§ 15.3.15 – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.


Settore:Normativa nazionale
Materia:15. Borsa, cambi e valori mobiliari
Capitolo:15.3 disciplina generale
Data:24/02/1998
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF).
Art. 3.  Provvedimenti
Art. 4.  Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio
Art. 4 bis.  (Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito).
Art. 4 ter.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la [...]
Art. 4 quater.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del [...]
Art. 4 quinquies.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo [...]
Art. 4 quinquies.1  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)).
Art. 4 quinquies.2  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM)).
Art. 4 quinquies.3  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica [...]
Art. 4 sexies.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e [...]
Art. 4 sexies.1  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento [...]
Art. 4 septies.  (Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014).
Art. 4 septies.1  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o [...]
Art. 4 septies.2  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per [...]
Art. 4 octies.  (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014).
Art. 4 novies.  (Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza).
Art. 4 decies.  (Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP).
Art. 4 undecies.  (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).
Art. 4 duodecies.  (Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza).
Art. 4 terdecies.  (Esenzioni).
Art. 5.  Finalità e destinatari della vigilanza
Art. 6.  Poteri regolamentari
Art. 6 bis.  (Poteri informativi e di indagine).
Art. 6 ter.  (Poteri ispettivi).
Art. 7.  Poteri di intervento sui soggetti abilitati
Art. 7 bis.  (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014).
Art. 7 ter.  (Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE).
Art. 7 quater.  (Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE).
Art. 7 quinquies.  (Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia).
Art. 7 sexies.  (Sospensione degli organi amministrativi).
Art. 7 septies.  (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede).
Art. 7 octies.  (Poteri di contrasto all'abusivismo).
Art. 7 novies.  (Riserve di capitale).
Art. 7 decies.  (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili).
Art. 7 undecies.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033).
Art. 7 duodecies.  (Disciplina applicabile alle SIM di classe 1-minus).
Art. 8.  Doveri informativi
Art. 8 bis.  (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).
Art. 8 ter.  (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob).
Art. 9.  (Revisione legale).
Art. 10.  Vigilanza ispettiva
Art. 11.  Composizione del gruppo
Art. 11 bis.  Impresa madre UE intermedia
Art. 12.  Vigilanza sul gruppo
Art. 12 bis.  (Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE).
Art. 13.  (Esponenti aziendali).
Art. 14.  (Partecipanti al capitale).
Art. 15.  Acquisizione e cessione di partecipazioni
Art. 15 bis.  Persone che agiscono di concerto
Art. 16.  Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione
Art. 17.  Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
Art. 18.  Soggetti
Art. 18 bis.  (Consulenti finanziari autonomi).
Art. 18 ter.  (Società di consulenza finanziaria).
Art. 19.  Autorizzazione
Art. 20.  Albo
Art. 20 bis.  (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 20 bis.1  (Sim di classe 1).
Art. 20 ter.  (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, [...]
Art. 21.  Criteri generali
Art. 22.  Separazione patrimoniale
Art. 23.  Contratti
Art. 24.  Gestione di portafogli
Art. 24 bis.  (Consulenza in materia di investimenti).
Art. 25.  (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione).
Art. 25 bis.  (Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche).
Art. 25 ter.  (Prodotti di investimento assicurativo).
Art. 25 quater.  (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito).
Art. 26.  (Succursali e libera prestazione di servizi di Sim).
Art. 27.  (Imprese di investimento dell'Unione europea).
Art. 28.  (Imprese di paesi terzi diverse dalle banche).
Art. 29.  (Banche italiane).
Art. 29 bis.  (Banche dell'Unione europea).
Art. 29 ter.  (Banche di paesi terzi).
Art. 30.  Offerta fuori sede
Art. 30 bis.  (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria).
Art. 31.  Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
Art. 31 bis.  (Vigilanza della Consob sull'Organismo).
Art. 32.  (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari
Art. 32 bis.  (Tutela degli interessi collettivi degli investitori).
Art. 32 ter.  (Risoluzione stragiudiziale di controversie).
Art. 32 ter.1.  (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).
Art. 32 quater.  (Riserva di attività).
Art. 33.  (Attività esercitabili).
Art. 34.  Autorizzazione della società di gestione del risparmio
Art. 35.  Albo
Art. 35 bis.  (Costituzione).
Art. 35 ter.  (Albi).
Art. 35 quater.  (Capitale e azioni della SICAV).
Art. 35 quinquies.  (Capitale e azioni della SICAF).
Art. 35 sexies.  (Assemblea della SICAV).
Art. 35 septies.  (Modifiche dello statuto).
Art. 35 octies.  (Scioglimento e liquidazione volontaria).
Art. 35 novies.  (Trasformazione).
Art. 35 decies.  (Regole di comportamento e diritto di voto).
Art. 35 undecies.  (Deroghe per i GEFIA italiani).
Art. 35 duodecies.  (Valutazione del merito di credito).
Art. 36.  (Fondi comuni di investimento).
Art. 37.  (Regolamento del fondo).
Art. 38.  (SICAV e SICAF che designano un gestore esterno).
Art. 39.  (Struttura degli OICR italiani).
Art. 40.  (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder).
Art. 40 bis.  (Fusione e scissione di OICR).
Art. 40 ter.  (Fusione transfrontaliera di OICVM).
Art. 41.  (Operatività transfrontaliera delle SGR).
Art. 41 bis.  (Società di gestione UE).
Art. 41 ter.  (GEFIA UE).
Art. 41 quater.  (GEFIA non UE).
Art. 42.  (Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE).
Art. 42 bis.  (Pre-commercializzazione di FIA riservati).
Art. 43.  (Commercializzazione di FIA riservati).
Art. 44.  (Commercializzazione di FIA non riservati).
Art. 45.  (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate).
Art. 46.  (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente).
Art. 46 bis.  (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani).
Art. 46 ter.  (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia).
Art. 46 quater.  (Altre disposizioni applicabili).
Art. 47.  (Incarico di depositario).
Art. 48.  (Compiti del depositario).
Art. 49.  (Responsabilità del depositario).
Art. 50.  Altre disposizioni applicabili
Art. 50 bis.  Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master - feeder
Art. 50 ter.  Fusione e scissione di OICR
Art. 50 quater.  Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati
Art. 50 quinquies.  (Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali
Art. 51.  Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari
Art. 52.  Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
Art. 53.  Sospensione degli organi amministrativi
Art. 54.  Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia
Art. 55.  Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
Art. 55 bis.  (Ambito di applicazione).
Art. 55 ter.  (Piani di risanamento).
Art. 55 quater.  (Sostegno finanziario di gruppo).
Art. 55 quinquies.  (Intervento precoce).
Art. 55 sexies.  (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico).
Art. 56.  Amministrazione straordinaria
Art. 56 bis.  (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo).
Art. 57.  Liquidazione coatta amministrativa
Art. 58.  (Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri).
Art. 58 bis.  (Imprese di investimento operanti nell'Unione europea).
Art. 59.  Sistemi d'indennizzo
Art. 60.  Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri
Art. 60 bis.  Responsabilità delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 60 bis.1  (Ambito di applicazione).
Art. 60 bis.2  (Piani di risoluzione).
Art. 60 bis.3  (Risolvibilità).
Art. 60 bis.4.  (Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi).
Art. 60-bis.4-bis.  (Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo
Art. 61.  (Definizioni).
Art. 61 bis.  (Principi di regolamentazione).
Art. 62.  (Vigilanza sulle sedi di negoziazione).
Art. 62 bis.  (Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e operatori principali).
Art. 62 ter.  (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso).
Art. 62 quater.  (Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso).
Art. 62 quinquies.  (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili).
Art. 62 sexies.  (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas).
Art. 62 septies.  (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro).
Art. 62 octies.  (Poteri informativi e di indagine).
Art. 62 novies.  (Poteri ispettivi).
Art. 62 decies.  (Poteri di intervento).
Art. 63.  (Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari).
Art. 64.  (L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati).
Art. 64 bis.  (Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato).
Art. 64 ter.  (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato).
Art. 64 quater.  (Autorizzazione dei mercati regolamentati).
Art. 64 quinquies.  (Revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato).
Art. 65.  (Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati).
Art. 65 bis.  (Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione).
Art. 65 ter.  (Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione).
Art. 65 quater.  (Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione).
Art. 65 quinquies.  (Negoziazione «matched principal»).
Art. 65 sexies.  (Requisiti operativi delle sedi di negoziazione).
Art. 65 septies.  (Obblighi informativi e di comunicazione).
Art. 66.  (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni).
Art. 66 bis.  (Condizioni per la quotazione di determinate società).
Art. 66 ter.  (Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione).
Art. 66 quater.  (Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob).
Art. 66 quinquies.  (Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato).
Art. 67.  (Criteri generali di accesso degli operatori).
Art. 67 bis.  (Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato).
Art. 67 ter.  (Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali).
Art. 68.  (Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci).
Art. 68 bis.  (Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci).
Art. 68 ter.  (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione).
Art. 68 quater.  (Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie).
Art. 68 quinquies.  (Poteri della Consob e obblighi di collaborazione).
Art. 69.  (Mercati di crescita per le piccole e medie imprese).
Art. 70.  (Riconoscimento dei mercati).
Art. 71.  (Obblighi dell'internalizzatore sistematico).
Art. 72.  (Individuazione dell'autorità competente).
Art. 73.  (Vigilanza).
Art. 74.  (Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione).
Art. 75.  (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione).
Art. 76.  (Autorizzazioni alla pubblicazione differita).
Art. 77.  (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione).
Art. 78.  (Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione).
Art. 79.  (Individuazione dell'autorità competente).
Art. 79 bis.  (Autorizzazione e revoca).
Art. 79 ter.  (Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati).
Art. 79 ter.1.  (Requisiti organizzativi dei fornitori di servizi di comunicazione dati).
Art. 79 quater.  (Definizioni)
Art. 79 quinquies.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali).
Art. 79 sexies.  (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali).
Art. 79 septies.  (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela).
Art. 79 octies.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012).
Art. 79 octies.1  (Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014).
Art. 79 novies.  (Poteri di vigilanza).
Art. 79 novies.1  (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23).
Art. 79 novies.2  (Amministrazione straordinaria).
Art. 79 novies.3  (Liquidazione coatta amministrativa).
Art. 79 novies.4  (Liquidazione ordinaria).
Art. 79 decies.  (Definizioni).
Art. 79 undecies.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali).
Art. 79 duodecies.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014).
Art. 79 terdecies.  (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti).
Art. 79 quaterdecies.  (Finalità e poteri di vigilanza).
Art. 79 quinquiesdecies.  (Regolamento dei servizi).
Art. 79 sexiesdecies.  (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).
Art. 79 septiesdecies.  (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob).
Art. 79 octiesdecies.  (Revisione legale dei conti).
Art. 79 noviesdecies.  (Modifiche all'assetto di controllo).
Art. 79 noviesdecies.1  (Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali).
Art. 79 bis decies.  (Crisi).
Art. 80.  (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari)
Art. 81.  (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi)
Art. 81 bis.  (Accesso alla gestione accentrata)
Art. 82.  (Attività e regolamento della gestione accentrata).
Art. 83.  (Crisi delle società di gestione accentrata)
Art. 83 bis.  (Ambito di applicazione)
Art. 83 ter.  (Emissione di strumenti finanziari
Art. 83 quater.  (Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari
Art. 83 quinquies.  (Diritti del titolare del conto)
Art. 83 sexies.  (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)
Art. 83 septies.  (Eccezioni opponibili)
Art. 83 octies.  (Costituzione di vincoli)
Art. 83 novies.  (Compiti dell'intermediario)
Art. 83 novies.1  (Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi).
Art. 83 decies.  (Responsabilità dell'intermediario)
Art. 83 undecies.  (Obblighi degli emittenti azioni)
Art. 83 duodecies.  (Identificazione degli azionisti)
Art. 83 terdecies.  Pagamento dei dividendi
Art. 83 quaterdecies.  (Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro).
Art. 84. 
Art. 85.  (Deposito accentrato)
Art. 86.  (Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati)
Art. 87.  (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati)
Art. 88.  (Ritiro degli strumenti finanziari accentrati)
Art. 89.  (Aggiornamento del libro soci)
Art. 90.  (Gestione accentrata dei titoli di Stato).
Art. 90 bis.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica).
Art. 90 ter.  (Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading).
Art. 90 quater.  (Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera).
Art. 90 quinquies.  (Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera).
Art. 90 sexies.  (Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento).
Art. 90 septies.  (Poteri di vigilanza).
Art. 91.  Poteri della CONSOB
Art. 91 bis.  (Comunicazione dello Stato membro d'origine).
Art. 92.  Parità di trattamento
Art. 93.  Definizione di controllo
Art. 93 bis.  Definizioni
Art. 94.  (Offerta al pubblico di titoli).
Art. 94 bis.  (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti).
Art. 95.  (Disposizioni di attuazione).
Art. 95 bis.  Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione
Art. 96.  Bilanci dell'emittente
Art. 97.  (Poteri di indagine e di vigilanza).
Art. 98.  (Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi).
Art. 98 bis.  Emittenti di Paesi extracomunitari
Art. 98 ter.  (KID e prospetto
Art. 98-ter. 1  (Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio).
Art. 98 quater.  Disposizioni di attuazione
Art. 98 quinquies.  Obblighi informativi
Art. 98-sexies.  (Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni).
Art. 99.  Poteri della Consob
Art. 100.  (Casi di esenzione).
Art. 100 bis.  (Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli).
Art. 100 ter.  (Offerte di crowdfunding).
Art. 101.  Attività pubblicitaria
Art. 101 bis.  (Definizioni e ambito applicativo).
Art. 101 ter.  (Autorità di vigilanza e diritto applicabile).
Art. 102.  Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi
Art. 103.  Svolgimento dell'offerta
Art. 104.  Difese
Art. 104 bis.  (Regola di neutralizzazione)
Art. 104 ter.  (Clausola di reciprocità).
Art. 105.  Disposizioni generali
Art. 106.  Offerta pubblica di acquisto totalitaria
Art. 107.  Offerta pubblica di acquisto preventiva
Art. 108.  Obbligo di acquisto
Art. 109.  Acquisto di concerto
Art. 110.  Inadempimento degli obblighi
Art. 111.  Diritto di acquisto
Art. 112.  Disposizioni di attuazione
Art. 113.  (Ammissione alle negoziazioni di titoli).
Art. 113 bis.  Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti
Art. 113 ter.  Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate
Art. 114.  Comunicazioni al pubblico
Art. 114 bis.  (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori
Art. 115.  Comunicazioni alla CONSOB
Art. 115 bis.  (Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)
Art. 115 ter.  (Comunicazioni relative alle quote di emissioni).
Art. 116.  Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico
Art. 117.  Informazione contabile
Art. 117 bis.  (Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate).
Art. 117 ter.  (Disposizioni in materia di finanza etica).
Art. 118.  Casi di inapplicabilità
Art. 118 bis.  (Controllo sulle informazioni fornite al pubblico).
Art. 119.  Ambito di applicazione
Art. 120.  Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Art. 121.  Disciplina delle partecipazioni reciproche
Art. 122.  Patti parasociali
Art. 123.  Durata dei patti e diritto di recesso
Art. 123 bis.  (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari).
Art. 123 ter.  (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Art. 124.  Casi di inapplicabilità
Art. 124 bis.  (Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento).
Art. 124 ter.  (Informazione relativa ai codici di comportamento).
Art. 124 quater.  (Definizioni e ambito applicativo).
Art. 124 quinquies.  (Politica di impegno).
Art. 124 sexies.  (Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi). 
Art. 124 septies.  (Trasparenza dei gestori di attivi).
Art. 124 octies.  (Trasparenza dei consulenti in materia di voto).
Art. 124 novies.  (Poteri regolamentari).
Art. 125.  Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza
Art. 125 bis.  (Avviso di convocazione dell'assemblea)
Art. 125 ter.  (Relazioni sulle materie all'ordine del giorno)
Art. 125 quater.  (Sito Internet)
Art. 126.  Convocazioni successive alla prima
Art. 126 bis.  Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera
Art. 127.  (Voto per corrispondenza o in via elettronica)
Art. 127 bis.  (Annullabilità delle deliberazioni e diritto di recesso)
Art. 127 ter.  Diritto di porre domande prima dell'assemblea
Art. 127 quater.  (Maggiorazione del dividendo)
Art. 127 quinquies.  (Maggiorazione del voto).
Art. 127 sexies.  (Azioni a voto plurimo).
Art. 128.  Denuncia al collegio sindacale e al tribunale
Art. 129.  Azione sociale di responsabilità
Art. 130.  Informazione dei soci
Art. 131.  Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni
Art. 132.  Acquisto di azioni proprie e della società controllante
Art. 133.  Esclusione su richiesta dalle negoziazioni
Art. 134.  Aumenti di capitale
Art. 135.  Società cooperative
Art. 135.  (Percentuali di capitale)
Art. 135 bis.  (Disciplina delle società cooperative)
Art. 135 ter.  (Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)
Art. 135 quater.  (Assemblea straordinaria)
Art. 135 quinquies.  (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea)
Art. 135 sexies.  (Relazioni finanziarie)
Art. 135 septies.  (Relazioni di revisione)
Art. 135 octies.  (Proposte di aumento di capitale)
Art. 135 novies.  (Rappresentanza nell'assemblea)
Art. 135 decies.  (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
Art. 135 undecies.  (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)
Art. 135 undecies.1  (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato).
Art. 135 duodecies.  (Società cooperative)
Art. 136.  Definizioni
Art. 137.  Disposizioni generali
Art. 138.  Sollecitazione
Art. 139.  Requisiti del committente
Art. 140.  Soggetti abilitati alla sollecitazione
Art. 141.  (Associazioni di azionisti)
Art. 142.  Delega di voto
Art. 143.  Responsabilità
Art. 144.  Svolgimento della sollecitazione e della raccolta
Art. 145.  Emissione delle azioni
Art. 146.  Assemblea speciale
Art. 147.  Rappresentante comune
Art. 147 bis.  Assemblee di categoria
Art. 147 ter.  (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione).
Art. 147 ter.1  (Lista del consiglio di amministrazione).
Art. 147 quater.  (Composizione del consiglio di gestione).
Art. 147 quinquies.  (Requisiti di onorabilità).
Art. 148.  Composizione
Art. 148 bis.  (Limiti al cumulo degli incarichi).
Art. 149.  Doveri
Art. 150.  Informazione
Art. 151.  Poteri
Art. 151 bis.  Poteri del consiglio di sorveglianza
Art. 151 ter.  Poteri del comitato per il controllo sulla gestione
Art. 152.  Denunzia al tribunale
Art. 153.  Obbligo di riferire all'assemblea
Art. 154.  Disposizioni non applicabili
Art. 154 bis.  (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari).
Art. 154 ter.  Relazioni finanziarie
Art. 154 quater.  (Trasparenza dei pagamenti ai governi).
Art. 155.  Attività di revisione contabile
Art. 156.  Relazioni di revisione
Art. 157.  Effetti dei giudizi sui bilanci
Art. 158.  Proposte di aumento di capitale
Art. 159.  (Conferimento e revoca dell'incarico).
Art. 160.  Incompatibilità
Art. 161.  Albo speciale delle società di revisione
Art. 162.  Vigilanza sulle società di revisione
Art. 163.  Provvedimenti della CONSOB
Art. 164.  Responsabilità
Art. 165.  Revisione contabile dei gruppi
Art. 165 bis.  (Società che controllano società con azioni quotate).
Art. 165 ter.  (Ambito di applicazione).
Art. 165 quater.  (Obblighi delle società italiane controllanti).
Art. 165 quinquies.  (Obblighi delle società italiane collegate).
Art. 165 sexies.  (Obblighi delle società italiane controllate).
Art. 165 septies.  (Poteri della CONSOB e disposizioni di attuazione).
Art. 166.  Abusivismo
Art. 167.  Gestione infedele
Art. 168.  Confusione di patrimoni
Art. 169.  Partecipazioni al capitale
Art. 170.  Gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 170 bis.  (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
Art. 171.  Tutela dell'attività di vigilanza
Art. 172.  Irregolare acquisto di azioni
Art. 173.  Omessa alienazione di partecipazioni
Art. 173 bis.  (Falso in prospetto).
Art. 174.  False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB
Art. 174 bis.  (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).
Art. 174 ter.  (Corruzione dei revisori).
Art. 175.  Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione
Art. 176.  Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate
Art. 177.  Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione
Art. 178.  Compensi illegali
Art. 179.  Disposizioni comuni
Art. 180.  (Definizioni)
Art. 181.  (Informazione privilegiata)
Art. 182.  (Ambito di applicazione)
Art. 183.  (Esenzioni).
Art. 184.  (Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate).
Art. 185.  (Manipolazione del mercato).
Art. 186.  (Pene accessorie).
Art. 187.  (Confisca).
Art. 187 bis.  (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate
Art. 187 ter.  (Manipolazione del mercato).
Art. 187 ter.1  (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014).
Art. 187 quater.  (Sanzioni amministrative accessorie).
Art. 187 quinquies.  (Responsabilità dell'ente).
Art. 187 sexies.  (Confisca).
Art. 187 septies.  (Procedura sanzionatoria).
Art. 187 octies.  (Poteri della CONSOB).
Art. 187 nonies.  (Operazioni sospette).
Art. 187 decies.  (Rapporti con la magistratura).
Art. 187 undecies.  (Facoltà della CONSOB nel procedimento penale).
Art. 187 duodecies.  (Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione).
Art. 187 terdecies.  (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative).
Art. 187 quaterdecies.  (Procedure consultive).
Art. 187 quinquiesdecies.  (Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
Art. 188.  Abuso di denominazione
Art. 189.  Partecipazioni al capitale
Art. 190.  Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari
Art. 190.1  (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari).
Art. 190.1 bis.  (Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari).
Art. 190.2  (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014).
Art. 190.3  (Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati
Art. 190.4  (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di [...]
Art. 190.5  (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009).
Art. 190 bis.  (Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti [...]
Art. 190 bis.1  (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011).
Art. 190 bis.2  (Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402).
Art. 190 ter.  (Altre violazioni in tema di attività riservate).
Art. 190 quater.  (Sanzioni amministrative in tema di servizi di crowdfunding).
Art. 191.  (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli).
Art. 191 bis.  (Sanzioni accessorie).
Art. 191 ter.  (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti).
Art. 192.  Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Art. 192 bis.  (Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti
Art. 192 ter.  Ammissione alle negoziazioni
Art. 192 quater.  (Obbligo di astensione).
Art. 192 quinquies.  (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate).
Art. 193.  Sanzioni amministrative in tema di informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale
Art. 193 bis.  (Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria).
Art. 193 bis.1  (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto).
Art. 193 ter.  (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012).
Art. 193 quater.  (Sanzioni amministrative relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, dal regolamento (UE) [...]
Art. 193 quinquies.  (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014).
Art. 193 sexies.  (Sistemi interni di segnalazione).
Art. 194.  Deleghe di voto
Art. 194 bis.  (Criteri per la determinazione delle sanzioni).
Art. 194 ter.  (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di [...]
Art. 194 ter.1  (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/2033, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di [...]
Art. 194 quater.  (Ordine di porre termine alle violazioni).
Art. 194 quinquies.  (Pagamento in misura ridotta).
Art. 194 sexies.  (Condotte inoffensive).
Art. 194 septies.  (Dichiarazione pubblica).
Art. 195.  Procedura sanzionatoria
Art. 195 bis.  (Pubblicazione delle sanzioni).
Art. 195 ter.  (Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate
Art. 195 quater.  (Sanzioni in caso di risoluzione).
Art. 195 quinquies.  (Inapplicabilità di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 196.  Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari
Art. 196 bis.  (Disposizioni di attuazione).
Art. 196 ter.  (Impegni).
Art. 197.  Personale della CONSOB
Art. 198.  Girata di titoli azionari
Art. 199.  (Società fiduciarie).
Art. 200.  Intermediari già autorizzati
Art. 201.  Agenti di cambio
Art. 202.  Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
Art. 203.  Contratti a termine
Art. 204.  Gestione accentrata
Art. 205.  Quotazioni di prezzi
Art. 206.  Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
Art. 207.  Patti parasociali
Art. 208.  Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
Art. 209.  Società di revisione
Art. 210.  Modifiche al codice civile
Art. 211.  Modifiche al T.U. bancario
Art. 212.  Disposizioni in materia di privatizzazioni
Art. 213.  Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
Art. 214.  Abrogazioni
Art. 215.  Disposizioni di attuazione
Art. 216.  Entrata in vigore


§ 15.3.15 – D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. [1]

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

(G.U. 26 marzo 1998, n. 71 S.O.).

 

PARTE I

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) “legge fallimentare”: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

     b) “Testo Unico bancario” (T.U. bancario): il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

     c) “CONSOB”: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

     c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione [2];

     d) "IVASS": L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni [3];

     d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

     1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

     5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

     6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 [4];

     d-ter) "UE": l'Unione europea [5];

     d-ter.1) "Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU)": il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla Banca Centrale Europea e dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano [6];

     d-ter.2) "Meccanismo di Risoluzione Unico (MRU)": il sistema di risoluzione istituito ai sensi del Regolamento (UE) 806/2014, composto dal Comitato di Risoluzione Unico e dalle autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri che vi partecipano [7];

     d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale [8];

     d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario [9];

     d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia [10];

     e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento [11];

     e-bis) "Sim di classe 1": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 [12];

     e-ter) "Sim di classe 1-minus": la Sim che soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2019/2033, o la Sim destinataria di una decisione dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 7-undecies, commi 3 o 4 [13];

     f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia [14];

     g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attività di investimento [15];

     h) [“imprese di investimento”: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie] [16];

     i) "società di investimento a capitale variabile" (SICAV): l'OICR aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che gestisce direttamente il proprio patrimonio [17];

     i.1) "società di investimento a capitale variabile in gestione esterna" (Sicav in gestione esterna): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e che designa come gestore esterno una Sgr o una società di gestione UE o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 [18];

     i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (SICAF): l'OICR chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che gestisce direttamente il proprio patrimonio [19];

     i-bis.1) "società di investimento a capitale fisso in gestione esterna" (Sicaf in gestione esterna): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi e che designa come gestore esterno una Sgr o un GEFIA UE secondo quanto previsto dall'articolo 38 [20];

     i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato [21];

     i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

     1) il patrimonio netto non eccede euro 50 milioni;

     2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);

     3) non ricorre alla leva finanziaria;

     4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c) [22];

     j) "fondo comune di investimento": l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore [23];

     k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (OICR): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonchè investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata [24];

     k-bis) 'OICR aperto': l'OICR i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'OICR [25];

     k-ter) "OICR chiuso": l'OICR diverso da quello aperto [26];

     l) "OICR italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav in gestione esterna, le Sicaf e le Sicaf in gestione esterna [27];

     m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicav in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE [28];

     m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia [29];

     m-ter) "OICR alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la SICAV, la Sicav in gestione esterna, la Sicaf e la Sicaf in gestione esterna rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE [30];

     m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 [31];

     m-quinquies) "OICR alternativi UE (FIA UE)": gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia [32];

     m-sexies) "OICR alternativi non UE (FIA non UE)": gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE [33];

     m-septies) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013 [34];

     m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'OICR rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013 [35];

     m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760 [36];

     m-octies.2) "fondo comune monetario" (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131 [37];

     m-novies) "OICR feeder": l'OICR che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'OICR master [38];

     m-decies) "OICR master": l'OICR nel quale uno o più OICR feeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività [39];

     m-undecies) " clienti professionali o investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies [40];

     m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio [41];

     m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali [42];

     n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi [43];

     o) "società di gestione del risparmio" (SGR): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; [44]

     o-bis) "società di gestione UE": la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM [45];

     p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA [46];

     q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA [47];

     q-bis) "gestore": la SGR, la SICAV, la Sicaf, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF e il gestore di ELTIF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM [48];

     q-ter) "depositario di OICR": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'OICR ad assumere l'incarico di depositario [49];

     q-quater) "depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder": il depositario dell'OICR master o dell'OICR feeder ovvero, se l'OICR master o l'OICR feeder è unOICR UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario [50];

     q-quinquies) "quote e azioni di OICR": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di SICAVe di Sicav in gestione esterna, le azioni e altri strumenti partecipativi di Sicaf e di Sicaf in gestione esterna [51];

     r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonchè gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento [52];

     r-bis) "Stato di origine della società di gestione UE": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale [53];

     r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR è stato costituito [54];

     r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 [55];

     r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011 [56];

     r-quater) "rating del credito": un parere relativo al merito creditizio di un'entità, così come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 [57];

     r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una persona giuridica la cui attività include l'emissione di rating del credito a livello professionale [58];

     s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine [59];

     t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati [60];

     u) “prodotti finanziari”: gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari [61];

     v) “offerta pubblica di acquisto o di scambio”: ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari [62];

     w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato [63];

     w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005 [64];

     w-bis.1) «prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato» o «PRIIP»: un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014 [65];

     w-bis.2) «prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato» o «PRIP»: un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014 [66];

     w-bis.3) «prodotto di investimento assicurativo»: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico [67];

     w-bis.4) «ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi» o «ideatore di PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014 [68];

     w-bis.5) «persona che vende un PRIIP»: un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014 [69];

     w-bis.6) «investitore al dettaglio in PRIIP»: un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014 [70];

     w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso [71];

     w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III [72];

     w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine":

     1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, aventi sede in Italia;

     2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;

     3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta;

     4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera;

     4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono più ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine [73];

     w-quater.1 "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore a 1 miliardo di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet [74];

     w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni [75];

     w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte:

     1) l'amministrazione straordinaria, nonchè le misure adottate nel suo ambito;

     2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4;

     3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorità di altri Stati dell'Unione europea [76];

     w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli [77].

     1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

     a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;

     b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;

     c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure [78].

     1-bis.1. Per "clausola make-whole" si intende una clausola diretta a tutelare l'investitore garantendo che, in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione, l'emittente sia tenuto a versare al detentore dell'obbligazione un importo pari alla somma del valore attuale netto delle cedole residue fino alla scadenza e del valore nominale dell'obbligazione da rimborsare [79].

     1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali [80].

     1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato [81].

     2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari [82].

     2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, può individuare:

     a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;

     b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione [83].

     2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonchè gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c );

     b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonchè gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10);

     c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante [84].

     3. [Per "strumenti finanziari derivati" si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonchè gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera d)] [85].

     4. [I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. "roll-over"). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell'articolo 18, comma 5] [86].

     5. Per "servizi e attività di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

     a) negoziazione per conto proprio;

     b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

     c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

     c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;

     d) gestione di portafogli;

     e) ricezione e trasmissione di ordini;

     f) consulenza in materia di investimenti;

     g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

     g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione [87].

     5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta [88].

     5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari [89].

     5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione europea [90].

     5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti [91].

     5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti [92].

     5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonchè l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione) [93].

     5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari [94].

     5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione [95].

     5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari [96].

     5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario [97].

     5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;

     b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III;

     c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione [98].

     5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato [99].

     5-novies. Per "servizi di crowdfunding" si intendono i servizi indicati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 [100].

     5-decies. [Per "start-up innovativa" si intende la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179] [101].

     5-undecies. [Per "piccola e media impresa innovativa" o "PMI innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3] [102].

     5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di società di capitali o di società cooperativa [103].

     6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I [104].

     6-bis. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile [105].

     6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE [106].

     6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di un'impresa controllata è parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese [107].

     6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

     a) da una «partecipazione», ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

     b) da un legame di «controllo», ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata è considerata impresa controllata dell'impresa controllante che è a capo di tali imprese;

     c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo [108].

     6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti [109].

     6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti [110].

     6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni [111].

     6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato) [112].

     6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:

     a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;

     b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e

     c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni [113].

     6-octies. Per "negoziazione matched principal" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non è mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati [114].

     6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto [115].

     6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

     a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor;

     b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;

     c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o

     d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio [116].

     6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati;

     b) [abrogata];

     c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 600/2014 a cui si applica la deroga prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento e dai relativi atti delegati [117].

     6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento":

     1) se l'impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale;

     2) se l'impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;

     3) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua direzione generale;

     b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato": lo Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la propria direzione generale [118].

     6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

     a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento;

     b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro [119].

     6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011 [120].

     6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XX e XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonchè i prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 [121].

     6-quinquiesdecies.1. Per "gruppo prevalentemente commerciale" si intende qualsiasi gruppo la cui attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto o nell'esercizio di una qualsiasi attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/EU o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci [122].

     6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:

     a) l'Unione europea;

     b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;

     c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

     d) una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

     e) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o

     f) la Banca europea per gli investimenti [123].

     6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano [124].

     6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che:

     a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

     b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate [125].

     6-noviesdecies. Per "formato elettronico" si intende qualsiasi supporto durevole diverso dalla carta [126].

 

          Art. 2. (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). [127]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

     2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

     2-bis. Le Autorità indicate al comma 1 esercitano, ciascuna per quanto di competenza, i poteri d'intervento attribuiti loro dalle parti I e II del presente decreto legislativo anche per assicurare il rispetto del regolamento UE n. 575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento UE n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'AESFEM o dell'ABE direttamente applicabili adottati ai sensi di questi ultimi regolamenti [128].

     3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

 

          Art. 3. Provvedimenti

     1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

     3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195-bis [129].

     4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente decreto nonché i regolamenti dei mercati sono pubblicati, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, in un unico compendio, anche in forma elettronica, ove anche uno solo di essi sia stato modificato nel corso dell'anno precedente. [130]

 

          Art. 4. Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio

     1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio [131].

     2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e con la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione e di cooperazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea [132].

     2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, con l'AESFEM e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM e all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere [133].

     2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione e di APA o ARM. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob [134].

     3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari [135].

     4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere trasmesse a terzi né ad altre autorità italiane, ivi incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il consenso dell'autorità che le ha fornite. [136]

     5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare informazioni:

     a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;

     b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;

     c) con le controparti centrali e i depositari centrali [137];

     d) con i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento delle sedi da essi gestite [138].

     5-bis. Lo scambio di informazioni con autorità di Paesi extracomunitari è subordinato all'esistenza di norme in materia di segreto di ufficio. [139]

     6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c) e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del soggetto che le ha fornite. Si può prescindere dal consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.

     7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e su richiesta delle medesime. Le autorità competenti di Stati comunitari o extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio dello Stato, nonchè di eseguire, per loro conto, notifiche sul territorio dello Stato inerenti ai provvedimenti da esse adottati. Le predette autorità possono chiedere che venga consentito ad alcuni membri del loro personale di accompagnare il personale della Banca d'Italia e della CONSOB durante l'espletamento dell'indagine [140].

     8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

     9. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata nei confronti di gruppi operanti in più Stati comunitari la Banca d'Italia, nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea e sulla base di accordi con le autorità competenti, definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorità. In tale ambito, la Banca d'Italia può concordare specifiche ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni [141].

     9-bis. La Banca d'Italia, se nell'esercizio della vigilanza consolidata verifica una situazione di emergenza, inclusa una situazione descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o un'evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno Stato membro dell'Unione europea in cui opera il gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, informa tempestivamente l'ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti, tra cui la Consob, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti [142].

     10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente [143].

     11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte le irregolarità constatate, anche quando integrino ipotesi di reato.

     12. I dipendenti e coloro che a qualunque titolo lavorano o hanno lavorato per la Consob, nonchè i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale o si è avvalsa, sono vincolati dal segreto d'ufficio [144].

     13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

     13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 del codice civile e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis [145].

     13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis [146].

 

     Art. 4 bis. (Individuazione dell'autorità competente e delle autorità competenti settoriali ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modificazioni, relativo alle agenzie di rating del credito). [147]

     1. La Consob è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, ed esercita i poteri previsti dal predetto regolamento.

     2. La Consob, la Banca d'Italia, l'Ivass e la COVIP sono le autorità settoriali competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera r), del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità collaborano tra loro e si scambiano informazioni, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa.

 

     Art. 4 ter. (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap). [148]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

     2. La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

     3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

     4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

     5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

     6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonchè le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

     7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.

 

     Art. 4 quater. (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, e ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 [149]). [150]

     1. [La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis] [151].

     2. [La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1] [152].

     2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 648/2012 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza [153].

     3. La Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, come definite rispettivamente dal regolamento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) 2015/2365, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 4 e 15 del regolamento (UE) 2015/2365. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza [154].

     4. [La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1] [155].

     5. [La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob] [156].

 

     Art. 4 quinquies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF). [157]

     1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, la Banca d'Italia e la Consob collaborano tra loro e, anche mediante scambio informazioni, con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui un fondo EuVECA o EuSEF è commercializzato [158].

