| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 95. Tributi |
| Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
| Data: | 05/11/2024 |
| Numero: | 173 |
| Sommario |
| Art. 1. Sanzioni amministrative |
| Art. 2. Principio di legalità e proporzionalità |
| Art. 3. Imputabilità |
| Art. 4. Colpevolezza |
| Art. 5. Cause di non punibilità |
| Art. 6. Fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi |
| Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione |
| Art. 8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi |
| Art. 9. Concorso di persone |
| Art. 10. Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie |
| Art. 11. Autore mediato |
| Art. 12. Responsabili per la sanzione amministrativa |
| Art. 13. Concorso di violazioni e continuazione |
| Art. 14. Ravvedimento |
| Art. 14 bis. (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento). |
| Art. 15. Ravvedimento parziale |
| Art. 16. Cessione di azienda |
| Art. 17. Trasformazione, fusione e scissione di società |
| Art. 18. Procedimento di irrogazione delle sanzioni |
| Art. 19. Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni |
| Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale |
| Art. 21. Tutela giurisdizionale |
| Art. 22. Decadenza e prescrizione |
| Art. 23. Sanzioni accessorie |
| Art. 24. Sospensione dei rimborsi e compensazione |
| Art. 25. Riscossione della sanzione |
| Art. 26. Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria |
| Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive |
| Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta |
| Art. 29. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari |
| Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi |
| Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto |
| Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni |
| Art. 32 bis. Violazioni relative alle dichiarazioni di utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto |
| Art. 32 ter. Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento |
| Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni |
| Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità |
| Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari |
| Art. 35 bis. Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività |
| Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto |
| Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto |
| Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione |
| Art. 38 bis. Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo |
| Art. 38 ter. Violazione del divieto di compensazione |
| Art. 39. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte |
| Art. 40. Incompletezza dei documenti di versamento |
| Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia |
| Art. 41 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento |
| Art. 41 ter. Ritardati od omessi versamenti |
| Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore |
| Art. 43. Occultazione di corrispettivo |
| Art. 43 bis. Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alla cessione dell'immobile |
| Art. 44. Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio |
| Art. 44 bis. Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa |
| Art. 44 ter. Decadenza benefici cartolarizzazione |
| Art. 45. Altre infrazioni |
| Art. 46. Omissione della trascrizione e delle annotazioni |
| Art. 47. Omissione della dichiarazione |
| Art. 48. Infedeltà della dichiarazione |
| Art. 48 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento |
| Art. 48 ter. Violazione relative alle donazioni anteriori |
| Art. 49. Altre violazioni |
| Art. 50. Determinazione della sanzione amministrativa |
| Art. 50 bis. Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni |
| Art. 51. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti |
| Art. 52. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio |
| Art. 52 bis. Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche |
| Art. 53. Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici |
| Art. 54. Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati |
| Art. 54 bis. Omesso pagamento dell'imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione |
| Art. 55. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative |
| Art. 56. Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi |
| Art. 57. Altre disposizioni |
| Art. 58. Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonchè la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso |
| Art. 59. Altre violazioni |
| Art. 60. Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle biglietterie automatizzate |
| Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento |
| Art. 62. Pagamento tardivo dell'abbonamento |
| Art. 62 bis. Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica |
| Art. 62 ter. Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile |
| Art. 62 quater. Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari |
| Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale |
| Art. 64. Applicazione della sanzione |
| Art. 65. Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti |
| Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie |
| Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori |
| Art. 68. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni |
| Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari |
| Art. 69 bis. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato |
| Art. 69 ter. Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale |
| Art. 69 quater. Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali |
| Art. 69 septies. Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia |
| Art. 69 octies. Violazioni relative alle comunicazioni per l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di [...] |
| Art. 69 novies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari |
| Art. 69 decies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta |
| Art. 69 undecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo |
| Art. 69 duodecies. Violazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria |
| Art. 69 terdecies. Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti |
| Art. 69 quaterdecies. Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti |
| Art. 69 quinquiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale |
| Art. 69 sexiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle locazioni brevi |
| Art. 69 septiesdecies. Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri |
| Art. 69 octiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica |
| Art. 69 noviesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti lo scambio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme |
| Art. 69 vicies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante |
| Art. 69 viciessemel. Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario |
| Art. 69 viciesbis. Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo |
| Art. 69 viciester. Sanzioni applicabili nel caso di cooperazione e collaborazione rafforzata |
| Art. 69 viciesquater. Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni |
| Art. 69 viciesquinquies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli automatizzati |
| Art. 69 viciessexies. Sanzioni applicabili in caso di adesione ai verbali di constatazione |
| Art. 69 viciessepties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto |
| Art. 69 viciesocties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti delle altre imposte indirette |
| Art. 69 viciesnovies. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione |
| Art. 69 tricies. Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale |
| Art. 69 triciessemel. Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attività in Stati o territori a regime fiscale privilegiato |
| Art. 69 triciesbis. Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale |
| Art. 69 triecies ter. (Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo). |
| Art. 70. Istigazione a violare gli obblighi di pagamento |
| Art. 71. Turbativa dell'attività di accertamento e riscossione |
| Art. 72. Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio |
| Art. 73. Definizioni |
| Art. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti |
| Art. 75. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici |
| Art. 76. Dichiarazione infedele |
| Art. 77. Omessa dichiarazione |
| Art. 78. Tentativo |
| Art. 79. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti |
| Art. 80. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti |
| Art. 81. Occultamento o distruzione di documenti contabili |
| Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate |
| Art. 83. Omesso versamento di IVA |
| Art. 84. Indebita compensazione |
| Art. 85. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte |
| Art. 86. Pene accessorie |
| Art. 87. Sequestro e confisca |
| Art. 88. Casi particolari di confisca |
| Art. 89. Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario |
| Art. 90. Circostanze del reato |
| Art. 91. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario |
| Art. 92. Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie |
| Art. 93. Interruzione della prescrizione |
| Art. 94. Competenza per territorio |
| Art. 95. Custodia giudiziale dei beni sequestrati |
| Art. 96. Principio di specialità |
| Art. 97. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario |
| Art. 98. Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti |
| Art. 99. Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari |
| Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero |
| Art. 101. Abrogazioni |
| Art. 102. Decorrenza degli effetti |
§ 95.1.509 - D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
(G.U. 28 novembre 2024, n. 279 - S.O. n. 40)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta
Vista la
Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 31 luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali.
