§ 14.1.107 - Regolamento 9 ottobre 2013, n. 952.
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:09/10/2013
Numero:952

§ 14.1.107 - Regolamento 9 ottobre 2013, n. 952.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione

(G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269)

 

(rifusione)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) È necessario apportare numerose modifiche al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) [3]. È quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

 

(2) È opportuno garantire che il regolamento (CE) n. 450/2008 sia coerente con il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare con gli articoli 290 e 291 dello stesso. È opportuno altresì che il regolamento tenga conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione e che alcune sue disposizioni siano adeguate allo scopo di facilitarne l'applicazione.

 

(3) Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

(4) In particolare, al momento della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere che gli esperti degli Stati membri e del mondo delle imprese siano consultati in modo trasparente e con largo anticipo.

 

(5) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di: specificare il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni e le norme procedurali relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni che possono essere effettuati utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; adottare le decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici; specificare l'autorità doganale che è competente per la registrazione degli operatori economici e di altre persone; specificare le disposizioni tecniche per lo sviluppo, la manutenzione e l'impiego di sistemi elettronici; specificare le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione di un rappresentante doganale a prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito; le norme procedurali concernenti la presentazione e l'accettazione di una richiesta di decisione relativa all'applicazione della normativa doganale nonché l'adozione e al monitoraggio di tale decisione; le norme procedurali relative all'annullamento, alla revoca e alla modifica di decisioni favorevoli; le norme procedurali concernenti l'utilizzo di una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo che cessa di essere valida o in seguito alla sua revoca; le norme procedurali concernenti la notifica alle autorità doganali che l'adozione di tali decisioni è sospesa e il ritiro di tale sospensione;

 

adottare le decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti; adottare le modalità per l'applicazione dei criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato; adottare le misure per assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari; determinare i porti o gli aeroporti dove devono essere espletati controlli e formalità doganali sui bagagli a mano e sui bagagli registrati; fissare le norme sulla conversione valutaria; adottare le misure relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; adottare le misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; specificare le norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova d'origine non preferenziale; le norme procedurali relative all'agevolazione dello stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci; adottare le misure per determinare l'origine di merci specifiche; la concessione di una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; la determinazione dell'origine di merci specifiche; specificare le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana delle merci; specificare le norme procedurali concernenti la costituzione di una garanzia, la determinazione del suo importo e la verifica di tale importo, nonché lo svincolo, la revoca e la cancellazione di un impegno assunto da un fideiussore; specificare le norme procedurali concernenti divieti temporanei di ricorrere a garanzie globali; adottare le misure per assicurare l'assistenza reciproca tra le autorità doganali in caso di insorgenza di un'obbligazione doganale; specificare le norme procedurali relative al rimborso e allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione e all'esportazione e le informazioni da fornire alla Commissione;

 

adottare le decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione; specificare le norme procedurali relative alla presentazione, alla modifica e all'invalidamento di una dichiarazione sommaria di entrata; specificare il termine entro il quale deve essere effettuata un'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione sommaria di entrata; specificare le norme procedurali concernenti la notifica di arrivo di navi marittime e aeromobili e il trasporto di merci fino al luogo appropriato; specificare le norme procedurali relative alla presentazione delle merci in dogana; le norme procedurali concernenti la presentazione, la modifica e l'invalidamento della dichiarazione per la custodia temporanea e la circolazione di merci in custodia temporanea; le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali; le norme procedurali concernenti la determinazione di uffici doganali competenti e la presentazione della dichiarazione in dogana laddove siano utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione normale in dogana e la disponibilità dei documenti di accompagnamento; le norme procedurali relative alla presentazione di una dichiarazione semplificata e di una dichiarazione complementare; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione in dogana di merci, l'accettazione della dichiarazione in dogana e la modifica della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci; adottare le misure per la determinazione della sottovoce tariffaria delle merci oggetto dell'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione qualora una spedizione sia composta di merci che rientrano in diverse sottovoci tariffarie;

 

specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento centralizzato e l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative a formalità e controlli doganali che devono essere effettuati dal titolare dell'autorizzazione nell'ambito dell'autovalutazione; adottare le misure relative alla verifica della dichiarazione in dogana, all'esame e al campionamento di merci e agli esiti della verifica; le norme procedurali relative alla rimozione delle merci; le norme procedurali relative alla fornitura delle informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione sono soddisfatte e alla fornitura di prove attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare sono soddisfatte; le norme procedurali relative all'esame delle condizioni economiche nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali relative all'appuramento di un regime speciale; le norme procedurali relative al trasferimenti di diritti e obblighi e alla circolazione di merci nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali relative all'uso di merci equivalenti nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali sul transito nel territorio doganale dell'Unione; le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la scadenza di tale regime, la gestione delle semplificazioni di tale regime e la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese o un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione in regime di transito unionale esterno le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di deposito doganale o di zona franca; fissare il termine entro il quale deve essere effettuata l'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione pre-partenza;

 

specificare le norme procedurali relative all'uscita delle merci; le norme procedurali relative alla presentazione, alla modifica e all'invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita; le norme procedurali relative alla presentazione, alla modifica e all'invalidamento della notifica di riesportazione; adottare un programma di lavoro a sostegno dello sviluppo di sistemi elettronici pertinenti e che disciplini la fissazione di periodi di transizione; adottare le decisioni che autorizzano gli Stati membri a verificare le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale, in particolare se tali semplificazioni sono relative alle tecnologie dell'informazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [4].

 

(6) Considerando la cooperazione necessaria tra gli Stati membri e la Commissione per lo sviluppo, la manutenzione e l'impiego dei sistemi elettronici richiesti per l'attuazione del codice doganale dell'Unione (il "codice"), la Commissione dovrebbe non adottare il programma di lavoro a sostegno di tale sviluppo e che disciplina la fissazione di periodi di transizione ove il comitato che esamina il progetto di atto di esecuzione non esprima alcun parere.

 

(7) La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di: decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, dal momento che tali decisioni non riguardano tutti gli Stati membri; decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l'osservanza della normativa doganale; decisioni relative al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio.

 

(8) In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti: misure per assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari. la determinazione della classificazione tariffaria delle merci; la determinazione dell'origine di merci specifiche; le misure che vietano temporaneamente il ricorso a garanzie globali.

 

(9) L'Unione si fonda sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici sia delle autorità doganali dell'Unione, è opportuno riunire l'attuale normativa doganale in un codice. Partendo dal principio di un mercato interno, tale codice dovrebbe contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e altre misure di politica comune introdotte a livello dell'Unione in relazione agli scambi di merci tra l'Unione e i paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze di tali politiche comuni. La normativa doganale dovrebbe essere allineata meglio alle disposizioni in materia di riscossione delle imposizioni all'importazione, senza modifiche dell'ambito d'applicazione delle disposizioni fiscali vigenti.

 

(10) Al fine di garantire un'efficace semplificazione amministrativa, i punti di vista degli operatori economici dovrebbero essere tenuti debitamente in conto al momento di un'ulteriore modernizzazione della normativa doganale.

 

(11) Conformemente alla comunicazione della Commissione del 9 agosto 2004 dal titolo "Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro le frodi - Programma d'azione 2004-2005", è opportuno adeguare il quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

 

(12) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario [5], si fondava sull'integrazione delle procedure doganali applicate separatamente nei rispettivi Stati membri negli anni ‘80. Dalla sua introduzione, esso è stato modificato più volte e in modo sostanziale, per far fronte a specifici problemi quali la tutela della buona fede o la presa in considerazione delle esigenze di sicurezza. Ulteriori modificazioni a tale regolamento sono state introdotte dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2005 [6] - e inserite successivamente nel regolamento (CE) n. 450/2008 - in seguito agli importanti cambiamenti giuridici intervenuti negli ultimi anni, a livello sia unionale sia internazionale, quali la scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'entrata in vigore degli atti di adesione del 2003, del 2005 e del 2011, nonché la modifica della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali ("convenzione riveduta di Kyoto"), l'adesione al quale da parte dell'Unione è stata approvata con decisione 2003/231/CE del Consiglio del 17 marzo 2003 [7].

 

(13) È opportuno introdurre nel codice un quadro giuridico per l'applicazione di talune disposizioni della normativa doganale agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto [8], o della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise [9], e parti di tale territorio in cui dette disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti in cui dette disposizioni non si applicano. Considerando che le merci in questione sono merci unionali e tenendo presente la natura fiscale delle misure applicate nell'ambito di questi scambi intraunionali, è giustificato introdurre appropriate semplificazioni delle formalità doganali da applicare alle merci in questione.

 

(14) Per tener conto del regime fiscale speciale vigente in alcune parti del territorio doganale dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE con riguardo alle formalità e ai controlli doganali che devono essere applicati agli scambi di merci unionali tra le suddette parti del territorio doganale dell'Unione e il resto di tale territorio.

 

(15) La facilitazione del commercio legale e la lotta antifrode richiedono regimi e procedure doganali semplici, rapidi e uniformi. È pertanto opportuno, in linea con la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2003 dal titolo "Un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio", semplificare la normativa doganale, al fine di consentire l'uso di tecnologie e strumenti moderni e promuovere ulteriormente un'applicazione uniforme della normativa doganale e approcci aggiornati al controllo doganale, contribuendo in tal modo a fornire la base per procedure di sdoganamento semplici ed efficienti. I regimi doganali dovrebbero essere fusi o armonizzati e il loro numero dovrebbe essere ridotto a quelli economicamente giustificati, al fine di accrescere la competitività delle imprese.

 

(16) Il completamento del mercato interno, la riduzione degli ostacoli al commercio e agli investimenti internazionali e l'accresciuta necessità di garantire la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione hanno trasformato il ruolo delle dogane, assegnando loro una funzione di guida nella catena logistica e rendendole, nella loro attività di monitoraggio e gestione del commercio internazionale, un catalizzatore della competitività dei paesi e delle società. La normativa doganale dovrebbe pertanto riflettere la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane.

 

(17) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio [10], è un elemento essenziale per assicurare la facilitazione del commercio e, allo stesso tempo, l'efficacia dei controlli doganali, riducendo in tal modo i costi per le imprese e i rischi per la società. È pertanto necessario stabilire nel codice il quadro giuridico nel quale attuare tale decisione, in particolare il principio giuridico secondo il quale tutte le operazioni doganali e commerciali devono essere effettuate per via elettronica e i sistemi TIC per le operazioni doganali devono offrire agli operatori economici le stesse possibilità in ciascuno Stato membro.

 

(18) Al fine di garantire un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio occorre che il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE sia delegato alla Commissione per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni mediante procedimenti informatici, i casi in cui possono essere utilizzati altri mezzi per tale scambio e archiviazione e la registrazione di persone. Mezzi diversi dai procedimenti elettronici potrebbero in particolare essere utilizzati su base transitoria ove i necessari sistemi elettronici non siano ancora operativi, ma non oltre il 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda lo sdoganamento centralizzato, tali misure transitorie consisterebbero, finché i necessari sistemi elettronici non siano operativi, nella manutenzione del regime attualmente noto come "autorizzazione unica per le procedure semplificate".

 

(19) L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dovrebbe essere associato a un'applicazione armonizzata e standardizzata dei controlli doganali operati dagli Stati membri, al fine di assicurare in tutta l'Unione un controllo doganale di livello equivalente che scongiuri il rischio di comportamenti anticoncorrenziali ai vari punti di entrata e di uscita dell'Unione.

 

(20) Al fine di agevolare l'attività commerciale offrendo allo stesso tempo adeguati livelli di controllo delle merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, è opportuno che le informazioni fornite dagli operatori economici siano scambiate, tenuto conto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati, tra le autorità doganali e tra queste e altre autorità che intervengono in tale controllo. Occorre che tali controlli siano armonizzati, in modo che l'operatore economico debba fornire le informazioni una volta sola e che le merci siano controllate da tali autorità allo stesso momento e nello stesso posto.

 

(21) Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito. Come regola generale, un rappresentante doganale dovrebbe essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione. Tale obbligo dovrebbe essere oggetto di esenzione se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione o in altri casi giustificati.

 

(22) Tutte le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni vincolanti, dovrebbero essere soggette alle stesse norme. Tali decisioni dovrebbero essere valide in tutta l'Unione e poter essere annullate, modificate, salvo che sia altrimenti disposto, o revocate qualora non siano conformi alla normativa doganale o alla sua interpretazione.

 

(23) La semplificazione dei regimi doganali nell'ambito di un ambiente elettronico richiede la condivisione delle responsabilità tra le autorità doganali dei diversi Stati membri. Occorre garantire sanzioni adeguatamente effettive, dissuasive e proporzionate nell'intero mercato interno.

 

(24) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare dello status di operatore economico autorizzato soggetto alla concessione di un'autorizzazione per le semplificazioni doganali o di un'autorizzazione per la sicurezza o di entrambe; A seconda del tipo di autorizzazione concessa, gli operatori economici autorizzati dovrebbero poter trarre il massimo vantaggio da un uso esteso delle semplificazioni doganali o beneficiare di agevolazioni in materia di sicurezza. Dovrebbero altresì godere di un trattamento più favorevole per quanto riguarda i controlli doganali, come un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti.

 

(25) Gli operatori economici che operano nel rispetto delle norme e sono affidabili dovrebbero beneficiare del mutuo riconoscimento internazionale dello status di operatore economico autorizzato.

 

(26) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra la necessità per le autorità doganali di assicurare la corretta applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici a un trattamento equo, dovrebbero essere previste ampie possibilità di controllo da parte di tali autorità e la possibilità per gli operatori economici di ricorrere contro le loro decisioni.

 

(27) Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, occorre prevedere, oltre al diritto di proporre ricorso avverso le decisioni adottate dalle autorità doganali, il diritto per ogni persona di essere sentita prima che sia adottata una decisione che possa nuocerle. Tuttavia, le limitazioni a tale diritto possono essere giustificate in particolare se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori

 

(28) Al fine di minimizzare i rischi per l'Unione, i suoi cittadini e i suoi partner commerciali, l'applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri dovrebbe essere basata su un quadro comune in materia di gestione del rischio e su un sistema elettronico per la sua attuazione. L'istituzione di un quadro comune a tutti gli Stati membri in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire loro di effettuare controlli casuali delle merci.

 

(29) Al fine di garantire un trattamento uniforme ed equo delle persone interessate dalle formalità e dai controlli doganali è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 TFUE, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda la determinazione degli altri casi in cui il rappresentante doganale non è tenuto a essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione e la determinazione delle norme relative alle decisioni adottate dalle autorità doganali, comprese quelle concernenti le informazioni vincolanti, l'operatore economico autorizzato e le semplificazioni.

 

(30) È necessario stabilire i principi in base ai quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci. È inoltre opportuno stabilire disposizioni più dettagliate per il rilascio delle prove di origine nell'Unione, qualora le esigenze del commercio lo richiedano.

 

(31) Al fine di disporre di fattori supplementari sulla base dei quali sono applicati i dazi all'importazione o all'esportazione e altre misure, è opportuno delegare alla Commissione, conformemente all'articolo 290 TFUE, il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le norme sull'origine delle merci.

 

(32) È opportuno riunire tutte le circostanze in seguito alle quali sorge un'obbligazione doganale all'importazione diverse dalla presentazione di una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea con esenzione parziale, per evitare difficoltà nella determinazione della base giuridica della nascita dell'obbligazione doganale. Ciò dovrebbe valere anche per l'insorgenza dell'obbligazione doganale all'esportazione.

 

(33) È opportuno stabilire il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale e in cui i dazi all'importazione o all'importazione dovrebbero essere riscossi.

 

(34) Le norme relative ai regimi speciali dovrebbero consentire l'uso di una garanzia unica per tutte le categorie di regimi speciali e permettere che essa sia globale, a copertura di più transazioni.

 

(35) È opportuno autorizzare, a determinate condizioni, una garanzia globale con importo ridotto, anche per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono sorti, o un esonero dalla garanzia. Una garanzia globale con importo ridotto per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono sorti dovrebbe essere equivalente alla costituzione di una garanzia per l'intero importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti, in particolare ai fini dello svincolo delle merci interessate e della contabilizzazione.

 

(36) Al fine di garantire una migliore tutela degli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, una garanzia dovrebbe coprire le merci non dichiarate o dichiarate in modo inesatto incluse in una spedizione o in una dichiarazione per cui essa viene prestata. Per lo stesso motivo, l'impegno del fideiussore dovrebbe coprire anche gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che risultino da pagare in seguito a controlli a posteriori.

 

(37) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e contenere le pratiche fraudolente, sono opportune disposizioni che prevedano misure differenziate per l'applicazione di una garanzia globale. In caso di elevato rischio di frode dovrebbe essere possibile vietare temporaneamente l'applicazione della garanzia globale, tenuto conto della particolare situazione degli operatori economici interessati.

 

(38) È opportuno tener conto della buona fede della persona interessata nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge in seguito a inosservanza della normativa doganale e minimizzare l'impatto della negligenza da parte del debitore.

 

(39) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri e di integrare le norme sull'obbligazione doganale e sulle garanzie, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda il luogo di insorgenza dell'obbligazione doganale, il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione, la garanzia corrispondente a tale importo e la riscossione, il rimborso, lo sgravio e l'estinzione dell'obbligazione doganale.

 

(40) È necessario sancire il principio in base al quale stabilire se le merci abbiano la posizione doganale di merci unionali e le circostanze che ne determinano la perdita, e fornire una base per stabilire i casi in cui tale posizione rimane immutata quando le merci escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione.

 

(41) Al fine di garantire la libera circolazione delle merci unionali nel territorio doganale dell'Unione e il trattamento doganale delle merci non unionali introdotte in tale territorio dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda la determinazione della posizione doganale delle merci, la perdita della posizione doganale di merci unionali, il mantenimento di tale posizione per le merci che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione e l'esenzione dai dazi per le merci in reintroduzione.

 

(42) È opportuno assicurare che, nei casi in cui l'operatore economico fornisce anticipatamente le informazioni necessarie per i controlli sull'ammissibilità delle merci basati sui rischi, il rapido svincolo delle merci costituisca la regola. I controlli previsti dalla politica fiscale e commerciale dovrebbero essere effettuati in primo luogo dall'ufficio doganale competente per i locali dell'operatore economico.

 

(43) Le norme relative alle dichiarazioni in dogana e al vincolo delle merci a un regime doganale dovrebbero essere modernizzate e semplificate, in particolare richiedendo che, di norma, le dichiarazioni in dogana siano fatte per via elettronica e che vi sia un solo tipo di dichiarazione semplificata, nonché prevedendo la possibilità di presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

 

(44) Poiché la convenzione riveduta di Kyoto promuove la presentazione, la registrazione e il controllo della dichiarazione in dogana prima dell'arrivo delle merci e, inoltre, la separazione del luogo in cui la dichiarazione viene presentata da quello in cui le merci sono fisicamente situate, è opportuno prevedere lo sdoganamento centralizzato nel luogo in cui l'operatore economico è stabilito.

 

(45) È opportuno stabilire a livello dell'Unione le norme relative alle circostanze che possono comportare la distruzione o rimozione in altro modo delle merci da parte delle autorità doganali, norme che precedentemente dovevano essere adottate a livello nazionale.

 

(46) Al fine di integrare le norme riguardanti il vincolo delle merci a un regime doganale e di garantire un trattamento equo delle persone interessate dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda le norme concernenti le dichiarazioni in dogana e lo svincolo delle merci.

 

(47) È opportuno prevedere norme semplici e comuni per i regimi speciali, integrate da una ristretta serie di norme per ciascuna categoria di regimi speciali, al fine di rendere semplice per l'operatore la scelta del regime appropriato, di evitare errori e di ridurre il numero di recuperi e rimborsi a posteriori.

 

(48) Dovrebbe essere facilitata la concessione di autorizzazioni per diversi regimi speciali con una garanzia unica e sotto il controllo di un unico ufficio doganale e in tali casi dovrebbero vigere norme semplici riguardo all'insorgenza dell'obbligazione doganale. Il criterio di base deve essere che le merci vincolate a un regime speciale, o i prodotti da esse ottenuti, devono essere oggetto di accertamento nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale. Tuttavia, dovrebbe anche essere possibile, se giustificato sul piano economico, valutare le merci relativamente al momento in cui sono state vincolate a un regime speciale. Gli stessi criteri si dovrebbero applicare alle manipolazioni usuali.

 

(49) In considerazione delle misure necessarie per una maggiore sicurezza, la collocazione delle merci nelle zone franche dovrebbe diventare un regime doganale e le merci dovrebbero essere soggette a controlli doganali all'entrata e relativamente alle scritture.