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi degli articoli 14, 14-bis e 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 345/2013 e degli articoli 15, 15-bis e 22, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 34, 35, commi 2 e 3, 35-bis, 35-ter, 35-quinquies, da 35-septies a 35-undecies, comma 1, e 35-duodecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013 [159].

     2-bis. La Banca d'Italia è l'autorità competente a effettuare:

     a) la notifica nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri ospitanti prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA e di EuSEF;

     b) la notifica, corredata di motivazioni, prevista dall'articolo 14-ter del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 15-ter del regolamento (UE) n. 346/2013 in caso di rifiuto di registrare i gestori di EuVECA e di EuSEF [160].

     2-ter. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adottare le misure previste:

     a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 12, 14 e 14-bis del citato regolamento;

     b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere a), c), e) e h) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 5, 13, 15 e 15-bis del citato regolamento [161].

     2-quater. La Consob è l'autorità competente ad adottare le misure previste:

     a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, lettera b), punto iii) e 13 del citato regolamento;

     b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere b), d) e i) del medesimo articolo, ai fini del rispetto degli articoli 6, 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) e 14 del citato regolamento [162].

     2-quinquies. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate all'articolo 5, sono le autorità competenti ad adottare le misure previste:

     a) dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 345/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento;

     b) dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 346/2013 nei casi indicati al paragrafo 1, lettere f) e g) del medesimo articolo ai fini del rispetto dell'articolo 7, lettere a) e b), del citato regolamento [163].

     2-sexies. La Banca d'Italia e la Consob si informano reciprocamente delle misure adottate ai sensi dei commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies [164].

     3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la notifica prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine di questi gestori [165].

     3-bis. La Consob è l'autorità competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attività di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a informare le autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013 [166].

     3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è l'autorità competente a ricevere da parte dell'autorità competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attività di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o è stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013 [167].

     4. La Consob effettua le notifiche previste dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti dell'AESFEM e, limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013, nei confronti delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi OICR in conformità con la disciplina dei regolamenti stessi [168].

     4-bis. La Consob è responsabile di mettere a disposizione dell'AESFEM:

     a) le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche inter pares previste dagli articoli 16-bis e 19 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dagli articoli 17-bis e 20 del regolamento (UE) n. 346/2013;

     b) le informazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013 [169].

     4-ter. Con riferimento all'articolo 21, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) n. 346/2013:

     a) la Banca d'Italia effettua l'informativa alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti in cui il fondo è commercializzato prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013 con riferimento alla cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF in caso di violazioni;

     b) la Consob effettua l'informativa all'AESFEM con riferimento all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 346/2013;

     c) la Consob effettua senza indugio la comunicazione nei confronti dell'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 346/2013 e assicura il tempestivo coinvolgimento della Banca d'Italia nelle interlocuzioni con l'AESFEM, quando la Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dei commi 2-ter e 2-quinquies. A questo fine, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità del coinvolgimento e del reciproco scambio di informazioni [170].

     5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli OICR dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. La Consob è l'autorità competente a ricevere tale notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) n. 345/2013 e all'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 346/2013 [171].

     6. Nel caso di superamento della soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF può essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE.

     7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonchè dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.

 

          Art. 4 quinquies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)). [172]

     1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.

     2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760. La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3.

     3. La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760.

     4. La Consob è l'autorità competente a:

     a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

     b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

     c) ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;

     d) adempiere agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760 [173];

     e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento.

     5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 43 e le relative disposizioni attuative; non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, nè l'acquisizione del parere di tale Autorità ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo.

     6. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle previste nell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

     7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonchè del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonchè dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.

 

          Art. 4 quinquies.2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM)). [174]

     1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo.

     2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare un FCM ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1131.

     3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a:

     a) autorizzare la deroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131;

     b) ricevere il riesame delle metodologie di valutazione della qualità creditizia ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131;

     c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2017/1131, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo 29;

     d) ricevere i dettagli delle decisioni relative alle procedure di gestione della liquidità ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131;

     e) ricevere la relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e il piano d'azione e svolgere il riesame ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1131;

     f) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell'articolo 41, paragrafo 2, con riferimento alle violazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) del medesimo articolo, con riferimento alla violazione degli articoli 21, 23, 26, 27 e 28, e g), del citato regolamento. Nei casi previsti dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla violazione dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2017/1131, la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 è adottata su proposta della Consob.

     4. La Consob è l'autorità competente a:

     a) adempiere agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dagli articoli 4, paragrafo 6, 28, paragrafo 6, e 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131 [175];

     b) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), nei casi previsti dall'articolo 41, paragrafo 1, lettera f), per la violazione dell'articolo 36 del medesimo regolamento. In presenza di tali violazioni, la Consob può altresì proporre alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2.

     5. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonchè del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto nonchè dei poteri previsti dall'articolo 39 del citato regolamento (UE) 2017/1131.

 

          Art. 4 quinquies.3 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014). [176]

     1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.

     2. La Consob è l'autorità competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all'AESFEM le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1, dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.

 

     Art. 4 sexies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)). [177]

     1. La Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente:

     a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a) [178];

     b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati [179];

     c) [a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonchè la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo] [180].

     2-bis. In conformità alle attribuzioni individuate al comma 2, la Consob esercita i poteri di vigilanza e d'indagine di cui alla Parte II [181].

     3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS è l'autorità competente:

     a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 alle persone che forniscono consulenza sui prodotti d'investimento assicurativo, o vendono tali prodotti, con riguardo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, agli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, e ai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 [182];

     b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [183];

     c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte [184].

     4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 [185].

     5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, individuando altresì, a fini di vigilanza, modalità di accesso ai documenti contenenti le informazioni chiave prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014 [186].

     6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.

     7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.

 

     Art. 4 sexies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs)). [187]

     1. La Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014 ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi che il medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014 impone agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, anche mediante i rispettivi poteri di vigilanza, d'indagine e sanzionatori, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente:

     a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono i PRIIP, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera a), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

     b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la tutela degli investitori o l'integrità e l'ordinato funzionamento dei mercati, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera b), per i soggetti ivi indicati [188];

     c) a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia, nonchè la notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo.

     3. Ai fini di cui al comma 1, l'IVASS è l'autorità competente:

     a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP, o vendono i PRIIP, nel caso di prodotti distribuiti dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

     b) a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli altri soggetti di cui questi intermediari assicurativi eventualmente si avvalgono iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera e) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui alla lettera c) dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [189];

     c) a esercitare con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riguardo ai profili attinenti alla stabilità del sistema finanziario e assicurativo o di una sua parte [190].

     4. La Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e dell'articolo 4-septies, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati. La Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014 [191].

     5. La Consob, sentita l'IVASS, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità di assolvimento degli obblighi di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave di cui al comma 2, lettera c) e all'articolo 4-decies, in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014.

     6. L'IVASS, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3.

     7. La Consob e l'IVASS adottano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2 e 3.

 

          Art. 4 sexies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937). [192]

     1. Ai fini della disciplina sui fornitori di servizi di crowdfunding si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2020/1503.

     2. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, degli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, secondo le attribuzioni e competenze spettanti rispettivamente:

     a) alla Consob ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 3;

     b) alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2.

     3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza i fornitori di servizi di crowdfunding ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2020/1503 e revoca, sentita la Banca d'Italia, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

     4. In deroga al comma 3, la Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza come fornitori di servizi di crowdfunding le banche, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e revoca, sentita la Consob, l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/1503.

     5. Per le finalità indicate al comma 2, la Consob è l'autorità competente:

     a) ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503:

     1) in materia di trasparenza, ivi inclusi gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi di crowdfunding;

     2) in materia di correttezza, ivi incluse le procedure per la corretta prestazione dei servizi di crowdfunding, la gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, compresi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e incentivazione, gli incentivi, il trattamento dei reclami, le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme ove prevista;

     b) ad individuare le disposizioni nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing diffuse sul territorio della Repubblica, nonchè a svolgere la relativa attività di monitoraggio di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503.

     6. Per le finalità indicate al comma 2, la Banca d'Italia è l'autorità competente ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2020/1503, ivi inclusi quelli in materia di:

     a) adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e di partecipazioni detenibili, informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie;

     b) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies, e di continuità dell'attività;

     c) organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, sistemi di remunerazione e incentivazione, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme, ove prevista, la gestione dei rischi ivi inclusi quelli relativi alla determinazione del tasso di default, audit interno ove previsto, ed esternalizzazione di funzioni operative;

     d) requisiti dei partecipanti al capitale del fornitore di servizi di crowdfunding che detengono almeno il 20 per cento del capitale o dei diritti di voto. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 14, commi da 5 a 8, del presente decreto, nonchè con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 25, comma 2, del testo unico bancario;

     e) verifiche nei confronti dei titolari di progetti, indicate dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/1503;

     f) requisiti degli esponenti aziendali del fornitore di servizi di crowdfunding. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 13, commi 5 e 6, del presente decreto, nonchè con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2020/1503 quanto disposto nel decreto adottato in attuazione dell'articolo 26, comma 3, del testo unico bancario.

     7. La Banca d'Italia e la Consob, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui fornitori di servizi di crowdfunding. A tal fine, stipulano protocolli d'intesa o modificano quelli esistenti e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza. I protocolli d'intesa sono resi pubblici e hanno, in particolare, ad oggetto:

     a) l'esercizio delle competenze e dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia e alla Consob ai sensi del presente articolo;

     b) lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la Consob, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

     8. La Consob è il punto di contatto unico per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti e con l'ESMA.

     9. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 3 e 5, la Consob, sentita la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

     10. Nell'ambito delle competenze e per le finalità indicate dai commi 2, 4 e 6, la Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo.

     11. Per adempiere ai compiti in materia di servizi di crowdfunding previsti dal presente decreto, dalle relative disposizioni attuative nonchè dal regolamento (UE) 2020/1503, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del medesimo regolamento, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri di indagine e di vigilanza previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503, nonchè dei poteri previsti dal presente decreto in materia di disciplina degli intermediari.

     12. Ai fornitori di servizi di crowdfunding si applicano gli articoli 4-undecies e 4-duodecies, commi 1, 2 e 2-bis.

 

     Art. 4 septies. (Poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1286/2014). [193]

     1. Fermi restando le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2, 17 e 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1286/2014, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, dagli articoli 6 e 7, dall'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dall'articolo 9 e dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob può, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis [194]:

     a) sospendere, per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta, la commercializzazione di un PRIIP [195];

     b) vietare l'offerta;

     c) vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014 e imporre la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave.

     1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di violazione degli articoli 13, paragrafi 1, 3 e 4, 14 e 19 del regolamento (UE) n. 1286/2014, la Consob o l'IVASS, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, possono, tenuto conto, in quanto compatibili, dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, esercitare i poteri di cui al comma 1 [196].

     2. La Consob e l'IVASS possono imporre, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

     3. I provvedimenti adottati dalla Consob ai sensi del presente articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 195-bis.

     4. Ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

     5. [La Consob e l'IVASS adottano, secondo le rispettive competenze definite ai sensi dell'articolo 4-sexies e sentita l'altra autorità, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i destinatari delle disposizioni stesse] [197].

 

          Art. 4 septies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento). [198]

     1. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob è l'autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vigilanza, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 10), del citato regolamento, stabiliti nel territorio della Repubblica.

     2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia è autorità competente sui contributori di dati sottoposti alla propria vigilanza, ai fini della partecipazione ai collegi prevista dall'articolo 46, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1011, e collabora con l'autorità competente sugli amministratori di indici di riferimento come previsto dall'articolo 23 del medesimo regolamento. Per assolvere a questi compiti la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo d'intesa, le modalità della collaborazione e del reciproco scambio di informazioni.

     3. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP sono le autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, sui soggetti dalle medesime vigilati che fanno uso di un indice di riferimento, secondo quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento citato.

     4. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, la Consob è l'autorità competente responsabile del coordinamento, della cooperazione, dello scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri.

     5. Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2016/1011, la Consob, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine loro rispettivamente attribuiti dalla normativa di settore. La Consob può esercitare, altresì, gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalità ivi stabilite.

     5-bis. Ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, è l'autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria. Il Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui al primo periodo. Il Comitato si dota delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui al presente comma [199].

 

          Art. 4 septies.2 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate). [200]

     1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402, secondo le rispettive attribuzioni e conformemente a quanto disposto dal presente articolo.

     2. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:

     a) "cartolarizzazione": l'operazione o lo schema di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento (UE) 2017/2402;

     b) "società veicolo per la cartolarizzazione" o "SSPE": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 2) del regolamento (UE) 2017/2402;

     c) "cedente": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 3) del regolamento (UE) 2017/2402;

     d) "promotore": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 5) del regolamento (UE) 2017/2402.

     e) "investitore istituzionale": un investitore di cui all'articolo 2, numero 12) del regolamento (UE) 2017/2402;

     f) "prestatore originario": un soggetto di cui all'articolo 2, numero 20) del regolamento (UE) 2017/2402;

     g) "impresa di assicurazione": il soggetto di cui alla lettera u) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;

     h) "impresa di riassicurazione": il soggetto di cui alla lettera cc) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, incluse le sedi secondarie in Italia di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo;

     i) "ente pensionistico aziendale o professionale": un fondo pensione che risulti iscritto all'albo tenuto dalla COVIP e che rientri tra quelli di cui agli articoli 4, comma 1, e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero tra quelli dell'articolo 20 del medesimo decreto aventi soggettività giuridica.

     3. Ai fini del comma 1, fermi restando i compiti attribuiti alla Banca Centrale Europea (BCE) dal regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca d'Italia è l'autorità competente a:

     a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per banche, imprese di investimento, gestori, nonchè per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

     b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE). 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario o il promotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, o intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario.

     4. Ai fini del comma 1, l'IVASS è l'autorità competente a:

     a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per le imprese di assicurazione o di riassicurazione che detengono una posizione verso una cartolarizzazione o che ricevono istruzioni di adempiere agli obblighi di un altro investitore istituzionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

     b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario siano imprese di assicurazione o di riassicurazione.

     5. Ai fini del comma 1, la COVIP è l'autorità competente a:

     a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per gli enti pensionistici aziendali o professionali [201];

     b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 nelle cartolarizzazioni in cui il cedente sia un ente pensionistico aziendale o professionale.

     6. Ai fini del comma 1, la CONSOB è l'autorità competente a:

     a) vigilare sul rispetto degli obblighi stabiliti all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/2402;

     b) vigilare sull'adempimento degli obblighi stabiliti agli articoli 6, 7, 8 e 9 del regolamento (UE) 2017/2402 quando nè il cedente nè il prestatore originario nè la SSPE stabiliti nell'Unione siano soggetti vigilati; per soggetti vigilati si intendono quelli contemplati dagli atti legislativi dell'Unione citati all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

     c) vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27 del regolamento (UE) 2017/2402;

     d) autorizzare il verificatore terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE). 2017/2402 secondo quanto previsto dall'articolo 28 del medesimo regolamento, vigilare sulla conformità di questo soggetto all'articolo 28 del medesimo regolamento, nonchè revocare la citata autorizzazione [202].

     7. Nei confronti dei cedenti, dei prestatori originari, dei promotori e delle SSPE, anche quando siano soggetti non vigilati, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2017/2402 e dalla normativa di settore, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 6-bis, secondo le rispettive attribuzioni indicate nei commi precedenti. La CONSOB può esercitare, altresì, nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, secondo le modalità ivi stabilite e può dettare disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione dei verificatori terzi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402 e di eventuale revoca. Le predette autorità adempiono agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dall'articolo 37, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 secondo le rispettive attribuzioni.

     8. Ai fini dei commi 3 lettera b), 4 lettera b) e 5 lettera b), se i cedenti, i prestatori originari, i promotori e le SSPE non sono tutti soggetti vigilati, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP esercitano i poteri di vigilanza e d'indagine previsti dal comma 7 per il tramite dei soggetti vigilati. A questi fini, i soggetti non vigilati trasmettono le informazioni necessarie a quelli vigilati, che li inviano alla propria Autorità di vigilanza. Resta ferma la facoltà per la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, di chiedere le informazioni direttamente ai soggetti non vigilati.

     9. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonchè del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP possono emanare disposizioni di attuazione del presente articolo, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze. Nel rispetto della reciproca indipendenza, esse individuano inoltre forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al fine di disciplinare i casi in cui ai sensi dei commi 3, lettera b), 4, lettera b), 5, lettera b), per la medesima operazione di cartolarizzazione siano coinvolte più autorità di vigilanza. Le citate autorità collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti e si scambiano informazioni.

 

     Art. 4 octies. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni del regolamento (UE) n. 1286/2014). [203]

     [1. L'articolo 8-bis si applica anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento (UE) n. 1286/2014 che devono essere messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo in conformità alle prescrizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento stesso, tenendo a tal fine conto anche dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli ideatori di PRIIP e sulle persone che vendono PRIIP o che forniscono consulenza su PRIIP.

     2. Le imprese di assicurazione mettono in pratica le procedure di segnalazione interne di cui al comma 1 in conformità alle disposizione attuative adottate dall'IVASS, sentita la Consob.]

 

     Art. 4 novies. (Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza). [204]

     [1. La Consob e l'IVASS, ciascuna secondo le rispettive competenze, definite ai sensi dell'articolo 4-sexies, mettono in atto i meccanismi efficaci di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014 con riferimento alle segnalazioni che si riferiscono a:

     a) violazioni effettive o potenziali delle norme del regolamento (UE) n. 1286/2014;

     b) violazioni effettive o potenziali delle norme dell'articolo 4-decies e delle relative disposizioni attuative;

     c) la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 4-septies.

     2. Le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4, si applicano anche alle segnalazioni alla Consob e all'IVASS dei fatti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), effettuate in conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1286/2014.]

 

     Art. 4 decies. (Obbligo di notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave sui PRIIP). [205]

     [1. L'ideatore di PRIIP, o la persona che vende PRIIP, notificano alla Consob il documento contenente le informazioni chiave redatto in conformità a quanto stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2014, prima che i PRIIP in questione siano commercializzati in Italia.

     2. L'obbligo di notifica di cui al comma 1 si applica anche alle versioni riviste del documento contenente le informazioni chiave da predisporre in ottemperanza all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1286/2014.]

 

          Art. 4 undecies. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). [206]

     1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l'attività svolta, nonchè del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del regolamento (UE) n. 596/2014 [207].

     2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

     a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;

     b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

     c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.

     3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, la presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [208].

     4. La Banca d'Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari [209].

 

     Art. 4 duodecies. (Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza). [210]

     1. La Banca d'Italia e la Consob [211]:

     a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'articolo 4-undecies, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto, nonchè di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie;

     b) tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-undecies, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

     c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;

     d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

     1-bis. Il comma 1 si applica alle segnalazioni alla Consob, da chiunque effettuate, di violazioni del regolamento prospetto come definito all'articolo 93-bis, comma 1, lettera a), o di violazioni del regolamento (UE) n. 596/2014. Le procedure sono adottate dalla Consob conformemente a quanto previsto dalla direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 [212].

     2. Gli atti relativi alle segnalazioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottratti all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni [213].

     2-bis. Alle segnalazioni di violazioni effettuate con le procedure di cui al presente articolo si applica l'articolo 4-undecies, comma 3 [214].

 

     Art. 4 terdecies. (Esenzioni). [215]

     1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano:

     a) alle imprese di assicurazione nè alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 [216];

     b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo;

     c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario;

     d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali soggetti:

     1) siano market maker,

     2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non finanziari che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;

     3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o

     4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.

     I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate nella presente lettera.

     e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

     f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;

     g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria controllante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante;

     h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

     i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto dell'Unione europea, nonchè ai loro soggetti depositari;

     l) ai soggetti:

     i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati sulle stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o

     ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;

     purchè:

     1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo;

     1-bis) tali soggetti non siano parte di un gruppo la cui attività principale sia la prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, l'esercizio di qualsiasi attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE o l'attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;

     2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e

     3) detti soggetti comunichino alla Consob, su richiesta di quest'ultima, i criteri in base ai quali hanno valutato che la loro attività ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all'attività principale, in conformità a quanto stabilito negli atti delegati emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE.

     L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività indicate sub i) e ii) purchè, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto [217];

     m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE, purchè tale consulenza non sia specificamente remunerata;

     n) agli agenti di cambio le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto;

     o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti. Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;

     p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto;

     p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 [218].

 

PARTE II

DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA [219]

 

CAPO I

VIGILANZA

 

          Art. 5. Finalità e destinatari della vigilanza

     1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

     a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;

     b) la tutela degli investitori;

     c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;

     d) la competitività del sistema finanziario;

     e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria [220].

     2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari [221].

     3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti [222].

     4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3 [223].

     5. La Banca d'Italia e la CONSOB operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

     5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

     a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

     b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza [224].

     5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite [225].

 

          Art. 6. Poteri regolamentari [226]

     01. Nell'esercizio dei poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

     a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;

     b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;

     c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;

     d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza [227].

     02. La Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 16, paragrafi 8, 9 e 10, della direttiva 2014/65/UE e dai relativi atti delegati, nonchè dall'articolo 24 della direttiva medesima, solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che presentano particolare rilevanza nel contesto della struttura del mercato italiano [228].

     03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea [229].

     1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento:

     a) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi e delle SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonchè l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione [230];

     b) gli obblighi delle SIM, delle imprese di paesi terzi, delle SGR, nonchè degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela [231];

     c) le regole applicabili agli OICR italiani aventi a oggetto:

     1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;

     2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli OICR diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;

     3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le SICAV e le SICAF redigono periodicamente;

     4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR;

     5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

     6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'OICR e del calcolo del valore delle relative quote o azioni [232];

     c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:

     1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies;

     2) sistemi di remunerazione e di incentivazione;

     3) continuità dell'attività;

     4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme;

     5) gestione del rischio dell'impresa;

     6) audit interno;

     7) responsabilità dell'alta dirigenza;

     8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività [233].

     1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonchè di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni [234].

     2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

     a) trasparenza, ivi inclusi:

     1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonchè della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi, alle strategie di esecuzione degli ordini e alle pratiche di vendita abbinata [235];

     2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

     3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

     3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE [236];

     b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

     1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti, ivi inclusi i casi di pratiche di vendita abbinata [237];

     2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

     3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

     4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'OICR;

     5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.

     b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:

     1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per:

     a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;

     b) la percezione o la corresponsione di incentivi;

     2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;

     3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;

     4) al trattamento dei reclami;

     5) alle operazioni personali;

     6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;

     7) alla conservazione delle registrazioni;

     8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati [238].

     2-bis. Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3. Con riferimento alle materie indicate al comma 2, lettera b-bis), numero 6), la Consob acquisisce l'intesa della Banca d'Italia sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2. Gli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di competenza della Banca d'Italia e della Consob sono specificati nel protocollo previsto all'articolo 5, comma 5-bis. Per l'esercizio della vigilanza ai sensi della presente parte, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono:

     a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo;

     b) comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza [239].

     2-ter. [Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2-bis, sono competenti:

     a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);

     b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l), m) e n);

     c) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k)] [240].

     2-quater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

     a) [le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi] [241];

     b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);

     c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

     d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

     1) le Sim, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo Unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

     2) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;

     3) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri 1) e 2) di soggetti di paesi non appartenenti all'Unione europea [242].

     2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

     a) i clienti professionali privati;

     b) i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta [243].

     2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento:

     a) i clienti professionali pubblici;

     b) i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta [244].

     2-septies. Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge [245].

     2-octies. È nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numero 2), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria [246].

     2-novies. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi [247].

 

          Art. 6 bis. (Poteri informativi e di indagine). [248]

     1. La Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.

     2. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

     3. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

     4. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può:

     a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza;

     b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.

     5. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può altresì, nei confronti dei soggetti abilitati:

     a) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;

     c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato;

     d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

     e) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonchè acquisire, anche mediante accesso diretto, i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

     g) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;

     h) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

     i) procedere al sequestro dei beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'articolo 187-sexies del presente decreto. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 187-octies del presente decreto.

     6. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 199, 200, 201, 202 e 203 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

     7. I poteri di cui al comma 5, lettere a), c) ed i), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

     8. Nei casi previsti dal comma 4, lettera b), dal comma 5, lettere a) ed i), e dal comma 9 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati, dei sequestri eseguiti, e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

     9. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 4 e 5 la Consob può avvalersi della Guardia di Finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

     10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 9 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

     11. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 4, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma 8.

 

     Art. 6 ter. (Poteri ispettivi). [249]

     1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. Si applicano i commi 9 e 10 dell'articolo 6-bis.

     2. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.

     3. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti abilitati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere alle predette verifiche ed ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

     4. Nei casi previsti dal comma 2 la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

     5. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

     6. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato UE di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

     7. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento UE, di banche UE, di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato dell'Unione europea lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

     8. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati non UE modalità per l'ispezione di succursali di Sim, banche italiane, e imprese di paesi terzi insediate nei rispettivi territori.

 

          Art. 7. Poteri di intervento sui soggetti abilitati [250]

     1. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

     a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale [251];

     b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;

     c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

     1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti [252].

     1-ter. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico [253].

     1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti [254].

     2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonchè di una o più categorie di essi [255].

     2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere [256].

     2-ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere [257].

     3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la CONSOB, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di OICR.

     3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori [258].

 

          Art. 7 bis. (Poteri di intervento di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014). [259]

     1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, in conformità anche a quanto stabilito dagli atti delegati emanati ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 7, del predetto regolamento.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento e integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonchè per le finalità di cui all'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 600/2014.

     3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.

     4. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d'intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni e dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

     5. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì ordinare la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari o di depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 risultino soddisfatte.

     6. Ciascuna autorità esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformità ai commi 1 e 5 del presente articolo sentita l'altra autorità.

 

          Art. 7 ter. (Poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE). [260]

     1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di paesi terzi e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.

     2. L'autorità di vigilanza che procede, sentita l'altra autorità, vieta ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonchè imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell' intermediario, quando:

     a) le violazioni commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1;

     b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

 

     Art. 7 quater. (Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE). [261]

     1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del T.U. bancario, di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

     2. L'autorità di vigilanza che procede adotta i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonchè ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:

     a) mancano o risultano inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;

     b) risultano violazioni delle norme di comportamento;

     c) le irregolarità commesse possono pregiudicare gli interessi inerenti agli obiettivi di carattere generale elencati nell'articolo 5, comma 1;

     d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

     3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato UE in cui l'intermediario ha sede legale.

     4. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento UE o una banca UE, operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia, non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

     5. Il comma 4 si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento UE o banche UE, con succursale in Italia, ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.

     6. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento UE o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.

 

     Art. 7 quinquies. (Poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia). [262]

     1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE di obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

     2. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinchè assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oicr.

 

     Art. 7 sexies. (Sospensione degli organi amministrativi). [263]

     1. Il Presidente della Consob dispone, in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. Il provvedimento assunto dal Presidente della Consob è sottoposto all'approvazione della Commissione.

     2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente dalla Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.

     3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

     4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.

     5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa.

     6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

 

     Art. 7 septies. (Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). [264]

     1. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto.

     2. L'Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

     a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

     b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

     c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

     d) reati previsti dal presente decreto.

 

     Art. 7 octies. (Poteri di contrasto all'abusivismo). [265]

     1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

     a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5;

     b) ordinare di porre termine alla violazione.

     1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell'articolo 18 del presente decreto [266].

 

     Art. 7 novies. (Riserve di capitale). [267]

     1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal Capo IV del Titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonchè quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento (UE) n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative europee nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.

 

     Art. 7 decies. (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili). [268]

     1. La Banca d'Italia e la Consob vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte:

     a) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014, nonchè dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento n. 600/2014 e della direttiva 2014/65/UE;

     b) sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2019/2033, nonchè dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento 2019/2033 e della direttiva (UE) 2019/2034.

 

     Art. 7 undecies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033). [269]

     1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall'articolo 5, sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033.

     2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario, è l'autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.

     3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

     5. La Consob è l'autorità competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033.

 

     Art. 7 duodecies. (Disciplina applicabile alle SIM di classe 1-minus). [270]

     1. Alle SIM di classe 1-minus si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE. Restano fermi i poteri e le competenze attribuite alla Banca d'Italia e alla Consob dal presente decreto legislativo

 

          Art. 8. Doveri informativi [271]

     1. [La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi] [272].

     1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 [273].

     1-ter. [Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale] [274].

     2. [I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti] [275].

     3. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia e la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV o delle SICAF. A tali fini lo statuto delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV o delle SICAF, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri [276].

     4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV o delle SICAF o delle società poste al vertice di gruppi individuati ai sensi dell'articolo 11 comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli OICR [277].

     5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le SIM, le società di gestione del risparmio, le SICAV o le SICAF o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario [278].

     5-bis. [La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c)] [279].

     6. I commi 3, 4, 5 e 6-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento [280].

     6-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze e sentita l'altra autorità, possono disporre la rimozione dall'incarico del soggetto incaricato della revisione legale dei conti o del responsabile dell'incarico di revisione legale della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav, della Sicaf o della società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, qualora il soggetto incaricato della revisione legale dei conti abbia violato gli obblighi previsti dal comma 4. Il presente comma non si applica ai soggetti indicati al comma 5 [281].

 

     Art. 8 bis. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). [282]

     [1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta.

     2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:

     a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

     b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

     c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

     3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sè violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

     4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

     5. La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.]

 

     Art. 8 ter. (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob). [283]

     [1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonchè atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

     2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8-bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

     3. La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

     4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8-bis, commi 3 e 4.]

 

          Art. 9. (Revisione legale). [284]

     1. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV e alle SICAF si applica l'articolo 159, comma 1 [285].

     2. Per le società di gestione del risparmio, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione provvedono con apposita relazione di revisione a rilasciare un giudizio sul rendiconto del fondo comune di diritto italiano [286].

     2-bis. Per i fondi comuni di diritto italiano gestiti da società di gestione UE, GEFIA UE e non UE, il giudizio sul rendiconto del fondo, in conformità ai principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nel Registro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del medesimo decreto. Ferme restando le disposizioni concernenti le modalità di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico vigenti negli ordinamenti nazionali in cui le società di gestione UE, GEFIA UE e non UE hanno sede legale, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con riferimento agli enti sottoposti a regime intermedio [287].

 

          Art. 10. Vigilanza ispettiva [288]

     [1. La Banca d'Italia e la CONSOB possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati [289].

     1-bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato [290].

     1-ter. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale [291].

     2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

     3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di SIM, di SGR e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche. [292]

     4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche [293].

     5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori [294].]

 

          Art. 11. Composizione del gruppo

     1. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

     a) determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);

     a-bis) individua le disposizioni di cui al Capo II del presente Titolo applicabili alle società che controllano una Sim o una società di gestione del risparmio, individuate ai sensi della lettera b) [295];

     b) emana disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata tra quelli esercenti attività bancaria e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, nonchè altre attività finanziarie o attività connesse e strumentali, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) e lettera c) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del medesimo testo unico [296]:

     1) sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una società di gestione del risparmio;

     2) controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una società di gestione del risparmio [297].

     1-bis. Il gruppo individuato ai sensi del comma 1, lettera b), è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione aggiornata. Copia della predetta comunicazione è trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob [298].

 

          Art. 11 bis. Impresa madre UE intermedia [299]

     1. Ai fini del presente articolo:

     a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo;

     b) per «società di partecipazione finanziaria» si intende una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013;

     c) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intende una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013.

     2. Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere un'impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno una banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un'altra Sim o un'impresa di investimento UE;

     b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro.

     3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall'articolo 60-bis del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo.

     4. Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, può essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2 è rispettato anche quando la Sim è una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, ed è essa stessa l'impresa madre UE intermedia.

     5. Nel caso di cui all'articolo 69.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia è una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all'articolo 55-bis, comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo.

     6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e 5.

 

          Art. 12. Vigilanza sul gruppo

     1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 4) e 6), e comma 1-bis. Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare [300].

     1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 [301].

     2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata [302].

     3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la SIM o la società di gestione del risparmio, nonchè a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni [303].

     3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) [304].

     4. [La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI] [305].

     5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze [306]:

     a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

     b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) [307];

     b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate [308].

     5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) [309].

     5-ter. La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere [310].

     5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi [311].

     5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale [312].

     5-sexies. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-septies e 2-octies, e 7, commi 1 e 1-bis [313].

 

          Art. 12 bis. (Disposizioni applicabili alle società che controllano una o più imprese di investimento UE). [314]

     1. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni alla holding di investimento, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del regolamento (UE) 2019/2033, o alla società di partecipazione finanziaria mista, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40, del medesimo regolamento, con sede legale in Italia che non rientra tra i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), che controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese di investimento UE, e che non è a sua volta controllata da un'impresa di investimento o da un'altra holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.

     2. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1.

     3. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea, effettuare ispezioni presso le società indicate al comma 1 e ricomprese nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità richiedenti. La Banca d'Italia e la Consob possono consentire che la verifica sia effettuata dalle autorità che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

     4. Agli esponenti delle società indicate al comma 1 si applica l'articolo 13. I compiti e i poteri di cui al comma 6 del medesimo articolo sono esercitati su richiesta delle autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea.

     5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, alle società indicate al comma 1 non si applicano le disposizioni indicate al presente Capo.

 

CAPO II

ESPONENTI AZIENDALI E PARTECIPANTI AL CAPITALE

 

     Art. 13. (Esponenti aziendali). [315]

     1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

     2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza e correttezza, dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

     a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

     b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità;

     c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell'organo;

     d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente [316];

     e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell'intermediario;

     f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

     4. Con il regolamento previsto dal comma 3 possono essere determinati i casi in cui i requisiti e criteri di idoneità si applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali nei soggetti indicati al comma 1 di maggiore rilevanza.

     5. Gli organi di amministrazione e controllo dei soggetti indicati al comma 1 valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio; questa è pronunciata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati.

     6. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo modalità e tempi stabiliti congiuntamente, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: valutano l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 5; in caso di difetto o violazione, pronunciano la decadenza dalla carica [317].

 

     Art. 13. Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali  [318]

     1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio, SICAV e SICAF devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

     2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

     3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

     3-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.

     4. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nei commi 2 e 3.

 

     Art. 14. (Partecipanti al capitale). [319]

     1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua:

     a) i requisiti di onorabilità;

     b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare;

     c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonchè a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

     3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le Sicav e le Sicaf si fa riferimento alle sole azioni nominative e le disposizioni di cui al comma 2 stabiliscono le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

     4. Ai fini dei commi 1 e 2 si considerano anche:

     a) le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;

     b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b);

     c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto [320].

     5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2 non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a) [321].

     6. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

     7. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

     8. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri di cui ai commi 1 e 2, le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla Consob [322].

 

     Art. 14. Requisiti di onorabilità [323]

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1,nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV e delle SICAF .

     2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV e le SICAF si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

     3. Ai fini del comma 1 si considerano anche: a) le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona; b) i casi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera b); c) i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto [324].

     4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a) [325].

     5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

     6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

     7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dall'articolo 15, comma 1, lettera a), dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB [326].

 

          Art. 15. Acquisizione e cessione di partecipazioni [327]

     1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d'Italia:

     a) l'acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute;

     b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società;

     c) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a):

     1) del controllo;

     2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell'acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b);

     d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell'influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute [328].

     2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 14; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonchè comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione [329].

     3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società. [La comunicazione è dovuta anche per le variazioni della partecipazione che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative stabilite ai sensi del comma 5, ovvero l'acquisizione del controllo della società [330]].

     3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d'Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d'Italia è stata effettuata [331].

     4. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche:

     a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23 del T.U. bancario;

     b) i casi, individuati dalla Banca d'Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim, società di gestione del risparmio, Sicav o Sicaf, tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa [332].

     5. La Banca d'Italia determina con regolamento:

     a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonchè i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria [333];

     b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

     b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b) [334];

     c) i presupposti, le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, nonchè per condurre la valutazione prevista al comma 2 [335].

 

          Art. 15 bis. Persone che agiscono di concerto [336]

     1. Ai fini dell'applicazione del capo II del presente Titolo, è soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 15 anche l'acquisizione o la detenzione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, ancorchè invalidi o inefficaci, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 15 oppure comportano la possibilità di esercitare il controllo o un'influenza notevole.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, si applica l'articolo 22-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

          Art. 16. Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione [337]

     1. Il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, non possono essere esercitati quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2 [338].

     2. La Banca d'Italia, anche su proposta della CONSOB, può in ogni momento sospendere il diritto di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, anche derivanti da un contratto o da una clausola statutaria, inerenti a una partecipazione qualificata in una SIM, in una società di gestione del risparmio, in una SICAV o in una SICAF, quando vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni previsti dall'articolo 15, comma 2 [339].

     3. In caso di inosservanza dei divieti previsti dai commi 1 e 2, si applica l'articolo 14, commi 6 e 7 [340].

     4. La Banca d'Italia può fissare un termine entro il quale devono essere alienate le partecipazioni eccedenti le soglie stabilite dall'articolo 15, comma 1, quando non siano state effettuate le comunicazioni preventive previste dall'articolo 15, quando, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o sia scaduto il termine massimo per l'acquisizione eventualmente fissato, oppure quando, ai sensi del comma 2, sia disposta la sospensione dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla società [341].

     4-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie quando non siano state effettuate le comunicazioni previste dall'articolo 15, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale il divieto può intervenire, oppure quando sia scaduto il termine massimo eventualmente fissato ai sensi dell'articolo 15, comma 2 [342].

 

          Art. 17. Richiesta di informazioni sulle partecipazioni [343]

     1. La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

     a) alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV e alle SICAF, l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione [344];

     b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;

     c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle società di gestione del risparmio, nelle SICAV e nelle SICAF, l'indicazione dei soggetti controllanti [345];

     d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.

 

TITOLO II

SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO [346]

 

CAPO I

SOGGETTI E AUTORIZZAZIONE

 

          Art. 18. Soggetti

     1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi [347].

     2. Le SGR possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f). Le SGR possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere d) ed f), qualora autorizzate nello Stato membro d'origine [348].

     3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonchè il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) [349].

     3-bis. [Le società di gestione di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g)] [350].

     4. Le SIM possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB: [351]

     a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività [352];

     b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni europee [353].

 

     Art. 18 bis. (Consulenti finanziari autonomi). [354]

     1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

     2. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6.

 

     Art. 18 ter. (Società di consulenza finanziaria). [355]

     1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d'investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti [356].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce con regolamento i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che gli esponenti aziendali devono possedere [357].

     3. [Nell’albo di cui all’articolo 18-bis, comma 2, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo] [358].

     3-bis. Alle società di consulenza finanziaria si applicano le disposizioni stabilite dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6 [359].

     3-ter. Le società di consulenza finanziaria rispondono in solido dei danni arrecati a terzi dai consulenti finanziari autonomi di cui esse si avvalgono nell'esercizio dell'attività, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale [360].

 

          Art. 19. Autorizzazione

     1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando, in conformità a quanto specificato dalle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sia adottata la forma di società per azioni;

     b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";

     c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

     d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

     e) vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa;

     f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi dell'articolo 13;

     g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

     h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

     i) siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III [361].

     2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, nè assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento [362].

     3. La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim [363].

     3-bis. Le SIM comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1 [364].

     3-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione di una Sim. La Consob, sentita la Banca d'Italia, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la Sim non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente [365].

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche italiane e delle succursali italiane di banche di paesi terzi, nonchè l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario [366].

     4-bis. La Banca d'Italia, sentita la Consob, pronuncia la decadenza dall'autorizzazione qualora la banca non abbia iniziato lo svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dall'autorizzazione oppure vi rinunci espressamente [367].

     4-ter. I commi 3-ter e 4-bis si applicano anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter [368].

 

          Art. 20. Albo

     1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo [369].

     2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

     3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

 

          Art. 20 bis. (Revoca dell'autorizzazione). [370]

     1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 57, comma 1, e 60-bis.4, del presente decreto, nonchè degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e dell'articolo 80 del T.U. bancario.

     2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle Sim, rilasciata ai sensi dell'articolo 19, quando:

     a) l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;

     b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

     c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

     d) nel caso delle Sim di classe 1, non sia stata ottenuta l'autorizzazione prevista dall'articolo 20-bis.1 [371].

     3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società quando riguarda tutti i servizi e attività di investimento al cui esercizio la Sim è autorizzata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d'Italia e alla Consob il programma di liquidazione della società. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione alla Banca d'Italia e, per il periodo di eventuale esercizio provvisorio di attività, alla Consob. La Banca d'Italia vigila sul regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Nei confronti delle società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti nel presente decreto.

     4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, lettere a), b) e c), è disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob [372].

     5. Il presente articolo si applica anche alle imprese di paesi terzi autorizzate ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.

 

          Art. 20 bis.1 (Sim di classe 1). [373]

     1. In deroga all'articolo 19, per le Sim di classe 1 l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è rilasciata quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca Centrale Europea, su proposta della Banca d'Italia; è negata, dalla Banca d'Italia o dalla Banca Centrale Europea, quando dalla verifica delle condizioni indicate nell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico Bancario non risulti garantita la sana e prudente gestione. La proposta alla Banca Centrale Europea o la decisione di diniego della Banca d'Italia sono formulate sentita la Consob.

     2. Le Sim autorizzate ai sensi dell'articolo 19 presentano domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 al più tardi il giorno in cui si verifica uno dei seguenti eventi: i) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di euro; ii) la media delle attività totali mensili della Sim, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di euro, ma questa fa parte di un gruppo, come individuato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 12, in cui il valore totale delle attività consolidate delle imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di euro e svolgono almeno uno dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è pari o superiore a 30 miliardi di euro; iii) scade il termine indicato nella decisione assunta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013.

     3. Le Sim che hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 possono continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali sono autorizzate ai sensi dell'articolo 19 fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 e la conseguente cancellazione dall'albo di cui all'articolo 20.

     4. Le Sim autorizzate ai sensi del presente articolo sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20.

     5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 è revocata quando: a) sussiste una o più delle condizioni previste dall'articolo 14, comma 3-bis, lettere a) e b), del Testo Unico Bancario; o b) la media delle attività totali della Sim, calcolata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b, del Regolamento (UE) 575/2013, è inferiore a 30 miliardi di euro per un periodo di cinque anni consecutivi; o c) è accertata l'interruzione dello svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), per un periodo continuativo superiore a sei mesi. La revoca è disposta dalla Banca Centrale Europea sentite la Banca d'Italia e la Consob, o su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob. Si applica l'articolo 20-bis, comma 3, salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo.

     6. Per le Sim di classe 1 la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento diversi da quelli indicati nell'Allegato I, Sezione A, numeri 3) e 6), è disposta secondo quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 4.

     7. Per l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento, la Sim, la cui autorizzazione sia revocata ai sensi del comma 5, lettere b) o c), richiede l'autorizzazione prevista dall'articolo 19. In questo caso, la Sim può continuare a svolgere i servizi e le attività di investimento per i quali è stata autorizzata fino al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 19.

     8. Alle Sim di classe 1 si applicano, in aggiunta alle norme del regolamento (UE) n. 575/2013, le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2013/36/UE. Conseguentemente, ad esse non si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I e Titolo II, Capo III, riferite esclusivamente alle Sim. Ai fini delle disposizioni richiamate ai periodi precedenti, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche.

     9. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 55-bis, 56 e 60-bis.1 e dalle disposizioni ivi richiamate, le Sim di classe 1 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione delle norme dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea che si applicano agli enti creditizi come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonchè delle disposizioni nazionali di recepimento di dette direttive.

     10. Con riguardo alle Sim di classe 1, la Banca d'Italia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis dello stesso Testo Unico.

     11. Per le Sim di classe 1 restano fermi i poteri di vigilanza e le competenze della Consob in materia di prestazione di servizi e attività di investimento.

     12. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.

 

          Art. 20 ter. (Autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, come modificato dal regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011). [374]

     1. Ai sensi dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, la Consob autorizza a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, del medesimo regolamento, i soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), del presente decreto.

     2. La Consob esercita nei confronti dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 i poteri informativi, di indagine, ispettivi, di intervento, nonchè il potere di adottare provvedimenti ingiuntivi previsti nella presente parte, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione previste ai sensi del comma 4 del presente articolo.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in relazione alla presentazione di offerte in conto proprio, le banche italiane iscritte nell'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le Sim iscritte nell'albo previsto dall'articolo 20 del presente decreto, possono presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti, se autorizzate ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni previste nel citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel presente decreto, anche ai fini del rispetto, da parte di tali soggetti, delle norme di condotta di cui all'articolo 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 2-bis, del presente decreto, la Consob può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 59, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1031/2010, con riferimento alla procedura di autorizzazione dei soggetti previsti dal comma 1 del presente articolo, e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione nelle ipotesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010, nonchè alle regole di condotta che i soggetti legittimati a presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste sono tenuti ad osservare ai sensi del predetto regolamento.

 

CAPO II

SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' [375]

 

          Art. 21. Criteri generali

     1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

     a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

     b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

     c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

     d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività [376].

     1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane:

     a) adottano ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;

     b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;

     c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonchè delle misure adottate per mitigare i rischi connessi;

     d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati [377].

     1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o determinati dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate [378].

     1-quater. I soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti tutte le informazioni richieste ai sensi della presente Parte e delle relative disposizioni di attuazione in formato elettronico, tranne nel caso in cui il cliente o potenziale cliente sia un investitore al dettaglio che ha chiesto di ricevere le informazioni su supporto cartaceo. In tale ultimo caso, le informazioni sono fornite su carta a titolo gratuito. I soggetti abilitati informano i clienti o potenziali clienti al dettaglio che questi ultimi hanno la possibilità di ricevere le informazioni su supporto cartaceo [379].

     2. Nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è possibile agire in nome proprio e per conto del cliente previo consenso scritto di quest'ultimo [380].

     2-bis. Quando realizzano strumenti finanziari per la vendita alla clientela, i soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento fanno sì che tali prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno della pertinente categoria di clienti e che la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari sia compatibile con i clienti target. I soggetti di cui al presente comma adottano inoltre misure ragionevoli per assicurare che lo strumento finanziario sia distribuito ai clienti all'interno del mercato target [381].

     2-ter. Il soggetto abilitato deve conoscere gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, valutarne la compatibilità con le esigenze della clientela cui fornisce servizi di investimento tenendo conto del mercato di riferimento di clienti finali di cui al comma 2-bis, e fare in modo che gli strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando ciò sia nell'interesse del cliente [382].

     2-quater. I commi 2-bis e 2-ter e le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), non si applicano quando il servizio di investimento prestato riguarda obbligazioni con clausola make-whole che non hanno altri derivati incorporati o quando gli strumenti finanziari sono commercializzati o distribuiti esclusivamente a controparti qualificate [383].

     2-quinquies. La fornitura di servizi di ricerca da parte di terzi in favore dei soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli o di altri servizi di investimento o accessori soddisfa gli obblighi di cui al comma 1 qualora:

     a) prima della fornitura dei servizi di esecuzione degli ordini o di ricerca, i soggetti abilitati e il prestatore dei servizi di ricerca hanno concluso un accordo che identifica, all'interno degli oneri combinati o dei pagamenti congiunti per servizi di esecuzione e di ricerca, la quota che è imputabile alla ricerca;

     b) i soggetti abilitati informano i propri clienti dei pagamenti congiunti per i servizi di esecuzione e i servizi di ricerca versati al soggetto terzo prestatore dei servizi di ricerca;

     c) i servizi di ricerca per i quali sono effettuati gli oneri combinati o i pagamenti congiunti riguardano emittenti la cui capitalizzazione di mercato non abbia superato la soglia di 1 miliardo di euro come espressa dalle quotazioni di fine anno per i trentasei mesi precedenti la fornitura dei servizi di ricerca o dal capitale proprio per gli esercizi in cui tali emittenti non sono o non erano quotati [384].

     2-sexies. Ai fini del comma 2-quinquies, la ricerca è intesa come i servizi o i materiali di ricerca riguardanti uno o più strumenti finanziari o altri attivi, oppure gli emittenti o i potenziali emittenti di strumenti finanziari, o come i servizi o i materiali di ricerca strettamente correlati a un settore o a un mercato specifico in modo tale da delineare una base di valutazione degli strumenti, degli attivi o degli emittenti finanziari all'interno del settore o del mercato in questione. La ricerca comprende altresì i materiali o i servizi che raccomandano o propongono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento e formulano un parere motivato sul valore attuale o futuro o sul prezzo di attivi o strumenti finanziari, o altrimenti contengono analisi e informazioni originali e traggono conclusioni sulla base di informazioni nuove o esistenti che potrebbero essere impiegate per elaborare una strategia di investimento ed essere pertinenti e in grado di apportare valore aggiunto alle decisioni assunte dai soggetti abilitati per conto dei clienti a cui tale ricerca è addebitata [385].

 

          Art. 22. Separazione patrimoniale

     1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla Sim, dall'impresa di investimento UE, dall'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, dalla Sgr, dalla società di gestione UE, dai GEFIA UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, nonchè gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, nè quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi [386].

     2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

     3. Salvo consenso scritto dei clienti, la Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, la Sgr, la società di gestione UE, il GEFIA UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. La Sim, l'impresa di investimento UE, l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, la Sgr, la società di gestione UE e il GEFIA UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo [387].

 

          Art. 23. Contratti

     1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo [388].

     2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

     4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:

     a) ai servizi e attività di investimento;

     b) al collocamento di prodotti finanziari;

     c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina degli articoli 25-bis e 25-ter ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito nonchè ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del T.U. bancario si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario [389].

     4-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori non vengono conclusi contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della presente disposizione. La Consob disciplina le modalità di svolgimento dell'attività di cui al presente comma in caso di clienti professionali e di controparti qualificate [390].

     5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile [391].

     6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

 

          Art. 24. Gestione di portafogli [392]

     1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:

     a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

     b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso del prestatore del servizio ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;

     c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita al prestatore del servizio con procura da rilasciarsi per iscritto e per più assemblee, in deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile [393].

     1-bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti [394].

     2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

 

          Art. 24 bis. (Consulenza in materia di investimenti). [395]

     1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente è informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue:

     a) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;

     b) se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

     c) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

     2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole:

     a) è valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti:

     i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o

     ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

     b) non sono accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima sono chiaramente comunicati ai clienti.

 

          Art. 25. (Attività di negoziazione nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali di negoziazione e nei sistemi organizzati di negoziazione). [396]

     1. Le Sim e le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti possono operare nelle sedi di negoziazione italiane o di un altro Stato membro dell'Unione europea e nei mercati extra-UE riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'articolo 70.

 

          Art. 25 bis. (Depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche). [397]

     1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis si applicano all'offerta e alla consulenza aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

     2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle banche non autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti degli Stati membri di origine, i poteri di cui all'articolo 6, commi 2, 2-bis e 2-quater; all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4; all'articolo 7, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 3; all'articolo 7-bis, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dal medesimo articolo. I poteri previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2, non si applicano ai depositi strutturati [398].

 

          Art. 25 ter. (Prodotti di investimento assicurativo). [399]

     1. La distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi è disciplinata dalle disposizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalla normativa europea direttamente applicabile.

     2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, sentito l'IVASS, nonchè i poteri di cui all'articolo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 6-ter, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis.

     2-bis. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, il potere di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitato dalla CONSOB, sentita l'IVASS, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonchè il rispetto della normativa europea direttamente applicabile.

     2-ter. La Consob e l'IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

     2-quater. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari esercita i poteri di cui all'articolo 31, comma 4, nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, iscritti nella sezione e) del registro unico degli intermediari assicurativi previsto dall'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che distribuiscono prodotti di investimento assicurativi per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa.

     2-quinquies. L'IVASS, l'Organismo per la registrazione degli intermediari di cui all'articolo 108-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

 

          Art. 25 quater. (Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito). [400]

     1. Sono nulli i contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi dai soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dalle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, o da banche o imprese di investimento dell'Unione Europea o da società del gruppo di cui queste fanno parte, quando gli strumenti hanno un valore nominale unitario inferiore a quello stabilito dal medesimo articolo 12-ter del Testo Unico bancario e sono stati emessi dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.

     2. La previsione del comma 1 si applica anche con riguardo ai contratti sottoscritti dai clienti al dettaglio relativi alla prestazione dei servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1.

     3. La nullità prevista dal presente articolo può essere fatta valere solo dal cliente e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si applica il comma 6 dell'articolo 23.

 

CAPO III

OPERATIVITA' TRANSFRONTALIERA

 

          Art. 26. (Succursali e libera prestazione di servizi di Sim). [401]

     1. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante.

     2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata.

     3. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. La Consob, sentita la Banca d'Italia, comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante l'impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma 4.

     4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perchè le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Consob, in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE.

     5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.

     6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.

     7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l'esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

     8. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:

     a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata;

     b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.

 

     Art. 27. (Imprese di investimento dell'Unione europea). [402]

     1. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE. La succursale o l'agente collegato iniziano l'attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione dalla Consob ovvero, in caso di silenzio, decorsi due mesi dalla comunicazione alla Consob da parte dell'autorità dello Stato membro di origine.

     2. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità competente dello Stato d'origine, in conformità a quanto previsto dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate nel comma 1.

     3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.

     4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell'UE nel territorio della Repubblica.

     4-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di investimento dell'UE che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-bis. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'elenco allegato all'albo previsto dall'articolo 20 [403].

 

     Art. 28. (Imprese di paesi terzi diverse dalle banche). [404]

     1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è subordinata:

     a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d) ed f);

     b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale, specificate ai sensi del comma 4;

     c) all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attività di investimento e dei servizi accessori che l'impresa istante intende prestare in Italia, nonchè alla circostanza che l'autorità competente dello Stato d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;

     d) all'esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare l'integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;

     e) all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

     f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 60, comma 2.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata se non risulta garantita la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.

     3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformità al comma 1.

     4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e 6-bis [405].

     5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento [406].

     6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

     6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi [407].

     7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali [408].

     7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l'articolo 29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 20 [409].

 

     Art. 29. (Banche italiane). [410]

     1. Le banche italiane possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall'articolo 15 del T.U. bancario. La Banca d'Italia può vietare, sentita la Consob, l'impiego di agenti collegati per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della banca. La Banca d'Italia, sentita la Consob, comunica l'impiego di agenti collegati all'autorità competente dello Stato membro ospitante in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del comma 4.

     2. Le banche italiane possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell'Unione europea, in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 4.

     3. Alla prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di banche italiane in Stati non UE si applicano gli articoli 15 e 16 del T.U. bancario.

     4. La Banca d'Italia disciplina le modalità e le procedure per la prestazione dei servizi di investimento ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in conformità con le disposizioni previste dal Meccanismo di Vigilanza Unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

 

          Art. 29 bis. (Banche dell'Unione europea). [411]

     1. Le banche dell'Unione europea possono prestare servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, nell'esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Lo stabilimento di succursali è disciplinato dall'articolo 15 del T.U. bancario. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all'articolo 27, comma 1.

     2. Le banche dell'Unione europea possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del T.U. bancario, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. La prestazione di servizi di investimento mediante agenti collegati è preceduta da una comunicazione alla Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione indicate all'articolo 27, comma 1.

 

     Art. 29 ter. (Banche di paesi terzi). [412]

     1. Nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori, lo stabilimento in Italia di succursali da parte di banche di paesi terzi è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 28, comma 1. Resta ferma l'applicazione degli articoli 13, 14, comma 4, e 15, comma 4, del T.U. bancario.

     2. L'autorizzazione è negata se non risulta garantita la capacità della succursale della banca di paesi terzi di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.

     3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e 6-bis [413].

     5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto da parte di banche di paesi terzi si applicano le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014. Con riguardo a queste banche, la Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento [414].

     6. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

     6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi [415].

     7. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le banche di paesi terzi, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali [416].

 

CAPO IV

Disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari [417]

 

          Art. 30. Offerta fuori sede [418]

     1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:

     a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;

     b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività [419].

     2. Non costituisce offerta fuori sede:

     a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;

     b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonchè ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze [420];

     b-bis) le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni di propria emissione o di altri strumenti finanziari di propria emissione che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purchè emessi da emittenti con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di paesi dell'Unione europea, a condizione che siano effettuate dall'emittente attraverso i propri amministratori o il proprio personale con funzioni direttive per importi di sottoscrizione o acquisto superiori o uguali a euro 250.000. La presente lettera non si applica alle azioni emesse da Sicav e da Sicaf [421].

     3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

     a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis) [422];

     b) dalle SGR, dalle società di gestione UE, dalle SICAV, dalle SICAF, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di OICR [423].

     4. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le Sgr, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis) [424].

     5. Le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d'investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia [425].

     6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede [426].

     7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

     8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

     9. Il presente articolo si applica anche ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari [427].

 

          Art. 30 bis. (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria). [428]

     1. I consulenti finanziari autonomi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dal domicilio eletto. Le società di consulenza finanziaria, iscritte nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in luogo diverso dalla sede legale mediante consulenti finanziari autonomi.

     2. L'efficacia del contratto di consulenza concluso in luogo diverso dal domicilio eletto o dalla sede legale è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente al dettaglio. Entro detto termine il cliente può comunicare il proprio recesso senza spese, nè corrispettivo al consulente finanziario autonomo o alla società di consulenza finanziaria; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati al cliente al dettaglio.

     3. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente dal dettaglio.

 

          Art. 31. Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari [429]. [430]

     1. Per l'offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica [431].

     2. L'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede [432].

     2-bis. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano [433].

     3. Il soggetto che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale [434].

     3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto [435].

     4. È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell'assemblea dell'Organismo può assistere un rappresentante della Consob. L'Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 196. I provvedimenti dell'Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell'Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell'economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell'Organismo. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All'Organismo, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sui soggetti iscritti all'albo, si applica il regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 [436].

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative [437].

     6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

     a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

     b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati;

     c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4;

     d) alle cause di incompatibilità;

     d-bis) all'attività di vigilanza svolta dall'Organismo;

     e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

     f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

     g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela;

     h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria;

     i) all'attività dell'Organismo di cui al comma 4;

     l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela [438].

     6-bis. Per le società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies [439].

     7. L'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonchè procedere ad audizione personale. Nell'esercizio dell'attività ispettiva, l'Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l'Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d'intesa [440].

 

          Art. 31 bis. (Vigilanza della Consob sull'Organismo). [441]

     1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.

     2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonchè convocare i componenti dell'Organismo.

     3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

     4. La Consob, le altre autorità di cui all'articolo 4, comma 1 e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni [442].

     5. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell'Organismo in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. L'Organismo non può opporre il segreto d'ufficio alla Banca d'Italia, all'IVASS, alla Covip e al Ministro dell'economia e delle finanze.

     6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Consob può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonchè dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Consob, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Consob, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.

 

          Art. 32. (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari [443])

     1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.

     2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti negli articoli 30 e 30-bis e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari [444].

 

Capo IV-bis [445]

Tutela degli investitori

 

     Art. 32 bis. (Tutela degli interessi collettivi degli investitori). [446]

     1. Le associazioni dei consumatori inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono legittimate ad agire per la tutela degli interessi collettivi degli investitori, connessi alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, nelle forme previste dagli articoli 139 e 140 del predetto decreto legislativo.

 

     Art. 32 ter. (Risoluzione stragiudiziale di controversie). [447]

     1. I soggetti nei cui confronti la Consob esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 2, nonchè i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1, e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis si applicano le sanzioni di cui all'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-bis. Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2 [448].

     2. La Consob determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 nonchè i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati.

     3. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.

 

          Art. 32 ter.1. (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori). [449]

     1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter, la Consob istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del presente decreto, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonchè, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

     2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, nonchè, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del presente decreto. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del presente decreto, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 32-ter del presente decreto. La Consob adotta le occorrenti misure affinchè gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della Consob, per essere destinate al Fondo.

 

TITOLO III

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

 

Capo I [450]

Soggetti autorizzati e attività esercitabili

 

     Art. 32 quater. (Riserva di attività). [451]

     1. L'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano, secondo le disposizioni del presente titolo.

     2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

     a) alle istituzioni sovranazionali, quali la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti, le istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo e le banche sviluppo bilaterali, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e le altre istituzioni sovranazionali e organizzazioni internazionali analoghe, quando tali istituzioni o organizzazioni gestiscono FIA per finalità di interesse pubblico;

     b) alle Banche centrali nazionali;

     c) agli Stati, agli enti pubblici territoriali e agli altri enti che gestiscono fondi destinati al finanziamento dei regimi di sicurezza sociale e dei sistemi pensionistici;

     d) alle società di partecipazione finanziaria, intese come società che detengono partecipazioni in una o più imprese, con lo scopo di realizzare strategie imprenditoriali per contribuire all'aumento del valore nel lungo termine delle stesse, attraverso l'esercizio del controllo, dell'influenza notevole o dei diritti derivanti da partecipazioni e che:

     1) operano per proprio conto e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione europea; oppure

     2) non sono costituite con lo scopo principale di generare utili per i propri investitori mediante disinvestimenti delle partecipazioni nelle società controllate, sottoposte a influenza notevole o partecipate, come comprovato dal loro bilancio e da altri documenti societari;

     e) ai regimi di partecipazione dei lavoratori all'impresa o ai regimi di risparmio dei lavoratori;

     f) alle società di cartolarizzazione dei crediti;

     g) alle forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

     3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

 

     Art. 33. (Attività esercitabili). [452]

     1. Le SGR gestiscono il patrimonio e i rischi degli OICR nonchè amministrano e commercializzano gli OICR gestiti.

     2. Le SGR possono altresì:

     a) prestare il servizio di gestione di portafogli;

     b) istituire e gestire fondi pensione;

     c) svolgere le attività connesse o strumentali;

     d) prestare i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero (1), limitatamente alle quote di OICR gestiti [453];

     e) prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;

     f) commercializzare quote o azioni di OICR gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;

     g) prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA.

     3. Le SICAV e le SICAF prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste dal comma 1 in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali.

     4. Le SGR, le SICAV e le SICAF possono delegare a soggetti terzi specifiche funzioni inerenti alla prestazione dei servizi di cui al presente capo. La delega è effettuata con modalità tali da evitare lo svuotamento di attività della società stessa ed è esercitata nel rispetto delle disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni previste in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis), ferma restando la responsabilità della SGR, della SICAV e della SICAF nei confronti degli investitori per l'operato dei soggetti delegati [454].

     5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, detta, con proprio regolamento, disposizioni attuative del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

 

Capo I-bis

Disciplina dei soggetti autorizzati [455]

 

Sezione I

Società di gestione del risparmio [456]

 

          Art. 34. Autorizzazione della società di gestione del risparmio

     1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le SGR all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonchè all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni [457]:

     a) sia adottata la forma di società per azioni;

     b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

     c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

     d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13 [458];

     e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2 [459];

     f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

     g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

     h) la denominazione sociale contenga le parole “società di gestione del risparmio”.

     2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

     3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

     4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

 

          Art. 35. Albo

     1. Le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo [460].

     2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1. [461]

     3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

 

Sezione II [462]

SICAV e SICAF

 

     Art. 35 bis. (Costituzione). [463]

     1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza la costituzione delle SICAV e delle SICAF se ricorrono le seguenti condizioni:

     a) è adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

     b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

     c) il capitale sociale è di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

     d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei secondo quanto previsto dall'articolo 13;

     e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;

     f) per le SICAV lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni; per le SICAF lo statuto prevede come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso;

     g) la struttura del gruppo di cui è parte la società non è tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e sono fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

     h) è presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonchè una relazione sulla struttura organizzativa [464].

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, con regolamento:

     a) disciplina la procedura di autorizzazione prevista dal comma 1 e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

     b) individua la documentazione che i soci fondatori sono tenuti a presentare unitamente alla richiesta di autorizzazione e al contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

     3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e, con riferimento alle SICAV e alle SICAF diverse dai FIA riservati, ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

     4. I soci fondatori della SICAV o della SICAF procedono alla costituzione della società ed ad effettuare i versamenti relativi al capitale iniziale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale iniziale deve essere interamente versato.

     5. La denominazione sociale della SICAV contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile. La denominazione sociale della SICAF contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti delle società. Alla SICAV e alla SICAF non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le SICAV non sono ammessi i conferimenti in natura.

     6. Nel caso di SICAV e SICAF multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti; delle obbligazioni contratte per conto del singolo comparto, la Sicav o la Sicaf risponde esclusivamente con il patrimonio del comparto medesimo. Sul patrimonio del singolo comparto non sono ammesse azioni dei creditori della società o nell'interesse della stessa, nè azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi; del pari, sul patrimonio della Sicav o Sicaf non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Gli atti compiuti in relazione alla gestione di un singolo comparto debbono recare espressa menzione del comparto; in mancanza la Sicav o la Sicaf ne risponde anche con il suo patrimonio generale. Il patrimonio di una medesima SICAV può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM [465].

     6-bis. Ciascun comparto di Sicav e Sicaf costituisce a ogni effetto un Oicr [466].

     6-ter. La distribuzione dei proventi relativi al singolo comparto può avvenire anche in assenza di utili complessivi della società; le perdite relative ad un comparto sono imputate esclusivamente al patrimonio del medesimo comparto e nei limiti dell'ammontare dello stesso [467].

     6-quater. Qualora le attività della Sicav e della Sicaf eterogestite o del comparto, nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto, non consentano di soddisfare le rispettive obbligazioni e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, si applica il comma 6-bis dell'articolo 57 [468].

 

     Art. 35 ter. (Albi). [469]

     1. Le SICAV e le SICAF autorizzate in Italia sono iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia. L'albo delle SICAV è articolato in due sezioni distinte a seconda che le SICAV siano costituite in forma di OICVM o FIA.

     2. La Banca d'Italia comunica alla Consob le iscrizioni all'albo di cui al comma 1.

     3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.

 

     Art. 35 quater. (Capitale e azioni della SICAV). [470]

     1. Il capitale della SICAV è sempre uguale al patrimonio netto detenuto dalla società, così come determinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), n. 5).

     2. Alla SICAV non si applicano gli articoli da 2438 a 2447-decies del codice civile.

     3. Le azioni rappresentative del capitale della SICAV devono essere interamente liberate al momento della loro emissione.

     4. Le azioni della SICAV possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

     5. Lo statuto della SICAV indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e del prezzo di emissione e di rimborso nonchè la periodicità con cui le azioni possono essere emesse e rimborsate.

     6. Lo statuto della SICAV può prevedere:

     a) limiti all'emissione di azioni nominative;

     b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

     c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

     d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo.

     7. Alla SICAV non si applicano gli articoli 2346, comma sesto, 2348, commi secondo e terzo, 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, 2352, comma terzo, 2353, 2354, comma terzo, numeri 3) e 4), 2355-bis e 2356 del codice civile.

     8. La SICAV non può emettere obbligazioni o azioni di risparmio nè acquistare o comunque detenere azioni proprie.

 

     Art. 35 quinquies. (Capitale e azioni della SICAF). [471]

     1. Alla SICAF non si applicano gli articoli da 2447-bis a 2447-decies del codice civile.

     2. Le azioni della SICAF possono essere nominative o al portatore secondo quanto stabilito dallo statuto. Le azioni al portatore attribuiscono un solo voto per ogni socio indipendentemente dal numero di azioni di tale categoria possedute.

     3. Lo statuto della SICAF indica le modalità di determinazione del valore delle azioni e degli eventuali strumenti finanziari partecipativi emessi.

     4. Lo statuto della SICAF può prevedere:

     a) limiti all'emissione di azioni nominative;

     b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni nominative;

     c) l'esistenza di più comparti di investimento per ognuno dei quali può essere emessa una particolare categoria di azioni; in tal caso sono stabiliti i criteri di ripartizione delle spese generali tra i vari comparti;

     d) la possibilità di emettere frazioni di azioni, fermo restando che l'attribuzione e l'esercizio dei diritti sociali sono comunque subordinati al possesso di almeno un'azione, secondo la disciplina del presente capo;

     e) nel caso di SICAF riservata e fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle azioni sottoscritte in più soluzioni, a seguito dell'impegno dell'azionista a effettuare il versamento a richiesta della SICAF stessa in base alle esigenze di investimento.

     5. Alle SICAF non si applicano gli articoli 2349, 2350, commi secondo e terzo, 2351, secondo comma, ultimo periodo, e 2353 del codice civile. Alle SICAF non riservate a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39 non si applica, altresì, l'articolo 2356 del codice civile [472].

     6. Le SICAF non possono emettere obbligazioni.

 

     Art. 35 sexies. (Assemblea della SICAV). [473]

     1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente costituite e possono validamente deliberare qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta.

     2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tal modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione, ma le azioni relative sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea straordinaria. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, sono stabilite le modalità operative per l'esercizio del voto per corrispondenza.

     3. L'avviso previsto dall'articolo 2366, comma secondo, del codice civile è pubblicato anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e il valore unitario delle azioni; il termine indicato nello stesso articolo 2366, comma secondo, è fissato in trenta giorni.

 

     Art. 35 septies. (Modifiche dello statuto). [474]

     1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV e della SICAF non riservate.

     2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto della SICAV e della SICAF non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 2436 del codice civile, se non hanno ottenuto l'approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma 1. La delibera è inviata alla Banca d'Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea; il deposito previsto dall'articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d'Italia. Non si applica l'articolo 2376 del codice civile.

 

     Art. 35 octies. (Scioglimento e liquidazione volontaria). [475]

     1. Alle SICAV non si applica l'articolo 2484, primo comma, numeri 4) e 5), del codice civile. Quando il capitale della SICAV si riduce al di sotto della misura determinata ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c), e permane tale per un periodo di sessanta giorni, la società si scioglie. Il termine è sospeso qualora sia iniziata una procedura di fusione con altra SICAV o una SICAF.

     2. Per le SICAV e le SICAF, gli atti per i quali è prevista la pubblicità dall'articolo 2484, terzo e quarto comma, del codice civile, sono pubblicati anche con le modalità previste dallo statuto per la pubblicazione del valore patrimoniale della società e comunicati alla Banca d'Italia nel termine di dieci giorni dall'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese. L'emissione ed il rimborso di azioni sono sospesi, nel caso previsto dall'articolo 2484, primo comma, numero 6), del codice civile, dalla data di assunzione della delibera, nei casi previsti dall'articolo 2484 del codice civile e, per le SICAV, dal comma 1 del presente articolo, dal momento dell'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione ovvero dal momento dell'iscrizione presso il registro delle imprese del decreto del presidente del tribunale. La delibera del consiglio di amministrazione è trasmessa anche alla Consob nel medesimo termine.

     3. La nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori spetta all'assemblea straordinaria. Si applicano l'articolo 2487 del codice civile, ad eccezione del comma 1, lettera c), e l'articolo 97 del testo unico bancario.

     4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo della società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla Banca d'Italia.

     5. Il bilancio di liquidazione è sottoposto al giudizio del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed è pubblicato sui quotidiani indicati nello statuto.

     6. Il depositario procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

     7. Per quanto non previsto dal presente articolo alla SICAV e alla SICAF si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile.

 

     Art. 35 novies. (Trasformazione). [476]

     1. Le SICAV che hanno la forma di OICVM non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICVM italiano. Le SICAV che hanno la forma di FIA e le SICAF non possono trasformarsi in un organismo diverso da un OICR italiano.

 

Sezione III [477]

Disposizioni comuni e deroghe

 

     Art. 35 decies. (Regole di comportamento e diritto di voto). [478]

     1. Le SGR, le SICAV e le SICAF [479]:

     a) operano con diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli OICR gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato;

     b) si organizzano in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agiscono in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti;

     c) adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti agli OICR gestiti e dispongono di adeguate risorse e procedure idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;

     d) assicurano la parità di trattamento nei confronti di tutti i partecipanti a uno stesso OICR gestito nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, in conformità al diritto dell'Unione europea. In relazione ai FIA riservati, trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori sono consentiti nel rispetto della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative;

     e) provvedono, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, salvo diversa disposizione di legge.

 

     Art. 35 undecies. (Deroghe per i GEFIA italiani). [480]

     1. Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 01, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono esentare i gestori autorizzati che gestiscono FIA italiani riservati il cui valore totale dei beni gestiti non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni se gli OICR gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non consentono agli investitori di esercitare il diritto di rimborso per 5 anni dopo l'investimento iniziale, dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis.

     1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR [481].

     1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso [482].

     1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonchè i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 50 milioni [483].

 

     Art. 35 duodecies. (Valutazione del merito di credito). [484]

     1. I gestori, per la valutazione del merito di credito dei beni in cui investono gli Oicr, adottano sistemi e procedure che non prevedono l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni emesse da agenzie di rating del credito.

     2. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività degli Oicr, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure adottati dai gestori ai sensi del comma 1 e valutano che l'utilizzo, nell'ambito delle politiche di investimento degli Oicr, dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito, sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.

 

Capo II

OICR italiani [485]

 

Sezione I

Fondi comuni di investimento

 

     Art. 36. (Fondi comuni di investimento). [486]

     1. Il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio che lo ha istituito o dalla società di gestione subentrata nella gestione, in conformità alla legge e al regolamento.

     2. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la Consob, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo diverso dal FIA riservato e il suo contenuto minimo, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 39.

     3. La SGR che ha istituito il fondo o la società di gestione che è subentrata nella gestione agiscono in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo,assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

     4. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonchè da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, nè quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti.

     5. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, sono nominative o al portatore, secondo quanto previsto nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia può stabilire in via generale, sentita la Consob, le caratteristiche dei certificati e il valore nominale unitario iniziale delle quote, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare la portabilità delle quote.

 

     Art. 37. (Regolamento del fondo). [487]

     1. Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica il gestore e il depositario, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.

     2. Il regolamento stabilisce in particolare:

     a) la denominazione e la durata del fondo;

     b) le modalità di partecipazione al fondo, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonchè le modalità di liquidazione del fondo;

     c) gli organi competenti per la scelta degli investimenti e i criteri di ripartizione degli investimenti medesimi;

     d) il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo;

     e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonchè le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi;

     f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione del risparmio;

     g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione del risparmio e degli oneri a carico dei partecipanti;

     h) le modalità di pubblicità del valore delle quote di partecipazione;

     i) se il fondo è un fondo feeder.

     3. Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all'assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.

     4. La Banca d'Italia approva il regolamento dei fondi diversi dai FIA riservati e le relative modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

     5. La Banca d'Italia individua le ipotesi in cui, in base all'oggetto dell'investimento, alla categoria di investitori o alle regole di funzionamento del fondo, il regolamento e le sue modificazioni si intendono approvati in via generale. Negli altri casi il regolamento si intende approvato quando la Banca d'Italia non adotta un provvedimento di diniego nel termine dalla medesima preventivamente stabilito.

 

Sezione II

SICAV e SICAF in gestione esterna

 

     Art. 38. (SICAV e SICAF che designano un gestore esterno). [488]

     1. Le Sicav e Sicaf in gestione esterna rispettano le seguenti condizioni:

     a) adottano la forma di società per azioni;

     b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica;

     c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile;

     d) lo statuto prevede:

     1) per le Sicav, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni; per le Sicaf, come oggetto sociale esclusivo, l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto stesso;

     2) con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di cui all'articolo 33 a un gestore esterno e l'indicazione della società designata;

     e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;

     f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonchè per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;

     g) la stipula di un accordo tra il gestore esterno, se diverso da una Sgr, e il depositario che assicura a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto negli articoli 41-bis, comma 3, lettera c), e 41-ter, comma 2, lettera b).

     2. La denominazione sociale della Sicav in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile in gestione esterna. La denominazione sociale della Sicaf in gestione esterna contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale fisso in gestione esterna. Tali denominazioni risultano in tutti i documenti della società. Alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; per le Sicav in gestione esterna non sono ammessi i conferimenti in natura.

     3. Nel caso di Sicav e Sicaf multicomparto in gestione esterna, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti. Il patrimonio di una medesima Sicav in gestione esterna può essere suddiviso in comparti costituiti esclusivamente da FIA o da OICVM.

     4. In caso di scioglimento del contratto o di liquidazione del gestore esterno, il consiglio di amministrazione della Sicav o Sicaf in gestione esterna provvede a convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del gestore. Se entro due mesi dal verificarsi di una delle cause di cui al periodo precedente non è stata disposta la sostituzione del gestore esterno, la società si scioglie.

     5. Si applicano gli articoli 35-quater, 35-quinquies, 35-sexies, 35-septies, 35-octies e 35-novies.

     6. Il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf gestite delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto.

     7. Al fine di verificare il rispetto del comma 6, la Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle relative competenze e in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, chiedere informazioni al gestore esterno sulle Sicav e Sicaf gestite nonchè effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso tali società.

     8. Nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest'ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell'interesse degli investitori.

     9. Il gestore esterno trasmette alla Banca d'Italia gli statuti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna riservate e le relative modificazioni entro dieci giorni dagli adempimenti previsti dagli articoli 2330 e 2436 del codice civile.

 

Sezione III

Disposizioni comuni

 

     Art. 39. (Struttura degli OICR italiani). [489]

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina i criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani con riguardo:

     a) all'oggetto dell'investimento;

     b) alle categorie di investitori cui è destinata l'offerta delle quote o azioni.

     c) alla forma aperta o chiusa e alle modalità di partecipazione, con particolare riferimento alla frequenza di emissione e rimborso delle quote, all'eventuale ammontare minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;

     d) all'eventuale durata minima e massima;

     e) alle condizioni e alle modalità con le quali devono essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei beni, sia in fase costitutiva che in fase successiva alla costituzione del fondo.

     2. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce inoltre:

     a) le categorie di investitori non professionali nei cui confronti è possibile commercializzare quote di FIA italiani riservati, secondo le modalità previste dall'articolo 43;

     b) le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le società di gestione del risparmio redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonchè gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici;

     c) le ipotesi nelle quali la società di gestione del risparmio deve chiedere l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle quote dei fondi;

     d) i requisiti e i compensi degli esperti indipendenti indicati nell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 5).

 

Sezione IV

Strutture master-feeder

 

     Art. 40. (Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder). [490]

     1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR italiano feeder nell'OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sussistono accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentono la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;

     b) nel caso in cui l'OICR master e l'OICR feeder hanno lo stesso gestore, quest'ultimo adotta norme interne di comportamento che assicurano la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a);

     c) l'OICR master e l'OICR feeder possiedono le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, nonchè le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;

     b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;

     c) i requisiti dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonchè le regole ad essi applicabili;

     d) le regole applicabili all'OICR feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'OICR master, nonchè le regole applicabili all'OICR feeder e all'OICR master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;

     e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonchè tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorità competenti dell'OICR master e dell'OICR feeder UE e non UE.

     3. Agli OICR master e agli OICR feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I, II, III e V del presente capo.

     4. Agli OICVM UE master, che non commercializzano in Italia le proprie quote nei confronti di soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica l'articolo 42, commi 1, 2, 3 e 4. Ai FIA master UE e non UE si applicano le disposizioni del capo II-ter.

     5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR feeder indicano nella relativa relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master nonchè l'impatto delle irregolarità riscontrate nell'OICR feeder. Nel caso in cui gli esercizi sociali dell'OICR master e dell'OICR feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder.

     6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformità alle disposizioni dell'UE, comunicano al gestore dell'OICR feeder ovvero all'autorità competente dell'OICVM feeder UE i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo nei confronti dei soggetti individuati dal presente articolo, nonchè le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'OICR master e all'OICR master.

     7. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

 

Sezione V

Fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio

 

     Art. 40 bis. (Fusione e scissione di OICR). [491]

     1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR italiani sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dai depositari dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.

     2. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta dal depositario ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesta la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

     3. Le SICAV e le SICAF coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli contenuti nel libro V, titolo V, capo X, sezioni II e III del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei medesimi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione prevista dal comma 1, non è possibile dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;

     b) l'individuazione della data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;

     c) l'informativa da rendere ai partecipanti;

     d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;

     e) l'oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione previste dai commi 1 e 2;

     f) i diritti dei partecipanti.

     5. Le norme del presente articolo non si applicano ai FIA italiani riservati.

 

     Art. 40 ter. (Fusione transfrontaliera di OICVM). [492]

     1. Alle fusioni tra OICVM UE e OICVM italiani e a quelle che coinvolgono OICVM italiani le cui quote sono commercializzate in un altro Stato dell'UE ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre all'articolo 40-bis, le disposizioni contenute nel presente articolo.

     2. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICVM italiano, l'autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.

     3. Nel caso in cui l'OICVM risultante dalla fusione o incorporante sia un OICVM italiano, la Banca d'Italia può richiedere per tale OICVM la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

 

Capo II-bis [493]

Operatività transfrontaliera dei gestori

 

     Art. 41. (Operatività transfrontaliera delle SGR). [494]

     1. Le SGR possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformità al regolamento previsto dal comma 2.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le SGR rispettano per:

     a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM nonchè il ritiro della notifica con la quale è stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia [495];

     b) l'operatività in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter.

     3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresì le condizioni e le procedure in base alle quali le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operatività delle SGR in uno Stato non UE è necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle SICAV e alle SICAF che gestiscono i propri patrimoni.

 

     Art. 41 bis. (Società di gestione UE). [496]

     1. Per l'esercizio delle attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea, le società di gestione UE possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia e alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine. La succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, le società di gestione UE possono svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi delle disposizioni dell'Unione europea nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano informate dall'autorità competente dello Stato di origine.

     3. Le società di gestione UE che intendono gestire un OICVM italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, nonchè le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c). La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo ai sensi dell'articolo 37 o autorizza la SICAV a condizione che:

     a) il fondo o la SICAV rispetti le norme richiamate nel presente comma;

     b) la società di gestione UE sia autorizzata a gestire nello Stato di origine un OICVM con caratteristiche analoghe a quello oggetto di approvazione;

     c) la società di gestione UE abbia stipulato con il depositario un accordo che assicura al depositario la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

     4. Qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare l'approvazione del regolamento del fondo o l'autorizzazione della SICAV di cui al comma 3, consulta l'autorità competente dello Stato di origine della società di gestione UE.

     5. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure che le società di gestione UE devono rispettare per svolgere nel territorio della Repubblica le attività richiamate ai commi 1, 2 e 3 mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi, nonchè il contenuto dell'accordo tra la società di gestione UE e il depositario previsto nel comma 3, lettera c).

     6. Le società di gestione UE che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 3 nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste all'articolo 35-decies. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle società di gestione UE, anche per il tramite di queste ultime [497].

 

     Art. 41 ter. (GEFIA UE). [498]

     1. Fermo restando quanto previsto nel capo II-ter, i GEFIA UE possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio per la quale sono autorizzati ai sensi delle disposizioni dell'UE nel territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, a condizione che la Banca d'Italia sia informata dall'autorità competente dello Stato di origine. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente copia di tale comunicazione alla Consob.

     2. I GEFIA UE che intendono gestire un FIA italiano rispettano le disposizioni previste nel capo II, le disposizioni di attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera c), e le seguenti condizioni:

     a) sono autorizzati a gestire nello Stato di origine FIA con caratteristiche analoghe a quelli che intendono istituire e gestire in Italia;

     b) hanno stipulato con il depositario un accordo idoneo ad assicurare a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

     3. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento il contenuto dell'accordo tra la società di gestione e il depositario previsto dal comma 2, lettera b).

     4. I GEFIA UE che svolgono le attività previste dal comma 1 e dal capo II-ter nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, sono tenute a rispettare le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottati in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei GEFIA UE, anche per il tramite di questi ultimi [499].

 

     Art. 41 quater. (GEFIA non UE). [500]

     1. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, autorizza i GEFIA non UE alla gestione di FIA italiani e FIA UE o alla commercializzazione nel territorio dell'UE dei FIA gestiti, quando l'Italia è, ai sensi della direttiva 2011/61/UE, lo Stato di riferimento. La Banca d'Italia trasmette tempestivamente alla Consob copia della richiesta di autorizzazione delle suddette società. La Banca d'Italia iscrive i GEFIA non UE autorizzati in un'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 35. La Banca d'Italia comunica alla Consob le avvenute iscrizioni.

     2. Ai GEFIA non UE autorizzati in un altro Stato dell'UE che intendono gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali si applica, in quanto compatibile, l'articolo 41-ter.

     3. I GEFIA non UE che svolgono le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica mediante stabilimento di succursali, rispettano le norme di condotta previste dall'articolo 35-decies e dalle relative disposizioni di attuazione e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interessi adottate in attuazione dell'articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 6), e comma 2-bis. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alle succursali italiane di GEFIA non UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale delle succursali italiane di GEFIA non UE, anche per il tramite di queste ultime [501].

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:

     a) le condizioni e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1;

     b) le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che i GEFIA non UE autorizzati in Italia rispettano per operare in via transfrontaliera negli Stati dell'UE in conformità alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto dal capo II-ter.

 

Capo II-ter [502]

Pre-commercializzazione e commercializzazione di OICR [503]

 

     Art. 42. (Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE). [504]

     1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo [505].

     2. Alle società di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'articolo 41-bis.

     3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento:

     a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonchè le modalità con cui tali informazioni devono essere fornite;

     b) determina le modalità con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.

     4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

     4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia [506].

     4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle società di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE [507].

     4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 [508].

 

          Art. 42 bis. (Pre-commercializzazione di FIA riservati). [509]

     1. La pre-commercializzazione di FIA riservati è la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non è stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.

     2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori:

     a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA;

     b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva;

     c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.

     3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:

     a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA;

     b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.

     4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.

     5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene:

     a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;

     b) i periodi di tempo in cui si svolge o si è svolta la pre-commercializzazione;

     c) una breve descrizione dell'attività svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate;

     d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.

     6. La Consob informa prontamente le autorità competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.

     7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob è informata di tale circostanza dall'autorità competente sul GEFIA UE e può chiedere a tale autorità di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si è svolta sul territorio della Repubblica.

     8. La Consob disciplina con regolamento, sentita la Banca d'Italia:

     a) i termini e le modalità che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5;

     b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, è considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l'articolo 43.

     9. I soggetti terzi possono svolgere attività di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attività. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.

     10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.

 

     Art. 43. (Commercializzazione di FIA riservati). [510]

     1. La commercializzazione di FIA è l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.

     2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una SGR o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una SGR o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati.

     3. La notifica contiene:

     a) la lettera di notifica, corredata del programma di attività che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;

     b) il regolamento o lo statuto del FIA;

     c) l'identità del depositario del FIA;

     d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa;

     e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione è un OICR feeder;

     f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate;

     g) le informazioni sulle modalità stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali;

     g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorità competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA UE non UE intende commercializzare il FIA [511];

     g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44 [512].

     4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica:

     a) comunica alla SGR o al GEFIA non UE che può avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione è effettuata anche nei confronti dell'autorità competente dello Stato d'origine del FIA;

     b) trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la SGR o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica.

     Il gestore non può avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione.

     5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore è autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica.

     6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2.

     7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non è possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica [513].

     7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2 [514].

     7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea [515].

     7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorità competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica [516].

     8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'articolo 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma.

     8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE è preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorità dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati [517].

     8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione:

     a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti;

     b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto;

     c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies;

     d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE [518].

     8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156 [519].

     9. Le disposizioni del presente articolo relative alle SGR, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.

 

     Art. 44. (Commercializzazione di FIA non riservati). [520]

     1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, è preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.

     2. Alla lettera di notifica è allegata la seguente documentazione:

     a) il prospetto destinato alla pubblicazione;

     b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;

     c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori.

     3. La Consob comunica al gestore che può iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando è verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilità delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non può avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina:

     a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1;

     b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare:

     1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;

     2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1);

     3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo [521].

     5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:

     a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43;

     b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;

     c) la disciplina del depositario di FIA è equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;

     d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o più investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;

     e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformità alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare:

     1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;

     2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite;

     3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo [522];

     f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.

     6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.

     7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.

     8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia è lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 3 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 3, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilità delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), è effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo 95, comma 1, lettera a). La comunicazione prevista dal comma 3 è effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto [523].

     9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresì l'articolo 8 [524].

 

Capo II-quater [525]

Obblighi delle SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti

 

     Art. 45. (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni rilevanti o di controllo di società non quotate). [526]

     1. Le SGR comunicano alla Consob il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30%, 50% e 75% dei diritti di voto in una società non quotata in conseguenza dell'acquisto, della detenzione o della cessione di partecipazioni al capitale sociale da parte del FIA italiano, del FIA UE o non UE da esse gestito. Tale comunicazione è effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'operazione.

     2. Le SGR i cui FIA italiani, FIA UE o non UE acquisiscono o detengono, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea di una società non quotata, comunicano l'acquisizione del controllo, entro dieci giorni lavorativi:

     a) alla società;

     b) agli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della SGR ovvero possono essere messi a disposizione tramite la società non quotata ovvero tramite un registro a cui la SGR può avere accesso;

     c) alla Consob.

     3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche:

     a) alle SGR i cui FIA acquisiscono, anche congiuntamente, una partecipazione rilevante in una società non quotata;

     b) alle SGR che gestiscono uno o più FIA che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di una società non quotata;

     c) alle SGR che cooperano con altre SGR ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di una società non quotata;

     d) alle SICAV e alle SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a), b) e c).

     4. Ai fini del presente articolo, sono considerate società non quotate le società aventi sede legale nell'Unione europea non aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

     a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

     b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.

     5. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

     a) le modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dal comma 1;

     b) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 2, nonchè dei rappresentanti dei lavoratori della società non quotata ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;

     c) il contenuto delle informazioni ulteriori da inserire nella relazione annuale della società non quotata controllata, nonchè le modalità e i termini con cui la stessa è messa a disposizione dall'organo amministrativo ai rappresentanti dei lavoratori o, in loro mancanza, ai lavoratori stessi;

     d) gli obblighi che le SGR sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività della società non quotata per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli OICR gestiti.

 

     Art. 46. (Obblighi relativi all'acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente). [527]

     1. Le SGR i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti:

     a) dell'emittente;

     b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della SGR ovvero possono essere messi a disposizione tramite l'emittente ovvero tramite un registro a cui la SGR può avere accesso;

     c) della Consob.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l'acquisto da parte di una SGR, individualmente o in accordo con altre SGR, anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un'emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche d'acquisto, secondo l'ordinamento dello Stato membro ove ha sede l'emittente.

     3. Il presente articolo si applica anche:

     a) alle SGR che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente;

     b) alle SGR che cooperano con altre SGR ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente;

     c) alle SICAV e alle SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b).

     4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE, stabilisce con regolamento:

     a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonchè dei rappresentanti dei lavoratori dell'emittente;

     b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi;

     c) gli obblighi che le SGR sono tenute ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell'emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall'acquisizione del controllo da parte degli OICR gestiti.

     5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle:

     a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003;

     b) società veicolo finalizzate all'acquisto, alla detenzione o all'amministrazione di beni immobili.

 

Capo II-quinquies [528]

OICR DI CREDITO

 

     Art. 46 bis. (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA italiani). [529]

     1. I FIA italiani possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, nel rispetto delle norme del presente decreto e delle relative disposizioni attuative adottate ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 39.

 

     Art. 46 ter. (Erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia). [530]

     1. I FIA UE possono investire in crediti, a valere sul proprio patrimonio, a favore di soggetti diversi da consumatori, in Italia nel rispetto delle seguenti condizioni:

     a) il FIA UE è autorizzato dall'autorità competente dello stato membro d'origine a investire in crediti, inclusi quelli erogati a valere sul proprio patrimonio, nel paese di origine;

     b) il FIA UE ha forma chiusa e lo schema di funzionamento dello stesso, in particolare per quanto riguarda le modalità di partecipazione, è analogo a quello dei FIA italiani che investono in crediti;

     c) le norme del paese d'origine del FIA UE in materia di contenimento e di frazionamento del rischio, inclusi i limiti di leva finanziaria, sono equivalenti alle norme stabilite per i FIA italiani che investono in crediti. L'equivalenza rispetto alle norme italiane può essere verificata con riferimento anche alle sole disposizioni statutarie o regolamentari del FIA UE, a condizione che l'autorità competente dello stato membro di origine ne assicuri l'osservanza.

     2. I gestori che gestiscono FIA UE che intendono investire in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia comunicano tale intenzione alla Banca d'Italia. Il FIA UE non può iniziare ad operare prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione, entro i quali la Banca d'Italia può vietare l'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia.

     3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai gestori, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei gestori, anche per il tramite di questi ultimi. La Banca d'Italia può prevedere la partecipazione dei FIA UE di cui al comma 1 alla centrale dei rischi e può prevedere altresì che la partecipazione avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [531].

     4. Restano ferme le disposizioni italiane applicabili ai FIA UE sulla commercializzazione di azioni o quote e in ogni altra materia non espressamente regolata dal presente articolo.

     5. La Banca d'Italia detta le disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 46 quater. (Altre disposizioni applicabili). [532]

     1. Ai crediti erogati in Italia da parte di FIA italiani e FIA UE, a valere sul proprio patrimonio, si applicano le disposizioni sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti di cui al Titolo VI, Capi I e III, con esclusione dell'articolo 128-bis, e le disposizioni sulle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII, Capi V e VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4 del presente decreto.

     2. Al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni indicate al comma 1 è tenuto il gestore del FIA.

 

Capo III [533]

Depositario

 

     Art. 47. (Incarico di depositario). [534]

     1. Per ciascun OICR il gestore conferisce l'incarico di depositario a un unico soggetto, cui sono affidati i beni dell'OICR secondo quanto previsto nel presente capo.

     2. L'incarico di depositario può essere assunto da banche italiane, succursali italiane di banche UE e di banche di paesi terzi, Sim e succursali italiane di imprese di investimento UE e di imprese di paesi terzi diverse dalle banche [535].

     3. La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di depositario e disciplina, sentita la Consob, le condizioni per l'assunzione dell'incarico.

     4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla Consob, ciascuna per le proprie competenze, sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione del gestore e nella gestione degli OICR e forniscono, su richiesta della Banca d'Italia e della Consob, informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

 

     Art. 48. (Compiti del depositario). [536]

     1. Il depositario agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti all'OICR. Esso adotta ogni misura idonea a prevenire potenziali conflitti di interesse tra l'esercizio delle funzioni di depositario e le altre attività svolte.

     2. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonchè alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Se non sono affidate a soggetti diversi, detiene altresì le disponibilità liquide degli OICR.

     3. Il depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

     a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del fondo, nonchè la destinazione dei redditi dell'OICR;

     b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR [537];

     c) accerta che nelle operazioni relative all'OICR la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;

     d) esegue le istruzioni del gestore se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;

     e) monitora i flussi di liquidità dell'OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

     3-bis. Il depositario può svolgere altre attività nei confronti del gestore, incluso il calcolo del valore delle parti dell'OICVM, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di esternalizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c-bis), numero 8), e comma 2-bis e a condizione che separi, sotto il profilo gerarchico e funzionale, l'espletamento delle funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti e che i potenziali conflitti di interesse siano identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'Oicr [538].

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento all'individuazione dei soggetti diversi dal depositario cui possono essere affidate le disponibilità liquide, alle modalità di deposito di tali disponibilità liquide, nonchè alle condizioni per la delega della custodia e il riuso dei beni dell'OICR da parte del depositario.

 

     Art. 49. (Responsabilità del depositario). [539]

     1. Il depositario è responsabile nei confronti del gestore e dei partecipanti all'OICR di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

     2. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall'OICR o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

     3. In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi il gestore, il depositario e il terzo si attengono alla disciplina, stabilita dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, che individua i casi in cui tali accordi sono consentiti e il loro contenuto minimo.

     4. In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo ai sensi del comma 3, esso risponde ai sensi del comma 2. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto previsto dal comma 3.

 

          Art. 50. Altre disposizioni applicabili [540]

     [1. Alle SICAV, per quanto non disciplinato dal presente capo, si applicano gliarticoli 36, comma 2, 37, 38, 40 e 41. Alle SICAV autorizzate ai sensi dell'articolo 43, si applica altresì l'articolo 33, comma 4 [541].

     2. All'offerta in Italia di azioni di SICAV comunitarie ed extracomunitarie si applica l'articolo 42 [542].]

 

[Capo III-BIS [543]

STRUTTURE MASTER-FEEDER]

 

     Art. 50 bis. Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master - feeder [544]

     [1. La Banca d'Italia autorizza l'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, quando ricorrono le seguenti condizioni:

     a) sussistano accordi, rispettivamente, tra i gestori, i depositari e i revisori legali o le società di revisione legale degli OICR master e degli OICR feeder, che consentano la disponibilità dei documenti e delle informazioni necessari a svolgere i rispettivi compiti;

     b) nel caso in cui l'OICR master e l'OICR feeder abbiano lo stesso gestore, esso adotta norme interne di comportamento che assicurino la medesima disponibilità di documenti e informazioni di cui alla lettera a);

     c) l'OICR master e l'OICR feeder possiedano le caratteristiche previste dal regolamento di cui al comma 2.

     2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione dell'investimento dell'OICR feeder nell'OICR master, nonchè le informazioni e i documenti da fornire con l'istanza di autorizzazione;

     b) il contenuto degli accordi e delle norme interne di comportamento di cui al comma 1;

     c) i requisiti specifici dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonchè le regole loro applicabili;

     d) le regole specifiche applicabili all'OICR feeder nel caso di liquidazione, fusione, scissione, sospensione temporanea del riacquisto, del rimborso o della sottoscrizione delle quote dell'OICR master, nonchè le regole applicabili all'OICR feeder e l'OICR master per coordinare la tempistica del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto;

     e) gli obblighi di comunicazione e lo scambio di informazioni e documenti tra il gestore, il depositario, il revisore legale o la società di revisione legale, rispettivamente dell'OICR master e dell'OICR feeder, nonchè tra tali soggetti e la Banca d'Italia, la Consob e le autorità competenti dell'OICR master e dell'OICR feeder comunitari ed extracomunitari.

     3. Agli OICR master e agli OICR feeder si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei Capi II, III e III-ter del presente Titolo.

     4. Agli OICR master comunitari armonizzati, che non commercializzano in Italia le proprie quote a soggetti diversi dagli OICR feeder, non si applica l'articolo 42, commi da 1 a 4. Agli OICR master comunitari non armonizzati o extracomunitari si applica l'articolo 42, commi da 5 a 8.

     5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 9, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR feeder indica nella relazione sulla revisione le irregolarità evidenziate nella relazione di revisione dell'OICR master e l'impatto delle irregolarità riscontrate sull'OICR feeder. Nel caso in cui gli esercizi dell'OICR master e dell'OICR feeder si chiudano in date diverse, il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione dell'OICR master redigono una specifica relazione di revisione con riferimento la data di chiusura dell'esercizio dell'OICR feeder.

     6. La Banca d'Italia e la Consob, in conformità con le disposizioni comunitarie, comunicano al gestore dell'OICR feeder ovvero all'autorità competente dell'OICR feeder comunitario armonizzato i provvedimenti assunti per il mancato rispetto delle disposizioni del presente Capo nei confronti dei soggetti indicati nel presente articolo, nonchè le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 8, comma 4, relative al gestore dell'OICR master e all'OICR master.]

 

[Capo III-ter [545]

FUSIONE E SCISSIONE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO DEL RISPARMIO]

 

     Art. 50 ter. Fusione e scissione di OICR [546]

     [1. La Banca d'Italia autorizza, dandone comunicazione alla Consob, la fusione o la scissione di OICR sulla base dei relativi progetti, delle attestazioni di conformità rese dalle banche depositarie dei fondi coinvolti e dell'informativa ai partecipanti che deve essere idonea a consentire loro di pervenire ad un fondato giudizio sull'impatto della fusione sull'investimento. La Banca d'Italia può individuare le ipotesi, in base alle caratteristiche degli OICR oggetto dell'operazione o al contenuto dell'informativa ai partecipanti, in cui l'autorizzazione alla fusione o alla scissione di OICR è rilasciata in via generale.

     2. Le SGR mettono a disposizione dei partecipanti ai fondi e della Banca d'Italia una relazione, redatta da una banca depositaria ovvero da un revisore legale o da una società di revisione legale, che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del fondo, dell'eventuale conguaglio in denaro, del metodo di calcolo e del livello effettivo del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto.

     3. Le SICAV coinvolte in operazioni di fusione o scissione applicano gli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Il progetto di fusione o quello di scissione, redatti sulla base di quanto richiesto dal regolamento della Banca d'Italia di cui al comma 4, e le eventuali deliberazioni assembleari di modifica dei relativi progetti sono preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 non si può dare corso alle iscrizioni nel registro delle imprese previste dal codice civile.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

     a) la procedura di autorizzazione e le relative condizioni;

     b) la data di efficacia dell'operazione e i criteri di imputazione dei costi dell'operazione;

     c) l'informativa da rendere ai partecipanti;

     d) le forme ammesse per le fusioni e le scissioni;

     e) l'oggetto delle attestazioni di conformità e della relazione di cui ai commi 1 e 2;

     f) i diritti dei partecipanti.]

 

     Art. 50 quater. Fusione transfrontaliera di OICR armonizzati [547]

     [1. Alle fusioni tra OICR comunitari armonizzati e OICR italiani armonizzati e a quelle che coinvolgono OICR italiani armonizzati le cui quote sono commercializzate in un altro Stato comunitario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 50-ter, le disposizioni del presente articolo.

     2. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante non sia un OICR italiano, l'autorizzazione alla fusione è rilasciata dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

     3. Nel caso in cui l'OICR risultante dalla fusione o incorporante sia un OICR italiano, la Banca d'Italia può richiedere per tale OICR la modifica dell'informativa ai partecipanti, secondo quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, definisce con regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie.]

 

Titolo III-Bis

Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese

e per le imprese sociali [548]

Capo I

Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese

e per le imprese sociali

 

     Art. 50 quinquies. (Gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali [549]). [550]

     [1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali ed è iscritto nel registro di cui al comma 2 [551].

     2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali è riservata alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), limitatamente all'offerta di quote o azioni di Oicr che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, nonchè ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalla banche, e gli ordini riguardanti azioni o quote degli Oicr ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32 [552].

     3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

     a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

     b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

     c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

     d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

     e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob;

     e-bis) stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale che garantisca un'adeguata protezione alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento [553].

     4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

     5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

     a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

     b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

     c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

     d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

     6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei gestori, chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonchè effettuare ispezioni [554].

     6-bis. La Consob adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies [555].

     7. [I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate] [556].]

 

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

 

CAPO I [557]

DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI

 

          Art. 51. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari [558]

     1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV, di SICAF, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità [559].

     2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonchè imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni,singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando [560]:

     a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

     b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

 

          Art. 52. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari [561]

     1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari [562].

     2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonchè ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando [563]:

     a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;

     b) risultino violazioni delle norme di comportamento;

     c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;

     d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

     3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.

     3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate [564].

     3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale [565].

     3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine [566].

 

          Art. 53. Sospensione degli organi amministrativi [567]

     1. Il Presidente della CONSOB può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle SIM e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

     2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della CONSOB può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM.

     3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla CONSOB in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

     4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della CONSOB.

     5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.

     6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle SICAV. Il Presidente della CONSOB dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

 

          Art. 54. Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia [568]. [569]

     1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli OICR [570].

     1-bis. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale OICR, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'OICR, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinchè assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'OICR, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR [571].

 

          Art. 55. Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede [572]

     1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.

     2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

     a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

     b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

     c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

     d) reati previsti dal presente decreto.

 

Capo I-bis [573]

(Piani di risanamento, sostegno finanziario di gruppo e intervento precoce).

 

     Art. 55 bis. (Ambito di applicazione). [574]

     1. Il presente Capo si applica ai seguenti soggetti:

     a) le Sim di classe 1;

     b) le Sim aventi sede legale in Italia, diverse da quelle indicate alla lettera a), che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio o il servizio di assunzione a fermo di strumenti finanziari e, in aggiunta o alternativa, collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente [575].

     2. Ai fini del presente Capo si applicano le definizioni contenute nell'articolo 69-bis del Testo unico bancario.

     2-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario [576].

     3. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente Capo, anche per tenere conto di orientamenti dell'ABE.

 

     Art. 55 ter. (Piani di risanamento). [577]

     1. Le Sim si dotano di un piano di risanamento individuale secondo quanto previsto dall'articolo 69-quater del Testo unico bancario. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le Sim appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le Sim sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la richiesta di piani individuali è effettuata in conformità dell'articolo 69-septies del Testo unico bancario.

     2. La società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 si dota di un piano di risanamento di gruppo nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 69-quinquies del Testo unico bancario.

     3. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i profili di competenza, valuta i piani di risanamento indicati ai commi 1 e 2 secondo quanto previsto dagli articoli 69-sexies e 69-septies del Testo unico bancario. Essa può prevedere modalità semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo secondo quanto previsto dall'articolo 69-decies del Testo unico bancario.

     4. Si applicano gli articoli 69-octies e 69-novies del Testo unico bancario.

 

     Art. 55 quater. (Sostegno finanziario di gruppo). [578]

     1. Le Sim appartenenti a un gruppo ai sensi dell'articolo 11 possono concludere con altre componenti del gruppo accordi per fornirsi sostegno finanziario per il caso in cui per una di esse si realizzino i presupposti dell'intervento precoce ai sensi dell'articolo 55-quinquies. Agli accordi si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 69-duodecies, 69-terdecies, 69-quaterdecies, 69-quinquiesdecies, 69-sexiesdecies e 69-septiesdecies del Testo unico bancario.

 

     Art. 55 quinquies. (Intervento precoce). [579]

     1. La Banca d'Italia può, sentita la Consob per i profili di competenza, disporre le misure indicate agli articoli 69-noviesdecies e 69-vicies-semel del Testo unico bancario nei confronti di una Sim o di una società posta al vertice di un gruppo ai sensi dell'articolo 11 al ricorrere dei presupposti indicati dall'articolo 69-octiesdecies del Testo unico bancario. A tal fine la Banca d'Italia esercita i poteri indicati dagli articoli 6-bis, commi 1, 2, 3, 11; 6-ter, commi 1, 5, 6, 7, 8; e 12, comma 5. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila. Le misure sono adottate su proposta della Consob quando le violazioni riguardano disposizioni sul cui rispetto questa vigila [580].

     2. Alle Sim disciplinate dal presente Capo non si applica l'articolo 56-bis.

 

          Art. 55 sexies. (Partecipazione al Meccanismo di Vigilanza Unico e al Meccanismo di Risoluzione Unico). [581]

     1. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del Testo Unico Bancario e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico.

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLE CRISI

 

          Art. 56. Amministrazione straordinaria

     1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa o su proposta formulata dalla Consob nell'ambito delle sue competenze, può disporre lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle Sicaf quando:

     a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attività, sempre che gli interventi indicati dagli articoli 55-quinquies o 56-bis, ove applicabili, non siano sufficienti per porre rimedio alla situazione;

     b) siano previste gravi perdite del patrimonio della società;

     c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 7-sexies [582].

     2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia: in tale ipotesi i commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo paesi terzi diverse dalle banche [583].

     3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis e 77-bis del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite agli investitori in luogo dei depositanti, alle SIM, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV, alle SICAF e ai GEFIA non UE autorizzati in Italia in luogo delle banche, e l'espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro [584].

     4. Alle SIM, alle società di gestione del risparmio, alle SICAV e alle SICAF non si applica il titolo IV della legge fallimentare [585].

     4-bis. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonchè, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. Si applicano gli articoli 98, 100, 102, 103, 104, 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonchè, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenuto nell'articolo 105 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto [586].

 

     Art. 56 bis. (Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo). [587]

     1. La Banca d'Italia, sentita la Consob può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della Sim, della società di gestione del risparmio, della Sicav o della società capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo.

     3. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria nei casi previsti dall'articolo 56, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente titolo.

 

          Art. 57. Liquidazione coatta amministrativa

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle società di gestione del risparmio, delle SICAV e delle SICAF, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità. Nei confronti delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ma non sussiste quella indicata all'articolo 20 del medesimo decreto per disporre la risoluzione [588].

     2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 7 sexies, dei commissari straordinari o dei liquidatori [589].

     3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93, 94 e 97 del Testo unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim, alle società di gestione del risparmio, alle Sicav, alle Sicaf in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo unico bancario alle società di gestione del risparmio, le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata si intendono riferite ai fondi o ai comparti gestiti dalla società [590].

     3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio, i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonchè i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell'emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo [591].

     4. I commissari, trascorso il termine previsto dall'articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre i trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM, la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF hanno la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario [592].

     5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo dell'articolo 87, comma 1, del T.U. bancario [593].

     6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda una SICAV o una SICAF, i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società [594].

     6-bis. Qualora le attività del fondo o del comparto non consentano di soddisfare le obbligazioni dello stesso e non sussistano ragionevoli prospettive che tale situazione possa essere superata, uno o più creditori o la SGR possono chiedere la liquidazione del fondo al tribunale del luogo in cui la SGR ha la sede legale. Il tribunale, sentiti la Banca d'Italia e i rappresentanti legali della SGR, quando ritenga fondato il pericolo di pregiudizio, dispone la liquidazione del fondo con sentenza deliberata in camera di consiglio. In tale ipotesi, la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonchè un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente; possono essere nominati liquidatori anche SGR o enti. Il provvedimento della Banca d'Italia è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si applica agli organi liquidatori, in quanto compatibile, l'articolo 84, ad eccezione del comma 5, del Testo Unico bancario. Se la SGR che gestisce il fondo è successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, i commissari liquidatori della SGR assumono l'amministrazione del fondo sulla base di una situazione dei conti predisposta dai liquidatori del fondo stesso. Le indennità spettanti ai liquidatori e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione [595].

     6-bis.1. Qualora il fondo o il comparto sottoposto a liquidazione ai sensi del comma 6-bis sia privo di risorse liquide o queste siano stimate dai liquidatori insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino alla chiusura della liquidazione, i liquidatori pagano, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della liquidazione, le indennità e le spese per lo svolgimento dell'incarico degli organi liquidatori, le spese per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e per la chiusura della liquidazione stessa, utilizzando dapprima le risorse liquide eventualmente disponibili della liquidazione, e poi le somme messe a disposizione dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo o il comparto. Le somme anticipate dalla SGR sono recuperate sulle risorse liquide della procedura che si rendano successivamente disponibili, dopo il pagamento degli altri crediti prededucibili. Se la SGR è sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ed è priva di risorse liquide o queste sono stimate dai commissari insufficienti a soddisfare le spese e le indennità di cui al primo periodo del presente comma, al fondo o al comparto si applica, in quanto compatibile, l'articolo 92-bis del Testo Unico bancario [596].

     6-bis.2. La procedura disciplinata dal comma 6-bis trova applicazione anche nei confronti delle Sicav e Sicaf in gestione esterna o dei relativi comparti, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sicav e Sicaf in gestione esterna o ai relativi comparti in luogo dei fondi o dei comparti, e al gestore esterno designato ai sensi dell'articolo 38 in luogo della Sgr [597].

     6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell'articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonchè, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell'amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall'articolo 56 siano di eccezionale gravità nonchè quando le inadempienze nell'esercizio dell'attività prevista dall'articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all'articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all'articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l'articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonchè, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all'articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell'articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all'articolo 11 del presente decreto [598].

 

          Art. 58. (Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri). [599]

     1. Quando a una impresa di investimento UE, a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia è revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

     2. Alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 57, in quanto compatibili.

 

     Art. 58 bis. (Imprese di investimento operanti nell'Unione europea). [600]

     1. Ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione delle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e delle imprese di investimento UE che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo si applicano gli articoli 95-bis, 95-ter, 95-quater, 95-quinquies e 95-septies del Testo unico bancario, intendendosi suddette disposizioni riferite alle Sim o alle imprese di investimento comunitarie in luogo delle banche.

     2. Ai fini del comma 1:

     a) il riferimento all'articolo 79, comma 1, del Testo unico bancario contenuto nell'articolo 95-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto si intende riferito all'articolo 7 quater, comma 1, del presente decreto;

     b) la richiesta di cui all'articolo 95-quater, comma 2, del Testo unico bancario può essere effettuata anche a seguito di una segnalazione della Consob al ricorrere dei presupposti previsti dall'articolo 56, comma 1, lettera a);

     c) la Banca d'Italia può emanare disposizioni di attuazione del presente articolo ai sensi dell'articolo 95-sexies del Testo unico bancario.

 

          Art. 59. Sistemi d'indennizzo

     1. Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. [601]

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento dei sistemi di indennizzo. [602]

     3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta amministrativa e, in generale, con l'attività di vigilanza.

     4. I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

     5. Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo [603].

     6. Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

 

          Art. 60. Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri

     1. Le succursali di imprese di investimento UE, di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia o di banche UE insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia [604].

     2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese paesi terzi insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia. La Banca d'Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di paesi terzi operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti [605].

 

     Art. 60 bis. Responsabilità delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF per illecito amministrativo dipendente da reato [606]

     1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR, di una SICAV o di una SICAF, ne dà comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facoltà di presentare relazioni scritte.

     2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

     3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di una SGR, di una SICAV, o di una SICAF le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, è trasmessa per l'esecuzione dall'Autorità giudiziaria alla Banca d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o adottare gli atti previsti dagli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e dal titolo IV della parte II, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalità di salvaguardia della stabilità e di tutela dei diritti degli investitori.

     4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR, SICAV e SICAF. Ai medesimi intermediari non si applica, altresì, l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di imprese di investimento UE o di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di società di gestione UE, di GEFIA UE, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.

 

Capo II-bis [607]

(Risoluzione delle Sim).

 

     Art. 60 bis.1 (Ambito di applicazione). [608]

     1. Il presente Capo si applica alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche che svolgono le attività indicate dal medesimo articolo, se non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 [609].

     2. Le Sim che rientrano nel campo di applicazione previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono equiparate alle banche ai fini dell'applicazione del decreto medesimo [610].

     3. In relazione a quanto disciplinato dal presente Capo, e anche in deroga agli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 4-ter, si applicano gli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, nonchè le definizioni contenute nell'articolo 1 del medesimo decreto [611].

     4. Quando nel presente capo si fa rinvio a disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni riferite alle banche si intendono riferite alle Sim e, salvo che per le Sim di classe 1, quelle riferite alla capogruppo si intendono riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 [612].

     4-bis. La Banca d'Italia applica le disposizioni del presente Capo alle Sim di classe 1 secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e nel rispetto delle competenze attribuite alla Banca Centrale Europea e al Comitato di Risoluzione Unico. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, nel caso di Sim di classe 1, le disposizioni riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite al gruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario e le disposizioni riferite alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell'articolo 11 si intendono riferite alla capogruppo ai sensi dell'articolo 60 del Testo Unico Bancario [613].

 

     Art. 60 bis.2 (Piani di risoluzione). [614]

     1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:

     a) un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; ovvero

     b) un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 [615].

     2. I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob.

     3. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e le disposizioni da esso richiamate [616].

 

     Art. 60 bis.3 (Risolvibilità). [617]

     1. La Banca d'Italia valuta se una Sim non facente parte di un gruppo è risolvibile secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate [618].

     2. La Banca d'Italia valuta se un gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 è risolvibile, quando ne è l'autorità di risoluzione di gruppo, nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dalle disposizioni da esso richiamate [619].

     3. Se, a seguito della valutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, risultano impedimenti sostanziali alla risolvibilità di una Sim o di un gruppo, la Banca d'Italia procede secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, adottando, ove opportuno, le misure ivi disciplinate, sentita la Consob per i profili di competenza [620].

     3 bis. Alle Sim si applica la disciplina del requisito minimo di passività soggette a bail-in prevista dal Capo II bis del Titolo II del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 [621].

     3-ter. Ai fini del comma 3-bis, con riguardo alle Sim aventi sede legale in Italia diverse dalle Sim di classe 1 e di classe 1-minus:

     a) i riferimenti ai requisiti disciplinati dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati a quelli disciplinati dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;

     b) i riferimenti all'esposizione al rischio calcolata ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, si intendono effettuati ai requisiti previsti dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5;

     c) i riferimenti al requisito di capitale vincolante di secondo pilastro stabilito in base alla normativa di recepimento dell'articolo 104-bis della direttiva 2013/36/UE si intendono effettuati a quelli disciplinati dalla normativa di recepimento dell'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 [622].

 

     Art. 60 bis.4. (Risoluzione e altre procedure di gestione delle crisi). [623]

     1. Alle Sim si applicano i Titoli IV e VI, nonchè gli articoli 99, 102, 103, 104 e 105 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Alle Sim di classe 1 si applica altresì il Titolo V del medesimo decreto legislativo. I provvedimenti, indicati all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, con cui è disposta la riduzione o la conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale, o l'avvio della risoluzione sono adottati sentita la Consob per i profili di competenza [624].

     1-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), nonchè dell'interesse pubblico di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto è accertata dalla Banca d'Italia [625].

     2. Ai fini del comma 1, i riferimenti contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 alla disciplina del Testo unico bancario in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e, salvo che per le Sim di classe 1, acquisto di partecipazioni qualificate si intendono effettuati alle corrispondenti disposizioni del presente decreto legislativo [626].

 

     Art. 60-bis.4-bis. (Strumenti di debito chirografario di secondo livello e valore nominale unitario minimo [627]). [628]

     1. Le Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-bis del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), del Testo unico bancario.

     1-bis. Alle Sim indicate all'articolo 55-bis, comma 1, e alle società del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11 si applica l'articolo 12-ter del Testo Unico bancario [629].

 

PARTE III

DISCIPLINA DEI MERCATI [630]

 

Titolo I [631]

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 61. (Definizioni). [632]

     1. Nella presente parte si intendono per:

     a) "strategia di market making": ai fini degli articoli 65-sexies e 67-ter, la strategia perseguita da chi svolge negoziazioni algoritmiche quando, operando per conto proprio in qualità di membro o partecipante di una o più sedi di negoziazione, la strategia comporta l'immissione di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi, relative a uno o più strumenti finanziari su un'unica sede di negoziazione o su diverse sedi di negoziazione, con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato;

     b) "fondi indicizzati quotati" (exchange-traded funds - ETF): gli Oicr con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una sede di negoziazione, nell'ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella sede di negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario nè, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative net asset value);

     c) "certificates": i titoli negoziabili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014;

     d) "strumenti finanziari strutturati": gli strumenti finanziari strutturati quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28), del regolamento (UE) n. 600/2014;

     e) "sedi di negoziazione all'ingrosso": le sedi di negoziazione di titoli di Stato o di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonchè di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute che, in base alle regole adottate dal gestore della sede, consentono esclusivamente le negoziazioni tra operatori che impegnano posizioni proprie ovvero, nel caso dei soggetti abilitati, quelle nelle quali gli operatori eseguono in contropartita diretta, con posizioni proprie, ordini di clienti professionali;

     f) "operatore principale": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 236/2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap);

     g) "mercato di crescita per le piccole e medie imprese": un sistema multilaterale di negoziazione registrato come un mercato di crescita per le piccole e medie imprese in conformità all'articolo 69 [633];

     h) "piccola o media impresa": un'impresa come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129.

 

     Art. 61 bis. (Principi di regolamentazione). [634]

     1. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri regolamentari previsti dalla presente parte nell'osservanza dei principi di cui all'articolo 6, comma 01.

 

Titolo I-BIS [635]

DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E INTERNALIZZATORI SISTEMATICI

 

Capo I

Finalità e destinatari della vigilanza

 

     Art. 62. (Vigilanza sulle sedi di negoziazione). [636]

     1. La Consob vigila sulle sedi di negoziazione e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

     2. La Consob vigila affinchè la regolamentazione del mercato regolamentato e le regole delle altre sedi di negoziazione, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

     3. In caso di necessità e urgenza, la Consob adotta nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1 i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

     4. I provvedimenti previsti dal comma 3 possono essere adottati dal Presidente della Consob o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. Essi sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti all'approvazione della Commissione che delibera nel termine di cinque giorni; i provvedimenti perdono efficacia se non approvati entro tale termine.

 

     Art. 62 bis. (Sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e operatori principali). [637]

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con regolamento può stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e per i relativi gestori, individuare ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonchè definire criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.

 

     Art. 62 ter. (Vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso). [638]

     1. Ferme restando le competenze e i poteri della Consob ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia vigila sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e, fermi restando i poteri e le attribuzioni della Consob e della Banca d'Italia ai sensi della parte II del presente decreto, sui relativi gestori, avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

     2. La Banca d'Italia vigila affinchè la regolamentazione del mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato e le regole delle altre sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, adottate dai relativi gestori, siano idonee ad assicurare una negoziazione corretta e ordinata e un'esecuzione efficiente degli ordini e può richiedere ai gestori delle sedi di negoziazione le opportune modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

     3. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, nei confronti dei mercati regolamentati e per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

     4. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle sedi di negoziazione all'ingrosso, stipulano un protocollo d'intesa avente ad oggetto i compiti di ciascuna e le modalità della cooperazione e dello scambio di informazioni nello svolgimento delle rispettive competenze, anche con riferimento all'operatività in Italia di sedi di negoziazione di altri Stati membri che scambiano all'ingrosso titoli di Stato, nonchè alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite.

 

     Art. 62 quater. (Vigilanza regolamentare e informativa sulle sedi di negoziazione all'ingrosso). [639]

     1. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

     2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato:

     a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64-bis, comma 6; 64-ter, comma 9; 65, comma 2; 65-quater, comma 5; 65-sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;

     b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; 64-quater, commi 1, 6, 7 e 9 e 64-quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;

     c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 7; 64-bis, commi 5, 8 e 9; 64-ter, comma 7; 64-quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; 65-sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 e 67-bis, comma 2, spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia;

     d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64-bis, commi 3 e 4; 64-ter, comma 8; 64-quater, comma 8; 65-bis, comma 3; 65-septies, comma 3; e 66-ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;

     e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65-septies, commi 4 e 5.

     3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonchè di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64-bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64-ter, commi 7 e 9; 64-quater, commi 1, 6, 7 e 9; 64-quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65-quater, comma 5; 65-sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

     4. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonchè di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalità stabilite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 62-ter, comma 4.

 

     Art. 62 quinquies. (Vigilanza sul rispetto di disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili). [640]

     1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano, ciascuna per quanto di competenza, ai sensi della presente parte, sul rispetto delle disposizioni dettate dal regolamento (UE) n. 600/2014 nonchè dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del citato regolamento e della direttiva 2014/65/UE.

 

     Art. 62 sexies. (Vigilanza sulle sedi di negoziazione di strumenti finanziari sull'energia e il gas). [641]

     1. Ai mercati regolamentati per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica e il gas e alle società che organizzano e gestiscono tali mercati si applicano le disposizioni del presente titolo, fatto salvo quanto indicato ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

     2. I provvedimenti di cui agli articoli 62, comma 2; 64-bis, commi 5 e 8; 64-quater, commi 1, 2 e 6; 64-quinquies, commi 1 e 5; 67, comma 9; 70, commi 1 e 2; 90-quinquies, comma 2, lettera b), e 90-sexies, comma 2, sono adottati dalla Consob, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

     3. I poteri e le attribuzioni della Consob previsti dall'articolo 67, comma 10, sono esercitati dalla Consob, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

     4. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico esercita le attribuzioni previste nel presente articolo in funzione delle generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, nonchè di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

     5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la Consob e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico si prestano reciproca assistenza e collaborano tra loro anche mediante scambio di informazioni, senza che sia opponibile il segreto d'ufficio. La Consob e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico agiscono in modo coordinato, a tal fine stipulando appositi protocolli di intesa.

     6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico informa il Ministero dello sviluppo economico sull'attività di vigilanza svolta e sulle irregolarità riscontrate che possono incidere sul funzionamento dei mercati fisici dei prodotti sottesi nonchè sulla sicurezza e sull'efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

 

     Art. 62 septies. (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro). [642]

     1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonchè sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

     2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e agli operatori che vi partecipano. La Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività del soggetto gestore. A tale fine, la Banca d'Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d'Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

     3. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

     4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali di negoziazione.

 

     Art. 62 octies. (Poteri informativi e di indagine). [643]

     1. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono:

     a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti;

     b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti;

     c) richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni.

     2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

     3. La Consob, nell'ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalità previste dall'articolo 62, comma 1, può esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies secondo le modalità ivi previste.

     4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma 1. In caso di partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.

 

     Art. 62 novies. (Poteri ispettivi). [644]

     1. Nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione e di coloro ai quali i gestori medesimi abbiano esternalizzato funzioni operative essenziali o importanti e al loro personale. Nell'esercizio di tali poteri da parte della Consob si applicano i commi 12 e 13 dell'articolo 187-octies.

     2. La Consob può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei mercati regolamentati di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Consob può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di Pubblico Ufficiale.

     3. La Banca d'Italia può richiedere ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato di fornire informazioni. Quando sussistono particolari necessità e non sia possibile provvedere con risorse proprie, la Banca d'Italia può altresì autorizzare revisori legali o società di revisione legale a procedere a verifiche o ispezioni per suo conto. Il soggetto autorizzato a procedere a verifiche o ispezioni agisce in veste di pubblico ufficiale.

     4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d'Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i rispettivi poteri di cui ai commi 1, 2 e 3. In caso di partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.

     5. Nei casi previsti dal presente articolo, la Consob redige processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. Gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo sono comunicati per iscritto agli interessati con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento.

 

     Art. 62 decies. (Poteri di intervento). [645]

     1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni della presente parte, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono:

     a) pubblicare avvertimenti al pubblico nel sito internet della Consob o della Banca d'Italia;

     b) intimare ai gestori delle sedi di negoziazione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, la tutela degli investitori e l'efficienza complessiva del mercato;

     c) disporre la rimozione di uno o più esponenti aziendali del gestore di un mercato regolamentato ovvero, sentita l'altra autorità, della Sim o della banca italiana che gestisce un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio al perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1 e 62-ter, comma 1; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 64-ter, salvo che sussista urgenza di provvedere;

     d) nei confronti di chiunque, ivi inclusi gli operatori, diversi dai soggetti abilitati, ammessi alle sedi di negoziazione, anche come partecipanti remoti, ordinare, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di pratiche o condotte contrarie alle disposizioni della presente parte;

     In caso di intervento nei confronti dei partecipanti remoti, l'autorità competente dello Stato membro d'origine del partecipante remoto è informata.

     2. In caso di necessità e urgenza, la Consob e la Banca d'Italia possono altresì adottare, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, ogni misura idonea al mantenimento di ordinate condizioni di negoziazione sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione e sui sistemi organizzati di negoziazione.

 

Capo II

Le sedi di negoziazione

 

     Art. 63. (Sistemi multilaterali per la negoziazione di strumenti finanziari). [646]

     1. Ciascun sistema multilaterale per la negoziazione di strumenti finanziari opera come mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, nel rispetto delle relative disposizioni della presente parte.

 

Sezione I

Autorizzazione del mercato regolamentato e requisiti del gestore

 

     Art. 64. (L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati). [647]

     1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).

     2. Il gestore del mercato regolamentato:

     a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti;

     b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo;

     c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni;

     d) adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato;

     e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;

     f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorità competenti.

     3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi.

     4. La Consob, con regolamento:

     a) individua le attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato;

     b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato;

     c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies.

     5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

     6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.

     7. Il gestore del mercato regolamentato può gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.

 

     Art. 64 bis. (Obblighi riguardanti le persone che esercitano un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato). [648]

     1. Le persone che sono nella posizione di esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza significativa sulla gestione del mercato regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilità determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia.

     2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del gestore del mercato regolamentato e le successive variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore al gestore del mercato. Nel caso in cui l'acquisto determini la possibilità di esercitare un'influenza significativa l'acquirente trasmette, altresì, al gestore del mercato regolamentato, la documentazione attestante il possesso dei requisiti individuati al sensi del comma 1.

     3. I gestori dei mercati regolamentati:

     a) trasmettono alla Consob e rendono pubbliche le informazioni sulla proprietà del gestore del mercato regolamentato, e in particolare l'identità delle parti che sono in grado di esercitare un'influenza significativa sulla sua gestione e l'entità dei loro interessi;

     b) comunicano alla Consob e rendono pubblico qualsiasi trasferimento di proprietà che determini un cambiamento dell'identità delle persone che esercitano un'influenza significativa sul funzionamento del mercato regolamentato.

     4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente:

     a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;

     b) il controllo del gestore del mercato;

     ne dà preventiva comunicazione alla Consob.

     Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile [649].

     4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove applicabili [650].

     5. Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista dal comma 4, la Consob può opporsi all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o ai cambiamenti negli assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato, valutando tra l'altro la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, ove applicabili [651].

     6. La Consob disciplina con regolamento:

     a) i criteri per l'individuazione dei casi e delle soglie di partecipazione che determinano un'influenza significativa ai sensi del comma 1;

     b) contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dai commi 3 e 4;

     c) contenuto, termini e modalità di pubblicazione da parte del gestore del mercato regolamentato delle informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni successivo cambiamento nell'identità delle persone che possiedono una partecipazione che comporta la possibilità di esercitare un'influenza significativa.

     7. In assenza dei requisiti di onorabilità o in mancanza delle comunicazioni previste dai commi 2 e 4, nonchè in caso di opposizione ai sensi del comma 5, non possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti le soglie individuate ai sensi del comma 4, o alla partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5 e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato [652].

     8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal comma 7, si applica l'articolo 14 , comma 6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 7.

     9. La Consob può imporre che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto a norma del comma 7 siano alienate, fissando un termine.

 

     Art. 64 ter. (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato). [653]

     1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia, individua le cause che comportano il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza dall'incarico.

     2. L'organo di amministrazione possiede conoscenze, competenze ed esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto sufficientemente ampio di esperienze e i relativi membri dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni.

     3. Il gestore del mercato regolamentato destina risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione.

     4. I gestori di mercati regolamentati significativi in base alle dimensioni, organizzazione interna, e tipologia, portata e complessità delle attività, istituiscono un comitato per le nomine composto dai membri dell'organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato regolamentato interessato.

     5. L'organo di amministrazione di un gestore del mercato regolamentato definisce e vigila sull'applicazione di misure di governo societario, anche in materia di separazione delle funzioni aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che garantiscono la sana e prudente gestione e promuovono l'integrità del mercato. L'organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l'efficacia delle misure di governo societario del gestore del mercato regolamentato e adotta misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

     6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per vigilare e valutare periodicamente il processo decisionale della dirigenza.

     7. La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali per le cause individuate dal regolamento di cui al comma 1 sono dichiarate dall'organo di appartenenza entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa sopravvenuta. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la dichiarazione della sospensione o della decadenza è effettuata dall'organo che li ha nominati. In caso di inerzia vi provvede la Consob.

     8. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo, il gestore del mercato regolamentato trasmette alla Consob le informazioni relative agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento.

     9. La Consob, con proprio regolamento:

     a) specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, anche con riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri dell'organo di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine;

     b) stabilisce contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dal comma 8.

 

     Art. 64 quater. (Autorizzazione dei mercati regolamentati). [654]

     1. La Consob rilascia l'autorizzazione a operare in qualità di mercato regolamentato ai sistemi che ottemperano alle disposizioni del presente titolo.

     2. La Consob iscrive i mercati regolamentati in un elenco, curando l'adempimento delle disposizioni dell'Unione europea in materia.

     3. L'autorizzazione è altresì subordinata all'accertamento che:

     a) il gestore del mercato rispetta i requisiti previsti dal presente titolo;

     b) il regolamento del mercato è conforme alla disciplina dell'Unione europea e idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

     4. Il regolamento del mercato determina quantomeno:

     a) le condizioni e le modalità di ammissione alle negoziazioni e di esclusione e sospensione dalle negoziazioni degli operatori;

     b) le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni e di esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari;

     c) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

     d) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;

     e) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni nonchè i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

     f) le condizioni e le modalità per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse sui mercati;

     g) le modalità di emanazione delle disposizioni di attuazione del regolamento da parte del gestore.

     5. Il regolamento del mercato è deliberato dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza del gestore del mercato regolamentato ovvero, ove così previsto dallo statuto, dall'organo di amministrazione. Qualora le azioni del gestore del mercato regolamentato siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento del mercato è deliberato dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima.

     6. La Consob approva le modificazioni al regolamento del mercato regolamentato.

     7. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3, la Consob rifiuta l'autorizzazione anche se:

     a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato non rispettano i requisiti previsti dall'articolo 64-ter; o

     b) esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di amministrazione del gestore del mercato può metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e l'integrità del mercato.

     8. Il gestore del mercato fornisce alla Consob tutte le informazioni, fra cui un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa, necessarie per accertare che il mercato regolamentato abbia instaurato tutti i dispositivi necessari per rispettare gli obblighi stabiliti dal presente titolo.

     9. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un mercato regolamentato allorchè questo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.

 

     Art. 64 quinquies. (Revoca dell'autorizzazione, provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi del gestore del mercato regolamentato). [655]

     1. La Consob può revocare l'autorizzazione del mercato regolamentato quando:

     a) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

     b) non sono più soddisfatte le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

     c) sono state violate in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo relative al mercato regolamentato o al gestore del mercato;

     d) abbia cessato di funzionare da più di sei mesi o rinunci espressamente all'autorizzazione.

     2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del mercato regolamentato ovvero nell'amministrazione del gestore del mercato regolamentato e comunque quando lo richiede la tutela degli investitori, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo del gestore del mercato. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Consob, sino alla ricostituzione degli organi. L'indennità spettante al commissario è determinata con decreto del Ministero ed è a carico del gestore del mercato regolamentato. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 70, commi 2, 3, 4 e 5, 72, a eccezione dei commi 2, 2-bis e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alla Consob in luogo della Banca d'Italia, ai partecipanti in luogo dei depositanti e al gestore del mercato regolamentato in luogo delle banche.

     3. La procedura indicata al comma 2 può determinare la revoca dell'autorizzazione prevista dal comma 1.

     4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione del mercato, gli amministratori del gestore del mercato o il commissario nominato ai sensi del comma 2 convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria del gestore del mercato. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob, può disporre lo scioglimento del gestore del mercato regolamentato nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, di cui al libro V, titolo V, capo VIII, del codice civile, a eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori.

     5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la Consob promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altro gestore, previo consenso di quest'ultimo. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle disposizioni del titolo II, capo VI, della legge fallimentare.

     6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Consob a cura del cancelliere.

 

Sezione II

Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione

 

     Art. 65. (Requisiti organizzativi dei mercati regolamentati). [656]

     1. Il mercato regolamentato dispone di:

     a) misure per identificare chiaramente e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato regolamentato o per i suoi membri o partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del gestore del mercato e il suo ordinato funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento di qualsiasi funzione delegata al mercato regolamentato dall'autorità competente;

     b) procedure per gestire i rischi ai quali sono esposti, dispositivi e sistemi adeguati per identificare tutti i rischi che possono comprometterne il funzionamento e misure efficaci per attenuare tali rischi;

     c) misure per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema, comprese misure di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

     d) regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonchè di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;

     e) misure efficaci atte ad agevolare il regolamento efficiente delle operazioni eseguite nell'ambito del sistema;

     f) risorse finanziarie sufficienti per renderne possibile il funzionamento ordinato, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nel mercato, nonchè della portata e del grado dei rischi ai quali esso è esposto.

     2. La Consob può ulteriormente dettagliare, con regolamento, i requisiti organizzativi del mercato regolamentato e può dettare la metodologia di determinazione dell'entità delle risorse finanziarie previste nel comma 1, lettera f).

     3. Per le operazioni concluse su un mercato regolamentato, i membri e i partecipanti non sono tenuti ad applicarsi reciprocamente gli obblighi specificamente individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2. I membri o i partecipanti di un mercato regolamentato applicano detti obblighi per quanto concerne i loro clienti quando, operando per conto di questi ultimi, ne eseguono gli ordini su un mercato regolamentato.

 

     Art. 65 bis. (Requisiti dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione). [657]

     1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispone di:

     a) regole e procedure trasparenti che garantiscono un processo di negoziazione corretto e ordinato nonchè di criteri obiettivi che consentono l'esecuzione efficiente degli ordini;

     b) misure per garantire una gestione sana dell'operatività del sistema, compresi dispositivi di emergenza efficaci per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema;

     c) misure atte ad individuare puntualmente e a gestire le potenziali conseguenze negative per l'operatività dei sistemi da essi gestiti o per i loro membri o partecipanti e clienti di eventuali conflitti tra gli interessi del sistema multilaterale di negoziazione, del sistema organizzato di negoziazione, dei loro proprietari, del gestore del sistema multilaterale di negoziazione o del sistema organizzato di negoziazione e il sano funzionamento dei sistemi;

     d) almeno tre membri o partecipanti o clienti concretamente attivi, ciascuno dei quali con la possibilità di interagire con tutti gli altri per quanto concerne la formazione dei prezzi.

     2. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione adotta altresì le misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nel sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione e informa chiaramente i membri o partecipanti o clienti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema.

     3. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione fornisce alla Consob:

     a) una descrizione dettagliata del funzionamento del sistema tra cui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65-quater, commi 2, 3 e 4, gli eventuali legami o la partecipazione di un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione, un sistema organizzato di negoziazione o un internalizzatore sistematico di proprietà dello stesso gestore;

     b) un elenco dei membri, partecipanti o clienti.

 

     Art. 65 ter. (Requisiti specifici per i sistemi multilaterali di negoziazione).

     1. Il gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 65-bis, dispone di:

     a) regole non discrezionali per l'esecuzione degli ordini nel sistema;

     b) procedure per gestire i rischi ai quali è esposto il sistema, meccanismi e sistemi adeguati ad identificare tutti i rischi che possano compromettere il funzionamento del sistema e misure efficaci per attenuare tali rischi;

     c) risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il funzionamento ordinato, tenuto conto della tipologia di operazioni concluse sul mercato e dei relativi volumi, nonchè della portata e del grado di rischio al quale il sistema è esposto.

     2. Gli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, non si applicano alle operazioni concluse in base alle norme che disciplinano un sistema multilaterale di negoziazione tra i membri del medesimo o i suoi partecipanti ovvero tra il sistema multilaterale di negoziazione e i suoi membri o i suoi partecipanti in relazione all'impiego del sistema multilaterale di negoziazione. I membri del sistema multilaterale di negoziazione o i suoi partecipanti rispettano detti obblighi nei confronti dei loro clienti quando, agendo per conto di questi ultimi, eseguono i loro ordini tramite i sistemi di un sistema multilaterale di negoziazione.

 

     Art. 65 quater. (Requisiti specifici per i sistemi organizzati di negoziazione). [658]

     1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 65-bis e nel rispetto degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2), in un sistema organizzato di negoziazione l'esecuzione degli ordini è svolta su base discrezionale. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione esercita la propria discrezionalità quando decide di:

     a) collocare o ritirare un ordine sul proprio sistema; o

     b) non abbinare lo specifico ordine di un cliente con gli altri ordini disponibili nel sistema in un determinato momento, purchè ciò avvenga nel rispetto delle specifiche istruzioni ricevute dal cliente, nonchè degli obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), numero 2).

     1-bis. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione che abbina gli ordini dei clienti può decidere se, quando e in che misura abbinare due o più ordini all'interno del sistema. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall'articolo 65-quinquies, il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può facilitare la negoziazione tra clienti, in modo da far incrociare due o più interessi di negoziazione potenzialmente compatibili in un'operazione.

     2. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione non può operare anche come internalizzatore sistematico. Un sistema organizzato di negoziazione non si collega a un internalizzatore sistematico in modo tale da consentire l'interazione tra i propri ordini e gli ordini o quotazioni in un internalizzatore sistematico, nè si collega a un altro sistema organizzato di negoziazione in modo tale da consentire l'interazione tra gli ordini dei diversi sistemi.

     3. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può impiegare un'impresa di investimento per svolgere l'attività di market maker in tale sistema su base indipendente, a condizione che non vi siano stretti legami con il gestore medesimo.

     4. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce meccanismi volti a impedire che siano eseguiti ordini di clienti nel sistema in contropartita diretta con il gestore o con un'entità dello stesso gruppo del gestore.

     5. La Consob stabilisce con regolamento le informazioni che una Sim o una banca italiana o un gestore del mercato regolamentato devono fornire, per dimostrare il rispetto dei requisiti specifici dettati dal presente articolo, in sede di autorizzazione alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione o ai fini della verifica richiesta dall'articolo 64, comma 7.

     6. Alle operazioni concluse in un sistema organizzato di negoziazione si applicano i pertinenti obblighi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

 

     Art. 65 quinquies. (Negoziazione «matched principal»). [659]

     1. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può svolgere negoziazione «matched principal» esclusivamente nel caso in cui:

     a) il cliente vi abbia acconsentito; e

     b) la negoziazione interviene su obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati non appartenenti a una categoria di derivati dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012.

     2. Lo svolgimento di negoziazione «matched principal» non deve generare conflitti di interesse tra il gestore e la sua clientela.

     3. Il gestore di un sistema organizzato di negoziazione può effettuare negoziazione per conto proprio diversa dalla negoziazione «matched principal» in relazione a titoli di debito sovrano privi di un mercato liquido.

     4. Ai fini del comma 3, per mercato liquido si intende il mercato di uno strumento finanziario o di una categoria di strumenti finanziari in cui vi siano venditori e compratori pronti e disponibili su base continua, valutato conformemente ai criteri sottoelencati, tenendo conto delle specifiche strutture di mercato del particolare strumento finanziario o della particolare categoria di strumenti finanziari:

     a) la frequenza e le dimensioni medie delle operazioni in una serie di condizioni di mercato, tenendo conto della natura e del ciclo di vita dei prodotti della categoria di strumenti finanziari;

     b) il numero e il tipo di partecipanti al mercato, compreso il rapporto tra i partecipanti al mercato e gli strumenti negoziati in relazione a un determinato prodotto;

     c) le dimensioni medie dei differenziali tra le quotazioni in acquisto e vendita, ove disponibili.

     5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione non può eseguire gli ordini in contropartita diretta all'interno del sistema, nè svolgere negoziazione «matched principal».

 

     Art. 65 sexies. (Requisiti operativi delle sedi di negoziazione). [660]

     1. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione:

     a) siano resilienti e abbiano capacità sufficiente a gestire i picchi di volume di ordini e messaggi;

     b) siano in grado di garantire negoziazioni ordinate in condizioni di mercato critiche;

     c) siano pienamente testati per garantire il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b);

     d) siano soggetti a efficaci disposizioni in materia di continuità operativa per garantire la continuità dei servizi in caso di malfunzionamento.

     2. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di sistemi, procedure e meccanismi efficaci:

     a) per garantire che i sistemi algoritmici di negoziazione utilizzati dai membri o partecipanti o clienti non possano creare o contribuire a creare condizioni di negoziazione anormali sulla sede di negoziazione e per gestire qualsiasi condizione di negoziazione anormale causata dagli stessi;

     b) per identificare, attraverso la segnalazione di membri o partecipanti o clienti, gli ordini generati mediante negoziazione algoritmica, i diversi algoritmi utilizzati per la creazione degli ordini e le corrispondenti persone che avviano tali ordini;

     c) per rifiutare gli ordini che eccedono soglie predeterminate di prezzo e volume o sono chiaramente errati;

     d) per sospendere o limitare temporaneamente le negoziazioni qualora si registri un'oscillazione significativa nel prezzo di uno strumento finanziario nel mercato gestito o in un mercato correlato in un breve lasso di tempo;

     e) in casi eccezionali, per cancellare, modificare o correggere qualsiasi operazione;

     f) per controllare gli ordini inseriti, incluse le cancellazioni e le operazioni eseguite dai loro membri o partecipanti o clienti, per identificare le violazioni delle regole del sistema, le condizioni di negoziazione anormali o gli atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014 o le disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario.

     3. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione sottoscrivono accordi scritti vincolanti con i membri o partecipanti o clienti che perseguono strategie di market making sul sistema, e si adoperano affinchè un numero sufficiente di soggetti aderisca a tali accordi, in virtù dei quali sono tenuti a trasmettere quotazioni irrevocabili a prezzi concorrenziali, con il risultato di fornire liquidità al mercato su base regolare e prevedibile, qualora tale requisito sia adeguato alla natura e alle dimensioni delle negoziazioni nelle sedi di negoziazione in questione.

     4. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione dispongono di misure e procedure efficaci, tra cui le necessarie risorse, per il controllo regolare dell'ottemperanza alle proprie regole.

     5. I mercati regolamentati e i gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione:

     a) sincronizzano, unitamente ai loro membri o partecipanti o clienti, gli orologi utilizzati per registrare la data e l'ora degli eventi che possono essere oggetto di negoziazione;

     b) adottano regole trasparenti, eque e non discriminatorie in materia di servizi di co-ubicazione;

     c) adottano una struttura delle commissioni, incluse le commissioni di esecuzione delle operazioni, le commissioni accessorie e i rimborsi, trasparente, equa e non discriminatoria;

     d) adottano regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, ricevute di deposito, fondi indicizzati quotati, certificates e altri strumenti finanziari analoghi.

     6. La Consob approva gli accordi che il gestore di una sede di negoziazione intende concludere per l'esternalizzazione a soggetti terzi di tutte o parte delle funzioni operative critiche relative ai sistemi della sede da esso gestita che consentono la negoziazione algoritmica, intendendosi come funzioni operative critiche quelle indicate dall'articolo 65, comma 1, lettere b), c) ed e).

     7. La Consob individua con regolamento i requisiti operativi specifici di cui le sedi di negoziazione devono dotarsi con riguardo a:

     a) il contenuto minimo degli accordi scritti richiesti ai sensi del comma 3 e gli obblighi di controllo del gestore della sede di negoziazione in merito ai medesimi;

     b) i sistemi, le procedure e i dispositivi in materia di sistemi algoritmici di negoziazione previsti dal comma 2, lettere a) e b);

     c) i criteri in base ai quali fissare i parametri per la sospensione delle negoziazioni e le relative modalità di gestione;

     d) i requisiti per l'accesso elettronico diretto alle sedi di negoziazione;

     e) i requisiti della struttura delle commissioni di cui al comma 5, lettera c);

     f) i parametri per calibrare i regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione indicati nel comma 5, lettera d).

     8. Le disposizioni di cui al comma 7, lettera b), sono adottate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, per i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione che siano gestiti da Sim e banche italiane.

 

     Art. 65 septies. (Obblighi informativi e di comunicazione). [661]

     1. La Consob, con proprio regolamento, individua gli obblighi informativi e di comunicazione nei propri confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, indicandone contenuto, termini e modalità di adempimento.

     2. Le sedi di negoziazione mettono a disposizione della Consob, su richiesta, i dati relativi al book di negoziazione, anche mediante accesso allo stesso.

     3. Fermi restando gli obblighi previsti dal comma 1, i gestori delle sedi di negoziazione segnalano senza indugio alla Consob le violazioni significative delle regole del mercato o le condizioni di negoziazione anormali o disfunzioni del sistema in relazione a uno strumento finanziario, nonchè le conseguenti iniziative assunte.

     4. I gestori delle sedi di negoziazione segnalano altresì senza indugio alla Consob gli atti che possono indicare un comportamento vietato ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014.

     5. I gestori delle sedi di negoziazione comunicano senza indugio alla Consob le informazioni pertinenti per le indagini e per l'accertamento degli abusi di mercato nei sistemi gestititi, e offrono piena assistenza in relazione agli abusi di mercato commessi nei loro sistemi o per loro tramite.

     6. I gestori delle sedi di negoziazione mettono a disposizione del pubblico, con frequenza almeno annuale e senza oneri, i dati relativi alla qualità dell'esecuzione delle operazioni, ivi inclusi i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari.

 

Sezione III

Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni

 

     Art. 66. (Criteri generali di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni). [662]

     1. I mercati regolamentati:

     a) si dotano di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione degli strumenti finanziari alla quotazione e alla negoziazione;

     b) adottano e mantengono meccanismi efficaci per verificare che gli emittenti dei valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato rispettino gli obblighi cui sono soggetti ai sensi del diritto dell'Unione europea in materia di informativa iniziale, continuativa e ad hoc;

     c) si dotano di meccanismi atti ad agevolare ai loro membri e ai loro partecipanti l'accesso alle informazioni che sono state pubblicate in base al diritto dell'Unione europea.

     2. Le regole di cui al comma 1, lettera a), assicurano che gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato possano essere negoziati in modo corretto, ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, siano liberamente negoziabili. Nel caso degli strumenti derivati, tali regole assicurano in particolare che le caratteristiche del contratto derivato siano compatibili con un processo ordinato di formazione del suo prezzo, nonchè con l'esistenza di condizioni efficaci di regolamento.

     3. I gestori di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione:

     a) instaurano regole trasparenti concernenti i criteri per la determinazione degli strumenti finanziari che possono essere negoziati nell'ambito del proprio sistema;

     b) forniscono o si accertano che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere ai loro clienti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della categoria dei clienti che delle tipologie di strumenti negoziati.

     4. Le sedi di negoziazione si dotano dei meccanismi necessari a controllare regolarmente l'osservanza dei requisiti di ammissione per gli strumenti finanziari ammessi alla quotazione e alla negoziazione.

     5. Un valore mobiliare, una volta ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato e in ottemperanza alle pertinenti disposizioni del regolamento 2017/1129/UE può essere ammesso alla negoziazione, anche senza il consenso dell'emittente, in altri mercati regolamentati, i quali ne informano l'emittente.

     6. Quando uno strumento finanziario che è stato ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato è negoziato anche in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione senza il consenso dell'emittente, quest'ultimo non è soggetto ad alcun obbligo nei confronti di tale sistema per quanto riguarda la divulgazione iniziale, continuativa o ad hoc di informazioni finanziarie.

 

     Art. 66 bis. (Condizioni per la quotazione di determinate società). [663]

     1. Il regolamento del mercato regolamentato può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano negoziate in un segmento distinto del mercato.

     2. La Consob determina con proprio regolamento:

     a) [i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinchè le azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93] [664];

     b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

     c) [i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni] [665].

 

     Art. 66 ter. (Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione). [666]

     1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all'articolo 66-quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

     2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante.

     3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonchè di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob.

     4. [Nel caso di mercati regolamentati, l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche UE e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonchè delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni, è sospesa finchè non sia decorso il termine indicato al comma 6] [667].

     5. [La sospensione indicata al comma 4 non si applica nel caso di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto o sulla base di un prospetto per il quale l'Italia risulta Stato membro ospitante, nonchè per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni] [668].

     6. La Consob:

     a) può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 62, comma 1 [669];

     b) può chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a).

 

     Art. 66 quater. (Provvedimenti di sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni su iniziativa della Consob). [670]

     1. La Consob può sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni o richiedere che vi provveda il gestore di una sede di negoziazione. A tal fine la Consob può chiedere al gestore medesimo tutte le informazioni che ritenga utili. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, i poteri di cui al presente comma sono esercitati dalla Banca d'Italia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Consob, ai fini dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto [671].

     1-bis. La Consob può esercitare i poteri di cui al comma 1 anche nei confronti degli internalizzatori sistematici [672].

     2. Nel caso in cui un gestore di una sede di negoziazione sospenda o escluda, ai sensi dell'articolo 66-ter, commi 1 e 2, uno strumento finanziario dalle negoziazioni, la Consob prescrive che le altre sedi di negoziazione e gli internalizzatori sistematici che negoziano lo stesso strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, sospendano o escludano anch'essi tale strumento finanziario o tali strumenti derivati dalla negoziazione, se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta pubblica di acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, tranne qualora tale sospensione o esclusione possa causare un danno rilevante agli interessi dell'investitore o all'ordinato funzionamento del mercato.

     3. Salvo quando ciò possa causare danni agli interessi degli investitori o all'ordinato funzionamento del mercato, la Consob prescrive alle sedi di negoziazione e agli internalizzatori sistematici di sospendere o escludere uno strumento finanziario dalle negoziazioni nei casi in cui tale strumento finanziario sia stato oggetto di provvedimento di sospensione o esclusione da parte di autorità competenti di altri Stati membri ovvero di una decisione assunta da parte di autorità competenti di altri Stati membri in relazione alle decisioni di sospensione ed esclusione adottate dai gestori delle sedi di negoziazione da esse vigilate, se la sospensione o l'esclusione è dovuta a presunti abusi di mercato, a un'offerta d'acquisto o alla mancata divulgazione di informazioni privilegiate riguardanti l'emittente o lo strumento finanziario in violazione degli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

     4. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento a una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonchè di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, la decisione della Consob è adottata sentita la Banca d'Italia. Qualora la sospensione o l'esclusione ai sensi del comma 3 debba essere disposta con riferimento ad una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, la decisione è adottata dalla Banca d'Italia; a tal fine, la Consob informa la Banca d'Italia delle decisioni assunte dalle autorità competenti degli altri Stati membri.

     5. I commi 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di revoca della sospensione dalla negoziazione di uno strumento finanziario o degli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario.

     6. [La procedura di notifica di cui al presente articolo si applica anche nel caso in cui la decisione di sospendere o escludere dalla negoziazione lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, Sezione C, punti da 4 a 10 relativi o riferiti a detto strumento finanziario sia adottata dalla Consob ai sensi del comma 1] [673].

 

     Art. 66 quinquies. (Negoziazione di strumenti finanziari emessi dal gestore del mercato regolamentato). [674]

     1. La Consob dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da un gestore del mercato in un mercato regolamentato da esso gestito.

     2. La Consob determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato regolamentato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonchè per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione a quotazione e a negoziazione è subordinata all'adeguamento del regolamento del mercato regolamentato.

     3. La Consob vigila sul rispetto da parte del gestore del mercato delle disposizioni del regolamento del mercato relative agli strumenti finanziari di cui al comma 1.

 

Sezione IV

Accesso alle sedi di negoziazione

 

     Art. 67. (Criteri generali di accesso degli operatori). [675]

     1. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione stabilisce, attua e mantiene regole trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso in qualità di membri o partecipanti o clienti.

     2. Ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione possono accedere in qualità di membri o partecipanti le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter.

     3. Le imprese di investimento UE, le banche UE e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, possono essere ammesse in qualità di membri o partecipanti dei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione stabiliti sul territorio della Repubblica secondo una delle seguenti modalità:

     a) direttamente, stabilendo una succursale;

     b) diventando membri remoti o avendo accesso remoto al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione, quando le procedure e i sistemi di negoziazione della sede in questione non richiedono una presenza fisica per la conclusione delle operazioni.

     4. Possono altresì accedere ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione, tenuto conto delle regole adottate dal gestore della sede di negoziazione, i soggetti che:

     a) godono di sufficiente buona reputazione;

     b) dispongono di un livello sufficiente di capacità di negoziazione, di competenza ed esperienza;

     c) dispongono di adeguati dispositivi organizzativi;

     d) dispongono di risorse sufficienti per il ruolo che devono svolgere, tenendo conto delle varie disposizioni finanziarie eventualmente fissate dal mercato regolamentato per garantire l'adeguato regolamento delle operazioni.

     5. Il gestore di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione specifica, nell'ambito delle regole previste dal comma 1, i criteri per la partecipazione diretta o remota al mercato regolamentato e gli obblighi imposti ai membri o partecipanti derivanti:

     a) dall'istituzione e dalla gestione della sede di negoziazione;

     b) dalle disposizioni riguardanti le operazioni eseguite nella sede di negoziazione;

     c) dagli standard professionali imposti al personale di membri o partecipanti che operano sulla sede di negoziazione;

     d) dalle condizioni stabilite, a norma del comma 4, per i membri o partecipanti diversi da Sim, banche italiane, imprese di investimento UE, banche UE e imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter;

     e) dalle norme e procedure per la compensazione e il regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

     6. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di non compromettere l'integrità dei mercati.

     7. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

     7-bis. Possono essere ammessi alle negoziazioni per conto proprio sulle sedi di negoziazione all'ingrosso in titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 3) a 22), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 [676].

     8. Il gestore di una sede di negoziazione comunica alla Consob lo Stato membro in cui intende predisporre dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione ai membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti. La Consob trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui si intende predisporre tali dispositivi. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Consob comunica tempestivamente l'identità dei membri o dei partecipanti o dei clienti della sede di negoziazione che ha stabilito i propri dispositivi nel territorio dell'altro Stato membro.

     9. Il gestore di una sede di negoziazione di un altro Stato membro può dotarsi di dispositivi appropriati, nel territorio della Repubblica, per facilitare l'accesso e la negoziazione ai suoi membri, partecipanti o clienti remoti ivi stabiliti, a condizione che la Consob ne abbia ricevuto preventiva comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. La Consob può chiedere all'autorità competente dello Stato membro d'origine di comunicare l'identità dei membri, partecipanti o clienti delle sedi di negoziazione che hanno stabilito i propri dispositivi sul territorio della Repubblica.

     10. La Consob, al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, stipula accordi con le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine delle sedi di negoziazione di altri Stati membri di cui al comma 9 che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano e la tutela degli investitori in Italia, idonei ad assicurare il coordinamento della cooperazione in materia di vigilanza e dello scambio di informazioni su base transfrontaliera. Tali accordi sono stipulati dalla Consob congiuntamente con Banca d'Italia, previa informativa al Ministero dell'economia e delle finanze, qualora le sedi di negoziazione di altri Stati membri abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario italiano nonchè per l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'efficienza complessiva delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può richiedere alla Banca d'Italia le informazioni acquisite ai sensi degli accordi anzidetti.

     11. La Consob stipula altresì i citati accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sedi di negoziazione italiane che abbiano acquisito un'importanza sostanziale per il funzionamento del mercato finanziario di tale Stato membro e la tutela degli investitori nello stesso.

     12. Quando ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione che si siano dotati di dispositivi nel territorio della Repubblica, ai sensi del comma 9, violino gli obblighi derivanti dalle disposizioni della presente parte, la Consob ne informa l'autorità competente dello Stato membro d'origine della sede di negoziazione. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o per via dell'inadeguatezza di tali misure, la sede di negoziazione persiste nell'agire in un modo che mette chiaramente a repentaglio gli interessi degli investitori domestici o il buon funzionamento dei mercati, la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro d'origine, adotta tutte le misure adeguate e necessarie per tutelare gli investitori e assicurare il buon funzionamento dei mercati, che comprendono la possibilità di impedire a tale sede di negoziazione di rendere accessibili i loro dispositivi ai membri o partecipanti a distanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Le misure adottate ai sensi del presente comma, che comportano sanzioni o restrizioni delle attività di un'impresa di investimento o di un mercato regolamentato sono opportunamente giustificate e comunicate all'impresa di investimento o al mercato regolamentato interessato.

 

     Art. 67 bis. (Ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato). [677]

     1. Il gestore del mercato regolamentato comunica immediatamente alla Consob le proprie decisioni di ammissione, esclusione e sospensione degli operatori dalle negoziazioni.

     2. La Consob può:

     a) ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato regolamentato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

     b) chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

     c) chiedere al gestore del mercato regolamentato l'esclusione o la sospensione degli operatori dalle negoziazioni.

 

     Art. 67 ter. (Negoziazione algoritmica, accesso elettronico diretto, partecipazione a controparti centrali). [678]

     1. Le Sim e le banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica:

     a) pongono in essere controlli dei sistemi e del rischio efficaci e idonei alla luce dell'attività esercitata sulle sedi di negoziazione, volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione algoritmica siano resilienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati, impediscano di inviare ordini erronei o comunque recare pregiudizio all'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

     b) pongono in essere controlli efficaci dei sistemi e del rischio per garantire che i sistemi di negoziazione algoritmica non possano essere utilizzati per finalità contrarie al regolamento (UE) n. 596/2014 o alle regole della sede di negoziazione;

     c) dispongono di meccanismi efficaci di continuità operativa per rimediare a malfunzionamenti dei sistemi di negoziazione algoritmica e provvedono affinchè i loro sistemi siano soggetti a verifica e monitoraggio in modo adeguato per garantirne la conformità ai requisiti del presente comma.

     2. Le Sim e le banche italiane che effettuano negoziazioni algoritmiche lo notificano alla Consob e, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro della sede di negoziazione in cui effettuano la negoziazione algoritmica quali membri o partecipanti o clienti della sede di negoziazione. La notifica è altresì effettuata alla Banca d'Italia per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

     3. Ferme restando le competenze di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, la Consob vigila sul rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo da parte di Sim e banche italiane che svolgono negoziazione algoritmica. A tale fine la Consob può chiedere, su base regolare o ad hoc, ai soggetti sopra indicati:

     a) una descrizione della natura delle strategie di negoziazione algoritmica;

     b) i dettagli sui parametri o sui limiti di negoziazione a cui il sistema è soggetto;

     c) i controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte;

     d) i dettagli sulla verifica dei sistemi;

     e) ulteriori informazioni sulla negoziazione algoritmica effettuata e sui sistemi utilizzati.

     4. La Consob comunica alla Banca d'Italia le informazioni che riceve ai sensi del comma 3 o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine della banca UE o dell'impresa di investimento UE, quando dette informazioni si riferiscono a membri o partecipanti o clienti che effettuano negoziazione algoritmica nelle sedi di negoziazioni all'ingrosso di titoli di Stato.

     5. Le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione a condizione che esse pongano in essere efficaci controlli dei sistemi e del rischio.

     6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento:

     a) gli obblighi di registrazione cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1 che pongono in essere tecniche di negoziazione algoritmica;

     b) le condizioni in base alle quali le Sim e le banche italiane possono fornire accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione e le caratteristiche dei controlli di conformità e di rischio attuati per assicurare che le condizioni stabilite al comma 1 siano soddisfatte;

     c) gli obblighi di notifica, di informazione e di registrazione cui sono tenuti le Sim e le banche italiane che forniscono un accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione;

     d) gli obblighi delle Sim e delle banche italiane che effettuano negoziazione algoritmica per perseguire una strategia di market making.

     7. La Consob, su richiesta dell'autorità competente della sede di negoziazione di un altro Stato membro nella quale una Sim o una banca italiana svolgono negoziazione algoritmica o forniscono accesso elettronico diretto, comunica tempestivamente alla stessa le informazioni ricevute ai sensi del comma 3.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche:

     a) ai membri o partecipanti di mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione che non sono tenuti a essere autorizzati a norma dell'articolo 4-terdecies, comma 1, lettere a), e), g), i) e l) o che sono gestori di Oicr, Sicav o Sicaf;

     b) alle imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, nonchè agli operatori del paese non UE che accedono alla sede di negoziazione che ha ottenuto l'autorizzazione o il nulla-osta ai sensi degli articoli 26, comma 6, 29, comma 3, o 70, comma 2 [679].

     8-bis. La Consob detta con regolamento i requisiti di cui al comma 6 applicabili ai soggetti di cui al comma 8 quando effettuano negoziazione algoritmica e/o forniscono accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione.

     9. Le Sim e le banche italiane e le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, ai sensi degli articoli 28 e 29-ter, che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali per conto di propri clienti:

     a) pongono in essere controlli e sistemi efficaci per garantire che possano fruire dei servizi di compensazione solo persone idonee e che a tali persone siano imposti requisiti appropriati per ridurre i rischi per la Sim o per la banca e per il mercato;

     b) assicurano che vi sia un accordo scritto vincolante tra gli stessi e la persona per la quale agiscono per quanto riguarda i diritti e gli obblighi essenziali derivanti dalla prestazione del servizio.

 

Sezione V

Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci

 

     Art. 68. (Limiti alle posizioni in strumenti derivati su merci). [680]

     1. Al fine di prevenire abusi di mercato e favorire condizioni ordinate di formazione dei prezzi e di regolamento delle operazioni, la Consob stabilisce e vigila sull'applicazione dei limiti di posizione sull'entità di una posizione netta che può essere detenuta da una persona in qualsiasi momento in derivati su merci agricole e derivati critici o significativi su merci negoziati in sedi di negoziazione, e in contratti negoziati fuori listino economicamente equivalenti (EEOTC), secondo quanto previsto con proprio regolamento, conformemente alla metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM a norma dell'articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE. I derivati su merci sono considerati critici o significativi quando la somma di tutte le posizioni nette dei detentori di posizioni finali costituisce la dimensione delle loro posizioni aperte ed è pari a un minimo di 300.000 lotti in media su un periodo di un anno [681].

     2. I limiti di posizione di cui al comma 1 non si applicano con riferimento a:

     a) posizioni detenute da entità non finanziarie, o per conto delle stesse, di cui è oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale di tali entità non finanziarie;

     b) posizioni detenute da entità finanziarie, o per conto delle stesse, appartenenti ad un gruppo prevalentemente commerciale che agisce per conto di un'entità non finanziaria del gruppo prevalentemente commerciale, quando è oggettivamente possibile misurare la capacità di tali posizioni di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale di tale entità non finanziaria;

     c) posizioni detenute da controparti finanziarie e non finanziarie che sono oggettivamente misurabili come derivanti da operazioni concluse per ottemperare all'obbligo di fornire liquidità a una sede di negoziazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, quarto comma, lettera c), della direttiva 2014/65/UE;

     d) valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10 [682].

     2-bis. La Consob, in conformità alle norme tecniche di regolamentazione definite dall'AESFEM, approva le richieste di esenzione dall'applicazione dei limiti di posizione presentate ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c) [683].

     3. La Consob comunica all'AESFEM i limiti di posizione che intende stabilire al fine di ricevere il parere dell'autorità in merito alla compatibilità dei limiti di posizione con le finalità enunciate al comma 1 e con la metodologia di calcolo determinata dall'AESFEM. Se necessario la Consob modifica i limiti di posizione in conformità al parere dell'AESFEM o fornisce a quest'ultima le ragioni per cui non ritiene necessario modificarli, rendendo pubbliche tempestivamente le motivazioni di tale decisione sul proprio sito internet.

     4. Qualora siano negoziati quantitativi ingenti di derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche o derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche presso sedi di negoziazione di più Stati membri, la Consob, nel caso in cui sia l'autorità competente della sede in cui è negoziato il quantitativo più elevato (autorità competente centrale) stabilisce, secondo quanto previsto con il regolamento di cui al comma 1, il limite di posizione unico da applicare a tutte le negoziazioni relative a tale derivato. In tale caso, la Consob consulta le autorità competenti di altre sedi in cui tali derivati su merci agricole sono negoziati in un ingente quantitativo o in cui sono negoziati derivati su merci critici o significativi, in merito al limite di posizione unico da applicare e all'eventuale riesame di tale limite [684].

     5. A seguito di ricezione, da parte della Consob, della comunicazione di un'autorità competente centrale, dei limiti di posizione applicabili ad un derivato su merci critico o significativo o ad un derivato su merci agricole negoziato per quantitativi ingenti in sedi di negoziazione soggette alla sua vigilanza, la Consob, in caso di disaccordo, espone per iscritto le ragioni complete e dettagliate per cui non considera soddisfatti i requisiti enunciati al comma 1 [685].

     6. La Consob conclude accordi di cooperazione con le altre autorità competenti delle sedi in cui sono negoziati derivati su merci agricole aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in un ingente quantitativo, derivati su merci critici o significativi aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche negoziati su una sede soggetta alla sua vigilanza, e con le autorità competenti dei titolari di posizioni in tali strumenti derivati, al fine di prevedere lo scambio reciproco di dati pertinenti e al fine di verificare e far rispettare il limite di posizione unico [686].

     7. In casi eccezionali, la Consob può imporre limiti più restrittivi di quelli adottati a norma del comma 1 che siano debitamente giustificati e proporzionati, tenendo conto della liquidità e dell'ordinato funzionamento del mercato specifico. La decisione di imporre limiti di posizione più restrittivi è valida per un periodo che non può superare i sei mesi a decorrere dalla data della relativa pubblicazione sul sito internet della Consob e può essere prorogata di sei mesi in sei mesi, se continuano a sussistere i motivi che hanno determinato la restrizione. In assenza di una proroga espressa, al decorrere del periodo di sei mesi i limiti più restrittivi decadono automaticamente.

     8. La Consob pubblica sul proprio sito internet le decisioni adottate ai sensi del comma 7, incluse informazioni sui limiti di posizione più restrittivi e le comunica all'AESFEM, unitamente alle ragioni che hanno portato all'adozione delle decisioni medesime affinchè tale autorità possa pronunciarsi sulla necessità dei limiti di posizione più restrittivi alla luce dell'eccezionalità del caso. Qualora la Consob imponga limiti in contrasto con il parere dell'AESFEM, pubblica immediatamente sul proprio sito internet una comunicazione in cui spiega le ragioni che l'hanno indotta a prendere tale decisione.

 

     Art. 68 bis. (Controlli del gestore della sede di negoziazione sulle posizioni in strumenti derivati su merci). [687]

     1. Il gestore di una sede di negoziazione che negozia derivati su merci si dota di un sistema di controlli sulla gestione delle posizioni che includono almeno la facoltà del gestore di:

     a) controllare le posizioni aperte delle persone;

     b) ottenere dalle persone informazioni, compresa tutta la documentazione pertinente, in relazione all'entità e alle finalità di una posizione o esposizione assunta, informazioni sui titolari effettivi o sottostanti, eventuali misure concertate e eventuali attività e passività nel mercato sottostante, comprese, se del caso, le posizioni detenute in derivati su merci aventi lo stesso sottostante e le stesse caratteristiche in altre sedi di negoziazione e in contratti EEOTC tramite i membri e i partecipanti;

     c) imporre a una persona di chiudere o ridurre una posizione in via temporanea o permanente e di adottare unilateralmente misure per assicurare la chiusura o la riduzione della posizione nel caso in cui la persona non ottemperi; e

     d) esigere che la persona reimmetta temporaneamente liquidità nel mercato a un prezzo e un volume convenuti, con l'esplicito intento di lenire gli effetti di una posizione elevata o dominante [688].

 

     Art. 68 ter. (Caratteristiche dei limiti e dei controlli sulla gestione delle posizioni e obblighi di informazione). [689]

     1. I limiti di posizione e i controlli sulla gestione delle posizioni sono trasparenti e non discriminatori, specificano come si applicano alle persone e tengono conto della natura e della composizione dei membri e partecipanti al mercato e dell'utilizzo che essi fanno dei contratti presentati alla negoziazione.

     2. Il gestore della sede di negoziazione informa dettagliatamente la Consob circa i controlli sulla gestione delle posizioni, secondo le modalità e i termini da quest'ultima stabiliti con regolamento.

 

     Art. 68 quater. (Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie). [690]

     1. Il gestore di una sede di negoziazione nella quale sono negoziati derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse pubblica una relazione settimanale indicante le posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati sulle stesse, negoziati sulla sede di negoziazione, quando sia il numero delle persone sia le loro posizioni aperte superano soglie minime, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni. Tale relazione è trasmessa alla Consob e all'AESFEM.

     2. Le Sim e le banche italiane che negoziano derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati al di fuori di una sede di negoziazione forniscono all'autorità competente centrale o, qualora non esista un'autorità competente centrale, all'autorità competente della sede in cui i derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati sono negoziati, almeno su base giornaliera, i dati disaggregati delle loro posizioni, nonchè quelle dei loro clienti e dei clienti dei loro clienti fino a raggiungere il cliente finale, assunte in contratti EEOTC e, se rilevanti, in derivati su merci o quote di emissione o relativi derivati negoziati in una sede di negoziazione, distinguendo fra le posizioni identificate come atte a ridurre, in una maniera oggettivamente misurabile, i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e le altre posizioni [691].

     2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano ai valori di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), che si riferiscono ad una merce o a un sottostante di cui all'allegato I, sezione C), punto 10 [692].

     3. I membri o partecipanti ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione e i clienti dei sistemi organizzati di negoziazione comunicano al gestore della sede di negoziazione informazioni dettagliate sulle loro posizioni detenute mediante contratti negoziati nella sede di negoziazione in oggetto, almeno su base giornaliera, comprese le posizioni dei loro clienti, e dei clienti di detti clienti, fino a raggiungere il cliente finale.

     4. La Consob prevede con regolamento:

     a) i tempi e le modalità di invio da parte del gestore della sede di negoziazione, dei dati disaggregati inerenti alle posizioni di tutte le persone, compresi i membri o partecipanti e i relativi clienti nella sede di negoziazione;

     b) le modalità di classificazione, da parte dei gestori delle sedi di negoziazione, ai fini dell'informativa da rendere ai sensi del presente articolo, delle persone che detengono posizioni in strumenti derivati su merci ovvero quote di emissione o strumenti derivati delle stesse.

 

     Art. 68 quinquies. (Poteri della Consob e obblighi di collaborazione). [693]

     1. Nello svolgimento dei compiti di vigilanza ai sensi della presente sezione, la Consob esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies, 62-decies e può altresì:

     a) richiedere a chiunque informazioni, notizie, dati o l'esibizione di documenti, in originale o in copia, in relazione all'entità e alla finalità di una posizione o esposizione aperta mediante uno strumento derivato su merci e alle eventuali attività e passività nel mercato sottostante;

     b) limitare la possibilità di chiunque di concludere un contratto derivato su merci, anche introducendo limiti sull'entità di una posizione che detto soggetto può detenere in ogni momento a norma dell'articolo 68;

     c) richiedere a chiunque di adottare misure per ridurre l'entità di una posizione o esposizione in strumenti derivati su merci.

     2. La Consob comunica alle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni relative a:

     a) eventuali richieste di riduzione dell'entità di una posizione o esposizione, ai sensi del comma 1, lettera c);

     b) eventuali limitazioni alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, ai sensi del comma 1, lettera b).

     2-bis. La notifica, se del caso, include informazioni dettagliate sulla richiesta o sulla domanda, ai sensi del comma 1, lettera a), compresa l'identità della o delle persone cui è stata indirizzata e le ragioni addotte, come pure la portata delle limitazioni introdotte a norma del comma 1, lettera b), compresa la persona interessata, gli strumenti finanziari applicabili, eventuali limiti all'entità delle posizioni che qualsiasi persona può detenere in qualsiasi momento, le eventuali esenzioni concesse ai sensi del comma 2 e le ragioni addotte. La notifica è fatta almeno 24 ore prima dell'entrata in vigore prevista degli interventi o delle misure. In circostanze eccezionali, la notifica può essere effettuata meno di 24 ore prima dell'entrata in vigore della misura quando non sia possibile rispettare tale termine. Se le misure adottate ai sensi del comma 1, lettere b) o c) sono relative a prodotti energetici all'ingrosso, la Consob ne informa anche l'Agenzia per la collaborazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituita a norma del regolamento (CE) n. 713/2009. La Consob invia una notifica in conformità del presente comma anche quando ha intenzione di adottare le misure di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

     3. La Consob, a seguito della ricezione di una notifica, da parte di autorità competenti di altri Stati membri, di misure di riduzione dell'entità di una posizione o esposizione o di limitazione alla possibilità delle persone di aprire una posizione in un derivato su merci, può adottare misure in conformità del comma 1, lettere b) o c), quando tali misure sono necessarie per conseguire l'obiettivo dell'autorità competente di altro Stato membro che ha effettuato la notifica.

 

Sezione VI

Mercati di crescita per le piccole e medie imprese [694]

 

     Art. 69. (Mercati di crescita per le piccole e medie imprese). [695]

     1. La Consob, su domanda del gestore di un sistema multilaterale di negoziazione, registra un sistema come mercato di crescita per le piccole e medie imprese se sono soddisfatti i requisiti di cui al comma 2.

     2. Fermo restando il rispetto degli altri obblighi del presente decreto relativi alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione, ai fini della registrazione di cui al comma 1, il sistema multilaterale di negoziazione dispone di regole, sistemi e procedure efficaci, atti a garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono piccole e medie imprese, sia al momento della registrazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese sia successivamente, con riferimento a ciascun anno civile;

     b) sono stabiliti criteri appropriati per l'ammissione e la permanenza alla negoziazione degli strumenti finanziari sul sistema;

     c) al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione;

     d) sul mercato esiste un'adeguata informativa finanziaria periodica, messa a disposizione dall'emittente o da altri per suo conto, che comprenda quantomeno la relazione finanziaria annuale sottoposta a revisione;

     e) gli emittenti, le persone che esercitano responsabilità di direzione e le persone ad esse strettamente legate, come individuati rispettivamente dai punti 21), 25) e 26) dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, rispettano i requisiti loro applicabili dettati dal citato regolamento;

     f) le informazioni regolamentate riguardanti gli emittenti sono conservate e divulgate pubblicamente;

     g) esistono sistemi e controlli efficaci tesi a prevenire e individuare gli abusi di mercato secondo quanto prescritto dal regolamento (UE) n. 596/2014.

     3. Il gestore di un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può prevedere requisiti aggiuntivi a quelli previsti dal comma 2.

     4. La Consob può revocare la registrazione di un sistema multilaterale di negoziazione come mercato di crescita per le piccole e medie imprese su richiesta del gestore ovvero quando il sistema non rispetta i requisiti previsti dal comma 2.

     5. Uno strumento finanziario di un emittente ammesso alla negoziazione su un mercato di crescita per le piccole e medie imprese può essere negoziato anche su un altro mercato di crescita per le piccole e medie imprese solo se l'emittente è stato preventivamente informato e non ha sollevato obiezioni alla negoziazione su un altro mercato. In tal caso l'emittente non è soggetto ad alcun obbligo relativo al governo societario o all'informativa iniziale, continuativa o ad hoc con riguardo a quest'ultimo mercato di crescita per le piccole e medie imprese.

 

Sezione VII

Riconoscimento dei mercati

 

     Art. 70. (Riconoscimento dei mercati). [696]

     1. La Consob, previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità, può riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari, al fine di estenderne l'operatività sul territorio della Repubblica.

     2. I gestori dei mercati regolamentati che intendano estendere in Stati non UE l'operatività dei mercati da essi gestiti, ne danno comunicazione alla Consob, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere. Per i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato la comunicazione è data alla Banca d'Italia, che rilascia il proprio nulla-osta previa stipula di accordi con le competenti autorità estere e ne informa la Consob.

     3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Consob o la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, accertano che le informazioni sugli strumenti finanziari e sugli emittenti, le modalità di formazione dei prezzi, le modalità di liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quanto disposto dalla normativa vigente in Italia con riferimento ai mercati regolamentati, e comunque in grado di assicurare adeguata tutela degli investitori.

     4. La Consob può specificare, con regolamento, le modalità e le condizioni per riconoscere mercati extra-UE di strumenti finanziari.

 

Capo III

Gli internalizzatori sistematici

 

     Art. 71. (Obblighi dell'internalizzatore sistematico). [697]

     1. L'impresa di investimento che supera i limiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/565, in relazione al modo frequente, sistematico e sostanziale, per l'applicazione del regime degli internalizzatori sistematici o che sceglie comunque di assoggettarsi a tale regime, ne informa la Consob.

     2. Ai fini della verifica della permanenza delle caratteristiche richieste dalla definizione di internalizzatore sistematico, la Consob può chiedere agli internalizzatori sistematici, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti.

     3. Agli internalizzatori sistematici si applica l'articolo 65-septies, comma 6.

 

Capo IV

Obblighi di negoziazione, di trasparenza e di segnalazione di operazioni in strumenti finanziari

 

     Art. 72. (Individuazione dell'autorità competente). [698]

     1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), del regolamento (UE) n. 600/2014, secondo quanto disposto dal presente capo.

 

     Art. 73. (Vigilanza). [699]

     1. La Consob vigila sull'osservanza delle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV del regolamento (UE) n. 600/2014, sugli obblighi di negoziazione previsti dagli articoli 23 e 28 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonchè sull'accesso non discriminatorio agli indici di riferimento e sull'obbligo di concedere una licenza per gli stessi, secondo quanto previsto dall'articolo 37 del medesimo regolamento, nonchè sul rispetto delle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. A tali fini si avvale dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies.

 

     Art. 74. (Esenzioni dai requisiti di trasparenza pre-negoziazione delle sedi di negoziazione). [700]

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, e 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob può esentare il gestore di una sede di negoziazione dagli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti dagli articoli 3 e 8 del citato regolamento nonchè revocare le esenzioni concesse.

     2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di esenzione da parte del gestore di una sede di negoziazione.

     3. La Consob adotta i provvedimenti di sospensione delle esenzioni concesse, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento indicato al primo comma.

     4. I provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

     5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia sono informati dalla Consob delle domande di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione su titoli di Stato ricevute, nonchè dell'adozione dei provvedimenti di esenzione dagli obblighi di trasparenza pre-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato.

 

     Art. 75. (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza pre-negoziazione). [701]

     1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni pre-negoziazione stabiliti, dall'articolo 8 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

 

     Art. 76. (Autorizzazioni alla pubblicazione differita). [702]

     1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 11, 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014, la Consob ha il potere di:

     a) autorizzare il gestore di una sede di negoziazione o un'impresa di investimento che concluda, anche come internalizzatore sistematico, per proprio conto o per conto dei clienti, operazioni in strumenti finanziari, a differire la pubblicazione delle informazioni post-negoziazione sulle operazioni, stabilite dagli articoli 6 e 10 del citato regolamento;

     b) applicare le misure previste dall'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento;

     c) revocare l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma.

     2. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicazione differita.

     3. I provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione sono adottati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

     4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia vengono informati dalla Consob delle domande di autorizzazione alla pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione su operazioni in titoli di Stato ricevute, nonchè dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicazione differita delle informazioni post-negoziazione aventi ad oggetto titoli di Stato.

 

     Art. 77. (Provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di trasparenza post-negoziazione). [703]

     1. Al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 la Consob adotta i provvedimenti di temporanea sospensione degli obblighi di pubblicare le informazioni post-negoziazione stabiliti, dall'articolo 10 del regolamento citato, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale.

     2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia d'intesa con la Consob, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli di Stato. Gli stessi provvedimenti sono adottati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, relativamente agli obblighi di pubblicazione delle informazioni post-negoziazione riguardanti i titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonchè i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario e gli strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

 

     Art. 78. (Informazioni da fornire ai fini della trasparenza e dell'effettuazione degli altri calcoli e obblighi di pubblicazione). [704]

     1. Al fine dell'applicazione dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione imposti dagli articoli da 3 a 11 e da 14 a 21 del regolamento (UE) n. 600/2014 e dell'implementazione del regime previsto dall'articolo 32 del medesimo regolamento in connessione con l'obbligo di negoziazione su strumenti derivati, nonchè per determinare se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico, la Consob, secondo le modalità e i termini dalla stessa determinati con regolamento, può chiedere informazioni:

     a) alle sedi di negoziazione;

     b) ai dispositivi di pubblicazione autorizzati; e

     c) ai fornitori di un sistema consolidato di pubblicazione.

     2. Gli obblighi di pubblicazione imposti dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione sono assolti dalla Consob attraverso la messa a disposizione dei dati e delle informazioni sul proprio sito internet.

     3. Le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate alla Banca d'Italia nel presente capo, ottenute ai sensi del comma 1, sono trasmesse dalla Consob alla Banca d'Italia secondo il contenuto, le modalità e i tempi stabiliti nel protocollo di intesa previsto dall'articolo 62-ter, comma 4.

 

Titolo I-ter [705]

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DI APA E ARM [706]

 

     Art. 79. (Individuazione dell'autorità competente). [707]

     1. La gestione di un APA o di un ARM è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte della CONSOB, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV-bis del regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. La CONSOB revoca l'autorizzazione concessa ai sensi del presente comma quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 27-sexies del regolamento (UE) n. 600/2014 [708].

     1-bis. La CONSOB pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 [709].

     2. La CONSOB vigila sui soggetti di cui al comma 1 e sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM per accertare che essi rispettino le condizioni di esercizio previste dal regolamento (UE) n. 600/2014 e dai relativi atti delegati. A tali fini la CONSOB esercita i poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies, comma 1, lettere a), b) e d) [710].

     2-bis. La CONSOB può disciplinare con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca di cui al comma 1 [711].

 

     Art. 79 bis. (Autorizzazione e revoca). [712]

     [1. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che il richiedente soddisfi tutti i requisiti derivanti dal presente titolo. Il gestore di una sede di negoziazione può gestire i servizi di comunicazione dati previa verifica che esso rispetti le disposizioni del presente titolo. Il servizio è inserito nell'autorizzazione del gestore della sede di negoziazione.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Consob rifiuta l'autorizzazione anche se ritiene che le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del fornitore di servizi di comunicazione dati non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità o laddove esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che le stesse possano mettere a repentaglio la gestione sana e prudente e non consentano di tenere adeguatamente conto degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

     3. Il fornitore di servizi di comunicazione dati fornisce tutte le informazioni, compreso un programma di attività che includa i tipi di servizi previsti e la struttura organizzativa, necessarie per permettere alla Consob di accertarsi che tale fornitore abbia adottato, al momento dell'autorizzazione iniziale, tutte le misure per adempiere agli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente titolo.

     4. La Consob disciplina con regolamento il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e iscrive i soggetti autorizzati ai servizi di comunicazione dati in un registro, accessibile al pubblico e regolarmente aggiornato.

     5. L'autorizzazione specifica i servizi che i fornitori di servizi di comunicazione dati sono autorizzati a prestare. Un soggetto autorizzato che intende ampliare la propria attività aggiungendovi altri servizi di comunicazione dati presenta una richiesta di estensione dell'autorizzazione.

     6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo è valida in tutta l'Unione europea.

     7. La Consob pronuncia la decadenza dell'autorizzazione rilasciata a un fornitore di servizi di comunicazione dati allorchè questo non si avvale dell'autorizzazione entro dodici mesi.

     8. La Consob può revocare l'autorizzazione prevista dal comma 1 quando:

     a) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

     b) il fornitore di servizi di comunicazione dati non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;

     c) il fornitore di servizi di comunicazione dati ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del presente titolo;

     d) il servizio di comunicazione dati è interrotto da più di sei mesi o il fornitore rinunci espressamente all'autorizzazione.]

 

     Art. 79 ter. (Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione presso il fornitore di servizi di comunicazione dati). [713]

     [1. I membri dell'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati soddisfano requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate e dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni.

     2. Se un gestore del mercato chiede l'autorizzazione per gestire un APA, un CTP o un ARM e i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'APA, CTP o ARM sono gli stessi che svolgono le medesime funzioni nel mercato regolamentato, tali soggetti sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti al comma 1.

     3. L'organo di amministrazione di un fornitore di servizi di comunicazione dati:

     a) possiede collettivamente conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività del fornitore di servizi di comunicazione dati;

     b) definisce dispositivi di governo societario che garantiscono un'efficace e prudente gestione, compresa la separazione delle funzioni aziendali sotto un profilo organizzativo e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei propri clienti.

     4. La Consob, con proprio regolamento:

     a) specifica i requisiti dell'organo di amministrazione del fornitore di servizi di comunicazione dati e dei relativi membri, previsti dal comma 1;

     b) stabilisce contenuto, termini e modalità di comunicazione alla Consob, da parte del fornitore di servizi di comunicazione dati, delle informazioni relative ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attività e le operazioni del servizio e di ogni successivo cambiamento.]

 

     Art. 79 ter.1. (Requisiti organizzativi dei fornitori di servizi di comunicazione dati). [714]

     [1. I fornitori di servizi di comunicazione dati dispongono, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, di:

     a) dispositivi efficaci al fine di evitare conflitti di interesse con i clienti. In particolare, un APA o un ARM che opera anche come gestore del mercato regolamentato o come impresa di investimento ovvero un gestore del mercato regolamentato o un APA che gestisce anche un CTP tratta tutte le informazioni raccolte in modo non discriminatorio e applica e mantiene dispositivi adeguati per tenere separate le differenti aree di attività;

     b) risorse adeguate e dispositivi di back-up al fine di poter offrire e mantenere i propri servizi in ogni momento.

     2. La Consob detta con regolamento:

     a) i requisiti organizzativi specifici dei meccanismi di pubblicazione (APA), dei sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) e dei meccanismi di segnalazione (ARM);

     b) gli elementi minimi che le informazioni rese pubbliche dall'APA e le informazioni consolidate dal CTP devono riportare;

     c) le disposizioni attuative dell'articolo 4-undecies.

     3. Qualora una sede di negoziazione effettui segnalazioni di operazioni in strumenti finanziari per conto di un'impresa di investimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, essa rispetta le disposizioni previste al comma 1, lettera b), nonchè le disposizioni emanate dalla Consob ai sensi del comma 2, lettera a).]

 

TITOLO II [715]

Disciplina delle controparti centrali [716]

 

     Art. 79 quater. (Definizioni) [717]

     [1. Ai fini del presente titolo per "intermediari" si intendono i soggetti, individuati dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1, abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.]

 

Capo I [718]

Le controparti centrali

 

     Art. 79 quinquies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali). [719]

     1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall'articolo 79-sexies e dall'articolo 79-novies.1 [720].

     2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.

     3. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.

     4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

 

     Art. 79 sexies. (Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali). [721]

     1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 79-octiesdecies [722].

     2. La Banca d'Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come disposto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

     3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono nei confronti delle controparti centrali e dei partecipanti:

     a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti;

     b) procedere ad audizione personale;

     c) eseguire ispezioni;

     d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

     Nel caso previsto alla lettera b) del presente comma, la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del presente comma. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel presente comma, possono imporre alle controparti centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 1, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonchè del presente titolo.

     4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità di cui al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

     5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 31, paragrafi 1 e 2, 35, paragrafo 1, e 45-bis, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento [723].

     6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob individuano e rendono pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.

     7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella controparte centrale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob.

     8. Il regolamento previsto dal comma 7 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 7, terzo e quarto periodo.

     9. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nelle controparti centrali, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.

     10. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al medesimo comma, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

     11. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla Consob entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

     11-bis. La Banca d'Italia può adottare, d'intesa con la Consob, le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4 [724].

     12. Ove non diversamente specificato dal presente decreto, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

     13. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi, alla gestione delle situazioni di emergenza, all'adozione dei provvedimenti in materia di piani di risanamento e intervento precoce, e, più in generale, all'esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 1 e dal regolamento (UE) 2021/23, nonchè le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite [725].

 

     Art. 79 septies. (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela). [726]

     1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012. L'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante non pregiudica l'adozione e l'efficacia delle misure previste dall'articolo 48 del predetto regolamento da parte della controparte centrale, in conformità al medesimo articolo, finalizzate alla gestione delle posizioni del partecipante insolvente e funzionali alla portabilità delle medesime e delle relative garanzie o alla restituzione di queste ultime ai clienti, secondo quanto previsto dal predetto regolamento. Tali misure non possono essere dichiarate inefficaci in virtù dell'applicazione di altre norme dell'ordinamento.

     2. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento di cui al comma 1 ma stabilita in un altro Stato membro, l'opponibilità alla procedura delle misure adottate dalla controparte centrale ai sensi dell'articolo 48 del regolamento di cui al comma 1 è disciplinata dalla legge regolatrice del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210.

     3. In caso di apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante italiano ad una controparte centrale stabilita in un Paese terzo ma riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, si applicano le tutele previste al comma 1.

 

Capo II [727]

Autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza

 

     Art. 79 octies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012). [728]

     1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonchè degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7 del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali.

 

          Art. 79 octies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014). [729]

     1. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 da parte delle sedi di negoziazione, delle Sim, delle banche italiane, nonchè delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto, che operano in qualità di partecipanti alle controparti centrali.

     2. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi connessi agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 30 del regolamento di cui al comma 1 da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) n. 648/2012.

     3. La Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim, delle banche italiane, nonchè delle imprese dei paesi terzi autorizzate ai sensi dell'articolo 28 o dell'articolo 29-ter del presente decreto e dei gestori dei mercati regolamentati.

     4. La Banca d'Italia è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi di cui al comma 3 per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato.

 

     Art. 79 novies. (Poteri di vigilanza). [730]

     1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente titolo, nei confronti dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, la Consob dispone dei poteri previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 7. Nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies [731].

 

          Art. 79 novies.1 (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2021/23). [732]

     1. Fatti salvi i poteri specifici delle autorità competenti in tema di accertamento dei presupposti per la risoluzione e quanto previsto dai commi seguenti, le funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob in conformità all'articolo 79-sexies, comma 3, primo periodo.

     2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad adempiere agli obblighi informativi e di notifica previsti dal regolamento (UE) 2021/23 e a svolgere le funzioni specificamente indicate nell'articolo 10, paragrafo 2, primo periodo, nell'articolo 35, paragrafo 1, nell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, e nell'articolo 39, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

     3. La Banca d'Italia, sentita la Consob:

     a) esercita le competenze previste dall'articolo 9, paragrafi 7, secondo e terzo comma, e 8, secondo comma, dall'articolo 12, paragrafi 1 e 6, primo comma, dall'articolo 15, paragrafo 1, dall'articolo 16, paragrafi 1, 4, ultimo comma, e 7, e dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

     b) approva la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione nominati ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23, nonchè il nuovo organo di controllo.

     4. La Banca d'Italia, sentita la Consob o su proposta della medesima:

     a) adotta le misure previste dall'articolo 18, paragrafi 1 e 6, secondo comma, primo periodo, del regolamento (UE) 2021/23;

     b) dispone la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o degli organi di amministrazione e di controllo delle controparti centrali, al ricorrere dei presupposti individuati nell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2021/23.

     5. La Banca d'Italia è l'autorità competente a svolgere, d'intesa con la Consob, i compiti indicati nell'articolo 9, paragrafi 9 e 10, nell'articolo 10, paragrafi 2, secondo periodo, 6, 7, 8, 9 e 10, e nell'articolo 11, paragrafi 4, primo comma, e 5, del regolamento (UE) 2021/23.

     6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite dal regolamento (UE) 2021/23 alle autorità competenti, la Banca d'Italia può emanare, d'intesa con la Consob, disposizioni di attuazione.

 

Capo II-bis

(Crisi delle controparti centrali)

 

     Art. 79 novies.2 (Amministrazione straordinaria). [733]

     1. La Banca d'Italia, di propria iniziativa, sentita la Consob o su proposta formulata da quest'ultima nell'ambito delle sue competenze, può disporre le misure indicate all'articolo 19, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento (UE) 2021/23. Nei casi e con le modalità indicati dal primo periodo, la Banca d'Italia può altresì disporre lo scioglimento dell'organo di controllo delle controparti centrali.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 7, 71, 72, 73, 74, 75, 75-bis, commi 1, secondo periodo, e 2, e 77-bis, commi da 1 a 3, del Testo Unico bancario. Ai fini degli articoli 72, comma 1-bis, e 74 del Testo Unico bancario, i commissari straordinari promuovono le soluzioni utili nell'interesse della stabilità del sistema finanziario e della sana e prudente gestione.

 

     Art. 79 novies.3 (Liquidazione coatta amministrativa). [734]

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob, può disporre con decreto la liquidazione coatta amministrativa delle controparti centrali, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione ordinaria di cui all'articolo 79-novies.4 e anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce:

     a) quando ricorrono i presupposti indicati alle lettere a) e b), ma non quello indicato alla lettera c), dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/23;

     b) quando la CCP abbia applicato o intenda applicare misure di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario dell'Unione o di uno o più Stati membri, ma non sia stata avviata la risoluzione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/23.

     2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 80, ad eccezione dei commi 1 e 2, da 81 a 90, 91, ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del Testo Unico bancario.

 

     Art. 79 novies.4 (Liquidazione ordinaria). [735]

     1. Le controparti centrali informano tempestivamente la Banca d'Italia e la Consob del verificarsi di una causa di scioglimento della società.

     2. Nel caso in cui, a fronte del verificarsi di una causa di scioglimento della società, non ricorra il presupposto di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/23, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, verifica la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione.

     3. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al comma 2.

     4. L'iscrizione di cui al comma 3 comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività della controparte centrale a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

     5. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi tutti i poteri delle Autorità.

     6. Se la procedura di liquidazione secondo le norme ordinarie non si svolge con regolarità o con speditezza, la Banca d'Italia può disporre, d'intesa con la Consob, la sostituzione dei liquidatori, nonchè dei membri degli organi di sorveglianza, determinandone il relativo compenso a carico della società.

     7. Il provvedimento di sostituzione è pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo 81, comma 2, del Testo Unico bancario.

     8. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.

 

TITOLO II-bis [736]

Disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione accentrata

 

     Art. 79 decies. (Definizioni). [737]

     1. Nel presente titolo si intendono per:

     a) «autorità rilevanti»: le autorità indicate nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;

     b) «intermediari»: i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari e i relativi trasferimenti.

 

Capo I

Autorità nazionali competenti e rilevanti

 

     Art. 79 undecies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali). [738]

     1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti per l'autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, secondo quanto disposto dai capi I e II.

     2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la prestazione dei servizi in qualità di depositario centrale di titoli da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio della Repubblica, nonchè l'estensione delle attività o l'esternalizzazione a terzi dei servizi, ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento n. 909/2014 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del medesimo regolamento. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al comma 1.

     3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza i depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica a prestare in proprio i servizi accessori di tipo bancario, nonchè a designare uno o più banche italiane o UE e a estendere i menzionati servizi, ai sensi degli articoli 54 e 56 e secondo la procedura prevista dall'articolo 55 del regolamento di cui al comma 1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione quando ricorrono i presupposti di cui all'articolo 57 dell'indicato regolamento [739].

     4. La Consob comunica al soggetto richiedente l'esito del procedimento di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3.

     5. La Consob è l'autorità responsabile della cooperazione con le autorità competenti e le autorità rilevanti degli altri Stati membri, l'AESFEM e l'ABE. La medesima autorità è il punto di contatto nello scambio di informazioni e interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima.

     6. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 18, paragrafo 3, e 27, paragrafo 8, del regolamento di cui al comma 1.

     7. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 23 del regolamento di cui al comma 1 in qualità di autorità competente dello Stato membro d'origine e in qualità di autorità competente dello Stato membro ospitante.

     8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, collaborano con le autorità dello Stato membro d'origine o di quello ospitante, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dall'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1. Le predette autorità, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, adottano le misure previste dal paragrafo 5 del medesimo articolo e possono effettuare ispezioni presso le succursali. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.

     9. La Consob esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze indicate dall'articolo 25, paragrafi 6 e 7, del regolamento di cui al comma 1.

     9-bis. La Consob può adottare, d'intesa con la Banca d'Italia, le disposizioni previste dall'articolo 4-undecies, comma 4 [740].

     10. La Consob adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, le ulteriori misure previste dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento di cui al comma 1.

 

     Art. 79 duodecies. (Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014). [741]

     1. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di scritture contabili, prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014, sono:

     a) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle controparti di un contratto di garanzia finanziaria e delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;

     b) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione e degli emittenti.

     2. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina in materia di data fissata per il regolamento titoli prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 909/2014 sono:

     a) la Consob e la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli;

     b) la Banca d'Italia, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato;

     c) la Consob, per quanto riguarda gli obblighi a carico delle altre sedi di negoziazione.

     3. La Consob è l'autorità competente a vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 da parte delle Sim e delle banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento.

     4. Le autorità competenti a vigilare sull'applicazione della disciplina degli acquisti forzosi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al comma 1, sono:

     a) la Banca d'Italia e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni compensate mediante controparte centrale, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di cui al comma 1;

     b) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni non compensate mediante controparte centrale ma eseguite in una sede di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, e la Consob, per le operazioni eseguite nelle altre sedi di negoziazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di cui al comma 1;

     c) la Banca d'Italia, per gli obblighi relativi alle operazioni su titoli di Stato non compensate mediante controparte centrale ed eseguite al di fuori di una sede di negoziazione, e la Consob, per gli obblighi relativi alle operazioni eseguite su altri strumenti finanziari, di cui all'articolo 7, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di cui al comma 1.

     5. La Consob e la Banca d'Italia ricevono i dati trasmessi dagli internalizzatori di regolamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di cui al comma 1.

     6. La Consob è l'autorità competente per vigilare sull'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1 da parte dei partecipanti a un sistema di regolamento titoli.

 

     Art. 79 terdecies. (Individuazione delle autorità nazionali rilevanti). [742]

     1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità rilevanti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014.

 

Capo II

Finalità e destinatari della vigilanza

 

     Art. 79 quaterdecies. (Finalità e poteri di vigilanza). [743]

     1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all'ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all'integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.

     2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d'Italia, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

     3. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all'applicazione del regolamento di cui al comma 2:

     a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti;

     b) procedere ad audizione personale;

     c) eseguire ispezioni;

     d) richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

     4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d'Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma 3.

     5. La Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonchè del presente titolo.

     6. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma 6.

     7. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.

     8. La Consob e la Banca d'Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

     9. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d'Italia con le modalità da esse stabilite.

 

     Art. 79 quinquiesdecies. (Regolamento dei servizi). [744]

     1. I depositari centrali disciplinano con regolamento i servizi da essi prestati, le relative modalità di svolgimento e i criteri di ammissione dei partecipanti.

     2. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, approva in sede di autorizzazione iniziale i regolamenti di cui al comma 1, ogni successiva modificazione e può richiedere di apportare modificazioni idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nei servizi prestati.

 

     Art. 79 sexiesdecies. (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni). [745]

     [1. Ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 si applica l'articolo 8-bis.]

 

     Art. 79 septiesdecies. (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob). [746]

     [1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, da parte del personale dei depositari centrali e dei soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme di cui al medesimo regolamento e la parte III, titolo II-bis e II-ter.

     2. Si applicano le disposizioni previste nell'articolo 8-ter, commi 2, 3 e 4.]

 

Capo III

I depositari centrali

 

Sezione I

Disciplina dei depositari centrali

 

     Art. 79 octiesdecies. (Revisione legale dei conti). [747]

     1. Ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.

 

     Art. 79 noviesdecies. (Modifiche all'assetto di controllo). [748]

     1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento delle partecipazioni che danno origine a cambiamenti dell'identità delle persone che esercitano il controllo sul funzionamento del depositario centrale di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle medesime partecipazioni, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

     2. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Consob o dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

 

          Art. 79 noviesdecies.1 (Disposizioni applicabili allo svolgimento di servizi e attività di investimento da parte dei depositari centrali). [749]

     1. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal titolo II-ter, ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 e stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia, che svolgono servizi e attività di investimento in aggiunta alla prestazione dei servizi esplicitamente elencati alle sezioni A e B dell'allegato all'indicato regolamento, si applicano le disposizioni del presente decreto disciplinanti la prestazione di tali servizi e attività, ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis, in conformità a quanto previsto dall'articolo 73 del predetto regolamento.

 

Sezione II

Crisi dei depositari centrali

 

     Art. 79 bis decies. (Crisi). [750]

     1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi dei depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione del depositario centrale di titoli e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 5, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d' Italia.

     2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza di un depositario centrale ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, da 85 a 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 93 e 94 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili.

 

     Art. 80. (Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari) [751]

     [1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza fine di lucro.

     2. Le società di gestione accentrata hanno per oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sensi del capo II del presente titolo. Esse possono svolgere attività connesse e strumentali.

     3. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento le risorse finanziarie e i requisiti di organizzazione delle società e le attività connesse e strumentali, tra le quali non rientra, in ogni caso, l'attività di rappresentanza nell'assemblea delle società per azioni quotate.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina con regolamento i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla Consob [752].

     5. Il regolamento previsto dal comma 4 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Si applica il comma 4, terzo e quarto periodo [753].

     6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Consob e la Banca d'Italia, determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, individuando la soglia partecipativa a tal fine rilevante.

     7. Gli acquisti e le cessioni di partecipazioni rilevanti ai sensi del comma 6, effettuati direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, devono essere comunicati entro ventiquattro ore dal soggetto acquirente alla Consob, alla Banca d'Italia e alla società di gestione unitamente alla documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti dei requisiti determinati ai sensi del comma 6.

     8. In assenza dei requisiti o in mancanza della comunicazione non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia determinata ai sensi del comma 6. In caso di inosservanza del divieto, si applica l'articolo 14, commi 5 e 6.

     9. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, autorizza la società all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari quando sussistono i requisiti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e il regolamento dei servizi di cui all'articolo 81, comma 2, sia conforme alla disciplina contenuta nel presente titolo e alle relative norme di attuazione.

     10. Alle società di gestione accentrata si applicano gli articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 159, comma 1.]

 

     Art. 81. (Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi) [754]

     [1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento, al fine di assicurare la trasparenza del sistema di gestione accentrata, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori [755]:

     a) i requisiti che debbono possedere gli intermediari e le attività, previste dal presente titolo, che essi sono abilitati a svolgere;

     b) gli strumenti finanziari ammessi alla gestione accentrata;

     c) le caratteristiche di diffusione tra il pubblico degli strumenti finanziari indicate all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni del presente titolo [756];

     d) le procedure e le modalità per assoggettare o sottrarre alla disciplina del presente titolo strumenti finanziari, in dipendenza del sorgere o del cessare dei relativi presupposti;

     e) il contenuto minimo ed essenziale del contratto da stipularsi tra la società di gestione accentrata e l'emittente, ovvero l'intermediario;

     f) le caratteristiche tecniche ed il contenuto delle registrazioni e dei conti accesi presso la società di gestione accentrata e l'intermediario;

     g) le forme e le modalità che la società di gestione accentrata deve osservare nella tenuta dei conti e nelle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli intermediari;

     h) le forme e le modalità che gli intermediari devono osservare nella tenuta dei conti e nell'effettuazione delle registrazioni sugli stessi, rispettando il principio di separatezza tra i conti propri e quelli intestati ai singoli titolari dei conti;

     i) le modalità con le quali la società di gestione accentrata deve garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti intestati agli emittenti e di quelli intestati agli intermediari, nonchè le relative comunicazioni;

     l) le modalità con le quali gli intermediari devono garantire la continua corrispondenza tra le evidenze dei conti propri presso la società di gestione accentrata e quelle dei conti propri e dei conti intestati ai clienti;

     m) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonchè per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni previste, rispettivamente, dall'articolo 83-quinquies, comma 3, e dall'articolo 83-sexies [757];

     n) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-octies;

     o) i termini entro i quali gli intermediari e le società di gestione accentrata adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;

     o-bis) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto dall'articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti [758];

     p) le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente titolo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma [759].

     2. La società di gestione accentrata adotta il regolamento dei servizi nel quale indica i servizi svolti, le modalità di svolgimento, i criteri per l'ammissione alla gestione accentrata dei soggetti e degli strumenti finanziari, sulla base di principi non discriminatori, trasparenti e obiettivi. Il regolamento dei servizi è approvato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi svolti dalla società di gestione accentrata, nonchè i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal capo II del presente titolo, siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

     2-bis. Il regolamento previsto nel comma 1 può demandare al regolamento dei servizi la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente titolo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia [760].]

 

     Art. 81 bis. (Accesso alla gestione accentrata) [761]

     [1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere al sistema di gestione accentrata.]

 

Capo IV [762]

Gestione accentrata di strumenti finanziari

 

     Art. 82. (Attività e regolamento della gestione accentrata). [763]

     1. L'attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell'Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.

     2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative [764]:

     a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonchè di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1;

     b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere;

     c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all'articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell'assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo;

     d) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l'intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonchè per l'effettuazione e la rettifica delle comunicazioni;

     e) i criteri e le modalità di svolgimento dell'attività indicata nell'articolo 83-octies;

     f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell'articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 83-octies;

     g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all'articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi [765];

     h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare;

     i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma [766].

     3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell'Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonchè i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.

     4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d'intesa con la Banca d'Italia.

     4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, individua con regolamento:

     a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater della direttiva 2007/36/CE;

     b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all'articolo 83-duodecies e le relative modalità operative;

     c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell'articolo 83-duodecies, comma 1;

     d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;

     e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell'attività di gestione accentrata [767].

 

Sezione I [768]

Gestione accentrata in regime di dematerializzazione

 

     Art. 83. (Crisi delle società di gestione accentrata) [769]

     [1. Nel caso di accertate gravi irregolarità, il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Consob o della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi delle società di gestione accentrata, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con tale decreto sono nominati uno o più commissari straordinari per l'amministrazione della società e sono determinate le indennità spettanti ai commissari, a carico della società stessa. Si applicano gli articoli 70, commi da 2 a 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del T.U. bancario, intendendosi attribuiti all'autorità che ha proposto il provvedimento i poteri della Banca d'Italia.

     1-bis. Nel caso siano accertate irregolarità di eccezionale gravità, la Consob può disporre, d'intesa con la Banca d'Italia, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 80, comma 9.

     2. Se è dichiarato lo stato di insolvenza della società ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero sia disposta la revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone con decreto la liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, secondo le disposizioni degli articoli 80, commi 3, 4, 5 e 6, 81, 82, 83, 84, ad eccezione del comma 2, e da 85 a 94 del T.U. bancario, in quanto compatibili.]

 

     Art. 83 bis. (Ambito di applicazione) [770]

     1. I valori mobiliari regolati dalla legge italiana ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione italiana o di altro Paese dell'Unione europea con il consenso dell'emittente possono esistere solo in forma scritturale [771].

     1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 può essere assolto tramite emissione diretta o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014 [772].

     2. Il regolamento indicato dall'articolo 82, comma 2, può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non aventi le caratteristiche indicate al comma 1, al fine di agevolarne la circolazione [773].

     3. L'emittente strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1 può volontariamente assoggettarli al regime di dematerializzazione presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, secondo la disciplina della presente sezione [774].

 

     Art. 83 ter. (Emissione di strumenti finanziari [775]) [776]

     [1. Per ciascuna emissione di strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione deve essere scelta un'unica società di gestione accentrata. L'emittente comunica alla società l'ammontare globale dell'emissione di strumenti finanziari, il suo frazionamento ed ogni ulteriore caratteristica stabilita dal regolamento indicato nell'articolo 81, comma 1. La società di gestione accentrata apre per ogni emissione un conto a nome dell'emittente.]

 

     Art. 83 quater. (Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari [777]) [778]

     1. Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina della presente sezione nonchè l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari.

     2. A nome e su richiesta degli intermediari, i depositari centrali accendono per ogni intermediario conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso [779].

     3. L'intermediario, qualora incaricato dello svolgimento del servizio, registra per ogni titolare di conto gli strumenti finanziari di sua pertinenza nonchè il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui all'articolo 83-octies, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In ogni altro caso l'intermediario fornisce comunicazione dell'avvenuta operazione all'intermediario presso cui il titolare ha aperto il conto, per i successivi adempimenti. La registrazione dei trasferimenti è effettuata dagli intermediari all'esito del regolamento delle relative operazioni.

     4. Le rilevazioni e le comunicazioni prescritte dalle norme vigenti che prevedono la individuazione numerica dei certificati sono effettuate mediante l'indicazione della specie e della quantità degli strumenti finanziari cui esse si riferiscono.

 

     Art. 83 quinquies. (Diritti del titolare del conto) [780]

     1. Effettuata la registrazione, il titolare del conto indicato nell'articolo 83-quater, comma 3, ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi e le norme del presente titolo. Il titolare può disporre degli strumenti finanziari registrati nel conto in conformità con quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

     2. Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

     3. Salvo quanto previsto all'articolo 83-sexies, la legittimazione all'esercizio dei diritti indicati nel comma 1 è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alla proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2 [781].

     4. Le certificazioni e le comunicazioni non conferiscono altri diritti oltre alla legittimazione sopra indicata. Sono nulli gli atti di disposizione aventi a oggetto le certificazioni suddette [782].

     4-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2352, ultimo comma, del codice civile non può esservi, per gli stessi strumenti finanziari, più di una certificazione o comunicazione ai fini della legittimazione all'esercizio degli stessi diritti [783].

 

     Art. 83 sexies. (Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto) [784]

     1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

     2. Per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, la comunicazione prevista al comma 1 è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purchè le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione [785].

     3. Per le assemblee diverse da quelle indicate al comma 2, lo statuto può richiedere che gli strumenti finanziari oggetto di comunicazione siano registrati nel conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto a partire da un termine prestabilito, eventualmente prevedendo che essi non possano essere ceduti fino alla chiusura dell'assemblea. Qualora lo statuto non impedisca la cessione degli strumenti finanziari, l'eventuale cessione degli stessi comporta l'obbligo per l'intermediario di rettificare la comunicazione precedentemente inviata [786].

     4. Le comunicazioni indicate nel comma 1 devono pervenire all'emittente entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data indicata nel comma 2, ultimo periodo ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia con regolamento, oppure entro il successivo termine indicato nello statuto ai sensi del comma 3 e del comma 5. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute all'emittente oltre i termini indicati nel presente comma, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione [787].

     5. Alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari emessi dalle società cooperative si applicano i commi 1, 3 e 4. Con riferimento alle assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione con il consenso dell'emittente nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, il termine indicato al comma 3 non può essere superiore a due giorni non festivi [788].

 

     Art. 83 septies. (Eccezioni opponibili) [789]

     1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la registrazione l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

 

     Art. 83 octies. (Costituzione di vincoli) [790]

     1. I vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dalla presente sezione, ivi compresi quelli previsti dalla normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario.

     2. Possono essere accesi specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario è responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari.

 

     Art. 83 novies. (Compiti dell'intermediario) [791]

     1. L'intermediario:

     a) esercita, in nome e per conto del titolare del conto i diritti inerenti agli strumenti finanziari, qualora quest'ultimo gli abbia conferito il relativo mandato;

     b) a richiesta dell'interessato, effettua le comunicazioni e rilascia le certificazioni di cui all'articolo 83-quinqiues, comma 3, quando necessarie per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari [792];

     c) effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni previste dall'articolo 83-sexies; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione; in tal caso, l'intermediario provvede senza necessità di ulteriori richieste all'invio delle comunicazioni;

     d) segnala all'emittente i dati identificativi dei soggetti che hanno richiesto la certificazione prevista dall'articolo 83-quinquies, comma 3, nonchè di coloro ai quali sono stati pagati dividendi e di coloro che, esercitando il diritto di opzione o altro diritto, hanno acquisito la titolarità di strumenti finanziari nominativi, specificandone le relative quantità ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente; salvo quanto previsto dalla lettera f), nei casi in cui si dà luogo alla comunicazione, essa soddisfa gli obblighi di segnalazione [793];

     e) segnala altresì all'emittente, a richiesta dell'interessato ovvero quando previsto dalle disposizioni vigenti i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente [794];

     f) nei casi in cui siano diversi dai soggetti richiedenti le certificazioni o a cui favore siano state effettuate le comunicazioni, segnala all'emittente i dati identificativi degli aventi diritti sugli strumenti finanziari ai fini degli adempimenti a carico dell'emittente [795];

     g) nei casi in cui effettua le comunicazioni di cui alle lettere b) e c) e le segnalazioni di cui alle lettere d), e) ed f), segnala all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari iscritti ai sensi dell'articolo 83-octies [796];

     g-bis) trasmette le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti nei casi individuati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis [797].

     2. Il deposito delle certificazioni rilasciate dall'intermediario e la ricezione delle comunicazioni da parte dell'emittente sostituiscono, ad ogni effetto di legge, il deposito del titolo previsto da disposizioni vigenti [798].

     3. [L'obbligo di rilasciare le certificazioni si applica altresì con riferimento agli strumenti finanziari non ammessi alla gestione accentrata ai sensi del capo I e registrati presso i conti degli intermediari] [799].

 

          Art. 83 novies.1 (Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi). [800]

     1. Gli intermediari e i depositari centrali comunicano al pubblico i corrispettivi per i servizi prestati ai sensi del capo I-bis della direttiva 2007/36/CE, distintamente per ciascun servizio.

     2. I corrispettivi che gli intermediari e i depositari centrali applicano agli azionisti, agli emittenti con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea, e agli altri intermediari, devono essere non discriminatori e proporzionati ai costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi. Qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero è consentita unicamente se debitamente giustificata e se tiene conto della variazione dei costi effettivi sostenuti per la prestazione dei connessi servizi.

 

     Art. 83 decies. (Responsabilità dell'intermediario) [801]

     1. L'intermediario è responsabile:

     a) verso il titolare del conto, per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività di trasferimento suo tramite degli strumenti finanziari, di tenuta dei conti, e per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2;

     b) verso l'emittente, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e segnalazione imposti dal presente decreto e dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 2 [802].

 

     Art. 83 undecies. (Obblighi degli emittenti azioni) [803]

     1. Gli emittenti azioni aggiornano il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e alle segnalazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 83-novies, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 83-duodecies nonchè, nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe promossa dall'emittente stesso, in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari ai sensi dell'articolo 144, comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime [804].

     2. Fermo restando l'articolo 2421 del codice civile, anche qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, le risultanze del medesimo libro sono messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato [805].

     3. Alle società cooperative non si applica il comma 1 [806].

     4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

 

     Art. 83 duodecies. (Identificazione degli azionisti) [807]

     1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonchè l'esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all'articolo 82, comma 4-bis, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall'emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell'emittente [808].

     2. [Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all'emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento] [809].

     2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea [810].

     3. L'emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1. I relativi costi sono ripartiti tra l'emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all'esigenza di non incentivare l'uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l'obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata [811].

     4. Gli emittenti pubblicano tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma 3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l'obbligo di aggiornamento del libro soci [812].

     5. Gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell'emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle società cooperative [813].

 

     Art. 83 terdecies. Pagamento dei dividendi [814]

     1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti gli strumenti finanziari registrati nei conti indicati all'articolo 83-quater, comma 3, è determinata con riferimento alle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile individuata dall'emittente che stabilisce altresì le modalità del relativo pagamento.

 

     Art. 83 quaterdecies. (Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro). [815]

     1. Le disposizioni contenute nella presente sezione costituiscono disciplina applicabile, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, anche nel caso di emissione diretta o immissione di valori mobiliari regolati dalla legge italiana in un sistema di scritture contabili gestito da un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro.

 

     Art. 84. [816]

 

Sezione II

Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari [817]

 

     Art. 85. (Deposito accentrato) [818]

     1. Nei casi in cui gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata siano rappresentati da documenti, lo svolgimento e gli effetti dell'attività di gestione accentrata sono disciplinati dalla presente sezione. Si applicano, ove non altrimenti previsto dalla presente sezione, gli articoli da 83-quater a 83-undecies [819].

     2. La clausola del contratto di deposito stipulato con i soggetti individuati nel regolamento previsto dall'articolo 82, comma 2, avente a oggetto gli strumenti finanziari individuati nel medesimo regolamento, che attribuisce al depositario la facoltà di procedere al subdeposito degli strumenti finanziari stessi presso un depositario centrale di titoli deve essere approvata per iscritto. Nell'esercizio di tale facoltà il depositario ha tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore del depositario centrale di titoli, quando si tratta di strumenti finanziari nominativi. Il deposito può essere effettuato direttamente dall'emittente [820].

     3. Gli strumenti finanziari sono immessi nel sistema in deposito regolare. Il depositario centrale di titoli è legittimato a compiere tutte le operazioni inerenti alla gestione in conformità al regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, nonchè le azioni conseguenti alla distruzione, allo smarrimento e alla sottrazione degli strumenti finanziari [821].

 

     Art. 86. (Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati) [822]

     1. Il depositante degli strumenti finanziari immessi nel sistema può, tramite il depositario e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi previsto dall'articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie in deposito presso il depositario centrale di titoli [823].

     2. Il proprietario degli strumenti finanziari immessi nel sistema assume tutti i diritti e gli obblighi conseguenti al deposito quando provi che il depositante non aveva titolo per effettuarlo.

 

     Art. 87. (Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati) [824]

     1. I vincoli gravanti sugli strumenti finanziari immessi nel sistema si trasferiscono, senza effetti novativi, sui diritti del depositante con la girata al depositario centrale di titoli; le annotazioni dei vincoli sui certificati si hanno per non apposte; di ciò è fatta menzione sul titolo [825].

     2. Nel caso di ritiro di strumenti finanziari dal sistema, il depositario fa annotazione dei vincoli sui relativi certificati con l'indicazione della data della loro costituzione.

     3. Nel caso di pignoramento di strumenti finanziari immessi nel sistema gli adempimenti nei confronti dei comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice di procedura civile sono eseguiti nei confronti dei depositari.

 

     Art. 88. (Ritiro degli strumenti finanziari accentrati) [826]

     1. Il depositario centrale di titoli mette a disposizione del depositario gli strumenti finanziari di cui è chiesto il ritiro. Gli strumenti finanziari nominativi sono girati al nome del depositario che completa la girata con il nome del giratario. Il completamento della girata è convalidato con timbro, data e firma del depositario [827].

     2. Il depositario centrale di titoli può autenticare la sottoscrizione del girante anche quando la girata è fatta a proprio favore. La sottoscrizione da esse apposta sul titolo in qualità di girante non ha bisogno di autenticazione. La girata e la intestazione a favore del depositario centrale di titoli di strumenti finanziari da immettere nel sistema fanno esplicita menzione del presente decreto [828].

 

     Art. 89. (Aggiornamento del libro soci) [829]

     1. Il depositario centrale di titoli comunica agli emittenti le azioni nominative ad essa girate ai fini dell'aggiornamento del libro dei soci [830].

 

Sezione III [831]

Gestione accentrata dei titoli di Stato

 

     Art. 90. (Gestione accentrata dei titoli di Stato). [832]

     1. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con regolamento le modalità di individuazione dei depositari centrali dei titoli di Stato nonchè i criteri per la fornitura dei relativi servizi.

 

TITOLO II-ter [833]

Accesso alle infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading

 

Capo I

Autorità nazionali competenti

 

     Art. 90 bis. (Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica). [834]

     1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami ed esercitare, d'intesa con la Banca d'Italia, le competenze in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica da parte di:

     a) partecipanti, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014;

     b) emittenti, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

     c) depositari centrali, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

 

     Art. 90 ter. (Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). [835]

     1. La Consob è l'autorità competente a ricevere i reclami e svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni in materia di accesso di controparti centrali e sedi di negoziazione ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014.

     2. In materia di accesso alle sedi di negoziazione, la Consob è l'autorità competente a:

     a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da controparti centrali [836];

     b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.

     3. Le competenze di cui al comma 2 sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

     4. In materia di accesso alle controparti centrali, la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, è l'autorità competente a:

     a) svolgere le funzioni previste dall'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da sedi di negoziazione [837];

     b) ricevere i reclami e svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali.

 

Capo II

Diritto di accesso e accordi

 

     Art. 90 quater. (Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera). [838]

     1. Fatti salvi i titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno diritto di accedere direttamente e indirettamente alle controparti centrali stabilite nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari [839].

 

     Art. 90 quinquies. (Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera). [840]

     1. Fatto salvo l'articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014, le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari [841].

     2. I gestori dei mercati assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni:

     a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni;

     b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d'Italia [842].

     3. I gestori dei mercati comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma 2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d'Italia nel caso dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato [843].

     4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d'Italia, nei casi di gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonchè di gestori di mercati regolamentati di strumenti del mercato monetario, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute [844].

 

     Art. 90 sexies. (Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento). [845]

     1. Fatti salvi gli articoli 7 e 8 e il Titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012, l'articolo 53 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonchè gli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) n. 600/2014, i gestori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione possono concludere accordi con le controparti centrali o con i depositari centrali stabiliti in un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o il regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato o al sistema multilaterale di negoziazione [846].

     2. La Consob può opporsi agli accordi di cui al comma 1 qualora, tenuto anche conto delle condizioni previste all'articolo 90-quinquies, comma 2, ciò si renda necessario per preservare l'ordinato funzionamento dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione.

     3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dalla Banca d'Italia per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato.

     4. La Consob e Banca d'Italia possono disciplinare con regolamento gli adempimenti informativi dei gestori in occasione degli accordi di cui al comma 1.

 

Capo III

Vigilanza

 

     Art. 90 septies. (Poteri di vigilanza). [847]

     1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dal presente Titolo, la Consob e la Banca d'Italia dispongono, nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, dei poteri rispettivamente previsti dagli articoli 62-octies, 62-novies, 62-decies, 79-sexies e 79-quaterdecies [848].

 

PARTE IV

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 91. Poteri della CONSOB

     1. La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all'efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali.

 

     Art. 91 bis. (Comunicazione dello Stato membro d'origine). [849]

     1. Nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), gli emittenti comunicano lo Stato membro d'origine in conformità all'articolo 113-ter e alle disposizioni adottate dalla Consob con regolamento. La medesima comunicazione è effettuata alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede legale, ove applicabile, nonchè alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti.

     2. Per gli emittenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine entro tre mesi dalla data in cui i valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione, per la prima volta nell'Unione europea, unicamente in un mercato regolamentato italiano, lo Stato membro d'origine è l'Italia. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di più Stati membri, inclusa l'Italia, in assenza della comunicazione richiesta dal comma 1, sia l'Italia che tali altri Stati membri sono considerati Stato membro d'origine, fino alla successiva scelta e relativa comunicazione.

 

          Art. 92. Parità di trattamento [850]

     1. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine assicurano il medesimo trattamento a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati che si trovino in identiche condizioni.

     2. Gli emittenti quotati e gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine garantiscono a tutti i portatori degli strumenti finanziari quotati gli strumenti e le informazioni necessari per l'esercizio dei loro diritti.

     3. La Consob detta con regolamento, in conformità alla normativa comunitaria, disposizioni di attuazione del comma 2, prevedendo anche la possibilità dell'utilizzo di mezzi elettronici per la trasmissione delle informazioni.

 

          Art. 93. Definizione di controllo

     1. Nella presente parte sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

     a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

     b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

     2. Ai fini del comma 1 si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

 

TITOLO II

APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

 

Capo I [851]

Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

 

          Art. 93 bis. Definizioni [852]

     1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per:

     a) "regolamento prospetto": regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017;

     b) "disposizioni attuative": gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

     b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 [853];

     c) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;

     d) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;

     e) "Stato membro d'origine":

     1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro d'origine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto;

     2) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr è stato costituito;

     f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine;

     f-bis) «KIID»: il documento previsto dall'articolo 78 della direttiva 2009/65/CE recante le informazioni-chiave sulle caratteristiche essenziali dell'OICVM, da fornire agli investitori in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e assumere, di conseguenza, decisioni di investimento informate, e redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione dell'Unione europea [854];

     f-ter) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1286/2014 [855].

 

Sezione I

Offerta al pubblico di titoli e di prodotti finanziari

diversi dalle quote o azioni di OICR aperti [856]

 

          Art. 94. (Offerta al pubblico di titoli). [857]

     1. L'offerta pubblica di titoli è disciplinata dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonchè dalle disposizioni della presente sezione.

     2. La Consob è l'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento di cui al comma 1.

     3. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di titoli presentano la domanda di approvazione del prospetto alla Consob, allegandone una bozza. I termini per l'approvazione del prospetto previsti dall'articolo 20, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento prospetto decorrono dalla data di presentazione del progetto di prospetto. Qualora la Consob accerti che il progetto di prospetto non risponde ai criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione ovvero che sono necessarie modifiche o informazioni supplementari, si applicano la procedura e i termini di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto secondo l'approccio proporzionato previsto dall'articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019 [858].

     4. Al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto avente ad oggetto titoli bancari, la Consob stipula accordi di collaborazione con la Banca d'Italia.

     5. L'emittente o l'offerente, a seconda dei casi, nonchè l'eventuale garante e le persone responsabili di talune parti delle informazioni contenute nel prospetto rispondono, queste ultime limitatamente a tali parti, dei danni subiti dall'investitore che abbia fatto ragionevole affidamento sulla veridicità e completezza delle informazioni contenute nel prospetto e in un suo eventuale supplemento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di assicurare che le informazioni in questione fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso.

     6. Le persone responsabili del prospetto e degli eventuali supplementi ai sensi del comma 5, sono chiaramente indicate nel prospetto con i loro nomi e la loro funzione o, nel caso di persone giuridiche, con la denominazione e la sede legale; è inoltre riportata una loro attestazione certificante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni del prospetto sono conformi ai fatti e che nel prospetto non vi sono omissioni tali da alterarne il senso.

     7. [La responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole grava sull'intermediario responsabile del collocamento, a meno che non provi di aver adottato ogni diligenza allo scopo di verificare che le informazioni contenute nel prospetto fossero conformi ai fatti e non presentassero omissioni tali da alterarne il senso] [859].

     8. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente in base alla nota di sintesi, redatta ai sensi dell'articolo 7 del regolamento prospetto o alla nota di sintesi specifica di un prospetto UE della crescita ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi sia fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto o non offra, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni chiave per aiutare gli investitori al momento di valutare l'opportunità di investire nei titoli.

     9. Le azioni risarcitorie sono esercitate entro cinque anni dalla pubblicazione del prospetto, salvo che l'investitore provi di avere scoperto le falsità delle informazioni o le omissioni nei due anni precedenti l'esercizio dell'azione.

 

     Art. 94 bis. (Offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti). [860]

     1. Coloro che intendono effettuare un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti pubblicano preventivamente un prospetto. A tal fine, presentano la domanda di approvazione dello stesso alla Consob, allegandone la bozza. Il prospetto non può essere pubblicato finchè non è approvato dalla Consob ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b). Il prospetto contiene, in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell'emittente e dei prodotti finanziari offerti, siano rilevanti per un investitore affinchè possa procedere ad una valutazione con cognizione di causa della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell'emittente e degli eventuali garanti, nonchè dei diritti connessi ai titoli, delle ragioni dell'emissione e del suo impatto sull'emittente. Il prospetto contiene, altresì, una nota di sintesi la quale, concisamente e con linguaggio non tecnico, fornisce le informazioni chiave. Il formato e il contenuto della nota di sintesi forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali dei prodotti finanziari che aiutino gli investitori al momento di valutare se investire in tali prodotti.

     2. Se il prospetto dell'offerta non è disciplinato ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera b), la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto di cui al comma 1.

     3. La Consob, previa verifica della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite, approva il prospetto nei termini e secondo le modalità e le procedure da essa stabiliti con il regolamento previsto dall'articolo 95, comma 1, lettera b). La mancata decisione da parte della Consob nei termini previsti non costituisce approvazione del prospetto.

     4. Qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevanti relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta deve essere menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto.

     5. La Consob pubblica nel proprio sito internet almeno un elenco dei prospetti approvati ai sensi del presente articolo.

     6. Ove il prospetto non indichi il prezzo d'offerta definitivo o la quantità di prodotti finanziari definitiva da offrire al pubblico, nè siano presenti il prezzo massimo o la quantità massima di prodotti finanziari o i metodi di valutazione ed i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo di offerta definitivo deve essere determinato, nonchè una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione dei prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo o la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

     7. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che il fatto nuovo significativo, l'errore o l'imprecisione rilevante siano emersi o siano stati rilevati prima della chiusura del periodo di offerta o della consegna dei prodotti finanziari, se precedente. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile è indicata nel supplemento.

     8. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di Oicr aperti si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9. Per la predisposizione della nota di sintesi, si applica il regime di responsabilità previsto dal comma 8 dell'articolo 94.

 

     Art. 95. (Disposizioni di attuazione). [861]

     1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare:

     a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonchè il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall'articolo 94, comma 3;

     b) con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonchè il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'articolo 94-bis, comma 1, la Consob può, stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;

     c) le modalità da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis [862];

     d) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari;

     e) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale.

     2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonchè coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti.

     3. Con proprio regolamento la Consob può stabilire, secondo un criterio di proporzionalità degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.

 

     Art. 95 bis. Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione [863]

     [1. Ove il prospetto non indichi le condizioni o i criteri in base ai quali il prezzo di offerta definitivo e la quantità dei prodotti da offrirsi al pubblico sono determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo, l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari può essere revocata entro il termine indicato nel prospetto e comunque entro un termine non inferiore a due giorni lavorativi calcolati a decorrere dal momento in cui vengono depositati il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei prodotti finanziari offerti al pubblico.

     2. Gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere i prodotti finanziari prima della pubblicazione di un supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo tale pubblicazione, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall'articolo 94, comma 7, siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico o della consegna dei prodotti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima entro la quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento [864].]

 

     Art. 96. Bilanci dell'emittente [865]

     1. Nelle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, l'ultimo bilancio e il bilancio consolidato eventualmente redatto dall'emittente nonchè il bilancio e il bilancio consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell'offerta sono corredati delle relazioni di revisione nelle quali un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze esprimono il proprio giudizio. L'offerta non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo ovvero si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio [866].

 

          Art. 97. (Poteri di indagine e di vigilanza). [867]

     1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l'articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l'articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono da essi controllati, ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori legali degli emittenti e degli offerenti, nonchè agli intermediari incaricati dell'offerta pubblica.

     2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano agli altri soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, nonchè ai soggetti che prestano i servizi accessori di cui all'Allegato I, Sezione B, numero 6.

     3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei titoli e dei prodotti finanziari diversi dai titoli di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 94 e 94-bis.

 

     Art. 98. (Pubblicazione del prospetto dei FIA chiusi o dei FIA UE chiusi). [868]

     1. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro d'origine, o di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA UE chiusi per le quali l'Italia è lo Stato membro ospitante, il prospetto è pubblicato quando si è conclusa la procedura prevista, rispettivamente, dall'articolo 43 e dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.

 

     Art. 98 bis. Emittenti di Paesi extracomunitari [869]

     [1. Nel caso di emittenti aventi la loro sede legale in un Paese extracomunitario, per i quali l'Italia sia lo Stato membro d'origine, la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario, ove ricorrano le seguenti condizioni:

     a) il prospetto sia stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle Commissioni di vigilanza dei mercati, compresi i Disclosure Standards della IOSCO e

     b) le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie.

     2. Ove l'offerta sia prevista in Italia quale Stato membro ospitante si applica l'articolo 98, commi 2 e 3.]

 

Sezione II

Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

 

     Art. 98 ter. (KID e prospetto [870]) [871]

     1. L'offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati il KID e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d'offerta individuata dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, lettera a-bis) [872].

     2. [Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità ai regolamenti comunitari che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede comunitaria] [873].

     3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale [874].

     4. Si applica l'articolo 94, commi 5, 6, 7 e 9 [875].

     5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall'articolo 42 [876].

     5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d'offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall'articolo 43 o dall'articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione [877].

 

          Art. 98-ter. 1 (Offerte rivolte agli investitori non al dettaglio). [878]

     1. Nel caso in cui l'offerta di OICVM italiani non sia rivolta a investitori al dettaglio, gli offerenti scelgono se redigere il KIID o il KID. Nel caso in cui venga redatto il KID, si applica il regolamento (UE) n. 1286/2014 e le relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

     2. L'offerta di cui al comma 1 è preceduta da una comunicazione alla Consob alla quale sono allegati il KIID o il KID e il prospetto.

     3. Il KIID è redatto in conformità ai regolamenti europei che disciplinano la materia e alle relative disposizioni attuative adottate in sede europea.

     4. Il KIID deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell'investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Il KIID ha natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori contenute nel KIID sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto.

     5. Nessuno può essere ritenuto civilmente responsabile esclusivamente sulla base del KIID, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che il KIID possa risultare fuorviante, impreciso o non coerente con le corrispondenti parti del prospetto.

 

     Art. 98 quater. Disposizioni di attuazione [879]

     1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare [880]:

     a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonchè le modalità e i termini di pubblicazione del prospetto, il regime di consegna e l'eventuale aggiornamento del KIID e del prospetto [881];

     a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione [882];

     a-ter) il regime linguistico del KIID e del prospetto [883];

     b) le modalità da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis [884];

     c) le modalità di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari.

     2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob può consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.

 

     Art. 98 quinquies. Obblighi informativi [885]

     1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, agli offerenti quote o azioni di OICR aperti si applicano:

     a) l'articolo 114, commi 5 e 6, dalla data di pubblicazione dei prospetti fino alla conclusione dell'offerta;

     b) l'articolo 115, dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 98-ter fino a un anno dalla conclusione dell'offerta.

     2. [La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano, nei medesimi periodi, agli altri soggetti indicati nell'articolo 98-quater, comma 3, nonchè ai soggetti che prestano i servizi indicati nell'articolo 1, comma 6, lettera e)] [886].

     3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la CONSOB, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall'acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori delle quote o azioni di OICR aperti, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un'offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 98-ter.

 

     Art. 98-sexies. (Obblighi relativi alla segnalazione delle violazioni). [887]

     [1. Gli articoli 8-bis e 8-ter si applicano anche con riferimento alle violazioni commesse nell'ambito di un'offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM.]

 

Sezione III

Disposizioni comuni

 

     Art. 99. Poteri della Consob [888]

     1. La Consob può:

     a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, l'offerta avente ad oggetto titoli, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonchè del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

     b) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, l'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione;

     c) vietare l'offerta nel caso di accertata violazione o di fondato sospetto che potrebbero essere violate le disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonchè del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

     d) vietare l'offerta in caso di accertata violazione dei provvedimenti di cui alle lettere a) o b);

     e) rendere pubblico il fatto che l'offerente o l'emittente non ottempera ai propri obblighi;

     f) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre al gestore di una sede di negoziazione la sospensione in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna volta, delle negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, nonchè del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

     g) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, vietare o imporre al gestore di una sede di negoziazione di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato, in un MTF o in un OTF in caso di accertata violazione delle disposizioni del presente Capo o delle relative norme di attuazione, oppure del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative;

     h) sospendere il procedimento di approvazione del prospetto o sospendere o limitare l'offerta pubblica di strumenti finanziari nel caso in cui l'autorità competente si avvalga del potere di imporre un divieto o una restrizione a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, fino a quando tale divieto o restrizione siano cessati;

     i) esercitare i poteri cautelari di cui all'articolo 37 del regolamento prospetto, nei casi ivi previsti;

     l) esigere che l'emittente o l'offerente includa nel prospetto informazioni supplementari, se è necessario per la tutela degli investitori;

     m) fermo restando il potere previsto nell'articolo 66-quater, comma 1, sospendere o imporre ai gestori dei mercati regolamentati, degli MTF o degli OTF, di sospendere la negoziazione dei titoli se la situazione dell'emittente è tale che la negoziazione pregiudicherebbe gli interessi degli investitori.

 

     Art. 100. (Casi di esenzione). [889]

    1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da b) a f), del regolamento prospetto.

     2. Sono esentate dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento prospetto, le offerte di titoli di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob, comunque nei limiti di importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, con il regolamento di cui alla lettera c) del comma 3.

     3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli e:

     a) rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;

     b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

     c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;

     d) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a dodici mesi.

     4. La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte.

 

     Art. 100 bis. (Rivendita di titoli o prodotti finanziari diversi dai titoli). [890]

     1. L'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, può far valere la nullità del contratto nel caso in cui i titoli o i prodotti finanziari diversi dai titoli offerti al pubblico siano stati già oggetto, in Italia o all'estero, di un collocamento riservato a investitori qualificati e, nei dodici mesi successivi, siano stati sistematicamente rivenduti al pubblico in assenza del prospetto di offerta, a meno che tale rivendita non ricada in una delle ipotesi di esenzione previste all'articolo 1, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento prospetto o all'articolo 100, comma 1, del presente decreto. I soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei titoli rispondono del danno arrecato. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.

     2. Alla rivendita successiva dei prodotti finanziari diversi dai titoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del regolamento prospetto, nonchè le disposizioni di cui al comma 1.

 

          Art. 100 ter. (Offerte di crowdfunding). [891]

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

     2. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonchè, limitatamente alle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese, dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata [892]:

     a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta di crowdfunding;

     b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportandone il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nella piattaforma di crowdfunding prevedono espressamente che l'adesione all'offerta di crowdfunding, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinchè i medesimi:

     1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

     2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea nè a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

     3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c);

     4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a sè stessi delle quote di loro pertinenza;

     c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario.

     3. La scritturazione e il trasferimento delle quote di cui al comma 2 non comportano costi o oneri nè per l'acquirente nè per l'alienante. La successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

     4. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2 è chiaramente indicato nella piattaforma di crowdfunding, ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione oppure indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

     5. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da società a responsabilità limitata ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante è indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonchè in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

     6. La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503, è resa disponibile agli investitori, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), del medesimo regolamento, secondo modalità e termini stabiliti dalla Consob.

     7. Nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503, il titolare del progetto è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni.

     8. Nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2020/1503, il fornitore di servizi di crowdfunding è responsabile delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni.

     9. I soggetti che prestano servizi di crowdfunding diversi da quelli disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 pubblicano sul proprio sito web e includono nelle informazioni rese alla clientela relative al servizio prestato la seguente avvertenza: "Questo servizio di crowdfunding non è soggetto ad autorizzazione o vigilanza da parte della Banca d'Italia o della Consob. A questo servizio non si applicano le regole e le tutele previste dal regolamento europeo sui fornitori di servizi di crowdfunding n. 1503/2020.". L'avvertenza è attivata, in particolare, anche all'accesso al sito web del soggetto che presta il servizio e resta visibile per l'intera durata della navigazione.

     10. Salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte di crowdfunding.

 

     Art. 101. Attività pubblicitaria [893]

     1. La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156, le modalità e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità effettuata in Italia concernente un'offerta [894].

     2. Prima della pubblicazione del prospetto è vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli.

     3. La pubblicità relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformità alle disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto [895].

     4. La Consob può:

     a) con riferimento all'offerta avente ad oggetto titoli, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, la pubblicità, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione, nonchè del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 [896];

     b) con riferimento all'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156 [897];

     c) vietare la pubblicità, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b);

     d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c).

     5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta è diretta in esclusiva.

 

     Art. 101 bis. (Definizioni e ambito applicativo). [898]

     1. Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario.

     2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.

     3. Gli articoli 102, commi 2 e 5, l'articolo 103, comma 3-bis, ogni altra disposizione del presente decreto che pone a carico dell'offerente o della società emittente specifici obblighi informativi nei confronti dei dipendenti o dei loro rappresentanti, nonchè gli articoli 104, 104-bis e 104-ter, non si applicano alle:

     a) offerte pubbliche di acquisto o di scambio aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli;

     b) offerte pubbliche di acquisto o scambio che non hanno ad oggetto titoli che attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti di cui all'articolo 105, commi 2 e 3;

     c) offerte pubbliche di acquisto o di scambio promosse da chi detiene individualmente, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società [899];

     d) offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto azioni proprie.

     3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, la Consob può individuare con regolamento le offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli, alle quali le disposizioni della presente Sezione non si applicano in tutto o in parte, ove ciò non contrasti con le finalità indicate all'articolo 91 [900].

     4. Per "persone che agiscono di concerto" si intendono i soggetti che cooperano tra di loro sulla base di un accordo, espresso o tacito, verbale o scritto, ancorchè invalido o inefficace, volto ad acquisire, mantenere o rafforzare il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio [901].

     4-bis. Sono, in ogni caso, persone che agiscono di concerto:

     a) gli aderenti a un patto, anche nullo, previsto dall'articolo 122, comma 1 e comma 5 lettere a), b), c) e d);

     b) un soggetto, il suo controllante, e le società da esso controllate;

     c) le società sottoposte a comune controllo;

     d) una società e i suoi amministratori, componenti del consiglio di gestione, o di sorveglianza o direttori generali [902].

     4-ter. Fermo restando il comma 4-bis, la Consob individua con regolamento:

     a) i casi per i quali si presume che i soggetti coinvolti siano persone che agiscono di concerto ai sensi del comma 4, salvo che provino che non ricorrono le condizioni di cui al medesimo comma;

     b) i casi nei quali la cooperazione tra più soggetti non configura un'azione di concerto ai sensi del comma 4 [903].

 

     Art. 101 ter. (Autorità di vigilanza e diritto applicabile). [904]

     1. La Consob vigila sulle offerte pubbliche di acquisto o di scambio in conformità alle disposizioni del presente capo.

     2. Ai fini del riparto delle competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari con riguardo alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, aventi ad oggetto titoli di società regolate dal diritto di uno Stato comunitario, e strumentali o successive all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente, si osservano le disposizioni seguenti.

     3. La Consob vigila sullo svolgimento delle offerte pubbliche:

     a) aventi a oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione su uno o più mercati regolamentati italiani;

     b) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione esclusivamente su mercati regolamentati italiani;

     c) aventi ad oggetto titoli emessi da una società la cui sede legale è situata in uno Stato comunitario diverso dall'Italia e ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari diversi da quello dove la società ha la propria sede legale, qualora siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ovvero, qualora i titoli siano stati ammessi per la prima volta alla negoziazione contemporaneamente sui mercati regolamentati italiani e di altri Stati comunitari, nel caso in cui la società emittente scelga la Consob quale autorità di vigilanza, informandone i suddetti mercati e le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i termini per la comunicazione al pubblico della decisione della società emittente relativa alla scelta dell'autorità competente per la vigilanza sull'offerta.

     4. Nei casi in cui la Consob sia l'autorità di vigilanza competente ai sensi del comma 3, lettere b) e c), sono disciplinate dal diritto italiano le questioni inerenti al corrispettivo dell'offerta, alla procedura, con particolare riguardo agli obblighi di informazione sulla decisione dell'offerente di procedere all'offerta, al contenuto del documento di offerta e alla divulgazione dell'offerta. Per le questioni riguardanti l'informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente, per le questioni di diritto societario con particolare riguardo a quelle relative alla soglia al cui superamento consegue l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, alle deroghe a tale obbligo e alle condizioni in presenza delle quali l'organo di amministrazione della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta, le norme applicabili e l'autorità competente sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale.

     5. Nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto titoli emessi da società la cui sede legale è situata nel territorio italiano e ammessi alla negoziazione esclusivamente su uno o più mercati regolamentati di altri Stati comunitari, sono disciplinate dal diritto italiano le materie indicate nel comma 4, secondo periodo e l'autorità competente in relazione ad esse è la Consob.

 

CAPO II

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

 

Sezione I

Disposizioni generali

 

          Art. 102. Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi [905]

     1. La decisione ovvero il sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio sono senza indugio comunicati alla Consob e contestualmente resi pubblici. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di pubblicazione della comunicazione.

     2. Non appena l'offerta sia stata resa pubblica, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente ne informano i rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, i lavoratori stessi.

     3. Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, l'offerente promuove l'offerta tempestivamente, e comunque non oltre venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, presentando alla Consob il documento d'offerta destinato alla pubblicazione. In caso di mancato rispetto del termine il documento d'offerta è dichiarato irricevibile e l'offerente non può promuovere un'ulteriore offerta avente a oggetto prodotti finanziari del medesimo emittente nei successivi dodici mesi.

     4. Entro quindici giorni dalla presentazione del documento d'offerta, la Consob lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonchè particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. Nell'ipotesi in cui, per lo svolgimento dell'offerta, la normativa di settore richieda autorizzazioni di altre autorità, la Consob approva il documento d'offerta entro cinque giorni dalla comunicazione delle autorizzazioni stesse. Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato [906].

     4-bis. Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio che abbiano ad oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, l'offerente può richiedere alla Consob che l'offerta sia soggetta, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione, di cui al capo I del presente titolo. La Consob, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta, accoglie la medesima, ove ciò non contrasti con le finalità indicate nell'articolo 91 [907].

     5. Non appena il documento sia stato reso pubblico, il consiglio di amministrazione o di gestione della società emittente e dell'offerente lo trasmettono ai rispettivi rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di rappresentanti, ai lavoratori stessi.

     6. In pendenza dell'offerta la Consob può:

     a) sospenderla in via cautelare, in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari;

     b) sospenderla, per un termine non superiore a trenta giorni, nel caso intervengano fatti nuovi o non resi noti in precedenza tali da non consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta;

     c) dichiararla decaduta, in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).

     7. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente capo, la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), nei confronti di chiunque appaia informato dei fatti. In caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle norme regolamentari si applica l'articolo 187-octies.

     8. In presenza di indiscrezioni comunque diffuse tra il pubblico in merito ad una possibile offerta pubblica di acquisto o scambio e di irregolarità nell'andamento del mercato dei titoli interessati, ai potenziali offerenti si applica l'articolo 114, commi 5 e 6.

 

          Art. 103. Svolgimento dell'offerta

     1. L'offerta è irrevocabile. Ogni clausola contraria è nulla. L'offerta è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari che ne formano oggetto.

     2. Fermo quanto previsto dal titolo III, capo I, agli emittenti, agli offerenti, alle persone che agiscono di concerto con essi, nonchè agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, e fino ad un anno dalla chiusura dell'offerta [908].

     3. Il consiglio di amministrazione dell'emittente diffonde un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla medesima. Per le società organizzate secondo il modello dualistico il comunicato, eventualmente congiunto, è approvato dal consiglio di gestione e dal consiglio di sorveglianza [909].

     3-bis. Il comunicato contiene altresì una valutazione degli effetti che l'eventuale successo dell'offerta avrà sugli interessi dell'impresa, nonchè sull'occupazione e la localizzazione dei siti produttivi. Contestualmente alla sua diffusione, il comunicato è trasmesso ai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, ai lavoratori direttamente. Se ricevuto in tempo utile, al comunicato è allegato il parere dei rappresentanti dei lavoratori quanto alle ripercussioni sull'occupazione [910].

     4. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione e, in particolare, disciplina:

     a) il contenuto del documento d'offerta, nonchè le modalità per la pubblicazione del documento e per lo svolgimento dell'offerta;

     b) la correttezza e la trasparenza delle operazioni sui prodotti finanziari oggetto dell'offerta;

     c) gli effetti sul corrispettivo dell'offerta degli acquisti di prodotti finanziari che ne sono oggetto, effettuati dagli offerenti o dalle persone che agiscono di concerto con essi dopo la comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, in pendenza dell'offerta o nei sei mesi successivi alla chiusura di questa;

     d) le modifiche all'offerta, le offerte di aumento e quelle concorrenti, senza limitare il numero dei rilanci, effettuabili fino alla scadenza di un termine massimo;

     e) il riconoscimento dei documenti d'offerta approvati da autorità di vigilanza di altri Stati comunitari o da autorità di vigilanza di Stati extracomunitari con le quali vi siano accordi di cooperazione;

     f) le modalità di pubblicazione dei provvedimenti da essa adottati ai sensi della presente sezione [911].

     5. [La CONSOB individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 2 si applicano, nei periodi ivi indicati, agli offerenti, ai soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni] [912].

 

          Art. 104. Difese [913]

     1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti [914].

     1-bis. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 e richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta [915].

     1-ter. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 1-bis. Le società comunicano le deroghe approvate ai sensi del presente comma alla Consob e alle autorità di vigilanza in materia di offerte pubbliche di acquisto degli Stati membri in cui i loro titoli sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o in cui è stata chiesta tale ammissione. Tali deroghe sono altresì tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento [916].

     2. L'avviso di convocazione relativo alle assemblee di cui al presente articolo è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 125-bis entro il quindicesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea [917].

 

     Art. 104 bis. (Regola di neutralizzazione) [918]

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3 [919].

     2. Nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto nè hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali. Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies [920].

     3. Quando, a seguito di un'offerta di cui al comma 1, l'offerente venga a detenere almeno il settantacinque per cento del capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, nella prima assemblea che segue la chiusura dell'offerta, convocata per modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto e non hanno effetto [921]:

     a) le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali;

     b) qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto;

     b-bis) le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo 127-quinquies [922].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle limitazioni statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale.

     5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia reso non esercitabili, purchè le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta.

     6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.

     7. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, e in materia di limiti di possesso azionario e al diritto di voto di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge [923].

 

     Art. 104 ter. (Clausola di reciprocità). [924]

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 104, commi 1 e 1-bis, e, qualora previste negli statuti, le disposizioni di cui all'articolo 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti [925].

     2. [Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 applichino disposizioni analoghe all'articolo 104, commi 1 e 1-ter, ma, anche con riguardo ad uno solo tra essi, la relativa assemblea sia costituita o deliberi secondo regole meno rigorose di quelle stabilite all'articolo 104, comma 1, le assemblee ivi previste sono costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli articoli 2368 e 2369 del codice civile, secondo l'oggetto della delibera] [926].

     3. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

     4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. L'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento [927].

 

Sezione II

Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

 

          Art. 105. Disposizioni generali [928]

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani [929].

     2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza [930].

     3. La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto [931].

     3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2 [932].

 

          Art. 106. Offerta pubblica di acquisto totalitaria [933]

     1. Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso [934].

     1-bis. Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata [935].

     1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque per cento nè superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater del codice civile [936].

     2. Per ciascuna categoria di titoli, l'offerta è promossa entro venti giorni a un prezzo non inferiore a quello più elevato pagato dall'offerente e da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei dodici mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, per acquisti di titoli della medesima categoria. Qualora non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso di titoli della medesima categoria nel periodo indicato, l'offerta è promossa per tale categoria di titoli ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi o del minor periodo disponibile. Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti a un prezzo più elevato, in caso di superamento della soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai sensi dell'articolo 127-quinquies [937].

     2-bis. Il corrispettivo dell'offerta può essere costituito in tutto o in parte da titoli. Nel caso in cui i titoli offerti quale corrispettivo dell'offerta non siano ammessi alla negoziazione su di un mercato regolamentato in uno Stato comunitario ovvero l'offerente o le persone che agiscono di concerto con questi, abbia acquistato verso un corrispettivo in denaro, nel periodo di cui al comma 2 e fino alla chiusura dell'offerta, titoli che conferiscono almeno il cinque per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea della società i cui titoli sono oggetto di offerta, l'offerente deve proporre ai destinatari dell'offerta, almeno in alternativa al corrispettivo in titoli, un corrispettivo in contanti.

     3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:

     a) la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis, e 1-ter è acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni o la maggiorazione dei diritti di voto, in società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da titoli emessi da altra società di cui all'articolo 105, comma 1 [938];

     b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria [939];

     c) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo inferiore a quello più elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale prezzo e purchè ricorra una delle seguenti circostanze:

     1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano stati oggetto di manipolazione;

     2) il prezzo più elevato pagato dall'offerente o dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel periodo di cui al comma 2 sia il prezzo di operazioni di compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a condizioni di mercato e nell'ambito della gestione ordinaria della propria attività caratteristica ovvero sia il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5 [940];

     d) l'offerta, previo provvedimento motivato della Consob, è promossa ad un prezzo superiore a quello più elevato pagato purchè ciò sia necessario per la tutela degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

     1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un prezzo più elevato di quello pagato per l'acquisto di titoli della medesima categoria;

     2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o più venditori;

     3) [l'offerente o le persone che agiscono di concerto con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto] [941];

     4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato siano stati oggetto di manipolazione.

     3-bis. La Consob, tenuto conto delle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, può stabilire con regolamento le ipotesi in cui l'obbligo di offerta consegue ad acquisti che determinino la detenzione congiunta di titoli e altri strumenti finanziari con diritto di voto sugli argomenti indicati nell'articolo 105, in misura tale da attribuire un potere complessivo di voto equivalente a quella di chi detenga la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis, e 1-ter [942].

     3-ter. I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 3 sono resi pubblici con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 103, comma 4, lettera f).

     3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non si applica alle PMI, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione