Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.3 sviluppo economico |
Data: | 14/08/2020 |
Numero: | 104 |
Sommario |
Art. 1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga |
Art. 1 bis. Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa |
Art. 1 ter. Indennità per i lavoratori della regione Campania |
Art. 2. Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti |
Art. 3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione |
Art. 4. Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze |
Art. 5. Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL |
Art. 6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato |
Art. 7. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali |
Art. 8. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione |
Art. 9. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo |
Art. 10. Indennità lavoratori marittimi |
Art. 10 bis. Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi |
Art. 11. Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto |
Art. 12. Disposizioni in materia di lavoratori dello sport |
Art. 12 bis. Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili |
Art. 13. Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza |
Art. 14. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo |
Art. 15. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati |
Art. 16. Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 |
Art. 17. Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale |
Art. 18. Disposizioni in materia di patronati |
Art. 19. Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse |
Art. 20. Disposizioni per il settore aereo |
Art. 21. Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici |
Art. 21 bis. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici |
Art. 21 ter. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità |
Art. 22. Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi |
Art. 23. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza |
Art. 24. Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo |
Art. 24 bis. Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma |
Art. 25. Disposizioni in materia di procedure concorsuali |
Art. 25 bis. Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022 |
Art. 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena |
Art. 26 bis. Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza |
Art. 26 ter. Disposizioni in materia di giustizia contabile |
Art. 27. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud |
Art. 28. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne |
Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa |
Art. 29 bis. Misure per il sostegno del sistema termale nazionale |
Art. 29 ter. Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19 |
Art. 30. Incentivi in favore del personale sanitario |
Art. 30 bis. Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale |
Art. 31. Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Art. 31 bis. Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 |
Art. 31 ter. Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico |
Art. 31 quater. Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari |
Art. 32. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021. |
Art. 32 bis. Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 |
Art. 32 ter. Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche |
Art. 33. Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore |
Art. 33 bis. Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute. |
Art. 34. Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario |
Art. 34 bis. Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali |
Art. 35. Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure» |
Art. 36. Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare |
Art. 37. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria |
Art. 37 bis. (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337) |
Art. 37 ter. Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. |
Art. 37 quater. Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 |
Art. 37 quinquies. Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata |
Art. 37 sexies. Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74 |
Art. 38. Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana. |
Art. 38 bis. Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. |
Art. 39. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali |
Art. 40. Incremento ristoro imposta di soggiorno |
Art. 41. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano |
Art. 41 bis. Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di fondo di garanzia per la prima casa |
Art. 42. Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali |
Art. 42 bis. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonchè interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni [...] |
Art. 43. Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale |
Art. 44. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale |
Art. 44 bis. Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 |
Art. 44 ter. Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate |
Art. 45. Incremento risorse per progettazione enti locali |
Art. 46. Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali |
Art. 46 bis. Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi |
Art. 46 ter. Rifinanziamento del «Fondo demolizioni» |
Art. 47. Incremento risorse per piccole opere |
Art. 48. Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane |
Art. 48 bis. Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni |
Art. 48 ter. Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni |
Art. 49. Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane |
Art. 50. Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse per rigenerazione urbana |
Art. 51. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento |
Art. 52. Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali |
Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale |
Art. 54. Termine per gli equilibri degli enti locali |
Art. 55. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA. |
Art. 56. Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea |
Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici |
Art. 57 bis. Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 |
Art. 57 ter. Modifica all'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 |
Art. 57 quater. Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009. |
Art. 58. Fondo per la filiera della ristorazione |
Art. 58 bis. (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta). |
Art. 58 ter. Disposizioni urgenti in materia di apicoltura |
Art. 58 quater. Misure a favore del settore vitivinicolo |
Art. 59. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici |
Art. 60. Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese |
Art. 60 bis. Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo |
Art. 61. Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio |
Art. 61 bis. Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età |
Art. 62. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese |
Art. 63. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali |
Art. 63 bis. Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio |
Art. 64. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonchè in favore degli enti del terzo settore |
Art. 64 bis. Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI |
Art. 65. Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020 |
Art. 66. Interventi di rafforzamento patrimoniale |
Art. 67. Riassetto gruppo SACE |
Art. 68. P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine |
Art. 69. Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche |
Art. 70. Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato |
Art. 71. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società |
Art. 72. Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi |
Art. 72 bis. Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso |
Art. 73. Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
Art. 74. Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive |
Art. 74 bis. Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi |
Art. 75. Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 76. Sospensione scadenza titoli di credito |
Art. 77. Misure urgenti per il settore turistico |
Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo |
Art. 78 bis. Interpretazione autentica in materia di IMU |
Art. 79. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale |
Art. 80. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura |
Art. 80 bis. Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico |
Art. 81. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche |
Art. 82. Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 |
Art. 83. Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale |
Art. 84. Disposizioni in materia di autotrasporto |
Art. 85. Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonchè in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri |
Art. 86. Misure in materia di trasporto passeggeri su strada |
Art. 87. Misure urgenti per il trasporto aereo |
Art. 88. Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche |
Art. 89. Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo |
Art. 89 bis. Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola |
Art. 90. Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente |
Art. 91. Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative |
Art. 92. Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali |
Art. 93. Disposizioni in materia di porti |
Art. 94. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali |
Art. 95. Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia |
Art. 96. Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria |
Art. 97. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi |
Art. 97 bis. Due per mille per associazioni culturali |
Art. 98. Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale |
Art. 98 bis. Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale |
Art. 99. Proroga riscossione coattiva |
Art. 100. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale |
Art. 101. Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale |
Art. 102. Inibizione di siti web |
Art. 103. Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli |
Art. 104. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro |
Art. 105. Lotteria degli scontrini cashless |
Art. 106. Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole |
Art. 107. Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente |
Art. 108. Maggiorazione ex-Tasi |
Art. 109. Proroga esonero TOSAP e COSAP |
Art. 110. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020 |
Art. 111. Riscossione diretta società in house |
Art. 112. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 |
Art. 113. Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 |
Art. 113 bis. Clausola di salvaguardia |
Art. 114. Norma di copertura |
Art. 115. Entrata in vigore |
§ 55.3.116 - D.L. 14 agosto 2020, n. 104. [1]
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
(G.U. 14 agosto 2020, n. 203 - S.O. n. 30)
Capo I
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari [3]:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto
9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020 [6].
10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020 [7].
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del
13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114.
Art. 1 bis. Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa [8]
1. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 251 è inserito il seguente:
«251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità di cui al comma 251 può essere altresì concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 251 e 251-bis».
Art. 1 ter. Indennità per i lavoratori della regione Campania [9]
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle more di una riforma organica degli ammortizzatori sociali, volta a fare fronte ai vuoti normativi che di fatto pregiudicano la tutela, il sostegno al reddito e le politiche di reinserimento nel mercato del lavoro di una considerevole platea di soggetti, ai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è concessa, fino al 31 dicembre 2021, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa. A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della
2. L'indennità di cui al comma 1 non è compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
c) essere percettori dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del
d-bis) aver percepito o essere percettori dell'indennità di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'articolo 25-ter del
3-bis. Ai lavoratori di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2021, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
Art. 2. Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
1. All'articolo 22 del
«1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. All'articolo 98 del
Art. 3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 [10].