2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato
TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI
PARTE I
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1. Sanzioni amministrative
(articolo 2 del
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 23, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
Art. 2. Principio di legalità e proporzionalità
(articolo 3 del
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
4. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.
Art. 3. Imputabilità
(articolo 4 del
1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
Art. 4. Colpevolezza
(articolo 5 del
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
3. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
Art. 5. Cause di non punibilità
(articolo 6 del
1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorchè relative alle operazioni disciplinate dal
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
6. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.
7. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della
Art. 6. Fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi
(articolo 1 della
1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.
2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 116, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione
(articolo 7 del
1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonchè alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico o dell'articolo 350 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità [2].
4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.
5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo.
Art. 8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi
(articolo 8 del
1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
Art. 9. Concorso di persone
(articolo 9 del
1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
Art. 10. Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
(articolo 2, comma 2-bis, del
1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
Art. 11. Autore mediato
(articolo 10 del
1. Salva l'applicazione dell'articolo 9, chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.
Art. 12. Responsabili per la sanzione amministrativa
(articolo 11 del
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 13, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, e dall'articolo 20, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
4. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dal comma 1, la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore è limitata all'eventuale eccedenza.
5. La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione può assumere per intero il debito dell'autore della violazione.
6. La morte dell'autore della violazione, ancorchè avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito.
Art. 13. Concorso di violazioni e continuazione
(articolo 12 del
1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.
5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 18 e 20 non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.
Art. 14. Ravvedimento
(articolo 13 del
1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del
f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della
g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo articolo 351, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della
h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e 276 del medesimo testo unico. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli [8].
3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
4. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 13, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.
6. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.
7. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.
Art. 14 bis. (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento). [9]
1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14, comma 1, lettera a), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.
Art. 15. Ravvedimento parziale
(articolo 13-bis del
1. È consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al secondo periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata [10].
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.
Art. 16. Cessione di azienda
(articolo 14 del
1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.
3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.
5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.
6. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità;
b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.
Art. 17. Trasformazione, fusione e scissione di società
(articolo 15 del
1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del
Art. 18. Procedimento di irrogazione delle sanzioni
(articolo 16 del
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
2. L'ufficio o l'ente notifica l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonchè delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al primo periodo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
8. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.
Art. 19. Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni
(articolo 16-bis del
1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 18, relativo alle violazioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, e all'articolo 36, commi 6, 9 e 10, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 18, comma 7, è ridotto alla metà.
Art. 20. Irrogazione immediata e definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale [13]
(articoli 17 e 17-bis del
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del
3. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e ai sensi degli articoli 276 e 266, comma 6, del medesimo testo unico. Per le sanzioni indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo 18, comma 3 [14].
5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 360 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute [15].
5-bis. Nell'ipotesi di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata richiamati dal comma 5 solo quando l'istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso [16].
Art. 21. Tutela giurisdizionale
(articolo 18 del
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle corti di giustizia tributaria.
2. Le decisioni delle corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dal capo IV del titolo II della parte II del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
Art. 22. Decadenza e prescrizione
(articolo 20 del
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 18, ovvero l'atto di irrogazione, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 20, comma 4.
2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine è prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.
Art. 23. Sanzioni accessorie
(articolo 21 del
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;
c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;
d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).
2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.
Art. 24. Sospensione dei rimborsi e compensazione
(articolo 23 del
1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o il provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchè non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla corte di giustizia tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
Art. 25. Riscossione della sanzione
(articolo 24 del
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Art. 26. Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria
(articolo 26 del
1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonchè ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.
2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente titolo.
3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente titolo si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.
Titolo II
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Capo I
Sanzioni in materia di imposte sui redditi
Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
(articolo 1 del
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo [20].
3. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 3, primo periodo [21].
5. La sanzione di cui al comma 3 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.
7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [22].
8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3 [23].
9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 3.
9-bis. In caso di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti di cui all'articolo 118, commi 18 e 19, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 118, comma 23, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, idonea a consentire il riscontro della corretta maggiorazione. In assenza della comunicazione prevista dal medesimo articolo 118, comma 23, attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica della maggiorazione, si applica la sanzione di cui al comma 3 [24].
10. Nelle ipotesi di cui all'agli articoli da 203 a 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
10-bis. Nelle ipotesi di cui all'articolo 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, non ammessi in deduzione ai sensi del medesimo articolo 255. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell'articolo 18, comma 3 [26].
Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
(articolo 2 del
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo [27].
3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.
4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3 [28].
5. La sanzione di cui al comma 3 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.
7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 245 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [29].
