§ 3.2.46 - Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 24.
Norme per favorire l'occupazione dei disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/04/2000
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
Art. 3.  (Soggetti beneficiari).
Art. 4.  (Entità dei contributi).
Art. 5.  (Modalità per la concessione dei contributi).
Art. 6.  (Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili).
Art. 7.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 8.  (Norma transitoria).


§ 3.2.46 - Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 24. [1]

Norme per favorire l'occupazione dei disabili.

(B.U. 13 aprile 2000, n. 41).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, considerando di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento dei disabili e in attuazione dei principi sanciti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, promuove ogni forma di sostegno a favore del collocamento mirato e dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili.

     2. Il Consiglio regionale approva, con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, della L.R. 5 settembre 1992, n. 46 ed in armonia con il piano di cui all'articolo 3 della L.R. 9 novembre 1998, n. 38, e con gli altri atti programmatici regionali, entro il mese di giugno di ogni triennio, il piano triennale per l'inserimento dei disabili.

     3. Il piano triennale di cui al comma 2 definisce:

     a) le modalità generali di inserimento lavorativo dei disabili e delle forme di collocamento mirato;

     b) le strategie, i settori e le professioni emergenti, al fine di meglio individuare le modalità di inserimento lavorativo;

     c) l'individuazione dei programmi del FSE che permettano di utilizzare risorse finanziarie a vantaggio di progetti o attività mirate al miglior inserimento lavorativo dei disabili;

     d) la promozione di studi, ricerche, sperimentazioni, banche dati e qualsiasi altra attività che favorisca la circolazione delle conoscenze e gli scambi culturali fra disabili e associazioni di settore;

     e) gli interventi di formazione professionale e di aggiornamento, sia per i disabili che per gli operatori, rivolti al settore dell'handicap;

     f) gli interventi a carico della scuola di formazione del personale regionale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2;

     g) le indicazioni delle iniziative da assumere a cura dei Centri per l'Impiego.

 

     Art. 2. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

     1. Per il finanziamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, è istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato fondo.

     2. A carico del fondo sono concessi contributi per:

     a) attività di valutazione, all'atto del collocamento, delle capacità lavorative e attitudinali del disabile in relazione al posto di lavoro da ricoprire;

     b) azioni positive di sostegno per il miglior inserimento del disabile, quali corsi formativi propedeutici o periodici e l'istituzione di tutor;

     c) rimozione degli ostacoli architettonici, ambientali e di tipo strumentale che impediscono l'inserimento dei disabili nelle unità lavorative;

     d) acquisto di beni strumentali finalizzati al telelavoro.

     3. Una quota annuale non superiore al quindici per cento delle disponibilità del fondo viene riservata alla scuola di formazione del personale regionale per l'espletamento di percorsi attitudinali, di corsi formativi propedeutici o periodici svolti dalla Regione per l'inserimento mirato dei disabili assunti negli enti pubblici anche precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

     4. L'ammontare della quota e la tipologia degli interventi di cui al comma 3 sono stabiliti annualmente con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

     5. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, ad eccezione degli interventi previsti dalla l.r. 4 giugno 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono cumulabili con altri benefici nazionali o comunitari concessi per le stesse finalità o per gli stessi beni oggetto degli interventi di cui alla presente legge [2].

 

     Art. 3. (Soggetti beneficiari).

     1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, possono accedere ai finanziamenti del fondo i datori di lavoro privati operanti nella regione che assumono i soggetti individuati dall'articolo 1, comma 1, della legge 68/1999, assunti successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge.

     2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono all'assunzione di disabili.

 

     Art. 4. (Entità dei contributi).

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 500.000 per soggetto assunto.

     2. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 5 milioni per soggetto assunto.

     3. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate e comunque fino al limite massimo di lire 10 milioni.

     4. Per gli interventi di cui al l'articolo 2, comma 2, lettera d), viene riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al limite massimo di lire 5 milioni per soggetto assunto.

 

     Art. 5. (Modalità per la concessione dei contributi).

     1. La Giunta regionale determina le modalità di redazione delle domande e dei progetti e i relativi termini di presentazione, i criteri di valutazione tecnico finanziaria delle domande e dei progetti ai fini della concessione dei contributi, le modalità di concessione degli stessi, i limiti di ammissibilità di eventuali varianti successive dei progetti ammessi a contributo, le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione dei progetti stessi e i casi di inadempimento che danno luogo alla revoca dei contributi.

     2. Le domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 4 devono essere corredate da un progetto dettagliato degli interventi previsti.

 

     Art. 6. (Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili).

     1. Al fine di garantire il regolare ed imparziale utilizzo del fondo di cui all'articolo 2 e la valutazione tecnico finanziaria dei progetti presentati, è istituita la Commissione paritetica per il giusto collocamento dei disabili.

     2. La commissione opera presso il servizio regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale ed è composta da:

     a) il dirigente del servizio regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale con funzioni di presidente o suo delegato;

     b) il dirigente del servizio regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato;

     c) il direttore della scuola di formazione del personale regionale o suo delegato;

     d) cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

     e) cinque rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale;

     f) cinque rappresentanti delle associazioni rappresentative dei disabili di cui alla L.R. 30 aprile 1985, n. 24.

     3. La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

     4. La Commissione valuta le domande presentate in conformità ai criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 5 e predispone la graduatoria dei progetti da ammettere a contributo, indicando per ciascuno l'ammontare dei contributo previsto; i contributi sono erogati con decreto del dirigente del servizio competente in materia di lavoro e formazione professionale, secondo l'ordine della graduatoria e fino a concorrenza degli stanziamenti disponibili.

     5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno il 50 per cento più uno dei componenti e la presenza fra questi di almeno uno dei componenti di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

     6. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale spetta l'indennità di presenza fissata dalla tabella B della L.R. 2 agosto 1984, n. 20, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della medesima L.R. 20/1984 e successive modificazioni e integrazioni.

     7. Funge da segretario della Commissione un funzionario del servizio regionale competente in materia di lavoro e formazione professionale.

 

     Art. 7. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attivazione delle iniziative il fondo di cui all'articolo 2 è alimentato:

     a) dai proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;

     b) dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;

     c) dai recuperi e dalle economie sugli interventi finanziati e dalle somme non utilizzate per gli interventi di cui all'articolo 4 della presente legge;

     d) da eventuali altri apporti di soggetti comunque interessati;

     e) dalle somme che la Regione stanzierà con legge di bilancio.

     2. Per l'anno 2000 le risorse di cui alla lettera e) del comma 1, fino all'importo di lire 300 milioni, sono comprese nelle somme destinate all'attuazione del piano annuale degli interventi per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 19 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta n. 291 del 22 febbraio 2000, concernente la legge finanziaria 2000.

     3. Alla copertura delle spese di cui all'articolo 6, comma 6, si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2000 e successivi.

     4. I proventi di cui al comma 1 confluiranno su un apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nello stato di previsione delle entrate per l'anno 2000 con denominazione "Finanziamenti al fondo regionale per l'occupazione dei disabili" e per gli anni successivi sui capitoli corrispondenti.

     5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dalla presente legge sono iscritte a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale approva il piano di cui al comma 2 dell'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 38 della L.R. 25 gennaio 2005, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall’art. 14 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25.