 

(50) Dato che l'intenzione di procedere alla riesportazione non è più necessaria, è opportuno fondere il regime di perfezionamento attivo, sistema della sospensione, con la trasformazione sotto controllo doganale e abbandonare il regime di perfezionamento attivo, sistema del rimborso. Questo regime unico di perfezionamento attivo dovrebbe coprire anche la distruzione, tranne quando essa sia effettuata dalle dogane o sotto vigilanza doganale.

 

(51) Al fine di integrare le norme riguardanti i regimi speciali e di garantire un trattamento equo delle persone interessate dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda le norme concernenti i casi in cui le merci sono vincolate a regimi speciali, i movimenti, le manipolazioni usuali e l'equivalenza di tali merci, nonché l'appuramento di tali regimi.

 

(52) Le misure in materia di sicurezza relative alle merci unionali che escono dal territorio doganale dell'Unione dovrebbero applicarsi anche alla riesportazione delle merci non unionali. Le stesse norme dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di merci, fatta salva la possibilità di eccezioni ove necessario, ad esempio per le merci che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione.

 

(53) Al fine di garantire la vigilanza doganale delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita da esso e l'applicazione delle misure in materia di sicurezza dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per quanto riguarda le norme relative alla dichiarazione sommaria di entrata e alle dichiarazioni pre-partenza.

 

(54) Al fine di esplorare un'ulteriore facilitazione doganale e commerciale, in particolare mediante il ricorso agli strumenti e alle tecnologie più recenti, occorre autorizzare gli Stati membri, a determinate condizioni e su richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale. Tale possibilità non dovrebbe compromettere l'applicazione della normativa doganale o creare nuovi obblighi per gli operatori economici, che possono partecipare a tali verifiche unicamente su base volontaria.

 

(55) In base al principio di proporzionalità, enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), è necessario e opportuno, per conseguire gli obiettivi fondamentali di consentire l'efficace funzionamento dell'Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune, stabilire le norme e le procedure generali applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione o in uscita da esso. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ilIl presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire taligli obiettivi.

 

(56) Allo scopo di semplificare e razionalizzare la normativa doganale, diverse disposizioni contenute in atti dell'Unione autonomi sono state incorporate, a fini di trasparenza, nel codice. È pertanto necessario abrogare il regolamento (CEE) n. 3925/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli intracomunitari nonché ai bagagli delle persone che effettuano una traversata marittima intracomunitaria [11], il regolamento (CEE) n. 2913/92, il regolamento (CE) n. 1207/2001 del Consiglio, dell' 11 giugno 2001, sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi [12] e il regolamento (CE) n. 450/2008.

 

(57) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento che stabiliscono la delega di poteri e il conferimento di competenze di esecuzione e le disposizioni su "oneri e costi" si applichino a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. È opportuno che le altre disposizioni si applichino a decorrere da 1 giugno 2016.

 

(58) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le norme vigenti e future dell'Unione relative all'accesso ai documenti adottate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, né dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all'accesso ai documenti.

 

(59) La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entrino in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del codice per consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

 

TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

CAPO 1

 

Ambito di applicazione della normativa doganale, ruolo delle dogane e definizioni

 

Art. 1

 

Oggetto e ambito di applicazione

 

1. Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.

 

Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.

 

2. Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

 

3. Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE o della direttiva 2008/118/CE e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.

 

Art. 2

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le disposizioni della normativa doganale e le relative semplificazioni per quanto riguarda la dichiarazione in dogana, la prova della posizione doganale, l'utilizzo del regime di transito interno unionale, fintantoché non incide sulla corretta applicazione delle misure fiscali interessate, che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro.

 

Art. 3

 

Ruolo delle autorità doganali

 

Le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica. Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:

 

a) tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri;

 

b) tutelare l'Unione dal commercio sleale e illegale sostenendo nel contempo le attività commerciali legittime;

 

c) garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti nonché la tutela dell'ambiente, ove necessario in stretta cooperazione con altre autorità, e

 

d) mantenere un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi.

 

Art. 4

 

Territorio doganale

 

1. Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:

 

- il territorio del Regno del Belgio,

 

- il territorio della Repubblica di Bulgaria,

 

- il territorio della Repubblica ceca,

 

- il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,

 

- il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Heligoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

 

- il territorio della Repubblica di Estonia,

 

- il territorio dell'Irlanda,

 

- il territorio della Repubblica ellenica,

 

- il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,

 

- il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,

 

- il territorio della Repubblica di Croazia;

 

- il territorio della Repubblica italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,

 

- il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,

 

- il territorio della Repubblica di Lettonia,

 

- il territorio della Repubblica di Lituania,

 

- il territorio del Granducato del Lussemburgo,

 

- il territorio dell'Ungheria,

 

- il territorio di Malta,

 

- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,

 

- il territorio della Repubblica d'Austria,

 

- il territorio della Repubblica di Polonia,

 

- il territorio della Repubblica portoghese,

 

- il territorio della Romania,

 

- il territorio della Repubblica di Slovenia,

 

- il territorio della Repubblica slovacca,

 

- il territorio della Repubblica di Finlandia,

 

- il territorio del Regno di Svezia, e

 

- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

 

2. I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:

 

a) FRANCIA

 

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);

 

b) CIPRO

 

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).

 

Art. 5

 

Definizioni

 

Ai fini del codice, si intende per:

 

1) "autorità doganali" : le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;

 

2) "normativa doganale" :

 

il corpus legislativo costituito da quanto segue:

 

a) il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale;

 

b) la tariffa doganale comune;

 

c) la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;

 

d) gli accordi internazionali contenenti disposizioni doganali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione;

 

3) "controlli doganali" : atti specifici espletati dall'autorità doganale al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con le altre norme che disciplinano l'entrata, l'uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l'uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell'Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell'Unione delle merci non unionali e delle merci in regime di uso finale;

 

4) "persona" : una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;

 

5) "operatore economico" : una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;

 

6) "rappresentante doganale" : qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;

 

7) "rischio" :

 

la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione all'entrata, all'uscita, al transito, alla circolazione o all'uso finale di merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori non facenti parte di tale territorio o in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:

 

a) impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;

 

b) comprometterebbe gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri; oppure

 

c) costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;

 

8) "formalità doganali" : tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

 

9) "dichiarazione sommaria di entrata" : l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;

 

10) "dichiarazione sommaria di uscita" : l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione;

 

11) "dichiarazione per la custodia temporanea" : l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea;

 

12) "dichiarazione in dogana" : atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;

 

13) "dichiarazione di riesportazione" : atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, a eccezione di quelle sottoposte a procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;

 

14) "notifica di riesportazione" : atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, che sono sottoposte alla procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;

 

15) "dichiarante" : la persona che presenta una dichiarazione in dogana, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è effettuata la presentazione di tale dichiarazione o notifica;

 

16) "regime doganale" :

 

uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:

 

a) immissione in libera pratica;

 

b) regimi speciali;

 

c) esportazione;

 

17) "custodia temporanea" : situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo intercorrente tra la loro presentazione in dogana e il loro vincolo a un regime doganale o la loro riesportazione;

 

18) "obbligazione doganale" : l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;

 

19) "debitore" : la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;

 

20) "dazi all'importazione" : i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;

 

21) "dazi all'esportazione" : i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci;

 

22) "posizione doganale" : la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale;

 

23) "merci unionali" :

 

merci che rientrano in una delle categorie seguenti:

 

a) merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione;

 

b) merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;

 

c) merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);

 

24) "merci non unionali" : le merci diverse da quelle di cui al punto 23 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali;

 

25) "gestione del rischio" : la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso controlli casuali, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;

 

26) "svincolo delle merci" : atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;

 

27) "vigilanza doganale" : provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l'osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

 

28) "rimborso" : la restituzione di un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che sia stato pagato;

 

29) "sgravio" : esonero dall'obbligo di pagare un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che non sia stato pagato;

 

30) "prodotti trasformati" : merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;

 

31) "persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione" :

 

a) se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;

 

b) se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione;

 

32) "stabile organizzazione" : una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona;

 

33) "presentazione delle merci in dogana" : notifica alle autorità doganali dell'avvenuto arrivo delle merci all'ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali e della disponibilità di tali merci ai fini dei controlli doganali;

 

34) "titolare delle merci" : la persona che è proprietaria delle merci o che ha un diritto analogo di disporne o che ne ha il controllo fisico;

 

35) "titolare del regime" :

 

a) la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione in dogana; oppure

 

b) la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi in relazione a un regime doganale;

 

36) "misure di politica commerciale" : misure non tariffarie istituite, nell'ambito della politica commerciale comune, sotto forma di disposizioni dell'Unione che disciplinano gli scambi internazionali di merci;

 

37) "operazioni di perfezionamento" :

 

le operazioni seguenti:

 

a) la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio e il loro adattamento ad altre merci;

 

b) la trasformazione di merci;

 

c) la distruzione di merci;

 

d) la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;

 

e) l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);

 

38) "tasso di rendimento" : la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;

 

39) "decisione" : qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate;

 

40) "trasportatore" :

 

a) nel contesto dell'entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:

 

i) nel caso del trasporto combinato, per "trasportatore" si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell'Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo;

 

ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione;

 

b) nel contesto dell'uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:

 

i) nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell'Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell'arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per "trasportatore" si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell'Unione sarà arrivato a destinazione;

 

ii) nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione;

 

41) "commissioni di acquisto" : una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell'acquisto di merci da valutare.

 

CAPO 2

 

Diritti e obblighi delle persone ai sensi della normativa doganale

 

Sezione 1

 

Fornitura di informazioni

 

Art. 6

 

Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati

 

1. Tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.

 

2. Ai fini dello scambio e dell'archiviazione di informazioni di cui al paragrafo 1 sono definiti requisiti comuni in materia di dati.

 

3. I mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzati come segue:

 

a) su base permanente, se debitamente giustificato dal tipo di traffico oppure se l'utilizzo di procedimenti informatici non è appropriato per le formalità doganali in questione;

 

b) su base temporanea, nell'ipotesi di un guasto temporaneo del sistema informatico delle autorità doganali o degli operatori economici;

 

4. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può, in casi eccezionali, adottare decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici.

 

Tale decisione relativa a una deroga è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta e la deroga è concessa per un periodo di tempo specifico. La deroga è riesaminata periodicamente e può essere prorogata per ulteriori periodi di tempo specifici su ulteriore richiesta dello Stato membro al quale è indirizzata. Essa é revocata qualora non sia più giustificata.

 

La deroga non pregiudica lo scambio di informazioni tra lo Stato membro al quale è indirizzata e gli altri Stati membri né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri ai fini dell'applicazione della normativa doganale.

 

Art. 7

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tenendo conto dell'esigenza di espletare le formalità doganali stabilite nella normativa doganale e considerando altresì la natura e le finalità dello scambio e dell'archiviazione di informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

 

b) i casi specifici in cui possono essere utilizzati, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), mezzi per lo scambio e l'archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici;

 

c) il tipo di informazioni e le indicazioni che le scritture di cui agli articoli 148, paragrafo 4, e 214, paragrafo 1, devono contenere.

 

Art. 8

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

1. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:

 

a) ove necessario, il formato e il codice dei requisiti comuni in materia di dati di cui all'articolo 6, paragrafo 2;

 

b) le norme procedurali relative allo scambio e all'archiviazione di informazioni che possono essere effettuati con mezzi diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

2. La Commissione adotta le decisioni relative alle deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 4, mediante atti di esecuzione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.

 

Art. 9

 

Registrazione

 

1. Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti.

 

2. In casi specifici, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.

 

3. Salvo che sia altrimenti disposto, le persone diverse dagli operatori economici non devono registrarsi presso le autorità doganali.

 

Qualora le persone di cui al primo comma debbano registrarsi, si applica quanto segue:

 

a) ove siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabilite;

 

b) ove non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.

 

4. In casi specifici le autorità doganali invalidano la registrazione.

 

Art. 10

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in cui gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione devono registrarsi presso le autorità doganali;

 

b) i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, in cui persone diverse dagli operatori economici devono registrarsi presso le autorità doganali;

 

c) i casi di cui all'articolo 9, paragrafo 4, in cui le autorità doganali invalidano una registrazione.

 

Art. 11

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, l'autorità doganale competente per la registrazione di cui all'articolo 9.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 12

 

Comunicazione delle informazioni e protezione dei dati

 

1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dalle autorità doganali durante l'effettuazione dei loro compiti sono coperte dal segreto d'ufficio. Eccetto quanto stabilito nell'articolo 47, paragrafo 2, le autorità competenti non divulgano tali informazioni senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite.

 

Dette informazioni possono tuttavia essere divulgate senza autorizzazione se le autorità doganali vi sono tenute o autorizzate in virtù delle disposizioni vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati, o nel contesto di procedimenti giudiziari.

 

2. Le informazioni riservate di cui al paragrafo 1 possono essere comunicate alle autorità doganali e ad altre autorità competenti di paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione ai fini della cooperazione doganale con tali paesi o territori nel quadro di un accordo internazionale o della normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.

 

3. Qualsiasi divulgazione o comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 avviene garantendo un livello adeguato di protezione dei dati e nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

 

Art. 13

 

Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici

 

1. Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di un accordo scritto e può includere l'accesso delle autorità doganali ai sistemi informatici dell'operatore economico.

 

2. Se non diversamente convenuto dalle due parti, le informazioni fornite da una parte all'altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.

 

Art. 14

 

Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali

 

1. Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Una richiesta in tal senso può essere respinta qualora non si riferisca a un'attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.

 

2. Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.

 

Art. 15

 

Fornitura di informazioni alle autorità doganali

 

1. Chiunque intervenga direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali o nei controlli doganali fornisce alle autorità doganali, su loro richiesta e entro i termini specificati, tutta la documentazione e le informazioni prescritte, nella forma appropriata, nonché tutta l'assistenza necessaria ai fini dell'espletamento di tali formalità o controlli.

 

2. La presentazione di una dichiarazione in dogana, di una dichiarazione per la custodia temporanea, di una dichiarazione sommaria di entrata, di una dichiarazione sommaria di uscita, di una dichiarazione di riesportazione o di una notifica di riesportazione di una persona alle autorità doganali o di una domanda per ottenere un'autorizzazione o qualsiasi altra decisione impegna la persona interessata per quanto riguarda:

 

a) l'accuratezza e completezza delle informazioni riportate nella dichiarazione, notifica o domanda;

 

b) l'autenticità, l'accuratezza e la validità dei documenti a sostegno della dichiarazione, notifica o domanda; e

 

c) se del caso, l'osservanza di tutti gli obblighi relativi al vincolo delle merci in questione al regime doganale interessato o allo svolgimento delle operazioni autorizzate.

 

Il primo comma si applica anche alla fornitura di qualsiasi informazione richiesta dalle autorità doganali o a esse comunicata, in qualsiasi altra forma.

 

Qualora a presentare la dichiarazione, la notifica o la domanda, oppure a fornire le informazioni, sia un rappresentante doganale della persona interessata, di cui all'articolo 18, anche detto rappresentante doganale è tenuto a osservare gli obblighi di cui al primo comma del presente paragrafo.

 

Art. 16

 

Sistemi elettronici

 

1. Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare, tenere aggiornati ed utilizzare sistemi elettronici per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e con la Commissione e l'archiviazione di tali informazioni conformemente al codice.

 

2. Gli Stati membri ai quali sia stata concessa una deroga conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, non sono tenuti a sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare, entro l'ambito di applicazione di tale deroga, i sistemi elettronici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Art. 17

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le disposizioni tecniche per sviluppare, tenere aggiornati e utilizzare i sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Rappresentanza doganale

 

Art. 18

 

Rappresentante doganale

 

1. Chiunque può nominare un rappresentante doganale.

 

Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.

 

2. Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

 

Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.

 

3. Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l'applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

 

4. Gli Stati membri possono applicare le condizioni stabilite ai sensi del paragrafo 3, prima frase, a rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 19

 

Potere di rappresentanza

 

1. Nei rapporti con le autorità doganali, il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.

 

Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.

 

2. Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata.

 

In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove.

 

3. Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prove del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.

 

Art. 20

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi in cui non si applica la deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma;

 

b) i casi in cui le autorità doganali non richiedono le prove della delega di cui all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma.

 

Art. 21

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di concessione e prova dell'abilitazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 3

 

Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale

 

Art. 22

 

Decisioni adottate su richiesta

 

1. Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.

 

Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.

 

Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente a fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.

 

2. Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.

 

Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato al primo comma.

 

3. Le autorità doganali competenti adottano una decisione di cui al paragrafo 1 e notificano al richiedente al più presto e, comunque, entro 120 giorni dalla data di accettazione della richiesta, salvo che sia altrimenti disposto.

 

Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni.

 

Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga.

 

4. Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.

 

5. Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo.

 

6. Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta. Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.

 

Il primo comma non si applica nei seguenti casi:

 

a) se riguarda una decisione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1;

 

b) in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all'articolo 56, paragrafo 4, primo comma;

 

c) se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;

 

d) se la decisione mira a garantire l'esecuzione di un'altra decisione per la quale sia stato applicato il primo comma, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato;

 

e) se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; oppure

 

f) in altri casi specifici.

 

7. Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all'articolo 44.

 

Art. 23

 

Gestione delle decisioni adottate su richiesta

 

1. Il destinatario della decisione rispetta gli obblighi da essa derivanti.

 

2. Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

 

3. Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, modificarla o revocarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale.

 

4. In casi specifici le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:

 

a) riesaminano una decisione;

 

b) sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.

 

5. La autorità doganali controllano le condizioni e i criteri che il destinatario di una decisione deve rispettare. Controllano altresì l'osservanza degli obblighi derivanti da tale decisione. Se il destinatario della decisione risulta stabilito per meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata.

 

Art. 24

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) le deroghe all'articolo 22, paragrafo 1, terzo comma;

 

b) le condizioni per l'accettazione di una richiesta di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

 

c) il termine per l'adozione di una decisione specifica, compresa la possibile proroga di tale termine, conformemente all'articolo 22, paragrafo 3;

 

d) i casi di cui all'articolo 22, paragrafo 4, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta;

 

e) i casi di cui all'articolo 22, paragrafo 5, in cui la validità della decisione è limitata nel tempo;

 

f) la durata del periodo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, primo comma;

 

g) i casi specifici di cui all'articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, lettera f), in cui non è data la possibilità al richiedente di esprimere il proprio punto di vista;

 

h) i casi e le norme inerenti al riesame e alla sospensione delle decisioni conformemente all'articolo 23, paragrafo 4.

 

Art. 25

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la presentazione e l'accettazione della richiesta di decisione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2;

 

b) l'adozione della decisione di cui all'articolo 22, compresa, se del caso, la consultazione degli Stati membri interessati;

 

c) il monitoraggio di una decisione, conformemente all'articolo 23, paragrafo 5.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 26

 

Validità delle decisioni a livello dell'Unione

 

Salvo i casi in cui l'effetto di una decisione è limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 27

 

Annullamento di decisioni favorevoli

 

1. Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:

 

a) la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;

 

b) il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;

 

c) se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.

 

2. L'annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.

 

3. Se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.

 

Art. 28

 

Revoca e modifica di decisioni favorevoli

 

1. Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 27:

 

a) non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; oppure

 

b) su richiesta del destinatario della decisione.

 

2. Salvo che sia altrimenti disposto, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non rispetta un obbligo da essa imposto.

 

3. La revoca o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione.

 

4. Alla revoca o modifica della decisione si applica l'articolo 22, paragrafo 4.

 

Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.

 

Art. 29

 

Decisioni adottate senza richiesta preventiva

 

Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l'articolo 22, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l'articolo 23, paragrafo 3, e gli articoli 26, 27 e 28 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata.

 

Art. 30

 

Limitazioni applicabili alle decisioni su merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea

 

Salvo qualora la persona interessata ne faccia richiesta, la revoca, la modifica o la sospensione di una decisione favorevole non incide sulle merci che, al momento in cui la revoca, la modifica o la sospensione acquista efficacia, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea in virtù della decisione revocata, modificata o sospesa.

 

Art. 31

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in cui una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa;

 

b) i casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, secondo comma.

 

Art. 32

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'annullamento, la revoca o la modifica di decisioni favorevoli.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 33

 

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

 

1. Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO").

 

Tale richiesta non è accettata in uno dei seguenti casi:

 

a) qualora essa venga presentata o sia già stata presentatata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa alle stesse merci e, con riferimento alle decisioni IVO, alle stesse condizioni che determinano l'acquisizione dell'origine;

 

b) qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione ITV o IVO o a un qualsiasi uso previsto di una procedura doganale.