4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 4. Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
1. All'articolo 88, comma 1, del
a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.».
2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 5. Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile [11].
2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114 [12].
Art. 7. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.
Art. 8. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di contratti di somministrazione [13]
1. All'articolo 93 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del
b) il comma 1-bis è abrogato.
1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia e al fine di garantire la continuità occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del
Art. 9. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del
b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del
7. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 10. Indennità lavoratori marittimi
1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonchè a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, nè di indennità di malattia nè di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 10 bis. Applicazione del regime previdenziale recato dalla
1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della
2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 11. Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto
1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;
b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.
3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del
4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi degli articoli 6 e seguenti del
Art. 12. Disposizioni in materia di lavoratori dello sport [18]
1. Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonchè le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020 [19].
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
Art. 12 bis. Interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili [20]
[1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.
7. All'articolo 1 della
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7.]
Art. 13. Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza
1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del
b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del
Art. 14. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
4. (Omissis) [22].
Art. 15. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati
1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della
2. L'articolo 89-bis del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 16. Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del
1. All'articolo 19, comma 6, del
Art. 17. Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale
1. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 18. Disposizioni in materia di patronati
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 19. Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del
2. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
3. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
Art. 20. Disposizioni per il settore aereo
1. All'articolo 94 del
a) al comma 1, le parole «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonchè della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonchè della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell'accordo previsto dal presente comma»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 21. Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici
1. All'articolo 25, comma 5, del
2. All'onere di cui al comma 1 pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del
Art. 21 bis. Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici [25]
1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici [26].
2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonchè nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro [27].
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3 [28].
6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 93 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande [29].
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 [30].
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 21 ter. Lavoro agile per genitori con figli con disabilità [31]
1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della
Art. 22. Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi [32]
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 23. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto [34];
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del
2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del
Art. 24. Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, può autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del
4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del
5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonchè per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.
6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
7. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attività culturali, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonchè di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
9. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle attività culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.
10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso è pari nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco [39].
11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al
12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
b) quanto a 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [40].
Art. 24 bis. Misure urgenti per la tutela dell'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma [41]
1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunità e di riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia da COVID-19, è finanziata, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 25. Disposizioni in materia di procedure concorsuali
1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al
a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;
c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.».
Art. 25 bis. Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022 [42]
1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operatività degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al
c) lo svolgimento con modalità telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralità di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonchè management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al
e) la possibilità di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
1. All'articolo 26, comma 5, del
a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS» e le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «663,1 milioni di euro per l'anno 2020» [43];
b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»;
c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».
1-bis. All'articolo 26 del
«2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto» [44].
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comporto»;
b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie» [47].
Art. 26 bis. Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza [48]
1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 26 ter. Disposizioni in materia di giustizia contabile [49]
1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del
Capo II
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
Art. 27. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della
2. [Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma] [51].
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato [52].
3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114 [54].
4-bis. All'articolo 27 del
«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio» [55].
Art. 28. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne
1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della
Capo III
Disposizioni in materia di salute
Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale [56].
2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del
3. Per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del
4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A al presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B al presente decreto, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nel medesimo allegato B [58].
5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonchè, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista [59].
6. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia [60].
7. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 5 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale [61].
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 [62].
9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del
Art. 29 bis. Misure per il sostegno del sistema termale nazionale [64]
1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali [65].
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 29 ter. Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza da COVID-19 [66]
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunità locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalità e multidisciplinarietà che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;
c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimità con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei più appropriati modelli di intervento e la qualità delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;
d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalità dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 30. Incentivi in favore del personale sanitario
1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 30 bis. Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale [67]
1. All'articolo 5-bis del
«2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
Art. 31. Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [68].
1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42, del
2. Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, di cui al
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il temine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del
4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del
4-quater. All'articolo 95 del
4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del
Art. 31 bis. Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 [75]
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonchè a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco può nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina può essere disposta solo previo consenso degli interessati.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune può attivare ove necessario; il medesimo personale può essere nominato con le modalità di cui al comma 2.
4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della
5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al
Art. 31 ter. Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico [76]
1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 31 quater. Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari [77]
1. All'articolo 3-quater, comma 3, del
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilità ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) è proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed è approvato dal direttore generale».
Capo IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza
Art. 32. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021.
1. Il fondo di cui all'articolo 235 del
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del
b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del
5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2024 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2024, è prorogata al 30 settembre 2024 [83].
6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della
6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della
6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del
6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del
6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [90].
Art. 32 bis. Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 [91]
1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del
4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della
5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della
6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attività previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, può affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilità e di copertura assicurativa, purchè le attività svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.
Art. 32 ter. Misure urgenti per garantire la funzionalità amministrativa delle istituzioni scolastiche [92]
1. Al fine di garantire la piena operatività delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonchè i termini, le modalità e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del
5. Al fine di dare continuità alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.
6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 è altresì adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del citato
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 33. Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore
1. Al
a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 101:
1) al comma 2, le parole «Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del
2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui al comma 1» sono soppresse.
2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università nonchè le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purchè non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020 [94].
2-bis. All'articolo 2 della
«8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo, nonchè forme sostenibili di organizzazione dell'attività di ricerca. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonchè delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente» [95].
2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del
a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonchè per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»;
b) al quarto periodo, le parole: «contratti a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro flessibile» [96].
2-quater. Al fine di consentire alle università di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della
2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021 [98].
Art. 33 bis. Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute. [99]
1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'università e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute è la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalità, della disabilità e della devianza.
2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della
a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialità cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialità di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilità esistenziale, marginalità sociale e povertà materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilità; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.
Art. 34. Rifinanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario [100]
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
Art. 34 bis. Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali [101]
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al
Art. 35. Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure» [102]
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 36. Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare
1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 145 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del
Art. 37. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonchè di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 7.800.000.
3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.
4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonchè a tutela della popolazione detenuta.
4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessità di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al
4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma è esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti [104].
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari ad euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 [106].
5-bis. Alla tabella 1a allegata al
5-ter. Alla tabella 1 allegata al
5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del
«4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualità di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente» [109].
5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022 [110].
Art. 37 bis. (Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337) [111]
1. Alla tabella A allegata al
a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonchè postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonchè di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
1) le parole: «nonchè a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»;
2) dopo le parole: «vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;» sono inserite le seguenti: «vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
1) dopo le parole: «dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»;
2) dopo le parole: «vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato» sono inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»;
3) le parole: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata»;
4) le parole: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»;
5) le parole: «direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione»;
d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: «5.720» è sostituita dalla seguente: «5.643»;
e) la parola: «gabinetto», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «centro».
