§ 2.5.7 - Legge Regionale 18 gennaio 1988, n. 2.
Nomina e funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 consulte, commissioni, comitati
Data:18/01/1988
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio.
Art. 2.  Attività e funzionamento della commissione.
Art. 3.  Segreteria della commissione.
Art. 4.  Gruppo di lavoro regionale sugli espropri.
Art. 5.  Compiti dell'ufficio edilizia residenziale pubblica.
Art. 6.  Trattamento economico.
Art. 7.  Norma finale.


§ 2.5.7 - Legge Regionale 18 gennaio 1988, n. 2.

Nomina e funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio.

 

Art. 1. Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio.

     1. Per le finalità derivanti dall'applicazione della normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, è istituita in ogni provincia della regione Marche una commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio.

     2. La commissione è presieduta dal presidente dell'amministrazione provinciale ed è composta da:

     a) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;

     b) il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo;

     c) il presidente dell'istituto autonomo case popolari;

     d) due esperti in materia urbanistica ed edilizia;

     e) tre esperti in materia di agricoltura e foreste scelti su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative;

     f) un funzionario del servizio edilizia pubblica della Regione, designato dal dirigente del servizio stesso.

     3. Per la determinazione dell'indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati o ad aree aventi suscettibilità edificatoria la commissione è integrata dal sindaco del comune interessato ovvero da suo delegato.

     4. Il presidente della commissione ed i componenti di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma 2 possono essere rappresentati da un delegato.

     5. La delega, comunicata per iscritto al presidente della giunta regionale, ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovata, in caso di mancata revoca da comunicarsi negli stessi modi, fino alla scadenza del mandato della commissione.

     6. La commissione è nominata dalla giunta regionale e resta in carica fino al termine della legislatura nel corso della quale è stata nominata [1].

     7. La commissione ha sede presso il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo.

 

     Art. 2. Attività e funzionamento della commissione.

     1. Per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali la commissione adotta un regolamento interno, assumendo le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari vigenti ed alle direttive emanate dalla Regione.

     2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la commissione provvede a predisporre le tabelle dei valori agricoli medi, sulla base della normativa vigente in materia.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte delle commissioni provinciali la giunta regionale approva le tabelle e provvede alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

     4. Le sedute della commissione sono valide in presenza della metà più uno dei componenti e le determinazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

     5. Per le deliberazioni concernenti la determinazione del valore agricolo medio e l'indennità relativa ad aree comprese nei centri edificati, occorre altresì, rispettivamente, la partecipazione di almeno uno degli esperti in materia di agricoltura e foreste e di almeno uno degli esperti in materia di urbanistica ed edilizia.

     6. E' comunque facoltà del presidente della commissione, sentiti i componenti presenti, decidere per la validità delle determinazioni adottate in assenza dei membri di cui al precedente comma 5.

 

     Art. 3. Segreteria della commissione.

     1. La funzione di segretario della commissione è assunta, su proposta del dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo, ratificata dalla giunta regionale, da un dipendente regionale appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla VII e facente parte dell'organico del servizio stesso.

     2. Il segretario ha il compito di:

     a) redigere i verbali delle riunioni, riportandoli in un apposito registro, con l'indicazione dei componenti presenti;

     b) curare i rapporti fra la commissione e gli enti che richiedono la determinazione delle indennità;

     c) predisporre la documentazione relativa alle misure di servizio dei componenti la commissione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20, curando la trasmissione della stessa alla Regione per la liquidazione delle competenze dovute;

     d) curare tutti gli adempimenti comunque necessari al funzionamento della commissione.

 

     Art. 4. Gruppo di lavoro regionale sugli espropri.

     1. Al fine di assicurare uniformità di comportamento fra le commissioni provinciali, è costituito il gruppo di lavoro regionale sugli espropri, aventi i seguenti compiti:

     a) armonizzare l'attività delle quattro commissioni;

     b) proporre alle commissioni i correttivi per eliminare le sperequazioni eventualmente presenti nelle tabelle dei valori agricoli medi;

     c) collaborare con i competenti servizi della Regione per predisporre a redigere direttive, circolari, atti comunque connessi con l'attività espropriativa.

     2. Il gruppo è coordinato dal responsabile dell'ufficio edilizia residenziale pubblica, ovvero, in sua assenza, dal funzionario di cui al punto f) del comma 2 dell'art. 1, che provvede alla sua convocazione ed al suo funzionamento, ed è composto, per ogni commissione provinciale, da:

     a) l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale;

     b) il dirigente del servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo;

     c) il presidente dell'istituto autonomo case popolari della provincia.

     3. I componenti di cui sopra possono essere rappresentati da un loro delegato; in tal caso sono applicabili le modalità di delega e di revoca stabilite dall'art. 1.

 

     Art. 5. Compiti dell'ufficio edilizia residenziale pubblica.

     1. Il collegamento operativo tra le commissioni provinciali e la Regione è assicurato dall'ufficio edilizia residenziale pubblica che esercita, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

     a) fornire alle commissioni un adeguato supporto legislativo e normativo;

     b) curare i rapporti tra le commissioni e la Regione, allo scopo di coordinare le reciproche attività;

     c) curare la prima formulazione di leggi, direttive ed atti comunque riguardanti la corretta interpretazione ed applicazione della legislazione vigente in materia di espropriazioni, nei modi di cui all'art. 4;

     d) organizzare, in collaborazione con i servizi decentrati OO.PP. e difesa del suolo, seminari e riunioni operative con gli enti esproprianti.

 

     Art. 6. Trattamento economico.

     1. Ai componenti delle commissioni provinciali in oggetto, qualora non dipendenti dall'amministrazione regionale, spettano le competenze previste dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 20.

     2. L'indennità di presenza è quella prevista dalla L.R. 20/1984, alla tabella B per "Altre commissioni, comitati e organismi".

 

     Art. 7. Norma finale.

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applica l'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 14 marzo 1994, n. 9.