 

2. Le decisioni ITV o IVO sono vincolanti, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci:

 

a) per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;

 

b) per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.

 

3. Le decisioni ITV o IVO sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.

 

4. Per l'applicazione di una decisione ITV o IVO nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione è in grado di provare quanto segue:

 

a) nel caso di una decisione ITV, che le merci dichiarate corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;

 

b) nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.

 

Art. 34

 

Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti

 

1. Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:

 

a) dell'adozione di una modifica delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b);

 

b) dell'adozione delle misure di cui all'articolo 57, paragrafo 4;

 

con effetto dalla data di applicazione della modifica o delle misure.

 

2. Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:

 

a) se l'Unione adotta un regolamento o conclude un accordo che diventa applicabile nell'Unione e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva, con effetto dalla data di applicazione di detto regolamento o accordo;

 

b) se non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con le note esplicative o con pareri sull'origine adottati per l'interpretazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

3. La cessazione della validità delle decisioni ITV o IVO non ha effetto retroattivo.

 

4. In deroga all'articolo 23, paragrafo 3, e all'articolo 27, le decisioni ITV e IVO vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.

 

5. Le decisioni ITV e IVO sono revocate a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, e dell'articolo 28. Tuttavia, tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione.

 

6. Le decisioni ITV e IVO non possono essere modificate.

 

7. Le autorità doganali revocano le decisioni ITV nei seguenti casi:

 

a) se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di:

 

i) note esplicative di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [13] con effetto dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

 

ii) una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

 

iii) decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottata dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C; oppure

 

b) in altri casi specifici.

 

8. Le decisioni IVO sono revocate nei seguenti casi:

 

a) se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; oppure

 

b) in altri casi specifici.

 

9. Laddove si applicano il paragrafo 1, lettera b) o i paragrafi 2, 7 o 8, una decisione ITV o IVO può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.

 

L'uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione ITV o IVO. Tuttavia, una misura di cui all'articolo 57, paragrafo 4, o all'articolo 67 può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo di tempo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

 

Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione ITV o IVO, il destinatario di tale decisione presenta una richiesta alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.

 

10. La Commissione comunica alle autorità doganali se:

 

a) l'adozione di decisioni ITV o IVO è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria corretta e uniforme o la cui determinazione dell'origine non è assicurata; oppure

 

b) la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.

 

11. La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV o IVO al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine delle merci.

 

Art. 35

 

Decisioni relative a informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori

 

In casi specifici le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative alle informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori di cui al titolo II, sulla base dei dazi alle importazioni o alle esportazioni e degli altri provvedimenti relativi allo scambio di merci applicati.

 

Art. 36

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi specifici di cui all'articolo 34, paragrafo 7, lettera b), e paragrafo 8, lettera b), in cui le decisioni ITV e IVO devono essere revocate,

 

b) i casi di cui all'articolo 35 in cui sono adottate decisioni relative alle informazioni vincolanti in relazione ad altri fattori sulla base dei dazi sulle importazioni o sulle esportazioni e degli altri provvedimenti relativi allo scambio di merci applicati.

 

Art. 37

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) utilizzare una decisione ITV o IVO dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente all'articolo 34, paragrafo 9, quarto comma;

 

b) la comunicazione della Commissione alle autorità doganali conformemente all'articolo 34, paragrafo 10, lettere a) e b);

 

c) l'uso di decisioni di cui all'articolo 35, stabilite conformemente all'articolo 36, lettera b), dopo la scadenza della loro validità;

 

d) la sospensione delle decisioni di cui all'articolo 35, stabilite conformemente all'articolo 36, lettera b), e la notifica della sospensione o del ritiro della sospensione alle autorità doganali.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare:

 

a) le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 11;

 

b) le decisioni di cui all'articolo 35 e stabilite conformemente all'articolo 36, lettera b).

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.

 

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

 

Sezione 4

 

Operatore economico autorizzato

 

Art. 38

 

Domanda e autorizzazione

 

1. Un operatore economico che è stabilito nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 39 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.

 

Le autorità doganali, se necessario previa consultazione con altre autorità competenti, concedono tale status, che è soggetto a monitoraggio costante.

 

2. Lo status di operatore economico autorizzato consta dei seguenti tipi di autorizzazione:

 

a) un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare di alcune semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure

 

b) un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.

 

3. I due tipi di autorizzazione di cui al paragrafo 2 sono cumulabili.

 

4. Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 39, 40 e 41, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.

 

5. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi a un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status di operatore economico autorizzato.

 

6. L'operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 2 beneficia di un trattamento più favorevole rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti.

 

7. Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi o territori al di fuori del territorio doganale dell'Unione che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti agli operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.

 

Art. 39

 

Concessione dello status

 

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:

 

a) assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

 

b) dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;

 

c) solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

 

d) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta; e

 

e) con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), l'esistenza di adeguati standard di sicurezza, che si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.

 

Art. 40

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) le semplificazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a),

 

b) le agevolazioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b);

 

c) il trattamento più favorevole di cui all'articolo 38, paragrafo 6.

 

Art. 41

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 39.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 5

 

Sanzioni

 

Art. 42

 

Applicazione di sanzioni

 

1. Ciascuno Stato membro prevede sanzioni applicabili in caso di violazione della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

 

2. In caso di applicazione di sanzioni amministrative, esse possono avere tra l'altro la forma di:

 

a) un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, se del caso anche applicato in sostituzione di una sanzione penale;

 

b) revoca, sospensione o modifica di qualsiasi autorizzazione posseduta dall'interessato.

 

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell'articolo 288, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.

 

Sezione 6

 

Ricorsi

 

Art. 43

 

Decisioni prese da un'autorità giudiziaria

 

Gli articoli 37 e 38 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.

 

Art. 44

 

Diritto di ricorso

 

1. Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.

 

È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

 

2. Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:

 

a) in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;

 

b) in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.

 

3. Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.

 

Art. 45

 

Sospensione dell'applicazione

 

1. La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.

 

2. Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.

 

3. Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione dell'attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

 

Sezione 7

 

Controllo delle merci

 

Art. 46

 

Gestione del rischio e controlli doganali

 

1. Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario.

 

Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici e di altre scritture, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili.

 

2. I controlli doganali diversi dai controlli casuali si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici al fine di identificare e valutare i rischi e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se del caso, internazionale.

 

3. I controlli doganali sono effettuati nell'ambito di un quadro comune in materia di gestione del rischio, basato sullo scambio di informazioni attinenti ai rischi e dei risultati dell'analisi dei rischi tra le amministrazioni doganali, che stabilisce criteri e norme comuni per la valutazione del rischio, misure di controllo e settori di controllo prioritari.

 

I controlli basati su tali informazioni e criteri sono effettuati senza pregiudizio degli altri controlli effettuati conformemente al paragrafo 1 o alle altre disposizioni in vigore.

 

4. Le autorità doganali applicano una gestione del rischio intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici e, in caso affermativo, in quale luogo.

 

La gestione del rischio comprende attività quali raccolta di dati e informazioni, analisi e valutazione dei rischi, prescrizione e adozione di misure e regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, unionali e nazionali;

 

5. Le autorità doganali si scambiano informazioni attinenti ai rischi e gli esiti delle analisi dei rischi se:

 

a) l'autorità doganale giudica che i rischi siano significativi e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato; oppure

 

b) i risultati del controllo non indicano che l'evento che determina il rischio si è verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nell'Unione.

 

6. Per stabilire i criteri e le norme comuni di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari di cui al paragrafo 3 si tiene conto di tutti i fattori seguenti:

 

a) la proporzionalità rispetto al rischio;

 

b) l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;

 

c) la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.

 

7. I criteri e le norme comuni di rischio di cui al paragrafo 3 comprendono tutti gli elementi seguenti:

 

a) una descrizione dei rischi;

 

b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;

 

c) la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali;

 

d) la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).

 

8. I settori di controllo prioritari comprendono regimi doganali particolari, tipi di merci, percorsi delle merci, modi di trasporto o operatori economici che sono oggetto di livelli accresciuti di analisi del rischio e di controlli doganali per un determinato periodo, fatti salvi gli altri controlli abitualmenteeseguiti dalle autorità doganali.

 

Art. 47

 

Cooperazione tra autorità

 

1. Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da autorità competenti che non siano le autorità doganali, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con le altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); a tal fine, le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.

 

2. Nel quadro dei controlli di cui alla presente sezione, le autorità doganali e altre autorità competenti possono, se è necessario al fine di minimizzare i rischi e di lottare contro le frodi, scambiarsi tra loro e con la Commissione i dati ottenuti nel contesto dell'entrata, dell'uscita, del transito, della circolazione, del deposito e dell'uso finale di merci, compreso il traffico postale, in circolazione fra il territorio doganale dell'Unione e paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell'Unione, nel contesto della presenza e della circolazione nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale, e i risultati dei controlli effettuati. Le autorità doganali e la Commissione possono inoltre scambiarsi tra loro tali dati allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della normativa doganale.

 

Art. 48

 

Controllo a posteriori

 

Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite in una dichiarazione in dogana, in una dichiarazione per la custodia temporanea, in una dichiarazione sommaria di entrata, in una dichiarazione sommaria di uscita, in una dichiarazione di riesportazione o in una notifica di riesportazione, nonché l'esistenza, l'autenticità, l'accuratezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento e può esaminare la contabilità del dichiarante e altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione o le precedenti e successive operazioni commerciali relative alle stesse merci dopo averle svincolate. Le medesime autorità possono procedere anche alla visita delle merci e/o al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità.

 

Tali controlli possono essere effettuati presso il titolare delle merci o il rappresentante del titolare, presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.

 

Art. 49

 

Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione

 

1. Controlli e formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli all'interno dell'Unione o che effettuano una traversata marittima all'interno dell'Unione solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.

 

2. Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:

 

a) dei controlli di sicurezza;

 

b) dei controlli connessi con divieti o restrizioni.

 

Art. 50

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, compresi lo scambio delle informazioni e degli esiti delle analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme di rischio comuni, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 6.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente il quadro comune in materia di gestione del rischio e adeguare lo scambio di informazioni e analisi attinenti ai rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori di controllo prioritari in funzione dell'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

 

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

 

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i porti e gli aeroporti in cui, conformemente all'articolo 49, si devono applicare formalità e controlli doganali a:

 

a) i bagagli a mano e i bagagli registrati di persone:

 

i) che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale;

 

ii) che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale;

 

iii) che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale;

 

iv) che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;

 

b) i bagagli a mano e i bagagli registrati:

 

i) che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale;

 

ii) che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 8

 

Conservazione di documenti e di altre informazioni e oneri e costi

 

Art. 51

 

Conservazione di documenti e di altre informazioni;

 

1. Ai fini dei controlli doganali la persona interessata conserva i documenti e le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, per almeno tre anni, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile.

 

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in circostanze diverse da quelle di cui al terzo comma o di merci dichiarate per l'esportazione, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale sono state accettate le dichiarazioni in dogana di immissione in libera pratica o di esportazione.

 

Quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale.

 

Quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea, tale periodo decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa.

 

2. Fatto salvo l'articolo 103, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 1 del presente articolo.

 

Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

 

Art. 52

 

Oneri e costi

 

1. Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.

 

2. Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue:

 

a) la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

 

b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 33 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 14, paragrafo 1;

 

c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale;

 

d) misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

 

CAPO 3

 

Conversione valutaria e termini

 

Art. 53

 

Conversione valutaria

 

1. Le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su Internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per una delle seguenti ragioni:

 

a) in quanto i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui viene determinato il valore in dogana;

 

b) in quanto il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune.

 

2. Quando la conversione valutaria è necessaria per ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.

 

Art. 54

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme relative alle conversioni valutarie ai fini di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 2.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 55

 

Periodi di tempo, date e termini

 

1. Salvo che sia altrimenti disposto, se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati.

 

2. Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [14], si applicano salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale.

 

TITOLO II

 

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

 

CAPO 1

 

Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci

 

Art. 56

 

Tariffa doganale comune e sorveglianza

 

1. I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.

 

Le altre misure stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.

 

2. La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:

 

a) la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;

 

b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa e che sia istituita da disposizioni dell'Unione specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

 

c) i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;

 

d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori;

 

e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori;

 

f) le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;

 

g) il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a causa della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);

 

h) le altre misure tariffarie previste dalle normative agricole, commerciali o da altre normative dell'Unione.

 

3. Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), su richiesta del dichiarante si applicano le misure contemplate da tali disposizioni in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. L'applicazione può essere retroattiva, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal codice.

 

4. Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h), è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.

 

Per i massimali tariffari, tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico dell'Unione.

 

5. L'immissione in libera pratica o l'esportazione delle merci a cui si applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere soggetta a sorveglianza.

 

Art. 57

 

Classificazione tariffaria delle merci

 

1. Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.

 

2. Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la "classificazione tariffaria" delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che ricalchi interamente o in parte la nomenclatura combinata o preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.

 

3. La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.

 

4. La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2.

 

Art. 58

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari di cui all'articolo 56, paragrafo 4, e la gestione della sorveglianza dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci di cui all'articolo 56, paragrafo 5.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'articolo 57, paragrafo 4.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

 

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

 

CAPO 2

 

Origine delle merci

 

Sezione 1

 

Origine non preferenziale

 

Art. 59

 

Ambito di applicazione

 

Gli articoli 60 e 61 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

 

a) della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e);

 

b) delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e

 

c) delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.

 

Art. 60

 

Acquisizione dell'origine

 

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

 

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

 

Art. 61

 

Prova dell'origine

 

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.

 

2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla relativa normativa dell'Unione.

 

3. Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.

 

Art. 62

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 284, atti delegati che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 59 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente all'articolo 60.

 

Art. 63

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova d'origine di cui all'articolo 61.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Origine preferenziale

 

Art. 64

 

Origine preferenziale delle merci

 

1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

 

2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

 

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

 

Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.

 

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.

 

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.

 

6. Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3.

 

La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

 

a) fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;

 

b) il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.

 

La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.

 

La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.

 

Se la deroga viene concessa, il paese o territorio beneficiario interessato deve trasmettere alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.

 

Art. 65

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

Art. 66

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:

 

a) le norme procedurali, di cui all'articolo 64, paragrafo 1, destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci;

 

b) una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui all'articolo 64, paragrafo 6.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 3

 

Determinazione dell'origine di merci specifiche

 

Art. 67

 

Misure adottate dalla Commissione

 

La Commissione può adottare misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione.

 

Art. 68

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all'articolo 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

 

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

 

CAPO 3

 

Valore in dogana delle merci

 

Art. 69

 

Ambito di applicazione

 

Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 70 e 74.

 

Art. 70

 

Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione

 

1. La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato.

 

2. Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.

 

3. Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:

 

a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:

 

i) restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;

 

ii) limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;

 

iii) restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;

 

b) la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;

 

c) nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;

 

d) il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.

 

Art. 71

 

Elementi del valore di transazione

 

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 70 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:

 

a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

 

i) le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;

 

ii) il costo dei container considerati, ai fini doganali, come formanti un tutt'uno con la merce; e

 

iii) il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;

 

b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

 

i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;

 

ii) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;

 

iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate; e

 

iv) i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;

 

c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

 

d) il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e

 

e) le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:

 

i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e

 

ii) le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.

 

2. Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.

 

3. In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.

 

Art. 72

 

Elementi da non includere nel valore in dogana

 

Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, non si deve includere:

 

a) le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;

 

b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;

 

c) gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:

 

i) le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;

 

ii) il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;

 

d) le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate;

 

e) le commissioni di acquisto;

 

f) i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;

 

g) nonostante l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.

 

Art. 73

 

Semplificazione

 

Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione in dogana:

 

a) gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 70, paragrafo 2; e

 

b) gli importi di cui agli articoli 71 e 72.

 

Art. 74

 

Metodi secondari di determinazione del valore in dogana

 

1. Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 70, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.

 

L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se il dichiarante lo richiede.

 

2. Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:

 

a) il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

 

b) il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;

 

c) il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; oppure

 

d) valore calcolato, eguale alla somma:

 

i) del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;

 

ii) di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;

 

iii) del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera e).

 

3. Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

 

a) dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

 

b) dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;

 

c) del presente capo.

 

Art. 75

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 73.

 

Art. 76

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 70, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 71 e 72, comprese le norme per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare;

 

b) l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 3;

 

c) la determinazione del valore in dogana di cui all'articolo 74.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

TITOLO III

 

OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE

 

CAPO 1

 

Nascita di un'obbligazione doganale

 

Sezione 1

 

Obbligazione doganale all'importazione

 

Art. 77

 

Immissione in libera pratica e ammissione temporanea

 

1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti:

 

a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale;

 

b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

 

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

 

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

 

Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.

 

Art. 78

 

Disposizioni speciali relative alle merci non originarie

 

1. Quando un divieto di rimborso dei dazi all'importazione, o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori, un'obbligazione doganale all'importazione per tali merci non originarie sorge in seguito all'accettazione della dichiarazione di riesportazione relativa ai prodotti in questione.

 

2. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma del paragrafo 1, l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è stabilito alle stesse condizioni che per un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla medesima data, della dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica delle merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti in questione ai fini della conclusione del regime di perfezionamento attivo.

 

3. Si applica l'articolo 77, paragrafi 2 e 3. Tuttavia, per le merci non unionali di cui all'articolo 270, il debitore è la persona che presenta la dichiarazione di riesportazione. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata.

 

Art. 79

 

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

 

1. Per merci soggette ai dazi all'importazione, sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:

 

a) uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;

 

b) uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione;

 

c) una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.

 

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:

 

a) non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure

 

b) è stata accettata una dichiarazione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto a causa dell'uso finale delle merci.

 

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:

 

a) qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;

 

b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;

 

c) qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.

 

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.

 

Quando una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

 

Art. 80

 

Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto

 

1. Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, l'importo del dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

 

Il primo comma si applica quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.

 

2. Quando un'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.

 

Sezione 2

 

Obbligazione doganale all'esportazione

 

Art. 81

 

Esportazione e perfezionamento passivo

 

1. Un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito al vincolo al regime di esportazione o di perfezionamento passivo di merci soggette ai dazi all'esportazione.

 

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

 

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

 

Quando una dichiarazione in dogana è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi all'esportazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari per la dichiarazione e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.

 

Art. 82

 

Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza

 

1. Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:

 

a) di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure

 

b) delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

 

2. Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:

 

a) il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell'Unione senza dichiarazione in dogana;

 

b) il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;

 

c) se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.

 

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:

 

a) qualsiasi persona che era tenuta ad adempiere all'obbligo in questione;

 

b) qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;

 

c) qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione in dogana.

 

4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.

 

Sezione 3

 

Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione

 

Art. 83

 

Divieti e restrizioni

 

1. L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette a misure di qualunque specie che ne vietino o limitino l'importazione o l'esportazione.

 

2. Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:

 

a) introduzione illegale nel territorio doganale dell'Unione di moneta falsa;

 

b) introduzione nel territorio doganale dell'Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.

 

3. Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando la legislazione di uno Stato membro prevede che i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale servano di base per la determinazione delle sanzioni.

 

Art. 84

 

Pluralità di debitori

 

Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.

 

Art. 85

 

Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

 

1. L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alle norme per il calcolo dei dazi le quali erano applicabili alle merci in questione nel momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.

 

2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

 

Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.

 

Art. 86

 

Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione

 

1. Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se il dichiarante fornisce una prova soddisfacente di dette spese.

 

Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.

 

2. Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale dell'Unione, su richiesta del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.

 

3. Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta del dichiarante l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana relativa a tali merci.

 

4. In casi specifici l'importo dei dazi all'importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo senza una richiesta del dichiarante al fine di evitare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera h).

 

5. Quando sorge un'obbligazione doganale per i prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per i prodotti di sostituzione di cui all'articolo 261, paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

 

6. Quando la normativa doganale prevede un trattamento tariffario favorevole delle merci o l'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, lettere da d) a g), degli articoli 203, 204, 205 e 208 e degli articoli da 259 a 262 del presente regolamento, o ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali [15], tale trattamento tariffario favorevole, agevolazione o esenzione si applica anche nei casi in cui un'obbligazione doganale sorge a norma degli articoli 79 o 82 del presente regolamento, purché l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non costituisse un tentativo di frode.

 

Art. 87

 

Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale

 

1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è presentata la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di riesportazione di cui agli articoli 77, 78 e 81.

 

In tutti gli altri casi, il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.

 

Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.

 

2. Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto, e il luogo in cui é sorta l'obbligazione doganale non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un termine stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea.

 

3. Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.

 

4. Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 82 in un altro Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.

 

Art. 88

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) le norme per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale, che integra le norme stabilite agli articoli 85 e 86;

 

b) i casi di cui all'articolo 86, paragrafo 4;

 

c) il termine di cui all'articolo 87, paragrafo 2;

 

CAPO 2

 

Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente

 

Art. 89

 

Disposizioni generali

 

1. Se non specificato altrimenti, il presente capo si applica sia alle garanzie per obbligazioni doganali che sono sorte che a quelle per obbligazioni doganali che possono sorgere.

 

2. Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora:

 

a) la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; oppure

 

b) la garanzia possa essere usata in più Stati membri.

 

Una garanzia che non può essere usata al di fuori dello Stato membro in cui è richiesta è valida solo in tale Stato membro e copre almeno l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.

 

3. Quando le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, questa è richiesta al debitore o alla persona che può diventarlo. Esse possono altresì permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa dalla persona a cui è richiesta.

 

4. Fatto salvo l'articolo 97, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche o per una dichiarazione specifica.

 

La garanzia costituita per una dichiarazione specifica si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tutte le merci coperte da tale dichiarazione o immesse in libera pratica sulla scorta di tale dichiarazione, indipendentemente dal fatto che quest'ultima sia esatta o no.

 

Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.

 

5. Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 95, paragrafi 1, 2 e 3, la costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni, dichiarazioni o regimi doganali.

 

6. Le autorità doganali controllano la garanzia.

 

7. Non è richiesta una garanzia agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche.

 

8. Non è richiesta una garanzia:

 

a) in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;

 

b) in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fisse;

 

c) in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea;

 

d) le merci vincolate al regime di transito unionale avvalendosi della semplificazione di cui all'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), e trasportate per via marittima o aerea tra porti o aeroporti dell'Unione.

 

9. Le autorità doganali possono non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica per le dichiarazioni stabilita a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi [16].

 

Art. 90

 

Garanzia obbligatoria

 

1. Quando la costituzione di una garanzia è obbligatoria, le autorità doganali fissano l'importo della stessa a un livello pari all'importo esatto del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri se tale importo può essere determinato con certezza nel momento in cui viene richiesta la garanzia.

 

Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.

 

2. Fatto salvo l'articolo 95, se una garanzia globale è costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti a obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.

 

Art. 91

 

Garanzia facoltativa

 

Quando la costituzione di una garanzia è facoltativa, la garanzia è comunque richiesta dalle autorità doganali se esse ritengono che l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e gli altri oneri potrebbero non essere pagati entro il termine prescritto. Le autorità doganali fissano l'importo della garanzia in modo tale che non superi il livello di cui all'articolo 90.

 

Art. 92

 

Costituzione di una garanzia

 

1. La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:

 

a) deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali come equivalente a un deposito in contanti, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;

 

b) impegno assunto da un fideiussore;

 

c) altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

 

2. Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.

 

La costituzione di una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente non dà diritto al pagamento di interessi da parte dell'autorità doganale.

 

Art. 93

 

Scelta della garanzia

 

La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

 

Tuttavia, le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.

 

Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.

 

Art. 94

 

Fideiussore

 

1. Il fideiussore di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), è una terza persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione. È approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, di una istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell'Unione secondo le vigenti disposizioni dell'Unione.

 

2. Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

 

3. Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.

 

Art. 95

 

Garanzia globale

 

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 89, paragrafo 5, è concessa solamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

 

a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;

 

b) soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera a);

 

c) si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all'articolo 39, lettera d).

 

2. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, a condizione che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere b) e c).

 

3. Quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che sono insorti, un operatore economico autorizzato per la semplificazione doganale è autorizzato, su richiesta, a usare una garanzia globale con un importo ridotto.

 

4. La garanzia globale con un importo ridotto di cui al paragrafo 3 è equivalente alla costituzione di una garanzia.

 

Art. 96

 

Divieti temporanei relativi all'uso delle garanzie globali

 

1. Nell'ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso:

 

a) alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 95, paragrafo 2;

 

b) alla garanzia globale di cui all'articolo 95 per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala.

 

2. Laddove si applica il paragrafo 1, lettere a) o b), del presente articolo, il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all'articolo 95 può essere autorizzato qualora la persona interessata soddisfi una delle seguenti condizioni:

 

a) tale persona può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1;

 

b) la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine prescritto.

 

Al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all'articolo 39, lettere b) e c).

 

Art. 97

 

Garanzia complementare o sostitutiva

 

Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 89, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.

 

Art. 98

 

Svincolo della garanzia

 

1. Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.

 

2. Quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita viene svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.

 

Art. 99

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi specifici, di cui all'articolo 89, paragrafo 8, lettera c), in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea;

 

b) la forma della garanzia di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), e le norme concernenti il fideiussore di cui all'articolo 94;

 

c) le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 83, paragrafo 2;

 

d) i termini per lo svincolo di una garanzia.

 

Art. 100

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

1. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali:

 

a) per la determinazione dell'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto di cui all'articolo 95, paragrafi 2 e 3;

 

b) per quanto concerne la costituzione e la verifica della garanzia di cui all'articolo 89, la revoca e la cancellazione dell'impegno assunto dal fideiussore di cui all'articolo 94 e lo svincolo della garanzia di cui all'articolo 98;

 

c) per quanto riguarda i divieti temporanei di cui all'articolo 96.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

2. La Commissione adotta le misure di cui all'articolo 96 mediante atti di esecuzione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 285, paragrafo 5.

 

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto per procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

 

CAPO 3

 

Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

 

Sezione 1

 

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione

 

Art. 101

 

Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione

 

1. Le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta, o si ritiene che sia sorta, l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 87 determinano l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione non appena dispongono delle informazioni necessarie.

 

2. Fatto salvo l'articolo 48, le autorità doganali possono accettare l'importo dei dazi dovuti all'importazione o all'esportazione determinato dal dichiarante.

 

3. Se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagabile non corrisponde a un numero intero, tale importo può essere arrotondato.

 

Se l'importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino.

 

Uno Stato membro la cui moneta non è l'euro può applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del secondo comma oppure derogare a tale comma, purché le norme applicabili all'arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al secondo comma.

 

Art. 102

 

Notifica dell'obbligazione doganale

 

1. L'obbligazione doganale è notificata al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell'articolo 87.

 

La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:

 

a) in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, sia stata istituita una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio;

 

b) l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione presa a norma dell'articolo 33;

 

c) la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;

 

d) le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.

 

2. Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti equivale all'importo indicato nella dichiarazione in dogana, lo svincolo delle merci da parte delle autorità doganali equivale a una notifica al debitore dell'obbligazione doganale.

 

3. Laddove non si applica il paragrafo 2, l'obbligazione doganale è notificata al debitore dalle autorità doganali quando sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti e di adottare una decisione a tal riguardo.

 

Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio.

 

4. Sempre che il pagamento sia stato garantito, l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali può essere notificata al termine di tale periodo. Il periodo stabilito dalle autorità doganali non supera i trentuno giorni.

 

Art. 103

 

Prescrizione dell'obbligazione doganale

 

1. Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.

 

2. Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 é esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale.

 

3. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:

 

a) sia presentato un ricorso a norma dell'articolo 44; tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o

 

b) le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo in cui il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

 

4. Quando l'obbligazione doganale è ripristinata a norma dell'articolo 116, paragrafo 7, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 121, fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.

 

Art. 104

 

Contabilizzazione

 

1. Le autorità doganali di cui all'articolo 101 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti, come determinato conformemente a tale articolo.

 

Il primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, secondo comma.

 

2. Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell'articolo 103, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.

 

3. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.

 

Art. 105

 

Termine per la contabilizzazione

 

1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana delle merci per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione o di qualsiasi altro atto che abbia gli stessi effetti giuridici di tale accettazione, le autorità doganali devono contabilizzare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro quattordici giorni dallo svincolo delle merci.

 

Tuttavia, sempre che il pagamento sia stato garantito, l'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate nei confronti della medesima persona durante un periodo stabilito dalle autorità doganali, che non può superare trentun giorni, può formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.

 

2. Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro quattordici giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi all'importazione o all'esportazione.

 

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda una misura provvisoria di politica commerciale sotto forma di dazio, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti deve essere contabilizzato entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce la misura definitiva di politica commerciale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

3. Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro quattordici giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione.

 

4. Il paragrafo 3 si applica all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, o è stato determinato e contabilizzato a un livello inferiore all'importo dovuto.

 

5. I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

 

6. La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 102, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a un'indagine penale.

 

Art. 106

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al dine di stabilire i casi di cui all'articolo 102, paragrafo 1, lettera d), in cui le autorità doganali sono esenti dall'obbligo di notifica dell'obbligazione doganale.

 

Art. 107

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione

 

Art. 108

 

Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento

 

1. Gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione, corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 102, devono essere pagati dal debitore entro il termine prescritto dalle autorità doganali.

 

Fatto salvo l'articolo 45, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale. In caso di contabilizzazioni globali alle condizioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, esso è fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un periodo di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento a norma dell'articolo 110.

 

Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso del controllo a posteriori di cui all'articolo 48. Fatto salvo l'articolo 112, paragrafo 1, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.

 

2. Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 110 a 112, il pagamento è effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.

 

3. Il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale è sospeso in uno dei casi seguenti:

 

a) quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 121;

 

b) quando le merci sono destinate a essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;

 

c) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 e ci si trova in presenza di più debitori.

 

Art. 109

 

Pagamento

 

1. Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.

 

2. Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.

 

3. Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.

 

Art. 110

 

Dilazione di pagamento

 

Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:

 

a) singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, o dell'articolo 105, paragrafo 4;

 

b) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;

 

c) globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 105, paragrafo 1, secondo comma.

 

Art. 111

 

Periodi per la dilazione di pagamento

 

1. La dilazione di pagamento di cui all'articolo 110 è di trenta giorni.

 

2. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore.

 

3. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.

 

4. Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 110, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.

 

5. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

 

6. Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana in questione.

 

Quando i suddetti periodi sono di un mese, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al mese in questione.

 

Art. 112

 

Altre agevolazioni di pagamento

 

1. Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.

 

2. La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.

 

Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

 

Per uno Stato membro la cui moneta non é l'euro, il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.

 

3. Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

 

4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l'importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR.

 

Art. 113

 

Esecuzione coatta del pagamento

 

Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.

 

Art. 114 bis

 

Interesse di mora

 

1. Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.

 

Per gli Stati membri la cui moneta é l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.

 

Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.

 

2. Se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'articolo 79 o dell'articolo 82, o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione viene applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della notifica.

 

Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.

 

3. Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.

 

4. Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna è inferiore a 10 EUR.

 

Art. 115

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale di cui all'articolo 108, paragrafo 3, e al periodo della sospensione.

 

Sezione 3

 

Rimborso e sgravio

 

Art. 116

 

Disposizioni generali

 

1. Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, si procede al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:

 

a) importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;

 

b) merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;

 

c) errore delle autorità competenti;

 

d) equità.

 

Si procede al rimborso dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione pagato qualora la corrispondente dichiarazione in dogana venga invalidata a norma dell'articolo 174.

 

2. Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR, eccetto nei casi in cui la persona interessata richiede il rimborso o lo sgravio di un importo inferiore.

 

3. Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base dell'articolo 119 o dell'articolo 120, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi:

 

a) se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza della Commissione agli obblighi a essa incombenti;

 

b) se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 119;

 

c) se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola [17], o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;

 

d) se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.

 

In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:

 

a) se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;

 

b) se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.

 

4. Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 117, 119 o 120, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.

 

5. Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta a una frode del debitore.

 

6. Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate.

 

Tuttavia, è pagato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.

 

In tali casi, l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 112.

 

7. Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo 103.

 

In tali casi, gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 5, secondo comma, sono rimborsati.

 

Art. 117

 

Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso

 

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore non conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettere c) o d).

 

2. Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione della domanda, corredata dei documenti necessari, è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

a) nel caso di un contingente tariffario, il suo volume non risulti esaurito;

 

b) negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente da pagare.

 

Art. 118

 

Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto

 

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione quando la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che sono state rifiutate dall'importatore perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate.

 

Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.

 

2. In deroga al paragrafo 3, il rimborso o lo sgravio viene concesso a condizione che le merci non siano state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare a utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto e purché escano dal territorio doganale dell'Unione.

 

3. Il rimborso o lo sgravio non è concesso se:

 

a) le merci, prima di essere immesse in libera pratica, sono state sottoposte a una particolare procedura di prova, a meno che non sia stabilito che lo stato difettoso delle merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non avrebbero potuto essere scoperti normalmente durante tali prove;

 

b) il carattere difettoso delle merci era stato preso in considerazione al momento dell'elaborazione delle clausole del contratto, in particolare del prezzo, prima del vincolo delle merci a un regime doganale comportante l'insorgenza di un'obbligazione doganale; o

 

c) le merci sono vendute dal richiedente dopo che ne è stato constatato lo stato difettoso o la non conformità alle clausole del contratto.

 

4. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali autorizzano che le merci, anziché uscire dal territorio doganale dell'Unione, siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo, anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.

 

Art. 119

 

Errore delle autorità competenti

 

1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 120 si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore delle autorità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata era inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:

 

a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, e

 

b) il debitore ha agito in buona fede.

 

2. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 117, paragrafo 2, il rimborso o lo sgravio è concesso quando, per un errore delle autorità doganali, il dazio ridotto o nullo non sia stato applicato e la dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica conteneva tutti gli elementi ed era corredata di tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo.

 

3. Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

 

Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.

 

Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

 

Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.

 

Art. 120

 

Equità

 

1. In casi diversi da quelli di cui all'articolo 116, paragrafo 1, secondo comma, e diversi da quelli di cui agli articoli 117, 118 e 119, si procede, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.

 

2. Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.

 

Art. 121

 

Procedura di rimborso e sgravio

 

1. Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 116 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:

 

a) in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;

 

b) in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;

 

c) in caso di invalidamento di una dichiarazione in dogana, entro il termine indicato nelle norme applicabili all'invalidamento.

 

Il termine di cui alle lettere a) e b) del primo comma viene prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.

 

2. Se le autorità doganali non sono in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione, sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 116.

 

3. Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 44 avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, è sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.

 

4. Se un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente agli articoli 119 e 120, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.

 

Art. 122

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che stabiliscano le norme alle quali deve conformarsi al momento dell'adozione di una decisione di cui all'articolo 116, paragrafo 2, e, in particolare, in merito a quanto segue:

 

a) le condizioni per l'accettazione del fascicolo;

 

b) il termine per l'adozione di una decisione e la sospensione di tale termine

 

c) la comunicazione relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona interessata;

 

d) la notifica della decisione;

 

e) le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa.

 

Art. 123

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

1. La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) il rimborso e lo sgravio di cui all'articolo 116;

 

b) l'informazione alla Commissione conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, e le informazioni che devono essere fornite.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

2. La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 116, paragrafo 3, mediante atti di esecuzione.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 285, paragrafo 2.

 

Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 285, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l'articolo 285, paragrafo 6.

 

CAPO 4

 

Estinzione dell'obbligazione doganale

 

Art. 124

 

Estinzione

 

1. Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:

 

a) se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale conformemente all'articolo 103;

 

b) con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;

 

c) con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 5;

 

d) quando, per merci dichiarate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare dazi all'importazione o all'esportazione, la dichiarazione in dogana viene invalidata;

 

e) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;

 

f) quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione vengono distrutte sotto sorveglianza doganale o abbandonate allo Stato;

 

g) quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona.

 

h) quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 82 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

i) l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;

 

ii) vengono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

 

i) quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;

 

j) quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 78 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;

 

k) quando, fatto salvo il paragrafo 6, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.

 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni.

 

3. Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali.

 

4. Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.

 

5. Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori e viene concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.

 

6. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.

 

7. Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 79, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.

 

Art. 125

 

Applicazione di sanzioni

 

L'estinzione dell'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare sanzioni per la mancata osservanza della normativa doganale.

 

Art. 126

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 284, al fine di stabilire l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime doganale in questione, e che integrino l'articolo 124, paragrafo 1, lettera h), punto i).

 

TITOLO IV

 

MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

 

CAPO 1

 

Dichiarazione sommaria di entrata

 

Art. 127

 

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata

 

1. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata.

 

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:

 

a) per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, e

 

b) in altri casi, ove debitamente giustificato, dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.

 

3. La dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale di prima entrata entro un dato termine prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

 

Le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di prima entrata.

 

4. La dichiarazione sommaria è presentata dal vettore.

 

Nonostante gli obblighi del vettore, la dichiarazione sommaria di entrata può essere presentata anche:

 

a) dall'importatore, dal destinatario o da un'altra persona in nome o per conto della quale agisce il vettore;

 

b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di entrata.

 

5. La dichiarazione sommaria di entrata comprende le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza.

 

6. In casi specifici, qualora non sia possibile ottenere tutte le indicazioni di cui al paragrafo 5 dalle persone di cui al paragrafo 4, è possibile richiedere di fornire tali indicazioni ad altre persone che dispongano di tali indicazioni e siano legittimate a fornirle.

 

7. Le autorità doganali possono accettare che siano utilizzati sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata, a condizione che i detti sistemi contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che tali indicazioni siano disponibili entro un dato termine prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

 

8. Le autorità doganali possono accettare, invece della dichiarazione sommaria di entrata, una notifica della dichiarazione sommaria di entrata e l'accesso alle relative indicazioni nel sistema informatico dell'operatore economico.

 

Art. 128

 

Analisi dei rischi

 

L'ufficio doganale di cui all'articolo 127, paragrafo 3, assicura, entro un dato termine e principalmente a fini di sicurezza, che sia effettuata un'analisi dei rischi sulla base della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 127, paragrafo 1, o delle indicazioni di cui all'articolo 127, paragrafo 8, e prende le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi.

 

Art. 129

 

Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di entrata

 

1. Il dichiarante può, su sua richiesta, essere autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata dopo la presentazione della stessa.

 

Non è possibile alcuna modifica dopo che:

 

a) le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

 

b) le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono inesatte;

 

c) le merci sono già state presentate in dogana.

 

2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di entrata non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

 

a) su richiesta del dichiarante;

 

b) entro 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

 

Art. 130

 

Dichiarazioni presentate in sostituzione di una dichiarazione sommaria di entrata

 

1. L'ufficio doganale di cui all'articolo 127, paragrafo 3, può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per le merci per le quali, prima della scadenza del termine per la presentazione di tale dichiarazione, viene presentata una dichiarazione in dogana. In tal caso, la dichiarazione in dogana contiene almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di entrata. Fino al momento della sua accettazione a norma dell'articolo 172, essa ha lo status di dichiarazione sommaria di entrata.

 

2. L'ufficio doganale di cui all'articolo 127, paragrafo 3, può non esigere la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata per le merci per le quali, prima della scadenza del termine per la presentazione di tale dichiarazione, viene presentata una dichiarazione di custodia temporanea. Tale dichiarazione contiene almeno le indicazioni necessarie per la dichiarazione sommaria di entrata. Finché le merci dichiarate non sono presentate in dogana a norma dell'articolo 139, la dichiarazione di custodia temporanea ha lo status di dichiarazione sommaria di entrata.

 

Art. 131

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 2, lettera c);

 

b) il termine specifico di cui all'articolo 127, paragrafi 3 e 7, entro il quale la dichiarazione sommaria di entrata deve essere presentata prima che le merci siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto del tipo di merci o traffico;

 

c) i casi di cui all'articolo 127, paragrafo 6, e le altre persone cui è possibile chiedere di fornire indicazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata in tali casi.

 

Art. 132

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:

 

a) le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui all'articolo 127;

 

b) le norme procedurali e le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di altre persone di cui all'articolo 127, paragrafo 6;

 

c) il termine entro il quale un'analisi dei rischi deve essere effettuata e le misure necessarie devono essere adottate conformemente all'articolo 128;

 

d) le norme procedurali per modificare la dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1;

 

e) le norme procedurali per invalidare la dichiarazione sommaria di entrata conformemente all'articolo 129, paragrafo 2, tenendo conto della corretta gestione dell'entrata delle merci.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 2

 

Arrivo delle merci

 

Sezione 1

 

Entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione

 

Art. 133

 

Notifica dell'arrivo di una nave marittima o di un aeromobile

 

1. L'operatore di una nave marittima o di un aeromobile che entra nel territorio doganale dell'Unione notifica l'arrivo all'ufficio doganale di prima entrata al momento dell'arrivo del mezzo di trasporto.

 

Se dispongono già di informazioni sull'arrivo della nave marittima o dell'aeromobile, le autorità doganali possono non esigere la notifica di cui al primo comma.

 

2. Le autorità doganali possono accettare che siano utilizzati sistemi portuali o aeroportuali informativi o altri metodi di informazione per notificare l'arrivo del mezzo di trasporto.

 

Art. 134

 

Vigilanza doganale

 

1. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono soggette, dal momento della loro introduzione, a vigilanza doganale e possono subire controlli doganali. Se del caso, esse sono soggette a tali divieti e restrizioni, giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti, nonché all'applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

 

Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo necessario a determinare la loro posizione doganale e non possono essere rimosse senza l'autorizzazione delle autorità doganali.

 

Fatto salvo l'articolo 254, le merci unionali non sono più soggette a vigilanza doganale una volta determinata la loro posizione doganale.

 

Le merci non unionali rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione o non vengono distrutte.

 

2. Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.

 

Art. 135

 

Trasporto fino al luogo appropriato

 

1. La persona che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità o in una zona franca.

 

2. L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.

 

3. Qualsiasi persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione diventa responsabile dell'assolvimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

4. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione le merci che, pur trovandosi ancora fuori di tale territorio, possono essere sottoposte a controlli doganali da parte dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù di un accordo concluso con il paese o territorio interessato non facente parte del territorio doganale dell'Unione.

 

5. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'applicazione di norme speciali riguardanti le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e il traffico di importanza economica trascurabile, come le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

 

6. Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio.

 

Art. 136

 

Servizi aerei e marittimi intraunionali

 

Gli articoli da 127 a 130 e 133, l'articolo 135, paragrafo 1, gli articoli 137, da 139 a 141, e da 144 a 149 non si applicano alle merci non unionali e alle merci di cui all'articolo 155 che sono temporaneamente uscite dal territorio doganale dell'Unione circolando tra due punti di tale territorio per via marittima o aerea, a condizione che siano state trasportate in linea diretta senza scalo fuori del territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 137

 

Trasporto in circostanze particolari

 

1. Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 135, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto ne informa senza indugio le autorità doganali. Se il caso fortuito o la forza maggiore non hanno provocato la perdita totale delle merci, le autorità doganali vengono anche informate del luogo preciso in cui si trovano le merci.

 

2. Qualora una nave o un aeromobile di cui all'articolo 135, paragrafo 6, sia costretta(o), per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione e l'obbligo di cui all'articolo 135, paragrafo 1, non possa essere rispettato, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o qualsiasi altra persona che agisca per suo conto, informa senza indugio le autorità doganali della situazione sopravvenuta.

 

3. Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell'aeromobile, e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che vengano successivamente trasportate a un ufficio doganale o ad altro luogo da esse designato o autorizzato.

 

Art. 138

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la notifica di arrivo di cui all'articolo 133;

 

b) il trasporto di merci di cui all'articolo 135, paragrafo 5;

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Presentazione, scarico e visita delle merci

 

Art. 139

 

Presentazione delle merci in dogana

 

1. Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana immediatamente al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in altro luogo approvato dalle autorità doganali o nella zona franca da una delle persone seguenti:

 

a) la persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale dell'Unione;

 

b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che ha introdotto le merci in detto territorio;

 

c) la persona che ha assunto la responsabilità del trasporto delle merci dopo la loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione.

 

2. Le merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea e ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto, sono presentate in dogana soltanto nel porto o aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate. Tuttavia, non sono presentate in dogana in tale porto o aeroporto le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci.

 

3. Nonostante gli obblighi della persona di cui al paragrafo 1, le merci possono essere presentate anche:

 

a) da qualsiasi persona che vincoli immediatamente le merci a un regime doganale;

 

b) dal titolare di un'autorizzazione per la gestione di strutture di deposito o da qualsiasi persona che svolga un'attività in una zona franca.

 

4. La persona che presenta le merci fa riferimento alla dichiarazione sommaria di entrata oppure, nei casi di cui all'articolo 117, alla dichiarazione in dogana o alla dichiarazione di custodia temporanea presentata per le merci in questione, tranne qualora l'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata sia oggetto di esonero.

 

5. Quando le merci non unionali presentate in dogana non sono coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, una delle persone di cui all'articolo 127, paragrafo 4, presenta immediatamente, fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 6, tale dichiarazione, oppure presenta una dichiarazione in dogana, o una dichiarazione di custodia temporanea che la sostituisca, tranne qualora l'obbligo di presentazione di tale dichiarazione sia oggetto di esonero.

 

6. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di norme speciali riguardanti le merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo e il traffico di importanza economica trascurabile, come le lettere, le cartoline e le stampe e i loro equivalenti elettronici contenuti in altri supporti o le merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.

 

7. Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.

 

Art. 140

 

Scarico e visita delle merci

 

1. Le merci sono scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione delle autorità doganali e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalle medesime.

 

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che imponga di scaricare immediatamente la totalità o parte delle merci. In tal caso, le autorità doganali ne sono informate senza indugio.

 

2. Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne la visita, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.

 

Art. 141

 

Merci che circolano in regime di transito

 

1. L'articolo 135, paragrafi da 2 a 6, e gli articoli 139 e 140 e da 144 a 149 non si applicano quando sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione merci già vincolate a un regime di transito.

 

2. Gli articoli 140 e da 144 a 149 si applicano alle merci non unionali che circolano in regime di transito presentate presso l'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale dell'Unione conformemente alle disposizioni vigenti in materia di regime di transito.

 

Art. 142

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per l'approvazione dei luoghi di cui all'articolo 139, paragrafo 1.

 

Art. 143

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 139.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 3

 

Custodia temporanea delle merci

 

Art. 144

 

Merci in custodia temporanea

 

Le merci non unionali sono in custodia temporanea dal momento in cui sono presentate in dogana.

 

Art. 145

 

Dichiarazione di custodia temporanea

 

1. Le merci non unionali presentate in dogana fanno l' oggetto di una dichiarazione di custodia temporanea contenente tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano la custodia temporanea.

 

2. I documenti relativi alle merci in custodia temporanea sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.

 

3. La dichiarazione di custodia temporanea è presentata da una delle persone di cui all'articolo 139, paragrafi 1 o 2, al più tardi al momento della presentazione delle merci in dogana.

 

4. A meno che non vi sia un'esonerodall'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata, la dichiarazione di custodia temporanea include un riferimento a ogni dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci presentate in dogana, tranne se tali merci sono già state in custodia temporanea o sono state vincolate a un regime doganale e non hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione.

 

5. Le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di custodia temporanea assuma anche una delle seguenti forme:

 

a) dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata presentata per le merci in questione, con l'aggiunta dei particolari contenuti nella dichiarazione di custodia temporanea;

 

b) un manifesto o un altro titolo di trasporto, recante i particolari contenuti nella dichiarazione di custodia temporanea, nonché i dati identificativi della dichiarazione sommaria di entrata relativa alle merci in questione.

 

6. Le autorità doganali possono accettare che siano utilizzati sistemi informativi commerciali, portuali o relativi al trasporto per la presentazione di una dichiarazione di custodia temporanea, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che tali indicazioni siano disponibili ai sensi del paragrafo 3.

 

7. Gli articoli da 188 a 193 si applicano alla dichiarazione di custodia temporanea.

 

8. La dichiarazione di custodia temporanea può inoltre essere utilizzata anche per:

 

a) la notifica di arrivo di cui all'articolo 133; oppure

 

b) la presentazione delle merci in dogana di cui all'articolo 124, nella misura in cui soddisfa le condizioni previste da tali disposizioni.

 

9. La dichiarazione di custodia temporanea non è necessaria se, al più tardi al momento della presentazione delle merci in dogana, la loro posizione doganale di merci unionali è determinata ai sensi degli articoli da 153 a 156.

 

10. La dichiarazione di custodia temporanea è conservata dalle autorità doganali o è accessibile alle stesse al fine di verificare che le merci a cui essa si riferisce siano successivamente vincolate a un regime doganale o riesportate ai sensi dell'articolo 149.

 

11. Ai fini dei paragrafi da 1 a 10, se le merci non unionali che circolano in regime di transito sono presentate in dogana presso un ufficio di destinazione entro il territorio doganale dell'Unione, le indicazioni per l'operazione di transito interessata sono considerate come equivalenti alla dichiarazione di custodia temporanea, purché soddisfino i requisiti necessari a tale scopo. Tuttavia, il titolare delle merci può presentare una dichiarazione di custodia temporanea al termine della procedura di transito.

 

Art. 146

 

Modifica e invalidamento di una dichiarazione di custodia temporanea

 

1. Il dichiarante è autorizzato, su richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione di custodia temporanea dopo la presentazione della stessa. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

 

Non è possibile alcuna modifica dopo che:

 

a) le autorità doganali hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

 

b) le autorità doganali hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione sono inesatte.

 

2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione di custodia temporanea non sono presentate in dogana, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei casi seguenti:

 

a) su richiesta del dichiarante;

 

b) entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

 

Art. 147

 

Condizioni e responsabilità per la custodia temporanea di merci

 

1. Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate solo in strutture di deposito per la custodia temporanea ai sensi dell'articolo 148 o, se del caso, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali.

 

2. Fatto salvo l'articolo 134, paragrafo 2, le merci in custodia temporanea sono oggetto soltanto di manipolazioni destinate a garantirne la conservazione nello stato originario, senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

 

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 148 o la persona che pone le merci in custodia temporanea, qualora le merci siano custodite in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali, è responsabile di tutto quanto segue:

 

a) garantire che le merci in custodia temporanea non siano sottratte alla vigilanza doganale;

 

b) adempiere agli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci in custodia temporanea.

 

4. Qualora, per un motivo qualsiasi, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per regolarizzare la situazione di tali merci ai sensi degli articoli 197, 198 e 199

 

Art. 148

 

Autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea

 

1. Un'autorizzazione delle autorità doganali è necessaria per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea. Tale autorizzazione non è necessaria se il gestore della struttura di deposito è l'autorità doganale stessa.

 

Le condizioni in base alle quali è consentita la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea sono specificate nell'autorizzazione.

 

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

 

a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;

 

b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi tale condizione fintantoché nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto della gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea.

 

c) costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 89.

 

Se è costituita una garanzia globale, l'osservanza degli obblighi connessi a tale garanzia è monitorata da un revisore adeguato.

 

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione.

 

4. Il titolare dell'autorizzazione tiene scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali.

 

Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare la gestione delle strutture di deposito, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci immagazzinate.

 

Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al primo e secondo comma se le sue scritture sono adeguate alla finalità della gestione della custodia temporanea.

 

5. Le autorità doganali possono consentire al titolare di un'autorizzazione di spostare le merci in custodia temporanea tra diverse strutture di deposito, a condizione che tali movimenti non aumentino il rischio di frode, come segue:

 

a) tale spostamento avviene sotto la responsabilità di un'autorità doganale;

 

b) tale spostamento è disciplinato da un'unica autorizzazione, rilasciata da un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali; oppure

 

c) in altri casi di spostamento.

 

6. Quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non sia compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito per la custodia temporanea. Tali merci non sono considerate merci in custodia temporanea.

 

Art. 149

 

Conclusione della custodia temporanea

 

Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale o riesportate entro 90 giorni.

 

Art. 150

 

Scelta di un regime doganale

 

Salvo che sia altrimenti disposto, il dichiarante può scegliere liberamente il regime doganale al quale vincolare le merci, alle condizioni stabilite per quel regime, indipendentemente dalla loro natura o quantità, o dal loro paese di origine, provenienza o destinazione.

 

Art. 151

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che al fine di stabilire:

 

a) le condizioni per l'approvazione dei luoghi di cui all'articolo 147, paragrafo 1;

 

b) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea di cui all'articolo 148;

 

c) i casi di spostamento di cui all'articolo 148, paragrafo 5, lettera c).

 

Art. 152

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la presentazione della dichiarazione di custodia temporanea di cui all'articolo 145;

 

b) la modifica della dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 146, paragrafo 1;

 

c) l'invalidamento della dichiarazione di custodia temporanea conformemente all'articolo 146, paragrafo 2;

 

d) lo spostamento delle merci in custodia temporanea di cui all'articolo 148, paragrafo 5.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

TITOLO V

 

NORME GENERALI IN MATERIA DI POSIZIONE DOGANALE, VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE, VERIFICA, SVINCOLO E RIMOZIONE DELLE MERCI

 

CAPO 1

 

Posizione doganale delle merci

 

Art. 153

 

Presunzione di posizione doganale delle merci unionali

 

1. Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.

 

2. In casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 è necessario dimostrare la posizione doganale delle merci unionali.

 

3. In casi specifici, le merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione non hanno la posizione doganale di merci unionali se ottenute da merci in custodia temporanea o vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo.

 

Art. 154

 

Perdita della posizione doganale di merci unionali

 

Le merci unionali diventano non unionali quando:

 

a) sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, sempre che non si applichino le norme sul transito interno;

 

b) sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;

 

c) sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;

 

d) la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo delle merci.

 

Art. 155

 

Merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione

 

1. Nei casi di cui all'articolo 227, paragrafo 2, lettere da b) a f), le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.

 

2. In casi specifici le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale.

 

Art. 156

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi in cui non si applica la presunzione di cui all'articolo 153, paragrafo 1;

 

b) le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali;

 

c) i casi in cui le merci di cui all'articolo 153, paragrafo 3, non hanno la posizione doganale di merci unionali;

 

d) i casi in cui la posizione doganale delle merci di cui all'articolo 155, paragrafo 2, resta immutata.

 

Art. 157

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 2

 

Vincolo delle merci a un regime doganale

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali

 

Art. 158

 

Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci unionali

 

1. Tutte le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale, a eccezione del regime di zona franca, sono oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione.

 

2. In casi specifici, diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2, una dichiarazione in dogana può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.

 

3. Le merci unionali dichiarate per l'esportazione, il transito all'interno dell'Unione o il perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale dal momento dell'accettazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 fino al momento in cui escano dal territorio doganale dell'Unione o siano abbandonate allo Stato o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.

 

Art. 159

 

Uffici doganali competenti

 

1. Salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa dell'Unione, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio.

 

2. Essi garantiscono che siano fissati orari ufficiali di apertura ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.

 

3. Salvo che sia altrimenti disposto, l'ufficio doganale competente del vincolo delle merci a un regime doganale è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci sono presentate in dogana.

 

Art. 160

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi in cui una dichiarazione in dogana può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma dell'articolo 158, paragrafo 2.

 

Art. 161

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui all'articolo 159, paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita;

 

b) la presentazione della dichiarazione in dogana nei casi di cui all'articolo 158, paragrafo 2.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Dichiarazioni normali in dogana

 

Art. 162

 

Contenuto di una dichiarazione normale in dogana

 

Le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.

 

Art. 163

 

Documenti di accompagnamento

 

1. I documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana.

 

2. I documenti di accompagnamento sono forniti alle autorità doganali se la normativa dell'Unione lo richiede o se sono necessari per controlli doganali.

 

3. In casi specifici gli operatori economici possono redigere i documenti di accompagnamento a condizione che siano autorizzati a farlo dalle autorità doganali.

 

Art. 164

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le norme relative alla concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 163, paragrafo 3.

 

Art. 165

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali:

 

a) la presentazione della dichiarazione normale in dogana di cui all'articolo 162;

 

b) relative alla messa a disposizione dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 163, paragrafo 1.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 3

 

Dichiarazioni semplificate in dogana

 

Art. 166

 

Dichiarazione semplificata

 

1. Le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni di cui all'articolo 162 o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 163.

 

2. Il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata di cui al paragrafo 1 è soggetto a un'autorizzazione delle autorità doganali.

 

Art. 167

 

Dichiarazione complementare

 

1. In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 o di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 182, il dichiarante presenta presso l'ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente le indicazioni necessarie per il regime doganale in questione.

 

In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 166 i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico.

 

La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

 

2. L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero nei seguenti casi:

 

a) se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale;

 

b) in altri casi specifici.

 

3. Le autorità doganali possono non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se si applicano le seguenti condizioni:

 

a) la dichiarazione semplificata concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;

 

b) la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato; e

 

c) la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.

 

4. La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 148 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.

 

5. Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell'articolo 87, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana.

 

Art. 168

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 166, paragrafo 2;

 

b) il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, primo comma, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;

 

c) il termine specifico di cui all'articolo 167, paragrafo 1, secondo comma, entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante;

 

d) i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 2, lettera b).

 

Art. 169

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione:

 

a) della dichiarazione semplificata di cui all'articolo 166;

 

b) della dichiarazione complementare di cui all'articolo 167.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 4

 

Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana

 

Art. 170

 

Presentazione di una dichiarazione in dogana

 

1. Fatto salvo l'articolo 167, paragrafo 1, la dichiarazione in dogana può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana.

 

Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante.

 

2. Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.

 

3. In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta alle persone che:

 

a) presentano una dichiarazione in dogana di transito o di ammissione temporanea,

 

b) presentano una dichiarazione in dogana a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;

 

c) sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione in dogana a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.

 

4. Le dichiarazioni in dogana sono autenticate.

 

Art. 171

 

Presentazione di una dichiarazione in dogana prima della presentazione delle merci

 

Una dichiarazione in dogana può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.

 

Art. 172

 

Accettazione di una dichiarazione in dogana

 

1. Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.

 

2. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.

 

Art. 173

 

Modifica della dichiarazione in dogana

 

1. Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione in dogana dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione in dogana merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.

 

2. Tuttavia siffatte rettifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:

 

a) hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci;

 

b) hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione in dogana sono inesatte;

 

c) hanno svincolato le merci.

 

3. Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione in dogana, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.

 

Art. 174

 

Invalidamento della dichiarazione in dogana

 

1. Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione in dogana già accettata quando:

 

a) sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un altro regime doganale; o

 

b) sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.

 

Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere alla visita delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione in dogana può essere accolta solo dopo tale visita.

 

2. Salvo che sia altrimenti disposto,una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione in dogana non può più essere invalidata.

 

Art. 175

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi in cui la dichiarazione in dogana è invalidata dopo lo svincolo delle merci di cui all'articolo 174, paragrafo 2.

 

Art. 176

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la presentazione di una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171;

 

b) l'accettazione di una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 172, compresa l'applicazione delle norme nei casi di cui all'articolo 179;

 

c) la modifica della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo delle merci conformemente all'articolo 173, paragrafo 3.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 5

 

Altre semplificazioni

 

Art. 177

 

Semplificazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse

 

1. Quando una spedizione è costituita da merci classificate in sottovoci tariffarie diverse e il trattamento di ciascuna di tali merci, per la compilazione della dichiarazione in dogana secondo le relative sottovoci, comporta un carico di lavoro e di spesa sproporzionato rispetto ai dazi all'importazione o all'esportazione applicabili, le autorità doganali possono accettare, su richiesta del dichiarante, che i dazi all'importazione o all'esportazione siano applicati all'intera spedizione sulla base della sottovoce tariffaria delle merci soggette all'aliquota più elevata del dazio all'importazione o all'esportazione.

 

2. Le autorità doganali rifiutano il ricorso alla semplificazione di cui al paragrafo 1 per merci soggette a divieti o restrizioni o ad accisa qualora l'applicazione della misura richieda la classificazione corretta.

 

Art. 178

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure per la determinazione della sottovoce tariffaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 177, paragrafo 1.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 179

 

Sdoganamento centralizzato

 

1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilita, una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.

 

Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo comma se la dichiarazione in dogana è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.

 

2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.

 

3. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana:

 

a) vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;

 

b) effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all'articolo 188, lettere a) e b);

 

c) se del caso, chiede che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci di effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana di cui all'articolo 188, lettere c) e d); e

 

d) espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.

 

4. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.

 

5. L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e fornisce all'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana i risultati di tali controlli.

 

6. L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana svincola le merci conformemente agli articoli 194 e 195, tenendo conto:

 

a) dei risultati dei propri controlli per la verifica della dichiarazione in dogana;

 

b) dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione in dogana e dei controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 180

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 179, paragrafo 1, primo comma.

 

Art. 181

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:

 

a) lo sdoganamento centralizzato, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, di cui all'articolo 179;

 

b) la deroga all'obbligo di presentazione delle merci di cui all'articolo 182, paragrafo 3, nell'ambito dello sdoganamento centralizzato.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 182

 

Iscrizione nelle scritture del dichiarante

 

1. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione in dogana, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione in dogana sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.

 

2. La dichiarazione in dogana si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.

 

3. Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante.

 

Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) il dichiarante è operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali;

 

b) la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;

 

c) l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di visitare le merci;

 

d) al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette a divieti o restrizioni, salvo che sia altrimenti disposto nell'autorizzazione.

 

Tuttavia, l'ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci.

 

4. Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell'autorizzazione.

 

Art. 183

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1.

 

Art. 184

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 182, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 185

 

Autovalutazione

 

1. Le autorità doganali possono, su richiesta, autorizzare un operatore economico a espletare determinate formalità doganali che devono essere svolte da tali autorità, a determinare l'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione dovuti e a svolgere alcuni controlli sotto vigilanza doganale.

 

2. Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali.

 

Art. 186

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 185, paragrafo 1;

 

b) le formalità doganali che il titolare dell'autorizzazione deve espletare e i controlli che deve eseguire di cui all'articolo 185, paragrafo 1.

 

Art. 187

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti le formalità doganali che il titolare dell'autorizzazione deve espletare e i controlli che deve eseguire conformemente all'articolo 185, paragrafo 1.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 3

 

Verifica e svincolo delle merci

 

Sezione 1

 

Verifica

 

Art. 188

 

Verifica della dichiarazione in dogana

 

Per verificare l'esattezza delle indicazioni contenute in una dichiarazione in dogana che è stata accettata, le autorità doganali possono:

 

a) esaminare la dichiarazione e i documenti di accompagnamento;

 

b) chiedere al dichiarante di fornire altri documenti;

 

c) procedere alla visita delle merci;

 

d) prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.

 

Art. 189

 

Visita delle merci e prelievo di campioni

 

1. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla visita delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita o dal prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

 

2. Il dichiarante ha il diritto di assistere o di farsi rappresentare alla visita delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che il dichiarante assista o si faccia rappresentare alla visita delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale visita o prelievo.

 

3. Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.

 

Art. 190

 

Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci

 

1. Se la visita o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione in dogana, i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci oggetto di tale dichiarazione.

 

Il dichiarante, tuttavia, può chiedere una visita supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati della visita parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci dichiarate. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che il dichiarante dimostri che non sono state alterate in alcun modo.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

 

Art. 191

 

Risultati della verifica

 

1. I risultati della verifica della dichiarazione in dogana sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

 

2. Quando non si procede alla verifica della dichiarazione in dogana, il paragrafo 1 si applica in base alle indicazioni figuranti in tale dichiarazione.

 

3. I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 192

 

Misure di identificazione

 

1. Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

 

Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione.

 

2. I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, dagli operatori economici, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.

 

Art. 193

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, misure relative alla verifica della dichiarazione in dogana, alla visita e al prelievo di campioni delle merci e ai risultati della verifica.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Svincolo

 

Art. 194

 

Svincolo delle merci

 

1. Quando sono soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione e sempre che siano state applicate le eventuali restrizioni e le merci non formino oggetto di divieti, le autorità doganali procedono allo svincolo delle stesse non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione in dogana sono state verificate oppure accettate senza verifica.

 

Il primo comma si applica anche quando la verifica di cui all'articolo 188 non può essere ultimata entro un termine ragionevole e la presenza delle merci ai fini della verifica non è più necessaria.

 

2. Tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione sono svincolate in un'unica volta.

 

Ai fini del primo comma, quando una dichiarazione in dogana riguarda merci che rientrano in due o più articoli, si considera che le indicazioni relative alle merci che rientrano in ciascun articolo costituiscano una dichiarazione separata.

 

Art. 195

 

Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia

 

1. Quando il vincolo delle merci a un regime doganale fa sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci è subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia a copertura dell'obbligazione.

 

Tuttavia, fatto salvo il terzo comma, il primo comma non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

 

Quando, in virtù delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci, le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale in questione può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

 

2. In casi specifici lo svincolo delle merci non è subordinato alla costituzione di una garanzia per le merci oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario.

 

3. Se è fatto ricorso alla semplificazione di cui agli articoli 166, 182 e 185 ed è costituita una garanzia globale, lo svincolo delle merci non è subordinato alla verifica della garanzia da parte delle autorità doganali.

 

Art. 196

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire i casi di cui all'articolo 195, paragrafo 2.

 

CAPO 4

 

Rimozione delle merci

 

Art. 197

 

Distruzione delle merci

 

Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state presentate in dogana. Esse ne informano di conseguenza il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico di quest'ultimo.

 

Art. 198

 

Misure che devono prendere le autorità doganali

 

1. Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca e la vendita o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:

 

a) qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;

 

b) quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:

 

i) non è stato possibile per motivi imputabili al dichiarante intraprenderne o proseguirne la visita nel termine prescritto dalle autorità doganali;

 

ii) non sono stati i forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;

 

iii) i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;

 

iv) le merci sono soggette a divieti o restrizioni;

 

c) quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;

 

d) quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure

 

e) quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo 199.

 

2. Le merci non unionali che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Esse sono iscritte nei registri del gestore del deposito doganale o, se sono detenute dalle autorità doganali, nei registri di queste ultime.

 

Se le merci destinate a essere distrutte, abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate formano già oggetto di una dichiarazione in dogana, i registri devono contenere un riferimento alla dichiarazione in dogana. Le autorità doganali devono invalidare tale dichiarazione in dogana.

 

3. I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico:

 

a) delle persone che erano tenute ad adempiere agli obblighi in questione o che hanno sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);

 

b) del dichiarante, nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

 

c) della persona che è tenuta a osservare le condizioni stabilite per lo svincolo delle merci, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d);

 

d) della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e).

 

Art. 199

 

Abbandono

 

Le merci non unionali e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.

 

Art. 200

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:

 

a) la distruzione di merci di cui all'articolo 197;

 

b) la vendita di merci di cui all'articolo 198, paragrafo 1;

 

c) l'abbandono delle merci allo Stato conformemente all'articolo 199.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

TITOLO VI

 

IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA ED ESENZIONE DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

 

CAPO 1

 

Immissione in libera pratica

 

Art. 201

 

Ambito di applicazione e effetto

 

1. Le merci non unionali destinate al mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.

 

2. L'immissione in libera pratica comporta:

 

a) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione;

 

b) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri;

 

c) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente; e

 

d) l'espletamento delle altre formalità stabilite per l'importazione delle merci.

 

3. L'immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali.

 

Art. 202

 

Misure di politica commerciale

 

1. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 86, paragrafo 3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui.

 

3. Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure.

 

4. Laddove la legislazione dell'Unione stabilisca misure di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, tali misure non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica in seguito a perfezionamento passivo se:

 

a) i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 60;

 

b) il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'articolo 261; o

 

c) il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'articolo 258.

 

CAPO 2

 

Esenzione dai dazi all'importazione

 

Sezione 1

 

Merci in reintroduzione

 

Art. 203

 

Ambito di applicazione e effetto

 

1. Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.

 

Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.

 

2. Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.

 

3. Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell'Unione, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.

 

Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale come merci unionali a norma dell'articolo 154 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.

 

5. L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.

 

6. L'esenzione dai dazi all'importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.

 

Art. 204

 

Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune

 

L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 203 non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto in casi specifici.

 

Art. 205

 

Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo

 

1. L'articolo 203 si applica ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale dell'Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.

 

2. Su richiesta del dichiarante, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 viene determinato a norma dell'articolo 86, paragrafo 3. La data di accettazione della dichiarazione di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.

 

3. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 203 non viene concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.

 

Art. 206

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate;

 

b) i casi particolari di cui all'articolo 204.

 

Art. 207

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura di informazioni di cui all'articolo 203, paragrafo 6.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Pesca marittima e prodotti estratti dal mare

 

Art. 208

 

Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare

 

1. Fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 1, beneficiano di un'esenzione dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:

 

a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;

 

b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a).

 

2. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate.

 

Art. 209

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura delle prove di cui all'articolo 208, paragrafo 2.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

TITOLO VII

 

REGIMI SPECIALI

 

CAPO 1

 

Disposizioni generali

 

Art. 210

 

Ambito di applicazione

 

Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:

 

a) transito, che comprende il transito esterno e interno;

 

b) deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;

 

c) uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;

 

d) perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.

 

Art. 211

 

Autorizzazione

 

1. È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per:

 

a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;

 

b) la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.

 

L'autorizzazione definisce le condizioni alle quali è consentito il ricorso a uno o più dei regimi di cui al primo comma o la gestione di strutture di deposito.

 

2. Le autorità doganali concedono un'autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) esistenza di un'esigenza economica certa;

 

b) non vi é stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;

 

c) il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:

 

i) tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;

 

ii) se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;

 

iii) tali conti o scritture consentono il controllo del regime;

 

d) possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compresa, se del caso, l'invalidamento delle dichiarazioni in dogana interessate;

 

e) nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;

 

f) non è richiesto un esame delle condizioni economiche tranne quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura;

 

g) la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci;

 

h) quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, la domanda è presentata entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione originale.

 

Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.

 

3. Salvo che sia altrimenti disposto, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

 

a) sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;

 

b) offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato;

 

c) qualora per le merci vincolate a un regime speciale possano sorgere un'obbligazione doganale o altre imposte, costituiscono una garanzia a norma dell'articolo 89;

 

d) per i regimi di ammissione temporanea o perfezionamento attivo, utilizzano o fanno utilizzare le merci o effettuano o fanno effettuare operazioni di perfezionamento delle merci.

 

4. Salvo che sia altrimenti disposto e in aggiunta al paragrafo 3, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;

 

b) gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento (condizioni economiche).

 

5. Salvo prova contraria o qualora le condizioni economiche siano da considerare soddisfatte, si considera che non vi sia alcun pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione ai sensi del paragrafo 4, lettera b).

 

6. Qualora esistano prove di un probabile pregiudizio per gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, viene effettuato un esame delle condizioni economiche a livello dell'Unione.

 

Art. 212

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per i regimi di cui all'articolo 211, paragrafo 1;

 

b) le deroghe alle condizioni di cui all'articolo 211, paragrafi 3 e 4;

 

c) i casi in cui le condizioni economiche sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 211, paragrafo 5.

 

Art. 213

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'esame delle condizioni economiche di cui all'articolo 211, paragrafo 6.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 214

 

Scritture

 

1. Fatta eccezione per il regime di transito e salvo che sia altrimenti disposto, il titolare dell'autorizzazione, il titolare del regime e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali.

 

Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.

 

2. Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1 se le sue scritture sono adeguate alla finalità del regime speciale interessato.

 

Art. 215

 

Appuramento di un regime speciale

 

1. Nei casi diversi dal regime di transito e fatto salvo l'articolo 254, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime, sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all'articolo 199.

 

2. Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l'ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente.

 

3. Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.

 

4. Salvo che sia altrimenti disposto, l'appuramento del regime ha luogo entro un dato termine.

 

Art. 216

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire il termine di cui all'articolo 215, paragrafo 4.

 

Art. 217

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui all'articolo 216.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 218

 

Trasferimento di diritti e obblighi

 

I diritti e gli obblighi del titolare di un regime riguardo alle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito possono essere trasferiti interamente o in parte a un'altra persona che soddisfi le condizioni previste per il regime in questione.

 

Art. 219

 

Circolazione delle merci

 

In casi specifici, le merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 220

 

Manipolazioni usuali

 

Le merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.

 

Art. 221

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi e le condizioni relativi alla circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 219;

 

b) le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 220.

 

Art. 222

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) il trasferimento di diritti e obblighi del titolare del regime con riguardo alle merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito conformemente all'articolo 218;

 

b) la circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca conformemente all'articolo 219.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Art. 223

 

Merci equivalenti

 

1. Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale.

 

Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo.

 

Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.

 

2. A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue:

 

a) l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;

 

b) l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici;

 

c) nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;

 

d) nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.

 

Si ritiene che un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se nell'autorizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a) si tiene conto dell'attività relativa all'uso di merci equivalenti per il regime interessato.

 

3. L'uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti:

 

a) se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'articolo 220 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;

 

b) se un divieto di restituzione dei, o di esenzione dai, dazi all'importazione si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o gruppi di tali paesi o territori; oppure

 

c) se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione.

 

4. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all'esportazione qualora le merci non unionali non siano importate entro il periodo di cui all'articolo 257, paragrafo 3.

 

Art. 224

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) le deroghe all'articolo 223, paragrafo 1, terzo comma;

 

b) le condizioni in cui le merci equivalenti sono usate conformemente all'articolo 223, paragrafo 2;

 

c) i casi specifici in cui merci equivalenti sono utilizzate nell'ambito del regime di ammissione temporanea conformemente all'articolo 223, paragrafo 2, lettera b);

 

d) i casi in cui l'uso di merci equivalenti non è autorizzato conformemente all'articolo 223, paragrafo 3, lettera c);

 

Art. 225

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'uso di merci equivalenti autorizzato di cui all'articolo 223, paragrafo 2.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 2

 

Transito

 

Sezione 1

 

Transito esterno e interno

 

Art. 226

 

Transito esterno

 

1. Nel quadro del regime di transito esterno, merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:

 

a) ai dazi all'importazione;

 

b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

 

c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

 

2. In casi specifici le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno.

 

3. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

 

a) in base al regime di transito unionale esterno;

 

b) conformemente alla convenzione TIR, sempre che:

 

i) essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell'Unione;

 

ii) si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese o territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione;

 

c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;

 

d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

 

e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

 

f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.

 

Art. 227

 

Transito interno

 

1. Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al paragrafo 2, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione, attraversando un paese o un territorio non facente parte di quest'ultimo, senza che muti la loro posizione doganale.

 

2. La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

 

a) in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

 

b) conformemente alla convenzione TIR;

 

c) conformemente alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;

 

d) in base al manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);

 

e) in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;

 

f) nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi conformemente a tali atti.

 

Art. 228

 

Territorio unico ai fini del transito

 

Se le merci sono spostate da un punto nel territorio doganale dell'Unione a un altro conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA/convenzione di Istanbul, in base al formulario 302 o nell'ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell'Unione formi un territorio unico.

 

Art. 229

 

Esclusione di persone dalle operazioni TIR

 

1. Se le autorità doganali di uno Stato membro decidono di escludere una persona dalle operazioni TIR a norma dell'articolo 38 della convenzione TIR, tale decisione si applica in tutto il territorio doganale dell'Unione e i carnet TIR presentati da tale persona non sono accettati in alcun ufficio doganale.

 

2. Uno Stato membro comunica la sua decisione di cui al paragrafo 1, insieme alla data di applicazione della stessa, agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

Art. 230

 

Destinatario autorizzato a fini TIR

 

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "destinatario autorizzato", a ricevere le merci in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia concluso conformemente all'articolo 1, lettera d), della convenzione TIR.

 

Art. 231

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno conformemente all'articolo 226, paragrafo 2;

 

b) le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 230.

 

Art. 232

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare l'articolo 226, paragrafo 3, lettere da b) a f), e l'articolo 227, paragrafo 2, lettere da b) a f), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione.

 

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Transito unionale

 

Art. 233

 

Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del vettore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale

 

1. Il titolare del regime di transito unionale è tenuto a:

 

a) presentare le merci intatte e le informazioni richieste all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione;

 

b) rispettare le disposizioni doganali relative al regime; e

 

c) salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e delle altre imposte, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore, che possono essere dovute in relazione alle merci.

 

2. Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.

 

3. Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.

 

4. Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o la conclusione di detto regime:

 

a) lo status di speditore autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana;

 

b) lo status di destinatario autorizzato, che consenta al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per concludere il regime conformemente all'articolo 233, paragrafo 2;

 

c) l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale;

 

d) l'uso di una dichiarazione in dogana con requisiti in materia di dati ridotti per vincolare le merci al regime di transito unionale;

 

e) l'uso di un documento di trasporto elettronico come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le indicazioni di tale dichiarazione e tali indicazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime.

 

Art. 234

 

Merci che attraversano il territorio di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione in regime di transito unionale esterno

 

1. Il regime di transito unionale esterno si applica alle merci che attraversano un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

a) tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;

 

b) il trasporto attraverso tale paese o territorio si effettui in base a un documento di trasporto unico compilato nel territorio doganale dell'Unione.

 

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'effetto del regime di transito unionale esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 235

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4.

 

Art. 236

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:

 

a) il vincolo delle merci al regime di transito unionale e la conclusione di detto regime;

 

b) la gestione delle semplificazioni di cui all'articolo 233, paragrafo 4;

 

c) la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese o di un territorio non facente parte del territorio doganale dell'Unione in regime di transito unionale esterno di cui all'articolo 234.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 3

 

Deposito

 

Sezione 1

 

Disposizioni comuni

 

Art. 237

 

Ambito di applicazione

 

1. Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:

 

a) ai dazi all'importazione;

 

b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

 

c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

 

2. Le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alla normativa dell'Unione specifica, o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione.

 

3. Quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, le autorità doganali possono consentire il magazzinaggio di merci unionali in una struttura di deposito a fini di deposito doganale. Tali merci non sono considerate vincolate al regime di deposito doganale.

 

Art. 238

 

Durata di un regime di deposito

 

1. La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.

 

2. In circostanze eccezionali, le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale o per l'ambiente.

 

Art. 239

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale o di zona franca di cui all'articolo 237, paragrafo 2.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Sezione 2

 

Deposito doganale

 

Art. 240

 

Magazzinaggio nei depositi doganali

 

1. Nel quadro del regime di deposito doganale, le merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggette alla loro vigilanza ("depositi doganali").

 

2. I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio doganale di merci ("deposito doganale pubblico") oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci da parte del titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale ("deposito doganale privato").

 

3. Le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse dal deposito doganale. Tranne in caso di forza maggiore, tale rimozione è preventivamente autorizzata dalle autorità doganali.

 

Art. 241

 

Trasformazione

 

1. Le autorità doganali possono, quando risponda a un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, autorizzare che la trasformazione di merci in regime di perfezionamento attivo o di uso finale abbia luogo in un deposito doganale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.

 

2 Le merci di cui al paragrafo 1 non si considerano vincolate al regime di deposito doganale.

 

Art. 242

 

Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime

 

1. Il titolare dell'autorizzazione e il titolare del regime hanno le seguenti responsabilità:

 

a) di garantire che le merci in regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale; e

 

b) di rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale.

 

2. In deroga al paragrafo 1, quando l'autorizzazione riguardi un deposito doganale pubblico, essa può prevedere che le responsabilità di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), incombano esclusivamente al titolare del regime.

 

3. Il titolare del regime è responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime di deposito doganale.

 

Sezione 3

 

Zone franche

 

Art. 243

 

Determinazione delle zone franche

 

1. Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca.

 

Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle rispettive zone franche esistenti.

 

3. Le zone franche sono intercluse.

 

Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.

 

4. Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.

 

Art. 244

 

Costruzioni e attività nelle zone franche

 

1. La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.

 

2. Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.

 

3. Le autorità doganali possono imporre divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale e di sicurezza.

 

4. Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.

 

Art. 245

 

Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime

 

1. Le merci introdotte in una zona franca sono presentate in dogana e sono soggette alle previste formalità doganali in uno dei casi seguenti:

 

a) se sono introdotte nella zona franca direttamente dall'esterno del territorio doganale dell'Unione;

 

b) se sono state vincolate a un regime doganale che si conclude o viene appurato quando esse vengono vincolate al regime di zona franca;

 

c) se sono vincolate al regime di zona franca al fine di beneficiare di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione;

 

d) se una normativa diversa dalla normativa doganale prevede tali formalità.

 

2. Le merci introdotte in una zona franca in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1 non sono presentate in dogana.

 

3. Fatto salvo l'articolo 246, le merci introdotte in una zona franca si considerano vincolate al regime di zona franca:

 

a) al momento del loro ingresso in una zona franca, a meno che non siano già state vincolate a un altro regime doganale; oppure

 

b) al momento della conclusione di un regime di transito, a meno che non siano immediatamente vincolate a un regime doganale successivo.

 

Art. 246

 

Merci unionali nelle zone franche

 

1. Le merci unionali possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in una zona franca. In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

 

2. Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle seguenti merci:

 

a) merci unionali introdotte in una zona franca;

 

b) merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;

 

c) merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.

 

Art. 247

 

Merci non unionali nelle zone franche

 

1. Durante la loro permanenza in una zona franca, le merci non unionali possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.

 

In questi casi, le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.

 

2. Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni.

 

In caso di tale uso o consumo, non è necessaria una dichiarazione in dogana per il regime di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

 

Tale dichiarazione tuttavia è necessaria quando le suddette merci sono soggette a un contingente o a un massimale tariffario.

 

Art. 248

 

Svincolo delle merci da una zona franca

 

1. Fatte salve le normative in settori diversi da quello doganale, le merci situate in una zona franca possono essere esportate o riesportate dal territorio doganale dell'Unione oppure introdotte in un'altra parte di tale territorio.

 

2. Gli articoli da 134 a 149 si applicano alle merci fatte uscire da una zona franca e introdotte in altre parti del territorio doganale dell'Unione.

 

Art. 249

 

Posizione doganale

 

Se delle merci vengono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non unionali, a meno che la loro posizione doganale di merci unionali non sia stata dimostrata.

 

Tuttavia, per l'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci unionali, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci unionali.

 

CAPO 4

 

Uso particolare

 

Sezione 1

 

Ammissione temporanea

 

Art. 250

 

Ambito di applicazione

 

1. Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:

 

a) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

 

b) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

 

2. Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) le merci non siano destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;

 

b) sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 223, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;

 

c) il titolare del regime sia stabilito al di fuori del territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto;

 

d) siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.

 

Art. 251

 

Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea

 

1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere riesportate o vincolate a un successivo regime doganale. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.

 

2. Salvo che sia altrimenti disposto, il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci a un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.

 

3. Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.

 

4. Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile.

 

Art. 252

 

Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione

 

1. L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al 3 % dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

 

Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all'importazione.

 

2. L'importo del dazio all'importazione non è superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica nella data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.

 

Art. 253

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 243 al fine di stabilire:

 

a) l'uso particolare di cui all'articolo 250, paragrafo 1;

 

b) i requisiti di cui all'articolo 250, paragrafo 2, lettera d).

 

Sezione 2

 

Uso finale

 

Art. 254

 

Regime di uso finale

 

1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare.

 

2. Quando le merci si trovano in una fase di produzione in cui solo l'uso finale previsto può essere realizzato in modo efficace sotto il profilo dei costi, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione le condizioni alle quali si ritiene che le merci siano state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto.

 

3. Quando le merci si prestano a un uso ripetuto e le autorità doganali lo ritengono opportuno al fine di evitare abusi, la vigilanza doganale continua per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto.

 

4. La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa in uno dei seguenti casi:

 

a) quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;

 

b) quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, distrutte o abbandonate allo Stato;

 

c) quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.

 

5. Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l'articolo 255 si applica al regime di uso finale.

 

6. I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce secondo l'uso finale previsto nonché le perdite di sostanze per cause naturali sono considerati merci assegnate a un uso finale.

 

7. I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di deposito doganale.

 

CAPO 5

 

Perfezionamento

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali

 

Art. 255

 

Tasso di rendimento

 

Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa dell'Unione relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.

 

Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente all'articolo 28.

 

Sezione 2

 

Perfezionamento attivo

 

Art. 256

 

Ambito di applicazione

 

1. Fatto salvo l'articolo 223, nel quadro del regime di perfezionamento attivo, merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:

 

a) ai dazi all'importazione;

 

b) ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;

 

c) alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.

 

2. Il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato in casi diversi dalla riparazione e distruzione solo quando, senza pregiudizio dell'uso di accessori per la produzione, le merci vincolate al regime possono essere identificate nei prodotti trasformati.

 

Nel caso di cui all'articolo 223, il regime può essere utilizzato quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti.

 

3. In aggiunta ai paragrafi 1 e 2, il regime di perfezionamento attivo può essere utilizzato anche per le seguenti merci:

 

a) merci destinate a essere oggetto di operazioni atte a garantire la loro conformità a requisiti tecnici per la loro immissione in libera pratica;

 

b) merci che devono essere oggetto di manipolazioni usuali a norma dell'articolo 220.

 

Art. 257

 

Periodo per l'appuramento

 

1. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato, conformemente all'articolo 216.

 

Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime ed è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.

 

2. Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del periodo stabilito a norma del paragrafo 1.

 

L'autorizzazione può specificare che un periodo con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre, scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo.

 

3. In caso di esportazione anticipata a norma dell'articolo 223, paragrafo 2, lettera c), l'autorizzazione stabilisce il periodo entro cui le merci non unionali sono dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto nel territorio doganale dell'Unione.

 

Il periodo di cui al primo comma è fissato in mesi e non supera sei mesi. Esso decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

 

4. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 può essere prorogato, anche dopo la sua scadenza, purché il periodo complessivo non superi 12 mesi.

 

Art. 258

 

Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare

 

Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, sia oggetto di riesportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell'Unione, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.

 

Sezione 3

 

Perfezionamento passivo

 

Art. 259

 

Ambito di applicazione

 

1. Nel quadro del regime di perfezionamento passivo, merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione o di qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte.

 

2. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo alcune delle seguenti merci unionali:

 

a) merci la cui esportazione dia luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all'importazione;

 

b) merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;

 

c) merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;

 

d) merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.

 

3. Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.

 

Art. 260

 

Riparazione gratuita di merci

 

1. Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base a un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

 

Art. 261

 

Sistema degli scambi standard

 

1. Nel quadro del sistema degli scambi standard, un prodotto importato ("prodotto di sostituzione") può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.

 

2. Le autorità doganali consentono, su richiesta, il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci unionali difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

 

3. I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.

 

4. Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.

 

Tuttavia, le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base a un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.

 

5. Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

 

Art. 262

 

Importazione anticipata di prodotti di sostituzione

 

1. Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell'interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.

 

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.

 

2. Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

 

3. Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di tale termine, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.

 

TITOLO VIII

 

USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

 

CAPO 1

 

Formalità preliminari all'uscita delle merci

 

Art. 263

 

Presentazione di una dichiarazione pre-partenza

 

1. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione pre-partenza da presentare presso l'ufficio doganale competente entro un termine specifico prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

 

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:

 

a) per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, oppure

 

b) in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.

 

3. La dichiarazione pre-partenza assume una delle seguenti forme:

 

a) una dichiarazione in dogana, qualora le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione siano vincolate a un regime doganale ai fini del quale è richiesta tale dichiarazione;

 

b) una dichiarazione di riesportazione, conformemente all'articolo 270;

 

c) una dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'articolo 271.

 

4. La dichiarazione pre-partenza comprende le indicazioni necessarie per l'analisi dei rischi a fini di sicurezza.

 

Art. 264

 

Analisi dei rischi

 

L'ufficio doganale presso cui è presentata la dichiarazione pre-partenza di cui all'articolo 263 garantisce che entro un dato termine sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza, sulla base di tale dichiarazione e adotta le misure necessarie in funzione dei risultati di tale analisi.

 

Art. 265

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 al fine di stabilire:

 

a) il termine specifico di cui all'articolo 263, paragrafo 1, entro il quale la dichiarazione pre-partenza deve essere presentata prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione tenendo conto del tipo di traffico;

 

b) i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza è oggetto di esonero ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 2, lettera c).

 

Art. 266

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, il termine di cui all'articolo 264 entro il quale deve essere effettuata l'analisi dei rischi tenendo conto del termine di cui all'articolo 263, paragrafo 1.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 2

 

Formalità di uscita delle merci

 

Art. 267

 

Vigilanza doganale e formalità di uscita

 

1. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali. Se del caso, le autorità doganali possono determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.

 

2. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono presentate in dogana all'uscita da una delle seguenti persone:

 

a) la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione;

 

b) la persona in nome o per conto della quale agisce la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione;

 

c) la persona che assume la responsabilità del trasporto delle merci prima della loro uscita dal territorio doganale dell'Unione.

 

3. Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue:

 

a) il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione;

 

b) il pagamento delle restituzioni all'esportazione;

 

c) la riscossione dei dazi all'esportazione;

 

d) le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri;

 

e) l'applicazione di divieti e restrizioni giustificati da motivi, tra l'altro, di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale e tutela della proprietà industriale o commerciale, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti, nonché applicazione di misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche e di misure di politica commerciale.

 

4. Lo svincolo per l'uscita è concesso dalle autorità doganali a condizione che le merci in questione escano dal territorio doganale dell'Unione nello stato in cui erano quando:

 

a) è stata accettata la dichiarazione in dogana o di riesportazione; o

 

b) è stata presentata la dichiarazione sommaria di uscita.

 

Art. 268

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti l'uscita di cui all'articolo 267.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 3

 

Esportazione e riesportazione

 

Art. 269

 

Esportazione di merci unionali

 

1. Le merci unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci unionali:

 

a) merci vincolate al regime di perfezionamento passivo;

 

b) merci uscite dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;

 

c) merci fornite, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;

 

d) merci vincolate al regime di transito interno;

 

e) merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 155.

 

3. Le formalità concernenti la dichiarazione in dogana all'esportazione di cui alla normativa doganale si applicano ai casi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

 

Art. 270

 

Riesportazione di merci non unionali

 

1. Le merci non unionali che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono oggetto di una dichiarazione di riesportazione, che deve essere presentata presso l'ufficio doganale competente.

 

2. Gli articoli da 158 a 195 si applicano alla dichiarazione di riesportazione.

 

3. Il paragrafo 1 non si applica alle seguenti merci:

 

a) merci vincolate al regime di transito esterno che si limitano ad attraversare il territorio doganale dell'Unione;

 

b) merci trasbordate all'interno di una zona franca o direttamente riesportate da una zona franca;

 

c) merci in custodia temporanea direttamente riesportate da una struttura di custodia temporanea.

 

CAPO 4

 

Dichiarazione sommaria di uscita

 

Art. 271

 

Presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita

 

1. Quando delle merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione e non è presentata una dichiarazione in dogana né una dichiarazione di riesportazione come dichiarazione pre-partenza, viene presentata una dichiarazione sommaria di uscita presso l'ufficio doganale di uscita.

 

Le autorità doganali possono autorizzare la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita presso un altro ufficio doganale, a condizione che quest'ultimo comunichi immediatamente, o renda disponibili per via elettronica, le necessarie indicazioni all'ufficio doganale di uscita.

 

2. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata dal trasportatore.

 

Nonostante gli obblighi del trasportatore, la dichiarazione sommaria di uscita può essere presentata anche:

 

a) dall'esportatore, speditore o altra persona in nome o per conto della quale agisce il trasportatore;

 

b) da qualsiasi persona in grado di presentare o di far presentare le merci in questione presso l'ufficio doganale di uscita.

 

3. Le autorità doganali possono accettare che sistemi di informazione commerciali, portuali o sui trasporti possano essere utilizzati per presentare una dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale dichiarazione e che tali indicazioni siano disponibili entro un dato termine prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

 

4. Le autorità doganali possono accettare, anziché una dichiarazione sommaria di uscita, la presentazione di una notifica e l'accesso alle indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita nel sistema informatico dell'operatore economico.

 

Art. 272

 

Modifica e invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita

 

1. Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita dopo la presentazione della stessa.

 

Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

 

a) hanno informato la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

 

b) hanno stabilito che una o più indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita sono inesatte o incomplete;

 

c) hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.

 

2. Se le merci per le quali è stata presentata una dichiarazione sommaria di uscita non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale dichiarazione in uno dei seguenti casi:

 

a) su richiesta del dichiarante;

 

b) entro 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione.

 

Art. 273

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita di cui all'articolo 271;

 

b) la modifica della dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'articolo 272, paragrafo 1, primo comma;

 

c) l'invalidamento della dichiarazione sommaria di uscita a norma dell'articolo 272, paragrafo 2.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 5

 

Notifica di riesportazione

 

Art. 274

 

Presentazione di una notifica di riesportazione

 

1. Se le merci non unionali di cui all'articolo 270, paragrafo 3, lettere b) e c), sono uscite dal territorio doganale dell'Unione e l'obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita per tali merci è oggetto di esonero, è presentata una notifica di riesportazione.

 

2. La notifica di riesportazione è presentata presso l'ufficio doganale di uscita delle merci dalla persona responsabile della presentazione delle merci in uscita a norma dell'articolo 267, paragrafo 1 bis.

 

3. La notifica di riesportazione contiene le indicazioni necessarie per appurare il regime di zona franca o per concludere la custodia temporanea.

 

Le autorità doganali possono accettare che sistemi di informazione commerciali, portuali o sui trasporti possano essere utilizzati per presentare una notifica di riesportazione, a condizione che contengano le indicazioni necessarie per tale notifica e che tali indicazioni siano disponibili prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.

 

4. Le autorità doganali possono accettare, anziché una notifica di riesportazione, la presentazione di una notifica e l'accesso alle indicazioni della notifica di riesportazione nel sistema informatico dell'operatore economico.

 

Art. 275

 

Modifica e invalidamento della notifica di riesportazione

 

1. Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a modificare una o più indicazioni della notifica di riesportazione dopo la presentazione della stessa.

 

Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:

 

a) hanno informato la persona che ha presentato la notifica di riesportazione della loro intenzione di procedere alla visita delle merci;

 

b) hanno stabilito che una o più indicazioni della notifica di riesportazione sono inesatte o incomplete;

 

c) hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.

 

2. Se le merci per le quali è stata presentata una notifica di riesportazione non escono dal territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali invalidano tale notifica in uno dei seguenti casi:

 

a) su richiesta del dichiarante;

 

b) entro 150 giorni dalla presentazione della notifica.

 

Art. 276

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per:

 

a) la presentazione della notifica di riesportazione di cui all'articolo 274;

 

b) la modifica della notifica di riesportazione conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, primo comma;

 

c) l'invalidamento della notifica di riesportazione a norma dell'articolo 275, paragrafo 2.

 

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 6

 

Esenzione dai dazi all'esportazione

 

Art. 277

 

Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate

 

Fatto salvo l'articolo 259, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.

 

TITOLO IX

 

SISTEMI ELETTRONICI, SEMPLIFICAZIONI, DELEGA DI POTERE, PROCEDURA DI COMITATO E DISPOSIZIONI FINALI

 

CAPO 1

 

Sviluppo di sistemi elettronici

 

Art. 278

 

Misure transitorie

 

Mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, possono essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l'applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.

 

Art. 279

 

Delega di potere

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 284 che specifichino le norme relative allo scambio e all'archiviazione di dati nella situazione di cui all'articolo 278.

 

Art. 280

 

Programma di lavoro

 

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dei sistemi elettronici di cui all'articolo 278 e disciplinare l'istituzione di periodi transitori, la Commissione elabora, entro 1 maggio 2014, un programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

 

2. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 ha le seguenti priorità:

 

a) l'armonizzazione dello scambio di informazioni sulla base di modelli di dati e di formati per i messaggi accettati a livello internazionale;

 

b) la rielaborazione delle procedure doganali e connesse alle dogane al fine di migliorare la loro efficacia ed efficienza e la loro applicazione uniforme e di ridurre i costi di adeguamento; e

 

c) l'offerta agli operatori economici di un'ampia gamma di servizi doganali elettronici, che consenta loro di interagire secondo le stesse modalità con le autorità doganali di qualsiasi Stato membro.

 

3. Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è aggiornato periodicamente.

 

Art. 281

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il programma di lavoro di cui all'articolo 280.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

CAPO 2

 

Semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale

 

Art. 282

 

Verifiche

 

La Commissione può autorizzare uno o più Stati membri, su richiesta, a verificare per un periodo di tempo limitato le semplificazioni nell'applicazione della normativa doganale, in particolare se relative alle tecnologie dell'informazione. Le verifiche non hanno ripercussioni sull'applicazione della normativa doganale negli Stati membri che non partecipano a tali verifiche e sono soggette a valutazioni periodiche.

 

Art. 283

 

Conferimento di competenze di esecuzione

 

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le decisioni di cui all'articolo 282.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 285, paragrafo 4.

 

CAPO 3

 

Delega di potere e procedura di comitato

 

Art. 284

 

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 213, 221, 224, 231, 235, 253, 265 e 279 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 30 ottobre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui agli articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 213, 221, 224, 231, 235, 253, 265, e 279 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 2, 7, 10, 20, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 213, 221, 224, 231, 235, 253, 265, e 279 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Art. 285

 

Procedura di comitato

 

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo.

 

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.

 

6. Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta ed è fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida.

 

CAPO 4

 

Disposizioni finali

 

Art. 286

 

Abrogazione e modifica della normativa in corso

 

1. Il regolamento (CE) n. 450/2008 è abrogato.

 

2. Il regolamento (CEE) n. 3925/91, il regolamento (CEE) n. 2913/92 e il regolamento (CE) n. 1207/2001 sono abrogati a decorrere dalla data di cui all'articolo 288, paragrafo 2.

 

3. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all'allegato.

 

4. All'articolo 3, paragrafo 1, sesto trattino, del regolamento (CEE) n. 2913/92, la frase "e per Mayotte" è soppressa a decorrere dal 1 gennaio 2014.

 

5. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è soppresso a decorrere dalla data di cui all'articolo 288, paragrafo 2.

 

Art. 287

 

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Art. 288

 

Applicazione

 

1. Gli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181,183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 28, 273, 276, 279, 280, 281, 283,284, 285 e 286 si applicano a decorrere da 30 ottobre 2013.

 

2. Gli articoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere da 1 giugno 2016.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, il 9 ottobre 2013

 

Per il Parlamento europeo

 

Il presidente

 

M. Schulz

 

Per il Consiglio

 

Il presidente

 

V. Leškevičius

 

[1] GU C 229 del 31.7.2012, pag. 68.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo dell' 11 settembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 settembre 2013.

 

[3] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

 

[4] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[5] GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

 

[6] GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

 

[7] GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21.

 

[8] GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

 

[9] GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

 

[10] GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

 

[11] GU L 374 del 31.12.1991, pag. 4.

 

[12] GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1.

 

[13] GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

 

[14] GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

 

[15] GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

 

[16] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23.

 

[17] GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

 

 

ALLEGATO

 

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Regolamento (CE) n. 450/2008

Il presente regolamento

 

 

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 1, paragrafo 3, primo comma

Articolo 1, paragrafo 3

 

 

Articolo 1, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 2

 

 

Articolo 2

Articolo 3

 

 

Articolo 3

Articolo 4

 

 

Articolo 4, punti da 1 a 8

Articolo 5, punti da 1 a 8

 

 

Articolo 4, punto 9

Articolo 5, punti 9 e 10

 

 

Articolo 4, punto 10

Articolo 5, punto 12

 

 

Articolo 4, punti 11 e 12

Articolo 5, punti 15 e 16

 

 

Articolo 4, punti da 13 a 17

Articolo 5, punti da 18 a 22

 

 

Articolo 4, punto 18, lettera a), prima frase

Articolo 5, punto 23, lettera a)

 

 

Articolo 4, punto 18, lettera a), seconda frase

Articolo 130, paragrafo 3

 

 

Articolo 4, punto 18, lettere b) e c)

Articolo 5, punto 23, lettere b) e c)

 

 

Articolo 4, punti da 19 a 26

Articolo 5, punti da 24 a 31

 

 

Articolo 4, punti da 27 a 32

Articolo 5, punti da 33 a 38

 

 

Articolo 4, punto 33

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 5, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7, lettera b)

 

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2, articolo 7, lettera a) e articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 6

Articolo 12

 

 

Articolo 7

Articolo 13

 

 

Articolo 8

Articolo 14

 

 

Articolo 9

Articolo 15

 

 

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9 e articolo 16, paragrafo 1

 

 

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, articolo 11 e articolo 17

 

 

Articolo 11, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 18

 

 

Articolo 11, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 18, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 3

 

 

Articolo 11, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 21

 

 

Articolo 11, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 21

 

 

Articolo 11, paragrafo 3, lettera c)

 

 

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2, primo comma

 

 

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 20, lettera c)

 

 

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 1

 

 

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 38, paragrafo 4

 

 

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 5, prima frase

 

 

Articolo 13, paragrafo 5

 

 

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 2

 

 

Articolo 14

Articolo 39

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 22, articolo 24, dalla lettera a) alla lettera g) e articolo 25, lettere a) e b)

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b e articolo 24, lettera h)

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera c)

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma e articolo 24, lettera a)

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 40, lettera b)

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 25, lettera b)

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 24, lettera c), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32

 

 

Articolo 15, paragrafo 1, lettera h)

 

 

Articolo 15, paragrafo 2

 

 

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1, primo e secondo comma

 

 

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3, primo e secondo comma

 

 

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 2

 

 

Articolo 16, paragrafo 4, primo comma

Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 22, paragrafo 6, primo comma, seconda frase, e articolo 22, paragrafo 7

 

 

Articolo 16, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 22, paragrafo 6, secondo comma, e articolo 24, lettera g)

 

 

Articolo 16, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 24, lettera f)

 

 

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 23, paragrafo 3

 

 

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 29

 

 

Articolo 17

Articolo 26

 

 

Articolo 18, paragrafi da 1 a 3

Articolo 27

 

 

Articolo 18, paragrafo 4

Articolo 32

 

 

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 28, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4, primo comma e secondo comma, prima frase

 

 

Articolo 19, paragrafo 5

Articolo 31, lettera a)

 

 

Articolo 20, paragrafi da 1 a 4

Articolo 33

 

 

Articolo 20, paragrafo 5

Articolo 34, paragrafo 4

 

 

Articolo 20, paragrafo 6, primo comma

Articolo 34, paragrafo 5, prima frase

 

 

Articolo 20, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 34, paragrafo 6

 

 

Articolo 20, paragrafo 7

Articoli 22, 23, 24, 25 e 32

 

 

Articolo 20, paragrafo 8, lettera a)

Articolo 34, paragrafi da 1 a 3

 

 

Articolo 20, paragrafo 8, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 9, e articolo 37, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 20, paragrafo 8, lettera c)

Articolo 34, paragrafo 11, e articolo 37, paragrafo 2

 

 

Articolo 20, paragrafo 9

Articolo 35, articolo 36, lettera b) e articolo 37, paragrafo 1, lettere c) e d)

 

 

Articolo 21

Articolo 42

 

 

Articolo 22

Articolo 43

 

 

Articolo 23

Articolo 44

 

 

Articolo 24, paragrafi 1 e 2

Articolo 45, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 24, paragrafo 3, primo comma

Articolo 45, paragrafo 3

 

 

Articolo 24, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1

 

 

Articolo 25, paragrafo 2, primo comma

Articolo 46, paragrafo 2

 

 

Articolo 25, paragrafo 2, secondo e terzo comma

Articolo 46, paragrafo 3

 

 

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafi da 4 a 8, e articolo 50

 

 

Articolo 26

Articolo 47

 

 

Articolo 27

Articolo 48

 

 

Articolo 28, paragrafi 1 e 2

Articolo 49

 

 

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 50, paragrafo 2

 

 

Articolo 29

Articolo 51

 

 

Articolo 30, paragrafo 1

Articolo 52

 

 

Articolo 30, paragrafo 2

 

 

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

 

 

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 3

 

 

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 54

 

 

Articolo 32

Articolo 55

 

 

Articolo 33, paragrafi da 1 a 4

Articolo 56, paragrafi da 1 a 4

 

 

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 56, paragrafo 5 e articolo 58, paragrafo 1

 

 

Articolo 34

Articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

Articolo 35

Articolo 59

 

 

Articolo 36

Articolo 60

 

 

Articolo 37

Articolo 61

 

 

Articolo 38

Articoli 62, 63, 67 e 68

 

 

Articolo 39, paragrafi 1 e 2

Articolo 64, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 39, paragrafo 3

Articolo 64 paragrafo 3, primo comma

 

 

Articolo 39, paragrafi 4 e 5

Articolo 64, paragrafi 4 e 5

 

 

Articolo 39, paragrafo 6

Articolo 64, paragrafo 3, secondo comma, articolo 64, paragrafo 6 e articoli 63 e 68

 

 

Articolo 40

Articolo 69

 

 

Articolo 41

Articolo 70

 

 

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 74, paragrafo 1

 

 

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 74, paragrafo 2, lettere da a) a c) e frase introduttiva della lettera d)

 

 

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 74, paragrafo 3

 

 

Articolo 43, lettera a)

Articoli 71, 72 e 76, lettera a)

 

 

Articolo 43, lettera b)

Articolo 74, paragrafo 2, lettera d), punti i), ii) e iii)

 

 

Articolo 43, lettera c)

 

 

Articolo 43, lettera d)

Articoli 73 e 75 e articolo 76, lettere b) e c)

 

 

Articolo 44

Articolo 77

 

 

Articolo 45

Articolo 78

 

 

Articolo 46

Articolo 79

 

 

Articolo 47

Articolo 80

 

 

Articolo 48

Articolo 81

 

 

Articolo 49

Articolo 82

 

 

Articolo 50

Articolo 83

 

 

Articolo 51

Articolo 84

 

 

Articolo 52

Articolo 85

 

 

Articolo 53, paragrafi da 1 a 3

Articolo 86, paragrafi da 1 a 3

 

 

Articolo 53, paragrafo 4

Articolo 86, paragrafo 6

 

 

Articolo 54, lettere a) e b)

Articolo 86, paragrafo 5, e articolo 88, lettera a)

 

 

Articolo 54, lettera c)

Articolo 86, paragrafo 4 e articolo 88, lettera b)

 

 

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 87, paragrafo 1

 

 

Articolo 55, paragrafo 2, primo comma

Articolo 87, paragrafo 2

 

 

Articolo 55, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 88, lettera c)

 

 

Articolo 55, paragrafi 3 e 4

Articolo 87, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 56, paragrafi da 1 a 5

Articolo 89, paragrafi da 1 a 5

 

 

Articolo 56, paragrafo 6

Articolo 89, paragrafo 7

 

 

Articolo 56, paragrafo 7

Articolo 89, paragrafo 9

 

 

Articolo 56, paragrafo 8

Articolo 89, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 56, paragrafo 9, primo trattino

Articolo 100, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 56, paragrafo 9, secondo trattino

Articolo 89, paragrafo 8 e articolo 99, lettera a)

 

 

Articolo 56, paragrafo 9, terzo trattino

Articolo 89, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 57, paragrafi 1 e 2

Articolo 90

 

 

Articolo 57, paragrafo 3

Articolo 100, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 58, primo paragrafo

Articolo 91

 

 

Articolo 58, secondo paragrafo

 

 

Articolo 59, paragrafo 1, primo comma

Articolo 100, paragrafo 1

 

 

Articolo 59, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 99, lettera b)

 

 

Articolo 59, paragrafo 2

Articolo 92, paragrafo 2

 

 

Articolo 60

Articolo 93

 

 

Articolo 61

Articolo 94

 

 

Articolo 62, paragrafi 1 e 2

Articolo 95, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 62, paragrafo 3

Articolo 22, articolo 24, lettere da a) a g), articolo 25, lettera a e b) e articolo 99, lettera c)

 

 

Articolo 63, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 63, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 63, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 96, paragrafo 1, lettera a), articolo 96, paragrafo 2, articolo 100, paragrafo 1, lettera c) e articolo 100, paragrafo 2

 

 

Articolo 63, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 96, paragrafo 1, lettera b), articolo 96, paragrafo 2, articolo 100, paragrafo 1, lettera c) e articolo 100, paragrafo 2

 

 

Articolo 64

Articolo 97

 

 

Articolo 65, paragrafi 1 e 2

Articolo 98

 

 

Articolo 65, paragrafo 3

Articolo 99, lettera d) e articolo 100, paragrafo 1, lettera b)

 

 

Articolo 66

Articolo 101, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 67, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 102, paragrafo 1

 

 

Articolo 67, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 106

 

 

Articolo 67, paragrafi 2 e 3

Articolo 102, paragrafi 2 e 3, prima frase

 

 

Articolo 68, paragrafi 1 e 2

Articolo 103, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 68, paragrafo 3

Articolo 103, paragrafo 3, lettera a)

 

 

Articolo 69

Articolo 104

 

 

Articolo 70

Articolo 105, paragrafi da 1 a 5

 

 

Articolo 71

Articolo 105, paragrafo 6

 

 

Articolo 72, paragrafi 1 e 2

Articolo 108, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 72, paragrafo 3

Articolo 108, paragrafo 3, e articolo 115

 

 

Articolo 73

Articolo 109

 

 

Articolo 74

Articolo 110

 

 

Articolo 75

Articolo 111

 

 

Articolo 76

 

 

Articolo 77, paragrafo 1, primo comma

Articolo 112, paragrafo 1

 

 

Articolo 77, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 112, paragrafo 2

 

 

Articolo 77, paragrafo 2

Articolo 112, paragrafo 3

 

 

Articolo 77, paragrafo 3

Articolo 112, paragrafo 4

 

 

Articolo 78, paragrafo 1, primo comma

Articolo 113

 

 

Articolo 78, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 99, lettera d) e articolo 100, paragrafo 1, lettera b).

 

 

Articolo 78, paragrafi da 2 a 4

Articolo 114, paragrafi da 1 a 3

 

 

Articolo 78, paragrafo 5

Articolo 114, paragrafo 4

 

 

Articolo 79, paragrafo 1

Articolo 116, paragrafo 1

 

 

Articolo 79, paragrafi da 2 a 5

Articolo 116, paragrafi da 4 a 7

 

 

Articolo 80

Articolo 117, paragrafo 1

 

 

Articolo 81, paragrafi 1 e 2

Articolo 118, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 81, paragrafo 3

Articolo 118, paragrafo 4

 

 

Articolo 82, paragrafo 1

Articolo 119, paragrafo 1

 

 

Articolo 82, paragrafo 2

Articolo 120, paragrafo 2

 

 

Articolo 83

Articolo 121, paragrafo 1

 

 

Articolo 84, paragrafo 1

Articolo 121, paragrafo 3

 

 

Articolo 84, paragrafo 2

Articolo 108, paragrafo 2

 

 

Articolo 85, prima frase

Articolo 116, paragrafo 2, articolo 117, paragrafo 2, articolo 118, paragrafo 3, articolo 119, paragrafo 2, articolo 120, paragrafo 2, articolo 121, paragrafo 2, e articolo 123, paragrafo 1

 

 

Articolo 85, seconda frase

Articolo 106, paragrafo 3, articolo 122 e articolo 123, paragrafo 2

 

 

Articolo 86, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 124 paragrafo 1, frase introduttiva, e lettera a)

 

 

Articolo 86, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 124, paragrafo 1, lettere da b) a d)

 

 

Articolo 86, paragrafo 1, lettere d) e e)

Articolo 124, paragrafo 1, lettera e)

 

 

Articolo 86, paragrafo 1, lettere da f) a k)

Articolo 124, paragrafo 1, lettere da f) a k)

 

 

Articolo 86, paragrafi 2 e 3

Articolo 124, paragrafi 2 e 3

 

 

Articolo 86, paragrafi da 4 a 6

Articolo 124, paragrafi da 5 a 7

 

 

Articolo 86, paragrafo 7

Articolo 126

 

 

Articolo 87, paragrafo 1

Articolo 127, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b)

 

 

Articolo 87, paragrafo 2, primo comma

Articolo 127, paragrafo 3, primo comma

 

 

Articolo 87, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 127, paragrafo 8

 

 

Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 127, paragrafo 2, lettera b), e articolo 131, lettera a)

 

 

Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c)

Articolo 131, lettera b)

 

 

Articolo 87, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

Articolo 127, paragrafo 3, e articolo 161, lettera a)

 

 

Articolo 87, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 88, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 88, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

Articolo 127, paragrafo 7

 

 

Articolo 88, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

 

 

Articolo 88, paragrafo 2

Articolo 127, paragrafo 4, primo comma

 

 

Articolo 88, paragrafo 3

Articolo 127, paragrafo 4, secondo comma, e paragrafo 6

 

 

Articolo 88, paragrafo 4, primo comma

Articolo 133, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 88, paragrafo 4, secondo e terzo comma

Articolo 6, paragrafo 2, e articolo 7, lettera a)

 

 

Articolo 89, paragrafo 1

Articolo 129, paragrafo 1

 

 

Articolo 89, paragrafo 2

 

 

Articolo 90

Articolo 130, paragrafo 1

 

 

Articolo 91

Articolo 134

 

 

Articolo 92, paragrafo 1, primo comma

Articolo 135, paragrafo 1

 

 

Articolo 92, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 135, paragrafo 2

 

 

Articolo 92, paragrafo 1, terzo comma

 

 

Articolo 92, paragrafi da 2 a 5

Articolo 135, paragrafi da 3 a 6

 

 

Articolo 93, paragrafo 1

Articolo 136

 

 

Articolo 93, paragrafo 2

 

 

Articolo 94

Articolo 137

 

 

Articolo 95, paragrafo 1

Articolo 139, paragrafo 1

 

 

Articolo 95, paragrafi 2 e 3

Articolo 139, paragrafi 3 e 4

 

 

Articolo 95, paragrafo 4

Articolo 139, paragrafo 6

 

 

Articolo 96, paragrafi 1 e 2

Articolo 140

 

 

Articolo 96, paragrafo 3

Articolo 139, paragrafo 7

 

 

Articolo 97, paragrafo 1

Articolo 149

 

 

Articolo 97, paragrafo 2

Articolo 150

 

 

Articolo 98, paragrafo 1

Articolo 144

 

 

Articolo 98, paragrafo 2

Articolo 139, paragrafo 5

 

 

Articolo 99

Articolo 141, paragrafo 1

 

 

Articolo 100

Articolo 141, paragrafo 2

 

 

Articolo 101, paragrafo 1

Articolo 153, paragrafo 1

 

 

Articolo 101, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 153, paragrafo 2, e articolo 156, lettera a)

 

 

Articolo 101, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 156, lettera b), e articolo 157

 

 

Articolo 101, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 153, paragrafo 3, e articolo 156, lettera c)

 

 

Articolo 102

Articolo 154

 

 

Articolo 103

Articolo 155, paragrafo 2, e articolo 156, lettera d)

 

 

Articolo 104, paragrafo 1

Articolo 158, paragrafo 1

 

 

Articolo 104, paragrafo 2

Articolo 158, paragrafo 3

 

 

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 159, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 105, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 159, paragrafo 3, e articolo 161, lettera a)

 

 

Articolo 105, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 25, lettera c)

 

 

Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 179, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 106, paragrafo 1, primo comma, seconda frase

 

 

Articolo 106, paragrafo 2

Articolo 179, paragrafi 3 e 6

 

 

Articolo 106, paragrafo 3

Articolo 179, paragrafo 5

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera a)

Articolo 22, Articolo 24, lettere da a) a g), e articolo 25, lettere a) e b)

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a) e articolo 24, lettera h)

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera c)

Articolo 179, paragrafo 1, secondo comma, articolo 179, paragrafo 2, e articolo 180

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera d)

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 24, lettera a)

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera e)

Articolo 25, lettera b)

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, primo comma, lettere g) e h)

Articolo 181

 

 

Articolo 106, paragrafo 4, secondo comma

 

 

Articolo 107, paragrafo 1, prima frase

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 107, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 182, paragrafo 1

 

 

Articolo 107, paragrafo 2

Articolo 158, paragrafo 2

 

 

Articolo 107, paragrafo 3

Articolo 160, articolo 161, lettera b), articolo 182, paragrafi da 2 a 4, articolo 183 e articolo 184

 

 

Articolo 108, paragrafo 1, primo comma, prima frase

Articolo 162

 

 

Articolo 108, paragrafo 1, seconda e terza frase

Articolo 170, paragrafo 4

 

 

Articolo 108, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, articolo 7, lettera a), e articolo 8, paragrafo 1, lettera a)

 

 

Articolo 108, paragrafo 2

Articolo 163, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 108, paragrafo 3, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1

 

 

Articolo 108, paragrafo 3, secondo comma

 

 

Articolo 108, paragrafo 4

Articolo 163, paragrafo 3, articolo 164 e articolo 165, lettera b)

 

 

Articolo 109, paragrafo 1

Articolo 166, paragrafo 1

 

 

Articolo 109, paragrafo 2

Articolo 166, paragrafo 2, e articolo 168, lettera a)

 

 

Articolo 109, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 2, articolo 7, lettera a), articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e articolo 165, lettera a)

 

 

Articolo 110, paragrafo 1, primo comma

Articolo 167, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 110, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 167, paragrafo 1, terzo comma

 

 

Articolo 110, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 167, paragrafi 2 e 3, e articolo 168, lettera d)

 

 

Articolo 110, paragrafi 2 e 3

Articolo 167, paragrafi 4 e 5

 

 

Articolo 111, paragrafo 1

Articolo 170, paragrafo 1

 

 

Articolo 111, paragrafo 2, prima frase

Articolo 170, paragrafo 2

 

 

Articolo 111, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 170, paragrafo 3, lettere a) e b)

 

 

Articolo 111, paragrafo 3

Articolo 170, paragrafo 3, lettera c)

 

 

Articolo 112, paragrafo 1, primo comma

Articolo 172, paragrafo 1

 

 

Articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, prima frase

Articolo 182, paragrafo 2

 

 

Articolo 112, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase

Articolo 182, paragrafo 3

 

 

Articolo 112, paragrafo 2

 

 

Articolo 112, paragrafo 3

Articolo 172, paragrafo 2

 

 

Articolo 112, paragrafo 4

Articolo 176, lettera b)

 

 

Articolo 113, paragrafi 1 e 2

Articolo 173, paragrafi 1 e 2

 

 

Articolo 113, paragrafo 3

Articolo 173, paragrafo 3, e articolo 176, lettera c)

 

 

Articolo 114, paragrafo 1

Articolo 174, paragrafo 1

 

 

Articolo 114, paragrafo 2, primo comma

Articolo 174, paragrafo 2

 

 

Articolo 114, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 175

 

 

Articolo 115, primo comma

Articolo 177, paragrafo 1

 

 

Articolo 115, secondo comma

Articolo 177, paragrafo 2, e articolo 178

 

 

Articolo 116, paragrafo 1

Articolo 185, paragrafo 1

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 22, articolo 24, lettere da a) a g), e articolo 25, lettere a) e b)

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), articolo 23, paragrafo 5, articolo 24, lettera h), e articolo 25, lettera c)

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettere c) e d)

Articolo 185, paragrafo 2, e articolo 186, lettera a)

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera e)

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 24, lettera a)

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera f)

Articolo 25, lettera b)

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettera g)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, primo comma, lettere h) e i)

Articolo 186, lettera b), e articolo 187

 

 

Articolo 116, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 117

Articolo 188

 

 

Articolo 118

Articolo 189

 

 

Articolo 119, paragrafi 1 e 2

Articolo 190

 

 

Articolo 119, paragrafo 3

Articolo 193

 

 

Articolo 120

Articolo 191

 

 

Articolo 121

Articolo 192

 

 

Articolo 122

Articolo 193

 

 

Articolo 123, paragrafi 1 e 2

Articolo 194

 

 

Articolo 123, paragrafo 3

Articolo 179, paragrafo 4

 

 

Articolo 124, paragrafo 1

Articolo 195, paragrafo 1

 

 

Articolo 124, paragrafo 2

Articolo 195, paragrafi 2 e 3, e articolo 196

 

 

Articolo 125

Articolo 197

 

 

Articolo 126, paragrafo 1

Articolo 198, paragrafo 1

 

 

Articolo 126, paragrafo 2

Articolo 198, paragrafo 2, primo comma, prima frase

 

 

Articolo 127, paragrafo 1

Articolo 199

 

 

Articolo 127, paragrafo 2

Articolo 198, paragrafo 3, lettera d)

 

 

Articolo 128

Articolo 198, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e secondo comma, articolo 198, paragrafo 3, lettere da a) a c), e articolo 200 bis

 

 

Articolo 129

Articolo 201

 

 

Articolo 130, paragrafo 1

Articolo 203, paragrafo 1, primo comma

 

 

Articolo 130, paragrafi da 2 a 5

Articolo 203, paragrafi da 2 a 5

 

 

Articolo 131, lettera a)

 

 

Articolo 131, lettera b)

Articolo 204

 

 

Articolo 132

Articolo 205

 

 

Articolo 133

Articolo 208, paragrafo 1

 

 

Articolo 134

Articolo 202, articolo 203, paragrafo 1, secondo comma, articolo 203, paragrafo 6, articolo 206, articolo 207 e articolo 209

 

 

Articolo 135

Articolo 210

 

 

Articolo 136, paragrafo 1

Articolo 211, paragrafo 1

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 22, articolo 24, lettere da a) a g), e articolo 25, lettere a) e b)

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera a), e articolo 24, lettera h)

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 212, lettera a)

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, e articolo 24, lettera a)

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera e)

Articolo 25, lettera b)

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera f)

Articolo 23, paragrafo 4, lettera b), articolo 24, lettera h), articolo 28, articolo 31, lettera b) e articolo 32

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera g)

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, primo comma, lettera h)

 

 

Articolo 136, paragrafo 2, secondo comma

 

 

Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 211, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

 

 

Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 211, paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c)

 

 

Articolo 136, paragrafo 3, primo comma, lettera c)

Articolo 211, paragrafo 3, primo comma, lettera d)

 

 

Articolo 136, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 212, lettera b)

 

 

Articolo 136, paragrafo 4, primo comma

Articolo 211, paragrafo 4

 

 

Articolo 136, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 211, paragrafo 5

 

 

Articolo 136, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 211, paragrafo 6

 

 

Articolo 136, paragrafo 4, quarto comma, lettere a) e b)

Articolo 213

 

 

Articolo 136, paragrafo 4, quarto comma, lettera c)

Articolo 212, lettera c)

 

 

Articolo 136, paragrafo 5