2. Alla tabella A allegata al
a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico»; nella colonna relativa ai posti in organico, le parole: «Posti in organico» sono sostituite dalle seguenti: «Posti di funzione» e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: «102» è sostituita dalla seguente: «135»;
b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: «100 (120)» sono sostituite dalle seguenti: «115 (135)».
3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del
Art. 37 ter. Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. [112]
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del
a) alla voce n. 8, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:
«16-bis. Articolo 73-bis del
16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del
16-quater. Articolo 83 del
2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
Art. 37 quater. Modifiche all'articolo 103 del
1. All'articolo 103 del
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021»;
b) al comma 25, primo periodo:
1) le parole: «di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno»;
2) le parole: «di euro 30.000.000, per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,»;
3) le parole: «di euro 4.480.980, per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021» e dopo le parole: «mediazione culturale» sono inserite le seguenti: «, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
Art. 37 quinquies. Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata [114]
1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
Art. 37 sexies. Modifiche alla
1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla
a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112»;
c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attività del CNSAS). - 1. Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al
e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinques) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;
f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 38. Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana.
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
Art. 38 bis. Modifiche all'articolo 105-quater del
1. All'articolo 105-quater del
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, nonchè a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonchè da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
2-ter. Le modalità di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Capo V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma
Art. 39. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31 luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.
Art. 40. Incremento ristoro imposta di soggiorno
1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto-
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 41. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
1. All'articolo 111 del
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del
2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della
2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:
2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalità:
a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione.
2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:
a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;
b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).» [120];
d) al comma 3, dopo le parole «può attivare» sono aggiunte le seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 41 bis. Modifiche alla
1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della
a) [le parole: «con priorità» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente»] [122];
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità, sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento».
Art. 42. Sospensione della quota capitale dei prestiti concessi alle autonomie speciali [123]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del
2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 42 bis. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonchè interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. [126]
1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019, sono effettuati, nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del
1-bis. Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del
2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attività turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del
3. I criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del
6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del
7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del
8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonchè le modalità di monitoraggio della spesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 43. Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale
1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso, il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 44. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del
2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 44 bis. Modifiche all'articolo 214 del
1. All'articolo 214 del
a) al comma 4, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;
b) al comma 5, dopo le parole: «imprese beneficiarie» sono inserite le seguenti: «, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021»;
d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».
Art. 44 ter. Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario di personale delle Forze armate [133]
1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 45. Incremento risorse per progettazione enti locali
1. All'articolo 1 della
a) al comma 51, la parola «2034» è sostituita dalla seguente: «2031»;
b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente:
«51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.» [134];
d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis».
1-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 1079, primo periodo, le parole: «cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi»;
b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «finanziamento» [135].
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021 [136].
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 46. Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali
1. All'articolo 1 della
a) al comma 139, la parola «2026,» è sostituita dalle seguenti: «2026 e» la parola «2031» è sostituita dalla seguente: «2030.» e le parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;
b) dopo il comma 139 è inserito il seguente:
«139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonchè»;
d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;
e) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.»;
f) dopo il comma 148-bis è aggiunto il seguente: «148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 46 bis. Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi [137]
1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 46 ter. Rifinanziamento del «Fondo demolizioni» [138]
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 47. Incremento risorse per piccole opere
1. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 29 è inserito il seguente:
«29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.»;
b) al comma 33, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 48. Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane
1. All'articolo 1 della
2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 48 bis. Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni [139]
1. Fino all'anno scolastico 2021/2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonchè per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del
Art. 48 ter. Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni [141]
1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del
Art. 49. Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane
1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 50. Aggiornamento dei termini per l'assegnazione delle risorse per rigenerazione urbana [143]
1. Al comma 43 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.» [144].
1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 51. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del
a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: «14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonchè per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della
b) il comma 14-ter è sostituito dal seguente: «14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
c) il comma 14-quater è sostituito dal seguente: «14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 è prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020 [148].
1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta può essere inferiore a 1.000 euro [150].
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresì dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonchè una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte [151].
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale è stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter [152].
1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonchè interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del
3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell'allegato 4 al
3-quater. All'articolo 119 del
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva» [156].
3-quinquies. All'articolo 119 del
«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al
3-sexies. A decorrere dall'anno 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanità 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter [158].
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies [159].
3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-sexies a 3-octies, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivante dai commi 3-sexies e 3-septies per l'anno 2022 [161].
3-decies. All'articolo 10 del
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del
b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. L'applicazione del comma 7 è estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis» [162].
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della
Art. 52. Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del
Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 43 del
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati.
10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al
Art. 54. Termine per gli equilibri degli enti locali
1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del
1-bis. All'articolo 107 del
«8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del
Art. 55. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA.
1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del
4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato
Art. 56. Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea
1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del
Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del
2. All'articolo 1, comma 990, della
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonchè per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del
3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonchè gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
b) [quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3] [172];
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3-quinquies. All'articolo 50 del
«9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, già finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attività scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al
4. All'articolo 34 del
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.» [180].
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del
6. All'articolo 46 del
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attività di ricostruzione post eventi sismici in relazione alle relative contabilità speciali di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A tal fine le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del
18. All'articolo 8 del
a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» è sostituita dalla seguente: «situate». Restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al
18-bis. All'articolo 43 del
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, è prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali» [188].
Art. 57 bis. Modifiche all'articolo 119 del
1. All'articolo 119 del
a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione";»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 57 ter. Modifica all'articolo 22 del
1. All'articolo 22 del
«4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del
Art. 57 quater. Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009. [191]
1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche è affidata a un organo unico denominato «Conferenza di servizi permanente». La Conferenza è deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
2. La Conferenza di servizi permanente è presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualità di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed è altresì costituita dei seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione;
e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;
f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;
g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.
3. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone altresì il sostituto in caso di impedimento.
4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della
5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
7. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
8. Al fine di accelerare il completamento dell'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter della
9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente è obbligatoria e la stessa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attività descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del codice di cui al
a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della
c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non può essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla lettera b).
11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.
12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attività di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Capo VI
Sostegno e rilancio dell'economia
Art. 58. Fondo per la filiera della ristorazione
1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa. Le risorse relative all'anno 2021 concorrono al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020 nonchè al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo raccolte con le medesime modalità e procedure di cui al comma 6 del presente articolo e al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020. Al fine di un celere avvio delle procedure di erogazione del contributo ivi previsto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a trasferire al soggetto gestore della misura di cui all'articolo 6 del citato decreto ministeriale 27 ottobre 2020, entro il 31 dicembre 2020, un importo pari a 250 milioni di euro [192].
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, nonchè con codice ATECO 55.20.52 e 56.10.12, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Gli ittiturismi, ai soli fini della presente procedura, indicano il codice ATECO 56.10.12. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 [193].
