Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 18/12/1997 |
Numero: | 471 |
Sommario |
Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive). |
Art. 2. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. |
Art. 3. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari. |
Art. 4. Disposizione transitoria. |
Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi. |
Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. |
Art. 7. Violazioni relative alle esportazioni. |
Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. |
Art. 9. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità. |
Art. 10. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari. |
Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto. |
Art. 12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto. |
Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). |
Art. 14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte. |
Art. 15. Incompletezza dei documenti di versamento. |
Art. 16. Abrogazione di norme. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 69.4.15 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. [1]
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(G.U. 8 gennaio 1998, n. 5, Supplemento ordinario).
TITOLO I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
CAPO I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
Art. 1. (Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive). [2]
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili [3].
1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del
2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte [5].
2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del
3. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente [7].
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.
5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
6. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.
6-bis. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018 n. 142 da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 2 [8].
7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del
8. [Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi] [9].
Art. 2. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [10].
1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del
2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250 [12].
2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del
2-bis. La sanzione di cui al comma 2 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente [14].
2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000 [15].
3. [Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 è ridotta del cinquanta per cento] [16].
4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 1-bis, 2 e 2.1 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata [17].
4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
Art. 3. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.
1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [20].
Art. 4. Disposizione transitoria. [21]
[1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del
CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 5. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del
1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del
2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del
3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del
4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del settanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro [25].
4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del
4-bis. La sanzione di cui al comma 4 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode [27].
4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000 [28].
4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del
5. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del
6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35-ter del
Art. 6. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo [32].
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del
2-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del
3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al settanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [35].
3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 2-bis, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non può essere inferiore a euro 300 [37].
5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.
6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del
8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile [39].
9. [Se la regolarizzazione è eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, è restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del
9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del
9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del
9-bis.3. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del
9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
Art. 7. Violazioni relative alle esportazioni.
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, del
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del
3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del
4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
4-bis. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del
4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del
5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa del settanta per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento [52].
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE DIRETTE
E ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 8. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio [54].
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del
3-bis. Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all’articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con
3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con
3-quinquies. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del
Art. 9. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 [60].
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000 [61].
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui all' articolo 32 del
5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del
Art. 10. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del
1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del
1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.
3. [Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente] [67].
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta [68].
Art. 11. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni [69]:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri [70];
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del
2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del
2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del
2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del
2-quinquies. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del
3. [76].
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del
4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della
5-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni.
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del
7-bis. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del
7-ter. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 2, della
7-quater. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del
7-quinquies. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del
Art. 12. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed imposta sul valore aggiunto.
1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000 [86].
1-bis. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del
2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del
2-bis. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione [89].
2-ter. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del
2-quater. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 2 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato [91].
2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del
2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del
2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati [94].
3. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della
4. [In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime è interdetto dalle cariche di amministratore della banca, società o ente per un periodo da tre a sei mesi] [96].
TITOLO II
SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione). [97]
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del
4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del
4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima [101].
5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del
5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del
6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del
7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Art. 14. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto [104].
Art. 15. Incompletezza dei documenti di versamento.
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 [105].
2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi [106].
2-ter. [Nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 16. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole "o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58", e secondo periodo, 73 bis, commi quarto e quinto, del
b) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del
c) gli articoli da 92 a 96, 97, ad eccezione del sesto comma, e 98 del
d) l'articolo 8, commi dal quarto al nono, della
e) l'articolo 2, ad eccezione dei commi settimo e ottavo, della
f) l'articolo 5, comma 11, del
g) l'articolo 54, ad eccezione del comma 8, del
h) l'articolo 34, commi 2 e 3 del
2. E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.
Art. 17. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.
