§ 5.3.26 - Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 10.
Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:06/04/1998
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della legge).
Art. 2.  (Commissione consultiva regionale).
Art. 3.  (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).
Art. 4.  (Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio).
Art. 5.  (Compiti della Commissione).
Art. 6.  (Svolgimento dell'esame).
Art. 7.  (Regolamenti comunali).
Art. 8.  (Commissione consultiva comunale).
Art. 9.  (Diffida).
Art. 10.  (Sospensione della licenza).
Art. 11.  (Revoca della licenza).
Art. 12.  (Decadenza della licenza e dell'autorizzazione).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 14.  (Procedimento sanzionatorio).
Art. 15.  (Servizio di taxi in ambito aeroportuale).
Art. 16.  (Servizio di taxi e di noleggio con natanti).
Art. 17.  (Comuni montani).
Art. 18.  (Disposizioni finali e transitorie).


§ 5.3.26 - Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 10.

Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente.

(B.U. 16 aprile 1998, n. 33).

 

Art. 1. (Oggetto della legge).

     1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in applicazione di quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

 

     Art. 2. (Commissione consultiva regionale). [1]

 

     Art. 3. (Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea).

     1. E' istituito, presso ogni sede provinciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

     2. Il ruolo è articolato nelle seguenti sezioni:

     a) conducenti di autovetture;

     b) conducenti di motocarrozzette;

     c) conducenti di natanti;

     d) conducenti di veicoli a trazione animale.

     3. E' ammessa l'iscrizione nei ruoli di più provincie, nonché in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

     4. L'iscrizione in un ruolo provinciale abilita a concorrere, in tutti i comuni del territorio della provincia, per il rilascio di licenze e di autorizzazioni per veicoli e natanti corrispondenti alla sezione di appartenenza.

     5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui al comma 1:

     a) il possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'articolo 116, comma 8 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 310, 311, 312, 313, 314 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovettura e motocarrozzetta;

     b) il possesso del titolo professionale marittimo di cui al r.d. 30 marzo 1942, n. 327, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natante;

     c) il possesso dell'attestato di accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

     d) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore a due anni;

     e) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

     6. Sono iscritti di diritto nel ruolo, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 21/1992, i soggetti che, al momento dell'istituzione dello stesso, risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, previo accertamento della sussistenza dei requisiti morali di cui al comma 5, lettera d).

     7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a presentare apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove intendono essere iscritti.

     8. Gli iscritti nel ruolo sono tenuti a segnalare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'eventuale perdita temporanea o definitiva dei requisiti che consentono l'iscrizione e la permanenza nel ruolo.

     9. I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dal ruolo, assunti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in relazione alla perdita dei requisiti di iscrizione, sono comunicati agli Enti interessati ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

 

     Art. 4. (Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio). [2]

     1. E' istituita presso ogni Provincia la Commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

     2. La Commissione ha sede presso il servizio provinciale competente nel settore dei trasporti ed è composta da:

     a) il dirigente del servizio competente nel settore dei trasporti della Provincia o un suo delegato, che la presiede;

     b) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione territorialmente competente;

     c) due componenti in rappresentanza delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative nel settore del trasporto di persone non di linea;

     d) un rappresentante della capitaneria di porto territorialmente competente, esperto nel settore nautico, che partecipa ai lavori della Commissione solo nel caso in cui si debba procedere ad accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone con natanti;

     e) un esperto in geografia e toponomastica.

     3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica cinque anni.

     4. Il Presidente della Provincia provvede alla nomina della Commissione non appena siano stati designati i due terzi dei suoi componenti e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa che ne fissa l'ordine del giorno.

     6. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

     7. La decadenza è pronunciata, su proposta del Presidente della Commissione, con decreto del Presidente della Provincia.

     8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

     9. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del servizio provinciale competente in materia di trasporti.

 

     Art. 5. (Compiti della Commissione).

     1. La Commissione provinciale di cui all'articolo 4 assolve ai seguenti compiti [3]:

     a) valuta la regolarità delle domande dei nuovi aspiranti all'iscrizione al ruolo, accertandone i requisiti di idoneità, di cui all'articolo 3, comma 5;

     b) fissa le date per l'effettuazione degli esami;

     c) accerta, mediante esame, l'idoneità all'esercizio del servizio, valutando collegialmente le prove;

     d) trasmette ai competenti uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo;

     e) rilascia, a seguito del superamento dell'esame, l'attestato di accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

 

     Art. 6. (Svolgimento dell'esame).