3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonchè di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del
4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo definiti dal decreto di cui al comma 10, il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90 per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo. Qualora l'attività di cui al presente comma necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalità da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che ha erogato i contributi [194].
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale è elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del
8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali [197].
8-quater. All'articolo 1, comma 669, della
9. Qualora l'attività d'impresa di cui al comma 2 cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del comma 3 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 58 bis. (Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta). [199]
1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla
2. Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. Il contributo è pari alla differenza tra l'ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l'ammontare del fatturato dello stesso periodo dell'anno 2020. Il contributo è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito. Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa di cui al primo periodo, l'importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni a far data dal 9 novembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonchè la procedura di revoca del contributo nel caso in cui non sia rispettata la condizione di cui al comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori.
4. Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, definiti nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 58 ter. Disposizioni urgenti in materia di apicoltura [200]
1. Alla
a) all'articolo l, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalità della presente legge».
b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»;
c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) è abrogata.
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
Art. 58 quater. Misure a favore del settore vitivinicolo [201]
1. Al
a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,»;
b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo».
Art. 59. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana e dei comuni ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni [202].
2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro [203].
5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del
6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 60. Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
3. All'articolo 43 del
a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della
5. Per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno [204].
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi [205].
7-quater. La nota integrativa dà conto delle ragioni della deroga, nonchè dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio [206].
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del
7-septies. Per le finalità di cui al comma 7-sexies, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della
Art. 60 bis. Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo [210]
1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del
2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonchè a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del
3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c), è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al
5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonchè i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purchè il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purchè il relativo credito non sia già stato iscritto a ruolo.
7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal
Art. 61. Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio
1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della
2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della
3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della
5. All'articolo 2 della
a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 5, le parole: «previa approvazione del Ministro», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero».
6. All'articolo 14 della
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.».
b) al comma 5, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.» [212].
7. All'articolo 12, comma 4, della
Art. 61 bis. Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età [213]
1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 62. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
1. All'articolo 61 del
«1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».
Art. 63. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
1. All'articolo 119 del
1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa»;
b) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione» [215].
Art. 63 bis. Disposizioni urgenti in materia condominiale. Differimento del termine per adeguamenti antincendio [216]
1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
2. È rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.
Art. 64. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonchè in favore degli enti del terzo settore
1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del
1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del
2. All'articolo 1, comma 1, del
a) la parola «interamente» è soppressa;
b) dopo le parole «e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.».
3. All'articolo 13, comma 12-bis, del
3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181 del
Art. 64 bis. Calcolo della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI [221]
1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del
Art. 65. Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del
4. All'articolo 37-bis del
5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del
Art. 66. Interventi di rafforzamento patrimoniale
1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 67. Riassetto gruppo SACE
1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del
2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, è determinato il riassetto del gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del
3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si dà corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dal presente articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del
Art. 68. P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
1. All'articolo 1, comma 101, della
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 69. Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche
1. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del
«2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della
b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;
d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della
3. L'Agenzia del demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 70. Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato
1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del
Art. 71. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del
2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA [226].
Art. 72. Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi [227]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del
1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020 [228].
1-ter. All'articolo 44-bis del
a) al comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite dalle seguenti: «trasformato in»;
2) all'alinea, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito»;
3) all'alinea, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»;
4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili» è sostituita dalla seguente: «trasformate»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da società di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
c) al comma 2, le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;
d) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono inserite le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del
e) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti» [229].
Art. 72 bis. Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso [230]
1. All'articolo 70-quinquies del
«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, è effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento».
2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
Art. 73. Rifinanziamento cashback - Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;
b) il comma 289 è sostituito dal seguente:
«289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti:
«289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonchè ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.» [231].
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della
Art. 74. Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive
1. All'articolo 44 del
a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente:
b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), è sostituita dalla seguente:
c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;
d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;
e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del
b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonchè da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 74 bis. Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della
1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della
«b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, è riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della
Art. 75. Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.
4. All'articolo 64-bis del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente:
a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;
b) il controllo del gestore del mercato;
ne dà preventiva comunicazione alla Consob.
Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove applicabili»;
c) al comma 5:
1) dopo le parole «la Consob può opporsi», sono inserite le seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o»;
2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono sostituite dalle seguenti: «venga messa»;
3) dopo le parole «gestione sana e prudente del mercato» sono inserite le seguenti: «, valutando tra l'altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, ove applicabili» [235];
d) al comma 7:
1) le parole «può essere esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato,»;
2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «4»;
3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.».
Art. 76. Sospensione scadenza titoli di credito
1. All'articolo 11 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.».
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della
Art. 77. Misure urgenti per il settore turistico
1. Al
0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti» [236];
a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» è inserita la seguente: «, termali»;
b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;
b-bis) all'articolo 28, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020» [237];
b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il pagamento del servizio può essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonchè di agenzie di viaggio e tour operator» [238];
c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono inserite le seguenti «, nonchè le guide e gli accompagnatori turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «265 milioni».
2. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del
2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del
2-ter. All'articolo 20, comma 11, del
3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020 [242].
Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.» [244].
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 78 bis. Interpretazione autentica in materia di IMU [246]
1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della
2. L'articolo 9, comma 1, del
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 79. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale
1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114 [248].
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del
Art. 80. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
1. All'articolo 183, del
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «171,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni», e al secondo periodo, dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «, dal rinvio o dal ridimensionamento»;
b) al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni»;
b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, è erogata entro il 28 febbraio 2021» e, al secondo periodo, le parole: «le modalità per l'erogazione della restante quota» e la parola: «nonchè,» sono soppresse [250].
2. All'articolo 89 del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «245 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le parole: «145 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «185 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «130» sono sostituite dalle seguenti: «335».
2-bis. All'articolo 90, comma 1, del
3. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della
5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della
6. All'articolo 119, comma 15-bis, del
6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 7 del
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) alla rubrica, le parole: «di giovani artisti e compositori emergenti» sono soppresse [253].
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 80 bis. Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico [255]
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonchè i soggetti destinatari e le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Art. 81. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla
2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del
4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con
5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 82. Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021
1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, può richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all'emergenza COVID-19. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della
2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonchè a conclusione delle attività organizzative concernenti l'evento denominato «Mondiali di Sci Cortina 2021» una relazione sulle attività svolte dal comitato organizzatore denominato «Fondazione Cortina 2021», accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. All'articolo 61 del
a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport»;
b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al
c) al comma 21, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
4. All'articolo 30, comma 14-ter, del
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della società Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della
Art. 83. Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale
1. Al fine di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dall'articolo 19 della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 84. Disposizioni in materia di autotrasporto
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della
2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della
Art. 85. Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonchè in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonchè di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato:
a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del
2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno [261].
3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del
6. Per le motivazioni e le finalità di cui al comma 5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198 del
Art. 86. Misure in materia di trasporto passeggeri su strada
1. All'articolo 1, della
a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»;
b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri,» sono soppresse, e le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada» [264].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 87. Misure urgenti per il trasporto aereo
1. All'articolo 79 del
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea.»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, è autorizzata, con le modalità di cui al comma 4, la costituzione della società anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale è determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della società redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della società, un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonchè l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano è trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonchè alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La società procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea» [265].
Art. 88. Decontribuzione per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche [266]
1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attività crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonchè per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 35 milioni di euro per l'anno 2021 [268].
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 89. Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo
1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio [269].
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno [270].
3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114 [271].
Art. 89 bis. Collegamenti ferroviari via mare tra la Sicilia e la penisola [272]
1. All'articolo 47 del
«11-bis. Al fine di migliorare la flessibilità dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 può essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti».
Art. 90. Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente
1. All'articolo 200-bis del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, è ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, è ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non già assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.» [273].
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi 30 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 91. Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative
1. È istituita un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
2. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del
4. All'articolo 18-quater, del
a) al comma 1, le parole «a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea», sono sostituite dalle seguenti: «a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi del fondo di cui al comma 1 possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
5. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della
6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter, comma 1, del
7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 92. Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali
1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della
2. All'articolo 1, comma 587, della
a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «nonchè di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022» [277];
b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11 milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale [278].
Art. 93. Disposizioni in materia di porti
1. All'articolo 199, del
0a) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della
0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresì utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonchè per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al
a) al comma 7, alinea, le parole «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole «, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire le seguenti: «, nonchè a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorità marittime, relativamente ai porti non sede di Autorità di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1»;
2. All'articolo 46 del codice della navigazione, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della
3. All'articolo 4, comma 1, del
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilità comprese fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5-bis. All'articolo 1 della
a) al comma 579, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In deroga all'articolo 1, comma 745, della
b) al comma 582, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonchè quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonchè quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020» [285].
Art. 94. Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali
1. All'articolo 13-bis, comma 4, del
1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della città di Varese, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilità nell'area di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano [287].
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 95. Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la Laguna di Venezia
1. È istituita l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di seguito «Autorità», con sede in Venezia. L'Autorità è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorità opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del
2. All'Autorità sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonchè quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del
a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni-stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unità idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante [293];
b) svolge attività di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite società da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalità di cui al
c) provvede al coordinamento degli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attività tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attività di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare [294];
d) svolge attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del
e) può svolgere attività tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza [295];
f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attività di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della
i) provvede, in relazione alle attività di propria competenza, alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare [296];
l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualità degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonchè alla gestione dell'attività amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni relativi agli scarichi industriali. Le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali e alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione sono rilasciate previa approvazione dei progetti da parte del comune di Venezia e i relativi canoni, determinati in base al consumo idrico, sono introitati direttamente dal comune di Venezia [297];
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonchè la riscossione delle relative tasse [298];
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attività di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attività affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonchè l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorità marittima e dell'Autorità di sistema portuale, nonchè dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia [299];
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonchè per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altri materiali per qualsiasi uso [300];
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attività di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualità delle acque lagunari, nonchè le relative attività di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla
s) esprime pareri obbligatori sulla validità dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimità della laguna [302];
t) verifica la conformità al progetto degli impianti di depurazione realizzati.
3. L'Autorità promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attività di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della
4. Sono organi dell'Autorità:
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità, è il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente è scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorità ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con il sindaco della Città metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attività professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
6. Il Comitato di gestione è composto dal Presidente dell'Autorità, che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalità previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorità, anche se ripartite in più esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla preventiva valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorità. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorità sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti [304].
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorità, su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienza anche in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto [305].
8. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del
9. Lo statuto dell'Autorità, adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorità, sentiti il Presidente della regione Veneto e il Sindaco della città metropolitana di Venezia, è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorità, reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorità, istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici è stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalità previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorità con le modalità stabilite dalla
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è assegnato all'Autorità un contingente di personale di 100 unità, di cui due unità di livello dirigenziale generale, sei unità di livello dirigenziale non generale e novantadue unità di livello non dirigenziale. L'Autorità adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorità nel limite massimo di 100 unità.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del
12. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della
13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorità è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unità di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità di cui agli articoli 247 e 249 del
14. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni del
15. Nelle more della piena operatività dell'Autorità, la cui data è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorità entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del
16. L'Autorità è dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attività. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della società di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114 [311].
17. Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114 [312].
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle società di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonchè al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonchè di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità;
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all'accertamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonchè all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del
21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da parte del Commissario di cui al comma 18, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia sottoscrive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo transattivo con il concessionario Consorzio Venezia Nuova, avente ad oggetto l'esecuzione delle attività previste dal contratto di concessione e dai relativi atti aggiuntivi. L'accordo transattivo di cui al presente comma è efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma restando la sottoposizione dello stesso al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti [314].
22. L'articolo 4 della
«Art. 4 - 1. È istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Città metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonchè da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato è il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, che assicura, altresì, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresì stabilite modalità e frequenza con le quali esso si riunisce, nonchè le modalità di votazione dei suoi componenti.» [315].
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui [316].
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonchè salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attività avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio [317].
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, già adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonchè stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.
26. È istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica è soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione è effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
27-ter. Le modifiche e integrazioni degli eventuali allegati tecnici al decreto di cui al comma 27-bis sono disposte con uno o più decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto [319].
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis è effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis è acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di trenta giorni [321].
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies è composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanità, uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto [322].
Art. 96. Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria
1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del
a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
c) al quarto periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
d) all'ottavo periodo, le parole «32,5 milioni» sono sostitute dalle seguenti: «57,5 milioni».
2. All'articolo 188, comma 1, del
a) al primo periodo, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento» e le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni» [323];
b) al sesto periodo, le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del
4. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualità 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine è attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che dà evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione è trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del predetto
6. All'articolo 5, comma 3, del predetto
7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Capo VII
Misure fiscali
Art. 97. Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 97 bis. Due per mille per associazioni culturali [324]
1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonchè le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonchè le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 98. Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale [325]
1. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 98 bis. Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale [326]
1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.
2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
Art. 99. Proroga riscossione coattiva
1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 100. Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale
1. [Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della
2. All'articolo 03 del
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-
4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500 [329].
5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della
a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del
b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonchè quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo [330].
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato [331].
9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonchè i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
10-bis. All'articolo 32, comma 1, del
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 101. Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale
1. A causa della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.
Art. 102. Inibizione di siti web [333]
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalità non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione può avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
1-bis. L'ordine di cui al comma 1 può riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 62-quinquies del testo unico di cui al
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalità degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalità e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Agenzia degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi [335].
