§ 53.1.142 - L. 29 dicembre 2025, n. 198.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.1 disciplina generale
Data:29/12/2025
Numero:198


Sommario
Art. 1. 


§ 53.1.142 - L. 29 dicembre 2025, n. 198.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

(G.U. 30 dicembre 2025, n. 301)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole: «l'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)»;

     al comma 3, le parole: «presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto»;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «del beneficio» e, al secondo periodo, le parole: «del bonus» sono sostituite dalle seguenti: «dal beneficio»;

     al comma 5, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «bilancio dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'INAIL».

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1-bis (Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande). - 1. In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro».

     All'articolo 2:

     al comma 1, lettera a), dopo le parole: «luoghi di lavoro» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     al comma 2, le parole: «Istituto destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto e destinate», le parole: «è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014 nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «è riservata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità istituita dall'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2014 e che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;

     al comma 3, dopo le parole: «su proposta dell'INAIL» sono inserite le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» e dopo le parole: «presente decreto» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

     All'articolo 3:

     al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «entro sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta», al secondo periodo, le parole: «piattaforma SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa), di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), ai sensi dell'articolo», al terzo periodo, le parole: «salvo le» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le» e dopo le parole: «comma 3» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «L'articolo 55, comma 5, lettera i), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 si applica anche con riferimento agli ulteriori ambiti individuati dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma»;

     al comma 3, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e le parole: «nei cantieri,» sono sostituite dalle seguenti: «nei cantieri e»;

     al comma 4:

     alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 7-bis, le parole: «numero 21» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 21 e 24» e le parole: «all'atto della notificazione del verbale» sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della notificazione del verbale»;

     al numero 2), le parole: «, è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «, tenendo conto» sono sostituite dalle seguenti: «. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione»;

     dopo il numero 2) è inserito il seguente:

     «2-bis) al comma 9, dopo le parole: "I provvedimenti definitivi di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "e le risultanze dei verbali notificati di cui al comma 7-bis"»;

     alla lettera c), alla parola: «specificando» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 6, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e» e le parole: «si individuano» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuati»;

     alla rubrica, le parole: «subappalto di badge» sono sostituite dalle seguenti: «subappalto, di badge».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza ordinaria e di vigilanza tecnica salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area dei funzionari, famiglie professionali di ispettore di vigilanza ordinaria e di ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni centrali»;

     al comma 4, le parole: «per il 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026» e dopo le parole: «dall'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 5:

     all'alinea, le parole: «ed efficientare» sono sostituite dalle seguenti: «e rendere più efficiente»;

     alla lettera a), le parole da: «come modificato» fino a: «n. 69,» sono soppresse, le parole: «dalle parole», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:» e le parole: «Area degli Assistenti, e» sono sostituite dalle seguenti: «area degli assistenti e»;

     alla lettera b), le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

     al comma 6, le parole: «per il 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2025», le parole: «dal 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2026,» e le parole: «Area Assistenti» sono sostituite dalle seguenti: «area degli assistenti»;

     al comma 8, lettere a) e b), le parole: «del ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

     al comma 11, le parole: «politiche sociali."» sono sostituite dalle seguenti: «politiche sociali.».

     All'articolo 5:

     al comma 1:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) all'articolo 3, comma 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonchè delle Commissioni parlamentari competenti per materia e sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono indicate le modalità di applicazione del presente decreto nei riguardi dell'Agenzia medesima, tenuto conto delle relative competenze attribuite in materia di sicurezza nazionale nello spazio cibernetico";

     0b) all'articolo 5:

     1) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     "b-bis) il Direttore centrale della competente Direzione centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

     2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Ai componenti del Comitato e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato"»;

     la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) all'articolo 6:

     1) al comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

     "f-bis) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

     2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I componenti di cui al comma 1, lettere l) e m), partecipano alla Commissione senza diritto di voto";

     3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Ai componenti della Commissione e ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 2 non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato"»;

     alla lettera b):

     al numero 1), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera a),», dopo le parole: «legge 17 maggio 1999, n. 144,» sono inserite le seguenti: «e da ripartire sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,», dopo le parole: «comma 1, lettera c),» sono inserite le seguenti: «del presente articolo,» e le parole: «di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'alta formazione» e, al secondo periodo, le parole: «35.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «35.000.000 di euro» e dopo le parole: «18, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera a),»;

     al numero 2), capoverso 5-quater, le parole: «alle micro, piccole» sono sostituite dalle seguenti: «alle microimprese e alle piccole»;

     al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

     dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     «b-bis) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: "due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico," sono inserite le seguenti: "da un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro"»;

     alla lettera d), numero 2), capoverso 14, le parole: «di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14» e le parole: «piattaforma Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del»;

     alla lettera e), capoverso 4-bis, al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano» e al secondo periodo sono premesse le seguenti parole: «In caso di mancato raggiungimento dell'accordo,»;

     alla lettera f), numero 2), capoverso 8-bis:

     all'alinea, le parole: «, all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «e all'Ispettorato nazionale del lavoro»;

     alla lettera d), le parole: «a cui è stata erogata» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sono stati effettuati»;

     alla lettera g), capoverso a), le parole: «dei rischi;» sono sostituite dalle seguenti: «dei rischi";»;

     la lettera h) è sostituita dalla seguente:

     «h) all'articolo 113, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto di cui all'articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri"»;

     alla lettera i), capoverso art. 115, comma 1, alinea, le parole: «in via prioritaria, sono» sono sostituite dalle seguenti: «in via prioritaria sono»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo risultante dalla modifica di cui al comma 1, lettera h), del presente articolo, acquistano efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2026».

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «o altro domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «o da altro domicilio» e le parole: «o domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «o al domicilio».

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «successivo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «delle università e dell'alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle università, delle istituzioni dell'alta formazione» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale borsa di studio è esente da ogni imposizione fiscale»;

     al comma 2:

     all'alinea, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

     alla lettera c), le parole: «dell'università e degli istituti di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione»;

     al comma 3, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

     al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) le scuole, gli istituti, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, comunque denominati, operanti all'estero, che svolgano attività di istruzione e formazione e che rilascino titoli validi nel territorio italiano»;

     al comma 6, le parole: «26 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni di euro annui»;

     al comma 7, le parole: «precedente comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

     All'articolo 9:

     al comma 2, le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed euro».

     All'articolo 10:

     al comma 1:

     alla lettera a), le parole: «la norma» sono sostituite dalle seguenti: «alla norma»;

     alla lettera b), capoverso 5-ter, le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente decreto» e le parole: «da parte di UNI» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'UNI».

     All'articolo 12:

     al comma 1, le parole: «curativa, riabilitativa» sono sostituite dalle seguenti: «curativa e riabilitativa»;

     alla rubrica, le parole: «personale medico» sono sostituite dalle seguenti: «personale sanitario».

     All'articolo 13:

     al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «bilancio dell'Istituto» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dell'Ispettorato» e dopo le parole: «l'Ispettorato» è inserita la seguente: «medesimo»;

     al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «iscritto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo la parola: «programma» sono inserite le seguenti: «"Fondi di riserva e speciali" della missione»;

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «dall'art. 1, comma 1, L.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»;

     alla lettera a), le parole: «dalle parole» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti:»;

     alla lettera b), le parole: «dopo il punto è aggiunto il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi» e le parole: «dell'incarico."» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incarico".»;

     al comma 4, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 3 del presente articolo,».

     All'articolo 14:

     al comma 1, le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

     al comma 2, le parole: «n. 208» sono sostituite dalle seguenti: «n. 608» e le parole: «tramite il sistema SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «tramite il SIISL»;

     al comma 4, le parole: «Le Agenzie per il Lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Le agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

     al comma 5, le parole: «dalla entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

     al comma 6, al primo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto» e le parole: «sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)» sono sostituite dalle seguenti: «nel SIISL» e, al secondo periodo, le parole: «dalla entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»;

     al comma 7, le parole: «Al comma 6, dell'articolo 19,» sono sostituite dalle seguenti: «Al comma 6 dell'articolo 19» e le parole: «, Ministro del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministro del lavoro».

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis (Disposizioni per il rafforzamento delle politiche attive e della sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori più fragili). - 1. All'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento";

     b) al comma 3, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il soggetto destinatario, al fine di realizzare la commessa di lavoro di cui alla lettera c), può porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi del presente articolo, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima";

     c) al comma 4, alinea, dopo le parole: "24 marzo 2006, n. 155" sono inserite le seguenti: "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

     2. All'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469," sono soppresse;

     b) al comma 1, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 112" sono inserite le seguenti: ", nonchè con gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e con le società benefit di cui all'articolo 1, comma 376, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" e le parole: "alle cooperative sociali e imprese sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti" sono sostituite dalle seguenti: "alle cooperative sociali, alle imprese sociali, alle società benefit e agli enti del Terzo settore non commerciali medesimi da parte delle imprese associate o aderenti";

     c) al comma 2, lettera b), le parole: "in cooperativa e nell'impresa sociale" sono sostituite dalle seguenti: "nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale";

     d) al comma 2, lettera c), le parole: "in cooperativa e nell'impresa sociale" sono sostituite dalle seguenti: "nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale";

     e) al comma 2, lettera d), le parole: "dalle cooperative e dalle imprese sociali" sono sostituite dalle seguenti: "dalle cooperative, dalle imprese sociali, dalle società benefit e dagli enti del Terzo settore non commerciali";

     f) al comma 3, primo periodo, le parole: "nelle cooperative sociali e nelle imprese sociali" sono sostituite dalle seguenti: "nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale";

     g) al comma 3, quarto periodo, le parole: "in cooperativa sociale e nell'impresa sociale" sono sostituite dalle seguenti: "nella cooperativa, nell'impresa sociale, nella società benefit e nell'ente del Terzo settore non commerciale"».

     All'articolo 15:

     al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le linee guida di cui al primo periodo sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con i relativi organismi paritetici. Le predette procedure restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di valorizzare i percorsi organizzativi già attuati»;

     al comma 2, la parola: «finanziare» è sostituita dalla seguente: «finanziarie».

     All'articolo 16:

     al comma 1:

     al capoverso 6-bis, le parole: «servizi di prevenzione e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «servizi per la prevenzione e la sicurezza», le parole: «tipologie di lavoro flessibili, di risorse» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di lavoro flessibile e di risorse», le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza», dopo le parole: «primo periodo» sono inserite le seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «del comparto e della dirigenza» sono inserite le seguenti: «dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro»;

     al capoverso 6-ter, dopo le parole: «dovessero residuare» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

     alla rubrica, le parole: «territoriali del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende sanitarie locali».

     All'articolo 17:

     al comma 1:

     alla lettera a), alle parole: «che devono» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

     alla lettera b), capoverso a-bis), le parole: «Ministero della salute".» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute";»;

     alla lettera d), al numero 1), capoverso e-quater), le parole: «sotto effetto» sono sostituite dalle seguenti: «sotto l'effetto» e la parola: «alcool» è sostituita dalla seguente: «alcol» e, al numero 2), le parole: «e-bis), e-ter) ed e-quater".» sono sostituite dalle seguenti: «e-ter) ed e-quater)";»;

     alla lettera e), all'alinea, le parole: «All'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 51» e, al capoverso 3-quater, dopo la parola: «bilateralità» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

     All'articolo 18:

     al comma 1:

     alla lettera b), al numero 1), le parole: «Corpo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo Nazionale» e, al numero 2), le parole: «Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari» sono sostituite dalle seguenti: «Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari»;

     alla lettera c), capoverso Art. 3-bis:

     al comma 1:

     alla lettera a), dopo le parole: «gli altri enti del Terzo settore» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,» e la parola: «iscritte» è sostituita dalla seguente: «iscritti»;

     alla lettera b), le parole: «attività operative,» sono sostituite dalle seguenti: «attività operative nonchè»;

     al comma 2, lettera b), le parole: «commi 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;

     al comma 3, le parole: «aderente nell'ambito» sono sostituite dalle seguenti: «aderente, nell'ambito», le parole: «competenti, e» sono sostituite dalle seguenti: «competenti e», dopo le parole: «riceva formazione, informazione e addestramento,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di standard minimi di sicurezza definiti a livello nazionale con direttiva ai sensi dell'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1,» e le parole: «codice di materia» sono sostituite dalle seguenti: «codice in materia»;

     al comma 12, le parole: «comportare, l'omissione» sono sostituite dalle seguenti: «comportare l'omissione»;

     al comma 13, le parole: «su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, formulata previo parere della Conferenza unificata,» e le parole: «della salute e sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «della salute e della sicurezza»;

     dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

     «13-bis. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, ultimo periodo, in relazione agli obblighi di cui al presente articolo, gli articoli 55, 56 e 59 del presente decreto non si applicano ai rappresentanti legali e ai volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e i volontari dei vigili del fuoco. I rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono essere equiparati al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, anche ai fini di cui agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

     13-ter. Il rappresentante legale delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da sei mesi a due anni.

     13-quater. Nei casi previsti dal comma 13-ter, se la violazione è commessa dal rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato di protezione civile che sia anche sindaco di un comune, si applica esclusivamente la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.

     13-quinquies. Il volontario, anche con funzioni di coordinamento, delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), per la violazione degli obblighi di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 4 è punito con la sanzione dell'interdizione dall'esercizio delle attività di protezione civile da uno a sei mesi.

     13-sexies. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies si provvede ai sensi di quanto previsto dal presente decreto. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al primo periodo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

     al comma 2, le parole: «al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

     All'articolo 19:

     al comma 1, lettera b), capoverso 701-bis, le parole: «allegato 1 al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «allegato G-bis alla presente legge»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo l'allegato G è inserito l'allegato G-bis, di cui all'allegato 1 al presente decreto».

     All'articolo 20:

     alla rubrica, dopo la parola: «Prato» è inserita la seguente: «e» e le parole: «condizioni meteorologiche verificatisi» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni meteorologiche verificatesi».

     Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

     «Art. 20-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

     All'allegato 1:

     le parole: «(articolo 19, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:

     «(articolo 19, comma 1-bis)

     "Allegato G-bis

     (articolo 1, comma 701-bis)»;

     dopo la tabella sono aggiunti i seguenti segni di interpunzione: «".».