§ 1.6.7 - R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.
Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell’articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 controllo sugli atti degli enti locali
Data:04/12/2004
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Organi collegiali regionali indispensabili).
Art. 3.  (Organismi collegiali regionali soppressi).
Art. 4.  (Organismi collegiali degli enti locali).
Art. 5.  (Norme transitorie).
Art. 6.  (Abrogazioni e modifiche).


§ 1.6.7 - R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

Individuazione degli organismi collegiali oggetto di riordino o soppressione in attuazione dell’articolo 3 della L.R. 12 maggio 2003, n. 7.

(B.U. 16 dicembre 2004, n. 132).

 

Il Presidente della Giunta regionale

 

     Vista la legge regionale 12 maggio 2003, n. 7 concernente: “Soppressione del comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali”;

     Su conforme deliberazione del Consiglio regionale del 23 novembre 2004 n. 153;

     Visto l’art. 51 dello Statuto della Regione;

 

emana

 

     Il seguente regolamento:

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento individua gli organismi collegiali regionali e quelli previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli enti locali, ai fini di quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 12 maggio 2003, n. 7 (Soppressione del Comitato regionale e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali), e detta norme conseguenti al loro riordino o alla loro soppressione.

     2. Per organismi collegiali regionali si intendono quelli previsti da leggi regionali e costituiti nell’ambito e a supporto delle competenti strutture regionali.

 

     Art. 2. (Organi collegiali regionali indispensabili).

     1. Gli organismi collegiali regionali ritenuti indispensabili per la realizzazione di obiettivi e compiti istituzionali della Regione sono riportati nella tabella A allegata al presente regolamento.

     2. Nella tabella A sono altresì individuati gli organismi ai quali vengono applicati i criteri di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 7/2003.

     3. Si considerano altresì indispensabili le commissioni di gara, di collaudo, di concorsi ed esami, gli organismi collegiali regionali previsti dalla normativa comunitaria, nonché il nucleo di valutazione progetti istituito ai sensi dell’articolo 19, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).

 

     Art. 3. (Organismi collegiali regionali soppressi).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli organismi collegiali regionali non compresi nella tabella A di cui all’articolo 2 sono soppressi.

     2. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 7/2003, le funzioni esercitate dagli organismi collegiali regionali soppressi sono svolte dalle strutture regionali competenti per materia.

     3. Le funzioni della conferenza interistituzionale di coordinamento regionale di cui all’articolo 7 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro) sono esercitate dalla Conferenza regionale delle autonomie di cui all’articolo 2 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale).

 

     Art. 4. (Organismi collegiali degli enti locali).

     1. Gli organismi collegiali previsti da leggi regionali per lo svolgimento di funzioni conferite agli enti locali per i quali gli enti medesimi, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, possono provvedere al riordino della composizione e delle funzioni o alla soppressione sulla base di quanto disposto dall’articolo 3, commi 4 e 5, della l.r. 7/2003, sono riportati nella tabella B allegata al presente regolamento.

     2. Gli enti locali determinano con i regolamenti di cui al comma 1 i casi in cui la soppressione degli organismi collegiali comporta il venir meno delle relative funzioni.

     3. Gli organismi non compresi nella tabella B, di cui al comma 1, continuano ad operare sulla base delle disposizioni previste dalle leggi istitutive.

 

     Art. 5. (Norme transitorie).

     1. Nei procedimenti pendenti, che prevedono l’intervento degli organismi collegiali regionali soppressi, la struttura regionale competente sostituisce gli organismi medesimi.

     2. Gli organismi collegiali regionali, la cui composizione è modificata dal presente regolamento, continuano ad operare nella composizione preesistente fino alla relativa scadenza.

 

     Art. 6. (Abrogazioni e modifiche).