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della
Art. 103. Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita società, di cui la predetta Agenzia è socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al
2. Ove la società di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo è costituito da un amministratore unico, individuato nel direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che la società medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la società si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa [338].
3. La società di cui al comma 1 può essere costituita per lo svolgimento dei servizi di:
a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.
4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.
4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Art. 104. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro
1. All'articolo 110 del
a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali» sono inserite le seguenti: «nonchè tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.»;
b) il comma 7-ter è sostituito dal seguente:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del
c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi» sono inserite le seguenti: «di modico valore»;
d) il comma 7-quinquies è abrogato.
Art. 105. Lotteria degli scontrini cashless
1. All'articolo 141, del decreto-
«1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.».
Art. 106. Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole
1. All'articolo 136-bis del
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.».
Art. 107. Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente
1. All'articolo 7 della
a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;
b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».
Art. 108. Maggiorazione ex-Tasi
1. All'articolo 1 della
Art. 109. Proroga esonero TOSAP e COSAP
1. All'articolo 181 del
a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
a-bis) al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020» [341];
a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni» [342];
b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del
Art. 110. Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020
1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente [344].
3. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
4-bis. La rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo [345].
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della
8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
8-bis. Le disposizioni dell’articolo 14 della
8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 111. Riscossione diretta società in house
1. All'articolo 1 della
Art. 112. Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020
1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e 2021, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 113. Modifica dell'articolo 3 del
1. Al comma 3 dell'articolo 3 del
Art. 113 bis. Clausola di salvaguardia [350]
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla
Capo VIII
Disposizioni finali e copertura finanziaria
Art. 114. Norma di copertura
1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della
2. All'articolo 3, comma 2, della
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024, 611 milioni di euro nel 2025, 646 milioni di euro nel 2026, 702 milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro nel 2028, 821 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel 2020, 445 milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022, 569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro per l'anno 2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni di euro per l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251 milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86 milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112 [351];
b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
6. Alle misure previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
7. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
8. Il comma 11, dell'articolo 265, del
«11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di presiti;
b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo.».
9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.
Art. 115. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegati
Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI ALL'ART. 29, COMMI 2 e 3 ANNO 2020 |
|||
Regione |
Anno 2020 |
||
Recupero ricoveri ospedalieri (comma 2) |
Recupero prestazioni di specialistica ambulatoriale (comma 3 lett. a) e b) nettizzati dei 10 mln della colonna 3 |
Incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (comma 3 lett. c) in proporzione a dati di IV trim.2019 |
|
(1) |
(2) |
(3) |
|
Piemonte |
10.824.697 |
28.219.185 |
706.338 |
Valle d'Aosta |
330.975 |
876.766 |
8.960 |
Lombardia |
18.950.578 |
72.752.900 |
614.860 |
PA di Bolzano |
1.232.869 |
3.070.545 |
8.031 |
PA di Trento |
1.051.423 |
2.955.094 |
64.844 |
Veneto |
11.679.406 |
34.483.028 |
682.791 |
Friuli Venezia Giulia |
3.636.675 |
8.402.347 |
67.828 |
Liguria |
3.571.124 |
8.925.028 |
256.341 |
Emilia Romagna |
12.388.480 |
34.792.246 |
662.671 |
Toscana |
10.129.665 |
24.729.595 |
656.469 |
Umbria |
2.213.223 |
6.043.933 |
147.430 |
Marche |
3.834.217 |
8.106.880 |
178.265 |
Lazio |
5.392.542 |
27.612.176 |
1.168.678 |
Abruzzo |
2.417.357 |
7.060.022 |
173.201 |
Molise |
235.407 |
2.878.377 |
60.244 |
Campania |
6.963.530 |
25.674.793 |
2.172.286 |
Puglia |
5.265.334 |
17.584.594 |
645.995 |
Basilicata |
1.204.049 |
3.998.325 |
66.040 |
Calabria |
2.225.211 |
7.423.738 |
508.964 |
Sicilia |
6.255.376 |
21.085.255 |
725.177 |
Sardegna |
2.604.843 |
9.136.965 |
424.587 |
Totale |
112.406.980 |
355.811.792 |
10.000.000 |
Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
ALLEGATO B |
||
|
||
Regioni |
Quota d'accesso ANNO 2020 |
Riparto risorse sulla base della quota di accesso |
PIEMONTE |
7,36% |
35.219.754 |
V D'AOSTA |
0,21% |
1.004.475 |
LOMBARDIA |
16,64% |
79.595.816 |
BOLZANO |
0,86% |
4.104.097 |
TRENTO |
0,89% |
4.257.256 |
VENETO |
8,14% |
38.935.696 |
FRIULI |
2,06% |
9.872.508 |
LIGURIA |
2,68% |
12.819.945 |
E ROMAGNA |
7,46% |
35.665.198 |
TOSCANA |
6,30% |
30.123.070 |
UMBRIA |
1,49% |
7.125.589 |
MARCHE |
2,56% |
12.258.402 |
LAZIO |
9,68% |
46.283.767 |
ABRUZZO |
2,19% |
10.472.048 |
MOLISE |
0,51% |
2.454.194 |
CAMPANIA |
9,30% |
44.483.036 |
PUGLIA |
6,62% |
31.666.469 |
BASILICATA |
0,93% |
4.468.358 |
CALABRIA |
3,19% |
15.257.629 |
SICILIA |
8,16% |
39.029.447 |
SARDEGNA |
2,74% |
13.122.020 |
TOTALE |
100,00% |
478.218.772 |
Allegato 1
(articolo 114, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI |
|||
- COMPETENZA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2020 |
2021 |
2022 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-336.000 |
-89.950 |
-74.900 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
594.840 |
344.816 |
338.750 |
- CASSA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2020 |
2021 |
2022 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-384.000 |
-142.950 |
-124.900 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
642.840 |
397.816 |
388.750 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonchè misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per il Sud e la coesione territoriale;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 1. Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga
1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto
9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del
13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114.
Art. 2. Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
1. All'articolo 22 del
«1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande già presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate più di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. All'articolo 98 del
Art. 3. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione
1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dall'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 del presente decreto con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.
4. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 4. Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze
1. All'articolo 88, comma 1, del
a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.».
2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 5. Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL
1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 6. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato
1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.
Art. 7. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali
1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.
2. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.
Art. 8. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
1. All'articolo 93 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del
b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 9. Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo
1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del
b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del
7. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 10. Indennità lavoratori marittimi
1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonchè a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, nè di indennità di malattia nè di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 11. Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione dell'Arsenale Militare di Taranto
1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalità e di compatibilità ambientale dell'Arsenale militare marittimo, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 è così ripartito:
a) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;
b) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
c) 105 unità di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.
3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del
4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e ss. del
Art. 12. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi
1. Per il mese di giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonchè le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di giugno 2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del
Art. 13. Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza
1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del
b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del
Art. 14. Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo
1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
4. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 15. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati
1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della
2. L'articolo 89-bis del
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 16. Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del
1. All'articolo 19, comma 6, del
Art. 17. Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale
1. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attività rese nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 18. Disposizioni in materia di patronati
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della
Art. 19. Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse
1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del
2. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande è allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.
3. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del
Art. 20. Disposizioni per il settore aereo
1. All'articolo 94 del
a) al comma 1, le parole «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni per l'anno 2021» e le parole «previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonchè della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonchè della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalità indicate nell'accordo previsto dal presente comma»;
c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo stesso non è dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 21. Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici
1. All'articolo 25, comma 5, del
2. All'onere di cui al comma 1 pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del
Art. 22. Fondo per la formazione personale delle casalinghe
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria, di cui all'articolo 7 della
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 23. Nuove misure in materia di Reddito di emergenza
1. Ferme restando le erogazioni già concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del
2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 è presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del
Art. 24. Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale e per lo spettacolo
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, può autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari Area 3, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del
4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attività di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del
5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalità tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attività culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonchè per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.
6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
7. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attività culturali, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al
9. Il corso-concorso è coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle attività culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.
10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso è pari nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al quale il Ministero può attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero può procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al
12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
b) quanto 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.
Art. 25. Disposizioni in materia di procedure concorsuali
1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al
a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;
c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.».
Art. 26. Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena
1. All'articolo 26, comma 5, del
a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS»;
b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»;
c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».
Capo II
Disposizioni in materia di coesione territoriale
Art. 27. Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud
1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e l'amministrazione concedente è l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che provvede al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 914,3 milioni di per l'anno 2020, 573,2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.487,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 72,2 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 28. Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne
1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della
Capo III
Disposizioni in materia di salute
Art. 29. Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa
1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, è consentito di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonchè impiegare, per le medesime finalità di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del
3. Per le finalità di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonchè agli enti del Servizio sanitario nazionale è consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonchè all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del
4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del presente decreto.
5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresì conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonchè, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, nell'espletamento delle attività assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle sole visite, esami e prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, esami e prestazioni specialistiche è invece riservata al medico specialista.
6. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
7. L'attività svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 6 è registrata nel libretto-diario personale delle attività formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 2 e 3 è autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito nel programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del
Art. 30. Incentivi in favore del personale sanitario
1. All'articolo 1, comma 2, del
Art. 31. Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42, del
2. Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, di cui al
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
Capo IV
Disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza
Art. 32. Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunità e per l'adeguamento dell'attività didattica per l'anno scolastico 2020-2021
1. Il fondo di cui all'articolo 235 del
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità. Per la predetta finalità, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunità, di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, è destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del
b) nel limite delle risorse a ciò destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del
5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge si determinano le modalità e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalità ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 33. Misure urgenti per la continuità delle attività del sistema della formazione superiore
1. Al
a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 101:
1) al comma 2, le parole «Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del
2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui al comma 1» sono soppresse.
2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le università, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purchè non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.
Art. 34. Rifinanziamento del Commissario Straordinario
1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del
Art. 35. Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»
1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 36. Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare
1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 145 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si provvede nell'ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del
Art. 37. Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria
1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonchè dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonchè di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico, è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 7.800.000.
3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati è autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.
4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel più gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonchè a tutela della popolazione detenuta.
5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 38. Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile battente bandiera italiana
1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
Capo V
Disposizioni concernenti regioni, enti locali e sisma
Art. 39. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali
1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del
3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.
Art. 40. Incremento ristoro imposta di soggiorno
1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 41. Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
1. All'articolo 111 del
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e il terzo periodo è soppresso;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del
REGIONI |
Ristoro perdita di gettito 2020 |
Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020 |
Trasferimenti 2020 |
Valle d'Aosta |
84.000.000 |
84.000.000 |
|
Sardegna |
473.000.000 |
383.000.000 |
90.000.000 |
Trento |
355.000.000 |
300.634.762 |
54.365.238 |
Bolzano |
370.000.000 |
318.332.960 |
51.667.040 |
Friuli-Venezia Giulia |
538.000.000 |
538.000.000 |
|
Sicilia |
780.000.000 |
780.000.000 |
|
TOTALE |
2.600.000.000 |
2.403.967.722 |
196.032.278 |
2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige è confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della
2-quater. Nell'anno 2022, è determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo è ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:
REGIONE |
Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario |
Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario |
Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario |
Abruzzo |
15.812.894,74 |
37.950.947,37 |
53.763.842,11 |
Basilicata |
12.492.894,74 |
29.982.947,37 |
42.475.842,11 |
Calabria |
22.302.894,74 |
53.526.947,37 |
75.829.842,11 |
Campania |
52.699.210,53 |
126.478.105,26 |
179.177.315,79 |
Emilia Romagna |
42.532.894,74 |
102.078.947,37 |
144.611.842,11 |
Lazio |
58.516.578,95 |
140.439.789,47 |
198.956.368,42 |
Liguria |
15.503.947,37 |
37.209.473,68 |
52.713.421,05 |
Lombardia |
87.412.631,58 |
209.790.315,79 |
297.202.947,37 |
Marche |
17.411.842,11 |
41.788.421,05 |
59.200.263,16 |
Molise |
4.786.052,63 |
11.486.526,32 |
16.272.578,95 |
Piemonte |
41.136.052,63 |
98.726.526,32 |
139.862.578,95 |
Puglia |
40.763.421,05 |
97.832.210,53 |
138.595.631,58 |
Toscana |
39.086.578,95 |
93.807.789,47 |
132.894.368,42 |
Umbria |
9.810.263,16 |
23.544.631,58 |
33.354.894,74 |
Veneto |
39.731.842,11 |
95.356.421,05 |
135.088.263,16 |
TOTALE |
500.000.000,00 |
1.200.000.000,00 |
1.700.000.000,00 |
2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonchè quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 giugno 2021 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalità:
a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione.