     1. Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 1, presentano domanda scritta alla Commissione provinciale [3] di cui all'articolo 4.

     2. Per l'ammissione all'esame occorre aver compiuto il ventunesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, essere in possesso della patente di abilitazione professionale eventualmente prescritta dalle vigenti norme di legge per la guida del mezzo per il quale si chiede l'idoneità ad essere in possesso del certificato di abilitazione professionale.

     3. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande o quiz concernenti le seguenti materie:

     a) elementi di geografia e toponomastica della regione Marche;

     b) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;

     c) norme di esercizio tecnico, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione all'utilizzazione e manutenzione dei veicoli;

     d) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti;

     e) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.

     4. Gli esami per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea si svolgono:

     a) in almeno due sessioni annuali eventualmente distinte per categoria di mezzi utilizzabili;

     b) previa pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di apposito avviso, emanato dal Dirigente del servizio competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, contenente la data fissata per gli esami, i programmi di esame, l'elenco dei quiz o quesiti che saranno oggetto d'esame, lo schema di domanda, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di ammissione.

     5. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione per le prove successive.

     6. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli e nozioni sulla guida e la custodia degli animali di tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida, di un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

 

     Art. 7. (Regolamenti comunali).

     1. I Comuni sentita la Commissione di cui all'articolo 8, ove istituita, entro centocinquanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, approvano i regolamenti comunali sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea [4].

     2. Nella predisposizione dei regolamenti, di cui al comma 1, i Comuni:

     a) definiscono, con pianta organica, il numero e la tipologia dei veicoli e dei natanti, tenendo conto dei seguenti criteri:

     1) il numero delle licenze e delle autorizzazioni precedentemente rilasciate a soggetti operanti sul territorio;

     2) l'entità e distribuzione territoriale della popolazione;

     3) la distanza del Comune e delle frazioni dalla più vicina stazione ferroviaria, nonché le distanze delle frazioni fra di loro e dal centro urbano del Comune;

     4) la frequenza, destinazione nonché capienza dei mezzi di trasporto pubblico;

     5) i servizi effettuati dalle Ferrovie dello Stato e degli autoservizi di linea nel territorio comunale;

     6) le attività turistiche e ricreative, di cura e soggiorno, commerciali, industriali, artigianali, culturali, sportive e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

     7) i servizi socio-sanitari;

     b) tengono conto della presenza nel territorio di strutture aeroportuali al fine di garantirne il collegamento con il relativo bacino d'utenza;

     c) individuano i requisiti e le condizioni per l'esercizio della professione, nonché i criteri e le modalità concernenti l'assegnazione delle licenze o autorizzazioni a seguito di pubblico concorso;

     d) definiscono la tipologia dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di merito, tenendo presente che costituisce titolo preferenziale l'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto, alla guida, del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;

     e) stabiliscono la disciplina dei controlli periodici atti ad accertare la permanenza, in capo al titolare di licenza o autorizzazione, dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia;

     f) definiscono le condizioni e le modalità relative al trasferimento della licenza o autorizzazione, nonché al possesso, in capo all'avente causa, dei requisiti allo scopo previsti;

     g) determinano le modalità di svolgimento del servizio gli ambiti operativi territoriali, le tariffe applicabili ai servizio di taxi nonché gli orari di lavoro e i turni di riposo;

     h) disciplinano le condizioni, i vincoli e gli incentivi per l'effettuazione dei servizi destinati agli utenti portatori di handicap;

     i) determinano le caratteristiche dei veicoli da destinare a servizio di taxi ed a servizio di noleggio con conducente;

     j) definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alle targhe ed ai contrassegni di cui debbono essere dotate le autovetture adibite al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente;

     k) determinano le regole comportamentali cui si deve attenere l'esercente, il servizio di taxi o il servizio di noleggio con conducente nell'espletamento della prestazione professionale;

     l) regolamentano l'impiego di veicoli immatricolati per servizio di taxi e per servizio di noleggio con conducente per l'espletamento di servizi sussidiari o integrati dei servizi di linee di propria competenza.

     3. L'Amministrazione comunale verifica annualmente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, l'idoneità dei mezzi adibiti al servizio.

 

     Art. 8. (Commissione consultiva comunale).

     1. Presso i Comuni può essere istituita una Commissione comunale preposta ad operare in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione del relativo regolamento [5].