     1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r. 7/2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

     a) l’articolo 6 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali);

     b) l’articolo 6 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile);

     c) l’articolo 11 della l.r. 31 dicembre 1971, n. 4 (Istituzione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche);

     d) l’articolo 10 della l.r. 16 maggio 1977, n. 16 (Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente “Incentivazione dell’associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);

     e) l’articolo 11 della l.r. 19 dicembre 1981, n. 42 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);

     f) l’articolo 37 della l.r. 3 marzo 1982, n. 7 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene, sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833);

     g) gli articoli 3 e 4, primo e quinto comma, della l.r. 26 ottobre 1983, n. 34 (Norme per disciplinare la produzione di sementi di piante allogame);

     h) l’articolo 5 della l.r. 23 aprile 1987, n. 21 (Istituzione del Parco regionale del Conero);

     i) l’articolo 2 della l.r. 8 ottobre 1987, n. 36 (Norme per l’incremento, la tutela e il miglioramento dell’apicoltura);

     j) gli articoli 2 e 3 della l.r. 7 giugno 1988, n. 20 (Iniziative rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale che testimonia l‘insediamento dei Piceni nelle Marche);

     k) gli articoli 8 e 51 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione);

     l) l’articolo 5 della l.r. 12 marzo 1990, n. 15 (Norme in materia di circolazione e trasporti e dei veicoli eccezionali per l’esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall’articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38. Delega alle Province);

     m) l’articolo 24 della l.r. 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);

     n) l’articolo 6 della l.r. 14 gennaio 1992, n. 2 (Norme concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi e sulla trasparenza dell’attività amministrativa regionale);

     o) gli articoli 54 e 57 della r.r. 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di riassetto del territorio);

     p) l’articolo 5 della l.r. 4 settembre 1992, n. 43 (Promozione dell’immagine Marche e qualificazione dell’attività turistico-culturale);

     q) l’articolo 3 della l.r. 5 settembre 1992, n. 45 (Finanziamento dei programmi annuali di catalogazione dei beni culturali);

     r) l’articolo 8 della l.r. 18 aprile 1994, n. 14 (Interventi per lo sfruttamento razionale delle risorse ittiche, la qualificazione e l’ammodernamento delle imprese di pesca e la promozione dei consumi ittici);

     s) l’articolo 4 della l.r. 28 aprile 1994, n. 16 (Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema Archeologico Regionale);

     t) l’articolo 8 della l.r. 12 agosto 1994, n. 33 (Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive);

     u) l’articolo 12 della l.r. 13 aprile 1995, n. 51 (Interventi regionali per la riorganizzazione del sistema cooperativo agro-alimentare e dell’associazionismo del settore);

     v) l’articolo 8 della l.r. 13 aprile 1995, n. 52 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche);

     w) l’articolo 3 della l.r. 28 maggio 1996, n. 17 (Celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giacomo Leopardi);

     x) l’articolo 3 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale);

     y) l’articolo 3 della l.r. 2 settembre 1996, n. 40 (Iniziative per la celebrazione delle ricorrenze della istituzione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione);

     z) il capo III della l.r. 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia per i servizi nel settore agro−alimentare della Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di sviluppo agricolo nelle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta economica e della programmazione nel settore agro−alimentare (CEPA));

     aa) l’articolo 10 della l.r. 14 luglio 1997, n. 41 (Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo);

     bb) l’articolo 2 della l.r. 29 dicembre 1997, n. 76 (Disciplina dell’agricoltura biologica);

     cc) l’articolo 18 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale);

     dd) l’articolo 7 della l.r. 9 novembre 1998, n. 38 (Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro);

     ee) l’articolo 20, commi 9 e 10, della l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 (Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche);

     ff) l’articolo 38 della l.r. 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio);

     gg) l’articolo 2 della l.r. 31 dicembre 1999, n. 38 (Norme per la promozione, la ricerca, l’acquisizione dei beni mobili di notevole interesse storico-artistico);

     hh) l’articolo 14, comma 2, lettera a), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

     ii) l’articolo 11 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile);

     jj) l’articolo 9 della l.r. 24 luglio 2002, n. 15 (Razionalizzazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione).

