§ 22.3.45 - Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.3 camere di commercio industria artigianato
Data:29/12/1993
Numero:580


Sommario
Art. 1.  (Natura e sede).
Art. 2.  (Compiti e funzioni).
Art. 3.  (Potestà statutaria e regolamentare).
Art. 4.  Vigilanza
Art. 4 bis.  (Vigilanza amministrativo-contabile).
Art. 5.  (Scioglimento dei consigli).
Art. 5 bis.  (Relazione sull'attività).
Art. 6.  (Unioni regionali).
Art. 7.  (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 8.  Registro delle imprese
Art. 9.  Organi
Art. 10.  Consiglio
Art. 11.  Funzioni del consiglio
Art. 12.  (Costituzione del consiglio).
Art. 13.  Requisiti per la nomina e cause ostative
Art. 14.  Giunta
Art. 15.  (Riunioni e deliberazioni).
Art. 16.  Presidente
Art. 17.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 18.  Finanziamento delle camere di commercio
Art. 19.  Personale delle camere di commercio
Art. 20.  Segretario generale
Art. 21.  Disposizioni in materia di responsabilità
Art. 22.  Uso della denominazione "camera di commercio"
Art. 23.  Riordinamento di uffici
Art. 24.  Disposizioni finali e transitorie


§ 22.3.45 - Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

(G.U. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. (Natura e sede). [1]

    1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

     2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata: «Unioncamere», nonchè i loro organismi strumentali costituiscono il sistema camerale italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

     3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate [2].

     4. [La costituzione di nuove province non determina obbligatoriamente l'istituzione di nuove camere di commercio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere disposta l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se in ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000 imprese e sia comunque assicurato il raggiungimento di un sufficiente equilibrio economico] [3].

     5. I consigli di due o più camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali o le modifiche delle circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti fermo restando il numero massimo di 60 e la necessità di mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna delle camere interessate [4].

     5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle loro circoscrizioni territoriali, nonchè le operazioni di accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto [5].

     5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 è nominato per ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta, scelto tra i segretari generali delle camere di commercio accorpate o tra il personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso per l'espletamento del proprio incarico [6].

     5-quater. [Le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto di cui al comma 5. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio] [7].

 

          Art. 2. (Compiti e funzioni). [8]

     1. [Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonchè, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali, alle regioni, e agli enti locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, esercitano, inoltre, le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonchè i compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali, informando la loro azione al principio di sussidiarietà] [9].

     2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

     a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

     b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonchè funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

     c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

     d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonchè collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

     d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonchè sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

     d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonchè supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

     e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

     1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

     2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

     3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

     4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

     f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

     g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50% [10].

     2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, per le attività di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 [11].

     3. [Le camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i) e l) obbligatoriamente in forma associata] [12].

     4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico [13].

     5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio economico e finanziario, possono costituire, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le camere di commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie [14].

     6. [Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia, le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267] [15].

     7. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia-nell'ambito del programma pluriennale di attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni [16].

     8. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresì, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

     9. Le camere di commercio e le loro unioni possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

 

          Art. 3. (Potestà statutaria e regolamentare). [17]

     1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio:

     a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;

     b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;

     c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;

     d) le forme di partecipazione.

     2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonchè degli enti e aziende da esse dipendenti.

     3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

     4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

     4-bis. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei componenti [18].

 

          Art. 4. Vigilanza [19]

     1. La vigilanza sul sistema camerale, di cui al comma 2 dell'articolo 1, spetta rispettivamente:

     a) al Ministero dello sviluppo economico per le funzioni ed i compiti attinenti alla competenza dello Stato;

     b) alle regioni nelle materie di propria competenza.

     2. La vigilanza si esercita, in particolare, negli ambiti relativi all'attività amministrativa e contabile, al funzionamento degli organi e allo svolgimento dei compiti di interesse generale secondo quanto stabilito negli articoli 4-bis, 5 e 5-bis.

 

     Art. 4 bis. (Vigilanza amministrativo-contabile). [20]

     1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica.

     2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, anche con la collaborazione di Unioncamere.

     2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalla legge [21].

     2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis è prorogato il divieto dei compensi degli organi per le camere di commercio in corso di accorpamento fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso. Il medesimo decreto stabilisce i criteri per il trattamento economico relativo agli incarichi degli organi delle camere di commercio ed è adottato nei limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio in base alla legislazione vigente, senza che possa essere previsto l'innalzamento del diritto annuale di cui all'articolo 18 [22].

     2-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito un Comitato indipendente di valutazione delle performance del sistema camerale composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno designato dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, uno dalla Conferenza Stato-Regioni e uno da Unioncamere tra esperti di elevata professionalità con comprovate esperienze sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di valutazione dell'impatto dei servizi pubblici e misurazione della performance. Il comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri e costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del predetto Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati [23].

     2-quater. Il comitato provvede alla valutazione e misurazione annuale, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

     a) delle condizioni di equilibrio economico finanziario delle singole Camere e dell'efficacia delle azioni adottate per il suo perseguimento dal sistema camerale;

     b) dell'efficacia dei programmi e delle attività svolti anche in forma associata e attraverso enti e organismi comuni [24].

     2-quinquies. Il Comitato redige annualmente un rapporto sui risultati dell'attività camerale e provvede a trasmetterlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello sviluppo economico e a Unioncamere [25].

     2-sexies. Il Comitato, sulla base delle valutazioni di cui al comma 2-quater, individua le Camere di commercio che raggiungono livelli di eccellenza ai fini del riconoscimento delle premialità di cui all'articolo 18, comma 9 [26].

 

          Art. 5. (Scioglimento dei consigli). [27]

     1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico:

     a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico;

     b) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto di ritardi o inadempimenti dell'amministrazione regionale.

     2. I consigli sono sciolti dal presidente della regione interessata:

     a) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;

     b) quando non è approvato nei termini il preventivo economico o il bilancio di esercizio;

     c) nel caso di decadenza per mancata elezione del presidente di cui all'articolo 16, comma 1;

     d) nel caso di decadenza per mancata ricostituzione entro il termine di cui all'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, fuori dai casi di cui alla lettera b) del comma 1.

     3. Nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), trascorso il termine entro il quale il preventivo economico o il bilancio di esercizio devono essere approvati senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo progetto, la regione nomina un commissario ad acta con il compito di predispone il progetto stesso per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla giunta, la regione assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso inutilmente il quale dispone lo scioglimento del consiglio.

     4. Con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto tra dirigenti pubblici ed esperti di comprovata esperienza professionale. Entro e non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina, il commissario straordinario avvia le procedure per il rinnovo del consiglio camerale, pena la decadenza dall'incarico [28].

 

     Art. 5 bis. (Relazione sull'attività). [29]

    1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

     2. Le Unioni regionali presentano alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale sulle attività svolte dalle camere di commercio con particolare riferimento a quelle in favore dell'economia locale.

 

          Art. 6. (Unioni regionali). [30]

     1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale. Fermo quanto previsto dal comma 1 bis del presente articolo, lo scioglimento delle Unioni regionali costituite ai sensi del presente comma può essere disposta solo con il consenso unanime dei soggetti associati [31].

     1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività [32].

     1-ter. In assenza di Unioni regionali ed in presenza di più camere le funzioni di rappresentanza nei confronti della regione e gli altri compiti attribuiti alle Unioni regionali, sono svolte dalla camera di commercio del comune capoluogo di regione. Eventuali compiti operativi per la gestione dei servizi comuni già attributi alle Unioni regionali possono essere svolti comunque in forma associata ovvero attribuendoli, qualora possibile, ad Aziende speciali nel contesto del riordino delle stesse [33].

     2. L'attività delle unioni regionali è disciplinata da uno statuto deliberato con il voto dei due terzi dei componenti dell'organo assembleare.

     3. L'organo assembleare dell'Unioncamere, su proposta dell'organo di amministrazione, individua i principi e le linee guida cui gli statuti delle unioni regionali si devono attenere.