     2. I Comuni definiscono, con proprio provvedimento, la composizione della Commissione, riconoscendo un ruolo adeguato ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed alle associazioni degli utenti, le modalità di designazione dei suoi membri, il funzionamento dell'organo ed i suoi compiti.

     3. La Commissione, che dura in carica cinque anni, può essere istituita in forma associata tra più comuni.

 

     Art. 9. (Diffida).

     1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

     a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;

     b) non eserciti con regolarità il servizio;

     c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'Amministrazione comunale;

     d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;

     e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni.

     2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida, si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

 

     Art. 10. (Sospensione della licenza).

     1. Il Sindaco sospende la licenza o autorizzazione comunale di esercizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

     a) violazione delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività di trasporto tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

     b) violazione, per tre volte nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 13;

     c) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

     d) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti;

     e) fermo dell'autoveicolo, interruzione del servizio o deviazione di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

     2. Il Sindaco, determina il periodo di sospensione della licenza, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

 

     Art. 11. (Revoca della licenza).

     1. Il Sindaco, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi, dando contestualmente comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo:

     a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti previsti dal d.m. 20 dicembre 1991, n. 448;

     b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione, adottati ai sensi dell'articolo 10;

     c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'articolo 12;

     d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena superiore ai due anni;

     e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;

     f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

     g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

 

     Art. 12. (Decadenza della licenza e dell'autorizzazione).

     1. Il Sindaco dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

     a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;

     b) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quanto gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 21/1992;

     c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro quattro mesi;

     d) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi.

     2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:

     a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 9, lettera a);

     b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.000.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 9, lettera b);

     c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 9, lettera c);

     d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 500.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 9, lettera d);

     e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione della norma di cui all'articolo 9, lettera e) [6];

     f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie;

     g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per l'esercizio dell'attività di trasporto di persone, mediante autoservizi pubblici non di linea, senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 3 della presente legge, ovvero senza la licenza o l'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 21/1992 e fuori dei casi di sostituzione di cui all'articolo 10 della legge 21/1992;

     h) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000 per il rifiuto, da parte dell'esercente il servizio di taxi, della prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce.

     2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato anche al titolare della licenza, come obbligato in solido al pagamento della sanzione, fermo restando il carattere personale dell'eventuale responsabilità penale.

 

     Art. 14. (Procedimento sanzionatorio).

     1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli addetti ai servizi di polizia municipale, ai sensi della l.r. 5 luglio 1983, n. 16.

     2. Competente all'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 13 è il Sindaco del Comune nel cui territorio è stata commessa l'infrazione, secondo le procedure previste dalla l.r. 16/1983.

     3. Qualora commini un provvedimento di sospensione o di revoca della licenza, il Sindaco comunica la sua decisione, oltre che all'interessato, anche al competente ufficio della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione.

 

     Art. 15. (Servizio di taxi in ambito aeroportuale).

     1. Il servizio di taxi nell'ambito aeroportuale è disciplinato con apposito regolamento, redatto d'intesa, dal Comune capoluogo di regione, dal Comune capoluogo di provincia, territorialmente interessato, nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale ricade l'aeroporto.

     2. I Comuni con il regolamento di cui al comma 1 disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun Comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale.

     3. Il regolamento, di cui al comma 1, viene approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine provvede il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

 

     Art. 16. (Servizio di taxi e di noleggio con natanti).

     1. Il servizio pubblico di trasporto di persone, espletato con natanti, è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi.

     2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante, possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento.

     3. Le unità che svolgono il servizio di trasporto, di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, devono essere abilitate, sotto il profilo tecnico, alla navigazione ed al trasporto passeggeri ed essere comandate da soggetti in possesso di titolo professionale di cui al codice della navigazione.

 

     Art. 17. (Comuni montani).

     1. I Comuni montani, secondo quanto previsto dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35, con meno di 5.000 abitanti per i quali non esistono o sono carenti servizi di trasporto pubblico locale, possono stabilire, con apposito regolamento, particolari modalità per l'organizzazione e la gestione del trasporto di persone.

 

     Art. 18. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 4, continua ad operare la Commissione costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 27 settembre 1993, n. 551.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 31, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 31, comma 2, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.

[3] Comma così modificato dall'art. 31, comma 3, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.

[3] Comma così modificato dall'art. 31, comma 3, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.

[4] Comma così modificato dall'art. 31, comma 4, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.

[5] Comma così modificato dall'art. 31, comma 5, della Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45.

[6] Lettera così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 5 ottobre 2000, n. 100.