     2. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 18 gennaio 1996, n. 2 (Delega alle Province di funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall’Unione Europea) sono soppresse le parole: “sentito il Comitato di concertazione di cui alla delibera di Giunta 5 maggio 1993, n. 1891”.

     3. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 30 luglio 1997, n. 46 (Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000) sono soppresse le parole: “che si avvale del Comitato regionale, istituito con il protocollo d’intesa tra Regione Marche e Regione Ecclesiastica Marchigiana, siglato il 4 giugno 1996”.

     4. Il comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 29 ottobre 1988, n. 38 (Norme in materia di polizia locale) è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto:

a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, che lo presiede;

b) da tre rappresentanti degli enti locali designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM;

c) da tre esperti di cui uno designato dalle associazioni dei comandanti e due da quelle maggiormente rappresentative dei vigili urbani aventi sede nella regione.”.

     5. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) è sostituito dal seguente:

“2. Per la gestione delle zone è istituito un comitato di gestione composto da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato che ne assume la presidenza;

b) un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni provinciali;

c) cinque rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale operanti nella regione;

d) tre rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante regionale dell’ente nazionale cinofilia italiana;

f) un rappresentante indicato dall’università ricadente nella provincia o comunque nella regione;

g) il direttore dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o suo delegato.”.

     6. Nella tabella B allegata alla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’Amministrazione regionale) sono soppresse le seguenti voci:

“Comitato regionale per la protezione civile, Commissione regionale per il commercio, Comitato economico per la contrattazione e la valorizzazione del latte di provenienza bovina, Comitato regionale delle unioni dei produttori agricoli, Comitato tecnico sanitario regionale, Commissione tecnico-consultiva in ordine alla disciplina della produzione delle piante allogame, Comitato tecnico regionale della pesca, Commissione apistica regionale, Consulta regionale sull’assistenza, Commissione per la risoluzione delle controversie in materia di oneri per le spese di soccorso e di assistenza, Comitato tecnico per le attività di aggiornamento e riqualificazione del personale addetto alla formazione professionale, Comitato regionale per il territorio, Commissione per la trasparenza dell’attività amministrativa della Regione, Comitato tecnico scientifico (Immagine Marche), Comitato tecnico scientifico per la catalogazione dei beni culturali”.

     7. Si intendono, altresì, abrogati i riferimenti contenuti nelle leggi regionali agli organismi collegiali regionali soppressi ai sensi del presente regolamento.

 

 

TABELLA A [1]

ORGANISMI COLLEGIALI REGIONALI INDISPENSABILI

 

ORGANO COLLEGIALE 

ADEGUAMENTO COMPOSIZIONE 

Conferenza regionale delle autonomie. 

L.R. 5 settembre 1992, n. 46 

Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale. - Art. 2 

 

 

 

Comitato economico e sociale. 

L.R. 5 settembre 1992, n. 46 

Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale. - Art. 13 

 

 

 

Comitato d'intesa ANCI - UPI- UNCEM. 

L.R. 20 febbraio 1995, n. 20 

Comitato d'intesa Regione - A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M., A.I.C.C.R.E. - Lega delle autonomie locali. - Art. 2 

 

 

 

 

Comitato tecnico-scientifico della programmazione. 

L.R. 5 settembre 1992, n. 46 

Norme sulle procedure della programmazione regionale e locale. - Art. 14 

 

 

 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. 

L.R. 18 aprile 1986, n. 9 

Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna. - Art. 3 

 

 

 

Commissione per le statistiche regionali. 

L.R. 29 marzo 1999, n. 6 

Norme sull'attività statistica nella Regione Marche. - Art. 4 

 

 

 

Comitato tecnico-scientifico per il SI.STA.R. 

L.R. 29 marzo 1999, n. 6 

Norme sull'attività statistica nella Regione Marche. - Art. 5 

 

 

 

Consulta regionale per la famiglia. 

L.R. 10 agosto 1998, n. 30 

Interventi a favore della famiglia. - Art. 4 

 

 

 

Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato. 

L.R. 13 aprile 1995, n. 48 

Disciplina del volontariato. - Art. 7 

 

 

 

Osservatorio regionale sul volontariato. 

L.R. 13 aprile 1995, n. 48 

Disciplina del volontariato - Art. 8 

 

 

 

Consulta regionale degli immigrati. 

Comitato esecutivo. 

L.R. 2 marzo 1998, n. 2 

Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati. - Articoli 3-4 

 

 

 

 

Consulta regionale per l'emigrazione. 

Comitato esecutivo della Consulta regionale per l'emigrazione. 

L.R. 30 giugno 1997, n. 39 

Interventi a favore dei marchigiani all'estero. - Art. 4 e Art. 7 

 

 

 

 

Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili 

L.R. 3 aprile 2000, n. 24 

Norme per favorire l'occupazione dei disabili. - Art. 6 

 

 

 

Coordinamento d'ambito per la tutela delle persone in condizione di disabilità. 

L.R. 4 giugno 1996, n. 18 

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. - Art. 1-bis 

 

 

 

 

Coordinamento regionale per la tutela delle persone in condizione di disabilità. 

L.R. 4 giugno 1996, n. 18 

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. - Art. 2 

 

 

 

 

Consulta regionale per la disabilità. 

L.R. 4 giugno 1996, n. 18 

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità. - Art. 6 

 

 

 

 

Comitato tecnico-consultivo per la cooperazione sociale. 

L.R. 18 dicembre 2001, n. 34 

Promozione e sviluppo della cooperazione sociale. - Art. 8 

 

 

 

Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale. 

L.R. 18 giugno 2002, n. 9 

Attività regionali per la promozione dei diritti umani della cultura di pace della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale. - Art. 12 

 

 

 

 

Commissioni sanitarie regionale per i ricorsi in materia di invalidità 

L.R. 3 marzo 1982, n. 7 

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. – Art. 15 

 

 

 

 

Commissione regionale di revisione degli accertamenti sanitari. 

L.R. 12 agosto 1994, n. 33 

Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive. - Art. 9 

 

 

 

Comitato regionale per l'emergenza sanitaria. 

L.R. 30 ottobre 1998, n. 36 

Sistema di emergenza sanitaria. - Art. 3 

 

 

 

Comitato regionale per il coordinamento dell'attività di assistenza nel settore delle malattie diabetologiche e del ricambio. 

L.R. 9 dicembre 1987, n. 38 

Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia e malattie del ricambio. - Art. 10 

 

 

 

 

Comitato tecnico regionale sulla prevenzione e cura della insufficienza renale  

cronica. 

L.R. 30 dicembre 1989, n. 33 

Organizzazione e disciplina delle strutture Nefro-Dialitiche nella Regione Marche. - Art. 6 

 

 

 

 

 

Comitato tecnico regionale in materia trasfusionale. 

L.R. 28 marzo 1995, n. 28 

Piano sangue e plasma: organizzazione e funzionamento dei servizi trasfusionali della Regione. - Art. 7 

 

 

 

 

Comitato oncologico regionale. 

L.R. 2 settembre 1997, n. 61 

Lotta alle neoplasie nella Regione Marche. - Art. 10 

 

 

 

Gruppo di accreditamento regionale - G.A.R. 

L.R. 16 marzo 2000, n. 20 

Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. - Art. 22 

 

 

 

 

 

Conferenza permanente regionale socio-sanitaria. 

L.R. 20 giugno 2003, n. 13 

Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale. - Art. 20 

 

 

 

 

 

 Osservatorio regionale per le politiche integrate di sicurezza: 

- Comitato d’indirizzo

- Comitato scientifico 

L.R. 24 luglio 2002, n. 11 

Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità. - Art. 3 

 

 

 

 

Comitato di concertazione per la politica industriale e artigiana. 

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione. - Art. 7 

 

 

 

 

Commissioni provinciali per l'artigianato. 

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione. - Art. 28 

 

 

 

 

Commissione regionale per l'artigianato. 

L.R. 28 ottobre 2003, n. 20 

Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione. - Art. 29 

 

 

 

 

Comitato tecnico regionale per le attività di polizia locale. 

L.R. 29 ottobre 1988, n. 38 

Norme in materia di polizia locale. - Art. 14 

 

Riduzione dei componenti 

 

Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM). 

L.R. 27 marzo 2001, n. 8 

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM). - Art. 2 

 

 

 

 

Commissione regionale per il lavoro. 

L.R. 9 novembre 1998, n. 38 

Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro.- Art. 5 

 

 

 

 

Consulta regionale per la cooperazione. 

L.R. 16 aprile 2003, n. 5 

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione. - Art. 10 

 

 

 

Conferenza Regione-Università. 

L.R. 2 settembre 1996, n. 38 

Riordino in materia di diritto allo studio universitario. - Art. 6 

 

 

 

Comitato di controllo interno e di valutazione. 

L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione. - Art. 18 

 

 

 

Comitato tecnico-consultivo per la legislazione. 

L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 

Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione. - Art. 20 

 

 

 

Comitato consiliare per la legislazione ed il controllo. 

L.R. 30 giugno 2003, n. 14 

Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio regionale. - Art. 15 

 

 

 

Commissione preposta alla formazione della graduatoria degli alloggi IACP. 

L.R. 22 luglio 1997, n. 44 

Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione. - Art. 17. 

 

 

 

 

 

[Comitato regionale di indirizzo dell'ARPAM. 

L.R. 2 settembre 1997, n. 60 

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) - Art. 3] [2]

 

 

 

 

Commissione tecnica regionale per gli impianti fissi di radiocomunicazione. 

L.R. 13 novembre 2001, n. 25 

Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione. - Art. 11 

 

 

 

 

Comitato di gestione delle zone di ricerca e di sperimentazione faunistica. 

L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. - Art. 11 

Riduzione dei componenti 

 

 

 

Commissione tecnico-scientifica per gli animali esotici. 

L.R. 24 luglio 2002, n. 12 

Norme sulla detenzione e sul commercio di animali esotici. - Art. 2 

 

 

 

Commissione tecnico-scientifica per il settore animale. 

L.R. 3 giugno 2003, n. 12 

Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.- Art. 4 

 

 

 

Commissione tecnico-scientifica per il settore vegetale. 

L.R. 3 giugno 2003, n. 12 

Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano.- Art. 4 

 

 

 

Consulta regionale per lo sport. 

L.R. 1° agosto 1997, n. 47 

Interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative. - Art. 2 

 

 

 

 

Forum permanente per il turismo: 

 

- Comitato istituzionale 

- Comitato per le attività di settore 

 

 

L.R. 6 agosto 1997, n. 53 

Ordinamento dell'organizzazione turistica delle Marche. - Art. 4, commi 2 e 3 

 

 

Conferenza permanente dell'agriturismo e del turismo rurale: 

 

- Comitato istituzionale 

- Comitato tecnico 

 

 

L.R. 3 aprile 2002, n. 3 

Norme per l'attività agrituristica e per il turismo rurale.- Art. 23 

 

 

Consulta regionale degli utenti e dei consumatori. 

L.R. 16 giugno 1998, n. 15 

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. - Art. 3 

 

 

 

Osservatorio per la mobilità. 

L.R. 24 dicembre 1998, n. 45 

Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche. - Art. 7 

 

 

 

Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale

l.r. 28 aprile 2004, n. 9

Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale - art. 9

 

Consulta per l'economia ittica

l.r. 13 maggio 2004, n. 11

Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura - art. 6

 

Commissione tecnico-scientifica per la pesca

l.r. 13 maggio 2004, n. 11

Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura - art. 7

 

Commissione tecnica regionale sui rischi di incidente rilevante

l.r. 4 ottobre 2004, n. 18

Norme relative al controllo del pericolo di incidenti rilevanti. D.lgs. 17 agosto 1999, n. 334 sul rischio industriale. Attuazione della direttiva 96/82/CE - art. 8

 

 

 

TABELLA B

ORGANISMI COLLEGIALI PREVISTI DA LEGGI REGIONALI PER

LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CONFERITE AGLI ENTI LOCALI

 

ORGANISMO COLLEGIALE 

LEGGE REGIONALE 

Commissione comunale di mercato. 

 

L.R. 31 agosto 1984, n. 29 

Disciplina dei mercati all'ingrosso. - Art. 9 

Commissione comunale per la protezione della natura. 

 

L.R. 13 marzo 1985, n. 7 

Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana. - Art. 10 

Commissione della biblioteca di ente locale. 

 

L.R. 10 dicembre 1987, n. 39 

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale. - Art. 15 

Commissione del sistema bibliotecario intercomunale. 

 

L.R. 10 dicembre 1987, n. 39 

Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale. - Art. 22 

Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio. 

 

L.R. 18 gennaio 1988, n. 2 

Nomina e funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio. - Art. 1 

Comitato provinciale tecnico-consultivo per la formazione professionale. 

 

L.R. 26 marzo 1990, n. 16 

Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale. - Art. 8  

Commissioni provinciali d'esame per la formazione professionale. 

 

L.R. 26 marzo 1990, n. 16 

Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale. - Art. 12 

Comitato provinciale per il controllo sociale della gestione dei centri di formazione. 

 

L.R. 26 marzo 1990, n. 16 

Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale. - Art. 27 

Commissione provinciale d'esame per la formazione e l'aggiornamento dei volontari di vigilanza ecologica. 

L.R. 19 luglio 1992, n. 29 

Disciplina del servizio volontario di Vigilanza ecologica. - Art. 9

Commissione d'esame per il conseguimento dell'idoneità ad accertare e contestare violazioni in materia di servizio di autotrasporto pubblico regionale e locale. 

L.R. 21 luglio 1992, n. 31 

Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale. - Art. 29 

Comitato provinciale per il territorio. 

 

 

L.R. 5 agosto 1992, n. 34 

Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio. - Art. 55 

Commissione comunale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di estetista (integra quella prevista dalla L. n. 1142/1970 per barbiere, parrucchiere e mestieri affini). 

L.R. 24 settembre 1992, n. 47 

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. - Art. 7 

Commissione tecnica provinciale per il coordinamento della gestione faunistica. 

 

L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. - Art. 7 

Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia. 

 

 

L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. - Art. 18 

Commissione provinciale d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio. 

 

 

L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. - Art. 28 

Commissione provinciale per il rilascio dell'attestato di guardia venatoria volontaria-ecologica. 

 

L.R. 5 gennaio 1995, n. 7 

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria. - Art. 37 

Commissione provinciale d'esame dei corsi formativi. 

 

L.R. 18 gennaio 1996, n. 2 

Delega alle Province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione Europea. - Art. 6 

Commissione provinciale esaminatrice per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni Turistiche. 

L.R. 23 gennaio 1996, n. 4 

Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero. - Art. 8 

Coordinamento provinciale per la tutela delle persone in situazioni di handicap. 

 

L.R. 4 giugno 1996, n. 18 

Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di handicap. - Art. 1-quater 

Comitato provinciale di coordinamento dell'ARPAM. 

 

L.R. 2 settembre 1997, n. 60 

Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM). - Art. 11 

Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio taxi. 

 

L.R. 6 aprile 1998, n. 10 

Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente. - Art. 4 

Commissione provinciale per le politiche del lavoro. 

 

L.R. 9 novembre 1998, n. 38 

Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro. - Art. 24 

Commissione provinciale d'esame per l'esercizio del commercio dei funghi epigei spontanei e conservati. 

L.R. 25 luglio 2001, n. 17 

Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati. - Art. 11 

Comitato provinciale di protezione civile. 

 

L.R. 11 dicembre 2001, n. 32 

Sistema regionale di protezione civile. - Art. 12, comma 5 

 


[1] Tabella già modificata dall’art. 27 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24 e così ulteriormente modificata dall’art. 28 e dall’art. 30 della L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

[2] Voce soppressa dall'art. 28 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 2.