

 

– per ogni particella o unità immobiliare urbana (b)

 

 

* nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata degli uffici del territorio

5.000

 

– per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)

2.000

 

– per ogni formalità stampata a seguito di ispezione per immobile (c) (e)

5.000

 

– per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione per immobile (e)

5.000

2.3

Ispezione congiunta nominativa e per immobile

 

 

– per ogni richiesta (b)

 

 

* nell'ambito di una singola Conservatoria, ovvero circoscrizione o sezione staccata dagli uffici del territorio

5.000

 

– per ogni formalità contenuta nell'elenco sintetico (d)

2.000

 

– per ogni formalità stampata a seguito di ispezione congiunta (c) (e)

5.000

 

– per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione congiunta (e)

5.000

3.0

Certificazione

 

3.1

certificati ipotecari

 

 

– per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (f)

30.000

 

– per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note

2.000

 

– per ogni facciata, stampata o fotocopiata

1.000

3.2

rilascio copia

 

 

– per ogni richiesta di copia di nota o titolo

5.000

 

– per ogni facciata, stampata o fotocopiata

1.000

3.3

altre certificazioni

 

 

per ogni altra certificazione o attestazione

5.000

4.0

Note e domande di ufficio

 

 

– per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e 2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile

15.000

5.0

Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno

 

 

– per ogni pagina dell'elenco

10.000

(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Il servizio sarà fornito progressivamente dagli uffici e per gli uffici oggetto di nuova automazione.

(d) L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.

(e) Il diritto è dovuto in misura doppia se la stampa della formalità o la visione della nota o del titolo vengono effettuate indipendentemente dalla ispezione nominativa per immobile o congiunta.

(f) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una volta.

 

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

TABELLA A

 

TASSE IPOTECARIE

Parte II - uffici non meccanizzati

 

N. Ord.

OPERAZIONI

Tariffa in lire

1.0

Esecuzione di formalità

 

 

– per ogni nota di trascrizione, iscrizione o annotazione (a)

50.000

2.0

Ispezione

 

2.1

Ispezione nominativa

 

 

– per ogni nominativo richiesto (b)

5.000

 

– per ogni nota o titolo visionati a seguito di ispezione nominativa (c)

5.000

3.0

Certificazione

 

3.1

certificati ipotecari

 

 

– per ogni stato o certificato riguardante una sola persona (d)

30.000

 

– per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di mille note

2.000

 

– per ogni facciata fotocopiata

1.000

3.2

rilascio copia

 

 

– per ogni richiesta di copia di nota o titolo

5.000

 

– per ogni facciata fotocopiata

1.000

3.3

altre certificazioni

 

 

– per ogni altra certificazione o attestazione

5.000

4.0

Note e domande di ufficio

 

 

– per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota o domanda di cui agli articoli 2647, ultimo comma, e2834 del codice civile e all'articolo 113-ter disp. att. del codice civile

15.000

(a) Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota, da restituire al richiedente.

Nel caso di nota contenente più negozi o convenzioni, il diritto è dovuto per ogni negozio o convenzione.

(b) Il diritto è dovuto anticipatamente.

(c) Il diritto è dovuto in misura doppia se la visione della nota o del titolo viene effettuata indipendentemente dalla ispezione nominativa.

(d) Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, gli importi sono dovuti una sola volta.

 

Tabella B

TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

TABELLA B

N. ord.

operazione

tariffa in lire

Annotazioni

1

consultazione degli atti-catastali

 

Il diritto è da applicare distintamente per il catasto dei terreni ed il catasto fabbricati.

 

a) consultazione effettuata su documenti cartacei, ogni trenta minuti

10.000

 

 

b) consultazione stampata dalla base informativa, per ogni pagina formato A4

2.500

 

 

c) consultazione comportante selezione di dati elaborati anche in tempi differiti, per ogni pagina

5.000

Quando la consultazione concerne uffici diversi da quello ove la richiesta è presentata il diritto è triplicato

 

d) consultazione della mappa catastale con estrazione di copia, per ogni foglio formato A4

2.500

 

2

certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti che costituiscono i catasti e che comunque sono conservati presso le sez. catastali degli uffici del dipartimento del territorio, esclusi quelli di cui ai punti 3 e 4 (oltre diritti di ricerca punto1):

 

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale, di quella sulla pubblica istruzione è dovuto il solo diritto fisso di lire 5.000.