9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
Art. 29. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari
(articolo 3 del
1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Capo II
Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
(articolo 5 del
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonchè le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 156 e da 149 a 152 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
1-bis. In caso di liquidazione effettuata ai sensi dell'articolo 277 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, quando dai controlli eseguiti emerge un'imposta da versare, si applica la sanzione di cui al comma 1, determinata in base all'imposta liquidata. L'avvenuta comunicazione degli esiti della liquidazione non consente di applicare il comma 2 [33].
2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo [34].
3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 100, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 101, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5 [37].
7. La sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.
8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma 5 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.
9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 276 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [38].
10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 114 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste agli articoli 68 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
(articolo 6 del
1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 65 e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
5. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, e 5 la sanzione non può essere inferiore a euro 300.
6-bis. Le sanzioni del presente articolo si applicano nel caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 77, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
7. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.
8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 101, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.
11. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 64, 133, comma 6, secondo periodo, e 139, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 56 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
14. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni
(articolo 7 del
1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al
3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
5. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
6. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
7. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
8. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5 per cento.
Art. 32 bis. Violazioni relative alle dichiarazioni di utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto [60]
1. Nel caso in cui la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
Art. 32 ter. Violazione degli obblighi di conservazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento [61]
(articolo 2,
1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all'articolo 103 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 104 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
Capo III
Disposizioni comuni alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto
Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
(articolo 8 del
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonchè per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 156, comma 2, 149, comma 6, e 151, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del
4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 119, comma 12, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 49, comma 4, 77, comma 4, 96, comma 1, lettera c), e 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 186, comma 14, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 122, comma 6, 132, comma 7, e 139, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
7-bis. In caso di omessa o incompleta segnalazione dei valori delle attività e delle passività di cui all'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
7-ter In caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 131 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n.117, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 [69].
Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
(articolo 9 del
1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa annotazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, del valore delle rimanenze di cui all'articolo 34 del citato testo unico nel registro indicato dall'articolo 23 del medesimo testo unico [71].
1-ter. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di omessa redazione del prospetto, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, nel termine stabilito nell'articolo 1 del
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.
3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.
4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui all'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del
5-bis. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 200, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di invio di dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000 [74].
Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari
(articolo 10 del
1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi [75].
2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [76].
3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del
4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonchè a Poste italiane S.p.A.
5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.
Art. 35 bis. Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività [77]
(articolo 14, comma 3,
1. La sanzione di cui all'articolo 35 si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
(articolo 11 del
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 54 e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [79].
3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del
4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati [80].
4-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, lettere a) e b), sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 2065 euro la mancata restituzione dei questionari inviati nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 2, comma 4, del
5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 77, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 82, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 101, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 110, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della
10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 82, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 154, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
12. Quando la garanzia di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della
14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 68, commi 19 e 20, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
15-bis. L'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto
(articolo 12 del
1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000.
2. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.
3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
4. La sospensione di cui al comma 3 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.
5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 161, comma 13, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [94].
6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.
7. La sospensione di cui al comma 3 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.
10. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della
Titolo III
SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
Capo I
Sanzioni in materia di riscossione
Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
(articolo 13 del
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 243, 244, 245, 276 e 279 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [98].
3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).
5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6.
6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:
a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;
b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.
7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione.
8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 è aumentata dalla metà al doppio.
9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 91, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.
Art. 38 bis. Violazione del divieto di compensazione in caso di accollo [100]
1. Nelle ipotesi di accollo del debito d'imposta altrui, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti dell'accollante in violazione del divieto disposto dall'articolo 251, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano:
a) all'accollante, le sanzioni di cui all'articolo 38, commi 5 o 7;
b) all'accollato, la sanzione di cui al predetto articolo 38, comma 1.
Art. 38 ter. Violazione del divieto di compensazione [101]
(Articolo 31, comma 1, secondo e terzo periodo,
1. In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 39. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
(articolo 14 del
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto.
Art. 40. Incompletezza dei documenti di versamento
(articolo 15 del
1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.
3. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.
Titolo IV
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE, SUCCESSIONI E DONAZIONI, BOLLO
Capo I
Sanzioni in materia di imposta di registro
Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia
(articolo 69 del
1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 150 euro [103].
1-bis. Nell'ipotesi di enunciazione in un atto di disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati di cui all'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la sanzione amministrativa di cui all'articolo 41 [104].
Art. 41 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento [105]
(articolo 41, comma 2-bis, terzo periodo,
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di mancato pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123.
2. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. In tal caso, se il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il termine di cui al citato articolo 45, comma 3, secondo periodo, l'ammontare della sanzione amministrativa è ridotto di un terzo.
Art. 41 ter. Ritardati od omessi versamenti [106]
(articolo 17, comma 1-bis,
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui all'articolo 21, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è sanzionato ai sensi dell'articolo 38.
Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore
(articolo 71 del
1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'articolo 298, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'articolo 299, comma 5, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato [107].
Art. 43. Occultazione di corrispettivo
(articolo 72 del
1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.
1-bis. Ai fini dell'imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili di cui all'articolo 244 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
Art. 43 bis. Omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati relativi alla cessione dell'immobile [110]
(articolo 35, comma 22.1, secondo periodo,
1. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui all'articolo 299, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro.
Art. 44. Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio
(articolo 73 del
1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000 [111].
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.
Art. 44 bis. Dichiarazione mendace o decadenza benefici prima casa [113]
1. In caso di dichiarazione mendace o di decadenza dei benefici di cui all'articolo 1, nota 1, della tariffa allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nella misura ordinaria. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota esigibile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica al mutuatario la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza tra l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 18, terzo comma, del
3. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica anche qualora, sulla base degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui all'articolo 20, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dai versamenti effettuati, risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o in parte non eseguiti o tardivi.