     4. Le camere di commercio possono avvalersi delle unioni regionali per l'esercizio di compiti e funzioni di cui all'articolo 2.

     5. Le unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle regioni sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese. Le regioni possono prevedere la partecipazione delle unioni regionali alle fasi di consultazione e concertazione riguardanti materie di comune interesse.

     6. Le unioni regionali svolgono funzioni di osservatorio e di monitoraggio dell'economia regionale.

     7. Il finanziamento ordinario delle unioni regionali delle camere di commercio è assicurato da un'aliquota delle entrate, come definite per l'Unioncamere ai sensi dell'articolo 7, comma 7, delle camere di commercio associate e dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della regione ed altri enti pubblici o privati.

 

          Art. 7. (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). [34]

     1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonchè mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche [35].

     2. L'Unioncamere esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico.

     3. Al fine del coordinamento delle iniziative, l'Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli.

     4. L'Unioncamere formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali. In tale ambito supporta il Ministero dello sviluppo economico per la definizione di standard nazionali di qualità delle prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le imprese e cura un sistema di monitoraggio di cui si avvale il Ministero dello sviluppo economico ai fini delle attività di competenza [36].

     5. Lo statuto di Unioncamere è deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti, dall'organo assembleare competente, composto dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

     6. Oltre ai rappresentanti delle camere di commercio, come individuati dallo Statuto, che fanno parte dell'organo amministrativo dell'Unioncamere il cui numero massimo di componenti è calcolato con riferimento ai presidenti delle camere di commercio e in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge 11 novembre 2011, n. 180, sono invitati permanenti alle riunioni dello stesso tre rappresentanti designati dal Ministro dello sviluppo economico e tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata [37].

     7. La dotazione finanziaria dell'Unioncamere è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle camere di commercio.

     8. Il rapporto di lavoro dei dipendenti di Unioncamere è regolato da contratti collettivi sottoscritti dall'ente con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale. Gli atti di indirizzo inerenti la contrattazione collettiva e le ipotesi di accordo raggiunte sono sottoposti a verifica rispettivamente preventiva e successiva, di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica. Il rapporto di lavoro dei dirigenti di Unioncamere continua ad essere disciplinato dal contratto collettivo dei dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione nei riguardi dell'Unioncamere con esclusivo riferimento ai principi generali di cui al titolo I dello stesso, nonchè ai principi desumibili dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

 

Capo II

REGISTRO DELLE IMPRESE

 

          Art. 8. Registro delle imprese [38]

     1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

     2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonchè gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza [39].

     3. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188, e seguenti, del codice civile, nonchè alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 6 bis del presente articolo, sotto la vigilanza di uno o più giudici delegati scelti tra i giudici assegnati alle sezioni specializzate in materia di impresa, e nominati dal presidente del Tribunale competente per territorio e presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa, su indicazione del presidente della medesima sezione [40].

     4. Gli uffici delle Camere di commercio della circoscrizione territoriale su cui ha competenza il tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Unioncamere, sentiti i presidenti delle camere di commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione, tra i dirigenti delle camere di commercio in possesso dei requisiti definiti con il decreto di cui al comma 5 dell'articolo 20. Il conservatore può delegare parte dei propri compiti a dirigenti delle altre camere di commercio della circoscrizione territoriale. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato sul sito istituzionale di tutte le camere di commercio interessate e del Ministero dello sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce o integra il contenuto dell'incarico dirigenziale conferito dalla camere di commercio di appartenenza [41].

     5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

     6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale [42].

     6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinate le norme di attuazione del presente articolo [43].

     6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6-bis continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni [44].

 

Capo III

ORGANI

 

          Art. 9. Organi

     1. Sono organi delle camere di commercio:

     a) il consiglio;

     b) la giunta;

     c) il presidente;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 10. Consiglio [45]

     1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:

     a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri;

     b) oltre 80.000 imprese: 22 consiglieri [46].

     2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.

     3. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonchè dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche.

     4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.

     5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

     6. Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la camera di commercio [47].

     7. Il consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte [48].

 

          Art. 11. Funzioni del consiglio [49]

     1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

     a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti [50];

     b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

     c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio, previa adeguata consultazione delle imprese [51];

     d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;

     e) [determina gli emolumenti per i componenti degli organi della camera di commercio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze] [52].

 

          Art. 12. (Costituzione del consiglio). [53]

     1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonchè dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6.

     2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente predisposta dal sistema informativo delle camere di commercio a cui possono accedere, oltre la Regione competente e il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo degli indicatori di rappresentatività sono presi in considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio abbiano versato almeno una quota associativa di importo non meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i dati disgiuntamente [54].

     3. E' fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni; in tale caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle associazioni stesse [55].

     4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonchè al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonchè all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche. Con il medesimo decreto sono individuati i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività [56].

     5. Il consiglio è nominato dal presidente della giunta regionale.

     6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.

     7. Il consiglio può comunque svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.

     8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 8.

     9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano , stabilisce con proprio decreto le modalità per l'elezione di cui al comma 8, prevedendo in particolare:

     a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;

     b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;

     c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze [57].

 

          Art. 13. Requisiti per la nomina e cause ostative [58]

     1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea in possesso dei suddetti requisiti.

     2. Non possono far parte del consiglio:

     a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e coloro che ricoprono già l'incarico di componente del consiglio di altra camera di commercio;

     b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;

     c) i dipendenti della camera di commercio, della Regione e degli enti locali compresi nel territorio della medesima camera;

     d) coloro per i quali sussistono le cause ostative di cui all'articolo 58 del testo unico della legge nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione del comma 5 del medesimo articolo 58;

     e) coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva e non abbiano estinto il debito;

     f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.

     3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.

     4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche.

 

          Art. 14. Giunta [59]

     1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri  pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima [60].

     2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta [61].

     3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

     3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento [62].

     4. La giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare [63].

     5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

     a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla presente legge, dalle relative norme di attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;

     b) delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2, commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie;

     c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio [64].

     6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.

     7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

 

          Art. 15. (Riunioni e deliberazioni). [65]

     1. Il consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico; si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il presidente o la giunta o almeno un quarto dei componenti del consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare [66].

     2. Le riunioni del consiglio e della giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

     3. Le deliberazioni del consiglio e della giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda, a norma di legge o di statuto, una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

     4. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze degli organi deliberanti.

 

          Art. 16. Presidente [67]

     1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il consiglio decade.

     2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

     3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per non più di due volte [68].

 

          Art. 17. Collegio dei revisori dei conti [69]

     1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici [70].

     2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.

     3. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro il termine di cui all'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

     4. I principi di cui al comma 3 si applicano anche al collegio dei revisori delle aziende speciali e delle unioni regionali [71].

     5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della camera di commercio.

     6. Il collegio dei revisori dei conti, in conformità allo statuto, alle disposizioni della presente legge, alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della camera di commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla giunta.

     7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i contenuti in base ai quali è redatta la relazione di cui al comma 6, nonchè eventuali modalità operative per lo svolgimento dei compiti del collegio.

     8. Al collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE

 

          Art. 18. Finanziamento delle camere di commercio [72]

     1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:

     a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;

     b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;

     c) [le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio] [73];

     d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;

     e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;

     f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso [74].

     2. [Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato, per l'espletamento di funzioni delegate] [75].

     3. Le voci e gli importi dei diritti di cui alla lettera d) del comma 1 e delle tariffe relative a servizi obbligatori, ivi compresi quelli a domanda individuale, incluse fra i proventi di cui alla lettera b) del comma 1, sono stabiliti, modificati e aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi standard di gestione e di fornitura dei relativi servizi definiti dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Restano fermi i limiti stabiliti dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 [76].

     4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli massimi, nonchè gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al seguente metodo:

     a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonchè a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni, in base ai costi standard determinati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

     a-bis) individuazione degli ambiti prioritari di intervento con riferimento alle sole funzioni promozionali di cui all'articolo 2 e del relativo fabbisogno, valutato indipendentemente dal fabbisogno storico, contemperando le esigenze dello sviluppo economico con quelle di contenimento degli oneri posti a carico delle imprese;

     b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) delle altre pertinenti entrate di cui al presente articolo;

     c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti, nonchè mediante la determinazione di diritti annuali per le relative unità locali [77].

     5. Qualora si verifichino variazioni significative del fabbisogno di cui al comma 4, lett. a), il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiorna con proprio decreto, da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, la misura del diritto annuale [78].

     6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa [79].

     7. Con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonchè le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale.

     8. Con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni [80].

     9. Con il decreto di cui al comma 4, sentita l'Unioncamere, è determinata una quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di perequazione, sviluppo e premialità istituito presso l'Unioncamere, nonchè i criteri per la ripartizione di tale fondo tra le Camere di commercio al fine di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio nonchè di sostenere la realizzazione dei programmi del sistema camerale, riconoscendo premialità agli enti che raggiungono livelli di eccellenza [81].

     10. Per il finanziamento di programmi e progetti presentati dalla camere di commercio, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese, il Ministro dello sviluppo economico, su richiesta di Unioncamere, valutata la rilevanza dell'interesse del programma o del progetto nel quadro delle politiche strategiche nazionali, può autorizzare l'aumento, per gli esercizi di riferimento, della misura del diritto annuale fino ad un massimo del venti per cento. Il rapporto sui risultati dei progetti è inviato al Comitato di cui all'articolo 4-bis [82].

 

          Art. 19. Personale delle camere di commercio

     1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni [83].

     2. Il trattamento previdenziale dei dipendenti delle camere di commercio continua ad essere disciplinato dalle disposizioni vigenti.

 

          Art. 20. Segretario generale [84]

     1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta [85].

     2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza far ricorso a nuova procedura comparativa. L'individuazione del segretario generale avviene sulla base di appositi parametri definiti dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Unioncamere, in coerenza con l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'incarico può essere conferito anche in forma associata ed in regime convenzionale [86].

     3. Il segretario generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 2, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente della camera di commercio ed in esso il trattamento economico corrispondente all'incarico, fermo restando il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è definito nell'ambito delle fasce economiche e dei criteri di applicazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'Unioncamere, in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio [87].

     4. L'elenco da utilizzare per la procedura comparativa di cui al comma 2 è formato e tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Ad esso possono essere iscritti a domanda e previo superamento di un'apposita selezione nazionale per titoli:

     a) i dirigenti delle camere di commercio, delle unioni regionali delle camere di commercio, dell'Unioncamere, delle loro aziende speciali e di altre amministrazioni o enti pubblici che siano in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 5;

     b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalità e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5 con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'ultimo decennio in qualifiche dirigenziali [88].

     5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalità e stabiliti i criteri per l'espletamento della selezione di cui al comma 4 ed è istituita una commissione, composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, che la presiede, da due esperti in rappresentanza rispettivamente dello stesso Ministero e delle regioni, di provata esperienza in discipline economiche e giuridiche, e da un rappresentante di Unioncamere. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3.

     6. E' fatto obbligo a ciascun segretario generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 5.

     7. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali.

     8. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.

 

          Art. 21. Disposizioni in materia di responsabilità [89]

     [1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

     2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.]

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 22. Uso della denominazione "camera di commercio"

     1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'art. 1 dello statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947 [90] .

     2. Agli altri organismi che non risultino disciplinati dalla presente legge è vietato l'uso della denominazione "camera di commercio" e di denominazioni ed espressioni che richiamano in modo equivoco o ingannevole i registri, albi ed elenchi comunque denominati tenuti dalle camere di commercio ed i relativi obblighi di iscrizione o pagamento. In caso di inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di duemilacinquecento euro ad un massimo di cinquemila euro. Previa diffida a provvedere al mutamento di denominazione nei successivi trenta giorni, a tale mutamento si provvede con decreto del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a carico degli amministratori [91].

 

          Art. 23. Riordinamento di uffici [92]

     [1. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme per:

     a) determinare, secondo i criteri di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine prevalente della tutela dei consumatori e della fede pubblica, le attribuzioni e le attività degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici metrici provinciali, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del quale curano, ove richiesta, l'esecuzione di atti e provvedimenti;

     b) prevedere l'applicazione di specifici diritti connessi alla fornitura di servizi a domanda individuale da definire nelle voci e negli importi secondo i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 18;

     c) fornire indirizzi per il migliore raccordo delle attività e delle strutture delle stazioni sperimentali per l'industria con le analoghe attività e strutture delle camere di commercio eventualmente esistenti, anche in relazione al sistema nazionale di certificazione.

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a garantire il coordinamento, anche tramite accordi di programma, delle attività di promozione di cui all'art. 2 della presente legge svolte dal sistema delle camere di commercio e dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di cui alla legge 18 marzo 1989, n. 106, sulla base dei seguenti criteri:

     a) evitare la compresenza nello stesso territorio di organismi a carattere pubblico che svolgano la medesima funzione, assicurando contestualmente un'adeguata diffusione dell'informazione e dei servizi in materia di promozione delle attività di esportazione;

     b) coordinare le attività di certificazione di qualità di prodotti agricoli di competenza dell'ICE con il sistema nazionale di certificazione.]

 

          Art. 24. Disposizioni finali e transitorie [93]

     [1. In sede di prima applicazione, le norme statutarie di cui all'art. 10, comma 2, sono deliberate dalle giunte in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Gli organi delle camere di commercio in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla loro naturale scadenza e comunque fino all'approvazione, ai sensi del comma 1 del presente articolo, delle norme statutarie di cui all'art. 10, comma 2.

     3. In sede di prima applicazione dell'art. 14, il numero minimo dei componenti della giunta e elevato a sei.]


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[2] Comma già sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così ulteriormente sostituito dall'art. 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e abrogato dall'art. 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[8] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[12] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[13] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[14] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così modificato dall'art. 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[17] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[18] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[20] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[22] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[24] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[25] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[26] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[27] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[28] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[29] Articolo inserito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[30] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[31] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[33] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[34] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[35] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[37] Comma così sostituito dall'art. 47 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[38] Articolo modificato dall'art. 15 del D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[39] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[40] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[41] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[42] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[43] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[44] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[45] Articolo modificato dall'art. 11 della L. 11 maggio 1999, n. 140 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con la decorrenza di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. 23/2010.

[46] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[47] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[48] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 13 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

[49] Articolo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[51] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[52] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[53] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 3.

[54] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[55] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[56] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[57] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[58] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 25 marzo 1997, n. 77 e così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con la decorrenza di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. 23/2010.

[59] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con la decorrenza di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. 23/2010.

[60] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[61] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[62] Comma inserito dall'art. 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[63] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[64] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 61 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

[65] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con la decorrenza di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. 23/2010.

[66] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[67] Articolo modificato dall'art. 11 della L. 11 maggio 1999, n. 140, dall'art. 3 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con la decorrenza di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. 23/2010.

[68] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[69] Articolo modificato dall'art. 11 della L. 11 maggio 1999, n. 140 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23.

[70] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[71] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[72] Articolo modificato dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, dall'art. 17 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 44 della L. 12 dicembre 2002, n. 273 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23. Per una modifica del diritto annuale di cui al presente articolo, vedi l'art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[73] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[74] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[75] Comma abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[76] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[77] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[78] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[79] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 322, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.

[80] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[81] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[82] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219. Per l'incremento della misura del diritto annuale di cui al presente comma, vedi, da ultimo, il D.M. 2 marzo 2018 (G.U. 20 aprile 2018, n. 92).

[83] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[84] Articolo modificato dall'art. 14 quaterdecies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 e sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, con la decorrenza di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. 23/2010.

[85] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[86] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[87] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[88] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[89] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[90] Comma così modificato dall'art. 3-quater del D.L. 18 settembre 1995, n. 381.

[91] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[92] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.

[93] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219.