 

a) per ogni certificato, copia o estratto ottenuto da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo

20.000

 

 

b) per ogni pagina formato A4 di consultazione stampata o di copia rilasciata.

2.500

 

3

copie ed estratti sulla base delle risultanze di atti catastali, conservati su supporto cartaceo o informatizzato, di carattere esclusivamente tecnico-grafico (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):

 

Quando trattasi del rilascio di copie di monografie, di vertici trigonometrici o di capisaldi di livellazione o del calcolo delle coordinate grafiche di punti desunte dalla mappa originale, tutte le tariffe sono raddoppiate.

 

a) per ogni copia o estratto rilasciato

20.000

 

 

b) per ogni quattro elementi unitari richiesti o frazioni di quattro (particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe, dei tipi e degli abbozzi, foglio di mappa per le copie dei quadri di unione; particella derivata, per tipi di frazionamento

 

 

 

esaminati: vertice o caposaldo, per le copie di monografie: punto per il calcolo delle coordinate; intestazione di ciascuna partita confinante ecc.)

5.000

 

4

copie di planimetrie e di elaborati planimetrici di unità immobiliari urbane, ottenute da stampante collegata alla base informativa, ovvero da supporto cartaceo (oltre al diritto di ricerca nella misura di cui al punto 1):

 

 

 

a) per ogni richiesta

20.000

 

 

b) per ogni planimetria o elaborato planimetrico di formato semplice o A4

2.500

 

5

definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:

 

 

 

a) per ogni domanda di voltura

50.000

 

 

b) per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da denuncia di variazione

50.000

 

 

c) per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivante da frazionamento

50.000

 

 

per ogni particella eccedente

5.000

 

6

consulenze tecniche inerenti l'applicazione dei tributi spettanti agli enti locali:

 

 

 

per ogni consulenza resa

10.000

 

7

lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:

 

Il diritto si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle.

 

a) per ogni variazione

100.000

 

 

b) per ogni particella catastale trainata

5.000

 

8

autenticazione di copie ed estratti

 

I diritti sono pari alla metà di quelli stabiliti nella tabella per le corrispondenti operazioni.

9

rilascio nel secondo giorno, successivo alla richiesta, di certificati, copie ed estratti formati sulla base di atti catastali, conservati su supporto cartaceo.

 

In aggiunta ai diritti previsti ai corrispondenti numeri della tabella nonché ai certificati esenti, si applica il diritto di urgenza, di importo pari ai suddetti diritti. Per i certificati, copie ed estratti ottenuti da stampare collegata alla base informativa il diritto di urgenza non si applica.

L'esenzione dal pagamento dei tributi speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa è prevista da specifiche disposizioni di legge. Per pagina devono intendersi venticinque righe ottenute da stampante collegata alla base informativa nel caso di testo alfanumerico ovvero, deve intendersi ogni foglio di formato A4 nel caso di documenti grafici.

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 425.

[2] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12] Comma già modificato dall'art. 2 del D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito dalla L. 26 giugno 2014, n. 93 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29.

[13] Comma inserito dall'art. 38 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[16] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[17] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[18] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[19] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[20] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[21] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[22] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[23] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[24] Comma aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 52 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[25] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[26] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[27] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[28] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[29] Comma così modificato dall'art. 65 della L. 17 maggio 1999, n. 144, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[30] Comma così modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 2, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Comma abrogato dall'art. 2, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Comma abrogato dall'art. 2, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Comma abrogato dall'art. 2, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[35] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[36] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[37] Comma modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e abrogato dall'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

[38] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[39] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[40] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[41] Lettera aggiunta dalla legge di conversione.

[42] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[43] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[44] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[45] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[46] Comma abrogato dall'art. 99 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 174, con la decorrenza ivi prevista.

[47] Lettera così modificata dalla legge di conversione.

[48] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[49] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[50] Articolo aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 1 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

[51] La Corte costituzionale con sentenza 25 luglio 2001, n. 288, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, secondo periodo, nella parte in cui, nello stabilire che le modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevede la partecipazione della regione Sicilia al relativo procedimento.

[52] Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[53] Tabella così sostituita dalla legge di conversione.

[54] Tabella così sostituita dalla legge di conversione.