Art. 44 ter. Decadenza benefici cartolarizzazione [114]
1. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui all'articolo 7.1, comma 4-quater, della
Art. 45. Altre infrazioni
(articolo 74 del
1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 298, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [115].
2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo articolo 302 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III [116].
Capo II
Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale
Art. 46. Omissione della trascrizione e delle annotazioni
(articolo 9 del
1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute.
2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Capo III
Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni
Art. 47. Omissione della dichiarazione
(articolo 50 del
1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.
Art. 48. Infedeltà della dichiarazione
(articolo 51 del
1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 309, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato [117].
3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse per i servizi ipotecari, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio [118].
Art. 48 bis. Irregolarità dell'autoliquidazione e del versamento [119]
(articolo 33, comma 3, secondo periodo,
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di liquidazione della maggiore imposta ai sensi dell'articolo 118, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123. Se il pagamento delle somme dovute ai sensi del citato articolo 118 è effettuato entro il termine ivi indicato, l'ammontare della sanzione dovuta è ridotta a un terzo.
Art. 48 ter. Violazione relative alle donazioni anteriori [120]
(articolo 57, comma 2, secondo periodo,
1. Nei casi di omissione, incompletezza o inesattezza dell'indicazione degli estremi delle donazioni anteriori, ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta.
Art. 49. Altre violazioni
(articolo 53 del
1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 310 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 110 del citato testo unico n. 123 del 2025 [121].
2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;
b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;
c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al
4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.
Art. 50. Determinazione della sanzione amministrativa
(articolo 54 del
1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123 [124].
Art. 50 bis. Decadenza dei benefici per i trasferimenti a favore di discendenti e del coniuge di aziende, quote sociali e azioni [125]
1. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 89, comma 6, periodi dal primo al quarto, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 38, comma 1.
Capo IV
Sanzioni in materia di imposta di bollo
Art. 51. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
(articolo 24 del
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200 [126].
Art. 52. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
(articolo 25 del
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dall'articolo 150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, è punita con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta [127].
Art. 52 bis. Ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche [128]
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 1, si applica nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 74, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
Art. 53. Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici [129]
(articolo 26 del
[1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'articolo 14, terzo comma, del
Art. 54. Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati
(articolo 27 del
1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.
Art. 54 bis. Omesso pagamento dell'imposta di bollo per attività finanziarie oggetto di emersione [130]
(articolo 19, comma 10,
1. Per l'omesso versamento dell'imposta di cui all'articolo 167, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, si applica una sanzione pari all'importo non versato.
Titolo V
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI MINORI (IMPOSTA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE; IMPOSTA SU ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI; IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI; CANONE RAI; TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE [131])
Capo I
Sanzioni in materia di imposte sulle concessioni governative e su assicurazioni private e contratti vitalizi
Art. 55. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
(articolo 9 del
1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.
2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.
Art. 56. Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi
(articolo 24 della
1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;
c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;
d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
i) infedele denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
l) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
m) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 19 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
n) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 12 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
Art. 57. Altre disposizioni
(articolo 26 della
1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dall'articolo 56 sono ripartite a norma della
Capo II
Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti
Art. 58. Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonchè la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso
(articolo 32 del
1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 90 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del
3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.
Art. 59. Altre violazioni
(articolo 33 comma 1 del
1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:
a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;
b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;
c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;
d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;
e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;
f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;
g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 142, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al
h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del
Art. 60. Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle biglietterie automatizzate
(articolo 33 commi 2 e 3 del
1. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro 2.000 a euro 4.000.
2. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000.
Capo III
Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone rai in bolletta
Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento
(articolo 19 del regio
1. Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.
1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
1-ter. È irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
Art. 62. Pagamento tardivo dell'abbonamento
(articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947)
1. Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini prescritti dall'articolo 52, comma 5, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
2. La sanzione amministrativa è ridotta a un dodicesimo della semestralità qualora il pagamento sia stato eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre un mese dalla scadenza dei termini prescritti.
3. L'abbonato che esegua il pagamento delle rate trimestrali oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari a un dodicesimo della semestralità.
4. L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio non abbia eseguito il versamento per il semestre o per il trimestre, si presume abbia scelto la forma di pagamento semestrale.
Art. 62 bis. Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica [138]
(articolo 1, comma 155,
1. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all'articolo 61, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
Capo III-bis [139]
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
Art. 62 ter. Violazioni in materia di tassa sulla licenza di porto di fucile [140]
(articolo 2, nota 3, della tariffa allegata al
1. Per l'omesso pagamento delle tasse di cui all'articolo 2, comma 1, della tariffa tasse sulle concessioni governative, allegato 4, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
Art. 62 quater. Ritardato pagamento della tassa annuale per i certificati complementari di protezione di medicinali e di prodotti fitosanitari [141]
(articolo 9, nota 2, della tariffa allegata al
1. Per il ritardo della tassa annuale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della tariffa di cui all'allegato 4 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al
Titolo VI
ALTRE SANIZIONI
Capo I
Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti
Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
(articolo 13 del
1. È punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:
a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;
b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;
c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;
e) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati allarticolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento [142].
2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte [143].
Art. 64. Applicazione della sanzione
(articolo 14 del
1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 63 sono irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al titolo I.
Capo II
Sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti
Art. 65. Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti
(articolo 7 del
1. Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del
2. Se nei documenti indicati nel comma 1 risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del
3. Ogni violazione diversa da quelle previste nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione da euro 1.032 a euro 3.098.
4. Per le violazioni di cui al presente capo punite con una sanzione amministrativa è consentito al trasgressore di pagare una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla sanzione amministrativa nascente dalla violazione.
Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie
(articolo 8 del
1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del
2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese nè superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni nè superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.
Capo III
Violazioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
(articolo 5 del
1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata [145].
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258 [146].
Capo IV
Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni e violazioni degli intermediari
Art. 68. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni
(articolo 7-bis del
1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, del
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.
Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari
(articolo 39 del
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:
a) ai soggetti indicati nell'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al
b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione [148].
2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.
3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83, commi 2 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 [149].
5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 79, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 80 e 81 del medesimo testo unico, nonchè quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza. Nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare [150].
6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.
7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.
Capo IV-bis [151]
Violazioni relative a comunicazioni
Sezione I - Violazioni relative a comunicazioni in materia di imposte sui redditi
Art. 69 bis. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato [152]
1. Nel caso di inesatta comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 306, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, si applica al contribuente la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
Art. 69 ter. Violazioni relative alle comunicazioni rilevanti in materia di imposizione minima globale [153]
(articolo 51, comma 9,
1. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui all'articolo 351, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
Sezione II - Violazioni relative a comunicazioni di crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 del
Art. 69 quater. Violazioni relative alle comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali [154]
1. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 3-ter, periodi dal primo al quinto, del
Art. 69 quinquies. Violazioni relative alle comunicazioni di non utilizzabilità dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del
1. La mancata comunicazione di cui all'articolo 25, comma 1, del
1. La sanzione di cui all'articolo 38, comma 5, si applica nei casi di violazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del
Sezione III - Violazioni relative a comunicazioni in materia di riscossione
Art. 69 septies. Violazioni relative alle comunicazioni per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia [155]
(articolo 23, comma 2, lettera a), quarto periodo,
1. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 3, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 69 octies. Violazioni relative alle comunicazioni per l'applicazione della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari [156]
(articolo 25-bis, settimo comma, terzo periodo,
1. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni di cui all'articolo 39 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 69 novies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari [157]
(articolo 4, comma 4, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 69 decies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le posizioni soggette a ritenuta a titolo d'imposta [158]
(articolo 8, comma 3, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 69 undecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo [159]
(articolo 75-bis, comma 2, secondo periodo,
1. In caso di mancato adempimento da parte di soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, degli obblighi rivenienti dalle richieste formulate ai sensi dell'articolo 175, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Sezione IV - Altre violazioni relative a comunicazioni
Art. 69 duodecies. Violazioni relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria [160]
(articolo 78, comma 26, primo, terzo e quarto periodo,
1. In caso di inosservanza degli obblighi relativi agli elenchi di cui all'articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 63. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 7, commi 7 e 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000.
Art. 69 terdecies. Violazioni relative agli obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti [161]
(articolo 10, comma 1, quarto periodo,
1. Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.
Art. 69 quaterdecies. Violazioni relative alla comunicazione di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti [162]
(articolo 3, commi 4, secondo periodo, e 5-bis,
1. Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all'articolo 67, comma 5, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione prevista dall'articolo 69-bis.
2. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al citato articolo 67, commi 3 e 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.
Art. 69 quinquiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale [163]
(articolo 9-bis, comma 16, primo periodo,
1. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 33, comma 1.
Art. 69 sexiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni dei dati delle locazioni brevi [164]
(articolo 4, comma 4, secondo e terzo periodo,
1. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di cui all'articolo 207, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
Art. 69 septiesdecies. Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri [165]
(articolo 9,
1. Nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 194 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, comma 2.
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
3. Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 196 del medesimo testo unico, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.
Art. 69 octiesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica [166]
(articolo 12, commi 3 e 4, decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)
1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 220 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.
3. Nei casi di violazione degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 223, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica una sanzione pecuniaria di euro 10.000.
Art. 69 noviesdecies. Violazioni relative alle comunicazioni di informazioni concernenti lo scambio di informazioni raccolte dai gestori di piattaforme [167]
(articolo 12,
1. Nei casi di omessa comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, aumentata della metà.
2. Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 206 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 35, comma 1, ridotta della metà.
Capo IV-ter [168]
Disposizioni speciali in materia di aumento e riduzione della sanzione amministrativa
Sezione I - Riduzioni della sanzione amministrativa
Art. 69 vicies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a operazioni effettuate con strumenti di pagamento diversi dal contante [169]
(articolo 2, comma 36-vicies ter,
1. L'ammontare delle sanzioni previste dagli articoli 27, 30 e 31 è ridotto alla metà per gli esercenti imprese o arti e professioni, con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.
Art. 69 viciessemel. Riduzione della sanzione amministrativa in caso di infedele indicazione dei requisiti per l'applicazione del regime forfetario [170]
(articolo 1, comma 74, secondo periodo,
1. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 232, comma 1, e all'articolo 233, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al
Art. 69 viciesbis. Riduzione delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo [171]
(articolo 6, comma 3-bis,
1. L'ammontare delle sanzioni per le violazioni relative all'adempimento collaborativo è ridotto alla metà e, comunque, non può essere applicato in misura superiore al minimo edittale, quando il contribuente adotta una condotta riconducibile a un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi. La loro riscossione è, in ogni caso, sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
Art. 69 viciester. Sanzioni applicabili nel caso di cooperazione e collaborazione rafforzata [172]
1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, sussistendo le condizioni di cui articolo 141, comma 4, del medesimo testo unico, le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell'articolo 346, comma 5, del citato testo unico sono ridotte alla metà.
Art. 69 viciesquater. Riduzione delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli formali e automatici delle dichiarazioni [173]
1. L'ammontare delle sanzioni:
a) è ridotto ad un terzo se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
b) è ridotto a due terzi se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 292, comma 6, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento;
c) è ridotto a un terzo se il contribuente provvede a pagare le somme dovute ai sensi dell'articolo 277, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Art. 69 viciesquinquies. Riduzione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni relative a versamenti eseguiti a seguito di controlli automatizzati [174]
1. L'ammontare delle sanzioni è ridotto ad un terzo se, ai sensi dell'articolo 323, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, il contribuente provvede a pagare le somme dovute.
Art. 69 viciessexies. Sanzioni applicabili in caso di adesione ai verbali di constatazione [175]
1. In presenza dell'adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'articolo 350, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 69-viciessexies e nell'articolo 69-viciessepties, è ridotta alla metà e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 353 del citato testo unico.
Art. 69 viciessepties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi, nell'imposta sul valore aggiunto [176]
(articolo 2, comma 5, primo periodo,
1. A seguito della definizione di cui all'articolo 346 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonchè per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, a eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 243 e 287, comma 2, di cui al medesimo testo unico, nonchè di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall'ufficio.
Art. 69 viciesocties. Sanzioni applicabili nel caso di definizione degli accertamenti delle altre imposte indirette [177]
(articolo 3, comma 3,
1. A seguito della definizione di cui all'articolo 347 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
Art. 69 viciesnovies. Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione [178]
(articolo 15, comma 1,
1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 346, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento e negli articoli 42, 43, 47 e 48 del presente testo unico, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei casi in cui il contribuente rinuncia a impugnare l'avviso di liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella nota I) all'articolo 1, parte prima, della tariffa, allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, e nell'articolo 173, comma 1, del medesimo testo unico.
Art. 69 tricies. Riduzione delle sanzioni amministrative nei casi di conciliazione giudiziale [179]
(articolo 48-ter, comma 1,
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.
Sezione II - Aumenti della sanzione amministrativa
Art. 69 triciessemel. Aumento delle sanzioni amministrative per le violazioni relative a investimenti e attività in Stati o territori a regime fiscale privilegiato [180]
(articolo 12, comma 2, secondo periodo, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
1. Le sanzioni previste dall'articolo 27 sono raddoppiate nelle ipotesi di cui all'articolo 294, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.
Art. 69 triciesbis. Aumento delle sanzioni per mancato pagamento delle somme dovute nei casi di conciliazione giudiziale [181]
1. L'ammontare delle sanzioni di cui all'articolo 38 è aumentato della metà e applicato sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, in casi di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, nelle ipotesi di definizione di cui all'articolo 102 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
Art. 69 triecies ter. (Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo). [182]
1. Nei casi di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 149, comma 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al
PARTE II
Disposizioni in materia di sanzioni penali
Titolo I
SANZIONI PENALI
Capo I
Disposizioni penali in materia fiscale
Art. 70. Istigazione a violare gli obblighi di pagamento
(articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore.
2. Alla stessa pena è soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
3. Qualora l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e 2 è portato ad un anno [183].
Art. 71. Turbativa dell'attività di accertamento e riscossione
(articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
1. Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
2. I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 72. Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio
(articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni.
Capo II
Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Sezione I
Definizioni
Art. 73. Definizioni
(articolo 1 del
1. Ai fini degli articoli da 74 a 85:
a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a terzi l'evasione» si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;
e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» e il «fine di sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
h) per «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente» si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della
i) per «mezzi fraudolenti» si intendono condotte artificiose attive nonchè quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà;
l) per «crediti inesistenti» si intendono:
1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;
m) per «crediti non spettanti» si intendono:
1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.
Sezione II
Delitti in materia di dichiarazione
Art. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(articolo 2 del
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Art. 75. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
(articolo 3 del
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
Art. 76. Dichiarazione infedele
(articolo 4 del
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).
Art. 77. Omessa dichiarazione
(articolo 5 del
1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 50.000.
2. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.
3. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
Art. 78. Tentativo
(articolo 6 del
1. I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 76 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 79, i delitti previsti dagli articoli 74 e 75 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.
Sezione III
Delitti in materia di documenti, pagamento di imposte e disposizioni varie
Art. 79. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(articolo 8 del
1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
Art. 80. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(articolo 9 del
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 74;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 79.
Art. 81. Occultamento o distruzione di documenti contabili
(articolo 10 del
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate
(articolo 10-bis del
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 83. Omesso versamento di IVA
(articolo 10-ter del
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 292, commi 7, 8, 9, 10 e 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
Art. 84. Indebita compensazione
(articolo 10-quater del
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al
3. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.
Art. 85. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
(articolo 11 del
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
Art. 86. Pene accessorie
(articolo 12 del
1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa:
a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria;
e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 79 importa, altresì, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.
3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.
Art. 87. Sequestro e confisca
(articolo 12-bis del
1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.
Art. 88. Casi particolari di confisca
(articolo 12-ter del
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 74;
b) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 75;
c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 79;
d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 1;
e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 2.
Art. 89. Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
(articolo 13 del
1. I reati di cui agli articoli 82, 83 e 84, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso.
2. I reati di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso, la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.
4. I reati di cui agli articoli 82 e 83 non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del primo periodo il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.
5. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;
c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al
Art. 90. Circostanze del reato
(articolo 13-bis del
1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 86 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.
2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi, che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.
3. Per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonchè quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 89, commi 1 e 2.
4. Le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
Art. 91. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario
(articolo 14 del
1. Se i debiti indicati nell'articolo 89 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.
2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.
3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.
4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 86. Si osserva la disposizione prevista dall'articolo 89, comma 3.
5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.
Art. 92. Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
(articolo 15 del
1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi degli articoli da 74 a 85 le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.
Art. 93. Interruzione della prescrizione
(articolo 17 del
1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
2. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.
Art. 94. Competenza per territorio
(articolo 18 del
1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
2. Per i delitti previsti dal capo II, sezione II, del presente titolo, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.
3. Nel caso previsto dall'articolo 79, comma 2, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.
Art. 95. Custodia giudiziale dei beni sequestrati
(articolo 18-bis del
1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
1-bis. I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria [188].
2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del
Art. 96. Principio di specialità
(articolo 19 del
1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni di cui agli articoli da 74 a 85 e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 12, comma 1, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 98, comma 3.
Art. 97. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
(articolo 20 del
1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.
2. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.
Art. 98. Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti
(articolo 21 del
1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.
2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 96, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 119 e 124 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al
3. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del
4. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 13, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.
Art. 99. Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari
(articolo 22 del
1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 89 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 91, comma 3.
Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero
(articolo 5-septies del
1. L'autore della violazione di cui all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del
2. L'autore della violazione di cui all'all'articolo 58, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero [191].
3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 159 e 161 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del
PARTE III
Disposizioni finali
Titolo I
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Abrogazioni e decorrenza degli effetti
Art. 101. Abrogazioni
1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19 e 20 del
b) il
c) l'articolo 3 del
d) gli articoli 24 e 26 della
e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del
f) l'articolo 9 del
g) articoli 24, 25, 26 e 27 del
h) gli articoli 13 e 14 del
i) gli articoli 7 e 8 del
l) l'articolo 2, ottavo comma della
m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del
n) gli articoli 5 e 5-septies del
o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del
p) l'articolo 9 del
q) la
r) gli articoli 7-bis e 39 del
s) l'articolo 34 del
t) il
u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del
v) il
z) il
aa) l'articolo 7 del
aa-bis) articolo 37, comma 29, del
aa-ter) articolo 1, comma 132, secondo periodo, della
bb) articolo 11, comma 1, del
bb-bis) articolo 6, comma 3-bis, del
cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del
2. Restano abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della
b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'articolo 39 della
c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del
d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del
e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma, della
f) il titolo I del
g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della
h) l'articolo 3, quarto comma, della
i) l'articolo 2, quarto comma, del
l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del
m) l'articolo 5, comma 11, del
n) l'articolo 12, comma 13, della
o) l'articolo 54 del
p) all'articolo 68 del
q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del
3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Art. 102. Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 [196].
[1] Comma già modificato dall'art. 18 del
[2] Comma così modificato dall'art. 8 del
[3] Rubrica così modificata dall'art. 18 del
[4] Comma così modificato dall'art. 8 del
[5] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[6] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[7] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[8] Comma così modificato dall'art. 8 del
[9] Articolo inserito dall'art. 18 del
[10] Comma così modificato dall'art. 19 del
[11] Comma così modificato dall'art. 18 del
[12] Comma così modificato dall'art. 18 del
[13] Rubrica così sostituita dall'art. 19 del
[14] Comma così modificato dall'art. 8 del
[15] Comma così modificato dall'art. 8 del
[16] Comma aggiunto dall'art. 19 del
[17] Comma così modificato dall'art. 18 del
[18] Comma così modificato dall'art. 18 del
[19] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[20] Comma così modificato dall'art. 8 del
[21] Comma così modificato dall'art. 8 del
[22] Comma così modificato dall'art. 8 del
[23] Comma così modificato dall'art. 8 del
[24] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[25] Comma così modificato dall'art. 8 del
[26] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[27] Comma così modificato dall'art. 8 del
[28] Comma così modificato dall'art. 8 del
[29] Comma così modificato dall'art. 8 del
[30] Comma già modificato dall'art. 18 del
[31] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[32] Comma già modificato dall'art. 1, comma 111, della
[33] Comma inserito dall'art. 8 del
[34] Comma così modificato dall'art. 8 del
[35] Comma così modificato dall'art. 8 del
[36] Comma così modificato dall'art. 8 del
[37] Comma così modificato dall'art. 8 del
[38] Comma così modificato dall'art. 8 del
[39] Comma così modificato dall'art. 8 del
[40] Comma così modificato dall'art. 8 del
[41] Comma così modificato dall'art. 8 del
[42] Comma già modificato dall'art. 3 del
[43] Comma così modificato dall'art. 8 del
[44] Comma inserito dall'art. 8 del
[45] Comma così modificato dall'art. 8 del
[46] Comma così modificato dall'art. 8 del
[47] Comma così modificato dall'art. 8 del
[48] Comma così modificato dall'art. 8 del
[49] Comma così modificato dall'art. 8 del
[50] Comma così modificato dall'art. 8 del
[51] Comma così modificato dall'art. 8 del
[52] Comma così modificato dall'art. 8 del
[53] Comma così modificato dall'art. 8 del
[54] Comma così modificato dall'art. 8 del
[55] Comma così modificato dall'art. 8 del
[56] Comma così modificato dall'art. 8 del
[57] Comma così modificato dall'art. 8 del
[58] Comma così modificato dall'art. 8 del
[59] Comma così modificato dall'art. 8 del
[60] Articolo inserito dall'art. 8 del
[61] Articolo inserito dall'art. 8 del
[62] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[63] Comma così modificato dall'art. 8 del
[64] Comma così modificato dall'art. 8 del
[65] Comma così modificato dall'art. 8 del
[66] Comma così modificato dall'art. 8 del
[67] Comma così modificato dall'art. 8 del
[68] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[69] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[70] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[71] Comma inserito dall'art. 8 del
[72] Comma inserito dall'art. 8 del
[73] Comma così modificato dall'art. 8 del
[74] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[75] Comma così modificato dall'art. 8 del
[76] Comma così modificato dall'art. 8 del
[77] Articolo inserito dall'art. 8 del
[78] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[79] Comma così modificato dall'art. 8 del
[80] Comma così modificato dall'art. 8 del
[81] Comma inserito dall'art. 8 del
[82] Comma così modificato dall'art. 8 del
[83] Comma già modificato dagli artt. 3 e 19 del
[84] Comma così modificato dall'art. 8 del
[85] Comma così modificato dall'art. 8 del
[86] Comma già modificato dall'art. 19 del
[87] Comma così modificato dall'art. 8 del
[88] Comma così modificato dall'art. 8 del
[89] Comma così modificato dall'art. 8 del
[90] Comma così modificato dall'art. 8 del
[91] Comma così modificato dall'art. 8 del
[92] Comma inserito dall'art. 8 del
[93] Comma già modificato dall'art. 19 del
[94] Comma così modificato dall'art. 8 del
[95] Comma così modificato dall'art. 8 del
[96] Comma così modificato dall'art. 18 del
[97] Comma già modificato dall'art. 19 del
[98] Comma così modificato dall'art. 8 del
[99] Comma così modificato dall'art. 8 del
[100] Articolo inserito dall'art. 8 del
[101] Articolo inserito dall'art. 8 del
[102] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[103] Comma già modificato dall'art. 20 del
[104] Comma inserito dall'art. 8 del
[105] Articolo inserito dall'art. 8 del
[106] Articolo inserito dall'art. 8 del
[107] Comma così modificato dall'art. 8 del
[108] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[109] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[110] Articolo inserito dall'art. 8 del
[111] Comma così modificato dall'art. 18 del
[112] Comma così modificato dall'art. 18 del
[113] Articolo inserito dall'art. 8 del
[114] Articolo inserito dall'art. 8 del
[115] Comma già modificato dall'art. 18 del
[116] Comma così modificato dall'art. 8 del
[117] Comma così modificato dall'art. 8 del
[118] Comma così modificato dall'art. 19 del
[119] Articolo inserito dall'art. 8 del
[120] Articolo inserito dall'art. 8 del
[121] Comma già modificato dall'art. 18 del
[122] Comma così modificato dall'art. 18 del
[123] Comma così modificato dall'art. 18 del
[124] Comma così modificato dall'art. 18 del
[125] Articolo inserito dall'art. 8 del
[126] Comma così modificato dall'art. 18 del
[127] Comma così modificato dall'art. 18 del
[128] Articolo inserito dall'art. 8 del
[129] Articolo abrogato dall'art. 18 del
[130] Articolo inserito dall'art. 8 del
[131] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[132] Comma così modificato dall'art. 18 del
[133] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[134] Rubrica così modificata dall'art. 8 del
[135] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[136] Comma aggiunto dall'art. 8 del
[137] Comma così modificato dall'art. 18 del
[138] Articolo inserito dall'art. 8 del
[139] Il Capo III-bis, artt. 62 ter - 62 quater, è stato inserito dall'art. 8 del
[140] Il Capo III-bis, artt. 62 ter - 62 quater, è stato inserito dall'art. 8 del
[141] Il Capo III-bis, artt. 62 ter - 62 quater, è stato inserito dall'art. 8 del
[142] Comma così modificato dall'art. 8 del
[143] Comma già modificato dall'art. 18 del
[144] Comma così modificato dall'art. 8 del
[145] Comma così modificato dall'art. 8 del
[146] Comma così modificato dall'art. 8 del
[147] Lettera già modificata dall'art. 18 del
[148] Lettera così modificata dall'art. 8 del
[149] Comma così modificato dall'art. 8 del
[150] Comma così modificato dall'art. 8 del
[151] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[152] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[153] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[154] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[155] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[156] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[157] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[158] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[159] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[160] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[161] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[162] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[163] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[164] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[165] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[166] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[167] Il Capo IV-bis, artt. 69 bis - 69 noviesdecies, è stato inserito dall'art. 8 del
[168] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[169] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[170] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[171] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[172] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[173] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[174] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[175] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[176] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[177] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[178] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[179] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[180] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[181] Il Capo IV-ter, artt. 69 vicies - 69 triciesbis, è stato inserito dall'art. 8 del
[182] Articolo inserito dall'art. 34 del
[183] Comma così modificato dall'art. 18 del
[184] Comma già modificato dall'art. 18 del
[185] Comma già modificato dall'art. 18 del
[186] Comma così modificato dall'art. 18 del
[187] Comma così modificato dall'art. 18 del
[188] Comma inserito dall'art. 19 del
[189] Comma così modificato dall'art. 18 del
[190] Comma così modificato dall'art. 8 del
[191] Comma così modificato dall'art. 8 del
[192] Comma così modificato dall'art. 8 del
[193] Lettera inserita dall'art. 8 del
[194] Lettera inserita dall'art. 8 del
[195] Lettera inserita dall'art. 8 del
[196] Comma così modificato dall'art. 4 del