2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:
a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;
b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).»;
d) al comma 3, dopo le parole «può attivare» sono aggiunte le seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 42. Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del
2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del
REGIONI |
Concorso alla finanza pubblica anno 2020 a legislazione vigente |
Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere del Fondo di cui all'art. 111, comma 1 |
Riduzione del concorso alla finanza pubblica a valere delle quote capitale 2020 sospese già pagate |
Concoro alla finanza pubblica anno 2020 rideterminato |
Valle d'Aosta |
102.807.000 |
84.000.000 |
|
18.807.000 |
Sardegna |
383.000.000 |
383.000.000 |
|
0 |
Trento |
418.186.556 |
300.634.762 |
|
117.551.794 |
Bolzano |
501.728.143 |
318.332.960 |
651.135 |
182.744.048 |
Friuli-Venezia Giulia |
726.000.000 |
538.000.000 |
840.479 |
187.159.521 |
Sicilia |
1.001.000.000 |
780.000.000 |
13.369.920 |
207.630.080 |
TOTALE |
3.132.721.699 |
2.403.967.722 |
14.861.534 |
713.892.443 |
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 43. Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale
1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso, il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 44. Incremento sostegno Trasporto pubblico locale
1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del
2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalità.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 45. Incremento risorse per progettazione enti locali
1. All'articolo 1 della
a) al comma 51, la parola «2034» è sostituita dalla seguente: «2031»;
b) dopo il comma 51, è aggiunto il seguente: «51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.»;
d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 46. Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali
1. All'articolo 1 della
a) al comma 139, la parola «2026,» è sostituita dalle seguenti: «2026 e» la parola «2031» è sostituita dalla seguente: «2030.» e le parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;
b) dopo il comma 139 è inserito il seguente: «139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonchè»;
d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;
e) il comma 148 è sostituito dal seguente: «148. Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.»;
f) dopo il comma 148-bis è aggiunto il seguente: «148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 47. Incremento risorse per piccole opere
1. All'articolo 1 della
a) dopo il comma 29 è inserito il seguente: «29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.»;
b) al comma 33, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 48. Incremento risorse per le scuole di province e città metropolitane
1. All'articolo 1 della
2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 49. Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane
1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 50. Aggiornamento termini risorse per rigenerazione urbana
1. Al comma 43 dell'articolo 1 della
a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo è adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».
Art. 51. Piccole opere e interventi contro l'inquinamento
1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del
a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: «14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonchè per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della
b) il comma 14-ter è sostituito dal seguente: «14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della
c) il comma 14-quater è sostituito dal seguente: «14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonchè interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del
Art. 52. Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del
Art. 53. Sostegno agli enti in deficit strutturale
1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalità previste dall'articolo 43 del
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresì sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti già avviati.
Art. 54. Termine per gli equilibri degli enti locali
1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del
Art. 55. Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per far fronte ai debiti della PA.
1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del
2. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del
4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti già adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato
Art. 56. Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti con paesi non appartenenti all'Unione europea.
1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del
Art. 57. Disposizioni in materia di eventi sismici
1. All'articolo 1 del
2. All'articolo 1, comma 990, della
3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del
4. All'articolo 34 del
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo e può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del
6. All'articolo 46 del
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alle attività di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attività di ricostruzione post eventi sismici in relazione alle relative contabilità speciale di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilità speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilità speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021.». A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del
A tal fine le contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del
18. All'articolo 8 del
a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» è sostituita dalla seguente: «situate». Restano fermi i pagamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al
Capo VI
Sostegno e rilancio dell'economi
Art. 58. Fondo per la filiera della ristorazione
1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.
2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019 [352].
3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonchè di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del
4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operatività della misura garantendo, altresì, elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalità e i limiti di importo definiti dal decreto di cui al comma 10, il richiedente è tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90 per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 è certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvederà ad emettere nelle medesime modalità i bonifici a saldo del contributo. Qualora l'attività di cui al presente comma necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualità di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), provvede alle verifiche concernenti i contributi erogati.
8. Salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della
9. Qualora l'attività d'impresa di cui al comma 2 cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del comma 3 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attività connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 59. Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
1. È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro.
5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del
6. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 60. Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del
3. All'articolo 43 del
a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del
d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della
5. Per le finalità di promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 61. Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio
1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della
2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della
3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della
5. All'articolo 2 della
a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 5, le parole: «previa approvazione del Ministro», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero».
6. All'articolo 14 della
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.».
b) al comma 5, la lettera c), è sostituta dalla seguente: «c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.».
7. All'articolo 12, comma 4, della
Art. 62. Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
All'articolo 61 del
«1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.».
Art. 63. Semplificazione procedimenti assemblee condominiali
1. All'articolo 119 del
Art. 64. Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel Mezzogiorno, nonchè in favore degli enti del terzo settore.
1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
2. All'articolo 1, comma 1, del
a) la parola «interamente» è soppressa;
b) dopo le parole «e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.».
3. All'articolo 13, comma 12-bis, del
4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 65. Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del
1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del
2. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del
4. All'articolo 37-bis del
5. La presente disposizione opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
6. Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del
Art. 66. Interventi di rafforzamento patrimoniale
1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 67. Riassetto gruppo SACE
1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del
2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, è determinato il riassetto del gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del
3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si dà corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi per le attività previste dal presente articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del
Art. 68. P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine
1. All'articolo 1, comma 101, della
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 69. Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche
1. Al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del
«2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della
b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;
d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicità, infungibilità ed esclusività, adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della
3. L'Agenzia del demanio, in qualità di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 70. Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato
1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessità di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del
Art. 71. Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società
1. Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del
2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.
Art. 72. Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del
Art. 73. Rifinanziamento cashback - Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;
b) il comma 289 è sostituito dal seguente:
«289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, incluse le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.»
c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti:
«289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A, nonchè ogni altra attività strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della
Art. 74. Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive
1. All'articolo 44 del
a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente:
Co2 g/Km |
Contributo (euro) |
0-20 |
2.000 |
21-60 |
2.000 |
61-90 |
1.750 |
91-110 |
1.500 |
b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), è sostituita dalla seguente:
Co2 g/Km |
Contributo (euro) |
0-20 |
1.000 |
21-60 |
1.000 |
61-90 |
1.000 |
91-110 |
750 |
c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;
d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;
e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della
a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del
b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonchè da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 75. Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.
4. All'articolo 64-bis del
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente:
a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;
b) il controllo del gestore del mercato;
ne dà preventiva comunicazione alla Consob.
Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.»;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1º settembre 1993, n. 385, ove applicabili»;
c) al comma 5:
1) dopo le parole «la Consob può opporsi», sono inserite le seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o»;
2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono sostituite dalle seguenti: «venga messa»;
3) dopo le parole «gestione sana e prudente del mercato» sono inserite le seguenti: «, valutando tra l'altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, del
d) al comma 7:
1) le parole «può essere esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato,»;
2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «4»;
3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.».
Art. 76. Sospensione scadenza titoli di credito
1. All'articolo 11 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.».
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della
Art. 77. Misure urgenti per il settore turistico
1. Al
a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» è inserita la seguente: «, termali»;
b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;
c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono inserite le seguenti «, nonchè le guide e gli accompagnatori turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «265 milioni».
2. Per le imprese del comparto turistico la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del
3. L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 78. Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo
1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonchè immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 79. Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale
1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del
Art. 80. Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura
1. All'articolo 183, del
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «171,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni», e al secondo periodo, dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «, dal rinvio o dal ridimensionamento»;
b) al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni»;
2. All'articolo 89 del
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «245 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le parole: «145 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «185 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «130» sono sostituite dalle seguenti: «335».
3. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della
5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della
6. All'articolo 119, comma 15-bis, del
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
Art. 81. Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle