§ 3.7.20 - Legge Regionale 30 luglio 1997, n. 46.
Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.7 celebrazioni e ricorrenze
Data:30/07/1997
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programma d'interventi).
Art. 3.  (Attuazione degli interventi).
Art. 4.  (Orario dei negozi e altri esercizi di vendita).
Art. 5.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.7.20 - Legge Regionale 30 luglio 1997, n. 46. [1]

Interventi della Regione per il grande Giubileo del 2000.

(B.U. 8 agosto 1997, n. 52).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in occasione del "grande Giubileo del 2000", al fine di valorizzare il patrimonio artistico, culturale, religioso delle Marche e per favorire l'afflusso di pellegrini a Loreto e nella regione, promuove un programma d'interventi per iniziative atte a raggiungere le finalità della presente legge.

 

     Art. 2. (Programma d'interventi).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 1 riguardano:

     a) organizzazione e realizzazione di convegni, seminari, incontri, mostre;

     b) iniziative promozionali ed editoriali;

     c) realizzazione delle iniziative ritenute idonee per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 3. (Attuazione degli interventi).

     1. Alla predisposizione del programma di cui all'articolo 2 provvede la Giunta regionale [2].

     2. [3].

 

     Art. 4. (Orario dei negozi e altri esercizi di vendita).

     1. Limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 31 dicembre 2000, le limitazioni temporali stabilite dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 5 aprile 1994, n. 12, non si applicano:

     a) al Comune di Loreto;

     b) ai Comuni individuati dalla Giunta regionale tra quelli compresi nei percorsi giubilari riconosciuti dal Comitato di cui all'articolo 3.

 

     Art. 5. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 500 milioni.

     2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

     3. Alla copertura delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 si provvede:

     a) per l'anno 1997 mediante impiego degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5100101 del bilancio di previsione per l'anno 1997, quota parte della partita 7 dell'elenco 1;

     b) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

     4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1997 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa "Spese per le celebrazioni in occasione del grande Giubileo del 2000", lire 500 milioni; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

     5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1997 sono ridotti di lire 500 milioni.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 9 febbraio 2010, n. 4, con la decorrenza di cui all'art. 25 della stessa L.R. 4/2010.

[2] Comma così modificato dall’art. 6 del R.R. 4 dicembre 2004, n. 11.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 ottobre 1999, n. 29.