[1] Abrogato dall'art. 101 del
[2] Articolo sostituito dall'art. 15 del
[3] Comma così modificato dall'art. 2 del
[4] Comma inserito dall'art. 2 del
[5] Comma così modificato dall'art. 2 del
[6] Comma inserito dall'art. 2 del
[7] Comma così modificato dall'art. 2 del
[8] Comma inserito dall'art. 61 del
[9] Comma abrogato dall'art. 2 del
[10] Comma già modificato dall'art. 15 del
[11] Comma inserito dall'art. 2 del
[12] Comma già modificato dall'art. 15 del
[13] Comma inserito dall'art. 2 del
[14] Comma inserito dall'art. 15 del
[15] Comma inserito dall'art. 15 del
[16] Comma modificato dall'art. 15 del
[17] Comma già modificato dall'art. 15 del
[18] Comma inserito dall'art. 15 del
[19] Comma inserito dall'art. 15 del
[20] Comma così modificato dall'art. 15 del
[21] Articolo abrogato dall'art. 15 del
[22] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203, dall'art. 1 del
[23] Comma inserito dall'art. 2 del
[24] Comma già modificato dall'art. 1 del
[25] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del
[26] Comma inserito dall'art. 2 del
[27] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del
[28] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del
[29] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del
[30] I previgenti commi 4, 4 bis, 4 ter e 5 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 4 a 5 per effetto dell'art. 15 del
[31] Comma già modificato dall'art. 6 del
[32] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, già modificato dall'art. 15 del
[33] Comma già modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998, dall'art. 1, comma 327, della
[34] Comma inserito dall'art. 1, comma 1110, della
[35] Comma già modificato dall'art. 1 del
[36] Comma inserito dall'art. 1 della
[37] Comma già modificato dall'art. 1 della
[38] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[39] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[40] Comma abrogato dall'art. 2 del
[41] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[42] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[43] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[44] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[45] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[46] Comma già modificato dall'art. 9 della
[47] Comma così modificato dall'art. 2 del
[48] Comma inserito dall'art. 1, comma 709, della
[49] Comma inserito dall'art. 1, comma 709, della
[50] Comma inserito dall'art. 1 della
[51] Comma inserito dall'art. 1, comma 709, della
[52] Comma così modificato dall'art. 2 del
[53] Comma già modificato dall'art. 1 del
[54] Comma così modificato dall'art. 15 del
[55] Comma così modificato dall'art. 15 del
[56] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 302, della
[57] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[58] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[59] Comma inserito dall'art. 15 del
[60] Comma così modificato dall'art. 15 del
[61] Comma così modificato dall'art. 15 del
[62] Comma già modificato dall'art. 1 del
[63] Comma modificato dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203, già sostituito dall'art. 1 della
[64] Comma già modificato dall'art. 37 del
[65] Comma inserito dall'art. 37 del
[66] Comma inserito dall'art. 7 del
[67] Comma modificato dall'art. 15 del
[68] Comma così modificato dall'art. 15 del
[69] Alinea così modificato dall'art. 15 del
[70] Lettera modificata dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 del
[71] Comma così modificato dall'art. 15 del
[72] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[73] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[74] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 915, della
[75] Comma inserito dall'art. 1, comma 1111, della
[76] Comma abrogato dall'art. 54 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[77] Comma così modificato dall'art. 15 del
[78] Comma inserito dall'art. 11 del
[79] Comma già modificato dall'art. 15 del
[80] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1111, della
[81] Comma così modificato dall'art. 15 del
[82] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[83] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[84] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 149, della
[85] Comma aggiunto dall'art. 4 del
[86] Comma già modificato dall'art. 15 del
[87] Comma inserito dall'art. 2 del
[88] Comma sostituito dall'art. 1 del
[89] Comma inserito dall'art. 1 del
[90] Comma inserito dall'art. 1 del
[91] Comma inserito dall'art. 1 del
[92] Comma inserito dall'art. 1 della
[93] Comma inserito dall'art. 2 del
[94] Comma inserito dall'art. 2 del
[95] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1113, della
[96] Comma abrogato dall'art. 2 del
[97] Articolo sostituito dall'art. 15 del
[98] Comma così modificato dall'art. 2 del
[99] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[100] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[101] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[102] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[103] Comma inserito dall'art. 2 del
[104] Comma così modificato dall'art. 15 del
[105] Comma così modificato dall'art. 15 del
[106] Comma aggiunto dall'art. 15 del
[107] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[108] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.